• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: FAQ aggiornate all’11.04

    In data 11 aprile il MIMIT ha aggiornato la sezione FAQ presente sul sito dell'albo certificatori.

    Prima di dettagliare, ricordiamo che, ai fini dell'iscrizione nell'albo, lo stesso ministero, con Decreto direttoriale del 21 febbraio, ha fissato le modalità e i termini di presentazione delle domande di iscrizione all'albo dei certificatori dei crediti ricerca, sviluppo, innovazione e design, istituito presso la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy.

    Nel dettaglio:

    • dalle ore 12.00 del giorno mercoledì 21 febbraio, 
    • persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici, 
    • possono inviare la domanda di candidatura mediante la registrazione sulla piattaforma informatica predisposta dal MIMIT.

    A seguito delle opportune verifiche relative alla sussistenza dei requisiti, previsti dal DPCM del 15 settembre 2023, da completarsi entro 90 giorni dalla domanda di iscrizione, il Ministero, nei successivi 15 giorni, provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dei nomi dei soggetti iscritti all’Albo.

    Di seguito tutte le regole per accedere all'albo certificatori ed approfondimenti sulla sezione delle FAQ che risponde alle domande frequenti degli interessati ala iscrizione.

    Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: via alle domande

    Come riporta l'avviso del Mimit datato 21 febbraio vediamo le regole valide per l'iscrizione per categoria.

    Le persone fisiche che intendono presentare istanza di iscrizione devono dichiarare: 

    • il possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione,
    • di non aver subìto condanna con sentenza definitiva e di aver svolto, nei tre anni precedenti la domanda, attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti,
    • sono inoltre tenute a dichiarare la pendenza di procedimenti per i reati indicati nell’art. 94 del decreto legislativo n. 36/2023, per i reati di cui al Libro II, Titolo VII, capo terzo ed all’art. 640, comma 1, del Codice penale, ovvero di atti impositivi anche non resisi definitivi dell’Amministrazione finanziaria, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.

    Le imprese che svolgono attività di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, che intendono presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, devono avere: 

    • sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte al registro delle imprese, 
    • non essere sottoposte a procedura concorsuale
    • non trovarsi in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, amministrazione controllata, concordato preventivo, fatta salva l’applicazione dell’art. 94, comma 5, lett. d) ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, 
    • e non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 231/2001.

    Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, purché in possesso dei requisiti:

    • i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, 
    • i centri di competenza ad alta specializzazione,
    • i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of excellence) selezionati a valle delle call ristrette della Commissione europea, 
    • le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

    Nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, il Ministero eseguirà idonei controlli sui soggetti iscritti, anche a campione o su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la permanenza dei requisiti.

    A far data dal 1° gennaio 2025, gli iscritti tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre di ciascun anno, saranno tenuti a comunicare al Ministero, a pena di decadenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, la conferma della volontà di rimanere nell’Albo e la sussistenza dei requisiti.

    Viene precisato che ai fini del mantenimento dell’iscrizione sarà, inoltre, necessario dimostrare la continuità nello svolgimento dell’attività, integrando, in ciascun anno successivo a quello di iscrizione, il requisito del completamento nel triennio precedente di idonee attività afferenti ad attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design.

    Le imprese che intendono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ammissibili al beneficio del credito d’imposta, dovranno fare richiesta al Ministero, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all’Albo, e comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore.

    Ti consigliamo anche: Albo Certificatori crediti R&S: in attesa dei decreti attuativi.

    Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: come si accede

    Attenzione al fatto che sulla piattaforma è possibile oltre alla presentazione delle candidature anche accedere al servizio on-line di consultazione che è libera e non prevede autenticazione.

    Per procedere con la richiesta e l'iscrizione all'albo è necessario:

    • l'accesso al servizio tramite SPID o CIE ID;               
    • il possesso della firma digitale intestata al richiedente;
    • il pagamento dell'imposta di bollo da € 16,00. Il bollo deve essere pagato esclusivamente a mezzo PagoPA (tramite questo stesso portale)
    • il versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00. La tassa di concessione governativa è da versare sul c/c postale n° 8003 intestato a: 
      • "Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative", codice causale 8617.                  

    Attenzione al fatto che la scansione fronte e retro del bollettino in un unico file in formato PDF è da caricare sul portale, come attestazione di avvenuto pagamento.                

    Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: chi è il responsabile tecnico

    In una apposita sezione ella piattaforma dell'Albo dei certificatori, il MIMIT ha indicato tutte le risposte ai dubbi frequenti dei contribuenti.

    Nel dettaglio il 5 marzo tra le altre risposte si replica a chi aveva domandato cosa si intenda per responsabile tecnico

    • per responsabile tecnico si intende "Il soggetto o i soggetti responsabili della certificazione competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca, inseriti stabilmente nell’impresa, università o ente di ricerca di cui all’art. 2, commi 4 e 5 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023" 

    Ulteriormente, il giorno 11 aprile viene data replica ad una FAQ che domandava: "Il responsabile tecnico deve essere inserito stabilmente nella struttura organizzativa (impresa, università o ente di ricerca)?

    Il MIMIT ha specificato di si, il responsabile tecnico, ai sensi dell'art. 3, co. 6 del DPCM del 15 settembre 2023, deve avere con una sola impresa, università o ente di ricerca di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del predetto DPCM, un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c., di lavoro eterorganizzato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/2015, o di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c.

    Allegati:
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    Compensazione crediti transizione 4.0: decreto e piattaforma in arrivo

    L'interrogazione parlamentare n 3.01145 del 17 aprile con oggetto Iniziative in materia di compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti "Transizione 4.0" il Ministro Urso ha replicato quali saranno le prossime mosse, attese dopo la sospensione da parte delle Entrate dell'utilizzo in compensazione di alcuni codici tributo.

    Leggi anche Crediti d'imposta 4.0: chiarimenti per il codice sospeso 6936.

    Compensazione crediti transizione 4.0: decreto e piattaforma in arrivo

    Il Ministro Urso specifica diverse questioni importanti relative alla compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti nel quadro della "Transizione 4.0"

    Ecco i punti chiave che ha chiarito:

    • Diritto a compensare i crediti: Il Ministro ha assicurato che il diritto a compensare i crediti di imposta maturati rimane intatto. Non ci sono cambiamenti al diritto stesso, ma è stato introdotto un obbligo di comunicazione preventiva riguardo l'ammontare degli investimenti e la distribuzione nel tempo del credito d'imposta.
    • Sospensione temporanea: La sospensione delle compensazioni per gli investimenti del 2023 e 2024 era necessaria per consentire l'adozione di un decreto direttoriale che stabilirà come e quando devono essere inviate le comunicazioni preventive. Questo passaggio era sollecitato dalla Ragioneria dello Stato per monitorare il flusso di cassa generato dal credito d'imposta e prevenire sforamenti di spesa non controllati.
    • Ripresa delle compensazioni: Il Ministro ha annunciato che un decreto direttoriale sarà emanato entro la settimana prossima e stabilirà le regole per adempiere all'obbligo di legge. Questo permetterà la ripresa delle compensazioni tramite il modello F24 per gli investimenti del 2023 e 2024.
    • una FAQ pubblicata dall'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti.

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    Tax credit per ridurre la plastica: domande 2024

    Con DM del 4.03.2024  il MASE, ministero dell'ambiente, definisce, ai sensi dell'art. 4,  comma  7, del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  196,  i  criteri  e  le modalità  di  applicazione  e  di fruizione di  un contributo riconosciuto alle imprese al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di  materiali  e prodotti alternativi a quelli  in plastica  monouso, assegnando criteri di priorità ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.
    Il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia  di quelli elencati  nell'allegato,  parte  A  e  parte  B,  del  decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.  196,  che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile,  certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

    Contributo imprese 2024 riduzione plastica: i beneficiari

    Possono presentare domanda di  concessione  del  contributo,  le imprese di cui all'art. 2, comma 2, che alla  data  di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

    • a)  risultino  attive,  regolarmente  costituite  e  iscritte  al registro delle imprese;
    • b) risultino iscritte all'assicurazione generale  obbligatoria  o alle  forme  esclusive  e  sostitutive  della  medesima  oppure  alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge  8  agosto 1995, n. 335;
    • c) non siano  destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni  e  integrazioni,  o  si  trovino  in  altre condizioni  previste  dalla  legge  come  causa  di   incapacita'   a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque  a  cio' ostative;
    • d) non  sussistano  nei  loro  confronti  le  cause  di  divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo  6 settembre 2011, n. 159;
    • e) non si trovino in stato di liquidazione ne' siano  soggette  a procedure concorsuali con finalita' liquidatoria. 

    Contributo imprese 2024 riduzione plastica: spese ammissibili

    Sono ammissibili al contributo le spese effettivamente sostenute nel corso delle annualita' 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, in relazione all'acquisto  di prodotti  della tipologia  di  quelli elencati nell'allegato, parte A e parte B, del predetto decreto,  che sono riutilizzabili o  realizzati  in materiale  biodegradabile  e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
    In via prioritaria, sono ammesse al beneficio le spese di cui al comma 1, sostenute per l'acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti. 

    In via subordinata, possono essere ammesse  al beneficio le spese relative all'acquisto dei prodotti di cui ai punti 1) e 6) dell'allegato, parte B, del decreto  legislativo  3  novembre 2021, n. 196, nell'ipotesi di risorse  residuali  ancora  disponibili dopo il soddisfacimento della copertura  delle  spese  riferibili  al primo periodo.
    L'effettivita'  del  sostenimento  delle   spese   oggetto   di contributo deve risultare da un'apposita attestazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da  un  revisore  legale iscritto nel registro dei revisori legali,  o  da  un  professionista iscritto  nell'albo  dei  dottori commercialisti  e  degli   esperti contabili, o  nell'albo  dei  periti  commerciali  o  in  quello  dei consulenti  del  lavoro, ovvero  dal  responsabile  del  centro   di assistenza fiscale. A tal fine, con la gia' menzionata  attestazione, e' certificato:

    • a) l'elenco delle spese ammissibili al contributo, suddivise  in relazione al criterio di priorita' di cui  al  comma  2,  nonche'  il periodo  d'imposta  cui  sono  riferite.  Le  spese  si   considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
    • b) l'effettivo utilizzo dei prodotti acquistati;
    • c)  l'integrale  pagamento  delle  fatture  di  acquisto  cui  si riferiscono le  spese  di  cui  alla  lettera  a),  che  deve essere effettuato  attraverso  il  conto  corrente   intestato   all'impresa richiedente e con modalita' che consentano  la piena  tracciabilita' dei  pagamenti  e  l'immediata  riconducibilita'  degli  stessi  alle relative fatture;
    • d) che l'impresa richiedente non  ha  ottenuto,  a  fronte  delle medesime spese, oggetto della richiesta di contributo, altri benefici previsti da normativa europea, nazionale e regionale. 

    Contributo imprese 2024 riduzione plastica: requisiti

    Per accedere  al  contributo, i soggetti in possesso dei  requisiti  previsti, per  il tramite del legale  rappresentante, presentano  un'apposita  istanza attraverso la  procedura  informatica  resa  accessibile  dal  sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it). 

    Sulla sezione news del suddetto sito sono indicati i termini e le modalita' di presentazione della domanda di contributo, nonche' la documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria propedeutica alla concessione.
    Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso  dei requisiti previsti  dal  presente  decreto,  ivi  inclusi  quelli  di carattere  tecnico,  compreso  l'ammontare  complessivo  delle  spese sostenute e del contributo richiesto per ogni annualita',  allegando l'attestazione di cui all'art. 4.  Al  solo  fine  di  consentire  lo svolgimento  dei  controlli  previsti dall'art.   11,  i  soggetti beneficiari allegano all'istanza  la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonche' la certificazione che i prodotti acquistati sono riutilizzabili  o  realizzati  in  materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
    Nella sezione del sito istituzionale del Ministero, alla pagina dedicata all'agevolazione, è inserita l'informativa sulla privacy ai fini del trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679. 

    Allegati:
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    Contributo Capitalizzazione PMI: il regolamento MIMIT

    Pubblicato in GU n 80 del 5 aprile il Regolamento MIMIT (DL n 43/2024) per la capitalizzazione delle PMI che intendono realizzare programmi di investimento.

    Ai sensi dell'art 3 le disponibilità finanziarie per la concessione del contributo di cui al presente decreto ammontano a 80.000.000,00 di euro. 

    In particolare, il decreto, in  attuazione di  quanto disposto dall'articolo  21, comma  3,  del  decreto-legge n. 34/2019, è finalizzato all'incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l'incremento dell'ammontare del contributo a fronte di investimenti previsti dal decreto 22/4/2022.
    Con il DL in oggetto si definiscono i requisiti, le condizioni e le modalità per l'accesso delle PMI al contributo in attesa del decreto attuativo, da emanarsi entro la data del 1° luglio 2024, con le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta  a  presentare  per poter beneficiare delle agevolazioni.

    Attenzione al fatto che il regolamento entra in vigore dal giorno 20 aprile 2024.

    Contributo Capitalizzazione PMI: i beneficiari

    Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  le  PMI  che,  alla  data  di presentazione  della  domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del decreto 22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:

    • a) sono costituite in forma di società di capitali;
    • b) non  annoverano  tra  gli  amministratori  o  i  soci  persone condannate con sentenza definitiva  o decreto  penale  di  condanna divenuto irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della pena  su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale, per il reato di cui all'art. 2632 codice civile.

    Non possono beneficiare delle agevolazioni le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di  una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al  decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

    Contributo Capitalizzazione PMI: le regole

    Ai sensi dell'art 5 si prevede che entro la data di presentazione della domanda di contributo, la PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30 per cento dell'importo del finanziamento.

    L'aumento di  capitale  può essere  effettuato  esclusivamente nella forma del  conferimento in  denaro  e deve  risultare  dalla delibera  adottata  dalla  PMI come «versamento  in  conto  aumento capitale».

    A pena di revoca del  contributo,  l'aumento  di  capitale  deve essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta  giorni successivi alla concessione del contributo di cui all'articolo 6.
    Entro il termine di cui sopra, la PMI à tenuta a  versare almeno il 25 per  cento  dell'aumento  di  capitale, oltre  l'intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto.
    Ai sensi degli articoli 2481-bis e 2463-bis del  codice  civile, qualora l'aumento di capitale sia effettuato dall'unico socio  ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, l'aumento di capitale deve risultare interamente versato entro il termine di  cui al comma 3.
    L'aumento di capitale sottoscritto deve  essere  effettuato  ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e  2481,  comma  2,  del codice civile.
    A pena di revoca  del  contributo,  il  versamento  della  quota dell'aumento di capitale non versata entro il termine di cui al comma 3 deve risultare effettuato dalla PMI entro e non oltre  la  data  di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo di cui al decreto 22/4/2022, in misura almeno proporzionale  alle  quote del contributo stesso e secondo  quanto  espressamente  previsto  dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 8.

    La misura del contributo di cui si tratta ai sensi dell'art 6 del regolamento a fronte dell'aumento di capitale il contributo  di cui  all'articolo  11 del decreto 22/4/2022 è incrementato:

    • a) al 5 per cento per le micro e piccole imprese;
    • b) al 3,575 per  cento  per le medie imprese.

    In caso di riduzione dell'importo del  finanziamento, l'importo dell'aumento di capitale può essere ridotto purche'  sia  rispettato il limite di cui all'articolo 5, comma 1.

    Contributo Capitalizzazione PMI: la domanda

    Le PMI interessate che  abbiano deliberato  l'aumento  di  capitale devono presentare la domanda di contributo  utilizzando esclusivamente gli schemi definiti con il provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di prossima pubblicazione (art 12 del presente decreto).
    Con la presentazione della domanda la PMI  si impegna alla sottoscrizione ed al versamento dell'aumento di capitale deliberato nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 5.
    A pena di improcedibilità della domanda di contributo,  la  PMI deve allegare alla stessa una dichiarazione sostitutiva  di  atto  di notorietà resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive modificazioni e integrazioni, attestante  l'avvenuta adozione  della delibera di aumento del capitale sociale.
    Qualora  la  PMI  beneficiaria  non   adempia   al   versamento dell'aumento di capitale, è fatto divieto alla medesima di  chiedere la conversione dell'istanza nella domanda  ordinaria  di  accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green  di  cui all'articolo 11 del decreto 22/4/2022.

    Nel caso, l'impresa  dovrà presentare una  nuova  domanda,  fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 9, comma 9, del decreto 22/4/2022. 

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    Regolamento delle ZLS: le semplificazioni per le imprese

    In GU n 76 del 2 aprile il DPCM del 3 marzo con il Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS)  ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge  27  dicembre  2017,  n. 205. 

    La ZLS zona logistica semplificata di cui  all'articolo  1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 può essere istituita  nelle regioni dove sia presente almeno una area portuale con le caratteristiche del regolamento UE n 1315/13 al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli  allo sviluppo di nuovi investimenti.

     La Zona logistica semplificata è  istituita  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  su  proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,  di  concerto con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti, per una  durata  massima  di  sette  anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. 

    Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate.

    Per  l'istituzione  delle  Zone  logistiche  semplificate   si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  relative  alla

    procedura di istituzione delle Zone economiche speciali.

    Regolamento delle ZLS: le semplificazioni per le imprese

    Il regolamento del 4 marzo reca la disciplina delle Zone logistiche semplificate (ZLS), nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205 del 2017 ed e' adottato al fine di creare condizioni favorevoli in termini  economici,  finanziari  e  amministrativi  per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo  delle  imprese  gia' operanti, nonche' l'insediamento di nuove imprese.
    Il regolamento definisce, in particolare:

    • a) le modalita' per l'istituzione  della  ZLS,  comprese  le  ZLS interregionali;
    • b) la loro durata;
    • c) i criteri per l'identificazione e la  delimitazione  dell'area ZLS;
    • d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
    • e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.

    Ai sensi dell'art 12 del regolamento i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche  all'interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d'attività o a comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel  rispetto delle  normative  vigenti  in  materia  di valutazione  di  impatto ambientale. 

    L'autorizzazione  unica,  ove  necessario,  costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.  

    Fatto  salvo  quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e  infrastrutture  energetiche  ed  in materia  di  opere ed altre attivita' ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione  di progetti inerenti alle attivita' economiche  ovvero  all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche  nell'area  ZLS  da parte di soggetti pubblici e privati  sono  di  pubblica  utilità, indifferibili ed urgenti.
    Nel procedimento di autorizzazione unica confluiscono tutti  gli atti di autorizzazione, assenso e  nulla osta  comunque denominati, previsti  dalla  vigente  legislazione  in  relazione  all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attivita' da  intraprendere nell'area ZLS. 

    La  domanda  di  autorizzazione è presentata  allo sportello unico individuato dalla regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), ovvero, nelle more della sua istituzione, al SUAP territorialmente competente, che la trasmettono all'Autorita' competente al rilascio, individuata dalla regione secondo quanto previsto dal successivo comma 3, la quale vi provvede in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono fatte salve le norme di maggiore semplificazione previste da leggi regionali.
    La regione individua, anche nell'ambito del proprio ordinamento, l'Autorità regionale   o  locale  che  provvede al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1.
    Le nuove  imprese  e  quelle  gia'  esistenti,  che  avviano  un programma di attivita' economiche imprenditoriali o di  investimenti di natura incrementale in tutta l'area ZLS,  usufruiscono delle seguenti misure di semplificazione:

    • a) sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli  2  e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto  ambientale  (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS)  e autorizzazione  integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia  di  autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n.  42,  e  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,  in  materia  di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui  al  decreto  del Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  in  materia edilizia;  alla  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  in  materia   di concessioni demaniali portuali;
    • b) fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  38  del  decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riguardo alla localizzazione ed alla approvazione del progetto delle opere, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta, comunque denominati,  la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri,  intese,  concerti  o altri atti di assenso di  competenza  di  piu'  amministrazioni  sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990,  n. 241; i termini ivi previsti sono ridotti della meta' e sono  altresi' ridotti alla meta' i termini di cui  all'articolo  17-bis,  comma  1, della citata legge n. 241 del 1990;
    • c) i termini di cui alle lettere a) e b) previsti per il rilascio di   autorizzazioni,   approvazioni,   intese,   concerti,    pareri, concessioni, accertamenti  di  conformita'  alle  prescrizioni  delle norme e dei piani urbanistici ed  edilizi,  nulla  osta  ed  atti  di assenso, comunque denominati, degli  enti  locali,  regionali,  delle amministrazioni centrali, nonche' di tutti gli altri competenti  enti e agenzie sono da considerarsi perentori e, decorsi inutilmente  tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole;
    • d)  per  le  imprese  beneficiarie  delle  agevolazioni  previste dall'articolo 1, comma 64, della legge n. 205 del 2017  in  relazione agli investimenti effettuati nelle  zone  ammissibili  agli  aiuti  a finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3),  lettera c),  del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   gli interventi relativi agli oneri  di  urbanizzazione  primaria  di  cui all'articolo 16, comma 7, del testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  sono  realizzati entro il termine perentorio di  novanta  giorni  dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei  servizi di pubblica utilita'. In caso di ritardo si applica l'articolo  2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    Nelle ZLS e nelle ZLS interregionali  possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi  del regolamento (UE)  n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre  2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. 

    La perimetrazione delle zone franche doganali è proposta da ciascun Comitato di  indirizzo ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e  dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta. 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Riversamento Crediti ricerca e sviluppo: nuovi termini e modello

    Con Provvedimento n 169262 del 29 marzo le Entrate modificano parte del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 188987 del 1° giugno 2022 relativo alla  procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. 

    Il provvedimento del 29 marzo 2024 è emanato in attuazione dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di disciplinare le modalità e i termini per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati, prevista dall’articolo 3 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e i nuovi termini per l’accesso alla predetta procedura, approvando, contestualmente, il correlato nuovo modello di domanda.

    Di conseguenza sono aggiornate le specifiche tecniche ed i controlli relativi al prodotto software.

    In particolare, il provvedimento prende atto che la nuova scadenza per la trasmissione telematica del modello è il 30 luglio 2024, mentre i versamenti vanno effettuati entro il 16 dicembre o in tre rate di pari importo scadenti entro il 16 dicembre degli anni 2024, 2025 e 2026, le ultime due gravate di interessi al tasso legale.

    Per quanto riguarda la revoca dell’istanza precedentemente inviata, essa è prevista dal comma 1-bis dello stesso articolo 5 del Dl 145/2023, ed il provvedimento la rende possibile entro il 30 giugno prossimo, a condizione che a tale data non sia stato effettuato alcun versamento.

    Successivamente, entro il 30 luglio, è possibile inviare una nuova istanza di riversamento. 

    Attenzione al fatto che l’utilizzo della precedente modulistica è ammesso fino alla data di pubblicazione del nuovo software di trasmissione.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2024: istanze fino al 30 aprile

    Dal 1° al 30 aprile 2024 è possibile presentare la dichiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel primo trimestre 2024 (periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2024).

    Lo comunica l'Agenzia delle Dogane con Nota del 20.03.2024 n. 172030 che qui pubblichiamo.

    Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2024, il beneficio in oggetto spetta per:

    • l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
      • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
      • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
      • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
    • l’attività di trasporto di persone svolta da:
      • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di
        attuazione;
      • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
      • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
      • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
    • l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

    Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2024: presenta la dichiarazione

    Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it (“Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024 – Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2024”) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo strimestre 2024.

    Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale, si ricorda che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea (qui in allegato in formato xlsx e in formato ods) e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.

    Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

    • per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
    • per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa.
      Al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al seguente link: "Uffici Dogane".
    • per le imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata (v. nota n.34315/RU del 28.01.2020).

    Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2024: importo rimborsabile

    La misura del beneficio riconoscibile è pari a:

    • euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

    Ricordiamo che l’art. 8, comma 1, del decreto legge n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha inciso sul criterio di determinazione del credito spettante agli esercenti trasporto merci e talune attività di trasporto persone inserendo nel comma 4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 una soglia entro la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il beneficio può essere riconosciuto.

    Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2024: fruizione del credito

    Per la fruizione del rimborso dell’importo sopra indicato, i soggetti interessati dovranno indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo:

    • mediante compensazione (utilizzando il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota RU-57015 del 14.05.2015). Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000,
    • o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277. Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).

    Termini di utilizzo credito maturato nel precedente trimestre

    Relativamente ai crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025.

    Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2026.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus edicole: domande entro il 15.04

    Il dipartimento per l'editoria ha pubblicato un avviso per il bonus edicole 2023 spese 2022.

    Nel dettaglio, dalle ore 10.00 del 15 marzo alle ore 17.00 del 15 aprile 2024 è possibile presentare la domanda per il contributo alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, previsto all’art. 2, comma 2, del DPCM 10 agosto 2023 recante la ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria.

    Con il DPCM del 10 agosto 2023 sono state ripartite le risorse del Fondo Straordinario per l’Editoria, pari a 140 milioni per il 2023. 

    In particolare, l’articolo 2, comma 2, del suddetto D.P.C.M. ha previsto come misura di sostegno alle edicole un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute per:

    • IMU, TASI, COSAP, TOSAP, TARI, 
    • canoni di locazione, 
    • servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento ad Internet, 
    • acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispostivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, 

    entro il limite di 6 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, nel rispetto del regolamento UE “de minimis” vigente.

    Con successivo Decreto del 28 novembre 202  sono state definite, all’articolo 2, le modalità per la fruizione di tale agevolazione.

    Si evidenzia che questo bonus è una misura differente rispetto al bonus una tantum edicole da poco conclusosi.

    Bonus edicole spese 2022: domande entro il 15.04

    Le disposizioni applicative per la fruizione del contributo sono contenute nell’art. 2 del DPCM 28 novembre 2023 e nella Circolare n 1/2024.

    Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> "Contributo edicole 2023 per spese sostenute nel 2022" del menù "Servizi on line", previa autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE).

    Si ricorda che è previsto l’invio di una sola domanda per impresa richiedente

    La domanda deve essere firmata digitalmente dal titolare di impresa individuale o socio titolare/legale rappresentante di società di persona, esclusivamente con firma CAdES. 

    In caso di errore, sarà possibile, per tutta la durata di apertura dello sportello, presentare una nuova domanda che annulla la precedente.

    Per assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda contattare:

    • l'Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00, 
    • ed eventuali quesiti o richieste di chiarimento dovranno essere inoltrati esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla seguente casella di posta dedicata: credito.edicole@governo.it

    Bonus edicole spese 2022: i beneficiari

    Il contributo è riconosciuto alle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste:

    • con indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10 quale codice di attività primario;
    • non sottoposte a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale

    Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del DPCM del 10 agosto 2023 il contributo è pari al 50 per cento delle spese sostenute, al netto dell’IVA, ove prevista, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. 

    Il contributo concorre alla formazione del reddito e, pertanto, è erogato al netto della ritenuta fiscale.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus colonnine ricarica professionisti e imprese: domande dal 15 marzo

    Partono nuovamente le domande per il Bonus colonnine di ricarica ossia il contributo ad imprese e professionisti per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica,.

    Bonus colonnine ricarica professionisti e imprese: che cos'è

    Il Bonus Colonnine per imprese e professionisti sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti, per un importo pari al 40% delle spese ammissibili.

    In dettaglio, sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 4 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 25 agosto 2021, n. 358, al netto di IVA, ed oggetto di fatturazione elettronica per:

    1. l’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
    2. la connessione alla rete elettrica (nel limite massimo del 10%);
    3. le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi (nel limite massimo del 10%).

    Bonus colonnine ricarica professionisti e imprese: a chi si rivolge e le risorse

    Le agevolazioni sono rivolte a:

    1. imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
    2. professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

    Le risorse inizialmente stanziate ammontano a 87,5 milioni e così ripartite:

    1. 70 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a 375.000 euro da parte di imprese;
    2. 8,75 milioni euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a 375.000 euro da parte di imprese;
    3. 8,75 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti.

    Dopo la prima apertura dello sportello, avvenuta nei mesi di ottobre e novembre 2023, sono ancora disponibili più di 70 milioni di euro.

    Per gli interventi previsti dalle lettere 1) e 3) sopra indicati sarà possibile procedere con la compilazione della domanda online sul sito di Invitalia www.invitalia.it che gestisce la misura per conto del Ministero, a partire dalle ore 12.00 del 15 marzo 2024.

    Per gli interventi previsti dalla lettera 2) sopra indicati, le imprese potranno inviare la domanda di accesso al contributo esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: CRE1@postacert.invitalia.it dalle ore 12.00 del 15 marzo 2024.

    La chiusura dei termini di presentazione delle domande è, in tutti i casi, fissata alle 17.00 del 20 giugno 2024.

    Ricordiamo che la prima edizione si è conclusa il 30.11.2023.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo eccellenze ristorazione: domande rinviate al 12 marzo

    Il MASAF con Decreto del 4 marzo, preso atto della avvenuta sospensione in data 1 marzo 2024, del servizio di invio e acquisizione del protocollo delle domande di
    agevolazione relativa:

    alla misura “Macchinari e beni strumentali” prevista dal decreto del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare 24 gennaio 2024, n. 35987, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 32 dell’8 febbraio 2024, 

    si dispone che le domande di contributo potranno essere nuovamente presentate a partire dalle ore 10,00 del 12 marzo 2024 e fino alle ore 12,00 del 13 maggio 2024.
    Le domande saranno visibili allo stato di compilazione in cui erano al momento della sospensione
    della piattaforma.

    Ricordiamo che veniva pubblicato in GU n 32 dell'8 febbraio il Decreto dell'Agricoltura del 24 gennaio con le regole per presentare le domande di agevolazione per il fondo per le imprese della ristorazione e della pasticceria previsto dal Decreto del 4 luglio 2022 (pubblicato in GU 202 del 30 agosto).

    Nel dettaglio si tratta del  fondo di parte capitale per il sotegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano.

    In particolare, la dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi è pari a complessivi euro 56.000.000,00, di cui euro 25.000.000,00 per l'anno 2022 ed euro 31.000.000,00 per l'anno 2023.

    E' bene specificare che il fondo è finalizzato a promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana con l'erogazione di agevolazioni fino al 70% dell'investimento, per un massimo di 30.000 euro per singola impresa, per:

    • acquisto di macchinari professionali,
    • acquisto altri beni strumentali durevoli innovativi.

    Fondo sostegno eccellenze gastronomia e agroalimentare: i beneficiari

    Possono  beneficiare  delle  agevolazioni le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

    • a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
    • b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20  («Produzione di pasticceria fresca»): essere regolarmente costituite  ed  iscritte come attive nel Registro  delle  imprese  da  almeno  dieci  anni  o, alternativamente, aver acquistato – nei  dodici  mesi  precedenti  la data di pubblicazione del presente  decreto  –  prodotti  certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale  dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
    • c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in  liquidazione  volontaria  e  non  sono  sottoposte  a   procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
    • d) non sono in situazione di difficoltà così come definita dal regolamento di esenzione;
    • e) sono iscritte presso  INPS  o  INAIL  e  hanno  una  posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento  unico  di regolarità contributiva (DURC);
    • f) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
    • g) hanno restituito le somme eventualmente dovute  a  seguito  di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
    • h)  non  hanno  ricevuto  e  successivamente  non  rimborsato   o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali  illegali  o incompatibili dalla Commissione europea  ai  sensi  del  decreto  del Presidente del  Consiglio  dei ministri  23  maggio  2007  («Impegno Deggendorf»).

    Sono, in ogni caso,  escluse  dalle  agevolazioni  di  cui  al presente decreto le imprese:

    • a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva;
    • b) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di presentazione della domanda, siano  stati  condannati, con  sentenza definitiva o decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'art. 444 del codice di procedura penale, per  i  reati  che  costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi  della normativa  in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

    Sostegno eccellenze gastronomia e agroalimentare: domande dal 12.03

    Le domande di agevolazione devono essere presentate dai soggetti ammissibili esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire  dalle ore 10.00 del 01/03/2024 e fino alle ore 10.00 del 30/04/2024. 

    Attenzione per prolemi tecnici della Piattaforma le domande sono rinviate al 12 marzo e fino al 13 maggio 2024.

    Una volta trasmessa la domanda il sistema rilascerà l’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, riportante la data e l’ora di trasmissione della stessa. 

    Solo in esito al rilascio di tale attestazione le domande di agevolazione si intenderanno correttamente trasmesse.

    Le domande dovranno essere firmate digitalmente dal Rappresentante legale dell’impresa, pena l’improcedibilità delle stesse.

    Sostegno eccellenze gastronomia e agroalimentare: i macchinari

    Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all’attività dell’impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa; i beni strumentali acquistati devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo, come previsto all’art. 6, comma 1, del D.M. del 4 luglio 2022

    Allegati: