• Bilancio

    Bilancio 2025: dai controlli all’approvazione

    Sta per partire ufficialmente la campagna bilanci 2026 anno di imposta 2025.

    Occorre evidenziare che prima del doposito dei bilanci che avverrà seguendo le dettagliate istruzioni di Unioncamere con la guida annuale sul deposito dei bilanci in arrivo entro i primi giorni di aprile, il punto di partenza della procedura di formazione del bilancio d’esercizio è rappresentato dal bilancio di verifica, ossia la situazione economica e patrimoniale alla data di chiusura dell’esercizio come emergente dalla contabilità aziendale una volta registrate tutte le operazioni gestionali dell’anno.
    Il bilancio di verifica deve essere sottoposto a una serie accurata di controlli finalizzati ad individuare tutti i possibili errori eventualmente commessi in fase di registrazione delle operazioni.

    Per quanto riguarda il conto economico, la corretta imputazione dei costi e dei ricavi alle voci appropriate del piano dei conti dovrebbe essere stata verificata in corso d’anno in sede di registrazione e di controllo periodico
    delle liquidazioni IVA. Tuttavia, alcuni controlli si rendono necessari anche in merito al conto economico.

    Bilancio 2025: dai controlli per approvazione al deposito

    In occasione di questi controlli è importante raccogliere tutta la documentazione che si renderà poi necessaria per la redazione di:

    • bilancio civilistico, 
    • nota integrativa 
    • conteggio delle imposte.

    In particolare si tratta delle documanetazione attestante:

    1. Ritenute-Documentazione e certificazioni attestanti le ritenute d’acconto subite,
    2. Acconti imposte-Copia modelli F24 relativi al pagamento degli acconti IRES e IRAP,
    3. Mutui-Piano di ammortamento aggiornato dei mutui,
    4. Leasing-Copia dei nuovi contratti di leasing stipulati dalla società. Documentazione rilasciata dalla società di leasing per il conteggio della quota interessi e per la redazione della nota integrativa
    5. Dipendenti-Documentazione relativa al Fondo TFR e ai debiti per ferie, permessi e 14°. Documentazione relativa alle detrazioni IRAP 
    6. Lavoro interinale-Copia della documentazione rilasciata dalla società di lavoro interinale attestante la quota INAIL e i costi relativi a dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato
    7. Autovetture-Documentazione attestante la percentuale di deducibilità di ciascun’autovettura
    8. Sopravvenienze attive e passive-Documentazione relativa alle sopravvenienze attive e passive registrate nella contabilità
    9. Immobili-Documentazione attestante l’eventuale costo sostenuto per il terreno
    10. Immobili civili-Documentazione relativa agli eventuali costi e ricavi specifici di ciascun immobile di civile abitazione da considerarsi “immobile patrimonio”
    11. Spese di manutenzione-Verifica del limite del 5% delle spese di manutenzione
    12. Partecipazioni-Acquisizione dell’ultimo bilancio delle società controllate e collegate.

    Successivamente si procede alle scritture di assestamento, ricordiamo infatti che la contabilità durante l’esercizio viene tenuta in base al criterio della manifestazione numeraria documentale, ossia i costi e i ricavi vengono rilevati nel momento in cui viene emesso un documento
    che li comprova. 

    In molti casi, tuttavia, i componenti di costo e di ricavo emergenti dai documenti oggetto di registrazione non sono determinati in base al criterio della competenza temporale (ad esempio, fattura per un canone di locazione emessa a novembre per il periodo novembredicembre gennaio).

    Inoltre, può essere che alcuni costi o ricavi dell’esercizio alla data di chiusura dello stesso non abbiano ancora trovato manifestazione in un documento oggetto di registrazione.
    Per trasformare i valori di conto, determinati in base al criterio della manifestazione numeraria documentale, in valori di bilancio, determinati in base al principio della competenza economica, si rendono, dunque, necessarie le c.d. scritture di assestamento.

    Tutto ciò ultimato, si sensi dell’art. 2423 c.c. gli amministratori della società devono predisporre il progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.

    I documenti che gli amministratori devono predisporre sono:

    • bilancio d’esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa;
    • relazione sulla gestione (obbligatoria tranne nei casi in cui la società rediga il bilancio in forma abbreviata o utilizzi il bilancio delle c.d. “micro-imprese”).

    Il progetto di bilancio deve essere predisposto in tempo utile da consentire il rispetto dei termini previsti dal codice civile per la consegna dello stesso al collegio sindacale (se esistente) e per il suo deposito presso la sede della società (in modo da consentire ai soci interessati di prenderne visione). 

    La normativa civilistica prevede che il progetto di bilancio sia consegnato all’organo di controllo almeno 30 giorni prima dell’assemblea di approvazione e rimanga depositato presso la sede della società nei 15 giorni antecedenti all’assemblea.

    Il progetto di bilancio andrà dunque predisposto e approvato da parte dell’organo amministrativo:

    • almeno 30 giorni prima dell’assemblea dei soci convocata per la sua approvazione, laddove vi sia il collegio sindacale (o il revisore legale);
    • almeno 15 giorni prima dell’assemblea dei soci convocata per la sua approvazione, laddove la società non sia dotata di collegio sindacale (o di revisore legale).

    Pertanto, considerato che il termine ordinario di approvazione del bilancio dell’esercizio 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, è il 30 aprile 2026 il progetto di bilancio dovrà essere predisposto e approvato da parte dell’organo amministrativo:

    • entro il 31 marzo 2026, se la società è dotata di collegio sindacale;
    • entro il 15 aprile 2026, se la società non è dotata di collegio sindacale.

  • Bilancio

    Bilancio anno 2025: pronte le liste di controllo ASSIREVI

    Come ogni anno Assirevi, Associazione privata riconosciuta senza scopo di lucro riconosciuta che riunisce 16 società di revisione italiane, ha pubblicato le liste di controllo per la revisione dei bilanci d'esercizio e bilanci consolidati. Scopo dei documenti ASSIREVI è fornire supporto ad imprese e professionisti impegnati nella redazione e revisione del Bilancio.

    Il professionisti impegnati in questi compiti, potranno naturalmente adattare alla relatà aziendale i documenti di Assirevi valutando di approfondire in base a:

    • dimensioni aziendali, 
    • natura dell’attività dell’impresa, 
    • valutazione dei rischi di revisione, 
    • nonché di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute. 

    Bilanci anno 2025: pronte le liste di controllo ASSIREVI

    Assirevi ha pubblicato nella sezione “Check list” del proprio sito, le liste di controllo per i bilanci 2025 riferite alle società di capitali.

    Comne specificato nella introduzione, la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d'esercizio sono applicabili alle società che si attengono alle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, sulla base dei principi contabili applicabili ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2025.

    Come specifica lo stesso documento, le liste di controllo pubblicate sono state predisposte a scopo esemplificativo e di supporto alle società di revisione associate ai fini della preparazione da parte di queste ultime di check list da utilizzare opportunamente adattate nello svolgimento dell'attività di revisione. 

    Tali liste benché rappresentino un'utile strumento ai fini dell'analisi della conformità dell'informativa di bilancio con le norme di principi contabili e in alcune circostanze, per l'analisi della corretta applicazione dei criteri e metodi di valutazione delle voci di bilancio, avendo carattere generale non necessariamente includono tutti gli aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro di revisione e potrebbero contenere aspetti non rilevanti tutte le fattispecie.

    Le checklist dipendono da vari fattori la cui valutazione compete al soggetto incaricato della revisione il quale provvede a farle proprie adattandole alle peculiarità dell'incarico tenendo conto:

    • delle dimensioni aziendali 
    • della natura dell'attività dell'impresa
    • e della valutazione del rischio di revisione 
    • nonché eventuali modifiche normative regolamentari e dei principi contabili di riferimento intervenute. 

    La rielaborazione adattamento ed utilizzo dei contenuti delle liste da parte dei soggetti incaricati della revisione avviene in base al giudizio professionale di tali soggetti che ne assumono ogni responsabilità.

    ASSIREVI non garantisce la completezza l'aggiornamento e l'adeguatezza dei contenuti al raggiungimento di particolari scopi o risultati ne l'assenza di errori ne esattezza imprecisioni delle liste stesse e dei suoi contenuti

    Assirevi ha pubblicato i documenti sul proprio sito, clicca qui per scaricarle.

  • Bilancio

    Assemblee a distanza: fino al 30 settembre 2026

    Il DDL di conversione del Decreto Milleproghe è in dirittura di arrivo, approvato dalla Camera deve terminare il suo iter con l'approvazione in Senato e poi apporodare in GU.

    Tra le proroghe quella relativa alle assemblee da remoto. Vediamo il riepilogo di questa scadenza più volte prorogata.

    Approvazione Bilancio 2025: modalità a distanza nel Milleproroghe

    In particolare il comma in oggetto del DDL di conversione del Decreto Milleproroghe 2026 estende l’applicabilità delle norme disposte dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 relative allo svolgimento – con modalità telematiche – delle assemblee ordinarie delle
    società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata), delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni (commi 2 e 3).
    La medesima norma dispone che le società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di
    negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante nonché possono per le assemblee ordinarie o straordinarie un
    rappresentante, anche ove lo statuto disponga diversamente. 

    Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe (commi 4 e 5).
    Una disciplina sostanzialmente analoga è prevista per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici (comma 6).
    Si ricorda che il termine di applicazione di tali norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie, stabilito al comma 7 dell’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, è stato più volte prorogato rispetto al termine originario del 31 dicembre 2020.
    In particolare, l’ultima proroga è stata disposta dall’articolo 3, comma 14- sexies del decreto-legge n. 202 del 2024, come da modifica apportata in sede di conversione in legge n. 15 del 2025. 

    Ai sensi di tale disposizione, il termine di applicazione delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie è stato spostato al 31 dicembre 2025, ora rinviato ulteriormente al 30 settembre 2026.
    Per completezza, si ricorda che l’applicabilità di tali norme era stata già estesa dal 31 dicembre 2020 al 31 luglio 2021 per effetto dell'articolo 3, comma 6, lettera b) del decreto-legge n. 183 del 2020, quindi al 31 dicembre 2021 dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, poi al 31 luglio 2022 dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021, in seguito, dall’articolo 3, comma 10-undecies, del decreto legge 198 del 2022, al 31 luglio 2023; successivamente, al 30 aprile 2024 dall’articolo 3, comma 12-duodecies, del decreto-legge n. 215 del 2023 e quindi al 31 dicembre 2024, dall’articolo 11, comma 2 a legge n. 21 del 2024 (legge sulla competitività dei capitali).
    Per effetto della disposizione in esame, il termine di applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie disposte dall’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 viene ulteriormente prorogato al 30 settembre 2026.

  • Bilancio

    Deposito Bilancio a rettifica: quando è possibile

    I bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2025 vanno depositati come sempre secondo un calendario ben definito.

    In proposito leggi Deposito Bilancio 2026: nuova guida uniocamere             

    In sintesi ricordiamo che il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla relativa approvazione.

    In casi particolare è possibile anche il deposito a rettifica di un bilancio, vediamo quando.

    Deposito a rettifica del bilancio: quando è possibile

    Per “deposito a rettifica” si intende una nuova domanda rispetto alla prima depositata, quest’ultima con bilancio già evaso e disponibile alla consultazione, finalizzata a correggere errori contenuti nel bilancio (documento contabile) o negli allegati che lo corredano oppure per rimediare alla carenza documentale della prima domanda di deposito.
    Con tale nuova domanda si provvede alla rettifica completa di tutta la documentazione prevista dalla legge a seconda della tipologia di bilancio, compreso un nuovo verbale dell’assemblea dei soci.
    Il nuovo deposito comporta la generazione di un nuovo protocollo e va eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del nuovo verbale.
    Nelle note della pratica occorre segnalare che si tratta di un deposito a rettifica indicando l'anno e numero di protocollo dell'istanza da rettificare.
    Importi:
    ● diritti di segreteria € 62,50;
    ● imposta di bollo € 65,00.

    Nel caso in cui gli errori riguardino la redazione dell’elenco soci, dovrà procedersi al solo deposito dell’elenco soci senza allegare alcun atto.
    Il nuovo deposito dell’elenco soci va eseguito tramite la presentazione della pratica di Comunicazione Unica, con la compilazione del modello S, indicando nel modulo NOTE/XX i motivi della rettifica e gli estremi della pratica da rettificare.
    Importi:
    ● diritti di segreteria € 30,00;
    ● imposta di bollo € 65,00.
    Attenzione: Il deposito a rettifica non implica la cancellazione del precedente bilancio depositato.

    Per correggere una prima pratica già depositata, se il bilancio non è ancora evaso e disponibile alla consultazione, si può procedere ad una domanda di “rinvio”.
    In questo caso, è necessario indicare anno e numero di protocollo a cui il "rinvio" si riferisce.
    La nuova pratica di “rinvio” non prevede il pagamento di diritti e imposta di bollo (assolti con il deposito della pratica iniziale).
    Attenzione: Non sarà possibile effettuare domande di “rinvio” su pratiche con bilancio che risulta già evaso e disponibile alla consultazione

  • Bilancio

    Realizzo controllato: chiarimenti ADE sulle condizioni di applicabilità

    Con la Risposta a interpello n 9/2026 le Entrate replicano ad un quesito sulla applicazione dell'articolo 177 comma 2 del tuir.

    L'istante domandava se il citato articolo 177, comma 2, del TUIR «ricomprenda anche gli apporti a patrimonio netto non modificativi del capitale sociale, fermo restando che a seguito dell'apporto la società assegnataria deve acquisire, ai fini della neutralità o del realizzo controllato il controllo della società la cui partecipazione è stata oggetto di apporto»

    L'agenzia fornisce una risposta affermativa, ma vediamo il dettaglio del chiarimento.

    Realizzo controllato: chiarimenti ADE su quando è applicabile

    Secondo le Entrate si può avere il realizzo controllato anche senza aumento di capitale sociale.

    In dettaglio, l’imputazione della partecipazione interamente a riserva non preclude l’applicazione dell’art. 177 comma 2 del TUIR

    Con la risposta a interpello n. 9/2026 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione della possibilità di fruire del regime del realizzo controllato ex art. 177 comma 2 del TUIR nel caso in cui l’apporto delle partecipazioni sia imputato solamente a patrimonio della società conferitaria, senza incrementare il capitale sociale.

    L'assenza di aumento del capitale sociale e la mancata emissione di partecipazioni nei confronti del soggetto conferente “non appaiono ostativi” all’applicazione della disciplina di cui all’art. 177 comma 2 del TUIR, con la conseguenza che si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

    Sulla norma è intervenuto il chiarimento della circolare n. 33/E del 17 giugno 2010 (emanata in vigenza della precedente formulazione dell'articolo 177, comma 2, del TUIR), con la quale è stato precisato che la disposizione in commento non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (cd. ''regime a realizzo controllato'').

    In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria.

    Diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del ''valore normale'' di cui all'articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società
    conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all'ultimo valore fiscale presso ciascun soggetto conferente della partecipazione conferita (cd. '' neutralità indotta'').
    Le modifiche al comma 2 dell'articolo 177 del TUIR, come chiarito dalla relazione illustrativa sono state introdotte dall'articolo 17 del d.lgs. n. 192 del 2024 in attuazione dei principi e dei criteri direttivi recati dall'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge 9 agosto 2023, n. 111 (cd. ''delega fiscale''), che «prevede la sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei princìpi vigenti di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base all'ammontare delle voci di patrimonio netto iscritte dalla conferitaria per effetto del conferimento (cd. principio di ''realizzo controllato'').
    Come si evince sempre dalla richiamata Relazione illustrativa, le modifiche al citato comma 2 sono funzionali, da un lato, all'ampliamento dell'ambito soggettivo della norma, e, da un altro lato, all'applicazione del regime in parola anche ai cc.dd. conferimenti minusvalenti e a quelli che solo incrementano la percentuale di controllo della società scambiata (senza che ciò avvenga in virtù di un obbligo legale o di un
    vincolo statutario).
    In linea di principio, dunque, anche a seguito delle modifiche operate dal d.lgs. n. 192 del 2024, la fruizione del regime fiscalein oggetto rimane subordinata al ricorrere di due circostanze:

    • i soggetti scambianti/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria
    • mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, ovvero incrementare la percentuale di controllo.

    Per quanto qui di interesse, dal requisito sub 1) deriva che, in generale (anche alla luce delle modifiche del d.lgs. n. 192 del 2024), il regime a realizzo controllato trova applicazione nei confronti dei conferimenti che comportano un aumento del capitale sociale della società conferitaria ed eventualmente delle altre riserve del patrimonio netto.

    Nel caso in esame, a fronte dell'Apporto prospettato, non si assiste ad alcun incremento del capitale sociale della società conferitaria ma solo a un aumento del suo patrimonio netto per effetto di un «apporto al patrimonio della società, senza corrispettivo alcuno e senza il sorgere di qualsivoglia obbligo di restituzione e/o destinazione in capo alla società stessa […]»

    Al riguardo, l'assenza di un aumento del capitale sociale della società conferitaria e la mancata emissione di partecipazioni nei confronti del soggetto conferente non appaiono ostativi all'applicazione all'Apporto del regime a realizzo controllato ex articolo 177, comma 2, del TUIR. Ciò in quanto l'Apporto della partecipazione totalitaria di Alfa avviene a favore di una società conferitaria (Beta) di cui il soggetto conferente, una persona fisica non in regime d'impresa deteneva, già anteriormente alla sua esecuzione, la partecipazione totalitaria.

    In tale particolare ipotesi, dunque, si ritiene sostanzialmente rispettato il requisito sub 1) in quanto l'eventuale imputazione a capitale sociale di una parte dell'Apporto non avrebbe risposto ad alcun interesse proprio del soggetto conferente ma sarebbe stata funzionale solo al formale rispetto delle condizioni poste per la fruizione del regime a realizzo controllato di cui al citato comma 2, visto come già sopra rilevato che sia ante che post Apporto, l'Istante è il socio unico della conferitaria: l'operazione rappresentata, infatti, ha come conseguenza che l'Istante trasforma semplicemente un controllo diretto su Alfa in uno indiretto sulla medesima società (tramite una seconda società, Beta, anch'essa totalmente controllata dall'Istante), attuando una mera riorganizzazione dei propri assetti di controllo societario 

    Nel caso in esame e nei termini sopra indicati, si ritiene che l'Apporto prospettato nell'istanza possa fruire del regime del realizzo controllato di cui all'articolo 177, comma 2 di cui si è discusso.

  • Bilancio

    Errori contabili: quali sono le novità approvate nel Correttivo

    Il Decreto Correttivo approvato ieri 14 luglio in via preliminare, contiene molte novità per persone fisiche e imprese, si interviene per colmare alcune delle lacune del Decreto Ires-Irpes.

    Relativamente alle imprese, sono state previste alcune novità di rielievo e tra queste si stabilisce per la correzione degli errori contabili, la correzione direttamente in bilancio solo per gli errori contabili non rilevanti, vediamo di seguito maggiori dettagli.

    Errori contabili: quali sono le novità approvate nel Correttivo

    Il decreto correttivo approvato dal Governo su Irpef e Ires interviene sul trattamento fiscale degli errori contabili prevedendo che la semplificazione si applichi solo per gli errori che in base ai principi contabili sono non rilevanti. 

    Per quanto riguarda gli errori rilevanti resta la soluzione della dichiarazione integrativa

    L'art. 4 Trattamento fiscale della correzione degli errori contabili contiene modifiche che hanno ad oggetto la riformulazione delle disposizioni che consentono, a determinate condizioni, il riconoscimento fiscale della correzione degli errori contabili rilevata in bilancio, in applicazione delle regole contabili nazionali (OIC 29) e dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (IAS 8). 

    La disposizione attua il criterio di delega di cui all’articolo 9, comma 1, lett. c), della legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale prevede, tra l’altro, il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici”.

    Come evidenziato dalla relazione illustrativa i grandi gruppi imprenditoriali sono caratterizzati da una notevole molteplicità di rapporti giuridici e, soprattutto in relazione alle operazioni in corso alla fine dell’esercizio o che si concludono immediatamente prima della fine dell’esercizio, commettono errori nella contabilizzazione dei relativi componenti di reddito positivi e negativi.

    Tali errori vengono commessi indifferentemente sia a proprio danno che a danno dell’Erario e riguardano, tipicamente, errori attinenti non solo alla competenza dei componenti positivi e negativi di reddito ma anche alla loro quantificazione.

    La procedura di correzione, ai fini fiscali, di tali errori contabili – che, precedentemente, richiedeva la presentazione di una quantità considerevole di dichiarazioni integrative, con conseguente applicazione, in base alle circostanze del caso, delle relative sanzioni – è stata semplificata mediante la disciplina introdotta al quarto periodo dell’articolo 83 del TUIR e all’articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

    La nuova previsione normativa si propone di circoscrivere l’ambito applicativo riducendo le possibili aree di incertezza connesse all’individuazione delle tipologie di correzioni che rientrano nel relativo ambito di applicazione.

    In linea generale, le correzioni i cui effetti sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, fermo restando i limiti e le condizioni contenute nelle disposizioni in esame e di seguito descritte, possono riguardare la rappresentazione delle operazioni aziendali, intendendosi come tale la nozione di qualificazione, imputazione temporale e classificazione delle stesse, nonché la quantificazione dei relativi elementi patrimoniali e reddituali. 

    Rientrano tra gli errori anche le fattispecie in cui gli stessi consistono nella mancata rilevazione di alcuni dei predetti elementi.

    Sono, dunque, esclusi dall’ambito di applicazione gli errori “rilevanti”. 

    Si tratta, della nozione di errori rilevanti definita, rispettivamente, nell’OIC 29 e nello IAS 8. 

    Per tali rettifiche contabili (come per quelle che non sono operate nei termini sotto riportati), dunque, resta ferma la necessità di presentare – sussistendone tutti i relativi requisiti e nei termini disciplinati – le relative dichiarazioni integrative.

    Dall’insieme di quelli non rilevanti, inoltre, le uniche correzioni degli errori contabili i cui effetti sono riconosciuti, ai fini IRES e IRAP, sono solo quelle per le quali la correzione è effettuata:

    • a) entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati (si pensi, ad esempio, ad un costo iscritto erroneamente nell’anno 2024, la cui correzione va effettuata nel 2025);
    • b) entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali, in assenza dell’errore, avrebbero dovuto essere rilevati (si pensi, ad esempio, ad un costo non iscritto nell’anno 2024, la cui correzione va effettuata nel 2025).

    Resta, in ogni caso, fermo che tale correzione deve essere operata prima che l’impresa abbia avuto formale conoscenza o risultino avviati “accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento” riguardanti gli elementi patrimoniali e reddituali oggetto della correzione o della rilevazione contabile non corretta.

    E' bene specificare che il testo del decreto ha appena iniziato il suo iter di approvazione, si attendono i successivi step.

  • Bilancio

    Errori contabili e fisco: cosa chiarisce la circolare Assonime 16/2025

    La circolare n. 16 del 3 luglio 2025, pubblicata da Assonime, torna a fare il punto sulla disciplina della correzione degli errori contabili con effetti fiscali, analizzando in particolare le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 63/2025.
    In pratica si vuole chiarire le regole applicative vigenti e sollecitare un intervento normativo di sistematizzazione.

    Errori contabili e fisco: cosa chiarisce la circolare Assonime 16/2025

    Nel commentare il contesto normativo (art. 83 TUIR, DL 73/2022) e la prassi recente, la circolare affronta in modo sistematico i seguenti quesiti interpretativi ancora aperti:

    1. a quali tipologie di errore contabile si applica la disciplina: solo errori di competenza o anche quelli di qualificazione e quantificazione?
    2. è sufficiente che sia revisionato il solo bilancio in cui avviene la correzione serve anche la revisione del bilancio dell’anno in cui l’errore è stato commesso? 
    3. qual è l’effetto della correzione contabile sulle sanzioni per infedele dichiarazione?  Le esclude automaticamente?
    4. come va trattata fiscalmente la posta correttiva: va ricondotta alle condizioni dell’anno dell’errore o dell’anno della correzione?
    5. entro quale termine deve essere approvato il bilancio corretto per evitare rilievi fiscali: vale il termine per la dichiarazione dei redditi?

    La risposta n. 63/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un caso concreto in cui un’impresa ha:

    • spesato erroneamente un bene strumentale come costo d’esercizio (anno N1),
    • corretto l’errore a patrimonio netto nell’anno successivo (N2),
    • redatto un bilancio N2 revisionato.

    L’Agenzia ha stabilito che:

    • la revisione è richiesta solo per l’anno della correzione (N2);
    • la correzione esclude le sanzioni per infedeltà dichiarativa;
    • la disciplina si applica anche ad errori di classificazione del componente reddituale.

     Ma la circolare Assonime fa un passo ulteriore, proponendo:

    • estensione ufficiale della disciplina a tutti gli errori contabili, non solo quelli di competenza o classificazione;
    • applicazione fiscale semplice e diretta nell’anno della correzione (N2), senza ricostruzioni ex post;
    • scadenze certe: il bilancio revisionato con la correzione deve essere approvato entro la scadenza della dichiarazione (o entro i 90 giorni di tolleranza della dichiarazione tardiva).

    La circolare Assonime valorizza i chiarimenti dell’Agenzia, ma segnala che senza un intervento normativo chiaro, restano zone grigie pericolose, specie:

    • nei casi di errori "non di competenza";
    • nella gestione delle quote deducibili (es. ammortamenti);
    • nella tempistica di approvazione del bilancio corretto.

    Concludendo, se davvero si vuole semplificare il sistema, va rafforzata normativamente l’idea di competenza fiscale allargata, legata al bilancio revisionato e non a ricostruzioni retroattive.

  • Bilancio

    Affrancamento riserve in sospensione: il rigo RQ29 del modello redditi

    La campagna dei dichiarativi è entrata nel vivo e si concluderà con l'invio dei modelli con date diversificate.

    Per quanto riguarda il Modello Redditi PF 2025, quest'anno ci sono diverse novità, per leggerne una sintesi ti consigliamo: Redditi PF 2025: novità di quest'anno.

    Di seguito vediamo come indicare l'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta nel Quadro RQ e precisamente al rigo RQ29.

    Affrancamento riserve in sospensione: il rigo RQ29 del Quadro Q

    Il quadro RQ del Modello Redditi 2025 al rigo RQ29 deve essere utilizzato dalla imprese che intenderanno avvalersi della facoltà di affrancare (totalmente o parzialmente) con imposta sostitutiva al 10% le riserve in sospensione d’imposta ancora presenti nel bilancio dell’esercizio in corso.

    Il rigo in oggetto è nella sezione VII del quadro RQ

    In particolare, nella Sezione VII – Affrancamento straordinario delle riserve (art. 14 del D.Lgs. 192/2024) i contribuenti possono affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
    L’affrancamento avviene con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10 per cento.
    L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
    A tal fine, nel rigo RQ29, va indicato:

    • in colonna 1, l’ammontare complessivo dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta e,
    • in colonna 2, l’importo corrispondente all’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, 10 per cento, all’importo di colonna 1; tale imposta è versata, con l’apposito codice tributo, obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima, da indicare in colonna 3, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
      ai periodi d’imposta successivi.

    Le istruzioni al modello redditi evidenziano che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni di attuazione della disciplina di affrancamento ma è bene specificare che nella relazione illustrativa al decreto legislativo è indicato che "l’affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione del relativo tributo". 

    Quindi, in presenza dell’indicazione in dichiarazione, ma in assenza di pagamento dell’imposta sostitutiva, quest’ultima dovrebbe essere riscossa mediante iscrizione a ruolo senza inficiare gli effetti dell’affrancamento. 

    Leggi anche Affrancamento riserve in sospensione d'imposta: si paga una sostitutiva del 10%

    Affrancamento riserve in sospensione: riserve escluse

    Per la nozione di “riserva in sospensione di imposta” si può fare riferimento a quella fornita dalla Circolare MEF n 310/1995 secondo la quale "i fondi e le riserve in sospensione d’imposta, quali poste ideali di patrimonio netto, sono quelli per i quali l’imposizione è rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venir meno del regime di sospensione"

    Non sono in sospensione d’imposta e quindi non rientrano nella norma di affrancamento:

    • le riserve di rivalutazione con effetto esclusivamente contabile;
    • le riserve di rivalutazione con operazione effettuata quando l’impresa era in contabilità semplificata;
    • le riserve di rivalutazione/riallineamento già affrancate al momento dell’operazione originaria;
    • le riserve che sono semplicemente caratterizzate da un “blocco” civilistico alla distribuzione ma non a una particolare cautela fiscale (si pensi alla riserva per ammortamenti sospesi ex articolo 60, comma 7-bis, Dl 104/2020 o alla riserva per utili presunti su cambi ex articolo 2426 n. 8-bis, del Codice civile);
    • le riserve da conferimento neutrale (ex articolo 4, Dlgs 358/1997, “antesignano” dell’attuale articolo 176 del Tuir: si vedano la risoluzione 82/E/2000 e la circolare 33/E/2005).

    Affrancamento riserve: il DM MEF 27 giugno con tutte le regole

    Con il DM 27 giugno 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione all’art. 14 del D.lgs. 192/2024, disciplinando l’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione d’imposta.

    L'agevolazione, prevista dalla riforma fiscale in attuazione della legge delega n. 111/2023, consente ai contribuenti di regolarizzare poste patrimoniali ancora vincolate al 31 dicembre 2024, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%, sia ai fini IRES che IRAP.

    Questa riapertura straordinaria mira a incentivare la piena trasparenza tra valori civilistici e fiscali, migliorando la leggibilità e l’efficienza del sistema contabile e tributario.

    Si rimanda al decreto per tutti gli approfondimenti.

  • Bilancio

    Deposito Bilancio 2025: istruzioni per la tassonomia XBRL

    I bilanci chiusi al 31 dicembre 2024 andranno depositati, come ogni anno tenendo conto delle istruzioni di Unioncamere che ha pubblicato le regole aggiornate per provvedere nella Guida Unioncamere 2025.

    In generale, ricordiamo che scopo del manuale è facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.

    Ricordiamo inoltre che, la guida Unioncamere contiene le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei documenti sociali.

    Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, da effettuarsi al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.).

    Deposito bilancio 2024 campagna 2025: manca tassonomia aggiornata

    Il D.Lgs n. 139/2015 (Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2015, n. 205), che recepisce nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci, ha apportato numerose integrazioni e modifiche agli articoli del codice civile e, di conseguenza, ai principi contabili nazionali, che si applicano ai bilanci degli esercizi con inizio dal 1 gennaio 2016 compreso.

    Ai fini della redazione del bilancio, si è dovuto tener conto anche della definizione di PMI in ambito europeo che include la sub-categoria delle micro-imprese, pertanto la tassonomia XBRL ha subito i necessari adeguamenti per garantire l’aderenza alla normativa dei bilanci di esercizio, in particolare delle micro-imprese e dei consolidati. 

    La tassonomia 2018-11-04 è l’evoluzione della tassonomia 2017-07-06

    La guida Unioncamere evidenzia che la tassonomia è disponibile e scaricabile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale all’indirizzo:

    A partire dal 1° gennaio 2020 le tassonomie da adottare per il deposito dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle imprese sono le seguenti:

    • la tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva;
    • la tassonomia Principi Contabili Italiani 2015-12-14, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche ante d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016 ricorda, infine, che tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate sono dismesse e, quindi, non utilizzabili per il deposito dei bilanci.

    Nella guida Unioncamere specifica che nel caso in cui il bilancio in XBRL differisca in maniera sostanziale dal documento approvato dall’assemblea, è comunque sempre possibile, per qualsiasi annualità, depositare i prospetti contabili e/o la Nota Integrativa anche in formato PDF/A, come descritto al punto “2.2.2 Deposito del bilancio in doppio formato (XBRL e PDF/A)”.

    Si ricorda che le tassonomie XBRL, riportando in un unico file tutto il bilancio, comprensivo anche di Nota Integrativa, consentono di inserire una sola volta nel documento XBRL i dati comuni alle varie parti del bilancio, che saranno invece rappresentati, a video o a stampa, più volte nelle sezioni opportune.

    In questo modo si evitano le incongruenze dovute all’inserimento degli stessi dati nelle diverse parti del bilancio.

    Il file XBRL non può mai essere omesso, tranne nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa (art.3 D.P.C.M. 10 dicembre 2008).

    Anche la tassonomia 2018-11-04, come la tassonomia precedente, consente di predisporre il bilancio consolidato in formato XBRL, composto da:

    ● Stato Patrimoniale,

    ● Conto Economico,

    ● Rendiconto Finanziario (ove richiesto dalla normativa).

    La Nota Integrativa del consolidato deve essere prodotta ed allegata in formato PDF/A.

    Attenzione al fatto che sono esclusi dall’obbligo di utilizzo del formato XBRL i seguenti soggetti:

    • le società quotate, tenute a redigere il bilancio secondo lo standard ESEF (si veda paragrafo 1.6);
    • le società non quotate che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali1. Tale esenzione vale anche per il bilancio consolidato;
    • le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
    • le banche e altri istituti finanziari, tenuti a redigere il bilancio secondo le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87;
    • le società controllate, anche congiuntamente, nonché le società incluse nel bilancio consolidato delle società di cui ai punti precedenti.

    Si rimanda alla Guida Deposito Bilanci 2025 per ulteriori dettagli e approfondimenti.

    Deposito bilancio 2024 campagna 2025: come si procede

    La guida Unioncamere ogni anno ricorda anche come occorre procedere per espletare l'importante adempimento e nella guida viene specificato che, per la predisposizione e l’invio dei bilanci, sono disponibili le seguenti modalità:   

    • “DIRE” è il servizio on-line delle Camere di Commercio, raggiungibile al seguente indirizzo: https://dire.registroimprese.it che permette di compilare e inviare sia pratiche di comunicazione unica, che bilanci. “DIRE” è in grado di garantire un’agevole predisposizione e spedizione della pratica e non richiede l’installazione di un software specifico.  Il servizio può essere utilizzato per l’invio di tutte le tipologie di bilancio per cui è previsto il deposito presso il Registro Imprese, anche nei casi in cui si debba contestualmente comunicare la riconferma o l’aggiornamento dell’elenco soci.   
    • “Soluzioni di mercato” realizzate da aziende specializzate nei prodotti gestionali e di automazione d'ufficio e raccolte nell’apposita sezione del Registro Imprese per l’invio pratiche e Comunicazione Unica. (Una lista, non è presente al seguente indirizzo: https://www.registroimprese.it/pratiche-soluzioni mercato).

  • Bilancio

    Deposito Bilanci 2023: elenco dei codici bloccanti

    Unioncamere ha pubblicato la Guida per il Deposito dei Bilanci 2023 campagna 2024.

    Il corposo documento, come ogni anno, per tutti i soggetti obbligati, riporta le istruzioni per l'adempimento (ai sensi dell'art degli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.) del deposito del bilancio entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione. 

    Il documento in appendice riporta anche una tabella di riepilogo con tutti gli errori bloccanti rispetto all'invio dei files utili all'adempimento, vediamoli.

    Deposito Bilanci 2023: codici di errore bloccanti

    Ecco una tabella dei codici di errore bloccanti descritti nella guida per il 2024:

    Codice

    Descrizione dell'Errore

    XX

    Errore nell'estrazione del file firmato

    X0

    Il formato del file non è XBRL o è mal firmato

    XU

    L'istanza non è un file XBRL/XML valido (well formed)

    X1

    L’istanza presenta una tassonomia XBRL diversa da quella

    ufficiale (itcc-ci-2018-11-04) obbligatoria per i bilanci il cui

    inizio esercizio è uguale o successivo al 01-01-2016. La

    tassonomia dichiarata è <tassonomia utente>.

     

    L’istanza presenta una tassonomia XBRL diversa da quella

    ufficiale (itcc-ci-2015-12-14) obbligatoria per i bilanci il cui

    inizio esercizio è antecedente al 01-01-2016.

    La tassonomia dichiarata è <tassonomia utente>.

     

    L'istanza presenta una tassonomia XBRL non più

    supportata.

    La tassonomia dichiarata è <tassonomia utente>.

     

    XV

    Errore in fase di validazione dell'istanza rispetto allo schema di tassonomia di riferimento

    X3

    Dati mancanti sul Codice Fiscale  

    XF

    Il Codice Fiscale dichiarato nell'istanza non ha superato il controllo formale

    XC

    L'istanza non contiene il Conto Economico, prospetto obbligatorio

    X6

    Non è presente alcun campo di tipo numerico per l'annualità di esercizio più recente

    X7

    Non esiste almeno un campo numerico con valore diverso da zero per l'annualità di esercizio più recente

    X8

    L'Utile (perdita) Residua del Patrimonio Netto non coincide con l'Utile (perdita) dell'esercizio del Conto Economico per l'annualità di esercizio più recente 

    X9

    l Totale Attivo dello Stato Patrimoniale non coincide con il Totale Passivo dello Stato Patrimoniale per l'annualità di esercizio più recente, oppure sono entrambi assenti

    XL

    Il codice fiscale presente nell'istanza non corrisponde ai dati della pratica

    XE

    Il bilancio depositato nella pratica non rispetta lo schema per i bilanci consolidati

    XG

    Il bilancio depositato nella pratica non rispetta lo schema per i bilanci ordinari

    XO

    Il bilancio depositato nella pratica non rispetta lo schema per i bilanci abbreviati o ordinari

    XH

    Il bilancio depositato nella pratica non rispetta lo schema per i bilanci micro-imprese

    XB

    La data di chiusura esercizio <dce> è maggiore della data odierna  <data odierna>

    XZ

    La differenza tra data di inizio e fine esercizio è superiore a 425 giorni (due annualità) o 731 giorni (una sola annualità)

    XN

    Le annualità di bilancio non risultano contigue. Possibile causa: data di inizio esercizio più recente e fine esercizio precedente non sono contigue 

    XR

    Nel bilancio ordinario / consolidato manca il Rendiconto Finanziario, prospetto obbligatorio (D.Lgs. 139/2015) 

    XI

    Possibile incompletezza del bilancio: mancanza dell'introduzione della nota integrativa

    Questi codici rappresentano errori che bloccano il processo di deposito telematico dei bilanci finché non vengono risolti, garantendo la correttezza e la completezza delle informazioni presentate.