• Attualità

    Traduzioni giurate: possibili anche in via telematica

    La Legge n 182/2025 di conversione del DDL Semplificazioncontiene una norma sulle perizie giurate.

    Vediamo come cambiano

    Traduzioni giurate: possibili anche in via telematica

    Le perizie stragiudiziali sono dei documenti contenenti la descrizione/valutazione di questioni tecniche redatti da professionisti in possesso di determinate cognizioni tecnico-scientifiche. 

    Affinché acquistino valore legale tali documenti sono sottoposti ad una procedura di asseverazione che consiste nella prestazione di un giuramento davanti ad un notaio o al cancelliere di un qualsiasi tribunale o ufficio del giudice di pace situato sul territorio nazionale (senza riguardo alla residenza del tecnico o al luogo della perizia o all’eventuale albo di iscrizione). 

    La falsa attestazione giurata dei fatti riportati in perizia costituisce reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ai sensi dell’art. 483 c.p., punito con la reclusione fino a due anni.

    L’articolo 39 della in commento interviene sull’articolo 5 del regio decreto n. 1366 del 1922 recante “Semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie”, sostituendolo integralmente, mantenendo tuttavia ferma la previsione originaria del primo periodo dell’articolo 5 medesimo ai sensi della quale gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere.

    Si modifica le disposizioni vigenti in materia di deposito presso il tribunale di perizie stragiudiziali (con particolare riguardo alle traduzioni giurate), stabilendo che queste possano essere formate, sottoscritte e trasmesse in via telematica e che, in tal caso, debbano contenere anche la formula di giuramento.

    Più in dettaglio, le modifiche alla disciplina vigente sono contenute nei due periodi aggiunti al citato articolo 5 i quali, rispettivamente, prevedono che:

    1. è consentita la formazione, la sottoscrizione e la trasmissione digitali delle perizie stragiudiziali, comprese le traduzioni giurate, secondo le norme, anche di natura regolamentare, che regolano la materia nell’ambito del processo civile telematico;
    2. l’atto formato, sottoscritto e trasmesso digitalmente deve includere la formula del giuramento con cui si attesta di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate allo scopo di far conoscere la verità nonché, nel caso di traduzione giurata, l’attestazione di conformità del testo tradotto al testo originale.

  • Attualità

    Passaporto presso Poste: tutte le regole per richiederlo

    Il passaporto può essere rinnovato o richiesto anche negli uffici postali. 

    Secondo gli accordi (stipulati in data 28 febbraio 2024) tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane il servizio, partito inizialmente in via sperimentale nel piccolo comune di San Pietro in Casale (Bo) è estato esteso a molti altri comuni del territorio Italiano.

    Con il Decreto 3 luglio 2024 rubricato “Determinazione dell'importo dell'onere a carico dell'interessato per presentare l'istanza di rilascio del passaporto elettronico presso gli sportelli degli uffici postalisono stati definiti gli importi da corrispondere.

    Tale onere, inizialmente fissato in euro 14,20 IVA inclusa, ora viene rideterminato con Decreto del 21 maggio 2025 come segue:

    Il costo del servizio a carico  del richiedente  per  ricevere  il passaporto elettronico al proprio domicilio, mediante spedizione con apposito invio fornito in assicurazione ed eseguito da operatori postali, è fissato in euro 9,88 (nove/88). 

    L'importo  dovrà essere versato  in  denaro  contante  all'operatore  postale addetto alla consegna. 

    Oltre al costo su indicato infatti ai fini del rilascio del passaporto devono essere considerati il pagamento degli oneri dovuti per legge:

    • il bollettino per il passaporto ordinario 42,50 euro, effettuato a nome di chi richiede il passaporto attraverso un bollettino postale di conto corrente n. 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con la causale: “importo per il rilascio del passaporto elettronico" e 
    • una marca da bollo da 73,50 euro in contrassegno telematico acquistabile nelle rivendite di valori bollati o nelle tabaccherie.

    per un totale di 130,20 euro.

    Passaporto presso Poste: come fare

    Il servizio di rinnovo e rilascio passaporti presso Poste è attivo in molti comuni italiani.

    Per verificare se è presente nel proprio comune cliccare qui. 

    Il servizio per il rilascio del passaporto prevede che per richiederlo si debba consegnare all’operatore dell’ufficio postale:

    • un documento di identità valido, 
    • il codice fiscale, 
    • due fotografie una delle quali autenticata, 
    • e pagare in loco il bollettino per il passaporto ordinario (42,50 euro) e una marca da bollo da 73,50 euro.

    Invece per il rinnovo del passaporto sarà necessario consegnare all'ufficio postale:

    • oltre ai documenti su indicati,
    • anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. 

    Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli Uffici Postali Polis, l’operatore raccoglierà le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto), ritirando il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento in caso di rinnovo, e invierà poi tutta la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento.

    Ricordiamo che il servizio di cui si tratta rientra nel progetto “Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale”, promosso dal Mimit con Poste Italiane nell’ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR, che tra le altre iniziative prevede la creazione di “sportelli unici” di prossimità nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti per facilitare l’accesso dei cittadini residenti ai servizi pubblici in modalità digitale.

    Con l’avvenuta stipula di Convenzioni di servizio con l’INPS, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Interno, sono attivi presso gli Uffici Polis i servizi relativi al rilascio dei certificati anagrafici e di stato civile, dei certificati previdenziali e di alcuni servizi giudiziari. 

    I nuovi servizi sono forniti dagli Uffici Postali allo sportello, nelle sale dedicate o tramite totem digitali che permetteranno al cittadino di eseguire le richieste in modalità self-service.

  • Attualità

    Le multinazionali USA esentate dalla global minimum tax

    Era il 2021 quando l’OCSE ha avanzato un progetto di riforma della tassazione globale delle multinazionali, concordato da oltre 140 paesi, che si basava su due linee di intervento, i cosiddetti pilastri della riforma:

    • la rilocalizzazione della tassazione nel luogo in cui i ricavi sono effettivamente conseguiti;
    • l’introduzione di una imposta minima globale del 15%.

    Nel 2021 il contesto internazionale era maturo per un intervento di questo tipo; e, nonostante non tutti i paesi partecipanti avessero la medesima urgenza di percorrere questa strada, questa appariva comunque segnata; così l’accordo OCSE è stato firmato dall’amministrazione Biden (anche se il congresso USA non ha mai approvato il trattato), e nel 2024 l’Unione Europea ha introdotto una prima versione della global minimum tax.

    Dal 2021 sono passati pochi anni, soltanto quattro, ma, dal punto di vista geopolitico, la situazione globale è radicalmente cambiata; non è un caso che oggi il sistema di tassazione delle imprese multinazionali pensato dall’OCSE si stia sgretolando.

    L’accordo del G7

    Il 16 e il 17 giugno 2025 in Canada si è svolto l’ultimo G7; chi lo ha seguito ricorderà che è stato caratterizzato dalla postura muscolare della nuova amministrazione americana.

    È notizia degli ultimi giorni che Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia e Regno Unito hanno accettato (o probabilmente dovuto accettare) l’esenzione delle multinazionali USA, comprese le cosiddette big tech, dal secondo pilastro del sistema di tassazione globale, che altro non sarebbe che la global minimum tax.

    Ufficialmente l’esenzione è stata motivata “in virtù delle regole di tassazione minima esistenti negli USA a cui sono soggetti” i gruppi di società multinazionali, come comunicato dalla presidenza di turno canadese.

    Con ogni probabilità si fa riferimento al sistema di tassazione GILTI, acronimo di Global Intangible Low-Taxed Income, introdotto nel 2017 dalla prima presidenza Trump, che prevede la tassazione dei profitti esteri superiori a una determinata soglia di rendimento; finora questa imposta, caratterizzata da un’aliquota abbastanza ridotta, non era stata considerata dagli altri paesi equivalente alla global minimum tax, per cui si prevedeva l’applicazione di questa anche alle multinazionali americane. Oggi, nel mutato contesto internazionale, evidentemente la medesima aliquota è divenuta sufficiente per legittimare l’esenzione per le imprese americane.

    Va da sé che questo tassello deve essere inserito nel più complesso progetto (voluto dall’amministrazione americana, ma da vedere quanto effettivamente realizzabile) di ribilanciamento della bilancia commerciale degli USA, che finora si è concretizzato nella partita dei dazi unilaterali.

    L’accordo così raggiunto costituisce una vittoria diplomatica per l’amministrazione Trump, e una conferma di debolezza delle controparti interessate. Va infatti puntualizzato che il sistema di tassazione globale delle multinazionali, nel momento in cui vengono esentate le imprese americane, non ha più senso di esistere, per sopraggiunta residualità, dato che le principali multinazionali esistenti hanno sede negli Stati Uniti.

    A rischio anche la web tax

    Molti paesi, tra cui anche l’Italia, in attesa di una definizione a livello internazionale del primo pilastro sistema di tassazione globale proposto dall’OCSE, hanno introdotto delle web tax nazionali, con l’obiettivo di tassare le grandi multinazionali del web.

    Ebbene, nel mutato contesto internazionale, specialmente per i paesi che al G7 hanno firmato l’accordo di esenzione delle multinazionali americane dalla global minimun tax, il futuro mantenimento delle web tax nazionali appare oltre che difficile anche improbabile.

    Infatti l’accordo figlio del G7 mina alle fondamenta il secondo pilastro del sistema di tassazione globale proposto dall’OCSE, per cui la possibilità che in qualche modo in un futuro prossimo possano concretizzarsi le previsioni del primo pilastro appaiono oggi oltremodo recondite.

  • Attualità

    In arrivo il DL fiscale a fine maggio: le novità

    È prevista per la fine di maggio l’emanazione di un Decreto Legge fiscale che si occuperà di emanare alcuni correttivi ad alcune norme tributarie previste dalla Legge di bilancio 2025 e dalla riforma fiscale; al tempo stesso è previsto lo slittamento dell’entrata in vigore di alcune norme.

    Tracciabilità spese di trasferta

    La Legge di bilancio 2025 ha introdotto l’obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta da rimborsare ai dipendenti, di solito riconducibili a spese di trasporto e spese di vitto.

    Secondo quanto previsto dalla nuova normativa, se le spese di trasferta sono sostenute con mezzi di pagamento tracciabili l’importo non costituisce reddito per il dipendente, ma costituisce un onore deducibile per l’impresa che l’ha sostenuto.

    Diversamente, nel caso in cui il pagamento avvenga in contanti, l’importo rimborsato costituisce reddito imponibile per il dipendente e onere indeducibile per l’impresa.

    La misura, che ha finalità antielusiva, alla fine si rivela particolarmente gravosa per l’impresa, nel caso in cui questa non possa dimostrare il pagamento con modalità tracciate, per evidenti motivazioni.

    La finalità antielusiva non riguarda tanto le imprese e i lavoratori che sostengono questi costi, piuttosto mira a coloro che incassano i pagamenti, che non sempre dichiarano questi ricavi.

    Alla luce proprio di questo punto, pare che il governo abbia intenzione di limitare la portata dell’obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute nel territorio nazionale, lasciando quindi escluse dall’obbligo le spese di trasferta all’estero.

    Cessione opere d’arte

    L’attuale normativa IVA sulla cessione di opere d’arte prevede l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%, con le sole eccezioni delle cessioni effettuate direttamente dall’autore dell’opera (o dai suoi eredi) e delle importazioni dall’estero, che godono di una aliquota agevolata del 10%.

    La Direttiva UE numero 542 del 2022 ha previsto la possibilità per gli stati membri, a partire dal giorno 1 gennaio 2025, di inserire tra i beni soggetti ad aliquota ridotta anche gli oggetti d’arte e di antiquariato.

    Francia e Germania si sono già mosse, prevedendo dal giorno 1 gennaio 2025 delle aliquote agevolate, rispettivamente il 5,5% e il 7%; ed altri paesi, come il Lussemburgo, si stanno muovendo nella medesima direzione.

    In occasione della Legge 111/2023, la delega ad effettuare la riforma fiscale, il governo aveva già previsto l’intenzione di intervenire anche in questo settore, ma per ragioni di onerosità della modifica l’intervento non si è poi concretizzato.

    Sembra adesso che con il Decreto Legge fiscale la riduzione dell’aliquota IVA troverà davvero applicazione, con ogni probabilità nella misura del 5%, a partire dalla seconda metà dell’anno, in quanto la misura sembra rappresentare una necessità per non fare perdere all’Italia competitività a livello internazionale nel mercato dell’arte e dell’antiquariato.

    Contestualmente, in applicazione alla delega sulla riforma fiscale, per la cui attuazione c’è tempo tutto il 2025, è possibile che il legislatore intervenga anche per modificare il regime di tassazione delle plusvalenze da cessione di questa tipologia di beni.

    Rinvio sugar tax

    Sul fronte dei rinvii, tra le varie possibilità, pare certo l’ennesimo slittamento della sugar tax, che dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2025, ma che, con ogni probabilità, sarà rinviata al 1° gennaio 2026.

    Questa imposta viene rinviata periodicamente fin dalla sua introduzione avvenuta con la Legge di bilancio 2020.

    La motivazione dell’ennesimo rinvio dovrebbe essere quella di non voler incidere sul costo dei prodotti alimentari che utilizzano come ingrediente principale lo zucchero; questa logica tuttavia trascura il fatto che un aumento del prezzo di questi prodotti farebbe risultare più competitivi quei generi alimentari, più sani, che non si basano su questo ingrediente, fatto che migliorerebbe le prospettive della salute della popolazione.

  • Attualità

    Codice fiscale neonato: come richiederlo online dal 5 marzo

    Con il Provvedimento n 104720/2025 le Entrate pubblicano le regole per richiedere il codice fiscale dei neoanati tramite il servizio online dal 5 marzo.

    Codice fiscale neonati: come richiederlo online dal 5 marzo

    Il provvedimento, emanato in attuazione dell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, definisce le regole per l’utilizzo del servizio on line, messo a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per richiedere l’attribuzione del codice fiscale al neonato.
    A decorrere dal 5 marzo 2025 è disponibile, all’interno dell’area riservata, il servizio “Richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato”.
    La richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato può essere presentata direttamente dal genitore ovvero da un rappresentante legale del genitore preventivamente autorizzato con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 332731 del 22 settembre 2023.

    Attenzione al fatto che per effettuare la richiesta è necessario inserire i dati anagrafici del neonato e allegare idonea documentazione dalla quale risultino:

    • il cognome, il nome, il sesso,
    • il luogo e la data di nascita del neonato. 

    In fase di compilazione, inoltre, verrà automaticamente indicato l’Ufficio dell’Agenzia presso il quale sarà inoltrata la
    richiesta, in ragione del domicilio fiscale del richiedente.
    A conclusione della lavorazione da parte dell’Ufficio, il servizio rende disponibile il certificato di attribuzione del codice fiscale o, in caso di esito negativo, il documento attestante i motivi di rifiuto della richiesta. 

    La disponibilità dei predetti documenti è comunicata mediante un messaggio trasmesso all’indirizzo e-mail indicato al momento della presentazione della richiesta.
    Il certificato resta disponibile nell’area riservata per 30 giorni.
    L’Agenzia delle entrate attesta, mediante ricevute, l’acquisizione della richiesta e l’assegnazione all’Ufficio di competenza ai fini della successiva lavorazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli tecnici eseguiti sui documenti inseriti.
    Tramite il servizio sono disponibili, inoltre, le informazioni relative allo stato di lavorazione della richiesta e all’esito della stessa.

  • Attualità

    Ricostruzione Emilia, Marche, Toscana: Ordinanza con regole per i contributi

    L'Ordinana 23 ottobre 2024 (GU n 278/2024) contiene criteri, delle modalià e  dei termini per l'erogazione dei contributi ai soggetti  privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive ed ai  soggetti  esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, secondo le modalità del finanziamento agevolato.

    Vediamo chi e cosa riguardano gli aiuti.

    Ricostruzione Emilia, Marche, Toscana: l’ordinanza con le regole dei contributi

    In particolare, la presente ordinanza disciplina i criteri,  le  modalita'  e  i termini per l'erogazione dei contributi di  cui all'art.  20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31  luglio 2023 n. 100 ai  soggetti  privati  non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive  e  ai  soggetti esercenti attivita' sociali,  economiche  e  produttive,  secondo  le modalita' del finanziamento agevolato, ai sensi dell'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
    Il Commissario straordinario,  in  esito  all'istruttoria  e  al riconoscimento del danno, secondo i criteri e le  modalità definiti dalle ordinanze:

    • n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023  (per  le  imprese singole o associate titolari delle attivita' economiche e  produttive ovvero agricole)
    • n. 14/2023  in  data  3  novembre  2023  (per  gli immobili  di  edilizia  abitativa  e  relative  pertinenze)  – come modificate e integrate dall'ordinanza n. 23/2024 in  data  22  aprile 2024 e n. 31/2024 in data 12  agosto  2024

    puo'  provvedere  alla concessione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti recati allo scopo, con la modalita' del finanziamento agevolato, per i contributi di importo complessivamente superiore a:

    • euro 20.000 (ventimila), se  destinati  a  soggetti  privati  non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive;
    • euro 40.000 (quarantamila), se  destinati  a  soggetti  esercenti attivita' sociali, economiche e produttive.

    I  contributi  concessi  con  la  modalità  del  finanziamento agevolato non  concorrono  alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ai sensi dell'art. 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 

    Ricostruzione Emilia, Marche, Toscana: modalità di erogazone dei contributi

    Con l'art 3 rubricato Modalità di  erogazione dei  contributi mediante finanziamento agevolato si prevede che il Commissario straordinario, una volta ricevute le proposte  di concessione dei contributi dai  comuni  territorialmente competenti, per mezzo della piattaforma informatica,  che presentano le condizioni quantitative previste dall'art. 1, comma  2, alla  presente ordinanza,  conclude  il  proprio  procedimento  con l'adozione del decreto di concessione del  contributo,  al  netto  di eventuali  indennizzi  o  contributi  gia'  percepiti,  definendo  se l'erogazione  avverra'  secondo  la   modalità del   finanziamento agevolato o direttamente dal Commissario straordinario.
    L'erogazione del  contributo da   parte del Commissario straordinario in forma di finanziamento  agevolato potrà avvenire, per  mezzo della  piattaforma informatica  all'uopo implementata, secondo le due modalità di seguito indicate:

    • erogazione per stati di avanzamento,  nel  numero  massimo  di  4 (quattro) comprensivo del saldo finale, che non puo' essere inferiore al 10% del contributo concesso, asseverati dal tecnico  incaricato  e debitamente  comprovati  da documentazioni  di  spesa   e   relative modalita' di pagamento per le spese gia' sostenute;
    • erogazione in un'unica soluzione, qualora  gli  interventi  siano stati  già interamente  realizzati,  dietro   presentazione   della documentazione di spesa ed eventuali  quietanze  di  pagamento  delle spese, se gia' sostenute e di asseverazione di ultimazione dei lavori da parte del tecnico incaricato.

    Le erogazioni saranno effettuate in favore del beneficiario  del contributo, con  l'accreditamento  delle  somme  sul  conto corrente vincolato acceso dal beneficiario stesso, previsto dalla  convenzione tra Cassa depositi e  prestiti  e l'Associazione bancaria  italiana citata, dal quale  l'Istituto di credito potra' spiccare bonifici  esclusivamente  nei  confronti  dei seguenti soggetti destinatari:

    • i    creditori    del    beneficiario che abbiano svolto lavori/prestazioni per gli interventi ammessi a contributo;
    • il beneficiario medesimo, qualora egli stesso abbia anticipato le spese per i lavori/prestazioni ammessi a contributo;
    • l'Istituto  di credito, nel  caso  in cui quest'ultimo abbia provveduto a finanziare, attraverso apposita apertura di credito, gli interventi ammessi a contributo.

     In caso di  accesso ai  finanziamenti  agevolati,  in  capo  al soggetto beneficiario  del  contributo  concesso  matura  un credito d'imposta che viene ceduto all'istituto di  credito,  da  portare  in detrazione dal proprio debito fiscale, secondo quanto previsto  dalla convenzione stipulata tra  la  Cassa  depositi  e  prestiti  (CDP)  e l'Associazione bancaria  italiana (ABI)  in  data  24  giugno  2024, nonche' dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 312076 in data 25 luglio 2024, richiamati in premessa.

    Le  richieste  di  erogazione  dei   contributi, comprensive dell'eventuale anticipo, sono effettuate dai soggetti legittimati mediante apposita funzionalita'  disponibile sulla   piattaforma   informativa   regionale con l'indicazione dell'Istituto di credito  convenzionato  tra  quelli  presenti nella sezione «documenti correlati» nel sito internet di Cassa  depositi  e prestiti, relativo al «plafond alluvione maggio 2023» e sono subordinate all'atto di  concessione  del contributo.

    Le erogazioni decretate dal Commissario straordinario a valere  sul contributo concesso saranno formalizzate mediante accredito, da parte dell'istituto di credito individuato, delle relative somme sul  conto corrente vincolato intestato  al 

    oggetto  beneficiario.  

    Il  citato conto corrente vincolato potra' essere aperto  presso  l'istituto  di credito individuato a seguito della notifica e ricezione del  decreto di concessione del contributo, senza alcun onere di gestione a carico dell'intestatario  e  dovra' essere  comunicato  tramite apposita modalità sulla  piattaforma  informatica,  all'uopo   implementata, mediante la compilazione:

    • per l'erogazione di un anticipo fino al 50%, degli allegati «A» o «B» alla presente  ordinanza  a  seconda  che  il  beneficiario  sia, rispettivamente, un soggetto privato non esercente attivita' sociali, economiche o produttive o un'impresa;
    • per l'erogazione dei SAL ovvero del  saldo  in  unica  soluzione, dell'allegato 13 all'ordinanza n. 11 in data 25 ottobre  2023  (testo coordinato vigente) ovvero dell'allegato 13 all'ordinanza  n.  14  in data 3 novembre 2023 (testo coordinato vigente).

    Sul  conto  corrente  vincolato potranno essere  accreditate esclusivamente somme in adempimento alle disposizioni previste  dalla presente ordinanza e potranno essere  disposti  pagamenti  unicamente nei confronti dei soggetti destinatari individuati  al  comma  3  del presente articolo.

    Il beneficiario può richiedere, dopo la  concessione  da  parte del Commissario o anteriormente alla presentazione  del primo  stato avanzamento  lavori, l'erogazione  di  un anticipo fino  al   50% dell'importo ammesso a contributo, mediante  la  compilazione  degli allegati  «A» «B» alla  presente ordinanza.

    L'erogazione dell'anticipo e' subordinata:

    • alla  concessione  del  contributo  da  parte del Commissario straordinario;
    • all'allegazione di una fideiussione incondizionata ed escutibile, a prima richiesta, a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all'ammontare delle somme  richieste,  comprensive  della documentazione  comprovante  l'avvenuto  pagamento   da   parte   del beneficiario  al  soggetto  garante.  La  fideiussione  puo'   essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli  intermediari  autorizzati dalla  Banca  d'Italia   a   prestare   garanzie a  favore delle amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa vigente. Il costo della fideiussione sostenuto dal soggetto  beneficiario,  nei  limiti del danno riconosciuto, e' considerato costo ammissibile.

     Per tutte le altre regole sull'erogaizone del contributo e dei suo ianticipi si legga l'Ordinanza in oggetto.

    Allegati:
  • Attualità

    Tassa di 5 euro sulle sigarette: ipotesi al vaglio per la manovra 2025

    L’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) ha presentato in Senato la campagna ’SOStenereSSN’, promossa da Aiom, Fondazione Aiom e Panorama della Sanità per allertare sui numeri dei tumori da fumo.

    Domenica Castellone, vicepresidente del Senato, annuncia emendamenti contro il fumo nella Manovra 2025.

    Vediamo di cosa si tratta.

    Leggi anche Legge di Bilancio 2025: le anticipazioni.

    Tassa di scopo sulle sigarette: è allarme di Aiom sui numeri dei tumori

    Come spiegato durante la conferenza dal presidente di Aiom Perrone, "il fumo è la causa del 90% dei casi di tumore al polmone, pari a 40mila nuove diagnosi nel 2023. Chiediamo alle Istituzioni di approvare una tassa di scopo sulle sigarette. L’obiettivo è ridurre il consumo di tabacco e disporre di ulteriori risorse, fino a 13,8 miliardi, da destinare al finanziamento del Ssn. Il tabagismo è un fattore di rischio anche per altre neoplasie, per malattie cardiovascolari e respiratorie"

    La Vicepresidente Castellone, replica all'appello annunciando in manovra finanziaria, di prossima approvazione, un emendamento in proposito.

    Si potrebbe già prevedere una norma n merito nel Decreto contro le violenze ai sanitari appena arrivato al Senato. La Castellone ha anche specificato che ci sarebbe una terza strada per approvare la Tassa di scopo sulle sigarette, specificando che: "Ho proposto pure di utilizzare la possibilità che oggi c’è, grazie ad un cambio di regolamento del Senato, che prevede che se ci sono proposte di iniziativa popolare che raccolgono 50mila firme, queste vengano discusse in Aula al Senato entro tre mesi dalla data in cui sono depositate. Possiamo coinvolgere i cittadini su questo argomento». 

    La tassa di scopo sul tabacco ha riscosso anche l'appoggio del Pd che auspica un accordo per questa misura. 

    Peraltro, non è vero che Italia le sigarette costino "troppo" anzi, secondo i dati pubblicati da Ilsole24ore i prezzi delle sigarette italiane sarebbero tra i più bassi, in particolare risulterebbe che nel 2021 i prezzi sarebbero:

    • in Italia circa 6 euro a pacchetto,
    • in Inghilterra 12 euro a pacchetto,
    • in Francia 9 euro a pacchetto,
    • in Romania 8,euro a pacchetto,
    • in Olanda 6,90 euro a pacchetto, 
    • in Polonia e Germania 6,46 euro a pacchetto,
    • in Spagna  5,54 euro a pacchetto.

    Nel 2024 lo stesso studio ha evidenziato che un pacchetto di sigarette dei maggiori marchi in Italia ha costo 6,20 euro contro 12,50 euro della Francia.

    Vedremo se la Legge di Bilancio 2025 conterrà anche la promessa tassa di scopo sulle sigarette.

  • Attualità

    I servizi delle Entrate per i contribuenti: guida aggiornata a luglio

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 18 luglio, la nuova guida con tutti i servizi che mette a disposizione per i contribuenti.

    Il documento di circa 65 pagine contiene indicazioni pratiche sulle seguenti tematiche:

    • conoscere il sito delle Entrate,
    • come usare i servizi dell'Agenzia,
    • delegare persone di fiducia per l'accesso,
    • come richiedere codice fiscale e partita IVA,
    • come gestire atti e contratti di locazione,
    • i rimborsi fiscali,
    • le dichiarazioni dei redditi,
    • i certificati,
    • i dati sugli immobili,
    • i servizi per gli intermediari.

    L'agenzia specifica anche che, chi non ha dimestichezza con il PC, può utilizzare i canali tradizionali: 

    • ad esempio il telefono, chiamando l’Agenzia delle Entrate ai numeri 800.90.96.96 (da rete fissa), 0697617689 (da cellulare), 0039 0645470468 (dall’estero).
    • e c’è sempre la possibilità di delegare una persona di fiducia.

    Vediamo in dettaglio come gli intermediari possono accreditarsi presso le Entrate per agire per conto dei propri clienti.

    Abilitare un intermediario per parlare col Fisco in vece del Cliente

    Gli intermediari fiscali quali:

    • professionisti, società, associazioni e enti qualificati ad assistere i contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria (dottori commercialisti, avvocati tributaristi, notai, consulenti del lavoro, associazioni o società tra professionisti, CAF, ecc.).
    • che possono agire come intermediari per la trasmissione telematica di dichiarazioni e atti, 
    • devono richiedere l’abilitazione al servizio Entratel. 

    A tal fine, occorre prima procedere alla preiscrizione, utilizzando il servizio accessibile senza registrazione sul sito web dell’Agenzia.

    Il servizio guida l’utente e produce un modulo di richiesta di iscrizione che deve essere compilato e, con i relativi allegati, presentato a uno degli uffici territoriali della regione nella quale ricade il proprio domicilio fiscale. 

    Attenzione, i documenti devono essere presentati:

    • personalmente, previo appuntamento 
    • oppure possono essere inviati via PEC.

    Dopo la presentazione dei documenti per la richiesta dell’abilitazione, l’ufficio rilascia all’intermediario l’attestazione di avvenuta presentazione e un documento che contiene i dati necessari per il primo accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia, tra i quali il numero della “busta virtuale”. 

    Se la domanda di abilitazione con la documentazione allegata è stata trasmessa mediante PEC, l’ufficio rilascia l’attestazione di abilitazione al servizio Entratel allegandola a un messaggio di posta elettronica certificata, inviato all’indirizzo del mittente. 

  • Attualità

    Alluvione Emilia Romagna 2023: ulteriori aiuti

    Con il DL n 76 dell'11 giugno pubblicato in GU n 135 dell'11 giugno vengono fissate ulteriori regole di intervento a sostegno delle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna del 2023.

    Vediamo gli interventi per:

    • Contributi per beni mobili,
    • Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative.

    Alluvione Emilia Romagna: i contributi per beni mobili

    Si prevede che all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n.  61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100, dopo il comma 6-bis, è aggiunto un comma che preveda che per  danni  ai  beni  mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi  nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili  di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario  straordinario,  ai  sensi del comma  6-ter, riconosce  un  contributo commisurato  in maniera forfetaria e sulla  base del  numero e della  tipologia  dei  vani all'interno dei quali erano ubicati i  beni mobili, nel limite di:

    • 3.200 euro per il vano  adibito a cucina,  
    • nonche' nel  limite  di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, 
    • fino ad un  importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando  il rispetto dei limiti di spesa. 

    I contributi  sono riconosciuti  al  netto degli indennizzi assicurativi eventualmente  ricevuti  dal   beneficiario in   conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.

    Alluvione 2023 Emilia Romagna: i contributi per delocalizzazione e acquisto aree alternative

    Si prevede che all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n.  61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100, dopo il comma 3 sono inseriti commi secondo cui i contributi possono  essere altresi' destinati, nei limiti delle risorse disponibili  sulla  ontabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies:

    • a) all'acquisto di aree  alternative,  già individuate  dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere  alla delocalizzazione, parziale  o  totale,  di  edifici  gravemente danneggiati  per i quali non  sia   possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
    • b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili  per  la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui  è ubicato l'immobile danneggiato,  nelle  ipotesi  in  cui  tale  immobile  sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere  alla  ricostruzione nel medesimo luogo.
    • inoltre le aree di sedime degli immobili demoliti o  da  demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonche' gli immobili danneggiati di  cui  al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo  quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario,  al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla  relativa  demolizione  con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'  speciale di cui all'articolo 20-quinquies.

     

  • Attualità

    Concessioni balneari: proroga tecnica possibile solo fino al 31.12.24

    Con tre sentenze depositate il 20 maggio il Consiglio di Stato si esprime contro le proroghe delle concessioni balneari che di fatto violano le norme UE in materia.

    Inoltre, accetta proroghe tecniche solo fino al 31 dicembre 2024 a certe condizioni.

    Vediamo i dettagli delle pronunce.

    Concessioni balneari: proroga tecnica solo fino al 31.12.24 e con gare già avviate

    Con le sentenze n 4479, 4480 e 4481 il Consiglio di Stato ha risolto la spinosa questione delle concessioni balneari.

    In dettaglio le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime sono contrarie al diritto dell'Unione Europea e in particolare agli articoli 49 e 56 del TFUE e all'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE nota come Direttiva Bolkestein.

    Inoltre le pronunce affrontano anche il problema della proroghe per la stagione avviata, e al fine di tutelare tutti gli interessi in campo, si accoglie la possibilità di una proroga tecnica delle concessioni, solo fino al 31 dicembre 2024 e nei limiti strettamente necessari per concludere le procedure di gara.

    Secondo il Consiglio di Stato non è più procrastinabile l’indizione delle gare per l'assegnazione delle concessioni demaniali.

    Le autorità preposte devono avviare immediatamente le procedure di gara per garantire la conformità con i principi di concorrenza stabiliti dal diritto dell'Unione Europea.

    Viene evidenziato che la proroga tecnica è consentita solo se:

    • è già stata avviata
    • o è stato deliberato 

    di indire in tempi brevissimi le gare.

    Le autorità dovranno emanare senza indugio, atti di indirizzo per avviare senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi.