• Pace Fiscale

    Rottamazione quater: prossima scadenza 31.05

    Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) introdotta dalla Legge n. 197/2022, è necessario effettuare il versamento della quarta rata entro il 31 maggio 2024. 

    Ricordiamo però che la norma prevede una tolleranza di cinque giorni, per cui il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro mercoledì 5 giugno 2024.

    La Riscossione ricorda che le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute

    Rottamazione quater: riepilogo di tutte le regole

    La Legge n. 18 del 23 febbraio (Pubblicata in GU n 49/2024) di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12 ) tra le proroghe reca quella sulla rottamazione quater.

    A tal proposito l'Agenzia delle entrate-Riscossione informa del fatto che secondo quanto stabilito dalla norma in oggetto:

    • i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata), già slittati al 18 dicembre 2023 dalla Legge n. 191/2023, si considerano tempestivi se effettuati entro venerdì 15 marzo.
    • entro lo stesso termine del 15.03 è possibile pagare anche la terza rata, in scadenza il 28 febbraio 2024,
    • sono differite al 15 marzo anche le prime due rate (stabilite, rispettivamente, il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024, per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

    Attenzione al fatto che, l'avviso della riscossione riporta testualmente che "per la scadenza del 15 marzo 2024 sono previsti 5 giorni di tolleranza e, quindi, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro mercoledì 20 marzo 2024".
    Per conoscere tutte le modalità di pagamento consulta la pagina dedicata.

    Rottamazione quater: le scadenze successiva

    Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

    Attenzione al fatto che, in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

    Rottamazione quater: scegli quali cartelle pagare

    Chi ha ricevuto un piano di accoglimento (totale o parziale), ma non intende proseguire con il versamento dell'intero importo dovuto, puoi scegliere di continuare a pagare in forma agevolata solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.

    Il servizio ContiTu consente di richiedere e stampare i moduli di pagamento relativi alle sole cartelle/avvisi che si decide di pagare, per farlo occorre:     

    • Compilare il form e selezionare tutte le cartelle/avvisi che si intende pagare inserendo, nell'apposito campo, il numero progressivo dei singoli documenti.
    • Per le sole cartelle/avvisi selezionati, verrà visualizzato l'importo complessivo da pagare e quello relativo alle singole rate. Il numero delle rate resta quello indicato nella domanda di adesione alla "Rottamazione-Quater" presentata          
    • Completata la procedura, si potrà scaricare subito i nuovi moduli di pagamento, che saranno trasmessi anche tramite e-mail. I moduli riporteranno l'importo aggiornato non conteggiando quello dovuto per le cartelle/avvisi che si è deciso di eliminare dal piano di pagamento.        

    ATTENZIONE: per non incorrere nell'inefficacia della Definizione agevolata, è necessario che ciascuna rata sia regolarmente e integralmente pagata nel rispetto delle scadenze previste dalla legge.

    Eventuali pagamenti tardivi o parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determineranno l'estinzione del carico residuo per il quale l'Agente della riscossione dovrà proseguire l'attività di recupero.             

    Si ricorda che per ciascuna "Comunicazione delle somme dovute", è possibile modificare il piano dei pagamenti, cioè escludere le cartelle o gli avvisi che non si intende più pagare, fino ad un massimo di 3 volte.

    Rottamazione quater: richiedi l'addebito diretto

    Come specificato dalla Riscossione è possibile chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della Definizione agevolata sul conto corrente:

    • allo sportello, 
    • dall’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nella sezione Definizione agevolata. Sarà sufficiente selezionare il piano di Definizione agevolata su cui si vuole attivare la domiciliazione bancaria e inserire i dati richiesti. Alla fine della compilazione, il sistema invia una e-mail di presa in carico all’indirizzo di posta elettronica indicato e successivamente una seconda comunicazione con la conferma dell’attivazione del servizio e l’indicazione della rata che sarà addebitata. Qualora il contribuente non riceva tale conferma entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata (ad esempio, il 17 ottobre per la rata del 31 ottobre 2023) il pagamento dovrà essere effettuato mediante le altre modalità previste. 

    Comunicazioni somme dovute Rottamazione cartelle: cosa contengono

    Le lettere inviate agli aderenti alla rottamazione quater o Comunicazione delle somme dovute contengono:

    • l’esito della richiesta, 
    • l’elenco dei debiti “rottamati” 
    • l’importo dovuto. 

    Nel dettaglio, la comunicazione delle somme dovute sono state inviate tramite:

    • Pec (posta elettronica certificata) 
    • o posta raccomandata.

    I contribuenti possono comunque scaricarne una copia direttamente dall’area riservata del sito della Riscossione accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, oppure dall’area pubblica, senza necessità, quindi, di pin e password, allegando un documento di riconoscimento. La comunicazione fornisce l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda, l’importo, le scadenze e i moduli di pagamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione (fino a un massimo di 18 rate). 

    Se il piano di dilazione prevede più di 10 rate, con la lettera sono stati inviati i primi 10 moduli di pagamento, mentre i rimanenti saranno spediti successivamente, prima della scadenza dell’undicesima rata.

    Rottamazione quater: gli esiti delle comunicazioni della Riscossione

    Le lettere sono identificate in base all’esito della richiesta: 

    • AT per l’accoglimento totale; 
    • AP in caso di accoglimento parziale (in presenza anche di debiti non rientranti nella rottamazione); 
    • AD per le adesioni con debiti “rottamabili” ma nessun importo da pagare; 
    • AX per adesioni con debiti “rottamabili” per i quali non si deve pagare nulla e con un importo residuo da pagare per debiti “non definibili";
    • RI, infine, riguarda le adesioni rigettate in quanto i debiti indicati nella domanda non sono “rottamabili” e, quindi, l’importo deve essere pagato senza agevolazioni.

    Si ricorda che per i soggetti residenti nelle zone interessate dall’alluvione dello scorso mese di maggio (indicati nell’allegato 1 al decreto legge n. 61/2023, i termini e le scadenze riferiti alla definizione agevolata sono stati prorogati di tre mesi. L’invio della comunicazione delle somme dovute sarà pertanto completato entro il prossimo 31 dicembre.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: è decaduto chi ha pagato in ritardo la I rata?

    Con Risposta a interpello n 68 del 13 marzo le Entrate parlano nuovamente di Rottamazione quater e specificano che chi è decaduto per tardiva approvazione di un piano di riparto non a sè imputabile direttamente, ritardo che ha impedito di versare tempestivamente la prima rata della definizione agevolata prevista dalla "rottamazione quater", è riammesso grazie alle successive varie proroghe intervenute per la misura.

    Vediamo i dettagli del caso di specie.

    Rottamazione quater: chiarimenti su chi è decaduto per ritardo della I rata

    Secondo l'Agenzia delle Entrate, il contribuente istante non è decaduto dalla "Rottamazione quater" perché il versamento effettuato il 14 novembre 2023 può considerarsi "tempestivo" grazie ai successivi interventi normativi che hanno legittimato il differimento dei termini di pagamento. 

    Questi interventi normativi sono stati introdotti per evitare disparità di trattamento tra i contribuenti che, come l'istante, non erano stati in grado di rispettare i termini originariamente previsti per il versamento delle rate. 

    Pertanto, l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate mira a garantire un trattamento equo, consentendo al contribuente di rimanere all'interno del piano di definizione agevolata previsto dalla "Rottamazione quater".

    Nel caso di specie l'istante, in passato, aveva presentato due domande di ammissione a concordato preventivo, entrambe estinte, e successivamente un piano di ristrutturazione del debito depositato presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 67, comma 3, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) affrontando difficoltà finanziarie.

    Il ritardo nel pagamento da parte dell'istante è dovuto alla tardiva approvazione del piano di riparto, che ha impedito la piena utilizzabilità delle somme già incassate a seguito della vendita di immobili. 

    Questo ritardo ha causato una mancanza di liquidità non imputabile direttamente all'istante, impedendogli di versare tempestivamente la prima rata della definizione agevolata prevista dalla "rottamazione quater".

    L'agenzia ha ritenuto ininfluente il ritardo a causa delle proroghe dei termini, pertanto il pagamento effettuato dall'istante in data 14 novembre è tempestivo e il soggetto non è decaduto dalla agevolazione.

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Rateizzazione delle cartelle: nuove regole dalla Riscossione

    Il Governo, nel CdM di ieri 11 marzo ha approvato in via preliminare un Dlgs sulla Riscossione con diverse novità per la dilazione dei ruoli, ossia la possibilità di chiedere maggior tempo pagando a rate per estinguere il proprio debito.

    Il testo, in bozza del preconsiglio dei ministri, dettaglia le novità in arrivo dalla Riforma Fiscale, vediamo cosa contiene l'art 12 con disposizioni in materia di dilazioni.

    Dilazione dei ruoli: quando spetta fino a 120 rate

    Viene approvato in via preliminare il Dlgs sulla Riscossione in linea con la Riforma Fiscale Legge n 111/2023.

    Tra le novità si prevedono modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

    In dettaglio, il comma 1 è sostituito, prevedendo che su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’Agenzia delle entrate-riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

    • a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
    • b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
    • c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

    Inoltre si prevede che, su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’Agenzia delle entrate-riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

    • a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
    • b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:  
      • 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
      • 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
      • 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

    La norma specifica che, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:

    • a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
    • b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione;

    Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri su indicati e sono altresì individuati particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente.

    Leggi: Cartelle di pagamento: come fare per rateizzarle le attuali modalità di rateazione, in attesa del testo definitivo che andrà a modificare il sistema di rateazione.

  • Pace Fiscale

    Discarico automatico cartelle dopo 5 anni: novità dal 2025

    In data 11 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

    Come evidenziato dal comunicato stampa dello stesso esecutivo, il testo di dlgs interviene in modo organico al fine di assicurare al sistema maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, in un appropriato bilanciamento con i diritti dei contribuenti.

    Si prevede per l’Agenzia delle entrate-riscossione (AdER) una pianificazione annuale volta ad assicurare la salvaguardia dei crediti tributari affidati dai vari Enti mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione e la conseguente tempestiva gestione delle attività di recupero.

    Vediamo che cos'è il Discarico automatico.

    Discarico automatico dei ruoli: che cos’è

    A decorrere dal 2025, viene introdotto l’istituto del “discarico automatico” dei ruoli affidati ad AdER decorsi 5 anni dal loro affidamento, ad eccezione di quelli i cui crediti sono oggetto di procedure esecutive, concorsuali o di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi del codice della crisi d’impresa. 

    Il discarico non comporta automaticamente l’estinzione del debito, pertanto l’Ente creditore può provvedere autonomamente alla riscossione del credito non prescritto o, in presenza di “nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore”, riaffidarlo ad AdER. 

    Sull’azione di recupero dei crediti affidati ad AdER e su quella di discarico automatico è previsto sia il controllo del Ministero dell’economia e delle finanze che quello dell’Ente creditore, che può contestare all’agente della riscossione l’intervenuta decadenza o prescrizione del diritto di credito.

    L’agente può definire la contestazione in via agevolata, pagando una somma pari ad un ottavo dell’importo del credito affidato oltre interess(di un terzo in caso di mancata definizione agevolata o in assenza di ricorso alla Corte dei conti).

    La responsabilità amministrativa e contabile dell’agente della riscossione è limitata ai casi di dolo, nonché ai casi di colpa grave nelle ipotesi di decadenza o prescrizione del diritto di credito.

    Si prevede la costituzione di un’apposita Commissione, per individuare possibili soluzioni legislative, per i discarichi dei ruoli affidati ad AdER dal 2000 al 2024.

    Si introduce una specifica disciplina per le cosiddette “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e per le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, poiché non soggette al discarico automatico e alla reiscrizione a ruolo.

    Inoltre, si prevede la progressiva estensione del numero massimo di rate per la rateizzazione ordinaria dei debiti fiscali dalle attuali 72 a 120. 

    In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, il periodo può essere prorogato di una sola volta per un periodo di pari durata.

    Infine, si estendono le ipotesi di concentrazione della riscossione nell’accertamento e si semplificano le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater 2023: domande entro il 2 ottobre

    Il 30 settembre scade il termine per gli alluvionati per aderire alla Rottamazione quater. 

    La Riscossione con un comunicato stampa, sottoliena che la domanda di adesione può essere presentata entro il prossimo 2 ottobre essendo il 30 settembre di sabato.

    Inoltre il 30 settembre è anche il termine ultimo, per chi ha già aderito, per ricevere dalla Riscossione il prospetto dei pagamenti.

    Per gli ultimi aggiornamenti leggi: Rottamazione quater: la Riscossione comunica le regole per pagare entro il 31.10

    Ricordiamo sinteticamente che l'adesione alla “Rottamazione-quater” dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. 

    Attenzione al fatto che è possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, le prima delle quali entro il 31 ottobre.

    Si decade dalla definizione agevolata se entro 5 giorni dalla scadenza di una qualsiasi delle rate non si versa o si versa co ritardo.

    Nel dettaglio, ricordiamo che il 30 giugno è scaduto il termine nazionale per aderire alla Rottamazione quater delle cartelle, ma tale scadenza non riguarda le zone colpite dal maltempo a maggio per i quali soggetti l'adesione è posticipata al 30 settembre 2023, come previsto dal decreto Alluvione (DL n. 61/2023).

    Il provvedimento ha stabilito una proroga di tre mesi dei termini riferiti alla Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quater”) per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati dai gravi eventi alluvionali.

    Rottamazione quater 2023: domande entro il 02.10 per gli alluvionati

    Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, indicati nell’Allegato 1 del decreto Alluvione, i termini e le scadenze della Definizione agevolata sono prorogati di 3 mesi. 

    Conseguentemente la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023, 2 ottobre perchè il 30 è sabato, mentre l’invio della Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della “rottamazione” sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2023. 

    Slittano di tre mesi anche le scadenze delle rate per il relativo pagamento. 

    Oltre al differimento dei termini della Definizione agevolata, il decreto Alluvione prevede altre misure in materia di riscossione.

    In particolare, per i soggetti interessati dal provvedimento sono sospese fino al prossimo 31 agosto le attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione. 

    Restano sospesi anche i termini dei versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023. 

    Sono inoltre sospesi i pagamenti delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, derivanti da provvedimenti di rateizzazione in essere al 1° maggio 2023 oppure riferite alle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-ter” e “Definizione agevolata per le risorse proprie UE”). 

    I termini di pagamento riprenderanno a decorrere dal 1° settembre 2023.

    Rottamazione quater 2023: il calendario dei pagamenti

    Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 (ovvero entro il 31 dicembre per i soggetti rientranti nei territori di cui all’allegato 1 del DL n. 61/2023), la Comunicazione delle somme dovute, che contiene le seguenti informazioni:

    • l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione; 
    • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”); 
    • la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione:
      • o in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023; 
      • o oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
    • i moduli di pagamento precompilati; 
    • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente. In caso di risposta negativa alla domanda di adesione (diniego), nella “Comunicazione” sono evidenziate le motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata. 

    Rottamazione quater 2023: tutte le regole

    La Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative. 

    Chi aderisce alla Definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. 

    Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. 

    Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. 

    Non rientrano invece nell’ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. 

    Per quanto riguarda i carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato, la Legge n. 197/2022 prevede che possano rientrare nella Definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata. 

    Rottamazione quater 2023: presenta la domanda

    I contribuenti possono presentare la richiesta di adesione alla Definizione agevolata utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet della Riscossione, clicca quisenza la necessità di inserire credenziali di accesso. 

    Nella sezione “Definizione agevolata” si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute. 

    È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento. 

    È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata. 

    Rottamazione quater 2023: la conferma della domanda

    Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. 

    Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. 

    A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. 

    Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione. 

    La richiesta può essere inviata anche dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.

    È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: il prospetto informativo con i debiti

    Il 30 giugno scade il termine per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione quater con eccezzione per i soggetti residenti o con sede legale nelle zone alluvionate per i quali il termine è stato prorogato al 30 settembre.

    Per approfondimenti leggi: Rottamazione quater: la Riscossione ricorda la scadenza del 30.06 per le domande 

    Rottamazione quater: richiedi il prospeto informativo

    Ricoriamo che con un avviso datato 15 febbraio la Riscossione annunciava il servizio "Prospetto informativo" utile a conoscere quali debiti rientrano nella Definizione agevolata.

    In particolare, il prospetto può essere richiesto dal contribuente:

    • in area riservata 
    • o tramite il form in area pubblica 

    e indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022. Per tutte le info sulla rottamazione quater leggi: Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande

    Rottamazione quater: il prospetto informativo con l'elenco dei debiti

    Il documento contiene l’elenco:

    • delle cartelle di pagamento, 
    • avvisi di accertamento e di addebito 

    che possono essere “definiti” e l’importo dovuto aderendo all’agevolazione.
    Viene specificato che, nel Prospetto informativo non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale.

    Tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 settembre 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

    Rottamazione quater: richiedi il prospetto informativo

    Per richiedere il prospetto informativo i contribuenti hanno a disposizione due opzioni:

    • Richiedere il Prospetto informativo direttamente dall’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi. In questo caso occorre ricordare di inserire l’indirizzo e-mail per ricevere il Prospetto: Accedi all'area riservata.
    • Richiedere il Prospetto informativo On-line in area pubblica compilando il form e allegando la documentazione necessaria: SCARICA QUI L'ELENCO
    • Anche in questo caso è necessario inserire l’indirizzo e-mail per ricevere il Prospetto: Vai al servizio

    Rottamazione quater e prospetto informativo per gli intermediario

    Gli intermediari fiscali possono richiedere il Prospetto informativo per gli assistiti direttamente dall’area riservata EquiPro con le credenziali Entratel

    Dopo aver richiesto il Prospetto possono verificarsi due possibilità:

    • in caso di richiesta in area riservata:
      • si visualizzerà immediatamente una schermata con la conferma che la richiesta è stata presa in carico.
      • nelle successive 24 ore si riceverà una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro i successivi 5 giorni. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.
    • in caso di richiesta in area pubblica:
      • si riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con il link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.
      • dopo la convalida, una seconda e-mail indicherà la presa in carico della richiesta e i suoi riferimenti identificativi.
      • infine, se la documentazione di riconoscimento allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare il Prospetto informativo entro i successivi 5 giorni. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.
  • Pace Fiscale

    Rottamazione tasse e multe: le regole per i Sindaci

    Con un comunicato stampa del 16 giugno l'IFEL Fondazione ANCI riporta nel dettaglio le regole per rottamazione quater e stralcio, totale o parziale, dei Comuni.

    Viene innanzitutto ricordato che il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito in legge 26 maggio 2023, n. 56, introduce alcune ulteriori disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali non riscosse tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R).

    Sinteticamente i Sindaci possono decidere se aderire o meno alla tregua fiscale secondo varie strade a disposizione: gli enti potranno deliberare in contemporanea la rottamazione e lo stralcio, totale o parziale, oppure solo uno dei meccanismi.

    Il comunicato IFEL è accompagnato da una nota di lettura che approfondisce quanto previsto dall’art. 17-bis del dl n. 34/2023, ed in particolare la facoltà per i Comuni di disporre:

    • lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a 1.000 euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’adozione dello stralcio parziale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
    • lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a 1.000 euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’adozione dello stralcio totale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
    • la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

    Al fine di agevolare i Comuni nelle eventuali deliberazioni viene pubblicato uno schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrata comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi.

    Rottamazione quater Comuni: tutte le regole

    Ricordiamo che veniva pubblicata in GU n 124 del 29 maggio la legge n 56 di conversione del decreto Bollette che prevede la possibile estensione della definizione agevolata agli enti locali per la riscossione coattiva delle proprie entrate.

    Le regole sono cambiate rispetto alla norma generale, con libertà ai comuni non solo di decidere se recepire la nuova rottamazione ma anche di stabilire le scadenze. 

    Nel dettaglio, con l'art 17 bis si prevede la facoltà per gli enti locali, nei casi:

    • di riscossione diretta,
    • e di affidamento ai soggetti iscritti nell'apposito albo,

    di prevedere, entro il 29 luglio all'applicazione alle proprie entrate di alcuni istituti di definizione agevolata, quali:

    • annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro,
    • la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31.12.2022.

    In particolare gli enti dovranno definire, nello specifico caso di definizione agevolata dei carichi:

    • il numero di rate e la relativa scadenza;
    • le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
    • i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica:
      • il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché,
      • la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
    • il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati:
      • l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, 
      • l’importo delle singole rate,
      • la scadenza di queste ultime.

    In ogni caso, in seguito alla presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza.

    In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. 

    I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

    Inoltre, vengono estese agli enti territoriali alcune disposizioni della “Legge di Bilancio 2023”, tali per cui sono escluse dalla rottamazione in esame i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

    • le risorse proprie dell'Unione Europea e l'IVA riscossa all'importazione,
    • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato,
    • i crediti derivanti da pronunce di condanna della corte dei conti,
    • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovure a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

    Inoltre, per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni sulla rottamazione si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati (compresi quelli dovuti da esecuzione forzata e a quelli dovuti per mora, e alle somme maturate a titolo di aggio)

    Attenzione al fatto che i provvedimenti adottati dagli enti territoriali per applicare la definizione agevolata e l’annullamento automatico, in deroga alle norme generali relative all’efficacia delle delibere degli enti territoriali in materia di tributi, acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente.

    Ti consigliamo anche: Rottamazione quater 2023: ultimi giorni per aderire.

  • Pace Fiscale

    Stralcio parziale o integrale: i nuovi modelli utili agli enti

    Con un comunicato stampa del 6 marzo l'Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le istruzioni e i moduli aggiornati con le novità previste dal decreto Milleproroghe sull’annullamento dei debiti fino a mille euro. 

    In particolare, da lunedì 6 marzo, è disponibile online il modulo, che gli enti creditori, diversi:

    • dalle amministrazioni statali, 
    • dalle agenzie fiscali 
    • e dagli enti pubblici previdenziali 

    per esempio i Comuni, devono utilizzare per comunicare, entro il 31 marzo 2023, la decisione di aderire allo stralcio “integrale” dei debiti fino a mille euro riferiti al periodo 2000-2015. 

    Viene ricordato che, la legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023), ha esteso anche a tali enti la possibilità di deliberare l’annullamento dell’intero importo affidato alla riscossione, ampliando così quanto previsto dalla Legge di Bilancio che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (c.d. stralcio parziale). 

    La Legge n. 14/2023 ha stabilito inoltre lo slittamento, dal 31 gennaio al 31 marzo 2023, del termine entro il quale gli stessi enti devono deliberare l’eventuale non applicazione dello stralcio “parziale” e comunicare il relativo provvedimento all’agente della riscossione. 

    Viene specificato che sono disponibili i moduli da utilizzare:

    da inviare esclusivamente all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nei moduli, insieme a una copia del provvedimento stesso. 

    Stralcio parziale o integrale: le novità del Milleproroghe

    Facciamo un riepilogo.

    La Legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023), modificando la disposizione contenuta nella Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022), dispone la proroga dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti diversi:

    • dalle amministrazioni statali, 
    • dalle agenzie fiscali 
    • e dagli enti pubblici previdenziali, 

    possono deliberare la non applicazione dello stralcio “parziale” dei carichi di importo residuo (alla data del 1° gennaio 2023) fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. 

    La Legge di Bilancio ha infatti previsto per i carichi di tali enti un annullamento automatico di tipo “parziale”, cioè riferito esclusivamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e notifica restano interamente dovute. 

    Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.

    Il decreto Milleproroghe introduce anche la possibilità per gli stessi enti di deliberare, sempre entro il 31 marzo 2023, l’applicazione dello stralcio “integrale” ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e quindi, come già previsto per le amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali, di optare per l’annullamento di tutto l’importo residuo del carico

    In base alla legge, gli enti creditori che approvano un eventuale provvedimento di diniego di stralcio “parziale” o di approvazione di stralcio “integrale” dei carichi sono tenuti a trasmetterlo all’agente della riscossione entro la scadenza del prossimo 31 marzo. 

    Infine si precisa che, per adeguamento ai nuovi termini, il decreto proroga dal 31 marzo al 30 aprile 2023 la data di effettivo annullamento dei debiti oggetto di stralcio.

    Accedi qui al sito della Riscossione per ulteriori dettagli utili.

    Leggi anche Disapplicazione stralcio parziale: istruzioni per gli enti non statali

  • Pace Fiscale

    Modifiche alla Tregua Fiscale: le proposte dei Commercialisti

    Con Informativa n 22 del 22 febbraio il CNDCEC rende note le Proposte di modifica delle disposizioni relative alla c.d. “Tregua fiscale” di cui alla Legge di bilancio 2023 inviate al Vice Ministro Leo

    In particolare, con il documento qui allegato si indicano le proposte relative ai seguenti punti:

    • Art. 1, commi 153-159, L. 197/2022 – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni
    •  Art. 1, commi 179-185, L. 197/2022 – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento 
    • Art. 1, commi 186-205, L. 197/2022 – Definizione agevolata delle controversie tributarie
    •  Art. 1, commi 206-212, L. 197/2022 – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie
    •  Art. 1, commi 219-221, L. 197/2022 – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale

    L'informativa ricorda come appunto la legge di bilancio 2023 ha previsto un insieme articolato di misure, identificato unitariamente con la denominazione di c.d. “Tregua fiscale”, che permette ai contribuenti di definire con modalità agevolate la pretesa tributaria. 

    Le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi del rapporto fisco-contribuenti:

    • dalla dichiarazione al versamento,
    • dall’accertamento alla riscossione,
    • fino al contenzioso innanzi agli organi di giustizia tributaria. 

    A parere dei Commercialisti, le disposizioni introdotte presentano alcuni aspetti suscettibili di miglioramenti sia con riguardo al testo normativo vigente sia con riferimento all’opportunità di ampliarne il perimetro applicativo 

    Pertanto, il Consiglio Nazionale ha trasmesso al Viceministro all’Economia e alle Finanze, On.le Maurizio Leo, il documento allegato contenente le “Proposte di modifica delle disposizioni relative alla c.d. “Tregua fiscale” di cui alla Legge di bilancio 2023”, confidando che le proposte avanzate trovino accoglimento. 

    Ad esempio, in merito al primo punto, ossia alle misure di Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni i Commercialisti, nel documento indirizzato al Viceministro, dopo l'analisi della norma, sinteticamente, affermano:

    "Si propone pertanto di includere nella definizione in oggetto anche le comunicazioni derivanti dal controllo automatizzato per le quali sia intervenuta, al 1° gennaio 2023, una causa di decadenza da rateazione ed il cui carico non sia ammesso alla rottamazione delle somme affidate all’agente della riscossione di cui ai commi da 231 a 252 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023, in quanto l’affidamento del carico all’agente della riscossione non sia stato ancora effettuato ovvero sia intervenuto dopo il 30 giugno 2022"

    Per gli altri dettagli si rimanda alla consultazione dell’allegato alla informativa 22

  • Pace Fiscale

    Rottamazione ter e saldo e stralcio: versamento rate 2021 entro l’8 agosto 2022

    Con un comunicato stampa di venerdì 29 luglio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ricordato ai contribuenti che c'è ancora qualche giorno (fino all'8 agosto 2022) per pagare le rate della "Rottamazione ter" e del "Saldo e stralcio" originariamente in scadenza nel 2021.

    Il 31 luglio 2022 è il termine “ultimo” per versare le rate che erano in scadenza nel 2021, tuttavia, considerando la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi anche dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge (articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018), saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro l'8 agosto 2022.

    Le rate scadute nel 2021 potranno così essere versate, in unica soluzione entro l'8 agosto 2022 (considerando i 5 giorni di tolleranza) per le rate del 2021 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”, in particolare, entro tale termine:

    • per mantenere i benefici del “Saldo e stralcio”, dovranno essere versate le rate in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2021. 
    • per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, dovranno essere versate le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021. 

    Ricordiamo che la legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) ha previsto la riammissione ai benefici della “Definizione agevolata” per i contribuenti decaduti a causa del mancato, tardivo o insufficiente pagamento, entro il 9 dicembre 2021 (14 dicembre considerando i 5 giorni di tolleranza, termine definito dal Decreto Fiscale” n. 146/2021), delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021

    Lo stesso provvedimento ha inoltre fissato un nuovo termine per considerare tempestivo il versamento anche delle rate in scadenza nell’anno 2022. 

    In particolare, la legge ha previsto la possibilità di mantenere i benefici delle definizioni agevolate se il versamento delle rate originariamente previste negli anni 2020 e 2021, nonché quelle in scadenza nel 2022, viene effettuato entro le seguenti date:

    • 30 aprile 2022 per le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2020; 
    • 31 luglio 2022 per le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2021
    • 30 novembre 2022 per le rate di “Rottamazione-ter” previste nel 2022. 

    Per approfondire è possibile consultare le FAQ con le risposte alle domande più frequenti rispetto al nuovo calendario delle scadenze previsto dal Decreto Sostegni ter convertito il legge per ciò che riguarda la Rottamazione-ter e il Saldo e stralcio.

    Consulta qui il file con le risposte.

    In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. 

    La legge n. 25/2022 ha inoltre stabilito l’estinzione delle procedure esecutive eventualmente avviate in seguito al mancato, parziale o ritardato pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021.