-
Società di comodo: l’hotel fatiscente può essere operativo
La disciplina delle società di comodo, prevista dall’art. 30 della legge n. 724/1994, è volta a contrastare i fenomeni di elusione fiscale legati alla detenzione di beni e partecipazioni attraverso società non realmente operative.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 24732 del 7 settembre 2024) ha chiarito che il mancato ottenimento delle autorizzazioni amministrative non è sufficiente, da solo, a giustificare la disapplicazione della disciplina antielusiva.
In particolare, il principio enunciato è il seguente: “il mancato ottenimento delle autorizzazioni rimesse alla discrezionale valutazione dell'Autorità amministrativa di per sé non è dirimente. Occorre pertanto anche vagliare se l'impedimento al conseguimento dell'oggetto sociale, nel caso di specie, non dipenda dalle pur legittime scelte imprenditoriali effettuate dall'imprenditore, che conservi in vita la società per anni, anche se lo svolgimento dell'attività imprenditoriale risulti precluso.”
Società di comodo: l’hotel fatiscente non è detto che sia non operativo
La vicenda trae origine da una società che, nel periodo 2006–2009, aveva presentato diverse istanze di disapplicazione delle norme sulle società non operative.
L’Agenzia delle Entrate rigettava le istanze e accertava il mancato superamento del test di operatività, notificando gli avvisi di accertamento con determinazione del reddito minimo presunto.
La Ctp respingeva i ricorsi della società, mentre la Ctr accoglieva gli appelli, ritenendo provato – tramite perizia tecnica – lo stato di degrado e inagibilità dell’immobile, oltre ai tentativi di vendita o riconversione.
La Cassazione è stata investita della controversia, a seguito del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.
Secondo i giudici di legittimità, il fatto che un’impresa non abbia potuto ottenere autorizzazioni, licenze o permessi non basta a dimostrare l’impossibilità oggettiva di esercitare l’attività.
L’assenza di autorizzazioni può dipendere da scelte dell’imprenditore, come mantenere in vita la società pur in mancanza di condizioni per operare.
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: il protrarsi per anni dell’inattività può configurarsi come scelta soggettiva dell’imprenditore, non come circostanza oggettiva esterna alla sua volontà.
In questo senso, l’ordinanza richiama precedenti come Cass. 13336/2023 e Cass. 18657/2024, che hanno chiarito i limiti della disapplicazione.
Prima di presentare istanza di disapplicazione della norma sulle società di comodo, l’impresa deve dimostrare:
- che l’inattività dipende da circostanze oggettive e indipendenti dalla volontà dell’imprenditore;
- che l’impossibilità di operare non sia riconducibile a inerzia gestionale o scelte discrezionali;
- l’esistenza di documentazione probatoria solida (perizie, atti amministrativi, provvedimenti ufficiali).
La mancata dimostrazione di cause oggettive comporta:
- applicazione del reddito minimo presunto;
- indetraibilità di alcune spese e perdite;
- possibili sanzioni amministrative in caso di dichiarazioni infedeli.
Per i consulenti fiscali è essenziale guidare le imprese nella corretta valutazione dei presupposti e nella raccolta della documentazione utile.
La Cassazione con l’ordinanza 24732/2024 conferma la linea rigorosa nel trattamento delle società non operative. Il mancato rilascio di autorizzazioni, pur rilevante, non è condizione sufficiente per escludere la disciplina antielusiva.
-
Beni di terzi: corretta contabilizzazione per la Cassazione
La recente Ordinanza n. 11509 del 2 maggio 2025 della Cassazione permette di effettuare alcune considerazioni sulla corretta contabilizzazione delle spese di ristrutturazione sostenute da una società su immobili non di proprietà.
Beni di terzi: corretta contabilizzazione spese
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate accertava un maggior reddito di impresa in capo ad una società Sas, ai sensi dell'art. 30dellalegge n. 724 del 1994; in particolare l'ufficio contestava alla società di aver irregolarmente contabilizzato tra le immobilizzazioni materiali nel conto immobili le spese di ristrutturazione sostenute su un edificio di proprietà di terzo (e in particolare del socio B.B. che lo aveva concesso in comodato alla società), mentre tali oneri avrebbero dovuto essere contabilizzati tra le immobilizzazioni immateriali; ciò aveva determinato una irregolarità:
- sia nel calcolo del test di operatività
- sia nella redazione dello studio di settore, la cui congruità era posta a fondamento della esclusione dalla disciplina predetta.
La CTP accoglieva i ricorsi proposti da società e soci e la Commissione tributaria regionale rigettava l'appello erariale ritenendo che la società fosse congrua e coerente ai fini degli studi di settore, per cui era da ritenersi sussistente l'esclusione prevista dall'art. 30, comma 2, lett. 6-sexies, dellalegge n. 724 del 1994.
La ctr evidenziava che la qualificazione della spesa per immobili come operata dal contribuente era corretta, dovendosi fare riferimento alla natura sostanziale del bene e non al titolo di disponibilità del medesimo.
Inoltre evidenziava che l'assimilazione della predetta spesa all'investimento su immobili di proprietà risultava rafforzata dalla durata del contratto di comodato, che era a tempo indeterminato, il che faceva optare per la considerazione dell'effettiva operatività della società perché rendeva evidente che la logica economica dell'operazione era costituire una società con il fine di ristrutturare l'immobile e metterlo a frutto, destinandolo ad attività ricettiva mediante affitto di ramo d'azienda.
Contro tale decisione l'agenzia proponeva ricorso per Cassazione con un primo e unico motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c..
La difesa erariale deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 30, comma 1, lett. c) n. 6-sexies, dellalegge n. 724 del 1994, dell'art. 62delD.L. n. 331 del 1993, dell'art. 5t.u.i.r., nonché dei principi contabili nazionali di cui ai nn. 16 e 24 quali usi normativi richiamati dall'art. 2219 c.c. e dalla legislazione fiscale (art. 22D.P.R. n. 600 del 1973), del decreto MEF del 20 marzo 2007 e susseguente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2007.
La Cassazione con la recente Ordinanza n. 11509 del 2 maggio 2025 statuitsce che nel merito il ricorso erariale è fondato.
La disciplina delineata dall'art. 30 della L. 724 del 1994 mira a disincentivare la costituzione di società "di comodo", ovvero il ricorso all'utilizzo dello schema societario per il raggiungimento di scopi eterogenei rispetto alla normale dinamica degli enti collettivi commerciali, come quello, proprio delle società c.d. di mero godimento, dell'amministrazione dei patrimoni personali dei soci con risparmio fiscale.
Il disfavore dell'ordinamento per tale incoerente impiego del modulo societario, ricavabile, oltre che dalla disciplina fiscale antielusiva, dal più generale divieto, desumibile dall'art. 2248c.c., di regolare la comunione dei diritti reali con le norme in materia societaria, trova spiegazione nella distonia tra l'interesse che la società di mero godimento è diretta a soddisfare e lo scopo produttivo al quale il contratto di società è preordinato.
La finalità di deterrenza è perseguita attraverso la fissazione di standard minimi di ricavi e proventi, correlati al valore di determinati beni aziendali, il cui mancato raggiungimento costituisce indice sintomatico del carattere non operativo della società (Cass. 24/02/2020, n. 4850).
La presunzione legale di inoperatività si fonda sulla massima di esperienza per la quale non vi è, di norma, effettività di impresa senza una continuità minima nei ricavi ed ha carattere relativo.
In particolare, secondo il primo comma dell'art. 30 della L. n. 724 del 1994, una società si considera non operativa se la somma di ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi (esclusi quelli straordinari) imputati nel conto economico è inferiore a un ricavo presunto, calcolato, attraverso il c.d. test di operatività, applicando determinati coefficienti percentuali al valore degli asset patrimoniali intestati alla società.
Tale presunzione può, tuttavia, essere vinta mediante la dimostrazione, il cui onere grava sul contribuente, di situazioni oggettive ossia non dipendenti da una scelta consapevole dell'imprenditore che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito determinato secondo i predetti parametri.
Infine, per quanto nella causa specificamente rileva, la disciplina non si applica nel caso previsto dall'art. 30, comma 1, lett. c) n. 6 sexies, della legge n. 724 del 1994, e cioè alle società che risultino congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.
La Corte ha chiarito che le spese incrementative di beni non di proprietà dell'impresa, che li utilizza in virtù di un contratto di locazione o di comodato, debbano essere iscritte tra le immobilizzazioni materiali solo ove al termine del periodo di locazione o di comodato possano essere rimosse dall'utilizzatore ed avere un impiego a prescindere dal bene a cui accedono; viceversa, qualora si tratti di opere non separabili dal bene altrui, devono essere iscritte tra le immobilizzazioni immateriali.
Si tratta di un principio logico che trova conferma nel principio contabile OIC 24, appendice A.22, il quale prevede che i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni non dell'impresa (anche in leasing) sono capitalizzabili ed iscrivibili tra le "altre" immobilizzazioni immateriali se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità); altrimenti sono iscrivibili tra le "immobilizzazioni materiali" nella specifica voce di appartenenza.
Secondo la Cassazione la CTR ha sbagliato nel ritenere che la dichiarazione di dette spese tra le immobilizzazioni materiali, ai fini dello studio di settore, fosse corretta, espressamente negando rilevanza al dato che l'immobile fosse di terzi e in ragione della mera durata del comodato, dando quindi rilievo ad elementi irrilevanti per una corretta contabilizzazione.
-
Quando si può disapplicare la norma sulle società di comodo: chiarimenti ADE
Con Risposta a interpello n 53 del 27 febbraio le Entrate replicano ad una richiesta di una società immobiliare di non essere considerata "non operativa" per un determinato periodo fiscale, nonostante non abbia raggiunto i ricavi minimi previsti dalla legge, ciò a causa delle condizioni avverse di mercato.
La società sostiene che le difficoltà economiche generate dalla pandemia e altre circostanze giustificherebbero questa eccezione.
Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta, ritenendo che le argomentazioni e le prove fornite dalla società non siano sufficienti per giustificare una deroga alla normativa sulle società non operative, vediamo il perchè.
Esclusione da società non operativa causa mercato avversa: quando si può
Una società immobiliare che cerca di evitare la classificazione come "società non operativa" per il periodo d'imposta ottobre 2021-settembre 2022 e successivi, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 specifica che possiede e gestisce un centro commerciale composto da diverse unità immobiliari destinate alla locazione.
A causa di condizioni di mercato avverse, non tutte le unità sono state locate, incidendo sui ricavi, e la società sostiene che, per pandemia di COVID-19 e altri fattori esterni come l'inflazione e la guerra in Ucraina, sia stato impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi previsti per non essere considerata non operativa.
Pertanto, chiede la disapplicazione della disciplina sulle società non operative per il periodo d'imposta specificato.
Le Entrate preliminarmente ricordano che l'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 (e successive modificazioni e integrazioni) prevede uno specifico regime di tassazione per le cosiddette ''società di comodo'' o ''società non operative''.
Viene ricordato che ai sensi del comma 1, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operative se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore ai ricavi minimi presunti, stimati ai sensi dei commi 1 e 2 (il c.d. test di operatività).
Le società non operative sono tenute a dichiarare un reddito minimo presunto, quantificato applicando ai valori di determinati beni posseduti nell'esercizio, le percentuali forfetarie previste al comma 3 del medesimo articolo 30.
Ai sensi del comma 4bis del citato articolo, «[i]n presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente».
Pertanto, a fronte del mancato superamento del test di non operatività previsto dall'articolo 30 citato, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria circa l'esistenza di situazioni di carattere straordinario, specifiche e indipendenti dalla sua volontà che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi minimi e di reddito minimo presunti.Successivamente, l'Agenzia delle Entrate sottolinea che le difficoltà di mercato indicate dalla società non sono sufficienti a giustificare la disapplicazione della normativa sulle società non operative.
In particolare, si osserva che la società non ha fornito prove concrete che dimostrino come le condizioni di mercato avverse abbiano effettivamente impedito di generare ricavi superiori ai minimi presunti.
Pertanto conclude che non è possibile accogliere la richiesta.
L'Agenzia sottolinea l'importanza di fornire prove specifiche e dettagliate che collegano direttamente le condizioni di mercato avverse alla capacità di generare ricavi adeguati.
Nel dettaglio, si evidenzia che "la Società non abbia fatto alcun riferimento, per la determinazione del valore di mercato dei canoni di locazione, neppure ai valori riportati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (cfr. la circolare 4 maggio 2007, n. 25/E, pag. 46). In merito a questo ultimo aspetto, si ritiene utile rinviare alle risposte ai quesiti 2.6 e 2.7 della circolare n. 44/E del 2007, con le quali è stato ribadito che la disciplina sulle società non operative possa essere disapplicata dimostrando che, in caso di contratti di locazione, il canone pattuito sia almeno pari, o comunque che non si sia discostato, a quello di mercato, secondo quanto determinato con le tabelle delle quotazioni immobiliari dell'OMI."
Allegati: