• Nautica da diporto

    Fondo incentivi nautica da diporto: domande prorogate al 15 luglio

    Con il Decreto MIMIT del 9 giugno viene prorogato il termine per le domande per l'agevolazione riguardante la nautica da diporto sostenibile.

    In particolare la scadenza del 10 giugno è prorogata al 15 luglio.

    Ricordiamo che il MIMIT con DD del 11 marzo 2025 ha definito i termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni finalizzati a favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto.

    In particolare, le istanze di accesso all’incentivo potranno essere presentate dalle ore 12.00 del giorno 8 aprile e fino alle ore 12.00 del giorno 8 maggio attraverso lo sportello online Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del MIMIT.

    Attenzione al fatto che il termine dell'8 maggio è stato già prorogato con decreto alle ore 12.00 del 10 giugno.

    Con il Decreto interministeriale il MIMIT aveva pubblicato criteri, modalità e procedure per l’erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica, in attuazione di quanto previsto all’articolo 13, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.

    In sintesi le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, prevedono un importo concedibile fino a 8.000 euro nel caso di persona fisica e fino a 50.000 euro nel caso di impresa.

    Fermi i limiti soggettivi imposti, il contributo per ogni singolo motore elettrico fuoribordo dotato di batteria integrata di potenza non inferiore a 0,5 Kw e fino a 12 Kw, è di 2.000 euro mentre per quelli fuoribordo con batteria esterna, entrobordo, entrofuoribordo o POD di propulsione è di 10.000 euro.

    Fondo incentivi nautica da diporto: i beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni le persone fisiche e le imprese proprietarie di unità da diporto utilizzate per:

    • a) navigazione da diporto effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Codice della nautica da diporto;
    • b) fini commerciali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Codice della nautica da diporto;
    • c) nautica sociale, come disciplinata dall’articolo 2-bis, comma 1, del Codice della nautica da diporto.

    Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le persone fisiche devono:

    • a) essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
    • b) essere nel pieno godimento dei diritti civili;
    • c) non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

    Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono:

    • a) risultare “attive”, regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese ed essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
    • b) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto un ordine di recupero;
    • c) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui al comma 4.

    Non sono ammesse alle agevolazioni  le imprese:

    • a) che operano nei settori, non rientranti nel campo di applicazione del regolamento de minimis, della pesca e dell’acquacoltura. A tal fine, rileva il codice di attività prevalente della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 esercitato dal soggetto richiedente e comunicato con modello AA7/AA9, all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 o unitamente al modello Comunica in Camera di commercio;
    • b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto
    • legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
    • c) che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    • d) che si trovano in stato di liquidazione o che sono soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
    • e) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
    • f) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda

    Fondo incentivi nautica da diporto: spese ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le spese per la sostituzione e contestuale rottamazione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica, nonché per l’acquisto di un eventuale pacco batterie per l’impiego e l’istallazione in unità da diporto, che rispettino le specifiche di cui ai commi 2 e 3.

    Ai fini dell’ammissibilità, le spese possono riguardare l’acquisto di motori elettrici di potenza non inferiore a 0,5 Kw e fino a 12 Kw, destinati alla propulsione delle seguenti unità da diporto:

    • a) di tipo fuoribordo (FB), se predisposti per il posizionamento sulla poppa dell’unità;
    • b) di tipo entrobordo (EB) ed entrofuoribordo (EFB);
    • c) di tipo “POD” di propulsione.

    I motori elettrici devono essere commercializzati in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ove applicabile e rispondere:

    • a) allo standard UNI EN 16315 e successivi emendamenti, per i motori di propulsione elettrici;
    • b) allo standard ISO/TS 23625:2021 e successivi emendamenti, per le batterie al litio;
    • c) alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, per le batterie di altra tipologia

    Fondo incentivi nautica da diporto: importo dell’aiuto

    L’agevolazione, fermi i limiti soggettivi di cui al successivo comma 2, è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura massima del 50% (cinquanta percento) delle spese ammissibili nel limite dei seguenti importi:

    • a) euro 2.000,00 (duemila/00), per motori elettrici fuoribordo (FB) dotati di batteria integrata;
    • b) euro 10.000,00 (diecimila/00) per:
      • i. motori elettrici fuoribordo (FB) con batteria esterna;
      • ii. motori elettrici entrobordo (EB), entrofuoribordo (EFB) o POD di propulsione, dotati di batteria esterna.

    Ciascun soggetto beneficiario di cui all’articolo 4 può presentare una sola domanda di agevolazione, riferita all’acquisto di uno o più motori di cui all’articolo 5, entro i seguenti limiti:

    • a) nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, la domanda di agevolazione può riguardare l’acquisto di un massimo di due motori di cui all’articolo 5, fino a un importo di contributo complessivamente concedibile di euro 8.000,00 (ottomila/00);
    • b) nel caso in cui il richiedente sia un’impresa, la domanda di agevolazione può riguardare l’acquisto di più motori di cui all’articolo 5, fino a un importo massimo di contributo complessivamente concedibile di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

    Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, nel caso di imprese, ai sensi del

    regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche “de minimis”, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

    Fondo incentivi nautica da diporto: domande entro il 15 luglio

    Per accedere all’agevolazione i soggetti in possesso dei requisiti presentano al Ministero un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero

    Nell’istanza di agevolazione, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, il soggetto richiedente fornisce:

    • a) i dati anagrafici;
    • b) gli estremi della licenza di navigazione per le imbarcazioni da diporto registrate nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), ovvero della DCI relativa al natante da diporto per il quale è destinato il propulsore elettrico, riportante l’indicazione della matricola del motore endotermico da rottamare;
    • c) l’indicazione dell’importo del contributo richiesto, accompagnata da idoneo preventivo di spesa attestante il costo della sostituzione del motore endotermico alimentato da carburanti fossili con un motore ad alimentazione elettrica conforme ai requisiti indicati all’articolo 5, nonché il costo dell’acquisto di un eventuale pacco batterie per l’impiego e l’istallazione in unità da diporto;
    • d) l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per eventuali comunicazioni connesse alla concessione del contributo.

    Con il Decreto dell'11 marzo 2025 sono state definite le indicazioni pratiche per le domande è in particolare è stato previsto che le domande di agevolazione di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto 5 settembre 2024, devono essere redatte in lingua italiana e presentate esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale di Invitalia pena l’invalidità e l’irricevibilità, a partire dalle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del 15 luglio il (termine iniziale era l'8 maggio 2025, già prorogato al 10 giugno).

    L’accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica. soggetti proponenti potranno delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. È richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai  soggetti proponenti sarà rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Dati nautica da diporto: regole Ade per gli uffici marittimi

    Con provvedimento n 320231 del 31 luglio le entrate pubblicano le modalità per la comunicazione, da parte degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, sezione nautica, dei dati e delle notizie relativi alle domande di iscrizione e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, relativi a navi, galleggianti e unità da diporto come definite dal “Codice della navigazione” (articolo 136, Rd n. 327/1942).

    Vediamo i dettagli.

    Dati nautica da diporto: regole Ade per gli uffici marittimi

    Il provvedimento prevede che in ragione della disponibilità presso l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) delle informazioni relative a:

    • navi da diporto, 
    • imbarcazioni da diporto, 
    • natanti da diporto, 

    viene disposta l’acquisizione diretta dei dati da parte di Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno definite da apposita convenzione. 

    Nelle more della stipula della predetta convenzione i soggetti obbligati effettuano la trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle Entrate con le modalità di cui all’articolo 4 di seguito dettagliate.

    Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministero delle Finanze 21 ottobre 1999 sono tenuti alla comunicazione di cui al presente provvedimento gli Uffici marittimi e gli Uffici della Motorizzazione Civile – Sezione Nautica.

    Per le navi maggiori e i galleggianti, nelle more della disponibilità di una banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le comunicazioni dei dati  sono effettuate attraverso la trasmissione telematica degli stessi. 

    Per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, i soggetti obbligati effettuano le comunicazioni utilizzando, in relazione ai requisiti da essi posseduti, il servizio telematico Entratel o Fisconline. 

    Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

    Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di ciascun anno è stabilito al 30 aprile dell’anno successivo. 

    Il termine per la trasmissione delle comunicazioni dei dati relativi all’anno 2024 è stabilito al 30 giugno 2025.

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  • Nautica da diporto

    Modello attestazione natanti ITA in acque estere

    Viene pubblicato in GU n 110 del 13 maggio il decreto del 2 maggio del MIT con l'approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione del possesso e della nazionalità italiana dei natanti da diporto che navigano in acque territoriali  straniere.

    Modello natanti ITA in acque straniere

    Nel dettaglio con l'unico art 1 il decreto MIT evidenzia che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione del possesso e della nazionalità dei  natanti da  diporto,  di  cui  all'art. 27, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n. 171, è conforme al modello contenuto  nell'Allegato I al presente decreto.

    Il comma 2-bis ricordiamolo prevede che i soggetti italiani possessori di  natanti, durante la navigazione in acque  territoriali straniere, possono attestare il possesso,  la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'art. 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione sostitutiva  di  atto notorio, autenticata da  uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante,  rilasciata conformemente  al  modello stabilito  con  decreto  del Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti.

    Dalla data del presente provvedimento è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 gennaio 2024, n. 9. 

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    Imbarcazioni per salvataggio in mare: non imponibilità IVA per le locazioni

    Con il Principio di diritto n 9 del 13 giugno le entrate chiariscono che al contratto di noleggio di un'imbarcazione si applica la non imponibilità Iva se in esso è specificato che la nave è adibita ''a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''.

    Per l'articolo 8­ bis del decreto del 'Decreto IVA'' «Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8: 

    a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50; (…); 

    e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione,  manutenzione,  riparazione,  modificazione, trasformazione,  assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a­bis), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle  di 3 dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), a­bis) e b)». 

    Secondo la vigente disciplina, dunque, sono non imponibili ai fini IVA, le cessioni di alcune navi, puntualmente individuate dalla legge in funzione dell'impiego del mezzo di trasporto e dell'utilizzo a cui lo stesso è destinato, nonché alcuni specifici servizi tra cui la locazione e il noleggio delle medesime navi e aeromobili. 

    Al  riguardo,  appare  utile  richiamare  il  principio  interpretativo  fornito  con  la circolare 29 settembre 2011, n. 43/E che, in linea con l'indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia UE (v. sentenza 22 dicembre 2010, causa C116/10), precisa quanto segue:

    ''Il regime di non imponibilità ad Iva di cui all'art. 8­bis, primo comma, del d.P.R. n. 633, relativamente alle prestazioni di locazione e noleggio delle unità da diporto trova applicazione non in termini oggettivi, ma in dipendenza di precisi requisiti soggettivi che devono connotare anche l'attività svolta dal soggetto che prende a noleggio e locazione l'unità da diporto''.

    In sostanza, per l'applicazione del regime di non imponibilità previsto dall'articolo 8­ bis, comma 1, lettere a) ed e), del Decreto IVA rileva anche l'utilizzo dell'imbarcazione effettuato dal noleggiatore o dal locatario

    Deve trattarsi, quindi, di imbarcazioni utilizzate da tali soggetti in una delle attività specificamente elencate nella citata lettera a) dell'anzidetta previsione. 

    Ciò  premesso, al contratto di noleggio di un'imbarcazione è  applicabile il regime di  non imponibilità in  commento  quando in  detto  contratto  è  specificato  che l'imbarcazione è adibita ''a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''

    Infatti: ­in  base  alla lettera  a)  del  citato  articolo  8 ­bis, le  operazioni  di  salvataggio  e assistenza devono essere effettuate ''in mare''; ­per quanto chiarito nella risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017, la condizione secondo cui la nave deve essere ''adibita alla navigazione in alto mare'' deve sussistere per  le  imbarcazioni  destinate  al  trasporto  a  pagamento  di  passeggeri  o  impiegate  in attività commerciali, industriali e della pesca, ''ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera'' (cfr. Risposta n. 183 del 2020). In tale circostanza, dunque, il regime di non imponibilità IVA è subordinato alla sussistenza della sola condizione che la nave sia adibita a ''operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''. 

    Di conseguenza non occorre presentare la dichiarazione di cui al comma 3 dell'articolo 8­bis del Decreto IVA, ai sensi del quale ''(…) I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione (…)''.

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Imbarcazioni dadiporto: chiarimenti su IVA e dazi per imbarcazione britannica in acque IT

    La società istante riferisce di essere proprietaria di un'imbarcazione, battente bandiera britannica, attualmente stazionata nelle acque territoriali italiane.

    L'Istante riferisce di aver acquistato questa imbarcazione nel corso del 2017 da un soggetto privato residente nel Regno Unito.

    A partire dal mese di settembre 2017 la stessa ha stazionato nelle acque territoriali europee, in gran parte italiane. 

    Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito risulta essere equiparato ad uno Stato Extra Ue in virtù della c.d. Brexit. 

    Il comandante dell'imbarcazione è stato quindi contattato dalla Capitaneria del Porto per compilare il "costituto" d'arrivo inerente alle imbarcazioni extra-UE, a far data dal 1° gennaio 2021

    Per effetto di tale comunicazione, è stato ritenuto che "l'imbarcazione è legittimata a stanziare nelle acque comunitarie per un periodo massimo di 18 mesi dalla data della comunicazione in regime di c.d. ammissione temporanea, trascorso tale periodo senza che l'unità da diporto venga trasferita fuori dal territorio dell'UE, ai sensi dell'art. 217 co. 1 lett. e) RD-C.D.U., l'imbarcazione dovrà essere nazionalizzata alle condizioni previste per ciascuna categoria dalla legislazione italiana ovvero cadrà nella posizione di contrabbando laddove la permanenza nelle acque comunitarie dovesse eccedere i 18 mesi ai sensi dell'articolo 216, comma 2, del TULD"

    L'Istante chiede chiarimenti in merito agli adempimenti doganali e IVA da assolvere in relazione alla fattispecie di imbarcazione battente bandiera britannica che staziona nella acque italiane.

    Le Entrate con Risposta a interpello n 26 del 14 gennaio 2022 specificano che dal 1° gennaio 2021, a seguito della Brexit, il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell'Unione Europea.

    Il 31 dicembre 2020 ha segnato la fine del periodo transitorio, durante il quale il Regno Unito ha operato a tutti gli effetti come Paese membro della UE sia ai fini doganali, sia ai fini IVA e accise, quindi senza procedure e dazi doganali alle frontiere e con applicazione delle norme proprie degli scambi intraunionali per quanto attiene IVA e accise. 

    In merito alle unità da diporto, la risposta n. 49 contenuta nel documento della Commissione europea – DG TAXUD: "Taxation and Customs: Questions and Answers on the impact of the UK's withdrawal from the EU, its Single Market and Customs Union" fornisce utili chiarimenti ai fini del relativo trattamento fiscale per le imbarcazioni da dadiporto. 

    In particolare, le unità dadiporto battenti bandiera del Regno Unito che alla data del 1° gennaio 2021 si trovavano all'interno delle acque territoriali doganali della UE mantengono lo status di merce unionale. 

    Diversamente, quelle che alla data del 1° gennaio 2021 si trovavano in territorio doganale del Regno Unito o in altro Paese terzo, hanno perso il loro status di merce unionale. 

    La posizione dell'unità alla data del 1° gennaio 2021 può essere dimostrata con prove documentali quali, ad esempio la dichiarazione del porto di ormeggio. 

    La citata risposta fa anche presente che se l'unità da diporto ha perso il suo status di merce unionale perché al 1° gennaio 2021 si trovava in territorio/acque non comunitarie, può essere reintrodotta nella UE in libera circolazione in esenzione da dazi all'importazione al ricorrere delle condizioni che l'articolo 203 del Regolamento UE n. 952 del 2013 prevede per le "merci in reintroduzione" (cd. "return goods relief "), tra cui: 

    • il lasso di tempo non maggiore di tre anni dall'uscita dal territorio doganale per chiedere la re-introduzione; 
    • l'assenza di alterazioni/trasformazioni sull'unità da diporto, accertata al momento dell'importazione, con esclusione degli interventi per il mantenimento dello stato in cui si trovava.

    Qualora l'unità non soddisfi i suddetti requisiti previsti per la reintroduzione, la stessa al rientro in acque territoriali UE può essere vincolata al regime doganale di ammissione temporanea.

    Con riferimento al caso di specie, si ritiene che l'Istante non sia tenuto agli adempimenti propri di una merce/bene extra-unionale, qualora sia in grado di dimostrare che al 1° gennaio 2021 l'imbarcazione di cui trattasi si trovava all'interno delle acque territoriali doganali dell'Unione Europea, come sembra desumersi dalle informazioni dallo stesso rese.