• Assegnazione agevolata di beni ai soci

    Assegnazione agevolata ai soci 2026: tutte le regole

    Entro il 30 settembre le imprese possono optare per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci.

    La legge di bilancio 2026 con l'articolo 1 commi da 35 a 41 Legge n. 199/2025) ha riproposto il regime fiscale agevolato per l’assegnazione dei beni ai soci, inizialmente introdotto dall’articolo 29 della legge n. 449/1997 e successivamente riproposto da diverse leggi di bilancio. La misura, già sperimentata negli anni precedenti, è stata nuovamente prorogata e sottopone a una tassazione agevolata le operazioni di distribuzione di beni non strumentali ai soci, con scadenza al 30 settembre 2026. Vediamo tutte le regole di quest'anno.

    Attenzione al fatto che la scadenza del 30 settembre 2026 rappresenta il termine ultimo per l’assegnazione o la cessione dei beni; il mancato rispetto di tale data preclude l’accesso al regime agevolato.

    Assegnazione agevolata ai soci 2026: i beneficiari

    La norma di riferimento prevede che il beneficio è riservato alle società costituite nelle seguenti forme giuridiche: 

    • società in nome collettivo, 
    • società in accomandita semplice, 
    • società a responsabilità limitata, 
    • società per azioni e in accomandita per azioni. 

    La norma estende la stessa disciplina anche alle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che decidono di trasformarsi in società semplici entro il termine del 30 settembre 2026.

    Condizione per usufruire del regime agevolato riguarda l’iscrizione nel libro dei soci: 

    • tutti i soci devono risultare iscritti alla data del 30 settembre 2025 oppure dovranno essere iscritti entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, a condizione che il loro trasferimento sia certificato da un titolo avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

    Assegnazione agevolata ai soci 2026: per quali bene e l’imposta sostitutiva

    Il regime agevolato si applica a due categorie di beni:

    • i beni immobili non strumentali, ossia quelli diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte, della professione o dell’impresa commerciale, 
    • i beni mobili iscritti in pubblici registri (come gli autoveicoli) che non trovano utilizzo come beni strumentali nell’attività d’impresa.

    L'agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva all'8% calcolata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato o, in caso di trasformazione, quello del bene posseduto all’atto della trasformazione, e il suo costo fiscalmente riconosciuto. 

    Tale aliquota è notevolmente ridotta rispetto al carico tributario ordinario, poiché l’imposta sostituisce interamente le imposte sui redditi e l’Irap.

    Tuttavia, per le società che non risultano operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti quello in cui avviene l’assegnazione, l’aliquota sale al 10,5 per cento. 

    Ai sensi dell'art 30 della Legge n 724/90 si considerano non operative le società di capitali e di persone che abbiano conseguito ricavi effettivi inferiori ai ricavi presunti, determinati applicando appositi coefficienti di legge ad alcune voci dello stato patrimoniale. 

    Il test di operatività si effettua mettendo a confronto la media dei proventi effettivi, conseguiti nell’esercizio di riferimento e nei due precedenti, con l’importo risultante dall’applicazione di determinate percentuali al valore fiscalmente rilevante dei beni posseduti nell’attivo patrimoniale.

    Per gli immobili, la società può richiedere che il valore normale sia calcolato secondo il metodo catastale determinato applicando i moltiplicatori previsti dalla normativa sull’imposta di registro al valore catastale dell’immobile. 

    Tale meccanismo consente spesso di contenere la base imponibile, con evidenti vantaggi fiscali.

    Oltre alla imposta sostitutiva l'assegnazione agevolata ai soci gode di sconti sui tributi accessori:

    • l’aliquota dell’imposta proporzionale di registro è ridotta della metà, 
    • le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa anziché secondo le ordinarie aliquote percentuali

                        

    Assegnazione agevolata ai soci 2026: veramento delle imposte

    La società che si avvale della disciplina agevolata della assegnazione agevolata, deve corrispondere l’imposta sostitutiva secondo il seguente calendario:

    • il 60% entro il 30 settembre 2026 
    • il restante 40% entro il 30 novembre 2026.

    La rateizzazione offre una notevole flessibilità di cassa, particolarmente utile per le operazioni di maggiore importo.

    La norma prevede importanti chiarimenti in materia di tassazione dei soci assegnatari:

    • per i soci assegnatari non trovano applicazione le regole che presuppongono una distribuzione prioritaria degli utili d’esercizio e delle riserve (articolo 47, commi 1 e 5-8 del Tuir);              
    • il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere incrementato della differenza assoggettata all’imposta sostitutiva, aumentando così la base di calcolo per eventuali future cessioni.

  • Assegnazione agevolata di beni ai soci

    Assegnazione agevolata soci: i beni fuori campo IVA

    Con l’ordinanza n. 2786, depositata l’8 febbraio 2026, la Corte di Cassazione interviene sul trattamento IVA dell’assegnazione agevolata di immobili ai soci, chiarendo in modo puntuale quando, pur in presenza di un’operazione fuori campo IVA, sorge l’obbligo di rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR 633/1972.

    La pronuncia riguarda le assegnazioni agevolate previste dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) in caso di scioglimento delle società non operative, ma i principi affermati assumono rilievo sistematico e risultano applicabili anche alle successive riproposizioni della misura (da ultimo, art. 1, comma 35 ss., L. 199/2025).

    Assegnazione agevolata soci: i beni fuori campo IVA

    Nel caso esaminato, l’immobile era stato acquistato da un privato, senza esercizio del diritto alla detrazione IVA. 

    In sede di scioglimento agevolato, l’assegnazione ai soci è stata effettuata in applicazione dell’art. 1, comma 116, L. 296/2006, secondo cui tali operazioni “non sono considerate cessioni” ai fini IVA.

    La Corte, tuttavia, amplia il ragionamento in chiave sistematica. 

    Richiamando l’art. 2, comma 2, n. 5) del DPR 633/72, conferma che sono soggette a IVA le destinazioni di beni a finalità estranee all’impresa (c.d. autoconsumo esterno), con esclusione dei beni per i quali non è stata operata la detrazione all’atto dell’acquisto.

    Pur essendo l’assegnazione ai soci formalmente disciplinata dal successivo n. 6) dell’art. 2, la Cassazione ne ribadisce l’assimilazione alla fattispecie dell’autoconsumo “esterno” prevista dal n. 5), proprio perché solo quest’ultima contiene l’espressa esclusione per i beni acquistati senza detrazione.

    Si consolida così l’interpretazione estensiva già fornita dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 40/2002 e circ. n. 26/2016):

    • l’assegnazione di un bene non è imponibile IVA se il bene non ha beneficiato del diritto alla detrazione, ad esempio perché acquistato da un privato, prima del 1972 o, nella disciplina vigente, perché oggettivamente escluso dal diritto alla detrazione (si pensi ai fabbricati abitativi).

    Il passaggio più rilevante dell’ordinanza riguarda però il trattamento delle spese sostenute successivamente sull’immobile, in particolare lavori di trasformazione o ampliamento per i quali sia stata detratta l’IVA.

    La Corte chiarisce che:

    • l’assegnazione del bene rimane fuori campo IVA, se l’immobile era stato acquistato senza detrazione;
    • tuttavia, l’imposta detratta sui lavori edilizi deve essere rettificataai sensi dell’art. 19-bis2 DPR 633/72, qualora:
      • le spese siano incrementative del valore del bene, e
      • la loro utilità non sia esaurita al momento dell’assegnazione.

    La rettifica deve essere operata nel periodo di osservazione fiscale (per gli immobili, dieci anni), tenendo conto della quota residua di detrazione riferibile alla parte di utilità ancora esistente.

    Il principio è coerente con la funzione dell’art. 19-bis2: evitare che un’imposta detratta in un contesto di utilizzo “imprenditoriale” rimanga definitivamente acquisita quando il bene viene destinato a finalità estranee all’impresa.

    Un’ulteriore precisazione della Cassazione riguarda la natura degli interventi.

    La rettifica presuppone che si tratti di lavori finalizzati a migliorare le condizioni di utilizzazione dell’immobile (interventi incrementativi). 

    Diverso è il caso in cui:

    • l’ampliamento integri la realizzazione di una nuova unità immobiliare, oppure
    • la consistenza degli interventi sia tale da poter costituire una autonoma unità immobiliare, con proprie caratteristiche distintive ed economiche.

    In tale ipotesi, la parte realizzata successivamente assume autonomia funzionale ed economica e deve essere assoggettata autonomamente a IVA in occasione dell’assegnazione.