-
Errori contabili: quali sono le novità approvate nel Correttivo
Il Decreto Correttivo approvato ieri 14 luglio in via preliminare, contiene molte novità per persone fisiche e imprese, si interviene per colmare alcune delle lacune del Decreto Ires-Irpes.
Relativamente alle imprese, sono state previste alcune novità di rielievo e tra queste si stabilisce per la correzione degli errori contabili, la correzione direttamente in bilancio solo per gli errori contabili non rilevanti, vediamo di seguito maggiori dettagli.
Errori contabili: quali sono le novità approvate nel Correttivo
Il decreto correttivo approvato dal Governo su Irpef e Ires interviene sul trattamento fiscale degli errori contabili prevedendo che la semplificazione si applichi solo per gli errori che in base ai principi contabili sono non rilevanti.
Per quanto riguarda gli errori rilevanti resta la soluzione della dichiarazione integrativa
L'art. 4 Trattamento fiscale della correzione degli errori contabili contiene modifiche che hanno ad oggetto la riformulazione delle disposizioni che consentono, a determinate condizioni, il riconoscimento fiscale della correzione degli errori contabili rilevata in bilancio, in applicazione delle regole contabili nazionali (OIC 29) e dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (IAS 8).
La disposizione attua il criterio di delega di cui all’articolo 9, comma 1, lett. c), della legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale prevede, tra l’altro, il “rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici”.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa i grandi gruppi imprenditoriali sono caratterizzati da una notevole molteplicità di rapporti giuridici e, soprattutto in relazione alle operazioni in corso alla fine dell’esercizio o che si concludono immediatamente prima della fine dell’esercizio, commettono errori nella contabilizzazione dei relativi componenti di reddito positivi e negativi.
Tali errori vengono commessi indifferentemente sia a proprio danno che a danno dell’Erario e riguardano, tipicamente, errori attinenti non solo alla competenza dei componenti positivi e negativi di reddito ma anche alla loro quantificazione.
La procedura di correzione, ai fini fiscali, di tali errori contabili – che, precedentemente, richiedeva la presentazione di una quantità considerevole di dichiarazioni integrative, con conseguente applicazione, in base alle circostanze del caso, delle relative sanzioni – è stata semplificata mediante la disciplina introdotta al quarto periodo dell’articolo 83 del TUIR e all’articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
La nuova previsione normativa si propone di circoscrivere l’ambito applicativo riducendo le possibili aree di incertezza connesse all’individuazione delle tipologie di correzioni che rientrano nel relativo ambito di applicazione.
In linea generale, le correzioni i cui effetti sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, fermo restando i limiti e le condizioni contenute nelle disposizioni in esame e di seguito descritte, possono riguardare la rappresentazione delle operazioni aziendali, intendendosi come tale la nozione di qualificazione, imputazione temporale e classificazione delle stesse, nonché la quantificazione dei relativi elementi patrimoniali e reddituali.
Rientrano tra gli errori anche le fattispecie in cui gli stessi consistono nella mancata rilevazione di alcuni dei predetti elementi.
Sono, dunque, esclusi dall’ambito di applicazione gli errori “rilevanti”.
Si tratta, della nozione di errori rilevanti definita, rispettivamente, nell’OIC 29 e nello IAS 8.
Per tali rettifiche contabili (come per quelle che non sono operate nei termini sotto riportati), dunque, resta ferma la necessità di presentare – sussistendone tutti i relativi requisiti e nei termini disciplinati – le relative dichiarazioni integrative.
Dall’insieme di quelli non rilevanti, inoltre, le uniche correzioni degli errori contabili i cui effetti sono riconosciuti, ai fini IRES e IRAP, sono solo quelle per le quali la correzione è effettuata:
- a) entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati (si pensi, ad esempio, ad un costo iscritto erroneamente nell’anno 2024, la cui correzione va effettuata nel 2025);
- b) entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali, in assenza dell’errore, avrebbero dovuto essere rilevati (si pensi, ad esempio, ad un costo non iscritto nell’anno 2024, la cui correzione va effettuata nel 2025).
Resta, in ogni caso, fermo che tale correzione deve essere operata prima che l’impresa abbia avuto formale conoscenza o risultino avviati “accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento” riguardanti gli elementi patrimoniali e reddituali oggetto della correzione o della rilevazione contabile non corretta.
E' bene specificare che il testo del decreto ha appena iniziato il suo iter di approvazione, si attendono i successivi step.
-
Errori contabili e fisco: cosa chiarisce la circolare Assonime 16/2025
La circolare n. 16 del 3 luglio 2025, pubblicata da Assonime, torna a fare il punto sulla disciplina della correzione degli errori contabili con effetti fiscali, analizzando in particolare le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 63/2025.
In pratica si vuole chiarire le regole applicative vigenti e sollecitare un intervento normativo di sistematizzazione.Errori contabili e fisco: cosa chiarisce la circolare Assonime 16/2025
Nel commentare il contesto normativo (art. 83 TUIR, DL 73/2022) e la prassi recente, la circolare affronta in modo sistematico i seguenti quesiti interpretativi ancora aperti:
- a quali tipologie di errore contabile si applica la disciplina: solo errori di competenza o anche quelli di qualificazione e quantificazione?
- è sufficiente che sia revisionato il solo bilancio in cui avviene la correzione serve anche la revisione del bilancio dell’anno in cui l’errore è stato commesso?
- qual è l’effetto della correzione contabile sulle sanzioni per infedele dichiarazione? Le esclude automaticamente?
- come va trattata fiscalmente la posta correttiva: va ricondotta alle condizioni dell’anno dell’errore o dell’anno della correzione?
- entro quale termine deve essere approvato il bilancio corretto per evitare rilievi fiscali: vale il termine per la dichiarazione dei redditi?
La risposta n. 63/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un caso concreto in cui un’impresa ha:
- spesato erroneamente un bene strumentale come costo d’esercizio (anno N1),
- corretto l’errore a patrimonio netto nell’anno successivo (N2),
- redatto un bilancio N2 revisionato.
L’Agenzia ha stabilito che:
- la revisione è richiesta solo per l’anno della correzione (N2);
- la correzione esclude le sanzioni per infedeltà dichiarativa;
- la disciplina si applica anche ad errori di classificazione del componente reddituale.
Ma la circolare Assonime fa un passo ulteriore, proponendo:
- estensione ufficiale della disciplina a tutti gli errori contabili, non solo quelli di competenza o classificazione;
- applicazione fiscale semplice e diretta nell’anno della correzione (N2), senza ricostruzioni ex post;
- scadenze certe: il bilancio revisionato con la correzione deve essere approvato entro la scadenza della dichiarazione (o entro i 90 giorni di tolleranza della dichiarazione tardiva).
La circolare Assonime valorizza i chiarimenti dell’Agenzia, ma segnala che senza un intervento normativo chiaro, restano zone grigie pericolose, specie:
- nei casi di errori "non di competenza";
- nella gestione delle quote deducibili (es. ammortamenti);
- nella tempistica di approvazione del bilancio corretto.
Concludendo, se davvero si vuole semplificare il sistema, va rafforzata normativamente l’idea di competenza fiscale allargata, legata al bilancio revisionato e non a ricostruzioni retroattive.
-
Affrancamento riserve in sospensione: il rigo RQ29 del modello redditi
La campagna dei dichiarativi è entrata nel vivo e si concluderà con l'invio dei modelli con date diversificate.
Per quanto riguarda il Modello Redditi PF 2025, quest'anno ci sono diverse novità, per leggerne una sintesi ti consigliamo: Redditi PF 2025: novità di quest'anno.
Di seguito vediamo come indicare l'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta nel Quadro RQ e precisamente al rigo RQ29.
Affrancamento riserve in sospensione: il rigo RQ29 del Quadro Q
Il quadro RQ del Modello Redditi 2025 al rigo RQ29 deve essere utilizzato dalla imprese che intenderanno avvalersi della facoltà di affrancare (totalmente o parzialmente) con imposta sostitutiva al 10% le riserve in sospensione d’imposta ancora presenti nel bilancio dell’esercizio in corso.
Il rigo in oggetto è nella sezione VII del quadro RQ

In particolare, nella Sezione VII – Affrancamento straordinario delle riserve (art. 14 del D.Lgs. 192/2024) i contribuenti possono affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
L’affrancamento avviene con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10 per cento.
L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
A tal fine, nel rigo RQ29, va indicato:- in colonna 1, l’ammontare complessivo dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta e,
- in colonna 2, l’importo corrispondente all’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, 10 per cento, all’importo di colonna 1; tale imposta è versata, con l’apposito codice tributo, obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima, da indicare in colonna 3, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
ai periodi d’imposta successivi.
Le istruzioni al modello redditi evidenziano che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni di attuazione della disciplina di affrancamento ma è bene specificare che nella relazione illustrativa al decreto legislativo è indicato che "l’affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione del relativo tributo".
Quindi, in presenza dell’indicazione in dichiarazione, ma in assenza di pagamento dell’imposta sostitutiva, quest’ultima dovrebbe essere riscossa mediante iscrizione a ruolo senza inficiare gli effetti dell’affrancamento.
Leggi anche Affrancamento riserve in sospensione d'imposta: si paga una sostitutiva del 10%
Affrancamento riserve in sospensione: riserve escluse
Per la nozione di “riserva in sospensione di imposta” si può fare riferimento a quella fornita dalla Circolare MEF n 310/1995 secondo la quale "i fondi e le riserve in sospensione d’imposta, quali poste ideali di patrimonio netto, sono quelli per i quali l’imposizione è rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venir meno del regime di sospensione"
Non sono in sospensione d’imposta e quindi non rientrano nella norma di affrancamento:
- le riserve di rivalutazione con effetto esclusivamente contabile;
- le riserve di rivalutazione con operazione effettuata quando l’impresa era in contabilità semplificata;
- le riserve di rivalutazione/riallineamento già affrancate al momento dell’operazione originaria;
- le riserve che sono semplicemente caratterizzate da un “blocco” civilistico alla distribuzione ma non a una particolare cautela fiscale (si pensi alla riserva per ammortamenti sospesi ex articolo 60, comma 7-bis, Dl 104/2020 o alla riserva per utili presunti su cambi ex articolo 2426 n. 8-bis, del Codice civile);
- le riserve da conferimento neutrale (ex articolo 4, Dlgs 358/1997, “antesignano” dell’attuale articolo 176 del Tuir: si vedano la risoluzione 82/E/2000 e la circolare 33/E/2005).
Affrancamento riserve: il DM MEF 27 giugno con tutte le regole
Con il DM 27 giugno 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione all’art. 14 del D.lgs. 192/2024, disciplinando l’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione d’imposta.
L'agevolazione, prevista dalla riforma fiscale in attuazione della legge delega n. 111/2023, consente ai contribuenti di regolarizzare poste patrimoniali ancora vincolate al 31 dicembre 2024, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%, sia ai fini IRES che IRAP.
Questa riapertura straordinaria mira a incentivare la piena trasparenza tra valori civilistici e fiscali, migliorando la leggibilità e l’efficienza del sistema contabile e tributario.
Si rimanda al decreto per tutti gli approfondimenti.
-
Affrancamento Riserve in sospensione: codice tributo per la sostitutiva
Con la Risoluzione n 35 del 4 giugno viene istutuito il codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive derivante dall’affrancamento straordinario delle riserve di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192
Affrancamento riserve in sospensione: codice tributo per la sostitutiva
Si ricorda che l’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 prevede che “I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31dicembre 2024, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento”.
Il medesimo comma 1 dell’articolo 14 del d. lgs. n. 192 del 2024 dispone inoltre che “L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi”.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta
sostitutiva in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:- “1867” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive derivante dall’affrancamento straordinario delle riserve – articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”.
Si rimanda alla risoluzione in oggetto per le istruzioni di compilazione
-
Deposito bilancio società benefit: regole da Unioncamere
Unioncamere ha pubblicato la Guida 2025 per il deposito dei bilanci delle società.
In particolare, tra le istruzioni vi sono anche quelle per le società benefit. Prima dei dettagli ricordiamo che le società benefit sono state inserite nel nostro ordinamento dal 2016 con la Legge di Stabilità.
Le società benefit esercitano attività economica allo scopo di suddividere gli utili ma anche per finalità di beneficio comune.
Deposito bilancio società benefit: regole da Unioncamere
Il termine di presentazione del bilancio delle società benefit è di 30 giorni dalla data del verbale di approvazione.
Per il deposito occorre corrispondere i seguenti importi:
- diritti di segreteria € 62,40;
- imposta di bollo € 65,00.
Unionacamere ricorda che le Società Benefit depositano il bilancio di esercizio secondo le disposizioni delle società per azioni. Le “Società Benefit”, introdotte dall’art. 1, commi 376 e ss. della legge 208/2015, sono società di capitali o cooperative che “nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.”
Le finalità della Società Benefit sono indicate specificatamente nell’oggetto sociale e vengono perseguite attraverso una gestione che bilanci l’interesse dei soci con quello di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto.
Si ricorda che un’impresa già esistente può diventare una Società Benefit, tramite l'inserimento nell'oggetto sociale delle finalità di beneficio comune.
La Società Benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, la dicitura “Società benefit” oppure l’abbreviazione “SB” e utilizzare tale nominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.
Tali società sono tenute a redigere e ad allegare al bilancio una relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune che include:
- la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- la valutazione dell'impatto generato, utilizzando lo standard di valutazione esterno con le caratteristiche descritte dalla legge 208/2015 nell’allegato 4 e che comprende le aree di valutazione identificate nel successivo allegato 5;
- una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.
La relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune sopra descritta deve essere allegata in formato PDF/A attribuendole codice documento R09.
Se l’azienda ha un sito Internet deve pubblicare questa relazione annuale, eventualmente omettendo alcuni dati finanziari a tutela dei beneficiari.
-
Deposito Bilancio 2025: istruzioni per la tassonomia XBRL
I bilanci chiusi al 31 dicembre 2024 andranno depositati, come ogni anno tenendo conto delle istruzioni di Unioncamere che ha pubblicato le regole aggiornate per provvedere nella Guida Unioncamere 2025.
In generale, ricordiamo che scopo del manuale è facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.
Ricordiamo inoltre che, la guida Unioncamere contiene le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei documenti sociali.
Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, da effettuarsi al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.).
Deposito bilancio 2024 campagna 2025: manca tassonomia aggiornata
Il D.Lgs n. 139/2015 (Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2015, n. 205), che recepisce nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci, ha apportato numerose integrazioni e modifiche agli articoli del codice civile e, di conseguenza, ai principi contabili nazionali, che si applicano ai bilanci degli esercizi con inizio dal 1 gennaio 2016 compreso.
Ai fini della redazione del bilancio, si è dovuto tener conto anche della definizione di PMI in ambito europeo che include la sub-categoria delle micro-imprese, pertanto la tassonomia XBRL ha subito i necessari adeguamenti per garantire l’aderenza alla normativa dei bilanci di esercizio, in particolare delle micro-imprese e dei consolidati.
La tassonomia 2018-11-04 è l’evoluzione della tassonomia 2017-07-06
La guida Unioncamere evidenzia che la tassonomia è disponibile e scaricabile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale all’indirizzo:
- https://www.agid.gov.it/it/dati/formati-aperti/xbrl-standard-formato-elettronico-editabile
- oltre che dal sito di XBRL Italia all’indirizzo: https://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/tassonomia-principi-contabili-italiani-2018/
A partire dal 1° gennaio 2020 le tassonomie da adottare per il deposito dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle imprese sono le seguenti:
- la tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva;
- la tassonomia Principi Contabili Italiani 2015-12-14, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche ante d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016 ricorda, infine, che tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate sono dismesse e, quindi, non utilizzabili per il deposito dei bilanci.
Nella guida Unioncamere specifica che nel caso in cui il bilancio in XBRL differisca in maniera sostanziale dal documento approvato dall’assemblea, è comunque sempre possibile, per qualsiasi annualità, depositare i prospetti contabili e/o la Nota Integrativa anche in formato PDF/A, come descritto al punto “2.2.2 Deposito del bilancio in doppio formato (XBRL e PDF/A)”.
Si ricorda che le tassonomie XBRL, riportando in un unico file tutto il bilancio, comprensivo anche di Nota Integrativa, consentono di inserire una sola volta nel documento XBRL i dati comuni alle varie parti del bilancio, che saranno invece rappresentati, a video o a stampa, più volte nelle sezioni opportune.
In questo modo si evitano le incongruenze dovute all’inserimento degli stessi dati nelle diverse parti del bilancio.
Il file XBRL non può mai essere omesso, tranne nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa (art.3 D.P.C.M. 10 dicembre 2008).
Anche la tassonomia 2018-11-04, come la tassonomia precedente, consente di predisporre il bilancio consolidato in formato XBRL, composto da:
● Stato Patrimoniale,
● Conto Economico,
● Rendiconto Finanziario (ove richiesto dalla normativa).
La Nota Integrativa del consolidato deve essere prodotta ed allegata in formato PDF/A.
Attenzione al fatto che sono esclusi dall’obbligo di utilizzo del formato XBRL i seguenti soggetti:
- le società quotate, tenute a redigere il bilancio secondo lo standard ESEF (si veda paragrafo 1.6);
- le società non quotate che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali1. Tale esenzione vale anche per il bilancio consolidato;
- le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- le banche e altri istituti finanziari, tenuti a redigere il bilancio secondo le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87;
- le società controllate, anche congiuntamente, nonché le società incluse nel bilancio consolidato delle società di cui ai punti precedenti.
Si rimanda alla Guida Deposito Bilanci 2025 per ulteriori dettagli e approfondimenti.
Deposito bilancio 2024 campagna 2025: come si procede
La guida Unioncamere ogni anno ricorda anche come occorre procedere per espletare l'importante adempimento e nella guida viene specificato che, per la predisposizione e l’invio dei bilanci, sono disponibili le seguenti modalità:
- “DIRE” è il servizio on-line delle Camere di Commercio, raggiungibile al seguente indirizzo: https://dire.registroimprese.it che permette di compilare e inviare sia pratiche di comunicazione unica, che bilanci. “DIRE” è in grado di garantire un’agevole predisposizione e spedizione della pratica e non richiede l’installazione di un software specifico. Il servizio può essere utilizzato per l’invio di tutte le tipologie di bilancio per cui è previsto il deposito presso il Registro Imprese, anche nei casi in cui si debba contestualmente comunicare la riconferma o l’aggiornamento dell’elenco soci.
- “Soluzioni di mercato” realizzate da aziende specializzate nei prodotti gestionali e di automazione d'ufficio e raccolte nell’apposita sezione del Registro Imprese per l’invio pratiche e Comunicazione Unica. (Una lista, non è presente al seguente indirizzo: https://www.registroimprese.it/pratiche-soluzioni mercato).
-
Assemblee a distanza: fino al 31 dicembre 2025
Il Ddl di conversione del Dl Milleproroghe approvato da Camera e Senato è atteso in GU entro il 25 febbraio. L'ultimo passaggio ha visto la riproposizione della norma con la modalità "semplificata" di approvazione dei bilanci 2024.
L'emendamento inserito in Commissione Affari Costituzionale riaprire fino al 31 dicembre 2025 i termini della disciplina dell'art 106 del DL n 18/2020.
Si tratta in sintesi di quanto previsto durante la Pandemia e più volte prorogato relativamente alla approvazione dei bilanci societari.
Approvazione Bilancio 2024: modalità a distanza nel Milleproroghe
Con il comma 14-sexies dell’art. 3 del Dl n 202/2024 si riaprono fino al 31 dicembre 2025 i termini di applicazione della disciplina emergenziale dettata dall’art. 106 del DL 18/2020 convertito in legge.
In sintesi, fino al 31 dicembre 2025 sarà la possibile:
- il voto a distanza (elettronico o per corrispondenza e l'intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazioni) per le società, le cooperative e le mutue assicuratrici anche derogando alle disposizioni statutarie,
- svolgere le assemblee da remoto garantendo l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione
- l'esercizio del diritto di volto, senza che (dove previsti) presidente, segretario o notaio siano nello stesso luogo. Si tratta in pratica di assemblee virtuali.
La riapertura dei termini non modifica il primo comma dell’art. 106, che continua a stabilire che, “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.
Per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 si potrà procedere all’approvazione nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis c.c.
Attenzione al fatto che al fine di utilizzare le semplificazioni della disciplina emergenziale, l’assemblea dovrà essere tenuta entro il 31 dicembre 2025 e non semplicemente convocata.
La proroga è identica praticamente alla precedente prevista sempre dal Milleproroghe lo scorso anno. Leggi anche Assemblee a distanza per società e associazioni fino ad aprile 2024.
-
Bilanci 2024: pronte le liste di controllo ASSIREVI
Come ogni anno Assirevi, Associazione privata riconosciuta senza scopo di lucro riconosciuta che riunisce 16 società di revisione italiane, ha pubblicato le liste di controllo per la revisione dei bilanci d'esercizio e bilanci consolidati. Scopo dei documenti ASSIREVI è fornire supporto ad imprese e professionisti impegnati nella redazione e revisione del Bilancio.
Il professionisti impegnati in questi compiti, potranno naturalmente adattare alla relatà aziendale i documenti di Assirevi valutando di approfondire in base a:
- dimensioni aziendali,
- natura dell’attività dell’impresa,
- valutazione dei rischi di revisione,
- nonché di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute.
Bilanci 2024: pronte le liste di controllo ASSIREVI
Assirevi ha pubblicato le liste di controllo (in formato word editabile) per i bilanci d’esercizio e consolidati 2024 delle società Oic adopter.
I documenti insieme alle checklist con le informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti in base ai principi contabili Ias/Ifrs, sono disponibili sul sito.
Le liste destinate alle imprese che redigono bilanci di esercizio e consolidati in base alle disposizioni del Codice civile e dei principi contabili nazionali sono aggiornate per recepire l’introduzione del nuovo Oic 34 “Ricavi”.
In proposito leggi anche: OIC 34 Ricavi: società che agisce per conto proprio o per conto di terzi
I documenti per il bilancio d’esercizio contengono una sezione generale dedicata alla sua composizione, al rendiconto finanziario, alle informazioni da fornire nella Nota integrativa e al deposito del bilancio.
Successivamente vi sono le singole voci di Stato patrimoniale, sulla base dell’ordine riportato negli schemi previsti dal codice civile.
Specifiche schede si riferiscono ai seguenti aspetti:
- operazioni di locazione finanziaria e compravendita con retrolocazione finanziaria;
- operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione;
- cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
- svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
- strumenti finanziari derivati
- patrimoni destinati a uno specifico affare;
- fusione e scissione;
- patrimoni destinati a uno specifico affare;
- quote di emissione gas a effetto serra.
I documenti per il bilancio consolidato, si sono dettagli per predisporre:
- criteri generali di redazione;
- criteri di dettaglio per la redazione;
- metodo di consolidamento integrale;
- metodo di consolidamento proporzionale;
- traduzione dei bilanci non espressi in euro.
La lista di controllo destinata alle imprese Ias adopter recepisce nuovi obblighi informativi previsti novità normative 2024 quali tra gli altri:
- la passività del leasing in un’operazione di vendita e retrolocazione,
- la classificazione delle passività come correnti e non correnti con riferimento a debiti e altre passività a data di estinzione incerta
- la classificazione, come correnti e non correnti, delle passività derivanti da un finanziamento con clausole.
Si ricorda che le checklist sono uno strumento per i revisori ma anche per i soggetti direttamente coinvolti nel processo di redazione del bilancio.
-
Deposito Bilanci ETS: da termine fisso a termine mobile
Pubblicata in GU n 168/2024 la Legge n 104 del 4 luglio 2024 con disposizioni rilevanti per le politiche sociali e gli enti del terzo settore.
Tra le novità quelle relative al deposito dei bilanci degli ETS, in base alle quali il 2024 è l’ultimo anno che ha visto impegnati gli enti iscritti nel Registro unico nazionale a depositare il bilancio d’esercizio entro il 30 giugno.
Con le novità introdotte si prevede un termine di deposito "mobile".
Su altre novità leggi: Rendiconto per cassa ETS: nuove semplificazioni
Bilanci ETS con termine di deposito mobile: il via dal 3.08.2024
Il testo approvato prevede che intervenendo sul comma 3 dell’articolo 48 del Codice del terzo del terzo settore, si modificano i termini per la presentazione dei rendiconti e dei bilanci presso il RUNTS.
Nella formulazione previgente, i rendiconti e i bilanci degli enti del terzo settore e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente dovevano essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.
Con la modifica, si prevede che il deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del terzo settore potrà avvenire, presso il RUNTS, entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e, per gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale il deposito dovrà avvenire entro 60 giorni dall’approvazione dei documenti contabili, presso il Registro Imprese.
Riportiamo anche l'art 48 con contenuto e aggiornamento.
Nel Registro unico del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all’articolo 22, comma 4; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.
Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancella zione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e, per gli enti di cui all’articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall’approvazione.
Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso l’eventuale riconoscimento della personalità giuridica.
In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l’ufficio del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro.
Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l’articolo 2630 del codice civile.
All’atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 31, comma 1, l’ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.
Pertanto a seguito della nuova formulazione dell’articolo 48, comma 3 del Codice il deposito del bilancio dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, con applicazione nei confronti di tutti i bilanci approvati a partire dal 3 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge n. 104/2024. (Circolare n 6/2024 del Ministero del Lavoro)
Per altre novità in tema ETS leggi Modifiche al Terzo settore – le Novità in una Nota interpretativa dal Ministero del Lavoro.
-
Affrancamento riserve in sospensione d’imposta: si paga una sostitutiva del 10%
Il Consiglio dei Ministri il 30 aprile ha approvato in via preliminare lo scherma di DLgs. di revisione di IRPEF e IRES, la cui bozza svela una norma sull'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta.
Vediamo, in sintesi, cosa prevede la norma (art 15 della bozza di Dlgs) in quesitone sull'affrancamento che, ora passa alle Commissioni competenti per eventuali modifiche o conferme.
Affrancamento riserve in sospensione d’imposta: novità in arrivo
Con l'art. 15 rubricato Affrancamento straordinario delle riserve si riaprono, in via straordinaria, i termini per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione non affrancati e delle riserve in sospensione di imposta ancora sussistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2024, previo il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 10%.
Secondo la norma in bozza, l’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata in quattro rate annuali di pari importo a partire dalla data di scadenza del termine di versamento a saldo delle imposte relative al medesimo periodo d’imposta.
Pertanto, l’affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione del relativo tributo.
La norma, ancora provvisoria, consente di affrancare le riserve in sospensione d’imposta con il pagamento dilazionato senza interessi, e ciò potrebbe costituire un incentivo determinante per i contribuenti ai fini della scelta.
Come chiarito dalla Agenzia delle entrate in vari documenti di prassi, l’importo da assoggettare a imposta è quello netto della riserva come risultante dal bilancio.
Le disposizioni attuative dell’affrancamento saranno dettate con un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma.