• Accesso al credito per le PMI

    Aiuti alle PMI: novità dall’UE sui pagamenti commerciali

    In data 12 settembre la Commissione Europea è tornata ad affrontare il tema degli aiuti alle PMI.

    Nel dettaglio, tra le misure, spicca un progetto di regolamento che impone un limite di 30 giorni entro le quali effettuare i pagamenti tra società pubbliche o private. 

    Il regolamnento in vigore sul tema dei pagamenti nelle transazione commerciali risale al 2011 e spesso è stato disatteso dagli stati membri.

    Pertanto l'UE ha deciso di intervenire in modo più puntuale.

    Pagamenti Transazione commerciali: la Direttiva 2011/7/UE

    Il regolamento a tema di pagamenti nelle transazioni commerciali attualmente in vigore, fu approvato nel 2011.

    Il testo imponeva limiti temporali, ancora oggi in vigore, ai pagamenti delle imprese e degli enti pubblici. 

    Nel dettaglio, la direttiva regolamenta i pagamenti alle PMI e agli enti pubblici prevedendo un termine di 30 giorni per le transazioni commerciali che può, però, essere esteso a 60 giorni o più "se non gravemente ingiusto nei confronti del creditore".

    L'UE, oggi, propone cambiamenti per rendere le regole più stringenti e viste le frequenti disapplicazioni del testo del 2011, si tratterà di un testo legislativo direttamente applicabile nel paese membro senza bisogno di essere recepito.

    Transazione commerciali: le novità in arrivo dall'UE

    Il nuovo testo prevede che i pagamenti debbano avvenire entro 30 giorni dalla consegna del prodotto o del servizio.

    Come anticipato dalla Commissaria europea il progetto di regolamento "rende legalmente automatico il pagamento delle commissioni compensative e degli interessi in caso di ritardo nel pagamento", 

    Inoltre, si prevede che solo in casi eccezionali sarà possibile allungare i termini ma comunque entro i 60 giorni.

    Secondo i dati della Commissione europea le PMI rappresentano il 99% delle aziende in Europa offrendo lavoro ai due terzi degli occupati nel settore privato meritando una particolare attenzione.

    Oltre al fronte dei pagamenti delle transazioni commerciali, l'UE sta prevedendo che le piccole e medie imprese, operanti in più paesi, avranno rapporti con una sola autorità tributaria e in particolare quella in cui la società ha la propria sede principale: "Questo sistema aumenterà la certezza e l’equità fiscale, ridurrà i costi di conformità e le distorsioni del mercato che influenzano le decisioni delle imprese, minimizzando il rischio di doppie imposizioni e di controversie fiscali" 

    Infine da Bruxelles dovrebbero arrivare novità per facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute in paesi terzi e l’accesso delle società più piccole agli appalti pubblici.

  • Accesso al credito per le PMI

    Mobilità sostenibile: 50 ML per incentivi alle imprese di autotrasporto

    Il decreto del 18 novembre 2021 è stato pubblicato in GU n.17 del 22 gennaio 2022 e contiene le regole per la erogazione di incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del  parco veicolare con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità.

    In particolare, il decreto per gli “Investimenti ad alta sostenibilità” mette a disposizione delle imprese di autotrasporto 50 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 esclusivamente per l’acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa, ecologici di ultima generazione, ossia veicoli:

    • ibridi (diesel/elettrico), 
    • elettrici 
    • a carburanti di ultima generazione (CNG, LNG). 

    Gli incentivi dipendono dalla tipologia e dalla massa complessiva del veicolo e vanno da un minimo di 4.000 euro per quelli ibridi di massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate fino a 24.000 euro per quelli elettrici oltre le 16 tonnellate. 

    Autotrasporto: chi può richiedere gli incentivi previsti dal DL 18 novembre 2021

    Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di  terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del  libro  V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo  II,  sezioni  II  e II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino  a 1,5 tonnellate, iscritte all'albo nazionale delle imprese che  esercitano l'attività di autotrasporto.

    Ai  soli  fini della  proponibilità delle  domande volte  ad ottenere la «prenotazione del beneficio» per l'acquisizione dei  beni di cui all'art. 3, comma 1,  del decreto, è sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei  veicoli  o dei  beni indipendentemente  dalla  trasmissione  della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. 

    In tale caso gli  importi previsti dall'ordinativo sono detratti dall'ammontare  delle  risorse disponibili  quali  risultanti  da  apposito contatore puntualmente aggiornato e accantonati. 

    L'ammissibilità  del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione,  in  sede  di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alta sostenibilità dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione  di  veicoli di classe inferiore ad euro VI viene riconosciuto un aumento del contributo pari ad euro1.000 per ogni veicolo ad alimentazione «diesel» radiato per rottamazione. 

    Autotrasporto: l'istruttoria delle domande

    Il procedimento istruttorio si articola in due fasi  distinte e successive:
    -la  fase  di  accantonamento  dell'importo   presuntivo   del contributo astrattamente spettante alle singole  imprese  richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di  acquisizione  del  bene oggetto dell'investimento, da allegarsi al momento della proposizione della domanda, mediante predisposizione, ad opera del soggetto gestore (Rete autostrade mediterranee – Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a.) di apposito contatore puntualmente aggiornato;
    -la successiva fase di rendicontazione, nel corso della quale i soggetti per i  quali  si  sia  perfezionata  la  prenotazione  hanno l'onere di fornire   analitica   rendicontazione   dei   costi   di acquisizione dei beni oggetto di investimento. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie le domande saranno accettate con riserva ai fini dell'eventuale scorrimento dell'elenco degli istanti.  

    Nel  caso l'aspirante al beneficio non fornisca la  prova  del  perfezionamento dell'investimento  entro   il   termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del direttore generale per  la  sicurezza stradale e l'autotrasporto, decade dagli effetti della prenotazione e le risorse corrispondenti agli  importi  dei  benefici  astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla  data  di  proposizione dell'istanza. 

    Autotrasporto: quali investimenti sono finanziabili

    Sono  finanziabili i seguenti investimenti con gli importi dei contributi come di seguito specificato e relativi:
    a) all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di  fabbrica  a  trazione  alternativa  a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica  (full electric), di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate  e  fino  a  7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. Il contributo è determinato:

    • in euro 4.000 per  ogni  veicolo  CNG  e  a motorizzazione ibrida 
    • in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore  a  3,5  tonnellate  e  fino  a  7 tonnellate,  in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore  a 7 tonnellate, considerando la notevole  differenza  di  costo  con  i veicoli ad alimentazione diesel;

    b) all'acquisizione, anche  mediante  locazione  finanziaria,  di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas  naturale  liquefatto  LNG  di massa complessiva  a  pieno  carico  superiore  a  7  tonnellate.  

    Il contributo è determinato in euro 9.000 per ogni veicolo  a  trazione alternativa  ibrida  (diesel/elettrico)  e  a  metano  CNG  di massa complessiva fino a 16 tonnellate comprese, ed in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ed a motorizzazione ibrida(diesel/elettrico) di  massa  superiore  a  16 tonnellate.