• Riforma dello Sport

    Esenzione imposta pubblicità per ASD: quando si applica

    Con l'ordinanza n. 2768 dell'8 febbraio 2026 (Cass. civ., Sez. V Tributaria), la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un'azienda produttrice contro l'imposizione dell'imposta comunale sulla pubblicità per striscioni con il proprio marchio collocati in un centro sportivo, chiarendo due criteri distinti: quando un segno diventa "pubblicità" imponibile e quando l'esenzione riservata alle società sportive dilettantistiche non si applica.

    Una società concessionaria della riscossione per il Comune notificava a un'azienda produttrice di articoli sportivi un avviso di accertamento per l'annualità 2008, relativo a 4 striscioni frangivento con la scritta del proprio marchio, collocati permanentemente su campi da tennis all'interno di un centro sportivo. L'imposta contestata ammontava a € 17.146,05, che con interessi e sanzioni saliva a € 36.015,00.

    L'azienda impugnava l'avviso sostenendo tre argomenti:

    • gli striscioni avevano funzione solo protettiva (frangivento), non pubblicitaria
    • il marchio si limitava a identificare il produttore, senza finalità promozionale
    • il centro sportivo non era un luogo aperto al pubblico

    Il percorso nei tre gradi di giudizio

    Grado Esito
    Commissione Tributaria Provinciale di Taranto Accoglie il ricorso, annulla l'avviso
    Commissione Tributaria Regionale Riforma la decisione: imposta dovuta
    Corte di Cassazione Conferma la CTR, rigetta il ricorso

    La CTR aveva ritenuto rilevante che gli striscioni fossero collocati in modo permanente (non solo durante le manifestazioni sportive) e che il regime di esenzione riguardasse solo la promozione diretta dell'attività della società sportiva dilettantistica, non la comunicazione di prodotti di terzi.

    Quando un logo diventa “pubblicità” imponibile per la ASD

    La Corte ha chiarito che l'esenzione non si estende alla pubblicità di soggetti terzi che utilizzano spazi dell'impianto dietro pagamento di un corrispettivo alla società sportiva.

    In tale modo: 

    • viene meno la finalità promozionale diretta dell'ente sportivo,
    • l'attività di concessione degli spazi assume natura commerciale,
    • dcatta l'assoggettamento all'imposta comunale sulla pubblicità,

    La decisione si pone in continuità con un orientamento già consolidato della Cassazione su questo tema, confermando un'interpretazione restrittiva della norma agevolativa.

    I due scenari a confronto

    Situazione Trattamento fiscale
    Pubblicità istituzionale della ASD/SSD stessa, per promuovere la propria attività, in impianto con capienza < 3.000 posti Esente dall'imposta sulla pubblicità
    Spazi pubblicitari dell'impianto concessi a terzi dietro corrispettivo Soggetti all'imposta comunale sulla pubblicità (attività commerciale)

    Per le ASD/SSD che gestiscono impianti sportivi, la pronuncia impone una distinzione operativa netta tra due tipologie di comunicazione che spesso convivono nello stesso spazio fisico:

    • cartellonistica e striscioni della società stessa (nome, logo, attività, iniziative associative): rientrano nella propaganda istituzionale esente, se l'impianto ha capienza inferiore a 3.000 posti.
    • spazi pubblicitari venduti a sponsor o aziende terze: qualificano l'attività come commerciale ai fini dell'imposta sulla pubblicità, indipendentemente dalla natura non lucrativa dell'ente che li ospita.

    Il primo motivo di ricorso sosteneva che il marchio avesse solo funzione "identificativa del produttore", non pubblicitaria, e che quindi mancasse il presupposto d'imposta ex art. 5 D.Lgs. 507/1993.

    La Cassazione ha respinto la tesi, ribadendo un principio consolidato: un segno distintivo (ditta, ragione sociale, marchio) supera la mera funzione distintiva — e diventa quindi pubblicità tassabile — quando, per il luogo in cui è collocato (pubblico, aperto o esposto al pubblico), per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità di utilizzo, è oggettivamente idoneo a far conoscere a un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa. Non conta quindi l'intento dichiarato (funzione protettiva) né la sola presenza del nome del produttore: conta l'idoneità oggettiva del segno, nel contesto in cui è collocato, a raggiungere un pubblico indeterminato.

    limiti dell’esenzione per le società sportive dilettantistiche

    Il secondo motivo di ricorso invocava l'esenzione prevista dall'art. 90, comma 11-bis, della L. 289/2002, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 128, della L. 266/2005, sostenendo che la pubblicità realizzata in impianti sportivi dilettantistici con capienza inferiore a 3.000 posti fosse esente anche se riferita a soggetti terzi.

    La Cassazione ha respinto anche questo motivo, richiamando il proprio precedente orientamento (Cass. n. 2184/2020) e ribadendo un'interpretazione restrittiva della norma: L'esenzione spetta alle associazioni e società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro solo quando effettuano, all'interno di strutture con capienza inferiore a 3.000 posti, propaganda della propria attività, al fine di ampliare la base dei propri associati/soci e diffondere l'attività sportiva dilettantistica.

    Il criterio decisivo non è chi paga o se c'è un corrispettivo esplicito, ma a chi è riferibile il messaggio pubblicitario. 

    Nel caso specifico, il messaggio era riconducibile a un soggetto terzo (l'azienda produttrice), non identificabile con l'ente sportivo di cui all'art. 90, comma 1: per questo l'esenzione non si applicava, indipendentemente dal fatto che gli striscioni si trovassero fisicamente dentro l'impianto sportivo.

    Schema riepilogativo: quando l'esenzione si applica e quando no

    Situazione Imposta pubblicità
    Propaganda della propria attività da parte della ASD/SSD (nome, logo, iniziative associative), in impianto < 3.000 posti Esente (art. 90 c. 11-bis L. 289/2002)
    Segno/marchio di un soggetto terzo (azienda, sponsor, produttore) collocato nell'impianto, oggettivamente idoneo a raggiungere un pubblico indeterminato Imponibile, anche se l'impianto ha capienza < 3.000 posti
    Cartello con logo aziendale in luogo non aperto al pubblico e privo di idoneità a raggiungere un pubblico indeterminato Da valutare caso per caso: manca il presupposto oggettivo se il segno resta meramente distintivo

    Imposta di pubblicità ASD: FAQ con risposte a dubbi frequenti

    Un'azienda che sponsorizza una ASD e mette il proprio logo nell'impianto paga sempre l'imposta sulla pubblicità?
    Sì, se il segno è oggettivamente idoneo a farne conoscere il nome o il prodotto a un numero indeterminato di persone: in questo caso il messaggio è riferibile al terzo (l'azienda), non alla ASD, e l'esenzione dell'art. 90 non si applica.

    Basta dire che un cartello ha "funzione protettiva" (es. frangivento) per evitare l'imposta?
    No. La Cassazione ha chiarito che la funzione dichiarata non è decisiva: conta l'idoneità oggettiva del segno, per collocazione e modalità d'uso, a comunicare a un pubblico indeterminato il nome o il prodotto dell'impresa.

    La capienza inferiore a 3.000 posti garantisce comunque l'esenzione?
    No. La soglia di 3.000 posti è una condizione necessaria ma non sufficiente: l'esenzione si applica solo se la pubblicità promuove l'attività propria della società sportiva dilettantistica, non quella di soggetti terzi.

  • Riforma dello Sport

    ASD: via alle iscrizioni al 5×1000

    L'agenzia delle Entrate con un comunicato del 10 marzo ha dato il via alle iscrizioni da parte delle associazioni sportive dilettantistiche al 5 per 1000 per l'anno in corso.

    In particolare, fino al 10 aprile 2026, le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) possono presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2026. 

    Nessun adempimento è invece richiesto alle Asd già inserite nell'elenco permanente pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).

    ASD: iscrizioni 5×1000 al via dal 10 marzo

    Il comunicato evidenzia che dal 10 marzo al 10 aprile, le ASD, non iscritte al relativo elenco permanente, sono tenute a presentare la domanda per accedere al contributo: si tratta, quindi, delle Asd di nuova costituzione o che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti.

    Per le Associazioni sportive dilettantistiche, il software per l'iscrizione è disponibile sul sito del Coni, tramite collegamento con il sito dell'Agenzia delle Entrate (nonché sul sito della stessa Agenzia).

    Le Asd potranno accreditarsi anche dopo la scadenza del 10 aprile 2026 – purché in possesso dei requisiti alla stessa data – inviando la domanda entro il 30 settembre 2026 e versando un importo pari a 250 euro, con F24 Elide (codice tributo 8115).

    Entro il 10 maggio gli elenchi definitivi – Entro il 20 aprile 2026 il Coni pubblicherà gli elenchi provvisori delle Associazioni sportive dilettantistiche. Entro il successivo 30 aprile il legale rappresentante del soggetto (o un suo incaricato in possesso di delega) potrà chiedere all'Ufficio del Coni territorialmente competente la correzione di eventuali errori. Gli elenchi definitivi saranno infine pubblicati dal Coni entro il 10 maggio 2026.

    Le regole per gli altri enti – Come previsto dal Dpcm 23 luglio 2020 gli enti del Terzo settore presentano la domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli enti della Ricerca scientifica al Ministero dell'Università e della Ricerca e gli enti della Ricerca sanitaria al Ministero della Salute. 

    I rispettivi elenchi permanenti sono pubblicati sul sito di ciascuna amministrazione entro il 31 marzo. 

    L'Agenzia ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2026, l'Anagrafe delle Onlus è stata soppressa e, dunque, per mantenere il diritto al contributo del 5 per mille è necessario che gli enti in questione, anche se inseriti nell'elenco permanente degli enti iscritti 2026 (Onlus accreditate al 31/12/2025) presentino, se non lo hanno già fatto, istanza di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (Runts), entro il 31 marzo 2026, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

  • Riforma dello Sport

    Requisito numerico per EPS: chiarimenti del Ministero

    Con Nota n 593 del 16 gennaio il Ministero del Lavoro ha chiarito i requisiti numerici per la qualifica degli EPS nell'ambito degli anti del Terzo Settore.

    Requisito numerico min per ETS: chiarimenti del Ministero

    La nota n 593 del 16 gennaio pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro prevede che gli enti di promozione sportiva (Eps) e relativi comitati, rispettino obbligatoriament il requisito numerico minimo delle 7 persone fisiche o 3 associazioni di promozione sociale per mantenere la relativa qualifica. 

    La nota evidenzia che l’art. 35 del CTS contiene varie disposizioni:

    • Il comma 1 individua, per tutte le APS, un numero minimo di associati, non inferiore a sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale; nel caso che il numero degli associati così individuato, che deve sussistere al momento della costituzione o – secondo una interpretazione evolutiva – al momento in cui l’ente delibera di conformarsi quale associazione di promozione sociale (vedi in proposito la nota direttoriale 4995 del 28 maggio 2019), divenga inferiore ai limiti di tale comma, deve essere reintegrato entro un anno; in mancanza, l’ente perde la qualifica di APS nel caso in cui non scelga di rimanere iscritto al RUNTS in diversa sezione (comma 1 bis);
    • Il comma 3 consente alle APS, qualora sia previsto espressamente dai relativi statuti, di ammettere nella loro base associativa “altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro” purché il loro numero non sia superiore al 50% del numero di APS associate. Si tratta di una disposizione volta a salvaguardare la profilazione soggettiva che caratterizza le APS. In caso di enti a composizione mista (persone fisiche ma anche enti) la percentuale non dovrà essere calcolata tenendo conto anche delle persone fisiche, ma esclusivamente degli enti; se così non fosse, infatti, la disposizione sarebbe agevolmente eludibile.
    • Il comma 4 prevede – a beneficio degli enti di promozione sportiva previamente riconosciuti dal CONI – l’inapplicabilità del comma 3 (ovvero l’irrilevanza del limite proporzionale ivi previsto per le associazioni composte da enti) a condizione che associno almeno 500 APS.

    La deroga di cui al comma 4 trova la propria ratio nella particolare definizione e disciplina degli EPS riconosciuti dal CONI contenuta nell’ordinamento sportivo: ai sensi dell’articolo 26 e ss. dello Statuto del CONI (come da ultimo approvato con DPCM 20 dicembre 2023, disponibile al seguente indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/30/23A07200/SG), gli EPS, volti alla promozione e organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, prive di fini di lucro e rispettose dei principi di democrazia interna e di pari opportunità, presenti in maniera organizzata, se a carattere nazionale, in almeno 15 regioni e 70 province, associano non meno di 1.000 tra associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche, con un numero di iscritti non inferiore a 100.000. 

    I comitati regionali e provinciali costituiscono strutture territoriali degli Enti.

    In sostanza il legislatore del Codice ha individuato regole differenziate in favore della limitata categoria degli EPS riconosciuti dal CONI, in ragione della disciplina recata da un ordinamento coesistente, per ragioni di coordinamento complessivo e di tenuta del sistema, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

    La Direzione del vministero si era già pronunciata sull’applicabilità della deroga prevista in favore degli EPS dal comma 4 dell’art. 35 anche alle rispettive articolazioni territoriali.

    Infatti, la caratterizzazione territoriale dei comitati regionali e provinciali degli EPS comporta che ciascuno di essi condivida con l’ente nazionale di cui fa parte una porzione di base associativa specifica e geograficamente individuata, giustificando, in sede locale, l’applicazione di una disposizione funzionale al dispiegarsi delle caratteristiche peculiari dell’ente nazionale (naturalmente laddove esso soddisfi complessivamente il requisito previsto delle 500 APS).

    In concreto, le suddette APS computate su base nazionale potrebbero risultare distribuite in maniera disomogenea all’interno delle basi associative dei singoli comitati territoriali.

    Tale disomogeneità non può tuttavia spingersi al punto da consentire al comitato, che in quanto articolazione territoriale di un EPS si configura a sua volta come associazione di enti, di conseguire la qualifica di APS senza raggiungere il numero minimo di APS associate previsto dall’art. 35 comma 1.

    Per tale disposizione, infatti, applicabile indistintamente a tutte le associazioni di promozione sociale e ferma la possibilità di beneficiare del limitato periodo di “salvaguardia” del comma 1 bis – non è prevista alcuna deroga.

    Si ritiene pertanto corretta l’interpretazione prospettata dagli Uffici in indirizzo secondo cui pur beneficiando le articolazioni territoriali degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), ai sensi dell’art. 35, comma 4 CTS, della deroga al requisito numerico dei 500 associati richiesto per le APS, resta fermo l’obbligo di conformità ai requisiti sostanziali di cui al comma 1 del medesimo articolo 35, necessari

    alla loro qualificazione come Associazioni di Promozione Sociale.

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Credito sponsorizzazioni sportive: domande entro il 5 agosto

    Il Dipartimento per lo Sport comunica che dalle ore 12 del 5 giugno 2025, e fino al 5 agosto 2025 ore 23.59, è attiva la piattaforma online per l'invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2023.

    Il "Bonus sponsorizzazioni sportive" 3 trimestre 2023 è stato esteso dal Decreto "Pubblica Amministrazione-bis".

    Il bonus, pari al 50% degli investimenti effettuati è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro.

    A tal fine i soggetti interessati devono presentare una domanda entro il 5 agosto prossimo.

    Credito di imposta per sponsorizzazioni sportive: beneficiari e requisiti

    Si ricorda che i destinatari della misura sono:

    • i lavoratori autonomi, 
    • le imprese 
    • e gli enti non commerciali

    che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI) in possesso dei seguenti requisiti:

      • 1. Che siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici.
      • 2. Che svolgano attività sportiva giovanile.
      • 3. Soggetti beneficiari i cui ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2022 e comunque prodotti in Italia, siano almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.
      • 4. L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro (iva esclusa);
      • Il contributo in parola, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, è pari al 50% delle spese per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023 e fino al 30 settembre 2023.

    L'investimento in campagne pubblicitarie prevede:

    • importo complessivo non inferiore a euro 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2022 almeno pari a euro 150.000 e fino ad un massimo di euro 15 milioni. 
    • che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati.

    Il credito d'imposta:

    • è pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023;
    • spetta nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis" poi sostituito dal 2024 dal Regolamento UE n. 2831/2023;
    • è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di euro 1 milione;
    • è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti in regime forfetario;
    • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24

    Credito di imposta per sponsorizzazioni sportive: presenta la domanda

    Nel comunicato viene specificato che la Piattaforma per le domande è operativa dal 5 giugno.

    Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.

    Sulla piattaforma online è disponibile una guida operativa alla compilazione della domanda.

    A seguito della presentazione della domanda l'utente potrà seguire lo stato di lavorazione della propria istanza fino all'inserimento all'interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, controllando il campo "stato di lavorazione della pratica".

    Inoltre, è presente un campo note, in visione agli utenti, attraverso cui il funzionario incaricato della lavorazione potrà richiedere agli utenti stessi eventuali, necessarie, integrazioni.

    Da ultimo si precisa che questa fase riguarda esclusivamente le richieste afferenti al terzo trimestre 2023 e non al 2024 che sarà oggetto di una successiva procedura.

  • Riforma dello Sport

    Società sportive dilettantistiche: il documento del CNDCEC

    Il CNDCEC informa della pubblicazione del Documento intitolato “Le Società Sportive Dilettantistiche: profili civilistici e fiscali. Novità introdotte dal d.lgs. n. 36/2021” realizzato nell’ambito dell’area di delega “Diritto societario”.

    Vediamo i principali contenuti.

    Società sportive dilettantistiche: il documento del CNDCEC

    Lo studio dei commercialisti esamina l’attuale disciplina delle società sportive dilettantistiche contenuta negli artt. 6-12 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 e dal d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120, nonché la relativa disciplina fiscale. 

    Il documento nella prima parte si concentra sui tipi societari utilizzabili, sui requisiti statutari inderogabili prescritti, nonché su alcune peculiarità della disciplina delle società sportive dilettantistiche, quale ad esempio la c.d. lucratività attenuata, ovvero l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società. 

    Diversamente, nella seconda parte si esaminano i profili strettamente fiscali, soffermandosi sulla normativa di riferimento e sui regimi agevolati. 

    Inoltre sono individuate alcune criticità correlate al difficile coordinamento tra la disciplina di diritto societario – come incisa dal già menzionato d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 -, la normativa fiscale e le indicazioni fornite dalle federazioni sportive di riferimento che possono comportare, anche a livello pratico, dubbi interpretativi nella redazione degli statuti.

    Società sportive dilettantistiche: aspetti fiscali

    Il documento dei Commercialisti evidenzia come, rispetto alle importanti novità introdotte in ambito civilistico dal punto di vista formale quali:

    • aggiornamento statutario con previsione di nuove clausole, 
    • iscrizione in un nuovo Registro sostitutivo nelle funzioni del Registro CONI,
    • incompatibilità amministratori, e altro

    oltre che dal punto di vista sostanziale quali:

    • esercizio prevalente di attività sportive dilettantistiche, 
    • dicotomia tra attività sportive e attività diverse

    nonché in materia lavoro, la riforma dello Sport ha avuto un impatto limitato sotto il profilo tributario per le società sportive dilettantistiche.

    In base a quanto previsto dal Dlgs. n. 36/2021, in parte già previste nella versione previgente dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vi è la necessità per le SSD di attingere, quale disciplina di riferimento, a norme collocate al di fuori dei cinque decreti di riforma del diritto sportivo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

    • il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi – Tuir); 
    • il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Disciplina dell’imposta sul valore aggiunto); 
    • il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo).

    Per l’imposizione diretta, lo stesso d.lgs. n. 36/2021 all’art. 36, comma 2, conferma quanto sottolineando come “per tutto quanto non regolato dal presente decreto, è fatta salva l’applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”

    Una prova ulteriore è data dalla facoltà per le SSD che presentano determinati requisiti di applicare lo specifico regime contabile e fiscale di favore proprio degli enti associativi rappresentato dal regime agevolato di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398co sì come risulta fruibile ex art. 90, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289 la decommercializzazione delle attività e delle operazioni rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici disciplinata dall’art. 148, comma 3, Tuir e, ai fini Iva, dall’art. 4, comma 4, d.P.R. n. 633/7279 nonché le norme in materia di raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali connesse a scopi istituzionali di cui all’art. 25, comma 2, legge 13 maggio 1999 n. 133. 

    Risulta invece preclusa alle SSD l’applicazione del regime forfettario ai fini delle imposte sui redditi di cui all’art. 145 del Tuir. 

    Si rimanda al documento in oggetto per ulteriori approfondimenti.

  • Riforma dello Sport

    Elenco Revisori Federazioni Sportive: domande entro il 10 febbraio

    Scade il 10 febbraio la manifestazione di interesse per l'elenco dei revisori delle federazioni sportive.

    Ricordiamo che con un avviso il Dipartimento per lo sport informava del fatto che sta procedendo a raccogliere ed inserire in un apposito elenco le manifestazioni di interesse per l’incarico di Revisore contabile presso le:

    • Federazioni sportive Nazionali
    • Discipline Sportive Associate (DSA).

    Vediamo come inscriversi, entro il 10 febbraio prossimo.

    Elenco Revisori Federazioni Sportive: domande entro il 10.02

    In dettaglio, il comunicato invita gli interessati a presentare la propria manifestazione di interesse inviando una pec al seguente indirizzo:

    entro le ore 12.00 del giorno 10 febbraio 2025.

    Viene specificato che il nuovo elenco sostituisce a tutti gli effetti quello precedente.

    Pertanto, per quanto riguarda i professionisti già presenti nel precedente elenco, laddove interessati, dovranno ripresentare la propria candidatura ai sensi dell'avviso datato 14 gennaio e pubblicato sul sito del Dipartimento.

    Esso evidenzia che l’inserimento del nominativo nell’elenco non determina alcun diritto, pretesa o affidamento in relazione alla nomina.
    In sede di nomina a Revisore dei Conti è richiesta un’ulteriore e specifica autocertificazione in ordine all’assenza delle cause di incompatibilità e/o conflitto di interessrispetto alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Disciplina Sportiva Associata alla quale si riferisce l’eventuale nomina.
    L’incarico di Revisore dei conti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate è conferito per lo svolgimento dell’attività prevista dalla normativa vigente in materia di revisione dei conti e dei regolamenti applicabili: scarica qui il modello.

    Per le altre info consulta la pagina preposta del Dipartimento dello Sport

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Società sportive: commissione verifica equilibrio economico nel DL sport

    Nella Gazzetta Ufficiale del 30.07.2024 n. 177 viene pubblicata la Legge del 29 luglio 2024 n. 106 di conversione, con modificazioni, del Decreto 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. Il provvedimento consta di 17 articoli.

    Scarica qui il testo coordinato del Decreto legge del 31 maggio 2024 n. 71

    Tra le novità l'istituzione della Commissione di verifica dell'equilibrio economico- finanziario per le società sportive.

    Commissione verifica equilibrio economico-finanziario società sportive

    In particolare con l'art 2  del DL n 71/2024, rubricato Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, si prevede che dopo l'articolo 13, è inserito l'art. 13-bis con in quale si istituisce la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario  delle  società sportive professionistiche

    Essa ha sede a Roma ed è l'organismo competente a effettuare i controlli per i provvedimenti  stabiliti  nei rispettivi statuti dalle Federazioni  sportive  nazionali.

    La Commissione svolge attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di  sport  di squadra al  fine  di verificare il  rispetto  dei  principi  di  corretta  gestione,  il mantenimento dell'equilibrio   economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni.

    La Commissione certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle  società sportive  professionistiche, mediante  pareri  obbligatori  che  sono  trasmessi  alle  rispettive federazioni sportive nazionali per l'adozione  dei  provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni  altro provvedimento conseguente.

    Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione:

    • a) ferme restando le competenze della  Commissione  nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, verifica la correttezza e  la  congruità dei  documenti  societari, sulla base  della normativa  civilistica,  societaria  e contabile, nonché delle  previsioni  contenute  nei  regolamenti federali  di riferimento, e indica le misure correttive e  riparatrici;  nei  casi più urgenti,  indica  le rettifiche  da  apportare,  al  fine   di neutralizzare gli  eventuali   effetti   economici,   finanziari   e patrimoniali  di  specifiche  operazioni  di   natura   ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi;
    • b)  verifica  la  documentazione  prevista  dalla   normativa federale  ai  fini  del  rilascio  della  licenza  nazionale  per  la partecipazione  alle  competizioni,  sulla  base  delle  prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in conformità ai principi  degli  organismi sportivi  internazionali  competenti  nelle  specifiche   discipline, emettendo, a tal fine, un parere sulla  correttezza  contabile  della documentazione entro la data  concordata  con  congruo  anticipo  con ciascuna delle federazioni sportive nazionali di  riferimento  e,  in ogni caso,  almeno  30  giorni  prima  dell'inizio  della  rispettiva stagione sportiva;
    • c) richiede in  qualsiasi  momento  il  deposito  di  dati  e documenti contabili  e  societari,  nonché di  ogni  altro  atto  o documento comunque necessario per le proprie valutazioni;
    • d)  effettua,  attraverso  propri  incaricati,  verifiche   e ispezioni presso le sedi delle società;
    • e) richiede alle società sportive professionistiche  e  alle Federazioni   sportive   nazionali   di   riferimento    chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia  persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società , compreso il soggetto cui sia riconducibile il  controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;
    • f)  convoca  i  responsabili   delle   Federazioni   sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento,  i  componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società, il revisore legale dei conti, la  società di  revisione  e  i  dirigenti  delle società,  allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili  per le proprie valutazioni;
    • g)  fornisce  pareri  su  questioni  di  propria  competenza, d'ufficio o su  richiesta  di  amministrazioni,  enti  interessati  o società  sportive  professionistiche,  e  propone   alle   Autorità competenti, diverse da quelle di cui alla lettera  i),  nonché alle Federazioni  sportive  nazionali  o  alle  Leghe,  l'attivazione   di indagini conoscitive, secondo le rispettive competenze e  secondo  le regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi;
    • h) segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e trasmette la relativa documentazione;
    • i)  attiva  forme di collaborazione  con  la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

    La Commissione presenta, entro il 30 settembre  di ciascun anno, una relazione al Parlamento e al Presidente del Consiglio  dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia  di  sport  sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli  equilibri  economico-finanziari  delle  società sportive professionistiche.

  • Riforma dello Sport

    Regime di favore ASD: come provarlo secondo la Cassazione

    Il regime di favore previsto dalla Legge n 398/91 per le ASD associazioni sportive dilettantistiche decade se le stesse non possano provare con documentazione idonea la sussistenza dei requisiti sostanziali.

    Questa è una delle importanti conclusioni della Sentenza n 13790 del 20 maggio 2024 della Cassazione.

    Analizziamo maggiori dettagli.

    Regime di favore ASD: secondo la Cassazione occorre provarlo

    Nei fatti di causa l'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento poichè non accordava ad una Asd i benefici di cui all'articolo 148 Tuir ed alla legge. n. 398/1991 non avendo riscontrato i requisiti che dovevano invece contraddistinguerla. 

    Difatti la predetta Associazione non consegnava:

    • i libri soci, 
    • il registro riepilogativo, 
    • copia delle fatture,
    • né documentazione relativa a costi e spese. 

    Con successivo atto di autotutela venivano ridotti i ricavi accertati da euro 172.000 mila ad euro 132.000.

    I Giudici di primo grado accoglievano il ricorso proposto riconoscendo in capo all'associazione i requisiti per fruire delle suddette agevolazioni, mentre la CTR cui faceva ricorso l'Agenzia, riformava la sentenza confermando l'accertamento impugnato. 

    L'ASD proponeva ricorso in Cassazione affidato a sette motivi cui ha resistito l'ufficio delle entrate.

    Con la sentenza n.13790 del 20 maggio la Cassazione ha rigettato il gravame di controparte condannando l’ASD ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. 

    La Cassazione ha affermato che, nel caso di specie, la CTR ha reso una motivazione che rende ragione del percorso per giungere alla conclusione circa la fondatezza della ripresa fiscale. 

    Dopo aver stabilito che la mancanza dei requisiti sostanziali comporta la decadenza dal regime di favore, ed in particolare la mancata prova in ordine alla tracciabilità dei versamenti, la Corte ha chiarito che l'associazione non aveva documentato la voce "spese per rimborsi vari" per 65.748,00 euro ed ha osservato che al fine di verificare che l'assenza del fine di lucro rimanga confinata a mere clausole statutarie, occorre che l'associazione sia in grado di fornire all'amministrazione riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini ovvero altra utile documentazione per determinare il reddito e l'Iva. 

    Da ciò è stato concluso che "Qualora l'associazione non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 la stessa decade dal predetto regime di favore".

    Relativamente alle contestazioni contenute nell'avviso di accertamento, si indica come la Asd "non ha istituito/conservato/esibito i registri e la documentazione contabile dell'anno di riferimento" e che ha "omesso l'esibizione delle fatture emesse e di tutta la documentazione relativa ai costi e spese dell'anno" , da ciò discendendo l'inosservanza di obblighi e comportamenti cui i beneficiari erano tenuti a pena di decadenza.

    L’Asd ha contestato la decadenza dell'associazione dalle agevolazioni fiscali, sostenendo l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 25, comma 5, della legge n. 133/1999, così come modificato dall'articolo 19 Dlgs. n. 158/2015, quale misura sanzionatoria più favorevole e, quindi, avente efficacia retroattiva, non essendo divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione. 

    La Cassazione ha evidenziato che la decadenza dal beneficio in relazione alla non tracciabilità non costituisce un'ipotesi di sanzione, neppure impropria. 

    La dottrina evidenzia che le ipotesi di sanzione consistono in quelle "di situazioni di svantaggio per il contribuente che abbia violato determinati obblighi, che possono essere di due tipi: di carattere procedimentale, nel senso che al trasgressore vengano preclusi mezzi di tutela che altrimenti avrebbe o nel senso che vengano potenziati i normali poteri di accertamento dell'amministrazione… di carattere sostanziale, nel senso che viene maggiorata l'imposta, negando l'applicazione di deduzioni, di detrazioni, elevando l'imponibile o assumendo come fatti tassabili elementi che diversamente non lo sarebbero". 

    La Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: "La perdita di un'agevolazione fiscale, quando connessa al venir meno delle ragioni che giustificano la deroga al normale regime tributario, non costituisce una sanzione, neppure impropria, con la conseguenza che l'abolizione di un'ipotesi di decadenza dal relativo beneficio non configura una norma più favorevole ai sensi dell'art. 3 Dlgs. n. 472/1997. In particolare, l'abolizione da parte dell'articolo 19, legge. n. 158/2015 dell'ipotesi di decadenza dell'agevolazione accordata alle associazioni senza scopo di lucro dalla legge. n. 398/1991 per assenza dei tracciamenti dei versamenti, non configurando l'abolizione di una sanzione, non determina l'applicazione del principio del "favor rei", proprio in quanto la non tracciabilità dei versamenti determinava semplicemente il ripristino del regime fiscale ordinario. Ne consegue che alle condotte poste in essere sotto il vigore della pregressa disciplina si applica tuttora quest'ultima, dovendosi escludere la retroattività della norma abrogatrice".

  • Riforma dello Sport

    730/2024: a cosa prestare attenzione per il lavoro sportivo

    Il lavoratori sportivi che nel corso dell'anno di imposta 2023 hanno percepito dei redditi, devono prestare particolare attenzione alla compilazione del Modello 730/2024 in ragione delle novità settore intervenute a partire dal 1 luglio 2023 (Dlgs n 36 del 28 febbraio 2021) per il settore dello sport.

    730/2024: a cosa prestare attenzione nel lavoro sportivo

    A seguito della riforma del lavoro sportivo, i compensi percepiti da lavoratori sportivi dilettanti, che fino al 30 giugno 2023 venivano qualificati come redditi diversi (art 67 comma 1 lett m) e art 69 TUIRS), dal 1 luglio 2023 sono qualificati, a seconda delle modalità di svolgimento, come redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.

    Questo fa si che, in corso d'anno sia cambiata la disciplina pertanto occorre prestare attenzione alla compilazione del Modello 730/2024.

    Pertanto, per le somme precepite entro il 30 giugno 2023, nel modello 730 quadro D (altri redditi che comprende anche i redditi diversi) va utilizzato il codice "12":

    • per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla Società Sport e Salute Spa, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
    • per i compensi derivanti da rapporti di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Queste somme sono contraddistinte dalla lettera “N1” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2024 – Lavoro autonomo. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce “Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche e indennità di trasferta, ecc.”. 

    Mentre, per le somme percepite dal 1 luglio 2023 rientrando i compensi percepiti dai lavoratori sportivi tra i redditi di lavoro dipendente, o assimilato, o di lavoro autonomo, nel Modello 730 bisognerà provecedere rispettivamente:

    • compilando il quadro C indicando il codice "8" nei righi C1-C3 in caso di redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settoredel dilettantismo,
    • compilando il Quadro D, rigo D3 e codice "5" in caso di redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa.

    Modello 730/2024: i compensi da attività sportive dilettantistiche, indennità di trasferta e altri

    Dal 1 luglio 2023 per:

    • le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
    • i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

    si applica la disciplina prevista dal Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 , secondo la quale i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro, così come le retribuzioni percepite dagli atleti e dalle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico ai fini del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di 15.000 euro.

    In ogni caso, nel corso del 2023, per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali non può superare l'importo complessivo annuo di 15.000 euro.

  • Riforma dello Sport

    Sport Bonus seconda finestra: pubblicato elenco beneficiari

    Il Dipartimento dello Sport con avviso del 13 febbraio pubblica l’elenco dei soggetti beneficiari del credito d’imposta per il Bando Sport Bonus 2023 –  2° finestra previsto dalla legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614.

    Ricordiamo che si tratta dell'elenco di imprese che possono usufruire dello Sport bonus – seconda finestra 2023 per le erogazioni liberali destinate a finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Il contributo è immediatamente spendibile. 

    L’elenco riporta l’identificativo del numero seriale assegnato, la spesa sostenuta e il credito d’imposta fruibile.

    Sport bonus 2023: elenco imprese beneficiarie del credito per F24

    I soggetti beneficiari possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione – ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

    Viene anche precisato che, qualora i soggetti beneficiari riscontrassero delle anomalie nell’elenco pubblicato, è possibile inviare una email all’indirizzo servizioprimo.sport@governo.it , specificando nell’oggetto: “Sport bonus 2023 – 2° finestra – numero seriale – anomalia elenco”.

    Si ricorda inoltre a tutti i Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali che, ai sensi dell’art. 1 comma 626 della legge n. 145/2018, è fatto obbligo di dare adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici delle somme ricevute.

    Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione liberale e fino all’ultimazione dei lavori, i soggetti beneficiari devono rendicontare al Dipartimento per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.

    La rendicontazione di cui sopra deve essere redatta in forma di relazione semplice ed inviata con oggetto “Sport bonus 2023 – 2° finestra – numero seriale – rendicontazione”., all’indirizzo email sopradetto.

    Sport bonus 2023: riepilogo delle regole

    Ricordiamo che con la legge di bilancio (legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614) è stata estesa anche per l’anno 2023  la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 all’art. 1 commi da 621 a 626.

    I soggetti che possono effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.

    Il limite all’importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10 per  mille dei ricavi annui (riferiti al 2022), mentre  l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 15 milioni di euro per l’anno in corso.

    Anche per il 2023, il procedimento  risulta definito dal DPCM 30 aprile 2019 ha previsto l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre.