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Bonus veicoli elettrici 2025: il via dal 15 ottobre
Dal 15 ottobre sarà possibile effettuare l'accesso alla piattaforma informatica gestita da Sogei per la richiesta degli incentivi a fondo perduto per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici a emissioni zero con la rottamazione di veicoli termici.
Ricordiamo che le regole della misura sono state pubblicate in GU n 208 dell'8 settembre con il Decreto 8 agosto del MASE che prevede l'acquisto di un nuovo veicolo a emissioni zero con la rottamazione di un veicolo termico, ai fini dell'attuazione di un programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici.
Per il riconoscimento degli incentivi si provvede mediante l'utilizzo delle risorse pari complessivamente a euro 597.320.000,00.
La dotazione finanziaria potrà essere integrata con risorse provenienti da ulteriori misure PNRR del MASE eventualmente riprogrammate, senza necessità di aggiornamento del presente decreto.
Bonus veicoli elettrici: requisiti e beneficiari privati e imprese
Il decreto in oggetto fissa le regole per gli incentivi a fondo perduto definito bonus veicoli elettrici rivolti:
- a) alle persone fisiche per l'acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA e optional esclusi. L'incentivo e' riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare ed e' pari a:
- 11.000 euro, nel caso in cui l'acquirente sia residente in un'area urbana funzionale e abbia un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari a 30.000 euro;
- 9.000 euro, nel caso in cui l'acquirente sia residente in un'area urbana funzionale e abbia un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 30.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro;
- b) alle microimprese con sede legale in un'area urbana funzionale per l'acquisto di un massimo di due veicoli nuovi commerciali di categoria N1 o N2 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV). Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due bonus e l'importo dell'incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000 di euro.
Il bonus per i privati di cui alla lettera a) è riconosciuto per l'acquisto di un solo veicolo della categoria M1, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi; per la fruizione del bonus devono essere rispettate le seguenti condizioni: il contributo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; la persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei mesi e puo' generare il bonus a proprio favore oppure a beneficio di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare così come definito ai fini dell'ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni; nel documento comprovante l'acquisto deve essere espressamente dichiarato il veicolo destinato alla rottamazione e indicata la misura dello sconto praticato in ragione dell'incentivo concesso.
Il bonus per le imprese di cui alla lettera b) è riconosciuto per l'acquisto di massimo due veicoli della categoria N1 o N2, che devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo (titolare della microimpresa) e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi.Per la fruizione del bonus devono essere rispettate le seguenti condizioni: ogni contributo per l'acquisto di ogni singolo veicolo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; al momento della prenotazione del bonus, il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.
I bonus di cui alla lettera a) sono corrisposti dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei.
I bonus di cui alla lettera b) sono corrisposti dal venditore alla microimpresa acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e sono riconosciuti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti ai sensi del «Regolamento "de minimis"» e del «Regolamento "de minimis" settore agricolo».Tali incentivi non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati all'acquisto dei medesimi veicoli oggetto di contribuzione ai sensi del presente decreto.
Bonus veicoli elettrici: come registrarsi per averlo
Per ottenere il bonus i richiedenti provvedono a registrarsi nella piattaforma informatica partire dal 15 ottobre prossimo.
La persona fisica richiedente il bonus all'atto della registrazione nella piattaforma informatica procede all'inserimento:- a) della dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta di essere residente in un'area urbana funzionale;
- b) della targa del veicolo da rottamare, di cui deve essere primo intestatario da almeno sei mesi;
- c) dell'indicazione se il bonus sara' generato a suo favore oppure a favore di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare cosi' come definito ai fini dell'ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il titolare della microimpresa richiedente il bonus all'atto della registrazione nella piattaforma informatica procede all'inserimento:
- a) della necessaria dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta:
- 1. di essere regolarmente costituita ed iscritta come attiva nel registro delle imprese;
- 2. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non essere sottoposta a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuita' aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- 3. di avere meno di dieci dipendenti;
- 4. di avere un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 (due) milioni di euro;
- 5. di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e fiscali;
- 6. l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti nei trentasei mesi precedenti all'atto della registrazione;
- 7. di non rientrare nelle imprese escluse dal «Regolamento "de minimis"» o dal «Regolamento "de minimis" settore agricolo»;
- 8. che la microimpresa abbia sede legale in un'area urbana funzionale;
- b) della targa del veicolo da rottamare, che deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.
La persona fisica, all'esito della registrazione puo' generare sulla piattaforma informatica il bonus, il cui valore sarà uguale a:
- 11.000 euro, nel caso di ISEE inferiore o pari a 30.000 euro;
- 9.000 euro, nel caso di ISEE superiore a 30.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro.
Il bonus è riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare cosi' come definito ai fini dell'ISEE.
La microimpresa, all'esito della registrazione nella piattaforma informatica puo' generare il bonus previo inserimento del prezzo del veicolo da acquistare, tra quelli messi a disposizione da parte dei venditori
Il valore del bonus copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000 di euro e spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis» ad un'unica impresa beneficiaria in misura non superiore ai tetti previsti dal «Regolamento "de minimis"» e «Regolamento "de minimis" settore agricolo» nell'arco di tre anni.
Ogni microimpresa ha diritto a un massimo di due bonus.La registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili: via dal 18 settembre
Gli esercenti che si possono registrare nella piattaforma informatica sono:
- venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di persone;
- venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di merci;
aventi un codice ATECO prevalente congruente con l'iniziativa cosi' come risulta dal cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.
La registrazione può avvenire dal 18 al 22 settembre prossimo.
All'atto della registrazione, il venditore dovra' inserire il codice fiscale della propria azienda, i luoghi dei punti vendita e l'iban del conto corrente dedicato su cui si intende ricevere il rimborso in linea con i principi di tracciabilita' di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sulla base del criterio del punteggio ambientale, c.d. «eco-score», che valuta l'impronta di carbonio di un veicolo per l'intero ciclo di vita potra' altresi' essere definito un elenco dei veicoli oggetto di incentivazione.
In tale ipotesi, in data antecedente alla registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili sara' cura del MASE provvedere alla pubblicazione con apposita comunicazione sulla sezione «Bandi e avvisi» del sito istituzionale www.mase.gov.it, del predetto elenco dei veicoli incentivabili.
Per ogni punto vendita, il venditore dovra' inserire, all'atto della registrazione, il link alla vetrina dei veicoli acquistabili con il «bonus veicoli elettrici»
La piattaforma informatica mettera' a disposizione nell'area pubblica una pagina di ricerca degli esercenti aderenti all'iniziativa
Bonus veicoli elettrici: la validazione del bonus
Attenzione al fatto che il bonus deve essere validato entro trenta giorni dalla sua generazione presso un venditore e, se non validato entro il predetto termine di trenta giorni dalla sua generazione, l'importo del bonus sarà integralmente riversato nel plafond residuo disponibile.
Il soggetto che non ha ottenuto la validazione del bonus da parte del venditore prima della scadenza potra' richiederne un altro fino a esaurimento del plafond residuo disponibile. La validazione del bonus, in ogni caso, non potra' avvenire oltre la data del 30 giugno 2026, termine ultimo per la sottoscrizione del documento comprovante l'acquisto
Ai fini della validazione del bonus, contestualmente alla sottoscrizione del documento comprovante l'acquisto, i venditori devono inserire nella piattaforma informatica il codice del voucher, il costo del veicolo, il corrispondente importo afferente all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e l'indicazione dell'importo versato da parte del beneficiario a titolo di acconto.Il bonus non potra' essere utilizzato ai fini dell'acconto.
I venditori provvedono all'imputazione dei dati nella piattaforma informatica entro il termine di trenta giorni per la validazione del bonus decorrenti dalla data della rispettiva generazione.
Il beneficiario deve consegnare il veicolo da rottamare contestualmente alla consegna del veicolo nuovo.I venditori, entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del bonus, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
L'esercente deve inserire in piattaforma la data di consegna del veicolo nuovo e quella della rottamazione del veicolo termico.
I venditori provvedono all'emissione delle fatture in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalita' di attuazione dell'art. 1, comma 629 della legge n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA.
I veicoli usati non possono in nessun caso essere rimessi in circolazione e devono essere consegnati dal venditore, anche per il tramite delle case costruttrici, ai centri di raccolta appositamente autorizzati, eventualmente convenzionati con le stesse case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.Bonus veicoli elettrici: rimborso per i rivenditori
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rimborsa ai venditori l'importo dei contributi spettanti a seguito della vendita dei veicoli effettuata con le modalita' ed in relazione ai bonus riconosciuti sulla base dei dati presenti sulla piattaforma
Le modalità operative per il rimborso dei contributi spettanti e per l'espletamento delle pertinenti verifiche a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite con successive FAQ/Circolari/Linee guida adottate dalla Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Ministero, in linea con la normativa europea e nazionale applicabile al PNRR ed il relativo Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) - a) alle persone fisiche per l'acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA e optional esclusi. L'incentivo e' riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare ed e' pari a:
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Polizza catastrofale medie imprese: in scadenza ad ottobre
Il Decreto-legge n 39/2025 publbicato in GU n 75 del 31 marzo, ha regolato la proroga del nuovo adempimento per le imprese relativo alla polizza catastrofale.
In particolare è stato previsto che occorre adempiere al nuovo obbligo di polizza:
- entro il 1° gennaio 2026, per le micro e piccole imprese,
- entro il 1° ottobre 2025, per le medie imprese,
- è rimasto al 31 marzo l'obbligo di stipula per le grandi imprese ma senza sanzioni per 90 giorni.
Leggi anche: Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata
Per le regole attuative della polizza catastrofali delle imprese ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio il Decreto MEF entrato in vigore dal 14 marzo.
Polizza catastrofale medie imprese: dal 2 ottobre si perdono gli incentivi MIMIT se non si stipula
L’art. 1 comma 102 della L. 213/2023 stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Tale previsione ricordiamolo non chiarisce in modo univoco se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata, né individua puntualmente le agevolazioni interessate.
Il MIMIT con due FAQ ha precisato che spetta a ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.
Pertanto ciascun Ministero dovrebbe emanare un apposito provvedimento attuativo che stabilisca quali sono le conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale sulle sovvenzioni di cui è titolare entro i termini per assicurarsi fissati dall’art. 1 del DL 39/2025.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha evidenziato che la causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione, o dalla diversa data ivi indicata.
In data 25 luglio il MIMIT ha pubblicato un decreto che regolamente tutte le agevolazioni di sua competenza che verranno perduti se non si stipula la CAT NAT. In proposito leggi: Polizza catatrofale imprese: quali incentivi si perdono se non si stipula.
Pertanto, per le domande di agevolazioni individuate dal MIMIT nel decreto presentate dalle medie imprese a partire dal prossimo 2 ottobre occorrerà indicare, come requisito d’accesso, oltre a quanto richiesto dalla normativa di attuazione di ciascun incentivo, anche l’avvenuta stipula della polizza catastrofale, pena l’impossibilità di accedere all’agevolazione.
Attenzione al fatto che l'adempimento dell’obbligo assicurativo dovrà sussistere ed essere verificato anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.
Si ricorda che le imprese tenute a stipulare le polizze catastrofali sono quelle con sede legale in Italia oppure con sede legale all’estero aventi una stabile organizzazione in Italia, che sono tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., indipendentemente dalla sezione che hanno in proprietà o impiegano per la propria attività almeno uno dei beni elencati dall’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), quali:
- terreni e fabbricati,
- impianti e macchinario,
- attrezzature industriali e commerciali.
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Investimenti nelle aree di crisi industriale: nuova circolare MIMIT
Con la Circolare n 2006 del 5 settembre il MIMIT ha pubblicato le regole per gestire gli aiuti nelle aree di crisi.
In particolare il documento sostituisce la precedente circolare del 2022 e reca Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni (di cui alla legge n. 181/1989) in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.
Tra le definizioni utili alla comprensione del perimetro di interesse della circolare si evidenziano le seguenti:
- a)“aiuti alla formazione”: azioni finalizzate a promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale dei lavoratori;
- b) “Aree di crisi”: i territori dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa (individuate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 in attuazione dell’articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) o nelle aree di crisi industriale non complessa con impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione;
- g) “importo di aiuto corretto”: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A+ 0,50 × B + 0 × C) dove: R è l’intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, esclusa la maggiorazione per le PMI; A è la parte dei costi ammissibili pari a 55 milioni di euro, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 110 milioni di euro e C è la parte di costi ammissibili superiore a 110 milioni di euro;
- h) “Impresa aderente”: impresa che partecipa, in forma congiunta con l’impresa proponente, alla realizzazione di un progetto di innovazione dell’organizzazione e/o di innovazione di processo, e/o di un progetto di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale;
- i) “Impresa proponente”: impresa che presenta un programma di investimento produttivo e/o ditutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione e/o di processo, da progetti per la formazione del personale e/o da progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentaleù.
Per le altre definizioni si rimanda al testo della circolare.
Aree crisi industriale: i beneficiari degli aiuti
La Circolare in oggetto evidenzia che sono ammissibili alle agevolazioni di cui al Decreto:
- le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile,
- e le società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile,
- che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere regolarmente costituite in forma societaria e iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- d) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- f) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
- g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;
- h) nel solo caso in cui gli aiuti siano concessi ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER, non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso
Aree crisi industriale: investimenti ammissibili
Tra gli altri, sono ammissibili alle agevolazioni previste dal Decreto i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2 e i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.4.
A completamento dei programmi di investimento sono, altresì, agevolabili, per un ammontare non superiore al 40% del totale degli investimenti ammissibili dei predetti programmi, i progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione di cui al punto 5.6, lettera a), per un
ammontare non superiore al 20% degli investimenti ammissibili, i progetti per la formazione del personale di cui al punto 5.6, lettera b), e, limitatamente ai programmi di investimento produttivi di cui al punto 5.2 e ai programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.4 con spese di investimento di importo superiore a 5 milioni di euro, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di cui al punto 5.6, lettera c).I programmi di investimento produttivo sono ammissibili alle agevolazioni in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del Regolamento GBER, e devono essere diretti, fermo restando quanto previsto al punto 5.3 per le imprese di grandi dimensioni:
- a) alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
- b) all’ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
- c) alla realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di unità produttive esistenti;
d) all’acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 2, punto 49, del Regolamento GBER
Si rimanda alla Circolare del 5 settembre per tutti gli altri dettagli.
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Fondo promozione cucina italiana all’estero: l’attività dell’ICE
Con il decreto 16 maggio del Masaf pubblicato in GU n 193 del 21 agosto si recano le regole per il Fondo promozione cucina italiana all'estero.
Ricordiamo che la legge quadro n 206 del 2023 con Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy all'articolo n 35
recita: Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la promozione del consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana, e per la loro valorizzazione nonché per la formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, sulla corretta preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti.
Vediamo cosa contiene il decreto attuativo.
Fondo promozione cucina italiana all’estero: ecco le regole per gli aiuti
Il decreto definisce le modalità di utilizzo del Fondo di cui all'art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206 ed è destinato alla realizzazione di azioni volte alla valorizzazione e promozione del consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana.
Le risorse da assegnare nel quadro dell'applicazione del decreto ammontano ad euro 950.000 per l'anno 2025Per le finalità di cui all'art. 1 del decreto, l'Amministrazione si avvale dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, previa stipulazione con il predetto ente e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Per la realizzazione delle finalità l'ICE promuove la cucina italiana in occasione di eventi, anche fieristici, che si svolgono all'estero.
La partecipazione agli eventi è finalizzata a valorizzare i prodotti nazionali di qualità e a promuoverne il consumo all'estero per la corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana, anche prevedendo apposite sessioni formative, destinate al personale operante nel settore della ristorazione, sulla corretta preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti.
In occasione degli eventi possono essere svolte:- a) azioni di informazione e divulgazione, rivolte al pubblico e ad operatori del settore della ristorazione, sui prodotti nazionali di qualita', sui sistemi di denominazione di origine e delle indicazioni geografiche, sulla stagionalita' dei prodotti, sempre ai fini del corretto utilizzo dei prodotti nella preparazione dei piatti tipici della cucina italiana;
- b) azioni di sensibilizzazione per la candidatura della «cucina italiana» a patrimonio immateriale dell'umanita' dell'UNESCO.
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Polizza catatrofale imprese: quali incentivi si perdono se non si stipula
Il decreto del 18 giugno 2025, pubblicato dal MIMIT il 25 luglio, prevede l'elenco completo degli incentivi, gestiti dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, non spettanti per le imprese che non stipulano la polizza catastrofale.
Ricordiamo prima che, il calendario per adempiere alla stipula della polizza, è stato definito dal Decreto-legge n 39/2025 publbicato in GU n 75 del 31 marzo, con la proroga per l'obbligo di polazza catastrofale per le imprese.
In particolare è stato previsto che l'adempiemento è previsto:
- per le PMI al 1° gennaio 2026,
- per le medie imprese al 1° ottobre 2025,
- al 31 marzo 2025 la stipula per le grandi imprese ma senza sanzioni per 90 giorni. Leggi anche: Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata.
In data 5 agosto il MIMIT ha pubblicato un avviso per ulteriore precisazione dei contenuti del decreto in oggetto specificando quanto segue.
Con il Decreto 18.06.2025 sono state apportate modifiche alla disciplina di alcuni incentivi gestiti dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministro delle imprese e del made in Italy al fine di tenere conto dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Si precisa che il provvedimento riguarda i soli strumenti agevolativi di competenza della richiamata Direzione Generale disciplinati da decreti adottati dal solo Ministro delle imprese e del made in Italy.
L’elenco degli incentivi in esso riportato non è da ritenersi quindi tassativo ed è in corso il processo di adeguamento della disciplina degli ulteriori incentivi – sempre di competenza dalla DGIAI – definita di concerto con altri Ministeri.
Vediamo ora il contenuto del decreto di giugno.
Polizza catatrofale imprese: quali incentivi si perdono se non si stipula
Con l'articolo 1 Adeguamento della disciplina degli incentivi di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese si prevede che per gli incentivi di seguito elencati, fermi restando i requisiti di ammissibilità e la disciplina delle cause di esclusione propri della normativa di attuazione di ciascun incentivo, per le imprese con sede legale in Italia e per le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, l’accesso alle agevolazioni è consentito solo in caso di intervenuto adempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, le previsioni in oggetto si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle date di seguito indicate e, comunque, successivamente alla pubblicazione del presente decreto:- a) 30 giugno 2025 per le imprese di grandi dimensioni;
- b) 2 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e successive modifiche e integrazioni;
- c) 1° gennaio 2026 per le imprese di micro e piccola dimensione, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e successive modifiche e integrazioni.
Per le domande come sopra specificate, l’adempimento dell’obbligo assicurativo previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 deve altresì sussistere ed essere verificato in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.
Le disposizioni si applicano gli incentivi di seguito individuati:
- a) “Contratti di sviluppo” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021;
- d) “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;
- e) “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020;
- f) “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) “Mini contratti di sviluppo” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024;
- h) “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015;
- i) “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024;
- l) “Finanziamento di start-up” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022;
- m) “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.
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Bonus fiere e mercati: tutte le regole e il calendario delle domande
Il MIMIT ha pubblicato con Decreto dell'11 agosto le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni volte a sostenere le PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia e gli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per la realizzazione di progetti finalizzati all’organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o “ibridi”, di rilievo internazionale.
In particolare, nel quadro degli interventi delineati dalla legge 27 dicembre 2023, n. 206 Legge quadro per il Made in Italy, l’articolo 33, indentificando il settore fieristico nazionale come cruciale per la conoscenza e la diffusione dell’eccellenza del made in Italy ha disposto:
- uno stanziamento di 10 milioni di euro volto a promuovere lo sviluppo del settore fieristico nazionale, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all’estero.
- uno stanziamento di 10 milioni di euro volto a finanziare e incentivare gli investimenti nei mercati rionali in quanto luoghi che svolgono una funzione economica e di scambio, nonché una funzione di aggregazione e di coesione cittadina.
In sintesi sono previste
- per le Fiere:
- Linea 1 – Sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche
- Linea 2 – Sostegno agli organizzatori per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo
- per i mercati rionali:
- Linea 3 – Sostegno ai mercati rionali (gestito dalle Regioni)
Vediamo tutte le regole.
Sostegno 2025 alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche: Linea 1
L’agevolazione di sostanzia in un contributo a fondo perduto, concesso nella forma di “buono” del valore massimo di 10.000 euro a favore delle PMI aventi sede nel territorio nazionale, per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia riferite ai settori rispetto ai quali sono associati più elevati costi dell’esposizione fieristica, individuati all’articolo 7 del decreto ministeriale 26 giugno 2025, che si tengono nel periodo compreso tra l'8 agosto 2025, data di pubblicazione del decreto predetto ministeriale sul sito web istituzionale del Ministero, e il 31 dicembre 2025.
L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti di intensità del Regolamento de minimis applicabile, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nei limiti delle risorse finanziarie destinate per l’intervento
Beneficiarie della misura sono le PMI aventi sede legale e/o operativa nel territorio nazionale.Ai fini dell’ammissibilità, i soggetti interessati non devono aver partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 anni dalla data di presentazione dell’istanza.
Il possesso di tale requisito dovrà essere attestato dall’organizzatore della relativa manifestazione fieristica mediante apposita dichiarazione.
Le domande di assegnazione del buono, presentate dal legale rappresentate della PMI, ovvero, da altro soggetto delegato, dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura informatica dalle ore 12:00 del 7 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 28 ottobre 2025, secondo le modalità indicate.
Il buono, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascuna PMI.
Successivamente alla chiusura dello sportello, il buono è assegnato dal Ministero, sulla base di una graduatoria definita in considerazione del punteggio attribuito in relazione agli indicatori e alle maggiorazioni individuati dal decreto ministeriale 26 giugno 2025.
Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:- spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;
- spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;spese per la pulizia dello spazio espositivo;
- spese per la spedizione e il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
- spese per i servizi di trasporto e stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
- spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
- spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
- spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
- spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione.
Organizzatori fiere: siuti per il coordinament, linea 2
L’agevolazione si sostanzia in un contributo a fondo perduto, concessa ai sensi del Regolamento de minimis 2023/2831, in favore degli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali che intendono realizzare progetti volti all’organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o “ibridi”, di rilievo internazionale per far conoscere e diffondere anche all’estero l’eccellenza del made in Italy.
L’agevolazione è concessa nei limiti delle risorse finanziarie e nella misura massima del 50% delle spese ammissibili.
L’incentivo è rivolto agli organizzatori di manifestazioni fieristiche aventi sede legale e/o operativa nel territorio nazionale.
Ai fini dell’ammissibilità, i progetti devono essere presentati, in maniera congiunta, da almeno due organizzatori e prevedere costi complessivi non inferiori a 200.000 euro, I.V.A. esclusa.
Le domande di accesso alle agevolazioni aventi ad oggetto un progetto, presentate dal legale rappresentate dell’organizzatore capofila, ovvero, da altro soggetto delegato dal medesimo capofila, dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura informatica dalle ore 12:00 del 9 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 30 ottobre 2025, secondo le modalità indicate dal decreto direttoriale medesimo.
Ciascun organizzatore può presentare o far parte di una sola istanza di agevolazione.
Successivamente alla chiusura dello sportello, l’agevolazione è concessa dal Ministero, sulla base dei punteggi attribuiti, nell’ambito dell’attività istruttoria, in relazione agli indicatori individuati dal decreto ministeriale 26 giugno 2025.
Le richieste di erogazione dell’agevolazioni (a titolo di anticipazione e a saldo) potranno essere presentate dal legale rappresentate dell’organizzatore capofila, ovvero, da altro soggetto delegato dal medesimo capofila, esclusivamente tramite procedura informatica secondo le modalità e i termini indicati dal Decreto 11 agosto di cui si tratta.
Per la realizzazione dei progetti, sono ammissibili i costi relativi alle seguenti voci di spesa:
- spese per consulenze esterne relative a studi preliminari di fattibilità relativi al progetto. Sono compresi eventuali studi preparatori tecnici e spese per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto;
- spese del personale effettivamente impiegato dagli organizzatori per la realizzazione del progetto, fino ad un massimo del 10% (dieci percento) del costo complessivo del progetto;
- spese di coordinamento forfettarie pari al 15% (quindici percento) del costo complessivo del progetto. In fase di rendicontazione delle spese, il soggetto richiedente le agevolazioni è esonerato, per la presente voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile;
- spese per la realizzazione della manifestazione o evento fieristico dettagliate dall’articolo 14 del Decreto Ministeriale 25 giugno 2025.
Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse.
L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Sostegno ai mercati rionali: linea 3
La misrua di sostegno per i mercati rionali è demandata alle Regioni.
Ai fini dell’accesso alle risorse spettanti, ciascuna Regione è tenuta a presentare al Ministero, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale del 26 giugno 2025 una specifica richiesta di assegnazione della quota di propria competenza, redatta secondo il modello seguente:Modello richiesta assegnazione delle risorse tramesso al seguente indirizzo: dgiai.div09@pec.mimit.gov.it
Il Ministero, entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della predetta richiesta, adotta uno specifico provvedimento per l’attribuzione alle Regioni richiedenti delle risorse ad esse spettanti sulla base delle percentuali di riparto di cui al Dpcm 30 luglio 2003 e provvede al conseguente trasferimento.
Le risorse assegnate saranno utilizzate dalle Regioni richiedenti per incentivare progetti di investimento nei mercati rionali ricadenti nel proprio territorio finalizzati all’ammodernamento, all’ampliamento, alla riqualificazione strutturale dei medesimi mercati, anche mediante interventi mirati all’efficientamento energetico o a una maggiore sostenibilità ambientale. Nella concessione, le predette Amministrazioni daranno priorità, con le modalità da queste definite con apposito provvedimento, ai mercati rionali attrattivi sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.
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Tessile e Moda: decreto di assegnazione dei contributi 2025
Il MIMIT ha pubblicato il decreto di assegnazione dei contributi per il settore tessile e della moda.
Ricordiamo che il 3 giugno sono scadute le domande per l'incentivo finalizzato al sostegno di programmi di investimento, sull’intero territorio nazionale, nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale provenienti anche da processi di riciclo e dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l’impatto ambientale.
La misura è stata istituita dall’articolo 10 della Legge n. 206 del 27 dicembre 2023, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy” che ha previsto una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro, poi rifinanziata dalla Legge di Bilancio per l'anno 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) per un ammontare pari a 15, 5 milioni di euro per il triennio 2025-2027.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 30,5 milioni di euro.
Con il Decreto interministeriale del 10 dicembre 2024 il MIMIT ha fissato le regole per l'agevolazione.
Successivamente con Decreto Direttoriale 26 febbraio 2025 , sono stati definiti i termini e le procedure per l’apertura dello sportello, nonché modalità di presentazione delle domande dal 3 aprile prossimo e la documentazione necessaria per l’accesso alle suddette agevolazioni.
Clicca qui per l'elenco dei beneficiari nel Decreto 14 agosto del MIMIT.
Di seguito il riepilogo delle regole.
Agevolazioni PMI Tessile e Moda: i beneficiari
Le agevolazioni sono rivolte a micro, piccole e medie imprese, che, alla data di presentazione della domanda, siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese e svolgano almeno una delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione ATECO 2007:
- ATECO 13 (Industrie Tessili);
- ATECO 15.11 (Preparazione e concia del cuoio).
Agevolazioni PMI Tessile e Moda: le modalità di erogazione
Le agevolazioni sono concesse a ciascuna impresa con le seguenti modalità:
- a) per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a euro 100.000,00 (centomila/00), nella forma del contributo a fondo perduto nella misura del 60% (sessanta per cento) delle spese ammissibili;
- b) per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore ad euro 100.000,00 (centomila/00) e fino ad euro 200.000,00 (duecentomila/00):
- nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità di cui alla precedente lettera a), per la quota di spese ammissibili fino ad euro 100.000,00 (centomila/00);
- nella forma del finanziamento agevolato, nella misura del 80% (ottanta per cento) delle spese ammissibili eccedenti il valore di euro 100.000 ,00 (centomila/00) e fino a 200.000,00 (duecentomila/00).
Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti delle risorse disponibili. In caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni saranno concesse dal soggetto gestore nella sola forma di finanziamento agevolato nella misura dell’80% (ottanta per cento) delle spese ammissibili fino ad euro 200.000,00 (duecento/mila).
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento de minimis, nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, secondo quanto definito all’articolo 8 del decreto interministeriale 10 dicembre 2024.
Attenzione al fatto che le agevolazioni sono concesse da Invitalia, secondo l’ordine definito in graduatoria sulla base delle risorse disponibili.
Agevolazioni PMI Tessile e Moda: spese ammissibili
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a 30.000,00 euro e classificabili come spese di investimento.
I beni relativi ai programmi di investimento devono essere fisicamente individuabili e installati presso l’unità produttiva interessata dal programma di investimento e risultare iscritti nei libri contabili come immobilizzazioni (materiali e immateriali).
Nello specifico sono ammissibili le spese relative a:
- a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
- b) formazione del personale dedicato all’uso dei nuovi macchinari pari ad un massimo del 20% del bene bene ammesso all’agevolazione;
- c) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso;
- d) spese connesse all’acquisizione della certificazione di sostenibilità di prodotto o di processo, compresi gli oneri di verifica finalizzati all’acquisizione della suddetta certificazione rilasciati da organismi di conformità accreditati;
- e) acquisto di nuove licenze software per la tracciabilità della filiera;
- f) spese per attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, complessivamente nel limite del 30% della somma delle spese di cui ai punti precedenti, riconducibili a:
- spese per il personale dipendente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- strumenti e attrezzature, nuovi di fabbrica (diversi da quelli previsti dall’art. 7 comma 1 lettera a) del decreto 10 dicembre 2024 nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.
Sono ammissibili solo le spese che risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.
Agevolazioni PMI Tessile e Moda: le linee di intervento
Le linee di intervento della misura per il Tessile e la Moda riguardano i seguenti programmi:
- "crescita e innovazione" con investimenti finalizzati all’aumento della capacità produttiva, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e riduzione degli sprechi e certificati da soggetti qualificati;
- "sostenibilità ambientale" con l’acquisizione di beni strumentali, certificazioni ambientali di prodotto e di processo, utilizzo di fibre tessili di origine naturale e di materiali provenienti da processi di riciclo e di scarto di lavorazioni.
Per i programmi di investimento comportanti spese di importo non superiore a 100mila euro, il contributo a fondo perduto concesso sarà pari al 60% delle spese.
Per i programmi di investimento comportanti spese tra 100mila e 200mila euro, il contributo a fondo perduto sarà pari al 60% delle spese fino a 100.000 euro e con finanziamento agevolato all’80% per la quota restante.
Le spese dovranno riguardare:
- l’acquisto e l’installazione di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;
- la formazione del personale dedicata all’uso dei nuovi macchinari;
- l’acquisto di brevetti, licenze d’uso, certificazioni di sostenibilità di prodotto o di processo, nuove licenze software per la tracciabilità della filiera;
- attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale.
Invitalia svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni.
Con successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, gli schemi in base ai quali devono essere presentate e l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del soggetto gestore.
Agevolazioni PMI Tessile e Moda: domande entro il 3 giugno
I termini per la presentazione delle domande sono stati aperti dalle ore 12:00 del giorno 3 aprile 2025 e sono scadytu alle ore 12:00 del giorno 3 giugno 2025.
Le domande di agevolazione devono essere redatte in lingua italiana e presentate dalle imprese proponenti, esclusivamente tramite la procedura informatica.Dal sito di invitalia si legge che:- dalle 12.00 del 27 marzo 2025 le imprese possono registrarsi e scegliere un eventuale delegato, accedendo alla sezione “Anagrafica e deleghe”. La registrazione dell'impresa è propedeutica e necessaria per la presentazione della domanda,
- la compilazione e la presentazione delle domande è possibile dalle 12.00 del 3 aprile 2025 alle 12.00 del 3 giugno 2025 accedendo all'area riservata.
A tal fine è necessario:
- essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE) ,
- accedere all'area riservata per compilare online la domanda,
- disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
L’accesso alle agevolazioni avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. Quest'ultimasarà stilata sulla base degli indicatori e dei criteri contenuti nell’Allegato 1 del decreto interministeriale10 dicembre 2024.
A breve sarà disponibile in questa pagina la documentazione per inviare la domanda e la guida alla presentazione.
Attenzione: a seguito della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all’impresa richiedente viene comunicato il Codice unico di progetto (CUP) che deve essere presente sulle fatture relative alle prestazioni agevolate. Ogni fattura deve riportare la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 11 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID …………. CUP ……………”.
Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la suddetta dicitura può essere apposta nell’oggetto o nel campo note; se non è possibile inserire per esteso la dicitura è necessario, comunque, l’inserimento del CUP all’interno della fattura elettronica, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
Clicca qui per l'elenco dei beneficiari nel Decreto 14 agosto del MIMIT.
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Transizione 5.0: aggiornamento della piattaforma e nuove funzionalità
Con l’intervento di manutenzione della piattaforma “Transizione 5.0”, svolto nella giornata del 7 agosto, sono state introdotte le seguenti funzioni, pensate per semplificare le procedure e ampliare le possibilità per le imprese beneficiarie del credito d’imposta.
Nuove funzionalità disponibili dopo l’aggiornamento
1. Energy Service Company come beneficiaria
Gli utenti potranno indicare una Energy Service Company (ESCo) quale soggetto beneficiario del credito d’imposta.
2. Segnalazione del cumulo con altre agevolazioni
Sarà possibile dichiarare l’eventuale cumulo con altre misure di sostegno già ottenute o richieste per i medesimi costi ammissibili.
3. Sostituzione di beni materiali
Per i beni compresi nell’Allegato A, sarà consentito indicare la sostituzione con un bene equivalente, già ammortizzato da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
4. Semplificazioni per beni di valore inferiore a 300.000 €
Per beni con spesa inferiore a 300.000 euro, in alternativa alla perizia asseverata o alla certificazione di un ente accreditato, sarà possibile caricare una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario.
5. Aggiornamento delle categorie di impianti termici
La tipologia “Energia termica da fonte geotermica” sarà sostituita da: “Energia termica da fonte geotermica, acqua/acqua e acqua/aria”. Restano invariati i massimali previsti dalla Tabella 2b, Sezione II, del DM 24 luglio 2024.
Dove trovare istruzioni e approfondimenti
La Guida all’utilizzo del portale TR5, con spiegazioni dettagliate e indicazioni operative, è disponibile nella sezione dedicata del sito GSE, che qui alleghiamo.
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Contributi diretti 2024 Imprese Editrici: piattaforma aperta fino al 30 settembre
Riattivata la piattaforma per la gestione delle domande per l’ammissione ai contributi diretti per l’anno 2024 a favore delle imprese editrici di quotidiani, editi e diffusi in Italia o all’estero, e delle imprese editrici di periodici editi e diffusi in Italia.
Per il riepilogo delle regole leggi anche: Contributi Quotidiani e Periodici: domande entro il 31 gennaio
Contributi diretti 2024 Imprese Editrici: piattaforma aperta fino al 30 settembre
Con avviso del 18 luglio il Dipartimento specifica che la piattaforma per le domande del contributo in oggetto rimarrà aperta fino al 30 settembre 2025, data entro la quale le imprese dovranno procedere, a pena di decadenza, all’inserimento dei dati e dell’ulteriore documentazione istruttoria prevista:
- dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 28 luglio 2017 (giornali diffusi sul territorio nazionale)
- e dall’art. 2, comma 3, del DPCM 15 settembre 2017 (quotidiani italiani diffusi all’estero) ovvero dell’intera documentazione indicata nei suddetti provvedimenti, ove non prodotta unitamente alla domanda.
Gli editori possono accedere alla piattaforma, raggiungibile all'indirizzo:
- https://die-stampa.palazzochigi.it, mediante le credenziali utilizzate in occasione della presentazione delle domande e con analoghe modalità.
Una volta inseriti i dati, i prospetti e le dichiarazioni sostitutive previsti per legge saranno generati automaticamente dalla piattaforma, fatti salvi alcuni campi che dovranno essere compilati a cura dell’editore.
La modulistica, certificata dal revisore ove richiesto dalla legge, dovrà essere poi ricaricata sulla piattaforma unitamente alle relazioni di certificazione e al bilancio di esercizio per il successivo invio.
Attenzione al fatto che sono sempre disponibiliti per i supporto tecnico i seguenti recapiti:
- casella di posta elettronica helpdesk.piattaformacontributi@governo.it
- versione aggiornata del manuale utente con le istruzioni per l'utilizzo della piattaforma (l'elenco delle modifiche rispetto alle revisioni precedenti del manuale è nel § 1.1).
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Aiuti al settore radiotelevisivo: novità nel DL Economia
Il MIMIT ha comunicato con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale che in sede di esame in Commissione al Senato della conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, Dl Economia, è stato presentato un emendamento volto a ripristinare il livello delle risorse assegnate al Mimit per il sostegno al settore radiotelevisivo, superando così l’interpretazione particolarmente penalizzante alla Legge di Bilancio 2024 in merito al riparto riservato al Dicastero per le emittenti locali.
Il Ministro Urso ha così commentato: “Siamo intervenuti tempestivamente, pienamente consapevoli del ruolo fondamentale svolto dalle emittenti locali, che rappresentano una primaria fonte di informazione a livello territoriale. Assicureremo la continuità delle risorse stanziate anche in sede di formulazione della prossima Legge di Bilancio”.
In particolare, l’emendamento prevede l’erogazione di un contributo straordinario pari a 16,5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Mimit, che – unitamente a ulteriori 2,5 milioni di euro recuperati mediante il disaccantonamento di fondi relativi a esercizi precedenti – consentirà di compensare integralmente la riduzione della quota spettante al Dicastero del “Fondo per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria”, riportando così, con risorse proprie, lo stanziamento ai livelli dell’anno precedente.
Si resta in attesa del testo definitivo della norma.