• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus gasolio autotrasporto merci in c/proprio: ecco il codice tributo

    Con risoluzione n 63 del 24 novembre l'ADE pubblica il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

    Nel dettaglio si tratta del seguente codice tributo:

    •  “7056” denominato “credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di merci in conto proprio – Articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”.

    Per le regole del bonus leggi anche Bonus gasolio autotrasporto merci in conto proprio: le domande dall'11 settembre.

    Ricordiamo in sintesi che, l’articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, prevede il riconoscimento, alle condizioni ivi indicate, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto del gasolio, nel primo trimestre dell’anno 2022, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

    Si dipone inoltre che il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023.
    Con il decreto dell’8 agosto 2023, n. 196, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta. 

    In particolare, l’articolo 5, comma 1, del suddetto decreto prevede che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del richiamato decreto dell’8 agosto 2023, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle  imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito di imposta investimenti a Campione d’Italia: codice tributo

    Con Risoluzione n. 39 del 5 luglio le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti nel Comune di Campione d’Italia di cui all’articolo 1, commi da 577 a 579, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

    Ricordiamo che l’articolo 1, commi da 577 a 579, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto, in favore delle imprese che effettuano investimenti nel territorio del Comune di Campione d’Italia facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l’attribuzione di un credito d’imposta, alle condizioni ivi indicate, commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell’articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014. 

    Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    • “7031” denominato “CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI NEL COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA – articolo 1, commi da 577 a 579, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. 

    Viene precisato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

    Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento del costo di investimento, nel formato “AAAA”. 

    Allegati:
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    Credito autotrasportatori gas liquefatto: domande entro il 6 luglio

    Fino alle ore 24 del giorno 6 luglio sarà possibile presentare le domande per il credito di imposta per gli autotrasportatori gas liquefatto.

    Ricordiamo che dalle ore 12 del 15 giugno è attiva la piattaforma dell'Agenzia delle Dogane per presentare domanda.

    Il Decreto Direttoriale 15 maggio 2023 ha dettato i criteri e le modalità per l’erogazione di 25 milioni di euro per sostenere le spese per l’acquisto di carburanti, per le imprese di autotrasporto di merci che hanno utilizzato mezzi ecologici alimentati a gas liquefatto (GNL) nel periodo 1 febbraio – 31 dicembre 2022.

    Il decreto, che attua la disposizione prevista nel decreto-legge n. 17/2022 (convertito, con modifiche, con legge 27 aprile 2022, n. 34), recante: “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” , disciplina le modalità di erogazione dei contributi, sotto forma di credito d’imposta, per il ristoro, nella misura massima del 20%, delle spese sostenute per l’acquisto di GNL dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. 

    La richiesta per usufruire dell’agevolazione dovrà essere presentata tramite la piattaforma informatica dedicata dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dalle ore 12:00 del 15 giugno e fino alle ore 24:00 del 6 luglio 2023.

    Tax credit gas naturale liquefatto: i beneficiari

    Viene specificato che, possono accedere al contributo:

    • le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, 
    • iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) di cui  all'art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
    • e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, 
    • esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

    Tax credit gas naturale liquefatto: ammontare

    Le risorse nel limite dell'importo complessivo previsto sono assegnate, sotto forma di  credito d'imposta,  nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto l'anno  2022,  al netto  dell'imposta  sul valore  aggiunto, per l'acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione dei mezzi di trasporto ed utilizzati per l'esercizio delle  attività ivi indicate, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

    Tax credit gas naturale liquefatto: come richiederlo

    L'istanza è presentata dalle ore 12 del 15 giugno per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile:  

    • identificazione dell'impresa, 
    • indicazione delle fatture di acquisto di gas naturale liquefatto, 
    • somme spese dall'impresa, 
    • indicazione dei veicoli per i quali il GNL è stato acquistato, coerentemente alla TCF Comunicazione C (2022)7945 final.

    La piattaforma informatica è implementata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce i dati.

    Il  credito  d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Tax credit gas naturale liquefatto: come usarlo

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all’articolo 6, comma 1. 

    L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell’operazione di versamento. 

    Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Indebiti utilizzi bonus: elenco uffici ADE preposti ai controlli

    Con Provvedimento n 237466 del 27 giugno le Entrate stabiliscono che in caso di violazioni relative:

    • alla cessione di bonus fiscali 
    • o alla fruizione di contributi a fondo perduto, 

    è la direzione provinciale dell’Agenzia, nell’ambito della quale è ubicato il domicilio fiscale del contribuente, l’ufficio competente per i controlli.

    Viene anche stabilito che, in mancanza di domicilio fiscale, nell’ipotesi di bonus edilizi, invece, la competenza è individuata in base al domicilio del fornitore.

    Il provvedimento del 27 giugno 2023 da attuazione a quanto previsto dal al comma dell’articolo 1, del Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
    In particolare, come specificato nelle motivazioni al documento di prassi, il comma 35, il quale ripropone i contenuti dell’articolo 3 dell’abrogato Dl 157/2021, infatti, stabilisce che i poteri (di cui ai commi precedenti) di emettere atti di recupero, da notificareentro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione”, e irrogare sanzioni, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente/beneficiario, al momento della commissione della violazione. 

    In mancanza del domicilio fiscale, la competenza va attribuita a un'articolazione dell’Agenzia individuata con provvedimento del direttore. Con il provvedimento in questione sono stati definiti gli uffici competenti.
    Inoltre, nell’ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura, il luogo della commissione della violazione è il domicilio fiscale del cessionario o fornitore, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento di utilizzo del credito. 

    La competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione è individuata Allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate.

    Allegati:
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    Tax credit musica spese 2022: al via le domande per accedere al bonus

    Dal 15 maggio al 14 luglio 2023, le imprese interessate possono presentare domanda online utilizzando, all’interno della piattaforma DGCOL, la modulistica per il riconoscimento del tax credit musica, per i costi sostenuti nel 2022. 

    Lo ha comunicato il Ministero della Cultura con un avviso pubblicato l'11 maggio 2023 sul sito istituzionale della direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura.

    Si tratta del credito d’imposta del 30% previsto a favore:

    • delle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali
    • nonché delle imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli musicali dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al beneficio,

    sui costi sostenuti nel 2022, per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali.

    Come inviare la domanda del tax credit musica

    Per accedere al contributo, secondo quanto definito dal decreto direttoriale del 10 maggio 2023, è necessario, a pena di inammissibilità, che la domanda sia:

    • presentata utilizzando la piattaforma informatica online, disponibile al link https://doc.cultura.gov.it
    • firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID;
    • completa della documentazione prevista nel D.I. del 13 agosto 2021 e ss.mm.ii. e ulteriormente specificata all’interno della piattaforma;
    • presentata entro il 14 luglio 2023. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.

    Al seguente link: “DGCOL – Materiali utili” “DGCOL – Materiali utili” è disponibile il manuale per la compilazione delle domande

    Parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio:

    • alla Direzione generale Cinema e audiovisivo a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica
    • oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 D.L. n. 91/2013 – DI 13 agosto 2021 e ss.mm.ii".

    Le modalità applicative del tax credit sono state definite originariamente dal decreto interministeriale 2 dicembre 2014 che, in seguito alle modifiche normative intercorse nel tempo, è stato sostituito dal D.I. MIC-MEF n. 312 del 19 agosto 2021, modificato, da ultimo dal decreto interministeriale Mic-Mef n. 147/2023.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito di imposta non spettante e inesistente: diverse le sanzioni

    L'AIDC Associazione italiana Dottori Commercialisti ha pubblicato la norma di comportamento n 219 dell'11 maggio relativa ai crediti di imposta.

    Sinteticamente, viene specificato che:

    • il credito d’imposta si definisce non spettante laddove il contribuente, pur nell’intento di rispettare il presupposto normativo, commette degli errori di qualificazione o quantificazione dello stesso;
    • il credito d’imposta si definisce inesistente nei casi in cui la determinazione del credito sia avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera.

    L'AIDC nella norma comportamentale specifica che la definizione del credito inesistente o non spettante rileva ai fini dell'accertamento e delle relative sanzioni applicabili.

    In particolare, l’articolo 27, comma 161, D.L. 29.11.2008 n. 185, stabilisce che l’atto di recupero emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati in F24 per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione orizzontale, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo

    Inoltre, con l’articolo 13, D.Lgs. n. 471/1997, si prevede una sanzione più elevata nel caso in cui sia utilizzato un credito inesistente, rispetto a quella prevista nel caso in cui sia utilizzato un credito non spettante.

    Credito d'imposta inesistente o non spettante: le diverse sanzioni

    In merito alle sanzioni la norma comportamentale in oggetto sottolinea che le norme di riferimento prevedono:

    • nel caso di utilizzo di un credito d'imposta in misura superiore a quella spettante, la sanzione è del 30% del credito; 
    • nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, la sanzione va dal 100% al 200% del credito.

    Risulta pertanto rilevante la corretta determinazione della misura della sanzione, anche con riferimento al ravvedimento operoso che venga posto in essere dal contribuente. 

    L'AIDC rileva come le disposizioni in materia di controllo formale possono esplicitarsi, a differenza della mera attività di liquidazione, nell’esame della documentazione richiesta al contribuente o comunque nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate.  

    Dall'analisi delle norme, si chiarisce infatti che, a prescindere dalla modalità di controllo esercitabile, laddove il presupposto normativo alla base del credito sia soddisfatto dal contribuente sulla scorta di documentazione attendibile e veritiera, il credito non potrà mai essere definito inesistente

    In questa ipotesi, laddove il contribuente abbia errato nel riporto, nella quantificazione ovvero nella qualificazione della fattispecie, la rettifica operata dall’Amministrazione finanziaria dovrà essere ricondotta alla fattispecie del credito non spettante.

    Viceversa, laddove in sede di controllo si rilevi che è stato indicato un credito in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera, detto credito dovrà essere ascritto alla categoria dell’inesistenza. 

    Inoltre, al fine di rilevare una chiara linea di demarcazione tra le due fattispecie, l'AIDC sottolinea che appare possibile tenere conto del disposto dell’articolo 5, D.L. n. 146 del 2021.

    Tale norma, seppure finalizzata a regolamentare la specifica sanatoria in tema di credito di imposta per ricerca e sviluppo, contiene alcune indicazioni che possono assumere, nei termini sopra descritti, la valenza di principi generali, e, pertanto, in grado di rappresentare un orientamento con riferimento alla problematica di cui si tratta.

    Dalla norma si evince che il legislatore ha voluto distinguere le ipotesi nelle quali i contribuenti abbiano effettivamente svolto una attività di ricerca e sviluppo comprovata da documentazione attendibile, ma che abbiano commesso, ad esempio, degli errori interpretativi sulla natura delle spese ovvero di quantificazione del credito di imposta, rispetto alle ipotesi in cui la genesi e l’utilizzo del credito sia avvenuta avvalendosi di documentazione non veritiera, ovvero in assenza di ogni e qualsiasi documentazione. 

    Ciò posto, la medesima distinzione appare potersi ricondurre al disposto dei commi 4 e 5 dell’articolo 13, D.Lgs. n. 471/1997, nel momento in cui si deve individuare il distinguo tra il credito non spettante e il credito inesistente. 

    Si può dunque affermare che:

    • in tutti i casi in cui il contribuente si trovi nella situazione di fatto disciplinata dalla norma per la determinazione del credito di imposta e sia sostenuto da documentazione reale, ma incorra in violazioni riconducibili all’interpretazione delle disposizioni ovvero alla determinazione quantitativa del credito, non si avrà mai una contestazione per inesistenza del credito, ma solo per non spettanza, sanzionabile nella misura più contenuta e nel termine di decadenza ordinari; 
    • nei casi in cui, invece, la determinazione del credito sia avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera, tale violazione sarà sanzionabile nella misura più grave e nel termine di decadenza più lungo previsto per il credito inesistente .
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus verde 2023: a chi spetta e a quanto ammonta

    Il Bonus verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022 per i seguenti interventi:

    • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi,
    • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

    La legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 2024 questa agevolazione.

    Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.

    Bonus verde 2023: la detrazione

    E' bene sottolineare che, la detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

    Ai fini del beneficio, il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni quali, ad esempio, bonifico bancario o postale-

    La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).

    Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. 

    In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Tra i principali chiarimenti forniti 'Agenzia delle Entrate nel corso del tempo, ne riportiamo alcuni rilevanti:

    • il contribuente è libero di rivolgersi a fornitori diversi per l'acquisto degli alberi, piante, arbusti, cespugli e specie vegetali e per la realizzazione dell'intervento,
    • per quel che riguarda la realizzazione di fioriere e allestimento a verde permanente di balconi e terrazzi, sono agevolabili se allestite in maniera permanente e sempreché si riferiscano ad un intervento innovativo,
    • sono agevolabili anche gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale salvaguardati ai sensi della legge 10/2013 la cui conservazione è strettamente collegata alla tutela del territorio e dell'ecosistema,
    • sono comprese anche le spese necessarie per indagini e stime del sito oggetto dell'intervento purché direttamente riconducibili all'intervento stesso.

    Per approfondimenti leggi anche: Bonus verde 2022: guida alla detrazione per giardini e terrazze

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus decoder 2023: ancora attivo per i > 70 anni e per ETS

    Con avviso pubblicato sulla propria pagina, la RAI informa del fatto che è ancora attivo il bonus decoder casa.

    In particolare, viene ricordato che con la legge di bilancio 2022, il Governo ha messo in campo nuove misure volte ad agevolare il passaggio verso il nuovo digitale terrestre e tra queste, è stata introdotta un’ agevolazione che prevede la consegna direttamente a casa di un decoder compatibile con la nuova tecnologia:

    • ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, 
    • con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui,
    • titolari di abbonamento al servizio RAI di radiodiffusione.

    Con la Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, l’agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 ed estesa agli enti del terzo settore. La norma recita che "Fino alla data del 31 dicembre 2023, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi da 482 a 485, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fornitore del servizio universale ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, procede, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del Terzo settore dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30, a valere sulle risorse disponibili già impegnate"

    Bonus decoder casa: come richiederlo

    I cittadini e gli enti con diritto al Bonus potranno farne richiesta e pianificare un appuntamento per la consegna del Decoder con le seguenti modalità:

    • attraverso il numero 800 776 883, selezionando la sezione relativa alla consegna a domicilio dei Decoder TV disponibile lun.-ven. 10-18 festivi esclusi;
    • recandosi in uno dei quasi 13 mila uffici postali presenti in tutta Italia negli orari di apertura;
    • cliccando questo link.

    Per richiedere il riconoscimento del Bonus e prenotare la consegna del Decoder TV a domicilio sarà necessario avere:

    • il codice fiscale
    • la tessera sanitaria/documento di identità in corso di validità.

    All’atto della prenotazione, avendo identificato il richiedente e verificato la presenza dei requisiti richiesti per ottenere la agevolazione, potrà essere fissata la data di consegna a casa del decoder.

    Successivamente, l’utente potrà anche ricevere assistenza telefonica nell’ installazione e nella configurazione del decoder tramite il numero 800 776 883, selezionando la sezione relativa all’istallazione dei Decoder TV.

    Non possono beneficiare della consegna gratuita del decoder i cittadini che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, abbiano già usufruito del Bonus TV-decoder. 

    Gli aventi diritto al Bonus potranno farne richiesta dal momento dell’avvio dell’iniziativa e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

    Una volta esaurite le risorse a disposizione non sarà più possibile richiedere il Bonus decoder TV in questa modalità.