• Operazioni Straordinarie

    Fusione tra ETS e società semplice: le imposte da pagare

    Con la Risposta a interpello n 171/2026 le Entrate chiariscono l'applicazione delle imposte in una operazione straordinaria di fusione tra ETS e società semplice.

    Una società tedesca donava ad una Fondazione la partecipazione di controllo in una società semplice.

    Si trattava del controllo di una tenuta agricola della società che intendeva donare alla fondazione.

    La società nel corso del tempo dava in affitto l'azienda agricola ad altra azienda agricola, poi cessando l'attività.

    La Fondazione divenuta socio unico della società semplice perfezionava la fusione per incorporazione facendo confluire nell'ETS gli immobili della tenuta agricola e chiedeva alle Entrate il trattamento fiscale di questa operazione.

    Fusione per incorporazione tra soc. semplice e ETS: le imposte sui redditi

    L'Agenzia ha chiarito che per quanto riguarda le imposte sui redditi, in linea generale, l’articolo 172 del Tuir stabilisce il principio di neutralità fiscale delle fusioni tra società, prevedendo che tali operazioni non costituiscano realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

    L’articolo 174 estende questo regime anche alle fusioni che coinvolgono enti diversi dalle società, nei limiti della loro compatibilità.

    L'Agenzia ricorda però che la disciplina delle operazioni straordinarie è costruita principalmente per soggetti che producono reddito d’impresa. 

    Per questo motivo, quando sono coinvolti enti non commerciali o società semplici, occorre verificare concretamente la destinazione dei beni trasferiti.

    Se i beni provenienti dalla società semplice confluiscono nella sfera commerciale dell’ente incorporante, il trasferimento può assumere rilevanza fiscale, generando una plusvalenza tassabile (articoli 67 e 68 del Tuir). 

    Nel caso di specie la Fondazione ha dichiarato  che tutti i beni acquisiti saranno destinati esclusivamente all’attività istituzionale non commerciale dell’Ets, inoltre, l’azienda agricola continuerà a essere utilizzata per l’esercizio dell’attività agricola tramite il contratto di affitto già in essere.

    Pertanto le eventuali plusvalenze relative ai beni agricoli trasferiti non assumono rilevanza reddituale.

    I beni mantengono quindi in capo alla Fondazione lo stesso valore fiscale già riconosciuto presso la società semplice, senza alcun effetto impositivo immediato.

    Fusione per incorporazione tra soc. semplice e ETS: regole IVA

    La normativa di riferimento stabilisce che le società semplici sono soggetti passivi Iva solo quando esercitano attività agricole. 

    La società semplice del caso di specie aveva già concesso in affitto l’intera azienda e aveva cessato qualsiasi attività agricola diretta. 

    La stessa società aveva inoltre escluso i canoni di locazione dall’ambito Iva e smesso di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti.

    L'Agenzia ritiene che al momento della fusione in oggetto mancasse il requisito soggettivo necessario per l’applicazione dell’Iva e l’operazione risulta esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.

    Per il terzo aspetto il chiarimento è molto significativo.

    Poiché l’operazione non è soggetta a Iva, trova applicazione il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro previsto dall’articolo 40 del Tur.

    L’Agenzia richiama l’articolo 82 del codice del Terzo settore, che prevede l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa agli atti costitutivi, alle modifiche statutarie e alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione effettuate da enti del Terzo settore. 

    Secondo l’Amministrazione, la norma ha l’obiettivo di garantire alle operazioni di riorganizzazione degli Ets una sostanziale neutralità fiscale, analogamente a quanto già avviene nel mondo societario.

    Nel caso esaminato la fusione è comunque realizzata da una Fondazione iscritta al Runts che conserva tale qualifica anche dopo l’operazione e quindi l’Agenzia conferma che l’atto di fusione beneficia dell’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale.

    Se il patrimonio trasferito continua a essere utilizzato per finalità coerenti con la missione dell’Ets e non confluisce nell’attività commerciale dell’ente, l’operazione può beneficiare di un regime fiscale particolarmente favorevole.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributi diretti al Cinema: in arrivo la riforma

    La riforma del cinema e dell'audiovisivo cambia il sistema degli incentivi destinati alle sale cinematografiche: al posto del credito d'imposta sono previsti contributi diretti non soggetti a tassazione.

    Il sostegno potrà riguardare anche nuove sale, recupero di quelle inattive, ristrutturazioni e adeguamenti strutturali e tecnologici.

    Per le imprese è importante considerare che le nuove regole non sono ancora operative.

    Il provvedimento deve completare il proprio iter parlamentare, il testo è stato approvato dalla Camera e ora andrà al Senato e la riforma prevede una delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina del settore cinematografico e audiovisivo.

    Di conseguenza, il passaggio dai crediti d'imposta ai contributi diretti non comporta, allo stato attuale, l'apertura di una nuova procedura per richiedere le agevolazioni.

    Sarà necessario attendere il completamento dell'iter della riforma e i successivi provvedimenti di attuazione per conoscere nel dettaglio requisiti, importi e modalità di accesso ai nuovi contributi per le sale cinematografiche.

    Riforma cinema, come cambiano gli incentivi per le sale

    Uno dei punti della riforma riguarda specificamente le imprese dell'esercizio cinematografico.

    Il criterio indicato dal testo è quello di riformare gli incentivi per le sale attraverso l'introduzione di contributi diretti in sostituzione del credito d'imposta.

    I contributi non saranno soggetti a tassazione e avranno l'obiettivo di favorire sia l'attività ordinaria sia lo sviluppo delle sale cinematografiche.

    Il cambiamento interessa quindi il sistema di sostegno oggi basato sui crediti d'imposta previsti dalla legge n. 220 del 2016.

    La normativa vigente riconosce infatti alle imprese di esercizio cinematografico un credito d'imposta per gli investimenti nelle sale e agli esercenti un ulteriore credito d'imposta legato ai costi di funzionamento.

    Contributi per nuove sale, ristrutturazioni e recupero di quelle chiuse

    Il nuovo sistema di contributi avrà un campo di applicazione ampio.

    Il sostegno è destinato innanzitutto a favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche.

    Sono inoltre previsti incentivi per:

    • la realizzazione di nuove sale cinematografiche;
    • il ripristino delle sale inattive;
    • gli interventi di ristrutturazione;
    • l'adeguamento strutturale delle sale;
    • l'adeguamento tecnologico.

    La riforma punta quindi a intervenire sia sul funzionamento delle strutture sia sugli investimenti necessari per ampliare, recuperare e ammodernare il circuito cinematografico.

    Cosa cambia rispetto al tax credit attuale

    Il cambiamento è significativo perché il sistema vigente prevede agevolazioni sotto forma di credito d'imposta.

    Per gli investimenti, l'articolo 17 della legge n. 220 del 2016 riconosce alle imprese di esercizio cinematografico un credito d'imposta sulle spese sostenute per realizzare nuove sale o ripristinare quelle inattive e per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico.

    Il credito riguarda anche l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori.

    L'articolo 18 disciplina invece il credito d'imposta destinato agli esercenti per i costi di funzionamento delle sale cinematografiche.

    Con la riforma, per le sale si punta dunque a superare questo meccanismo fiscale attraverso l'introduzione di contributi diretti.

    Contributi diretti non soggetti a tassazione

    Un altro elemento previsto dalla riforma riguarda il trattamento fiscale delle nuove agevolazioni.

    I contributi diretti destinati alle sale non saranno soggetti a tassazione.

    È uno degli aspetti che caratterizza il nuovo modello rispetto all'attuale sistema basato sul credito d'imposta.

    La definizione concreta del nuovo sistema richiederà però l'attuazione della delega e la disciplina delle modalità operative.

  • Enti no-profit

    Bando oratori: accesso ai contributi dal 9 settembre, le particolarità da sapere

    Con l'Avviso Oratori 2026 si apre la nuova edizione della misura rivolta a chi opera nel sociale per il sostegno allo sport, l'inclusione sociale, la lotta alla discriminazione.

    L'iniziativa si inserisce nell'ambito del "Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori", istituito dall'articolo 1, commi 902-906, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) e alimentato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). 

    Le modalità operative sono state definite con il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 4 agosto 2026, adottato di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

    L'obiettivo dichiarato è rafforzare la funzione sociale, educativa e culturale degli oratori, sostenendo in particolare il contrasto all'emarginazione sociale e alla devianza giovanile e promuovendo lo sport, la solidarietà e la cittadinanza attiva.

    Per l'annualità 2026 sono stanziati complessivamente 6.500.000 euro, destinati a finanziare almeno 125 progetti su tutto il territorio nazionale, ripartiti per Regione o Provincia Autonoma secondo la tabella allegata al decreto del 4 agosto 2026. 

    Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto selezionato a livello regionale è pari a 50.000 euro. Le eventuali risorse residue verranno ridistribuite ai progetti meglio collocati nella graduatoria di merito nazionale, a partire dal punteggio più alto.

    Scarica qui le faq.

    Bando Oratori 2026: chi può presentare domanda

    Possono richiedere il contributo:

    • le parrocchie;
    • le associazioni del Terzo Settore iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che operano presso oratori parrocchiali;
    • le associazioni ex ONLUS che, pur non ancora iscritte al RUNTS, abbiano presentato la relativa domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026, a condizione che il procedimento non risulti ancora concluso alla data della richiesta di contributo;
    • gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
    • gli enti di altre confessioni religiose che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

    È ammessa anche la partecipazione in forma associata, attraverso la costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS). In questo caso i soggetti devono individuare fin dalla presentazione della domanda un capofila, che sarà l'unico interlocutore del Dipartimento e il responsabile dell'utilizzo del contributo. La formale costituzione dell'ATS, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere caricata sulla piattaforma solo in caso di ammissione al contributo.

    Ogni soggetto, in forma singola o associata, può presentare una sola istanza: in caso di invii multipli farà fede esclusivamente l'ultima domanda trasmessa in ordine cronologico.

    Bando Oratori 2026: per quali attività

    I progetti finanziabili devono riguardare almeno una delle seguenti tipologie di intervento:

    • il sostegno alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali ed educative presso gli enti richiedenti;
    • ricerche e sperimentazioni su metodologie innovative di intervento, finalizzate a migliorare l'efficacia delle azioni educative e sociali;
    • progetti educativi, anche interdiocesani, che integrino istruzione, formazione e attività sportive, comprese quelle scolastiche curriculari di educazione civica.

    I progetti devono in ogni caso favorire l'integrazione tra sport ed educazione.

    Sono considerate non ricevibili le domande che, in caso di partecipazione associata, non indichino il soggetto capofila; quelle presentate da soggetti che abbiano inoltrato più di un'istanza; quelle provenienti da soggetti diversi da quelli ammessi dall'Avviso; quelle prive della documentazione richiesta; quelle non sottoscritte dal legale rappresentante o dal capofila.

    Bando oratori 2026: come e quando presentare la domanda

    L'intera procedura si svolge esclusivamente attraverso la piattaforma informatica dedicata (https://avvisibandi.sport.governo.it), accessibile solo tramite SPID del legale rappresentante dell'ente. 

    La piattaforma sarà attiva dalle ore 12:00 del 9 settembre 2026 e la scadenza per la presentazione della domanda completa è fissata, in modo perentorio, alle ore 12:00 del 9 ottobre 2026.

    Alla domanda, compilata online, va allegata su carta intestata del richiedente la seguente documentazione:

    • una relazione descrittiva del progetto, con cronoprogramma delle attività e indicazione di un referente per la comunicazione e di un referente per la parte amministrativa;
    • un budget analitico delle spese, con possibilità di inserire una voce di spesa forfettaria fino al 10% del contributo richiesto, non soggetta a documentazione giustificativa;
    • copia dell'atto costitutivo o dello statuto, per gli enti del Terzo Settore o le ex ONLUS;
    • l'eventuale Codice Unico di Progetto (CUP), se già assegnato al momento della domanda.

    I documenti allegati alla domanda iniziale non necessitano di firma digitale.

    L'istruttoria di ricevibilità è affidata al Dipartimento per lo Sport, mentre la valutazione di merito spetta a una Commissione di cinque componenti, nominati rispettivamente dal Ministro per lo Sport e i Giovani, dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministro dell'Istruzione e del Merito e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Ogni progetto può ottenere un punteggio massimo di 100 punti sulla base di quattro criteri (qualità della proposta, reti e partenariati, impatto e sostenibilità, congruità economica), a cui si aggiunge un punteggio premiale fino a 30 punti. In caso di parità di punteggio prevale l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

    Bando Oratori 2026: erogazione del contributo e tempistiche di realizzazione

    Il contributo viene erogato in tre tranche:

    • il 30% dopo la sottoscrizione della Convenzione con il Dipartimento (da firmare digitalmente entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione, pena la decadenza);
    • il 50% su presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento e della rendicontazione di almeno il 30% della spesa; 
    • il 20% a saldo, dopo la rendicontazione finale delle attività, da presentare entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, con possibilità di un'unica proroga di ulteriori 90 giorni su richiesta motivata via PEC.

    I progetti finanziati dovranno avere inizio entro il mese di febbraio 2027 e concludersi entro il 31 dicembre 2027.

    FAQ OPERATIVE aggiornate all’8 settembre

    Bando oratori 2026 cosa devi assolutamente sapere

    D.1 Chi può partecipare a questo Avviso?

     

    R. Il presente Avviso è rivolto a tutte le Diocesi, agli Istituti Religiosi e alle loro Province, alle Società di Vita Apostolica e alle loro Province. Solo tali soggetti potranno presentare le candidature, sia per sé stessi che per gli enti ecclesiastici ad essi collegati o sottoposti alla loro giurisdizione (a titolo esemplificativo: Parrocchie, Case religiose, Fondazioni di culto e religione). Gli interventi devono riguardare spazi dedicati allo sport presso oratori ubicati in aree degradate.

     

    D.2 Come presentare domanda?

     

    R. Le domande di partecipazione, sottoscritte dal legale rappresentante delle Diocesi, delle Società di Vita Apostolica o delle loro Province, dell’Istituto Religioso o delle loro Province, dovranno essere inoltrate, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma dedicata (di cui al link https://avvisibandi.sport.governo.it). Il legale rappresentante dei citati Enti ecclesiastici dovrà inserire direttamente i dati in piattaforma oppure potrà consentire l’accesso a un proprio delegato, mediante la procedura indicata nella guida rinvenibile al seguente link: https://avvisibandi.sport.governo.it/guida.pdf.

     

    D.3 Possono presentare domanda di contributo le singole Parrocchie?

     

    R. No. Le Parrocchie possono presentare domanda solo ed esclusivamente per il tramite delle Diocesi di riferimento, così come gli altri Enti ecclesiastici possono presentare domanda solo ed esclusivamente per il tramite degli Istituti Religiosi e delle loro Province, delle Società di Vita Apostolica e delle loro Province.

     

    D.4 Le Diocesi possono presentare domanda di contributo per spazi oratoriali di loro pertinenza?

     

    R. Sì. Le Diocesi, come anche gli Istituti Religiosi e le loro Province, le Società di Vita Apostolica e le loro Province – oltre a poter presentare una domanda per ciascuno degli enti ecclesiastici ad essi collegati o sottoposti alla loro giurisdizione – possono presentare domanda di contributo anche per realizzare o rigenerare uno spazio sportivo oratoriale di propria pertinenza.

     

    D.5 Quali enti e strutture sono ammissibili come beneficiari?

     

    R. Possono beneficiare del finanziamento: Diocesi, Istituti Religiosi, Società di Vita Apostolica e le loro Province, nonché gli enti ecclesiastici ad essi collegati o sottoposti alla loro giurisdizione (quali Parrocchie, Case religiose, Fondazioni di culto e religione). Non sono ammissibili soggetti pubblici o soggetti privati non ecclesiastici. L'elemento distintivo è che l'intervento debba riguardare uno spazio in ambito oratoriale.

     

    D.6 Qual è la differenza tra soggetto proponente ed ente beneficiario?

     

    R. Il soggetto proponente è l'ente che presenta la domanda di finanziamento (Diocesi, Istituto Religioso, loro Province, Società di Vita Apostolica, o loro Province). L'ente beneficiario è l'ente cui fa riferimento lo spazio sportivo oratoriale da realizzare o rigenerare; tale ente potrà essere diverso dal proponente (es. la ristrutturazione di uno spazio sportivo oratoriale di pertinenza della Parrocchia proposta da una Diocesi). Quando l'ente beneficiario è diverso dal proponente, quest'ultimo deve allegare dichiarazione firmata dal rappresentante legale del beneficiario che attesta l'accettazione di tutte le condizioni dell'Avviso.

     

    D.7 Sono ammissibili i progetti in spazi scolastici?

     

    R. Gli interventi finanziabili dall'Avviso riguardano esclusivamente spazi dedicati allo sport presso oratori. Se uno spazio scolastico è parte della struttura oratoriale di una Diocesi, Istituto Religioso o Società di Vita Apostolica e viene utilizzato per fini oratoriali (aggregazione giovanile, attività sportive), la relativa richiesta di contributo potrebbe essere ritenuta ammissibile dal Responsabile del Procedimento, purché sia garantita la libera disponibilità dell'area oratoriale e si rispettino tutti gli altri requisiti dell'Avviso. Tuttavia, la struttura deve avere carattere oratoriale primario e non scolastico.

     

    D.8 Qual è la scadenza per presentare le domande di partecipazione?

     

    R. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 16 luglio 2026 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 16 ottobre 2026, attraverso la piattaforma dedicata (https://avvisibandi.sport.governo.it).

     

    D.9 Quali interventi sono finanziabili?

     

    R. Le risorse sono destinate alla realizzazione di: (a) campetti polifunzionali (playground) ad uso oratoriale, con annessa zona giochi per uno sport integrato, accessibile e inclusivo e spazio ludico ricreativo; (b) ristrutturazione e/o rigenerazione di campetti polifunzionali (rifacimento manto, sostituzione attrezzature sportive, illuminazione, recinzione, ecc.); (c) realizzazione o ristrutturazione e contestuale allestimento di spazi di aggregazione oratoriale giovanile al chiuso (sale ludiche, sportive, ricreative, spazi per danza o ginnastica) con forniture di attrezzature per non più del 30% dell'importo totale lavori del quadro economico). Gli spazi realizzati dovranno essere a disposizione della comunità a costo zero o a prezzi che rappresentino esclusivamente una forma di rimborso delle spese di manutenzione per i primi 2 anni e a costi calmierati di almeno il 50% rispetto alla media dei costi di mercato, per almeno ulteriori 5 anni.

     

    D.10 È possibile presentare più di un progetto nello stesso Comune?

     

    R. Sì, purché siano rispettati i limiti dell'art. 4, comma 1. La Diocesi, gli Istituti Religiosi, le Società di Vita Apostolica o la relativa Provincia possono presentare per sé stessi non più di un progetto in ciascun Comune. Inoltre, può essere presentato un solo progetto per ciascun ente ecclesiastico collegato o sottoposto alla relativa giurisdizione. Pertanto, nello stesso Comune possono risultare ammissibili più progetti riferiti a enti ecclesiastici diversi, fermo restando il limite di un progetto per ciascun ente beneficiario.

     

    D.11 Qual è l'importo massimo finanziabile per singolo progetto?

     

    R. I singoli progetti non potranno essere finanziati per un importo superiore a: € 300.000,00 per le nuove realizzazioni (Art. 3, lettere a e c); € 200.000,00 per gli interventi di rigenerazione/ristrutturazione (Art. 3, lettera b). I progetti verranno finanziati nel limite dell’importo stabilito, per ogni ambito regionale ecclesiastico, nella tabella allegata all'Avviso (Allegato A).

     

    D.12 Qual è la quota minima di compartecipazione richiesta ai beneficiari?

     

    R. È prevista una quota obbligatoria minima di compartecipazione da parte dei soggetti beneficiari del 15% dell'importo richiesto per il finanziamento dei progetti presentati. I beneficiari possono coprire tale quota attraverso altre fonti di finanziamento, quali i finanziamenti dell'Istituto del Credito Sportivo e Culturale (I.C.S.C.) o gli incentivi relativi ai meccanismi di incentivazione gestiti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.). Non è consentito il cumulo di finanziamenti sulla medesima voce di spesa (doppio finanziamento).

     

    D.13 È possibile presentare un progetto per un immobile in locazione?

     

    R. Considerate le peculiarità di alcuni spazi in uso agli Enti Ecclesiastici, l'Avviso richiede che sia garantita la disponibilità dell'area oratoriale (Art. 4, comma 1, lettera f), comprovata dal possesso di un valido titolo giuridico (proprietà o altro diritto reale o personale di godimento di durata congrua) alla data di presentazione della domanda di partecipazione Nel caso di locazione, o di comodato, deve essere dimostrata la disponibilità almeno per l'intera durata dell'impegno di fruibilità dello spazio (almeno 7 anni), e quindi in quest’ultimo caso il contratto deve recare la clausola di rinuncia del comodante ad avvalersi della facoltà di richiedere la restituzione dell’immobile prima della scadenza del comodato stesso o almeno per il predetto periodo settennale. Gli interventi non possono riguardare spazi dedicati allo sport oggetto di contenzioso giudiziario (Art. 7, comma 1, lettera c).

     

    D.14 Quali sono i criteri di valutazione dei progetti?

     

    R. I criteri di valutazione da parte del Dipartimento sono descritti all’articolo 9 dell’Avviso. In sintesi, i progetti saranno valutati in base a criteri complessivi fino a 100 punti: (A) Sistemi di gestione ambientale e prestazione energetica (max 18 punti: fotovoltaico 8 pt, illuminazione LED 5 pt, building automation 5 pt); (B) Piano di attività di gestione dell'area sportiva (max 17 punti: attività scuola 8 pt, attività minoranze etniche e gruppi vulnerabili 9 pt); (C) Indicatori Territoriali (max 50 punti: popolazione residente, presenza giovani, disagio economico, delittuosità, abbandono scolastico); (D) Fruibilità dello spazio (max 15 punti: durata della fruibilità gratuita o calmierata). I progetti sono finanziati in ordine di punteggio fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

     

    D.15 Come deve essere garantita la fruibilità dello spazio per la comunità?

     

    R. Gli spazi realizzati/ristrutturati/rigenerati dovranno essere a disposizione della comunità a costo zero o a prezzi che rappresentino esclusivamente una forma di rimborso delle spese di manutenzione per i primi 2 anni, e a costi calmierati di almeno il 50% rispetto alla media dei costi di mercato per almeno ulteriori 5 anni. La data di decorrenza è stabilita al momento della messa in esercizio dei nuovi spazi o di quelli riqualificati e deve essere comunicata tramite apposito atto a firma del legale rappresentante. In caso di comodato a Enti del Terzo Settore o Associazioni Sportive Dilettantistiche, l'ETS/ASD devono garantire una fruibilità alle medesime condizioni dichiarate in sede di candidatura.

     

    D.16 Quali spese non sono ammissibili?

     

    R. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, dell’Avviso, non sono ammissibili: (a) eventuali costi di esproprio o di acquisto del terreno su cui insiste l'area sportiva; (b) eventuali costi per l'acquisto di strutture sportive ovvero di strutture da adibire a centri sportivi; (c) sistemazione delle aree esterne se non strettamente connesse alla realizzazione o riqualificazione dell'area sportiva; (d) servizi e/o lavori affidati dall'ente in violazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Non sono altresì ammissibili spese non riconducibili alle categorie di cui al comma 1 del citato articolo 10, anche se collegate con le finalità dell’Avviso.

     

    D.17 Come deve essere affidato l'intervento dal punto di vista della gara pubblica?

     

    R. Tutti gli interventi devono conformarsi al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e s.m.ei.), sia per la fase di affidamento che per quella esecutiva. In particolare, sulla prima, le stazioni appaltanti, ancorché l'importo non raggiunga la soglia dei 150.000,00 euro, dovranno procedere all'affidamento con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici. I beneficiari possono affidare le funzioni di Stazione Appaltante e/o Centrale Unica di Committenza a Sport e salute S.p.A., società qualificata ai sensi dell'Art. 63, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, con risorse a carico del quadro economico del singolo intervento.

     

    D.18 Quale è il processo di valutazione e selezione dei progetti?

     

    R. Il processo prevede due fasi: (Prima Fase – dal 16 ottobre 2026 al 30 novembre 2026) Le Regioni Ecclesiastiche selezionano i progetti, scegliendo un numero il cui importo complessivo sia pari al 150% dell'importo definito per il loro territorio, sulla base della coerenza con gli obiettivi del Fondo di Sviluppo e Coesione e verificando i dati di ubicazione in zona degradata. (Seconda Fase) Il Dipartimento per lo Sport verifica le candidature e redige una graduatoria di merito fino alla concorrenza delle risorse disponibili, attribuendo i punteggi secondo i criteri dell'Art. 9.

     

    D.19 Quali sono i compiti del responsabile del procedimento?

     

    R. Come indicato all’art. 8 dell’Avviso, il Responsabile del procedimento provvede alla verifica delle proposte presentate, alla loro valutazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 9 dell’Avviso e alla redazione della graduatoria di merito.

     

    D.20 Dove verranno pubblicate le graduatorie e i risultati?

     

    R. La graduatoria, con le risultanze delle valutazioni del Responsabile del Procedimento, sarà pubblicata sul sito istituzionale https://www.sport.governo.it. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

     

    D.21 Quali sono i termini per sottoscrivere la Convenzione di finanziamento?

     

    R. Il legale rappresentante dell'ente beneficiario dovrà sottoscrivere digitalmente la Convenzione e trasmetterla al Dipartimento per lo sport entro 15 giorni dalla ricezione della stessa. La Convenzione disciplina la realizzazione delle attività, i reciproci rapporti e responsabilità, nonché le modalità di erogazione del contributo. La Convenzione contiene una clausola risolutiva che dispone la trasmissione di un progetto da porre a base di gara, già verificato e validato, con libera disponibilità di aree e immobili, entro 120 giorni dalla sua sottoscrizione.

     

    D.22 Quando devono iniziare i lavori dopo l'approvazione della graduatoria?

     

    R. Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di verifica positiva del progetto da parte del Dipartimento, dovrà avviare la procedura di affidamento dei lavori (pubblicazione del bando di gara o trasmissione delle lettere di invito). Non si potrà procedere all'avvio delle procedure di gara prima della registrazione del decreto di approvazione della graduatoria e di impegno della relativa spesa da parte dei competenti organi di controllo.

     

    D.23 Per eventuali chiarimenti a chi devo rivolgermi?

     

    R. Per eventuali chiarimenti, le Diocesi o gli Istituti Religiosi o le loro Province devono far pervenire le proprie richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: impiantisticasportiva@governo.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 settembre 2026. Le richieste pervenute oltre tale termine o inoltrate a indirizzi diversi non saranno prese in considerazione. I chiarimenti forniti saranno diretti unicamente a dirimere dubbi di natura interpretativa. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate con qualificazione di 'f.a.q.' sul sito https://www.sport.governo.it.

     

    D.24 Per eventuali criticità nella profilazione e/o nell’utilizzo della piattaforma a chi devo rivolgermi?

     

    R. Esclusivamente per segnalare problematiche di natura tecnica inerenti alla piattaforma, è possibile scrivere a impiantisticasportiva@governo.it

     

    D.25 Un'ASD già collaborante con la parrocchia può essere indicata come soggetto gestore? Serve un accordo formale già in fase di candidatura?

     

    R. Sì, un'ASD già collaborante con la parrocchia, sulla base di un riconoscimento formale in essere alla data di trasmissione della domanda di partecipazione, può essere indicata come soggetto gestore, fermo il rispetto di quanto previsto all’art. 3, commi 3 e 4, e art. 4, comma 1, lett. j), dell’Avviso.

     

     D.26 Gli Istituti Religiosi e le loro province così come le Società di Vita Apostolica e le loro province accedono direttamente al portale? Presentano i loro progetti in autonomia?

     

    R. Sì, in quanto la domanda di partecipazione deve essere presentata dai soggetti indicati all’art. 2 dell’Avviso, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma dedicata di cui al link https://avvisibandi.sport.governo.it, inserendo i dati e le dichiarazioni di cui all’art. 4 dell’Avviso.

     

     D.27 C'è un limite economico minimo d'intervento?

     

    R. No, non è imposto un limite minimo, ferma la tipologia di interventi finanziabili ed il limite massimo del contributo richiedibile ai sensi degli articoli art. 3, comma 1, e 4, comma 3, dell’Avviso,

     

     D.28 Le spese di progettazione sono a carico degli enti beneficiari?

     

    R. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, lett. c) e comma 2 lett. d), e 6, comma 3, dell’Avviso, sono ammissibili, e quindi finanziabili, le spese per i servizi tecnici e di progettazione affidati nel rispetto del principio di concorrenzialità (procedura aperta, negoziata, con esclusione di affidamenti diretti, anche nelle ipotesi di affidamenti al di sotto dei 150.000,00 euro).

     

     D.29 È possibile presentare un progetto interparrocchiale per lo stesso comune?

     

    R. Sì, è possibile presentare un progetto condiviso da più parrocchie, fermo il rispetto delle condizioni e limiti previsti dall’Avviso in relazione al soggetto che può presentare la domanda di partecipazione (per le parrocchie: la Diocesi) e di enti beneficiari, dell’intervento.

     

     D.30 Dopo l'accesso al portale da parte della Curia (dalla persona designata dal Vescovo), gli enti beneficiari possono poi accedere in autonomia per caricare i progetti?

     

    R. No, solo gli enti richiedenti (Diocesi; Istituti Religiosi e loro province; Società di Vita Apostolica e loro Province) possono accedere al portale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, dell’Avviso.

     

     D.31 Se una diocesi partecipa con un solo intervento che riguarda tutto il territorio diocesano, il bacino di fruitori per cui ottenere il punteggio secondo la territorialità è dato dalla somma della popolazione dei Comuni della Diocesi?

     

    R. No. La piattaforma assegna i punteggi automaticamente basandosi unicamente sui dati relativi al Comune in cui è situato il bene, in conformità con l’art. 9, comma 1, lett. C.1. della griglia di valutazione

     

     D.32 Gli spazi di un Seminario Interdiocesano possono essere candidati? Si precisa che l'accesso all'area non è riservata ai seminaristi, ma anche agli esterni.

     

    R. Sì, gli spazi di un Seminario Interdiocesano possono essere candidati nel rispetto delle finalità di cui all’art. 3 dell’Avviso. Anche in questo caso, gli spazi realizzati/ristrutturati/rigenerati dovranno essere a disposizione della comunità a costo zero o a prezzi che rappresentino esclusivamente una forma di rimborso delle spese di manutenzione per i primi 2 anni e a costi calmierati di almeno il 50% rispetto alla media dei costi di mercato, per almeno ulteriori 5 anni.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Contributi Scuole riviste e giornali: domande dal 10 dicembre

    Il Dipartimento per l'editoria ha pubblicato il bando 2026 per i contributi alle scuole per quotidiani, rivieste e periodici.

    In particolare, le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado che, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2026 ed il 26 febbraio 2027, acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, possono richiedere un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta.

    Le domande partiranno dal 10 dicembre 2026 e le risorse disponibili sono pari a 2.0000.000 di euro.

    Contributi Scuole per riviste e giornali: tutte le regole per richiederli

    Viene pubblicato il bando per l’ammissione al contributo, previsto dall'art. 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall’art. 1, comma 320 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che per l’anno scolastico 2026/2027 acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

    La misura, istituita nell’anno 2020 ed ora a regime, è stata modificata dal sopra citato art. 1, comma 320 della legge n. 213 del 2023, che ha previsto un unico contributo a favore di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, per sostenere la spesa per l’acquisto di abbonamenti, collegati all’anno scolastico e non più all’anno solare.

    Le domande, firmate digitalmente dal Dirigente scolastico e indirizzate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, potranno essere presentate a partire dal 10 dicembre 2026 al 15 marzo 2027, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° settembre 2026 e il 26 febbraio 2026.

    Con successiva comunicazione della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, saranno indicate le modalità di trasmissione per via telematica.

    Il bando è stato emanato ai sensi dell’articolo 4 del D.P.C.M. del 24 luglio 2024, adottato di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che, recando i criteri e le disposizioni applicative per l'accesso al contributo a favore delle istituzioni scolastiche, ha innovato la disciplina in un’ottica di semplificazione procedurale.

    Contributi Scuole per riviste e giornali: spese ammesse ed escluse

    Sono ammesse al contributo di cui all’articolo 1 le spese sostenute per l’acquisto di uno o più abbonamenti, riferiti anche alla medesima testata, a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, registrati presso il competente Tribunale.

    Non rientrano tra le spese ammissibili, le spese sostenute per:

    • a) l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore non deliberati dal Collegio dei docenti;
    • b) l’acquisto di libri;
    • c) l’acquisto di servizi di “prestito digitale” di prodotti editoriali;
    • d) l’acquisto di prodotti editoriali con finalità diversa da quella didattica, quali, a solo titolo esemplificativo, prodotti strumentali all’attività amministrativo-gestionale e di segreteria  dell’istituzione scolastica;
    • e) l’acquisto di strumenti informatici di gestione della classe, quali applicazioni e servizi dedicati all’interazione e alla comunicazione tra studenti e con i docenti.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus colonnine 2026, contributo dell’80%: domande in attesa

    Il MIMIT con il DPCM ‘Automotive’, indirizza risorse pari a 1 miliardo 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera delle auto per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. 

    In dettaglio si tratta di risorse ad ampio raggio che comprendono anche un bonus per le colonnine di ricarica, vediamo la norma che regola questa agevolazione in attesa delle date per le domande.

    Prepararsi al meglio con i requisiti da rispettare prima di inviare la domanda, tutte le regole nel decreto.

    Bonus colonnine 2026, contributo dell’80% fino a 1.500 euro: domande in attesa

    A decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM in oggetto ed entro il 31 marzo 2030, per l’acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici:

    • è riconosciuto un contributo pari all’80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera,
    • nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. 

    Attenzione al fatto che il limite di spesa è innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.

    Per l’attuazione dell’intervento previsto sono destinate risorse del Fondo pari a:

    • euro 10 milioni disponibili in conto residui 2025, 
    • 5 milioni per l’anno 2026, 
    • 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 
    • euro 8 milioni per l’anno 2030,

    a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.

    Con uno o più provvedimenti saranno stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni, resta collegato per gli ulteriori aggiornamento.

    Leggi qui il DPCM Automotive con tutte gli altri bonus per privati e imprese.

    Bonus colonnine 2026: a chi spetta?

    l bonus colonnine 2026 previsto dall’articolo 6 del DPCM spetta agli utenti domestici che acquistano e installano infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

    In particolare, possono beneficiarne:

    • le persone fisiche, per l’installazione di una colonnina o wallbox presso la propria abitazione;
    • i condomìni, quando l’impianto viene installato sulle parti comuni dell’edificio.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus moda 2026, 100 milioni alle PMI: fondo perduto per investimenti

    Via libera alla nuova misura MIMIT per sostenere gli investimenti delle PMI della filiera della moda. A disposizione 100 milioni di euro per programmi di sviluppo da 1 a 20 milioni, con contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Il 25% delle risorse è riservato alle micro e piccole imprese e il 40% agli investimenti nel Mezzogiorno. Per le domande bisogna però attendere il prossimo provvedimento ministeriale.

    Arrivano 100 milioni di euro per le PMI della moda.

    Con il decreto del 6 agosto 2026, pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 10 settembre, vengono definite le regole della nuova misura destinata a sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese della filiera.

    L'intervento, previsto dall'articolo 3 della legge 11 marzo 2026, n. 34, punta a rafforzare la competitività del settore sostenendo programmi di sviluppo realizzati in Italia, favorendo l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea e le aggregazioni tra imprese.

    La dotazione complessiva è di 100 milioni di euro, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile.

    Ma come funziona il nuovo incentivo? Vediamo chi può ottenere le agevolazioni, quali investimenti sono finanziati e quanto può essere riconosciuto alle imprese.

    Bonus moda 2026, chi può richiederlo

    La misura è rivolta alle piccole e medie imprese operanti nella filiera della moda.

    Per accedere alle agevolazioni le PMI devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese e svolgere una delle attività economiche ammesse, individuate attraverso i codici ATECO 2025 riportati nell'Allegato 1 al decreto.

    Devono inoltre essere rispettati gli ulteriori requisiti previsti dal decreto ministeriale.

    L'accesso non è riservato alle imprese che presentano programmi individuali. Uno degli obiettivi dell'intervento è infatti favorire anche le aggregazioni lungo la filiera.

    Investimenti da 1 a 20 milioni di euro

    Uno dei dati più rilevanti riguarda la dimensione dei programmi finanziabili.

    Per ottenere le agevolazioni, i programmi di sviluppo devono prevedere spese ammissibili comprese tra 1 milione e 20 milioni di euro e devono essere realizzati sul territorio nazionale.

    La domanda può essere presentata da una singola PMI oppure attraverso un programma congiunto.

    In quest'ultimo caso devono partecipare da tre a sei imprese e il progetto riferito a ciascuna PMI non può avere un valore inferiore a 200.000 euro.

    Cosa finanzia il bonus moda

    Il cuore del programma deve essere costituito da un investimento produttivo.

    Gli interventi possono riguardare la creazione di una nuova unità produttiva, l'ampliamento della capacità di un'unità esistente, la riconversione o la ristrutturazione di un'unità produttiva oppure l'acquisizione degli attivi di uno stabilimento esistente.

    Al programma possono essere affiancati anche progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione, entro il limite del 40% dell'investimento complessivo previsto dal piano di sviluppo.

    Spazio anche alla formazione del personale, fino al 20% dell'investimento complessivo.

    Per i programmi di investimento produttivo con spese ammissibili superiori a 5 milioni di euro possono inoltre essere previsti progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

    Quali spese sono ammesse

    Per gli investimenti produttivi possono rientrare nelle agevolazioni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal decreto, le spese relative a:

    • suolo aziendale;
    • opere murarie e infrastrutture specifiche;
    • macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;
    • immobilizzazioni immateriali.

    Sono ammissibili anche gli impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, a condizione che siano destinati a soddisfare i fabbisogni dell'unità produttiva interessata dall'investimento.

    Fondo perduto e finanziamento agevolato: quanto spetta

    Le imprese possono ottenere un contributo a fondo perduto e, su richiesta, anche un finanziamento agevolato.

    Quest'ultimo può essere riconosciuto in misura pari al 20% degli investimenti ammissibili.

    Il finanziamento può avere una durata massima di 10 anni, oltre a un periodo di preammortamento fino a tre anni.

    Un limite particolarmente importante riguarda l'agevolazione complessiva: la somma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato non può superare il 75% degli investimenti complessivamente ammissibili.

    Questo non significa, però, che tutte le imprese riceveranno automaticamente un'agevolazione pari al 75% della spesa.

    Le intensità effettivamente riconoscibili dipendono infatti dalla tipologia di progetto, dalla localizzazione dell'investimento e dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato applicabile.

    25 milioni riservati alle micro e piccole imprese

    Dei 100 milioni di euro disponibili, il decreto riserva il 25% delle risorse alle micro e piccole imprese.

    Si tratta quindi di una quota pari a 25 milioni di euro.

    Un'ulteriore riserva riguarda il Mezzogiorno.

    Il 40% delle risorse, pari a 40 milioni di euro, è destinato ai programmi di investimento realizzati in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

    Le somme eventualmente non utilizzate nell'ambito delle riserve potranno essere destinate al finanziamento delle altre domande.

    Non sarà un click day: prevista una graduatoria

    L'accesso alle agevolazioni avverrà mediante una procedura valutativa con formazione di una graduatoria.

    Non sarà quindi il semplice ordine cronologico di presentazione delle domande a determinare l'accesso all'incentivo.

    Il decreto stabilisce una serie di criteri per l'attribuzione dei punteggi e prevede anche specifiche maggiorazioni.

    Tra queste rientrano quelle riconosciute per il possesso del rating di legalità, per la certificazione della parità di genere, per l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o dell'Unione europea e, nel caso dei programmi congiunti, per la partecipazione di imprese che operano in diverse fasi della catena del valore.

    Una maggiorazione specifica è inoltre prevista per i piani presentati da imprese nelle quali il costo del personale, sulla base dell'ultimo bilancio approvato prima della domanda, presenta un'incidenza superiore al 15% del fatturato.

    Bonus moda 2026, quando partono le domande?

    È questo il passaggio che interessa maggiormente le imprese: al momento le domande non sono ancora aperte.

    Il decreto ministeriale del 6 agosto definisce la disciplina dell'incentivo, ma rinvia a un successivo provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese la definizione dei termini e delle modalità per la trasmissione telematica delle istanze.

    Bisognerà quindi attendere questo ulteriore atto per conoscere la data dalla quale sarà possibile presentare domanda.

    Le istanze saranno trasmesse attraverso la procedura informatica messa a disposizione dal soggetto gestore.

    Cosa devono fare adesso le PMI interessate

    In attesa dell'apertura della procedura, le imprese possono iniziare a verificare se rientrano tra i potenziali beneficiari della misura e se gli investimenti programmati rispettano le condizioni previste dal decreto.

    Particolare attenzione va riservata all'attività economica esercitata, alle spese previste, alla dimensione complessiva del programma e, per chi intende presentarsi insieme ad altre imprese, ai requisiti stabiliti per i programmi congiunti.

    Il passaggio decisivo sarà però il prossimo provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, che stabilirà quando e come presentare le domande per accedere ai 100 milioni destinati alla filiera della moda.

  • PRIMO PIANO

    E-commerce, Special Arrangement IVA: nuove istruzioni ADM per gli operatori

    L’Agenzia delle Dogane detta le indicazioni per gli operatori economici che intendono aderire al regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione. Scarica qui l'avviso ADM del 9 settembre.

    Comunicazione preventiva, codice F49, autorizzazione DPO e garanzia globale tra gli adempimenti richiesti.

    Nuove indicazioni per gli operatori economici interessati allo Special Arrangement, il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione.

    In relazione all’entrata in vigore della riforma dell’e-commerce dal 1° luglio 2026 e alle istruzioni contenute nella Circolare n. 17/2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le indicazioni da seguire per aderire al regime speciale previsto dall’articolo 74-sexies.1 del DPR n. 633/1972.

    L’avviso ADM è stato pubblicato il 9 settembre 2026 e riguarda, in particolare, le modalità di adesione e gli adempimenti necessari per operare correttamente nell’ambito dello Special Arrangement.

    Vediamo quali sono le indicazioni per gli operatori.

    Special Arrangement IVA: comunicazione preventiva via PEC

    Gli operatori economici che intendono avvalersi del regime speciale IVA all’importazione devono innanzitutto inviare una preventiva comunicazione tramite PEC alla Direzione Dogane.

    Alla comunicazione preventiva si affiancano specifici adempimenti relativi alle dichiarazioni doganali, alla dilazione di pagamento e alla garanzia.

    Codice F49 obbligatorio nelle dichiarazioni doganali

    Per operare nell’ambito dello Special Arrangement, nelle dichiarazioni doganali con tracciati H1, H6 o H7 deve essere obbligatoriamente utilizzato il codice di procedura aggiuntiva F49.

    L’indicazione del codice costituisce quindi uno degli elementi richiesti dall’ADM per la corretta gestione delle operazioni effettuate attraverso il regime speciale.

    Autorizzazione alla dilazione di pagamento DPO

    Un ulteriore requisito riguarda la dilazione di pagamento (DPO).

    L’operatore deve essere in possesso, oppure ottenere, un’apposita autorizzazione alla dilazione di pagamento ai sensi dell’articolo 110, lettera c), del Codice doganale dell’Unione (CDU).

    Per gli operatori che non ne sono ancora titolari, l’ADM indica la necessità di presentare tempestivamente la richiesta di autorizzazione, in modo da poter gestire le specificità del flusso e-commerce.

    Garanzia globale a copertura di dazio e IVA

    L’utilizzo dello Special Arrangement comporta inoltre l’obbligo di costituire o adeguare una garanzia globale (CGU).

    La garanzia deve essere predisposta a copertura degli oneri doganali, vale a dire il dazio di 3 euro e l’IVA.

    Anche questo rappresenta quindi un passaggio da verificare per gli operatori che intendono utilizzare il regime speciale.

    Deferred Payment: il campo obbligatorio dal 1° luglio 2026

    L’ADM richiama poi una specifica novità dichiarativa.

    A decorrere dal 1° luglio 2026, per tutte le dichiarazioni presentate nell’ambito dello Special Arrangement è obbligatoria la valorizzazione del:

    Data Element 12 10 000 000 – Deferred Payment.

    Il campo deve contenere il riferimento alla dilazione di pagamento.

    La corretta indicazione della DPO diventa pertanto parte degli adempimenti dichiarativi richiesti per le operazioni effettuate in regime F49.

    Dazio di 3 euro nella base imponibile IVA

    L’avviso ADM richiama inoltre due aspetti relativi alla gestione del regime F49.

    In primo luogo, il dazio forfettario di 3 euro, identificato dal tributo A00, deve essere incluso nella base imponibile utilizzata per il calcolo dell’IVA all’importazione.

    In secondo luogo, la contabilizzazione del debito avviene a seguito della ricezione della comunicazione dell’IVA riscossa, ossia della “notifica IVA”, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla disciplina unionale.

    Special Arrangement IVA: cosa devono verificare gli operatori

    Alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Dogane, gli operatori interessati al regime speciale devono quindi prestare attenzione sia alla fase preventiva di adesione sia alla corretta gestione delle successive dichiarazioni doganali.

    In particolare, occorre verificare la comunicazione preventiva alla Direzione Dogane, il possesso dell’autorizzazione DPO, la garanzia globale e la corretta compilazione delle dichiarazioni con il codice F49 e il riferimento alla dilazione di pagamento.

    BOX OPERATIVO – Special Arrangement IVA: le FAQ

    1. Chi deve inviare la comunicazione preventiva?

    Gli operatori economici che intendono avvalersi del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione devono inviare una preventiva comunicazione alla Direzione Dogane.

    2. Come deve essere trasmessa la comunicazione?

    La comunicazione preventiva deve essere inviata a mezzo PEC alla Direzione Dogane.

    3. Quale codice deve essere utilizzato nelle dichiarazioni doganali?

    Nelle dichiarazioni doganali con tracciati H1, H6 o H7 deve essere utilizzato obbligatoriamente il codice di procedura aggiuntiva F49.

    4. È necessaria un’autorizzazione alla dilazione di pagamento?

    Sì. Per operare nello Special Arrangement è richiesto il possesso o l’ottenimento di un’apposita autorizzazione alla dilazione di pagamento (DPO) ai sensi dell’articolo 110, lettera c), del CDU.

    5. Cosa deve fare chi non possiede ancora la DPO?

    L’ADM indica che gli operatori che non sono ancora titolari dell’autorizzazione devono presentare tempestivamente la relativa richiesta, necessaria per gestire le specificità del flusso e-commerce.

    6. È richiesta una garanzia?

    Sì. L’utilizzo del regime speciale comporta l’obbligo di costituire o adeguare una garanzia globale (CGU) a copertura degli oneri doganali, ossia del dazio di 3 euro e dell’IVA.

    7. Cosa cambia nelle dichiarazioni dal 1° luglio 2026?

    Per tutte le dichiarazioni presentate in regime di Special Arrangement è diventata obbligatoria la valorizzazione del Data Element 12 10 000 000 – Deferred Payment.

    8. Cosa deve essere indicato nel campo Deferred Payment?

    Deve essere riportato il riferimento alla dilazione di pagamento.

    9. Il dazio forfettario di 3 euro incide sul calcolo dell’IVA?

    Sì. Nel regime F49 il dazio forfettario di 3 euro (tributo A00) deve essere incluso nella base imponibile per il calcolo dell’IVA all’importazione.

    10. Quando viene contabilizzato il debito?

    La contabilizzazione avviene a seguito della ricezione della comunicazione dell’IVA riscossa (“notifica IVA”), secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalla disciplina unionale.

  • PRIMO PIANO

    Compensazione del credito del socio tassata allo 0,50%

    La compensazione dei crediti vantati dai soci nei confronti della società, utilizzata per liberare un aumento di capitale, costituisce un negozio autonomo rispetto alla deliberazione societaria e sconta l’imposta di registro proporzionale dello 0,50%.

    Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25106 del 7 settembre 2026.

    La Corte di Cassazione torna sul trattamento fiscale delle operazioni attraverso le quali i crediti dei soci verso la società vengono utilizzati per ricostituire o aumentare il capitale sociale.

    Con l’ordinanza n. 25106 del 7 settembre 2026, la Sezione tributaria ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, riconoscendo l’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,50% prevista dall’articolo 6 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.

    Aumento di capitale con i crediti dei soci: il caso esaminato dalla Cassazione

    La controversia nasce da un verbale di assemblea straordinaria, a fronte di perdite pari a 4.721.802 euro, la società aveva deliberato il loro ripianamento mediante l’integrale utilizzo del capitale sociale, con conseguente azzeramento, e il contestuale aumento del capitale a 4.721.802 euro.

    Il nuovo capitale era stato interamente liberato mediante la compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dai soci nei confronti della società.

    Il notaio aveva autoliquidato l’imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro.

    L’Agenzia delle Entrate aveva invece riliquidato l'imposta applicando l’aliquota proporzionale dello 0,50%, per un importo complessivo di 23.609 euro.

    I giudici tributari di primo e secondo grado avevano dato ragione ai contribuenti. 

    Secondo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado infatti, le compensazioni erano «indissolubilmente funzionali» alla sottoscrizione dell’aumento di capitale e ne costituivano un’inscindibile appendice. Non potevano quindi essere considerate autonome rispetto alla deliberazione societaria.

    L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione in Cassazione.

    Crediti dei soci e aumento di capitale sono operazioni autonome

    La Suprema Corte ribalta la conclusione dei giudici di merito.

    Il punto centrale della decisione consiste nella distinzione tra l’aumento del capitale sociale, riconducibile alla volontà della società, e la compensazione del credito, riferibile invece al singolo socio.

    Secondo la Cassazione, il credito utilizzato nell'operazione non deve essere qualificato come un finanziamento del socio alla società. L’atto rilevante è piuttosto la compensazione o, a seconda dei casi, la remissione totale o parziale del credito vantato dal socio nei confronti della società.

    La circostanza che le due operazioni siano funzionalmente collegate e concorrano al medesimo risultato economico – incrementare o ricostituire il capitale sociale attraverso l’utilizzo dei crediti dei soci – non ne elimina l’autonomia negoziale.

    Per la Corte si è infatti in presenza di un collegamento funzionale tra negozi autonomamente ascrivibili a soggetti differenti: l’aumento di capitale alla società e la compensazione o remissione del credito al singolo socio.

    Imposta di registro: perché non basta versare 200 euro

    Questa distinzione produce conseguenze dirette sul piano dell’imposta di registro.

    L’articolo 4 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986 disciplina gli atti societari. Secondo la Cassazione, nel relativo ambito rientrano gli atti che costituiscono espressione della volontà dell’organismo societario.

    La compensazione posta in essere dal singolo socio, invece, esula dall’ambito strettamente societario, anche quando è funzionale alla realizzazione dell’aumento di capitale.

    La Corte richiama sul punto il proprio precedente orientamento relativo alla rinuncia del socio al finanziamento, osservando che non è decisiva la finalità perseguita dall’operazione. 

    Anche quando la rinuncia serve a evitare la riduzione del capitale e a consentirne il successivo aumento, resta un atto distinto da quelli propriamente societari. Lo stesso principio, secondo l’ordinanza, vale per la compensazione.

    Nel caso esaminato, la delibera stabiliva espressamente che l’aumento sarebbe stato liberato mediante compensazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili dei soci. Tale circostanza impedisce, secondo la Cassazione, di ricondurre l'intera operazione alla disciplina fiscale più favorevole prevista per gli atti societari.

    Imposta di registro allo 0,5% sui crediti compensati: la decisione

    Da qui l’accoglimento delle ragioni dell’Amministrazione finanziaria e l’applicazione dell’articolo 6 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, con l’imposta proporzionale dello 0,50%.

    La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha inoltre deciso direttamente la causa nel merito, rigettando i ricorsi originariamente proposti dai contribuenti e confermando l’atto impositivo.

    Aumento di capitale con compensazione: cosa cambia per società e soci

    La pronuncia assume particolare rilievo per le operazioni di ricapitalizzazione nelle quali i soci utilizzano crediti già vantati nei confronti della società. 

    Il collegamento della compensazione con l’aumento di capitale non è sufficiente a farla assorbire fiscalmente nell’atto societario: ai fini dell’imposta di registro occorre considerare autonomamente il negozio posto in essere dal socio.

    FAQ sull’aumento di capitale con compensazione dei crediti dei soci

    Quale imposta si applica all’aumento di capitale liberato con crediti dei soci?

    Secondo la Cassazione, quando l’aumento di capitale viene liberato mediante compensazione dei crediti vantati dai soci verso la società, la compensazione costituisce un negozio autonomo rispetto all’aumento di capitale. Si applica quindi l’imposta di registro proporzionale dello 0,50%, ai sensi dell’articolo 6 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.

    Cosa ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 25106/2026?

    Con l’ordinanza n. 25106 del 7 settembre 2026, la Cassazione ha stabilito che l’aumento di capitale e la compensazione dei crediti dei soci, pur essendo funzionalmente collegati, costituiscono negozi autonomi: il primo è riferibile alla società, mentre la seconda è imputabile al singolo socio.

    L’imposta di registro è fissa o proporzionale?

    Nel caso esaminato dalla Cassazione non è sufficiente l’imposta fissa di 200 euro applicabile all’atto societario. Sulla compensazione dei crediti dei soci trova applicazione l’imposta di registro proporzionale dello 0,50%.

    Perché la compensazione del credito del socio è tassata separatamente?

    Perché, secondo la Cassazione, la compensazione non costituisce un atto espressione della volontà dell’organismo societario. È invece un negozio riferibile al singolo socio, distinto dall’aumento di capitale deliberato dalla società, anche quando le due operazioni perseguono un risultato economico unitario.

    La compensazione diventa parte dell’atto societario se serve esclusivamente all’aumento di capitale?

    No. Per la Cassazione, il fatto che la compensazione sia funzionale alla sottoscrizione e liberazione dell’aumento di capitale non elimina l’autonomia dei due negozi. Il collegamento funzionale tra le operazioni non è quindi sufficiente per applicare alla compensazione il trattamento fiscale previsto per l’atto societario.

    Il credito del socio è considerato un finanziamento alla società?

    Non necessariamente. Nel caso deciso con l’ordinanza n. 25106/2026, la Cassazione ha escluso che l’atto rilevante dovesse essere identificato in un finanziamento del socio. La fattispecie è stata ricondotta alla compensazione o remissione, anche parziale, del credito del socio verso la società.

    Qual era il caso esaminato dalla Cassazione?

    Una società, dopo aver azzerato il capitale per coprire perdite, aveva deliberato un aumento di capitale a 4.721.802 euro, interamente liberato mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili dei soci. Il notaio aveva applicato l’imposta fissa di 200 euro, mentre l’Agenzia delle Entrate aveva riliquidato l’imposta applicando l’aliquota dello 0,50%.

    Chi aveva ragione secondo la Cassazione?

    La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza favorevole ai contribuenti. La Corte ha inoltre deciso direttamente la controversia nel merito, rigettando i ricorsi originari e confermando l’atto impositivo.

    Qual è la conseguenza pratica dell’ordinanza n. 25106/2026?

    Nelle operazioni di ricapitalizzazione effettuate utilizzando crediti vantati dai soci verso la società occorre considerare separatamente, ai fini dell’imposta di registro, l’aumento di capitale e la compensazione del credito. La mera finalizzazione della compensazione alla ricapitalizzazione non consente di assorbirne automaticamente la tassazione in quella dell’atto societario.

  • Start up e Crowdfunding

    Smart & Start agevolazione imprese: la novità della polizza catastrofale

    Nuove regole per Smart&Start Italia, l’incentivo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy destinato alle startup innovative.

    Il decreto del 13 luglio 2026 aggiorna la platea dei beneficiari, semplifica la valutazione dei progetti e interviene sul rapporto tra investimenti nel capitale e trasformazione del finanziamento in contributo a fondo perduto. 

    Lo sportello, intanto, resta aperto.

    Con il decreto MIMIT del 13 luglio 2026, che aggiorna la disciplina di Smart&Start Italia per adeguarla alla nuova definizione di startup innovativa introdotta dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193. si intrpduce tra i requisiti da considerare per l’accesso all’incentivo il rispetto degli obblighi assicurativi contro i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali. 

    Sostegno alle startup innovative (Smart & Start Italia)

    Smart&Start Italia cambia veste nel 2026. 

    Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il 2 settembre 2026 il decreto ministeriale del 13 luglio 2026 che modifica la disciplina dell’incentivo dedicato alla nascita e allo sviluppo delle startup innovative.

    Attenzione però ai tempi: il provvedimento è già disponibile sul sito del MIMIT, ma al 10 settembre 2026 il Ministero precisa che il comunicato relativo al decreto è ancora “in corso di pubblicazione nella GURI”.

    Il nuovo intervento punta soprattutto ad adeguare Smart&Start alla nuova definizione di startup innovativa introdotta dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193, oltre che a semplificare l’istruttoria dei business plan e a precisare le regole sugli investimenti nel capitale di rischio utilizzabili per trasformare parte del finanziamento agevolato in fondo perduto.

    La misura, istituita nel 2014, continua comunque a essere operativa: lo sportello è aperto e le domande possono essere presentate online attraverso la piattaforma di Invitalia. Anche la documentazione fornita dal MIMIT conferma che Smart&Start è destinata alla nuova imprenditorialità innovativa su tutto il territorio nazionale.

    Smart&Start 2026, cosa cambia con il decreto del 13 luglio

    La prima novità significativa riguarda proprio chi può accedere alla misura.

    Nella versione della scheda MIMIT precedente all’aggiornamento si faceva riferimento alle startup innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi

    Nella scheda aggiornata dopo il decreto del luglio 2026 il Ministero indica invece come beneficiarie le startup innovative che siano micro, piccole o medie imprese e che rispettino i requisiti dell’articolo 25 del decreto-legge 179/2012 così come modificato dalla legge n. 193 del 2024.

    Il cambiamento è collegato direttamente alla riforma della disciplina delle startup innovative. 

    La legge n. 193/2024 ha infatti modificato, tra gli altri aspetti, i requisiti per l'iscrizione e il mantenimento dello status di startup innovativa, introducendo il riferimento alla definizione europea di PMI e nuove condizioni per la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese.

    Per Smart&Start diventa quindi ancora più importante verificare non soltanto l'età della società, ma l'effettivo possesso e mantenimento dello status di startup innovativa secondo la nuova disciplina.

    Cambia anche il tutoraggio: fino a 36 mesi e 10.000 euro

    Un'altra modifica concreta emerge dal confronto tra la precedente disciplina pubblicata dal Ministero e la scheda aggiornata. Ora i servizi di tutoraggio tecnico-gestionale sono riservati alle imprese costituite da non più di 36 mesi alla data della domanda e hanno un valore pari a 10.000 euro.

    Nella precedente configurazione riportata dal MIMIT, invece, il tutoraggio era destinato alle startup costituite da non più di 12 mesi, con un valore di 15.000 euro nelle regioni del Mezzogiorno e 7.500 euro nel resto d'Italia.

    Si amplia quindi la fascia temporale delle giovani imprese che possono beneficiare dell'accompagnamento tecnico e gestionale.

    Business plan: procedure più semplici

    Un altro capitolo del decreto riguarda la valutazione dei progetti.

    Il MIMIT spiega che il decreto del 13 luglio introduce “ulteriori semplificazioni delle procedure per la valutazione dei piani di impresa”.

    Restano comunque centrali i quattro elementi utilizzati da Invitalia per l'istruttoria: competenze tecniche, organizzative e gestionali del team; carattere innovativo dell'idea; sostenibilità economico-finanziaria del progetto; fattibilità tecnologica e operativa.

    Sono previste inoltre premialità, tra l'altro, per i progetti sviluppati in collaborazione con organismi di ricerca, incubatori, acceleratori e Digital Innovation Hub.

    Più attenzione agli investitori: come funziona la conversione in fondo perduto

    Il decreto interviene anche sul rapporto tra Smart&Start e gli investimenti nel capitale della startup.

    La possibilità di convertire una parte del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto esiste già dal 2022. Il nuovo provvedimento del 2026, secondo il MIMIT, introduce specificazioni sugli investimenti nel capitale di rischio validi ai fini della conversione.

    In base alla disciplina indicata dal Ministero, una startup beneficiaria che riceve apporti nel proprio capitale di rischio da investitori terzi oppure da soci persone fisiche può chiedere la conversione di una parte del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto.

    L'importo convertibile può arrivare fino al 50% delle somme apportate dagli investitori o dai soci, fermo restando un limite massimo pari al 50% dell'intero ammontare delle agevolazioni concesse.

    Chi può richiedere Smart&Start Italia nel 2026

    Smart&Start è destinata alle startup innovative micro, piccole e medie, con sede legale e operativa in Italia e iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese.

    Possono però presentare domanda anche le persone fisiche che non hanno ancora costituito la società. Se il progetto viene ammesso, la startup deve essere costituita entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione.

    Sono ammesse anche imprese straniere, purché si impegnino ad aprire almeno una sede operativa in Italia.

    La stessa platea è indicata nella documentazione messa a disposizione dal Ministero.

    Quali progetti finanzia

    Il programma deve riguardare attività caratterizzate da almeno uno dei seguenti elementi:

    • significativo contenuto tecnologico e innovativo;
    • sviluppo di prodotti e servizi nell'economia digitale, nell'intelligenza artificiale, nella blockchain o nell'Internet of Things;
    • valorizzazione economica dei risultati della ricerca pubblica o privata, compresi gli spin-off della ricerca.

    I progetti possono essere realizzati anche insieme a organismi di ricerca, incubatori, acceleratori e Digital Innovation Hub.

    Quanto finanzia Smart&Start: investimenti da 100.000 a 1,5 milioni

    Sono ammessi piani d'impresa compresi tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro.

    Tra le spese finanziabili rientrano impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche; brevetti, marchi, licenze, certificazioni e know-how; servizi specialistici e tecnologici, compresi marketing e web marketing; personale e collaboratori impiegati nella realizzazione del progetto.

    È inoltre finanziabile, nel limite del 20% delle altre spese ammissibili, una quota per il capitale circolante, che può coprire ad esempio materie prime, servizi, hosting, housing e utilizzo di beni di terzi.

    Il progetto deve partire dopo la presentazione della domanda e deve essere completato entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.

    Finanziamento a tasso zero fino al 90%

    L'agevolazione principale consiste in un finanziamento senza interessi pari all'80% delle spese ammissibili, con durata massima di dieci anni.

    La copertura sale al 90% per le startup interamente costituite da donne e/o da giovani fino a 35 anni oppure, alle condizioni previste dalla disciplina, quando nella società è presente un dottore di ricerca rientrato dall'estero.

    Per le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il finanziamento viene restituito solo per il 70% dell'importo concesso: in sostanza il restante 30% non deve essere restituito.

    La stessa agevolazione è stata estesa, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle startup localizzate nei comuni dei crateri sismici individuati dalla normativa.

    Ci sono risorse Smart&Start nel 2026?

    La scheda MIMIT aggiornata conferma che alla misura sono ancora associate anche risorse PNRR per 10 milioni di euro, riservate esclusivamente alle startup femminili, stanziate originariamente con il decreto interministeriale del 24 novembre 2021 e successivamente rimodulate nel 2023.

    Smart&Start beneficia inoltre delle risorse del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-2027, assegnate alla misura per assicurare la continuità degli interventi nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

    Al momento, tuttavia, nella documentazione MIMIT consultabile non risulta indicato un nuovo stanziamento autonomo specificamente denominato “risorse Smart&Start 2026” collegato al decreto del 13 luglio. Il decreto modifica soprattutto la disciplina della misura, mentre lo sportello continua a operare sulle disponibilità finanziarie assegnate allo strumento.

    Come fare domanda

    Non è prevista una scadenza unica indicata dal MIMIT: lo sportello è attualmente aperto.

    La richiesta deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Smart&Start gestita da Invitalia, che cura l'istruttoria, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.

    La domanda viene quindi valutata sulla base della qualità del team, dell'innovatività del progetto, della sostenibilità economico-finanziaria e della fattibilità tecnica.

    Tra gli aspetti da non trascurare nel 2026 c'è anche il rispetto degli obblighi assicurativi contro gli eventi catastrofali: il MIMIT ricorda che l'adempimento è uno dei requisiti verificati ai fini dell'accesso e dell'erogazione delle agevolazioni.

    Quando entrano in vigore le nuove regole

    È questo il punto da tenere sotto controllo.

    Il decreto è datato 13 luglio 2026 ed è stato pubblicato sul sito del MIMIT il 2 settembre, ma il Ministero segnala che il relativo comunicato è ancora in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Per le startup interessate a presentare domanda, quindi, è opportuno distinguere tra la misura Smart&Start, che resta aperta e operativa, e le modifiche introdotte dal nuovo decreto, la cui piena efficacia va verificata alla luce della pubblicazione in Gazzetta e degli eventuali successivi aggiornamenti applicativi del MIMIT e di Invitalia.

  • Accise

    Sconto accise: decreto di proroga fino al 17 settembre

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato un ulteriore decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche.

    Il Decreto n 157 del 10 settembre è stato pubblicato in GU 210/2026 ed entra in vigore dal giorno 11 settembre

    Sconto accise: decreto di proroga fino al 17 settembre

    In considerazione del perdurare dell’incremento dei prezzi dei prodotti energetici, il provvedimento proroga fino al 17 settembre 2026 la riduzione già in vigore di 17 centesimi al litro del prezzo del gasolio usato come carburante. 

    Per lo stesso periodo, la stessa aliquota si applica ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idro-trattamento e al biodiesel immessi in consumo come carburanti. 

    È inoltre prorogato il credito d’imposta riconosciuto in favore delle imprese di autotrasporto. leggi anche 

    Credito d'imposta autotrasporto: domande entro il 15 settembre, istruzioni MIT             

    Il provvedimento introduce, infine, una semplificazione volta ad accelerare i procedimenti relativi alle attività energetiche strategiche, così da assicurare che l’esercizio di attività di interesse nazionale nel settore energetico non sia compromesso da ritardi incompatibili con le esigenze di sicurezza energetica e di continuità degli approvvigionamenti. 

    Nei procedimenti relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi su terraferma, quando la regione competente non si esprima sull’intesa richiesta, sono previsti l’assegnazione di un ulteriore termine per provvedere e lo svolgimento di un’apposita interlocuzione istituzionale, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

    Attraverso la nomina di un commissario ad acta, il Consiglio dei Ministri potrà esercitare i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione a fronte della persistente inerzia della regione, che sarà invitata a partecipare alla relativa riunione. In tal modo si garantisce la conclusione dei procedimenti in tempi certi, a tutela della sicurezza energetica nazionale e dell’unità economica della Repubblica.