• Legge di Bilancio

    Bonus impianti di compostaggio 2023: domande entro il 31.05

    Entro il giorno 31 maggio occorre inviare le spese sostenute nel 2023 al fine di avere il bonus impianti di compostaggio.

    Ricordiamo che questo bonus,  è previsto dall'articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le spese documentate, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni del sud.

    In data 21 marzo 2023 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 84261 del 21 marzo con le regole per usufruire del credito in oggetto aggiornando il modello e le istruzioni già pubblicate con provvedimento precedente.

    Ricordiamo che, il bonus impianti di compostaggio spettava per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 nei centri agroalimentari delle seguenti regioni: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

    L’agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dal medesimo centro agroalimentare.

    Bonus impianti di compostaggio 2023: domande entro il 31.05

    Il credito d’imposta era inizialmente attribuito nella misura del 70% delle spese documentate, rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2022, data prorogata dalla Legge di Bilancio 2023.

    Con il Provvedimento n 989 del 14 marzo 2022 le Entrate:

    • hanno definito le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta,
    • hanno approvato il modello di comunicazione delle spese con le relative istruzioni.

    Il modello e le istruzioni vengono modificati dal Provvedimento del 21 marzo 2023: Scarica qui modello e istruzioni aggiornati.

    Nel dettaglio, per usufruire del credito impianti di compostaggio occorre inviare la  Comunicazione delle spese sostenute secondo le seguente finestra temporale:

    • dal 20 aprile al 31 maggio 2023, con riferimento alle spese sostenute nel 2022,
    • dal 22 aprile al 31 maggio 2024, con riferimento alle spese sostenute nel 2023.

    Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni degli importi, l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili.

    La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione.

    Bonus impianti di compostaggio: utilizzo del credito d'imposta

    L’articolo 1, comma 833, della legge di bilancio 2022 prevede che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997), a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la misura percentuale del credito d’imposta spettante

    In caso di importo del bonus fruibile superiore a 150mila euro, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche antimafia (Dlgs n. 159/2011).
    Il credito d’imposta va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di riconoscimento del credito.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Milleproroghe 2024: le principali misure prorogate

    Pubblicata in GU n 49 del 28 febbraio la Legge n 18 del 23 febbraio di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12 ). 

    Vediamo un riepilogo delle novità della conversione in legge.

    Decreto Milleproroghe 2024: le proroghe più attese

    Tra le novità approvate vi sono:

    • la proroga della Rottamazione quater con la possibilità per chi non ha provveduto a pagare le prime tre rate della dilazione, di provvedere entro il 15 marzo,
    • la proroga al 31 dicembre 2024 del bonus acquisto casa under 36, con la condizione che il preliminare sia stato firmato entro il 31.12.2023,
    • la proroga del Ravvedimento speciale per le dichiarazioni dei redditi validamente presentate al 31 dicembre 2022,
    • lo slittamento della esenzione IVA per gli ETS al 1 gennaio 2025,
    • l'esenzione Irpef per gli agricoltori,
    • la proroga per le assemblee da remoto al 30 aprile, 
    • si estende fino al 31 dicembre 2024 il diritto dell’impresa debitrice di sostituire, ai fini dell’accesso alla composizione negoziata della crisi, le certificazioni dei debiti tributari e contributivi, con autodichiarazioni del debitore precedentemente previsto solo sino al 31 dicembre 2023,
    • prorogato anche per il 2024 il divieto di e fatture per le prestazioni sanitarie,
    • per il lavoro sportivo, si segnala:

    In attesa del testo definitivo ricordiamo il contenuto del DL n 125/2023 come approvato in dicembre.

    Decreto Milleproroghe 2024: altre misure

    Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e di adottare misure organizzative essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni, il testo prevede la proroga di termini di prossima scadenza, in diversi ambiti, tra i quali:

    • Prorogati di un anno i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024,
    • Fino al 31 dicembre 2024, si consente a determinate società cooperative che concedono finanziamenti ai propri soci, di continuare a svolgere la propria attività senza il rispetto dei prescritti obblighi di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari, qualora sussistano determinate condizioni,
    • Si differisce al 31 dicembre 2024 l’efficacia delle disposizioni in base alle quali possono concorrere all’attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi soltanto i magistrati che hanno partecipato all’apposito corso di formazione. Prevede che qualora il periodo massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro scada prima del 31 dicembre 2024, sia prorogato fino a tale data;
    • Si proroga al 17 ottobre 2024 la data sino alla quale si può continuare a delegare ai giudici onorari l’ascolto dei minori,
    • Si differisce al mese di ottobre le elezioni dei membri non di diritto dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione;
    • Si proroga fino al 31 dicembre 2024 il sistema che prevede, in caso di erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche rispetto ai quali sia prevista l’erogazione a titolo di anticipo e di saldo, che le amministrazioni competenti possano rinviare al momento dell’erogazione del saldo l’esecuzione dei controlli in materia di regolarità contributiva (DURC) e in materia di inadempienza rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva e quindi al recupero dei benefici erogati.
  • Legge di Bilancio

    Imposta sostitutiva mance: codici tributo per percettore e sostituto

    Con la Risoluzione n 11 del 6 febbraio le Entrate istituiscono il codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle mance del settore turistico e della ristorazione, lato percettore.

    Nel dettaglio, ricordiamo che l’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che:

    • nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
    • le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, 
    • costituiscono redditi di lavoro dipendente,
    • e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%.

    Imposta sostitutiva mance: codici tributo per il percettore

    L’imposta sulle mance dovuta da bar e strutture ricettive, quando non è trattenuta dal sostituto d’imposta può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi

    A tal fine la Risoluzione n 11/2024 istituisce il seguente codice tributo: “1838” denominato Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione – Art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

    Viene specificato che, in sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, ovvero nella colonna “importi a credito compensati” con indicazione, quale “Anno di riferimento” rispettivamente dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento ovvero dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

    Imposta sostitutiva mance: codici tributo per i sostituti

    Invece, ricordiamo che, con Risoluzione n 16 del 17 marzo l'Agenzia ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali relativa alle mance del settore ristorazione.

    Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “1067” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
    •  “1605” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
    • “1917” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
    • “1918” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
    • “1306” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento- art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. 

    Ti consigliamo anche: Detassazione delle mance 2023: chiarimenti sull'imposta sostitutiva al 5% con i dettagli delle interpretazioni applicative delle Entrate.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Prezzo sigarette e tabacco 2024: gli importi in vigore dal 2 febbraio

    L'agenzia delle Dogane ha pubblicato i prezzi in vigore dal 2 febbraio per i prodotti da inalazione quali sigari, sigarette e altri.

    Le novità derivano dalla Legge di Bilancio 2024 in base alla quale con decorrenza 2024 sono stati aggiornati i prezzi di vendita al pubblico.

    Di seguito tutti i prezzi in vigore dal 2 febbraio come riportati sul sito di ADM Agenzia dei Monopoli e delle Dogane:

    1. Sigarette – pdf 
    2. Sigari – pdf
    3. Sigaretti – pdf
    4. Fiuto e mastico – pdf
    5. Trinciati per sigaretta – pdf
    6. Altri tabacchi da fumo – pdf
    7. Tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti a essi assimilati – pdf 

    Prezzo delle sigaretta: da cosa è composto

    La legge di bilancio 2024 ha rimodulato, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l’aliquota di un’imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo. 

    I tabacchi lavorati, in base alla normativa unionale e nazionale, sono sottoposti ad accisa e sono considerati tabacchi lavorati i seguenti prodotti:

    1. Sigarette,
    2. Sigari,
    3. Sigaretti,
    4. Tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette,
    5. Tabacco da fiuto e da mastico,
    6. Altri tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base
       di piante, erbe o frutta, ossia melassa per narghilè),
    7. Tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti ad essi assimilati (prodotti da inalazione
       senza combustione a base di erbe, con e senza nicotina).

    Il prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è determinato, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sulla base dei prezzi richiesti dai produttori o importatori, e sempre con provvedimento i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati sono inseriti nelle tabelle di ripartizione, divise per tipologia di prodotti, che evidenziano le singole voci di cui si compone il prezzo, ossia: Accisa, IVA, Aggio, Quota al fornitore.

    Tutte le categorie sono assoggettate all’IVA, nella misura del 22% del prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'IVA stessa, all’aggio spettante al rivenditore al dettaglio (tabaccaio), pari al 10% del prezzo di vendita al pubblico.

    Il compenso del produttore, su cui gravano anche le spese di distribuzione, è dato dalla differenza fra il prezzo di vendita al pubblico e gli importi risultanti da accisa, IVA e aggio.

    L’accisa varia in relazione alla categoria di prodotto, come di seguito specificato.

    Prezzo delle sigaretta: novità 2024

    Come evidenziato dalla Dogane, vediamo le modalità di calcolo dell'accisa.

    Per le Sigarette, l’accisa corrisponde alla somma di una componente fissa, che dal 1° gennaio 2024 è pari a euro 29,30 per 1.000 sigarette, e di un elemento proporzionale, costituito dal 49,50% del prezzo di vendita al pubblico. È, altresì, previsto un onere fiscale minimo (IVA + accisa), che dal 1° gennaio 2024 è pari a euro 202,23 per chilogrammo convenzionale (1000 sigarette).

    Per i Sigari, l’accisa è calcolata applicando l’aliquota di base del 23,50% sul prezzo di vendita al pubblico. È, inoltre, prevista un’accisa minima pari a euro 35,00 per chilogrammo convenzionale (200 sigari).

    Per i Sigaretti, l’accisa è calcolata applicando l’aliquota di base del 24% sul prezzo di vendita al pubblico. È prevista, altresì, un’accisa minima pari a euro 37,00 per chilogrammo convenzionale (400 sigaretti).

    Per il Tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette (RYO), l’accisa è calcolata applicando l’aliquota di base del 60% sul prezzo di vendita al pubblico. È, inoltre, prevista un’accisa minima, che dal 1° gennaio 2024 è pari a euro 147,50 per chilogrammo.

    Per il Tabacco da fiuto e da mastico, l’accisa è calcolata applicando unicamente l’aliquota di base del 25,28% sul prezzo di vendita al pubblico.

    Per gli Altri Tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base di piante, erbe o frutta, ossia melassa per narghilè), l’accisa è calcolata applicando unicamente l’aliquota di base del 56,50% sul prezzo di vendita al pubblico.

    In ordine ai Tabacchi da inalazione senza combustione (anche detti tabacchi riscaldati o heated tobacco products o heat not burn products) e ai prodotti da inalazione senza combustione a base di erbe, con e senza nicotina, ad essi assimilati, l’accisa è pari, dal 1° gennaio 2024, al 38,00% dell’accisa gravante su un equivalente quantitativo di sigarette. Il calcolo, fondato su apposite procedure tecniche definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si basa sul consumo equivalente di sigarette dei tabacchi da inalazione senza combustione.

    Si evidenzia che gli importatori di tabacchi lavorati da paesi extra UE sono tenuti a pagare anche il relativo dazio.

    Per conoscere le componenti del prezzo dei prodotti, fissate, per ciascuna categoria, con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono consultabili le tabelle di ripartizione pubblicate su questo sito nella apposita sezione.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Iscrizione AIRE: multe salate per chi non adempie

    La legge di bilancio 2024, in vigore dal 1 gennaio è intervenuta sugli obblighi di comunicazione in caso di variazioni anagrafiche:

    • elevando la sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza a quanto previsto dalla legge in proposito nonché in caso di trasferimento della residenza (all’estero o dall’estero);
    • riducendo la sanzione nel caso di comunicazioni tardive da parte del soggetto interessato.

    Vediamo i dettagli tanto per i cambi di residenza in Italia quanto per i trasferimenti all'estero.

    Variazione residenza: più sanzioni per chi omette di comunicarla

    Secondo la novità, per l’inadempimento degli obblighi anagrafici, quali sanciti dalla legge n. 1228 del 1954, la sanzione amministrativa ‘piena’ è pari ad una somma che si viene a prevedere sia ricompresa tra 100 e 500 euro (anziché tra 25,82 e 129,11 euro). 

    Si prevede inoltre una riduzione della sanzione a un decimo del minimo (dunque a 10 euro), se la comunicazione ai fini dell’ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con un ritardo non superiore a novanta giorni. 

    Questo, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza. 

    Iscrizione AIRE: più sanzioni per gli inadempienti

    L’obbligo di comunicazione all'AIRE del trasferimento all’estero è posto dalla legge n. 470 del 1988 all’articolo 6.

    Ricordiamo che sono tenuti ad iscriversi all’AIRE:

    • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi; 
    • i cittadini che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

    Anche nel caso di iscrizione all'AIRE la legge di bilancio 2024 ha previsto un aumento della sanzione amministrativa pecuniaria per chi non adempie.

    La sanzione diviene di importo tra 200 e 1.000 euro per ciascun anno in cui perduri l’omissione. 

    Viene prevista una riduzione della sanzione a un decimo del minimo (dunque a 20 euro), se la comunicazione sia effettuata con ritardo non superiore a novanta giorni (a condizione, si è ricordato, che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza). 

    Ancora, la disposizione prevede che l’autorità competente all’accertamento e irrogazione della sanzione sia il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. 

    La notifica dell’accertamento e irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui risulti il non adempimento o l’omissione dell’obbligo anagrafico o della comunicazione di residenza.

    Residenza anagrafica: gli obblighi della PA per le residenze di fatto

    Infine, si introduce un nuovo comma 9-ter e comma 9-quater all’articolo 6 della citata legge n. 470 del 1988, relativa all’anagrafe e censimento degli italiani all’estero.

    In base a tali previsioni, le pubbliche amministrazioni le quali acquisiscono nell’esercizio delle loro funzioni “elementi rilevanti” che indichino la residenza di fatto all’estero da parte del cittadino italiano, debbono comunicarli al Comune di iscrizione anagrafica ed all’ufficio consolare competente, per i provvedimenti da assumere, anche ai fini della verifica dell’adempimento degli obblighi anagrafici e di comunicazione di residenza.

    E si dispone un obbligo per il Comune di comunicazione delle iscrizioni e cancellazioni d'ufficio “dall'anagrafe degli italiani all'estero”, all'Agenzia delle entrate, per i controlli fiscali di competenza.

  • Legge di Bilancio

    Tax free shopping viaggiatori: soglia minima di acquisto passa a 70 euro

    Con la legge di bilancio 2024 pubblicata in GU n 303 del 30.12.2023 si introducono novità in vigore dal prossimo 1 febbraio,  sull'IVA delle cessioni dei viaggiatori residenti fuori dall'UE.

    Tax free shopping viaggiatori: la norma oggetto di modifica

    Nel dettaglio, si modifica l’articolo 38-quater, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede secondo la vecchia disposizione, che:

    • le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea
    • di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila 
    • destinati all'uso personale o familiare, 
    • da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, 
    • possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. 

    Tale disposizione si applica a condizione che:

    • sia emessa fattura, 
    • i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

    L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione.

    In caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla  scadenza del suddetto termine.

    Tax free shopping viaggiatori 2024: scende il limite minimo degli acquisti

    Con la novità approvata dalla legge di bilancio 2024, si vuole ridurre da 154,95 euro (le 300.000 mila lire di cui parlava la norma originaria) a 70 euro il valore delle cessioni, a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE, di beni destinati all’uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell’Unione europea che possono essere effettuate senza pagamento dell’IVA.

    Il dossier alla legge specifica che il negoziante può non applicare l’imposta al viaggiatore extra UE o questi può chiedere in dogana la restituzione dell’imposta pagata.

    Viene precisato che la disposizione in oggetto ha la finalità di:

    • sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale, 
    • potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana.
  • Legge di Bilancio

    Carta cultura giovani e carta del merito: pubblicate le regole

    Pubblicato in GU n. 12 del 16 gennaio il Decreto Ministeriale n 225 del 29.12.2023 con le regole attuative delle carte cultura e del merito.

    Bonus cultura diciottenni: va in soffitta

    E' andato in soffitta il bonus cultura diciottenni ed arrivano le due nuove carte riservate ai giovani previste dalla Legge di Bilancio 2023. Nel dettaglio, si sostituisce la Carta elettronica legata al bonus cultura ai giovani (c.d. “18app”) con due nuovi strumenti: 

    • a) la Carta della cultura Giovani,
    • b) la Carta del merito.

    Le due Carte sono cumulabili e sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

    Ricordiamo inoltre: il sito di riferimento e il fatto che per i nati nel 2004, nulla cambia rispetto al vecchio Bonus Cultura 18app.  Tali soggetti hanno richiesto il bonus di 500 euro entro il 31 ottobre 2023 e possono utilizzarlo entro il 30 aprile 2024. Leggi anche Bonus cultura 18enni: novità dalla legge di bilancio 2023 

    Le novità riguardano esclusivamente coloro che hanno compiuto 18 anni dal 1° gennaio 2023, ossia i nati nel 2005, che possono usufruire dei nuovi bonus a partire dal 2024.

    Si stabilisce che le somme assegnate con le Carte non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.

    Carta cultura giovani 2024: che cos'è

    La Carta della cultura Giovani, è destinata 

    • a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, 
    • appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, 
    • assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età.

    Carta del merito 2024: che cos'è

    La Carta del merito, è destinata:

    • ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, 
    • assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma. 

    Si prevede espressamente che tale Carta sia cumulabile con la «Carta della cultura Giovani» 

    Carta del merito e carta cultura 2024: quanto valgono e come si attivano

    Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario né rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
    Ciascuna  Carta  è generata  attraverso  una   piattaforma informatica, utilizzabile tramite accesso  alla  rete  Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
     La piattaforma richiede la  registrazione dei beneficiari di  ciascuna Carta, secondo le  modalità previste.

    Attenzione al fatto che la  registrazione è consentita, relativamente:

    • alla Carta della cultura Giovani, dal 31 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo a quello del compimento del  diciottesimo anno di età 
    • alla Carta del merito, dal  31 gennaio  al 30  giugno  dell'anno  successivo  al  conseguimento del diploma finale. 

    La piattaforma prevede la generazione, nell'area  riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa  elettronici, con codice identificativo, associati  all'acquisto di uno dei  beni o servizi consentiti dall'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021, come sostituito dall'articolo 1, comma 630, lettera  a),  della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

    Carta del merito e carta cultura 2024: cosa ci compro

    Le Carte sono attribuite a ciascun soggetto  beneficiario registrato, per un importo pari a 500 euro ciascuna,  per  l'acquisto di:

    • a) biglietti per rappresentazioni teatrali e  cinematografiche  e  spettacoli dal vivo;
    • b) libri;
    • c)  abbonamenti  a  quotidiani  e  periodici  anche  in   formato digitale;
    • d) musica registrata;
    • e) prodotti dell'editoria audiovisiva;
    • f) titoli  di  accesso  a  musei,  mostre  ed  eventi  culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
    • g) corsi di musica;
    • h) corsi di teatro;
    • i) corsi di danza;
    • l) corsi di lingua straniera. 
    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Bonus psicologico 2023: tutte le regole

    Viene pubblicato in GU n 7 del 10 gennaio il Decreto 24 novembre 2023 per il bonus psicologico.

    Il decreto definisce, a decorrere  dall'anno  2023, i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo di cui all'art. 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come integrato dall'art. 1, comma 538  della  legge  29  dicembre 2022, n. 197, in cui è ridefinito l'importo massimo in 1.500 euro per persona nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 (soglia aumentata a 10 ML per l'anno 2023 dalla Legge n 191/2023 di conversione del DL n 145/2023 o DL Anticipi) e di 8 milioni di  euro a  decorrere  dall'anno  2024.

    I cittadini potranno richiedere il contributo all’Inps e il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda, pena la decadenza. 

    Bonus psicologico 2023: le regole nel decreto attuativo

    L’importo del bonus psicologico, riconosciuto una sola volta, è fissato dal decreto in un massimo di:

    • 1.500 euro per redditi con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta); 
    • 1.000 euro per redditi con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta) 
    • 500 euro per redditi con Isee superiore a 30mila ma inferiore a 50mila (fino a 50 euro per ogni seduta) 

    A decorrere dall'anno 2023, la domanda di accesso al  beneficio potrà essere presentata annualmente accedendo alla piattaforma INPS, a decorrere dalla data individuata dall'INPS e comunicata  con  un preavviso di almeno trenta giorni, per un  periodo non inferiore a sessanta giorni (si attende la circolare INPS).

    A conclusione del periodo di presentazione delle domande, l'INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma  di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare  delle risorse.

    Le graduatorie restano valide  fino a esaurimento delle risorse per l'anno di riferimento.

    A  decorrere  dall'anno  2023,  il  beneficio   dovrà essere utilizzato entro duecentosettanta  giorni dalla data di accoglimento della  domanda.  

    Decorso  tale   termine   il   codice   univoco è automaticamente annullato  e  le  risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale  o provinciale, individuando  nuovi  beneficiari cui si applicano le medesime disposizioni.

    Bonus psicologico 2023: che cos'è e a chi spetta 

    Come specificato anche dall'INPS sulla pagina preposta, il bonus psicologico è il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” rivolte alle persone in condizione di: ansia; stress; depressione; fragilità psicologica.

    Il bonus in dettaglio è destinato a tutte quelle persone che:

    • hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e della conseguente crisi socio-economica;
    • vogliono beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

    Attenzione al fatto che, al momento della presentazione della domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

    • residenza in Italia;
    • ISEE in corso di validità, con valore non superiore a 50mila euro.

    In presenza di un ISEE non valido, la domanda non può essere accolta.

    Infine ricordiamo che il Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia è stato introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3. Sono state emanate le disposizioni attuative per l’annualità 2022 con il decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 148 del 27 giugno 2022.

    La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha reso il Bonus psicologo una misura strutturale, stanziando:

    • 5 milioni di euro per il 2023;
    • 8 milioni di euro a partire dal 2024.
    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Tassazione costituzione diritti di superficie: novità 2024

    La legge di bilancio 2024 tra le novità approvate prevede al comma 92 modifiche al TUIR in materia di determinazione dei redditi.

    In particolare, il comma 92 dell’articolo 1 introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in materia di: 

    • atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società; 
    • redditi rientranti nella categoria redditi diversi; 
    • plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.

    Tassazione diritti di superficie: novità2024

    Le modifiche qui evidenziare riguardano i diritti di superficie.

    Il comma 92, lettera a), modifica il comma 9 del Testo Unico delle imposte sui redditi in materia di determinazione dei redditi e delle perdite.

    Il comma 5 dell' articolo 9 dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.

    La norma in esame precisa che tale disposizione, ai fini delle imposte sui redditi, si applica laddove non è previsto diversamente. 

    La lettera b) modifica l’articolo 67, lettera h), del TUIR, in materia di redditi diversi, ampliando il novero dei redditi rientranti in tale categoria residuale. La lettera h) dell’articolo 67 stabilisce che sono redditi diversi (se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende. 

    La disposizione prevede altresì che l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi. 

    La lettera b) del comma 92, pertanto la novità appena approvata e in vigore dal 1 gennaio 2024, include nella disciplina dei redditi diversi, oltre ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù).

    Dalla relazione tecnica al disegno di legge presentato al Senato, si evidenzia che la fattispecie quantitativamente più rilevante è relativa al diritto di superficie.

    Ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del TUIR, vigente la costituzione di diritti reali diversi dall’usufrutto segue il regime giuridico previsto per la cessione a titolo oneroso dei beni. 

    Con la modifica in questione, letta in combinato disposto con quanto previsto dalla modifica introdotta dalla lettera a) viene confermato il regime previsto dall’articolo 9, comma 5, del TUIR con riferimento alla cessione a titolo oneroso di diritti reali di godimento, mentre con riferimento alla loro costituzione tali redditi vengono inquadrati come redditi diversi.

  • Legge di Bilancio

    Plastic e sugar tax: slittano a luglio 2024

    La legge di bilancio 2024 in vigore dal 1 gennaio, con l’articolo 11, comma 1 posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.

    Ricordiamo che già con la legge di bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 supplemento ord. n 43 del 29 dicembre 2022, Legge n 197 del 29 dicembresi prevedevano slittamenti della vigenza.

    Facciamo un riepilogo.

    Plastic tax: che cosa è, le proroghe

    La legge di bilancio 2023 ha apportato modifiche all'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prorogando al 1° gennaio 2024 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. plastic tax.

    Si ricorda che i commi 634-658 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) hanno istituito e disciplinato l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.

    Le disposizioni riconoscono un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

    La decorrenza dell’imposta di consumo sui MACSI, era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento inter direttoriale attuativo (non ancora emanato).

    Tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo e con la norma in commento si posticipava ulteriormente al 1° gennaio 2024.

    La legge di bilancio 2024 prevede l'entrata in vigore della norma dal 1 luglio prossimo

    Sugar tax: che cosa è, le proroghe

    Inoltre, la stessa legge di bilancio 2023, ha posticipato al 1° gennaio 2024 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. sugar tax.

    Sinteticamente, si ricorda che i commi 661-676 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prevedono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate:

    • nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti 
    • nella misura di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

    Successivamente, la legge di bilancio 2021 è intervenuta per

    • modificare la platea dei soggetti che effettuano la cessione da cui origina l'obbligazione tributaria,
    • ampliare la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e modificare la disciplina delle sanzioni amministrative.

    La decorrenza dell’imposta sul consumo di bevande edulcorate, era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo e più volte modificato e differito nel tempo, la norma in commento posticipava il termine di decorrenza dell'efficacia dell’imposta al 1° gennaio 2024.

    La legge di bilancio 2024 posticipa al 1 luglio la vigenza di questa tassa.