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Aiuti alle PMI: novità dall’UE sui pagamenti commerciali
In data 12 settembre la Commissione Europea è tornata ad affrontare il tema degli aiuti alle PMI.
Nel dettaglio, tra le misure, spicca un progetto di regolamento che impone un limite di 30 giorni entro le quali effettuare i pagamenti tra società pubbliche o private.
Il regolamnento in vigore sul tema dei pagamenti nelle transazione commerciali risale al 2011 e spesso è stato disatteso dagli stati membri.
Pertanto l'UE ha deciso di intervenire in modo più puntuale.
Pagamenti Transazione commerciali: la Direttiva 2011/7/UE
Il regolamento a tema di pagamenti nelle transazioni commerciali attualmente in vigore, fu approvato nel 2011.
Il testo imponeva limiti temporali, ancora oggi in vigore, ai pagamenti delle imprese e degli enti pubblici.
Nel dettaglio, la direttiva regolamenta i pagamenti alle PMI e agli enti pubblici prevedendo un termine di 30 giorni per le transazioni commerciali che può, però, essere esteso a 60 giorni o più "se non gravemente ingiusto nei confronti del creditore".
L'UE, oggi, propone cambiamenti per rendere le regole più stringenti e viste le frequenti disapplicazioni del testo del 2011, si tratterà di un testo legislativo direttamente applicabile nel paese membro senza bisogno di essere recepito.
Transazione commerciali: le novità in arrivo dall'UE
Il nuovo testo prevede che i pagamenti debbano avvenire entro 30 giorni dalla consegna del prodotto o del servizio.
Come anticipato dalla Commissaria europea il progetto di regolamento "rende legalmente automatico il pagamento delle commissioni compensative e degli interessi in caso di ritardo nel pagamento",
Inoltre, si prevede che solo in casi eccezionali sarà possibile allungare i termini ma comunque entro i 60 giorni.
Secondo i dati della Commissione europea le PMI rappresentano il 99% delle aziende in Europa offrendo lavoro ai due terzi degli occupati nel settore privato meritando una particolare attenzione.
Oltre al fronte dei pagamenti delle transazioni commerciali, l'UE sta prevedendo che le piccole e medie imprese, operanti in più paesi, avranno rapporti con una sola autorità tributaria e in particolare quella in cui la società ha la propria sede principale: "Questo sistema aumenterà la certezza e l’equità fiscale, ridurrà i costi di conformità e le distorsioni del mercato che influenzano le decisioni delle imprese, minimizzando il rischio di doppie imposizioni e di controversie fiscali"
Infine da Bruxelles dovrebbero arrivare novità per facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute in paesi terzi e l’accesso delle società più piccole agli appalti pubblici.
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Mobilità sostenibile: 50 ML per incentivi alle imprese di autotrasporto
Il decreto del 18 novembre 2021 è stato pubblicato in GU n.17 del 22 gennaio 2022 e contiene le regole per la erogazione di incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità.
In particolare, il decreto per gli “Investimenti ad alta sostenibilità” mette a disposizione delle imprese di autotrasporto 50 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 esclusivamente per l’acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa, ecologici di ultima generazione, ossia veicoli:
- ibridi (diesel/elettrico),
- elettrici
- a carburanti di ultima generazione (CNG, LNG).
Gli incentivi dipendono dalla tipologia e dalla massa complessiva del veicolo e vanno da un minimo di 4.000 euro per quelli ibridi di massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate fino a 24.000 euro per quelli elettrici oltre le 16 tonnellate.
Autotrasporto: chi può richiedere gli incentivi previsti dal DL 18 novembre 2021
Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, iscritte all'albo nazionale delle imprese che esercitano l'attività di autotrasporto.
Ai soli fini della proponibilità delle domande volte ad ottenere la «prenotazione del beneficio» per l'acquisizione dei beni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto, è sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo.
In tale caso gli importi previsti dall'ordinativo sono detratti dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito contatore puntualmente aggiornato e accantonati.
L'ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alta sostenibilità dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI viene riconosciuto un aumento del contributo pari ad euro1.000 per ogni veicolo ad alimentazione «diesel» radiato per rottamazione.
Autotrasporto: l'istruttoria delle domande
Il procedimento istruttorio si articola in due fasi distinte e successive:
-la fase di accantonamento dell'importo presuntivo del contributo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, da allegarsi al momento della proposizione della domanda, mediante predisposizione, ad opera del soggetto gestore (Rete autostrade mediterranee – Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a.) di apposito contatore puntualmente aggiornato;
-la successiva fase di rendicontazione, nel corso della quale i soggetti per i quali si sia perfezionata la prenotazione hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie le domande saranno accettate con riserva ai fini dell'eventuale scorrimento dell'elenco degli istanti.Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, decade dagli effetti della prenotazione e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.
Autotrasporto: quali investimenti sono finanziabili
Sono finanziabili i seguenti investimenti con gli importi dei contributi come di seguito specificato e relativi:
a) all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. Il contributo è determinato:- in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida
- in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
b) all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate.
Il contributo è determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva fino a 16 tonnellate comprese, ed in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ed a motorizzazione ibrida(diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.