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Premi competizioni sportive: chiarimenti sulla soglia dei 300 euro
Con la Risposta a interpello n 265 del 17 ottobre le Entrate chiariscono il perimetro della tassazione dei premi erogati nelle competizioni sportive.
Nel sistema fiscale italiano, i premi erogati in occasione di competizioni sportive rientrano nella disciplina dell’articolo 30, comma 2 del d.P.R. 600/1973.
Tale norma prevede una ritenuta alla fonte del 20%, applicabile a premi che derivano da giochi, spettacoli o manifestazioni basate su abilità o fortuna.
Per le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD), ciò significa che qualsiasi somma versata agli atleti tesserati a titolo di premio è soggetta a ritenuta, salvo esenzioni o deroghe normative temporanee.
Vediamo i quesiti e la replica ADE sulla soglia di esenzione dei 300 euro prevista per il 2024 e la novità in vigore dal 2026.
Premi competizioni sportive: chiarimenti ADE
il decreto Milleproroghe (D.L. 215/2023), convertito nella Legge 18/2024, ha introdotto un'esenzione: nessuna ritenuta sui premi fino a 300 euro corrisposti tra la data di conversione della legge e il 31 dicembre 2024.
Tuttavia, questa deroga non è stata prorogata per il 2025, sollevando dubbi tra le ASD in merito alla corretta applicazione delle ritenute e alle relative scadenze.Con l’istanza di interpello un’associazione ha posto tre quesiti fondamentali.
- Si chiede se, a partire dal 1° gennaio 2025, sia necessario applicare la ritenuta del 20% anche per premi inferiori a 300 euro, dato che l’agevolazione 2024 non è stata prorogata.
- L’associazione chiede se debba versare entro il 16 gennaio 2026 le ritenute operate nel dicembre 2025, considerando che dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il nuovo Testo Unico Versamenti e Riscossione (TUVR). Si tratta in particolare dell'art 45 comma 9 che prevede che: "Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte"
- Infine, si chiede se un versamento tardivo riferito al 2025 (tramite ravvedimento) sarà ancora dovuto nel 2026, anche nel caso in cui i premi siano sotto i 300 euro e quindi, teoricamente, non soggetti a ritenuta con la nuova normativa.
Ritenute obbligatorie per il 2025
L’Agenzia conferma: per l’intero 2025, la ritenuta del 20% si applica a tutti i premi sportivi, senza alcuna soglia di esenzione, in base alla normativa attualmente in vigore, anche per premi inferiori a 300 euro erogati nel 2025, l’ASD deve applicare e versare la ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo all’erogazione.
L’Agenzia chiarisce che il criterio da seguire è quello della data di corresponsione, non quella del versamento e pertantro le ritenute relative ai premi pagati a dicembre 2025 devono essere versate entro il 16 gennaio 2026, nonostante l’entrata in vigore del TUVR dal 1° gennaio.
A partire dal 1° gennaio 2026, entra in vigore l’art. 45, comma 9, del TUVR ciò comprotando che le ritenute non si applicano se, nel corso dell’anno, il totale dei premi erogati alla stessa persona è inferiore o pari a 300 euro.
Oltre tale soglia, l’intero importo diventa imponibile.
Nonostante il ritorno della soglia esentativa nel 2026, nel 2025 non vi è alcuna franchigia. Ogni premio, anche minimo, deve essere assoggettato a ritenuta.
Tuttavia, l’Agenzia apre a una soluzione, per le ritenute operate nel 2025 su premi sotto i 300 euro potranno essere rimborsate nel 2026, previa istanza del contribuente.
Allegati: -
Credito sponsorizzazioni sportive: domande entro il 5 agosto
Il Dipartimento per lo Sport comunica che dalle ore 12 del 5 giugno 2025, e fino al 5 agosto 2025 ore 23.59, è attiva la piattaforma online per l'invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2023.
Il "Bonus sponsorizzazioni sportive" 3 trimestre 2023 è stato esteso dal Decreto "Pubblica Amministrazione-bis".
Il bonus, pari al 50% degli investimenti effettuati è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro.
A tal fine i soggetti interessati devono presentare una domanda entro il 5 agosto prossimo.
Credito di imposta per sponsorizzazioni sportive: beneficiari e requisiti
Si ricorda che i destinatari della misura sono:
- i lavoratori autonomi,
- le imprese
- e gli enti non commerciali
che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI) in possesso dei seguenti requisiti:
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- 1. Che siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici.
- 2. Che svolgano attività sportiva giovanile.
- 3. Soggetti beneficiari i cui ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2022 e comunque prodotti in Italia, siano almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.
- 4. L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro (iva esclusa);
- Il contributo in parola, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, è pari al 50% delle spese per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023 e fino al 30 settembre 2023.
L'investimento in campagne pubblicitarie prevede:
- importo complessivo non inferiore a euro 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2022 almeno pari a euro 150.000 e fino ad un massimo di euro 15 milioni.
- che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati.
Il credito d'imposta:
- è pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023;
- spetta nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis" poi sostituito dal 2024 dal Regolamento UE n. 2831/2023;
- è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di euro 1 milione;
- è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti in regime forfetario;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24
Credito di imposta per sponsorizzazioni sportive: presenta la domanda
Nel comunicato viene specificato che la Piattaforma per le domande è operativa dal 5 giugno.
Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.
Sulla piattaforma online è disponibile una guida operativa alla compilazione della domanda.
A seguito della presentazione della domanda l'utente potrà seguire lo stato di lavorazione della propria istanza fino all'inserimento all'interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, controllando il campo "stato di lavorazione della pratica".
Inoltre, è presente un campo note, in visione agli utenti, attraverso cui il funzionario incaricato della lavorazione potrà richiedere agli utenti stessi eventuali, necessarie, integrazioni.
Da ultimo si precisa che questa fase riguarda esclusivamente le richieste afferenti al terzo trimestre 2023 e non al 2024 che sarà oggetto di una successiva procedura.
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Tassazione dei premi sportivi 2024: regole per federazioni, ASD e soggetti privati
Con la Consulenza giuridica n. 956-69/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei premi in denaro erogati in ambito sportivo dilettantistico.
L'istante è una Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e, si inserisce in un contesto normativo profondamente ridefinito dal D.lgs. 36/2021, che ha introdotto la figura del lavoratore sportivo e ha ridefinito la fiscalità legata a premi, compensi e contributi nel settore.
Tassazione dei premi sportivi 2024: regole per federazioni, ASD e soggetti privati
La Federazione ha individuato quattro macro-categorie di premi:
- Premi corrisposti direttamente dalla Federazione che comprendono i premi basati sulle classifiche delle manifestazioni sportive organizzate direttamente dalla FISE o tramite ASD/SSD affiliate; i cosiddetti sovrappremi, ovvero somme aggiuntive riconosciute per risultati federali nazionali o regionali.
- Premi erogati da ASD e SSD affiliate che riguardano i premi versati da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale, legati a eventi organizzati autonomamente, ma riconosciuti nel sistema federale.
- Premi di natura commerciale assegnati da imprese private o enti commerciali, in base a manifestazioni sportive organizzate a fini promozionali o di marketing. Non sono direttamente collegate all’attività istituzionale della Federazione.
- Premi connessi a rapporti di lavoro sportivo ossia compensi variabili legati a contratti di lavoro sportivo, che possono essere subordinati, autonomi o in forma di collaborazione coordinata e continuativa, secondo quanto previsto dal D.lgs. 36/2021.
La FISE ha proposto soluzioni interpretative differenziate per ciascun caso:
- Ritenuta del 4% per i premi erogati direttamente dalla Federazione (art. 5, D.L. 417/1991 e art. 28, DPR 600/1973).
- Ritenuta del 20% per i premi erogati da ASD/SSD a cavalieri, tecnici, allevatori (art. 36, comma 6-quater, D.lgs. 36/2021).
- Ritenuta del 20% o 30% per i premi da imprese, a seconda della residenza fiscale del percipiente.
- Tassazione ordinaria per i premi nell’ambito di contratti di lavoro sportivo, considerando le soglie di esenzione fino a 15.000 euro.
In tutti i casi, i premi non dovrebbero essere soggetti a Iva, a meno che non vi sia un rapporto di tipo professionale-autonomo tra erogatore e beneficiario.
Tassazione dei premi sportivi 2024: chiarimento ADE
L’Agenzia conferma la soluzione prospettata dall'istante ma introduce alcuni chiarimenti puntuali e importanti:
- Premi diretti della Federazione (tipo 1): ritenuta del 4% a titolo d’acconto per soggetti con attività di impresa, a titolo d’imposta per gli altri. Si applica anche ai non residenti, salvo convenzioni.
- Premi di ASD/SSD (tipo 2): se erogati ad atleti e tecnici tesserati per competizioni o raduni ufficiali, la ritenuta è 20% a titolo d’imposta, anche per non residenti.
- Premi da soggetti commerciali (tipo 3): la tassazione dipende dal tipo di beneficiario (persona fisica o giuridica) e dalla sua residenza. Le ritenute variano da 20% a 30%, se non esonerati.
- Premi da lavoro sportivo (tipo 4): se inclusi nel contratto, costituiscono parte della retribuzione e seguono il regime del lavoro dipendente o autonomo. La ritenuta è quella ordinaria, non si applicano le regole sui premi sportivi.
L’Agenzia ribadisce che, per essere soggetta a Iva, un’operazione deve avere presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali, oltre a un rapporto sinallagmatico tra le parti. Nel caso dei premi sportivi:
- non c'è sinallagma tra la partecipazione e l’erogazione del premio;
- non si configura un “corrispettivo” per una prestazione, ma un riconoscimento per meriti sportivi;
- l’Iva è dovuta solo nei casi di lavoro autonomo, dove il premio rappresenta parte del compenso pattuito.
Tabella riepilogativa
Tipologia premio Ritenuta fiscale Soggetti coinvolti Rilevanza Iva Premi FISE diretti 4% (acconto o imposta) Atleti, tecnici, tesserati No Premi da ASD/SSD 20% (imposta) Tesserati (atleti, tecnici) No Premi da aziende 20%-30% (a seconda della residenza) Persone fisiche o giuridiche No Premi da contratti Tassazione ordinaria (Irpef) Lavoratori sportivi Sì, se autonomi -
Statuti ASD e SSD: parte il Comitato di verifica
Con un avviso del 26 febbraio il Dipartimento per lo Sport informa dell'insediamento del Comitato permanente per la verifica della conformità ai principi fondamentali del CIP e del CONI degli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche
Vediamo i dettagli.
Statuti ASD e SSD: parte il Comitato di verifica
Presso il Dipartimento per lo Sport si è insediato il Comitato permanente per la verifica della conformità ai principi fondamentali del CIP e del CONI con riguardo agli statuti delle:
- ASD associazioni sportive dilettantistiche
- SSD società sportive dilettantistiche
affiliate a organismi sportivi riconosciuti da CONI e CIP.
Il Comitato è composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo Sport, ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis del decreto legislativo n. 39/2021.
Nell’ambito del Comitato, i rappresentanti del CONI attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CONI e i rappresentanti del CIP attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CIP.
Il Dipartimento ha trasmesso una nota informativa a tutti gli organismi sportivi.
Attenzione al fatto che, le attività di verifica riguarderanno gli Statuti allegati alle nuove domande di iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive Dilettantistiche presentate a decorrere dalla data del 24 febbraio 2025.
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Elenco Revisori Federazioni Sportive: domande entro il 10 febbraio
Scade il 10 febbraio la manifestazione di interesse per l'elenco dei revisori delle federazioni sportive.
Ricordiamo che con un avviso il Dipartimento per lo sport informava del fatto che sta procedendo a raccogliere ed inserire in un apposito elenco le manifestazioni di interesse per l’incarico di Revisore contabile presso le:
- Federazioni sportive Nazionali
- Discipline Sportive Associate (DSA).
Vediamo come inscriversi, entro il 10 febbraio prossimo.
Elenco Revisori Federazioni Sportive: domande entro il 10.02
Allegati:In dettaglio, il comunicato invita gli interessati a presentare la propria manifestazione di interesse inviando una pec al seguente indirizzo:
entro le ore 12.00 del giorno 10 febbraio 2025.
Viene specificato che il nuovo elenco sostituisce a tutti gli effetti quello precedente.
Pertanto, per quanto riguarda i professionisti già presenti nel precedente elenco, laddove interessati, dovranno ripresentare la propria candidatura ai sensi dell'avviso datato 14 gennaio e pubblicato sul sito del Dipartimento.
Esso evidenzia che l’inserimento del nominativo nell’elenco non determina alcun diritto, pretesa o affidamento in relazione alla nomina.
In sede di nomina a Revisore dei Conti è richiesta un’ulteriore e specifica autocertificazione in ordine all’assenza delle cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi rispetto alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Disciplina Sportiva Associata alla quale si riferisce l’eventuale nomina.
L’incarico di Revisore dei conti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate è conferito per lo svolgimento dell’attività prevista dalla normativa vigente in materia di revisione dei conti e dei regolamenti applicabili: scarica qui il modello.Per le altre info consulta la pagina preposta del Dipartimento dello Sport
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Regime di favore ASD: come provarlo secondo la Cassazione
Il regime di favore previsto dalla Legge n 398/91 per le ASD associazioni sportive dilettantistiche decade se le stesse non possano provare con documentazione idonea la sussistenza dei requisiti sostanziali.
Questa è una delle importanti conclusioni della Sentenza n 13790 del 20 maggio 2024 della Cassazione.
Analizziamo maggiori dettagli.
Regime di favore ASD: secondo la Cassazione occorre provarlo
Nei fatti di causa l'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento poichè non accordava ad una Asd i benefici di cui all'articolo 148 Tuir ed alla legge. n. 398/1991 non avendo riscontrato i requisiti che dovevano invece contraddistinguerla.
Difatti la predetta Associazione non consegnava:
- i libri soci,
- il registro riepilogativo,
- copia delle fatture,
- né documentazione relativa a costi e spese.
Con successivo atto di autotutela venivano ridotti i ricavi accertati da euro 172.000 mila ad euro 132.000.
I Giudici di primo grado accoglievano il ricorso proposto riconoscendo in capo all'associazione i requisiti per fruire delle suddette agevolazioni, mentre la CTR cui faceva ricorso l'Agenzia, riformava la sentenza confermando l'accertamento impugnato.
L'ASD proponeva ricorso in Cassazione affidato a sette motivi cui ha resistito l'ufficio delle entrate.
Con la sentenza n.13790 del 20 maggio la Cassazione ha rigettato il gravame di controparte condannando l’ASD ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La Cassazione ha affermato che, nel caso di specie, la CTR ha reso una motivazione che rende ragione del percorso per giungere alla conclusione circa la fondatezza della ripresa fiscale.
Dopo aver stabilito che la mancanza dei requisiti sostanziali comporta la decadenza dal regime di favore, ed in particolare la mancata prova in ordine alla tracciabilità dei versamenti, la Corte ha chiarito che l'associazione non aveva documentato la voce "spese per rimborsi vari" per 65.748,00 euro ed ha osservato che al fine di verificare che l'assenza del fine di lucro rimanga confinata a mere clausole statutarie, occorre che l'associazione sia in grado di fornire all'amministrazione riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini ovvero altra utile documentazione per determinare il reddito e l'Iva.
Da ciò è stato concluso che "Qualora l'associazione non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 la stessa decade dal predetto regime di favore".
Relativamente alle contestazioni contenute nell'avviso di accertamento, si indica come la Asd "non ha istituito/conservato/esibito i registri e la documentazione contabile dell'anno di riferimento" e che ha "omesso l'esibizione delle fatture emesse e di tutta la documentazione relativa ai costi e spese dell'anno" , da ciò discendendo l'inosservanza di obblighi e comportamenti cui i beneficiari erano tenuti a pena di decadenza.
L’Asd ha contestato la decadenza dell'associazione dalle agevolazioni fiscali, sostenendo l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 25, comma 5, della legge n. 133/1999, così come modificato dall'articolo 19 Dlgs. n. 158/2015, quale misura sanzionatoria più favorevole e, quindi, avente efficacia retroattiva, non essendo divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione.
La Cassazione ha evidenziato che la decadenza dal beneficio in relazione alla non tracciabilità non costituisce un'ipotesi di sanzione, neppure impropria.
La dottrina evidenzia che le ipotesi di sanzione consistono in quelle "di situazioni di svantaggio per il contribuente che abbia violato determinati obblighi, che possono essere di due tipi: di carattere procedimentale, nel senso che al trasgressore vengano preclusi mezzi di tutela che altrimenti avrebbe o nel senso che vengano potenziati i normali poteri di accertamento dell'amministrazione… di carattere sostanziale, nel senso che viene maggiorata l'imposta, negando l'applicazione di deduzioni, di detrazioni, elevando l'imponibile o assumendo come fatti tassabili elementi che diversamente non lo sarebbero".
La Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: "La perdita di un'agevolazione fiscale, quando connessa al venir meno delle ragioni che giustificano la deroga al normale regime tributario, non costituisce una sanzione, neppure impropria, con la conseguenza che l'abolizione di un'ipotesi di decadenza dal relativo beneficio non configura una norma più favorevole ai sensi dell'art. 3 Dlgs. n. 472/1997. In particolare, l'abolizione da parte dell'articolo 19, legge. n. 158/2015 dell'ipotesi di decadenza dell'agevolazione accordata alle associazioni senza scopo di lucro dalla legge. n. 398/1991 per assenza dei tracciamenti dei versamenti, non configurando l'abolizione di una sanzione, non determina l'applicazione del principio del "favor rei", proprio in quanto la non tracciabilità dei versamenti determinava semplicemente il ripristino del regime fiscale ordinario. Ne consegue che alle condotte poste in essere sotto il vigore della pregressa disciplina si applica tuttora quest'ultima, dovendosi escludere la retroattività della norma abrogatrice".
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Fattura elettronica 2024: obbligatoria anche per le ASD senza compensi commerciali
L'Agenzia delle Entrate, in data 29 gennaio durante un convegno di ItaliaOggi, ha fornito alcune anticipazioni sulla Dichiarazione dei Redditi 2024 periodo di imposta 2023.
Tra le altre risposte, l'agenzia ha replicato ad un quesito sulle piccole ASD Associazioni sportive dilettantistiche inerente la fatturazione elettronica.
Si chiedeva se fosse obbligata all’attivazione del servizio inerente alla fatturazione elettronica, in quanto dotata di partita Iva, anche una ASD in regime della Legge 398/1991, che non percepirà alcun compenso di natura commerciale nel 2024, ma che percepirà solo incassi di natura istituzionale.
Fattura elettronica piccole Asd: chiarimenti ADE
Le Entrate hanno fornito risposta affermativa, precisando che ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, l'obbligo di fatturazione elettronica tramite sistema di interscambio (SdI), «si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti […]».
Dal 1° gennaio 2024 tutte le fatture emesse da soggetti passivi d'imposta residenti o stabiliti in Italia, ad eccezione dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria prevista, anche per il 2024, dall'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, come in ultimo modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 in corso di conversione, devono essere elettroniche tramite SdI e tali soggetti devono essere in grado di provvedervi.
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Agevolazioni tributarie per ASD: la Cassazione specifica quando spettano
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza del 24/10/2023, n. 29510 ha affermato che l'esenzione d'imposta in favore delle associazioni non lucrative, dipende:
- non dall'elemento formale della veste giuridica assunta
- ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente.
Le agevolazioni tributarie in favore delle associazioni sportive dilettantistiche si applicano solo a condizione che le stesse si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto.
Vediamo i fatti di causa.
L'Agenzia delle entrate aveva notificato ad una snc nonchè ai soci, rispettivi avvisi di accertamento con i quali, relativamente all'anno 2006, aveva disconosciuto le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche, essendo invece configurabile una società di fatto tra i soci, con conseguente pretesa a titolo di Irpef, Irap e Iva e irrogazione delle sanzioni.
Contro gli atti impositivi sia s.n.c. che i soci avevano proposto separati ricorsi che erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello, in particolare ritenendo che gli elementi indiziari fatti valere dall'amministrazione finanziaria non potevano condurre a escludere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica della s.n.c.
L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per Cassazione con unico motivo di ricorso, cui hanno resistito:
- la A.S.D deducendo che erroneamente la stessa era stata qualificata come s.n.c. nel ricorso avversario
- i soci.
La Cassazione censura la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 90, artt. 2697 e 2699, c.c., art. 148, comma 8, lett. f), TUIR e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 7.
In particolare, il motivo di ricorso, ritenuto fondato dalla Cassazione si basa su tre diversi profili di censura:
- in primo luogo, per non avere rilevato che la mancata indicazione del termine "dilettantistica" nel sito web costituisce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 17, e per non avere verificata la violazione del principio di democrazia interna necessaria per lo svolgimento di una attività sportiva dilettantistica e non riscontrabile in concreto;
- in secondo luogo, per avere ritenuto decisivo, ai fini della contestata approvazione nei termini del rendiconto annuale, il verbale di assemblea del 12 gennaio 2007, sebbene privo di data certa e prodotto oltre due anni dopo la fine del controllo;
- infine, in quanto l'atto costitutivo e lo statuto vigenti nel 2006 non contenevano le clausole di intrasmissibilità della quota o del contributo associativo e di non rivalutabilità della stessa, il che avrebbe dovuto condurre a ritenere che correttamente era stata contestata l'esistenza di una società di fatto tra i soci, mancando la partecipazione degli associati e sussistendo, invece, solo il potere decisionale dei tre soci.
La Corte ha più volte precisato che, in tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta, prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148 in favore delle associazioni non lucrative, dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI" (Cass. civ., 5 agosto 2016, n. 16449);
Inoltre, le suddette agevolazioni tributarie in favore delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto (Cass. civ., 11 marzo 2015, n. 4872);
Ciò precisato, va rilevato che l'amministrazione finanziaria aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore della snc della natura di associazione sportiva dilettantistica sulla base di diversi elementi, quali:
- la mancata indicazione nella pubblicizzazione dell'attività dell'ente della natura di associazione "dilettantistica";
- la mancanza di una vita associativa;
- la mancata approvazione del rendiconto economico finanziario;
- la mancata previsione nello statuto della intrasmissibilità della quota associativa e della non rivalutabilità della stessa.
Secondo la Cassazione gli stessi elementi di prova presuntiva fatti valere dall'amministrazione finanziaria sono stati svalutati alla luce di considerazione astratte, non idonee di per sè a inficiare il quadro probatorio prospettato a fondamento della pretesa.
La mancanza di pubblicizzazione della natura di ente dilettantistico è stata ritenuta non rilevante in base alla mera considerazione che si trattava di un dato "meramente formale", sebbene L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 17, preveda espressamente che: "Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica";
Inoltre, nessuna verifica in concreto è stata compiuta ai fini della valutazione dell'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, nonostante l'onere di fornire la prova sia a carico dell'ente medesimo.
Per tutto quanto su indicato consegue l'accoglimento del ricorso e la Cassazione della sentenza censurata.
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Agevolazioni per le EPS enti promozione sportiva: domande entro il 3.11
Il Dipartimento per lo sport con un avviso del 30 settembre informa della pubblicazione delle regole per la selezione di progetti finalizzati alla promozione della coesione sociale nello sport.
Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a € 3.014.160,00.
Sport e promozione coesione sociale: agevolazioni per le EPS
Si ricorda che la misura si propone di potenziare il ruolo sociale dello sport come veicolo di inclusione e coesione sociale.
L’obiettivo è affrontare e contrastare fenomeni quali il linguaggio e degli atteggiamenti basati sull'odio, il razzismo e la discriminazione nel contesto sportivo.
Parallelamente, si propone di promuovere l'attività sportiva aperta e accessibile a tutti, ponendo particolare attenzione alle persone con disabilità.
Essa si prefigge inoltre di garantire la protezione dei giovani praticanti sportivi e di superare ogni barriera che possa ostacolare la partecipazione dei bambini alle attività sportive.
I progetti dovranno prevedere interventi organici e trasversali a beneficio del benessere dei cittadini e della coesione nella comunità e la valorizzazione di reti che coinvolgano anche stakeholders quali enti locali, enti pubblici e del privato sociale deputati alla formazione e alla tutela delle giovani generazioni, associazioni di volontariato, cooperative, Comitati provinciali e regionali coinvolti, associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate allo stesso o a diverso EPS, centri educativi, inclusi i poli scolastici.
Sport e promozione coesione sociale: i beneficiari delle agevolazioni MIMIT
Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali solo ed esclusivamente:
- gli Enti di Promozione Sportiva (EPS),
- riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico.
Ogni EPS può presentare una sola proposta progettuale.
Pertanto, in caso di presentazione di più domande, le stesse non saranno prese in considerazione.
Le associazioni o società sportive potranno aderire presentando progetti solo ed esclusivamente attraverso il proprio organismo affiliante.
Ai fini dell'avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata massima di 24 mesi e comunque non inferiore a 12 mesi.
Non risulta necessario indicare la data di inizio del progetto, purché le attività previste abbiano inizio nel primo semestre 2024.
Attenzione al fatto che la richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere superiore a € 200.000,00.
Sport e promozione coesione sociale: presenta la domanda entro il 3.11
La domanda di contributo per la realizzazione delle proposte progettuali deve essere compilata esclusivamente attraverso il formulario disponibile sul sito del Dipartimento per lo sport www.sport.governo.it.
Le domande di contributo presentate dagli enti di promozione sportiva dovranno pervenire, solo ed esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata all’indirizzo:
- progettisport@pec.governo.it,
- entro le ore 12.00 del giorno 3 novembre 2023,
- pena l’inammissibilità della domanda.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza e con modalit‡ diverse da quelle sopra indicate. La domanda di candidatura sar‡ costituita necessariamente da: • “Documentazione amministrativa” • “Documentazione tecnica ed economica
Per presentare domanda accedi qui e scarica tutta la documentazione necessaria.
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Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: piattaforma sospesa fino al 1.07
Il dipartimento dello sport con una nota pubblicata sul proprio sito informa del fatto che "per eseguire rilevanti e urgenti interventi tecnici di implementazione delle funzionalità del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e adeguarle alla normativa vigente in tema di lavoro sportivo, l’operatività dei servizi della piattaforma del Registro rimarrà sospesa a partire dalle ore 8 del 26 giugno 2023 sino alle ore 8 del 1° luglio 2023".
Pertanto, per consentire l’esecuzione delle operazioni tecniche di predisposizione e avvio delle nuove funzionalità, nell’arco temporale indicato non sarà consentito l’accesso degli utenti alla piattaforma.
Ricordiamo che il Registro Nazionale è stato istituito con il Decreto Legislativo n 39/2021 presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la cui gestione ci si avvale della società Sport e Salute.
Ricordiamo inoltre che il registro:
- assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e dell’art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39,
- nonché assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
Il Registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021.
Ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI.
Infine è bene sottolineare che dal 1 luglio entrerà in vigore la riforma dello sport.
In proposito ti consigliamo:
- La riforma del lavoro sportivo: se ne parlerà in un Convegno
- Riforma dello sport: pubblicato il decreto con tutte le novità
per un riepilogo di tutte le novità in arrivo.