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Fusioni Fondazioni bancarie: nuove modalità per il credito d’imposta
L’articolo 24 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, ha modificato la disciplina di cui all’articolo 1, commi 396 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha introdotto, in caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, un credito d’imposta a favore delle fondazioni bancarie incorporanti.
Tale credito d’imposta è correlato alle erogazioni in denaro previste nei progetti di fusione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, che versano in gravi difficoltà ai sensi del comma 397 del citato articolo 1.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 428485 del 18 dicembre 2023, emanato ai sensi del comma 400 dell’articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022, ha definito le modalità attuative del credito d’imposta, comprese quelle relative all’esercizio della facoltà di cessione.
Con il Provvedimento n 50913/2026 sono disposte le modifiche al citato provvedimento del 2023, che si rendono necessarie in attuazione dell’articolo 24 della legge n. 182 del 2025.
In particolare, le modifiche riguardano:- le modalità con cui l’Agenzia delle entrate comunica a ciascuna fondazione, e per conoscenza all’ACRI, l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto annualmente;
- la semplificazione delle modalità di utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni incorporanti che hanno effettuato le erogazioni, mediante l’eliminazione degli adempimenti dichiarativi precedentemente previsti
Vediamo le novità.
Fondazioni bancarie: nuove modalità per il credito spettante alle incorporanti
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le fondazioni incorporanti comunicano all’Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, le delibere d’impegno ad effettuare le erogazioni di cui all’articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in uno o più degli anni suindicati, unitamente al progetto di fusione e all’atto pubblico di fusione.
Allegati:
Entro i 30 giorni successivi al termine del 31 dicembre, l’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno, definito secondo il criterio temporale previsto nel comma 398, con i relativi codici fiscali ed importi.
L’Agenzia delle entrate, secondo l’ordine comunicato dall’ACRI e nel limite massimo delle risorse annue disponibili entro 30 giorni dal ricevimento dell’elenco comunica l’ammontare esatto del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all’ACRI, per ognuno degli anni indicati nelle delibere d’impegno annualmente.
Successivamente all’assunzione delle delibere d’impegno e comunque entro i sessanta giorni dalla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta le fondazioni incorporanti effettuano le erogazioni previste nelle delibere d’impegno e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria all’ACRI.
L’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della documentazione bancaria con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni con i relativi codici fiscali ed importi, al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta.
Ove una fondazione non provveda all’erogazione, anche parzialmente, l’ACRI ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate che, nei 15 giorni successivi, provvede ad annullare il riconoscimento del credito d’imposta corrispondente in misura proporzionale alla mancata erogazione.
Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell’atto di annullamento, l’Agenzia delle entrate provvede a riconoscere e a comunicare, nei limiti dell’importo resosi disponibile, il credito d’imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere d’impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.
Successivamente e comunque entro sessanta giorni dalla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta alle fondazioni precedentemente rimaste escluse, le predette fondazioni comunicano all’ACRI l’avvenuta erogazione e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria.
L’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della documentazione bancaria con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni con i relativi codici fiscali ed importi, al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta. -
Broker assicurativo imponibile IVA se consiste in mera consulenza
Con la Sentenza n. 1425//2026 la Cassazione ha esaminato i riflessi ai fini IVA delle attività di brokeraggio in ambito assicurativo.
In particolare, essa interviene con un principio destinato a incidere sulle modalità di applicazione dell’IVA alle attività svolte dai broker assicurativi.
Il caso riguarda una società contribuente che aveva ricevuto un avviso di accertamento per l’indebita detrazione dell’IVA su una prestazione qualificata dall’Agenzia delle Entrate come intermediazione assicurativa e dunque esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 9) del DPR 633/72.
Broker assicurativo imponibile IVA se consiste in mera consulenza
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005 ricevuto da BETA S.r.l., poi incorporata in ALFA S.p.a., per la detrazione dell’IVA su una fattura emessa dalla società Gamma Italia S.p.a..
L'importo si riferiva ad attività di consulenza assicurativa per il rinnovo di polizze aziendali.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, Gamma Italia operava quale broker assicurativo e le prestazioni fornite rientravano nella categoria delle attività esenti IVA, trattandosi di intermediazione assicurativa.
Di conseguenza, la detrazione esercitata da ALFA sarebbe stata illegittima.
Di tutt'altro avviso la contribuente, secondo cui le prestazioni svolte da Gamma non costituivano intermediazione, bensì consulenze specialistiche in ambito assicurativo, correttamente assoggettate a IVA e quindi legittimamente portate in detrazione.
Accogliendo il ricorso di ALFA S.p.a. e cassando con rinvio la sentenza d'appello, la Cassazione ha affermato un principio chiave:
"In tema di IVA, il broker svolge professionalmente sia prestazioni di servizi che rientrano nella nozione di 'intermediazione assicurativa e riassicurativa' che ricadono tra le operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 9), del DPR n. 633 del 1972, sia di consulenza, da cui scaturisce IVA detraibile."
In altri termini, non tutte le prestazioni rese dal broker sono automaticamente esenti: occorre valutare il contenuto concreto dell’attività svolta.
Il principio non è nuovo in senso assoluto, ma la Corte lo rafforza e lo riformula in modo sistematico, integrando fonti nazionali, europee e precedenti giurisprudenziali.
L’aspetto innovativo sta nel fatto che:
- non è sufficiente la qualifica formale del soggetto prestatore (broker);
- conta la finalità della prestazione: se è consulenziale e autonoma rispetto alla mediazione, è imponibile IVA;
- la distinzione deve essere ricavata dal contratto, dalle attività svolte e dagli obiettivi perseguiti.
La Cassazione ha esaminato il quadro normativo della figura del broker assicurativo, la cui attività professionale è regolata dalla L. 792/84. Il broker svolge un’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione e un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore. Inoltre presta assistenza durante l’esecuzione e la gestione contrattuale incluso il rinnovo delle polizze.
La qualificazione del rapporto come “brokeraggio” non si rivela risolutiva al fine di determinare se la prestazione è imponibile ovvero esente.
È necessario distinguere tra le prestazioni di consulenza e le autentiche prestazioni di intermediazione.
La Cassazione ha quindi cassato la sentenza della CTR rimettendo la causa al giudice del rinvio affinché verifichi, nel merito, la reale natura delle attività svolte da Gamma Italia e se fossero da qualificarsi come intermediazione (esente) o consulenza (imponibile).
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Arbitro assicurativo: si parte dal 15 gennaio
Dal 15 gennaio sarà possibile presentare ricorso all'Arbitro assicurativo.
L’arbitro assicurativo è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione a cui aderiscono imprese ed intermediari assicurativi.
È uno strumento alternativo alla negoziazione assistita e alla mediazione: in tal modo dette iniziative sono alternative tra di loro, ricorrendone i rispettivi presupposti, ai fini del successivo esperimento dell’azione giudiziaria.
Se la decisione dell’arbitro assicurativo è insoddisfacente, sia il consumatore che l’impresa e l’intermediario possono comunque sempre rivolgersi all'Autorità giudiziaria.
Ricordiamo che lo scorso maggio 2025, l'IVASS istituto di vigilanza per le assicurazioni ha pubblicato un avviso per l'attivazione del sito dell'Arbitro Assicuarativo.
Clicca di seguito per viisitare il sito Arbitro Assicurativo e familiarizzare con tutte le regole di prossima attivazione.
Arbitro assicurativo: che cos’è
L’Arbitro Assicurativo (AAS) è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa.
Esso è un organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi.
L’AAS è uno strumento di tutela semplice:
- il ricorso può essere presentato senza l'assistenza di un avvocato,
- è deciso entro 180 giorni (prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 per le controversie particolarmente complesse)
- ha un costo di 20 euro, che verranno restituiti al ricorrente se il ricorso viene accolto.
Un Collegio composto da 5 componenti, decide sul ricorso.
Attenzione al fatto che si può presentare ricorso all’AAS solo dopo aver presentato reclamo alla compagnia e/o all’intermediario, se non si è ricevuta risposta trascorso il termine di 45 giorni o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente.
Inoltre, occorre sapere che la decisione dell'AAS sul ricorso non è vincolante; se, tuttavia, l’impresa e/o l’intermediario non la rispettano, la notizia dell'inadempimento viene diffusa sul sito per un periodo di 5 anni e resta in evidenza per 6 mesi sul sito internet dell’impresa e/o dell’intermediario (o affissa nei locali in assenza di un sito internet).
Se la decisione dell’AAS è insoddisfacente, sia il cliente che l’impresa e l’intermediario possono comunque sempre rivolgersi all'Autorità giudiziaria.
Ricordiamo che l’AAS è istituito in attuazione dell’articolo 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) che ha recepito l’art. 15 della Direttiva UE 2016/97 (Insurance Distribution Directive).
Il regolamento adottato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della Giustizia, su proposta dell’IVASS (D.M. 6 novembre 2024, n. 215), disciplina il procedimento, i criteri di composizione dell'organo decidente e la natura delle controversie che l'AAS può decidere.
Il regolamento rimette all’IVASS la competenza ad emanare disposizioni tecniche e attuative di dettaglio per alcuni aspetti di funzionamento dell’AA.
L'IVASS che ha annunciato la novità evidenzia come sia necessario familiarizzare con il sito di riferimento per poter poi conoscere le regole di presentazione di un ricorso in autonomia.
Arbitro assicurativo: come presentare un ricorso
Il ricorso è attivabile:
- direttamente dal consumatore, senza la necessaria assistenza di un avvocato o di un procuratore;
- attraverso procedura online, tramite un portale accessibile mediante sito appositamente dedicato;
- con costi minimi, perché per la presentazione del ricorso è richiesto il versamento di un contributo di venti euro che sarà rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza con accoglimento in tutto o in parte del ricorso.
Prima di presentare un ricorso all’arbitro assicurativo è necessario:
- aver preventivamente proposto un reclamo all’impresa o all’intermediario: dopo 45 giorni se non si è ricevuta risposta o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente il consumatore può rivolgersi all’arbitro assicurativo;
- che non siano passati più di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo all’impresa o all’intermediario;
- che i fatti oggetto del ricorso non risalgano a più di 3 anni dalla data in cui è stato presentato il reclamo.
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Società benefit: la pagina dedicata del MIMIT
Il MIMIT con un avviso del 10 settembre informa del fatto che è online, sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la nuova sezione "Società Benefit", dedicata alle aziende che hanno scelto questo modello innovativo di fare impresa, capace di coniugare finalità economiche con responsabilità, sostenibilità e trasparenza.
Il MIMIT, in collaborazione con Invitalia, è promotore della prima "Benefit Competition" nazionale, iniziativa pionieristica nel panorama italiano che ha l'obiettivo di valorizzare le migliori esperienze imprenditoriali di Società Benefit.
La competizione partirà da Milano il 21 novembre e si articolerà in sei tappe territoriali lungo tutto il Paese.
Startup, imprese già costituite come Società Benefit e realtà interessate ad adottare questa forma giuridica possono candidarsi, compilando l'apposita domanda presente sulla pagina istituzionale.
Le imprese selezionate tra quelle candidate, avranno l’opportunità di presentare le proprie progettualità durante l’evento milanese ad una giuria qualificata, composta da esperti del settore e rappresentanti istituzionali.
Il MIMIT ha avviato, in collaborazione con Unioncamere e il sistema camerale, un articolato programma formativo per accompagnare imprese e professionisti nel percorso di costituzione e gestione di una Società Benefit.
Società benefit: tutte le caratteristiche
Le Società Benefit sono società che, nell'esercizio della loro attività economica, ampliano i propri orizzonti oltre il tradizionale scopo di lucro, abbracciando una visione più ampia e responsabile dell'impresa.
Esse perseguono una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di tutti i soggetti con cui entrano in relazione:
- persone
- comunità locali,
- territori
- ambiente,
- beni culturali e sociali
- enti e associazioni,
- altri portatori di interesse.
Introdotte nel panorama giuridico italiano con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, le Società Benefit incarnano l'evoluzione sostenibile dell'impresa del nostro Paese.
Questo modello innovativo, riconosciuto e incentivato dallo Stato, dimostra come sia possibile unire profitto e impatto sociale in una strategia imprenditoriale vincente e lungimirante.
Ciò che distingue una Società Benefit da una tradizionale società commerciale sono tre elementi fondamentali che ne caratterizzano l'identità e il funzionamento:
- il doppio scopo societario. Mentre una società tradizionale persegue esclusivamente finalità di profitto, una Società Benefit integra questo obiettivo con una o più finalità di beneficio comune, chiaramente specificate nel proprio statuto. Ogni decisione aziendale deve necessariamente bilanciare gli obiettivi economici con quelli di impatto sociale e ambientale, creando un modello di governance che considera tutti gli stakeholder;
- governance responsabile. Le Società Benefit sono tenute a nominare uno o più amministratori specificamente responsabili dell'impatto sociale dell'azienda. Queste figure professionali hanno il compito di implementare procedure che garantiscano il bilanciamento degli interessi dei diversi portatori di interesse e di assicurare trasparenza in tutte le decisioni che riguardano il perseguimento del beneficio comune;
- misurazione e comunicazione dell'impatto. Ogni Società Benefit deve redigere annualmente un report di impatto sociale obbligatorio, utilizzando standard di valutazione riconosciuti a livello internazionale. Questi documenti vengono poi pubblicati per garantire massima trasparenza verso tutti gli stakeholder, permettendo una valutazione oggettiva dei risultati raggiunti sia in termini economici che di beneficio comune.
Società Benefit: i vantaggi
La scelta di trasformarsi in Società Benefit comporta numerosi vantaggi tangibili che spaziano dalla sfera competitiva agli aspetti reputazionali.
Tra questo vi è l'attrazione dei talenti: le nuove generazioni di lavoratori mostrano una crescente preferenza per aziende che abbiano un chiaro scopo sociale oltre al profitto.
Questo fenomeno si traduce in una maggiore capacità di attrarre e trattenere i migliori professionisti sul mercato.
Altro vantaggio è maggiore efficacia nella fidelizzazione dei clienti.
I consumatori contemporanei orientano sempre più le loro scelte d'acquisto verso brand che dimostrano un autentico impegno nella responsabilità sociale.
Le Società Benefit accedono inoltre a nuovi mercati in forte espansione, particolarmente nel settore dell'economia sostenibile, e sviluppano una maggiore resilienza aziendale grazie a un modello di business più solido e orientato al lungo termine.
Questa visione strategica permette di affrontare meglio le sfide del mercato e di costruire relazioni più durature con tutti gli stakeholder.
In fine tra i vantaggi vi è la vera e propria certificazione di una società benefit.
Essa acquisce lo status di responsabilità sociale d'impresa avendo maggiore credibilità presso gli investitori ESG (Environmental, Social, Governance), segmento in costante crescita nel panorama finanziario internazionale.
Il riconoscimento istituzionale da parte dello Stato italiano e l'appartenenza a un movimento imprenditoriale innovativo e in continua espansione completano il quadro dei vantaggi reputazionali.
Società Benefit: le fasi del processo di trasformazione
La trasformazione in Società Benefit richiede un approccio metodico e consapevole che si articola in diverse fasi, ciascuna fondamentale per il successo del processo:
- il primo passo consiste in una valutazione preliminare approfondita della propria realtà aziendale. Occorre effettuare un'analisi della mission aziendale e dei valori che la guidano, l'identificazione delle specifiche finalità di beneficio comune che si intendono perseguire e una valutazione realistica dell'impatto economico che la trasformazione comporterà. Questa fase è cruciale perché permette di verificare l'autenticità della motivazione e la sostenibilità del progetto. La modifica dello statuto societario rappresenta il cuore tecnico-giuridico della trasformazione. È necessario inserire nell'oggetto sociale le specifiche finalità di beneficio comune che l'azienda si impegna a perseguire, definire chiaramente le modalità di governance responsabile che saranno adottate e indicare gli standard internazionali che verranno utilizzati per misurare l'impatto sociale e ambientale generato.
- la seconda fase contiene la procedura notarile che formalizza legalmente la trasformazione attraverso una delibera dell'assemblea dei soci, la redazione dell'atto notarile di modifica dello statuto e l'iscrizione al Registro delle Imprese con la specifica dicitura "Società Benefit". Questo passaggio sancisce ufficialmente la nuova identità societaria. Infine, gli adempimenti operativi rendono concreto il nuovo modello di business attraverso la nomina del responsabile dell'impatto, l'implementazione dei processi di misurazione dell'impatto sociale e ambientale e la redazione del primo report annuale. Questi strumenti operativi sono essenziali per trasformare gli impegni statutari in azioni concrete e misurabili.
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Quando la banca risponde per l’IBAN errato: pronuncia della Cassazione
Secondo la Cassazione la banca che accredita un IBAN indicato in modo errato da chi ha disposto il bonifico, il diretto ad un beneficiario che non è titolare di un conto di accredito presso la stessa, è responsabile nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto.
Unica eccezione è che la banca dimostri:
- di aver adottato le cautele necessarie per evitare l’errato accredito,
- che non dimostri di essersi adeguatamente adoperata per consentire al pagatore la individuazione del soggetto destinatario del pagamento, anche comunicandogli dati anagrafici o societari.
L'esigenza di tutelare interessi giuridicamente rilevanti prevale sulla riservatezza, questo evidenzia l'Ordinanza n. 17415 del 25 giugno 2024.
Vediamo i dettagli.
IBAN errato: ne risponde la Banca?
Nell’ ordinanza n. 17415/2024 la Cassazione distingue la responsabilità della banca rispetto a due casistiche:
- quando la banca esegua un’operazione di pagamento su disposizione di pagamento errata nel caso che l’operazione provochi un danno al proprio cliente che utilizza il servizio bancario di pagamento come pagatore o quale destinatario dei fondi movimentati per l’operazione,
- quando la banca esegua l’operazione che provochi un danno al beneficiario di una disposizione di pagamento che non è titolare di un conto di accredito presso la banca stessa.
Viene specificato, rispetto al coso di specie che:
- nella prima ipotesi, al fine di determinare una responsabilità dell'istituto è necessario dimostrare la sua consapevolezza circa l’errore del cliente. La banca per sollevarsi deve dimostrare di aver eseguito l’operazione utilizzando il sistema interamente automatizzato di pagamento. Tale strumento esclude di dover eseguire un controllo di congruità dell’operazione. Il pagamento automatico rende la banca inconsapevole dell’eventuale errore dell’utente del servizio di pagamento, con la conseguenza che spetta a quest’ultimo dimostrare che la banca aveva comunque acquisito consapevolezza dell'errore;
- nella seconda ipotesi, invece, la banca ha un dovere di diligenza nei confronti dell’effettivo beneficiario rimasto insoddisfatto e quindi, per liberarsi da responsabilità deve provare di aver agito adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di individuazione errata del beneficiario del pagamento o, deve dimostrare di essersi comportata in modo da rendere possibile la individuazione del soggetto gratificato dal pagamento erroneamente effettuato.
Si rimanda alla sentenza in oggetto per ulteriori dettagli.
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Servizio verifica codice fiscale: attivo dal 6 febbraio per Banche e Assicurazioni
Riapre, dal 6 febbraio e fino al 30 aprile, la possibilità per banche e altri operatori finanziari gestori di utenze, di verificare tramite il “Servizio Anagrafico Massivo SM1.02” l’esistenza dei codici fiscali dei clienti e la corrispondenza con i dati anagrafici presenti in Anagrafe tributaria, e acquisire le corrette informazioni ove mancanti.
Si tratta di un servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate periodicamente, ricordiamo infatti che l'ultima finestra era stata attivata del 2023.Servizio verifica codici fiscale: attivo dal 6 febbraio per Banche e Assicurazioni
L'Agenzia delle Entrate, in virtù del D.L. 78/2010, rende periodicamente disponibile il Servizio Anagrafico Massivo-SM1.02, che consente la verifica dell’esistenza del codice fiscale e della corrispondenza con i dati anagrafici presenti in Anagrafe Tributaria, nonché l’acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti.
Possono accedere al servizio solo i soggetti che abbiano inviato all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni obbligatorie per l’anno precedente la richiesta di verifica.
Il servizio è erogato via PEC (Posta Elettronica Certificata) mediante il SID al quale l’ente deve essere accreditato.
Il Servizio Anagrafico Massivo consente l’individuazione del soggetto per codice fiscale o per dati anagrafici secondo le seguenti modalità di interrogazione, tra loro alternative:
- interrogazione tramite codice fiscale: si ottengono le informazioni anagrafiche che corrispondono al soggetto identificato univocamente a partire dal codice fiscale interrogato;
- interrogazione tramite dati anagrafici: il sistema procede, comunque, ad una preventiva ricostruzione del codice fiscale univocamente associato all’anagrafica fornita e restituisce il codice fiscale e l’anagrafica completa (Cognome, Nome, Sesso, Data di Nascita, Comune e Provincia di Nascita) del soggetto interrogato.
Il servizio consente, per ogni file di richiesta inviata, l’interrogazione di un numero massimo di 100.000 posizioni.
L’Ente può trasmettere più file di richiesta ed il numero massimo di interrogazioni/verifiche è determinato in proporzione a quello delle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate per l’anno precedente la richiesta.
I soggetti che hanno già fruito del Servizio Anagrafico Massivo, possono verificare un numero di codici fiscali pari al 20% del numero di comunicazioni inviate all’Agenzia per l’anno precedente.
Agli enti che hanno un numero limitato di soggetti da verificare, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate rende disponibili, sempre sul sito istituzionale, i servizi puntuali di libero accesso per la verifica di un codice fiscale o di una partita IVA:
- Servizio di verifica del codice fiscale,
- Servizio di verifica della partita Iva.
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Tassa extra profitti banche: codice tributo per pagare
Con Risoluzione n 7 del 24 gennaio viene istituito il codice tributo per versare mediante modello F24 l’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse (di cui all’articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104)
Leggi anche Tassa extraprofitti Banche: come funziona.
Tassa extra profitti banche: codice tributo per pagare
L’articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha istituito, per l'anno 2023 e alle condizioni ivi indicate, un’imposta straordinaria a carico delle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022
L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024.
I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato e, comunque, entro il 31 gennaio.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “2717” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104;
- “1947” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – INTERESSI – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104;
- “8955” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – SANZIONI – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
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Notifica al legale rappresentante: è legittima ovunque avvenga
Con Ordinanza 30 giugno 2023 n.18614 la Cassazione tratta il tema delle notifiche effettuate al legale rappresentante.
Nel dettaglio coerentemente con la regola sancita per le persone fisiche, il recapito alla persona preposta alla ricezione per conto dell’ente, è possibile anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dello stesso.
La Cassazione ritiene che la disciplina dell’articolo 145, primo comma, cpc, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte con la legge n. 263/2005, non escludeva la possibilità di procedere alla notifica stessa mediante consegna dell’atto al legale rappresentante della società, anche in mancanza di un previo tentativo di notifica presso la sede dell’ente.
I fatti di causa.
Una società impugnava (ricorso accolto) dinanzi al giudice tributario di primo grado il provvedimento di iscrizione ipotecaria notificatole dall’Agente della riscossione.
Con sentenza n.30/ 2013, la Commissione tributaria regionale ritenendo che alcune delle cartelle di pagamento prodromiche all’iscrizione fossero state notificate irritualmente, violando l’articolo 145 cpc nel testo vigente al tempo, riformava parzialmente la decisione rideterminando, in misura inferiore il debito tributario oggetto dell’iscrizione stessa.
Nel ricorso dinanzi alla suprema Corte, l’ente della riscossione denunciava violazione dell'articolo 145 cpc, lamentando che i giudici di appello avevano applicato un errone principio, non avendo considerato che le contestate notifiche, eseguite direttamente presso la residenza del rappresentante pro tempore della società, senza il previo tentativo di consegna presso la sede dell’ente, dovevano comunque essere ritenute valide alla luce di principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
La Cassazione ha accolto il ricorso, osservando che la questione sollevata relativa all’interpretazione dell’articolo 145, primo comma, cpc, nel regime anteriore alle modifiche introdotte con la legge n. 263/2005 è stata oggetto di una interpretazione non univoca da parte della giurisprudenza di legittimità che, in alcune occasioni, ha affermato che gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa e, solo qualora tale modalità risulti impossibile, in base al successivo terzo comma del medesimo articolo 145, alla persona fisica che rappresenta l’ente; in altre occasioni, ha invece ritenuto valida la notifica eseguita direttamente al legale rappresentante, pur in mancanza di un previo tentativo di consegna presso la sede legale.
Con l'ordinaza in oggetto del 2023, la Cassazione afferma che al caso di specie trova applicazione il principio fissato dalle sezioni unite nella sentenza n. 22086/2017, ossia la regola interpretativa in virtù della quale la notificazione di un atto riguardante una società è regolarmente effettuata alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell’ente, anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dell’ente, in coerenza con la regola sancita per le persone fisiche dall’articolo 138 cpc, a norma del quale la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario nell’ambito territoriale della circoscrizione di competenza dell’agente notificatore.
Nel caso di specie, dunque pur non risultando tentata la consegna presso la sede legale dell’ente, alla luce del principio richiamato, la notificazione delle cartelle poteva ritualmente avvenire a mani del legale rappresentante, e di conseguenza la notifica effettuata presso l’abitazione di questi doveva ritenersi rituale.