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IMU, cambia la dichiarazione: sarà solo online e c’è una scadenza da segnare
Il Decreto Legislativo che introduce disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale approvato nel 2025 riprende il suo iter.
Il Governo, malgrado la mancata intesa con la Conferenza stato-regioni ha deciso, con deliberabione del 29 luglio di proseguire la riforma.
Leggi anche: Federalismo enti locali: il Governo procede malgrado le Regioni
Il testo introduce una maggiore autonomia fiscale per gli enti territoriali e opera una semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
In particolare, si prevede anche per gli enti territoriali di incentivare l’adempimento spontaneo attraverso misure concrete:
- un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente;
- l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti;
- a possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi.
Come specificato sinteticamente dal comunicato stampa del CdM per le regioni, viene introdotto l’avviso di accertamento esecutivo, che accelera i tempi della riscossione, e si semplifica la gestione della tassa automobilistica.
Vediamo le novità previste per l'IMU, qualora le norme venissero confermate.
La nuova dichiarazione IMU se passa il Decreto Tributi locali
La dichiarazione IMU dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo. È una delle modifiche contenute nello schema di decreto legislativo sui tributi regionali e locali, che dedica l’articolo 26 alla semplificazione dell’imposta municipale propria.
Il testo introduce un’unica modalità per assolvere l’adempimento dichiarativo e interviene anche sulle dichiarazioni necessarie per ottenere alcune esenzioni e agevolazioni. Trattandosi di uno schema di decreto legislativo, le disposizioni riportate sono quelle contenute nel documento esaminato.
Cosa cambia in sintesi
La modifica concentra l’adempimento IMU in una dichiarazione telematica unica, da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio del possesso o alla variazione rilevante.
Lo stesso modello dovrà essere utilizzato anche per attestare i requisiti richiesti per specifici benefici e per il diritto all’esenzione richiamato dal comma 759, lettera g-bis.
Fino all’approvazione delle nuove modalità, restano utilizzabili i modelli già vigenti indicati nello schema di decreto.
Dichiarazione IMU esclusivamente telematica
La principale novità è contenuta nel nuovo comma 768-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Secondo il testo, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica, seguendo le modalità che saranno approvate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
La trasmissione telematica costituirà l’unica modalità prevista per l’adempimento dichiarativo.
Resta la scadenza del 30 giugno
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui:
- è iniziato il possesso degli immobili;
- sono intervenute variazioni rilevanti per determinare l’imposta.
Il termine potrà essere differito con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
Un solo modello anche per attestare alcuni benefici IMU
Il nuovo comma stabilisce che, ai fini dell’applicazione dei benefici richiamati dal comma 741, lettera c), numeri 3 e 5, e dal comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo deve attestare nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti previsti dalle norme.
Il decreto ministeriale chiamato ad approvare le modalità telematiche dovrà disciplinare anche i casi nei quali la dichiarazione deve essere presentata.
Esenzione IMU: la comunicazione diventa dichiarazione
Lo schema interviene anche sulla lettera g-bis del comma 759, relativa al diritto all’esenzione.
Il testo elimina il precedente richiamo a modalità telematiche da stabilire con uno specifico decreto e prevede che il diritto all’esenzione venga attestato utilizzando il modello disciplinato dal nuovo comma 768-bis.
Inoltre, nel testo normativo le parole “analoga comunicazione” vengono sostituite da “analoga dichiarazione”.
La dichiarazione vale anche per gli anni successivi
Una volta presentata, la dichiarazione IMU produce effetti anche per gli anni successivi.
Non è quindi necessario ripresentarla ogni anno, a condizione che non intervengano modifiche nei dati o negli elementi dichiarati dalle quali derivi un diverso importo dell’imposta dovuta.
Restano valide le precedenti dichiarazioni IMU e TASI
Lo schema precisa che restano ferme le dichiarazioni già presentate ai fini dell’IMU e della TASI, purché compatibili con la nuova disciplina.
Per gli enti richiamati dal comma 759, lettera g), continua invece ad applicarsi il regolamento previsto dal decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200. Per questi enti la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
Quale modello usare nella fase transitoria
Fino all’entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale, i contribuenti continueranno a utilizzare i modelli di dichiarazione già previsti:
- dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 luglio 2022;
- dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 maggio 2023.
Lo schema abroga inoltre i commi 769 e 770 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019.
Sistema sanzionatorio previsto dalla riforma
Relativamente alla riforma del sistema sanzionatorio, si prevede:
- Sanzione piena del 100% per l’omessa dichiarazione IMU, TARI e imposta di soggiorno (con minimo 50 euro);
- Sanzione ridotta al 40% per la dichiarazione infedele;
- Procedure uniformi anche per il contributo di sbarco.
Le modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026 e si applicheranno solo alle violazioni commesse dopo tale data.
Si attende ora il provvedimento definitivo, per delineare il dettaglio delle novità.
Dichiarazione IMU con la riforma del federalismo fiscale: come sarà
Quando deve essere presentata la dichiarazione IMU?
Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell’immobile o si sono verificate variazioni rilevanti per il calcolo dell’imposta.
La dichiarazione IMU potrà essere presentata su carta?
No. Il testo prevede che la dichiarazione sia presentata esclusivamente in via telematica.
La dichiarazione deve essere ripresentata ogni anno?
No, salvo modifiche dei dati dichiarati che comportino un diverso ammontare dell’IMU. Per gli enti indicati dal comma 759, lettera g), la dichiarazione resta invece annuale.
Quale modello si utilizza fino al nuovo decreto?
Continuano a essere utilizzati i modelli approvati con i decreti ministeriali del 29 luglio 2022 e del 4 maggio 2023.
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Federalismo enti locali: il Governo procede malgrado le Regioni
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli e del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha adottato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una deliberazione motivata sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale", sul quale, nella seduta straordinaria del 28 luglio 2026, la Conferenza unificata ha sancito la mancata intesa.
Ricordiamo che il testo del decreto legislativo era stato approvato in via preliminare a maggio del 2025.
Federalismo enti locali: il Governo procede malgrado le Regioni
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di proseguire nell'esercizio della delega in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, sulla base dello schema approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 e delle modifiche proposte e integralmente riportate nell'atto della Conferenza unificata del 28 luglio 2026.
La deliberazione dà atto che, in attuazione del principio di leale collaborazione, sono state esperite tutte le iniziative e le attività istruttorie utili e necessarie al raggiungimento dell'intesa.
La mancata intesa è stata sancita pur a fronte dell'orientamento favorevole espresso dalla maggioranza delle regioni.
Il Consiglio dei Ministri ha altresì considerato la prossima scadenza del termine per l'esercizio della delega, fissata al 29 agosto 2026, e la necessità di proseguire il percorso di attuazione del federalismo fiscale.
Ricordiamo che ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della Legge n 111/2023 gli schemi dei decreti legislativi delegati devono essere trasmessi alla Conferenza unificata qualora incidano s sulla gestione degli enti locali.
Entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere, si dovrebbe raggiungere una intesa.
Lo schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale era stato approvato il 9 maggio 2025 per introdurre una maggiore autonomia fiscale per gli enti territoriali e a semplificare gli adempimenti a carico di cittadini e imprese, con le seguneti previsioni:
- gli enti territoriali possono incentivare l’adempimento spontaneo mediante un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente;
- l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti;
- la possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi;
- i Comuni dovranno applicare una maggiore proporzionalità nelle sanzioni su IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco, e la semplificazione degli adempimenti IMU, unificati in un unico modello telematico
Pertanto, Il Consiglio dei Ministri, vista la mancata intesa ha deliberato di proseguire nell’esercizio della delega, sulla base dello schema approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 e delle modifiche proposte e integralmente riportate nell’atto della Conferenza unificata del 28 luglio 2026.
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Decreto Omnibus, Assonime chiede nuove correzioni: cosa cambia per IVA e imprese
Prosegue l’iter del decreto Omnibus fiscale, lo schema di decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive della riforma tributaria avviata con la legge delega n. 111 del 2023.
Il provvedimento, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, è stato trasmesso alle Camere il 21 luglio ed è stato registrato come Atto del Governo n. 430.
Il testo è ora all’esame delle Commissioni parlamentari competenti. Dopo l’espressione dei pareri, dovrà tornare al Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva, attesa dopo la pausa estiva.
Seguiranno l’emanazione del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nel corso dell’esame parlamentare è intervenuta Assonime che, con un documento del 28 luglio 2026, ha presentato alle Commissioni Finanze di Camera e Senato una serie di osservazioni e proposte.
L’Associazione valuta positivamente il percorso di attuazione della riforma fiscale, ma ritiene necessari ulteriori interventi, soprattutto nella fiscalità d’impresa, per rendere il sistema più semplice, prevedibile e neutrale.
Le richieste riguardano tre aree: le disposizioni già contenute nel decreto Omnibus, alcune misure della legge di Bilancio 2026 e il completamento della riforma del reddito d’impresa.
Omnibus in approvazione: detrazione IVA, chiesta una disciplina transitoria
Uno dei temi principali riguarda l’ampliamento del termine per esercitare la detrazione IVA previsto dall’articolo 12 dello schema di decreto.
La nuova disciplina permetterebbe di detrarre l’imposta e registrare la fattura di acquisto entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Assonime giudica favorevolmente l’estensione, ma segnala la mancanza di una disciplina transitoria per le operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore delle nuove regole.
L’incertezza coinvolge anche i contribuenti che hanno registrato tardivamente le fatture, ritenendo possibile recuperare l’IVA tramite dichiarazione integrativa.
Per evitare contenziosi e disparità di trattamento, Assonime propone due alternative:
- applicare il nuovo termine anche agli acquisti e alle importazioni anteriori all’entrata in vigore del decreto, a condizione che la fattura sia registrata entro la dichiarazione del secondo anno successivo e che non sia ancora scaduto il termine per la dichiarazione integrativa.
- l’applicazione del nuovo regime all’IVA per la quale il diritto alla detrazione è sorto dal 1° gennaio 2024. Per le operazioni precedenti, il recupero dovrebbe comunque essere consentito quando la fattura sia stata registrata entro il termine della dichiarazione integrativa relativa all’anno di ricezione.
Resterebbero ferme le situazioni già definite con accertamenti divenuti definitivi.
Omnibus: Assonime su riallineamento, perdite e avviamento
Tra le altre proposte sul decreto Omnibus figura l’estensione del riallineamento straordinario alle divergenze contabili e fiscali emerse in tutte le operazioni straordinarie fiscalmente neutrali realizzate nel 2024.
Assonime chiede anche di consentire il riallineamento con il metodo per singole fattispecie e di coordinare l’obbligo di data certa previsto per i rendiconti delle stabili organizzazioni.
Sul riporto delle perdite fiscali, l’Associazione propone di limitare le restrizioni ai soli trasferimenti indiretti di controllo effettivamente finalizzati all’utilizzo delle perdite di una cosiddetta “bara fiscale”.
Per i soggetti IAS adopter viene inoltre richiesto il ripristino della deduzione extracontabile dell’avviamento e delle attività a vita utile indefinita, eliminando il vincolo dell’imputazione a conto economico.
Omnibus e Assonime: legge di Bilancio 2026, le modifiche richieste
Assonime interviene anche su alcune misure della legge di Bilancio 2026, considerate potenzialmente distorsive per le imprese.
Per le azioni proprie viene chiesto il ripristino della neutralità fiscale delle differenze tra prezzo di vendita e costo di acquisto.
La rilevanza IRES prevista per il 2026 rischierebbe infatti di penalizzare operazioni che, sul piano contabile, hanno natura patrimoniale.
In alternativa, la neutralità dovrebbe essere mantenuta almeno per le riorganizzazioni societarie fiscalmente neutrali e per i piani di stock option e stock grant.
Per banche e assicurazioni viene proposto un migliore coordinamento dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi, consentendo la circolazione delle franchigie all’interno del consolidato fiscale.
Un’altra richiesta riguarda il ripristino della rateizzazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni d’impresa, almeno per i soggetti IRPEF, così da evitare che un componente maturato in più anni venga tassato interamente in un solo periodo.
Assonime sollecita inoltre un chiarimento sulla decorrenza dell’esenzione da ritenuta per le provvigioni relative ai documenti di viaggio e chiede l’abrogazione del contributo di 2 euro sulle spedizioni di modico valore, ritenuto potenzialmente incompatibile con il diritto dell’Unione europea e sovrapponibile ad altri oneri doganali.
Omnibus e Assonime: reddito d’impresa più vicino al bilancio
La terza area di intervento punta a rafforzare il principio di derivazione dal bilancio e a ridurre le differenze tra valori contabili e fiscali.
Assonime propone di riconoscere integralmente le valutazioni contabili delle commesse infrannuali e ultrannuali e di completare il recepimento fiscale dei principi OIC 34 e IFRS 15, attribuendo rilevanza anche alle stime relative a penali e resi.
Analogo trattamento viene richiesto per i costi di smantellamento, rimozione e bonifica, evitando la separazione fiscale di fondi che nel bilancio sono unitari.
Tra le altre proposte figurano l’estensione della rilevanza fiscale delle correzioni degli errori contabili entro l’approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo, la continuità dei valori fiscali nelle scissioni con scorporo in uscita e l’applicazione del realizzo controllato ai conferimenti in holding familiari quando la soglia qualificata sia raggiunta complessivamente dai conferenti.
L’obiettivo complessivo è ridurre gli adempimenti, limitare le incertezze applicative e rendere il reddito imponibile più coerente con le risultanze di bilancio.
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I controlli del Fisco: dati di luglio dell’Agenzia delle Entrate
Con un comunicato stampa di fine luglio le Entrate replicano a notizie false diffuse sulla stampa web relativamente alle lettere di compliance.
In sintesi l'Ade afferma che "Non corrisponde al vero la notizia veicolata tramite alcuni articoli di stampa secondo cui Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) starebbero tempestando i contribuenti con l’invio di lettere di compliance, cartelle e altre comunicazioni nel mese di luglio"
Vediamo tutti i dettagli si seguito per tranquillizzare contribuenti e professionisti che li seguono.
Lettere di compliance luglio 2026: i dati del Fisco
L'ade riporta i dati ufficiali sulle lettere di comoliance inviate ai cittadini:
- le lettere di compliance calendarizzate per il mese di luglio rappresentano il 9% del totale annuale;
- le comunicazioni di irregolarità inviate nel mese di luglio ad oggi sono diminuite, rispetto a quelle dell’analogo periodo del 2025, di oltre il 40% e rappresentano il 7,6 % del totale annuale;
- le cartelle del primo semestre 2026, che AdeR è tenuta a produrre sulla base dei carichi affidati dai diversi enti creditori, si sono ridotte del nove per cento (9%) rispetto a quelle prodotte nel corrispondente periodo del 2025.
Appare, quindi, evidente che non si sta verificando alcuna concentrazione anomala e che, al contrario, le agenzie, nonostante il blocco operativo previsto per due mesi (agosto e dicembre) su dodici, sono riuscite a pianificare le rispettive attività in modo da evitare qualsivoglia sovraccarico nei mesi precedenti o susseguenti a quelli per i quali il legislatore ha disposto la sospensione degli invii. Inoltre, va segnalato che Agenzia delle entrate-Riscossione, allo scopo di agevolare i contribuenti, sospende l’attività di notifica per tutto il mese di agosto ad eccezione degli atti urgenti e inderogabili. Non si riscontra, quindi, alcuna forzatura, né anomala concentrazione in specifici periodi dell’anno.
I controlli del Fisco: come stanno procedendo a luglio 2026
Scadenze – Per quanto concerne le lettere di compliance, le stesse non prevedono una scadenza entro la quale il contribuente deve attivarsi per fornire chiarimenti, ben potendo le relative interlocuzioni con gli Uffici essere avviate dopo il mese di agosto.
Per quanto riguarda, invece, le comunicazioni di irregolarità, grazie alla riforma fiscale il contribuente dispone ora di sessanta giorni (fino al 2024 il termine era di 30 giorni) per chiarire la sua posizione o pagare l’importo richiesto anche avvalendosi di una rateazione fino a 5 anni. Va inoltre ricordato che tale termine è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre e, di conseguenza, anche per le comunicazioni di irregolarità non si verifica alcun adempimento in scadenza nel mese di agosto.
Relativamente ai controlli formali (art. 36-ter DPR n. 600/73), come già precisato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l’Agenzia prenderà in considerazione anche i documenti presentati oltre il termine di 30 giorni. Quindi, anche in questo caso, non sussiste alcuna scadenza a carico dei contribuenti per il mese di agosto.
Da ultimo va segnalata la sospensione nel mese di agosto dei termini di impugnazione delle cartelle di pagamento e degli atti.
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Agevolazioni auto green: risorse già esaurite, per quali misure
Il MIMIT con Decreto del 27 luglio ha dato il via a due delle misure previste dal Decreto Automitive 2026.
In particolare, a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 29 luglio 2026 riapre la piattaforma gestita da Invitalia ecobonus.mimit.gov.it sulla quale sarà possibile prenotare i contributi per l’acquisto di veicoli commerciali e il retrofit Gpl/metano.
Il MIMIT ha già annunciato il raggiungimento del budget disponibile, riepiloghiamo le regole e si attende l'apertura dei prossimi sportelli.
Per tutte le misure previste dal Decreto leggi anche: Decreto Automotive: i nuovi incentivi per la transizione industriale
Ecobonus veicoli commerciali N1 e N2: requisiti, rottamazione e obblighi per le PMI
Per i veicoli commerciali possono accedere ai contributi le piccole e medie imprese (PMI) esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, che acquistano e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica. I contributi sono riconosciuti anche alle società di noleggio che acquistano un veicolo commerciale per concederlo in noleggio a una PMI esercente attività di trasporto, con contratto di durata non inferiore a tre anni. In tal caso, la società di noleggio è tenuta a riversare lo sconto corrispondente al contributo sui canoni mensili dovuti dalla PMI;
Il contributo riguarda i veicoli commerciali nuovi destinati al trasporto merci. Importi e condizioni variano in base alla massa, all’alimentazione e alla presenza di un mezzo da rottamare
Le categorie N1 e N2 comprendono i veicoli commerciali destinati al trasporto di merci, secondo quanto previsto dall’articolo 47 sulla classificazione dei veicoli.
Per accedere al contributo, ogni veicolo deve essere:
- nuovo di fabbrica;
- destinato a Piccole e Medie Imprese, PMI, che esercitano attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi;
- ad alimentazione BEV, FCEV oppure tradizionale.
Chi può ottenere il contributo
Il contributo è concesso alle PMI che svolgono attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.
Possono accedere all’agevolazione anche le società di noleggio che hanno acquistato un veicolo commerciale.
In questo caso, la società deve presentare al concessionario un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio sottoscritto con una PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.
Il contratto di noleggio deve avere una durata non inferiore a tre anni.
Da cosa dipende l’importo del contributo
Il contributo varia in base a tre elementi:
- la massa totale a terra;
- l’alimentazione del veicolo nuovo;
- la presenza di un veicolo da rottamare.
La rottamazione è obbligatoria in caso di acquisto di veicoli ad alimentazione tradizionale.
Ecobonus N1 e N2 con rottamazione
Il veicolo da rottamare deve appartenere alla stessa categoria del veicolo nuovo, N1 oppure N2.
Le due categorie sono interscambiabili ai fini della rottamazione.
Il mezzo usato deve inoltre essere:
- intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo;
- omologato fino alla Classe Euro 4, in caso di acquisto di un veicolo N1 o N2 ad alimentazione tradizionale.
Nell’atto di acquisto del nuovo veicolo devono essere indicati:
- il veicolo destinato alla rottamazione;
- il contributo Ecobonus previsto dal DPCM del 10 giugno 2026.
Gli obblighi del concessionario
Entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il concessionario deve:
- consegnare il veicolo usato a un demolitore;
- presentare la richiesta di radiazione per demolizione allo Sportello telematico dell’automobilista.
Ecobonus N1 e N2 senza rottamazione
Il contributo senza rottamazione è ammesso esclusivamente per i veicoli di categoria N1 e N2 con alimentazione BEV o FCEV.
Anche in questo caso, nell’atto di acquisto del veicolo nuovo deve essere indicato il contributo Ecobonus.
Obbligo di mantenimento della proprietà
Poiché i veicoli sono acquistati da persone giuridiche, è previsto l’obbligo di mantenere la proprietà del nuovo veicolo per almeno 24 mesi.
Retrofit GPL: a chi tocca e come fare domanda dal 29 luglio
Per il contributo Retrofit Gpl/metano possono accedere al contributo le persone fisiche e giuridiche (ad esclusione di chi esercita attività di commercio di autoveicoli M1) che installano impianti nuovi a GPL o metano su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 3.
Prenotazione in piattaforma: l'installatore
- Si registra in piattaforma al link piattaforma di prenotazione
- Riceve la PEC, conferma la registrazione e attiva l’utenza per sé e per altri rivenditori a lui collegati
- Inserisce la prenotazione e il sistema assegna un numero di protocollo
- Carica la documentazione richiesta al link piattaforma di prenotazione
Recupero Ecobonus-Retrofit: il costruttore dell'impianto
- Riceve dall'installatore tutta la documentazione necessaria per recuperare il contributo.
- Rimborsa il contributo all'installatore che a sua volta ha riconosciuto il contributo all'acquirente dell'impianto mediante compensazione del prezzo di acquisto.
- Recupera tale importo come credito di imposta.
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CPB: chi rinnova avrà anche una sanatoria
Chi aderisce al CPB 2026-2027 potrebbe avere anche la sanatoria del ravvedimento speciale.
Spunta un emendamento al testo del bollinato del Decreto legislativo Omnibus che vorrebbe intervenire anche sul concordato preventivo biennale.
Si vuole rendere più appetibile il CPB con una norma che toglierebbe il visto di conformità per gli aderenti "fedeli" al patto col fisco.
Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.
CPB: altri premi per le PIVA che aderiscono, vediamo quali
Il Decreto Omnibus bollinato e al vaglio delle commissioni tecniche prima della definitiva approvazione, prevista nel CdM del 4 agosto prossimo.
Il testo potrebbe portare ad un pacchetto di novità semplificative a livello fiscale.
Tra queste, vi è un emendamento all'Omnibus che riguarda il CPB e la sua appetibilità per coloro i quali lo confemeranno anche quest'anno.
I professionisti sono in ballo per la valutazione della adesione al concordato preventivo biennale e il Governo per renderlo più appetibile, vorrebbe emedare il testo dell'Omnibus con una norma che prevederebbe quando segue:
- introdurre l'esonero dal visto di conformità per compensare crediti non oltre i 100.000 euro per l’Iva e non oltre i 70.000 euro per imposte dirette e Irap.
Inoltre, si aggiungerebbe il taglio di due anni dei termini a disposizione del Fisco per gli accertamenti e taglio degli interessi per i versamenti a rate per le dichiarazioni dei redditi.
Il Parlamento valuta anche un tentativo di chiedere al Governo la replica per il ravvedimento speciale, cioè la sanatoria del passato per chi accetta il patto sul futuro.
La misura a vantaggio delle PIVA aderenti al CPB con rinnovo, sarbbe però molto onerosa è di difficile applicazione
Dalle commissioni tecniche arriva anche l'ipotesi di prevedere ulteriori benefici:
- pagamenti a rate saldi e acconti delle imposte dovute senza interessi;
- disapplicazione delle maggiorazioni degli acconti determinati con il metodo storico;
- clausola di salvaguardia per consentire l’ampliamento della compagine sociale senza esclusione o cessazione dal concordato solo se i nuovi soci o associati abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito non superiori a 35mila euro.
In attesa del prossimo Cdm, si attende di poter visionare eventuali norme emedative, quantomeno le più probabili per approfondimento delle ipotesi elencate filtrate, attualemente come indiscrezioni alla stampa.
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Decreto esproprio, nuove regole sulla trascrizione: cosa cambia nei registri immobiliari
Nuovi chiarimenti sulle formalità da eseguire nei registri immobiliari durante i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità.
Con la risoluzione n. 29 del 28 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sulle modalità di trascrizione dei decreti di esproprio, precisando quando deve essere effettuata la pubblicità immobiliare e quali documenti devono essere presentati al conservatore.
Le indicazioni riguardano sia la procedura ordinaria sia quella accelerata con occupazione d’urgenza e interessano, in particolare, le autorità esproprianti e i soggetti delegati alla realizzazione di opere infrastrutturali.
Le due modalità ammesse dall’Agenzia
In sintesi, il decreto di esproprio può essere trascritto immediatamente dopo la sua emanazione, indicando la condizione sospensiva e procedendo successivamente all’annotazione del verbale di immissione in possesso.
In alternativa, è possibile attendere l’esecuzione del provvedimento ed effettuare un’unica trascrizione, allegando il verbale di immissione o utilizzando un decreto che ne riporti la data.
In entrambe le ipotesi, non è richiesta la produzione delle relate di notificazione. Il conservatore deve verificare soltanto i titoli e i documenti espressamente indicati dalla disciplina in materia di espropriazione.
Perché è importante la trascrizione del decreto di esproprio
Il decreto di esproprio determina l’acquisto della proprietà a titolo originario da parte del beneficiario dell’espropriazione. Per questo motivo, la sua trascrizione non svolge la tradizionale funzione di rendere l’acquisto opponibile ai terzi.
Si tratta, invece, di una forma di pubblicità-notizia, necessaria per rendere conoscibile l’esistenza del procedimento ablativo.
La formalità conserva comunque un ruolo centrale: dopo la trascrizione, gli eventuali diritti vantati sul bene espropriato possono essere fatti valere soltanto sull’indennità di espropriazione e non più sull’immobile.
Trascrizione “senza indugio”: il dubbio operativo
L’articolo 23 del Dpr 327/2001, il Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, stabilisce che il decreto deve essere trascritto “senza indugio” nei registri immobiliari.
Il dubbio riguardava il momento esatto in cui effettuare l’adempimento: subito dopo l’emanazione del decreto oppure soltanto dopo la sua notificazione agli interessati e la successiva immissione in possesso del beneficiario.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, entrambe le modalità sono ammesse.
L’autorità espropriante può quindi scegliere tra una procedura con due formalità distinte oppure una trascrizione unica, effettuata dopo l’esecuzione del decreto.
Prima e seconda soluzione: trascrizione immediata e successiva annotazione
La prima possibilità consiste nel trascrivere il decreto subito dopo la sua emanazione, anche se non è ancora avvenuta l’immissione in possesso.
In questo caso, la pubblicità immobiliare si sviluppa in due fasi.
Nella nota di trascrizione deve essere indicato che l’efficacia del trasferimento è sottoposta alla condizione sospensiva prevista dall’articolo 23 del Testo unico.
Il passaggio della proprietà, infatti, si completa soltanto con la notificazione e l’esecuzione del decreto.
Dopo l’immissione in possesso, l’autorità espropriante deve richiedere una seconda formalità: l’annotazione del verbale che documenta l’avvenuta esecuzione del provvedimento.
Il verbale di immissione in possesso rappresenta quindi il titolo necessario per rendere pubblica la definitiva efficacia dell’espropriazione.
Non servono le relate di notificazione
Uno dei chiarimenti più rilevanti della Risoluzione n 29/2026 riguarda i documenti da presentare al conservatore.
Secondo l’Agenzia, per effettuare la trascrizione e la successiva annotazione non è necessario depositare le relate di notificazione del decreto né altra documentazione diretta a dimostrare che il provvedimento sia stato comunicato ai soggetti interessati.
Il Testo unico non prevede infatti la produzione di tali atti come condizione per l’esecuzione delle formalità immobiliari.
Il controllo del conservatore deve quindi limitarsi alla documentazione espressamente richiesta dalla normativa, senza estendersi alla verifica di adempimenti ulteriori.
Seconda soluzione: un’unica trascrizione dopo l’immissione in possesso
In alternativa, l’autorità espropriante può attendere la completa esecuzione del decreto prima di richiederne la trascrizione.
In questa ipotesi viene eseguita un’unica formalità.
Il titolo da presentare rimane il decreto di esproprio, al quale deve essere allegato il verbale di immissione in possesso. È possibile anche utilizzare un decreto sul quale sia stata annotata la data dell’avvenuta immissione.
Poiché la condizione sospensiva si è già verificata, non è necessario indicarla nella nota di trascrizione.
Anche in questo caso non devono essere prodotte le relate di notificazione del provvedimento.
Cosa succede nell’occupazione d’urgenza
La risoluzione affronta anche la procedura accelerata disciplinata dall’articolo 22-bis del Testo unico.
In questa situazione, l’amministrazione può ottenere anticipatamente il possesso del bene attraverso un decreto di occupazione d’urgenza, nel quale vengono indicati gli immobili interessati, i proprietari e l’indennità provvisoria.
Il decreto di occupazione, tuttavia, non trasferisce la proprietà e non modifica i diritti reali sull’immobile. Di conseguenza, non costituisce un titolo idoneo per la trascrizione nei registri immobiliari.
L’unico provvedimento trascrivibile resta il successivo decreto definitivo di esproprio.
Quest’ultimo dovrà riportare gli estremi del decreto di occupazione anticipata e specificare se e quando l’immissione in possesso sia stata eseguita.
Non è quindi necessario presentare separatamente il decreto di occupazione d’urgenza né ulteriore documentazione sull’esecuzione, purché le relative informazioni siano contenute nel decreto di esproprio.
FAQ – Trascrizione del decreto di esproprio
Quando deve essere trascritto il decreto di esproprio?
Il decreto può essere trascritto subito dopo la sua emanazione oppure dopo la notificazione e l’immissione in possesso. L’Agenzia delle Entrate considera ammesse entrambe le modalità.Cosa succede se il decreto viene trascritto prima dell’immissione in possesso?
Nella nota di trascrizione deve essere indicata la condizione sospensiva prevista dall’articolo 23 del Dpr 327/2001. Dopo l’immissione in possesso sarà necessario annotare il relativo verbale nei registri immobiliari.È possibile effettuare una sola formalità?
Sì. L’autorità espropriante può attendere l’esecuzione del decreto e richiedere un’unica trascrizione, allegando il verbale di immissione in possesso oppure presentando il decreto con l’annotazione della data in cui l’immissione è avvenuta.Le relate di notificazione devono essere presentate al conservatore?
No. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la normativa non richiede la produzione delle relate di notificazione né di altri documenti diretti a dimostrare l’avvenuta notifica del decreto.Qual è il documento necessario per attestare l’immissione in possesso?
Il documento previsto dalla normativa è il verbale di immissione in possesso. Questo può essere utilizzato per la successiva annotazione oppure allegato alla richiesta di trascrizione unica.Il decreto di occupazione d’urgenza deve essere trascritto?
No. Il decreto di occupazione d’urgenza non trasferisce la proprietà e non produce effetti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali immobiliari. Per questo non costituisce titolo per la trascrizione.Qual è il titolo da trascrivere nella procedura accelerata?
L’unico titolo idoneo è il successivo decreto definitivo di esproprio, che deve riportare gli estremi del decreto di occupazione d’urgenza e indicare lo stato della sua esecuzione.La trascrizione rende l’esproprio opponibile ai terzi?
La trascrizione ha funzione di pubblicità-notizia. La proprietà viene acquistata a titolo originario per effetto del potere espropriativo, ma la formalità rende conoscibile la procedura e consente di riferire eventuali diritti sull’indennità di espropriazione.Quali controlli deve effettuare il conservatore?
Il conservatore deve verificare esclusivamente la presenza dei titoli e dei documenti espressamente richiesti dalla legge, senza pretendere adempimenti ulteriori non previsti dal Testo unico sulle espropriazioni. -
Avvisi di liquidazione e accertamento parziale: il via alle consultazioni
Le Entrate con il Provvedimento n 210791 del 16 lgulio hanno dato il via ad una importante novità per il Cassetto Fiscale.
Saranno disponibili:
- avvisi di liquidazione,
- avvisi di accertamento parziale,
per tutti i contribuenti nel cassetto fiscale seguendo le istruzioni di seguito dettagliate.
Con avviso delle Entrate si dà il via dal 29 luglio al servizio per consultare nel cassetto fiscale gli avvisi di accertamento parziale “automatizzati”.
Riepiloghiamo la novità contenuta nel provvedimento.
Avvisi di accertamento parziale: via alla consultazione del 29 luglio
Il porvvedimento in oggetto, in attuazione dell’art. 23 del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1,per afforzare il contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, le Entrate annunciano e dettano le regole della novità del cassetto fiscale per tutti i contribuenti.
Nella sezione “L’Agenzia scrive” due categorie di atti, con i relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale:
- gli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli artt. 15 e ss. del DPR 601/73 e della nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86
- gli avvisi di accertamento parziale “automatizzati” ex art. 41-bis del DPR 600/73.
Con riferimento a tali avvisi sono rese disponibili anche le seguenti informazioni inerenti allo stato del relativo iter procedimentale:
- “notificato”;
- “definito con pagamento (ex art. 15 d.lgs. 218/97)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso mediante versamento per intero delle somme dovute a titolo di imposta e interessi e delle sanzioni ridotte a un terzo, previa rinuncia alla presentazione del ricorso;
- “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione delle sole sanzioni contenute nell’avviso da parte del contribuente che, beneficiando della riduzione delle stesse a un terzo, previa rinuncia alla definizione dell’avviso ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, si è riservato la facoltà di presentare ricorso sulle imposte e sugli interessi; - “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97), presenza ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione delle sole sanzioni contenute nell’avviso da parte del contribuente che, beneficiando della riduzione delle stesse ad un terzo, previa rinuncia alla definizione dell’avviso ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. n. 218 del
1997, ha presentato ricorso per le imposte e per gli interessi; - “mancata opposizione alla notifica”: lo stato in questione è utile a tracciare l’inerzia del contribuente che non si è avvalso della facoltà di definire l’atto ai sensi degli articoli 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ovvero di presentare ricorso;
- “definito con pagamento (pace fiscale)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. “pace
fiscale”); - “definito con pagamento (tregua fiscale)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, commi da 179 a 185 (c.d. “tregua fiscale”);
- “definito con pagamento (adesione)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto dell’accertamento con adesione di cui al d.lgs. n. 218 del 1997;
- “annullato con provvedimento di autotutela totale”;
- “presenza del provvedimento di autotutela parziale”;
- “presenza ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare la presenza di contenzioso pendente;
- “definito da ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare la presenza di pronuncia divenuta definitiva a seguito di passaggio in giudicato.
Con riguardo allo stato inerente alla presenza del provvedimento di autotutela parziale, si precisa che la relativa informazione è presente fino al momento in cui, negli applicativi di ausilio agli Uffici, non risulta riportato un successivo stato dell’iter procedimentale, relativo all’avviso oggetto di autotutela, tra quelli sopra indicati. Tale successivo stato dell’iter procedimentale sovrascrive l’esito presenza del provvedimento di autotutela parziale.
Gli avvisi e i provvedimenti sono messi a disposizione nel Cassetto fiscale dal giorno successivo a quello in cui è stata trasmessa negli applicativi centralizzati di ausilio agli Uffici la relativa data di notifica ai contribuenti.
Le informazioni sono rese disponibili, invece, dal giorno successivo a quello in cui le stesse risultano trasmesse nei citati applicativi.
Nel caso in cui i provvedimenti di autotutela parziale o totale siano gestiti con gli applicativi di ausilio agli Uffici ma non firmati digitalmente tramite i medesimi applicativi, è riportata nel Cassetto fiscale solo l’informazione della presenza degli stessi.
In fase di prima applicazione, la consultazione degli avvisi e dei provvedimenti di autotutela totale o parziale è consentita esclusivamente ai contribuenti ai quali sono indirizzati gli avvisi e provvedimenti stessi, nonché ai loro rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori) e alle persone di fiducia preventivamente autorizzati con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 332731 del 22 settembre 2023.Attenzione al fatto che l’Agenzia delle Entrate ha reso noto l’avvio del nuovo servizio che permette di consultare, nella sezione “L’Agenzia scrive” del cassetto fiscale, determinate tipologie di avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti “automatizzati”, con i relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale.
Per gli avvisi saranno disponibili anche informazioni sullo stato dell’iter procedimentale.
La consultazione è al momento riservata ai contribuenti destinatari degli atti, ai loro rappresentanti legali e alle persone di fiducia preventivamente autorizzate.
Allegati: -
Rottamazione quinquies: a chi spetta tolleranza fino al 5 agosto
Entro il 31 luglio scade il pagamento della prima o unica rata per la rottamazione quinquies.
Sul portale di ADER da oltre un mese cono disponibili le comunicazioni di risposta per chi ha aderito alla misura.
Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso accessibili nell'area riservata del proprio sito le Comunicazioni delle somme dovute destinate ai contribuenti che hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2026: ogni comunicazione contiene:
- l'esito della richiesta,
- il dettaglio degli importi e i moduli per il pagamento delle rate.
La comunicazione è disponibile esclusivamente in area riservata per chi ha trasmesso la domanda tramite il servizio in area riservata, con accesso mediante SPID, CIE e CNS e — per professionisti e imprese — anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate.
Per chi ha invece presentato domanda dall'area pubblica, la comunicazione è inviata anche con raccomandata o PEC, a seconda del domicilio indicato.
Di seguito anche una infografica per ricordare tutte le regole e il calendario dei pagamenti per la rottamazione quinquies.
Leggi anche Rottamazione quinquies: quando è inefficace?
Rottamazione quienquies: come pagare
La Comunicazione delle somme dovute riporta l'esito di accoglimento o rigetto, il prospetto di sintesi dei carichi inseriti, gli importi da versare e le scadenze.
In fase di adesione il contribuente ha scelto la modalità di pagamento, secondo questi parametri:
- pagamento in unica soluzione oppure in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite in 9 anni;
- importo della singola rata non inferiore a 100 euro;
- versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2026.
Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento delle prime 10 rate.
Se il piano supera le dieci rate, gli ulteriori moduli sono resi disponibili in area riservata e, per i soli contribuenti che hanno presentato domanda dall'area pubblica, inviati al domicilio indicato prima della scadenza dell'undicesima rata.
Ricordiamo che a seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:
- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.
Scarica qui l'infografica con il calendario dei pagamenti.
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies (debiti "definibili"), siano sospesi:
- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
- fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.
Rottamazione quinquies: domiciliazione, ContiTu e i carichi che rientrano nella definizione
La comunicazione contiene anche le istruzioni per attivare l'addebito diretto delle rate sul conto corrente.
Oltre allo sportello, la domiciliazione si richiede con il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” in area riservata.
Scarica qui l'infografica con il calendario dei pagamenti.
È inoltre attivo ContiTu, disponibile in area pubblica, che consente di definire in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi o cartelle contenuti nella comunicazione.
Ricordiamo che la misura, introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), riguarda esclusivamente i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: imposte dichiarate e non versate, omesso versamento di contributi INPS diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture. La definizione consente di versare il solo debito residuo a titolo di capitale e il rimborso spese per eventuali procedure esecutive e diritti di notifica. Non sono dovuti interessi e sanzioni inclusi nei carichi, interessi di mora, sanzioni civili accessorie ai crediti previdenziali e aggio; per le sanzioni del codice della strada non sono dovuti gli interessi (comprese le “maggiorazioni”) e l'aggio.
Rottamazione quinquies: a cosa prestare attenzione in vista del 31 luglio
La novità di questa definizione agevolata è che chi non verserà la prima rata entro il 31 luglio, nonostante il termine perentorio, non fuoriuscirà subito dal perimetro della pace fiscale.
La decadenza dalla rottamazione quinquies arriva solo dopo due mancati pagamenti, anche non consecutivi.
Occorre però fare attenziona al fatto che chi ha presentato domanda di adesione alla rottamazione quinquies e non comincia a versare le somme dovute o smette di farlo ha conseguenze serie.
Vediamo una tabella di riepilogo vista l'immenente scadenza del 31 luglio 2026
Regole Rottamazione quinquies Decadenza Immediata dopo l’unica rata, dopo due mancati pagamenti o con l’ultima rata in caso di piano rateale Tolleranza Solo per la rata unica e per l’ultima rata: - entro il 5 agosto chi paga la rata unica
- entro il 31 luglio chi ha rateizzato
Rateizzazione futura Esclusa Rottamazione quinquies: attenzione alla decadenza
Per coloro che in fase di adesione alla Rottamazione-quinquies hanno scelto di pagare in unica soluzione, la legge prevede ulteriori 5 giorni di tolleranza e pertanto saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro il 5 agosto 2026, oltre tale data si perderanno i benefici della definizione agevolata.
Per coloro che, invece, hanno scelto un piano di pagamento rateale, la legge prevede l’inefficacia della Rottamazione-quinquies in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive.
Pertanto entro dovranno pagare entro il 31 luglio coloro i quali hanno rateizzato.
Si ricorda, infine che per l’ultima rata del piano, così come per la rata unica, sono concessi cinque giorni di tolleranza.
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Bonus digitalizzazione PMI: ecco l’elenco fornitori al 29 luglio
Il MIMIT ha pubblicato il decreto del 29 luglio con l'elenco dei fornitori dei servizi, clicca l'elenco.
Ora si attende la data per presentare la domanda da parte delle PMI del vouche cloud e digitalizzazione disciplinato dal DM 18 luglio 2025.
Riepiloghiamo le regole e vediamo nel dettaglio l'elenco dei fornitori per prepararsi alle domande.
Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: che cos’è
il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025. Con Decreto MIMIT del 29 luglio è possibile visionsare tale elenco.
Il voucher cloud e cybersecurity è stato regolamentato dai due seguenti decreti:
- Decreto Miminsteriale 18 luglio 2025 con criteri, le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni volte a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, al fine di favorire la transizione digitale dei medesimi soggetti nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate;
- Decreto MIMIT 21 novembre 2025 che definisce le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security agevolabili nell’ambito dell’intervento disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.
Bonus Cloud & Cybersecurity: beneficiari e importi spettanti
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps.
Per una sintesi degli importi il MIMIT ha reso disponibili delle slide riassuntive, guarda la tabella:
FONTE MIMITBonus Cloud & Cybersecurity PMI: spese ammesse
Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:
- soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
- soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
- servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
- servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
- servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.
I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:
- acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
- sottoscrizione di un abbonamento;
- adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.
I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:
- avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
- essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.
Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.
Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: elenco fornitori pubblicato il 29 luglio
Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.
L'elenco che si è costituito dopo le iscrizioni è pubblicato nel Decreto 29 luglio del MIMIT, clicca qui per l'elenco.
Ricordiamo che per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.
La registrazione al predetto elenco abilita i fornitori all’erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, nonché conferisce a tali servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni.
Il processo di presentazione e gestione della domanda è gestito tramite la “Area Riservata” di Invitalia; pertanto, per accedervi sarà sufficiente utilizzare il link di cui sopra ed eseguire il login tramite uno dei tre sistemi identificativi:
- Identità Digitale SPID
- Smart Card CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
- Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Come specificato dal MIMIT per l’accesso, il soggetto proponente deve:
- o essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Titolare/Rappresentante Legale o di un suo Delegato;
- o disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
dell’Ente, per compilare e concludere la presentazione della domanda.
Qualora il soggetto proponente non disponesse di un’identità digitale SPID, di una smart card CNS o di una CIE, dovrà necessariamente farne richiesta a uno dei gestori o enti incaricati. Nel caso in cui il sistema dia problemi per l’identificazione, si consiglia di cambiare browser di navigazione e/o svuotare i dati di navigazione. Il corretto funzionamento del sistema di identificazione digitale rientra nella competenza e responsabilità del gestore; pertanto, Invitalia non risponde di eventuali problemi, malfunzionamenti e disservizi relativi a SPID ai fini dell’autenticazione sulle nostre piattaforme e dell’accesso ai nostri servizi.
Qualora si decida di utilizzare l’accesso mediante CNS si potrebbe incorrere in problemi di login dovuti alle caratteristiche del dispositivo di autenticazione utilizzato. Si consiglia, pertanto, di tentare l’operazione di accesso mediante modalità di navigazione incognito. In caso di ulteriori problemi, contattare il fornitore del dispositivo per verificare l’eventuale disponibilità di driver aggiornati.
Dalla Guida Invitalia, soggetto gestore di seguito un elenco delle certificazioni necessarie ai fornitori ai fini delle iscrizione in elenco
