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    Pronunce Giustizia Tributaria: nuovo motore di ricerca con AI

    Il dipartimento della Giustizia tributaria attiva un nuovo servizio relativo alla sintesi delle pronunce e una ricerca mirata per conoscere i precedenti

    Bisognerà però attendere che il motore di ricerca di AI sia a regime per sapere se davvero stia snellendo il contenzioso tributario. 

    Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

    Pronunce della Giustizia Tributaria: motore di ricerca con AI

    Dentro il Sigit, il Sistema informativo della giustizia tributaria, è in progress una banca dati di 900.000 sentenze dei gradi di merito.

    Presto non sarà più soltanto una banca dati da interrogare con parole chiave e filtri, ma diventerà uno strumento di ricerca sperimentale basato sulla conversazione.

    Il dipartimento della giustizia annuncia appunto un motore di ricerca potenziato con AI della giurisprudenza tributaria.

    Si potrà porre domande in linguaggio naturale per ottenere orientamenti generali, ma anche risposte più mirate.

    Il Ministero ha presentato la novità al ForumPa in un evento moderato dal direttore del dipartimento Giustizia tributaria del Mef Fiorenzo Sirianni .

    Si è parlato di come modernizzare la nuova giurisdizione tributaria, ridisegnata dalla legge 130 del 2022, e rendere più leggibili i suoi orientamenti, si vorrebbe spostare la trasparenza dal terreno dei principi a quello dell’uso quotidiano. 

    In questa ottica la banca dati annunciata, con motore di ricerca AI, non sarà solo un semplice servizio ma diverterà un equilibratore nel processo tributario.

    Poterle consultare le sentenza circa un milione di pronunce, aiuta gli addetti ai lavori ad avere una visione più nitida dell’andamento della giurisprudenza tributaria. 

    Sarà di fatto possibile con la banca dati a regime grazia anche all'AI può essere un punto di volta perché consente di conoscere e di capire qual è l’orientamento precedente su una determinata “materia del contendere”.

    Il sistema è gestito appunto con l’intelligenza artificiale e il ministero dell’Economia sta lavorando alla svolta:

    • si passerà da consultazioni rigide, costruite su parole chiave, 
    • ad un’interazione in linguaggio naturale.

    Il sistema prevederà la logica di una "semplice" una chat con dei possaggi da seguire:

    • si formula una domanda,
    • si restringe il perimetro, 
    • si esplora un orientamento, 
    • si passa da un concetto all’altro. 

    Inoltre si tratterà di "sommazione delle sentenze" ossia l’intelligenza artificiale generativa viene applicata alla costruzione di brevi sommari, utili a concentrare in poche righe i passaggi essenziali della singola decisione. 

    La digitalizzazione della giustizia tributaria dovrebbe quindi procedere a passo svelto.

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    PEC sbagliata: fa perdere il diritto d’impugnazione

    La Sentenza n 77/2026 della Consulta ha stabilito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa a un indirizzo Pec diverso da quello prescritto. 

    La questione era stata sollevata dalla prima Sezione Penale della Cassazione per gli articolo n 3 e 24 della Costituzione.

    Nel caso di specie, il reclamo era stato inviato a un indirizzo Pec riferibile al tribunale di sorveglianza e in particolare al giudice anziché all’Ufficio di sorveglianza che aveva emesso il provvedimento impugnato.

    Si statuisce che l'indirizzo corretto è quello assegnato all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.

    PEC sbagliata: fa perdere il diritto d’impugnazione

    La notifica avvenuta ad un indirizzo Pec diverso da quello costituito dall’indirizzo assegnato all’Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, indirizzo che è considerato corretto, anche se perviene al giudice di riferimento entro il termine di proposizione, fa perdere il diritto all’opposizione.

    La disposizione transitoria sul processo telematico di cui all’articolo 87-bis del Dlgs. n. 150/2022 ha previsto la possibilità di trasmettere atti processuali penali e impugnazioni mediante Pec, a condizione che l’indirizzo di destinazione dell’Ufficio giudiziario competente sia incluso negli elenchi ufficiali predisposti dal Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati (Dgsia) del ministero della Giustizia, deputato a individuare gli indirizzi Pec degli uffici giudiziari destinatari dei depositi.

    Se il deposito avviene telematicamente presso un indirizzo Pec non indicato nel decreto del Dgsia del 9 novembre 2020 cosa accade?

    Le Sezioni unite della Casszione hanno risolto il problema dell'incertezza giurisprudenziale, a metà tra inammissibilità e sanabilità dell'errore, chiarendo che l’impugnazione trasmessa a un indirizzo Pec non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Dgsia, è inammissibile tranne il caso in cui l’atto di impugnazione sia stato inoltrato con la medesima modalità telematica, dalla casella di ricezione dell’indirizzo Pec non compreso nell’elenco suddetto alla casella dell’indirizzo compreso in tale elenco.

    Si è ritenuta ragionevole la sanzione processuale dell’inammissibilità dell’impugnazione presentata all’indirizzo Pec dell’ufficio giudiziario competente per l’impugnazione, anziché a quello che ha emesso il provvedimento impugnato.

    Si è salvato l’atto di impugnazione nel caso in cui la cancelleria che l’abbia ricevuto per errore lo inoltri, in via telematica ed entro il termine di perentorio di legge previsto, all’indirizzo Pec della cancelleria del giudice competente, rimanendo così preservata la “continuità digitale” dell’iter processuale.

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    Udienze da remoto: regole dal 1° gennaio

    Pubblicato in GU n 275 del 26 novembre il DL 25 novembre con le regole operative per le udienze da remoto

    In particolare, esso disciplina le regole  tecnico-operative  per lo svolgimento delle udienze a distanza a  decorrere  dal  1° gennaio 2026.

    Le udienze a  ìdistanza  si  svolgono ì mediante  collegamenti  da remoto utilizzando la piattaforma Microsoft Teams.

    I collegamenti da remoto sono effettuati con la  piattaforma  il  cui  servizio  è reso  con  un  canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica con un sistema  di gestione e controllo su cloud in aree (tenant) di data center ubicati nel territorio dell'Unione europea.
    Per i collegamenti da remoto è necessario che i dispositivi utilizzati rispettino le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle «Linee guida tecnico-operative» di seguito dettagliate.

    Il decreto specifica che le regole si applicano alle udienze a distanza, le  cui comunicazioni sono inviate a decorrere dal 1° dicembre 2025.
    Restano ferme le modalità di partecipazione alle udienze a distanza  le  cui comunicazioni sono inviate sino al 30 novembre 2025 con  riferimento alle udienze da svolgersi entro il 31 dicembre 2025.

    Udienze da remoto: la partecipazione a distanza

    In particolare a partecipazione all'udienza avviene a  distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali  da  assicurare la contestuale, effettiva e  reciproca  visibilità  delle  persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a  garanzia della partecipazione e del contraddittorio.
    A decorrere  dal  1°  gennaio  2026, almeno tre giorni prima dell'udienza, l'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria  invia  una comunicazione  all'indirizzo di posta elettronica alla  parte che  ha  fatto  richiesta  del collegamento da remoto, contenente  il  link  per  la partecipazione all'udienza  a  distanza,  l'avviso  dell'ora  della  convocazione  e l'informazione che l'accesso all'udienza tramite tale  link  comporta il trattamento dei dati personali come da informativa.

    Il link è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a  terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato.
    I magistrati, i giudici  tributari  e  i  segretari di  sezione utilizzano  per  il  collegamento  telematico il  link  inviato esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, per il cui accesso è prevista una procedura  di  identificazione  basata sull'uso di almeno due fattori di autenticazione.
    All'udienza pubblica o camerale, il Presidente del collegio o il giudice monocratico, con l'assistenza  del  segretario,  verifica  la funzionalità del collegamento.
    E' vietata la registrazione, con ogni strumento e  da  parte  di chiunque, delle udienze pubbliche e camerali, nonche' della Camera di consiglio da remota tenuta dai soli magistrati  o  giudici  tributari per la decisione degli affari.

    E' in ogni caso  vietato  l'uso  della messaggistica istantanea interna agli applicativi di  videoconferenza e  di  altri  strumenti   che   possano conservare   tracce delle dichiarazioni o opinioni espresse durante le udienze o le  camere  di consiglio, nonche' il deposito di documenti tramite la piattaforma di videoconferenza. 

    All'atto del collegamento e prima di procedere  alla discussione, i difensori delle parti  o  le  parti  che  agiscono  in proprio dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto  accade nel corso dell'udienza o della Camera di consiglio non e'  visto  ne' ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla  udienza  o  alla Camera di  consiglio,  nonche'  si  impegnano  a  non  effettuare  le registrazioni di cui al primo periodo.  Al  termine  dell'udienza  da remoto, le parti danno atto del regolare svolgimento del collegamento audio-video. 

    Tali dichiarazioni sono  riportate  dal  segretario  nel processo verbale d'udienza.

    In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto,  il Presidente o il giudice monocratico sospende l'udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia  la  stessa disponendo che  ne  venga  data  comunicazione  alle  parti  con  le modalità previste

    Udienze da remoto: il verbale di udienza

    Il  verbale di  udienza  digitale è sottoscritto con  firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell'udienza.

    In esso si da atto  delle modalità di  accertamento dell'identità dei soggetti  ammessi a partecipare al  collegamento da  remoto, previa, ove necessario, esibizione di  documento  di riconoscimento,  della preliminare conoscenza  dell'informativa e  della  loro  libera  volontà di partecipare all'udienza da remoto, anche  per  quanto  concerne  la disciplina dei dati personali.

    Non  si provvede   all'annotazione degli   estremi   del documento di riconoscimento dei soggetti partecipanti all'udienza da  remoto.

    Nel verbale di udienza digitale si da', altresì atto che la Camera di consiglio o l'udienza si sono  svolte in videoconferenza tramite il sistema di collegamento
    Nei casi di indisponibilita' del S.I.Gi.T., il processo  verbale è redatto in formato  analogico.  

    In tal  caso,  il segretario  di sezione provvede successivamente a creare la  copia  informatica  del documento  cartaceo  e  ne  attesta  la   conformità all'originale apponendo la firma  elettronica  qualificata  o  firma  digitale. 

    Il processo verbale d'udienza redatto in  formato  analogico è  parte integrante del fascicolo processuale, tenuto  e  formato

    Il  processo  verbale d'udienza redatto in formato analogico è conservato.
    Il processo verbale digitale dell'udienza o la copia informatica del processo verbale analogico sono  inseriti  in forma integrale nel fascicolo informatico. 

    Udienze da remoto: le linee guida

    Le  specifiche  tecniche  funzionali alla  partecipazione dei difensori o delle parti che si difendono in proprio, sono individuate nelle linee guida tecnico-operative,  pubblicate sul  sito  internet dedicato al Dipartimento della  giustizia  tributaria  del  Ministero dell'economia e delle finanze e  aggiornate  in base  all'evoluzione normativa e tecnologica.
    Le misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi  connessi  ai  trattamenti dei dati personali sono regolarmente  riesaminate  e  aggiornate  dal Ministero dell'economia e delle finanze tenendo conto  dei  risultati di apposite valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati con  riferimento  ai trattamenti che presentano elevati rischi per i diritti e le liberta' degli interessati.

    Per l'utilizzo della piattaforma tecnologica Microsoft Teams  il Ministero dell'economia e delle  finanze si  avvale  della  società Sogei, partner tecnologico, che ai  fini  del  trattamento dei  dati personali assume il ruolo di responsabile

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    Processo penale telematico: modifiche al Decreto n 217/2023

    Pubblicato nella GU n 302 del 31.12 il Decreto n 206/2025 con il Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre  2023,  n. 217 in materia di processo penale telematico.

    Processo penale telematico: le nuove regole in vigore

    Il decreto, visto il regolamento 27 dicembre 2024, n. 206 recante «Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.», che ha modificato l'articolo 3 del regolamento 29 dicembre 2023, n. 217,  stabilendo nuovi termini di transizione per  gli  uffici giudiziari penali relativamente alle tipologie di atti del procedimento penale  per cui  possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, consentendo  il deposito di atti, documenti, richieste e memorie anche con  modalità non telematiche durante la fase delle indagini preliminari sino alla data del  31 dicembre  2025, ferme  le eccezioni individuate  dal medesimo articolo 3, commi 2, 3 e 4, e indicando i  successivi  tempi di transizione al nuovo regime per gli uffici giudiziari  e le  fasi del procedimento diversi da quelli indicati dal comma 1 del  medesimo articolo 3; 

    rilevata la necessità di ridefinire tanto l'individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possono  essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, quanto i termini di transizione al  nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale mediante la rimodulazione dei termini medesimi che, nel testo vigente, inizierebbero ad operare sin dal primo gennaio 2026 ha normato quanto segue.

    In particolare, con l'articolo 1 di modifiche all'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 si prevede che sino al 30 giugno 2026,  il deposito da parte  dei soggetti abilitati interni di atti, documenti  e  richieste  relativi alle intercettazioni di  comunicazioni telefoniche, informatiche  o telematiche,  nonchè tra  presenti,  può  avere  luogo  anche  con modalita' non telematiche. 

    Inoltre, sino al 31 marzo 2026, negli  uffici  giudiziari  penali indicati dal comma 1, lettera d), il deposito da parte  dei  soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo  VI  e  titolo II, capo III del  codice  di procedura  penale, nonchè in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro  probatorio,  puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.

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    Autotutela PA: ridotti i termini per procedere

    La Legge del 02.12.2025 n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" continene una norma con la riduzione dei termini di autotutela per gli atti della PA, vediamo i dettagli.

    Ridotto i termini dell’autotutela nella Legge sulle semplificazioni

    L’articolo 1 riduce da dodici a sei mesi il termine entro il quale lepubbliche amministrazioni possano procedere all’annullamento di ufficio
    dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

    A tal fine, la disposizione modifica l’articolo 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina in via generale, nell’ambito dei procedimenti di autotutela della pubblica amministrazione, l’annullamento d’ufficio, con il quale l’amministrazione rimuove il provvedimento di primo grado.

    L’annullamento può essere disposto dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento o da altro organo previsto dalla legge.
    Come evidenzia il dossier alla legge, secondo la giurisprudenza consolidata, che è stata recepita nella legge n. 241/1990 con la riforma del 2005, i presupposti dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, che ha effetti ex tunc, sono:

    •  l’illegittimità originaria del provvedimento, ex art. 21-octies comma 1 della legge 241/1990, ossia nei casi classici di provvedimento illegittimo per violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza;
    • l’interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità;
    • l’assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari. 

    Ne risulta che l’annullamento è provvedimento discrezionale, chiamato a ponderare l’interesse pubblico alla rimozione del provvedimento invalido con gli altri interessi dei soggetti coinvolti.
    L’esercizio di questo potere discrezionale non esime l’amministrazione dal dare conto della sussistenza dei menzionati presupposti. Ai sensi dell’art. 21 nonies, co. 1, della L. 241 del 1990 l’annullamento d’ufficio va adottato «entro un termine ragionevole», decorso il quale
    l’amministrazione decade dal potere. Ciò a garanzia della certezza del diritto e della tutela dell’affidamento legittimo di coloro ai quali ilmprovvedimento di primo grado da eliminare abbia recato vantaggio.
    Per eliminare incertezze nei rapporti giuridici rispetto alla valutazione discrezionale della ragionevolezza del termine, la legge n. 124 del 2015 (art. 6) aveva specificato che tale termine non fosse comunque superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione del provvedimento di primo grado per i casi di annullamento d’ufficio dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, anche ove si tratti di provvedimenti formatisi a seguito di silenzio-assenso.
    Il legislatore è nuovamente intervenuto in materia con il D.L. n. 77 del 2021 (art. 63, co. 1) disponendo una riduzione del termine da diciotto a dodici mesi, al fine di “consentire un più efficace bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento del privato interessato e l’interesse pubblico”.
    Con la disposizione in esame, il limite temporale massimo per procedere all’annullamento d’ufficio viene ulteriormente ridotto a sei mesi.
    In base alla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge l’ulteriore riduzione risponde all’esigenza di salvaguardare il legittimo affidamento ingenerato nei destinatari del provvedimento.
    Conseguentemente, per ragioni di coerenza interna del testo normativo, si modifica il riferimento al termine, da dodici a sei mesi, anche al comma 2-bis dell’articolo 21-nonies della L. 241/1990 il quale dispone che l’esercizio del potere di autotutela potrà essere esercitato anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, in caso di provvedimenti conseguiti sulla base di condotte costituenti reato che abbiano determinato un falso presupposto per l’adozione del provvedimento e siano state accertate con sentenze passate in giudicato.

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    Impugnabilità del diniego di variazione catastale e decorrenza delle rendite

    La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n 5454/2025, affronta una controversia tra l’Agenzia delle Entrate, un Comune e una a società Alfa S.r.l., relativa a una variazione delle rendite catastali e al successivo avviso di accertamento per IMU non versata nel 2014.

    Il contribuente aveva presentato istanza per la revisione della rendita catastale, ritenendola calcolata erroneamente sulla base di un saggio di fruttuosità del 3% anziché del 2%. 

    L’Amministrazione finanziaria aveva rigettato la richiesta, definendola come diniego in autotutela e dunque non impugnabile.

    L'Agenzia delle Entrate e il Comune sostenevano che:

    • l’atto fosse da considerare diniego di autotutela, quindi non autonomamente ricorribile.
    • anche se fosse stata ammessa la variazione, non avrebbe potuto produrre effetti retroattivi.

    Impugnabilità del diniego di variazione catastale e decorrenza delle rendite

    La Corte di Cassazione conferma un principio consolidato: il diniego espresso o tacito dell’Amministrazione a una richiesta di variazione catastale è atto impugnabile dinanzi al giudice tributario.

    Viene richiamato l’art. 19, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 546/1992, che considera impugnabili «gli atti relativi alle operazioni catastali», tra cui rientra pienamente anche il mantenimento di una rendita errata.  

    La Cassazione ha affermato il seguente principio: Il contribuente ha sempre il diritto di chiedere la rettifica della rendita quando la situazione di fatto o di diritto originaria non sia corretta.

    La Corte chiarisce che l’istanza presentata dal contribuente non era una richiesta di autotutela, ma una domanda di variazione del classamento catastale, attivabile in qualunque momento.

    Secondo la giurisprudenza citata (Cass. n. 2995/2015; Cass. n. 21010/2024), l’autotutela ha carattere discrezionale e non genera automaticamente un diritto al ricorso

    Diversamente, la domanda di variazione, se rigettata, produce un provvedimento che incide su diritti soggettivi e quindi impugnabile.

    La Cassazione inoltre ha chiarito che ai sensi dell’art. 74 della Legge 342/2000, le modifiche della rendita catastale producono effetti solo dalla loro notificazione, salvo che non si tratti di errori materiali da parte dell’Amministrazione. 

    Se la variazione è frutto di una rettifica motivata da elementi nuovi o da un errore del contribuente, non può avere effetto retroattivo.

    Nel caso in esame, l’errore (uso di un tasso di fruttuosità del 3% anziché 2%) era imputabile al contribuente, che l’aveva indicato nel proprio DOCFA. Per questo motivo, la revisione non poteva produrre effetti retroattivi.

    La Corte ha quindi cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l’efficacia retroattiva della variazione, richiamando la giurisprudenza (Cass. 26392/2019, Cass. 8543/2023, Cass. 24542/2024) che distingue nettamente i due casi.

    Questa sentenza chiarisce che il diniego di variazione è un atto che incide sul presupposto dell’IMU, dell’IRPEF e di altri tributi, e quindi rientra tra quelli che possono essere impugnati.

    La Corte ha chiarito che l’atto ha forma libera, ma deve comunque considerarsi impugnabile se:

    rigetta un’istanza di variazione fondata su elementi di fatto;

    produce effetti negativi per il contribuente.

    La rendita catastale è un indicatore diretto di capacità contributiva. Un errore può determinare una tassazione maggiore e violare l’art. 53 della Costituzione.

    È quindi interesse del contribuente e dell’Amministrazione stessa assicurare la veridicità della rendita, ma i rimedi giuridici devono tenere conto della decorrenza degli effetti e della fonte dell’errore.

    La Cassazione ha anche precisato che i termini per l’impugnazione non si sospendono automaticamente: i Comuni devono adottare un regolamento specifico per applicare la sospensione prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1, c. 199–205).

    In assenza di regolamento, la sospensione dei termini non opera e i ricorsi fuori termine sono inammissibili, come nel caso del Comune

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    Valore probatorio del PVC della Finanza: principio della Cassazione

    Con Ordinanza 25 ottobre 2025, n. 28340, la Cassazione ha chiarito che in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: 

    a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; 

    b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi – e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi – esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; 

    c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (così Cass. V, n. 2860/2017; cfr., altresì, cfr. n. 24461/2018 e n. 18420/2024).
    Non può quindi accordarsi fede privilegiata a quello su cui il pvc tace.  La mancata descrizione di un'ulteriore porta -oltre a quella di ingresso- nella stanza di lavoro del contribuente non equivale all'attestazione che una porta non ci sia: il silenzio non equivale ad attestazione negativa, assistita da fede privilegiata.

    Vediamo i fatti di causa.

    Accessi nei locali promiscui, il Fisco ha bisogno dell’autorizzazione

    Con l’Ordinanza n. 28340 del 25 ottobre 2025, la Corte di Cassazione torna sul tema delicato degli accessi nei locali promiscui da parte dell’Amministrazione finanziaria, rafforzando le garanzie del contribuente.

    La vicenda riguarda il titolare di uno studio tecnico di infortunistica stradale, esercitato all’interno di un ambiente seminterrato di circa 15 mq, ricavato nello stesso edificio in cui viveva con la madre.

    La Guardia di Finanza aveva eseguito un’ispezione nel 2015 senza previa autorizzazione della Procura, dando luogo a un accertamento per compensi non dichiarati, fondato sul processo verbale (PVC) redatto in quell’occasione. Il contribuente aveva contestato la legittimità dell’accesso, sostenendo che si trattasse di locale ad uso promiscuo e quindi accessibile solo con autorizzazione del magistrato.

    La questione non è nuova, ma la Suprema Corte la affronta con rigore sistematico e – soprattutto – enuncia un principio di grande utilità per la pratica difensiva. 

    Se il locale è ad uso promiscuo e la comunicazione con l’abitazione è “agevole”, l’accesso richiede l’autorizzazione della Procura.

    Il concetto chiave è proprio l’“agevole comunicazione” tra lo spazio lavorativo e la parte abitativa: non basta la presenza di una porta o di un varco; occorre che vi sia effettiva continuità e facilità di accesso che permetta, ad esempio, il passaggio agevole di documenti contabili.

    La Cassazione, con motivazione articolata, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza favorevole al contribuente e rinviando la causa al giudice di merito per un nuovo esame più approfondito.

    Ecco i passaggi salienti della motivazione:

    Errore probatorio della CTR: la Commissione Tributaria Regionale aveva fondato la propria decisione su fotografie e planimetrie non attuali rispetto alla data dell’ispezione (alcune precedenti, altre successive), senza dimostrarne la rilevanza effettiva o l’idoneità a dimostrare l’agevole collegamento tra studio e abitazione.

    La Corte ha ribadito che il silenzio del verbale su un certo elemento (in questo caso, la porta di comunicazione) non equivale a prova contraria, né gode di fede privilegiata, non si può dire, insomma, che “se il PVC non lo cita, allora non esiste”.

    La gerarchia delle prove va rispettata:

    • il giudice deve valutare la credibilità delle prove, ma spiegando perché attribuisce maggiore attendibilità a certe fonti rispetto ad altre. In questo caso, la CTR non aveva motivato adeguatamente.

    La Suprema Corte ha ribadito un principio chiave per chi si occupa di contenzioso fiscale: 

    • “Il locale è ad uso promiscuo quando esiste un collegamento interno che consente l’agevole comunicazione con l’abitazione, tale da permettere il facile trasferimento di documenti. In tal caso, l’accesso richiede l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.”

    Il principio, già espresso in precedenti pronunce come Cass. n. 21411/2020 e Cass. n. 7723/2018, viene ora consolidato in una fattispecie concreta, che rende il concetto più operativo.

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    Cessione quote societarie ai figli: quando è reato perchè evitare recupero debiti fiscali

    Con Sentenza n. 29943/2025 la Cassazione ha stabilito che configurano il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (ex articolo 11 Dlgs n. 74/2000), anche i comportamenti che appaiono formalmente leciti ma che complessivamente rappresentano uno stratagemma finalizzato a sottrarre garanzie patrimoniali all'esecuzione del debito da parte dell'Amministrazione finanziaria.

    Vediamo i dettagli della causa.

    Cessione quote societarie ai figli: quando è reato perchè evita il recupero debiti fiscali

    Un soggetto veniva condannato dal Tribunale penale perché ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 11 Dlgs n. 74/2000, per avere compiuto atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione delle imposte mediante la cessione al figlio convivente delle proprie quote di una società semplice.

    La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado, di qui il ricorso in Cassazione.

    L'imputato eccepiva l'errata applicazione dell' articolo 11 citatoda parte del giudice di seconde cure, che aveva ritenuto che la cessione al figlio di una percentuale delle proprie quote di partecipazione nella società avesse natura fraudolenta per essere stata posta in essere per occultare i propri beni ipregiudicando l'attività di recupero dell'Amministrazione finanziaria.

    La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile premettendo che l’articolo 11 Dlgs n. 74/2000 sanziona alternativamente, la condotta di chi, allo scopo di sottrarsi al pagamento di imposte, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. 

    Come evidenziato da precedente pronuncia (Cassazione n 36290/2011) Il legislatore ha inteso evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'erario.

    Secondo la giurisprudenza di legittimità la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie in esame èstata più volte evidenzaita.

    A tale proposito, la suprema Corte ha chiarito che il reato in questione è integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare l'attività di recupero della amministrazione finanziaria.

    Nel novero di “altri atti fraudolenti” sono compresi sia atti materiali di occultamento e sottrazione dei propri beni sia anche atti giuridici diretti, secondo una valutazione concreta, a sottrarre beni al pagamento delle imposte.

    La Cassazione ha specificato che la nozione di atto fraudolento è da evidenziarsi come:   

    • “ogni comportamento che, formalmente lecito (analogamente, del resto, alla vendita di un bene), sia tuttavia caratterizzato da una componente di artifizio o di inganno” (cfr Cassazione n. 25677/2012), ovvero
    • ogni atto che sia idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero (per la verità con una sovrapposizione rispetto alla simulazione)” ovvero
    • “qualunque stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione” (cfr Cassazione n. 3011/2016).

    Con riferimento all'alienazione di beni, l’orientamento consolidato prevede che in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei a eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'articolo 11 Dlgs n. 74/2000, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione.

    Infine la Cassazione ha chiarito che la nozione di "atti fraudolenti" comprende tutti quei comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l’esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione, rilevando, tra i possibili indicatori della fraudolenza, la prova dell'eventuale compiacenza degli acquirenti, la congruità del prezzo pagato (cfr Cassazione n. 25677/2012).

    Pertanto è corretta la pronuncia della Corte d’Appello che aveva rilevato l’esistenza di un comportamento fraudolento finalizzato a rendere difficoltosa la procedura di riscossione coattiva del debito.

  • Contenzioso Tributario

    Ristretta base partecipativa: vale anche se i soci sono altre società

    Con società a ristretta base partecipativa si intende una società di capitali partecipata da un numero esiguo di soci, che, da un punto di vista operativo, si distingue da una società a capitale diffuso per il fatto che i soci possono avere un controllo diretto e permeante sulla società.

    Dal punto di vista fiscale il legislatore non ha previsto una situazione di sfavore per le società che si trovano in questa situazione, ma giurisprudenza e prassi hanno inventato una presunzione semplice, su cui oggi si basano un gran numero di accertamenti nei confronti dei soci di società con numero esiguo di soci.

    L’ipotesi è che, in una società a ristretta base partecipativa, nel momento in cui vengono contestati ricavi non contabilizzati o costi inesistenti, il maggior reddito conseguito dalla società (quello scaturente dalla contestazione) sia stato già distribuito ai soci, i quali a loro volta divengono oggetto di accertamento fiscale.

    La logica vorrebbe che una tale contestazione restasse in capo alla società, il soggetto giuridico che ha conseguito l’eventuale maggior reddito, come previsto dal legislatore; secondo giurisprudenza e prassi, invece, è legittimo ritenere che tale maggior reddito sia stato distribuito, a meno che i soci non siano in grado di dimostrare il contrario.

    La motivazione che sta alla base di questa contestazione è la presunzione che la ristrettezza dell'assetto societario implica un vincolo di solidarietà, e di reciproco controllo, dei soci nella gestione sociale, che non c’è invece in una società a capitale diffuso.

    In principio questa presunzione semplice veniva applicata alle sole SRL, e si ipotizzava che questo fatto derivasse dalla natura di questo tipo di società, divenute, in conseguenza della riforma del diritto societario, una sorta di via di ibrido tra società di persone e società di capitali.

    Con il passare del tempo però la presunzione è stata estesa anche alle SPA, e infine, oggi, persino al caso in cui i soci di una società oggetto di contestazione siano altre società, non importa se di capitali o di persone.

    Questo tipo di contestazione è divenuta così frequente e dal perimetro di applicazione sempre più ampio, che, nell’ambito della riforma fiscale, l’attuale governo aveva previsto di disciplinare la fattispecie in modo tale da definire almeno il perimetro di applicazione e le fattispecie contestabili.

    A qualcuno potrebbe sembrare strano il fatto che il legislatore avrebbe dovuto inserire nell’ordinamento una norma per mettere freno a delle contestazioni che non sono basate su altre norme, ma bisogna ammettere che l’intervento sarebbe stato auspicabile, quantomeno per ricostituire un livello minimo di certezza del diritto su questa questione. 

    Questione, va detto, che frena la diffusione delle società di capitali, in un paese in cui notoriamente le imprese sono troppo piccole e tendenzialmente individuali.

    L’ordinanza 16035 del 16 giugno 2025

    Con l’ordinanza numero 16035, pubblicata il 16 giugno 2025, la Corte di Cassazione estende il perimetro di applicazione della presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base partecipativa anche al caso in cui i partecipanti alla società siano altre società, non importa se di capitali o di persone.

    Secondo la Corte la presunzione “non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale”; ciò che deve essere valutato è se ogni livello societario, caratterizzato dalla ristrettezza della compagine sociale, costituisca o meno “un mero schermo rispetto alle persone fisiche, valido civilisticamente ma non opponibile al fisco”.

    In ragione di ciò, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 16035/2025 emana il seguente principio di diritto: “in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili, in corrispondenza di costi risultanti dalle scritture contabili ma disconosciuti, opera anche nel caso in cui la compagine sociale si componga esclusivamente di società, sia di persone sia di capitali, senza che ciò si ponga in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, allorquando il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell'assetto societario che implica un reciproco controllo dei soci nella gestione sociale con conseguente vincolo di solidarietà”.

    Il principio emanato, a prescindere dal fatto che l’idea possa essere condivisa o meno, può presentare delle difficoltà di ordine concreto, in quanto non è chiaro in che maniera, materialmente, una società, socia di un’altra società, possa dimostrare il fatto di non aver ricevuto utili extracontabili, dato che questi già non sono iscritti nelle sue scritture contabili.

  • Contenzioso Tributario

    Processo tributario: PEC non valida nessun obbigo di secondo invio

    Con Ordinanza n 3703 del 2025 la Cassazione hanno fissato un utile principio per le notifica via PEC. 

    In particolare viene statuito che In caso di notifica a mezzo pec di cui all’art. 60, d.p.r. n. 600/1973, ove l’indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società (OMISSIS) e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell’atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura ai primo tentativo;”. 

    Notifiche via PEC: principio della Cassazione per PEC inattiva o non valida, cosa fare

    Il caso di specie nasceva dall’impugnazione da parte di una società contribuente di un’intimazione di pagamento basata su cartelle di pagamento che secondo la ricorrente, non erano state regolarmente notificate, con conseguente estinzione della pretesa impositiva per prescrizione e decadenza.

    La CTP accoglieva il ricorso della società ed anche la Commissione tributaria regionale lo confermava.

    L'Agenzia delle Entrate presentava ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi di impugnazione: 

    • il primo denunciava la violazione degli articoli 60 Dpr n. 600/1973, 26 Dpr n. 602/1973, e 2697 codice civile, poichè la notifica delle cartelle di pagamento in contestazione era valida pur in assenza del secondo invio nel termine dilatorio di sette giorni,
    • il secondo si opponeva alla sentenza impugnata laddove aveva erroneamente ritenuto decaduta la pretesa fiscale ai sensi dell’articolo 25, Dpr n. 602/1973.

    La Corte suprema ha esaminato i due motivi, ritenendoli entrambi fondati chiarendo quanto segue:

    • in caso di notifica a mezzo Pec, ai sensi dell’articolo 60, Dpr n. 600/1973, nei confronti di un’impresa, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec), qualora l’indirizzo del destinatario risulti non valido o inattivo, per il completamento della notifica (deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito InfoCamere e pubblicazione dell’avviso) non occorre prima effettuare un secondo tentativo di consegna dell’atto via Posta elettronica certificata decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Tale obbligo sussiste solo nel caso in cui la casella Pec del destinatario risulti satura al primo tentativo di notifica.

    Secondo interpretazione letterale dell’articolo 60, Dpr n. 600/1973, si distinguono due ipotesi alternative: 

    • casella Pec satura, che richiede un secondo invio dopo almeno sette giorni, 
    • e indirizzo non valido o inattivo, per il quale la norma prevede direttamente il deposito telematico presso InfoCamere e la successiva pubblicazione dell’avviso; nonché a seguito di un ragionamento logico-sistematico, secondo cui non avrebbe senso imporre un secondo invio a un indirizzo Pec certificato come non valido o inattivo, poiché ciò costituirebbe un adempimento privo di utilità pratica.

    Pertanto i giudici hanno affermato che la notifica delle cartelle di pagamento deve considerarsi, nel caso di specie, valida e pertanto non si è verificata alcuna decadenza, in quanto il termine di cui all’articolo 25, Dpr n. 602/1973, non era ancora scaduto al momento della notifica.