• Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Criptovalute: la nuova sezione del quadro RQ del modello Redditi SC 2024

    L’articolo 1, comma 146, della Legge numero 197/2022, la Legge di bilancio 2023, ha previsto una nuova imposta, l’Imposta sul valore delle cripto-attività, da applicarsi al posto dell’imposta di bollo, a prescindere dal fatto che gli investimenti in cripto-attività siano soggetti, o meno, a monitoraggio fiscale.

    L’Imposta sul valore delle cripto-attività è dovuta nella misura del 2 per mille, come l’imposta di bollo che sostituisce, da versare o tramite intermediario residente oppure, in sua assenza, tramite autoliquidazione in sede di dichiarazione, secondo le tempistiche e le modalità previste per le imposte sui Redditi. Come puntualizzato dalla prassi nella Risoluzione 36/E del 2023, il codice tributo da utilizzare, per il versamento tramite F24, è il codice 1727.

    La base imponibile sulla quale calcolare l’imposta dovuta è costituita dal valore giacente di cripto-attività al termine di ogni anno solare (quindi al giorno 31 dicembre), o alla data di dismissione, in base alla quotazione rilevata dall’exchange su cui l’investimento è detenuto.

    Nel caso in cui non sia possibile ricavare questo valore, il valore della cripto-attività va determinato in base al valore di mercato rilevato su analoga piattaforma dove le stesse cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato.

    L’imposta è dovuta in base ai giorni di detenzione nell’arco dell’anno fiscale e in base alla quota di possesso.

    Ai fini della liquidazione dell’Imposta sul valore delle cripto-attività da parte delle società di capitali, sul modello Redditi SC del 2024, per l’anno d’imposta 2023, è stata inserita la nuova Sezione XXVI del quadro RQ.

    La compilazione del modello Redditi SC

    Il quadro RQ del modello Redditi SC del 2024 è dedicato alle “Altre imposte”. La Sezione XXVI del quadro è a sua volta dedicata all’Imposta sul valore delle cripto-attività.

    La sezione è composta dal rigo RQ107 (e successivi, uno per ogni investimento), sul quale andranno indicati gli elementi specifici della singola cripto-attività, e dal rigo RQ109, dedicato alla liquidazione dell’imposta

    Il rigo RQ107 (e successivi) richiederà la compilazione di sei colonne:

    1. Valore cripto-attività: il valore della cripto-attività determinato al termine dell’esercizio o al termine del periodo di detenzione;
    2. Giorni: il numero di giorni di detenzione;
    3. Percentuale: la quota di possesso dell’investimento (in caso di possesso esclusivo indicare 100);
    4. Imposta calcolata: il valore calcolato dell’imposta;
    5. Credito d’imposta estero: l’eventuale credito di imposta pari all’imposta patrimoniale pagata a titolo definitivo in uno Stato estero;
    6. Imposta dovuta: l’imposta dovuta, pari all’importo di colonna 4 meno quello di colonna 5.

    Anche il rigo RQ109 richiederà la compilazione di sei colonne:

    1. Totale imposta: il totale dell’imposta dovuta, che risulta dalla sommatoria degli importi esposti nella colonna 6 dei righi RQ107 e successivi;
    2. Eccedenza dichiarazione precedente: l’eventuale credito dell’imposta sostitutiva risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente;
    3. Eccedenza compensata in F24: l’eventuale importo del credito (esposto in colonna 2) compensato utilizzando il modello F24;
    4. Acconti versati: l’ammontare degli acconti versati;
    5. Imposta a debito: indicare l’importo se l’imposta risulta a debito (valore da riportare anche nella colonna 1 del  rigo RX36);
    6. Imposta a credito: indicare l’importo, in alternativa alla colonna 5, se l’imposta risulta a credito (valore da riportare anche nella colonna 2 del rigo RX36).

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    Global minimum tax: recepita la Direttiva UE

    Il Consiglio dei Ministri del 16 ottobre, ha approvato oltre alla bozza del DDL di bilancio 2024, un DL urgente con misure per l'economia e il fisco e due Dlgs in esame preliminare che anticipano alcuni principi della Delega Fiscale.

    Nel dettaglio, il Dlgs noto come decreto internazionalizzazione, regola anche la Global minimum tax.

    Ricordiamo che il MEF Ministero delle Finanze aveva aperto una consultazione pubblica dall'11 settembre al 1 ottobre sulla Global minimum tax. (Scarica qui lo schema di Decreto legislativo).

    Si ricordava inoltre che nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 328/2022 del 22 dicembre 2022 è stata pubblicata la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo a livello globale per i grandi gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali di rilevanti dimensioni.

    Leggi anche: Al G20 l’accordo sulla Minimum tax globale al 15% con tanti problemi applicativi

    Global minimum tax: recepita la Direttiva UE

    Con il Dlgs del 16 ottobre il Governo recepisce la direttiva (UE) 2022/2523, seguendo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell’OCSE sull’imposizione minima globale, con l’introduzione, tra l’altro, di:

    • un’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
    • un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l’imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi.

    La direttiva recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul cosiddetto “secondo pilastro” o “Pillar 2” raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”). 

    L’obiettivo della global minimum tax consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d’impresa. 

    È stato quindi definito un sistema coordinato di regole, in grado di assicurare che i grandi gruppi d’imprese siano soggetti a un livello impositivo minimo pari almeno al 15 per cento in relazione a ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano e producono reddito, attraverso l’introduzione di una “aliquota di imposizione integrativa” che, in ciascun Paese e in relazione a ciascun esercizio, è data dalla differenza tra l’aliquota minima d’imposta del 15 per cento e l’aliquota d’imposizione effettiva.

    Allegati:
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    ACE e sostitutiva Siiq: i codici tributo dalle Entrate per versare dopo i controlli

    Con Risoluzione n 29 del 20 giugno le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

    Si tratta in particolare dei codici tributo per versare una quota e non il totale della somma dovuta in relazione:

    • al credito d’imposta Ace e all’imposta sostitutiva sui redditi e Irap relativa alle Siiq, 
    • emersa in seguito ai controlli automatici effettuati dall’Amministrazione finanziaria (articolo 36-bis Dpr n. 600/1973).

    Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), è riportato il codice tributo già istituito (seconda colonna), utilizzato per il versamento spontaneo

    Ti consigliamo Ace ordinaria e Ace innovativa 2022 – Breve riassunto operativo con le regole di funzionamento dell'ACE ordinaria e innovativa.

    Per le regole operative dei codici tributo si rimanda alla lettura della risoluzione 29/2023 in oggetto

    Allegati:
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    Modello Redditi SC 2023: novità del quadro RQ

    Le Entrate in data 13 marzo pubblicano un chiarimento in merito al quadro RQ del Modello Redditi SC 2023 approvato con il Provvedimento n. 555523 del 28 febbraio.

    Nel dettaglio, si domandava quali siano i casi in cui l'opzione di "Affrancamento quote di OICR" possa essere esercitata dai soggetti tenuti alla presentazione del modello REDDITI SC.

    La nuova sezione XXVI "Affrancamento quote di OICR" del Quadro RQ del Modello redditi SC 2023 è riservata ai soggetti che intendono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

    Affrancamento quote di OICR: chi esercita opzione nel quadro RQ?

    Viene specificato che, l’opzione introdotta dall’art. 1, commi 112 e 113, della legge n. 197 del 2022 consente di considerare realizzati:

    • i redditi di capitale (di cui all’art. 44, comma 1, lett. g), del TUIR)
    • e i redditi diversi (di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-ter del TUIR)

    derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio a condizione che:

    • sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l’aliquota del 14 per cento, 
    • la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

    Poiché l’opzione esplica effetti con riguardo esclusivamente ai redditi di capitale e diversi, e non anche con riguardo al reddito d’impresa, ne consegue che la sezione XXVI del quadro RQ del modello REDDITI SC 2023 può essere utilizzata eventualmente solo:

    • dalle società ed enti commerciali non residenti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR.

    Per tali soggetti, infatti, il comma 3 dell’art. 151 del medesimo testo unico dispone che i redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad eccezione dei redditi d’impresa di cui all’art. 23, comma 1, lett. e) (ai quali si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 152), concorrono a formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano.

    Detta sezione non può, invece, essere utilizzata dalle società ed enti commerciali residenti per i quali, ai sensi dell’art. 81 del TUIR, il reddito prodotto da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa.

    L’imposta sostitutiva sui redditi, di carattere opzionale, introdotta dell’articolo 1, commi 112 e 113, legge di bilancio 2023, è applicabile esclusivamente ai redditi di capitale e diversi, e non al reddito d’impresa.

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    Regime transitorio dividendi: conta la data della delibera

    Con il Principio di diritto n 3 del 6 dicembre le Entrate forniscono un chiarimento sul Regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate.

    In particolare viene chiarito che i dividendi incassati nel 2023 su partecipazioni qualificate dovranno applicare il regime transitorio se derivano da distribuzioni deliberate entro la fine del 2022.

    Le Entrate hanno ricordato che, l’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha modificato il regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni qualificate.

    In particolare, a tali partecipazioni è stata estesa la medesima aliquota del 26% nonché le medesime modalità di tassazione previste per le partecipazioni non qualificate. 

    Tali disposizioni si applicano, come espressamente previsto ai redditi di capitale “percepiti” dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a partire dal 1° gennaio 2019. 

    Tuttavia, il legislatore ha introdotto una deroga a tale principio generale di decorrenza del regime di tassazione degli utili prevedendo un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31dicembre 2017.

    Più precisamente, tale disposizione prevede che «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017»

    Come chiarito nella risoluzione 6 giugno 2019, n. 56/E, il predetto regime transitorio deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale applicabile agli utili formati nei periodi d’imposta precedenti a quello di introduzione del nuovo regime fiscale. 

    A tal fine si prevede espressamente l’applicazione del regime transitorio «alle distribuzioni di utili […] deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022».

    In merito, la relazione illustrativa, a chiarimento della portata della disposizione, afferma che si «prevede che, in deroga alle norme in esame, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al D.M. 26 maggio 2017»

    Alla luce di quanto precede, il predetto regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva, pertanto nel 2023.

    Al riguardo, si ritiene opportuno osservare, in termini generali, che per le società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili. 

    La delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell’approvazione della stessa.

    Viene anche specificato che, resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti, come ad esempio nel caso di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali.

    Allegati:
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    Riallineamento fiscale: sanabile la mancata comunicazione dell’opzione

    Con Risposta a interpello n 443 del 2 settembre le Entrate forniscono chiarimenti sulla mancata comunicazione della opzione per il riallineamento fiscale e l'utilizzo della remissione in bonis.

    L'istante riferisce che «nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31-12-2019 aveva iscritto in bilancio l'immobile industriale in cui esercita la propria attività, per l'importo di Euro […], a fronte di un costo riconosciuto ai fini fiscali pari a Euro […]. Il disallineamento era conseguente al fatto che (…) si era avvalsa della facoltà di rivalutare l'opificio industriale in cui esercita la propria l'attività, per l'importo di Euro […], senza, tuttavia, conferire anche valenza fiscale alla predetta rivalutazione». 

    L'istante «Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 110, comma 8, del D.L. 14- 08-2020 n. 104, (…) ha ritenuto di procedere al riallineamento del valore fiscale dell'immobile corrispondendo la relativa imposta sostitutiva dovuta

    Per un mero errore materiale, non ha comunicato l'esercizio dell'opzione per il citato riallineamento, omettendo di compilare il rigo RQ101, colonna 1 e colonna 2, del quadro RQ della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020 (modello Redditi SC 2021), tempestivamente presentata.

    La citata omissione non è stata sanata con una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza dei termini ordinari di presentazione.

    Ciò premesso, chiede se l'omessa comunicazione dell'opzione produca o meno la decadenza dal beneficio del riallineamento del valore fiscale dell'immobile. 

    Le entrate chiariscono che con riferimento al momento di perfezionamento della rivalutazione, la circolare n. 11/E del 2009 ha espresso un principio di carattere generale secondo cui, «[…] l'esercizio dell'opzione per la rivalutazione dei beni d'impresa deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva». 

    Tale principio è stato successivamente ribadito laddove è stato confermato che, ai fini del perfezionamento dell'opzione per la rivalutazione, rileva la corretta compilazione del quadro RQ della dichiarazione annuale in cui l'opzione stessa è esercitata, mentre non conta a tal fine il versamento dell'imposta sostitutiva che, se omesso, insufficiente e/o tardivo, è oggetto di iscrizione a ruolo in sede di liquidazione della dichiarazione stessa.

    Tutto ciò premesso, con riferimento al caso di specie, ritiene che sia comunque possibile rimediare all'omessa compilazione della dichiarazione annuale avvalendosi dell'istituto della "remissione in bonis" che, introdotto con l'articolo 2 del decreto  legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, consente la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali anche nel caso in cui il contribuente non adempia, nei tempi previsti, agli obblighi di preventiva comunicazione o a qualunque altro adempimento di natura formale previsto dalla legislazione vigente. 

    In particolare, «sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza», il contribuente può fruire di benefici di natura fiscale e accedere ai regimi fiscali opzionali laddove:

    • «a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; 
    • b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; 
    • c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista». 

    Al riguardo, la circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, ha chiarito che «il contribuente deve effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento richiesto "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile", da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso […]»

    • Pertanto è possibile sanare il mancato esercizio dell'opzione per il riallineamento ricorrendo all'istituto della "remissione in bonis", ovvero: versando la sanzione minima prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (pari a 250 euro), senza ricorrere alla compensazione; 
    • effettuando l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile da intendersi, come precisato dalla circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, con «la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso»

    Nel caso specifico, tuttavia, considerato che il modello Redditi SC 2022 non riporta il quadro RQ101 espressamente dedicato ai "Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni" in relazione alla " Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020" – presente invece nel modello Redditi SC 2021 – l'istante può avvalersi della "remissione in bonis" esercitando, in via eccezionale, nel quadro RQ, l'opzione per il riallineamento in parola tramite una dichiarazione integrativa relativa all'anno d'imposta 2020 (modello redditi SC 2021). 

    Detta dichiarazione andrà, in ogni caso, presentata entro e non oltre il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva a quella in cui in cui opzione avrebbe dovuto essere tempestivamente esercitata, e congiuntamente andrà versata la sanzione pari a 250 euro.

    Allegati:
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    Modello Redditi SC 2022: spese di rappresentanza, spese di vitto e alloggio

    A dispetto di ciò che molti ritengono, le spese di rappresentanza non costituiscono una categoria residuale di costi, sono invece una specifica tipologia di costi, deducibili se inerenti alla natura del reddito prodotto dall’impresa, come previsto dal comma 2 dell’articolo 108 del TUIR, nella misura da questo stesso articolo stabilita; mentre i requisiti di inerenza sono stabiliti dal Decreto Ministeriale del Ministero delle Finanze del 19 novembre 2008.

    La deducibilità prevista dall’articolo 108 comma 2 TUIR si misura nel limite di:

    • 1,5% dei ricavi e dei proventi relativi alla gestione caratteristica dell’impresa, fino a dieci milioni di euro;
    • 0,6% dei ricavi e dei proventi relativi alla gestione caratteristica dell’impresa, per la parte eccedente e fino a cinquanta milioni di euro;
    • 0,4% dei ricavi e dei proventi relativi alla gestione caratteristica dell’impresa, per la parte eccedente.

    A questa regola generale fanno eccezione:

    • le spese relative a omaggi di importo unitario non superiore a cinquanta euro, che sono deducibili per intero, in base al comma 2 dell’articolo 108 del TUIR;
    • le spese per vitto e alloggio, assimilabili a spese di rappresentanza, deducibili nel limite del 75% in base alle disposizioni dell’articolo 109 comma 5 del TUIR.

    Sarà necessario precisare che le previsioni dell’articolo 108 e dell’articolo 109 del TUIR, in relazione alle medesime spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza, non sono alternative ma cumulative: questo vuol dire che tali spese saranno deducibili nel limite del 75%, in base all’articolo 109 comma 5 TUIR, ma nei limiti della misura indicata dall’articolo 108 comma 2 TUIR.

    La qualificazione dei costi di vitto e alloggio come spese di rappresentanza è necessario al fine di effettuare un corretto inquadramento fiscale, in quanto bisogna distinguere questi costi dalle spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di trasferta di dipendenti e collaboratori: queste ultime, da un punto di vista fiscale, sono soggette a un diverso articolo del TUIR che ne differenzia il trattamento, l’articolo 95 comma 3.

    L’esposizione di questi costi sul modello Redditi SC 2022 utilizza un meccanismo di doppia esposizione, come raccordo tra normativa civile e fiscale:

    • sul rigo RF23 saranno indicate le spese civilisticamente sostenute tra le “variazioni in aumento”;
    • sul rigo RF43 saranno indicati gli importi fiscalmente deducibili dei medesimi costi, tra le “variazioni in diminuzione”.

    Entrambi i righi interessati, richiederanno poi l’esposizione analitica delle spese in base alla loro tipologia; nello specifico, sul rigo RF23 si indicheranno:

    • in colonna 1: l’ammontare di tutte le spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza;
    • in colonna 2; l’ammontare delle altre spese di rappresentanza.

    Similmente il rigo RF43 richiederà l’inserimento:

    • in colonna 1: dell’importo deducibile delle spese per vitto e  alloggio sostenute e qualificabili come spese di rappresentanza;
    • in colonna 2: l’importo deducibile di tutte le spese di rappresentanza, incluso l’importo già esposto in colonna 1.

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    ACE e gruppi societari: le condizioni per il beneficio

    Con Risposta ad interpello n 250 del 10 maggio 2022 le Entrate replicano ad una Spa che svolge attività di stampaggio a caldo, lavorazione meccanica, produzione e assemblaggio di componenti, stampati di acciaio e macchinari. 

    La spa ha proposto interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 212 del 2000, ai fini del riconoscimento, con riferimento al periodo di imposta 2018, del beneficio ACE previsto dall'articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011 (Aiuto alla Crescita Economica, "ACE") e del D.M. 3 agosto 2017 (Nuovo Decreto Ace).

    Le Entrate ricordano innanzitutto che è stato ampliato il perimetro di osservazione delle ipotesi di duplicazione del beneficio ACE nell'ambito del gruppo (a fronte di un'unica immissione di denaro), ponendo attenzione anche alle operazioni intercorse con soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia (sempre appartenenti al medesimo gruppo) e che le disposizioni contenute nell'articolo 10 del Nuovo Decreto ACE si applicano, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dall'esercizio 2018. 

    Successivamente, in risposta all'istante viene specificato che la circolare n. 21/E del 21 giugno 2015, par. 3.3, in relazione al procedimento di analisi per la disapplicazione della disciplina antielusiva speciale, precisa che, nel caso di base ACE derivante solo da utili accantonati a riserva, l'istanza di interpello per il riconoscimento del beneficio può trovare accoglimento se:

    • la società istante non ha ricevuto da soggetti appartenenti al gruppo 
    • somme di denaro (a titolo di finanziamento) che abbiano in precedenza provocato un beneficio ACE all'interno dello stesso a titolo di conferimenti in denaro. 

    L'istante fa presente di non aver ricevuto conferimenti né finanziamenti, né corrispettivi per cessioni partecipazioni infragruppo e/o aziende e rami d'azienda da soggetti appartenenti al medesimo gruppo, pertanto, tale circostanza sulla base dei chiarimenti forniti, esclude che possa essersi verificato l'effetto duplicativo che la norma tende a contrastare.

    Alla luce di queste riflessioni, l'agenzia ritiene accoglibile l'istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva speciale di cui al comma 2 dell'articolo 10 del Nuovo decreto ACE, con riferimento ai conferimenti in denaro infragruppo e all'articolo 10 comma 3 lett. c) del Nuovo decreto Ace, con riferimento all'incremento dei crediti da finanziamento infragruppo.

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    Modello Redditi 2022: la deduzione fiscale degli ammortamenti sospesi 2021

    La Legge di Bilancio 2022 ha riproposto la possibilità, in origine prevista dal cosiddetto Decreto Agosto per i bilanci 2020, di sospendere gli ammortamenti anche sul bilancio 2021, a determinate condizioni e in specifici casi.

    La conversione del decreto Sostegni Ter che ha ricevuto la fiducia il 24 marzo ed è in corso di pubblicazione in gazzetta ha tolto tutte le limitazioni consentendo la sospensione degli ammortamenti sui bilanci 2021 a tutte le imprese indipendentemente dai comportamenti nei precedenti esercizi.

    Per un approfondimento sulla questione è possibile leggere l’articolo: Ammortamenti sospesi per tutti anche nel 2021.

    Così come già avvenuto per i bilanci 2020, sui bilanci 2021 su cui gli ammortamenti sono stati sospesi è lasciata alla facoltà del contribuente la scelta di operare o non operare la deduzione fiscale delle quote di ammortamento sospese.

    Da un punto di vista tecnico la scelta non è indifferente: dato che la sospensione degli ammortamenti in bilancio comporta la modifica del piano di ammortamento civilistico originario, se a questa non si accompagna anche lo slittamento della deduzione fiscale, si creerà il disallineamento tra valori civilistici e fiscali che dovrà essere rilevata in sede di dichiarazione dei redditi.

    Con altre parole, se l’ammortamento sospeso sul bilancio 2021 non viene dedotto dal contribuente, i valori civilistici e fiscali resteranno allineati, e non si presenteranno rilevanze in sede di dichiarazione dei redditi 2022 (per l’anno fiscale 2021), sulla quale gli ammortamenti semplicemente non figureranno.

    Nel diverso caso in cui il contribuente decide di dedurre fiscalmente l’ammortamento sospeso sul bilancio 2021, si creerà un disallineamento tra valori civilistici e fiscali che dovrà essere evidenziato sul modello Redditi 2022.

    Con riferimento al modello Redditi SC 2022, il primo passo consiste nella rilevazione della variazione in diminuzione rappresentata dal valore fiscale degli ammortamenti non presente tra i valori civilistici

    Tale variazione in diminuzione dovrà essere esposta al rigo RF55 tra le “Altre variazioni in diminuzione”.

    Le istruzioni del modello precisano che sul rigo in questione dovrà essere indicato l’importo della variazione in diminuzione preceduto dal codice che ne identifica la tipologia, che, per il caso in questione, è il codice 81.

    Per tutti i casi di disallineamento tra valori civilistici e valori fiscali, il modello Redditi SC 2022 richiede anche la compilazione del quadro RV – sezione I dedicata alla “Riconciliazione dati di bilancio e fiscali”, che deve essere compilata “in tutte le ipotesi in cui i beni relativi all’impresa risultano iscritti in bilancio a valori diversi da quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi”.

    Il rigo RV1 (o successivi), di intuitiva compilazione per quanto riguarda l’esposizione dei valori civili e fiscali, richiederà l’indicazione al campo 1 della voce di bilancio che accoglie i valori disallineati e al campo 2Causa” il codice 5Altre operazioni”, non essendo prevista un codice specifico per la fattispecie.

    Osservando la questione dal punto di vista opposto, il disallineamento tra valori civilistici e fiscali per effetto della deduzione già operata su ammortamenti non rilevati sul bilancio 2020, a seconda della vita utile del bene, può portare alla presenza in bilancio di quote di ammortamento civilistiche già dedotte nel precedente esercizio.

    Ricordiamo che il recupero dell’ammortamento sospeso nel 2020 sarebbe dovuto avvenire al termine del piano di ammortamento originario; se l’ultimo esercizio d’ammortamento era proprio il 2020, il recuperò verrà effettuato già sul bilancio 2021.

    In una tale situazione, sempre che i valori civili e fiscali risulteranno disallineati per effetto della deduzione operata, in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere rilevata una variazione in aumento equivalente al valore dell’ammortamento civilistico non deducibile fiscalmente.

    Le istruzioni del modello Redditi SC 2022 precisano che in tale situazione dovrà essere compilato il rigo RF31Altre variazioni in aumento”.

    In questo caso dovrà essere indicato l’importo della variazione in aumento preceduto dal codice che ne identifica la tipologia, che, per il caso in questione, è il codice 67.

  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Fisconline per soggetto non residente: come richiederlo

    L'Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n.84 del 16 febbraio 2022 si occupa di chiarire le modalità di richiesta di abilitazione al servizio telematico di trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte di soggetto non residente diverso da persona fisica, nel caso di specie un Trestee.

    Un soggetto diverso dalla persona fisica, per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Fisconline deve farne richiesta adottando una delle modalità di seguito specificate: 

    • presentazione diretta: 
      • l'interessato (il rappresentante legale in caso di Enti, Associazioni e Società) deve inviare la domanda con allegato il modulo per la comunicazione del gestore incaricato, reperibile cliccando qui e accedendo direttamente al sito delle Entrate
      • trasmetterla a mezzo posta elettronica certificata dopo averla compilata e sottoscritta con firma digitale basata su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea, così come previsto dal regolamento EIDAS (Regolamento Comunità Europea del 23/07/2014 n. 910). La domanda deve essere trasmessa all'indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it  inidcando nell'oggetto la dicitura "Divisione Servizi – Servizi on line – Richiesta di abilitazione al servizio Fisconline"
    • presentazione tramite Procuratore:
      • l'interessato (il rappresentante legale in caso di Enti, Associazioni e Società) deve conferire una procura speciale ad un soggetto terzo, specificando il tipo di operazione che intende affidare al Procuratore. È necessario che la procura sia conferita seguendo le modalità previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero occorre che la delega sia sottoscritta con firma autenticata. L'attestazione di autenticità della firma del delegante deve essere prodotta dal procuratore stesso mediante apposizione della propria firma digitale (a tal fine, il procuratore deve essere in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo 63). L'intera documentazione (domanda e procura) deve essere inviata dal Procuratore dalla propria casella di posta elettronica certificata nelle medesime modalità summenzionate. 

    L'agenzia specifica che , nel caso in cui l'istante abbia trovato difficoltà ad acquisire le credenziali per presentare tempestivamente la dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi – non potendo il trustee utilizzare la propria identità digitale (SPID, CIE o CNS) – l'ufficio competente, applicherà il comma 3, dell'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd Statuto del contribuente) e valuterà la disapplicazione delle sanzioni laddove detta dichiarazione risulti comunque presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni e non vi sia alcun debito d'imposta.

    Tale comma prevede appunto che «Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta» – 

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