• Riforma fiscale

    Consulenza giuridica 2026: nuove regole procedurali delle Entrate

    Pubblicato il Provvedimento n. 171016/2026 del Direttore dell'Agenzia per istanze in forma libera ma con stringenti vincoli di ammissibilità e canali telematici esclusivi.

    L'Agenzia delle Entrate ha definito le regole procedurali per la presentazione e la gestione delle istanze di consulenza giuridica ai sensi dell'articolo 10-octies dello Statuto dei diritti del contribuente. 

    Il Provvedimento delinea un percorso formale rigido : l'istanza è esente da bollo e redatta in forma libera , ma il diritto alla risposta è subordinato al rispetto di requisiti di legittimazione e all'assenza di specifiche attività di controllo in corso. 

    Tuttavia, l'accesso a questo istituto non è generalizzato e presenta tre criticizzazioni operative e precisi casi di esclusione automatica che richiedono una verifica preliminare della propria posizione fiscale per non incorrere nel rigetto immediato.

    Chi può presentare l’istanza: la mappa dei soggetti legittimati

    La consulenza giuridica è riservata esclusivamente ai soggetti tassativamente individuati dall'articolo 10-octies dello Statuto. 

    Il nuovo provvedimento attua le ultime modifiche normative che hanno abrogato il generico riferimento agli "enti privati". 

    Di seguito la ripartizione della competenza degli uffici in base alla natura dell'istante:

    • Direzioni Regionali (in base al domicilio fiscale dell'istante)
      • Associazioni sindacali e di categoria, nonché ordini professionali che esprimono interessi diffusi nell'ambito della Regione (muniti di codice fiscale). 
      • Enti pubblici territoriali, enti locali e organi periferici delle amministrazioni statali operanti nella Regione (muniti di codice fiscale). 
    • Divisione Contribuenti (competenza centrale)
      • Amministrazioni centrali dello Stato ed enti pubblici a rilevanza nazionale (comprese le articolazioni territoriali prive di rilevanza fiscale ma munite di apposita procura). 
      • Rappresentanze nazionali delle associazioni sindacali/categoria e organi istituzionali di rappresentanza nazionale degli ordini professionali. 
      • Soggetti non residenti. 

    Alert Errore di Invio: Se l'istanza viene trasmessa a un ufficio o a un indirizzo PEC errato, l'ufficio ricevente la inoltrerà a quello competente. Attenzione, però: in questo caso il termine per la risposta inizia a decorrere solo dalla data di effettivo ricevimento da parte dell'ufficio competente, che provvederà a comunicarlo all'istante. 

    Canali di trasmissione obbligatori: l’elenco ufficiale PEC e PEL 2026

    L'invio dell'istanza sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore deve avvenire esclusivamente per via telematica

    L'utilizzo di canali non consentiti comporta la mancata ricezione dell'istanza o l'improcedibilità della stessa. 

    Prima di procedere all'invio, è indispensabile individuare l'esatto indirizzo telematico dell'ufficio destinatario per evitare i ritardi istruttori previsti dal punto 3.4 del provvedimento. 

    [Scarica qui il File PDF con l'elenco completo dei recapiti telematici delle Direzioni Regionali]

    Per garantire la correttezza della trasmissione ed evitare errori di compilazione nel gestore PEC, consigliamo di scaricare e consultare la tabella ufficiale dei canali digitali abilitati dall'Agenzia delle Entrate.

    Per i soggetti non residenti che non dispongono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, l'Agenzia ha istituito un canale di Posta Elettronica Ordinaria (PEL) dedicato: 

    Struttura Competente

    Canale Abilitato

    Indirizzo Telematico Official 2026

    Divisione Contribuenti

    PEC (Soggetti Residenti)

    interpello@pec.agenziaentrate.it 

    Divisione Contribuenti

    PEL (Solo Non Residenti senza domiciliatario)

    div.contr.interpello@agenziaentrate.it 

    Direzioni Regionali

    PEC

    Consultare l'Allegato A completo del Provvedimento 

    La presentazione dell'istanza richiede una fondamentale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inserita nel testo dal legale rappresentante. Il firmatario deve attestare di non essere a conoscenza, alla data di presentazione, dell'esistenza di attività di controllo in corso o non ancora definite sulla medesima questione interpretativa. 

    Il vincolo di esclusione è amplissimo e si estende non solo all'istante, ma anche a tutti i propri associati e/o rappresentati

    Le attività ostative comprendono: 

    • Verifiche fiscali in corso da parte delle Agenzie fiscali o della Guardia di Finanza. 
    • Avvisi di accertamento notificati e accertamenti con adesione non ancora perfezionati. 
    • Questionari, attività di liquidazione o controlli formali della dichiarazione. 
    • Richieste di rimborso già presentate o istanze di annullamento in aututela. 

    Consulenza giuridica: Le fasi dell’istruttoria: regolarizzazione, integrazioni e sospensione estiva

    Una volta ricevuta l'istanza, l'Ufficio procedente applica rigide tempistiche procedurali per l'esame documentale: 

    • Carenza dei requisiti e regolarizzazione: Se l'istanza è carente dei requisiti sanabili, l'Ufficio invia un invito entro 30 giorni. L'istante ha 30 giorni dal ricevimento per regolarizzare, pena la presa d'atto della rinuncia all'istanza. I termini per la risposta decorrono ex novo dal momento della sanatoria. 
    • Integrazione documentale: L'Ufficio può chiedere integrazioni una sola volta entro 30 giorni. Il contribuente deve trasmettere i documenti richiesti o motivarne la mancata esibizione entro 60 giorni
    • Richiesta di pareri esterni: Se l'Agenzia richiede un parere preventivo ad altra amministrazione, i termini regolari di risposta vengono sospesi. Attenzione al caso limite: se il parere esterno non perviene entro 60 giorni dalla richiesta, l'istanza di consulenza giuridica viene dichiarata automaticamente improcedibile

    Tutti i termini procedurali previsti, sia a carico dell'Ufficio che del contribuente, sono sospesi per legge dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Le scadenze che cadono di sabato o nei giorni festivi sono differite di diritto al primo giorno lavorativo successivo. 

    Le risposte fornite dall'Agenzia, scritte e motivate, verranno successivamente pubblicate sul sito internet istituzionale previa rimozione dei dati sensibili. 

    Consulenza giuridica: le risposte alle domande frequenti

    Che differenza c'è tra la consulenza giuridica ordinaria e quella "interna"?

    La consulenza ordinaria viene attivata su istanza dei soggetti esterni legittimati (associazioni, enti pubblici, non residenti) , mentre la consulenza giuridica interna è attivata direttamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Il Provvedimento chiarisce che le regole di gestione previste si applicano, in quanto compatibili, anche a quella interna. 

    Cosa succede se non rispondo in tempo a una richiesta di integrazione dei documenti?

    Il mancato rispetto del termine di 30 giorni per la regolarizzazione o di 60 giorni per l'integrazione documentale comporta l'interruzione della procedura. L'ufficio procedente prenderà formalmente atto della rinuncia implicita all'istanza e lo comunicherà al soggetto interessato. 

    È possibile ritirare un'istanza dopo averla inviata?

    Sì. In pendenza dei termini di istruttoria, gli istanti hanno sempre la facoltà di presentare una rinuncia espressa all'istanza di consulenza giuridica. La rinuncia deve essere trasmessa all'ufficio competente utilizzando le medesime modalità telematiche previste per l'invio originario. 

  • Successioni

    Imposta di donazione: regole per le quote di società

    L'agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n 116 del 4 giugno ha chiarito che l’esenzione dall’imposta di donazione vale esclusivamente se i figli ricevono un vero controllo della società.

    Non basta trasferire la nuda proprietà: se i discendenti non diventano realmente titolari dell’impresa, né prendono in mano la sua gestione, l’imposta va versata con aliquota ordinaria.

    Quote sociali e nuda proprietà e usufrutto: non c’è l’esenzione d’imposta

    La Risposta n.116/2026 affronta il tema dell’esenzione dall’imposta di donazione nel caso in cui vengano trasferite quote di società di persone ai figli, ma solo nella forma della nuda proprietà, mentre il genitore mantiene l’usufrutto.

    La norma di riferimento è l’articolo 3, comma 4‑ter, del Tusd, che prevede l’esenzione per i trasferimenti a favore dei discendenti, purché siano rispettate alcune condizioni. 

    Per le società di capitali è necessario il trasferimento del controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civil.

    Per le società di persone la legge richiede che il beneficiario mantenga la titolarità della quota per almeno cinque anni.

    Nel caso di specie il contribuente organizza il passaggio generazionale: 

    1. conferisce le proprie partecipazioni in due società in nome collettivo utilizzando il regime del realizzo controllato (articolo 177, commi 2 e 2‑bis, del Tuir); 
    2. trasferisce ai figli, tramite patti di famiglia (articolo 768‑bis cc), la nuda proprietà delle quote di queste società, mantenendo però per sé l’usufrutto. 

    Occorre stabilire se i figli abbiano davvero acquisito la titolarità richiesta dalla norma per ottenere l’esenzione.

    L’Agenzia parte dalla finalità della legge ossia, l’agevolazione serve a favorire il vero passaggio generazionale dell’impresa, e quindi il subentro effettivo dei figli nella gestione e nella continuità dell’attività economica. 

    L’Agenzia precisa che la titolarità richiesta per le società di persone non può essere solo formale, non basta essere nudi proprietari sulla carta ma occorre che il beneficiario sia in grado di gestire l’impresa concretamente ed eserciti i poteri tipici del socio.

    L'Amministrazione riconosce che anche il trasferimento della sola nuda proprietà può beneficiare dell’esenzione, ma solo se il nudo proprietario acquista realmente il ruolo sostanziale di socio, cioè se ha i poteri necessari a proseguire l’attività d’impresa e a determinare le scelte societarie.

    L’analisi dei patti di famiglia del caso di specie mostra però che il padre, pur avendo trasferito formalmente le quote, mantiene l’usufrutto e soprattutto conserva i poteri decisionali e di gestione delle società. 

    Le clausole inserite determinano la direzione effettiva dell’impresa in capo al padre, malgrado il trasferimento.

    Il figlio risulta titolare della quota solo sotto un profilo giuridico, ma non nella sostanza poichè non può realmente gestire l’impresa né assumere decisioni rilevanti.

     In altre parole, il passaggio generazionale non si realizza davvero.

    La ratio dell’articolo 3, comma 4‑ter, del Tusd non è compatibile con tale situazione e pertanto l’Agenzia, richiamando anche la giurisprudenza più recente sottolinea che l’agevolazione si applica solo quando il trasferimento consente la continuità effettiva dell’attività imprenditoriale in capo ai discendenti.

    Allegati:
  • CCNL e Accordi

    CCNL Conflavoro Multiservizi 2026: aumenti, livelli, altre novità

    Il nuovo CCNL Multiservizi Conflavoro sottoscritto da Conflavoro PMI, Confsal, Confsal Federlavoratori e Fesica-Confsal il 19 maggio scorso disciplina i rapporti di lavoro delle aziende operanti nei servizi di pulizia, sanificazione, manutenzione, portierato, guardiania, servizi generali, ausiliari, logistici e integrati.

     Il contratto, decorre dal 1° giugno 2026 e resterà in vigore fino al 31 maggio 2029, con codice CNEL per il flusso Uniemens K574.

    Il rinnovo interessa un comparto molto ampio, caratterizzato da appalti, turnazioni, part-time, attività discontinue e servizi svolti anche presso terzi. Per questo il testo contrattuale interviene sia sul piano normativo, con una regolazione dettagliata di orario, reperibilità, cambio appalto, lavoro agile, sicurezza e bilateralità, sia sul piano economico, con una nuova progressione dei minimi tabellari articolata in più tranche dal 2026 al 2028.

    Il contratto conferma inoltre un’impostazione unitaria e inscindibile: le sue disposizioni non sono applicabili in modo parziale e le condizioni di miglior favore già riconosciute ai lavoratori restano conservate “ad personam”.

     Sul piano operativo, viene ricordato in primo luogo che  l’azienda deve consegnare al lavoratore copia del contratto, anche in formato digitale o tramite link consultabile, e indicare nella lettera di assunzione il CCNL applicato, il codice alfanumerico CNEL , l’inquadramento, il trattamento economico, l’orario e gli altri elementi essenziali del rapporto.

    Vediamo le principali novità.

    Novità contrattuali

    Tra le principali novità contrattuali del CCNL Multiservizi Conflavoro 2026-2029 emerge anzitutto la disciplina dell’orario di lavoro. La durata normale resta fissata in 40 ore settimanali, distribuite di norma su cinque o sei giornate. In caso di prestazione nel sesto giorno è prevista una maggiorazione oraria del 25%.

    Per i lavoratori discontinui o addetti a semplice attesa o custodia, come custodi, guardiani, personale addetto al primo intervento antincendio o al controllo di impianti e aree, la durata normale è fissata in 45 ore settimanali. 

    Reperibilità

    Viene regolata in modo specifico anche la reperibilità, che  deve essere concordata  tra le parti.

     Il turno deve essere comunicato almeno sette giorni prima e non può eccedere, nella forma settimanale, due settimane continuative su quattro né coinvolgere più di sei giorni consecutivi. 

    In caso di chiamata il lavoratore deve attivarsi per raggiungere il luogo dell’intervento, di norma entro 30 minuti, salvo diversa pattuizione aziendale. Per il periodo di attesa è prevista un’indennità pari a 7,75 euro per giornata feriale e 10,33 euro per giornata festiva.

    Lavoro a turni

    Il contratto disciplina inoltre il lavoro a turni, anche a ciclo continuo, stabilendo obblighi di comunicazione preventiva e la possibilità di modificare temporaneamente gli schemi di turnazione con preavviso minimo di due giorni. In caso di turni notturni si applicano le maggiorazioni previste dal contratto: il lavoro notturno, svolto tra le 22 e le 6, è maggiorato del 30% se non avvicendato e del 20% se inserito in turni avvicendati.

    Rilevante anche la disciplina dello straordinario, ammesso entro la soglia di 150 ore annuali individuali, salvo specifiche esigenze tecnico-produttive, forza maggiore o eventi particolari. Le maggiorazioni sono pari al 25% per lo straordinario diurno feriale, 50% per quello notturno, 65% per quello festivo e 75% per lo straordinario festivo notturno. Le ore straordinarie possono inoltre confluire, previo accordo, nella banca ore.

    Sicurezza

    Un’attenzione particolare è dedicata alla sicurezza. Il CCNL valorizza l’adozione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e prevede, per i preposti, un emolumento commisurato al rischio: 5% della retribuzione, elevato al 10% nei settori a rischio alto, oltre a una copertura assicurativa per tutela legale e responsabilità civile. 

    La formazione aggiuntiva del preposto è fissata in almeno 12 ore, con aggiornamento almeno biennale.

    Contratti par time  e a termine

    Per il part-time, l’azienda deve fornire informativa annuale sui contratti in essere e sulle ore supplementari, con possibile consolidamento di una parte delle ore supplementari ove ricorrano esigenze strutturali. Per i rapporti a termine sono previste causali per i contratti superiori a 12 mesi e regole su proroghe, proporzione numerica e diritto di precedenza. Il contratto disciplina anche somministrazione, lavoro intermittente, telelavoro e lavoro agile, includendo il diritto alla disconnessione e regole su dotazioni strumentali e utenze.

    Tabella retributiva aumenti e minimi

    La parte economica del rinnovo del CCNL Multiservizi Conflavoro ruota attorno alla nuova tabella dei minimi retributivi, con aumenti distribuiti in più decorrenze: 1° giugno 2026, 1° ottobre 2026, 1° maggio 2027, 1° dicembre 2027, 1° luglio 2028 e 1° ottobre 2028. L’EDR è compreso nei minimi tabellari. Per i Quadri è prevista, in aggiunta, un’indennità di funzione pari a 27 euro.

    Di seguito la tabella dei minimi mensili indicati dal CCNL.

    Inquadramento Minimo in vigore Aumento 01.06.2026 Nuovo minimo 01.06.2026 Aumento 01.10.2026 Nuovo minimo 01.10.2026 Aumento 01.05.2027 Nuovo minimo 01.05.2027 Aumento 01.12.2027 Nuovo minimo 01.12.2027 Aumento 01.07.2028 Nuovo minimo 01.07.2028 Aumento 01.10.2028 Nuovo minimo 01.10.2028 Aumento complessivo
    Quadri* € 2.196,00 € 71,00 € 2.267,00 € 70,60 € 2.337,60 € 60,40 € 2.398,00 € 40,50 € 2.438,50 € 50,50 € 2.489,00 € 40,00 € 2.529,00 € 333,00
    Primo livello € 2.054,00 € 64,00 € 2.118,00 € 64,60 € 2.182,60 € 55,40 € 2.238,00 € 36,80 € 2.274,80 € 46,20 € 2.321,00 € 36,80 € 2.357,80 € 303,80
    Secondo livello € 1.843,00 € 56,00 € 1.899,00 € 56,00 € 1.955,00 € 48,00 € 2.003,00 € 31,80 € 2.034,80 € 40,00 € 2.074,80 € 31,90 € 2.106,70 € 263,70
    Terzo livello € 1.582,00 € 44,50 € 1.626,50 € 45,00 € 1.671,50 € 38,50 € 1.710,00 € 25,60 € 1.735,60 € 32,20 € 1.767,80 € 25,70 € 1.793,50 € 211,50
    Quarto livello € 1.490,00 € 41,20 € 1.531,20 € 41,30 € 1.572,50 € 35,30 € 1.607,80 € 23,20 € 1.631,00 € 29,60 € 1.660,60 € 23,40 € 1.684,00 € 194,00
    Quinto livello € 1.413,00 € 38,00 € 1.451,00 € 37,90 € 1.488,90 € 32,30 € 1.521,20 € 21,80 € 1.543,00 € 27,00 € 1.570,00 € 21,70 € 1.591,70 € 178,70
    Sesto livello € 1.344,00 € 35,00 € 1.379,00 € 35,00 € 1.414,00 € 30,00 € 1.444,00 € 20,00 € 1.464,00 € 25,00 € 1.489,00 € 20,00 € 1.509,00 € 165,00
    Settimo livello € 1.275,00 € 32,00 € 1.307,00 € 32,00 € 1.339,00 € 27,90 € 1.366,90 € 18,10 € 1.385,00 € 23,00 € 1.408,00 € 18,50 € 1.426,50 € 151,50

    * Per i Quadri è prevista, in aggiunta, l’indennità di funzione di € 27,00. EDR compreso nei minimi tabellari.

    Per i Quadri è prevista, in aggiunta, un’indennità di funzione di € 27,00. EDR compreso nei minimi tabellari.

    Sul piano retributivo, il CCNL conferma la distinzione tra normale retribuzione e retribuzione di fatto:

    1.  La normale retribuzione comprende paga base nazionale conglobata, eventuali EDR, terzi elementi, trattamenti integrativi, premi di risultato variabili, scatti di merito o professionalità e altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata.
    2. La retribuzione di fatto include gli elementi continuativi, con esclusione, tra l’altro, di rimborsi spese, compensi per straordinario, premi variabili e gratificazioni una tantum. La quota giornaliera si calcola dividendo la retribuzione mensile per 26, mentre la quota oraria si ottiene dividendo per 173, oppure per 195 in caso di lavoro discontinuo.

    Il contratto interviene infine sul welfare contrattuale. Il finanziamento dell’Ente Bilaterale EBIASP è pari a 7,50 euro mensili, di cui 6,50 euro a carico azienda e 1 euro a carico lavoratore. In caso di omissione del versamento, l’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore un EDR mensile di 25 euro lordi. 

    È inoltre previsto il riferimento al fondo di assistenza sanitaria integrativa Fondosani, al fondo interprofessionale per la formazione continua e alla previdenza complementare, con contribuzione datoriale pari al 50% della quota scelta dal lavoratore, entro il limite massimo del 2% a carico del datore di lavoro.

    Scarica la tabella dei livelli e mansioni

    Il nuovo CCNL Multiservizi Conflavoro disciplina l’inquadramento del personale in base alle mansioni effettivamente svolte, alle competenze possedute, all’esperienza maturata e al grado di autonomia e responsabilità richiesto dalla prestazione. La classificazione si articola in otto posizioni: Quadri, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo livello.

    Il criterio generale è quello della corrispondenza tra mansioni, professionalità richiesta e livello contrattuale. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore eventualmente acquisito, oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale delle ultime effettivamente svolte.

    In caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento economico corrispondente all’attività svolta. L’assegnazione diventa definitiva, salvo il caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo due mesi di effettivo svolgimento delle mansioni superiori, anche non continuativi purché maturati nei dodici mesi precedentti.

    Se l’assegnazione alle mansioni superiori non avviene per ragioni sostitutive e si prolunga per oltre tre mesi, consecutivi o non continuativi nei dodici mesi precedenti, il lavoratore viene  inquadrato al livello superiore, salvo diversa volontà dello stesso.

    Per i lavoratori inquadrati dal terzo al settimo livello è ammesso lo svolgimento di mansioni parzialmente diverse da quelle originarie, purché funzionalmente collegate e comunque appartenenti allo stesso livello. Il contratto valorizza anche la crescita professionale: il datore di lavoro è chiamato a favorire la progressione di carriera, riconoscendo al dipendente un maggiore grado di responsabilità e autonomia con il passaggio a un livello superiore.

    Scarica la Tabella completa  livelli e mansioni

    Una dichiarazione congiunta allegata alla classificazione prevede inoltre che, quando le mansioni non siano chiaramente riconducibili ai profili elencati, anche a causa dell’introduzione di nuove tecnologie, l’azienda possa chiedere alle organizzazioni sindacali firmatarie l’adeguamento o la definizione di nuovi profili professionali.

     In tal caso, le parti sindacali devono fissare un incontro entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, al fine di aggiornare la regolamentazione dei profili.

  • Privacy

    Bonus digitalizzazione PMI: entro il 22 giugno l’elenco fornitori

    E' scaduto il 27 maggio il termine per l'iscrizione dei fornitori per i voucher digitalizzazione PMI, il cui elenco sarà pubblicato entro il 22 giugno.

    Il MIMIT con Decreto aveva disposto la proroga dal 23 aprile al 27 maggio, ora si attende anche il DD che apra le domande per i beneficiari della agevolazione.

    Ricordiamo che il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.

    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025.

    Dal 27 febbraio 2026 è attiva la procedura di preregistrazione dedicata ai fornitori interessati a iscriversi all’elenco del MIMIT per l’erogazione dei servizi e prodotti agevolabili nell’ambito del Voucher Cloud & Cybersecurity, Attraverso la piattaforma dedicata. la scadenza delle iscrizioni è prorogata dal 23 aprile 2026 al 27 maggio prossimo.

    Per quanto riguarda invece le PMI e i lavoratori autonomi interessati a richiedere il contributo il MIMIT evidenzia che "Le indicazioni relative ai Beneficiari, alle modalità di funzionamento dello sportello agevolativo, nonché a qualsiasi ulteriore elemento necessario per l’accesso al contributo, saranno definite, ai sensi dell’articolo 6 del decreto direttoriale 21 novembre 2025, con successivo provvedimento direttoriale." Il provvedimento non è ancora stato emanato.

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: le norme di riferimento

    Il voucher cloud e cybersecurity è stato regolamentato dai due seguenti decreti:

    • Decreto Miminsteriale 18 luglio 2025 con criteri, le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni volte a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, al fine di favorire la transizione digitale dei medesimi soggetti nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate;
    • Decreto MIMIT 21 novembre 2025 che definisce le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security agevolabili nell’ambito dell’intervento disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.

    Bonus Cloud & Cybersecurity: beneficiari e importi spettanti

    Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps. 

    Per una sintesi degli importi il MIMIT ha reso disponibili delle slide riassuntive, guarda la tabella:

    FONTE MIMIT

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: spese ammesse

    Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:

    • soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
    • soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
    • servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
    • servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
    • servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.

    I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:

    • acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • sottoscrizione di un abbonamento;
    • adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.

    I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:

    • avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.

    Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: elenco fornitori

    È rimasta attiva dal 27 febbraio 2026 e fino al 27 maggio la procedura di preregistrazione dedicata ai fornitori interessati a iscriversi all’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’erogazione dei servizi e prodotti agevolabili nell’ambito del Voucher Cloud & Cybersecurity.

    Attraverso la piattaforma dedicata, i fornitori possono già inserire i propri dati anagrafici richiesti, così da agevolare la successiva fase di presentazione delle istanze, che sarà possibile dalle ore 12:00 del 4 marzo 2026 alle ore 12:00 del 23 aprile 2026. Attenzione la data è stata prorogata al 27 maggio con decreto MIMIT del 22 aprile.

    Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.

    Per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.

    La registrazione al predetto elenco abilita i fornitori all’erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, nonché conferisce a tali servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni.

    Il processo di presentazione e gestione della domanda è gestito tramite la “Area Riservata” di Invitalia; pertanto, per accedervi sarà sufficiente utilizzare il link di cui sopra ed eseguire il login tramite uno dei tre sistemi identificativi:

    • Identità Digitale SPID
    •  Smart Card CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
    •  Carta d’Identità Elettronica (CIE).

    Come specificato dal MIMIT per l’accesso, il soggetto proponente deve:

    • o essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Titolare/Rappresentante Legale o di un suo Delegato;
    • o disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
      dell’Ente, per compilare e concludere la presentazione della domanda.

    Qualora il soggetto proponente non disponesse di un’identità digitale SPID, di una smart card CNS o di una CIE, dovrà necessariamente farne richiesta a uno dei gestori o enti incaricati. Nel caso in cui il sistema dia problemi per l’identificazione, si consiglia di cambiare browser di navigazione e/o svuotare i dati di navigazione. Il corretto funzionamento del sistema di identificazione digitale  rientra nella competenza e responsabilità del gestore; pertanto, Invitalia non risponde di eventuali problemi, malfunzionamenti e disservizi relativi a SPID ai fini dell’autenticazione sulle nostre piattaforme e dell’accesso ai nostri servizi.

    Qualora si decida di utilizzare l’accesso mediante CNS si potrebbe incorrere in problemi di login dovuti alle caratteristiche del dispositivo di autenticazione utilizzato. Si consiglia, pertanto, di tentare l’operazione di accesso mediante modalità di navigazione incognito. In caso di ulteriori problemi, contattare il fornitore del dispositivo per verificare l’eventuale disponibilità di driver aggiornati.

    Dalla Guida Invitalia, soggetto gestore di seguito un elenco delle certificazioni necessarie ai fornitori ai fini delle iscrizione in elenco

    Bonus digitalizzazione PMI: il calendario da ricordare

    Il MIMIT ha reso disponibili delle slide esplicative del bonus rivolto alle PMI già avviato ma con un calendario in progress.

    Vediamo tutte le date da tenere a mente in attesa del DD con l'avvio delle domande per le imprese:

    FONTE MIMIT

    Attenzione al fatto che questo calendario subirà delle modifiche, si attendono conferme dal MIMIT, a seguito del decreto direttoriale del 22 aprile che ha previsto quanto segue.

    Considerate le richieste pervenute all’Amministrazione da parte delle associazioni rappresentative dei fornitori, volte ad estendere i termini per l’iscrizione al predetto elenco al fine di consentire alle imprese di poter predisporre adeguatamente la documentazione richiesta e garantire la
    massima partecipazione;
    Ritenuto opportuno disporre una proroga del termine finale di presentazione delle predette istanze, al fine di favorire la massima partecipazione possibile dei fornitori al bando in argomento e di garantire, al contempo, un’ampia scelta di prodotti e servizi agevolabili a disposizione dei beneficiari, promuovendo così il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale e di sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate sottesi all’introduzione dell’intervento agevolativo è stata prorogata la scadenza per le iscrizioni all'elenco dei fornitori dal 23 aprile al 27 maggio prossimo.

    Attenzione al fatto che entro il 22 giugno si attende l'elenco dei fornitori.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies: esito della domanda entro il 30.06

    La Riscossione conferma che entro il 30 giugno arriveranno gli esiti della rottamazione quinquies o definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.

    Una volta presentata l'istanza con le modalità previste, l'Agenzia della Riscossione risponde con:

    • accoglimento
    • o rifiuto

    della richiesta.

    Vediamo tutti i dettagli.

    Rottamazione quienquies cosa accade dopo l’istanza

    La legge prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2026, una “Comunicazione” di:

    • accoglimento della domanda contenente:
      • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies;
      • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
      • i moduli di pagamento precompilati;
      • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;
    • eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.

    Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la “Comunicazione” con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, così come previsto dalla norma, esclusivamente all’interno della propria area riservata.

    A seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:

    • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
    • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
    • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

    Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

    La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies (debiti "definibili"), siano sospesi:

    • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
    • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.

  • IMU e IVIE

    IMU 2026: tutte le regole per quest’anno

    Il presupposto dell’IMU imposta municipale propria è il possesso di:

    • fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
    • aree fabbricabili;
    • terreni agricoli.

    Sono soggetti passivi dell’IMU i seguenti soggetti:

    • proprietario dell’immobile;
    • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
    • genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
    • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
      locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

    L'IMU è dovuta con un unico pagamento oppure in due rate, la prima di acconto e la seconda a saldo.

    Per l'IMU 2026:

    • il pagamento dell'acconto scade il 16 giugno 2026; 
    • il pagamento del saldo scade il 16 dicembre 2026.

    Leggi anche Sconto IMU 2026 con comodato d'uso ai parenti

    Ricordiamo che dal 2025 la novità più rilevante per l'IMU è l'obbligatorietà del prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote IMU. 

    I comuni devono caricare la delibera delle aliquote sul sito del dipartimento delle Finanze entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento, per essere poi pubblicate entro il 28 ottobre dello stesso anno.

    In caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote base.

    Vediamo di seguito tutti gli sconti possibili per l'IMU 2026

    leggi anche Sconto IMU 2026 con comodato d'uso a iparenti 

    IMU 2026

    Scadenza

    Aliquote da Applicare

    Acconto

    16 giugno 2026

    Aliquote 2025 (anno precedente)

    SaldO

    16 dicembre 2026

    Aliquote 2026 deliberate dal Comune

    Unica soluzione

    16 giugno 2026

    Aliquote 2025 (anno precedente)

    Dichiarazione IMU

    30 giugno 2026

    Solo in casi particolari

    Esenzioni IMU 2026

    I contribuenti tenuti al pagamento dell'IMU possono considerare che, per l'anno 2026, per le seguenti catergoria di immobili/terreni spetta una esenzione:

    • immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);
    • immobili assimilati ad abitazione principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali – D.M. 22/04/2008; immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari);
    • immobili occupati abusivamente, con apposita denuncia all'Autorità giudiziaria o per i quali sia iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva; è necessario presentare comunicazione al Comune;
    • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP;
    • terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (all. A, Legge 448/2001);
    • terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitate (Circolare ministeriale n. 9/1993);
    • terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile;
    • immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
    • immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc…); immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
    • gli immobili di proprietà della Santa Sede;
    • immobili dell'Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali (art, 1 commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n. 197);
    • fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9.

    Leggi anche 

    Riduzioni IMU 2026

    Inoltre, sempre per l'anno 2026 ai fini IMU, valgono le seguenti riduzioni:

    • riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato;
    • riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico;
    • riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati;
    • riduzione del 25% (o equivalentemente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato;
    • riduzione del 50% dell'imposta per un solo immobilie posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

    Ravvedimento IMU 2025: le sanzioni

    A seguito della riforma del sistema sanzionatorio, introdotta dal Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima ridotta al 25% (dal 30%). 

    Per il 2025 la sanzione del ravvedimento operoso anche per l'IMU è applicata nelle seguenti misure:

    • 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
    • 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
    • 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
    • 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
    • 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
    • 4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

    IMU e novità 2026

    Il Decreto MEF del 6 novembre 2025 ha introdotto una importante novità per il prospetto delle aliquote, semplificando il sistema.

    Le fattispecie applicabili negli anni scorsi sono state ridotte a un sistema uniforme e strutturato, con un numero limitato di categorie standard tra cui i Comuni possono scegliere. 

    La Legge di Bilancio 2026 ha inoltre introdotto la possibilità per i Comuni di ridurre o azzerare l’IMU sugli immobili inagibili colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali, lasciando ai sindaci maggiore flessibilità nella gestione delle emergenze territoriali.

    Il DM MEF 6 novembre 2025 ha ampliato le condizioni per ottenere la riduzione IMU sugli immobili inagibili. 

    Fino al 2025 l’agevolazione era prevista solo per le unità rese inutilizzabili da calamità naturali, con riduzione della base imponibile al 50%. 

    Dal 2026 i Comuni possono estendere lo sconto anche a immobili inagibili per cause edilizie diverse, tra cui:

    • Fabbricati inagibili per crollo strutturale dovuto a cedimenti del terreno o difetti costruttivi,
    • Immobili danneggiati da incendi,
    • Fabbricati dichiarati inagibili per gravi problemi di staticità o condizioni igienico-sanitarie pericolose
    • Strutture danneggiate da eventi atmosferici non qualificabili come calamità naturali

    Attenzione al fatto che ogni Comune deve deliberarla espressamente nel proprio prospetto aliquote e pubblicarla entro il 14 ottobre di ogni anno sul portale del Federalismo Fiscale MEF. 

    Per accedere al beneficio è necessario presentare documentazione tecnica che attesti lo stato di inagibilità, perizia di un tecnico abilitato o certificazione degli uffici comunali competenti. 

  • IUC (Imu - Tasi - Tari)

    Sconto IMU 2026 con comodato d’uso ai parenti

    Il 16 giugno scade l'acconto IMU 2026, se l'immobile è concesso in comodato d'uso gratuito a genitori e figli spetta una riduzione del 50% della base imponibile, ma la norma prevede tre vincoli incrociati sulla proprietà e sulla residenza del proprietario che rischiano di far decadere l'agevolazione a seguito dei controlli dei Comuni.

    Prima dei dettagli ricordiamo che cos'è il comodato di comodato d'uso.

    Il contratto con cui una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo.

    Per sua natura, il comodato è un contratto essenzialmente gratuito, esso può essere redatto in forma verbale o scritta: se stipulato in forma scritta, sussiste l'obbligo di registrazione entro 30 giorni dalla data dell’atto.

    Se invece il contratto è verbale, occorre registrarlo solo se viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.

    Il proprietario dell'immobile, soggetto tenuto al pagamento dell'IMU (Imposta Municipale Propria), ha diritto a dimezzare l'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2026, ma solo se rispetta alla lettera i requisiti imposti dalla norma di riferimento.

    Comodato d’uso gratuito ai parenti: le condizioni per lo sconto IMU 2026

    Il contratto di comodato d'uso gratuito ai parenti può essere utile per ottenere uno sconto IMU. 

    In particolare, tra le agevolazioni previste per l'IMU 2026 vi è la riduzione della base imponibile del 50% in specifici casi indicati dalla norma di riferimento.

    L’art. 1, comma 747 della legge 160/2019 stabilisce che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% per le abitazioni concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta.

    Viene specificato che la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari si applica esclusivamente alle seguenti e tassative condizioni: scarica qui la tua check list per vedere se rispetti tutte le condizioni previste dalla norma per l'agevolazione IMU.

    Un aspetto critico riguarda la gestione dell'agevolazione nelle situazioni di emergenza familiare. 

    La norma stabilisce che la riduzione della base imponibile del 50% continua ad applicarsi anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resti destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo, ma solo ed esclusivamente in presenza di figli minori. 

  • Dichiarazione 730

    Dichiarazione precompilata 2026: il calendario per 730 e redditi PF

    Dal 30 aprile è possibile consultare la dichiarazione precompilata 2026 anno di imposta 2025 per il Modello 730. 

    Le regole da conoscere sono state stabilite dal Provvedimento n 121879 del 28 aprile.

    Dal 14 maggio è possibile inviare il proprio 730, con o senza apportare modifiche o integrazioni.

    La scadenza per l’invio anche quest’anno è il 30 settembre. 

    Tra le principali novità vi è quella dei contribuenti con redditi superiori a 75mila euro, per i quali il calcolo delle detrazioni nella precompilata terrà conto automaticamente del cosiddetto “riordino delle detrazioni”, che prevede un limite al totale complessivo delle spese detraibili in funzione del reddito e del carico familiare.

    leggi anche Precompilata 2026: l'assistenza telefonica ADE anche il sabato             

    730 precompilato cosa contiene

    Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

    • i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico (anche se riportati nel prospetto dei percettori dell’Assegno unico), i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
    • gli oneri deducibili o detraibili ed i rimborsi, anche per i familiari a carico individuati in base ai dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate: ad esempio, spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”), contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali agli istituti scolastici, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese e relativi rimborsi per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
    • le somme riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili;
    • i dati relativi al contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy;
    • alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
    • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

    Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:

    FRONTESPIZIO Certificazione Unica e Anagrafe tributaria

    PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO Certificazione Unica e dichiarazione anno precedente

    QUADRO A – Redditi dei terreni Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari

    QUADRO B – Redditi dei fabbricati Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica – Locazioni brevi

    QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati Certificazione Unica

    QUADRO D – Altri redditi Certificazione Unica, Comunicazione da GSE

    QUADRO E – Oneri e spese Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e Certificazione Unica

    QUADRO F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24

    QUADRO G – Crediti d’imposta Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica

    QUADRO M – Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni Comunicazioni rimborsi oneri deducibili e detraibili anni precedenti e Certificazione Unica

    Precompilata 2026: come si accede

    Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 30 aprile, in un’apposita sezione del sito web dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
    È possibile accedere al 730 precompilato utilizzando:

    • un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;
    • CIE – Carta di identità elettronica;
    •  una Carta Nazionale dei Servizi.

    In linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), l’Agenzia delle entrate non rilascia più ai cittadini le credenziali “proprietarie” (ossia rilasciate direttamente dall’Agenzia), salvo alcuni casi particolari. Per approfondimenti visita la pagina "Accesso ai servizi".

    Nella sezione del sito web dell’Agenzia delle entrate dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

    • il modello 730 precompilato;
    • un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall’Anagrafe tributaria può risultare l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca, se il contratto di mutuo è stato stipulato almeno due anni prima ma nella dichiarazione dell’anno precedente non risulta un immobile adibito ad abitazione principale per l’intero periodo d’imposta;
    • l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta o dall’Agenzia delle entrate e/o le somme che saranno trattenute in busta paga o che dovranno essere versate con modello F24. L’esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d’uso di un immobile. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l’integrazione del modello 730;
    • il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

    Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.

    Precompilata 2026: il calendario per 730 e Redditi PF

    Dal 14 maggio 2026 al 30 settembre 2026 è possibile presentare la dichiarazione 730 precompilata 2026 tramite l’applicazione web all’Agenzia delle entrate.
    Chi sceglie il modello Redditi precompilato può inviarlo a partire dal 27 maggio e fino al 2 novembre 2026 (poiché il 31 ottobre è un sabato e il 1° novembre è un giorno festivo).
    La presentazione può essere effettuata, in alternativa:

    • direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, in via telematica      
    • per il modello 730, tramite il proprio sostituto d’imposta, ma solo se presta assistenza fiscale
    • tramite un Caf, un professionista abilitato o altro soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni (solo per il modello Redditi Persone fisiche).

    Se il contribuente presenta direttamente il modello deve:     

    • verificare con attenzione che i dati precompilati siano corretti e completi
    • scegliere se indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio
    • compilare la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef (anche se non si vuole esprimere alcuna scelta).

    Chi presenta il modello 730 al proprio sostituto d’imposta, a un Caf o a un professionista abilitato, deve consegnare:

    • la delega per l’accesso al modello 730 precompilato          
    • la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, nella quale devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici (anche se non si intende effettuare alcuna scelta).

    Al Caf o al professionista, in caso di presentazione del modello 730 con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, il contribuente deve sempre esibire i documenti necessari a verificare la conformità dei dati indicati nella dichiarazione (con la sola eccezione della documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata).
    Se il modello 730 precompilato viene presentato senza modifiche, il contribuente non deve esibire la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti all’Agenzia delle entrate dai soggetti terzi.

    Il calendario della Precompilata 2026 è il seguente:

    Dichiarazione 730/2026 anno di imposta 2025

    30 aprile

    accesso e visualizzazione dei dati

    14 maggio

    modifica e/o integrazione e invio

    22 giugno

    ultimo giorno per annullare un 730 già inviato tramite applicativo web

    30 settembre

    termine ultimo per l’invio

    Dichiarazione Redditi PF/2026 anno di imposta 2025

    20 maggio

    accesso, visualizzazione dei dati, modifica e/o integrazione

    27 maggio

    invio

    26 giugno

    ultimo giorno utile per annullare il modello Redditi Pf inviato tramite applicativo web in presenza di un F24

    15 ottobre

    ultimo giorno utile per annullare il modello Redditi Pf inviato tramite applicativo web senza F24

    2 novembre (il 31 ottobre cade di sabato)

    ultimo giorno per l’invio

    Precompilata 2026: come annullare o correggere la dichiarazione

    Dopo la presentazione della dichiaraizone precompilata, in una apposita sezione è possibile visualizzare e stampare la dichiarazione inviata all’Agenzia delle entrate.

    Inoltre, nella sezione “Ricevute” si possono controllare e stampare le ricevute dell’invio della dichiarazione e dei versamenti F24 effettuati.
    A partire dal 19 maggio 2026 il contribuente che ha già trasmesso il 730/2026 e riscontra un errore, o si accorge di non aver indicato tutti gli elementi, può annullare la dichiarazione precedente e inviarne una nuova, tramite l’applicazione web. L’annullamento del modello Redditi già inviato e la presentazione di una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web, invece, sono possibili a partire dal 27 maggio 2026.
    Tutti i dati inseriti dal contribuente saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle entrate.
    L'annullamento del modello 730/2026 inviato può essere effettuato una sola volta, tramite le funzionalità dell’applicativo web, entro il 22 giugno 2026. Entro la stessa data è possibile annullare (sempre una sola volta) il modello 730 + Redditi correttivi già inviato con o senza F24.
    Il 26 giugno 2026, invece, è l’ultimo giorno per annullare, tramite l’applicativo web, il modello Redditi (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati) già inviato, se è stato predisposto un modello F24.
    Entro il 15 ottobre 2026, infine, è possibile annullare il modello Redditi (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati) già inviato, se non è stato predisposto un modello F24.
    Per annullare la dichiarazione è necessario che lo stato della ricevuta dell’invio risulti con la dicitura “Elaborato” e occorre accedere all’applicazione con le stesse credenziali utilizzate per l’invio.
    Se è stato compilato anche Redditi aggiuntivo o correttivo del 730, bisogna prima cancellare i dati inseriti, cliccando su “Ripristina” nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo”.
     Quando si annulla la dichiarazione inviata, automaticamente viene rimosso anche il modello F24 eventualmente predisposto e nella sezione “Ricevute” è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento.
    Nel caso di dichiarazione congiunta, l’operazione di annullamento può essere richiesta solo dal dichiarante.

    Attenzione: Quando si annulla il modello 730 o il modello Redditi, all’Agenzia delle entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, pertanto, occorre trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa. L’invio della nuova dichiarazione può essere fatto dopo che sono trascorse 24/48 ore dall’annullamento della precedente.

    Se è già stato inviato un modello 730 e si ha la necessità di completare o correggere la dichiarazione, dal 27 maggio 2026 e fino al 2 novembre 2026 è possibile inviare “Redditi aggiuntivo” oppure “Redditi correttivo” (poiché il 31 ottobre è un sabato e il 1° novembre è un giorno festivo).

    Allegati:
  • Dogane e commercio internazionale

    Tassa Unionale sui pacchi di piccolo valore: in vigore dal 1° luglio

    Dal 1° luglio parte il dazio UE di 3 euro per gli acquisti online che subirà una trasformazione radicale.

    Viene soppressa la franchigia doganale per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro e viene introdotto dall’Unione europea un dazio doganale temporaneo di tre euro per articolo.

    Dazio UE di 3 euro sui pacchi: le regole dal 1° luglio

    Dal 1° luglio prossino e fino al 1° luglio 2028, in attesa della piena operatività dell’Eu Customs Data Hub parte il dazio di tre euro sui pacchi.

    L'8 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento 2026/1200, «Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 della Commissione, del 5 giugno 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le regole sull’attuazione del dazio doganale temporaneo di tre euro sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 euro»  avvia l'operatività del dazio che si affianca al contributo italiano da due euro al momento "sospeso" dal Decreto fiscale. 

    Ricordiamo che sulle spedizioni, l'Italia nella Legge di Bilancio 2026 ha previsto la prossima introduzione di un contributo di 2 euro e in proposito leggi: Acquisti online: slitta al 15.03 la tassa di 2 euro sui pacchi extra-UE

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 modifica le regole del precedente regolamento esecutivo del Cdu (2447/2015).

    Sul dazio da 3 euro la Commissione europea ha pubblicato delle Linee guida che chiariscono che questa tariffa si applica a tutte le vendite a distanza di merci importate da paesi terzi verso consumatori finali nell’Ue. 

    È importante sottolineare che questo dazio è considerato un diritto doganale a tutti gli effetti ed è pertanto soggetto a Iva.

    Lato consumatore si dovrà valutare la modalità di dichiarazione doganale adottata visto che il dazio si applica generalmente per ogni riga di dichiarazione, in proposito le Linee guida riportano un esempio per favorire la comprensione del meccanismo. 

    Nel caso di una spedizione dal valore di 140 euro contenente tre capi d’abbigliamento se la merce viene dichiarata tramite il tracciato H7 previsto per spedizioni sotto i 150 euro, i beni vengono raggruppati sotto un unico codice HS a 6 cifre e si pagherà un solo dazio di tre euro per l’intera riga descrittiva. Questo tracciato viene utilizzato normalmente dalle piattaforme di commercio elettronico

    Se invece si utilizza il tracciato ordinario H1 è necessaria la classificazione Taric a dieci cifre. Se i tre articoli ricadono sotto codici Taric differenti o hanno origini diverse, la dichiarazione presenterà tre righe, comportando un esborso totale di nove euro di dazi, ossia tre euro per ogni riga, più Iva.

    Attenzione al fatto che questo tracciato è utilizzato di solito dagli operatori ordinari.