• Nautica da diporto

    Modello attestazione natanti ITA in acque estere

    Viene pubblicato in GU n 110 del 13 maggio il decreto del 2 maggio del MIT con l'approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione del possesso e della nazionalità italiana dei natanti da diporto che navigano in acque territoriali  straniere.

    Modello natanti ITA in acque straniere

    Nel dettaglio con l'unico art 1 il decreto MIT evidenzia che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione del possesso e della nazionalità dei  natanti da  diporto,  di  cui  all'art. 27, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n. 171, è conforme al modello contenuto  nell'Allegato I al presente decreto.

    Il comma 2-bis ricordiamolo prevede che i soggetti italiani possessori di  natanti, durante la navigazione in acque  territoriali straniere, possono attestare il possesso,  la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'art. 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione sostitutiva  di  atto notorio, autenticata da  uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante,  rilasciata conformemente  al  modello stabilito  con  decreto  del Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti.

    Dalla data del presente provvedimento è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 gennaio 2024, n. 9. 

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Esenzione Accise carburanti imbarcazioni: il regolamento del MEF

    Con Decreto MEF del 5 ottobre, in GU n 280 del 30 ottobre, si pubblica il Regolamento recante modifica al decreto n 225/2015 sulle norme per i prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine UE e acque interne.

    Nel dettaglio, il regolamento disciplina l'impiego dei  carburanti esenti per la navigazione nonché degli oli lubrificanti esenti.

    Esenzione Accise imbarcazioni: il regolamento del MEF

    In particolare, il decreto prevede che l'esenzione è applicata ai prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione  nelle acque marine comunitarie, compresi  il  trasporto  passeggeri  e  merci  e  la  pesca,  per  la navigazione nelle  acque  interne,  limitatamente  alla pesca  e  al  trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie  navigabili e porti.  

    Le imbarcazioni rifornite con carburanti esenti per la navigazione e oli lubrificanti  esenti  sono utilizzate in via esclusiva e direttamente per lo svolgimento delle attività per  le quali è concessa  l'esenzione. 

    Le acque marine comunitarie sono costituite dalle acque territoriali e dalle acque  marittime interne degli  Stati membri, incluse quelle lagunari ed  escluse  quelle appartenenti a territori che non sono parte del  territorio  doganale della Comunità. 

    Con il decreto si prevede anche il soggetto che intende gestire un punto di rifornimento di GNL  denuncia  prima  dell'inizio dell'attività l'esercizio della medesima all'ufficio competente indicando i  propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale della stessa, il codice fiscale, il  numero  della  partita IVA, le generalità del rappresentante legale e  l'ubicazione  del punto di rifornimento di GNL; la denuncia è sottoscritta dal  predetto soggetto ovvero dal rappresentante legale della ditta se  persona da esso diversa. 

    Alla denuncia sono allegati: 

    • a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47  del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445, attestante il possesso delle eventuali autorizzazioni di  natura  non fiscale occorrenti per l'esercizio dell'attivita'; 
    • b) il nulla  osta del Capo del compartimento marittimo competente per territorio, per  la  navigazione  nelle  acque  marine comunitarie o di altra autorità competente per la navigazione  nelle acque interne; 
    • c) le tabelle di taratura dei  serbatoi  e  la  descrizione dell'assetto tecnico del punto di rifornimento di GNL; 
    • d) i certificati di verifica  metrica  degli  strumenti  di misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il  rifornimento  delle imbarcazioni. 
    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Leasing nautico: non rilevano le soste per la territorialità

    Con Risposta a interpello n. 430 del 18 settembre le Entrate chiariscono come conteggiare i periodi di sosta per le imbarcazioni da diporto per la territorialità ai fini IVA.

    Nel dettaglio, le entrate, sinteticamente, specificano che per la verifica della rilevanza territoriale dei servizi di leasing nautico, non conta il fatto che l’imbarcazione da diporto non sia in navigazione, ma sia ormeggiata.

    I periodi di effettiva utilizzazione rilevano solo per dimostrare l’eventuale fruizione del bene in territorio extra Ue.

    I dettagli del caso di specie.

    L'istante ALFA è una società semplice che ha sottoscritto un contratto di leasing nautico avente ad oggetto una nave da diporto di ad esclusivo uso privato, iscritta come ''Pleasure Yacht''. 

    La Società riferisce altresì che il contratto in questione dura 60 mesi con un maxi­canone iniziale pari al 40% dell'importo finanziato, a cui si aggiungono 59 canoni mensili, il luogo di ricovero abituale della nave è in Italia, intendendo per tale  ''il luogo (sia esso il porto, il cantiere o il luogo di rimessaggio a terra) in cui l'imbarcazione sosta nei periodi in cui non è impiegata nelle attività diportistiche (tipicamente i periodi di sosta invernale). 

    A  parere  dell'Istante  sussistono  dubbi  in  merito  alla  corretta  applicazione dell'articolo 7­sexies, comma 1, lettera e­bis) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 così come modificato dalle disposizioni recate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, ''Legge di Bilancio 2021''). 

    In  particolare,  secondo la  Società,  i  dubbi  riguardano  le  concrete  modalità  di applicazione delle disposizioni contenute nel Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del  29  ottobre  2020,  n.  341339  che  al  paragrafo  1, lettera  e),  dispone  quanto segue: 

    • «per utilizzo della imbarcazione da diporto nell'ambito dei contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio ed altri contratti simili non a breve termine s'intendono le settimane in cui l'imbarcazione da diporto ha effettuato spostamenti tra porti (inclusi gli  spostamenti  da  e verso il  medesimo  porto),  con  esclusione  degli  spostamenti tra cantieri  o  porti  per motivi tecnici»
    • Dal  combinato  disposto  di  questa  disposizione  e dell'articolo 7­sexies, comma 1, lettera e­bis), del Decreto IVA, risulterebbe che la parte del canone di locazione finanziaria da non assoggettare a IVA debba essere calcolata, a parere dell'Utilizzatrice, confrontando: 
      • 1. l'Utilizzo extra UE, inteso come numero di settimane in cui l'imbarcazione da diporto effettua spostamenti tra porti che comprendono acque extracomunitarie, inclusi gli  spostamenti  da  e  verso  il  medesimo  porto,  con  esclusione  degli  spostamenti  tra cantieri o porti per motivi tecnici; 
      • 2. con il Totale Utilizzo, cioè il numero complessivo delle settimane in cui l'imbarcazione da diporto effettua spostamenti tra porti, inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto, con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici. 

    Per l'Istante, oltre agli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici, da questo rapporto andrebbero escluse anche le settimane in cui l'imbarcazione:

    • a) non effettua alcuna navigazione, come quando staziona nel luogo di ricovero abituale,  sia esso in  banchina  o  rimessaggio a terra, oppure  quando è in cantiere  per manutenzione, a prescindere se detto luogo è in UE o in territorio extra­UE; 
    • b) è armata, nel senso con equipaggio a bordo, senza tuttavia effettiva fruizione del servizio da parte sua e dei suoi beneficiari. In queste ipotesi infatti, a suo dire, non c'è alcun utilizzo dell'imbarcazione nel senso  chiarito  dal  citato  Provvedimento  del  2020,  ai  sensi  del quale  per  ''utilizzo''  si intende «…le settimane in cui l'imbarcazione ha effettuato spostamenti tra porti…

    L'Utilizzatrice chiede conferma della possibilità di  ''escludere dal computo del totale delle settimane solari dell'anno, le settimane in cui l'unità non avrà compiuto alcuno spostamento e non assumerà alcun rilievo la sua localizzazione (sia questa in porti o acque dell'Unione o fuori dall'Unione europea)''.

    Le entrate chiariscono che il parere è  circoscritto esclusivamente  al quesito esposto,  avente  a oggetto la  corretta interpretazione della nozione  di  ''utilizzo''  ai  fini  dell'applicazione dell'articolo  7­sexies,  comma  1,  lettera  e­bis) del Decreto IVA e specificano che per  la  norma  in  commento:  

    «In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7­ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: (…) e­bis) le prestazioni di cui alla lettera e), servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunità. 

    Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunità ed il prestatore è stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate (…) ». 

    Ai  sensi  della  citata  lettera  e­bis),  quindi,  la  locazione  finanziaria  è territorialmente rilevante in Italia al ricorrere congiunto dei 3 seguenti presupposti: 

    • 1. l'imbarcazione è effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato;
    • 2. la  prestazione  (in  questo  caso, il leasing  finanziario)  è  resa  da  un  soggetto passivo stabilito in Italia; 
    • 3. la stessa imbarcazione è utilizzata nel territorio dell'UE, mentre difetta della territorialità quando, pur ricorrendo i primi due presupposti, è  utilizzata  in  territorio  extra­UE  ma  limitatamente  alle  settimane  di  ''effettiva utilizzazione'' in detto territorio, da dimostrare con adeguati mezzi di prova (cfr. articolo 1, comma 725, della Legge di Bilancio 2020 e Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 341339 del 2020).

    Ne  consegue  che nella  fattispecie in  esame,  risultando  verificati i  primi due  presupposti,  il  criterio  di  territorialità  è  integrato  nella misura in  cui  l'utilizzo dell'imbarcazione avvenga nel territorio unionale. 

    Non si configura utilizzo solo nel caso in cui l'unità sia in cantiere per manutenzione o per motivi tecnici che ne impediscono la concreta fruizione. 

    D'altra parte, seguendo la tesi della Società, essendo fisiologico che nel leasing finanziario  ''per la  maggior  parte  della  durata del contratto'' l'imbarcazione  sia  in ricovero, l'Istante sconterebbe l'IVA (in Italia o all'estero) solo quando l'imbarcazione è  in navigazione, pur essendo  il  canone  sempre  dovuto  per  il  medesimo  importo. 

    Significherebbe, in altri termini, far dipendere il pagamento dell'IVA dalla volontà del conduttore di utilizzare oppure no l'imbarcazione, pur avendone la disponibilità, oppure ancorarne il pagamento al ciclo delle stagioni.

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Dichiarazione nautica in alto mare: soggetti abilitati

    Con Provvedimento n 352534 del 9 dicembre 2021 le Entrate prevedono "l'individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633"

    In particolare si dispone che, per la trasmissione telematica delle dichiarazioni ai fini della non imponibilità IVA si considerano altri incaricati della trasmissione: 

    • i soggetti iscritti agli elenchi dei Raccomandatari Marittimi di cui all’articolo 6 della legge del 4 aprile 1977, n.135; 
    • le società nelle quali operi – in qualità di amministratore unico, membro del consiglio di amministrazione con specifica delega alla raccomandazione marittima o institore – almeno un soggetto iscritto agli elenchi dei Raccomandatari Marittimi di cui all’articolo 6 della legge del 4 aprile 1977, n.135. 

    Dichiarazioni in alto mare: riepilogo delle regole

    Ricordiamo che per le operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del Provvedimento n. 151377 del 15 giugno 2021 con cui è approvato il modello: 

    gli utilizzatori che intendono fruire di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto inviano telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione per attestare la percentuale di effettivo utilizzo nel territorio dell’Unione Europea di tali prestazioni (art. 1, comma 710, della legge 30 dicembre 2020, n. 178); 

     i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili inviano telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione per attestare la condizione di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità (art. 8 bis, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 introdotto dall’art. 1, comma 708, della legge n. 178/2020). 

    La dichiarazione è presentata esclusivamente mediante i canali telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle entrate e a partire dal 15 luglio 2021:

    • direttamente dal dichiarante 
    • o tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica.

    La trasmissione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “dichiarazione nautica”

    A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata una ricevuta telematica con indicazione del numero di protocollo di ricezione e i soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione inviata, nonché copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

    Il modello è composto da:

    a) il frontespizio

    b) il quadro A, relativo alla dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto, ai sensi dell’art. 7-sexies, comma 1, lett. e-bis), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    c) il quadro B, relativo alla dichiarazione di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità ai sensi dell’art. 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che contiene le seguenti informazioni. 

    Ricordiamo inoltre che dal 15 luglio è on line l’applicativo "dichiarazione nautica" che consente gratuitamente la compilazione della dichiarazione per beneficiare della non imponibilità iva sui servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine nel territorio della Ue di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare.

    Con il Provvedimento n. 151377 del 15 giugno 2021 le Entrate hanno approvato il modello e le istruzioni per:

      • la dichiarazione di utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto
      • la dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare, 

      ai fini della non imponibilità IVA (ai sensi, rispettivamente, degli artt. 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

      SCARICA QUI IL MODELLO E ISTRUZIONI

      Allegati: