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Traduzioni giurate: possibili anche in via telematica
La Legge n 182/2025 di conversione del DDL Semplificazioni contiene una norma sulle perizie giurate.
Vediamo come cambiano
Traduzioni giurate: possibili anche in via telematica
Le perizie stragiudiziali sono dei documenti contenenti la descrizione/valutazione di questioni tecniche redatti da professionisti in possesso di determinate cognizioni tecnico-scientifiche.
Affinché acquistino valore legale tali documenti sono sottoposti ad una procedura di asseverazione che consiste nella prestazione di un giuramento davanti ad un notaio o al cancelliere di un qualsiasi tribunale o ufficio del giudice di pace situato sul territorio nazionale (senza riguardo alla residenza del tecnico o al luogo della perizia o all’eventuale albo di iscrizione).
La falsa attestazione giurata dei fatti riportati in perizia costituisce reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ai sensi dell’art. 483 c.p., punito con la reclusione fino a due anni.
L’articolo 39 della in commento interviene sull’articolo 5 del regio decreto n. 1366 del 1922 recante “Semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie”, sostituendolo integralmente, mantenendo tuttavia ferma la previsione originaria del primo periodo dell’articolo 5 medesimo ai sensi della quale gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere.
Si modifica le disposizioni vigenti in materia di deposito presso il tribunale di perizie stragiudiziali (con particolare riguardo alle traduzioni giurate), stabilendo che queste possano essere formate, sottoscritte e trasmesse in via telematica e che, in tal caso, debbano contenere anche la formula di giuramento.
Più in dettaglio, le modifiche alla disciplina vigente sono contenute nei due periodi aggiunti al citato articolo 5 i quali, rispettivamente, prevedono che:
- è consentita la formazione, la sottoscrizione e la trasmissione digitali delle perizie stragiudiziali, comprese le traduzioni giurate, secondo le norme, anche di natura regolamentare, che regolano la materia nell’ambito del processo civile telematico;
- l’atto formato, sottoscritto e trasmesso digitalmente deve includere la formula del giuramento con cui si attesta di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate allo scopo di far conoscere la verità nonché, nel caso di traduzione giurata, l’attestazione di conformità del testo tradotto al testo originale.
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Passaporto presso Poste: tutte le regole per richiederlo
Il passaporto può essere rinnovato o richiesto anche negli uffici postali.
Secondo gli accordi (stipulati in data 28 febbraio 2024) tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane il servizio, partito inizialmente in via sperimentale nel piccolo comune di San Pietro in Casale (Bo) è estato esteso a molti altri comuni del territorio Italiano.
Con il Decreto 3 luglio 2024 rubricato “Determinazione dell'importo dell'onere a carico dell'interessato per presentare l'istanza di rilascio del passaporto elettronico presso gli sportelli degli uffici postali” sono stati definiti gli importi da corrispondere.
Tale onere, inizialmente fissato in euro 14,20 IVA inclusa, ora viene rideterminato con Decreto del 21 maggio 2025 come segue:
Il costo del servizio a carico del richiedente per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio, mediante spedizione con apposito invio fornito in assicurazione ed eseguito da operatori postali, è fissato in euro 9,88 (nove/88).
L'importo dovrà essere versato in denaro contante all'operatore postale addetto alla consegna.
Oltre al costo su indicato infatti ai fini del rilascio del passaporto devono essere considerati il pagamento degli oneri dovuti per legge:
- il bollettino per il passaporto ordinario 42,50 euro, effettuato a nome di chi richiede il passaporto attraverso un bollettino postale di conto corrente n. 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con la causale: “importo per il rilascio del passaporto elettronico" e
- una marca da bollo da 73,50 euro in contrassegno telematico acquistabile nelle rivendite di valori bollati o nelle tabaccherie.
per un totale di 130,20 euro.
Passaporto presso Poste: come fare
Il servizio di rinnovo e rilascio passaporti presso Poste è attivo in molti comuni italiani.
Per verificare se è presente nel proprio comune cliccare qui.
Il servizio per il rilascio del passaporto prevede che per richiederlo si debba consegnare all’operatore dell’ufficio postale:
- un documento di identità valido,
- il codice fiscale,
- due fotografie una delle quali autenticata,
- e pagare in loco il bollettino per il passaporto ordinario (42,50 euro) e una marca da bollo da 73,50 euro.
Invece per il rinnovo del passaporto sarà necessario consegnare all'ufficio postale:
- oltre ai documenti su indicati,
- anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento.
Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli Uffici Postali Polis, l’operatore raccoglierà le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto), ritirando il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento in caso di rinnovo, e invierà poi tutta la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento.
Ricordiamo che il servizio di cui si tratta rientra nel progetto “Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale”, promosso dal Mimit con Poste Italiane nell’ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR, che tra le altre iniziative prevede la creazione di “sportelli unici” di prossimità nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti per facilitare l’accesso dei cittadini residenti ai servizi pubblici in modalità digitale.
Con l’avvenuta stipula di Convenzioni di servizio con l’INPS, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Interno, sono attivi presso gli Uffici Polis i servizi relativi al rilascio dei certificati anagrafici e di stato civile, dei certificati previdenziali e di alcuni servizi giudiziari.
I nuovi servizi sono forniti dagli Uffici Postali allo sportello, nelle sale dedicate o tramite totem digitali che permetteranno al cittadino di eseguire le richieste in modalità self-service.
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In arrivo il DL fiscale a fine maggio: le novità
È prevista per la fine di maggio l’emanazione di un Decreto Legge fiscale che si occuperà di emanare alcuni correttivi ad alcune norme tributarie previste dalla Legge di bilancio 2025 e dalla riforma fiscale; al tempo stesso è previsto lo slittamento dell’entrata in vigore di alcune norme.
Tracciabilità spese di trasferta
La Legge di bilancio 2025 ha introdotto l’obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta da rimborsare ai dipendenti, di solito riconducibili a spese di trasporto e spese di vitto.
Secondo quanto previsto dalla nuova normativa, se le spese di trasferta sono sostenute con mezzi di pagamento tracciabili l’importo non costituisce reddito per il dipendente, ma costituisce un onore deducibile per l’impresa che l’ha sostenuto.
Diversamente, nel caso in cui il pagamento avvenga in contanti, l’importo rimborsato costituisce reddito imponibile per il dipendente e onere indeducibile per l’impresa.
La misura, che ha finalità antielusiva, alla fine si rivela particolarmente gravosa per l’impresa, nel caso in cui questa non possa dimostrare il pagamento con modalità tracciate, per evidenti motivazioni.
La finalità antielusiva non riguarda tanto le imprese e i lavoratori che sostengono questi costi, piuttosto mira a coloro che incassano i pagamenti, che non sempre dichiarano questi ricavi.
Alla luce proprio di questo punto, pare che il governo abbia intenzione di limitare la portata dell’obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute nel territorio nazionale, lasciando quindi escluse dall’obbligo le spese di trasferta all’estero.
Cessione opere d’arte
L’attuale normativa IVA sulla cessione di opere d’arte prevede l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%, con le sole eccezioni delle cessioni effettuate direttamente dall’autore dell’opera (o dai suoi eredi) e delle importazioni dall’estero, che godono di una aliquota agevolata del 10%.
La Direttiva UE numero 542 del 2022 ha previsto la possibilità per gli stati membri, a partire dal giorno 1 gennaio 2025, di inserire tra i beni soggetti ad aliquota ridotta anche gli oggetti d’arte e di antiquariato.
Francia e Germania si sono già mosse, prevedendo dal giorno 1 gennaio 2025 delle aliquote agevolate, rispettivamente il 5,5% e il 7%; ed altri paesi, come il Lussemburgo, si stanno muovendo nella medesima direzione.
In occasione della Legge 111/2023, la delega ad effettuare la riforma fiscale, il governo aveva già previsto l’intenzione di intervenire anche in questo settore, ma per ragioni di onerosità della modifica l’intervento non si è poi concretizzato.
Sembra adesso che con il Decreto Legge fiscale la riduzione dell’aliquota IVA troverà davvero applicazione, con ogni probabilità nella misura del 5%, a partire dalla seconda metà dell’anno, in quanto la misura sembra rappresentare una necessità per non fare perdere all’Italia competitività a livello internazionale nel mercato dell’arte e dell’antiquariato.
Contestualmente, in applicazione alla delega sulla riforma fiscale, per la cui attuazione c’è tempo tutto il 2025, è possibile che il legislatore intervenga anche per modificare il regime di tassazione delle plusvalenze da cessione di questa tipologia di beni.
Rinvio sugar tax
Sul fronte dei rinvii, tra le varie possibilità, pare certo l’ennesimo slittamento della sugar tax, che dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2025, ma che, con ogni probabilità, sarà rinviata al 1° gennaio 2026.
Questa imposta viene rinviata periodicamente fin dalla sua introduzione avvenuta con la Legge di bilancio 2020.
La motivazione dell’ennesimo rinvio dovrebbe essere quella di non voler incidere sul costo dei prodotti alimentari che utilizzano come ingrediente principale lo zucchero; questa logica tuttavia trascura il fatto che un aumento del prezzo di questi prodotti farebbe risultare più competitivi quei generi alimentari, più sani, che non si basano su questo ingrediente, fatto che migliorerebbe le prospettive della salute della popolazione.
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Codice fiscale neonato: come richiederlo online dal 5 marzo
Con il Provvedimento n 104720/2025 le Entrate pubblicano le regole per richiedere il codice fiscale dei neoanati tramite il servizio online dal 5 marzo.
Codice fiscale neonati: come richiederlo online dal 5 marzo
Il provvedimento, emanato in attuazione dell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, definisce le regole per l’utilizzo del servizio on line, messo a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per richiedere l’attribuzione del codice fiscale al neonato.
A decorrere dal 5 marzo 2025 è disponibile, all’interno dell’area riservata, il servizio “Richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato”.
La richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato può essere presentata direttamente dal genitore ovvero da un rappresentante legale del genitore preventivamente autorizzato con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 332731 del 22 settembre 2023.Attenzione al fatto che per effettuare la richiesta è necessario inserire i dati anagrafici del neonato e allegare idonea documentazione dalla quale risultino:
- il cognome, il nome, il sesso,
- il luogo e la data di nascita del neonato.
In fase di compilazione, inoltre, verrà automaticamente indicato l’Ufficio dell’Agenzia presso il quale sarà inoltrata la
richiesta, in ragione del domicilio fiscale del richiedente.
A conclusione della lavorazione da parte dell’Ufficio, il servizio rende disponibile il certificato di attribuzione del codice fiscale o, in caso di esito negativo, il documento attestante i motivi di rifiuto della richiesta.La disponibilità dei predetti documenti è comunicata mediante un messaggio trasmesso all’indirizzo e-mail indicato al momento della presentazione della richiesta.
Il certificato resta disponibile nell’area riservata per 30 giorni.
L’Agenzia delle entrate attesta, mediante ricevute, l’acquisizione della richiesta e l’assegnazione all’Ufficio di competenza ai fini della successiva lavorazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli tecnici eseguiti sui documenti inseriti.
Tramite il servizio sono disponibili, inoltre, le informazioni relative allo stato di lavorazione della richiesta e all’esito della stessa. -
Ricostruzione Emilia, Marche, Toscana: Ordinanza con regole per i contributi
L'Ordinana 23 ottobre 2024 (GU n 278/2024) contiene criteri, delle modalià e dei termini per l'erogazione dei contributi ai soggetti privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive ed ai soggetti esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, secondo le modalità del finanziamento agevolato.
Vediamo chi e cosa riguardano gli aiuti.
Ricostruzione Emilia, Marche, Toscana: l’ordinanza con le regole dei contributi
In particolare, la presente ordinanza disciplina i criteri, le modalita' e i termini per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100 ai soggetti privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive e ai soggetti esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, secondo le modalita' del finanziamento agevolato, ai sensi dell'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Il Commissario straordinario, in esito all'istruttoria e al riconoscimento del danno, secondo i criteri e le modalità definiti dalle ordinanze:- n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023 (per le imprese singole o associate titolari delle attivita' economiche e produttive ovvero agricole)
- n. 14/2023 in data 3 novembre 2023 (per gli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze) – come modificate e integrate dall'ordinanza n. 23/2024 in data 22 aprile 2024 e n. 31/2024 in data 12 agosto 2024
puo' provvedere alla concessione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti recati allo scopo, con la modalita' del finanziamento agevolato, per i contributi di importo complessivamente superiore a:
- euro 20.000 (ventimila), se destinati a soggetti privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive;
- euro 40.000 (quarantamila), se destinati a soggetti esercenti attivita' sociali, economiche e produttive.
I contributi concessi con la modalità del finanziamento agevolato non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ai sensi dell'art. 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Ricostruzione Emilia, Marche, Toscana: modalità di erogazone dei contributi
Con l'art 3 rubricato Modalità di erogazione dei contributi mediante finanziamento agevolato si prevede che il Commissario straordinario, una volta ricevute le proposte di concessione dei contributi dai comuni territorialmente competenti, per mezzo della piattaforma informatica, che presentano le condizioni quantitative previste dall'art. 1, comma 2, alla presente ordinanza, conclude il proprio procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi o contributi gia' percepiti, definendo se l'erogazione avverra' secondo la modalità del finanziamento agevolato o direttamente dal Commissario straordinario.
L'erogazione del contributo da parte del Commissario straordinario in forma di finanziamento agevolato potrà avvenire, per mezzo della piattaforma informatica all'uopo implementata, secondo le due modalità di seguito indicate:- erogazione per stati di avanzamento, nel numero massimo di 4 (quattro) comprensivo del saldo finale, che non puo' essere inferiore al 10% del contributo concesso, asseverati dal tecnico incaricato e debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative modalita' di pagamento per le spese gia' sostenute;
- erogazione in un'unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese, se gia' sostenute e di asseverazione di ultimazione dei lavori da parte del tecnico incaricato.
Le erogazioni saranno effettuate in favore del beneficiario del contributo, con l'accreditamento delle somme sul conto corrente vincolato acceso dal beneficiario stesso, previsto dalla convenzione tra Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana citata, dal quale l'Istituto di credito potra' spiccare bonifici esclusivamente nei confronti dei seguenti soggetti destinatari:
- i creditori del beneficiario che abbiano svolto lavori/prestazioni per gli interventi ammessi a contributo;
- il beneficiario medesimo, qualora egli stesso abbia anticipato le spese per i lavori/prestazioni ammessi a contributo;
- l'Istituto di credito, nel caso in cui quest'ultimo abbia provveduto a finanziare, attraverso apposita apertura di credito, gli interventi ammessi a contributo.
In caso di accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al soggetto beneficiario del contributo concesso matura un credito d'imposta che viene ceduto all'istituto di credito, da portare in detrazione dal proprio debito fiscale, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata tra la Cassa depositi e prestiti (CDP) e l'Associazione bancaria italiana (ABI) in data 24 giugno 2024, nonche' dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 312076 in data 25 luglio 2024, richiamati in premessa.
Le richieste di erogazione dei contributi, comprensive dell'eventuale anticipo, sono effettuate dai soggetti legittimati mediante apposita funzionalita' disponibile sulla piattaforma informativa regionale con l'indicazione dell'Istituto di credito convenzionato tra quelli presenti nella sezione «documenti correlati» nel sito internet di Cassa depositi e prestiti, relativo al «plafond alluvione maggio 2023» e sono subordinate all'atto di concessione del contributo.
Le erogazioni decretate dal Commissario straordinario a valere sul contributo concesso saranno formalizzate mediante accredito, da parte dell'istituto di credito individuato, delle relative somme sul conto corrente vincolato intestato al
oggetto beneficiario.
Il citato conto corrente vincolato potra' essere aperto presso l'istituto di credito individuato a seguito della notifica e ricezione del decreto di concessione del contributo, senza alcun onere di gestione a carico dell'intestatario e dovra' essere comunicato tramite apposita modalità sulla piattaforma informatica, all'uopo implementata, mediante la compilazione:
- per l'erogazione di un anticipo fino al 50%, degli allegati «A» o «B» alla presente ordinanza a seconda che il beneficiario sia, rispettivamente, un soggetto privato non esercente attivita' sociali, economiche o produttive o un'impresa;
- per l'erogazione dei SAL ovvero del saldo in unica soluzione, dell'allegato 13 all'ordinanza n. 11 in data 25 ottobre 2023 (testo coordinato vigente) ovvero dell'allegato 13 all'ordinanza n. 14 in data 3 novembre 2023 (testo coordinato vigente).
Sul conto corrente vincolato potranno essere accreditate esclusivamente somme in adempimento alle disposizioni previste dalla presente ordinanza e potranno essere disposti pagamenti unicamente nei confronti dei soggetti destinatari individuati al comma 3 del presente articolo.
Il beneficiario può richiedere, dopo la concessione da parte del Commissario o anteriormente alla presentazione del primo stato avanzamento lavori, l'erogazione di un anticipo fino al 50% dell'importo ammesso a contributo, mediante la compilazione degli allegati «A» «B» alla presente ordinanza.
L'erogazione dell'anticipo e' subordinata:
- alla concessione del contributo da parte del Commissario straordinario;
- all'allegazione di una fideiussione incondizionata ed escutibile, a prima richiesta, a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante. La fideiussione puo' essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare garanzie a favore delle amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa vigente. Il costo della fideiussione sostenuto dal soggetto beneficiario, nei limiti del danno riconosciuto, e' considerato costo ammissibile.
Per tutte le altre regole sull'erogaizone del contributo e dei suo ianticipi si legga l'Ordinanza in oggetto.
Allegati: -
Verifica codici fiscali: il via dal 15 novembre il servizio massivo ADE
Con un avviso del 7 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che dal 15 novembre al 15 dicembre 2024 è disponibile il servizio di verifica dei codici fiscali – Servizio Anagrafico Massivo SM1.02, vediamo chi riguarda e come accedervi.
Verifica codici fiscali: il via dal 15 novembre
Il servizio è rivolto a:
- imprese bancarie e assicurative,
- altri operatori finanziari,
- gestori di utenze, gestori di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale.
L'Agenzia delle Entrate, ia norma del D.L. n. 78/2010, rende periodicamente disponibile il Servizio Anagrafico Massivo-SM1.02, che consente, per un dato elenco di soggetti, la verifica dell’esistenza del codice fiscale e della corrispondenza con i dati anagrafici presenti in Anagrafe Tributaria, nonché l’acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti.
Attenzione al fatto che possono accedere al servizio solo i soggetti che abbiano inviato all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni obbligatorie per l’anno precedente la richiesta di verifica.
Il servizio è erogato via PEC (Posta Elettronica Certificata) mediante il SID dove si accreditano gli enti.
In particolare, il SID permette, per gli enti caratterizzati da particolare complessità organizzativa e numerosità dei clienti, anche il colloquio automatizzato tra sistemi mediante scambio di file in modalità FTP su rete privata virtuale (VPN).
Il Servizio Anagrafico Massivo permette di individuare il soggetto per codice fiscale o per dati anagrafici.
Con le interrogazioni, le informazioni anagrafiche e il codice fiscale restituiti dal servizio corrispondono alla situazione più aggiornata registrata in Anagrafe Tributaria per il soggetto in questione.
Il servizio consente, per ogni richiesta inviata, l’interrogazione di un numero massimo di 100.000 posizioni.
L’Ente può trasmettere più file di richiesta ed il numero massimo di interrogazioni/verifiche è determinato in proporzione a quello delle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate per l’anno precedente la richiesta.
I soggetti che effettuano la verifica per la prima volta, possono verificare un numero di codici fiscali pari al totale delle comunicazioni inviate per l’anno precedente.
Quelle che invece hanno già fruito del Servizio Anagrafico Massivo, possono verificare un numero di codici fiscali pari al 20% del numero di comunicazioni inviate all’Agenzia per l’anno precedente.
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Alluvione Emilia Romagna 2023: ulteriori aiuti
Con il DL n 76 dell'11 giugno pubblicato in GU n 135 dell'11 giugno vengono fissate ulteriori regole di intervento a sostegno delle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna del 2023.
Vediamo gli interventi per:
- Contributi per beni mobili,
- Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative.
Alluvione Emilia Romagna: i contributi per beni mobili
Si prevede che all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6-bis, è aggiunto un comma che preveda che per danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario, ai sensi del comma 6-ter, riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di:
- 3.200 euro per il vano adibito a cucina,
- nonche' nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani,
- fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa.
I contributi sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.
Alluvione 2023 Emilia Romagna: i contributi per delocalizzazione e acquisto aree alternative
Si prevede che all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 3 sono inseriti commi secondo cui i contributi possono essere altresi' destinati, nei limiti delle risorse disponibili sulla ontabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies:
- a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
- b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.
- inoltre le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonche' gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies.
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Fondo promozione lettura: domande entro il 3 maggio
Viene pubblicato in GU n 71 del 25 marzo il comunicato del Ministero della Cultura per il Fondo promozione della lettura 2024.
In particolare, sul sito biblioteche.cultura.gov.it/it/ della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore è pubblicato il D.D.G. n. 221 del 15 marzo 2024 recante "disciplina per l'assegnazione delle risorse per l'anno 2024" a valere sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio (art. 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96), in favore di sistemi bibliotecari e biblioteche scolastiche.
Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 12,00 del 3 aprile 2024 alle ore 12,00 del 3 maggio 2024, secondo le modalità previste dal decreto, vediamo le regole.
Fondo promozione lettura 2024: a chi spettano i contributi
Il decreto del 15.03.2024 recante il bando per l’assegnazione delle risorse del Fondo per la promozione della lettura, pubblicato sul sito della Cultura specifica che i contributi spettano ai seguenti beneficiari:
- Sistemi bibliotecari,
- Biblioteche scolastiche ,
come di seguito definiti.
Per Sistema bibliotecario si intende una rete di biblioteche costituita per promuovere e sviluppare forme di cooperazione a livello territoriale, garantendo la condivisione di risorse e professionalità oltre che la sostenibilità ed omogeneità dei servizi erogati tra le biblioteche aderenti.
Sono ammessi al finanziamento i Sistemi bibliotecari già costituiti ed operanti al momento della presentazione
della domanda; l’amministrazione si riserva di verificare l’effettiva operatività dei Sistemi bibliotecari, (risorse, funzionamento, attività e servizi), anche tramite la consultazione dei relativi siti web.
L’istanza di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente dalla biblioteca capofila di un Sistema bibliotecario che risponda alle caratteristiche di cui sopra. Ciascun Sistema bibliotecario potrà presentare una sola domanda.
Si sottolinea che la sola adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) non costituisce titolo di accesso al fondo, pertanto non possono essere considerati Sistemi bibliotecari i Poli SBN le cui biblioteche potranno essere ammesse al contributo solo nel caso in cui aderiscano ad un Sistema bibliotecario formalmente costituito come sopra descritto.
Non sono ammessi al finanziamento Sistemi culturali e/o integrati in cui biblioteche non si configurino quali obbiettivi principali del sistema stesso. Non possono essere inoltre considerati Sistemi bibliotecari i Gruppi di lavoro costituiti allo scopo di svolgere progetti diversi e/o finanziati da altri organismi e/o in annualità precedenti.
Il finanziamento non è inoltre destinato alla costituzione di nuovi Sistemi bibliotecari ma a progetti che ne incrementino le attività, i servizi e la rete. Non sono altresì ammesse al finanziamento singole biblioteche.
I Sistemi bibliotecari richiedenti dovranno allegare alla domanda il documento attestante la costituzione formale del Sistema in formato pdf, firmato e datato.
Per Biblioteche scolastiche si intendono le biblioteche degli istituti scolastici (scuole dell’infanzia e istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore). Ciascuna istituzione scolastica, anche se dotata di più biblioteche in diversi plessi, può presentare una sola domanda per una sola biblioteca.
Possono accedere al Fondo gli istituti di istruzione paritaria senza fini di lucro e che comunque non siano legati a società aventi fini di lucro o da queste controllate.
Non sono ammesse al finanziamento le biblioteche facenti parte di atenei universitari o istituti ad essiequiparati.
Fondo promozione lettura 2024: presenta la domanda
Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in formato digitale tramite l’apposito applicativo telematico accessibile al seguente link:
L’accesso all’applicativo sarà consentito a partire dalle ore 12:00 del 3 aprile 2024 e fino alle ore 12:00 del 3 maggio 2024.
L’inserimento della domanda sarà consentito solo previa registrazione al suddetto applicativo informatico.
La procedura di registrazione dovrà essere ripetuta ogni anno anche dagli utenti registrati nelle annualità precedenti.
Attenzione al fatto che a breve verranno pubblicate le Linee Guida aggiornate e una sezione dedicata alle FAQ.
Richieste e comunicazioni possono essere inviate all’indirizzo PEC:
Per informazioni è possibile contattare i seguenti indirizzi forniti dallo stesso Ministero:
Dott.ssa Michela Calisse, tel. 06 67235069, michela.calisse@cultura.gov.it
Sig. Marco D’Angelo, tel. 06 67235074, marco.dangelo@cultura.gov.it
Dott.ssa Valentina De Martino, tel. 06 67235067, valentina.demartino@cultura.gov.it -
Fisco e AppIO: messaggi su rimborsi e scadenze
L'Agenzia delle entrate informa con un comunicato stampa del 10 aprile che, tramite l'App IO, gestita da PagoPa, comunicherà con i contribuenti informazioni su:
- rimborsi in arrivo,
- scadenze,
- avvisi prsonalizzati.
I messaggi del Fisco arrivano su “IO”
Viene precisatp che chi ha un rimborso in arrivo o la registrazione del contratto di locazione che sta per scadere, l’Agenzia delle Entrate avviserà con un messaggio personalizzato su IO, l’App dei servizi pubblici sviluppata e gestita da PagoPA.
Viene ricordato che IO consente infatti di ricevere, in un’unica app sul cellulare, i messaggi del Fisco insieme a quelli delle altre amministrazioni, locali e nazionali, accreditate al servizio.
I messaggi del Fisco che arrivano su “IO” sono:
- Rimborsi in arrivo,
- scadenze di contratti,
- adempimenti e rate,
- comunicazioni non recapitati e altri.
Gli avvisi riguardano anche le abilitazioni conferite alle persone di fiducia per l’accesso alla propria area riservata e alcune date da ricordare, ma nel tempo si aggiungeranno via via nuovi contenuti.
Viene ricordato che l’app dei servizi pubblici “IO” è disponibile gratuitamente negli store iOS e Android.
Per poterla utilizzare è necessario effettuare il login con carta d’identità elettronica (Cie) o con Spid.
L’uso dell’app come canale di comunicazione permette di eliminare il ricorso agli sms e alle email, che possono prestarsi con più facilità a campagne di phishing.
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Rimborsi ai volontari di Protezione Civile: procedura e importo 2024
In caso di assenze dal lavoro per attività come volontari negli enti riconosciuti dalla Protezione civile i datori di lavoro possono chiedere il rimborso per l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore dipendente secondo quanto disposto dall'art. 39 del Decreto Lgs. n. 1 del 2018 (Codice di protezione civile).
Inoltre , ai volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attività di protezione civile, che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato.
Con il decreto pubblicato in GU il 17 febbraio 2024 è stato adeguato l'importo massimo rimborsabile ai lavoratori autonomi (vedi dettagli all'ultimo paragrafo)
Linee guida rimborso per volontari Protezione Civile
La Direttiva del 24 febbraio 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha disciplinato le modalità e procedure per la presentazione delle richieste:
- delle istanze di rimborso (anche con le modalita' del credito di imposta ai sensi dell'art. 38 del DL 17 ottobre 2016, n. 189) dei datori di lavoro pubblici o privati, per gli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario e ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, per il mancato guadagno giornaliero,
- nonchè per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti per le spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile.
Al fine di dare un indirizzo unitario, le regioni, in ragione della tipologia e/o natura dell'attivita' autorizzata, nella propria autonomia istruttoria, sono invitate a seguire le linee guida adottate dal Dipartimento relativamente alle richieste di rimborso presentate dai datori di lavoro, dai lavoratori autonomi/liberi professionisti e dalle organizzazioni di volontariato .
A tale scopo è stato predisposto un allegato tecnico, parte integrante della direttiva, contenente le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso.
Rimborsi ai datori di lavoro per dipendenti occupati come volontari
Il datore di lavoro può chiedere il rimborso degli oneri versati a favore di propri dipendenti, tramite il modello in allegato alla Circolare del Capo Dipartimento del 25 gennaio 2019 (All.1) che deve essere compilato in ogni sua parte. Qualora l'autorizzazione al rimborso spese sia predisposta dal Dipartimento della protezione civile, le richieste di rimborso vanno inoltrate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo protezionecivile@pec.governo.it allegando:
- l’attestato nominativo di partecipazione del volontario/dipendente
- l’attivazione per l’attività in questione
- la copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Azienda che firma l’istanza di rimborso.
Inoltre, la richiesta dovrà:
- essere formulata, su carta intestata della ditta/società, quale “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 Dpr n. 445/2000)”, per ogni singolo evento e può comprendere più di un nominativo e firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’Azienda della quale deve essere riportata la denominazione completa, con indicazione di codice fiscale e partita Iva, telefono e indirizzo e-mail
- specificare il nominativo del dipendente/i e il periodo/i per il quale si richiede il rimborso con le date di inizio e fine servizio come riportato nell’attestato di partecipazione
- specificare le modalità per l’accredito del rimborso, come previsto nell’allegato 1
- contenere il prospetto individuale del costo a carico del datore di lavoro.
Si ricorda infine che:
- il rimborso può essere effettuato tramite versamento o essere riconosciuto come credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, con il codice tributo 6898.
- la domanda di rimborso entro 2 (due) anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività.
Adeguamento rimborso lavoratori autonomi 2024
A seguito della nota Istat prot. 6210 del 31 marzo 2023 che ha indicato una variazione percentuale dell'indice dei prezzi del 16,7% per il periodo da gennaio 2018 a febbraio 2023, il dipartimento per la protezione civile ha emanato il decreto 22.9. 2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 febbraio 2024 , che adegua l 'importo massimo di rimborso per mancato guadagno a 120,55 euro giornalieri.
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