• Assegnazione agevolata di beni ai soci

    Assegnazioni agevolate: proroga e pagamento al 30.11

    Pubblicato in GU n 228 del 29 settembre il Decreto Proroghe contente, tra le altre, la proroga per le assegnazioni agevolate.

    In dettaglio il decreto proroga al 30 novembre 2023 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali.

    Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023; 

    Assegnazioni agevolate: ufficiale la proroga, facciamo un riepilogo

    In data 25 settembre, il vice ministro Maurizio Leo aveva ufficializzato la decisione dell’Esecutivo di prorogare le assegnazioni agevolate nel corso di un incontro promosso a Olbia dall’Adc, l’Associazione dei dottori commercialisti. 

    Già il 13 settembre, la Sottosegretaria del MEF Albano apriva il possibile accoglimento della proroga da parte del Governo della richiesta dei Commercialisti sulla scadenza del 30 settembre per l'assegnazione agevolata.

    Con una risposta a interrogazione parlamentare in Commissione Finanze della Camera la Albano sottolineava che “Presso gli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, sono in corso gli opportuni approfondimenti volti a valutare l’eventuale predisposizione di una proposta normativa finalizzata a prorogare i termini per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali”. 

    Ricordiamo che la richiesta era stata formulata il 31 agosto e con relativa informativa n 110, il CNDCEC informava della richiesta di un maggior termine per le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, proponendo come termine ultimo la data del 30 novembre 2023.

    Il Presidente De Nuccio con una missiva indirizzata al Viceministro Leo, manifestava l'esigenza di concedere un maggior termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, (ex art 1 commi 100-105, della Legge 197 del 29.12.2022 ossia Legge di bilancio 2023).

    Essendo molti commercialisti, parte attiva nel valutare con i loro assistiti la fattibilità e la convenienza della norma, essi hanno segnalato che, per la concomitanza con i numerosi ulteriori adempimenti fiscali che hanno caratterizzato i mesi scorsi e per la frequente complessità intrinseca alle operazioni, il termine attualmente previsto per la stipula degli atti di assegnazione, cessione e trasformazione e per il versamento della prima rata delle imposte sostitutive dovute, ossia il 30.09.2023, rischia di precludere, per numerosi contribuenti, la possibilità di accedere alle disposizioni agevolative.

    La richiesta del CNDCEC ha avuto lo scopo di valutare la concessione di un maggior termine che potrebbe essere quello del 30.11.2023, data entro la quale perfezionare gli atti e, al fine di non incidere sui flussi di cassa attesi in termini di finanza pubblica, versare l'intero importo delle imposte sostitutive dovute.

    In merito alla misura agevolativa leggi: Legge Bilancio 2023: torna l’assegnazione agevolata degli immobili ai soci con le novità 2023.

    Accolta la proroga con pagamento unico al 30 novembre 2023.

  • Assegnazione agevolata di beni ai soci

    Assegnazione agevolata beni ai soci: codici tributo ri-denominati

    Con Risoluzione n 30 del 22 giugno  le entrate provvedono a ridenominare i seguenti codici  tributo : “1836” e “1837”.

    La legge 29 dicembre 2022, n. 197  all’articolo 1, commi da 100 a 105, ha introdotto, per le società ivi indicate, un regime fiscale agevolato:

    • per consentire l’assegnazione e la cessione ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, 
    • nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

    In particolare, il comma 101 del citato articolo 1 della legge, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. 

    Inoltre, le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

    Il comma 105 dell’articolo 1 della legge, dispone, inoltre, che “Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 100 a 104 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.”.

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si ridenominano i seguenti codici tributo, istituiti con risoluzione 73/E del 13 settembre 2016: 

    • “1836” denominato “Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
    • “1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

    In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA 

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