• Nautica da diporto

    Leasing nautico: non rilevano le soste per la territorialità

    Con Risposta a interpello n. 430 del 18 settembre le Entrate chiariscono come conteggiare i periodi di sosta per le imbarcazioni da diporto per la territorialità ai fini IVA.

    Nel dettaglio, le entrate, sinteticamente, specificano che per la verifica della rilevanza territoriale dei servizi di leasing nautico, non conta il fatto che l’imbarcazione da diporto non sia in navigazione, ma sia ormeggiata.

    I periodi di effettiva utilizzazione rilevano solo per dimostrare l’eventuale fruizione del bene in territorio extra Ue.

    I dettagli del caso di specie.

    L'istante ALFA è una società semplice che ha sottoscritto un contratto di leasing nautico avente ad oggetto una nave da diporto di ad esclusivo uso privato, iscritta come ''Pleasure Yacht''. 

    La Società riferisce altresì che il contratto in questione dura 60 mesi con un maxi­canone iniziale pari al 40% dell'importo finanziato, a cui si aggiungono 59 canoni mensili, il luogo di ricovero abituale della nave è in Italia, intendendo per tale  ''il luogo (sia esso il porto, il cantiere o il luogo di rimessaggio a terra) in cui l'imbarcazione sosta nei periodi in cui non è impiegata nelle attività diportistiche (tipicamente i periodi di sosta invernale). 

    A  parere  dell'Istante  sussistono  dubbi  in  merito  alla  corretta  applicazione dell'articolo 7­sexies, comma 1, lettera e­bis) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 così come modificato dalle disposizioni recate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, ''Legge di Bilancio 2021''). 

    In  particolare,  secondo la  Società,  i  dubbi  riguardano  le  concrete  modalità  di applicazione delle disposizioni contenute nel Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del  29  ottobre  2020,  n.  341339  che  al  paragrafo  1, lettera  e),  dispone  quanto segue: 

    • «per utilizzo della imbarcazione da diporto nell'ambito dei contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio ed altri contratti simili non a breve termine s'intendono le settimane in cui l'imbarcazione da diporto ha effettuato spostamenti tra porti (inclusi gli  spostamenti  da  e verso il  medesimo  porto),  con  esclusione  degli  spostamenti tra cantieri  o  porti  per motivi tecnici»
    • Dal  combinato  disposto  di  questa  disposizione  e dell'articolo 7­sexies, comma 1, lettera e­bis), del Decreto IVA, risulterebbe che la parte del canone di locazione finanziaria da non assoggettare a IVA debba essere calcolata, a parere dell'Utilizzatrice, confrontando: 
      • 1. l'Utilizzo extra UE, inteso come numero di settimane in cui l'imbarcazione da diporto effettua spostamenti tra porti che comprendono acque extracomunitarie, inclusi gli  spostamenti  da  e  verso  il  medesimo  porto,  con  esclusione  degli  spostamenti  tra cantieri o porti per motivi tecnici; 
      • 2. con il Totale Utilizzo, cioè il numero complessivo delle settimane in cui l'imbarcazione da diporto effettua spostamenti tra porti, inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto, con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici. 

    Per l'Istante, oltre agli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici, da questo rapporto andrebbero escluse anche le settimane in cui l'imbarcazione:

    • a) non effettua alcuna navigazione, come quando staziona nel luogo di ricovero abituale,  sia esso in  banchina  o  rimessaggio a terra, oppure  quando è in cantiere  per manutenzione, a prescindere se detto luogo è in UE o in territorio extra­UE; 
    • b) è armata, nel senso con equipaggio a bordo, senza tuttavia effettiva fruizione del servizio da parte sua e dei suoi beneficiari. In queste ipotesi infatti, a suo dire, non c'è alcun utilizzo dell'imbarcazione nel senso  chiarito  dal  citato  Provvedimento  del  2020,  ai  sensi  del quale  per  ''utilizzo''  si intende «…le settimane in cui l'imbarcazione ha effettuato spostamenti tra porti…

    L'Utilizzatrice chiede conferma della possibilità di  ''escludere dal computo del totale delle settimane solari dell'anno, le settimane in cui l'unità non avrà compiuto alcuno spostamento e non assumerà alcun rilievo la sua localizzazione (sia questa in porti o acque dell'Unione o fuori dall'Unione europea)''.

    Le entrate chiariscono che il parere è  circoscritto esclusivamente  al quesito esposto,  avente  a oggetto la  corretta interpretazione della nozione  di  ''utilizzo''  ai  fini  dell'applicazione dell'articolo  7­sexies,  comma  1,  lettera  e­bis) del Decreto IVA e specificano che per  la  norma  in  commento:  

    «In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7­ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: (…) e­bis) le prestazioni di cui alla lettera e), servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunità. 

    Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunità ed il prestatore è stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate (…) ». 

    Ai  sensi  della  citata  lettera  e­bis),  quindi,  la  locazione  finanziaria  è territorialmente rilevante in Italia al ricorrere congiunto dei 3 seguenti presupposti: 

    • 1. l'imbarcazione è effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato;
    • 2. la  prestazione  (in  questo  caso, il leasing  finanziario)  è  resa  da  un  soggetto passivo stabilito in Italia; 
    • 3. la stessa imbarcazione è utilizzata nel territorio dell'UE, mentre difetta della territorialità quando, pur ricorrendo i primi due presupposti, è  utilizzata  in  territorio  extra­UE  ma  limitatamente  alle  settimane  di  ''effettiva utilizzazione'' in detto territorio, da dimostrare con adeguati mezzi di prova (cfr. articolo 1, comma 725, della Legge di Bilancio 2020 e Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 341339 del 2020).

    Ne  consegue  che nella  fattispecie in  esame,  risultando  verificati i  primi due  presupposti,  il  criterio  di  territorialità  è  integrato  nella misura in  cui  l'utilizzo dell'imbarcazione avvenga nel territorio unionale. 

    Non si configura utilizzo solo nel caso in cui l'unità sia in cantiere per manutenzione o per motivi tecnici che ne impediscono la concreta fruizione. 

    D'altra parte, seguendo la tesi della Società, essendo fisiologico che nel leasing finanziario  ''per la  maggior  parte  della  durata del contratto'' l'imbarcazione  sia  in ricovero, l'Istante sconterebbe l'IVA (in Italia o all'estero) solo quando l'imbarcazione è  in navigazione, pur essendo  il  canone  sempre  dovuto  per  il  medesimo  importo. 

    Significherebbe, in altri termini, far dipendere il pagamento dell'IVA dalla volontà del conduttore di utilizzare oppure no l'imbarcazione, pur avendone la disponibilità, oppure ancorarne il pagamento al ciclo delle stagioni.

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Finanziamenti Imprese navali: fondi dal MIMIT per innovazione tecnologica

    Con Decreto MIMIT del 6 aprile pubblicato in GU n 211 del 9 settembre al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della  ricerca industriale  e dello sviluppo sperimentale, sono dettati i criteri per l'individuazione dei progetti di  rilevanza strategica nel settore navale rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. 

    Viene precisato che con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del  made in Italy, saranno attivate le procedure a bando per la  presentazione dei  progetti  e delle relative domande di finanziamento. 

    A tal  fine  sono stabiliti criteri e modalità di finanziamento dei progetti ammissibili, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

    Finanziamenti per imprese navali per l'innovazione tecnologica

    Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al decreto in oggetto, le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione,  trasformazione  e   revisione   di   navi,  motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parte degli stessi.
    Sono considerate in possesso del requisito  le imprese che nei  due esercizi antecedenti la  presentazione della domanda abbiano avuto un fatturato annuo di  almeno  il  50%  per  le grandi imprese o di  almeno  il  25%  per  le  PMI  da  attività  di costruzione,   trasformazione  e  revisione   di   navi,  motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.

    Le imprese devono inoltre essere  in  possesso dei seguenti requisiti:

    • a) avere una stabile organizzazione in Italia;
    • b) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro  delle imprese;
    • c) non essere in liquidazione volontaria e non essere  sottoposte a procedure concorsuali; 

    Finanziamenti imprese navali per l'innovazione tecnologica: requisiti dei progetti

    Ai fini dell'individuazione  dei  progetti, limitatamente  alle finalità di cui all'art. 1, comma 712, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si terrà conto dei seguenti criteri:

    • a) qualità tecnica e innovatività tecnologica  e  digitale  del progetto;
    • b) funzionalità delle  tecnologie/prodotti  da  sviluppare  alle esigenze specifiche di sostenibilità ambientale;
    • c) capacità tecnica dell'impresa proponente
    • d) fattibilità tecnica del progetto;
    • e) sostenibilità economico-finanziaria del progetto;
    • f) prossimità del  progetto all'industrializzazione  e commercializzazione dei risultati;
    • g) qualora applicabile, grado di standardizzazione,  intesa  come utilizzo, durante lo sviluppo dei prodotti all'interno del  progetto, di modelli di riferimento pubblicamente riconosciuti;
    • h)  qualora  applicabile,  grado  di  modularità  intesa   come idoneità dei prodotti sviluppati all'interno del  progetto  a  poter essere suddivisi in moduli di  livello  inferiore,  indipendenti,  in grado di svolgere specifiche funzioni;
    • i) qualora applicabile, grado di interoperabilità,  intesa  come idoneità dei  prodotti  sviluppati  all'interno  del   progetto   a scambiare informazioni e interagire con altri prodotti,  grazie  alla presenza di interfacce standard;
    • j)  qualora  applicabile,  grado  di  scalabilità,  intesa  come idoneità dei  prodotti  sviluppati  all'interno  del   progetto   a rispondere ad  esigenze  di  dimensioni  variabili  senza  modificare significativamente i propri principi fondamentali.

    I  progetti  saranno  valutati  nel   merito   da   un'apposita Commissione composta da tre membri esperti nel settore navale di  cui uno designato dal Ministero delle imprese e del made  in  Italy,  uno dal Ministero dell'università e della ricerca ed uno  dal Ministero della difesa.

  • Nautica da diporto

    Imbarcazioni per salvataggio in mare: non imponibilità IVA per le locazioni

    Con il Principio di diritto n 9 del 13 giugno le entrate chiariscono che al contratto di noleggio di un'imbarcazione si applica la non imponibilità Iva se in esso è specificato che la nave è adibita ''a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''.

    Per l'articolo 8­ bis del decreto del 'Decreto IVA'' «Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8: 

    a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50; (…); 

    e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione,  manutenzione,  riparazione,  modificazione, trasformazione,  assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a­bis), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle  di 3 dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), a­bis) e b)». 

    Secondo la vigente disciplina, dunque, sono non imponibili ai fini IVA, le cessioni di alcune navi, puntualmente individuate dalla legge in funzione dell'impiego del mezzo di trasporto e dell'utilizzo a cui lo stesso è destinato, nonché alcuni specifici servizi tra cui la locazione e il noleggio delle medesime navi e aeromobili. 

    Al  riguardo,  appare  utile  richiamare  il  principio  interpretativo  fornito  con  la circolare 29 settembre 2011, n. 43/E che, in linea con l'indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia UE (v. sentenza 22 dicembre 2010, causa C116/10), precisa quanto segue:

    ''Il regime di non imponibilità ad Iva di cui all'art. 8­bis, primo comma, del d.P.R. n. 633, relativamente alle prestazioni di locazione e noleggio delle unità da diporto trova applicazione non in termini oggettivi, ma in dipendenza di precisi requisiti soggettivi che devono connotare anche l'attività svolta dal soggetto che prende a noleggio e locazione l'unità da diporto''.

    In sostanza, per l'applicazione del regime di non imponibilità previsto dall'articolo 8­ bis, comma 1, lettere a) ed e), del Decreto IVA rileva anche l'utilizzo dell'imbarcazione effettuato dal noleggiatore o dal locatario

    Deve trattarsi, quindi, di imbarcazioni utilizzate da tali soggetti in una delle attività specificamente elencate nella citata lettera a) dell'anzidetta previsione. 

    Ciò  premesso, al contratto di noleggio di un'imbarcazione è  applicabile il regime di  non imponibilità in  commento  quando in  detto  contratto  è  specificato  che l'imbarcazione è adibita ''a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''

    Infatti: ­in  base  alla lettera  a)  del  citato  articolo  8 ­bis, le  operazioni  di  salvataggio  e assistenza devono essere effettuate ''in mare''; ­per quanto chiarito nella risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017, la condizione secondo cui la nave deve essere ''adibita alla navigazione in alto mare'' deve sussistere per  le  imbarcazioni  destinate  al  trasporto  a  pagamento  di  passeggeri  o  impiegate  in attività commerciali, industriali e della pesca, ''ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera'' (cfr. Risposta n. 183 del 2020). In tale circostanza, dunque, il regime di non imponibilità IVA è subordinato alla sussistenza della sola condizione che la nave sia adibita a ''operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''. 

    Di conseguenza non occorre presentare la dichiarazione di cui al comma 3 dell'articolo 8­bis del Decreto IVA, ai sensi del quale ''(…) I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione (…)''.

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Canoni concessioni marittime demaniali 2023: aggiornati gli importi minimi

    Pubblicato in GU n 31 del 7 febbraio il decreto 30 dicembre 2022 con aggiornamenti relativi all'anno 2023 delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

    In particolare, le misure unitarie dei canoni annui relativi  alle  concessioni demaniali marittime sono  aggiornate,  per l'anno 2023, applicando l'adeguamento del +25.15% alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2022.
    Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare   alle concessioni demaniali marittime rilasciate o  rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2023.

    La medesima percentuale si applica alle  concessioni  in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2023.
    La  misura minima di  canone, prevista  dal  comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di euro 2.698,75 è aggiornata a  euro  3.377,50  a decorrere dal 1° gennaio 2023.
    La misura minima di euro 3.377,50 si applica alle concessioni per le quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa in premessa e secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo. Il decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. 

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Acquisti e ristrutturazioni navi: possibile richiedere fondi entro il 21.11

    Il MIMS informa che è stato pubblicato il decreto n 290 del 21 settembre del Ministro Enrico Giovannini che stabilisce i criteri, i termini e le modalità per l’assegnazione di complessivi 500 mln di euro come contributo agli armatori per:

    • l’acquisto di nuove navi 
    • o l’ammodernamento di quelle esistenti o in costruzione, 

    con l’obiettivo di favorire la transizione ecologica della flotta.

    In particolare, le risorse previste dal Piano complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR saranno attribuite a progetti presentati dalle imprese armatoriali che siano in grado di assicurare migliori performance ambientali e un significativo abbattimento delle emissioni inquinanti delle navi, anche nei porti, grazie all’uso di sistemi di propulsione di ultima generazione, batterie elettriche, soluzioni ibride o comunque innovative sotto il profilo idrodinamico, sistemi digitali di controllo o della sostenibilità dei materiali.

    Fondo a sostegno della transizione ecologica delle flotte

    I richiedenti sono le imprese di navigazione di cui agli articoli 265 del Codice in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 143 del medesimo Codice con organizzazione stabile nel territorio italiano.

    Le domande per accedere al contributo dovranno essere presentate entro le ore 13 del 21 novembre tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: dg.tm@pec.mit.gov.it

    SCARICA QUI IL FAC-SIMILE

    La procedura di gara verrà conclusa entro il 31 dicembre 2022 con l’individuazione dei beneficiari.

    Nel dettaglio, i contributi, per complessivi 500 milioni di euro, vanno a finanziare tre tipologie di intervento: 

    • 225 milioni sono destinati a interventi di rinnovo delle navi (acquisto di nuove unità navali dotate di impianto di propulsione a basso impatto ambientale, in linea con la definizione di “veicolo pulito” secondo le linee guida della Commissione europea);
    • 225 milioni per interventi di completamento di nuove unità navali dotate di impianti di propulsione a basso impatto ambientale, oppure per lavori di modificazione di unità navali o di trasformazione che ne comportino un radicale mutamento delle caratteristiche; 
    • 50 milioni per interventi di rinnovo di unità navali operanti nei porti italiani, come i rimorchiatori. Gli interventi comprendono l’acquisto di nuove unità navali a basso impatto ambientale, il completamento di nuove unità o lavori di trasformazione in senso ecologico di unità navali già operative.   

    I miglioramenti dal punto di vista della riduzione delle emissioni di gas climalteranti ottenibili grazie alle proposte che vengono presentate per l’ammissione al contributo dovranno essere certificati dagli organismi terzi specializzati. 

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Imbarcazioni dadiporto: chiarimenti su IVA e dazi per imbarcazione britannica in acque IT

    La società istante riferisce di essere proprietaria di un'imbarcazione, battente bandiera britannica, attualmente stazionata nelle acque territoriali italiane.

    L'Istante riferisce di aver acquistato questa imbarcazione nel corso del 2017 da un soggetto privato residente nel Regno Unito.

    A partire dal mese di settembre 2017 la stessa ha stazionato nelle acque territoriali europee, in gran parte italiane. 

    Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito risulta essere equiparato ad uno Stato Extra Ue in virtù della c.d. Brexit. 

    Il comandante dell'imbarcazione è stato quindi contattato dalla Capitaneria del Porto per compilare il "costituto" d'arrivo inerente alle imbarcazioni extra-UE, a far data dal 1° gennaio 2021

    Per effetto di tale comunicazione, è stato ritenuto che "l'imbarcazione è legittimata a stanziare nelle acque comunitarie per un periodo massimo di 18 mesi dalla data della comunicazione in regime di c.d. ammissione temporanea, trascorso tale periodo senza che l'unità da diporto venga trasferita fuori dal territorio dell'UE, ai sensi dell'art. 217 co. 1 lett. e) RD-C.D.U., l'imbarcazione dovrà essere nazionalizzata alle condizioni previste per ciascuna categoria dalla legislazione italiana ovvero cadrà nella posizione di contrabbando laddove la permanenza nelle acque comunitarie dovesse eccedere i 18 mesi ai sensi dell'articolo 216, comma 2, del TULD"

    L'Istante chiede chiarimenti in merito agli adempimenti doganali e IVA da assolvere in relazione alla fattispecie di imbarcazione battente bandiera britannica che staziona nella acque italiane.

    Le Entrate con Risposta a interpello n 26 del 14 gennaio 2022 specificano che dal 1° gennaio 2021, a seguito della Brexit, il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell'Unione Europea.

    Il 31 dicembre 2020 ha segnato la fine del periodo transitorio, durante il quale il Regno Unito ha operato a tutti gli effetti come Paese membro della UE sia ai fini doganali, sia ai fini IVA e accise, quindi senza procedure e dazi doganali alle frontiere e con applicazione delle norme proprie degli scambi intraunionali per quanto attiene IVA e accise. 

    In merito alle unità da diporto, la risposta n. 49 contenuta nel documento della Commissione europea – DG TAXUD: "Taxation and Customs: Questions and Answers on the impact of the UK's withdrawal from the EU, its Single Market and Customs Union" fornisce utili chiarimenti ai fini del relativo trattamento fiscale per le imbarcazioni da dadiporto. 

    In particolare, le unità dadiporto battenti bandiera del Regno Unito che alla data del 1° gennaio 2021 si trovavano all'interno delle acque territoriali doganali della UE mantengono lo status di merce unionale. 

    Diversamente, quelle che alla data del 1° gennaio 2021 si trovavano in territorio doganale del Regno Unito o in altro Paese terzo, hanno perso il loro status di merce unionale. 

    La posizione dell'unità alla data del 1° gennaio 2021 può essere dimostrata con prove documentali quali, ad esempio la dichiarazione del porto di ormeggio. 

    La citata risposta fa anche presente che se l'unità da diporto ha perso il suo status di merce unionale perché al 1° gennaio 2021 si trovava in territorio/acque non comunitarie, può essere reintrodotta nella UE in libera circolazione in esenzione da dazi all'importazione al ricorrere delle condizioni che l'articolo 203 del Regolamento UE n. 952 del 2013 prevede per le "merci in reintroduzione" (cd. "return goods relief "), tra cui: 

    • il lasso di tempo non maggiore di tre anni dall'uscita dal territorio doganale per chiedere la re-introduzione; 
    • l'assenza di alterazioni/trasformazioni sull'unità da diporto, accertata al momento dell'importazione, con esclusione degli interventi per il mantenimento dello stato in cui si trovava.

    Qualora l'unità non soddisfi i suddetti requisiti previsti per la reintroduzione, la stessa al rientro in acque territoriali UE può essere vincolata al regime doganale di ammissione temporanea.

    Con riferimento al caso di specie, si ritiene che l'Istante non sia tenuto agli adempimenti propri di una merce/bene extra-unionale, qualora sia in grado di dimostrare che al 1° gennaio 2021 l'imbarcazione di cui trattasi si trovava all'interno delle acque territoriali doganali dell'Unione Europea, come sembra desumersi dalle informazioni dallo stesso rese.

  • Nautica da diporto

    Dichiarazione nautica in alto mare: soggetti abilitati

    Con Provvedimento n 352534 del 9 dicembre 2021 le Entrate prevedono "l'individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633"

    In particolare si dispone che, per la trasmissione telematica delle dichiarazioni ai fini della non imponibilità IVA si considerano altri incaricati della trasmissione: 

    • i soggetti iscritti agli elenchi dei Raccomandatari Marittimi di cui all’articolo 6 della legge del 4 aprile 1977, n.135; 
    • le società nelle quali operi – in qualità di amministratore unico, membro del consiglio di amministrazione con specifica delega alla raccomandazione marittima o institore – almeno un soggetto iscritto agli elenchi dei Raccomandatari Marittimi di cui all’articolo 6 della legge del 4 aprile 1977, n.135. 

    Dichiarazioni in alto mare: riepilogo delle regole

    Ricordiamo che per le operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del Provvedimento n. 151377 del 15 giugno 2021 con cui è approvato il modello: 

    gli utilizzatori che intendono fruire di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto inviano telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione per attestare la percentuale di effettivo utilizzo nel territorio dell’Unione Europea di tali prestazioni (art. 1, comma 710, della legge 30 dicembre 2020, n. 178); 

     i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili inviano telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione per attestare la condizione di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità (art. 8 bis, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 introdotto dall’art. 1, comma 708, della legge n. 178/2020). 

    La dichiarazione è presentata esclusivamente mediante i canali telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle entrate e a partire dal 15 luglio 2021:

    • direttamente dal dichiarante 
    • o tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica.

    La trasmissione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “dichiarazione nautica”

    A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata una ricevuta telematica con indicazione del numero di protocollo di ricezione e i soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione inviata, nonché copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

    Il modello è composto da:

    a) il frontespizio

    b) il quadro A, relativo alla dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto, ai sensi dell’art. 7-sexies, comma 1, lett. e-bis), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    c) il quadro B, relativo alla dichiarazione di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità ai sensi dell’art. 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che contiene le seguenti informazioni. 

    Ricordiamo inoltre che dal 15 luglio è on line l’applicativo "dichiarazione nautica" che consente gratuitamente la compilazione della dichiarazione per beneficiare della non imponibilità iva sui servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine nel territorio della Ue di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare.

    Con il Provvedimento n. 151377 del 15 giugno 2021 le Entrate hanno approvato il modello e le istruzioni per:

      • la dichiarazione di utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto
      • la dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare, 

      ai fini della non imponibilità IVA (ai sensi, rispettivamente, degli artt. 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

      SCARICA QUI IL MODELLO E ISTRUZIONI

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