• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Sviluppo competenze PMI: domande di contributo dal 10 settembre

    Il MIMIT ha pubblicato il DD 0587/2026 con le regole per  l’attuazione di un nuovo sportello agevolativo  per la misura prevista dal decreto  4 settembre 2025, volta a supportare le piccole e medie imprese nell’acquisizione di servizi finalizzati allo sviluppo delle competenze del personale dipendente aziendale.

    A partire dalle ore 12:00 del 10 settembre 2026 e fino alle ore 12:00 del 21 dicembre 2026 le PMI possono presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore iNVITALIA.

    Ricordiamo che  un primo sportello si era  chiuso il 23 giugno scorso.

    Le regole iniziali sono state dettate dal Decreto MIMIT del 4 settembre 2025 e poi con successivi provvedimenti attuativi.

    Il decreto in oggetto reca le procedure per la concessione ed erogazione  delle  agevolazioni  per l'acquisizione, anche in un'ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo sviluppo delle competenze  del personale dipendente aziendale al fine di accrescere le competenze del capitale umano delle PMI per consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all'innovazione tecnologica ed alla transizione verde e digitale.

    Le agevolazioni sono concedibili, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, nella forma del contributo diretto alla spesa, nella misura pari al 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili indicate all’articolo 5.
    Nel caso in cui i soggetti proponenti abbiano presentato progetti integrati sovraregionali di cui all’articolo 4, comma 4, il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1, è maggiorato di 20 (venti) punti percentuali per le micro e piccole imprese e di 10 (dieci) punti percentuali per le medie imprese.

    Sviluppo competenze PMI: che cos’è

    Sviluppo Competenze è un regime di aiuto destinato alle PMI localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per l’acquisizione, anche in un’ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo sviluppo e all’accrescimento delle competenze del relativo personale dipendente.

    L’obiettivo è consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all’innovazione tecnologica e alla transizione verde e digitale.

    La dotazione finanziaria complessiva dello strumento è di 50 milioni di euro a valere sull’Azione 1.4.1 “Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all’interno delle imprese” prevista nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1.4 del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (PN RIC 2021-2027).

    Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. Una quota pari al 40% delle risorse è destinata al sostegno delle imprese operanti nella filiera automotive e nella filiera della moda, del tessile e dell’arredamento.

    Sviluppo competenze PMI: spese ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative finalizzate all’acquisizione di percorsi di formazione diretti a sviluppare o a consolidare le competenze del personale dipendente nell’ambito delle tematiche strategiche per la transizione tecnologica, digitale e verde delle imprese.
    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i percorsi di formazione del personale devono:

    • a) prevedere costi ammissibili non inferiori a euro 10.000,00 (diecimila/00) e non superiori a euro 60.000,00 (sessantamila/00). Nel caso di progetti integrati sovraregionali tali limiti si intendono riferiti al singolo soggetto beneficiario partecipante al progetto integrato sovraregionale;
    • b) essere realizzate nell’ambito di una o più unità locali dei soggetti di cui all’articolo 3, ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate;
    • c) essere erogati da soggetti/manager qualificati ovvero da società di consulenza/fornitori di servizi di formazione e consulenza indipendenti rispetto all’impresa proponente. Per soggetti o società qualificati e indipendenti si intendono soggetti o società in possesso di una significativa e comprovata esperienza in ambito di Strategia nazionale di specializzazione intelligente e/o digitalizzazione e/o transizione ecologica, dimostrabile attraverso l’elenco dei progetti realizzati almeno negli ultimi 3 anni nelle materie oggetto della consulenza, con la definizione degli importi, dell’oggetto e degli ambiti di applicazione;
    • d) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione; il percorso di formazione del personale deve essere avviato entro 6 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione e concludersi entro massimo 12 mesi dalla medesima data, salvo eventuale proroga di ulteriori 6 mesi;
    • e) avere come oggetto uno o più delle seguenti tematiche:
      • i. traiettorie tecnologiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
      • ii. conoscenza, utilizzo e diffusione delle tecnologie individuate dal regolamento STEP;
      • iii. processi di transizione verde e digitale;
    • f) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal decreto di concessione di cui all’articolo 9.

    Il contenuto e le finalità del percorso di formazione del personale, nonché le modalità organizzative adottate per il concreto svolgimento dello stesso, devono essere chiaramente descritte in sede di presentazione della domanda di accesso e devono risultare dall’offerta economica che il
    soggetto richiedente è tenuto a tramettere unitamente alla predetta domanda di accesso.

    Le iniziative di formazione, aventi le caratteristiche previste, possono essere presentate anche nell’ambito di progetti integrati sovraregionali, qualora l’integrazione consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi in relazione all’attività oggetto dell’iniziativa di formazione, anche in ottica di sviluppo della filiera di appartenenza. Il progetto integrato sovraregionale può includere iniziative relative a percorsi di formazione del personale presentate da un massimo di 10 imprese.
    Gli ambiti strategici di cui al comma 2 lettera e) sono oggetto di ulteriori specificazioni nell’ambito del provvedimento di cui all’articolo 7, comma 1.

    Non sono ammissibili alle agevolazioni iniziative dirette a conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

    Sviluppo competenze PMI: i costi ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti voci di costo:

    • a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
    • b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
    • c) i costi dei servizi di consulenza strettamente connessi all’iniziativa di formazione;
    • d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

    Al fine di ridurre le complessità amministrative connesse alla fase di rendicontazione e controllo dei progetti e delle spese ammissibili, le spese di cui al comma 1 sono ritenute ammissibili, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, sulla base di opzioni semplificate di costo che assumono, nel caso, la forma di costi unitari.

    I costi unitari sono definiti sulla base delle opzioni off-the-shelf determinate dalla Commissione Europea e pubblicate con il Regolamento (UE) n. 1676/2023 del 7 luglio 2023, al paragrafo 3 del relativo Allegato, che integra il Regolamento (UE) n. 1060/2021

    Le spese devono, in ogni caso, essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021- 2027.

    Con provvedimento saranno fornite le necessarie specificazioni in ordine ai criteri di determinazione delle spese ammissibili.

    Sviluppo competenze PMI: presenta domanda entro il 23 giugno

    Con DD del 26 gennaio 2026, come modificato dal successivo DD del 10 febbraio 2026, sono stati definiti i termini e le procedure per l’apertura dello sportello, nonché le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria per l’accesso alle agevolazioni.

    A partire dalle ore 12:00 del 21 aprile 2026 e fino alle ore 12:00 del 23 giugno 2026 le PMI possono presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it).

    Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.

    Le domande di agevolazione presentate sono istruite nel rispetto della posizione assunta dalle stesse nell’ambito di una graduatoria, formata in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a ciascuna iniziativa in relazione ai criteri di valutazione riportati nell’allegato n. 1 del Decreto MIMIT del 4 settembre 2025 e tenuto conto dell’eventuale possesso, da parte del soggetto richiedente, delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta autotrasporto al 70% della maggiore spesa per gasolio

    Pubblicato in GU n 167/2026 il Decreto 23 maggio del Mit con le regole attuative del bonus autotrsporto previsto da Decreto Carburanti n 64/2026 convertito in legge.

    Ricordiamo che il Decreto Carburanti conteneva misure a sostegno di cittadini e imprese contro il caro prezzi e le speculazioni.

    In particolare, sono state previste misure per l'autotrasporto le cui regole operative vanno ora in GU, vediamo i dettagli.

    Bonus autotrasporto 2026: a chi spetta e perchè

    Il Decreto Carburanti, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

    Il contributo è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalitaà previste dal decreto di cui al comma 3.

    Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. 

    Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

    Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

    Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
    Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 23 maggio ora pubblicato in GU n 167 del 21 luglio sono stabilite le regole operative.

    Bonus autotrasporto: al 70% della maggiore spesa per gasolio

    In dettaglio, le disposizioni decreto definiscono i criteri e  le modalità di  attuazione  della  disciplina   del  contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui  all'art.  3, del  decreto-legge  18   marzo   2026,  n.  33,  convertito,   con modificazioni,  con  la  legge  13  maggio  2026,  n.   79,   recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi  alle crisi dei mercati  internazionali»,  e  finalizzato  a  mitigare  gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo  dei carburanti con particolare riguardo alle  procedure  di  concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto,  nonche'  alla  richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

    Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui  all'art. 3, comma 1, secondo periodo, sono assegnate,  sotto  forma di  credito  d'imposta,  nella  misura massima  del  70  per  cento  della  maggiore  spesa  sostenuta   per l'acquisto di gasolio, utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilita' dell'azienda, determinata sulla base dei litri di gasolio acquistati, come risultanti dalle fatture di acquisto, nei mesi indicati dal medesimo art. 3, comma 1, primo periodo, rispetto al prezzo medio rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026.
    I contributi  finalizzati ad attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del  gasolio relativamente  ad  un periodo  limitato,  sono   riconosciuti  alle condizioni di cui alla comunicazione della Commissione  C/2026/  2593 del 5 maggio 2026 recante «Quadro temporaneo per gli aiuti  di  Stato in risposta alla crisi  in  Medio  Oriente»  e,  in  particolare, la Sezione 2.2. «Sostegno temporaneo  dei  prezzi dell'energia  per  le imprese attive  nel  trasporto  ferroviario,  su strada e  per  vie navigabili interne», che al paragrafo (66) indica le  condizioni  che gli aiuti di Stato  di  importo  limitato  concessi nell'ambito  del quadro  temporaneo   devono   rispettare   per   essere   considerati compatibili  con  il  mercato  interno sulla  base  dell'art.   107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;
    Il  credito di imposta è cumulabile  con  altre  agevolazioni  che  abbiano  ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della  base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non porti al superamento del costo sostenuto.

    Bonus autotrasporto 2026: in attesa della data per le domande

    Il decreto 23 maggio prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

    • predispone gli atti necessari per l'individuazione dei  soggetti  beneficiari della presente misura, 
    • della  determinazione del  contributo concedibile, 
    • nonche' della approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo contributo sotto forma di credito d'imposta.

    Con successivo decreto direttoriale a cura del  Ministero sono determinati termini  e  modalità per la presentazione delle istanze da  parte  delle imprese  beneficiarie nonche' le modalita' per l'effettuazione  delle  verifiche circa  il  rispetto  dei  requisiti  previsti

    L'istanza è presentata  per  il  tramite  di  apposita  piattaforma informatica  che  consente  di  inserire  i   dati   necessari   alla determinazione  del   credito  concedibile  quali identificazione dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto di gasolio, litri di gasolio acquistati dall'impresa nei  mesi  indicati  nell'art.  3, comma 1, primo periodo, del decreto 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, indicazione dei veicoli per i quali il gasolio e' stato acquistato.

    La  piattaforma  informatica di  cui  al comma  2  è  gestita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  approva,  con uno o piu' decreti  direttoriali,  il  contributo  riconosciuto  alle imprese  beneficiarie  dando  immediata  comunicazione   dell'importo complessivamente concesso e trasmettendo contestualmente  i  relativi dati all'Agenzia delle entrate

     Il  riconoscimento alle imprese beneficiarie del credito d'imposta avviene, in ogni caso, nei limiti delle risorse.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito Design e estetica: attenzione alla comunicazione di completamento

    Pubbblicato il Decreto 3 luglio MIMIT con le regole per le domande per il credito design ed estetica.

    Ricordiamo che a rifinanziare la misura è stata la Legge di bilancio 2026 ha rifinanziato il credito di imposta per il design e l'estetica.

    Si tratta della agevolazione destinata a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di oggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali che svolgono attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali.

    Il credito è utilizzabile in compensazione in F24.

    Attenzione al fatto che sono previste due comunicazioni:

    • un comunicazione preventiva,
    • una comunicazione di completamento.

    Lo sportello di presentazione delle domande si è chiuso il 7 luglio.

    Vediamo le regole per la comunicazione di completamento per chi ha presentato domanda.

    Credito Design e estetica: rifinanziato per il 2026

    Con una dotazione complessiva di 60 milioni, la misura dedicata al design e all’ideazione estetica che garantisce un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per attività di design e sviluppo del prodotto, nel limite annuale di 2 milioni, è stato appunto rifinanziato dalla manovra finanziaria 2026.

    L’agevolazione è rivolta alle imprese operanti in Italia per sostenere le attività che riguardano l’ideazione estetica e la progettazione dei prodotti, valorizzando il contributo del design nei processi d’innovazione aziendale finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti). Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi componenti di prodotti complessi, imballaggi, presentazioni, simboli grafici e caratteri tipografici. 

    Le spese ammissibili possono riguardare:

    • costi per il personale direttamente impiegato nelle attività di design e sviluppo del prodotto e compensi per professionisti e consulenti esterni, 
    • quote di ammortamento di strumenti e attrezzature utilizzati per la progettazione e la prototipazione, 
    • materiali e le forniture impiegati nella realizzazione dei prototipi.

    Le spese devono essere effettivamente sostenute, correttamente contabilizzate e coerenti con le attività dichiarate.

    Credito innovazione e dsesign: le due comunicazioni necessarie

    Il DD 3 luglio ha previsto che per l’accesso al beneficio, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 926, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, pari a 60 milioni di euro, l’impresa trasmette l’allegato modello di comunicazione preventiva in relazione a ogni singolo progetto di design e ideazione estetica programmato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto che intende accedere al beneficio, la descrizione del progetto da realizzare, ivi inclusa la prevista data di avvio e di completamento, l’importo degli investimenti agevolabili da sostenere e il relativo credito d’imposta potenzialmente spettante.

    Il modello di comunicazione è altresì trasmesso dall’impresa al completamento degli investimenti per ciascuna delle comunicazioni di prenotazione entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura del periodo d’imposta, contenente l’indicazione degli investimenti sostenuti suddivisi per tipologia di spese ammissibili e l’importo del relativo credito d’imposta.
    L’ammontare complessivo degli investimenti agevolabili completati, considerati al lordo delle altre sovvenzioni ricevute sulle stesse spese ammissibili, non può essere inferiore al 70 per cento dell’ammontare indicato nella comunicazione preventiva.

    Credito innovazione e design: come si utilizza

    Attenzione al fatto che al perfezionamento dell’invio del modello di comunicazione preventiva, l’impresa ottiene una
    ricevuta di avvenuto invio del modello, contenente l’indicazione del credito d’imposta prenotato secondo l’ordine cronologico di invio ovvero dell’indisponibilità delle risorse.
    Il credito d’imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione.

    Il credito d’imposta effettivamente fruibile è determinato sulla base del minor valore tra i crediti comunicati.
    Il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. 

    L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle imprese e del made in Italy, con modalità telematiche e secondo i termini definiti d’intesa, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi. 

    Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate. 

    L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2026: istanze fino al 31 luglio

    Dal 1° al 31 luglio 2026 è possibile presentare la dichiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel secondo trimestre 2026 (periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno).

    Lo comunica l'Agenzia delle Dogane con Nota del 24.06.2026 n. 353642 che qui pubblichiamo.

    Le aliquote applicabili

    Il quadro normativo del secondo trimestre 2026 è caratterizzato da molteplici variazioni successive dell'aliquota ordinaria di accisa sul gasolio usato come carburante, determinate dal perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici. L'aliquota normale, fissata a decorrere dal 1° gennaio 2026 a euro 672,90 per 1.000 litri (D.Lgs. n. 43/2025 come modificato dalla Legge n. 199/2025), è stata rideterminata più volte nel corso del trimestre:

    • 1° aprile – 22 maggio 2026: euro 472,90 per 1.000 litri (D.L. 33/2026, D.L. 38/2026 come modificato dal D.L. 42/2026, D.L. 63/2026, decreto interministeriale 8 maggio 2026);
    • 23 maggio – 6 giugno 2026: euro 572,90 per 1.000 litri (art. 4, comma 1, D.L. 22 maggio 2026, n. 89);
    • 7 giugno – 30 giugno 2026: euro 622,90 per 1.000 litri (decreto interministeriale 5 giugno 2026).

    Il trimestre si suddivide quindi in tre periodi di consumo distinti ai fini del calcolo del rimborso.

    L'aliquota ridotta per i biocarburanti HVO

    Anche l'aliquota ridotta di 617,40 €/1.000 litri prevista dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 43/2025 per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) conformi ai criteri di sostenibilità ha subito variazioni nel corso del trimestre, in allineamento con le riduzioni temporanee dell'aliquota normale:

    • 8 aprile – 10 maggio 2026: aliquota ridotta rideterminata a euro 472,90 per 1.000 litri;
    • 23 maggio – 6 giugno 2026: aliquota ridotta rideterminata a euro 572,90 per 1.000 litri.

    Per i periodi non compresi nell'elenco precedente (1° aprile – 7 aprile; 11 maggio – 22 maggio; 7 giugno – 30 giugno) continua ad applicarsi l'aliquota ridotta ordinaria di euro 617,40 per 1.000 litri.

    Gli HVO che non soddisfano le condizioni di sostenibilità previste dall'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) continuano a essere assoggettati all'aliquota normale vigente nel rispettivo periodo.

    Nessuna variazione per gli autotrasportatori

    Le variazioni delle aliquote ordinarie non incidono sugli esercenti attività di trasporto merci e di determinate categorie di trasporto persone, che continuano a beneficiare dell'aliquota agevolata prevista dal punto 4-bis della Tabella A del TUA, pari a 403,22 € per 1.000 litri. L'importo del rimborso varia tuttavia in base alla tipologia di carburante utilizzato e al periodo di consumo.

    Soggetti che hanno diritto al rimborso

    Per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2026, il beneficio in oggetto spetta per:

    l'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

    • persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
    • imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

    l'attività di trasporto di persone svolta da:

    • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
    • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285;
    • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al D.Lgs. n. 422/1997;
    • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009.

    l'attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

    Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2026: come presentare la dichiarazione

    Sul sito Internet dell'Agenzia, all'indirizzo www.adm.gov.it ("Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2026 – Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2026") è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2026.

    Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., la Circolare n. 11/2025 prot. n. 297622/RU del 26 maggio 2025 ha previsto la possibilità di trasmettere a mezzo PEC all'Ufficio ADM territorialmente competente la dichiarazione trimestrale di rimborso, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, accludendo il file in formato ".dic".

    In via del tutto residuale, chi non dispone di PEC o non può utilizzarla può trasmettere la dichiarazione in forma cartacea unitamente a un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il medesimo file.

    Sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

    • per le imprese nazionali, l'Ufficio ADM territorialmente competente rispetto alla sede operativa (o alla sede legale in caso di più sedi);
    • per le imprese unionali obbligate alla dichiarazione dei redditi in Italia, l'Ufficio ADM competente rispetto alla sede di rappresentanza. Al fine di facilitare l'individuazione dell'ufficio si rinvia all'elenco pubblicato al seguente link: "Uffici Dogane";
    • per le imprese unionali non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, l'ufficio è individuato in base allo Stato membro di appartenenza, secondo la tabella allegata alla nota ADM.

    La dichiarazione di rimborso può essere presentata dal 1° al 31 luglio 2026.

    Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2026: importo rimborsabile

    Per il secondo trimestre 2026, gli importi di rimborso stabiliti dall'ADM (differenza tra l'aliquota agevolata di 403,22 €/1.000 litri e l'accisa effettivamente gravante sul prodotto) sono i seguenti:

    Gasolio tradizionale e HVO non conforme ai criteri di sostenibilità:

    • 69,68 €/1.000 litri per i consumi dal 1° aprile al 22 maggio (accisa normale 472,90 €) – Quadro A-1
    • 169,68 €/1.000 litri per i consumi dal 23 maggio al 6 giugno (accisa normale 572,90 €) – Quadro A-2
    • 219,68 €/1.000 litri per i consumi dal 7 giugno al 30 giugno (accisa normale 622,90 €) – Quadro A-3

    HVO conforme ai criteri di sostenibilità:

    • 214,18 €/1.000 litri per il periodo 1° aprile – 7 aprile (aliquota ridotta 617,40 €) – Quadro A-4
    • 69,68 €/1.000 litri per il periodo 8 aprile – 10 maggio (aliquota ridotta 472,90 €) – Quadro A-5
    • 214,18 €/1.000 litri per il periodo 11 maggio – 22 maggio (aliquota ridotta 617,40 €) – Quadro A-6
    • 169,68 €/1.000 litri per il periodo 23 maggio – 6 giugno (aliquota ridotta 572,90 €) – Quadro A-7
    • 214,18 €/1.000 litri per il periodo 7 giugno – 30 giugno (aliquota ridotta 617,40 €) – Quadro A-8

    HVO per cui non si hanno informazioni dal fornitore sul rispetto dei criteri (si applica l'aliquota minore vigente nel periodo):

    • 69,68 €/1.000 litri per il periodo 1° aprile – 22 maggio (aliquota minore vigente: 472,90 €) – Quadro A-1
    • 169,68 €/1.000 litri per il periodo 23 maggio – 6 giugno (aliquota minore vigente: 572,90 €) – Quadro A-2
    • 214,18 €/1.000 litri per il periodo 7 giugno – 30 giugno (aliquota minore vigente: 617,40 €, inferiore alla normale di 622,90 €) – Quadro A-8

    È previsto inoltre un Quadro A-9 per i consumi di gasolio/HVO non conforme riforniti da distributori privati, qualora il carburante sia pervenuto all'impianto nel periodo 1° gennaio – 18 marzo 2026 (quando era vigente l'aliquota di 672,90 €/1.000 litri), come comprovato dall'e-DAS.

    Difficoltà di identificazione dei carburanti HVO

    Come già segnalato da diverse associazioni di categoria, gli esercenti incontrano difficoltà pratiche nell'identificare la tipologia di HVO acquistato, poiché i fornitori non sempre trasferiscono informazioni sufficienti. Per tutelare gli aventi diritto al rimborso da possibili dichiarazioni non veritiere, l'ADM ha stabilito che, in assenza di informazioni certe, si considera applicata l'aliquota di accisa minore vigente nel periodo. Nel secondo trimestre 2026 questa regola produce un effetto particolarmente rilevante nell'ultima fascia (7 giugno – 30 giugno): l'aliquota ridotta HVO di 617,40 €/1.000 litri risulta inferiore all'aliquota normale di 622,90 €/1.000 litri, con la conseguenza che il rimborso spettante (214,18 €/1.000 litri) è lo stesso dell'HVO conforme certificato, e i relativi consumi vanno imputati al Quadro A-8.

    Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2026: fruizione del credito

    I soggetti interessati indicano nella dichiarazione se intendono utilizzare il rimborso mediante compensazione (codice tributo 6740, con facoltà di superare il limite annuo di 250.000 € per crediti da agevolazioni alle imprese) oppure richiedere la restituzione in denaro secondo le modalità del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277. Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato UME è richiesta l'indicazione dei codici BIC e IBAN.

    Termini di utilizzo del credito maturato nel primo trimestre 2026

    I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre 2026 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027.

    Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non compensate, che dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2028.

    Novità dal 1° ottobre 2026: obbligo di invio telematico per la compensazione

    L'art. 2, comma 7, del D.L. 22 maggio 2026, n. 89 (c.d. decreto ISA/proroga) ha introdotto, con decorrenza 1° ottobre 2026, importanti modifiche al comma 5 dell'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, in ordine alle modalità di fruizione dell’agevolazione mediante compensazione.

    In particolare, è stato introdotto l’obbligo di presentazione “esclusivamente in forma telematica” della dichiarazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 24-ter per il riconoscimento del credito mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (lett. b).

    Pertanto, gli esercenti che, a decorrere dal 1° ottobre 2026, intendono fruire del credito mediante compensazione (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) dovranno presentare la dichiarazione trimestrale di rimborso obbligatoriamente tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I. A partire dalla medesima data, non sarà più ammessa la presentazione tramite PEC né in forma cartacea per le dichiarazioni che richiedono la fruizione del credito in compensazione. 

    Gli esercenti non ancora abilitati sono tenuti a presentare istanza di adesione al Servizio Telematico Doganale – E.D.I. prima della scadenza.

    Riduzione dei tempi del silenzio-assenso. Il D.L. 89/2026 riduce da 60 a 30 giorni i tempi di maturazione dell'istituto del silenzio-assenso.

    Cosa non cambia. Per le dichiarazioni con le quali l'esercente richiede il riconoscimento del credito in denaro (rimborso diretto, comma 6 dell'art. 24-ter) permangono le consolidate modalità di presentazione: Servizio Telematico Doganale, PEC o, in via residuale, forma cartacea con file allegato su supporto informatico.

    Gli esercenti interessati possono richiedere l'abilitazione al Servizio Telematico Doganale – E.D.I. sul sito ADM all'indirizzo: https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/servizio-telematico-doganale-e.d.i.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Librerie under 35: bando per i giovani, preparati alla domanda

    Librerie under 35 è il nuovo bando del Minsitero della Cultura che offre una concreta opportunità per i giovani interessati a mettersi in proprio. Il MIC ha messo a disposizione 4 milioni di euro.

    Il Bando pubblicato il 25 giugno reca tutte le regole per approfittare dell'opportunità, leggi di seguito i requisiti nel Bando Librerie under 35 per avere il fondo perduto per le librerie presentando la domanda entro il il 13 settembre.

    Librerie under 35: fondo perduto per i giovani, le condizioni per averlo

    Il bando “Librerie under 35” prevede uno stanziamento complessivo di 4 milioni di euro, suddivisi in due linee di intervento: 

    • 1 milione è destinato alle iniziative avviate successivamente al 30 dicembre 2023 nei territori dei Comuni rientranti nelle tipologie indicate dal bando; 
    • 3 milioni sono destinati alle iniziative avviate successivamente al 30 giugno 2024 ovvero ancora da avviare, nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti.

    Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha specificato che “Educare i giovani alla lettura e all’amore per i libri deve essere una priorità delle istituzioni. Il nostro obiettivo, in questo senso, è sostenere coloro che scelgono di investire in un lavoro che è, insieme, impresa culturale e missione civile. Accompagnare i ragazzi in questo percorso professionale, anche attraverso strumenti mirati di sostegno e fondi dedicati, può rappresentare una concreta occasione di crescita e di rafforzamento dei presìdi culturali sul territorio”.

    Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

    Librerie under 35: gli ATECO beneficiari e le condizioni per il fondo perduto

    Possono presentare domanda di accesso alla quota del Fondo riservata di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del presente Bando le persone fisiche titolari o legali rappresentanti di un’attività economica già avviata relativa alla gestione di librerie indipendenti o affiliate, tuttavia non appartenenti a catene o gruppi editoriali ovvero imprenditoriali, in possesso di tutti i seguenti requisiti:
    a) aver avviato l’esercizio successivamente al 30 dicembre 2023, qualora il punto vendita sia ubicato in un comune rientrante in una delle tipologie di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 nel quale non esista un altro punto di rivendita dei libri;
    b) essere titolari di codice ATECO 47.61 (Commercio al dettaglio di libri) oppure 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano) anche non primari, purché vi siano esercitate in via primaria le attività di cui ai codici ATECO 47.62 (Commercio al dettaglio di giornali, altre pubblicazioni periodiche e articoli di cancelleria), ovvero 58.11 (Edizione di libri);
    c) dimostrare, mediante la asseverazione di un professionista abilitato, che nell’esercizio commerciale per il quale viene presentata la domanda di contributo la vendita di libri abbia rappresentato almeno il 30% del fatturato complessivo per un periodo minimo di due mesi antecedenti alla presentazione della domanda.

    Scarica qui il bando librerie under 35

    Librerie under 35: le domande e i soggetti esclusi

    I soggetti titolari o legali rappresentanti possono presentare la domanda esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:

    • dg-bic.nuovelibrerie@pec.cultura.gov.it
    • dalle ore 15:00 del 15 giugno 2026 alle ore 15:00 del 13 settembre 2026, 
    • come previsto dal Bando accessibile dal sito internet del Ministero della Cultura (https://cultura.gov.it) e dal sito internet della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali (https://biblioteche.cultura.gov.it), 
    • utilizzando obbligatoriamente la modulistica ivi messa a disposizione purché in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
      • a) non aver riportato condanne penali definitive per reati contro la pubblica amministrazione, ovvero per i reati indicati all’articolo 94 del d.lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti pubblici);
      • b) non essere stati sottoposti a procedure concorsuali ai sensi del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e ai sensi del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.;
      • c) non essere incorsi in illeciti professionali gravi o in altre gravi violazioni tra quelle indicate nell’articolo 95 del d. lgs. n. 36/2023(c.d. Codice dei Contratti pubblici);
      • d) non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data del 28 dicembre 2024 (entrata in vigore del decreto legge 2024, n. 201).

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Incentivi alle imprese: approvato il Dlgs definitivo di riordino

    Il Mimit con un comunicato del 23 giugno ha annunciato che il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, in attuazione della legge 27 ottobre 2023, n. 160.

    Il Ministro Urso in proposito ha dichiarato:

    “Un sistema di incentivi più semplice significa maggiori opportunità per le imprese che investono e innovano. Con questo decreto proseguiamo il percorso di riforma avviato con il Codice degli incentivi, rispettando gli impegni assunti nell'ambito del PNRR e ponendo le basi per completare il riordino di tali strumenti di sostegno con la prossima Legge di Bilancio”.

    Il provvedimento rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di riforma del sistema degli incentivi, rendendolo più organico, semplice ed efficace.

    La riforma si fonda su due direttrici principali: 

    • l'armonizzazione della disciplina attraverso il nuovo Codice degli incentivi alle imprese, già entrato in vigore il 1° gennaio 2026; 
    • il riordino e la razionalizzazione delle misure di incentivazione gestite dalle Amministrazioni statali.

    L'intervento costituisce una delle riforme previste dal PNRR, inserita su richiesta della Commissione europea, e il suo completamento consente il raggiungimento della relativa milestone nei tempi previsti.

    Obiettivo è quello di realizzare un sistema di incentivi più razionale, trasparente e orientato ai risultati, assicurando al tempo stesso la piena salvaguardia delle risorse destinate alle imprese e la continuità degli strumenti di sostegno agli investimenti, alla competitività e alla crescita del tessuto produttivo nazionale

    Decreto incentivi: il fondo per la crescita sostenibile

    Il Fondo per la crescita sostenibile è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento dell’Unione europea, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti sezioni:

    a) ricerca, sviluppo e innovazione;

    b) start up d’impresa;

    c) investimenti produttivi per la transizione verde e digitale;

    d) accesso al credito e al mercato dei capitali.

    Il Fondo per la crescita sostenibile valorizza le sinergie con le iniziative e i programmi adottati dalle istituzioni europee ed gli obiettivi e le priorità come articolati per ciascuna sezione dagli articoli 5, 6, 7 e 8, possono essere periodicamente aggiornati, sulla base del monitoraggio dell’andamento degli incentivi adottati, attraverso revisione con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy della disciplina quadro di riferimento ovvero, per gli incentivi previsti dagli articoli 5, comma 1, lettera a), 7, comma 1, lettera a) e 8, comma 1, lettera a) che non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina quadro, mediante provvedimenti normativi di modifica di rango corrispondente alla disciplina modificata.

    Incentivi dell’FCS per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione

    Con riferimento alla sezione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano alla promozione di iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, il sostegno della trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. Per il perseguimento di tali finalità, l’FCS opera attraverso il ricorso a:

    a) gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) di cui all’articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;

    b) l’emanazione di bandi tematici, da adottare nell’ambito di una disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi, per il sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, di trasferimento tecnologico, con riferimento alle seguenti linee:

    1) per i progetti di maggiore dimensione o di rilevanza strategica, procedure che valorizzino il confronto con i soggetti coinvolti, con la previsione di profili di negoziazione per la definizione di specifici aspetti dell’iniziativa o di azioni di sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell’incentivo;

    2) sportelli tematici, attuati sulla base di specifiche priorità o parametri individuati dal bando, in conformità con gli ulteriori criteri di valutazione previsti dal codice degli incentivi;

    3) partecipazione delle imprese a progetti di ricerca, di sviluppo, di innovazione e di trasferimento tecnologico, anche nell’ambito di iniziative promosse dalle istituzioni europee e in collaborazione con le istituzioni del sistema universitario;

    4) valorizzazione e tutela della proprietà industriale e intellettuale.

    2. I bandi tematici di cui al comma 1, lettera b), favoriscono, ove compatibile con le finalità e le caratteristiche dell’incentivo, forme di collaborazione e aggregazione tra più imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione tra più imprese, anche di diverse dimensioni.

    Viene previsto che, con riferimento alla sezione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano a sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e di start up innovative, ivi comprese le cooperative, e a favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e le sinergie con il mercato del venture capital

    Per il raggiungimento di tali finalità, l’FCS opera attraverso bandi tematici, adottati nell’ambito di un’apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi. 

    Inoltre, con riferimento alla sezione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile sostengono interventi diretti al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di territori che versano in situazioni di crisi. 

    Per il raggiungimento di tali finalità, l’FCS opera attraverso il ricorso a:

    a) i «contratti di sviluppo» di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il sostegno di programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni;

    b) l’emanazione di bandi tematici finalizzati a sostenere la realizzazione di programmi qualificati di investimento da parte delle imprese, con particolare riferimento a quelli finalizzati alla transizione digitale ed ecologica delle imprese e alla sostenibilità ambientale, da adottare nell’ambito di un’apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi. Nell’ambito dei bandi di cui al primo periodo, è riconosciuta una particolare attenzione ai programmi di investimento proposti da PMI, ivi comprese le cooperative. Possono essere, altresì, previste focalizzazioni dell’intervento per il rilancio di specifiche aree territoriali o di settori ritenuti strategici

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Deduzioni forfettarie autotrasportatori 2026

    Con il comunicato n 73 del 23 giugno il MEF Ministero dell’economia e delle finanze comunica che sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2026 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

    Vediamo tutti i dettagli e le istruzioni delle Entrate per le dichiarazioni dei redditi 2026.

    Deduzioni forfettarie autotrasportatori 2026

    Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2025.

    In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2025 nella misura di 48,00 euro.

    La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

    Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, le Entrate precisano che:

    • la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) 
    • va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2026 PF e SP, 
    • utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.

    I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo idrico: contributo alle imprese con domanda entro l’8 giugno

    Entro l'8 giugno si può presentare domanda al Fondo idrico – SFNIISSI, lo Strumento Finanziario Nazionale per gli Investimenti Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico.

    Vediamo i beneficiari della agevolazione e le regole per le domande.

    Fondo idrico SFNIISSI: imprese beneficiare del contributo

    Invitalia ha pubblicato le regole per lo SFNIISSI la misura rivolta alle imprese del settore idrico.

    La dotazione complessiva della agevolazione è di un miliardo di euro, finanziato con risorse del Fondo Next Generation EU per modernizzare le infrastrutture idriche del Paese.

    Lo SFNIISSI sostiene gli investimenti nel settore idrico e facilita l’accesso alle risorse finanziarie necessarie per realizzare infrastrutture moderne, sicure ed efficienti su tutto il territorio nazionale. 

    Si vuole rendere sostenibili, anche dal punto di vista economico-finanziario, i progetti infrastrutturali legati alla gestione delle risorse idriche. 

    In questo modo contribuisce a ridurre il divario di redditività degli investimenti, garantendone l'idoneità al finanziamento bancario e favorendo al contempo processi di razionalizzazione e aggregazione tra i gestori del servizio idrico.

    Possono partecipare imprese del settore idrico o soggetti pubblici che svolgono attività analoghe, di qualsiasi dimensione, operanti su tutto il territorio nazionale.

    Le domande possono essere inviate solo online tramite la Piattaforma SFNIISSI, gestita da Invitalia, fino alle ore 11.59 dell'8 giugno 2026, dopo la proroga che ha posticipato la scadenza originariamente fissata al 28 maggio 2026.

    Le sovvenzioni sono erogate nella forma del contributo a fondo perduto e coprono fino al 90% del costo per progetti di efficientamento e sicurezza strutturale e fino all'85% per interventi di riduzione delle perdite tramite digitalizzazione.

    Lo Strumento è stato istituito dall’articolo 24 del decreto-legge n. 19 del 19 febbraio 2026, in attuazione della Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2025.

    Fondo idrico SFNIISSI: imprese beneficiare del contributo

    Possono presentare Domanda di Sovvenzione, in qualità di Proponente:

    • le imprese, o soggetti del settore pubblico 
    • che svolgono attività analoghe, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale 
    • che, alla data di presentazione della Domanda di Sovvenzione, si trovano nelle seguenti condizioni:
      • a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono dimostrare il possesso della personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza, attestata dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di sovvenzione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente Avviso, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
      • b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
      • c) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
      • d) essere titolari di concessione di derivazione idrica rilasciata dall’amministrazione competente ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ovvero, nei casi di richiesta di rilascio o rinnovo della medesima concessione, titolari dell’utenza di prelievo delle acque formalmente riconosciuta dall’amministrazione concedente;
      • e) essere un soggetto gestore del servizio idrico integrato accreditato all’anagrafica operatrice di cui all’articolo 5 della delibera n. 347/2012/R/IDR, del 2 agosto 2012 e ss.mm.ii., dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ovvero operante nei territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano con affidamento della gestione del servizio idrico conforme alla normativa vigente.

    Fondo idrico SFNIISSI: presenta la domanda

    Le domande possono essere inviate solo online tramite la Piattaforma SFNIISSI, gestita da Invitalia, fino alle ore 11.59 dell'8 giugno 2026, dopo la proroga che ha posticipato la scadenza originariamente fissata al 28 maggio 2026. 

    I termini e le modalità di presentazione sono definiti nell'avviso pubblico

    Per presentare le domande di sovvenzione è necessario accreditarsi, dal 29 aprile, sulla piattaforma dedicata.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus pubblicità 2026: pubblicato l’elenco dei richiedenti

    Con un avviso del 1 giugno il Dipartimento per l'informazione e l'editoria  ha comunicato la pubblicazione dell'elenco dei richiedenti del  bonus pubblicità 2026 trasmesso dall’Agenzia delle entrate,  per l'accesso  credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali realizzati nel 2026 su quotidiani e periodici, cartacei e online.

    L'elenco riporta la denominazione e l’importo teoricamente spettante per gli investimenti dichiarati nel modulo di richiesta anche se non ancora realizzati, con la percentuale provvisoria del contributo  pari al 27% del credito richiesto.

    Si ricorda che si tratta di comunicazioni di prenotazione e che la procedura richiede anche una dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettivamente da inviare tra il 9 gennaio e il 9 febbraio 2027.

    Vediamo tutti i dettagli e il riepilogo delle regole.

    Bonus pubblicità 2026: domande dal 2 marzo al 1 aprile

    Le comicazioni per l'accesso al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari per l'anno 2026 era stato differito.

    Come specificato dall'avviso del Dipartimento per l'Editoria, in considerazione del fatto che il termine iniziale per la presentazione della "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nell'anno 2026"," coincide con un giorno festivo, il suddetto termine è stato differito dal 1° marzo al 2 marzo 2026 con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 23 febbraio 2026.
    Con il medesimo provvedimento, al fine di non ridurre il numero complessivo di giorni previsti per tale presentazione, è stato differito dal 31 marzo al 1° aprile 2026 il termine finale per la presentazione della citata "comunicazione per l'accesso".
    Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione "Servizi" dell'area riservata, accessibile con:

    • sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), 
    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS), 
    • Carta d'Identità Elettronica (CIE) 
    • oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.

    Ricordiamo che per beneficiare dell’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare:

    • la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;            
    • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

    L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

    Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900”), che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi.

    Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno

    Dopo la presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

    Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027, salvo cambiamenti, i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2026.

    Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES 2026: domande entro il 1° giugno, vediamo per chi

    Il credito d'imposta per le imprese che operano nelle regioni rientranti nella ZES unica spetta anche per il 2026.

    Ricordiamo che l'art. 1, commi 438-443, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha esteso il contributo sotto forma di credito d'imposta istituito dall’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124, a favore delle imprese che effettuano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    L’art. 1, commi 438-443, della legge ha definito le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa che, ai sensi dell’art. 1 comma 438, è pari per il 2026 a 2,3 miliardi di euro.

    Per l’anno 2026 il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. 

    Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

    In base all'art. 7, comma 14, del decreto attuativo ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti di cui all’art. 8 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.

    Attenzione al fatto che, come specificato anche dall'ADE sulla pagina preposta, le domande per il 2026 scadono il 30 maggio che essendo sabato concede tempo fino al 1° giugno.

    Credito ZES 2026: soggetti esclusi

    L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica (codici ATECO 24.1), carbonifera (codici ATECO 05.1) e della lignite (codici ATECO 05.2), dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture (codici ATECO 49, 50, ad esclusione dei codici 501000 e 503000, e 51), della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche (codici ATECO 35.11, 35.12, 35.13, 35.14 e 35.16), della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo (codici ATECO 64, 65 e 66).

    L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER nonché ai soggetti che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.

    Credito ZES 2026: utilizzo

    Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

    Nella delega di pagamento vanno indicati il codice tributo “7034” e l’anno 2026.

    Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell’art.1, comma 441, della legge, è utilizzabile:               

    1. per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’art.1, comma 441, della legge e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta            
    2. per la quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data del provvedimento di cui al punto 1., la certificazione mediante l’applicativo “Consegna documenti e istanze”.

    Credito ZES 2026: modello e istruzioni per le domande entro il 1° giugno

    Con Provvedimento del 30.01.2026 sono approvati, ai sensi dell’articolo 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i modelli di comunicazione previsti dal comma 439, primo e secondo periodo, del citato articolo 1, con le relative istruzioni, per l’utilizzo del contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.

    I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati dalle imprese per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati:

    • dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
    • dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
    • dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028

    relativi al credito d’imposta ZES unica: scarica Modello e istruzioni per il Credito ZES 2026

    Ai fini della fruizione del credito d’imposta per l’anno 2026, gli operatori economici interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2026 e l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2026. 

    Si considera tempestiva anche la “comunicazione” trasmessa dal 26 maggio 2026 al 30 maggio 2026 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 4 giugno 2026