• Attualità

    Fondo promozione lettura: domande entro il 3 maggio

    Viene pubblicato in GU n 71 del 25 marzo il comunicato del Ministero della Cultura per il Fondo promozione della lettura 2024.

    In particolare, sul sito biblioteche.cultura.gov.it/it/ della Direzione  generale biblioteche e diritto d'autore è pubblicato il D.D.G. n. 221 del 15 marzo 2024 recante "disciplina per l'assegnazione delle  risorse  per l'anno 2024" a valere sul Fondo per  la promozione  della  lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio (art. 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito  nella  legge  21 giugno 2017, n. 96), in favore di sistemi bibliotecari e  biblioteche scolastiche.

    Le istanze potranno essere presentate a  partire dalle ore  12,00 del  3  aprile  2024  alle ore 12,00 del 3 maggio 2024, secondo le  modalità  previste  dal decreto, vediamo le regole.

    Fondo promozione lettura 2024: a chi spettano i contributi

    Il decreto del 15.03.2024 recante il bando per l’assegnazione delle risorse del Fondo per la promozione della lettura, pubblicato sul sito della Cultura specifica che i contributi spettano ai seguenti beneficiari:

    • Sistemi bibliotecari,
    • Biblioteche scolastiche ,

    come di seguito definiti.

    Per Sistema bibliotecario si intende una rete di biblioteche costituita per promuovere e sviluppare forme di cooperazione a livello territoriale, garantendo la condivisione di risorse e professionalità oltre che la sostenibilità ed omogeneità dei servizi erogati tra le biblioteche aderenti.

    Sono ammessi al finanziamento i Sistemi bibliotecari già costituiti ed operanti al momento della presentazione

    della domanda; l’amministrazione si riserva di verificare l’effettiva operatività dei Sistemi bibliotecari, (risorse, funzionamento, attività e servizi), anche tramite la consultazione dei relativi siti web.

    L’istanza di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente dalla biblioteca capofila di un Sistema bibliotecario che risponda alle caratteristiche di cui sopra. Ciascun Sistema bibliotecario potrà presentare una sola domanda.

    Si sottolinea che la sola adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) non costituisce titolo di accesso al fondo, pertanto non possono essere considerati Sistemi bibliotecari i Poli SBN le cui biblioteche potranno essere ammesse al contributo solo nel caso in cui aderiscano ad un Sistema bibliotecario formalmente costituito come sopra descritto.

    Non sono ammessi al finanziamento Sistemi culturali e/o integrati in cui biblioteche non si configurino quali obbiettivi principali del sistema stesso. Non possono essere inoltre considerati Sistemi bibliotecari i Gruppi di lavoro costituiti allo scopo di svolgere progetti diversi e/o finanziati da altri organismi e/o in annualità precedenti.

    Il finanziamento non è inoltre destinato alla costituzione di nuovi Sistemi bibliotecari ma a progetti che ne incrementino le attività, i servizi e la rete. Non sono altresì ammesse al finanziamento singole biblioteche.

    I Sistemi bibliotecari richiedenti dovranno allegare alla domanda il documento attestante la costituzione formale del Sistema in formato pdf, firmato e datato.

    Per Biblioteche scolastiche si intendono le biblioteche degli istituti scolastici (scuole dell’infanzia e istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore). Ciascuna istituzione scolastica, anche se dotata di più biblioteche in diversi plessi, può presentare una sola domanda per una sola biblioteca.

    Possono accedere al Fondo gli istituti di istruzione paritaria senza fini di lucro e che comunque non siano legati a società aventi fini di lucro o da queste controllate.

    Non sono ammesse al finanziamento le biblioteche facenti parte di atenei universitari o istituti ad essiequiparati.

    Fondo promozione lettura 2024: presenta la domanda

    Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in formato digitale tramite l’apposito applicativo telematico accessibile al seguente link:

    L’accesso all’applicativo sarà consentito a partire dalle ore 12:00 del 3 aprile 2024 e fino alle ore 12:00 del 3 maggio 2024.

    L’inserimento della domanda sarà consentito solo previa registrazione al suddetto applicativo informatico.

    La procedura di registrazione dovrà essere ripetuta ogni anno anche dagli utenti registrati nelle annualità precedenti.

    Attenzione al fatto che a breve verranno pubblicate le Linee Guida aggiornate e una sezione dedicata alle FAQ.

    Richieste e comunicazioni possono essere inviate all’indirizzo PEC:

    Per informazioni è possibile contattare i seguenti indirizzi forniti dallo stesso Ministero:
    Dott.ssa Michela Calisse, tel. 06 67235069, michela.calisse@cultura.gov.it
    Sig. Marco D’Angelo, tel. 06 67235074, marco.dangelo@cultura.gov.it
    Dott.ssa Valentina De Martino, tel. 06 67235067, valentina.demartino@cultura.gov.it

  • Attualità

    Agenzia Entrate: recapiti e contatti validi dal 22 aprile

    Da lunedì prossimo, 22 aprile, cambiano i numeri per chiamare il call center dell’Agenzia da telefono cellulare e dall’estero. 

    Resterà invece invariato il numero verde che si può comporre da telefono fisso (800.90.96.96).

    Vediamo tutte le novità.

    Agenzia Entrate: recapiti e contatti validi dal 22 aprile

    Da lunedì prossimo, 22 aprile per parlare col Fisco si potrà chiamare:

    • da telefono cellulare il numero 06.97.61.76.89 (che sostituisce il numero 06.96.66.89.07),
    • da fuori Italia il numero 06.45.47.04.68  (che prende il posto dello 06.96.66.89.33).

    I nuovi numeri di telefono saranno attivi da lunedì 22 aprile sia per le chiamate in ingresso che per quelle in uscita per il servizio di richiamata da parte di un operatore (call back).

    L’Agenzia sta già comunicando la novità con un apposito messaggio vocale agli utenti del call center durante il tempo d’attesa per parlare con un funzionario. 

    Anche nei prossimi mesi, chi continuerà a utilizzare i vecchi recapiti telefonici sarà informato con un messaggio vocale sui nuovi numeri da digitare.

    Il call center dell’Agenzia, assistenza e informazioni al telefono è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, eccetto i giorni festivi, per fornire informazioni e assistenza fiscale su:

    • novità, 
    • scadenze,
    • rimborsi o comunicazioni di irregolarità.

    Inoltre, con orario dalle 9 alle 13, il call center risponde anche a quesiti in materia catastale (quest’ultimo servizio è disponibile per chi chiama da tutti i distretti telefonici del territorio nazionale, ad eccezione della Valle d'Aosta e della provincia di Bolzano, per quali si consiglia di rivolgersi alle Direzioni provinciali o Uffici provinciali-Territorio competenti).

    Per chi chiama il call center è raccomandato di tenere a portata di mano il codice fiscale, che viene richiesto dal sistema vocale o che, in caso di mancato riconoscimento, sarà richiesto dall'operatore al momento in cui la telefonata verrà presa in carico.

    Il costo delle chiamate da cellulare e dall’estero è a pagamento secondo il piano tariffario del proprio operatore telefonico, mentre da rete fissa il servizio è gratuito.

    Tutte le informazioni sono disponibili nell’area tematica del sito dell’Agenzia Contatti e assistenza – Assistenza fiscale

    Quando il traffico telefonico è intenso, per evitare al contribuente di rimanere in attesa per un lungo periodo prima di poter parlare con l'operatore, il sistema propone automaticamente la prenotazione di richiamata ("call back"). 

    In questo modo è possibile essere contattati telefonicamente, compatibilmente con le disponibilità, nella giornata e nella fascia oraria che più si desidera. Il servizio di "call back" è prenotabile anche online.

  • Attualità

    Fisco e AppIO: messaggi su rimborsi e scadenze

    L'Agenzia delle entrate informa con un comunicato stampa del 10 aprile che, tramite l'App IO, gestita da PagoPa, comunicherà con i contribuenti informazioni su:

    • rimborsi in arrivo,
    • scadenze,
    • avvisi prsonalizzati.

    I messaggi del Fisco arrivano su “IO”

    Viene precisatp che chi ha un rimborso in arrivo o la registrazione del contratto di locazione che sta per scadere, l’Agenzia delle Entrate avviserà con un messaggio personalizzato su IO, l’App dei servizi pubblici sviluppata e gestita da PagoPA. 

    Viene ricordato che IO consente infatti di ricevere, in un’unica app sul cellulare, i messaggi del Fisco insieme a quelli delle altre amministrazioni, locali e nazionali, accreditate al servizio.

    I messaggi del Fisco che arrivano su “IO”  sono:

    • Rimborsi in arrivo, 
    • scadenze di contratti, 
    • adempimenti e rate, 
    • comunicazioni non recapitati e altri.

    Gli avvisi riguardano anche le abilitazioni conferite alle persone di fiducia per l’accesso alla propria area riservata e alcune date da ricordare, ma nel tempo si aggiungeranno via via nuovi contenuti.

    Viene ricordato che l’app dei servizi pubblici “IO” è disponibile gratuitamente negli store iOS e Android. 

    Per poterla utilizzare è necessario effettuare il login con carta d’identità elettronica (Cie) o con Spid. 

    L’uso dell’app come canale di comunicazione permette di eliminare il ricorso agli sms e alle email, che possono prestarsi con più facilità a campagne di phishing.

  • Attualità

    Covid-19: novità per accesso negli ospedali e tamponi

    Con Circolare del Ministero della Salute n 27648 dell'8 settembre si regolamentano gli accessi negli ospedali relativamente ai positivi al covid.

    Nel dettaglio, si specificano le indicazioni

    • per l’effettuazione dei test diagnostici per SARS-CoV-2
    • per l’accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie, residenziali sanitarie e socio-sanitarie.

    La Circolare precisa che, esaminato l’attuale andamento clinico-epidemiologico e considerate le indicazioni contenute nei documenti nazionali e internazionali citati nell’allegato 1, anche al fine di rendere omogenea la pratica dell’effettuazione dei test a livello nazionale, si forniscono raccomandazioni in merito ai casi nei quali è opportuno procedere all’approfondimento diagnostico per SARS-CoV-2. 

    Resta ferma la responsabilità e la possibilità da parte del direttore sanitario della struttura o del clinico che ne ravvisi la necessità, di definire ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei test e misure di prevenzione e protezione aggiuntive rispetto a quelle di seguito riportate. 

    Covid-19: regole di accesso in Pronto Soccorso e ricovero strutture sanitarie

    • Per i pazienti che non presentano sintomi compatibili con COVID-19 al triage effettuato all’accesso al Pronto Soccorso non è indicata l’esecuzione del test per SARS-CoV-2. 
    • Per i pazienti che presentano sintomi con quadro clinico compatibile con COVID-19 è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2. Laddove possibile, è opportuno attivare/mantenere un percorso più ampio di sorveglianza epidemiologica con la ricerca di altri virus, quali ad esempio: virus influenzali A e B, VRS, Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, Metapneumovirus, virus Parainfluenzali, Rhinovirus, Enterovirus. 
    • Per i pazienti che all’anamnesi dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato COVID-19, con esposizione negli ultimi 5 giorni, è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2. 
    • Per i pazienti, pur asintomatici, che devono effettuare ricovero o un trasferimento (sia programmato che in emergenza) in setting assistenziali ad alto rischio (es. reparti nei quali sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, strutture protette, RSA, etc.) è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2.

    Covid-19: regole di accesso alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie: 

    Agli ospiti che devono accedere (es. nuovi ingressi, trasferimenti) alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie, in cui siano presenti persone fragili a rischio per età o patologie concomitanti, è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2 al momento dell’accesso presso la struttura. 

    Covid-19: contenimento dei contagi, misure di igiene e di protezione personale 

    Fermo restando il rispetto delle misure di igiene e protezione personale, utili alla riduzione del rischio di trasmissione dei virus respiratori, come previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 28/04/20231 e dalla Circolare n. 25613 dell’11 agosto 20232 , si precisa quanto segue:

    • i visitatori/accompagnatori che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere alle succitate strutture; 
    • gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere in setting assistenziali, sia di degenza che ambulatoriali, dove sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, secondo le modalità e le procedure adottate dalle direzioni delle strutture.
  • Attualità

    Esonero Autodichiarazione aiuti di stato: chiariti i dubbi con interrogazione parlamentare

    In data 27 aprile 2022 le Entrate hanno approvato con specifico provvedimento il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese beneficiarie di aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19, devono inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2022.

    SCARICA IL MODELLO E RELATIVE ISTRUZIONI

    Sulla scadenza di tale adempimento e su eventuale esonero dallo stesso per alcuni soggetti, sono stati sollevati dubbi da più parti.

    (Leggi anche Dichiarazione Aiuti di Stato: i commercialisti chiedono la proroga al 31.10)

    Con interrogazione parlamentare n 5-08011 del 4 maggio gli onorevoli interroganti, premesso che la dichiarazione aiuti di stato è un adempimento contenente dati già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, hanno chiesto chiarimenti su quanto segue: 

    • se non si ritenga opportuno cancellare le sanzioni ove l'errore nell'indicazione degli aiuti ricevuti non comporti il superamento dei massimali previsti, 
    • se sia possibile disporre l'esonero per le imprese di piccole e medie dimensioni in considerazione della cifra elevata dai massimali consentiti, 
    • e prevedere una proroga per l'invio della dichiarazione almeno al 30 settembre 2022

    Sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria è stato risposto che:

    • l'adempimento oggetto dell'interrogazione è stato espressamente richiesto dalla Commissione UE al fine dei controlli sul rispetto delle soglie previste dal Temporary Framework;
    • con riferimento alla richiesta relativa alla cancellazione delle sanzioni ove l'errore nell'indicazione degli aiuti ricevuti non comporti il superamento dei massimali previsti, si fa presente che tali sanzioni sono collegate alle previsioni contenute nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che non costituiscono sanzioni tributarie.

    Inoltre, in relazione alla richiesta di disporre l'esonero per le imprese di piccole e medie dimensioni in considerazione della cifra elevata dai massimali consentiti si specifica che l'autodichiarazione è stata introdotta dall'articolo 1 commi 14 e 15, del decreto legge n. 41 del 2021, che ha disciplinato il cosiddetto « regime ombrello », e riguarda tutti i soggetti beneficiari degli aiuti elencati nel comma 13 del citato articolo 1, non essendo previsto alcun esonero dall'adempimento.

    Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021 emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021, che disciplina le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti, è stato previsto che tale adempimento debba essere assolto da tutti i soggetti beneficiari dei citati aiuti.

    La decisione della Commissione UE C (2021) 7521 FINAL del 15 ottobre 2021, con la quale è stato autorizzato il cosiddetto « regime ombrello », conferma la necessità che tale autodichiarazione venga presentata da tutti i beneficiari senza alcuna esclusione.

    Leggi anche  Aiuti di Stato pronto il modello per comunicare i sostegni ricevuti

  • Attualità

    Temporary framework: gli aiuti di Stato per il superamento della crisi energetica

    Uno shock si definisce simmetrico o asimmetrico a seconda che i suoi effetti effetti colpiscano le regioni di un’area economica, rispettivamente, alla stessa maniera o in maniera opposta.

    Nel contesto dell’Unione Europea, dove troviamo una integrazione completa da un punto di vista monetario ma incompleta da un punto di vista economico e fiscale, gli shock asimmetrici restano tali, ma quelli simmetrici assumono intensità asimmetrica, a seconda della forza e delle caratteristiche delle singole regioni.

    Lo strumento con cui l’Unione Europea cerca di rispondere agli shock simmetrici (con intensità asimmetrica) è l’ormai famoso Temporary framework, il Quadro temporaneo in italiano, grazie al quale i singoli Stati possono derogare alle ordinarie regole sugli aiuti di Stato al fine di fronteggiare una situazione di emergenza economica.

    Il lettore ricorderà ancora il Temporary framework finanziario, predisposto per fronteggiare la crisi del 2008, e quello pandemico elaborato per rispondere alle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19.

    Il 23 marzo 2022 la Commissione Europea ha pubblicato il Quadro temporaneo di crisi, con l’obiettivo di fronteggiare la crisi energetica derivante dalla situazione bellica in Ucraina: è stato chiamato Temporary crisis framework, per distinguerlo dal Temporary framework pandemico, ancora in vigore fino a giugno 2022, ma per il quale non è prevista una ulteriore proroga.

    La struttura del Temporary crisis framework ricalca quello dei precedenti quadri temporanei, al fine di snellire e agevolare le procedure di implementamento, ed è costituito da linee guida, all’interno delle quali i singoli Stati potranno predisporre specifiche tipologie di aiuti, in modo tale da poter di rispondere con una intensità commisurata all’ampiezza della crisi a livello regionale.

    Il Temporary crisis framework individua tre tipologie di aiuti di Stato che possono essere predisposti:

    • aiuti sotto forma di liquidità;
    • aiuti sotto forma di garanzie e prestiti agevolati;
    • aiuti compensativi.

    Da un punto di vista generale gli aiuto di Stato previsti per il contesto di crisi hanno la medesima natura di quelli predisposti per il contesto pandemico, ma presentano una portata meno generale, essendo richiesta una maggiore proporzionalità tra aiuto concesso e impatto della crisi bellica o energetica sull’impresa.

    Entrando nello specifico delle misure, gli Stati potranno concedere aiuti economici diretti, ma di importo limitato, nella misura di 35.000 euro per le aziende del settore agricolo e dell’acquacoltura e 400.000 euro per le altre, sotto qualsiasi forma (sovvenzioni dirette, crediti di imposta, altro), in base all’intensità dell’impatto sul settore della crisi energetica e delle caratteristiche dell’impresa.

    Potranno inoltre essere concessi prestiti agevolati e garanzie statali, al fine di sostenere la liquidità delle imprese in difficoltà a causa della crescita esponenziale dei prezzi dell’energia. Le garanzie potranno coprire fino al 90% dei finanziamenti, i quali non dovranno essere però superiori al 15% del fatturato medio dell’impresa o al 50% dei costi sostenuti per l’energia negli ultimi dodici mesi.

    Infine è prevista una speciale categoria di aiuti, destinata alle imprese cosiddette energivore (viene definita impresa energivora quell’azienda che sostiene costi pari o superiori al 3% dei ricavi per le forniture energetiche), al fine di compensare parzialmente i maggiori costi che queste dovranno sostenere a causa dell’innalzamento dei prezzi delle forniture energetiche. Gli aiuti potranno essere concessi sotto le più diverse forme (sovvenzioni dirette, crediti di imposta, agevolazioni fiscali, altro) a copertura del 30% dei costi energetici ammissibili, con un massimo di due milioni di euro per impresa; i massimali potranno essere incrementati nel caso in cui l’impresa registri perdite di tale entità da mettere a repentaglio la sua esistenza.

    Pubblicate le linee guida contenute nel Temporary crisis framework, toccherà adesso ai singoli Stati predisporre le specifiche misure operative di sostegno e portarle davanti alla Commissione Europea per l’approvazione.

  • Attualità

    Decreto Super green pass: obbligo terza dose e nuovi obblighi dal 6.12 al 15.01

    In vigore dal 27 novembre il Decreto Super Green pass pubblicato in GU n 282 del 26 novembre

    Tra le principali novità vi è il fatto che le attività ricreative quali ristoranti, cinema, stadi, teatri, musei, ecc. saranno accessibili solo a chi è in possesso del super green pass, ovvero a chi è vaccinato o guarito, a partire dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio

    Obbligo vaccinale della terza dose dal 15.12

    Il testo del decreto prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:

    1. obbligo vaccinale e terza dose;
    2. estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie; 
    3. istituzione del Green Pass rafforzato;
    4. rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

    Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo

    Vaccinazione: nuove categorie obbligate dal 15 dicembre

    Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre. 

    Le nuove categorie obbligate al vaccino saranno:

    • personale amministrativo della sanità
    • docenti e personale amministrativo della scuola
    • militari
    • forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

    Green pass: obbligo per nuove attività commerciali

    Il testo approvato ieri prevede che la durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.

    L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori:

    • alberghi; 
    • spogliatoi per l’attività sportiva; 
    • servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale;
    • servizi di trasporto pubblico locale.

    Super Green pass: che cosa è?

    A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti.

    Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti

    • Spettacoli
    • Spettatori di eventi sportivi
    • Ristorazione al chiuso
    • Feste e discoteche
    • Cerimonie pubbliche

    In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del 

    Green Pass rafforzato.

    Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.

    Inoltre, sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell'interno.

    Il Governo ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:

    • è già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda;
    • aprirà da subito la terza dose per gli under 40;
    • se autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.
  • Attualità

    Visto di conformità e asseverazione: i commercialisti chiedono detraibilità delle spese

    Con informativa pubblicata venerdì sul proprio sito internet il CNDCEC riporta la richiesta presentata in commissione bilancio di prevedere che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione esteso a tutti i bonus edilizi rientrino tra le spese detraibili. 

    Questa è una delle proposte contenute nel documento consegnato alle Commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato dal Consiglio nazionale dei commercialisti in occasione dell’audizione svoltasi in data 19 novembre 2021 sulla legge di Bilancio 2022, alla quale hanno preso parte i due delegati alla fiscalità del consiglio nazionale.

    Nel documento si spiega che la proposta è finalizzata “a non gravare i contribuenti del costo dei nuovi controlli previsti dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, attualmente in corso di conversione, in caso di esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni d’imposta relative agli interventi edilizi elencati nel comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

    Tra le proposte avanzate vi è anche quella di “chiarire espressamente in via normativa che le proroghe previste per i lavori sulle parti comuni condominiali valgono anche per gli interventi “trainati” sulle singole unità immobiliari del condominio, come, ad esempio, la sostituzione delle finestre o della caldaia autonoma dei singoli appartamenti”.

    Nel corso dell’audizione, si è parlato anche di neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo, al fine di “favorire e incentivare concretamente le società tra professionisti”. 

  • Attualità

    Legge di bilancio 2022: il Consiglio dei Ministri approva il documento programmatico

    Con Comunicato stampa di ieri 19 ottobre il Governo informa dell'approvazione, durante il Consiglio dei Ministri n 42, del Documento programmatico di bilancio 2022.

    Vengono illustrate le principali linee di intervento che verranno declinate nel disegno di legge di bilancio 2022 e gli effetti sui principali indicatori macroeconomici e di finanza pubblica.

    Il documento, in via di trasmissione alle autorità europee ed al Parlamento italiano, prende come riferimento il quadro programmatico definito nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia Finanza 2021 e quantifica le misure inserite nella manovra di bilancio.
    La manovra di bilancio ha come obiettivo quello di:

    • sostenere l’economia in uscita dalla pandemia 
    • rafforzare il tasso di crescita nel medio termine
    • ridurre il carico fiscale per famiglie e imprese.

    Di seguito i principali interventi come indicati nel comunicato stampai: 

    1. FISCO: 
      • si prevede un primo intervento di riduzione degli oneri fiscali;
      • il rinvio al 2023 della plastic tax e della sugar tax; 
      • il taglio dal 22% al 10% dell’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile. 
      • si stanziano risorse per contenere gli oneri energetici nel 2022.
    2. INVESTIMENTI PUBBLICI: 
      • vengono previsti stanziamenti aggiuntivi per le amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036;
      • viene aumentata la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030; 
      • vengono stanziate risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina.
    3. INVESTIMENTI PRIVATI E IMPRESE: 
      • sono prorogate e rimodulate le misure di transizione 4.0 e quelle relative agli incentivi per gli investimenti immobiliari privati. 
      • vengono rifinanziati il Fondo di Garanzia PMI, la cosiddetta ‘Nuova Sabatini’ e le misure per l’internazionalizzazione delle imprese.
    4. SANITÀ:
      • il Fondo Sanitario Nazionale viene incrementato, rispetto al 2021, di 2 miliardi in ciascun anno fino al 2024.
      • Nuove risorse sono destinate al fondo per i farmaci innovativi e alla spesa per i vaccini e farmaci per arginare la pandemia COVID-19. 
    5. SCUOLA, RICERCA E UNIVERSITÀ: 
      • viene aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università e del Fondo Italiano per la Scienza e viene creato un nuovo fondo per la ricerca applicata. Le borse di studio per gli specializzandi in medicina vengono portate in via permanente a 12.000 l’anno. 
      • Viene disposta la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza Covid-19.
    6. REGIONI ED ENTI LOCALI:
      • viene incrementato il Fondo per il Trasporto Pubblico Locale e vengono stanziate risorse aggiuntive per gli enti locali per garantire i livelli essenziali a regime per asili nido e per la manutenzione della viabilità provinciale. 
    7. POLITICHE SOCIALI: 
      • Il livello di spesa del Reddito di cittadinanza viene allineato a quello dell’anno 2021, introducendo correttivi alle modalità di corresponsione e rafforzando i controlli. 
      • Vengono previsti interventi in materia pensionistica, per assicurare un graduale ed equilibrato passaggio verso il regime ordinario, e si dà attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali. Il congedo di paternità di 10 giorni viene reso strutturale. 

    Leggi anche Legge di bilancio 2022: tra anticipazioni e conferme

  • Attualità

    Credito d’imposta su commissioni POS: la conversione del Sostegni bis inserisce dettagli

    Nell’ambito del percorso di conversione del DL 73/2021 viene introdotto l’art 11 bis che riproduce il contenuto dall'art. 1 del decreto-legge n. 99 del 2021 su credito di imposta per le commissioni POS.

    Ricordiamo innanzitutto che il DL 99/2021 ha modificato l'art 22 del DL 124/2019 prevedendo l''aumento dal 30% al 100% del credito di imposta per le commissioni maturate dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022 quando i soggetti interessati dalla agevolazione ossia gli esercenti attività di impresa, arte e professioni, utilizzino:

    • strumenti di pagamento evoluti
    • strumenti di pagamento elettronici collegati a registratori telematici

    nelle operazioni verso i consumatori finali.

    In sede di conversione del DL Sostegni bis si introducono precisazioni con i comma 10 e 11:

    • il comma 10 prevede che il credito d'imposta pari al 100% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili a decorrere dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022 spetta a esercenti attività di impresa, arti e professioni che siano dotati di strumenti di pagamento POS che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati ovvero si siano dotati di sistemi evoluti di incasso che consentono di assolvere l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica alle Entrate dei dati dei corrispettivi. Il credito è riconosciuto a condizione che i ricavi e compensi non superino i 400.000 euro nell'anno d'imposta precedente;
    • il comma 11 introduce invece per lo stesso periodo di imposta un ulteriore credito per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

    Il beneficio è parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti in questione, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i medesimi. 

    Il credito spetta nel limite di spesa di 160 euro per ciascun beneficiario nelle seguenti misure: 

    • 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; 
    • 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 
    • 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. 

    Si prevede, inoltre, in favore di esercenti che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico un credito d'imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure: 

    • 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; 
    • 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 
    • 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro I crediti di imposta possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione. 

    Si specifica che le disposizioni in esame si applicano nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

    Allegati: