• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2026: attenzione al Quadro RS per i forfettari

    Il Modello Redditi PF 2026 va presentato ai sensi del’articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, entro i termini seguenti:

    • dal 15 aprile 2026 al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
    • dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

    Attenzione al fatto che, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

    Per i soggetti titolari di partita IVA in regime forfettario che presentano tale modello, si segnala una certa attenzione alla compilazione del quadro RS.

    In proprosito, si ricorda che i contribuenti forfettari non hanno l’obbligo di tenere la contabilità e le scritture contabili, sono esonerati dall’IVA e non sono soggetti alle imposte sui redditi e relative addizionali ma esclusivamente ad un’imposta sostitutiva.

    Per tale motivo essi, secondo la normativa vigente, devono fornire almeno alcune informazioni minime per consentire all’amministrazione finanziaria di porre in essere le varie attività di controllo. 

    A tal fine occorre compilare il Quadro RS della dichiarazione dei redditi. 

    Vediamo cosa contiene il Quadro RS e come compilarlo.

    Redditi PF 2026: il Quadro RS dei forfettari

    Nel Quadro RS del Redditi PF 2026 per i forfettari il primo obbligo informativo è quello di compilare i righi RS371, RS372 e RS373. 

    Come anche specificato dalle istruzioni al modello, il prospetto deve essere compilato dai soli contribuenti che aderiscono al regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni di cui all’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, al fine di fornire all’amministrazione finanziaria gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dei commi 69 e 73 del citato articolo.
    In particolare, i contribuenti che aderiscono al regime forfetario comunicano i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 69, della citata legge 190. 

    A tal fine compilano i righi RS371, RS372 e RS373, indicando:

    • in colonna 1 il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e,
    • in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi.

    Nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.
    Inoltre, il predetto comma 73 prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.
    A tal fine, vengono richieste alcune informazioni contenute nei seguenti prospetti:

    • “Esercenti attività d’impresa”, dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di impresa esercitate;
    • Esercenti attività di lavoro autonomo” dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di lavoro autonomo esercitate.

    In dettaglio, per il quadro Esercenti attività d’impresa, i soggetti che esercitano attività di impresa devono indicare:

    • nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
    • nel rigo RS376, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
    •  nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:
      •  i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
      •  i canoni di noleggio;
      •  i canoni d’affitto d’azienda. Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties;
      • nel rigo RS378, l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

    Per quanto riguarda gli esercenti attività di lavoro autonomo nel prospetto e  nel rigo RS381, vanno indicati i consumi. 

    Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per:

    •  i servizi telefonici compresi quelli accessori;
    • i consumi di energia elettrica;
    • i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2026 precompilato: come scegliere e a cosa fare attenzione

    L'Agenzia delle Entrate con una nuova guida del 6 luglio ha pubblicato tutte le regole per la scelta del Modello Redditi Persone Fisiche precompilato, utilizzabile da professionisti e contribuenti già a partire dal 20 maggio scorso e da inviare entro il giorno 2 novembre prossimo.

    Attenzione al fatto che il modello “Redditi Persone fisiche”, è anche per i titolari di partita Iva che aderiscono al regime di vantaggio o forfetario.

    Infatti, oltre alle informazioni sui familiari a carico, sugli oneri detraibili e deducibili, su alcune indennità e sui dati presenti nelle certificazioni di lavoro autonomo, sono messi a disposizione anche i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e dai corrispettivi giornalieri inviati nell’anno.
    Per l’utilizzo di tali dati, nella precompilazione è stata adottata la presunzione che il pagamento sia stato effettuato alla data di emissione della fattura o del corrispettivo, non essendo presente tale informazione nelle fonti di input.
    Non è necessario alcun software
    , l’applicativo web della dichiarazione precompilata permette di consultare e integrare la dichiarazione, inviarla ed effettuare i pagamenti.

    Redditi PF 2026 precompilato: chi lo presenta

    Il Modello Modello Redditi PF deve essere presentato da chi non potendo utilizzare il modello 730 precompilato (né quello ordinario), si trova in una delle seguenti situazioni:

    • nel 2025 ha percepito
      • redditi derivanti da produzione di “agroenergie” che non si considerano produttive di reddito agrario,
      • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione,
      • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva,
      • redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’articolo 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane),
      • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5,
      • redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario,
    • nel 2025 e/o nel 2026 non sono residenti in Italia,
    • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta),
    • utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4 del Modello 730,
    • devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato, ad eccezione degli agricoltori in regime di esonero che sono beneficiari unicamente di crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel Mod. F24,
    • coloro che destinano a locazione breve più di quattro appartamenti.

    Redditi PF 2026 precompilato: quando si invia, la preventiva autenticazione

    Il modello Redditi Persone fisiche può essere inviato dal 27 maggio 2026 e fino al 2 novembre 2026 (poiché il 31 ottobre è un sabato e il 1° novembre è un giorno festivo).
    Attenzione al fatto che per accedere all’applicativo web della dichiarazione precompilata, occorre prima autenticarsi all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, utilizzando:

    • SPID – “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della pubblica amministrazione,
    • Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE),
    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
    • credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad averle.

    Si rimanda alla guida per la compilazione dei vari quadri.

    Redditi PF 2026: il quadro LM del precompilato

    Anche nel modello Precompilato del Redditi PF 2026 il Quadro LM contiene il Regime di vantaggio e regime forfetario

    Se il contribuente aderisce al regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98) o forfetario (art. 1, commi 54 – 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) troverà già precompilati alcuni campi del quadro LM con le relative informazioni presenti nel foglio informativo allegato alla dichiarazione.

    I dati proposti possono essere modificati e integrati dal contribuente prima dell’invio.

    Attenzione al fatto che per la valorizzazione del quadro LM viene presa in considerazione la somma degli importi indicati nelle fatture elettroniche e/o nei corrispettivi telematici relativi all’anno d’imposta oggetto di precompilazione.

    Per il professionista che ha l’obbligo di iscrizione alla Cassa professionale di previdenza, i contributi addebitati al committente in fattura sono esclusi dall’importo dei componenti positivi di reddito precompilati.

    Diversamente, per il professionista che esercita un’attività per la quale non è prevista un’apposita Cassa professionale di previdenza e che, pertanto, è tenuto all’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS, i contributi addebitati al committente in fattura sono inclusi nell’importo dei componenti positivi di reddito precompilati.

    Considerato che ai regimi di vantaggio e forfetario si applica il principio di cassa e che non è possibile desumere dalle fonti di input la data esatta del pagamento, nella precompilazione è adottata la presunzione, indicata con apposito messaggio nel foglio informativo, che il pagamento sia stato effettuato alla data di emissione della fattura o del corrispettivo.

    Attenzione, se il pagamento della prestazione o della vendita non coincide con la data di emissione della fattura, il contribuente dovrà modificare l’importo dei componenti positivi di reddito riportati nel quadro LM, includendo gli importi delle fatture emesse nello scorso anno ed incassate nell’anno d’imposta di riferimento ed escludendo quelli delle fatture emesse nell’anno d’imposta che non risultano incassate al 31 dicembre.

    Redditi PF 2026 precompilata e codici ateco: indicazione al rigo LM 1

    Per la precompilazione del codice Ateco al rigo LM1, quindi nella sezione I relativa ai contribuenti in regime di vantaggio, viene riportato il codice attività desunto dalla dichiarazione dell’anno precedente, tenendo conto della nuova classificazione ATECO 2025 in vigore dal primo gennaio 2025. 

    In tal caso il contribuente deve verificare che il codice attività prevalente riportato in dichiarazione sia corretto rispetto all’attività esercitata.

    La precompilazione della colonna 1 (Codice attività) del rigo o dei righi da LM22 a LM27, quindi della sezione III relativa ai contribuenti in regime forfetario, è effettuata sulla base dei dati presenti nella dichiarazione presentata l’anno precedente, ovvero, in assenza di dichiarazione dell’anno precedente, dai dati anagrafici che risultano nelle banche dati dell’Agenzia. 

    Il contribuente deve verificare se il suo o i suoi codici attività sono stati correttamente riportati in dichiarazione.

    Se, invece, il suo o i suoi codici attività sono stati riportati solo nel foglio informativo, gli stessi vanno verificati e indicati nella colonna 1 dei righi da LM22 a LM27. 

    In tal caso, i codici attività da riportare sono quelli ATECO 2007.

    In particolare, in presenza di più codici attività, tutti i componenti positivi sono riportati nella colonna 3 del rigo LM22, in quanto non è possibile attribuire, in base alle fonti di input, i ricavi e/o i compensi percepiti alle attività distinte dai diversi codici Ateco:

    • se le attività esercitate rientrano nel medesimo gruppo, tra quelli individuati, in base ai diversi settori merceologici nella tabella riportata nelle istruzioni del modello Redditi PF, il contribuente può confermare il dato precompilato al rigo LM22, indicando solo il codice relativo all’attività prevalente
    • se le attività esercitate rientrano, invece, in differenti gruppi, il contribuente deve suddividere i ricavi e/o i compensi percepiti compilando un distinto rigo, da LM22 a LM27, per ciascuna attività prevalente rientrante nel medesimo gruppo merceologico.

    Per tutti gli altri dettagli è consigliabile consultare la guida ADE del 6 luglio.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Irpef 2026: saldo e acconto entro il 30 giugno

    Entro il 30 giugno occorre versare il saldo iperf 2025 e il primo acconto 2026.

    Dopo i conteggi eseguiti con la Dichiarazione dei Redditi 2026 anno di imposta 2025 si procede al pagamento.

    Il calendario dei pagamenti varia a seconda che si tratti di: dipendenti, pensionati e partite IVA, alla luce della consueta proroga dei versamenti.

    Sulla proroga per le PIVA leggi anche Proroga PIVA al 20 luglio ed elenco degli esclusi

    Saldo e acconto Irpef: conto alla rovescia per il 30 giugno

    L’appuntamento del 30 giugno interesserà quindi, i lavoratori dipendenti e i pensionati.

    Il saldo e il primo acconto 2026 dell’IRPEF,  e le altre imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi, possono essere versati in un’unica soluzione o mediante rateizzazione.

    Per la rateizzazione la data ultima è a dicembre inquanto, per il versamento del saldo e della prima rata di acconto IRPEF è ammessa la rateizzazione fino a un massimo di sette rate.

    Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte sui redditi.

    Attenzione invece al fatto che l’unica scadenza non rateizzabile è quella del 30 novembre, relativa al secondo acconto delle imposte e dei contributi.

    Come sempre in caso di rate, all'importo dovuto, va aggiunta una maggiorazione del 4% per interessi.

    Il saldo e l'acconto in scadenza il 30 giugno, può essere differito a luglio con la maggiorazione dello 0,40% e data ultima di versamento il 30 luglio.

    TABELLA di riepilogo dei versamenti Irpef

    FONTE ADEFONTE ADE

    Irpef 2026: regole genarali per pagare

    L'irpef 2026 anno di imposta 2025 è dovuta sulla base di quanto indicato nella Dichiarazione dei Redditi 2026 qualora l'importo dell'imposta sia superiore a 51,65 euro, al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute ed eccedenze.

    L’acconto Irpef è pari al 100% dell’imposta dovuta, e si paga secondo le seguenti scadenze:

    • unico versamento entro il 30 novembre se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
    • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro:
      • la prima è pari al 40 per cento e va versata insieme al saldo dell’anno precedente, 
      • la seconda è pari al restante 60 per cento e va versata entro il 30 novembre. 

    I soggetti che applicano gli ISA, compresi i forfettari, pagano due rate uguali pari al 50 per cento dell’importo dell'acconto dovuto che può essere calcolato con il metodo storico o previsionale.

    L'Irepf viene versata con il modello F24, per i contribuenti con sostituto d’imposta l’IRPEF è addebitata sullo stipendio o sulla pensione.

    In tutti gli altri casi, così come per i titolari di partita IVA, saldo e primo acconto 2026 dovranno essere versati utilizzando il modello F24, e coi i seguenti codici tributo IRPEF:

    • 4001: IRPEF – Saldo
    • 4033: IRPEF – Acconto prima rata
    • 4034: IRPEF – Acconto seconda rata o unica soluzione
    • 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2026: le regole per i residenti all’estero

    Il Modello redditi PF 2026 riporta nel fascicolo I e II le istruzioni per la Dichiarazione dei non residenti ovvero coloro i quali sono stati residenti all'estero nel 2025.

    La legislazione italiana prevede che chiunque possieda redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararlial Fisco, salvo i casi di esonero previsti espressamente.

    I non residenti, utilizzano il Modello Redditi PF 2026 nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia. 

    Redditi PF 2026 non residenti: tutte le regole per identificarsi

    La prima cosa da fare è controllare se si è tenuti o meno a fare la dichiarazione. 

    Esistono alcuni casi particolari in cui i non residenti, proprio a causa di tale condizione, sono esonerati da quest’obbligo.

    Per i casi di esonero previsti, invece, in via generale, sia che si tratti di persone residenti o non residenti, si dovrà fare riferimento al FASCICOLO 1, capitolo 3, della PARTE I “Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione”. 

    Anche nel caso in cui non si è tenuti, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2025 o da acconti versati nello stesso anno.

    Una volta verificato che vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione (oppure si è interessati a farlo) occorre controllare se avete la possibilità o meno di qualificarvi come soggetti “non residenti”.

    A questo scopo bisogna stabilire se nel 2025 si poteva essere considerati NON RESIDENTI in Italia ai fini delle imposte dirette.
    ‘Domicilio’ è il luogo in cui le persone hanno stabilito la sede principale dei loro affari e interessi, anche morali e familiari.
    Per essere considerati “non residenti”, dovete esservi trovati nel 2025 nelle seguenti condizioni:

    • non si deve essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
    • non si deve avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
    • non si deve aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.

    Si è inoltre considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, elencati in un tabella posta in Appendice. 

    Quindi, chi ha trasferito la residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui si è effettivamente ivi residenti, occorre essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all’estero.

    Per fornire questa prova potrete utilizzare qualsiasi mezzo di natura documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare, l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, ecc. (per maggiori chiarimenti può essere utile consultare sui siti Internet dell’Amministrazione Finanziaria già citati le circolari n. 304 del 2 dicembre 1997 e 140 del 24 giugno 1999).

    Sono attualmente in vigore convenzioni bilaterali tra l’Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi; in tali accordi è in genere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi.

    Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi

    In aderenza agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (articolo 7, della legge

    30 ottobre 2014, n. 161, decreto del 21 settembre 2015 e comma 954 della legge di stabilità 2016), ai contribuenti non residenti che rivestono particolari caratteristiche, l’Irpef si applica secondo le regole generali, senza cioè le limitazioni, generalmente previste dalla norma per i non residenti, riguardanti la fruizione di deduzioni e detrazioni (in particolare le detrazioni per carichi di famiglia).

    A tal fine, la casella “non residenti Schumacher” nel frontespizio va barrata dai soggetti non residenti in Italia che si trovino nelle seguenti condizioni:

    • che il reddito prodotto in Italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dagli stessi complessivamente prodotto;
    • che non fruiscano nello Stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe.

    Il decreto del 21 settembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione al comma 3-bis dell’articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il decreto disciplina, tra l’altro, la determinazione del reddito e dell’imposta dei soggetti “Schumacker”, il riconoscimento delle deduzioni e delle detrazioni dall’imposta lorda, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR da parte del sostituto d’imposta. I soggetti sono tenuti alla conservazione e all’esibizione dei documenti all’amministrazione finanziaria qualora ne faccia richiesta.

    Redditi PF 2026: compilazione della casella Residenti all’estero

    I soggetti non residenti devono compilare la parte del Modello Redditi PF fascicolo I la casella denominata “Residente all’estero”.

    Nel frontespizio i soggetti non residenti devono compilare la parte denominata “Residente all’estero”. Residente all’estero
    Scrivere nel settore, per esteso, in quest’ordine:

    • il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o, nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione del Paese di residenza, un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice identificativo lasciare la casella in bianco;
    • il nome dello Stato estero;
    • il codice dello Stato estero nel quale avete la residenza. Potete individuare il codice dello Stato che vi interessa consultando l’elenco nell’APPENDICE al FASCICOLO 1;
    • lo Stato federato, la Provincia, la Contea, il Distretto o similari, nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggiore (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato federato);
    • la località di residenza e il vostro indirizzo completo. Nazionalità

    Barrare le caselle nell’ultimo settore “Nazionalità” secondo i seguenti criteri:

    • la casella 1 se possedete la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se godete dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese;
    • la casella 2 se possedete la nazionalità italiana.

    Barrare tutte e due le caselle se avete la doppia nazionalità.

    Non barrare le caselle se non avete né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza. Domicilio fiscale in Italia

    Nella sezione “Residenza anagrafica” del frontespizio i soggetti non residenti dovranno indicare il loro luogo di domicilio in Italia. 

    Per i residenti all’estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia.

    In base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

    I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999 hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza in Italia.

    L’indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui possedete un recapito nel comune ove è stato individuato il domicilio fiscale.

    Per le specifiche modalità di compilazione delle sezioni relative alla “Residenza anagrafica”, al “Domicilio fiscale”, si rinvia alle istruzioni fornite nel FASCICOLO 1, PARTE II, capitolo 3.

    Modello redditi PF 2026: invio e pagamenti dei non residenti

    I contribuenti non residenti, che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dall’Italia, possono avvalersi delle modalità indicate nel FASCICOLO 1, capitolo 5, della PARTE I “Modalità e termini di presentazione della dichiarazione”.
    Dichiarazione spedita dall’estero
    I contribuenti non residenti che, invece, al momento della presentazione della dichiarazione si trovano all’estero potranno avvalersi:

    • dell’invio entro il 30 novembre 2026 della dichiarazione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente secondo le procedure indicate nelle “Istruzioni generali per la dichiarazione”. La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Venezia, Via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE), Italia;
    • della trasmissione telematica entro il 30 novembre 2026 della dichiarazione tramite il canale Fisconline.
      Infatti, i cittadini italiani residenti all’estero possono richiedere il loro codice Pin, inoltrando una richiesta via web, collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Se non sei ancora registrato ai servizi”.

    I soggetti iscritti presso l’Anagrafe Consolare devono contestualmente inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al competente Consolato italiano all’estero, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

    I cittadini italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l’Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità devono recarsi personalmente al Consolato dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.

    Il Consolato effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del codice Pin e la relativa password.

    Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione può ottenere le restanti sei cifre accedendo al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it

    Oltre alle modalità di pagamento indicate in via generale per tutti i contribuenti nel FASCICOLO 1, capitolo 6, PARTE I “Modalità e termini di versamento”, i contribuenti residenti fuori dal territorio nazionale possono effettuare il versamento tramite:

    • il servizio telematico Internet offerto dall’Agenzia delle Entrate, se sono in possesso della relativa abilitazione e sono titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, o presso le Poste Italiane S.p.A.;
    •  bonifico bancario in euro, in favore dei capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato, secondo lo standard SWIFT MT 103, indicando:
      • codice BIC: BITAITRRENT
      • causale del bonifico: codice fiscale del contribuente, codice tributo e periodo di riferimento (MM/AAAA)
      •  IBAN: il codice relativo all’imposta da versare;
    • indicare come beneficiario “Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

    Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

    In caso di utilizzo del bonifico bancario, a titolo esemplificativo si riportano di seguito codici IBAN corrispondenti ai capitoli/articoli del
    Bilancio dello Stato di più frequente utilizzo:

    • IRPEF saldo (capitolo 1023 – articolo 13) codice IBAN IT95V0100003245BE000000003F
    • IRPEF 1° e 2° acconto (capitolo 1023 – articolo 14) codice IBAN IT47D0100003245BE000000003N
    • IRES saldo (capitolo 1024 – articolo 02) codice IBAN IT73O0100003245BE000000004W
    • IRES 1° e 2° acconto (capitolo 1024 – articolo 08) codice IBAN IT14W0100003245BE000000007W
    • Ritenute su interessi e altri redditi di capitale – non residenti (capitolo 1026 – articolo 06) codice IBAN IT29C0100003245BE00000000EK
    • Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società con sede legale all’estero (capitolo 1027 – articolo 01) codice IBAN IT15W0100003245BE00000000GY

    Ad esempio, il bonifico per il versamento del saldo IRPEF riferito all’anno d’imposta 2025 dovrà essere effettuato utilizzando:

    • il codice BIC: BITAITRRENT
    • il codice IBAN IT95V0100003245BE000000003F e indicando nel campo causale “codice fiscale … codice tributo 4001 – anno 2025”.

    Redditi PF 2026: i redditi da non dichiarare per i non residenti

    Oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione riportati nel FASCICOLO 1, capitolo 3, della PARTE I “Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione”, non sono in ogni caso da dichiarare, e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l’amministrazione fiscale italiana:

    • redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l’esenzione o l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
    • i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Modello Redditi PF 2026: il Quadro DI e l’integrativa

    Il Modello Redditi PF 2026 fascicolo 1 ospita il quadro DI della dichiarazione integrativa

    Esso è composto dai righi da DI1 a DI20, vediamo come si compila.

    Quadro DI dichiarazione integrativa del Modello Redditi PF

    Il quadro è utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2025, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Redditi 2022 relativa al 2021 presentata nel 2025).
    Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

    A tal fine, va indicato:

    • in colonna 1, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
    • in colonna 2, l’anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa Redditi 2022, indicare 2021);
    • in colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 e va sommato all’ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell’apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza IRPEF, nel rigo RN36 del quadro RN). Il credito indicato nella presente colonna può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo, ovvero, per importi superiori a 5.000 euro annui, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa ed entro la fine del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
    • in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione. Il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX.
      Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un tributo per il quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX.
      Nel caso in cui, nel corso del 2025, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d’imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo periodo d’imposta. Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2026: il campo dichiarazione rettificativa per il 730

    La campagna dei dichiarativi è nel vivo e regole Modello Redditi PF 2026 anno di imposta 2025 sono state pubblicate dall'Agenzia delle Entrate.

    Nel Frontespizio del Modelllo compare ancora la novità dello scorso anno "Dichiarazione rettificativa mod. 730/2026"

    Tale campo consente la correzione di errori della dichiarazione 730/2026 commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, vediamo i dettagli.

    Redditi PF 2026: la Dichiarazione rettificativa per il 730

    Nel Frontespizio del Modello Redditi PF fascicolo 1 è presente la casella.

    Si tratta della Dichiarazione Rettificativa del 730/2026.

    La casella “Dichiarazione rettificativa mod. 730/2026” deve essere compilata per correggere errori della dichiarazione 730/2026 (anno di imposta 2025), commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, nella quale siano compilati il rigo C16 del quadro C e i quadri W, M e T.

    In tali ipotesi è necessario presentare un modello Redditi Persone Fisiche 2026 utilizzando le seguenti modalità di compilazione.
    Nel frontespizio del modello Redditi Persone Fisiche 2026, si dovrà barrare la casella “Correttivo nei termini” (in caso di presentazione entro il termine di scadenza) oppure indicare il codice 1 nella casella “Dichiarazione integrativa” (in caso di presentazione oltre il termine di scadenza) e inserire uno dei seguenti valori nella presente casella:

    • codice “1”, se la rettifica riguarda errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
    • codice “2”, se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
    • codice “3”, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.

    Si conferma che, in caso di errata apposizione del “visto di conformità” nel modello 730, il CAF/professionista dovrà utilizzare il codice tributo “8925” per il versamento della somma dovuta.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    CU lavoro autonomo: chiarimenti ADE per quelle inviate entro il 15.04

    Le Entrate durante il convegno tenutosi in data 4 marzo e promosso da AssoSoftware ha chiarito, relativamente alla CU degli autonomi in scadenza il 30 aprile, quali verranno prese in considerazione per la dichiarazione precompilata 2026.

    CU lavoro autonomo escluse dalla precompilata se inviate dopo il 15 aprile

    Nel calendario 2026 degli invii delle certificazioni uniche 2026 vanno inviate:

    • entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

    A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento operativo riguardo al trattamento delle Certificazioni Uniche degli autonomi trasmesse dopo il 15 aprile 2026.

    Ricordiamo che la revisione del calendario di trasmissione delle certificazioni non comporta soltanto uno slittamento dei termini, ma incide anche sul perimetro delle informazioni che confluiscono automaticamente nella dichiarazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

    Durante un incontro tecnico promosso da AssoSoftware il 4 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate hanno ricordato che a partire dalla campagna dichiarativa 2026, il termine di trasmissione delle Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro autonomo professionale è stato spostato al 30 aprile, in base a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

    La normativa ha stabilito che la dichiarazione precompilata modello Redditi Persone fisiche venga resa disponibile entro il 20 maggio di ciascun anno, proprio per consentire l’utilizzo delle informazioni contenute nelle certificazioni trasmesse entro il nuovo termine del 30 aprile.

    Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le Certificazioni Uniche di lavoro autonomo inviate dopo il 15 aprile 2026 non saranno incluse nella dichiarazione precompilata, pur essendo trasmesse entro il termine del 30 aprile.

    La precisazione comporta conseguenze operative per professionisti, CAF e intermediari fiscali che si occupano della correttezza dei dati presenti nella dichiarazione precompilata.

    In particolare, qualora siano state trasmesse Certificazioni Uniche di lavoro autonomo dopo il 15 aprile 2026, tali dati non compariranno né nel foglio informativo né nella dichiarazione precompilata.

    Pertanto per il rilascio del visto di conformità, gli intermediari dovranno verificare anche le certificazioni presenti nel cassetto fiscale del contribuente, senza limitarsi alle informazioni contenute nella dichiarazione precompilata.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Cessione di energia: dati dal GSE per la precompilata 2026

    Durante Telefisco 2026 convegno organizzato da IlSole24ore è stato confermato un importante aspetto relativo ai redditi derivanti dallo scambio sul posto con il GSE.

    Viene confermato come già il GSE specificava in un comunicato pubblicato in data 15 maggio 2025 che già dal 2025 erano "disponibili direttamente nella dichiarazione dei redditi precompilata, per le persone fisiche titolari di contratti di Scambio sul Posto (SSP), gli importi dei redditi generati dalle eccedenze. Dal 2026 la funzionalità sarà estesa anche ai titolari di contratti di Ritiro Dedicato (RID)"

    Per le persone fisiche titolari di impianti con contratti di Scambio sul Posto (SSP), i dati sono stati inviati dal GSE e resi disponbili direttamente nei modelli 730 e Redditi PF precompilati.

    Le somme corrisposte dal GSE per l'energia prodotta in esubero rispetto al proprio fabbisogno, infatti, costituiscono “redditi diversi" da indicare nella propria dichiarazione dei redditi.

    Il nuovo servizio permette ai titolari di una convenzione SSP, per i quali è prevista la dichiarazione delle sole eccedenze riconosciute nel corso dell'anno precedente, di utilizzare la dichiarazione di redditi precompilata senza effettuare modifiche. Le persone che non intendono avvalersi della dichiarazione precompilata dovranno invece inserire in autonomia gli importi relativi alle sole eccedenze (e non a tutte le somme riconosciute dal GSE nell'anno precedente) nel quadro D (se si compila il Modello 730) o nel quadro RL (se si compila il Modello Redditi PF). 

    Per conoscere il valore da dichiarare è necessario accedere, tramite l'Area Clienti del GSE, alla sezione Comunicazioni del portale SSP e scaricare il prospetto delle eccedenze.

    A partire dal 2026 il servizio è disponibile anche per i titolari di contratti di Ritiro Dedicato (RID). 

    Proventi cessione di energia: come il GSE comunica i dati al Fisco

    Ricordiamo che il Decreto MEF del 21 gennaio con le regole per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, ai fini  della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati riguardanti  i proventi derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in esubero  a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da  fonti  rinnovabili è stato pubbllicato nella GU n 23/2025.

    In particolare con l'art 1 rubricato Trasmissione telematica dei dati  riguardanti  i  proventi  derivanti  dalla cessione dell'energia  prodotta  in  esubero  a  seguito  di  utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili si prevede quanto segue:

    • ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da parte dell'Agenzia delle entrate, il Gestore dei  Servizi  energetici S.p.a. (GSE) comunica all'Agenzia delle  entrate, entro  il  termine previsto per la comunicazione dei dati relativi  agli  oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30  dicembre 1991, n. 413:
      • a) l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio, nell'ambito del servizio di «Scambio sul posto», derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW,  realizzato per  soddisfare  le  necessita'   dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati;
      • b) l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio, diversi da quelli  riconosciuti  per  il servizio di «Scambio sul posto» di cui  alla  lettera  a),  derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da  un  impianto  alimentato  da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessita' dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati.

    Le comunicazioni di cui al punto a) sono  effettuate a partire dai dati relativi all'anno 2024 nel caso in cui il soggetto percettore sia una persona fisica e  a  partire  dai  dati  relativi all'anno  2025  nel  caso  in  cui  il  soggetto percettore  sia  un condominio.
    Le comunicazioni di cui al punto b) sono effettuate a partire dai dati relativi all'anno 2025.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Lavoro autonomo e aggio da cessione bonus: come imputarlo dal 2024

    Con la Risposta a interpello n 6 del 16 gennaio le Entrate hanno chiarito il regime fiscale del differenziale da cessione di bonus edilizi, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e ai fini IRAP – articolo 54 del TUIR, articolo 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

    Lavoro autonomo e differenziale da cessione bonus chiarimenti ADE

    L'istante è un’associazione professionale di commercialisti e avvocati che ha acquistato, da terzi, dal 2022 al 2025, crediti d’imposta originati dal Superbonus 110% a un prezzo inferiore al valore nominale. 

    I crediti, non derivanti da attività professionale, sono stati utilizzati per compensare imposte secondo le regole della normativa vigente.

    L’associazione chiede se, alla luce della riforma del reddito di lavoro autonomo entrata in vigore nel 2024, il differenziale positivo (agio) scaturito dalla differenza tra valore nominale e costo di acquisto sia imponibile ai fini Irpef, per trasparenza ai singoli associati, e Irap. 

    In caso affermativo, si domanda inoltre se tale imponibilità valga anche per crediti acquistati prima del 2024 ma utilizzati in compensazione dal 2024 in poi. 

    Secondo l’associazione, l’agio non rientra nel reddito imponibile neppure dopo la riforma del 2024.

    Le Entrate evidenziano quanto segue.

    Dal 2024 il differenzia costituisce reddito imponibile, proprio a seguito della riforma introdotta dal Dlgs n. 192/2024, che ha di fatto riscritto l’articolo 54 del Tuir per quanto riguarda la determinazione del reddito di lavoro autonomo. 

    In particolare, è stato introdotto il principio di onnicomprensività, in analogia a quanto già previsto per i redditi di lavoro dipendente. 

    Alla luce delle novità normative intervenute dal 2024, rientrano nel reddito di lavoro autonomo tutte le somme e i valori percepiti in relazione all’attività artistica e professionale, così come tutte le spese sostenute, compreso l’acquisto dei bonus in questione

    Si tratta di un criterio molto ampio che consente di includere nel reddito anche componenti che non derivano direttamente dalla prestazione professionale ma che sono comunque collegate alla gestione economica dell’attività.

    Inoltre le Entrate spiegano che l’agio ante-riforma non costituiva imponibile mentre, dal 2024, concorre alla formazione del reddito tassabile ai sensi del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo. 

    L’Agenzia ritiene inoltre che, in base al principio di cassa che regola la determinazione di tale reddito, il costo per l’acquisto del credito assuma rilevanza ai fini Irpef nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta, mentre il valore nominale del credito rilevi al momento dell’effettivo utilizzo in compensazione.

    Secondo l'agenzia nel caso di specie, i costi sostenuti dall’associazione per acquistare i bonus edilizi rappresentino, dal 2024, spese connesse all’attività svolta e rilevino nell’anno in cui vengono effettuati i pagamenti (criterio di cassa). 

    Il valore nominale del credito utilizzato in compensazione, invece, rileva nell’anno in cui la somma viene effettivamente utilizzata.

    Ai fini Irpef, la spesa sostenuta dalla richiedente nel 2024 e nel 2025 per l’acquisto dei crediti d’imposta rileva per la determinazione del reddito prodotto in tali periodi d’imposta, mentre il valore nominale varrà nelle annualità successive in cui la somma sarà utilizzata in compensazione, in base alle singole rate utilizzate per il pagamento delle imposte.

    Lo stesso meccanismo è applicabile ai fini Irap, poiché per le associazioni professionali la base imponibile Irap segue quella del reddito di lavoro autonomo.

    Invece per quanto riguarda i crediti acquistati fino al 2023, essi non generano alcun reddito imponibile, neppure se utilizzati in compensazione dal 2024 in poi.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Rimborsi spese taxi ai dipendenti: chiarimenti ADE

    La Risposta n. 302/2025 ribadisce un principio chiave: il rimborso delle spese di trasporto, come i taxi, non è imponibile solo se pagato con strumenti tracciabili. In caso contrario, come accade per i pagamenti in contanti, l’importo rimborsato concorre a formare reddito da lavoro dipendente e, quindi, è soggetto a tassazione IRPEF.

    Rimborso taxi per missione in Italia: quando è imponibile

    L’interpello è stato presentato da un Ministero, che ha esposto il caso di una dipendente impegnata in tre missioni, sia in Italia sia all’estero. 

    Durante una di queste trasferte sul territorio nazionale, la lavoratrice ha utilizzato il taxi pagandolo in contanti, e il Ministero si è posto il dubbio sul corretto trattamento fiscale del rimborso.

    L’ente ha richiesto se, alla luce delle disposizioni in vigore, il rimborso di tali spese potesse essere escluso dalla formazione del reddito da lavoro, o se invece fosse da assoggettare a tassazione.

    Rimborsi spese taxi ai dipendenti: imponibili o no?

    Secondo la soluzione proposta dal Ministero, l’art. 51, comma 5 del TUIR (D.P.R. 917/1986) imporrebbe la tassazione del rimborso, proprio perché il pagamento è avvenuto in contanti

    L’ente si è quindi orientato ad applicare la ritenuta IRPEF sul rimborso, usando l’aliquota massima prevista per il dipendente (23%, 35% o 43%), in base allo scaglione di reddito di appartenenza.

    L’Agenzia ha confermato quanto ipotizzato dall’istante, in base al principio di onnicomprensività previsto dall’articolo 51, comma 1 del TUIR, tutti i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro concorrono alla formazione del reddito, salvo espresse deroghe.

    Tra queste deroghe rientrano i rimborsi spese per trasferte fuori dal territorio comunale, ma solo a determinate condizioni: nel caso specifico, il pagamento del servizio taxi deve avvenire con strumenti tracciabili, come bonifici bancari, carte di credito, bancomat, o altri mezzi previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997.

    La norma mira a favorire la trasparenza nei rimborsi e a contrastare possibili abusi, e proprio per questo, l’Agenzia sottolinea che la tracciabilità del pagamento è condizione essenziale affinché il rimborso non venga considerato reddito.

    Nel caso in esame, il pagamento del taxi in contanti non consente la verifica oggettiva dell’effettivo sostenimento della spesa. 

    Di conseguenza, il rimborso da parte del datore di lavoro non rientra tra le spese escluse da imposizione, e va quindi soggetto a tassazione IRPEF, con ritenuta applicata all’aliquota marginale.

    La Risposta 302/2025 conferma che la fiscalità dei rimborsi spese dipende non solo dalla natura della spesa, ma anche dal modo in cui viene effettuato il pagamento. Per evitare che i rimborsi taxi siano considerati reddito, i dipendenti dovranno utilizzare sistemi tracciabili, anche per importi contenuti.

    Un richiamo alla prudenza, valido per tutte le amministrazioni pubbliche e aziende che gestiscono trasferte e missioni del personale.

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