• Nautica da diporto

    Finanziamenti Imprese navali: fondi dal MIMIT per innovazione tecnologica

    Con Decreto MIMIT del 6 aprile pubblicato in GU n 211 del 9 settembre al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della  ricerca industriale  e dello sviluppo sperimentale, sono dettati i criteri per l'individuazione dei progetti di  rilevanza strategica nel settore navale rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. 

    Viene precisato che con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del  made in Italy, saranno attivate le procedure a bando per la  presentazione dei  progetti  e delle relative domande di finanziamento. 

    A tal  fine  sono stabiliti criteri e modalità di finanziamento dei progetti ammissibili, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

    Finanziamenti per imprese navali per l'innovazione tecnologica

    Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al decreto in oggetto, le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione,  trasformazione  e   revisione   di   navi,  motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parte degli stessi.
    Sono considerate in possesso del requisito  le imprese che nei  due esercizi antecedenti la  presentazione della domanda abbiano avuto un fatturato annuo di  almeno  il  50%  per  le grandi imprese o di  almeno  il  25%  per  le  PMI  da  attività  di costruzione,   trasformazione  e  revisione   di   navi,  motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.

    Le imprese devono inoltre essere  in  possesso dei seguenti requisiti:

    • a) avere una stabile organizzazione in Italia;
    • b) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro  delle imprese;
    • c) non essere in liquidazione volontaria e non essere  sottoposte a procedure concorsuali; 

    Finanziamenti imprese navali per l'innovazione tecnologica: requisiti dei progetti

    Ai fini dell'individuazione  dei  progetti, limitatamente  alle finalità di cui all'art. 1, comma 712, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si terrà conto dei seguenti criteri:

    • a) qualità tecnica e innovatività tecnologica  e  digitale  del progetto;
    • b) funzionalità delle  tecnologie/prodotti  da  sviluppare  alle esigenze specifiche di sostenibilità ambientale;
    • c) capacità tecnica dell'impresa proponente
    • d) fattibilità tecnica del progetto;
    • e) sostenibilità economico-finanziaria del progetto;
    • f) prossimità del  progetto all'industrializzazione  e commercializzazione dei risultati;
    • g) qualora applicabile, grado di standardizzazione,  intesa  come utilizzo, durante lo sviluppo dei prodotti all'interno del  progetto, di modelli di riferimento pubblicamente riconosciuti;
    • h)  qualora  applicabile,  grado  di  modularità  intesa   come idoneità dei prodotti sviluppati all'interno del  progetto  a  poter essere suddivisi in moduli di  livello  inferiore,  indipendenti,  in grado di svolgere specifiche funzioni;
    • i) qualora applicabile, grado di interoperabilità,  intesa  come idoneità dei  prodotti  sviluppati  all'interno  del   progetto   a scambiare informazioni e interagire con altri prodotti,  grazie  alla presenza di interfacce standard;
    • j)  qualora  applicabile,  grado  di  scalabilità,  intesa  come idoneità dei  prodotti  sviluppati  all'interno  del   progetto   a rispondere ad  esigenze  di  dimensioni  variabili  senza  modificare significativamente i propri principi fondamentali.

    I  progetti  saranno  valutati  nel   merito   da   un'apposita Commissione composta da tre membri esperti nel settore navale di  cui uno designato dal Ministero delle imprese e del made  in  Italy,  uno dal Ministero dell'università e della ricerca ed uno  dal Ministero della difesa.

  • Nautica da diporto

    Imbarcazioni per salvataggio in mare: non imponibilità IVA per le locazioni

    Con il Principio di diritto n 9 del 13 giugno le entrate chiariscono che al contratto di noleggio di un'imbarcazione si applica la non imponibilità Iva se in esso è specificato che la nave è adibita ''a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''.

    Per l'articolo 8­ bis del decreto del 'Decreto IVA'' «Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8: 

    a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50; (…); 

    e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione,  manutenzione,  riparazione,  modificazione, trasformazione,  assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a­bis), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle  di 3 dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), a­bis) e b)». 

    Secondo la vigente disciplina, dunque, sono non imponibili ai fini IVA, le cessioni di alcune navi, puntualmente individuate dalla legge in funzione dell'impiego del mezzo di trasporto e dell'utilizzo a cui lo stesso è destinato, nonché alcuni specifici servizi tra cui la locazione e il noleggio delle medesime navi e aeromobili. 

    Al  riguardo,  appare  utile  richiamare  il  principio  interpretativo  fornito  con  la circolare 29 settembre 2011, n. 43/E che, in linea con l'indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia UE (v. sentenza 22 dicembre 2010, causa C116/10), precisa quanto segue:

    ''Il regime di non imponibilità ad Iva di cui all'art. 8­bis, primo comma, del d.P.R. n. 633, relativamente alle prestazioni di locazione e noleggio delle unità da diporto trova applicazione non in termini oggettivi, ma in dipendenza di precisi requisiti soggettivi che devono connotare anche l'attività svolta dal soggetto che prende a noleggio e locazione l'unità da diporto''.

    In sostanza, per l'applicazione del regime di non imponibilità previsto dall'articolo 8­ bis, comma 1, lettere a) ed e), del Decreto IVA rileva anche l'utilizzo dell'imbarcazione effettuato dal noleggiatore o dal locatario

    Deve trattarsi, quindi, di imbarcazioni utilizzate da tali soggetti in una delle attività specificamente elencate nella citata lettera a) dell'anzidetta previsione. 

    Ciò  premesso, al contratto di noleggio di un'imbarcazione è  applicabile il regime di  non imponibilità in  commento  quando in  detto  contratto  è  specificato  che l'imbarcazione è adibita ''a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''

    Infatti: ­in  base  alla lettera  a)  del  citato  articolo  8 ­bis, le  operazioni  di  salvataggio  e assistenza devono essere effettuate ''in mare''; ­per quanto chiarito nella risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017, la condizione secondo cui la nave deve essere ''adibita alla navigazione in alto mare'' deve sussistere per  le  imbarcazioni  destinate  al  trasporto  a  pagamento  di  passeggeri  o  impiegate  in attività commerciali, industriali e della pesca, ''ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera'' (cfr. Risposta n. 183 del 2020). In tale circostanza, dunque, il regime di non imponibilità IVA è subordinato alla sussistenza della sola condizione che la nave sia adibita a ''operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''. 

    Di conseguenza non occorre presentare la dichiarazione di cui al comma 3 dell'articolo 8­bis del Decreto IVA, ai sensi del quale ''(…) I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione (…)''.

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Acquisti e ristrutturazioni navi: possibile richiedere fondi entro il 21.11

    Il MIMS informa che è stato pubblicato il decreto n 290 del 21 settembre del Ministro Enrico Giovannini che stabilisce i criteri, i termini e le modalità per l’assegnazione di complessivi 500 mln di euro come contributo agli armatori per:

    • l’acquisto di nuove navi 
    • o l’ammodernamento di quelle esistenti o in costruzione, 

    con l’obiettivo di favorire la transizione ecologica della flotta.

    In particolare, le risorse previste dal Piano complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR saranno attribuite a progetti presentati dalle imprese armatoriali che siano in grado di assicurare migliori performance ambientali e un significativo abbattimento delle emissioni inquinanti delle navi, anche nei porti, grazie all’uso di sistemi di propulsione di ultima generazione, batterie elettriche, soluzioni ibride o comunque innovative sotto il profilo idrodinamico, sistemi digitali di controllo o della sostenibilità dei materiali.

    Fondo a sostegno della transizione ecologica delle flotte

    I richiedenti sono le imprese di navigazione di cui agli articoli 265 del Codice in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 143 del medesimo Codice con organizzazione stabile nel territorio italiano.

    Le domande per accedere al contributo dovranno essere presentate entro le ore 13 del 21 novembre tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: dg.tm@pec.mit.gov.it

    SCARICA QUI IL FAC-SIMILE

    La procedura di gara verrà conclusa entro il 31 dicembre 2022 con l’individuazione dei beneficiari.

    Nel dettaglio, i contributi, per complessivi 500 milioni di euro, vanno a finanziare tre tipologie di intervento: 

    • 225 milioni sono destinati a interventi di rinnovo delle navi (acquisto di nuove unità navali dotate di impianto di propulsione a basso impatto ambientale, in linea con la definizione di “veicolo pulito” secondo le linee guida della Commissione europea);
    • 225 milioni per interventi di completamento di nuove unità navali dotate di impianti di propulsione a basso impatto ambientale, oppure per lavori di modificazione di unità navali o di trasformazione che ne comportino un radicale mutamento delle caratteristiche; 
    • 50 milioni per interventi di rinnovo di unità navali operanti nei porti italiani, come i rimorchiatori. Gli interventi comprendono l’acquisto di nuove unità navali a basso impatto ambientale, il completamento di nuove unità o lavori di trasformazione in senso ecologico di unità navali già operative.   

    I miglioramenti dal punto di vista della riduzione delle emissioni di gas climalteranti ottenibili grazie alle proposte che vengono presentate per l’ammissione al contributo dovranno essere certificati dagli organismi terzi specializzati. 

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Dotazioni di bordo: chiarimenti sulla non imponibilità IVA

    Con Risposta a interpello n 174 del 6 marzo si chiariscono le norme sulla non imponibilità IVA nelle cessioni di dotazioni di bordo effettuate a favore di soggetti non aventi la qualifica di "armatori" (Cessioni all'esportazione – Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 del 1972).

    L'istante è una società non residente, identificata ai fini IVA in Italia ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per attività di commercio all'ingrosso di beni non specializzati utilizzati nel settore marittimo quali compressori, pompe, filtri e ricambi per navi.

    La Società intenderebbe disporre di un magazzino in Italia dove custodire i beni oggetto della sua attività. 

    Essa riferisce che è anche sua intenzione: 

    • acquistare beni oggetto della propria attività da fornitori italiani, che fatturerebbero alla "sua partita IVA italiana";
    • rivenderli in qualità di soggetto identificato ai fini IVA in Italia, a soggetti non residenti UE e extra UE, rivenditori e/o intermediari di armatori che a loro volta effettueranno operazioni attive con armatori, società di gestione o ancora rivenditori, con consegna franco magazzino e spedizione a cura del cliente presso deposito gestito da uno spedizioniere doganale in paese UE, che successivamente curerà la messa a bordo nave.

    Tutte le operazioni di vendita saranno comprovate da bolla doganale di esportazione intestata alla Società e come acquirente il primo rivenditore intermediario. 

    La merce pertanto viaggerà, a cura del cedente su incarico del cessionario, dal magazzino italiano al paese estero e a mezzo operazioni curate dallo spedizioniere doganale verrà imbarcata su navi. 

    La Società pertanto effettua l'esportazione di un bene che, per le caratteristiche intrinseche del prodotto, rientra fra le dotazioni di bordo ai sensi dell'articolo 8-bis del Decreto IVA. 

    Tuttavia il bene non viene ceduto ad un soggetto appartenente al mondo armatoriale, bensì in una fase precedente, ad una società di intermediazione o di rivendita che a sua volta rivenderà, nella stragrande maggioranza dei casi, a un armatore o società di gestione navi. 

    La vendita a intermediari tuttavia inibisce all'Istante la possibilità di ricevere da tali soggetti l'eventuale comunicazione di alto mare che permetterebbe la vendita in regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 8 bis del Decreto IVA. La cessione è comprovata sempre da bolletta di esportazione che accompagna la merce. 

    L'Istante chiede di conoscere la corretta modalità di fatturazione delle cessioni di beni che effettua con la partita IVA italiana a soggetti economici stranieri.

    Le Entrate riepilogano che dalle informazioni fornite dal contribuente è possibile desumere che: 

    • oggetto della cessione sono dei beni che si trovano o troveranno in Italia, presso un suo magazzino; 
    • l'Istante agisce in qualità di esportatore; 
    • l'acquirente è un soggetto passivo IVA, privo della qualifica di armatore e che si "frappone nella catena"; 
    • il trasporto dei beni fuori dal territorio doganale della UE avviene a cura del cedente e su incarico dei cessionari. 

    Successivamente specificano che la cessione prospettata dall'Istante in linea di principio rientra nel regime di non imponibilità di cui all'articolo 8 del Decreto IVA, indipendentemente dal fatto che abbia a oggetto beni, per le loro caratteristiche ricompresi nella categoria delle dotazioni di bordo. 

    Tale cessione dovrà essere adeguatamente accompagnata da apposito documento doganale. 

    Le cessioni destinate, invece, in altri Stati membri della UE sono "cessioni intracomunitarie non imponibili", disciplinate dagli articoli 41 e seguenti del D.L. n. 331 del 1993.

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  • Nautica da diporto

    Imbarcazioni e navi da diporto: il noleggio occasionale

    Imbarcazioni e navi da diporto: il noleggio occasionale

    Il Decreto Legge n 1/2012 ha introdotto la possibilità per:

    • i titolari, persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, 
    • e per gli utilizzatori in locazione finanziaria 

    di imbarcazioni e navi da diporto, di concederle, in forma occasionale, in noleggio. 

    Tale attività NON costituisce “uso commerciale dell'unità” e i proventi possono essere assoggettati a un'imposta sostitutiva del 20% 

    Condizione per usufruire della tassazione con imposta sostitutiva è che i contratti abbiano una durata complessiva non superiore a 42 giorni. La scelta di questa tassazione comporta l’esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute nell'attività di noleggio.

    Per potersi parlare di noleggio occasionale deve trattarsi di imbarcazioni o navi da diporto iscritte nei registri nazionali (art 49 bis DLgs n 171/2005)

    La richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva va fatta direttamente con la dichiarazione dei redditi, nella quale vanno indicati anche i proventi.
    Ai fini dell'applicazione dell’imposta sostitutiva, delle imposte sul reddito e delle relative addizionali, occorre comunicare il noleggio occasionale all’Agenzia delle Entrate.

    SCARICA QUI IL FAC-SIMILE

    Tale comunicazione va compilata, sottoscritta e trasmessa, prima dell'inizio di ciascuna attività di noleggio, allegandola a un messaggio di posta elettronica indirizzato alla casella non PEC: dc.ti.noleggio@agenziaentrate.it 

    Attenzione va prestata al fatto che le copie delle comunicazioni, con le relative ricevute di trasmissione, e dei contratti di noleggio, devono essere tenute a bordo dell'imbarcazione o nave da diporto, a disposizione delle autorità di controllo.

    Chi sceglie di assoggettare i proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale all’imposta sostitutiva deve conservare (fino al decorso dei termini di decadenza dell’attività di accertamento delle imposte sui redditi e delle relative addizionali):

    • l’originale del modello di comunicazione (in attesa dell’attivazione della procedura)
    • la ricevuta dell’invio del modello all'Agenzia delle Entrate
    • i documenti comprovanti i pagamenti ricevuti per l’attività di noleggio occasionale effettuata.

    L’imposta sostitutiva va versata utilizzando il modello F24 con codice tributo “1847”

    Imbarcazioni e navi da diporto: il contratto di noleggio occasionale

    Come chiarito nella sezione FAQ del sito dell'agenzia delle entrate, la differenza sostanziale tra il noleggio occasionale e il noleggio "ordinario" di unità da diporto, risiede nella natura non commerciale del primo.

    Il noleggio è il contratto con cui si trasferisce la disponibilità di unità da diporto dal proprietario/utilizzatore leasing (noleggiante) ad un soggetto che ne fa richiesta (noleggiatore) dietro il pagamento di una somma di denaro

    Con il contratto il noleggiante si obbliga a mettere a disposizione del noleggiatore:

    • l'unità da diporto per un determinato periodo, da trascorrere a scopo ludico/ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, alle condizioni stabilite dal contratto (riferimento: art 47 , c1, D Lgs 171/2005),
    • a differenza di quanto avviene nel caso di locazione, il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, mantiene la disponibilità e la conduzione tecnica dell'imbarcazione e alle sue dipendenze rimane anche l'equipaggio.

    Nle noleggio occasionale il comando e la condotta della imbarcazione possono essere assunti:

    • dal titolare, 
    • dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione, 
    • ovvero da altro personale alle sue dipendenze, 

    con il solo requisito del possesso della patente nautica per le imbarcazioni da diporto e con un titolo professionale del diporto in caso l'oggetto del contratto sia una nave da diporto (art 49 bis, c 2 del D Lgs 171/2005).

    Invece, mediante il contratto di locazione finanziaria di unità da diporto, una società di leasing (locatore) acquista un'unità da diporto prescelta dal cliente (conduttore – utilizzatore) e gliela concede in uso per un determinato periodo di tempo, dietro il pagamento di un canone periodico (art 1571 CC). 

    L' utilizzatore a titolo di locazione finanziaria può utilizzare l'imbarcazione per effettuare attività di noleggio occasionale.

    Allegati: