• Attualità

    Agenzia Entrate: recapiti e contatti validi dal 22 aprile

    Da lunedì prossimo, 22 aprile, cambiano i numeri per chiamare il call center dell’Agenzia da telefono cellulare e dall’estero. 

    Resterà invece invariato il numero verde che si può comporre da telefono fisso (800.90.96.96).

    Vediamo tutte le novità.

    Agenzia Entrate: recapiti e contatti validi dal 22 aprile

    Da lunedì prossimo, 22 aprile per parlare col Fisco si potrà chiamare:

    • da telefono cellulare il numero 06.97.61.76.89 (che sostituisce il numero 06.96.66.89.07),
    • da fuori Italia il numero 06.45.47.04.68  (che prende il posto dello 06.96.66.89.33).

    I nuovi numeri di telefono saranno attivi da lunedì 22 aprile sia per le chiamate in ingresso che per quelle in uscita per il servizio di richiamata da parte di un operatore (call back).

    L’Agenzia sta già comunicando la novità con un apposito messaggio vocale agli utenti del call center durante il tempo d’attesa per parlare con un funzionario. 

    Anche nei prossimi mesi, chi continuerà a utilizzare i vecchi recapiti telefonici sarà informato con un messaggio vocale sui nuovi numeri da digitare.

    Il call center dell’Agenzia, assistenza e informazioni al telefono è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, eccetto i giorni festivi, per fornire informazioni e assistenza fiscale su:

    • novità, 
    • scadenze,
    • rimborsi o comunicazioni di irregolarità.

    Inoltre, con orario dalle 9 alle 13, il call center risponde anche a quesiti in materia catastale (quest’ultimo servizio è disponibile per chi chiama da tutti i distretti telefonici del territorio nazionale, ad eccezione della Valle d'Aosta e della provincia di Bolzano, per quali si consiglia di rivolgersi alle Direzioni provinciali o Uffici provinciali-Territorio competenti).

    Per chi chiama il call center è raccomandato di tenere a portata di mano il codice fiscale, che viene richiesto dal sistema vocale o che, in caso di mancato riconoscimento, sarà richiesto dall'operatore al momento in cui la telefonata verrà presa in carico.

    Il costo delle chiamate da cellulare e dall’estero è a pagamento secondo il piano tariffario del proprio operatore telefonico, mentre da rete fissa il servizio è gratuito.

    Tutte le informazioni sono disponibili nell’area tematica del sito dell’Agenzia Contatti e assistenza – Assistenza fiscale

    Quando il traffico telefonico è intenso, per evitare al contribuente di rimanere in attesa per un lungo periodo prima di poter parlare con l'operatore, il sistema propone automaticamente la prenotazione di richiamata ("call back"). 

    In questo modo è possibile essere contattati telefonicamente, compatibilmente con le disponibilità, nella giornata e nella fascia oraria che più si desidera. Il servizio di "call back" è prenotabile anche online.

  • Attualità

    Fisco e AppIO: messaggi su rimborsi e scadenze

    L'Agenzia delle entrate informa con un comunicato stampa del 10 aprile che, tramite l'App IO, gestita da PagoPa, comunicherà con i contribuenti informazioni su:

    • rimborsi in arrivo,
    • scadenze,
    • avvisi prsonalizzati.

    I messaggi del Fisco arrivano su “IO”

    Viene precisatp che chi ha un rimborso in arrivo o la registrazione del contratto di locazione che sta per scadere, l’Agenzia delle Entrate avviserà con un messaggio personalizzato su IO, l’App dei servizi pubblici sviluppata e gestita da PagoPA. 

    Viene ricordato che IO consente infatti di ricevere, in un’unica app sul cellulare, i messaggi del Fisco insieme a quelli delle altre amministrazioni, locali e nazionali, accreditate al servizio.

    I messaggi del Fisco che arrivano su “IO”  sono:

    • Rimborsi in arrivo, 
    • scadenze di contratti, 
    • adempimenti e rate, 
    • comunicazioni non recapitati e altri.

    Gli avvisi riguardano anche le abilitazioni conferite alle persone di fiducia per l’accesso alla propria area riservata e alcune date da ricordare, ma nel tempo si aggiungeranno via via nuovi contenuti.

    Viene ricordato che l’app dei servizi pubblici “IO” è disponibile gratuitamente negli store iOS e Android. 

    Per poterla utilizzare è necessario effettuare il login con carta d’identità elettronica (Cie) o con Spid. 

    L’uso dell’app come canale di comunicazione permette di eliminare il ricorso agli sms e alle email, che possono prestarsi con più facilità a campagne di phishing.

  • Attualità

    Fondo promozione lettura: domande dal 3 aprile

    Viene pubblicato in GU n 71 del 25 marzo il comunicato del Ministero della Cultura per il Fondo promozione della lettura 2024.

    In particolare, sul sito biblioteche.cultura.gov.it/it/ della Direzione  generale biblioteche e diritto d'autore è pubblicato il D.D.G. n. 221 del 15 marzo 2024 recante "disciplina per l'assegnazione delle  risorse  per l'anno 2024" a valere sul Fondo per  la promozione  della  lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio (art. 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito  nella  legge  21 giugno 2017, n. 96), in favore di sistemi bibliotecari e  biblioteche scolastiche.

    Le istanze potranno essere presentate a  partire dalle ore  12,00 del  3  aprile  2024  alle ore 12,00 del 3 maggio 2024, secondo le  modalità  previste  dal decreto, vediamo le regole.

    Fondo promozione lettura 2024: a chi spettano i contributi

    Il decreto del 15.03.2024 recante il bando per l’assegnazione delle risorse del Fondo per la promozione della lettura, pubblicato sul sito della Cultura specifica che i contributi spettano ai seguenti beneficiari:

    • Sistemi bibliotecari,
    • Biblioteche scolastiche ,

    come di seguito definiti.

    Per Sistema bibliotecario si intende una rete di biblioteche costituita per promuovere e sviluppare forme di cooperazione a livello territoriale, garantendo la condivisione di risorse e professionalità oltre che la sostenibilità ed omogeneità dei servizi erogati tra le biblioteche aderenti.

    Sono ammessi al finanziamento i Sistemi bibliotecari già costituiti ed operanti al momento della presentazione

    della domanda; l’amministrazione si riserva di verificare l’effettiva operatività dei Sistemi bibliotecari, (risorse, funzionamento, attività e servizi), anche tramite la consultazione dei relativi siti web.

    L’istanza di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente dalla biblioteca capofila di un Sistema bibliotecario che risponda alle caratteristiche di cui sopra. Ciascun Sistema bibliotecario potrà presentare una sola domanda.

    Si sottolinea che la sola adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) non costituisce titolo di accesso al fondo, pertanto non possono essere considerati Sistemi bibliotecari i Poli SBN le cui biblioteche potranno essere ammesse al contributo solo nel caso in cui aderiscano ad un Sistema bibliotecario formalmente costituito come sopra descritto.

    Non sono ammessi al finanziamento Sistemi culturali e/o integrati in cui biblioteche non si configurino quali obbiettivi principali del sistema stesso. Non possono essere inoltre considerati Sistemi bibliotecari i Gruppi di lavoro costituiti allo scopo di svolgere progetti diversi e/o finanziati da altri organismi e/o in annualità precedenti.

    Il finanziamento non è inoltre destinato alla costituzione di nuovi Sistemi bibliotecari ma a progetti che ne incrementino le attività, i servizi e la rete. Non sono altresì ammesse al finanziamento singole biblioteche.

    I Sistemi bibliotecari richiedenti dovranno allegare alla domanda il documento attestante la costituzione formale del Sistema in formato pdf, firmato e datato.

    Per Biblioteche scolastiche si intendono le biblioteche degli istituti scolastici (scuole dell’infanzia e istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore). Ciascuna istituzione scolastica, anche se dotata di più biblioteche in diversi plessi, può presentare una sola domanda per una sola biblioteca.

    Possono accedere al Fondo gli istituti di istruzione paritaria senza fini di lucro e che comunque non siano legati a società aventi fini di lucro o da queste controllate.

    Non sono ammesse al finanziamento le biblioteche facenti parte di atenei universitari o istituti ad essiequiparati.

    Fondo promozione lettura 2024: presenta la domanda

    Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in formato digitale tramite l’apposito applicativo telematico accessibile al seguente link:

    L’accesso all’applicativo sarà consentito a partire dalle ore 12:00 del 3 aprile 2024 e fino alle ore 12:00 del 3 maggio 2024.

    L’inserimento della domanda sarà consentito solo previa registrazione al suddetto applicativo informatico.

    La procedura di registrazione dovrà essere ripetuta ogni anno anche dagli utenti registrati nelle annualità precedenti.

    Attenzione al fatto che a breve verranno pubblicate le Linee Guida aggiornate e una sezione dedicata alle FAQ.

    Richieste e comunicazioni possono essere inviate all’indirizzo PEC:

    Per informazioni è possibile contattare i seguenti indirizzi forniti dallo stesso Ministero:
    Dott.ssa Michela Calisse, tel. 06 67235069, michela.calisse@cultura.gov.it
    Sig. Marco D’Angelo, tel. 06 67235074, marco.dangelo@cultura.gov.it
    Dott.ssa Valentina De Martino, tel. 06 67235067, valentina.demartino@cultura.gov.it

  • Attualità

    Rimborsi ai volontari di Protezione Civile: procedura e importo 2024

    In caso di assenze dal lavoro per attività come volontari negli enti riconosciuti dalla Protezione civile  i datori di lavoro  possono chiedere il rimborso per l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore  dipendente  secondo quanto disposto dall'art. 39 del Decreto Lgs. n. 1 del 2018 (Codice di protezione civile).

     Inoltre , ai volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attività di protezione civile, che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato.

    Con il decreto pubblicato in GU il 17 febbraio 2024 è stato adeguato l'importo massimo rimborsabile ai lavoratori autonomi (vedi dettagli all'ultimo paragrafo)

    Linee guida rimborso per  volontari Protezione Civile

    La Direttiva del 24 febbraio 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri,  ha disciplinato  le modalità e procedure per la presentazione delle richieste:

    • delle istanze di rimborso (anche con le modalita' del credito di imposta ai sensi dell'art. 38 del DL 17 ottobre 2016, n. 189) dei datori di lavoro pubblici o privati, per gli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario e ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, per il mancato guadagno giornaliero,
    • nonchè per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti per le spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile.

    Al fine di dare un indirizzo unitario, le regioni, in ragione della tipologia e/o natura dell'attivita' autorizzata, nella propria autonomia istruttoria, sono invitate a seguire le linee guida adottate dal Dipartimento relativamente alle richieste di rimborso presentate dai datori di lavoro, dai lavoratori autonomi/liberi professionisti e dalle organizzazioni di volontariato .

    A tale scopo è stato predisposto un allegato tecnico, parte integrante della direttiva, contenente le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso. 

    Rimborsi ai datori di lavoro per dipendenti occupati come volontari

    Il datore di lavoro può chiedere il rimborso degli oneri versati a favore di propri dipendenti, tramite il modello in allegato alla Circolare del Capo Dipartimento del 25 gennaio 2019 (All.1) che deve essere compilato in ogni sua parte. Qualora l'autorizzazione al rimborso spese sia predisposta dal Dipartimento della protezione civile, le richieste di rimborso  vanno inoltrate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo protezionecivile@pec.governo.it allegando:

    • l’attestato nominativo di partecipazione del volontario/dipendente
    • l’attivazione per l’attività in questione
    • la copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Azienda che firma l’istanza di rimborso.

    Inoltre, la richiesta dovrà:

    • essere formulata, su carta intestata della ditta/società, quale “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 Dpr n. 445/2000)”, per ogni singolo evento e può comprendere più di un nominativo e firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’Azienda della quale deve essere riportata la denominazione completa, con indicazione di codice fiscale e partita Iva, telefono e indirizzo e-mail
    • specificare il nominativo del dipendente/i e il periodo/i per il quale si richiede il rimborso con le date di inizio e fine servizio come riportato nell’attestato di partecipazione
    • specificare le modalità per l’accredito del rimborso, come previsto nell’allegato 1
    • contenere il prospetto individuale del costo a carico del datore di lavoro.

    Si ricorda infine che:

    1.  il rimborso  può essere effettuato tramite versamento o essere riconosciuto come credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, con il codice tributo 6898.
    2.  la domanda di rimborso entro 2 (due) anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività.

    Adeguamento rimborso lavoratori autonomi 2024

     A seguito della nota Istat prot. 6210 del 31 marzo 2023 che ha indicato una variazione percentuale  dell'indice dei prezzi del 16,7% per  il periodo da gennaio 2018 a febbraio 2023,  il dipartimento per la protezione civile ha emanato  il decreto 22.9. 2023,  pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 febbraio 2024 ,  che adegua l 'importo massimo di rimborso per mancato guadagno    a  120,55 euro giornalieri. 

    Allegati:
  • Attualità

    Covid-19: novità per accesso negli ospedali e tamponi

    Con Circolare del Ministero della Salute n 27648 dell'8 settembre si regolamentano gli accessi negli ospedali relativamente ai positivi al covid.

    Nel dettaglio, si specificano le indicazioni

    • per l’effettuazione dei test diagnostici per SARS-CoV-2
    • per l’accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie, residenziali sanitarie e socio-sanitarie.

    La Circolare precisa che, esaminato l’attuale andamento clinico-epidemiologico e considerate le indicazioni contenute nei documenti nazionali e internazionali citati nell’allegato 1, anche al fine di rendere omogenea la pratica dell’effettuazione dei test a livello nazionale, si forniscono raccomandazioni in merito ai casi nei quali è opportuno procedere all’approfondimento diagnostico per SARS-CoV-2. 

    Resta ferma la responsabilità e la possibilità da parte del direttore sanitario della struttura o del clinico che ne ravvisi la necessità, di definire ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei test e misure di prevenzione e protezione aggiuntive rispetto a quelle di seguito riportate. 

    Covid-19: regole di accesso in Pronto Soccorso e ricovero strutture sanitarie

    • Per i pazienti che non presentano sintomi compatibili con COVID-19 al triage effettuato all’accesso al Pronto Soccorso non è indicata l’esecuzione del test per SARS-CoV-2. 
    • Per i pazienti che presentano sintomi con quadro clinico compatibile con COVID-19 è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2. Laddove possibile, è opportuno attivare/mantenere un percorso più ampio di sorveglianza epidemiologica con la ricerca di altri virus, quali ad esempio: virus influenzali A e B, VRS, Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, Metapneumovirus, virus Parainfluenzali, Rhinovirus, Enterovirus. 
    • Per i pazienti che all’anamnesi dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato COVID-19, con esposizione negli ultimi 5 giorni, è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2. 
    • Per i pazienti, pur asintomatici, che devono effettuare ricovero o un trasferimento (sia programmato che in emergenza) in setting assistenziali ad alto rischio (es. reparti nei quali sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, strutture protette, RSA, etc.) è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2.

    Covid-19: regole di accesso alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie: 

    Agli ospiti che devono accedere (es. nuovi ingressi, trasferimenti) alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie, in cui siano presenti persone fragili a rischio per età o patologie concomitanti, è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2 al momento dell’accesso presso la struttura. 

    Covid-19: contenimento dei contagi, misure di igiene e di protezione personale 

    Fermo restando il rispetto delle misure di igiene e protezione personale, utili alla riduzione del rischio di trasmissione dei virus respiratori, come previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 28/04/20231 e dalla Circolare n. 25613 dell’11 agosto 20232 , si precisa quanto segue:

    • i visitatori/accompagnatori che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere alle succitate strutture; 
    • gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere in setting assistenziali, sia di degenza che ambulatoriali, dove sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, secondo le modalità e le procedure adottate dalle direzioni delle strutture.
  • Attualità

    Temporary framework: gli aiuti di Stato per il superamento della crisi energetica

    Uno shock si definisce simmetrico o asimmetrico a seconda che i suoi effetti effetti colpiscano le regioni di un’area economica, rispettivamente, alla stessa maniera o in maniera opposta.

    Nel contesto dell’Unione Europea, dove troviamo una integrazione completa da un punto di vista monetario ma incompleta da un punto di vista economico e fiscale, gli shock asimmetrici restano tali, ma quelli simmetrici assumono intensità asimmetrica, a seconda della forza e delle caratteristiche delle singole regioni.

    Lo strumento con cui l’Unione Europea cerca di rispondere agli shock simmetrici (con intensità asimmetrica) è l’ormai famoso Temporary framework, il Quadro temporaneo in italiano, grazie al quale i singoli Stati possono derogare alle ordinarie regole sugli aiuti di Stato al fine di fronteggiare una situazione di emergenza economica.

    Il lettore ricorderà ancora il Temporary framework finanziario, predisposto per fronteggiare la crisi del 2008, e quello pandemico elaborato per rispondere alle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19.

    Il 23 marzo 2022 la Commissione Europea ha pubblicato il Quadro temporaneo di crisi, con l’obiettivo di fronteggiare la crisi energetica derivante dalla situazione bellica in Ucraina: è stato chiamato Temporary crisis framework, per distinguerlo dal Temporary framework pandemico, ancora in vigore fino a giugno 2022, ma per il quale non è prevista una ulteriore proroga.

    La struttura del Temporary crisis framework ricalca quello dei precedenti quadri temporanei, al fine di snellire e agevolare le procedure di implementamento, ed è costituito da linee guida, all’interno delle quali i singoli Stati potranno predisporre specifiche tipologie di aiuti, in modo tale da poter di rispondere con una intensità commisurata all’ampiezza della crisi a livello regionale.

    Il Temporary crisis framework individua tre tipologie di aiuti di Stato che possono essere predisposti:

    • aiuti sotto forma di liquidità;
    • aiuti sotto forma di garanzie e prestiti agevolati;
    • aiuti compensativi.

    Da un punto di vista generale gli aiuto di Stato previsti per il contesto di crisi hanno la medesima natura di quelli predisposti per il contesto pandemico, ma presentano una portata meno generale, essendo richiesta una maggiore proporzionalità tra aiuto concesso e impatto della crisi bellica o energetica sull’impresa.

    Entrando nello specifico delle misure, gli Stati potranno concedere aiuti economici diretti, ma di importo limitato, nella misura di 35.000 euro per le aziende del settore agricolo e dell’acquacoltura e 400.000 euro per le altre, sotto qualsiasi forma (sovvenzioni dirette, crediti di imposta, altro), in base all’intensità dell’impatto sul settore della crisi energetica e delle caratteristiche dell’impresa.

    Potranno inoltre essere concessi prestiti agevolati e garanzie statali, al fine di sostenere la liquidità delle imprese in difficoltà a causa della crescita esponenziale dei prezzi dell’energia. Le garanzie potranno coprire fino al 90% dei finanziamenti, i quali non dovranno essere però superiori al 15% del fatturato medio dell’impresa o al 50% dei costi sostenuti per l’energia negli ultimi dodici mesi.

    Infine è prevista una speciale categoria di aiuti, destinata alle imprese cosiddette energivore (viene definita impresa energivora quell’azienda che sostiene costi pari o superiori al 3% dei ricavi per le forniture energetiche), al fine di compensare parzialmente i maggiori costi che queste dovranno sostenere a causa dell’innalzamento dei prezzi delle forniture energetiche. Gli aiuti potranno essere concessi sotto le più diverse forme (sovvenzioni dirette, crediti di imposta, agevolazioni fiscali, altro) a copertura del 30% dei costi energetici ammissibili, con un massimo di due milioni di euro per impresa; i massimali potranno essere incrementati nel caso in cui l’impresa registri perdite di tale entità da mettere a repentaglio la sua esistenza.

    Pubblicate le linee guida contenute nel Temporary crisis framework, toccherà adesso ai singoli Stati predisporre le specifiche misure operative di sostegno e portarle davanti alla Commissione Europea per l’approvazione.

  • Attualità

    Legge di bilancio 2022: il Consiglio dei Ministri approva il documento programmatico

    Con Comunicato stampa di ieri 19 ottobre il Governo informa dell'approvazione, durante il Consiglio dei Ministri n 42, del Documento programmatico di bilancio 2022.

    Vengono illustrate le principali linee di intervento che verranno declinate nel disegno di legge di bilancio 2022 e gli effetti sui principali indicatori macroeconomici e di finanza pubblica.

    Il documento, in via di trasmissione alle autorità europee ed al Parlamento italiano, prende come riferimento il quadro programmatico definito nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia Finanza 2021 e quantifica le misure inserite nella manovra di bilancio.
    La manovra di bilancio ha come obiettivo quello di:

    • sostenere l’economia in uscita dalla pandemia 
    • rafforzare il tasso di crescita nel medio termine
    • ridurre il carico fiscale per famiglie e imprese.

    Di seguito i principali interventi come indicati nel comunicato stampai: 

    1. FISCO: 
      • si prevede un primo intervento di riduzione degli oneri fiscali;
      • il rinvio al 2023 della plastic tax e della sugar tax; 
      • il taglio dal 22% al 10% dell’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile. 
      • si stanziano risorse per contenere gli oneri energetici nel 2022.
    2. INVESTIMENTI PUBBLICI: 
      • vengono previsti stanziamenti aggiuntivi per le amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036;
      • viene aumentata la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030; 
      • vengono stanziate risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina.
    3. INVESTIMENTI PRIVATI E IMPRESE: 
      • sono prorogate e rimodulate le misure di transizione 4.0 e quelle relative agli incentivi per gli investimenti immobiliari privati. 
      • vengono rifinanziati il Fondo di Garanzia PMI, la cosiddetta ‘Nuova Sabatini’ e le misure per l’internazionalizzazione delle imprese.
    4. SANITÀ:
      • il Fondo Sanitario Nazionale viene incrementato, rispetto al 2021, di 2 miliardi in ciascun anno fino al 2024.
      • Nuove risorse sono destinate al fondo per i farmaci innovativi e alla spesa per i vaccini e farmaci per arginare la pandemia COVID-19. 
    5. SCUOLA, RICERCA E UNIVERSITÀ: 
      • viene aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università e del Fondo Italiano per la Scienza e viene creato un nuovo fondo per la ricerca applicata. Le borse di studio per gli specializzandi in medicina vengono portate in via permanente a 12.000 l’anno. 
      • Viene disposta la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza Covid-19.
    6. REGIONI ED ENTI LOCALI:
      • viene incrementato il Fondo per il Trasporto Pubblico Locale e vengono stanziate risorse aggiuntive per gli enti locali per garantire i livelli essenziali a regime per asili nido e per la manutenzione della viabilità provinciale. 
    7. POLITICHE SOCIALI: 
      • Il livello di spesa del Reddito di cittadinanza viene allineato a quello dell’anno 2021, introducendo correttivi alle modalità di corresponsione e rafforzando i controlli. 
      • Vengono previsti interventi in materia pensionistica, per assicurare un graduale ed equilibrato passaggio verso il regime ordinario, e si dà attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali. Il congedo di paternità di 10 giorni viene reso strutturale. 

    Leggi anche Legge di bilancio 2022: tra anticipazioni e conferme

  • Attualità

    Credito d’imposta su commissioni POS: la conversione del Sostegni bis inserisce dettagli

    Nell’ambito del percorso di conversione del DL 73/2021 viene introdotto l’art 11 bis che riproduce il contenuto dall'art. 1 del decreto-legge n. 99 del 2021 su credito di imposta per le commissioni POS.

    Ricordiamo innanzitutto che il DL 99/2021 ha modificato l'art 22 del DL 124/2019 prevedendo l''aumento dal 30% al 100% del credito di imposta per le commissioni maturate dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022 quando i soggetti interessati dalla agevolazione ossia gli esercenti attività di impresa, arte e professioni, utilizzino:

    • strumenti di pagamento evoluti
    • strumenti di pagamento elettronici collegati a registratori telematici

    nelle operazioni verso i consumatori finali.

    In sede di conversione del DL Sostegni bis si introducono precisazioni con i comma 10 e 11:

    • il comma 10 prevede che il credito d'imposta pari al 100% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili a decorrere dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022 spetta a esercenti attività di impresa, arti e professioni che siano dotati di strumenti di pagamento POS che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati ovvero si siano dotati di sistemi evoluti di incasso che consentono di assolvere l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica alle Entrate dei dati dei corrispettivi. Il credito è riconosciuto a condizione che i ricavi e compensi non superino i 400.000 euro nell'anno d'imposta precedente;
    • il comma 11 introduce invece per lo stesso periodo di imposta un ulteriore credito per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

    Il beneficio è parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti in questione, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i medesimi. 

    Il credito spetta nel limite di spesa di 160 euro per ciascun beneficiario nelle seguenti misure: 

    • 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; 
    • 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 
    • 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. 

    Si prevede, inoltre, in favore di esercenti che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico un credito d'imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure: 

    • 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; 
    • 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 
    • 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro I crediti di imposta possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione. 

    Si specifica che le disposizioni in esame si applicano nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

    Allegati:
  • Attualità

    Moratoria PMI: entro il 15 giugno l’invio della istanza di proroga

    Con Circolare n 19116 dell'8 giugno il MISE chiarisce che tutte le imprese che abbiano già fatta esplicita richiesta di moratoria dei finanziamenti agevolati e che siano già̀ state ammesse alla moratoria stessa, possono prorogarne i termini fino al 31 dicembre 2021, limitatamente alla sola quota capitale, presentando una esplicita istanza, entro il 15 giugno 2021.

    Si precisa che l'istanza dovrà essere inoltrata dai soggetti beneficiari unicamente al soggetto gestore, secondo apposito Modello DSAN.

    SCARICA QUI IL MODELLO PER LA PROROGA

    Ricordiamo che il Decreto Sostegni bis  pubblicato in GU N 123 del 25 maggio 2021 prevede con l’art 16 una proroga della moratoria per PMI introdotta dall’art 56 del DL n 18/2020

    In particolare, si stabilisce che, previa comunicazione delle imprese già ammesse alla misura, da far pervenire entro il 15 giugno 2021, le imprese beneficiarie della misura godranno, per tutte le misure indicate nell'art 56, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, di una proroga fino al 31 dicembre 2021.

    Sono conseguentemente prorogati i termini di cui ai commi 6 e 8 dello stesso articolo 56 ossia.

    Ricordiamo che la misura è stata introdotta dal decreto Cura Italia (D.L. 17/3/20 n.18) a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19 all’art. 56 che ha previsto la moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese. 

    La misura si applica a quelle PMI che non presentavano esposizioni deteriorate alla data di pubblicazione del decreto legge n.18/2020. 

    La moratoria è accompagnata da garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su una apposita sezione del Fondo PMI che copre parzialmente le esposizioni interessate. 

    La misura in questione è stata autorizzata dalla Commissione europea  nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" e si è rivelata utile e apprezzata dalle imprese. 

    A chi spetta la moratoria PMI

    La moratoria spetta alle micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori. 

    Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 

    La moratoria spetta anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui, i professionisti e le ditte individuali) (il chiarimento è arrivato con una faq del Ministero in data 22 marzo).

    Per quali debiti spetta la moratoria PMI

    La moratoria spetta per tutte le esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia quali: 

    a) le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020; 

    b)il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. 

    c)il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. 

    È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale. 

    Cosa aveva previsto Il decreto di agosto 

    Il decreto di agosto all'art. 65 ha modificato la data del 30 settembre 2020 sostituendola con il 31 gennaio 2021

    Per le imprese già ammesse, la proroga della moratoria operava automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. 

    Per le imprese che ancora non sono state ammesse era possibile l’ammissione entro il 31 dicembre 2020

    Per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, Cura Italia il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al presente articolo. Anche la sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie prevista dall’art. 37 bis del dl 23/2020 fino al 30 settembre 2020, e spostata al 31 gennaio 2021.

    Allegati:
  • Attualità

    Rimborsi e fondo perduto: le priorità delle Entrate per dare liquidità ai cittadini

    Con Comunicato stampa del 7 maggio l'Agenzia delle Entrate informa della Circolare n 4/E contenente gli indirizzi operativi per le attività del 2021.

    Sono tre gli indirizzi operativi trasmessi agli uffici e riguardano:

    1. servizi ai cittadini, 
    2. consulenza ai contribuenti,
    3. prevenzione dei fenomeni illeciti come quelli riconducibili a frodi fiscali

    Questi ambiti sono stati ridisegnati e calibrati anche tenendo conto delle problematiche causate dalla pandemia da covid 19 e strutturati per dialogare con i contributenti in modo da avvertirli in tempo reale di eventuali errori o anomalie.

    Servizi ai cittadini dell'Agenzia delle entrate

    L'Agenzia darà priorità:

    1. all’erogazione dei rimborsi fiscali 
    2. e dei contributi a fondo perduto 

    a cittadini e imprese, in modo da restituire la liquidità necessaria a contrastare gli effetti generati dall’emergenza pandemica, e potenzierà l’assistenza ai contribuenti garantendo un’ampia disponibilità di appuntamenti, sia telefonici che in presenza.

    Confermati tutti i servizi erogati via web:

    • es. il canale Civis, utilizzato per dialogare con l’Agenzia in merito a comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento, 
    • ma anche i servizi “agili”, che permettono ai cittadini di richiedere, via mail o Pec, rimborsi fiscali, certificati, l’attribuzione del codice fiscale, la dichiarazione di successione o la registrazione di atti privati. 

    Per quanto riguarda l'accesso agli uffici su prenotazione verrà mantenuto nel periodo post-emergenziale, utilizzando la presenza fisica allo sportello ai soli casi urgenti e non procrastinabili, valutabili di volta in volta.

    Nuove modalità di video-appuntamento e il servizio di “pre-chiamata” sono in fase sperimentale.

    Consulenza ai contribuenti dell'Agenzia delle Entrate

    L’Agenzia si impegna a ottimizzare i tempi di risposta alle istanze di interpello e di consulenza giuridica per facilitare il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti. 

    Attenzione particolare sarà riservata all’interpretazione delle norme introdotte a partire dal 2020 per contrastare gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

    Priorità verrà data alle disposizioni in materia di:

    • contributi a fondo perduto, 
    • crediti d’imposta 
    • sovvenzioni in favore dei contribuenti in difficoltà

    Prevenzione dei fenomeni illeciti da parte dell'Agenzia delle Entrate

    Per raggiungere un tale obiettivo, si valorizzerà l’uso delle banche dati e degli applicativi informatici a disposizione degli uffici, in modo da individuare, in maniera efficace, i soggetti da sottoporre a controllo. 

    Naturalmente, anche in questo ambito, si terrà in dovuto conto l’impatto della crisi epidemiologica da Covid-19 sulle piccole e medie imprese e, in particolar modo, la crisi di liquidità che le misure governative di contenimento del contagio hanno determinato per alcuni soggetti e settori economici.

    Per l’anno in corso, i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici saranno di fondamentale importanza per le attività di controllo, in quanto consentiranno, oltre all’attività di promozione della compliance e il controllo preventivo delle frodi, l’immediato confronto, senza necessità di accesso esterno, con i dati dichiarativi di un soggetto, non appena resi disponibili, dai quali potrebbero emergere situazioni di anomalia tali da determinare un controllo approfondito.

    L’attività di controllo sarà indirizzata anche nei confronti dei soggetti ad elevata pericolosità fiscale, quali ad esempio quelli che pongono in essere fenomeni di frode, anche attraverso l’utilizzo di falsi crediti d’imposta o l’indebita fruizione di altre agevolazioni, come quelle previste per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

    Particolare attenzione sarà riservata alle frodi in materia di Iva intracomunitaria.

    Infine resta centrale l’attività di tutoraggio, che consiste in un monitoraggio dei comportamenti delle grandi imprese, spesso appartenenti a grandi gruppi internazionali, attraverso l’utilizzo di approcci differenziati in considerazione delle caratteristiche di tale tipologia di soggetti.

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