• Ipotecaria e catastali

    Deposito atti frazionamento catastale: istruzioni di ADE per professionisti

    Con la Risoluzione n 40 del 9 giugno le Entrate forniscono indicazioni ai professionisti interessati dal deposito degli atti di aggiornamento catastale, vediamo tutti i dettagli.

    Deposito atti frazionamento catastale: istruzioni atti per i professionisti

    Con la Risoluzione in oggetto si forniscono istruzioni sull'articolo 30, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6
    giugno 2001, n. 380 relativo all'aggiornamento della cartografia catastale e dell’archivio censuario del Catasto Terreni con deposito telematico degli atti recanti frazionamento dei terreni presso i Comuni

    Ricordiamo che l’articolo 251 del decreto legislativo n. 1/2024 ha introdotto il comma 5-bis all’articolo 30 del Dpr n. 380/2001, stabilendo che “gli adempimenti di cui al comma 5 vengono effettuati con modalità telematiche dall’Agenzia delle Entrate mediante deposito, su un’area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione”. 

    Tale modifica legislativa elimina l’onere per i professionisti di occuparsi direttamente del deposito degli atti presso il Comune e affidando questa fase all’Agenzia delle entrate.

    Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il deposito telematico presso i Comuni sarà effettuato direttamente dall’Agenzia delle entrate, sostituendo l’attuale iter burocratico

    I professionisti incaricati dovranno adeguarsi alle nuove modalità di dichiarazione, attraverso le seguenti operazioni:

    • redazione dei Tipi di frazionamento in base alle specifiche contenute nella nuova versione 10.6.5 – APAG 2.15 della procedura Pregeo 10.
    • dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, conformi alle mutate disposizioni normative, per attestare il corretto deposito telematico dell’atto
    • trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, la quale, dopo approvazione, provvederà al deposito dell’atto nell’area dedicata del Portale per i Comuni e alla relativa comunicazione via Pec al Comune competente.

    Ricordiamo che la nuova procedura riguarda esclusivamente gli atti di aggiornamento catastale trasmessi telematicamente e in particolare:

    • Tipi di frazionamento (FR),
    • Atti di aggiornamento misti (Tipi di frazionamento e Tipi Mappali – FM)
    • Tipi Mappali con stralcio di corte (SC).

    Per tutte le altre tipologie di atti di aggiornamento, permangono le attuali modalità di trasmissione e deposito presso i Comuni, non essendo interessate dalle nuove disposizioni.

    L'agenzia informa inoltre della nuova procedura Pregeo 10 che prevede: 

    • la modifica delle dichiarazioni sostitutive, conformi alla nuova procedura di deposito telematico,
    • la gestione avanzata del frazionamento degli Enti urbani, con possibilità di trasferire aree anche quando sulla particella derivata è presente una costruzione,
    • una patch specifica per i territori dove vige il sistema tavolare, per garantire una transizione fluida alla futura evoluzione della procedura.

    Si auspica pertanto, una gestione più fluida e trasparente delle pratiche, riducendo il margine di errore e migliorando la tracciabilità delle operazioni.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit cinema: il Decreto con le novità

    Il Decreto n 141/2025 del Ministero della Cultura contiene modifiche alla disciplina del credito di imposta spettante alle sale cinematografiche.

    Il decreto in oggetto reca modifiche al decreto del Ministero della cultura di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 luglio 2024, n. 225, recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220” 

    Tax credit cinema: le domande sulla piattaforma DIGICOL

    La Direzione generale Cinema e audiovisivo ha anche contenstualmente fornito le informazioni relative alla procedura di presentazione delle domande sulla piattaforma telematica Dgcol:

    • la sessione per la presentazione delle richieste preventive e definitive del credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, attualmente in corso, consentirà unicamente il completamento delle domande già aperte in piattaforma, che dovrà avvenire entro le 23:59 del 15 giugno 2025.
    • a conclusione delle necessarie attività di aggiornamento della piattaforma, il 18 giugno 2025 si procederà alla riapertura della sessione per la presentazione delle richieste di credito d’imposta, come previsto dal decreto n. 225/2024 modificato e integrato dalle nuove disposizioni contenute nel decreto correttivo.

    Attenzione al fatto che in particolare, sarà possibile presentare, alternativamente:

    • le richieste di credito d’imposta per le quali il richiedente intende avvalersi delle disposizioni di cui al decreto n. 225/2024, comprensivo delle modifiche apportate dal decreto correttivo
    • le richieste di credito d’imposta per le quali il richiedente intende avvalersi della “disciplina transitoria”, che consente l’applicazione del decreto n. 70/2021 e successive modifiche, in relazione alle opere per le quali, alla data del 14 agosto 2024, alternativamente: erano stati stipulati contratti, aventi data certa, con fornitori di servizi di media audiovisivi o con distributori cinematografici; erano state realizzate almeno quattro settimane consecutive di riprese o il 50% delle giornate di lavorazione. in entrambi i casi resta fermo l’obbligo del versamento delle spese istruttorie.

    Allegati:
  • Principi Contabili Nazionali

    Bilanci intermedi: pubblicato l’OIC 30 definitivo

    In data 11 giugno l’OIC Organismo italiano di contabilità ha pubblicato la versione definitiva dell’OIC 30 “I bilanci intermedi”, il principio contabile da utilizzare per la redazione delle semestrali. 

    Ricordiamo che la consultazione pubblica era stata aperta fino al 18 novembre 2024

    La versione definitiva dell’OIC 30 viene ora pubblicata dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione.

    Bilanci intermedi: aperta la consultazione per l’OIC 30

    L'OIC  precisa che il nuovo standard dovrà essere applicato a partire dal 2026, ma potrà essere adottato facoltativamente già dalle semestrali che chiudono al 30 giugno 2025.
    Seguendo l’impostazione contabile della precedente versione dell’OIC 30, il principio si basa sull’assunto che i bilanci intermedi sono redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio annuale. 

    Pertanto, conformemente alle regole ordinarie del bilancio di esercizio, l’eventuale svalutazione dell’avviamento effettuata in un bilancio intermedio non può essere ripristinata in un bilancio successivo.
    Il nuovo OIC 30, coerentemente con la prassi internazionale, conferma che le imposte sul risultato del periodo intermedio vanno determinate applicando all’utile semestrale prima delle imposte l’aliquota fiscale annua effettiva stimata. 

    Questa soluzione, sottolinea l'Organismo, ha il vantaggio di favorire una maggiore comparabilità tra gli operatori quotati nell’Euronext Growth Milan, i quali attualmente possono redigere la relazione semestrale sia con gli IFRS che con gli OIC.
    Infine, per rendere più chiaro il funzionamento di tale modalità di calcolo, l’OIC ha riformulato ed integrato gli esempi riportati in appendice al principio.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: prossima rata entro il 31.07

    Per mantenere i benefici della Definizione agevolata o Rottamazione-quater introdotta dalla Legge n. 197/2022 è necessario effettuare il versamento della rata in scadenza il 31 luglio 2025.

    In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro martedì 5 agosto 2025.

    Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute, disponibili anche sul sito in area riservata.  Per conoscere tutte le modalità di pagamento consulta la pagina dedicata.

    Attenzione al fatto che in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

    Una copia della Comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del piano e i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell’area riservata.

    Si ricorda che nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.
    Per conoscere tutte le modalità di pagamento consulta la pagina dedicata.

    Relativamente invece ai soggetti riammessi alla rottamazione al 30 aprile il termine ultimo per la prima o unica rata scade il 5 agosto. 

    Più in dettaglio i contribuenti che sono stati riammessi alla rottamazione quater potranno eseguire i pagamenti secondo il piano che sarà comunicato dalla Riscossione entro il 30 giugno:

    • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025,
    • oppure fino a un numero massimo di 10 rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. 

    Vale anche in questi casi la tolleranza di 5 giorni per i pagamenti, ad esempio, per la scadenza del 31 luglio 2025, il pagamento è nei termini, se eseguito entro il 5 agosto 2025 e così via.

    Riepiloghiamo ora le regole della rottamazione.

    Rottamazione quater: che cos’è?

    La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. 

    Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
    Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. 

    Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

    La "Rottamazione-quater” riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

    • contenuti in cartelle non ancora notificate;
    • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
    • già oggetto di una precedente misura agevolativa (cosiddetta "Rottamazione e/o Saldo e Stralcio") anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

    I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella Definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:

    • adottare uno specifico provvedimento;
    • trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
    • pubblicarlo sul proprio sito internet.

    Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 che i propri carichi rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:

    • CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
    • ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
    • CNPR – Cassa Ragionieri
    • ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
    • INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.    

                       

    Rottamazione quater: come si paga

    Per pagare i moduli allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” della Definizione agevolata, oltre al servizio "Paga online", è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA. 

    La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivi sono reperibili sul sito di pagoPA.

    Inoltre, è on-line il nuovo servizio di domiciliazione bancaria disponibile nella sezione “Definizione agevolata” in area riservata, che consente di attivare o revocare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto se autorizzato.

    Il contribuente che desidera usufruirne dovrà:

    • specificare gli estremi del conto corrente su cui effettuare l’addebito compilando l’apposito campo IBAN;
    • fornire tutte le informazioni e il consenso necessario ai fini della sicurezza del dato trattato;
    • inviare la richiesta.

    A seguito dell’invio, il contribuente riceverà una e-mail di presa incarico con l’identificativo della richiesta e, successivamente, l’Agente della riscossione provvederà a effettuare le opportune verifiche, fornendo riscontro.

    Attenzione al fatto che è anche possibile pagare quanto dovuto, utilizzando i moduli di pagamento allegati alla "Comunicazione delle somme dovute" presso banche, Poste, ricevitorie, tabaccai.

    Infine, sono sempre disponibili gli sportelli, previo appuntamento.

    Rottamazione quater: scegli cosa pagare

    Chi ha ricevuto un piano di accoglimento (totale o parziale), ma non intende proseguire con il versamento dell'intero importo dovuto, puoi scegliere di continuare a pagare in forma agevolata solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.
    Il servizio ContiTu consente di richiedere e stampare i moduli di pagamento relativi alle sole cartelle/avvisi che si decide di pagare, per farlo occorre:    

    • Compilare il form e selezionare tutte le cartelle/avvisi che si intende pagare inserendo, nell'apposito campo, il numero progressivo dei singoli documenti.
    • Per le sole cartelle/avvisi selezionati, verrà visualizzato l'importo complessivo da pagare e quello relativo alle singole rate. Il numero delle rate resta quello indicato nella domanda di adesione alla "Rottamazione-Quater" presentata          
    • Completata la procedura, si potrà scaricare subito i nuovi moduli di pagamento, che saranno trasmessi anche tramite e-mail. I moduli riporteranno l'importo aggiornato non conteggiando quello dovuto per le cartelle/avvisi che si è deciso di eliminare dal piano di pagamento.        

    Attenzione si riepilogoa che per non incorrere nell'inefficacia della Definizione agevolata, è necessario che ciascuna rata sia regolarmente e integralmente pagata nel rispetto delle scadenze previste dalla legge.

    Eventuali pagamenti tardivi o parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determineranno l'estinzione del carico residuo per il quale l'Agente della riscossione dovrà proseguire l'attività di recupero.            

    Si ricorda che per ciascuna "Comunicazione delle somme dovute", è possibile modificare il piano dei pagamenti, cioè escludere le cartelle o gli avvisi che non si intende più pagare, fino ad un massimo di 3 volte.

    Rottamazione quater: scegli l’addebito in conto

    Come specificato dalla Riscossione è possibile chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della Definizione agevolata sul conto corrente:

    • allo sportello, 
    • dall’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nella sezione Definizione agevolata. Sarà sufficiente selezionare il piano di Definizione agevolata su cui si vuole attivare la domiciliazione bancaria e inserire i dati richiesti. Alla fine della compilazione, il sistema invia una e-mail di presa in carico all’indirizzo di posta elettronica indicato e successivamente una seconda comunicazione con la conferma dell’attivazione del servizio e l’indicazione della rata che sarà addebitata. Qualora il contribuente non riceva tale conferma entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata (ad esempio, il 17 ottobre per la rata del 31 ottobre 2023) il pagamento dovrà essere effettuato mediante le altre modalità previste.