• Enti no-profit

    Associazione no profit ed esonero dal collegamento Pos

    Secondo le Entrate le attività di mostre, fiere ed esposizioni organizzate da un'associazione senza scopo di lucro, non rientrano nell’obbligo di collegamento tra Pos e registratore fiscale previsto dal nuovo articolo 2, comma 3, del Dlgs n. 127/2015, in vigore dal 1° gennaio 2026.

    Per tali contribuenti è valido il sistema di certificazione dei corrispettivi già in uso, senza necessità di integrare tecnicamente gli strumenti di pagamento elettronico con quelli di registrazione fiscale. 

    Tutto ciò è stato chiarito con la Risposta a interpello n 298 del 27 novembre.

    Associazione no prift ed esonero dal collegamento pos

    Un’associazione senza scopo di lucro, che si occupa di promuovere attività a favore dei gatti e che, in particolare, organizza esposizioni e fiere feline, con un volume d’affari annuo inferiore a 50.000 euro, ha chiesto se fosse obbligata a collegare il Pos al registratore telematico per gli incassi dei biglietti d’ingresso, come previsto dalla legge di bilancio 2025.

    La risposta dell’Agenzia, basata su un quadro normativo preciso, evidenzia che le attività di mostre e fiere sono disciplinate dall’articolo 74-quater del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) e rientrano nella Tabella C allegata allo stesso decreto.

    Per queste attività, la certificazione dei corrispettivi avviene tramite titoli di accesso emessi con misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

    Nel caso, però, diei cosiddetti contribuenti minori cioè quelli che non superano i 50.000 euro di volume d’affari annuo è consentito l’uso di ricevute fiscali o scontrini prestampati a tagli fissi. 

    Inoltre, i dati relativi agli incassi vengono già trasmessi alla Siae, che li rende disponibili all’Agenzia delle entrate, garantendo così la tracciabilità delle operazioni.

    La legge di bilancio 2025 ha introdotto la ovità di collegamento tecnico tra Pos e registratore telematico per gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate, con l’obiettivo di integrare i processi di certificazione fiscale e pagamento elettronico. 

    Ma l’Agenzia ribadisce che le attività elencate nella Tabella C, come quelle dell’associazione richiedente, sono escluse da tale obbligo, proprio perché già soggette a un sistema di controllo parallelo tramite Siae.

    L'esonero per così dire riguarda quelle attività che già sono certificate.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Emergenza infanzia 114: bando per contributi agli enti del terzo settore

    Con apposito avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pubblicano le regole per la concessione di un contributo per la gestione del numero pubblico emergenza infanzia 114 rivolto a enti senza scopo di lucro.

    Emergenza infanzia 114: finbalità del bando 2025

    Oggetto dell'Avviso è la concessione del contributo, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto interministeriale 6 agosto 2003 e s.m.i., per la gestione del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza 114, o numero pubblico “Emergenza infanzia 114” accessibile gratuitamente da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico delle persone di minore età, anche al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, nell'ottica della più ampia tutela delle persone di minore età. 

    Il “114” è destinato a fornire alle vittime di abuso e violenza, ovvero alle persone congiunte o legate a esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica, nonché consulenza psicopedagogica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, fatti salvi gli altri obblighi di legge, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata.

    Emergenza infanzia 114: beneficiari del contributo

    La gestione del “114”, ai sensi del decreto interministeriale 6 agosto 2003, è esclusivamente riservata ad enti, in forma singola o associata anche temporanea: 

    a) non aventi, per statuto, finalità di lucro;

    b) attivi, in base al proprio statuto, nella gestione di servizi alla persona e alla comunità, con particolare riferimento ai soggetti di minore età e alle loro famiglie, tramite l’ausilio prevalente di servizi telefonici di aiuto e sostegno e di messagistica istantanea

    c) in possesso di consolidate esperienze professionali di settore, comprovate da attività analoghe svolte a livello nazionale da almeno cinque anni; 

    d) in grado di avvalersi, in relazione ai diversi livelli di gestione del “114” di personale dipendente, o comunque con esso stabilmente obbligato in forza di idoneo titolo, scelto tra esperti in psicologia, psicopedagogia, neuropsichiatria infantile, assistenza legale o, comunque, personale in possesso della necessaria formazione professionale in relazione al Servizio e che, in ogni caso, non abbia riportato condanne penali né abbia procedimenti penali pendenti, così come richiamato dall’art. 2, comma 3, del decreto interministeriale 6 agosto 2003 e s.m.i.; 

    e) in grado, autonomamente, di concorrere alla copertura degli oneri di gestione del “114” per una quota eccedente almeno il 20% del contributo erogato dal Dipartimento, ai sensi del paragrafo 14 del presente Avviso, onde garantire un’immediata diffusione del servizio in ambiti rilevanti e nel tempo crescenti del territorio nazionale. Resta salva la capacità del gestore di fornire e sviluppare, mediante risorse proprie, prestazioni e servizi, anche a livello locale, accessori o integrativi al presente servizio. 

    I soggetti partecipanti alla selezione non devono, inoltre, trovarsi in alcuna delle cause di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, avere riportato condanne penali o sentenze con le quali si dispone l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 C.p.p. o altri riti speciali, né avere o essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti. 

    Bando emergenza 114: domande entro il 19 novembre

    I soggetti interessati devono presentare, a pena di esclusione, una domanda sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’ente, nella quale formulano istanza di partecipazione alla procedura di selezione con l’impegno di accettare e rispettare, ove ne risultino gestori, i criteri e le modalità operative nonché tutte le altre condizioni stabilite dal presente Avviso. 

    Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i documenti di cui ai paragrafi 6 e 7. 5.3 dell'avviso in oggetto.

    Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso e in particolare entro il 19 novembre.

    La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, via PEC:

    • all’indirizzo di posta elettronica certificata segredipfamiglia@pec.governo.it
    • unitamente alla documentazione
    • e dovrà essere trasmessa da un indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto interessato. 

    Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura “Avviso per la concessione di un contributo per la gestione del numero pubblico Emergenza infanzia 114”. 

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Art bonus: chiarimenti per una Onlus che svolge attività coristica

    Con la Risposta a interpello n 279 del 3 novembre le Entrate replicano ad una associazione senza scopo di lucro, chiarendo che possono beneficiare dell’art bonus le erogazioni liberali destinate a sostenere l’attività concertistica e corale, ricevute a partire dall’anno 2024, sulla base del decreto ministeriale n. 463/2024 che ha abrogato e sostituto il decreto ministeriale del 27 luglio 2017, in materia di criteri per l’erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo.

    Art bonus: chiarimenti per una Onlus che svolge attività coristica

    La Onlus istante specificava che con l'introduzione nel decreto ministeriale 27 luglio 2017 dell'articolo 21­bis relativo ai “Centri di produzione musica”, è entrata a far parte di tale categoria, lasciando quella delle attività artistiche e corali. 

    Essa domanda se, con l'inserimento nel settore “Centri di produzione musica” le erogazioni liberali ricevute possano rientrare nell’Art bonus (articolo 1 del Dl n. 83/2014).

    L’Agenzia richiama la disciplina sull’Art bonus ricordando che esso è un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni di denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il  sostegno  degli  istituti  e  dei  luoghi  della  cultura  di  appartenenza  pubblica,  delle fondazioni lirico  sinfoniche  e  dei  teatri  di  tradizione,  delle  istituzioni  concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo” (Dl n. 83/2014).

    Il bonus spetta nei limiti del 15% del reddito imponibile e nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui se si tratta di titolari di reddito d’impresa, in tre quote annuali e vale anche se le donazioni per la manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai concessionari dei beni.

    A fine di verificare la spettanza del bonus in oggetto alle erogazioni liberali destinate alla Onlus ha acquisito il parere del ministero della Cultura che ha elencato i contributi fruiti dall’ente per l’attività concertistica e corale in vari trienni e segnala che per le annualità 2025-2027 la stessa Onlus è stata ammessa anche al contributo a valere sul FNSV per l'anno 2025 per il settore ''centri di produzione'' e per il settore ''festival di musica''.

    Analizzato ciò viene evidenziato che l’associazione abbia i requisiti di attività strutturata nel settore dello spettacolo e pertanto possiede i requisiti richiesti dall'articolo 1 del decreto legge n. 83/2014 e di conseguenza le erogazioni liberali ricevute e destinate al sostegno della propria attività possono beneficiare  dell'Art bonus.

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  • Enti no-profit

    Fondo progetti interesse generale ETS: atto di indirizzo

    Con il Decreto 7 agosto 2025 pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il 4 settembre si dettano le regole per le attività di interesse generale e locale degli enti del terzo settore.

    Si tratta di un atto di indirizzo recante, per l’anno 2025 l’individuazione:

    • degli obiettivi generali, 
    • delle aree prioritarie di intervento
    • e delle linee di attività finanziabili 

    attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 73 del Codice medesimo, e la programmazione per il triennio 2025 -2027 delle risorse.

    Le risorse finanziarie relative all’anno 2025, pari a complessivi € 44.259.634,71, sono, pertanto, così destinate:

    • a) sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza nazionale: € 14.329.634,71, per il cui dettaglio si rimanda al successivo § 5;
    • b) sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza locale: € 19.655.452,00
    • c) contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell’articolo 73, comma 2, lettera c), del d. lgs. n. 117 del 2017: € 7.350.000,00;
    • d) contributo annuo ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 19 novembre 1987, n. 476, ai sensi dell’articolo 75, comma 2, del d. lgs. n. 117 del 2017: € 2.580.000,00, già parzialmente erogato in favore di due associazioni per un ammontare € 1.032.000,00

    Fondo progetti interesse generale ETS: regole attuative 2025-2027

    Con specifico riferimento alle risorse di cui all’articolo 73 del Codice, occorre sottolineare la presenza di disposizioni che prevedono forme di sostegno ad attività non aventi carattere progettuale:

    • 1) i contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell’articolo 73, comma 2, lettera c), del Codice;
    • 2) la concessione, in favore degli specifici soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 19 novembre 1987, n. 476 (ANMIC, ANMIL, ENS, UICI, UNMS), di un contributo annuo nella misura di cui all’articolo 1, comma 2, della L. 15 dicembre 1998, n. 438, a valere sulle risorse a sostegno delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell’articolo 75, comma 2, del Codice

    In particolare, il decreto prevede che le risorse del Fondo di cui all’articolo 72 e quelle di cui all’articolo 73 del Codice al netto di quelle aventi specifica destinazione, costituiscono, pertanto, l’importo destinato, per l’anno 2025, al finanziamento di iniziative e progetti sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività specificate indicate ai punti  § 7 e § 8 dello stesso decreto.

    Per l’annualità 2025 le risorse da destinare alle iniziative e ai progetti di rilevanza nazionale ammontano ad € 14.329.634,71.
    Il suddetto importo è comprensivo della somma di € 2.500.000,00, destinata dal § 7 del D.M. n. 122 del 19 luglio 2024, recante il corrispondente atto di indirizzo per l’anno 2024, alla linea “b” di finanziamento dei progetti riguardanti l’area prioritaria di intervento dell’intelligenza artificiale.

    Gli mporti assegnati a ciascuna Regione, (si veda la tabella nel decreto) per l’anno 2025 e per il triennio 2025 -2027, sono destinate in applicazione dei seguenti criteri:

    • 30% assegnato a titolo di quota fissa;
    • 20% sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2025, come da rilevazione ISTAT;
    • 50% sulla base del numero degli enti del Terzo settore, iscritti al RUNTS alla data del 1° gennaio 2025:

    Viene precisato che le attività svolte dagli enti del Terzo settore sono oggettivamente riconducibili agli obiettivi dell’Agenda 2030, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU a New York il 25 settembre 2015, con la risoluzione n. 70/1 intitolata “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”

    Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore ed essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.

  • Enti no-profit

    Compensi manifestazioni sportive equestri: trattamento fiscale

    Con la Consulenza giuridica n 9/2025 le Entrate chiariscono il Trattamento tributario dei premi corrisposti nell'ambito di manifestazioni sportive equestri di livello nazionale ed internazionale.

    Trattamento fiscale compensi manifestazioni sportive equestri: quesito all’ADE

    Con la risposta n. 9/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile ai premi erogati nell’ambito di manifestazioni sportive equestri, sia a livello nazionale che internazionale, erogati da una Federazione sportiva nazionale, in merito all’interpretazione dell’art. 36, comma 6-quater del D.lgs. 36/2021 e delle altre norme tributarie collegate.

    La Federazione istante, nell’ambito della propria attività istituzionale e regolamentare, organizza manifestazioni equestri (nazionali e internazionali) e riconosce premi in denaro a cavalieri, tecnici, proprietari, allevatori, sia residenti sia non residenti

    Questi premi possono essere erogati in diverse forme (contanti, assegni, bonifici), e in base alla normativa federale, possono essere destinati anche a soggetti diversi dal cavaliere, previa dichiarazione scritta.

    Si domandava il corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, da applicare ai premi, distinguendo tra:

    1. premi corrisposti direttamente dalla Federazione,
    2. premi erogati da ASD/SSD affiliate,
    3. premi corrisposti da imprese o enti nell’ambito dell’attività commerciale,
    4. premi percepiti nell’ambito di rapporti di lavoro sportivo regolati dal D.lgs. 36/2021.

    Trattamento fiscale compensi manifestazioni sportive equestri: i chiarimenti

    L'agenzia ha replicato puntualmente specificando punto per punto le diverse tipologie come di seguito:

    1. se i premi sono erogati direttamente dalla Federazione (es. eventi ippici), si applica una ritenuta del 4%:
      • ai sensi dell’art. 5 del D.L. 417/1991 e art. 28, comma 2, D.P.R. 600/1973,
      • a titolo di acconto per soggetti titolari di reddito d’impresa,
      • a titolo di imposta per altri soggetti (es. persone fisiche),
      • applicabile anche a non residenti, salvo convenzioni contro le doppie imposizioni;
    2. se i premi provengono da Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, e sono corrisposti a tecnici o atleti tesserati, la ritenuta è:
      • del 20% a titolo di imposta, ai sensi dell’art. 36, comma 6-quater, D.lgs. 36/2021 e art. 30, comma 2, D.P.R. 600/1973,
      • applicabile anche se il soggetto è un professionista o imprenditore, purché agisca come atleta o tecnico tesserato,
      • valida anche per non residenti,
      • esenzione 300 euro: per il solo anno 2024, i premi di importo non superiore a 300 euro godono di esenzione da ritenuta (D.L. 215/2023, art. 14, comma 2-quater);
    3. se i premi sono versati da imprese, società o enti nell’ambito della propria attività commerciale, la ritenuta varia in base al percettore:
      • 20% a titolo di acconto per persone fisiche residenti,
      • 30% a titolo di imposta per soggetti non residenti,
      • nessuna ritenuta se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica;
    4. quando i premi sono riconosciuti nell’ambito di un rapporto di lavoro sportivo (subordinato, autonomo o co.co.co.), non si applica il regime dei premi ex art. 30 DPR 600/1973:
      • le somme assumono natura di compenso variabile,
      • concorreranno al reddito da lavoro dipendente/autonomo,
      • esenzione fino a 15.000 euro annui prevista dal D.lgs. 36/2021,
      • l’eventuale eccedenza è assoggettata a ritenuta Irpef ordinaria.

    Trattamento fiscale compensi manifestazioni sportive equestri: conclusioni

    L’Agenzia ha chiarito che i premi in denaro, nei casi sub 1, 2 e 3, non costituiscono corrispettivo di un servizio, e pertanto non rilevano ai fini IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/1972.

    Diversamente, se il premio è parte del compenso per un’attività lavorativa autonoma (caso 4), allora è soggetto a IVA.

    Questo vale solo se il lavoratore sportivo è titolare di partita IVA e il premio è integrato nel corrispettivo contrattuale.

    Per i commercialisti che assistono federazioni, ASD o soggetti sportivi, è fondamentale distinguere:

    • natura dell’erogante: federazione, ASD, impresa, ecc;
    • qualifica del percettore: atleta, tecnico, impresa, non residente;
    • tipologia del rapporto: premio una tantum vs compenso contrattuale.

    L'errata classificazione può comportare applicazione di ritenute non dovute o omissione di adempimenti IVA. Si consiglia, inoltre, di valutare l’eventuale applicazione di convenzioni internazionali per soggetti non residenti.

  • Enti no-profit

    Erogazioni pubbliche: rendiconto per trasparenza fiscale entro il 30 giugno

    La Legge. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza – articolo 1, commi 125 – 129), in seguito modificata dal DL n. 34/2019 prevede che le imprese e le associazioni che hanno ricevuto da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente delle erogazioni, quali:

    • sovvenzioni,
    • sussidi, 
    • vantaggi, 
    • contributi o aiuti, 
    • in denaro o in natura, 

    non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevuti, debbano darne specifica comunicazione. 

    Tale adempimento comunicativo va adempiuto entro il 30 giugno.

    Attenzione al fatto che l’obbligo di comunicazione è previsto qualora l’importo dei suddetti contributi sia pari o superiore a 10.000 euro.

    Trasparenza fiscale erogazioni pubbliche: come si adempie entro il 30.06

    Ai sensi dell’art. 1 comma 125 ss. della L. 124/2017, scade il 30 giugno il termine per rendicontare le erogazioni pubbliche percepite nel 2024 da parte dei soggetti che inseriscono l’informativa sui siti internet

    Stesso termine anche per i soggetti che inseriscono l’informativa nella Nota integrativa e che approvano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

    L'ultima modifica normativa in materia c'è stata con la Legge n 160/2023. 

    Nel dettaglio sono destinatarie dell'obbligo:

    • enti non commerciali quale: associazioni di protezione ambientale, associazioni di consumatori, associazioni, ONLUS, fondazioni, cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri 
    • imprese.

    Per gli enti commerciali occorre pubblicare le informazioni:

    • nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno oppure
    • nella Nota integrativa (ove predisposta), nel termine previsto per l’approvazione del bilancio.

    Per le imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese occorre pubblicare le informazioni nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per l’adempimento coincide, quindi, con quello previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.

    Qualora il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (e, quindi, per il bilancio 2024, entro il 30 giugno 2025), anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita.

    Per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata occorre pubblicare:

    • sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno oppure
    • nella Nota integrativa nel termine previsto per l’approvazione del bilancio.

    Per imprenditori individuali, società di persone e micro imprese occorre pubblicare su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.

    Trasparenza fiscale erogazioni pubbliche: sanzioni per chi non adempie

    E' bene specificare che in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza è prevista una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, e la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione.

    Inizialmente l'entrata in vigore delle sanzioni era previsto a partire dal 1 gennaio 2020 ma l’articolo 1, comma 28-ter del decreto Milleproroghe (L.15/2022, di conversione del D.L. 228/2021) ha prorogato ulteriormente al 31 luglio 2022 (al posto del 1 gennaio 2022) l’applicabilità delle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi formativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2021.

    Inoltre, l’articolo 3 septies del decreto Milleproroghe ha introdotto un’ulteriore proroga anche per l’anno 2022 e le sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. 

  • Enti no-profit

    Modello Redditi ENC 2025: regole per gli enti non commerciali

    Pubblicato il Provvedimento n 131080 del 17 marzo con approvazione del modello di dichiarazione Redditi 2025–ENC 2025” con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi.

    Inoltre sono anche approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.

    Modello Reddici ENC 2025: tutte le regole per gli enti

    È approvato il modello “Redditi 2025–ENC”, da presentare nell’anno 2025 è composto da:

    • a) il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RL, RM, RN, PN, RQ, RU, RT, RK, RO, RS, RW, RZ, FC, RX, AC, CE, TR, OP, DI, CP;
    • b) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. 

    Con il medesimo provvedimento sono indicati i criteri con cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

    Il frontespizio del Modello REDDITI ENC si compone di due facciate:

    1. la prima facciata contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
      2016/679, nonché i campi relativi alla “Denominazione” e al “Codice fiscale”.
    2. la seconda facciata contiene le informazioni relative al tipo di dichiarazione, alla società o all’ente, alla ONLUS, e al rappresentante che sottoscrive la dichiarazione. Inoltre, contiene i riquadri per la sottoscrizione della dichiarazione, per l’apposizione del visto di conformità, per la certificazione tributaria e per l’impegno dell’incaricato alla presentazione telematica della dichiarazione.

    l modello Redditi ENC è utilizzato per presentare la dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali ed equiparati.

    Tale modello deve essere presentato dai seguenti soggetti Ires:    

    • enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti in Italia,               
    • organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Onlus (Articolo 10 del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460), ad eccezione delle società cooperative, comprese le cooperative sociali,               
    • società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia,               
    • curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’IRES e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

    La dichiarazione deve essere presentata a partire dal 30 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (art. 2, comma 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). 

    Pertanto, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 ottobre 2025.

    Modello ENC 2025: sintesi delle novità

    Vediamo le principali novità contenute nel modello ENC 2025:

    • Concordato preventivo biennale: è stato previsto il nuovo quadro CP e sono stati aggiornati i quadri RF, RG, RE, RS e RH per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale (decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
    • Maggiorazione costo del personale: sono state aggiornate le variazioni in diminuzione del quadro RF e i componenti negativi dei quadri RC, RE e RG per accogliere la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).
    • Proddotti finanziari detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato: nel quadro RW è stata prevista una nuova casella da barrare in caso di applicazione dell’aliquota dell’IVAFE per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, fissata nella misura dello 0,40 per cento a decorrere dal 2024 (art. 19, comma 20-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011); è stata inoltre prevista la nuova aliquota dell’IVIE che, a decorrere dal 2024, è pari allo 1,06 per cento (art. 19, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011).
    • Rivalutazione di terreni e partecipazioni: nei quadri RT (sezione X) ed RM (sezione III) sono state gestite le modifiche agli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 al fine di introdurre a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni e dei
      terreni edificabili e con destinazione agricola (art. 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)
    • Redditi derivanti dalla produzione di vegetali: nel quadro RD (sezioni II e II-A) è stata prevista la modifica dell’art- 56-bis del TUIR riguardante la tassazione forfetaria dei redditi derivanti dalle attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis) e i redditi derivanti dalla produzione e cessioni di beni di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-ter) (sezione III) oltre il limite ivi indicato (art. 1, comma 1, lett. e) e f) del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Affrancamento cripto attività: Nel quadro RT (sezione XI) è stato previsto che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento da versare entro il 30 novembre 2025 (art. 1, commi da 26 a 29, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
      • Affrancamento straordinario delle riserve: è stata prevista la nuova sezione VII del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
      • Regime società di comodo: il prospetto relativo a alla verifica delle operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo del quadro RS è stato aggiornato per accogliere le modifiche previste dall’art. 20 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
      • Sismabonus ed ecobonus: nel quadro RS è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi “Sismabonus” ed “Ecobonus”, effettuati nel 2025 (art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
      Codice identificativo nazionale: è stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS per indicare il codice identificativo nazionale assegnato alle strutture ricettive (art. 1, comma 78, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
      • Tonnage tax: è stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS per indicare i redditi di partecipazione in una (o più) società fiscalmente trasparente che ha optato per la determinazione del reddito in maniera forfetaria ai sensi degli artt. 155 e seguenti del TUIR.

  • Enti no-profit

    Esenzione Ires Enti e Associazioni: ecco l’elenco 2024

    Pubblicato in GU n 85 dell'11 aprile il Decreto 13 febbraio con l'esenzione Ires per enti e associazioni.

    In dettaglio per l'anno d'imposta 2024, le associazioni senza fine  di  lucro a cui si rendono applicabili le disposizioni recate dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate, senza pregiudizio per le eventuali ulteriori attività di accertamento, nell'elenco  allegato, che forma  parte integrante del decreto. 

    Gli Enti e le Associazioni culturali senza fini di lucro che, per il periodo d’imposta 2024, beneficeranno dell’esenzione dall’Ires grazie al loro impegno nella tutela e nella valorizzazione delle tradizioni storiche, artistiche e culturali delle comunità locali, sono in tutto 139.

    Esenzione Ires Enti e Associazioni: ecco l’elenco 2024

    Ricordiamo che l’agevolazione è stata introdotta dalla legge Finanziaria del 2007 all'articolo 1, comma 185, (legge n. 296/2006)

     I soggetti interessati possono presentare ogni anno un’apposita richiesta all’Agenzia delle entrate, utilizzando il software “IstanzaBenefici_Associazioni” disponibile sul sito delle Entrate sia direttamente che attraverso intermediari abilitati dal 20 luglio al 20 settembre.

    Scarica qui Modello e istruzioni.

     Accolta la domanda gli enti usufruiscono:

    • dell’esenzione dall’Ires
    • le persone fisiche incaricate di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali non assumono la qualifica di sostituti d’imposta
    •  le prestazioni gratuite e le donazioni eseguite da persone fisiche in loro favore hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    ETS: personalità giuridica per i comitati se iscritti al RUNTS

    Viene pubblicata la Circolare n 5/2025 del Lavoro con diversi chiarimenti per i Comitati.

    In sintesi, questi "altri enti" possono acquisire la personalità giuridica attraverso l’iscrizione al RUNTS, vediamo i dettagli.

    ETS: personalità giuridica per i comitati se iscritti al RUNTS

    La Circolare nel suo incipit ricorda che una delle principali novità della riforma del Terzo settore è senz’altro costituita dall’aver introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale una chiara definizione di ente del Terzo settore (“ETS”), attraverso la previsione contenuta nell’articolo 4, comma 1 del d.lgs. n. 117 del 2017 o “Codice del Terzo settore” o “CTS”. 

    Tale definizione ricomprende all’interno del Terzo settore accanto agli ETS tipici anche gli ETS atipici, intendendosi per tali “ …gli altri enti di diritto privato diversi dalle società” che perseguono, “senza scopo di lucro, […] finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di
    produzione o scambio di beni o servizi”, e che risultano “iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore” .

    Sulla base di tale inquadramento generale si deve considerare pacificamente acclarata la possibilità che un comitato, privo di personalità giuridica possa essere iscritto al RUNTS. 

    L’ampia formulazione dell'articolo 4, comma 1 del CTS, consente, infatti, la collocazione del comitato nella sezione del RUNTS di cui all’articolo 46, comma 1, lettera g), destinata ad accogliere gli altri enti del Terzo settore, in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale il quale considera il comitato, indipendentemente dal possesso della personalità giuridica, come un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, con conseguente possibilità di attribuzione ad esso della titolarità di diritti, sia obbligatori, che reali.

    Guardando all’oggetto e al profilo finalistico, la definizione contenuta nell’articolo 39 del Codice civile evidenzia il carattere altruistico e di interesse generale del fine per il quale il comitato viene costituito e viene effettuata la raccolta dei fondi. 

    Altrettanto indubbia è, da ultimo, l’assenza dello scopo di lucro che caratterizza il comitato. 

    Infine, è incluso nel perimetro del Terzo settore il carattere tendenzialmente temporaneo e transitorio del comitato ove si consideri che l’articolo 21, comma 1 del CTS prevede espressamente tra i contenuti dell’atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore l’eventuale previsione della durata dell’ente, ammettendosi pertanto la configurabilità di un ETS avente un orizzonte temporale delimitato.

    È stata sottoposta all’attenzione del Ministero da parte degli uffici del RUNTS, la questione relativa all’applicabilità ai comitati della disciplina contenuta nell’articolo 22 del Codice del Terzo settore e, quindi, concretamente, della possibilità per essi di acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione al RUNTS (comma 1) ovvero, se già dotati di personalità giuridica ottenuta ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, di conseguire la qualifica di ETS (comma 1-bis).

    Il Ministero ha replicato positiviamente specificando che i comitati possono assumere la qualifica di ente del Terzo settore, iscrivendosi al RUNTS nella categoria residuale degli altri enti del Terzo settore, e acquisire la personalità giuridica tramite la procedura di cui all’art. 22 del DLgs. 117/2017, 

    Si ritiene comunque possibile il ricorso a questa procedura valorizzando, sotto un profilo sistematico, il principio costituzionale di eguaglianza formale e i criteri contenuti nella legge delega per la riforma del Terzo settore (n. 106/2016) volti a garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione. 

    Si evita così che si generino ingiustificate disparità di trattamento tra il comitato privo di personalità giuridica che può acquisire la qualifica di ETS e il comitato che intende acquisire personalità giuridica contestualmente alla qualifica di ETS o in un momento successivo

    Il ministero specifica che a tale tema è necessariamente collegato il tema dell’ammontare del patrimonio minimo necessario per l’acquisto della personalità giuridica: la rilevanza, che nell’evoluzione del comitato rispetto al suo momento genetico assume l’elemento patrimoniale, in quanto, nella definizione codicistica dei tratti distintivi di questa fattispecie organizzativa, vengono primariamente in risalto gli aspetti afferenti alla raccolta, gestione, conservazione e destinazione dei fondi, suggerisce di assumere come parametro di riferimento, ai fini dell’individuazione del patrimonio minimo, la soglia di 30.000 euro prevista dall’articolo 22, comma 4 per le fondazioni.
    Da ultimo, si devono ritenere attribuiti all’ ufficio del RUNTS territorialmente competente i poteri che l’articolo 42 del Codice civile conferisce all’autorità governativa in tema di devoluzione dei fondi nelle ipotesi di loro insufficienza per la realizzazione dello scopo originario, di scopo divenuto inattuabile, o, in caso di raggiungimento dello scopo, nel caso in cui risulti un residuo degli stessi.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Erogazioni liberali in denaro Terzo Settore: codice tributo per F24

    Con Risoluzione n. 65 del 18 dicembre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

    Erogazioni liberali in denaro Terzo Settore: codice tributo per il credito d’imposta

    In particolare, l’articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ha istituito un credito d’imposta, alle condizioni ivi previste, per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con modalità non commerciali.
    Il comma 3, del medesimo articolo 81, ha previsto, tra l’altro, che per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta in argomento è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    • “7037” denominato Credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore – Articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”

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