• Società di Comodo

    Società di comodo: l’hotel fatiscente può essere operativo

    La disciplina delle società di comodo, prevista dall’art. 30 della legge n. 724/1994, è volta a contrastare i fenomeni di elusione fiscale legati alla detenzione di beni e partecipazioni attraverso società non realmente operative

    Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 24732 del 7 settembre 2024) ha chiarito che il mancato ottenimento delle autorizzazioni amministrative non è sufficiente, da solo, a giustificare la disapplicazione della disciplina antielusiva.

    In particolare, il principio enunciato è il seguente: “il mancato ottenimento delle autorizzazioni rimesse alla discrezionale valutazione dell'Autorità amministrativa di per sé non è dirimente. Occorre pertanto anche vagliare se l'impedimento al conseguimento dell'oggetto sociale, nel caso di specie, non dipenda dalle pur legittime scelte imprenditoriali effettuate dall'imprenditore, che conservi in vita la società per anni, anche se lo svolgimento dell'attività imprenditoriale risulti precluso.” 

    Società di comodo: l’hotel fatiscente non è detto che sia non operativo

    La vicenda trae origine da una società che, nel periodo 2006–2009, aveva presentato diverse istanze di disapplicazione delle norme sulle società non operative.

    L’Agenzia delle Entrate rigettava le istanze e accertava il mancato superamento del test di operatività, notificando gli avvisi di accertamento con determinazione del reddito minimo presunto.

    La Ctp respingeva i ricorsi della società, mentre la Ctr accoglieva gli appelli, ritenendo provato – tramite perizia tecnica – lo stato di degrado e inagibilità dell’immobile, oltre ai tentativi di vendita o riconversione.

    La Cassazione è stata investita della controversia, a seguito del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

    Secondo i giudici di legittimità, il fatto che un’impresa non abbia potuto ottenere autorizzazioni, licenze o permessi non basta a dimostrare l’impossibilità oggettiva di esercitare l’attività

    L’assenza di autorizzazioni può dipendere da scelte dell’imprenditore, come mantenere in vita la società pur in mancanza di condizioni per operare.

    La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: il protrarsi per anni dell’inattività può configurarsi come scelta soggettiva dell’imprenditore, non come circostanza oggettiva esterna alla sua volontà.

    In questo senso, l’ordinanza richiama precedenti come Cass. 13336/2023 e Cass. 18657/2024, che hanno chiarito i limiti della disapplicazione.

    Prima di presentare istanza di disapplicazione della norma sulle società di comodo, l’impresa deve dimostrare:

    • che l’inattività dipende da circostanze oggettive e indipendenti dalla volontà dell’imprenditore;
    • che l’impossibilità di operare non sia riconducibile a inerzia gestionale o scelte discrezionali;
    • l’esistenza di documentazione probatoria solida (perizie, atti amministrativi, provvedimenti ufficiali).

    La mancata dimostrazione di cause oggettive comporta:

    • applicazione del reddito minimo presunto;
    • indetraibilità di alcune spese e perdite;
    • possibili sanzioni amministrative in caso di dichiarazioni infedeli.

    Per i consulenti fiscali è essenziale guidare le imprese nella corretta valutazione dei presupposti e nella raccolta della documentazione utile.

    La Cassazione con l’ordinanza 24732/2024 conferma la linea rigorosa nel trattamento delle società non operative. Il mancato rilascio di autorizzazioni, pur rilevante, non è condizione sufficiente per escludere la disciplina antielusiva.

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    Società di comodo e rimborso IVA: principio della Cassazione

    La Corte di Cassazione con Ordinanza n 21887/2025 si pronuncia su un nodo rilevante per i professionisti fiscali: il diniego al rimborso IVA per le società di comodo

    La Suprema Corte ha cassato la decisione di una CTR , rilevando un contrasto tra l’art. 30 della L. 724/1994 e i principi contenuti nella Direttiva UE 2006/112/CE. 

    Il caso di specie riguarda una società S.r.l., attiva nel settore turistico, che aveva richiesto la disapplicazione del regime sulle società non operative per l’anno d’imposta 2009. 

    Alla base della richiesta, il sequestro penale dell’immobile aziendale, intervenuto per presunti abusi edilizi riferibili alla precedente proprietà.

    Conseguentemente, la società non era riuscita a realizzare ricavi superiori alle soglie minime richieste dall’art. 30 della L. 724/1994. 

    Da ciò derivava il rigetto da parte dell’Agenzia delle Entrate del rimborso IVA chiesto nel 2010.

    In primo grado la CTP aveva accolto le ragioni della contribuente ma in appello, la CTR aveva ribaltato il verdetto: secondo i giudici regionali, mancavano prove sufficienti a dimostrare l’impedimento oggettivo e straordinario che avrebbe giustificato la disapplicazione della norma.

    Società di comodo e rimborso IVA: Italia contraria al diritto UE per la Cassazione

    La società è ricorda in Cassazione la quale ha accolto il ricorso.

    Elemento determinante è stata la sentenza CGUE del 7 marzo 2024 (causa C-341/22 – Feudi di San Gregorio). 

    La Corte europea ha sancito due principi fondamentali:

    • il soggetto passivo IVA non può essere escluso solo perché non ha superato soglie minime di ricavo;
    • il diritto alla detrazione dell’IVA non può essere negato per la sola insufficienza dei ricavi, pena la violazione dei principi di neutralità e proporzionalità.

    La Cassazione ha quindi chiarito che l’art. 30 L. 724/1994 deve essere disapplicato quando produce effetti contrari alla Direttiva 2006/112.

    Il giudice tributario, alla luce di questa giurisprudenza, deve verificare se la società ha svolto operazioni rilevanti ai fini IVA, anche se con ricavi modesti. 

    Il mancato superamento della soglia di operatività non può automaticamente escludere il diritto alla detrazione o al rimborso dell’IVA.

    La Cassazione ribadisce che serve comunque la prova dell’esercizio effettivo dell’attività economica, ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 2006/112/CE.

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    Società di comodo: cambiano i calcoli presunti per alcuni beni

    ll DLgs. di riforma di Irpef e Ires approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, e atteso in GU, stando alla bozza modificata in modo consistente dopo il passaggio alle Commissioni tecniche, apporta anche cambiamenti alla disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94.

    Sinteticamente si rideterminano le aliquote da applicare ad alcune categorie di beni nel calcolo dei ricavi e del reddito minimo presunti.

    Società di comodo: cambiano i calcoli presunti per alcuni beni

    Il 4 dicembre viene approvata la Riforma Ires-Iperf che contiene anche novità per le società di comodo.

    Il testo circolato dal preconsiglio dei ministri indica che, all'art 20 rubricato Modifiche al regime delle società di comodo si prevedono modifiche alle percentuali da utilizzare per determinare i valori di redditività presunta di alcuni beni.

    Nella Relazione illustrativa al decreto, si precisa inoltre che sono state recepite le osservazioni di cui alla lettera m) del parere reso dalla Commissione Finanze della Camera, in cui si richiedeva di dare attuazione all’art. 9 comma 1 lett. b) della L. 111/2023  mediante la rideterminazione delle aliquote dei beni la cui redditività presunta non risulta in linea con i valori medi di mercato.

    L’art. 20 del DLgs. appena approvato recepisce quanto osservato nel parere individuando nuove aliquote, pur non prevedendone una revisione periodica.

    Nelle more della revisione della disciplina di contrasto al mero godimento dei beni messi a disposizione dei soci e dei loro familiari gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale, nell’ambito della disciplina delle società di comodo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

    • a) al comma 1:
      • 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
      • «a) l’1 per cento al valore dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;»; 
      • 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    • «b) il 3 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 2 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell’0,50 per cento;»;
    • 3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: 
    • «b-bis) il 6 per cento delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell’articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione finanziaria;»;
    • b) al comma 3: 
    • 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
    • «a) lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1;»;        
    • 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: 
    • «b) il 2,38 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 2 per cento; per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 1,5 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,45 per cento;»;
    • 3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: 
    • «b-bis) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione finanziaria;».