• Legge di Bilancio

    Compensi professionisti dalla PA: le novità dal 15 giugno

    La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio ha cambiato le regole per i pagamenti della PA ai professionisti.

    In particolare, a decorrere dal 15 giugno 2026, le Pubbliche Amministrazioni saranno tenute a verificare la posizione debitoria dei lavoratori autonomi anche per compensi inferiori a 5.000 euro, superando una soglia che, fino ad oggi, aveva rappresentato un limite operativo essenziale. 

    Facciamo il punto sulle novità.

    Compensi professionisti dalla PA: le novità dal 15 giugno

    Ricordiamo prima dei dettagli della novità sui pagamenti ai professionisti che questa norma è stata travagliata ed ha riscosso le proteste dei sindati dei commercialisti e del CNDCEC.

    La norma interviene sull’art. 48-bis del DPR 602/73 relativa al blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni introducendo il comma 1-ter, relativo ai pagamenti in favore dei professionisti.

    La novità prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di qualsiasi importo agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verifichino se i beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare.

    In caso affermativo, il relativo pagamento andrà in favore dell’agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente e del beneficiario, nel caso in cui le somme da corrispondere superino l’ammontare del debito.

    La novità si applica a decorrere dal 15 giugno 2026 e riguarderà i compensi derivanti dall’attività artistica e professionale.

    In base all’art. 3 commi 4 e 6 del DM 40/2008 se dopo la verifica della Pubblica Amministrazione risultano ruoli, il pagamento sarà sospeso per 60 giorni e l’Agente della riscossione emana, salvo intervenga il pagamento, l’ordine ex art. 72-bis del DPR 602/73 per il pignoramento presso terzi.

    Per i professionisti, invece, la Pubblica Amministrazione procederà al pagamento in favore dell’Agente della riscossione “direttamente in base all’esito della verifica”.

    Il comma introdotto recita precisamente quanto segue:  All’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: « 1-ter. Relativamente alle somme di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere,
    direttamente in base all’esito della verifica, al pagamento in favore:
    a) dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
    b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del predetto debito ». 

  • Legge di Bilancio

    Acquisti online: slitta al 15.03 la tassa di 2 euro sui pacchi extra-UE

    La Legge di bilancio 2026 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre entra in vigore da domani 1° gennaio.

    Tra le norme ve n'è una per il contributo per i pacchi provenienti da paesi extra UE.

    A tale proposito l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la Circolare n 37 con i chiarimenti applicativi e in data 7 gennaio ha pubblicato una rettifica introducendo uno slittamento della novità a partire dal 15 marzo prossimo.

    Vediamo tutte le regole da conoscere.

    Piccole spedizioni extra UE: il contributo di 2 euro

    La legge di bilancio 2026 ha istituito un contributo pari a 2 euro, per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro.
    Il contributo, appunto, si applica soltanto alle spedizioni dal valore dichiarato pari oinferiore a 150 euro e che provengono da Paesi terzi extra-UE.
    Il tributo è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.

    Ricordiamo che Codacons è intervenuta sulla previsione di legge evidenziando l'illeggittimità della norma.

    Secondo l'associazione di difesa dei diritti dei consumatori questa tassa "violerebbe le norme europee in materia doganale" facendo riferimento all’articolo 3 del Trattato sul Funzionamento Ue, secondo cui «uno Stato membro non può introdurre unilateralmente dazi, limiti o ostacoli commerciali verso altri Paesi, perché per legge le norme doganali devono essere omogenee su tutto il territorio europeo. Questo significa che il governo, se vuole applicare una tassa da 2 euro sui pacchi, deve estendere la sua validità a tutte le spedizioni».

    L'agenzia delle dogane in proposito ha pubblicato due circolare attuative, facciamo il punto.

    Spedizioni extra UE: quando si applica il contributo di 2 euro

    La Circolare n 37/2025 di ADM evidenzia che in base alla formulazione della norma, il contributo è dovuto a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante la spedizione e, in particolare si applica alle:

    • spedizioni destinate a consumatori finali (cosiddette transazioni business to consumer del commercio elettronico);
    • spedizioni destinate ad operatori commerciali (siano essere riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico business to business ovvero riferite ad acquisti da fornitori esteri);
    • spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.

    Il contributo è dovuto per le spedizioni dichiarate per il vincolo al regime dell’immissione in libera pratica (importazione).

    Infine, si precisa che il contributo è dovuto a prescindere dal tracciato dati utilizzato all’atto dello sdoganamento (H1 e/o H7).

    Sono escluse dall’ambito di applicazione della norma in questione, le operazioni di sdoganamento per merci e beni a seguito passeggero immesse in libera pratica su dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella definizione di spedizione (vedi successivo punto 1.2 della presente circolare).

    Con successiva circolare n 1/2026 datata 7 gennaio le Dogane hanno previsto di fare slittare al 15 marzo e senza sanzioni il nuovo contributo di 2 euro.

    Ll’agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm), rettificando le proprie indicazioni contenute nella circolare n 37/D/2025, introduce un periodo transitorio, fino al 28 febbraio 2026.

    La circolare n 1 nel rispetto dello Statuto del contribuente e per consentire l’adeguamento dei sistemi informativi, concede un maggior lasso temporale (periodo transitorio) per dichiarare le importazioni registrate dal 1° gennaio al 28 febbraio e versare di conseguenza il relativo importo dovuto: i contributi delle spedizioni di valore inferiore ai 150 euro registrate nel periodo transitorio andranno contabilizzati e pagati sulla base della dichiarazione da presentare per la prima volta entro il 15 marzo 2026, e per le operazioni di gennaio e di febbraio. 

    Dal 1° marzo, invece, gli adempimenti correlati alla contabilizzazione, dichiarazione e versamento del contributo sulle spedizioni fino a 150 euro dovranno rispettare le tempistiche che sono già state indicate sulla circolare 37/D.

  • Legge di Bilancio

    Carta valore: il contributo per la cultura dei giovani

    La legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio istrituisce la Carta valore per sostenere la diffusione della cultura nei giovani.

    Dal 2027 sostituirà le carte già attive e note come:

    • Carta cultura giovani,
    • Carta del merito.

    Vediamo come funziona.

    Carta valore: dal 2027 sostituisce le carte cultura e merito

    La Carta Valore Cultura è un voucher destinato ai diplomati che sostituisce le precedenti misure.

    Il bonus punta a sostenere l’accesso alla cultura e alla formazione, premiando il conseguimento del diploma entro una precisa soglia di età. Con decreto attuativo saranno stabilite le regole operative per richiederla.

    Il Bonus Valore Cultura, è un bonus elettronico riconosciuto ai giovani che conseguono il diploma di scuola secondaria superiore entro l’anno in cui compiono 19 anni e viene assegnato l’anno successivo al conseguimento del diploma da conseguire a partire dal 2026.

    I diplomati del 2026 riceveranno la carta nel 2027. 

    Il bonus prevede un tetto massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a partire dal 2027.

    L’importo individuale non è fisso e sarà definito ogni anno con decreto ministeriale. Il bonus è destinato a una platea ben definita di studenti e infatti per ottenere la Carta Valore Cultura è necessario aver:

    • onseguito il diploma di maturità;
    • ottenuto entro l’anno solare dei 19 anni di età;
    • frequentato istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.

     Sono esclusi dal bonus:

    • studenti che hanno superato il limite di età previsto;
    • studenti che hanno perso anni scolastici per bocciature o interruzioni;
    • studenti che hanno concluso percorsi di formazione professionale.

    La carta valore è utilizzabile esclusivamente per beni e servizi culturali:

    • libri;
    • biglietti per cinema, teatro e spettacoli dal vivo;
    • abbonamenti a quotidiani e periodici, anche digitali;
    • musica registrata e prodotti audiovisivi;
    • strumenti musicali;
    • ingressi a musei, mostre, monumenti e aree archeologiche;
    • corsi di musica, teatro, danza e lingue straniere;
    • accessi a parchi naturali ed eventi culturali.

  • Legge di Bilancio

    IRAP Banche: cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    La Legge di Bilancio 2026 legge n 199/2025 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre è in vigore dal 1° gennaio.

    Tra le norme in essa contenute ve n'è una che riguada direttamente le Banche.

    Si conferma l’aumento del 2% dell’aliquota IRAP applicabile agli intermediari finanziari e alle imprese di assicurazione.

    I commi 74 e 75, come modificati nel corso dell’esame al Senato, dispongono l’incremento di due punti percentuali delle aliquote IRAP per banche e società finanziarie e per le imprese di assicurazione per i periodi d’imposta 2026, 2027 e 2028. 

    A seguito delle modifiche, è precisato che sono esclusi dall’incremento di aliquota le società di intermediazione mobiliare, gli intermediari diversi da quelli indicati al comma 1 iscritti all’albo di cui all’articolo 20 del TUF –ossia le e Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nonché le imprese di investimento UE, le società di gestione dei fondi comuni di investimento, le società di investimento a capitale variabile, le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati.

    IRAP per banche e Assicurazioni: cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi in questione modificano le aliquote previste dall’articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c) del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 al fine di incrementarle di due punti percentuali.
    In particolare:

    • il comma 1, lettera b), dell’articolo 16 fissa al 4,65 per cento l’aliquota IRAP applicabile alle banche e agli intermediari finanziari, il cui valore della produzione netta è definito ai sensi dell’articolo 6 del citato decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446.
    • il comma 1, lettera c), della medesima disposizione fissa al 5,90 per cento l’aliquota IRAP applicabile alle imprese di assicurazione, il cui valore della produzione netta è definito ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446.

    L’importo delle aliquote discende dall’abrogazione, dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 che aveva ridotto le aliquote precedentemente vigenti rispettivamente al 4,20 per cento per banche e a intermediari finanziari e al 5,30 per cento per le assicurazioni. 

    In conseguenza di ciò rivivono le aliquote precedentemente vigenti applicabili dal 1° gennaio 2015.
    A seguito di quanto previsto dal comma 74 le aliquote IRAP passano per gli anni 2026, 2027 e 2028:

    • al 6,65 per cento per le banche e gli intermediari finanziari;
    • al 7,90 per cento per le imprese di assicurazione.

    Con le modifiche introdotta nel corso dell’esame al Senato viene circoscritto l’ambito soggettivo dell’aumento dell’imposta, venendo esclusi da tale incremento:

    • le società di intermediazione mobiliare (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997);
    • gli intermediari diversi da quelli indicati al comma 1 iscritti all’albo di cui all’articolo 20 del TUF –ossia le e Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nonché le imprese di investimento UE – (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997);
    • le società di gestione dei fondi comuni di investimento (articolo 6, comma 3);
    • le società di investimento a capitale variabile (articolo 6, comma 4);
    • le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati (articolo 6, comma 9).

    Viene inoltre previsto che fino a concorrenza della differenza tra l’imposta derivante dall’applicazione delle disposizioni introdotte nel corso dell’esame in sede referente, e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.

    Il comma 75 dispone che, nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

  • Legge di Bilancio

    Regime forfettario 2026: prorogata soglia a 35mila per dipendenti e pensionati

    La Legge di bilancio 2026 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre entra in vigore da domani 1° gennaio.

    Per il regime forfettario una piccola proroga e nulla più, vediamo di cosa si tratta.

    Regime forfettario 2026: aumenta la soglia della causa di esclusione

    Il regime forfettario, vedrà dal 1° gennaio, limiti più ampi per dipendenti e pensionati nel 2026.

    La tassa piatta non cambia e per chi intende aprire partita IVA l'anno prossimo, così come vuole restare nel regime agevolato, è confermarta la soglia di 35.000 euro.

    Inizialmente si era anche parlato dell'innalzamento del limite generale di applicazione a 100.000 euro ma tale previsione è sfumata nell'iter della finanziaria.

    Il limite a regime è pari a 30.000 euro e come avvenuto lo scorso anno, anche per il 2026 la soglia sale di 5.000 euro, la norma è e resta appunto solo temporanea, e consente di continuare ad applicare il forfettario al 15% ai  titolari di partita IVA che, nel 2025, hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati entro la soglia di 35.000 euro, superato il limite si scatta il regime ordinario.

    Occorre anche ricordare che dal 1° gennaio 2025 è operativo il nuovo regime transfrontaliero di franchigia, che consente a tutti gli Stati membri di prevedere nella propria legislazione un regime forfettario fino a 85.000 euro per le cessioni di beni e prestazioni di servizi interne, soglia che sale a 100.000 euro per le operazioni intra-UE.

    Ricordiamo ora che, n via generale che il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 57 lett. d-ter) è precluso ai contribuenti che “nell’anno precedente” hanno percepito tali redditi oltre la soglia consentita.

    Al di là della sopra descritta novità, le regole da rispettare ai fini dell’applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 non hanno subito modifiche pertanto per il 2026 sono esclusi dal regime forfetario i contribuenti che nel 2025 (art. 1 comma 54 della L. 190/2014):

    • hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 85.000 euro;
    • hanno sostenuto spese per determinati rapporti di lavoro per un importo superiore a 20.000 euro.

    Ai fini dell’applicazione del regime forfetario, è inoltre necessario verificare l’eventuale presenza di cause ostative; in particolare, l’accesso nel 2026 è vietato ai contribuenti che a inizio anno:

    • esercitano attività per cui si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito e non hanno operato espressa rinuncia;
    • sono residenti all’estero, fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
    •  contemporaneamente all’attività per cui applicano il forfetario, partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.

    Qualora, tali situazioni non si verificassero a inizio 2026, ma fossero concrete in corso d’anno, la fuoriuscita dal regime si perfezionerebbe dal 2027.

  • Legge di Bilancio

    Web tax: ecco il codice tributo per versare l’acconto entro il 30.11

    Pubblicato il codice tributo per la web tax con la Risoluzione n 55/2025

    Ricordiamo che in origine la web tax italiana, chiamata Digital Service Tax (o meglio Imposta sui Servizi Digitali), era nata con l’obiettivo di portare a tassazione una parte dei proventi realizzati in Italia da parte delle cosiddette Big tech, le multinazionali operanti su internet, le quali, grazie alle loro capacità di pianificazione fiscale, secondo buona parte dell’opinione pubblica, di solito non pagano una quantità sufficiente di imposte nei territori in cui i profitti sono effettivamente realizzati.

    Così, per legare il versamento delle imposte alla territorialità dei ricavi, è nata la web tax italiana, una imposta che si applica non agli utili, ma ai ricavi realizzati nel territorio dello stato italiano dalla vendita di servizi digitali, nella misura del 3% da versarsi all’erario.

    La discriminante fondamentale di questa impostazione era la previsione che l’imposta doveva applicarsi solo alle imprese che realizzavano almeno 750 milioni di ricavi globali di cui almeno 5,5 milioni derivanti dalle vendita di servizi digitali in Italia.

    Il fatto di vincolare l’applicazione dell’imposta a un limite di ricavi di una certa consistenza, limitava l’applicazione dell’imposta se non alle sole big tech, almeno alle aziende di maggiore dimensione.

    La limitazione applicativa costituiva un elemento fondamentale della logica dell’imposta, in quanto questa tassazione, oltre a fare l’interesse dell’erario, doveva servire anche a mitigare una distorsione del mercato, dato che le imprese di maggiore dimensione, in questo settore, grazie alle loro capacità di pianificazione fiscale, spesso godono di un vantaggio competitivo rispetto a quelle di minore dimensione.

    Però una piccola ma fondamentale modifica alla normativa di riferimento, prevista dalla di Legge di bilancio, rischia di cambiare radicalmente questo paradigma, invertendolo, a svantaggio delle imprese di minore dimensione.

    Web Tax: cosa prevede la bozza di Legge di bilancio 2025

    Il comma 1 dell’articolo 4 della bozza di Legge di bilancio 2025, modificando il comma 36 dell’articolo 1 della Legge 145/2018, semplicemente elimina il limite di ricavi all’applicazione della web tax, la quale, così, diviene una imposta sui ricavi a cui sono soggette tutte le imprese operanti nella vendita di servizi digitali attraverso internet. 

    Con decorrenza a partire da gennaio 2026.

    La differenza è sostanziale perché tutte le imprese, anche le più piccole, e persino le start up ancora in perdita, che vorranno vendere servizi digitali in Italia, dovranno versare una imposta del 3% sui ricavi delle vendite.

    In questo modo la nuova versione della web tax, che nasceva per ridurre il vantaggio competitivo delle multinazionali dei servizi digitali e costruire un ecosistema più competitivo, rischia di perdere di vista il suo obiettivo originario e di offrire un vantaggio competitivo proprio alle big tech.

    Infatti una imposta sui ricavi, che prescinde dalla realizzazione di utili, risulterà più sostenibile per le imprese molto strutturate, possibilmente con un carico fiscale più tollerabile, grazie alle loro capacità di pianificazione fiscale. A svantaggio delle imprese di minore dimensione operanti solo in Italia e delle start up, che nelle fasi iniziali della loro vita presentano un equilibrio finanziario piuttosto precario.

    Per un approfondimento sulle modalità operative di applicazione della web tax è possibile leggere l’articolo Web Tax al via: pubblicato il provvedimento con le regole operative.

    Aggiornamento di gennaio 2025
    Con l'approvazione della Legge di bilancio per l'anno 2025 sono state effettivamente modificate le soglie dimensionali precedentemente previste per l'applicazione dell'imposta, ma in maniera tale da comportare un ambito applicativo diverso da quanto ipotizzato in sede di discussione, come descritto nel presente articolo. 
    Infatti, la Legge di bilancio, come approvata in forma definitiva, ha confermato, al fine dell'applicazione dell'imposta, la precedente soglia di almeno 750 milioni di euro di ricavi globali, eliminando però quella di almeno 5,5 milioni di euro derivanti dalle vendita di servizi digitali in Italia. 
    In conseguenza di ciò, dopo la modifica normativa, l'imposta si applicherà solo alle imprese che raggiungono la ragguardevole cifra di 750 milioni di ricavi a livello mondiale.

    Web tax: ecco il codice tributo per versare l’acconto entro il 30.11

    Pubblicata la  Risoluzione n 55 del 7 ottobre con il nuovo codice tributo: il “2703” per il versamento dell’acconto relativo alla digital services tax.

    Il tributo grava sui ricavi derivanti da alcuni servizi digitali realizzati da imprese con una significativa presenza economica in Italia.

    L’imposta sui servizi digitali, nota come digital services tax (Dst), è stata introdotta con la legge n. 145/2018 ed ha l’obiettivo di tassare i ricavi generati da specifici servizi digitali, come la pubblicità online o l’intermediazione su piattaforme digitali.

    Ricordiamo che nel 2021, l’Agenzia delle entrate con provvedimento ha definito le modalità operative per il versamento dell’imposta, istituendo il codice tributo “2700” per il pagamento in un’unica soluzione tramite modello F24. 

    Con l’ultima legge di bilancio, la 207/2024 (articolo1, commi 21 e 22), la disciplina è stata modificata e il versamento della Dst deve avviene in due momenti:

    • un acconto da assolvere entro il 30 novembre dell’anno solare, pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, 
    • un saldo da pagare entro il 16 maggio dell’anno successivo.

    Tanto premesso, per consentire l’adempimento differenziato, l’Agenzia delle entrate ha istituito, come detto, il codice tributo “2703” per l’acconto e, nello stesso tempo ha ridenominato il vecchio codice “2700”, quello che serviva per il pagamento in un’unica soluzione, che ora serve per l’assolvimento del saldo della digital service tax.

    Questi codici devono essere utilizzati nel modello F24 nella sezione “Erario”, indicando l’anno d’imposta di riferimento nel formato “AAAA”.

    I soggetti non residenti, privi di conto corrente presso istituti italiani, possono effettuare il versamento tramite bonifico bancario in euro a favore del Bilancio dello Stato:

    • IBAN: IT62J0100003245BE00000002PV
    • Causale: codice fiscale, codice tributo, anno di riferimento.

  • Legge di Bilancio

    Dpfp approvato dal MEF: sostituisce il NADEF

    Con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale il MEF annuncia che, in data 17 settembre, all’unanimità in commissione bilancio del Senato è stata approvata la risoluzione sul nuovo Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) che prende il posto della Nadef.

    Dpfp approvato dal MEF: sostituisce il NADEF

    La riforma delle regole della governance economica europea ha modificato l’impostazione della programmazione economica degli Stati membri dell’Unione europea e gli strumenti utilizzati a tal fine. 

    Alla luce di queste innovazioni normative, il Parlamento ha impegnato il Governo a presentare al posto del Documento di economia e finanza (DEF), il Documento di finanza pubblica (DFP), esaminato e approvato dalle Camere lo scorso aprile e successivamente inviato alle istituzioni europee.

    Viene così definita la disciplina da applicare al documento di finanza pubblica che le Camere saranno chiamate a esaminare in vista della predisposizione della manovra 2026-28.

    Entro il 2 ottobre 2025 viene trasmesso alle Camere, ai fini delle conseguenti deliberazioni parlamentari, il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) per il successivo triennio, che contiene:

    1. l’aggiornamento delle previsioni a legislazione vigente riportate nel Documento di finanza pubblica 2025 (DFP 2025), macroeconomiche e di finanza pubblica, del conto economico delle Amministrazioni pubbliche, articolato per sottosettore, nonché dell’aggregato di spesa netta con indicazioni sull’andamento delle componenti sottostanti, del saldo di cassa del settore statale; 
    2. il quadro programmatico macroeconomico e di finanza pubblica, coerente con il percorso della spesa netta stabilito, sia in termini annuali sia cumulati, dal Consiglio; l’articolazione delle misure di prossima adozione nell’ambito della manovra di finanza pubblica e dei relativi effetti finanziari; 
    3. l’aggiornamento dello stato degli impegni di riforma e investimento adottati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine.

    Nel Documento programmatico di bilancio e nella Nota tecnico-illustrativa al disegno di legge di bilancio (NTI), per il periodo di riferimento, tra le altre cose, verrà dato conto delle componenti dell’aggregato della spesa netta; nella NTI, verrà data evidenza del conto economico programmatico delle Amministrazioni pubbliche articolato per sottosettore; verrà aggiornato, dove necessario, l’elenco dei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio indicati nel DFP 2025; il DPFP sarà corredato di una relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile.

  • Legge di Bilancio

    PEC amministratori società: adempimento al 31 dicembre

    La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio ha previsto una novità per gli amministratori delle società, l'obbligo di PEC personale.

    Il MIMIT ha diffuso inizialmente la nota n 43836 del 12 marzo con chiarimenti in merito al nuovo adempimento.

    Il 25 giungo, a seguto di numeri dubbi e polemiche sollevate dalle stesse Camere di Commercio, il MIMIT ha pubblicato una nuova nota n 654 di chiarimenti, tutte le regole per il nuovo adempimento. 

    PEC Amministratori di società: come procedere

    Il comma 860 modifica l’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179, disponendo l’estensione dell’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

    Nella relazione illustrativa alla legge si evidenziava che la ratio della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.
    In questo modo, inoltre, si uniforma l'uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l'integrazione nel sistema digitale nazionale.

    Avendo la norma una formulazione generica, le Camere di Commercio prima dei chiarimenti MIMIT hanno diffuso il proprio orientamento interpretativo, tanto per le società già esistenti quanto per quelle neocostituite.

    In data 12 marzo è arrivato il primo chiarimento del MIMIT con la nota n 43836 con cui relativamente al termine viene specificato quanto segue:

    • In ragione dell’assenza di un espresso termine di adempimento, che non viene determinato in alcun modo dal recente intervento del legislatore né risulta altrimenti rintracciabile per via interpretativa, pare comunque opportuno individuare un termine che consenta una legittima applicazione dell’obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari. Anche alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell’obbligo, si ritiene pertanto opportuno – salvo quanto indicato, qui di seguito, al paragrafo «Prima comunicazione e aggiornamento dell’informazione», con riferimento all’ipotesi di sostituzione o di rinnovo dell’amministratore – assegnare alle imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025.
      Si demanda al Sistema camerale la diffusione dell’informazione presso le imprese, di cui sarà in ogni caso data notizia anche mediante pubblicazione di apposita nota informativa sul sito istituzionale del Ministero.

    Pertanto il 30 giugno è termine indicato nella nota del Ministero.

    La stessa nota MIMIT con chiarezza indicava che:

    • l'obbligo di PEC per gli amministratori riguarda tutti gli amministratori e si assolve iscrivendo un indirizzo PEC personale,
    • le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, lo si è individuato in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese,
    • l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria,
    • l’omissione della indicazione della PEC, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa. A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

    Per istruzioni pratiche su come procedere leggi anche: PEC amministratori: come si comunica al registro imprese?

    A seguito dei dubbi sollevati dalle camere di commercio d'Italia,  il termine del 30 giugno, slitta al 31 dicembre 2025 e giungono lteriori precisazioni nella nota MIMIT n 654 del 25 giugno.

    PEC amministratori società: come orientarsi con le istruzioni della nota MIMIT

    La nota del 25 giugno evidenzia che "in considerazione dei limiti e vincoli posti dall'ordinamento ad un intervento per via interpretativa, questa Direzione Generale si riservava, anche alla luce delle criticità e delle segnalazioni che fossero medio termine emerse dal territorio, dal Sistema camerale e dagli attori professionali e imprenditoriali coinvolti nell'attuazione della norma, di procedere a successivi interventi volti ad ampliare e, ove necessario, correggere le indicazioni applicative fornite alle Camere, comunque garantendo un'attuazione della disciplina conforme alla ratio delle disposizioni vigenti e uniforme sul territorio nazionale.
    Sono state recentemente sottoposte all'attenzione di questo Ministero talune criticità che starebbero emergendo sul territorio, anche in conseguenza di prassi camerali difformi, con particolare riferimento, tra l'altro, al termine entro il quale i soggetti obbligati sono chiamati ad effettuare la prevista iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle imprese.
    Come noto, nella richiamata ministeriale del 12 marzo scorso erano esposte in merito le seguenti considerazioni.

    Premessa l'indubbia applicazione della norma di cui all'arti8colo 1 comma 860, della legge n. 207 del 2024 sia alle imprese costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, sia alle imprese alla medesima data già costituite, si rilevava l'assenza di un espresso termine di adempimento, non determinato dal legislatore né altrimenti rintracciabile per via interpretativa 
    se non mediante ricorso alla ordinaria disciplina in materia di entrata in vigore delle disposizioni legislative, di cui all'art 10 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
    Valutata pertanto la opportunità di individuare un termine che consentisse una «legittima applicazione dell'obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari», nonché «alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell'obbligo», questa Direzione Generale procedeva dunque, in un'ottica di semplificazione dell'onere e di favor per le imprese chiamate all'adempimento, ad individuare un termine per la prima comunicazione da parte delle imprese già costituite alla data di entrata in vigore dell'obbligo, fissandolo alla data del 30 giugno 2025.
    Al riguardo è stato recentemente rappresentato a questo Ministero che la data così individuata genererebbe criticità operative 
    anche in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all'approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024, esprimendosi da più parti l'auspicio per un differimento del termine di comunicazione in parola alla data del 31 dicembre 2025.
    In merito,
     anche tenuto conto delle interlocuzioni con gli Uffici di diretta collaborazione del Sig. Ministro e con gli Uffici del Sottosegretario di Stato con delega, al fine di consentire una più ordinata attuazione dell'obbligo normativo, al contempo curandone un contemperamento con le esigenze esposte dal mondo professionale e imprenditoriale, si intende modificare le indicazioni già fornite alle Camere di commercio prevedendo la traslazione del termine di adempimento qui all'esame sino alla data del 31 dicembre 2025.
    Rimangono allo stato immodificate e qui confermate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la più volte richiamata nota prot. n.43836 del 12 marzo u.s..
    Si invitano le Camere di commercio destinatarie della presente a voler dare seguito alle indicazioni complessivamente fornite da questa Direzione Generale, curando la corretta diffusione dell'informazione presso le imprese."

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Polizza rischi catastrofali imprese: i correttivi sono legge

    Con il Decreto-legge n 39/2025 (pubblicato in GU n 75/2025) si differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (la Legge di conversione del Milleproroghe aveva già prorogato al 31 marzo l'obbligo sulle polizze catastrofali).

    Il MIMIT ha anche pubblicato nel mese di aprile una serie di FAQ con chiarimenti, leggi:  Polizza catastrofale imprese: il MIMIT chiarisce le sanzioni

    L'obbligo per le grandi imprese è rimasto invece come inizialmente previsto ossia con decorrenza dal 1° aprile.

    Il Decreto MEF pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio contiene invece tutte le regole attuative del nuovo adempimento. 

    Inoltre, dal 2 aprile è entrata in vigore la Legge Quadro n 40/2025 con novità per tale adempimento, leggi: Polizza rischi catastrofali: possibili anticipi fino al 30% dei danni.

    Il DL 39/2025 in data 21 maggio è stato convertito in Legge n 78 del 27 maggio e viene pubblicato in GU n 124 del 30 maggio. 

    Il Decreto contiene due articoli, conferma naturalmente le progoghe introdotte e definisce le modalità attuative e introduce eccezioni e chiarimenti interpretativi.

    Gli emendamenti approvati alla Camera e confermati dal Senato hanno poi introdotto alcune novità e chiarimenti, per facilitare il coordinamento del decreto ministeriale attuativo ossia il DM MIMIT 30 gennaio 2025, n. 18.

    Il testo contiene norme secondo le quali:

    • sono assicurati solo gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un titolo valido o la cui ultimazione risale a quando il titolo edilizio non era obbligatorio;
    • agli immobili non assicurabili non spettano indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche;
    • nel caso di immobili assicurati dall'imprenditore ma di proprietà di terzi l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene, che deve utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità;
    • per il valore dei beni da assicurare si dovrà considerare il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile o il costo di rimpiazzo dei beni mobili o, ancora, il costo di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso.
    • l’obbligo di assicurare riguarda i beni elencati dall’art. 2424 comma 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c. “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa” (art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024).

    Polizza rischi catastrofali: il calendario 2025-2026

    L'obbligo di cui si tratta è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica:

    • a tutte le imprese sia con sede legale in Italia,
    • che ad imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.

    Attenzione al fatto che sono invece escluse dall’obbligo assicurativo:

    • le imprese agricole (ex all’art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità,
    • le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

    La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

    Il testo approvato dal Parlamento e modificato con gli emendamenti introdotti dalla Commissione Ambiente alla Camera contiene la seguente proroga:

    • le medie imprese dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025;
    • le piccole e micro imprese devono assicurarsi entro il 31 dicembre 2025;
    • le grandi imprese devono assicurarsi entro il 31 marzo 2025, ma l’inadempimento non è sanzionato per 90 giorni.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Polizza catastrofale imprese: il MIMIT chiarisce i beni da assicurare

    Sul sito del MIMIT sono presenti delle FAQ con chiarimenti sull'obbligo di polizze catastrofali per le imprese.

    Si tratta del nuovo obbligo per le PMI e grandi imprese introdotto dalla Leggi di Bilancio 2024 e ancora in fase di assestamento.

    Il Parlamento ha da poco approvato la legge di conversione del DL n 39/2025 (testo ora atteso in GU) che ha ridisegnato il calendario dell'adempimento. In proposito leggi: Polizza catastrofale imprese: il calendario 2025-2026.    

    Ricordiamo inoltre che l'adempimento ha visto diversi confronti tra le parti in causa fino alla pubblicazione del Decreto MIMIT n 18/2025 con tutte le regole attuative.

    Sinteticamente ricordiamo che, devono assicurarsi tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia per cui è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, sia nella sezione obbligatoria che in quella facoltativa, secondo il codice civile e le leggi vigenti, ad esclusione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c..

    Vediamo chi deve provvedere e per quali beni.

    Polizza catastrofale imprese: le FAQ del MIMIT

    Il comma 102 dell art 1 della L. 213/2023 stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione […] si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. 

    La disposizione, come si legge, non esplicita quali siano le agevolazioni il cui accesso è negato alle imprese inadempienti, né se l’inadempimento causi esclusione totale o parziale dall'agevolazione.

    Il MIMIT con una delle FAQ in oggetto ha chiarito che è la singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione a dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

    In pratica ciascun Ministero o PA dovrà emanare un provvedimento attuativo con le regole di esclusione come conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale.

    Viene chiarito che il Ministero “è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti”. 

    Inoltre è chiarito che, le sanzioni operano dal “provvedimento attuativo” quindi quanto stabilito dall'art 1 comma 102 della Legge 213/2023 non è retroattivo e non si applica a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal DL n 39/2025 .

    In dettaglio si riportano i due chiarimenti integrali:

    1. La disciplina recata dall’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non ha carattere autoapplicativo. Il comma 102 dell’articolo 1 stabilisce, infatti, che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.
      Per quanto attiene alle misure di propria competenza, questo Ministero è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.
    2. Per quanto esposto in risposta alla precedente domanda, la valutazione in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata. 

    Ricordiamo di seguito alcuni chiarimenti che sono stati invece pubblicati da ANIA associazione nazionale delle imprese di assicurazioni che sul tema ha pubblicato un documento riepilogativo di regole e risposte ai dubbi frequenti.

    Polizza rischi catastrofali imprese: quali beni sono inclusi?

    Il MIMIT con la FAQ n 1. con la quale si chiedeva:

    Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali? ha replicato quanto segue.

    Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

    Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

    Polizza rischi catastrofali imprese: come adeguare una polizza appena rinnovata?

    Veniva domandato se, per le polizze già rinnovate alla data di pubblicazione del decreto, l’adeguamento delle condizioni di polizza deve avere effetto, in caso di premio annuale frazionato, alla scadenza infra-anno oppure alla scadenza annuale del contratto.           Con FAQ ANIA ha replicato che se il pagamento del premio è annuale, la polizza potrà essere adeguata alle nuove disposizioni di legge al primo rinnovo utile; se invece il premio annuale è frazionato/rateizzato, l’adeguamento potrà avvenire al primo step di quietanza utile (conformemente a quanto previsto dall’art. 11, commi 1 e 2, del DM n. 18/2025 attuativo della legge).

    Polizza rischi catasfrofali imprese: quali eventi naturali vanno assicurati?

    Veniva domandato quali eventi naturali (rischi) rientrano nella copertura obbligatoria.                                                          ANIA ha specificato che i rischi da assicurare sono:

    • alluvione,
    • esondazione,
    • inondazione,
    • sisma
    • frane

    intendendosi per tali eventi naturali:

    alluvione: nella polizza dovrà essere prevista, per questi eventi, la seguente definizione: “fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali”.

    sisma: nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: “sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma”.

    frana: nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: “movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua”.  

    Attenzione al fatto non possono essere considerati “alluvione/inondazione/esondazione”, e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi: “la mareggiata; la marea; il maremoto; la penetrazione di acqua marina;

    la variazione della falda freatica; l’umidità; lo stillicidio; il trasudamento; l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”)”.

    Inoltre, sono escluse “la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo”.