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Adempimento collaborativo: le regole per il ravvedimento operoso
Pubblicato in GU n 211 del 10 settembre il Decreto n 126/2024 con il Regolamento che disciplina la procedura di ravvedimento guidato nell'ambito dell'adempimento collaborativo.
In particolare, i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che ravvisano omissioni o irregolarità commesse nell'applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell'Agenzia delle
entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, avvalendosi della procedura disciplinata dal presente decreto.
La procedura è consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.Adempimento collaborativo: come si avvia il ravvedimento
Il decreto specifica che i soggetti su indicati presentano al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi idonei a consentire all'Ufficio una esauriente disamina della fattispecie, nonché le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata.
La comunicazione redatta in carta libera è sottoscritta e presentata all'Ufficio competente, mediante:
- consegna a mano,
- spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento
- ovvero per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata
La comunicazione deve essere sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il documento è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, con firma digitale o con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai fini delle riduzioni sanzionatorie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si tiene conto della data di presentazione della comunicazione qualificata di cui al comma 1.Ravvedimento nell’adempimento collaborativo: il contraddittorio con l’agenzia
Il Decreto prevede che l'Ufficio competente, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione notifica al contribuente, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, uno schema di ricalcolo contenente l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentire eventuali osservazioni.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato l'Ufficio, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, notifica, con le stesse modalità un atto di ricalcolo contenente l'indicazione dell'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e la data, non inferiore a 15giorni, entro cui effettuare il versamento.
La misura delle sanzioni contenuta nell'atto di ricalcolo è determinata sulla base delle riduzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.Ricorrendone le condizioni, la sanzione base, cui applicare le riduzioni previste dal citato articolo 13, è costituita dalla sanzione minima prevista in relazione alle singole norme violate ridotta della metà ai sensi dell'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
E' fatta salva la facoltà del contribuente di anticipare la chiusura della procedura mediante pagamento immediato delle maggiori imposte, sanzioni e interessi indicati dall'Ufficio nello schema di ricalcolo.Ravvedimento nell’adempimento collaborativo: come si chiude la procedura
Viene previsto, infine che la procedura si conclude, con il versamento degli importi dovuti in base all'atto di ricalcolo ovvero nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 4, in base allo schema di ricalcolo, e, ricorrendone i presupposti, con la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, e all'articolo 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
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Gli ultimi chiarimenti sul ravvedimento speciale
A poche settimane dalla scadenza del 31/05/2024 sono arrivati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento speciale, tramite la circolare n. 11/E del 15/05/2024.
In una prima parte il documento di prassi si concentra sull’estensione della procedura in esame al periodo d’imposta 2022 – non prevista dalla versione originaria di cui alla “Legge di Bilancio 2023” (art. 1, commi 174-178 della Legge 197/2022) – per poi esaminare il chiarimento di cui all’art. 7, comma 12 del D.L. 39/2024, che ha espressamente ammesso la possibilità di procedere con il ravvedimento speciale anche per le annualità 2021 e precedenti.
Ravvedimento speciale: scadenza il 31 maggio
L’Agenzia, oltre a ricordare la scadenza di cui si è detto ai fini del perfezionamento della regolarizzazione autonoma relativa al 2022, con riduzione della sanzione a 1/18 e limitata alle dichiarazioni “validamente presentate” (non omesse), precisa che a tal fine è necessario rimuovere le irregolarità e omissioni che si intendono sanare nonché versare l’unica o prima rata dovuta: le successive scadono poi rispettivamente il 30/06/2024, il 30/09/2024 e il 20/12/2024 (con obbligo di versamento degli interessi al 2% annuo a decorrere dal 01/06/2024).
Allo stesso modo viene puntualizzato che il contribuente non può avvalersi del ravvedimento speciale per regolarizzare quelle violazioni che, alla data di versamento dell’intero importo o della prima rata, siano già state contestate con atti di:
- liquidazione,
- accertamento o di recupero,
- contestazione e di irrogazione delle sanzioni,
compresi i controlli formali ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, mentre la consegna di un PVC non è ostativa alla procedura agevolativa in questione.
Come anticipato, la circolare indica che il ravvedimento speciale non è limitato alle dichiarazioni del 2022, risultando invece possibile anche per le annualità precedenti: questo, però, solamente per i soggetti che, entro il termine del 30/09/2023, non avevano perfezionato la procedura, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste.
In proposito viene affermato che è possibile beneficiare della riapertura dei termini per l’adesione al ravvedimento speciale qualora i soggetti interessati:
- 1) non abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione in quanto non hanno posto in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini del relativo perfezionamento (ad esempio, sono state rimosse le irregolarità od omissioni ma senza effettuare il pagamento di quanto dovuto, in un’unica soluzione o nella prima rata);
- 2) abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30/09/2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, diverse da quelle in precedenza regolarizzate, con riferimento alla medesima annualità. E questo vale, afferma l’Agenzia, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un PVC consegnato dopo la stessa data del 30 settembre;
- 3) abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente alle violazioni commesse in alcune annualità, entro il 30/09/2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, riferibili ad annualità in precedenza non regolarizzate, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un PVC consegnato dopo la stessa data del 30 settembre;
- 4) abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30/09/2023, ma siano decaduti dal beneficio della rateazione, a causa del mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima, purché intendano sanare violazioni diverse da quelle già regolarizzate (riferibili ad annualità diverse da quelle già interessate dalla precedente regolarizzazione o alle medesime annualità), anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un PVC consegnato dopo la stessa data del 30 settembre.
Anche per tal caso le Entrate affermano che il perfezionamento della “nuova” regolarizzazione presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento delle somme dovute, astrattamente in un’unica soluzione sempre entro il 31/05/2024, posto che in alternativa è possibile effettuare il pagamento, entro la stessa data, di un importo pari a cinque delle otto rate previste dalla versione originaria del ravvedimento speciale – con le residue tre rate, su cui sono applicati gli interessi sempre nella misura del 2% annuo dal 01/06/2024, che seguono le scadenze richiamate in precedenza.
Per quanto riguarda le specifiche modalità di calcolo degli importi dovuti – sia in caso di pagamento in unica soluzione sia in caso di rateazione – l’Amministrazione precisa che, in caso di versamento in unica soluzione (non oltre il 31/05/2024), sono dovuti:
- l’importo del tributo;
- l’ammontare complessivo degli interessi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento (calcolati alla data del versamento);
- l’importo della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale (un diciottesimo).
Diversamente, in caso di versamento rateale (ad esempio con le prime cinque rate al 31/05/2024 e le tre rate residue al 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre del 2024), saranno dovuti:
- a) alla data del primo versamento (nell’esempio il 31/05/2024)
- un importo pari a 5/8 del tributo,
- un ammontare pari a 5/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento,
- un importo pari a 5/8 della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale;
- b) alla data del versamento di ciascuna delle tre rate successive (nell’esempio 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre del 2024),
- un importo pari a 1/8 del tributo,
- un ammontare pari a 1/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del primo versamento (nell’esempio il 31/05/2024),
- un importo pari a 1/8 della sanzione da ravvedimento speciale,
- l’ammontare degli interessi da rateazione (nella misura del 2%), calcolati sull’importo di ciascuna rata dal 01/06/2024 alla data del versamento di ciascuna rata.
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Ravvedimento speciale: unica rata in scadenza il 20 dicembre
Pubblicata in GU n. 278 del 28 novembre la Legge n 170 di conversione del Decreto proroghe.
Si conferma, tra le altre, la proroga inserita con un emendamento nell'iter di conversione del DL n 132/2023 che posticipa i termini per beneficiare del ravvedimento operoso speciale, introdotto dalla L. 197/2022.
La norma prevede nel dettaglio quanto segue: Art. 3-bis Differimento dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono e irregolarità od omissioni entro la medesima data.
Per poter avere i benefici previsti da questa norma, ossia riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e dilazione del debito in 8 rate, sarebbe stato necessario rimuovere la violazione e pagare le somme o la prima rata entro il 30 settembre.
La norma appena introdotta rende possibile, anche a chi non ha provveduto, di adempiere al pagamento in una unica soluzione entro il 20 dicembre prossimo
Ravvedimento speciale: riepilogo delle regole
E' scaduto il 2 ottobre (il 30 settembre, termine ordinario slittato perchè sabato) il termine per pagare in un' unica soluzione il dovuto per la misura agevolativa introdotta dalla legge di bilancio 2023 nota come Ravvedimento speciale.
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178 consente, in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile, in un'unica soluzione entro il 2 ottobre 2023.
Il termine del 30 settembre 2023, che cadeva di sabato, è stato prorogato, in luogo del 31 marzo 2023, dal decreto bollette n. 34/2023 convertito.
Il pagamento può avvenire anche in un massimo di otto rate di pari importo, con scadenza della prima rata sempre il 30 settembre (02/10/2023 in quanto il 30 settembre cade di sabato). La scadenza è di fatto rimessa in termini dalla legge di conversione del decreto proroghe pagando al 20 dicembre quanto dovuto per il ravvedimento.
Gli effetti della regolarizzazione sono circoscritte alle sole dichiarazioni validamente presentate.
Ravvedimento speciale: FAQ delle Entrate
A proposito di utilizzo della rateizzazione, ricordiamo che l'agenzia delle entrate ha pubblicato in data 28 giugno una serie di faq in risposta ad alcuni dubbi dei contribuenti, tra le quali ve ne è una che tratta di ravvedimento speciale.
Nel dettaglio veniva domandato se i nuovi termini previsti dal decreto bollette di versamento della seconda e terza rata (31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023) delle somme dovute ai fini del ravvedimento speciale si applichino anche alle regolarizzazioni rispetto alle quali il versamento della prima rata è stato già eseguito prima del 31 marzo 2023, e per le quali, secondo la previsione normativa in vigore al momento della definizione, il versamento della seconda e terza rata andava eseguito rispettivamente entro il 30 giugno 2023 e il 30 di settembre 2023.
L'agenzia dopo il riepilogo della norma di riferimento ha sottolineato che l’articolo 19 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha modificato, tra l’altro, il citato comma 174:
- posticipando dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine del versamento unico, o della prima delle otto rate dovute ai fini del perfezionamento della definizione in parola;
- rimodulando i termini di versamento delle successive due rate fissate ora, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023;
- stabilendo nel 20 dicembre 2024 il termine ultimo di pagamento rateale (si rammenta, in questo senso, che dalla quarta alla ottava rata le scadenze sono ora rispettivamente fissate al 20 dicembre 2023, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024).
L'agenzia ha chiarito che i termini di versamento richiamati si applicano anche ai ravvedimenti speciali già in essere, sia con riferimento al termine entro cui eseguire il versamento, sia con riguardo alla decorrenza degli interessi.
L’articolo 19 del decreto-legge n. 34, infatti, è entrato in vigore il 31 marzo 2023 – e, quindi, in tempo utile per posticipare gli iniziali termini non ancora scaduti per il pagamento della prima/unica rata e delle successive – con la conseguenza che, anche i contribuenti che hanno già iniziato a rateizzare le somme dovute prima del 31 marzo 2023, possono avvalersi dei termini più ampi per versare la seconda e la terza rata.
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Mancata detrazione IVA: è possibile sanare con integrativa?
Con Risposta a interpello n 479 del 19 dicembre le Entrate forniscono chiarimenti su omesso esercizio del diritto alla detrazione IVA e dichiarazione integrativa (articolo 8, comma 6–bis, del d.P.R. n. 322 del 1998).
Nel dettaglio, l’Agenzia ha confermato che è possibile avvalersi della dichiarazione IVA integrativa se per mero errore, il soggetto passivo non abbia esercitato tempestivamente il diritto alla detrazione dell’imposta, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto.
Vediamo il caso di specie.
Omesso detrazione IVA: il caso di specie
La società istante ALFA riferisce di aver effettuato con atto avente efficacia giuridica a partire dal 1° settembre 2021 un'operazione straordinaria di scissione che ha comportato il trasferimento di un ramo d'azienda alla società BETA.
A tal proposito, comunica altresì che «Al ramo di azienda attribuito a [BETA] pertenevano un certo numero di contratti di acquisto per i quali la Società ha inizialmente continuato a ricevere dai rispettivi fornitori successivamente alla data di efficacia giuridica della scissione fatture che, pur se ancora intestate alla stessa Società (a causa, presumibilmente, di un non tempestivo adeguamento dell'anagrafica cliente da parte di questi fornitori), erano in realtà di esclusiva competenza della beneficiaria [BETA], nei confronti della quale, pertanto, avrebbero dovuto essere emesse.
A causa della non corretta intestazione delle Fatture [BETA], la Società le ha in un primo momento annotate nei propri registri, computando in detrazione la relativa IVA nelle liquidazioni periodiche riferite agli ultimi mesi del 2021. Successivamente, nei primi mesi del 2022, nell'ambito delle procedure di compliance condotte a livello di gruppo, la Società si è quindi accorta dell'errore e ha provveduto a sanare le irregolarità effettuando, nell'aprile del 2022, un ravvedimento operoso con cui ha riversato l'IVA (indebitamente) detratta, complessivamente pari a euro […], pagando le sanzioni nella prevista misura ridotta (il ''Ravvedimento 2022''). Coerentemente, non ha incluso le Fatture [BETA]nella propria dichiarazione mod. IVA 2022 per il periodo d'imposta 2021, presentata in data 29 aprile 2022 (la dichiarazione IVA 2022 è in Allegato 4)».
Ciò nondimeno «Dopo aver presentato la dichiarazione IVA per il 2021, la Società, sulla base di un più approfondito esame, si è accorta che, tra le Fatture [BETA]oggetto del Ravvedimento 2022, erano state erroneamente incluse anche tre fatture riferite a contratti non ricompresi nell'operazione di scissione, per le quali, pertanto, la Società aveva diritto alla detrazione. (…) È appena il caso di precisare che, ovviamente, da parte sua [BETA] non ha mai registrato le Fatture [GAMMA], né tantomeno detratto la relativa imposta».
Ritenendo, quindi, di essere incorsa in un mero errore, l'istante chiede di «chiarire, innanzitutto, l'esistenza del diritto della Società a ''recuperare'' la detrazione dell'IVA afferente alle Fatture [GAMMA] e, poi, le modalità con cui tale ''recupero'' possa avvenire».
Omesso detrazione IVA: quando è possibile l'integrativa
Le entrate hanno ricordato che l'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che «Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».
Al riguardo, la circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E, ispirandosi ai principi espressi in proposito dai giudici unionali, ha chiarito che «il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione :
- i) (sostanziale) dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e
- ii) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21 del menzionato d.P.R. n. 633.
É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall'art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni. Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cuisisono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno. […]
L'effettività del diritto alla detrazione dell'imposta e il principio di neutralità dell'IVA sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8, comma 6bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 (c.d. dichiarazione integrativa a favore), con la quale, in linea generale, è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile.
Così, il soggetto passivo cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini anzidetti, può recuperare l'imposta presentando la menzionata dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8, comma 6bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 (vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). […]».
Con il richiamato documento di prassi è stata, dunque, ammessa la possibilità di ricorrere all'istituto della dichiarazione integrativa nell'ipotesi in cui per mero errore il contribuente beneficiario del diritto alla detrazione, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, abbia omesso di esercitare tale facoltà tempestivamente.
Pertanto, dato per assunto il fatto che, per errore l'istante ha riversato all'erario l'IVA originariamente detratta con le liquidazioni periodiche, così omettendo di far confluire, nella dichiarazione IVA 2022, l'imposta relativa alle operazioni di acquisto documentate dalle fatture emesse dalla Beta nel 2021, l'assunto su indicato trova applicazione al caso in esame.
Per l'effetto, pur in presenza del duplice presupposto (sostanziale e formale), il diritto alla detrazione non è stato esercitato ''tempestivamente'', ovvero entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificate tali condizioni.
Resta, dunque, possibile ''integrare'', non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto IVA, l'originaria dichiarazione presentata, senza versare alcuna sanzione in presenza di fatture di acquisto regolari e ritualmente registrate.
Per completezza, si osserva che non costituisce ostacolo all'adozione del comportamento innanzi descritto, e quindi al recupero dell'IVA non detratta, la circostanza che l'istante abbia effettuato il cd ''Ravvedimento 2022'' con riferimento all'imposta detratta con le liquidazioni periodiche.
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Mancata emissione corrispettivi: le regole per ravvedersi entro il 15.12
E' in scadenza la possibilità concessa dal decreto Energia di ravvedersi entro il 15 dicembre per la mancata emissione dei corrispettivi.
Ricordiamo che la possibilità è stata confermata dalla Legge n 169 di conversione dello stesso Decreto Energia.
Sostanzialmente si concede la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi.
A tal proposito, l'agenzia delle entrate ha pubblicato in data 3 ottobre il relativo Provvedimento n. 352652 delle Entrate che rende operativa la misura. I dettagli.
Ravvedimento corrispettivi: cosa prevede il decreto energia
La misura contenuta nel Decreto Energia 2023 con l'art. 4 rubricato Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi, confermato con la conversione in legge del decreto recita come segue:
- i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023,
- hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2 -bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
- possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023,
- a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.
Attenzione inoltre al fatto che, la norma al comma 2 prevede che resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Ricordiamo infine che, l’omessa contabilizzazione dei corrispettivi comporta dei riflessi ai fini delle imposte sui redditi e sull'IVA.
Omessi corrispettivi: come ravvedersi entro il 15.12
Il Provvedimento n. 352652 del 3 ottobre prevede che, al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi 634-636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, mette a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA che presentano potenziali anomalie, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni derivanti dal confronto tra:
- a) l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto legge 26 ottobre 2 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e modificato dall’articolo 18 del decreto legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge del 29 giugno 2022, n. 79;
- b) i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- c) i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
In particolare, l’Agenzia delle entrate rende disponibili tali informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.
Tra gli altri le Entrate comunicano i seguenti dati:
- a) l’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l’ammontare dei pagamenti elettronici e l’importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;
- b) l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;
- c) la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo di cui alla lettera b) e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;
- d) il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del citato decreto legge n. 124;
- e) gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.
Pertanto specifica l'agenzia, i contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.
A tale ultimo riguardo, si evidenzia inoltre che, in base al disposto dell’articolo 4 del decreto legge del 29 settembre 2023, n. 131, i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.
Per avvalersi della norma da ultimo menzionata, il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023.
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Ravvedimento operoso: dal 2 maggio nuovi codici tributo
Con Risoluzione n 12 del 1 marzo le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativamente a talune imposte emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, degli interessi e delle sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi, si istituiscono i codici tributo indicati nella tabella che segue.
In particolare, per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), ove si tratti di fattispecie specificatamente individuate, è riportato il codice tributo per il versamento delle relative imposte (seconda colonna).
Codici tributo per versamenti da ravvedimento Codice tributo per il versamento delle imposte “8940” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – Art. 3 d.lgs. n. 23/2011 1840
1841
1842“1940” Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – art. 3 d.lgs. n. 23/2011 1840
1841
1842“8941” Sanzione per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 4200 “1941” Interessi per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 4200 “8942” Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011 4041
4044
4045“1942” Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011 4041
4044
4045“8943” Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 4043
4047
4048“1943” Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 4043
4047
4048“8944” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011 1790
1791
1792
1793
1794
1795“1944” Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011 1790
1791
1792
1793
1794
1795“8945” Sanzione per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive In relazione alla fattispecie oggetto di ravvedimento “1945” Interessi per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte ravvedimento sostitutive In relazione alla fattispecie oggetto di ravvedimento Inoltre vengono soppressi i seguenti codici:
- “8913” denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”;
- “1992” denominato “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive – art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997”;
- “8908” denominato “Sanzione pecuniaria altre II.DD”
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Indeducibili gli interessi di mora per ritardato versamento delle imposte
La questione della deducibilità delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza del ritardato versamento delle imposte, è questione che periodicamente torna a fare discutere.
Il punto è che l’indeducibilità delle imposte sui redditi discende dagli articoli 99 e 109 del TUIR, i quali però nulla dicono delle sanzioni e degli interessi di mora a questi collegati.
Per cui, dato che non esiste una norma che regola la presunta indeducibilità fiscale di queste poste, ci si dovrà basare sulle disposizioni generali.
Ed è proprio basandosi sulle norme generali che giurisprudenza e prassi spingono in direzione dell’indeducibilità.
L’ordinanza della Corte di Cassazione numero 28740 del 4 ottobre 2022 prende proprio in esame gli interessi di mora dovuti per ritardato pagamento delle imposte.
La Corte ci spiega che la base normativa di riferimento è l’articolo 109 comma 5 del TUIR, il quale recita: “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.
L’articolo tratta del generale principio di inerenza che regola la deducibilità dei costi d’impresa, dal vincolo del quale, secondo l’interpretazione della Corte, sono esclusi gli interessi passivi in quanto “oneri generati dalla funzione finanziaria che afferiscono all’impresa nel suo essere e progredire, e dunque non possono essere specificatamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare costo”, e la cui deducibilità è regolamentata dall’articolo 63 del TUIR.
Secondo la Corte di Cassazione, però, ciò che vale per gli interessi passivi non può essere esteso agli interessi moratori dovuti per ritardato pagamento delle imposte.
Pur ammettendo il fatto che “non costituendo di per sé uno specifico onere fiscale, la loro deducibilità non può essere esclusa alla luce della specifica previsione”, la Corte sostiene che “sebbene […] non possa ritenersi che gli interessi moratori da ritardato pagamento abbiano funzione sanzionatoria, avendo la finalità, piuttosto, di ristabilire, a favore dell'erario, l'intera misura dell'importo da versarsi, correttamente si è ritenuto che gli stessi non trovino fonte nell'attività di impresa, in relazione alla funzione finanziaria generalmente svolta, ma nell'inosservanza di un obbligo nel pagamento del tributo per il quale, già in radice, è da escludersi il diritto alla deduzione”.
Fondamentalmente, secondo l’interpretazione prospettata dalla Corte, come già anticipato, l’interesse di mora per ritardato pagamento del tributo va distinto dall’interesse passivo, e mentre il secondo sarebbe deducibile come costo generale di tipo finanziario, il primo non lo sarebbe in quanto costo accessorio di un costo principale (l’imposta) fondamentalmente indeducibile.
L’interpretazione assunta è restrittiva, dato che pone sullo stesso piano sanzioni e interessi di mora. Ma, a prescindere da ciò, le perplessità sono più generali e discendono dalla constatazione che, se il legislatore avesse voluto rendere indeducibili questa tipologia di costi, probabilmente avrebbe potuto facilmente esplicitarlo sull’articolo 99 o sull’articolo 109 del TUIR, sui quali è espressa e ribadita l’indeducibilità fiscale delle imposte sui redditi.