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Pagamenti ai professionisti da PA: novità dal 15 giugno
La Legge di bilancio 2026 ha cambiato le regole per i pagamenti della PA ai professionisti.
In particolare, a decorrere dal 15 giugno 2026, le Pubbliche Amministrazioni saranno tenute a verificare la posizione debitoria dei lavoratori autonomi.
Il Decreto Fiscale in conversione, con testo approvato dal Senato, reca un emendamento che allevia la norma prevedendo il tetto dei debiti professionali a 5.000 euro.
In aprticoalre, viene introdotto dal Senato il nuovo art. 2-ter che modifica l'art. 48-bis, comma 1-ter, DPR 602/1973.
che prevede che il meccanismo di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti di debitori iscritti a ruolo si attiva solo quando il debito complessivo è pari ad almeno 5.000 euro.
In precedenza non era prevista alcuna soglia minima ("di qualunque ammontare"), con evidente sproporzione per i debiti di modesto importo.
Vediamo il riepilgo di quanto è stato introdotto dalla legge di bilancio e ora modificato dalla conversione del DL Fiscale con il commento del Presidente dei Commercialisti De Nuccio.
Compensi professionisti dalla PA: le novità dal 15 giugno
La norma della Legge di Bilancio 2026 interviene sull’art. 48-bis del DPR 602/73 relativa al blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni introducendo il comma 1-ter, relativo ai pagamenti in favore dei professionisti.
La novità prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di qualsiasi importo agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verifichino se i beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare.
In caso affermativo, il relativo pagamento andrà in favore dell’agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente e del beneficiario, nel caso in cui le somme da corrispondere superino l’ammontare del debito.
La novità si applica a decorrere dal 15 giugno 2026 e riguarderà i compensi derivanti dall’attività artistica e professionale.
In base all’art. 3 commi 4 e 6 del DM 40/2008 se dopo la verifica della Pubblica Amministrazione risultano ruoli, il pagamento sarà sospeso per 60 giorni e l’Agente della riscossione emana, salvo intervenga il pagamento, l’ordine ex art. 72-bis del DPR 602/73 per il pignoramento presso terzi.
Per i professionisti, invece, la Pubblica Amministrazione procederà al pagamento in favore dell’Agente della riscossione “direttamente in base all’esito della verifica”.
Il comma introdotto recita precisamente quanto segue: All’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: « 1-ter. Relativamente alle somme di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all’esito della verifica, al pagamento in favore:
a) dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del predetto debito ».Vediamo in proposito cosa ha chiarito il Ministero della Giustizia con la Circolare del 17 marzo 2026 e cosa è stato adesso inserito con emendamento al DL fiscale.
Compensi professionionali dalla PA: debiti scomputati dal 15 giugno
Il Dl Fiscale da convertire in legge ha però alleggerito la previsione del blocco dei pagamenti dalla PA per i professionisti.
In particolare, come anche commentato dal Presidente De Nuccio all'ANSA, "Si allenta la stretta sui pagamenti dei professionisti da parte della Pa, facendola scattare soltanto in presenza di debiti scaduti di almeno 5000 euro, è un passo avanti che va nella direzione da noi indicata in questi mesi, ma che non risolve del tutto le criticità della norma.".
Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio sulla norma approvata in Commissione Finanze del Senato, che modifica il meccanismo di verifica da parte della Pa della regolarità fiscale e contributiva dei professionisti e che entre in vigore dal 15 giugno ha espresso soddisfazione.
Tuttavia ha anche aggiunto che nei mesi passati i Commercialisti hanno chiedo l'abrogazione di una norma discriminatoria e di dubbia legittimità costituzionale.
De Nuccio ha poi concluso specificando che: "l'emendamento approvato risponde a logiche di ragionevolezza ed è apprezzabile perché dimostra la volontà della politica di ascoltare e raccogliere le giuste istanze dei professionisti, ma non elimina del tutto l'ingiustizia".
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Addizionale Irpef: riepilogo delle regole e proroga fino al 2028
Il Ddl di Bilancio 2026 ancora in fase di approvazione definitiva, estende all’anno 2028 la facoltà per le Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano di applicare aliquote differenziate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge n. 207/2024, che ha modificato l’ art. 11, comma 1, del TUIR.
Le Regioni e Province autonome hanno quindi la facoltà di considerare ancora i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all’anno d’imposta 2023.
Alternativamente possono determinare un’aliquota unica o articolare le aliquote in base ai tre scaglioni IRPEF vigenti.
Il disegno di legge di Bilancio 2026 proroga le disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale IRPEF recate dalla legge di Bilancio 2025.
Tale norma, come evidenziato dalla relazione illustrativa, risponde alle esigenze di semplificazione dell’iter procedurale posto a carico degli enti territoriali interessati e consente, quindi, che vengano automaticamente confermati gli scaglioni di reddito e le aliquote approvate dalle regioni per ciascun anno precedente a quello di riferimento, garantendo, quindi, anche le scelte sul numero degli scaglioni già operate da ciascun ente.
Addizionale Irpef: riepilogo delle regole e proroga fino al 2028
Ricordiamo che la legge di bilancio 2025, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni, aveva differito al 15 aprile 2025 il termine ex art 50 comma 3 secondo periodo del Dlgs n 446/97 per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025.
Inoltre si disponeva che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potevano determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino alla data di entrata in vigore della Legge n 207/2024.
Per il solo anno d’imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo era fissato al 15 aprile 2025.
Inoltre è stata disciplinata l’ipotesi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti (anziché entro il termine indicato al comma 2 vale a dire il 15 aprile per l’anno 2025 e il 31 dicembre per gli anni 2026 e 2027) la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027.
In tale caso l’addizionale regionale all’IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
Con la Legge di Bilancio 2026 in corso di approvazione, anche per l’anno d’imposta 2028, inizialmente non contemplato nella scelta, le Regioni e le Province autonome hanno la facoltà di considerare ancora i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all’anno d’imposta 2023.
In alternativa, possono determinare un’aliquota unica o articolare le aliquote in base ai tre scaglioni IRPEF vigenti.
Viene, inoltre, previsto che, anche per l’anno 2028, l’addizionale regionale all’IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento, nell’ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti dalla legge statale alcuna legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote.
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Fondo Cinema e Audiovisivi: la finanziaria riduce le risorse
La Legge di bilanci 2026 prosegue il suo iter di approvazione parlamentare che dovrà concludersi entro dicembre per poter consentire alla legge di entrare in vigore dal 1° gennaio 2026.
Tra le novità di quest'anno vediamo gli interventi per il settore del Cinema e Audiovisivi.
Cinema e Audiovisivi: le novità in legge di bilancio 2026
L’articolo 110 interviene con diverse novelle sulla legge n. 220 del 2016, dedicata al cinema e all’audiovisivo.
In particolare, le modifiche introdotte prevedono:
- la riduzione della dotazione del Fondo del cinema e dell’audiovisivo, che passa
- da 700 milioni di euro annui a 550 milioni di euro annui per l’anno 2026
- e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027;
- l’introduzione di sistema di monitoraggio trimestrale sulla spese sostenute per tutte le tipologie di sostegno previste dalla citata legge;
- la sottoposizione di tutte le tipologie di credito di imposta ai limiti massimi di risorse ad tali strumenti spettanti ai sensi del decreto di riparto;
- l’eliminazione dei vincoli di spesa minimi e massimi previsti per le risorse destinate ai contributi selettivi, alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva e ai piani per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
- la riduzione della dotazione del Fondo del cinema e dell’audiovisivo, che passa
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Web tax: ecco il codice tributo per versare l’acconto entro il 30.11
Pubblicato il codice tributo per la web tax con la Risoluzione n 55/2025
Ricordiamo che in origine la web tax italiana, chiamata Digital Service Tax (o meglio Imposta sui Servizi Digitali), era nata con l’obiettivo di portare a tassazione una parte dei proventi realizzati in Italia da parte delle cosiddette Big tech, le multinazionali operanti su internet, le quali, grazie alle loro capacità di pianificazione fiscale, secondo buona parte dell’opinione pubblica, di solito non pagano una quantità sufficiente di imposte nei territori in cui i profitti sono effettivamente realizzati.
Così, per legare il versamento delle imposte alla territorialità dei ricavi, è nata la web tax italiana, una imposta che si applica non agli utili, ma ai ricavi realizzati nel territorio dello stato italiano dalla vendita di servizi digitali, nella misura del 3% da versarsi all’erario.
La discriminante fondamentale di questa impostazione era la previsione che l’imposta doveva applicarsi solo alle imprese che realizzavano almeno 750 milioni di ricavi globali di cui almeno 5,5 milioni derivanti dalle vendita di servizi digitali in Italia.
Il fatto di vincolare l’applicazione dell’imposta a un limite di ricavi di una certa consistenza, limitava l’applicazione dell’imposta se non alle sole big tech, almeno alle aziende di maggiore dimensione.
La limitazione applicativa costituiva un elemento fondamentale della logica dell’imposta, in quanto questa tassazione, oltre a fare l’interesse dell’erario, doveva servire anche a mitigare una distorsione del mercato, dato che le imprese di maggiore dimensione, in questo settore, grazie alle loro capacità di pianificazione fiscale, spesso godono di un vantaggio competitivo rispetto a quelle di minore dimensione.
Però una piccola ma fondamentale modifica alla normativa di riferimento, prevista dalla di Legge di bilancio, rischia di cambiare radicalmente questo paradigma, invertendolo, a svantaggio delle imprese di minore dimensione.
Web Tax: cosa prevede la bozza di Legge di bilancio 2025
Il comma 1 dell’articolo 4 della bozza di Legge di bilancio 2025, modificando il comma 36 dell’articolo 1 della Legge 145/2018, semplicemente elimina il limite di ricavi all’applicazione della web tax, la quale, così, diviene una imposta sui ricavi a cui sono soggette tutte le imprese operanti nella vendita di servizi digitali attraverso internet.
Con decorrenza a partire da gennaio 2026.
La differenza è sostanziale perché tutte le imprese, anche le più piccole, e persino le start up ancora in perdita, che vorranno vendere servizi digitali in Italia, dovranno versare una imposta del 3% sui ricavi delle vendite.
In questo modo la nuova versione della web tax, che nasceva per ridurre il vantaggio competitivo delle multinazionali dei servizi digitali e costruire un ecosistema più competitivo, rischia di perdere di vista il suo obiettivo originario e di offrire un vantaggio competitivo proprio alle big tech.
Infatti una imposta sui ricavi, che prescinde dalla realizzazione di utili, risulterà più sostenibile per le imprese molto strutturate, possibilmente con un carico fiscale più tollerabile, grazie alle loro capacità di pianificazione fiscale. A svantaggio delle imprese di minore dimensione operanti solo in Italia e delle start up, che nelle fasi iniziali della loro vita presentano un equilibrio finanziario piuttosto precario.
Per un approfondimento sulle modalità operative di applicazione della web tax è possibile leggere l’articolo Web Tax al via: pubblicato il provvedimento con le regole operative.
Aggiornamento di gennaio 2025Con l'approvazione della Legge di bilancio per l'anno 2025 sono state effettivamente modificate le soglie dimensionali precedentemente previste per l'applicazione dell'imposta, ma in maniera tale da comportare un ambito applicativo diverso da quanto ipotizzato in sede di discussione, come descritto nel presente articolo.Infatti, la Legge di bilancio, come approvata in forma definitiva, ha confermato, al fine dell'applicazione dell'imposta, la precedente soglia di almeno 750 milioni di euro di ricavi globali, eliminando però quella di almeno 5,5 milioni di euro derivanti dalle vendita di servizi digitali in Italia.In conseguenza di ciò, dopo la modifica normativa, l'imposta si applicherà solo alle imprese che raggiungono la ragguardevole cifra di 750 milioni di ricavi a livello mondiale.Web tax: ecco il codice tributo per versare l’acconto entro il 30.11
Pubblicata la Risoluzione n 55 del 7 ottobre con il nuovo codice tributo: il “2703” per il versamento dell’acconto relativo alla digital services tax.
Il tributo grava sui ricavi derivanti da alcuni servizi digitali realizzati da imprese con una significativa presenza economica in Italia.
L’imposta sui servizi digitali, nota come digital services tax (Dst), è stata introdotta con la legge n. 145/2018 ed ha l’obiettivo di tassare i ricavi generati da specifici servizi digitali, come la pubblicità online o l’intermediazione su piattaforme digitali.
Ricordiamo che nel 2021, l’Agenzia delle entrate con provvedimento ha definito le modalità operative per il versamento dell’imposta, istituendo il codice tributo “2700” per il pagamento in un’unica soluzione tramite modello F24.
Con l’ultima legge di bilancio, la 207/2024 (articolo1, commi 21 e 22), la disciplina è stata modificata e il versamento della Dst deve avviene in due momenti:
- un acconto da assolvere entro il 30 novembre dell’anno solare, pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno precedente,
- un saldo da pagare entro il 16 maggio dell’anno successivo.
Tanto premesso, per consentire l’adempimento differenziato, l’Agenzia delle entrate ha istituito, come detto, il codice tributo “2703” per l’acconto e, nello stesso tempo ha ridenominato il vecchio codice “2700”, quello che serviva per il pagamento in un’unica soluzione, che ora serve per l’assolvimento del saldo della digital service tax.
Questi codici devono essere utilizzati nel modello F24 nella sezione “Erario”, indicando l’anno d’imposta di riferimento nel formato “AAAA”.
I soggetti non residenti, privi di conto corrente presso istituti italiani, possono effettuare il versamento tramite bonifico bancario in euro a favore del Bilancio dello Stato:
- IBAN: IT62J0100003245BE00000002PV
- Causale: codice fiscale, codice tributo, anno di riferimento.
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PEC amministratori società: adempimento al 31 dicembre
La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio ha previsto una novità per gli amministratori delle società, l'obbligo di PEC personale.
Il MIMIT ha diffuso inizialmente la nota n 43836 del 12 marzo con chiarimenti in merito al nuovo adempimento.
Il 25 giungo, a seguto di numeri dubbi e polemiche sollevate dalle stesse Camere di Commercio, il MIMIT ha pubblicato una nuova nota n 654 di chiarimenti, tutte le regole per il nuovo adempimento.
PEC Amministratori di società: come procedere
Il comma 860 modifica l’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179, disponendo l’estensione dell’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Nella relazione illustrativa alla legge si evidenziava che la ratio della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.
In questo modo, inoltre, si uniforma l'uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l'integrazione nel sistema digitale nazionale.Avendo la norma una formulazione generica, le Camere di Commercio prima dei chiarimenti MIMIT hanno diffuso il proprio orientamento interpretativo, tanto per le società già esistenti quanto per quelle neocostituite.
In data 12 marzo è arrivato il primo chiarimento del MIMIT con la nota n 43836 con cui relativamente al termine viene specificato quanto segue:
- In ragione dell’assenza di un espresso termine di adempimento, che non viene determinato in alcun modo dal recente intervento del legislatore né risulta altrimenti rintracciabile per via interpretativa, pare comunque opportuno individuare un termine che consenta una legittima applicazione dell’obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari. Anche alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell’obbligo, si ritiene pertanto opportuno – salvo quanto indicato, qui di seguito, al paragrafo «Prima comunicazione e aggiornamento dell’informazione», con riferimento all’ipotesi di sostituzione o di rinnovo dell’amministratore – assegnare alle imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025.
Si demanda al Sistema camerale la diffusione dell’informazione presso le imprese, di cui sarà in ogni caso data notizia anche mediante pubblicazione di apposita nota informativa sul sito istituzionale del Ministero.
Pertanto il 30 giugno è termine indicato nella nota del Ministero.
La stessa nota MIMIT con chiarezza indicava che:
- l'obbligo di PEC per gli amministratori riguarda tutti gli amministratori e si assolve iscrivendo un indirizzo PEC personale,
- le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, lo si è individuato in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese,
- l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria,
- l’omissione della indicazione della PEC, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa. A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.
Per istruzioni pratiche su come procedere leggi anche: PEC amministratori: come si comunica al registro imprese?
A seguito dei dubbi sollevati dalle camere di commercio d'Italia, il termine del 30 giugno, slitta al 31 dicembre 2025 e giungono lteriori precisazioni nella nota MIMIT n 654 del 25 giugno.
PEC amministratori società: come orientarsi con le istruzioni della nota MIMIT
La nota del 25 giugno evidenzia che "in considerazione dei limiti e vincoli posti dall'ordinamento ad un intervento per via interpretativa, questa Direzione Generale si riservava, anche alla luce delle criticità e delle segnalazioni che fossero medio termine emerse dal territorio, dal Sistema camerale e dagli attori professionali e imprenditoriali coinvolti nell'attuazione della norma, di procedere a successivi interventi volti ad ampliare e, ove necessario, correggere le indicazioni applicative fornite alle Camere, comunque garantendo un'attuazione della disciplina conforme alla ratio delle disposizioni vigenti e uniforme sul territorio nazionale.
Allegati:
Sono state recentemente sottoposte all'attenzione di questo Ministero talune criticità che starebbero emergendo sul territorio, anche in conseguenza di prassi camerali difformi, con particolare riferimento, tra l'altro, al termine entro il quale i soggetti obbligati sono chiamati ad effettuare la prevista iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle imprese.
Come noto, nella richiamata ministeriale del 12 marzo scorso erano esposte in merito le seguenti considerazioni.
Premessa l'indubbia applicazione della norma di cui all'arti8colo 1 comma 860, della legge n. 207 del 2024 sia alle imprese costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, sia alle imprese alla medesima data già costituite, si rilevava l'assenza di un espresso termine di adempimento, non determinato dal legislatore né altrimenti rintracciabile per via interpretativa se non mediante ricorso alla ordinaria disciplina in materia di entrata in vigore delle disposizioni legislative, di cui all'art 10 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
Valutata pertanto la opportunità di individuare un termine che consentisse una «legittima applicazione dell'obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari», nonché «alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell'obbligo», questa Direzione Generale procedeva dunque, in un'ottica di semplificazione dell'onere e di favor per le imprese chiamate all'adempimento, ad individuare un termine per la prima comunicazione da parte delle imprese già costituite alla data di entrata in vigore dell'obbligo, fissandolo alla data del 30 giugno 2025.
Al riguardo è stato recentemente rappresentato a questo Ministero che la data così individuata genererebbe criticità operative anche in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all'approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024, esprimendosi da più parti l'auspicio per un differimento del termine di comunicazione in parola alla data del 31 dicembre 2025.
In merito, anche tenuto conto delle interlocuzioni con gli Uffici di diretta collaborazione del Sig. Ministro e con gli Uffici del Sottosegretario di Stato con delega, al fine di consentire una più ordinata attuazione dell'obbligo normativo, al contempo curandone un contemperamento con le esigenze esposte dal mondo professionale e imprenditoriale, si intende modificare le indicazioni già fornite alle Camere di commercio prevedendo la traslazione del termine di adempimento qui all'esame sino alla data del 31 dicembre 2025.
Rimangono allo stato immodificate e qui confermate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la più volte richiamata nota prot. n.43836 del 12 marzo u.s..
Si invitano le Camere di commercio destinatarie della presente a voler dare seguito alle indicazioni complessivamente fornite da questa Direzione Generale, curando la corretta diffusione dell'informazione presso le imprese." - In ragione dell’assenza di un espresso termine di adempimento, che non viene determinato in alcun modo dal recente intervento del legislatore né risulta altrimenti rintracciabile per via interpretativa, pare comunque opportuno individuare un termine che consenta una legittima applicazione dell’obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari. Anche alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell’obbligo, si ritiene pertanto opportuno – salvo quanto indicato, qui di seguito, al paragrafo «Prima comunicazione e aggiornamento dell’informazione», con riferimento all’ipotesi di sostituzione o di rinnovo dell’amministratore – assegnare alle imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025.
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Credito di imposta ZES in agricoltura: esteso per il 2025
La legge di Bilancio 2025 contiene, tra le altre, novità per l'Agricoltura, vediamo in sintesi le agevolazioni per il settore.
Credito di imposta ZES in agricoltura: esteso per il 2025
In particolare, le misure in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura disciplinate dai commi 541-546 della legge in oggetto, prevedono di estendere:
- il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (articolo 16-bis del Dl n. 124/2023) anche all’anno 2025, per gli investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025,
- nel limite massimo di spesa di 50 milioni.
I soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate:
- dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025
- e dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
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Sostegno alla Cultura: fondi 2025 per gli spettacoli dal vivo
La legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio contiene norme con agevolazioni per la Cultura ed in particolare per gli spettacoli dal vivo, vediamole.
Spettacoli dal vivo: nuove misure a sostegno della Cultura
Con i commi da 604 a 611 dell'unico articolo 1 si prevedono misure in materia di spettacolo dal vivo.
In particolare, sono istituiti fondi dedicati, rispettivamente, alla tutela e valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale e al sostegno al settore dei festival, dei cori e delle bande musicali.I citati fondi dispongono di una dotazione di 1,5 milioni di euro annui ciascuno, a decorrere dal 2025.
Inoltre, si recano norme in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e in particolare, si conferma anche per il 2025 le modalità di ripartizione, sulla base della media delle percentuali dell’ultimo triennio, della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo dedicata al settore lirico-sinfonico; rispetto al quadro vigente, tuttavia, a decorrere dal 2025, è scorporata una quota di 8 milioni di euro annui, da attribuire, quanto 750.000 euro, alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, e quanto a 7.250.000, alle altre fondazioni (sempre sulla base della media delle percentuali dell’ultimo triennio).
Si dispone il rifinanziamento del medesimo Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, per un importo pari a 0,5 milioni di
euro per l’anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l’attuazione di misure volte a sostenere soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l’impiego esclusivo degli artisti di strada.Infine, modifica, in senso più favorevole ai percettori, i requisiti per beneficiare dell’indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo.
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Misure per l’Editoria: novità dal 1° gennaio
La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio prevede tra le altre novità per l'editoria, vediamo la norma in dettaglio.
Misure per l’Editoria: novità dal 1° gennaio
Con i commi 430 e 431 dell'unico articolo 1 di legge di bilancio, si recano misure in favore del settore dell’Editoria.
In particolare in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, si incrementa di 50 milioni di euro per il 2025 il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Inoltre si prevede che le risorse aggiuntive stanziate siano ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, con cui viene annualmente stabilita la destinazione delle risorse nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ricordiamo che il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016, con la finalità di garantire l’attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell’informazione a livello nazionale e locale, ad incentivare l’innovazione dell’offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell’informazione digitale.
Nel Fondo unico confluiscono le risorse statali che la legislazione vigente destina alle diverse forme di sostegno dell’editoria quotidiana e periodica e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, nonché una quota delle risorse derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, fissate per legge, a partire dal 2021, nella misura di 110 milioni di euro in ragione d’anno (articolo 1, comma 2).
Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell’economia e finanze (articolo 1, comma 4), tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy, per il finanziamento delle misure di sostegno di rispettiva competenza.Il riparto delle risorse del Fondo per l’anno 2024 è stato effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2024.
Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di specifica competenza della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l’informazione e l’editoria (art. 1, comma 6).Il riparto delle risorse del Fondo per l’anno 2024 è stato effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2024.
Sulla disciplina del Fondo è recentemente intervenuta la legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), -
Credito transizione 4.0: come cambia con la legge di bilancio
La legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio prevede tra le altre, novità per il credito transizione 4.0.
Facciamo il punto su questa agevolazione per le imprese e vediamo cosa cambia per il 2025.
Credito transizione 4.0: come cambia con la legge di bilancio
Prima di specificare le modifiche che si stanno introducendo per il credito transizione 4.0, facciamo un riepilogo delle norme in vigore già prima della legge di bilancio 2025.
L’articolo 1, comma 1057-bis, della legge di bilancio 2021 riconosce un credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» (dettagliati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 – legge n. 232 del 2016), a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.
Il successivo comma 1058 riconosce un analogo credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (dettagliati nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017) a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il comma 1058-bis riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B suddetto, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il comma 1058-ter riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B suddetto, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Le menzionate agevolazioni rientrano nel complesso delle misure e degli incentivi ascrivibili al cd. "Piano Transizione 4.0", già "Piano Industria 4.0".
Tutto ciò premesso, la legge di bilancio 2025:
- con il comma 445 apporta una serie di modificazioni all'articolo 1 della legge di bilancio 2021 e in particolare, si limita la validità del credito di imposta di cui al comma 1057-bis al 31 dicembre 2024, anziché fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
- viene abrogato il comma 1058-ter e si adeguano, conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti alla disciplina del credito di imposta “transizione 4.0” nei commi da 1051, 1057-bis, 1059, 1062, 1063,
- il comma 446 stabilisce che il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge di bilancio 2021 sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,
- il comma 447 stabilisce una procedura finalizzata al rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 446. In particolare, si prevede che l'impresa trasmetta telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024.
- il comma 448 definisce una procedura di monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-ter, della legge della legge di bilancio 2021. Nel dettaglio, il Ministero delle imprese e del made
in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa ivi previsti il Ministero delle imprese e del made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.
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E-DAS: novità in legge di bilancio 2025
La Legge di Bilancio 2025 verrà approvata entro il 28 dicembre dal Senato ed entro il 31, come di consueto, verrà pubblicata in GU per l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2025.
Vediamo le novità per l’e-DAS, ricordando che è il documento di accompagnamento semplificato necessario per la circolazione dei prodotti energetici assoggettati ad accisa, introdotto con l’articolo 11 del decreto-legge n.124 del 2019.
E-DAS: novità in legge di bilancio 2025
L’articolo 1, comma 45, estende l’obbligo di utilizzo del documento e-DAS da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici a
tutti i trasferimenti nazionali.
In dettaglio l’articolo 1, comma 45, modifica l’articolo 25, comma 8, del testo unico accise che prevede, in via generale, con finalità antifrode, che i prodotti energetici assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'articolo 12 (e-DAS o documento analogo
all’e-DAS).
Nella formulazione vigente il comma 8 prevede un’eccezione all’obbligo di circolazione con l’e-DAS, con riferimento ai prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ed ai gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.
Il comma in commento sopprime il riferimento ai prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia estendendo anche a tale ultima fattispecie l’utilizzo del documento di accompagnamento.
Viene mantenuta l’esclusione dall’obbligo dell’e-DAS con riferimento ai gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.