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EES in vigore: criticità per operatori marittimi e aerei
L'Entry/Exit System (EES) è il nuovo sistema europeo di registrazione automatica degli ingressi e delle uscite dei cittadini di Paesi terzi nell'area Schengen. Introdotto gradualmente dalla Commissione Europea a partire dall'ottobre 2025, è entrato pienamente in vigore il 10 aprile 2026.
Sostituisce il tradizionale timbro manuale sul passaporto con una raccolta di dati biometrici — scansione del volto e delle impronte digitali — registrati in un database digitale centralizzato, insieme alle informazioni anagrafiche del documento di viaggio e alla data e al luogo di ingresso.
Il sistema si applica a tutti i cittadini extraUE che soggiornano nell'area Schengen per un massimo di 90 giorni. L'obiettivo dichiarato è rafforzare la sicurezza delle frontiere esterne, ma la sua entrata in vigore sta generando significative criticità operative in due settori chiave: il trasporto aereo e la nautica professionale.
Trasporto aereo: code fino a 4 ore e passeggeri a terra
Negli scali aeroportuali europei i disagi sono immediati e documentati. Secondo l'Airports Council International (ACI), associazione mondiale degli operatori aeroportuali, i nuovi controlli possono richiedere fino a 5 minuti per passeggero — contro i pochi secondi del vecchio timbro. Il motivo è duplice: il processo biometrico è intrinsecamente più lungo, e la quasi totalità dei viaggiatori extraUE deve oggi effettuare la prima registrazione, che è anche la più lunga.
A questo si aggiunge l'inadeguatezza infrastrutturale di molti scali, non ancora dotati delle tecnologie raccomandate dalla Commissione — sistemi self-service e app di pre-registrazione.
Il caso emblematico in Italia è quello di Milano Linate, dove il 12 aprile oltre cento passeggeri hanno perso il volo per Manchester a causa delle code ai controlli passaporti. L'ad di Ryanair Michael O'Leary ha chiesto una proroga del sistema fino ad ottobre ma pare che la Commissione Europea, per ora, non intenda modificare il percorso di implementazione.
Nautica professionale: in Italia a rischio il 40% della clientela
Nel settore dei grandi yacht — imbarcazioni oltre i 30 metri — l'EES produce un effetto distorsivo diretto sulla gestione del personale extraUE che è la quasi totalita dei lavoratori del settore.
Con le regole precedenti, l'imbarco sulla nave segnava ufficialmente l'uscita dall'Italia: il conteggio dei 90 giorni si interrompeva, consentendo all'equipaggio di restare a bordo durante le soste in porto per manutenzione, riparazioni o attività charter in acque territoriali.
Dal 10 aprile la Polizia di frontiera applica il timbro di uscita solo alla partenza della nave verso acque extraterritoriali: i 90 giorni continuano quindi a decorrere anche durante le soste portuali. Chi supera il limite deve abbandonare nave e territorio nazionale. Ne deriva una situazione paradossale: nella stessa cabina possono coesistere marittimi con status giuridici differenti. Un comandante che rientra in Italia dopo una licenza all'estero è soggetto al limite dei 90 giorni che decorrono senza interruzione, anche durante la sosta in porto — a differenza di un collega rimasto a bordo durante la navigazione verso l'Italia.
Secondo i calcoli di Confindustria Genova e Genova for Yachting, nella sola provincia di Genova si rischia di perdere oltre il 40% della clientela, su un comparto che vale 300 milioni di euro annui (700 milioni con l'indotto), con Francia e Spagna — che non hanno adottato disposizioni analoghe — pronte ad assorbire la domanda.
Cosa possono fare imprese e opertori e cittadini
Per gli operatori aeroportuali e i vettori, al momento non esistono deroghe: i controlli EES sono obbligatori per tutti i passeggeri extraUE.
La raccomandazione operativa è anticipare i tempi di check-in e informare la clientela sui maggiori tempi di attesa, in particolare nei mesi estivi di punta.
Per cantieri navali e armatori, settore di grande importanza in Italian la situazione richiede un monitoraggio costante delle posizioni giuridiche di ciascun componente dell'equipaggio, con particolare attenzione alla data di primo ingresso in Italia.
Gli operatori auspicano al piu presto una soluzione strutturale con intervento ministeriale: un precedente esiste — una norma analoga introdotta nel 2021 fu poi revocata nel settembre 2023.
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Contributi nautica da diporto sostenibile: elenco definitivo e istanze di erogazione
Con il Decreto direttoriale del 12 novembre viene pubblicato l'allegato A con l'elenco definitivo dei beneficiari del contributo per la nautica dadiporto sostenibile. Entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto in oggetto occorre inviare istanza di erogazione del contributo concesso, come da allegato A, e di seguito si riportano le istruzioni.
Ricordiamo che le regole operative sono state fissate con il DD del 11 marzo 2025.
In sintesi la misura agevolativa prevede la concessione sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, peer la sostituzione di motori nautici endotermici con motori elettrici e prevedono un importo concedibile:
- fino a 8.000 euro nel caso di persona fisica e
- fino a 50.000 euro nel caso di impresa.
Fermi i limiti soggettivi imposti, il contributo per ogni singolo motore elettrico fuoribordo dotato di batteria integrata di potenza non inferiore a 0,5 Kw e fino a 12 Kw, è di 2.000 euro mentre per quelli fuoribordo con batteria esterna, entrobordo, entrofuoribordo o POD di propulsione è di 10.000 euro.
Fondo incentivi nautica da diporto: i beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le persone fisiche e le imprese proprietarie di unità da diporto utilizzate per:
- a) navigazione da diporto effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Codice della nautica da diporto;
- b) fini commerciali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Codice della nautica da diporto;
- c) nautica sociale, come disciplinata dall’articolo 2-bis, comma 1, del Codice della nautica da diporto.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le persone fisiche devono:
- a) essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- b) essere nel pieno godimento dei diritti civili;
- c) non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono:
- a) risultare “attive”, regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese ed essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- b) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto un ordine di recupero;
- c) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui al comma 4.
Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese:
- a) che operano nei settori, non rientranti nel campo di applicazione del regolamento de minimis, della pesca e dell’acquacoltura. A tal fine, rileva il codice di attività prevalente della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 esercitato dal soggetto richiedente e comunicato con modello AA7/AA9, all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 o unitamente al modello Comunica in Camera di commercio;
- b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto
- legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) che si trovano in stato di liquidazione o che sono soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- e) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
- f) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda
Fondo incentivi nautica da diporto: spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese per la sostituzione e contestuale rottamazione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica, nonché per l’acquisto di un eventuale pacco batterie per l’impiego e l’istallazione in unità da diporto, che rispettino le specifiche di cui ai commi 2 e 3.
Ai fini dell’ammissibilità, le spese possono riguardare l’acquisto di motori elettrici di potenza non inferiore a 0,5 Kw e fino a 12 Kw, destinati alla propulsione delle seguenti unità da diporto:
- a) di tipo fuoribordo (FB), se predisposti per il posizionamento sulla poppa dell’unità;
- b) di tipo entrobordo (EB) ed entrofuoribordo (EFB);
- c) di tipo “POD” di propulsione.
I motori elettrici devono essere commercializzati in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ove applicabile e rispondere:
- a) allo standard UNI EN 16315 e successivi emendamenti, per i motori di propulsione elettrici;
- b) allo standard ISO/TS 23625:2021 e successivi emendamenti, per le batterie al litio;
- c) alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, per le batterie di altra tipologia
Fondo incentivi nautica da diporto: importo dell’aiuto
L’agevolazione, fermi i limiti soggettivi di cui al successivo comma 2, è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura massima del 50% (cinquanta percento) delle spese ammissibili nel limite dei seguenti importi:
- a) euro 2.000,00 (duemila/00), per motori elettrici fuoribordo (FB) dotati di batteria integrata;
- b) euro 10.000,00 (diecimila/00) per:
- i. motori elettrici fuoribordo (FB) con batteria esterna;
- ii. motori elettrici entrobordo (EB), entrofuoribordo (EFB) o POD di propulsione, dotati di batteria esterna.
Ciascun soggetto beneficiario di cui all’articolo 4 può presentare una sola domanda di agevolazione, riferita all’acquisto di uno o più motori di cui all’articolo 5, entro i seguenti limiti:
- a) nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, la domanda di agevolazione può riguardare l’acquisto di un massimo di due motori di cui all’articolo 5, fino a un importo di contributo complessivamente concedibile di euro 8.000,00 (ottomila/00);
- b) nel caso in cui il richiedente sia un’impresa, la domanda di agevolazione può riguardare l’acquisto di più motori di cui all’articolo 5, fino a un importo massimo di contributo complessivamente concedibile di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, nel caso di imprese, ai sensi del
regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche “de minimis”, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
Fondo incentivi nautica da diporto: domande entro il 1° ottobre
Per accedere all’agevolazione i soggetti in possesso dei requisiti presentano al Ministero un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero
Nell’istanza di agevolazione, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, il soggetto richiedente fornisce:
- a) i dati anagrafici;
- b) gli estremi della licenza di navigazione per le imbarcazioni da diporto registrate nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), ovvero della DCI relativa al natante da diporto per il quale è destinato il propulsore elettrico, riportante l’indicazione della matricola del motore endotermico da rottamare;
- c) l’indicazione dell’importo del contributo richiesto, accompagnata da idoneo preventivo di spesa attestante il costo della sostituzione del motore endotermico alimentato da carburanti fossili con un motore ad alimentazione elettrica conforme ai requisiti indicati all’articolo 5, nonché il costo dell’acquisto di un eventuale pacco batterie per l’impiego e l’istallazione in unità da diporto;
- d) l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per eventuali comunicazioni connesse alla concessione del contributo.
Con il Decreto dell'11 marzo 2025 sono state definite le indicazioni pratiche per le domande è in particolare è stato previsto che le domande di agevolazione di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto 5 settembre 2024, devono essere redatte in lingua italiana e presentate esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale di Invitalia pena l’invalidità e l’irricevibilità, dopo varie proroghe entro il 1° ottobre 2025.
L’accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica.
I soggetti proponenti potranno delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
È richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai soggetti proponenti sarà rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41
Contributo nautica dadiporto: entro 180 giorni la domande di erogazione
Ai sensi dell'art 4 del Dd 12 novembre i beneficiari dei contributi sono tenuti a:
Allegati:
a) presentare, entro 180 (centoottanta) giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di concessione, apposita richiesta di erogazione secondo le modalità di cui all’articolo 5, del decreto direttoriale;
b) riportare in ogni fattura la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 13 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID …………. CUP ……………”. La predetta dicitura può essere apposta nell’oggetto o nel campo note; qualora non sia possibile inserire per esteso tale dicitura, è necessario, comunque, l’inserimento del CUP all’interno della fattura elettronica;
c) effettuare i pagamenti delle spese oggetto di agevolazione esclusivamente con modalità che ne consentano la piena tracciabilità;
d) conservare e rendere disponibile, ai fini del controllo da parte del Ministero o del Soggetto Gestore, la documentazione relativa al contributo per un periodo di cinque anni a partire dalla data del presente decreto di concessione;
e) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore;
f) rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal decreto ministeriale e dal decreto direttoriale, ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento europeo. -
Dati nautica da diporto: regole Ade per gli uffici marittimi
Con provvedimento n 320231 del 31 luglio le entrate pubblicano le modalità per la comunicazione, da parte degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, sezione nautica, dei dati e delle notizie relativi alle domande di iscrizione e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, relativi a navi, galleggianti e unità da diporto come definite dal “Codice della navigazione” (articolo 136, Rd n. 327/1942).
Vediamo i dettagli.
Dati nautica da diporto: regole Ade per gli uffici marittimi
Il provvedimento prevede che in ragione della disponibilità presso l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) delle informazioni relative a:
- navi da diporto,
- imbarcazioni da diporto,
- natanti da diporto,
viene disposta l’acquisizione diretta dei dati da parte di Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno definite da apposita convenzione.
Nelle more della stipula della predetta convenzione i soggetti obbligati effettuano la trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle Entrate con le modalità di cui all’articolo 4 di seguito dettagliate.
Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministero delle Finanze 21 ottobre 1999 sono tenuti alla comunicazione di cui al presente provvedimento gli Uffici marittimi e gli Uffici della Motorizzazione Civile – Sezione Nautica.
Per le navi maggiori e i galleggianti, nelle more della disponibilità di una banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le comunicazioni dei dati sono effettuate attraverso la trasmissione telematica degli stessi.
Per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, i soggetti obbligati effettuano le comunicazioni utilizzando, in relazione ai requisiti da essi posseduti, il servizio telematico Entratel o Fisconline.
Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di ciascun anno è stabilito al 30 aprile dell’anno successivo.
Il termine per la trasmissione delle comunicazioni dei dati relativi all’anno 2024 è stabilito al 30 giugno 2025.
Allegati: -
Leasing nautico: non rilevano le soste per la territorialità
Con Risposta a interpello n. 430 del 18 settembre le Entrate chiariscono come conteggiare i periodi di sosta per le imbarcazioni da diporto per la territorialità ai fini IVA.
Nel dettaglio, le entrate, sinteticamente, specificano che per la verifica della rilevanza territoriale dei servizi di leasing nautico, non conta il fatto che l’imbarcazione da diporto non sia in navigazione, ma sia ormeggiata.
I periodi di effettiva utilizzazione rilevano solo per dimostrare l’eventuale fruizione del bene in territorio extra Ue.
I dettagli del caso di specie.
L'istante ALFA è una società semplice che ha sottoscritto un contratto di leasing nautico avente ad oggetto una nave da diporto di ad esclusivo uso privato, iscritta come ''Pleasure Yacht''.
La Società riferisce altresì che il contratto in questione dura 60 mesi con un maxicanone iniziale pari al 40% dell'importo finanziato, a cui si aggiungono 59 canoni mensili, il luogo di ricovero abituale della nave è in Italia, intendendo per tale ''il luogo (sia esso il porto, il cantiere o il luogo di rimessaggio a terra) in cui l'imbarcazione sosta nei periodi in cui non è impiegata nelle attività diportistiche (tipicamente i periodi di sosta invernale).
A parere dell'Istante sussistono dubbi in merito alla corretta applicazione dell'articolo 7sexies, comma 1, lettera ebis) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 così come modificato dalle disposizioni recate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, ''Legge di Bilancio 2021'').
In particolare, secondo la Società, i dubbi riguardano le concrete modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2020, n. 341339 che al paragrafo 1, lettera e), dispone quanto segue:
- «per utilizzo della imbarcazione da diporto nell'ambito dei contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio ed altri contratti simili non a breve termine s'intendono le settimane in cui l'imbarcazione da diporto ha effettuato spostamenti tra porti (inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto), con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici».
- Dal combinato disposto di questa disposizione e dell'articolo 7sexies, comma 1, lettera ebis), del Decreto IVA, risulterebbe che la parte del canone di locazione finanziaria da non assoggettare a IVA debba essere calcolata, a parere dell'Utilizzatrice, confrontando:
- 1. l'Utilizzo extra UE, inteso come numero di settimane in cui l'imbarcazione da diporto effettua spostamenti tra porti che comprendono acque extracomunitarie, inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto, con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici;
- 2. con il Totale Utilizzo, cioè il numero complessivo delle settimane in cui l'imbarcazione da diporto effettua spostamenti tra porti, inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto, con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici.
Per l'Istante, oltre agli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici, da questo rapporto andrebbero escluse anche le settimane in cui l'imbarcazione:
- a) non effettua alcuna navigazione, come quando staziona nel luogo di ricovero abituale, sia esso in banchina o rimessaggio a terra, oppure quando è in cantiere per manutenzione, a prescindere se detto luogo è in UE o in territorio extraUE;
- b) è armata, nel senso con equipaggio a bordo, senza tuttavia effettiva fruizione del servizio da parte sua e dei suoi beneficiari. In queste ipotesi infatti, a suo dire, non c'è alcun utilizzo dell'imbarcazione nel senso chiarito dal citato Provvedimento del 2020, ai sensi del quale per ''utilizzo'' si intende «…le settimane in cui l'imbarcazione ha effettuato spostamenti tra porti…
L'Utilizzatrice chiede conferma della possibilità di ''escludere dal computo del totale delle settimane solari dell'anno, le settimane in cui l'unità non avrà compiuto alcuno spostamento e non assumerà alcun rilievo la sua localizzazione (sia questa in porti o acque dell'Unione o fuori dall'Unione europea)''.
Le entrate chiariscono che il parere è circoscritto esclusivamente al quesito esposto, avente a oggetto la corretta interpretazione della nozione di ''utilizzo'' ai fini dell'applicazione dell'articolo 7sexies, comma 1, lettera ebis) del Decreto IVA e specificano che per la norma in commento:
«In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: (…) ebis) le prestazioni di cui alla lettera e), servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunità.
Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunità ed il prestatore è stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate (…) ».
Ai sensi della citata lettera ebis), quindi, la locazione finanziaria è territorialmente rilevante in Italia al ricorrere congiunto dei 3 seguenti presupposti:
- 1. l'imbarcazione è effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato;
- 2. la prestazione (in questo caso, il leasing finanziario) è resa da un soggetto passivo stabilito in Italia;
- 3. la stessa imbarcazione è utilizzata nel territorio dell'UE, mentre difetta della territorialità quando, pur ricorrendo i primi due presupposti, è utilizzata in territorio extraUE ma limitatamente alle settimane di ''effettiva utilizzazione'' in detto territorio, da dimostrare con adeguati mezzi di prova (cfr. articolo 1, comma 725, della Legge di Bilancio 2020 e Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 341339 del 2020).
Ne consegue che nella fattispecie in esame, risultando verificati i primi due presupposti, il criterio di territorialità è integrato nella misura in cui l'utilizzo dell'imbarcazione avvenga nel territorio unionale.
Non si configura utilizzo solo nel caso in cui l'unità sia in cantiere per manutenzione o per motivi tecnici che ne impediscono la concreta fruizione.
D'altra parte, seguendo la tesi della Società, essendo fisiologico che nel leasing finanziario ''per la maggior parte della durata del contratto'' l'imbarcazione sia in ricovero, l'Istante sconterebbe l'IVA (in Italia o all'estero) solo quando l'imbarcazione è in navigazione, pur essendo il canone sempre dovuto per il medesimo importo.
Significherebbe, in altri termini, far dipendere il pagamento dell'IVA dalla volontà del conduttore di utilizzare oppure no l'imbarcazione, pur avendone la disponibilità, oppure ancorarne il pagamento al ciclo delle stagioni.
Allegati: -
Finanziamenti Imprese navali: fondi dal MIMIT per innovazione tecnologica
Con Decreto MIMIT del 6 aprile pubblicato in GU n 211 del 9 settembre al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, sono dettati i criteri per l'individuazione dei progetti di rilevanza strategica nel settore navale rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale.
Viene precisato che con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, saranno attivate le procedure a bando per la presentazione dei progetti e delle relative domande di finanziamento.
A tal fine sono stabiliti criteri e modalità di finanziamento dei progetti ammissibili, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.
Finanziamenti per imprese navali per l'innovazione tecnologica
Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al decreto in oggetto, le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parte degli stessi.
Sono considerate in possesso del requisito le imprese che nei due esercizi antecedenti la presentazione della domanda abbiano avuto un fatturato annuo di almeno il 50% per le grandi imprese o di almeno il 25% per le PMI da attività di costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.Le imprese devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) avere una stabile organizzazione in Italia;
- b) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese;
- c) non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
Finanziamenti imprese navali per l'innovazione tecnologica: requisiti dei progetti
Ai fini dell'individuazione dei progetti, limitatamente alle finalità di cui all'art. 1, comma 712, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si terrà conto dei seguenti criteri:
- a) qualità tecnica e innovatività tecnologica e digitale del progetto;
- b) funzionalità delle tecnologie/prodotti da sviluppare alle esigenze specifiche di sostenibilità ambientale;
- c) capacità tecnica dell'impresa proponente
- d) fattibilità tecnica del progetto;
- e) sostenibilità economico-finanziaria del progetto;
- f) prossimità del progetto all'industrializzazione e commercializzazione dei risultati;
- g) qualora applicabile, grado di standardizzazione, intesa come utilizzo, durante lo sviluppo dei prodotti all'interno del progetto, di modelli di riferimento pubblicamente riconosciuti;
- h) qualora applicabile, grado di modularità intesa come idoneità dei prodotti sviluppati all'interno del progetto a poter essere suddivisi in moduli di livello inferiore, indipendenti, in grado di svolgere specifiche funzioni;
- i) qualora applicabile, grado di interoperabilità, intesa come idoneità dei prodotti sviluppati all'interno del progetto a scambiare informazioni e interagire con altri prodotti, grazie alla presenza di interfacce standard;
- j) qualora applicabile, grado di scalabilità, intesa come idoneità dei prodotti sviluppati all'interno del progetto a rispondere ad esigenze di dimensioni variabili senza modificare significativamente i propri principi fondamentali.
I progetti saranno valutati nel merito da un'apposita Commissione composta da tre membri esperti nel settore navale di cui uno designato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, uno dal Ministero dell'università e della ricerca ed uno dal Ministero della difesa.
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Imbarcazioni per salvataggio in mare: non imponibilità IVA per le locazioni
Con il Principio di diritto n 9 del 13 giugno le entrate chiariscono che al contratto di noleggio di un'imbarcazione si applica la non imponibilità Iva se in esso è specificato che la nave è adibita ''a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''.
Per l'articolo 8 bis del decreto del 'Decreto IVA'' «Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8:
a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50; (…);
e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), abis), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle di 3 dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), abis) e b)».
Secondo la vigente disciplina, dunque, sono non imponibili ai fini IVA, le cessioni di alcune navi, puntualmente individuate dalla legge in funzione dell'impiego del mezzo di trasporto e dell'utilizzo a cui lo stesso è destinato, nonché alcuni specifici servizi tra cui la locazione e il noleggio delle medesime navi e aeromobili.
Al riguardo, appare utile richiamare il principio interpretativo fornito con la circolare 29 settembre 2011, n. 43/E che, in linea con l'indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia UE (v. sentenza 22 dicembre 2010, causa C116/10), precisa quanto segue:
''Il regime di non imponibilità ad Iva di cui all'art. 8bis, primo comma, del d.P.R. n. 633, relativamente alle prestazioni di locazione e noleggio delle unità da diporto trova applicazione non in termini oggettivi, ma in dipendenza di precisi requisiti soggettivi che devono connotare anche l'attività svolta dal soggetto che prende a noleggio e locazione l'unità da diporto''.
In sostanza, per l'applicazione del regime di non imponibilità previsto dall'articolo 8 bis, comma 1, lettere a) ed e), del Decreto IVA rileva anche l'utilizzo dell'imbarcazione effettuato dal noleggiatore o dal locatario.
Deve trattarsi, quindi, di imbarcazioni utilizzate da tali soggetti in una delle attività specificamente elencate nella citata lettera a) dell'anzidetta previsione.
Ciò premesso, al contratto di noleggio di un'imbarcazione è applicabile il regime di non imponibilità in commento quando in detto contratto è specificato che l'imbarcazione è adibita ''a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''.
Infatti: in base alla lettera a) del citato articolo 8 bis, le operazioni di salvataggio e assistenza devono essere effettuate ''in mare''; per quanto chiarito nella risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017, la condizione secondo cui la nave deve essere ''adibita alla navigazione in alto mare'' deve sussistere per le imbarcazioni destinate al trasporto a pagamento di passeggeri o impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca, ''ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera'' (cfr. Risposta n. 183 del 2020). In tale circostanza, dunque, il regime di non imponibilità IVA è subordinato alla sussistenza della sola condizione che la nave sia adibita a ''operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''.
Di conseguenza non occorre presentare la dichiarazione di cui al comma 3 dell'articolo 8bis del Decreto IVA, ai sensi del quale ''(…) I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione (…)''.
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