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Contributi diretti al Cinema: in arrivo la riforma
La riforma del cinema e dell'audiovisivo cambia il sistema degli incentivi destinati alle sale cinematografiche: al posto del credito d'imposta sono previsti contributi diretti non soggetti a tassazione.
Il sostegno potrà riguardare anche nuove sale, recupero di quelle inattive, ristrutturazioni e adeguamenti strutturali e tecnologici.
Per le imprese è importante considerare che le nuove regole non sono ancora operative.
Il provvedimento deve completare il proprio iter parlamentare, il testo è stato approvato dalla Camera e ora andrà al Senato e la riforma prevede una delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina del settore cinematografico e audiovisivo.
Di conseguenza, il passaggio dai crediti d'imposta ai contributi diretti non comporta, allo stato attuale, l'apertura di una nuova procedura per richiedere le agevolazioni.
Sarà necessario attendere il completamento dell'iter della riforma e i successivi provvedimenti di attuazione per conoscere nel dettaglio requisiti, importi e modalità di accesso ai nuovi contributi per le sale cinematografiche.
Riforma cinema, come cambiano gli incentivi per le sale
Uno dei punti della riforma riguarda specificamente le imprese dell'esercizio cinematografico.
Il criterio indicato dal testo è quello di riformare gli incentivi per le sale attraverso l'introduzione di contributi diretti in sostituzione del credito d'imposta.
I contributi non saranno soggetti a tassazione e avranno l'obiettivo di favorire sia l'attività ordinaria sia lo sviluppo delle sale cinematografiche.
Il cambiamento interessa quindi il sistema di sostegno oggi basato sui crediti d'imposta previsti dalla legge n. 220 del 2016.
La normativa vigente riconosce infatti alle imprese di esercizio cinematografico un credito d'imposta per gli investimenti nelle sale e agli esercenti un ulteriore credito d'imposta legato ai costi di funzionamento.
Contributi per nuove sale, ristrutturazioni e recupero di quelle chiuse
Il nuovo sistema di contributi avrà un campo di applicazione ampio.
Il sostegno è destinato innanzitutto a favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche.
Sono inoltre previsti incentivi per:
- la realizzazione di nuove sale cinematografiche;
- il ripristino delle sale inattive;
- gli interventi di ristrutturazione;
- l'adeguamento strutturale delle sale;
- l'adeguamento tecnologico.
La riforma punta quindi a intervenire sia sul funzionamento delle strutture sia sugli investimenti necessari per ampliare, recuperare e ammodernare il circuito cinematografico.
Cosa cambia rispetto al tax credit attuale
Il cambiamento è significativo perché il sistema vigente prevede agevolazioni sotto forma di credito d'imposta.
Per gli investimenti, l'articolo 17 della legge n. 220 del 2016 riconosce alle imprese di esercizio cinematografico un credito d'imposta sulle spese sostenute per realizzare nuove sale o ripristinare quelle inattive e per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico.
Il credito riguarda anche l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori.
L'articolo 18 disciplina invece il credito d'imposta destinato agli esercenti per i costi di funzionamento delle sale cinematografiche.
Con la riforma, per le sale si punta dunque a superare questo meccanismo fiscale attraverso l'introduzione di contributi diretti.
Contributi diretti non soggetti a tassazione
Un altro elemento previsto dalla riforma riguarda il trattamento fiscale delle nuove agevolazioni.
I contributi diretti destinati alle sale non saranno soggetti a tassazione.
È uno degli aspetti che caratterizza il nuovo modello rispetto all'attuale sistema basato sul credito d'imposta.
La definizione concreta del nuovo sistema richiederà però l'attuazione della delega e la disciplina delle modalità operative.
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Bonus moda 2026, 100 milioni alle PMI: fondo perduto per investimenti
Via libera alla nuova misura MIMIT per sostenere gli investimenti delle PMI della filiera della moda. A disposizione 100 milioni di euro per programmi di sviluppo da 1 a 20 milioni, con contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Il 25% delle risorse è riservato alle micro e piccole imprese e il 40% agli investimenti nel Mezzogiorno. Per le domande bisogna però attendere il prossimo provvedimento ministeriale.
Arrivano 100 milioni di euro per le PMI della moda.
Con il decreto del 6 agosto 2026, pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 10 settembre, vengono definite le regole della nuova misura destinata a sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese della filiera.
L'intervento, previsto dall'articolo 3 della legge 11 marzo 2026, n. 34, punta a rafforzare la competitività del settore sostenendo programmi di sviluppo realizzati in Italia, favorendo l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea e le aggregazioni tra imprese.
La dotazione complessiva è di 100 milioni di euro, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile.
Ma come funziona il nuovo incentivo? Vediamo chi può ottenere le agevolazioni, quali investimenti sono finanziati e quanto può essere riconosciuto alle imprese.
Bonus moda 2026, chi può richiederlo
La misura è rivolta alle piccole e medie imprese operanti nella filiera della moda.
Per accedere alle agevolazioni le PMI devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese e svolgere una delle attività economiche ammesse, individuate attraverso i codici ATECO 2025 riportati nell'Allegato 1 al decreto.
Devono inoltre essere rispettati gli ulteriori requisiti previsti dal decreto ministeriale.
L'accesso non è riservato alle imprese che presentano programmi individuali. Uno degli obiettivi dell'intervento è infatti favorire anche le aggregazioni lungo la filiera.
Investimenti da 1 a 20 milioni di euro
Uno dei dati più rilevanti riguarda la dimensione dei programmi finanziabili.
Per ottenere le agevolazioni, i programmi di sviluppo devono prevedere spese ammissibili comprese tra 1 milione e 20 milioni di euro e devono essere realizzati sul territorio nazionale.
La domanda può essere presentata da una singola PMI oppure attraverso un programma congiunto.
In quest'ultimo caso devono partecipare da tre a sei imprese e il progetto riferito a ciascuna PMI non può avere un valore inferiore a 200.000 euro.
Cosa finanzia il bonus moda
Il cuore del programma deve essere costituito da un investimento produttivo.
Gli interventi possono riguardare la creazione di una nuova unità produttiva, l'ampliamento della capacità di un'unità esistente, la riconversione o la ristrutturazione di un'unità produttiva oppure l'acquisizione degli attivi di uno stabilimento esistente.
Al programma possono essere affiancati anche progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione, entro il limite del 40% dell'investimento complessivo previsto dal piano di sviluppo.
Spazio anche alla formazione del personale, fino al 20% dell'investimento complessivo.
Per i programmi di investimento produttivo con spese ammissibili superiori a 5 milioni di euro possono inoltre essere previsti progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Quali spese sono ammesse
Per gli investimenti produttivi possono rientrare nelle agevolazioni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal decreto, le spese relative a:
- suolo aziendale;
- opere murarie e infrastrutture specifiche;
- macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;
- immobilizzazioni immateriali.
Sono ammissibili anche gli impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, a condizione che siano destinati a soddisfare i fabbisogni dell'unità produttiva interessata dall'investimento.
Fondo perduto e finanziamento agevolato: quanto spetta
Le imprese possono ottenere un contributo a fondo perduto e, su richiesta, anche un finanziamento agevolato.
Quest'ultimo può essere riconosciuto in misura pari al 20% degli investimenti ammissibili.
Il finanziamento può avere una durata massima di 10 anni, oltre a un periodo di preammortamento fino a tre anni.
Un limite particolarmente importante riguarda l'agevolazione complessiva: la somma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato non può superare il 75% degli investimenti complessivamente ammissibili.
Questo non significa, però, che tutte le imprese riceveranno automaticamente un'agevolazione pari al 75% della spesa.
Le intensità effettivamente riconoscibili dipendono infatti dalla tipologia di progetto, dalla localizzazione dell'investimento e dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato applicabile.
25 milioni riservati alle micro e piccole imprese
Dei 100 milioni di euro disponibili, il decreto riserva il 25% delle risorse alle micro e piccole imprese.
Si tratta quindi di una quota pari a 25 milioni di euro.
Un'ulteriore riserva riguarda il Mezzogiorno.
Il 40% delle risorse, pari a 40 milioni di euro, è destinato ai programmi di investimento realizzati in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Le somme eventualmente non utilizzate nell'ambito delle riserve potranno essere destinate al finanziamento delle altre domande.
Non sarà un click day: prevista una graduatoria
L'accesso alle agevolazioni avverrà mediante una procedura valutativa con formazione di una graduatoria.
Non sarà quindi il semplice ordine cronologico di presentazione delle domande a determinare l'accesso all'incentivo.
Il decreto stabilisce una serie di criteri per l'attribuzione dei punteggi e prevede anche specifiche maggiorazioni.
Tra queste rientrano quelle riconosciute per il possesso del rating di legalità, per la certificazione della parità di genere, per l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o dell'Unione europea e, nel caso dei programmi congiunti, per la partecipazione di imprese che operano in diverse fasi della catena del valore.
Una maggiorazione specifica è inoltre prevista per i piani presentati da imprese nelle quali il costo del personale, sulla base dell'ultimo bilancio approvato prima della domanda, presenta un'incidenza superiore al 15% del fatturato.
Bonus moda 2026, quando partono le domande?
È questo il passaggio che interessa maggiormente le imprese: al momento le domande non sono ancora aperte.
Il decreto ministeriale del 6 agosto definisce la disciplina dell'incentivo, ma rinvia a un successivo provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese la definizione dei termini e delle modalità per la trasmissione telematica delle istanze.
Bisognerà quindi attendere questo ulteriore atto per conoscere la data dalla quale sarà possibile presentare domanda.
Le istanze saranno trasmesse attraverso la procedura informatica messa a disposizione dal soggetto gestore.
Cosa devono fare adesso le PMI interessate
In attesa dell'apertura della procedura, le imprese possono iniziare a verificare se rientrano tra i potenziali beneficiari della misura e se gli investimenti programmati rispettano le condizioni previste dal decreto.
Particolare attenzione va riservata all'attività economica esercitata, alle spese previste, alla dimensione complessiva del programma e, per chi intende presentarsi insieme ad altre imprese, ai requisiti stabiliti per i programmi congiunti.
Il passaggio decisivo sarà però il prossimo provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, che stabilirà quando e come presentare le domande per accedere ai 100 milioni destinati alla filiera della moda.
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Credito d’imposta autotrasporto: domande entro il 15 settembre, istruzioni MIT
Con un cominicato stampa il MIT annuncia che a partire dal giorno 1° settembre 2026 e fino alle ore 23:59 del 15 settembre 2026 sarà aperta la piattaforma per la presentazione delle istanze per l'ottenimento di un ristoro, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti, con veicoli di classe ambientale euro V e VI, le attività di trasporto indicate all'articolo 24 ter comma 2, lettera a) numeri 1) e 3) e lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nonché alla legge 11 agosto 2003, n 218 in materia di noleggio di autobus con conducente.
Il predetto ristoro è riconosciuto nella misura massima del 70 per cento della maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo ad agosto dell'anno 2026 per l'acquisto di gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell'impresa rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Tale Aiuto di Stato è concesso nel limite massimo di 386,2 milioni di euro.
A disciplinare le regole operative è il Decreto MIT 28 agosto atteso in GU ufficiale
Ricordiamo che è a tale proposito è stato pubblicato in GU n 167/2026 il Decreto 23 maggio del Mit con le regole attuative del bonus autotrsporto previsto da Decreto Carburanti n 64/2026 convertito in legge.
Il Decreto Carburanti contiene misure a sostegno di cittadini e imprese contro il caro prezzi e le speculazioni.
Bonus autotrasporto 2026: a chi spetta e perchè
Il Decreto Carburanti, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Il contributo è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalitaà previste dal decreto di cui al comma 3.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 23 maggio ora pubblicato in GU n 167 del 21 luglio sono stabilite le regole operative.Bonus autotrasporto: al 70% della maggiore spesa per gasolio
In dettaglio, le disposizioni decreto definiscono i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 3, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, con la legge 13 maggio 2026, n. 79, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali», e finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonche' alla richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, sono assegnate, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 70 per cento della maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio, utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilita' dell'azienda, determinata sulla base dei litri di gasolio acquistati, come risultanti dalle fatture di acquisto, nei mesi indicati dal medesimo art. 3, comma 1, primo periodo, rispetto al prezzo medio rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026.
I contributi finalizzati ad attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gasolio relativamente ad un periodo limitato, sono riconosciuti alle condizioni di cui alla comunicazione della Commissione C/2026/ 2593 del 5 maggio 2026 recante «Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente» e, in particolare, la Sezione 2.2. «Sostegno temporaneo dei prezzi dell'energia per le imprese attive nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne», che al paragrafo (66) indica le condizioni che gli aiuti di Stato di importo limitato concessi nell'ambito del quadro temporaneo devono rispettare per essere considerati compatibili con il mercato interno sulla base dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.Bonus autotrasporto 2026: domande entro il 15 settembre, ecco le istruzioni MIT
L'istanza è presentata dalle imprese esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'indirizzo:
- http://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it
- allegandovi il file_fatture redatto nel formato.xlsx, secondo il modello pubblicato unitamente al presente comunicato ed altresì disponibile sulla medesima piattaforma.
L'accesso alla piattaforma è effettuato dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante dell'impresa tramite SPID/CIE.
Una volta autorizzato all'accesso, lo stesso può individuare ulteriori soggetti (incaricati) autorizzati ad operare nella piattaforma per conto della medesima impresa ed identificabili mediante SPID o CIE attraverso il codice fiscale.
Qualora il legale rappresentante dell'impresa sia privo di SPID o CIE, per il primo accesso alla piattaforma può rivolgersi al servizio di assistenza di SOGEI tramite la mail:
- assistenza- creditogasolio@sogei.it
- per ottenere la relativa autorizzazione e permettere a un suo incaricato in possesso di SPID o CIE di accedere alla piattaforma su sua delega.
Effettuato l'accesso, il soggetto di cui sopra registra l'impresa secondo l'anagrafica proposta dalla piattaforma, completando i dati richiesti.
Hanno accesso alla piattaforma le imprese iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) con posizione attiva alla data del 31 luglio 2026.
Le imprese che non risultino attive nel REN alla data del 31 luglio 2026, ma che lo sono state nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 agosto 2026, sono ammesse alla piattaforma previa richiesta presentata al servizio di assistenza SOGEI tramite la mail: assistenza-creditogasolio@sogei.it.
Le imprese straniere aventi stabile organizzazione in Italia – e pertanto ammesse al ristoro – ma non iscritte al REN, possono presentare la medesima richiesta di assistenza, precisando la propria ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, indirizzo della sede in Italia e generalità della persona fisica che si intende incaricare per accedere alla piattaforma e presentare l'istanza. In tal modo la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto potrà effettuare le verifiche necessarie per autorizzarne l'accesso.
La piattaforma, al termine del periodo di apertura, effettua il calcolo del rimborso fiscale massimo spettante ad ogni beneficiario attraverso la formula:
- 0,70 [(totale colonna D del file fatture) – (totale litri acquistati nei 5 mesi) * 1,70087/1,22]
In ordine alla predisposizione dei dati e documenti utili per l'inserimento dell'istanza in piattaforma è necessario che l'impresa sia in grado di indicare:
– I litri di gasolio complessivamente acquistati, separatamente per ciascuno dei sei mesi interessati: marzo, aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto 2026, e riferiti esclusivamente ai veicoli adibiti ad uso di terzi e di classe ambientale EURO V e VI ammessi a ristoro:
i) per trasporto merci di categoria N e di massa complessiva a pieno carico maggiore od uguale a 7,5 ton;
ii) per trasporto persone autobus di categoria M2 ed M3.
I litri complessivi di gasolio acquistati per ciascun mese (compreso l'HVO), dovranno essere inseriti in piattaforma al momento della presentazione dell'istanza nelle apposite 6 caselle che saranno visibili a video sulla piattaforma
– Le targhe dei veicoli in disponibilità dell'impresa nel periodo interessato, ammessi a ristoro. A tal fine la piattaforma mostrerà l'elenco delle targhe dei veicoli in disponibilità a ciascuna impresa, alla data del 31 luglio 2026.
L'impresa dovrà semplicemente selezionare quelle dei veicoli per la cui trazione ha acquistato il gasolio. Sarà inoltre possibile inserire on line sulla piattaforma le targhe di veicoli Euro V ed Euro VI (di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate per i veicoli di categoria N) per i quali è stato acquistato il gasolio e non presenti nell'elenco proposto in piattaforma.
Infine, è necessario che l'impresa predisponga il file_fatture utilizzando il modello excel allegato al presente comunicato e scaricabile dalla stessa piattaforma, ivi riportando, nelle singole colonne:
A – riferimenti fattura:
va riportato, a seconda del caso:
– l'identificativo SDI della fattura;
– il numero della fattura preceduto dal suffisso net- nel caso di pagamento con carte netting;
– il numero della fattura seguito dal segno e dal numero della partita IVA del fornitore del gasolio nel caso di acquisti effettuati all'estero,
B – tipo fattura:
– indicare CARB se la fattura riporta al suo interno l'identificativo della/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i;
– indicare NO CARB se la fattura non riporta al suo interno alcun identificativo della/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i.
C – importo netto:
indicare il totale della fattura, al netto dell'IVA. Non sono ammessi simboli (es. €) né separatori delle migliaia. Deve essere indicato esclusivamente il numero, con due cifre decimali separate dalla "virgola".
D – importo carburante rimborsabile netto:
indicare la quota parte della fattura riferita, al netto dell'IVA, all'acquisto di gasolio acquistato per la trazione dei veicoli ammessi al ristoro e inseriti in piattaforma. Non sono ammessi simboli (es. €) né separatori delle migliaia. Deve essere indicato esclusivamente il numero, con due cifre decimali separate dalla "virgola".
E – nazione di emissione:
indicare il codice a due cifre della nazione in cui ha sede il soggetto che ha emesso la fattura.
Si riporta di seguito l'elenco dei codici ammessi, presente altresì nel Manuale utente scaricabile dalla piattaforma. (Per esempio, per fattura emessa in Austria inserire il codice di due caratteri alfabetici AT).
AT – Austria BE – Belgio BG – Bulgaria CY – Cipro HR – Croazia DK – Danimarca EE – Estonia FI – Finlandia FR – Francia DE – Germania GR – Grecia IE – Irlanda IS – Islanda IT – Italia LV – Lettonia LI – Liechtenstein LT – Lituania LU – Lussemburgo MT – Malta NO – Norvegia NL – Paesi Bassi PL – Polonia PT – Portogallo CZ – Repubblica Ceca RO – Romania SK – Slovacchia SI – Slovenia ES – Spagna SE – Svezia HU – Ungheria Dopo aver inseriti i dati e caricato il file_fatture, si può procedere all'invio dell'istanza, cui verrà associato e comunicato dalla piattaforma un codice identificativo numerico.
Una volta inviata l'istanza, è possibile, accedendo nell'area "Gestione richiesta", verificare sia lo stato dell'istanza (PRESA IN CARICO/RESPINTA/RICHIESTA ACCOLTA), il riepilogo della stessa istanza con possibilità di scaricarne il file pdf e, solo per le richieste accolte, è possibile visualizzare l'importo massimo del ristoro concedibile, calcolato dalla piattaforma secondo la formula sopra riportata.
Nel sopra indicato periodo di apertura della piattaforma, qualora lo stato dell'istanza risultasse RESPINTA è possibile eliminarla e ripresentare una nuova istanza.
Dopo la chiusura della piattaforma, qualora il totale risultante dalla somma dell'importo concedibile di tutte le richieste accolte superi i 386,2 milioni di euro stanziati, il Ministero provvederà alla riparametrazione degli importi al tetto del medesimo stanziamento. Tali importi, effettuate le verifiche previste dalla normativa, saranno registrati nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e quindi visualizzabili nella piattaforma nella sezione Gestione richiesta/Dettaglio istanza nel campo CONTRIBUTO CONCESSO.
Le imprese la cui richiesta sia stata accolta saranno inserite negli elenchi allegati ai decreti dirigenziali di concessione secondo l'ordine di invio delle istanze e avranno accreditato il credito d'imposta nel proprio cassetto fiscale consultabile nell'area riservata del sito di Agenzia delle Entrate nella sezione "crediti agevolativi".
Scarica qui le FAQ del MInistero dei trasporti per risolvere i tuoi dubbi
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Bandi brevetti, marchi e disegni 2026: fissate le regole
Pubblicato in GU n 200 del 29 agosto il Decreto 28 luglio del MIMIT con le regole per quest'anno per i bandi autunnali ormai noti con il nome di:
- Brevetti +
- Disegni +
- Marchi +
finalizzate alla concessione delle agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese.
In particolare per l'annualita' 2026, gli avvisi di riapertura dei bandi relativi alle misure agevolative Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ saranno adottati dalla competente Direzione generale per gli incentivi alle imprese e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito www.uibm.mise.gov.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e quindi entro il mese di settembre.
Lo stesso decreto all'articolo 2 ha previsto che gli importi delle risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2026 ammontano a:
- euro 20.000.000,00 per la misura Brevetti+,
- euro 10.000.000,00 per la misura Disegni+
- euro 2.000.000,00 per la misura Marchi+.
Ricordiamo che in liena generale:
- la misura Brevetti+ intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della competitività delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici connessi alla valorizzazione economica dei brevetti in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.
Per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la misura sarà gestita da Invitalia che svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni; - la misura Disegni+ ha come obiettivo la valorizzazione dei disegni e dei modelli delle PMI attraverso la concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale. La misura sarà gestita da Unioncamere per conto del Ministero;
- la misura Marchi+ intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti misure agevolative:
- Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;
- Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.
Si attendono i bandi 2026 per verificare se ci saranno lievi differenze con i bandi precedenti
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Credito ZES: agevolabile l’investimento avviato prima di comunicarlo, quando è possibile
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 169/2026, chiarisce l’applicazione del principio di incentivazione al credito d’imposta ZES Unica nel caso di un investimento effettuato mediante leasing nel 2026, prima dell’invio della comunicazione preventiva.
Il credito d’imposta ZES Unica può spettare anche per un investimento avviato nel 2026 prima della presentazione della comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, purché il progetto sia stato avviato successivamente all’entrata in vigore della disciplina agevolativa e siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla normativa.
È quanto emerge dalla risposta a interpello n. 169/2026 dell’Agenzia delle Entrate, dedicata all’applicazione del principio di incentivazione previsto dall’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).
Credito ZES: Investimento in leasing effettuato prima della comunicazione necessaria
L’interpello è stato presentato da una società che svolge attività di edilizia privata e pubblica attraverso una struttura produttiva situata in un territorio agevolabile ai fini della ZES Unica.
Nei mesi di gennaio e febbraio 2026 la società ha realizzato un investimento consistente nell’acquisizione, mediante un contratto di locazione finanziaria, di un bene strumentale nuovo destinato stabilmente all’attività esercitata nella struttura produttiva.
Il contratto di leasing è stato stipulato nel febbraio 2026 e nello stesso mese il bene è stato consegnato ed è entrato nella disponibilità della società.
L’investimento, quindi, è stato realizzato prima dell'apertura del periodo previsto per l'invio della comunicazione preventiva relativa al 2026.
Comunicazione preventiva dal 31 marzo al 30 maggio 2026
Per gli investimenti effettuati nel 2026, la legge di bilancio 2026 stabilisce che gli operatori economici devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo al 30 maggio 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre dello stesso anno.
Successivamente, a pena di decadenza dall’agevolazione, chi ha presentato la prima comunicazione deve trasmettere, dal 3 al 17 gennaio 2027, una comunicazione integrativa che attesti l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedente.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2026, n. 3882, precisa inoltre che sono agevolabili esclusivamente gli investimenti che rispettano il principio di incentivazione previsto dall’articolo 6 del Regolamento UE n. 651/2014.
Il dubbio sul principio di incentivazione
Proprio da quest’ultima previsione nasce il dubbio sottoposto all’Agenzia.
La società chiede, in sostanza, se possa beneficiare del credito d’imposta per un investimento realizzato nel febbraio 2026, quindi prima della presentazione della comunicazione preventiva.
Il Regolamento UE prevede infatti, in via generale, che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se il beneficiario presenta una domanda scritta prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività.
Lo stesso articolo 6 contiene però una specifica previsione per le misure sotto forma di agevolazioni fiscali. In questo caso l’effetto di incentivazione ricorre, tra le altre condizioni, quando la misura attribuisce il diritto all’aiuto sulla base di criteri oggettivi e senza un ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro e quando la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività sovvenzionati.
Quando si considera avviato l’investimento
L’Agenzia ricorda che, ai fini della disciplina europea, per avvio dell’investimento deve intendersi la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto dell’investimento oppure qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale circostanza si verifichi per prima.
Nel caso esaminato, il progetto risulta avviato con la stipula del contratto di leasing, avvenuta nel febbraio 2026.
L’Agenzia osserva inoltre che il credito d’imposta ZES Unica è concesso alle imprese che effettuano investimenti in possesso dei requisiti previsti e che rispettano le procedure di comunicazione.
Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate sulla base di criteri oggettivi e non è subordinato a una valutazione discrezionale dell’Amministrazione finanziaria.
Sotto il profilo temporale, inoltre, il credito d’imposta ZES Unica è stato reiterato senza soluzione di continuità e, da ultimo, la legge di bilancio 2026 lo ha previsto per gli investimenti ammissibili realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.
Via libera al credito ZES Unica per il caso esaminato
Alla luce della disciplina europea e delle caratteristiche dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene rispettato il principio di incentivazione nel caso sottoposto al suo esame.
Il motivo è che il progetto di investimento è stato avviato, attraverso la stipula del contratto di leasing, successivamente all’entrata in vigore della disciplina agevolativa.
Di conseguenza, secondo la risposta n. 169/2026, la società può beneficiare per il 2026 del credito d’imposta ZES Unica, anche se il contratto di leasing e la consegna del bene sono anteriori alla presentazione della comunicazione preventiva.
La conclusione resta comunque subordinata alla sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa agevolativa. L’Agenzia precisa infatti che tali ulteriori requisiti non sono oggetto dell’interpello e restano fermi gli ordinari poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
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Bando Librerie under 35: attenzione alla scadenza del 13 settembre
Librerie under 35 è il nuovo bando del Minsitero della Cultura che offre una concreta opportunità per i giovani interessati a mettersi in proprio. Il MIC ha messo a disposizione 4 milioni di euro.
Il Bando pubblicato il 25 giugno reca tutte le regole per approfittare dell'opportunità, leggi di seguito i requisiti nel Bando Librerie under 35 per avere il fondo perduto per le librerie presentando la domanda entro il il 13 settembre.
Librerie under 35: fondo perduto per i giovani, le condizioni per averlo
Il bando “Librerie under 35” prevede uno stanziamento complessivo di 4 milioni di euro, suddivisi in due linee di intervento:
- 1 milione è destinato alle iniziative avviate successivamente al 30 dicembre 2023 nei territori dei Comuni rientranti nelle tipologie indicate dal bando;
- 3 milioni sono destinati alle iniziative avviate successivamente al 30 giugno 2024 ovvero ancora da avviare, nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti.
Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha specificato che “Educare i giovani alla lettura e all’amore per i libri deve essere una priorità delle istituzioni. Il nostro obiettivo, in questo senso, è sostenere coloro che scelgono di investire in un lavoro che è, insieme, impresa culturale e missione civile. Accompagnare i ragazzi in questo percorso professionale, anche attraverso strumenti mirati di sostegno e fondi dedicati, può rappresentare una concreta occasione di crescita e di rafforzamento dei presìdi culturali sul territorio”.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
- dgbic.nuovelibrerie@pec.cultura.gov.it,
- fino alle ore 12:00 del 13 settembre 2026, utilizzando obbligatoriamente la modulistica presente sul sito.
Librerie under 35: gli ATECO beneficiari e le condizioni per il fondo perduto
Possono presentare domanda di accesso alla quota del Fondo riservata di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del presente Bando le persone fisiche titolari o legali rappresentanti di un’attività economica già avviata relativa alla gestione di librerie indipendenti o affiliate, tuttavia non appartenenti a catene o gruppi editoriali ovvero imprenditoriali, in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) aver avviato l’esercizio successivamente al 30 dicembre 2023, qualora il punto vendita sia ubicato in un comune rientrante in una delle tipologie di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 nel quale non esista un altro punto di rivendita dei libri;
b) essere titolari di codice ATECO 47.61 (Commercio al dettaglio di libri) oppure 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano) anche non primari, purché vi siano esercitate in via primaria le attività di cui ai codici ATECO 47.62 (Commercio al dettaglio di giornali, altre pubblicazioni periodiche e articoli di cancelleria), ovvero 58.11 (Edizione di libri);
c) dimostrare, mediante la asseverazione di un professionista abilitato, che nell’esercizio commerciale per il quale viene presentata la domanda di contributo la vendita di libri abbia rappresentato almeno il 30% del fatturato complessivo per un periodo minimo di due mesi antecedenti alla presentazione della domanda.Scarica qui il bando librerie under 35
Librerie under 35: le domande e i soggetti esclusi
I soggetti titolari o legali rappresentanti possono presentare la domanda esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
- dg-bic.nuovelibrerie@pec.cultura.gov.it
- dalle ore 15:00 del 15 giugno 2026 alle ore 15:00 del 13 settembre 2026,
- come previsto dal Bando accessibile dal sito internet del Ministero della Cultura (https://cultura.gov.it) e dal sito internet della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali (https://biblioteche.cultura.gov.it),
- utilizzando obbligatoriamente la modulistica ivi messa a disposizione purché in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
- a) non aver riportato condanne penali definitive per reati contro la pubblica amministrazione, ovvero per i reati indicati all’articolo 94 del d.lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti pubblici);
- b) non essere stati sottoposti a procedure concorsuali ai sensi del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e ai sensi del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.;
- c) non essere incorsi in illeciti professionali gravi o in altre gravi violazioni tra quelle indicate nell’articolo 95 del d. lgs. n. 36/2023(c.d. Codice dei Contratti pubblici);
- d) non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data del 28 dicembre 2024 (entrata in vigore del decreto legge 2024, n. 201).
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Maso chiuso, la permuta autorizzata non fa perdere le agevolazioni fiscali
Con la Risposta a interpello n 168/2026 le Entrate hanno replicato a quesiti su agevolazioni fiscali per il maso chiuso.
In particolare, la permuta di terreni appartenenti a un maso chiuso non comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite al momento della donazione, se l’operazione è autorizzata dalla Commissione locale per i masi chiusi e resta fermo l’obbligo di conduzione diretta per dieci anni.
Il chiarimenti riguarda l’applicazione dell’articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
L’interpello riguarda un contribuente che aveva ricevuto in donazione un maso chiuso costituito ai sensi della legge provinciale di Bolzano n. 17/2001.
In occasione della donazione, il contribuente aveva beneficiato delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 228/2001, assumendo l’impegno a condurre direttamente il maso per almeno dieci anni.
Successivamente, l’interessato intendeva effettuare una permuta con il proprietario di un altro maso chiuso.
L’operazione prevedeva la cessione di alcune porzioni di terreno per una superficie complessiva di 619 metri quadrati e l’acquisizione, in cambio, di una superficie della stessa estensione, destinata a essere aggregata al proprio maso.
La Commissione locale per i masi chiusi aveva già autorizzato il distacco e la contestuale incorporazione delle superfici, qualificando l’operazione come una permuta di terreni di eguale estensione.
Il dubbio riguardava quindi la possibile perdita delle agevolazioni fiscali ottenute con la precedente donazione.
Le agevolazioni previste per il maso chiuso
L’articolo 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 228/2001 estende ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze costituiti in maso chiuso le agevolazioni fiscali previste per il compendio unico.
La disposizione richiede che l’acquirente si impegni, nell’atto o con dichiarazione separata, a condurre direttamente il maso per dieci anni.
L’Agenzia richiama inoltre la disciplina provinciale contenuta nella legge n. 17/2001.
In particolare, per i cambiamenti nell’estensione del maso chiuso è necessaria l’autorizzazione della Commissione locale.
La stessa normativa consente il distacco di parti del maso quando venga contemporaneamente aggregato un altro appezzamento equivalente ai fini dell’economia aziendale.
Maso chiuso e compendio unico sono discipline autonome
Un passaggio centrale della risposta riguarda il rapporto tra la disciplina del compendio unico e quella del maso chiuso.
Secondo l’Agenzia, i due istituti non possono essere integralmente assimilati.
Per il compendio unico, l’agevolazione è collegata alla costituzione di una determinata unità fondiaria, al possesso della qualifica richiesta e alla conservazione della destinazione agricola per il periodo stabilito dalla legge.
Il maso chiuso, invece, è regolato da una disciplina speciale che ne definisce autonomamente struttura, indivisibilità, vicende successorie e modifiche della consistenza.
L’Agenzia richiama a questo proposito anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 20460 del 6 ottobre 2011, secondo cui, per il beneficio fiscale relativo ai masi chiusi, assume rilievo l’impegno dell’acquirente alla conduzione diretta per dieci anni.
Viene inoltre richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 2096 del 14 marzo 2025, che evidenzia come la disciplina del maso chiuso persegua l’obiettivo di preservare l’integrità dell’azienda agricola e prevenire la parcellizzazione dei fondi.
Quando la permuta non comporta la decadenza
Nel caso esaminato, la Commissione locale aveva autorizzato il distacco e la contestuale incorporazione delle superfici, qualificando espressamente l’operazione come permuta di terreni di eguale superficie.
Sulla base di questi elementi, l’Agenzia conclude che la stipula della permuta non comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite in sede di donazione.
Sono però indicate due condizioni precise:
- l’operazione deve essere eseguita conformemente all’autorizzazione rilasciata dalla Commissione locale per i masi chiusi
- e deve proseguire la conduzione diretta del maso per il periodo decennale previsto dalla legge, decorrente dalla data in cui sono state richieste le agevolazioni.
La conclusione è quindi legata alle caratteristiche specifiche dell’operazione sottoposta all’Agenzia e alla disciplina speciale prevista per il maso chiuso.
Maso chiuso e agevolazioni fiscali: FAQ
La permuta di terreni fa perdere le agevolazioni sul maso chiuso?
No, nel caso esaminato dall’Agenzia, se la permuta è conforme all’autorizzazione della Commissione locale e continua la conduzione diretta del maso.Quanto dura l’obbligo di conduzione diretta?
Dieci anni dalla data di richiesta delle agevolazioni fiscali.Chi deve autorizzare le modifiche al maso chiuso?
La Commissione locale per i masi chiusi, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 17/2001. -
Investimenti sostenibili 4.0 PMI: apertura domande 10 settembre
Il MIMIT con un comunicato del 20 maggio 2026 aveva comunicato 'avvio della nuova misura nota come Transizione 4.0 PMI.
La misura entra nel vivo con la pubblicazione del decreto direttoriale del 5 agosto 2026 che definisce finalmente termini, documentazione e scadenze per l'accesso alle agevolazioni:
- apertura procedura dal 10 settembre,
- invio domande dal 6 ottobre. (v. i dettagli all'ultimo paragrafo)
La misura è volta a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese nei territori delle Regioni meno sviluppate, dando attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell’ambito dell’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2 del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”. Con Decreto 18 marzo erano state le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.
Vediamo chi può presentare le domande per quali spese e come fare domanda.
Investimenti innovativi PMI 2026: che cos’è
Con Decreto 18 marzo 2026 erano state le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.
Le agevolazioni disciplinate dal decreto sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0. Priorità è assegnata ai programmi che, in aggiunta alle predette caratteristiche, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall’Unione europea e perseguiti dal PN RIC 2021 – 2027.
Investimenti innovativi PMI: risorse e ripatizione per tipologia
Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 447.595.808,76 così articolate:
a) quanto ad euro 81.661.219,19 a valere sulle economie afferenti ad interventi già attuati nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027;
b) quanto ad euro 223.294.635,52 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate dei finanziamenti agevolati nell’ambito dei Programmi Operativi “Impresa e Competitività 2014-2020”, “Energie rinnovabili e Risparmio energetico 2007-2013”, “Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013” e “Ricerca e Competitività 2007-2013”;
c) quanto ad euro 564.379,56 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate delle sovvenzioni parzialmente rimborsabili concesse ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013;
d) quanto ad euro 6.951.872,78 a valere sulle risorse finanziarie disponibili provenienti dagli interessi maturati sui fondi rotativi relativi al Programma Operativo “Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2103”;
e) quanto ad euro 135.123.701,71 a valere sulle risorse resesi disponibili nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027.Investimenti innovativi PMI: requisiti dei soggetti beneficiari
Per beneficiare delle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare la disponibilità dell’unità produttiva oggetto del
- programma di investimento nei territori delle Regioni meno sviluppate, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell’agevolazione;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e nonessere sottoposte a procedure concorsuali aventi finalità liquidatorie;
- c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
- d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
- e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- f) non aver effettuato, nei 2 (due) anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso
Investimenti innovativi PMI: investimenti ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
- a) macchinari, impianti e attrezzature;
- b) opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili;
- c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
- d) acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 (settantacinque) per cento, di cui il 35 (trentacinque) per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e il 40 (quaranta) per
cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.Ecco il decreto con i termini e modalità per la domanda
Con decreto direttoriale del 5 agosto 2026, il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministeroha dato attuazione all'articolo 9, comma 2, del DM 18 marzo 2026, definendo termini, modalità di presentazione e documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni "Investimenti sostenibili 4.0". Il provvedimento fissa finalmente le date di apertura dello sportello e i dettagli operativi attesi da imprese e consulenti per poter presentare le domande.
Le date da segnare in agenda
Fase Decorrenza Apertura compilazione domanda sulla procedura informatica dalle ore 12:00 del 10 settembre 2026 Apertura presentazione formale della domanda dalle ore 10:00 del 6 ottobre 2026 Orari di accesso alla procedura dalle 10:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì La domanda va presentata esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nella sezione "Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027" del sito di Invitalia (www.invitalia.it), che gestisce l'istruttoria per conto del Ministero.
Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda, salva la possibilità di ripresentarla in caso di rigetto a seguito dell'istruttoria. L'accesso richiede identificazione tramite SPID, CIE o Carta nazionale dei servizi ed è riservato al legale rappresentante, o a un soggetto delegato, risultante dal certificato camerale; è inoltre necessario disporre di una PEC attiva e registrata al Registro delle imprese.
La documentazione da allegare
Tra i documenti richiesti come condizione di ammissibilità figurano: il modulo di domanda con le dichiarazioni sui requisiti e sugli impegni dell'impresa proponente; il piano d'investimento con la pianificazione temporale delle spese e degli stati di avanzamento lavori; una dichiarazione sostitutiva sui dati contabili degli ultimi due esercizi, controfirmata dal collegio sindacale, dal revisore o da un professionista abilitato; le dichiarazioni antimafia e antiriciclaggio; l'eventuale prospetto per il calcolo della dimensione d'impresa, se l'impresa è associata o collegata; il computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato, qualora il programma preveda opere murarie. Per i programmi con un particolare contenuto di sostenibilità ambientale, utile ai fini del punteggio premiale, è inoltre richiesta perizia giurata (o documentazione equivalente) attestante il risparmio energetico conseguibile, il contributo agli obiettivi climatici UE oppure il possesso di certificazioni ambientali.
Come vengono valutate le domande
Le domande sono ammesse all'istruttoria secondo l'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Qualora le risorse residue non siano sufficienti a coprire tutte le domande pervenute nello stesso giorno, si applica una graduatoria di merito basata sul punteggio ottenuto sui criteri "Caratteristiche del soggetto proponente" (indicatori di bilancio: copertura finanziaria delle immobilizzazioni, copertura degli oneri finanziari, indipendenza finanziaria, incidenza della gestione caratteristica sul fatturato) e "Sostenibilità ambientale del programma di investimento". La valutazione si considera positiva se il punteggio di ciascun criterio raggiunge la soglia minima prevista e il punteggio complessivo è almeno pari a 35 punti. Il possesso, alla data di domanda, del rating di legalità e della certificazione della parità di genere dà diritto a una maggiorazione di 3 punti ciascuno, attribuita in fase istruttoria ma non rilevante ai fini della graduatoria di ammissione. L'istruttoria si conclude, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, elevabili fino a 90 in caso di richieste di integrazione o chiarimenti.
Erogazione delle agevolazioni
Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, ciascuno per un importo almeno pari al 25% dell'investimento ammesso (ad eccezione dell'ultima richiesta), tramite conto corrente bancario ordinario a fronte di fatture quietanzate oppure, in alternativa, tramite conto corrente vincolato per il pagamento diretto dei fornitori a fronte di fatture non quietanzate. A seguito della presentazione della domanda, l'impresa riceve il Codice unico di progetto (CUP), da indicare su tutti i giustificativi di spesa collegati al programma agevolato. Il finanziamento agevolato deve essere restituito entro un periodo massimo di 7 anni.
Allegati: -
Transizione 4.0: proroga comunicazioni completamento
Con decreto direttoriale del 31 luglio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) è nuovamente intervenuto sui termini per l'invio delle comunicazioni relative al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il provvedimento modifica il decreto direttoriale 15 maggio 2025, già oggetto di precedenti modifiche nel giugno 2025 e nel gennaio 2026.
Nuova scadenza per le comunicazioni di completamento
Il decreto stabilisce che la comunicazione di completamento degli investimenti debba essere trasmessa:
- entro il 15 settembre 2026,
- si per gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026 (termine precedentemente fissato al 31 luglio 2026).
- che per gli investimenti ultimati già entro il 31 dicembre 2025.(in deroga al termine precedente di marzo 2026)
La proroga è motivata dalla necessità di consentire il perfezionamento della procedura alle imprese che hanno ricevuto dal GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse. Si raccomanda quindi a imprese e consulenti di verificare lo stato delle comunicazioni già inviate tramite i servizi del GSE e di provvedere, entro il nuovo termine del 15 settembre 2026, alla trasmissione o all'aggiornamento dei modelli di completamento, anche per gli investimenti già conclusi entro il 2025.
Transizione 4.0: codice tributo per F24
La Risoluzione n 41 dell'11 giugno ha istituito il codice tributo per il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0.
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dispone che il credito di imposta per beni materiali Transizione 4.0, di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, “è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.
Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025, che ha definito le modalità attuative del credito d’imposta in argomento, dispone che, ai sensi del comma 448, dell’articolo 1, della legge n. 207 del 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate.Il credito d’imposta complessivo utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente.
L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Si rammenta che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:- “7077” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
Attenzione al fatto che il decreto direttoriale chiarisce che per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024.
In tali ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il modello F24 si continua a utilizzare il codice tributo “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”, istituito con la risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3 e rinominato con la risoluzione 26 luglio 2023, n. 45
Allegati: -
Sviluppo competenze PMI: regole aggiornate al 10 agosto
Il MIMIT ha pubblicato il DD 0587/2026 del 13 luglio 2026 con le regole per l’attuazione di un nuovo sportello agevolativo per la misura prevista dal decreto 4 settembre 2025, volta a supportare le piccole e medie imprese nell’acquisizione di servizi finalizzati allo sviluppo delle competenze del personale dipendente aziendale.
A partire dalle ore 12:00 del 10 settembre 2026 e fino alle ore 12:00 del 21 dicembre 2026 le PMI possono presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore iNVITALIA. Ricordiamo che un primo sportello si era chiuso il 23 giugno scorso.
Aggiornamento del 10/08/2026:
Con decreto direttoriale del 28 luglio 2026 , il MIMIT ha integrato le regole dello sportello definendo i criteri da applicare in caso di parità di punteggio tra progetti in graduatoria. Ne parliamo nel paragrafo 5.
Le regole iniziali sono state dettate dal Decreto MIMIT del 4 settembre 2025 e poi con successivi provvedimenti attuativi.
Si ricorda che le agevolazioni sono concedibili, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, nella forma del contributo diretto alla spesa, nella misura pari al 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili
Nel caso in cui i soggetti proponenti abbiano presentato progetti integrati sovraregionali , il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1, è maggiorato di 20 (venti) punti percentuali per le micro e piccole imprese e di 10 (dieci) punti percentuali per le medie imprese.Sviluppo competenze PMI: che cos’è
Sviluppo Competenze è un regime di aiuto destinato alle PMI localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per l’acquisizione, anche in un’ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo sviluppo e all’accrescimento delle competenze del relativo personale dipendente.
L’obiettivo è consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all’innovazione tecnologica e alla transizione verde e digitale.
La dotazione finanziaria complessiva dello strumento è di 50 milioni di euro a valere sull’Azione 1.4.1 “Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all’interno delle imprese” prevista nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1.4 del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (PN RIC 2021-2027).
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. Una quota pari al 40% delle risorse è destinata al sostegno delle imprese operanti nella filiera automotive e nella filiera della moda, del tessile e dell’arredamento.
Sviluppo competenze PMI: spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative finalizzate all’acquisizione di percorsi di formazione diretti a sviluppare o a consolidare le competenze del personale dipendente nell’ambito delle tematiche strategiche per la transizione tecnologica, digitale e verde delle imprese.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i percorsi di formazione del personale devono:- a) prevedere costi ammissibili non inferiori a euro 10.000,00 (diecimila/00) e non superiori a euro 60.000,00 (sessantamila/00). Nel caso di progetti integrati sovraregionali tali limiti si intendono riferiti al singolo soggetto beneficiario partecipante al progetto integrato sovraregionale;
- b) essere realizzate nell’ambito di una o più unità locali dei soggetti di cui all’articolo 3, ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate;
- c) essere erogati da soggetti/manager qualificati ovvero da società di consulenza/fornitori di servizi di formazione e consulenza indipendenti rispetto all’impresa proponente. Per soggetti o società qualificati e indipendenti si intendono soggetti o società in possesso di una significativa e comprovata esperienza in ambito di Strategia nazionale di specializzazione intelligente e/o digitalizzazione e/o transizione ecologica, dimostrabile attraverso l’elenco dei progetti realizzati almeno negli ultimi 3 anni nelle materie oggetto della consulenza, con la definizione degli importi, dell’oggetto e degli ambiti di applicazione;
- d) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione; il percorso di formazione del personale deve essere avviato entro 6 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione e concludersi entro massimo 12 mesi dalla medesima data, salvo eventuale proroga di ulteriori 6 mesi;
- e) avere come oggetto uno o più delle seguenti tematiche:
- i. traiettorie tecnologiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
- ii. conoscenza, utilizzo e diffusione delle tecnologie individuate dal regolamento STEP;
- iii. processi di transizione verde e digitale;
- f) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal decreto di concessione di cui all’articolo 9.
Il contenuto e le finalità del percorso di formazione del personale, nonché le modalità organizzative adottate per il concreto svolgimento dello stesso, devono essere chiaramente descritte in sede di presentazione della domanda di accesso e devono risultare dall’offerta economica che il
soggetto richiedente è tenuto a tramettere unitamente alla predetta domanda di accesso.Le iniziative di formazione, aventi le caratteristiche previste, possono essere presentate anche nell’ambito di progetti integrati sovraregionali, qualora l’integrazione consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi in relazione all’attività oggetto dell’iniziativa di formazione, anche in ottica di sviluppo della filiera di appartenenza. Il progetto integrato sovraregionale può includere iniziative relative a percorsi di formazione del personale presentate da un massimo di 10 imprese.
Gli ambiti strategici di cui al comma 2 lettera e) sono oggetto di ulteriori specificazioni nell’ambito del provvedimento di cui all’articolo 7, comma 1.Non sono ammissibili alle agevolazioni iniziative dirette a conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
Sviluppo competenze PMI: i costi ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti voci di costo:
- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- c) i costi dei servizi di consulenza strettamente connessi all’iniziativa di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Al fine di ridurre le complessità amministrative connesse alla fase di rendicontazione e controllo dei progetti e delle spese ammissibili, le spese di cui al comma 1 sono ritenute ammissibili, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, sulla base di opzioni semplificate di costo che assumono, nel caso, la forma di costi unitari.
I costi unitari sono definiti sulla base delle opzioni off-the-shelf determinate dalla Commissione Europea e pubblicate con il Regolamento (UE) n. 1676/2023 del 7 luglio 2023, al paragrafo 3 del relativo Allegato, che integra il Regolamento (UE) n. 1060/2021
Le spese devono, in ogni caso, essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021- 2027.
Con provvedimento saranno fornite le necessarie specificazioni in ordine ai criteri di determinazione delle spese ammissibili.
Sviluppo competenze PMI: primo sportello
Con DD del 26 gennaio 2026, come modificato dal successivo DD del 10 febbraio 2026, sono stati definiti i termini e le procedure per l’apertura dello sportello, nonché le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria per l’accesso alle agevolazioni.
A partire dalle ore 12:00 del 21 aprile 2026 e fino alle ore 12:00 del 23 giugno 2026 le PMI possono presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it).
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.
Le domande di agevolazione presentate sono istruite nel rispetto della posizione assunta dalle stesse nell’ambito di una graduatoria, formata in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a ciascuna iniziativa in relazione ai criteri di valutazione riportati nell’allegato n. 1 del Decreto MIMIT del 4 settembre 2025 e tenuto conto dell’eventuale possesso, da parte del soggetto richiedente, delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto.
I criteri per la graduatoria in caso di parità di punteggio. Scarica il decreto
Com anticipato sopra il MIMIT è intervenuto nuovamente sulla misura con un decreto integrativo firmato il 28 luglio 2026, con comunicato in GU del 8 agosto 2026.
Il decreto nello specifico disciplina cosa accade in caso di parità di punteggio tra progetti in graduatoria. La priorità, in caso di ex aequo, segue questo ordine:
- prevale il progetto con il punteggio più alto sul criterio B – Coinvolgimento del personale al percorso di formazione;
- in caso di ulteriore parità, prevale il punteggio più alto sul criterio C – Valorizzazione degli ambiti formativi dell'iniziativa;
- se la parità persiste, si applica l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
La precisazione tiene conto anche della riserva del 40% destinata alle filiere automotive, moda, tessile e arredamento, già prevista dal decreto originario.
Per il resto, restano invariate tutte le regole già illustrate: dotazione, spese ammissibili, percentuali di contributo e date modalità di presentazione tramite Invitalia.
Allegati: