• Determinazione imposta IRAP

    Irap 2025: il quadro per il CPB

    Dal 30 aprile è possibile inviare la Dichiarazione Irap 2025 anno di imposta 2024.

    Ricordiamo che questa è una eccezione prevista dal DL 202/2025 che ha previsto che per l’anno 2025, la data a partire dalla quale può essere presentata la dichiarazione è rinviata al 30 aprile 2025 in base a quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 4.

    In linea generale, ricordiamolo, il modello Irap deve essere presentato in via telematica:

    • per le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir), tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
    • per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, Dpr 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni);              
    • per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal 15 aprile ed entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

    Ai fini della presentazione le Entrate hanno pubblicato le regole 2025, scarica qui Modello Irap e istruzioni.

    Irap 2025: la novità del CPB

    In base alle istruzioni, la sezione del modello Irap da compilare per il CPB è la XXII.

    La compilazione della presente sezione è riservata ai contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (di seguito “decreto CPB”), e successive modificazioni.
    Attenzione al fatto che con l’adesione al regime di CPB il contribuente si è impegnato a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni Irap relative ai periodi d'imposta 2024 e 2025 oggetto di concordato.
    I contribuenti che compilano questa sezione devono compilare anche il quadro di determinazione del valore della produzione (IP, IC, IE) secondo le regole ordinarie, seguendo le relative istruzioni.

    Per quanto riguarda l’IRAP l’oggetto del concordato è il valore della produzione netta individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d’impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
    L’articolo 17 del decreto CPB prevede che il saldo netto tra le componenti citate determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.
    Si evidenzia che il valore della produzione netta va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997.
    Nel Modello Irap 2025 la Sezione XXII per il CPB al rigo IS250 si procede come segue:

    • in colonna 1, il valore della produzione netta derivante dall’adesione al concordato di cui al rigo P08 del modello CPB relativo al periodo d’imposta precedente al biennio;
    • nelle colonne 2 e 3, le variazioni positive (col.2) e negative (col. 3, senza essere precedute dal segno “-“) del valore della produzione netta concordato di cui agli artt. 15 o 16 del decreto CPB, ove rilevanti ai fini IRAP;
    • in colonna 4, il valore della produzione netta rettificato, pari alla somma algebrica di colonna 1, colonna 2 e colonna 3; tale importo, in ogni caso, non può essere inferiore a 2.000 euro.

    Infine, il valore della produzione netta rettificato indicato in colonna 4 va riportato:

    • per i soggetti che compilano il quadro IP nel rigo IP74;
    • per i soggetti che compilano il quadro IC nel rigo IC76;
    • per i soggetti che compilano il quadro IE nel rigo IE61.

  • Determinazione imposta IRAP

    STP commercialisti / consulenti lavoro: chiarimenti sull’imponibilità IRAP

    L'Istante è un'associazione professionale costituita tra commercialisti e consulenti del lavoro in cui alcuni associati rivestono anche la carica di sindaca o di membro dell'organo amministrativo di società di capitali. 

    I compensi relativi a tali cariche sono «percepiti e  fatturati,  per espressa previsione dei patti associativi, direttamente ed esclusivamente da parte dell'associazione professionale». 

    In relazione a detti compensi, l'associazione istante chiede  «se,  come  ecentemente affermato dalla norma di comportamento n. 215 dell'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti, i compensi percepiti per la carica di sindaco o amministratore per conto di ciascun associato possano non essere assoggettati ad IRAP, in quanto riconducibili ad attività esercitate personalmente dal professionista nominato, e senza  conseguente apporto dell'autonoma organizzazione riferibile allo studio professionale o all'associazione».

    Le Entrate con Risposta a interpello n 338 del 5 giugno replicano che gli incarichi di sindaco e di amministratore degli associati di uno studio professionale sono sempre da assoggettare a Irap dopo le modifiche della legge di Bilancio 2022.

    L'associazione professionale di dottori commercialisti e consulenti del lavoro sosterrebbe la tesi di non assoggettare a Irap i compensi degli associati per la carica di amministratore o sindaco. 

    A sostegno di detta tesi viene richiamata la norma di comportamento dell’Aidc di Milano n. 215 del 2021 poiche si tratterebbe di attività esercitate personalmente e senza il contributo dell’organizzazione dell’associazione professionale.

    Le Entrate specificano che l’Irap è dovuta in presenza di un esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata da società ed enti costituisce in ogni caso presupposto d’imposta. 

    Sono soggetti passivi IRAP le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate ex articolo 5, comma 3, del Tuir esercenti arti e professioni ai sensi dell’articolo 53 del Tuir. 

    La legge di Bilancio 2022 ha previsto che l’Irap non sia più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni (lettere b e c dell’articolo 3, comma 1, del Dlgs 446/1997). 

    L’esclusione dal perimetro dell'IRAP riguarda le persone fisiche quali imprenditori e professionisti mentre restano inclusi i professionisti che operano in forma associata, come chiarito dalla Circolare n. 4/E/22 delle Entrate. 

    In merito alla giurisprudenza, nel lungo interpello viene ricordato che per la sentenza n 7371/2021 della cassazione si prevede l’assoggettamento ad Irap delle attività svolte in forma associata ma, con la sentenza n 24549/2019  lo si esclude laddove l’associato non benefici dell’organizzazione.

    Tuttavia l’Ordinanza n. 32272/22 ha confermato la tesi per cui se il compenso è stato fatturato dallo studio associato vi sia imponibilità dell’Irap e quindi il rimborso di quanto pagato diviene non dovuto. 

    La questione nel caso si specie, secondo l'agenzia è chiarita dal Regolamento Associativo della STP istante poichè in esso figura in maniera chiara che è l’associazione a comparire attraverso i propri associati, anche mediante la fatturazione che non è demandata al singolo . 

    E' quindi chiaro che gli incarichi di amministratore o sindaco non sono svolti in modo individuale e separato rispetto a tutte le altre attività e sembrano svolgersi nell’esclusivo interesse dell’associazione professionale che beneficia dei relativi compensi. 

    Inoltre l'agenzia aggiunge che, il fatto che venga attribuito un premio all’associato che assume tali incarichi possa dimostrare che si tratta di un provento dell’organizzazione piuttosto che del singolo.

    Allegati: