• Riforma dello Sport

    Fattura elettronica 2024: obbligatoria anche per le ASD senza compensi commerciali

    L'Agenzia delle Entrate, in data 29 gennaio durante un convegno di ItaliaOggi, ha fornito alcune anticipazioni sulla Dichiarazione dei Redditi 2024 periodo di imposta 2023.

    Tra le altre risposte, l'agenzia ha replicato ad un quesito sulle piccole ASD Associazioni sportive dilettantistiche inerente la fatturazione elettronica.

    Si chiedeva se fosse obbligata all’attivazione del servizio inerente alla fatturazione elettronica, in quanto dotata di partita Iva, anche una ASD in regime della Legge 398/1991, che non percepirà alcun compenso di natura commerciale nel 2024, ma che percepirà solo incassi di natura istituzionale.

    Fattura elettronica piccole Asd: chiarimenti ADE 

    Le Entrate hanno fornito risposta affermativa, precisando che ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, l'obbligo di fatturazione elettronica tramite sistema di interscambio (SdI), «si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti […]».

    Dal 1° gennaio 2024 tutte le fatture emesse da soggetti passivi d'imposta residenti o stabiliti in Italia, ad eccezione dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria prevista, anche per il 2024, dall'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, come in ultimo modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 in corso di conversione, devono essere elettroniche tramite SdI e tali soggetti devono essere in grado di provvedervi.

  • Riforma dello Sport

    Agevolazioni per le EPS enti promozione sportiva: domande entro il 3.11

    Il Dipartimento per lo sport con un avviso del 30 settembre informa della pubblicazione delle regole per  la selezione di progetti finalizzati alla promozione della coesione sociale nello sport.

    Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a € 3.014.160,00.

    Sport e promozione coesione sociale: agevolazioni per le EPS

    Si ricorda che la misura si propone di potenziare il ruolo sociale dello sport come veicolo di inclusione e coesione sociale. 

    L’obiettivo è affrontare e contrastare fenomeni quali il linguaggio e degli atteggiamenti basati sull'odio, il razzismo e la discriminazione nel contesto sportivo. 

    Parallelamente, si propone di promuovere l'attività sportiva aperta e accessibile a tutti, ponendo particolare attenzione alle persone con disabilità.

    Essa si prefigge inoltre di garantire la protezione dei giovani praticanti sportivi e di superare ogni barriera che possa ostacolare la partecipazione dei bambini alle attività sportive.

    I progetti dovranno prevedere interventi organici e trasversali a beneficio del benessere dei cittadini e della coesione nella comunità e la valorizzazione di reti che coinvolgano anche stakeholders quali enti locali, enti pubblici e del privato sociale deputati alla formazione e alla tutela delle giovani generazioni, associazioni di volontariato, cooperative, Comitati provinciali e regionali coinvolti, associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate allo stesso o a diverso EPS, centri educativi, inclusi i poli scolastici.

    Sport e promozione coesione sociale: i beneficiari delle agevolazioni MIMIT

    Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali solo ed esclusivamente:

    • gli Enti di Promozione Sportiva (EPS),
    • riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico.

    Ogni EPS può presentare una sola proposta progettuale. 

    Pertanto, in caso di presentazione di più domande, le stesse non saranno prese in considerazione.

    Le associazioni o società sportive potranno aderire presentando progetti solo ed esclusivamente attraverso il proprio organismo affiliante.

    Ai fini dell'avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata massima di 24 mesi e comunque non inferiore a 12 mesi. 

    Non risulta necessario indicare la data di inizio del progetto, purché le attività previste abbiano inizio nel primo semestre 2024. 

    Attenzione al fatto che la richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere superiore a € 200.000,00.

    Sport e promozione coesione sociale: presenta la domanda entro il 3.11

    La domanda di contributo per la realizzazione delle proposte progettuali deve essere compilata esclusivamente attraverso il formulario disponibile sul sito del Dipartimento per lo sport www.sport.governo.it. 

    Le domande di contributo presentate dagli enti di promozione sportiva dovranno pervenire, solo ed esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata all’indirizzo:

    Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza e con modalit‡ diverse da quelle sopra indicate. La domanda di candidatura sar‡ costituita necessariamente da: • “Documentazione amministrativa” • “Documentazione tecnica ed economica

    Per presentare domanda accedi qui e scarica tutta la documentazione necessaria.

  • Riforma dello Sport

    Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: piattaforma sospesa fino al 1.07

    Il dipartimento dello sport con una nota pubblicata sul proprio sito informa del fatto che "per eseguire rilevanti e urgenti interventi tecnici di implementazione delle funzionalità del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e adeguarle alla normativa vigente in tema di lavoro sportivo, l’operatività dei servizi della piattaforma del Registro rimarrà sospesa a partire dalle ore 8 del 26 giugno 2023 sino alle ore 8 del 1° luglio 2023".

    Pertanto, per consentire l’esecuzione delle operazioni tecniche di predisposizione e avvio delle nuove funzionalità, nell’arco temporale indicato non sarà consentito l’accesso degli utenti alla piattaforma.

    Ricordiamo che il Registro Nazionale è stato istituito con il Decreto Legislativo n 39/2021 presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la cui gestione ci si avvale della società Sport e Salute.

    Ricordiamo inoltre che il registro:

    • assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e dell’art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, 
    • nonché assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

    Il Registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021. 

    Ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI.

    Infine è bene sottolineare che dal 1 luglio entrerà in vigore la riforma dello sport. 

    In proposito ti consigliamo:

    per un riepilogo di tutte le novità in arrivo.

  • Riforma dello Sport

    Riforma dello sport: in arrivo emendamenti dei Commercialisti

    Con un comunicato del 30 maggio il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili informa degli emendamenti proposti sulla Riforma dello sport.

    Al momento non è disponibile il relativo testo emendativo, ma il comunicato specifica l'impegno dei Commercialisti nel monitorare i progressi e le evoluzioni della Riforma del Terzo e della Riforma dello Sport, così da ricercare soluzioni tecniche ed operative in grado di supportare al meglio l’attività degli iscritti e, contestualmente, degli enti che operano in tali ambiti.

    Attenzione ieri 31 maggio il CdM ha approvato in via preliminare nuovi correttivi, in proposito leggi: Riforma dello sport: il Governo approva nuovi correttivi.

    Tornando al contributo dei commercialisti, durante la partecipazione al recente convegno “Riforma dello Sport e del Terzo settore. Novità e criticità alla vigilia dell’entrata in vigore del D.lgs. 36/2021”, organizzato da Terzjus presso il Salone d’Onore del CONI, si sono aperti dibattiti per scambiare opinioni e riflettere su una Riforma che, seppur entrata parzialmente in vigore, potrebbe ancora subire dei cambiamenti.

    Ricordiamo che la gran parte del decreto legislativo n. 36 del febbraio 2021 entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2023, a seguito del differimento, rispetto all’antecedente data del 1° gennaio 2023, disposto dal Decreto Milleproroghe (D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022), convertito poi con modifiche dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023.

    Il comunicato del consiglio Nazionale ricorda inoltre che sono numerose le novità anche per i professionisti, in particolare con riferimento al mondo del lavoro sportivo. 

    Con il fine di correggere le previsioni che potrebbero risultare di difficile applicazione per gli enti sportivi dilettantistici, il CNDCEC, Terzjus e il Consiglio nazionale del Notariato, hanno preparato un pacchetto di proposte emendative, affinché il legislatore possa prendere atto dei miglioramenti che potrebbero realizzarsi con un limitato intervento normativo.

    Riforma dello sport: riepilogo dell'iter di riforma

    In data 2 novembre 2022 veniva pubblicato in GU n 256 il Dlgs n.163 recante Disposizioni integrative e  correttive del decreto  legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge  8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

    Il decreto legislativo dispone, in attuazione dell’articolo 5 della legge delega, una revisione organica della figura del “lavoratore sportivo”.

    Si evidenzia che per la prima volta, si introducono: 

    1. tutele lavoristiche e previdenziali nel settore dilettantistico 
    2. tutele lavoristiche e previdenziali nel settore professionistico.

    Viena prevista l’abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta, anche nel settore dilettantistico.

    Tra le altre novità si evidenzia inoltre:

    • l'art 6 con novità in tema di tesseramento sportivo. Si prevede, in particolare che, all'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il tesseramento è l'atto formale con il quale la  persona  fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata  a  svolgere  attività sportiva con  una  associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.»;
    • con l'art. 24 rubricato Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 28  febbraio  2021  n. 36 si prevede che «I compensi  di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo  non  costituiscono  base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora  l'ammontare  complessivo  dei  suddetti  compensi superi il limite di  euro  15.000,00,  esso  concorre  a  formare  il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.»

    Ricordiamo che il Consiglio dei Ministri lo scorso 7 luglio aveva approvato il pacchetto delle semplificazioni per il lavoro sportivo. Successivamente è arrivata l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Il via libera definitivo è stato raggiunto il 28 settembre 2022.

    Come evidenziato dal comunicato stampa di luglio 2022 le novità di rilievo possono riassumersi come segue:

    • Possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche anche le cooperative e gli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercenti come attività di interesse generale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche
    • Ampliata la facoltà di auto-destinazione degli utili per società e associazioni dilettantistiche
    • Si amplia la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive
    • Precisati, nell'area del dilettantismo, i presupposti per l'instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa
    • Digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
    • Definita la figura del volontario sportivo
    • Consentita la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall'età di 15 anni
    • Agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori sportivi, e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, nell'area del dilettantismo
    • Anticipata l'abolizione del vincolo sportivo, nell'area del dilettantismo
    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Agente sportivo: il trattamento fiscale dei compensi

    Con Risoluzione n 69 del 21 novembre 2022 vengono forniti chiarimenti sul trattamento fiscale dei compensi dell'agente sportivo.

    In particolare, si risponde ad una Associazione che in base all’articolo 4 del proprio Statuto, ha come scopo, senza finalità di lucro, di promuovere, sul piano giuridico e nei rapporti con una Federazione lo sviluppo e il riconoscimento dell’agente sportivo, regolandone l’attività e tutelandone l’immagine e ogni altro aspetto riguardante la sua attività.

    Essa, alla luce della nuova disciplina riguardante la figura dell’agente sportivo, così come delineata dall’articolo 1 del citato d.P.C.M. e dai citati Regolamenti del CONI e della Federazione, chiede di conoscere la corretta qualificazione fiscale e il conseguente regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti agli agenti, regolarmente iscritti ai Registri nazionale CONI e federale in base ai rispettivi Regolamenti, che svolgano l’attività in modo non occasionale, anche ai fini della eventuale applicabilità delle ritenute ai sensi degli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Per approfondimentui sulla figura dell'agente sportivo consigliamo di leggere anche: Agente procuratore sportivo: chi è e cosa fa

    Secondo il chiarimento della corposa Risoluzione n 69/2022, l’esercizio dell’attività di agente sportivo costituisce esercizio di una libera professione regolamentata e pertanto, in mancanza di una disposizione esplicita, i redditi conseguiti rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni ai sensi dell’art 53 del TUIR.

    A supporto di tale assunto si rimanda alla disposizioni del DLgs. n 37/2021 con la disciplina in materia di accesso e di esercizio della professione di agente sportivo dalle quali emerge l’intenzione di declinare l’attività svolta dall’agente sportivo come una professione.

    Inoltre, l'Agenzia specifcia che nell'ipotesi in cui l’attività di agente sportivo sia svolta in forma societaria, i redditi prodotti costituiscono, redditi d’impresa se il modello societario prescelto è di tipo commerciale. 

    Si ricorda che, con l’entrata in vigore del DPCM 23 marzo 2018, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) il Registro nazionale degli agenti sportivi.
    Al predetto Registro deve essere iscritto chiunque, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti ai fini:
    i) della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di  prestazione sportiva professionistica;

    i) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica;
    iii) del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Fondo sostegno società sportive: al via i fondi 2021 per associazioni e società sportive

    Con avviso datato 7 ottobre 2021 pubblicato sul sito del Dipartimento dello Sport si informa che è stato registrato il Decreto attuativo del 20 settembre 2021 che ripartisce le risorse del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive“ stanziate con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (il cosiddetto “Sostegni-bis”).

    Fondo Unico per il sostegno alle associazioni e società sportive

    Le risorse complessive pari a 90 milioni di euro, 

    • sono finalizzate all’erogazione automatica della prima parte della seconda tranche del contributo a fondo perduto relativo all’anno 2021 
    • sono destinate alle oltre 35.000 ASD/SSD già beneficiarie per i bandi del 2020 emanati dal Dipartimento per lo sport.

    In particolare, 

    • le ASD/SSD ammesse al contributo ”canoni di locazione” riceveranno un importo pari a 1,5 mensilità di canone locativo sulla base del valore del canone annuale di locazione fornito nella domanda già compilata per l'anno 2020, individuando una soglia minima di contributo pari a € 2.200,00 e una soglia massima pari a € 30.000,00
    • le ASD/SSD ammesse al contributo “forfettario” riceveranno ciascuna un contributo forfettario pari a € 2.200,00.

    Sono in corso le procedure amministrative necessarie all’avvio degli accrediti di pagamento, la cui conclusione è prevista entro la fine del mese di ottobre. 

    Contestualmente, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per lo sport l’elenco delle ASD/SSD con i singoli importi assegnati.

    Tutti i dettagli relativi all’erogazione del contributo della prima parte della seconda tranche, gli aggiornamenti relativi all’erogazione della seconda parte della seconda tranche (per un importo complessivo della seconda tranche pari a 190 milioni di euro) e di altri sostegni per ASD/SSD, incluse quelle che non hanno avuto ancora la possibilità di accedere ai contributi a fondo perduto connessi ai bandi emanati nel 2020, saranno forniti tramite il sito istituzionale www.sport.governo.it

    Allegati: