• Determinazione imposta IRAP

    Costo del lavoro e deducibilità IRAP: chiarimenti sul lavoro prestato all’estero

    Con la Risposta a interpello n 95 del 1 aprile le Entrate hanno replicato ad un quesito sulla base imponibile IRAP.

    Un Società chiedeva se, nell'ipotesi in cui la società/datrice di lavoro sia un soggetto residente in Italia che non disponga di sedi o di stabili organizzazioni all'estero sia o meno deducibile, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP il costo del lavoro relativo al personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato all'estero.

    La Società rappresenta di essere stata costituita nel […], di avere sede a […] e di essere una piattaforma che […] dell'ambiente BETA, supportando, in particolare, non solo le grandi aziende che devono gestire molte licenze BETA, ma anche i team IT nell'ambito delle relative attività di controllo.
    La Società rileva che la propria attività viene svolta tramite team specializzati, che operano nel mercato globale della gestione e governance di BETA, con una forte presenza in […], […] e […], quindi, in più Paesi, sia appartenenti all'Unione Europea, sia extraUE. Questa attività viene svolta tramite l'impiego di personale dipendente, assunto in Italia, che presta la propria opera in Italia e all'estero.
    In particolare, la Società rappresenta che il personale che opera all'estero, regolarmente inquadrato ai fini giuslavoristici e contributivi in Italia, è assunto a tempo indeterminato e svolge la propria attività in […], […] e […], senza necessità di un ufficio o di una stabile organizzazione in detti Paesi. I servizi sono prestati nei suddetti Paesi tramite le figure sotto riportate, annoverate nell'istanza a titolo esemplificativo: […].
    Alla luce di quanto descritto, la Società chiede ''se il costo del lavoro relativo al personale assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato, e operante all'estero, possa ritenersi deducibile ai fini Irap, ai sensi degli articoli 5 e 11 del D.lgs. n. 446/1997, e del principio di inerenza richiamato da prassi e giurisprudenza''

    IRAP: è deducibile il costo del lavoro assunto in Italia e impiegato all’estero?

    Le Entrate ricordano che il sistema di determinazione della base imponibile dell'IRAP è fondato sul cd. principio di presa diretta dal bilancio e sul conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell'IRES.
    In particolare, l'articolo 5 del decreto Irap, applicabile alla determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali, prevede che ''la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della
    produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio''.

    Tanto premesso, il caso in esame riguarda la deducibilità, ai fini IRAP, dei costi relativi al personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato ed impiegato all'estero, senza il supporto di sedi o di stabili organizzazioni all'estero.
    Pertanto si affermare che l'Istante determina la base imponibile senza applicare l'articolo 12 del decreto Irap, bensì le ordinarie regole di cui al combinato disposto degli articoli 5 e 11 del decreto Irap.
    In effetti, un soggetto passivo residente in Italia che svolge all'estero la propria attività, senza una stabile organizzazione, è assoggettato al tributo regionale in relazione all'intero valore della produzione netta, ovunque la stessa sia svolta (in Italia o all'estero).
    Tale conclusione trova conferma nelle istruzioni alla dichiarazione modello IRAP, nella sezione dedicata alle deduzioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto Irap, in cui è stato chiarito che ''[…] nell'ipotesi di soggetto residente nel territorio dello Stato che svolge attività anche all'estero le deduzioni sono riconosciute solo limitatamente al personale impiegato nel territorio dello Stato. Con specifico riferimento alle spese per il personale, il comma 3 dell'articolo 5 del decreto Irap stabilisce che ''[t]ra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile […]''.
    Il successivo articolo 11, concernente le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, prevede, al comma 4 octies, che ''[p]er i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato […]'', come, da ultimo, sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decretolegge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 (cfr. la risoluzione n. 40/E del 15 luglio 2022).
    Con la modifica al comma 4 octies, il legislatore ha inteso ''razionalizzare'' il quadro delle norme in materia di IRAP che governano la deduzione dei costi generati dalle diverse forme contrattuali del rapporto di lavoro, riformulando la disposizione che regola la deduzione del costo del lavoro prestato con rapporto a tempo indeterminato, elevandola così a rango di disposizione generale.
    Con l'introduzione di tale previsione, sono state conseguentemente abrogate le deduzioni speciali preesistenti applicabili al rapporto di lavoro a tempo indeterminato in modo da semplificare la determinazione del valore della produzione e l'attività di compilazione dei modelli dichiarativi.
    Nel caso di specie, la Società dichiara di offrire ai propri clienti una serie di servizi informatici avvalendosi di personale assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato stabilmente all'estero, senza però il supporto di alcuna stabile organizzazione al di fuori dell'Italia. 

    Visto che la Società non dispone di una stabile organizzazione all'estero, l'intero valore della produzione netta dalla stessa prodotto risulta imponibile in Italia.
    Considerato il dato letterale dell'articolo 11, comma 4 octies, del decreto Irap e la sua ratio, si ritiene che, alla luce degli elementi forniti in sede di istanza, la Società possa dedurre dalla base imponibile dell'IRAP il costo complessivo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato ed impiegato all'estero (senza una
    stabile organizzazione), sempre nel rispetto del principio di inerenza che presidia la determinazione della base imponibile del tributo regionale.

  • Determinazione imposta IRAP

    Credito Irap enti pubblici: chiarimento ADE su compensazione

    Con l'istanza di interpello n 62/2026 le Entrate chiariscono aspetti del credito IRAP da utilizzare in compensazione per gli enti pubblici.

    Essa replica ad un quesito di Alfa che afferma «[…] quale ente pubblico, determina l'IRAP ai sensi dell'art. 10bis del D.Lgs. n. 446/1997, c.d. IRAP enti pubblici; […] ha presentato la dichiarazione IRAP 2024 relativa all'anno d'imposta 2023, dalla quale è emerso un credito IRAP di euro 6.618.012,00 e per il quale è stato apposto visto di conformità all'interno della dichiarazione; tale credito risulta regolarmente indicato nel quadro IR32 della dichiarazione IRAP 2024 redditi 2023; il Collegio Sindacale ha espresso perplessità in merito alla compensazione verticale tramite modello F24EP, il quale non prevede un codice tributo a credito per l'IRAP e non risulta possibile inviare modello F24 ''a saldo zero'' come previsto ai sensi dell'art. 11, co. 2, lettera a) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66».
    Tanto premesso, l'istante chiede quale sia il «[…] corretto trattamento da applicare all'utilizzo del credito IRAP enti pubblici in compensazione verticale del debito del medesimo tributo (IRAP enti pubblici)».
    Vediamo la replica Ade.

    Credito Irap enti pubblici: chiarimento ADE su compensazione

    Le Entrate rcordano che in materia di compensazione dei crediti fiscali il legislatore è ripetutamente intervenuto per razionalizzare tale strumento, anche nel tentativo di limitare i casi di uso fraudolento dello stesso da parte degli operatori economici.
    Con la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, dal 1° luglio 2024, tutti i versamenti eseguiti mediante compensazione all'esito delle modifiche che l'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024) ha apportato all'articolo 11 del decreto legge n. 66 del 2014 devono essere eseguiti « esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate», laddove, precedentemente alla citata modifica normativa, detto obbligo riguardava soltanto le compensazioni con modelli F24 a ''saldo zero''.
    Per effetto dell'attuale previsione normativa «[…] l'obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a ''saldo zero''. […]», dovendo «ritenersi che tale obbligo si estenda anche alla compensazione ''verticale'', che interviene nell'ambito dello stesso tributo (ad esempio ''acconti IRES con saldi IRES a credito''), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24»
    Tuttavia, l'agenzia precisa che ne caso di specie il credito può essere utilizzato in compensazione esclusivamente ai fini del pagamento dell'IRAP relativa all'attività istituzionale e che tale compensazione ''verticale'' non deve essere esposta nel modello F24.
    Alla luce di quanto considerato, si condivide la soluzione rappresentata dall'istante, poiché attualmente l'unica possibilità di compensare l'IRAP a credito per il versamento di quella a debito è la c.d. compensazione ''interna'' al modello dichiarativo, come previsto dalle istruzioni alla compilazione del modello IRAP 2025.

    Per completezza si evidenzia quanto suggerito dall'istante: «il credito IRAP enti pubblici può essere utilizzato in compensazione verticale del debito del medesimo tributo (IRAP enti pubblici), in assenza di trasmissione del modello F24 EP e con rilevazione (dell'utilizzo) nella dichiarazione IRAP nell'anno successivo all'utilizzo. Ciò anche in considerazione del fatto che il codice tributo previsto per il versamento dell'IRAP enti pubblici con F24EP (cod. 380E) non prevede l'utilizzo della colonna ''importi a credito compensati'' e non risulta sia stato previsto un altro codice tributo per l'utilizzo del credito IRAP enti pubblici nel medesimo modello F24EP»

    Allegati:
  • Determinazione imposta IRAP

    Versamenti Irap 2025: calendario delle scadenze

    Dal 30 aprile prossimo è possibile inviare la Dichiarazione Irap 2025 anno di imposta 2024.

    A tal proposito le Entrate hanno pubblicato tutte le regole con il Provvedimento n 127533 del 14 marzo.

    Scarica qui modello e istruzioni.

    Vediamo il calendario dei pagamenti di quest'anno.

    Irap 2025: invio della dichiarazione

    La Dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008)

    Nel dettaglio:

    • le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, presentano la dichiarazione tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);
    • i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, presentano la dichiarazione a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

    Occorre specificare che ai fini della presentazione, non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.

    La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

    La dichiarazione Irap 2025 va presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:

    • a) direttamente dal dichiarante;
    • b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    • d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

    Attenzione al fatto che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

    La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

    E' bene specificare che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

    Come specificato dalle Entrate sulla pagina Irap del sito internet per l’anno 2025, la data a partire dalla quale può essere presentata la dichiarazione è rinviata al 30 aprile 2025 in base a quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 4, del Decreto-Legge del 27/12/2024, n. 202 decreto Milliproroghe.

    Versamenti Irap 2025: calendario delle scadenza

    Ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, il versamento a saldo risultante dalla dichiarazione deve essere eseguito:

    • entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa, da parte delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir;
    • entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, da parte degli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente.

    Le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del D.P.R 22 luglio 1998, n. 322, effettuano il predetto versamento entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 435 del 2001).

    I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione IRAP entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto

    Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) il versamento deve, comunque, essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.

    In base all’articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435 del 2001, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

    In base all’articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici di cui agli articoli 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir, versano il saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

    Attenzione al fatto che:

    • gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa, 
    • se gli importi indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (es. acconti, rateazioni) prima di essere versati, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro trattandosi di ammontari che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

    L’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano 10,33 euro; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso. 

    Si specifica che con le leggi regionali di cui all’articolo 24 il predetto importo può essere adeguato.

    I versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione sono eseguiti utilizzando la delega unica Mod. F24. 

    Ai sensi dell’articolo 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, i titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute.

    Per i versamenti effettuati dagli organi e le amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici di cui agli articoli 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir si rinvia alle istruzioni del Modello Irap 2025 alla sezione III del quadro IR.