• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Ripartizione 8xmille: il Governo approva per l’irpef 2024

    Il Consiglio dei Ministri del 30 luglio ha deliberato in merito alla ripartizione delle risorse dell’8 per mille relative all’anno 2024 che i contribuenti hanno scelto di destinare allo Stato.

    Ripartizione irpef 2024 8xmille: tutti gli importi

    Come evidenzia lo stesso Governo nel comunciato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale, le li risorse ammontano, complessivamente, a 202 milioni di euro.

    La quota espressa, cioè corrispondente a scelte fatte dai contribuenti tra le varie finalità specifiche cui può essere destinata la quota statale, ammonta a 128 milioni di euro. 

    La quota inespressa, cioè destinata genericamente allo Stato, senza destinazione specifica da parte del contribuente, ammonta a 73 milioni di euro. Dai 73 milioni deve essere dedotto il 20%, che la legge destina all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

    Residuano 58,9 milioni di euro che, analogamente all’annualità precedente, vengono destinati alla categoriaPrevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”.

    La quota espressa è così ripartita:

    • assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati: 9,6 milioni;
    • calamità naturali: 25,4 milioni;
    • conservazione dei beni culturali: 24 milioni;
    • edilizia scolastica: 59,1 milioni;
    • fame nel mondo: 19,2 milioni.

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    Corretta compilazione del Quadro RW: chiarimenti ADE

    Con il Principio di diritto n 11 del 28 luglio le Entrate chiariscono l'adempimento degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale ed in materia di IVAFE  relativamente alla corretta indicazione, nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, del valore delle quote, non negoziate in
    mercati regolamentati, detenute da persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d'impresa, in 
    Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari.

    Quadro RW: come indicare le quote detenute da persone fisiche in OICR

    L'agenzia ricorda che l'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, recante la disciplina del cd. ''monitoraggio fiscale'', prevede che «Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi».
    I chiarimenti in merito alla disciplina del monitoraggio fiscale e agli adempimenti dei contribuenti sono stati forniti con la circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, cui si rinvia.

    Inoltre, il primo periodo del comma 18 dell'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 prevede che «a decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato».
    I soggetti tenuti al pagamento dell'IVAFE sono individuati dal successivo comma 18 bis, con il rinvio ai soggetti indicati nell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990. 

    Per effetto di tale rinvio sono, dunque, soggetti passivi dell'IVAFE quelli tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti e le attività detenuti all'estero.
    Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012, emanato ai sensi del comma 23 del citato articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, prevede, tra l'altro, le disposizioni di attuazione per l'applicazione dell'IVAFE.
    In particolare, tale provvedimento, in merito alla base imponibile, stabilisce, in generale, che il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare (o, se inferiore, al termine del periodo di detenzione) nel luogo in cui esse sono detenute. 

    Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, invece, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Infine, per i titoli che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso, occorre tenere conto del valore di acquisto.
    I chiarimenti in merito all'applicazione dell'IVAFE sono stati forniti nella circolare 2 luglio 2012, n. 28/E.
    Ai fini di adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e di liquidazione dell'IVAFE, le persone fisiche sono tenute alla compilazione del quadro RW del modello
    REDDTI PF, ovvero del quadro W del modello 730. 

    Per assolvere a tali adempimenti, le quote dei Fondi oggetto del quesito, che non sono negoziate in mercati regolamentati e non hanno un valore nominale o di rimborso, devono essere valorizzate al loro costo di acquisto.
    Si conferma, infine, che nella colonna 4 dei citati quadri dichiarativi deve essere indicato il codice di riferimento dello Stato in cui è istituito il Fondo e non di quello in cui è stabilita la management company.

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    Procedura web per 8,5,2×1000 Irpef 2025 degli esonerati dalla dichiarazione

    Dal 2025, destinare l’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef diventa ancora più semplice, anche per i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

    L’Agenzia delle Entrate ha attivato un nuovo servizio online, accessibile dall’area riservata del sito istituzionale, che consente di esprimere le proprie scelte in modo guidato e senza scaricare software.

    Procedura web per 8,5,2×1000 Irpef 2025 degli esonerati dalla dichiarazione

    Il nuovo strumento Web per esprimere le preferenze si trova tra i servizi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia. 

    Per accedervi è sufficiente utilizzare una delle seguenti credenziali:

    • SPID
    • Carta d’Identità Elettronica (CIE)
    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

    Una volta effettuato l’accesso, il contribuente potrà accedere alla sezione dedicata alla Scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF” e compilare passo dopo passo le tre schede previste.

    Il percorso guidato permette di indicare:

    • l’8 per mille: da destinare allo Stato o a una confessione religiosa.
    • il 5 per mille: da assegnare a soggetti che operano in ambiti di interesse sociale (è possibile indicare direttamente il codice fiscale dell’ente prescelto).
    • il 2 per mille: da destinare a un partito politico.

    In assenza di preferenze, è possibile spuntare la voce “Nessuna scelta” e proseguire alla schermata successiva.

    Al termine della compilazione, il sistema propone un riepilogo e consente di inviare le schede tramite il tasto “Invia”

    Una volta inviate, sarà disponibile la ricevuta di avvenuta trasmissione.

    Il servizio è pensato soprattutto per i contribuenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi, ovvero soggetti che, per motivi reddituali o anagrafici, non sono tenuti a presentare né il modello 730 né il modello Redditi PF, ma che intendono comunque esprimere la propria preferenza sulla destinazione di una quota dell’IRPEF.

    Le schede relative alla destinazione dell’8, 5 e 2 per mille devono essere trasmesse entro il 31 ottobre 2025. 

    Sono previste quattro modalità di invio:

    1. tramite la nuova procedura web, direttamente online senza download.
    2. scaricando il software dell’Agenzia e trasmettendo il file via desktop.
    3. consegnando la scheda in busta chiusa presso un ufficio postale.
    4. affidandosi a un intermediario abilitato (CAF, professionista, ecc.).

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    Tassazione agevolata mance: anche per i lavoratori in somministrazione

    Con la Consulenza giuridica n 7 del 15 luglio le Entrate forn iscono chiarimenti per la tassazione delle mance al 5% per i lavoratori del Turismo e della Ristorazione.

    In sintesi l'Ade chiarisce che il trattamento fiscale agevolato del 5% sulle mance destinate dai clienti ai lavoratori di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si applica anche quando il lavoratore non è un impiegato della struttura.

    Esso si applica quindi anche se il lavoratore è dipendente di un fornitore esterno, ad esempio in somministrazione.

    Tassazione agevolata mance: come funziona

    L'istante è un ministero che domanda chiarimenti sull'applicazione del regime agevolato per le mance dei lavoratori del turismo e della ristorazione regolato dall’articolo 1 commi 58 e seguenti della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

    Esso prevede che le somme destinante a titolo di liberalità dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, sono soggette a un’imposta agevolata del 5% sostitutiva di Irpef e addizionali.

    L’imposta deve essere applicata dal sostituto d’imposta, trattandosi di redditi di lavoratore dipendente, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore.

    L’agevolazione opera entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

    Con la Consulenza giuridica in oggetto, l'ADE chiarisce che il regime non cambia in base al soggetto destinatario delle somme erogate.          

    Tassazione agevolata mance: anche per i lavoratori in somministrazione

    Viene ricordato che il contratto di somministrazione di lavoro è un accordo in cui un’agenzia (somministratore) fornisce dei dipendenti a una struttura che li utilizza per lo svolgimento di un lavoro e che “Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori” (articolo 33, comma 2, del Dlgs n. 81/2015). 

    Nel caso del lavoratore non direttamente dipendente dalla struttura alberghiera o del bar o ristorante, il datore di lavoro tenuto a corrispondere lo stipendio, comprese le mance, è l'agenzia di somministrazione sulla quale, di conseguenza, ricadono gli obblighi di sostituzione d'imposta.

    Il riversamento delle mance da parte dei gestori delle strutture ricettive e di esercizi di somministrazione e bevande al fornitore esterno, invece, è una semplice movimentazione di soldi che è irrilevante ai fini impositivi.

    Le mance sono spesso acquisite dalle strutture ricettive o dagli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti e poi riversate ai lavoratori, al netto delle imposte.

    Se le mance riscosse destinate al lavoratore somministrato sono elargite dalla stessa struttura utilizzatrice, non vengono meno gli obblighi di sostituzione in capo alla società somministratrice.

    In conclusione considerato che gli obblighi di sostituto d'imposta ricadono sull'agenzia di somministrazione anche nel caso in cui le mance siano erogate direttamente dall'utilizzatore quali ad esempio l’hotel o altra struttura, l’Agenzia chiarisce che tra la società di somministrazione (sostituto d'imposta) e la struttura erogatrice (terzo erogatore) sarà obbligatorio attivare un sistema di comunicazioni per la corretta tassazione le somme corrisposte.

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    Redditi PF 2025: indicazione conti correnti cointestati nel quadro RW

    Nel Modello Redditi PF 2025 vi è anche il Quadro RW da utilizzare per il monitoraggio fiscale delle attività detenute all'estero, vediamo chi è obbligato a compilarlo e chi ne è esonerato.

    In particolare, vediamo istruzioni su come indicare nel Quadro RW i conti correnti cointestati.

    Quadro RW: conti correnti cointestati, come indicarli

    Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e delle cripto – attività detenute attraverso “portafogli”, “conti digitali” o altri sistemi di archiviazione o conservazione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).

    Il quadro deve essere compilato anche per assolvere agli obblighi del versamento dell’imposta sul valore delle cripto-attività ai sensi dell’art. 19, comma 18 del Decreto Legge 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 146 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023).

    Attenzione al fatto che l’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della Legge n. 186 del 2014); resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.

    Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta; questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito.
    Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residentime per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

    Relativamente ai conti correnti, è bene sottolineare che per quelli cointestati, nel quadro RW occorre indicare l’intero ammontare a opera di ciascun cointestatario.

    Relativamente ai conti cointestati, si ritiene infatti valido quando chiarito dalla agenzia con la Circolare n 38/2013 secondo la quale ciascun cointestatario deve indicare l’intera giacenza del conto corrente, riportando la propria percentuale di possesso nel campo 5 del quadro, ad esempio in caso di due cointestatari, ciascun contribuente indica “50".

    Per ciò che concerne le eventuali sanzioni per chi non adempie al monitoraggio fiscale, nei conti correnti cointestati ai fini dichiarativi, si applica quanto chiarito in dottrina.

    Ciascun cointestatario ha la disponibilità dell’intero investimento come ad esempio avviene nel caso del deposito titoli o del conto corrente dove ciascun soggetto può operare con firma disgiunta.

    A ciò consegue che ogni cointestatario risulta potenzialmente soggetto alla sanzione ex art. 5 del DL 167/90 sul 100% delle attività estere di cui ha la disponibilità, senza dividere tale importo con gli altri cointestatari.

    Concludendo se una persona fisica possiede un conto corrente estero cointestato con un’altra persona fisica residente in Italia, la sanzione potrebbe essere irrogata a entrambi e avrebbe come base la giacenza media indicata nel quadro RW nel campo 8.

    Quadro RW: chi è esonerato

    Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

    Relativamente ai conti correnti viene si evidenzia che l’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della Legge n. 186 del 2014); resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.

    Inoltre, l’obbligo di monitoraggio non sussiste per:

    • a) le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati;
    • b) i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Acconto Irpef 2025: confermate le modalità di calcolo

    Il DL n 55/2025 convertito in legge viene pubblicato nella GU n 141 del 21 giugno ed entra in vigore dal giorno dopo.

    Si ricorda che esso contiene la norma di salvaguardia per gli acconti Irpef 2025.

    Viene confermato che i lavoratori dipendenti e i pensionati senza redditi aggiuntivi non dovranno versare alcun acconto Irpef per il 2025.

    Il decreto legge, adottato in via d’urgenza, introduce norme di coordinamento tra il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, attuativo della delega sulla riforma fiscale, e la legge di bilancio per il 2025, confermando quanto già preannunciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel comunicato stampa n. 32 del 25 marzo 2025 che riportiamo di seguito.

    Acconto Irpef 2025: confermate le modalità di calcolo

    La Legge n 19 giugno 2025 n. 86, di conversione del DL 23 aprile 2025 n. 55, conferma la correzione delle modalità di calcolo dell’acconto Irpef 2025, inizialmente errate per via del mancato coordinamento tra il DLgs. 216/2023 e la L. 207/2024.

    Ricordiamo che l’art. 1 commi 1 e 2 del DLgs. n 216/2023 ha previsto, inizialmente per il solo 2024

    • riduzione degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF da quattro a tre,
    • incremento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, di cui all’art. 13 comma 1 lett. a), primo periodo, del TUIR.

    Per il 2024 veniva applicata la seguente articolazione di scaglioni di reddito e di aliquote Irpef:

    • fino a 28.000 euro, 23%;
    • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
    • oltre 50.000 euro, 43%.

    Con la messa a regime della disposizione, il testo dell’art. 1 comma 4 del DLgs. 216/2023 non era stato adeguato, continuando a disporre che, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’Irpef per i periodi d’imposta 2024 e 2025, dovesse essere assunta, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2; di conseguenza, per la determinazione degli acconti in questione per il 2025 si sarebbe dovuto considerare la disciplina in vigore per l’anno 2023.

    L’art. 1 del DL 55/2025 ora convertito in legge, ha modificato l’art. 1 comma 4 del DLgs. 216/2023, eliminando il riferimento al 2025 e mantenendo l’applicazione della disposizione solo per il 2024.

    La norma prevede che, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini Irpef per il periodo d’imposta 2024, si assuma, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

    Per il 2025, trovano quindi applicazione le regole ordinarie di determinazione degli acconti.

    A tal fine in data 15 maggio scorso sono anche state corrette le istruzioni al modello redditi pf 2025 e la nuova versione delle istruzioni conferma che l’acconto va calcolato secondo le consuete modalità, potendo scegliere tra il metodo storico e quello previsionale, e, in caso di adozione del primo, procedendo al ricalcolo solo nei casi espressamente previsti.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Deduzioni autotrasportatori 2025: importi e istruzioni

    Il Ministero dell’economia e delle finanze in data 13 giugno comunica che, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali nel 2025 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate,come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

    In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2024 nella misura di 48,00 euro.

    Attenzione al fatto che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

    L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

    Deduzioni autotrasportatori: come indicarle in dichiarazione dei redditi 2025

    Conseguentemente, le Entrate con un comunicato stampa precisano che, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata:

    • nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2025 PF e SP, 
    • utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, 

    così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

    I codici si riferiscono, rispettivamente:

    • alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e 
    • alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2025: il campo dichiarazione rettificativa per il 730

    Pubblicate tutte le regole per il Modello Redditi PF 2025 anno di imposta 2024 da presentare in modalità telematica dal 30 aprile al 31 ottobre prossimo.

    Il modello, tra le altre novità, contiene nel Frontespizio Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025.

    Si tratta di un nuovo campo per consentire la correzione di errori della dichiarazione 730/2025 commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, vediamo i dettagli.

    Redditi PF 2025: la Dichiarazione rettificativa per il 730

    Nel Frontespizio del Modello Redditi PF fascicolo 1 è presente una nuova casella.

    Si tratta della Dichiarazione Rettificativa del 730/2025.

    Tale caselle deve essere compilata per correggere errori della dichiarazione 730/2025 (anno di imposta 2024), commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, nella quale siano compilati il rigo C16 del quadro C e i quadri W, M e T.

    In tali ipotesi è necessario presentare un modello Redditi Persone Fisiche 2025 utilizzando le seguenti modalità di compilazione.
    Nel frontespizio del modello Redditi Persone Fisiche 2025, si dovrà barrare la casella:

    • “Correttivo nei termini” (in caso di presentazione entro il termine di scadenza)
    • oppure indicare il codice 1 nella casella “Dichiarazione integrativa” (in caso di presentazione oltre il termine di scadenza) e inserire uno dei seguenti valori nella presente casella:
      • codice “1”, se la rettifica riguarda errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
      • codice “2”, se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
      • codice “3”, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.

    Attenzione al fatto che in caso di errata apposizione del “visto di conformità” nel modello 730, il CAF/professionista dovrà utilizzare il codice tributo “8925” per il versamento della somma dovuta.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Modello Redditi PF 2025: le novità del frontespizio

    Il frontespizio del modello Redditi PF 2025, la dichiarazione annuale dei redditi conseguiti nell’anno d’imposta 2025, presenta alcune interessanti novità.

    Proprio all’inizio della dichiarazione, nella sezione “Tipo di dichiarazione” sono state aggiunte due nuove caselle, relative a due diverse fattispecie:

    • Comunicazione CPB”;
    • Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025”.

    Comunicazione CPB

    Le partite IVA, ditte individuali o lavoratori autonomi, esercenti personalmente le attività ma non aderenti al regime forfettario, come noto, possono accedere al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2025-2026.

    Quest’anno l’adesione al CPB sarà possibile contestualmente all’invio della dichiarazione dei redditi e del modello ISA del contribuente interessato, oppure separatamente, con modalità autonoma.

    La casella “Comunicazione CPB” va valorizzata dal contribuente in caso di invio autonomo della comunicazione di adesione al CPB; con maggiore precisione, qui andranno inseriti i numeri:

    1. in caso di Adesione al CPB;
    2. In caso di Revoca dell’adesione al CPB.

    Secondo quanto indicato sulle istruzioni del modello Redditi PF 2025, in caso di invio autonomo della dichiarazione di adesione o di revoca del CPB, dopo aver valorizzato la casella di cui sopra, sul frontespizio dovranno essere inseriti soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici del contribuente, al firmatario della dichiarazione e alla presentazione da parte del soggetto incaricato.

    La compilazione di ulteriori campi risulta priva di effetti.

    Va precisato che la comunicazione di adesione o di revoca dell’adesione al CPB va trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, entro i termini previsti per l’adesione al Concordato Preventivo Biennale. Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che “eventuali comunicazioni trasmesse successivamente a tale termine non avranno alcun effetto”.

    Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025

    Come noto, il modello 730 del 2025 ha incorporato al suo interno la possibilità di utilizzare direttamente il modello dichiarativo semplificato per dichiarare quelle tipologie reddituali per le quali, fino all’anno prima, era necessario trasmettere i quadri mancanti tramite il modello Redditi PF.

    In conseguenza di questa novità, il modello Redditi PF 2025 prevede la nuova casella “Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025”, all’interno del frontespizio, da valorizzare nel caso in cui il contribuente si trovi a dover correggere la dichiarazione precedentemente trasmessa dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, con la quale erano stati compilati:

    • il rigo C16, del quadro C, relativo alla “Tassazione agevolata mance”;
    • il quadro WInvestimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale”;
    • il quadro M ““Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni”;
    • il quadro TPlusvalenze di natura finanziaria”.

    Nel caso in cui il contribuente voglia correggere quanto trasmesso precedente con il modello 730 del 2025, questi dovrà valorizzare la casella con uno dei seguenti codici numerici:

    1. “se la rettifica riguarda errori che non hanno comportato l’apposizione di un visto infedele”;
    2. “se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele”;
    3. “se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che non hanno comportato l’apposizione di un visto infedele”.

    Si ricorda che i professioni abilitati e i CAF, incaricati della trasmissione del modello 730, hanno l’obbligo di verificare la correttezza delle informazioni inserite, in base ai documenti forniti dal contribuente, e apporre così il visto di conformità.

    Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che “in caso di errata apposizione del visto di conformità nel modello 730, il CAF/professionista dovrà utilizzare il codice tributo 8925 per il versamento della somma dovuta”.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Straordinari infermieri e imposta sostitutiva: chiarimenti ADE

    Con Risposta a interpello n 139 del 20 maggio le Entrate chiariscono la novità dell’imposta sostitutiva del 5% per gli straordinari degli infermieri introdotte dalla legge di bilancio 2025.

    Straordinari infermieri e imposta sostitutiva: chiarimenti ADE

    L'Azienda ospedaliera universitaria istante fa presente che presso la propria struttura è presente personale giuridicamente universitario, assegnato all'Azienda ospedaliera universitaria con il protocollo di intesta Regione/Università con il profilo di «Collaboratore/Funzionario del settore socio sanitario, che presta attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche e iscritti all'albo delle professioni sanitarie».
    Tale personale riceve una retribuzione determinata sulla base della differenza tra il CCNL Università e il CCNL Comparto Sanità ai sensi della Legge 761/1979 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 28 del CCNL 2002/2005 del Comparto Università.
    L'Istante specifica che l'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede che «I compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019 2021, citato al comma 353 del presente articolo, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5 per cento».

    L'Istante ritiene debbano essere assoggettati all'imposta sostitutiva i compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità, relativo al triennio 20192021, anche se erogati al personale universitario iscritto all'Albo delle Professioni Infermieristiche, che presta attività assistenziale sanitaria, strettamente connessa alle mansioni proprie della professione infermieristica, all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.

    Le Entrate evidenziano che il tenore letterale della norma in oggetto circoscrive tassativamente l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva in parola ai compensi per lavoro straordinario, di cui all'articolo 47 del richiamato CCNL del Comparto Sanità (requisito oggettivo), erogati agli ''infermieri'' dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (requisito soggettivo).

    Dunque, affinché l'imposta sostitutiva agevolata possa trovare applicazione, è necessaria la coesistenza dei due requisiti sopra citati e pertanto non si applichi ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale giuridicamente universitario, assegnato all'Azienda ospedaliera istante e svolgente «attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche».

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