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IVA inversione contabile settore logistica: codice tributo per l’opzione
Con Risoluzione n 47 del 28 agosto le Entrate istituiscono il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 59, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207.IVA inversione contabile settore logistica: codice tributo per l’opzione
L’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede l’applicazione del regime dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi ivi previste, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
L'opzione è soggetta ad autorizzazione UE, nelle more e della predetta autorizzazione, il comma 59 del richiamato articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha previsto un regime opzionale stabilendo che “per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta dovuta. Nel caso di cui al primo periodo, la fattura è emessa ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dal prestatore e l’imposta è versata dal committente ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore”.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2025 è stato approvato il modello di comunicazione dell’opzione (scarica qui modello e istruzioni) per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica di cui all’articolo 1, comma 60, della legge n. 207 del 2024, nonché le relative istruzioni.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:- “6045” denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
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Deducibilità delle quote di TFM: principio della Cassazione
Il TFM o trattamento di fine mandato è un’indennità che la società si impegna a corrispondere agli amministratori alla scadenza del loto mandato.
Gli accantonamenti al fondo TFM rilevano per competenza in ogni esercizio nella voce fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili del passivo dello Stato patrimoniale.Dal punto di vista fiscale, gli accantonamenti effettuati al fondo TFM sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio, in base al criterio di competenza (articolo 105 comma 4 del TUIR)
Per la giurisprudenza prevalente la deducibilità degli accantonamenti è subordinata alla circostanza che il diritto all’indennità risulti da “atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto”, che ne specifichi l’importo, diversamente, il TFM può essere dedotto nell’esercizio in cui è effettivamente corrisposto, secondo il criterio di cassa.
Tale orientamento è confermato dalla pronucia della Cassazione n 18026/2025.
Vediamo i dettagli della causa.
Deducibilità delle quote di TFM: principio della Cassazione
Il Trattamento di Fine Mandato (TFM) è un’indennità riconosciuta agli amministratori delle società al termine del loro incarico, a condizione che sia previsto da atto scritto con data certa anteriore all’inizio del mandato, e che specifichi l’importo o il criterio di calcolo.
L’art. 105, comma 4 del TUIR consente la deducibilità degli accantonamenti relativi al TFM per competenza, ma solo in presenza di documentazione idonea.
In assenza, si applica il principio di cassa (art. 95, co. 5 TUIR).
Sul piano contabile, secondo il documento OIC 31, se l’azienda stipula una polizza assicurativa che trasferisce integralmente l’obbligo alla compagnia, i premi pagati possono essere iscritti a conto economico in luogo degli accantonamenti.
Con tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2011-2012-2013, l’Agenzia delle Entrate contestava alle società Alfa Group S.p.A. e Alfa S.p.A. la deduzione indebita degli accantonamenti al fondo TFM in favore dei propri amministratori.
Secondo l’Ufficio, le somme erano superiori ai limiti previsti dagli artt. 50, comma 1, lett. c-bis), 105, comma 4 TUIR e 2120 c.c., richiamando analogie tra TFM e TFR.
La Commissione Tributaria Provinciale e poi la CTR avevano respinto i ricorsi delle società, accogliendo la tesi dell’Agenzia: il TFM doveva rispettare i medesimi limiti previsti per i dipendenti, dunque non integralmente deducibile.
Le società, congiuntamente, hanno proposto ricorso per Cassazione denunciando la violazione dell’art. 105 TUIR e del principio di competenza, oltre che la falsa applicazione dell’art. 2120 c.c. (che disciplina esclusivamente il TFR dei lavoratori subordinati).
Nel ricorso, le società hanno chiarito che il TFM era stato deliberato contestualmente alla nomina degli amministratori, risultando da atto con data certa e con indicazione dell’importo.
Inoltre, hanno evidenziato che i limiti di deducibilità andavano riferiti all’art. 2389 c.c., che disciplina i compensi degli amministratori, e non al TFR.
Con ordinanza n. 18026/2025, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle società, cassando la sentenza della CTR e decidendo nel merito: gli avvisi di accertamento sono stati annullati.
La Corte ha affermato chiaramente che:“In mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all’ammortamento del TFM nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, non può applicarsi l’art. 2120 c.c., dettato per questi ultimi”.
La deducibilità per competenza, ai sensi dell’art. 105, comma 4 TUIR, è quindi ammessa se l’indennità è prevista da un atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto e ne è specificato l’importo o criterio di calcolo.
La Corte ha inoltre ribadito che: “Il TFM è deducibile per competenza, purché sussistano i presupposti formali richiesti. In mancanza, si applica il principio di cassa (art. 95, co. 5 TUIR)”.