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Revisione imprese meno complesse: pubblicato il nuovo principio IAASB
Con un comunicato stampa del giorno 11 dicembre, il CNDCEC annunica che lo IAASB ha pubblicato l'atteso principio contabile di revisione delle imprese meno complesse.
Viene precisato che si tratta di uno standard di revisione “stand-alone” da utilizzare nello svolgimento degli incarichi di revisione in contesti aziendali meno complessi.
Il comunicato evidenzia la soddisfazione del Presidente De Nuccio che ha commentato:
"Il nuovo standard rappresenta la giusta risposta dello IAASB alle sfide e alle questioni relative alla revisione delle entità “meno complesse”, ove l’adozione di questa nuova terminologia, in sostituzione della precedente espressione “imprese di dimensioni minori”, sottolinea un cambiamento di rotta e di prospettiva, che tende a far prevalere le caratteristiche di complessità dell’impresa piuttosto che il solo aspetto quantitativo dimensionale”.
Principio contabile IAASB revisione imprese meno complesse
Il nuovo principio, che segue l’impostazione “principle-based” tipica dei principi di revisione ISA e, pertanto, adotta l’approccio basato sulla valutazione preliminare dei rischi, è separato e distinto e contiene tutte le regole rilevanti per la revisione di un’impresa meno complessa.
Viene evidenziato che, il principio ripercorre, in un’ottica taylorizzata alle esigenze della revisione delle imprese meno complesse, le medesime fasi di una revisione contabile, dall’accettazione alla pianificazione, all’identificazione e valutazione preliminare dei rischi, allo svolgimento delle procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati, alle conclusioni di revisione fino alla formazione del giudizio professionale.
Lo IAASB specifica che per supportare l'adozione e l'implementazione di questo nuovo principio, nel 2024 pubblicherà:
- Linee guida supplementari sull'autorità del principio e sulla rendicontazione
- Scheda informativa sull'adozione
- Guida all'implementazione per la prima volta
- Webinar sull'ambito di applicazione e l'autorità, le linee guida generali e l'attuazione.
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OIC: nominati i comitati per rendicontazione finanziaria e sostenibilità
Con un comunicato stampa del 28 giugno l'OIC informa del fatto che il Consiglio di Amministrazione, che si è riunito a Roma, ha nominato i due comitati tecnici per lo svolgimento della funzioni connesse, rispettivamente, alla rendicontazione finanziaria ed a quella di sostenibilità.
In particolare:
- il dott. Simone Scettri guiderà il comitato tecnico per la rendicontazione finanziaria
- il dott. Paolo Marullo Reedtz quello sulla sostenibilità.
Per gli altri menbri consulta il sito OIC.
Nella scheda allegata al comunicato sono indicati i nomi dei componenti dei due organismi.
Inoltre, con lo stesso comunicato si informa del fatto che il CdA dell’OIC ha approvato la lettera di risposta alla Draft Comment Letter dell’EFRAG sull’ Exposure Draft dello IASB contenente modifiche sulla classificazione e valutazione degli strumenti finanziari posseduti.
In particolare, l’Organismo Italiano di Contabilità, supporta nel complesso gli emendamenti proposti dallo IASB.
Tra questi il più rilevante è quello relativo alla possibilità di applicare il costo ammortizzato ai titoli il cui rendimento dipende dal raggiungimento di obiettivi ESG, quando ricorrono i presupposti proposti dallo IASB.
In relazione all’emendamento che introduce la disclosure sugli utili (o le perdite) realizzati relativi ai titoli azionari posseduti, la riposta dell’OIC evidenzia che la decisione dello IASB conferma la rilevanza di tale informativa per gli investitori e pertanto sarebbe preferibile che gli utili (o le perdite) realizzati fossero rilevati nel conto economico.
Il CdA è inoltre stato informato circa l’intenzione dello IASB di decidere in un prossimo futuro se proseguire o meno col progetto sulle Business Combination Under Common Control.
Il CdA ha sottolineato l’importanza di questo progetto soprattutto per gli effetti che tali operazioni producono nel bilancio d’esercizio. È quindi auspicabile che lo IASB decida di non interrompere il progetto.