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Bonus carburanti agricoltura: regole operative pronte, AGEA pubblicherà le date
Il Decreto carburanti bis o DL n 42/2026 ha previsto tra le altre, una misura agevolativa per il settore agricoltura.
Si tratta il bonus carburante per le imprese agricole entra nella fase operativa. Il decreto attuativo con le regole per ottenere il credito d’imposta è stato firmato, mentre agricoltori e operatori del settore attendono ora la pubblicazione delle istruzioni AGEA con le date per presentare la domanda.
L’agevolazione può riconoscere un credito d’imposta fino al 20% delle spese sostenute per gasolio e benzina, utilizzati per i mezzi impiegati nelle attività agricole e per il riscaldamento delle serre. Prima dell’apertura della procedura, le imprese interessate dovrebbero quindi verificare fatture, requisiti e documentazione disponibile.
Bonus carburante agricolo 2026: perché è importante
Il contributo nasce per aiutare il comparto agricolo a sostenere l’aumento dei costi energetici e dei carburanti.
La misura riguarda l’acquisto di gasolio e benzina destinati allo svolgimento delle attività agricole. Il credito sarà calcolato sulle spese ammissibili documentate, considerate al netto dell’IVA, entro il limite delle risorse stanziate.
La percentuale indicata è fino al 20%: l’importo effettivamente riconosciuto potrebbe quindi dipendere anche dal numero delle richieste ammesse e dalle disponibilità finanziarie della misura.
Chi potrà richiedere il credito d’imposta
Secondo le regole anticipate, potranno accedere all’agevolazione gli agricoltori attivi, persone fisiche o giuridiche, che:
- possiedono un’azienda situata in Italia;
- svolgono un livello minimo di attività agricola;
- rispettano i requisiti previsti per l’accesso ai contributi della Politica agricola comune;
- dispongono delle fatture relative agli acquisti di carburante agevolabili.
La gestione della misura sarà affidata ad AGEA, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che dovrà mettere a disposizione la piattaforma telematica e comunicare termini e modalità di presentazione delle richieste.
Quali spese possono rientrare nel bonus
Il credito riguarda il carburante acquistato per:
- alimentare trattori e altri mezzi utilizzati nell’attività agricola;
- eseguire lavorazioni nei campi;
- sostenere le attività produttive dell’azienda;
- riscaldare le serre.
Le spese dovranno essere comprovate da fatture d’acquisto regolarmente emesse. È quindi consigliabile separare fin da subito i documenti relativi ai carburanti agricoli da quelli riguardanti consumi personali o attività non ammesse.
La notizia originaria indica come periodo agevolato i mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Tuttavia, alcune ricostruzioni normative relative specificamente al comparto agricolo fanno riferimento al solo mese di marzo. Il dato dovrà essere confermato dal testo definitivo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dalle istruzioni AGEA.
Domanda ad AGEA: le date non sono ancora disponibili
Al momento non è ancora possibile presentare la domanda.
AGEA dovrà pubblicare un provvedimento operativo contenente:
- la data di apertura della piattaforma;
- il termine ultimo per l’invio;
- le modalità di accesso;
- i documenti da allegare;
- le regole applicabili in caso di richieste superiori alle risorse disponibili.
È quindi importante non confondere la firma del decreto attuativo con l’apertura immediata delle domande. Il passaggio decisivo sarà la pubblicazione delle istruzioni AGEA. Alla data del 30 luglio 2026, sul portale istituzionale dell’Agenzia non risultano ancora pubblicate specifiche istruzioni operative dedicate a questo credito.
Cosa devono fare subito le imprese agricole
In attesa dell’avvio della procedura, gli interessati possono già prepararsi.
È opportuno:
- raccogliere le fatture degli acquisti di gasolio e benzina;
- verificare che nei documenti siano chiaramente identificati fornitore, acquirente, data e importo;
- calcolare la spesa sostenuta al netto dell’IVA;
- controllare la propria posizione di agricoltore attivo;
- verificare l’accesso ai servizi digitali AGEA e SIAN;
- seguire gli aggiornamenti pubblicati sul portale istituzionale.
Preparare in anticipo la documentazione può ridurre il rischio di errori o ritardi, soprattutto nel caso in cui la finestra per presentare la domanda sia breve.
Attenzione alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Il decreto attuativo risulta firmato dai ministeri competenti, ma la notizia segnala che è ancora attesa la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Solo il testo pubblicato consentirà di verificare definitivamente requisiti, periodo agevolato, modalità di calcolo e condizioni di utilizzo del credito.
Per questo motivo, prima di presentare qualsiasi richiesta, imprese e consulenti dovranno fare riferimento alle fonti istituzionali e alle istruzioni operative che saranno emanate da AGEA.
FAQ sul bonus carburante agricoltura 2026
A quanto ammonta il bonus carburante agricolo?
Il contributo consiste in un credito d’imposta fino al 20% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisto di gasolio e benzina.
La domanda può già essere presentata?
No. Occorre attendere che AGEA comunichi le date e attivi la piattaforma telematica per l’invio delle richieste.
Quali documenti bisogna conservare?
È necessario conservare soprattutto le fatture d’acquisto del carburante, dalle quali devono risultare data, importo e soggetti coinvolti nell’operazione.
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Terreni agricoli ISMEA 2026: pagamenti fino a 30 anni, requisiti e domanda
Terreni agricoli acquistabili con rate semestrali e piani di ammortamento fino a 30 anni.
È una delle opportunità previste dalla nona edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole, lo strumento gestito da ISMEA per rimettere in circolazione fondi agricoli disponibili e favorire nuovi investimenti nel settore.
L’agevolazione più rilevante riguarda i giovani imprenditori agricoli aggiudicatari, che possono chiedere il pagamento rateale del prezzo nei primi tre tentativi di vendita.
La partecipazione alla procedura di vendita della Banca nazionale delle Terre Agricole è aperta a persone fisiche, imprese e società, non soltanto ai giovani. I requisiti devono essere posseduti dalla presentazione dell’offerta fino alla stipula del contratto di compravendita.
In base ai criteri ISMEA, il richiedente:
- non deve essere incapace di contrattare con la Pubblica amministrazione;
- non deve essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia né risultare destinatario di tentativi di infiltrazione mafiosa;
- non deve essere stato dichiarato decaduto da precedenti aggiudicazioni BTA né aver rinunciato perdendo la cauzione;
- non deve trovarsi in liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo o situazioni equivalenti;
- non deve avere condanne definitive per reati gravi come partecipazione a organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio, terrorismo, tratta di esseri umani o intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Per società e persone giuridiche, i requisiti devono essere posseduti anche dagli amministratori, dai legali rappresentanti, dai soci con poteri gestionali, dai direttori tecnici e dagli altri soggetti indicati dai criteri ISMEA. Non sono ammesse offerte per persone da nominare.
Banca delle Terre Agricole 2026: come funziona
La Banca delle Terre Agricole è l’inventario nazionale istituito presso ISMEA per raccogliere e pubblicare le informazioni sui terreni agricoli disponibili, comprese caratteristiche, condizioni di vendita e modalità di acquisto.
L’accesso alle schede dei terreni è gratuito. Gli interessati possono consultare i fondi disponibili e partecipare alla procedura competitiva pubblica. I terreni sono suddivisi in:
- lotto periodico, che comprende i fondi fino al terzo tentativo di vendita;
- lotto permanente, riservato ai terreni rimasti invenduti dopo tre tentativi.
Le scadenze della BTA 2026
Dal 1° luglio al 31 agosto 2026 i terreni interessati sono pubblicati nella sezione “Terreni in vetrina”, con le relative schede tecniche e il valore a base d’asta.
Per i terreni del lotto periodico, le offerte possono essere presentate online:
- dalle ore 12 del 14 settembre 2026 alle ore 12 del 14 novembre 2026.
L’offerta non può essere inferiore al prezzo a base d’asta. È possibile concorrere per più fondi, ma occorre trasmettere una distinta offerta per ogni terreno.
Nel lotto permanente, invece, le offerte possono essere presentate fino all’aggiudicazione o al ritiro del fondo. Sono ammesse offerte sia in aumento sia in diminuzione, ma non inferiori al 35% del valore a base d’asta.
Scarica qui tutte le regole da ISMEA
Banca terreni agricoli: rate fino a 30 anni per i giovani
La misura consente ai giovani imprenditori agricoli che si aggiudicano un fondo nei primi tre tentativi di vendita di pagare a rate l’importo fissato inizialmente da ISMEA come base d’asta, al netto del deposito cauzionale.
Il piano prevede:
- rate semestrali;
- durata massima di 30 anni;
- pagamento tramite addebito diretto SDD;
- iscrizione di un’ipoteca legale pari al 100% del prezzo rateizzato;
- costi per il rinnovo dell’ipoteca a carico dell’acquirente se il piano supera i 20 anni.
Il tasso applicato corrisponde al tasso base europeo vigente al momento dell’aggiudicazione, aumentato di 220 punti base. La rateizzazione non riguarda i terreni già confluiti nel lotto permanente.
Chi può ottenere la rateizzazione
Per ISMEA è giovane imprenditore agricolo chi si è insediato per la prima volta come capo azienda da non oltre cinque anni.
Nel caso di impresa individuale, il soggetto deve:
- avere tra 18 anni compiuti e 41 anni non compiuti;
- risultare iscritto al Registro delle imprese;
- possedere una partita IVA agricola.
Nel caso di società, sono richiesti l’iscrizione al Registro delle imprese, la partita IVA agricola e l’esercizio esclusivo delle attività previste dall’articolo 2135 del Codice civile. La denominazione deve contenere l’indicazione “società agricola”.
Inoltre, la maggioranza assoluta delle quote deve appartenere a persone fisiche tra 18 e 41 anni non compiuti e l’amministrazione deve essere affidata esclusivamente a soggetti appartenenti alla stessa fascia di età. I requisiti devono essere posseduti dalla pubblicazione dell’avviso e da non oltre cinque anni.
Banca nazionale terreni agricoli: come presentare la domanda
La partecipazione avviene esclusivamente online, attraverso il portale della Banca delle Terre Agricole.
La prima offerta deve contenere:
- codice del terreno;
- prezzo proposto, in cifre e lettere;
- indirizzo PEC funzionante;
- IBAN intestato all’offerente;
- dichiarazioni sostitutive sui requisiti;
- deposito cauzionale pari al 10% del valore a base d’asta.
La cauzione deve essere versata con bonifico a ISMEA. La ricevuta va caricata sul portale; nella causale è opportuno indicare “deposito cauzionale” e il codice del terreno.
Per completare la procedura bisogna anche attivare il link inviato da ISMEA tramite PEC. Da quel momento l’offerta diventa irrevocabile, incondizionata e vincolante per 180 giorni, salvo l’eventuale fase dei rilanci. ISMEA procede alla validazione entro dieci giorni lavorativi.
Cosa accade se arrivano più offerte
Dopo la validazione della prima proposta si apre il periodo delle offerte concorrenti. Gli altri interessati possono prenotarsi per i rilanci attraverso una registrazione gratuita.
La gara si svolge mediante la piattaforma telematica del Consiglio nazionale del Notariato. Si aggiudica provvisoriamente il terreno chi presenta il prezzo più elevato. L’aggiudicazione diventa definitiva solo dopo i controlli ISMEA sui requisiti dichiarati.
In assenza di offerte concorrenti, il terreno viene assegnato al primo offerente, sempre dopo le verifiche previste.
Attenzione alle condizioni del fondo
I terreni sono venduti a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Eventuali regolarizzazioni urbanistiche, edilizie o catastali sono generalmente a carico dell’acquirente.
Anche le spese notarili e quelle conseguenti alla stipula gravano sull’aggiudicatario. Prima di presentare l’offerta è quindi essenziale esaminare con attenzione la scheda tecnica e valutare gli eventuali costi aggiuntivi.
Banca nazionale delle terre agricole: faq
Quanto bisogna versare per partecipare?
È richiesto un deposito cauzionale pari al 10% del valore a base d’asta del singolo terreno.
Tutti possono chiedere il pagamento in 30 anni?
No. La rateizzazione è riservata ai giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti e riguarda i primi tre tentativi di vendita.
Si possono presentare offerte per più terreni?
Sì, ma deve essere trasmessa un’offerta separata per ciascun fondo.
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Generazione Terra 2026: arrivate 256 domande
Chiuso il portale per le domande di Generazione Terra ISMEA comunica che sono pervenute 256 domande dai giovani agricoltori per oltre 115 milioni di euro
Si conferma il forte l'interesse dei giovani per Generazione Terra, la misura promossa nell'ambito delle iniziative del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste per favorire l'insediamento di nuovi imprenditori agricoli e sostenere l'ampliamento della base fondiaria delle aziende condotte da giovani.
Alla chiusura dello sportello telematico, avvenuta il 19 giugno scorso, sono state presentate 256 domande, per un valore complessivo di richieste di finanziamento pari a oltre 115 milioni di euro, rispetto agli 80 milioni disponibili della scorsa edizione.
La parte più consistente delle richieste, pari a 96,4 milioni di euro, riguarda la formula del patto di riservato dominio, che consente al giovane agricoltore di entrare subito nella disponibilità del terreno, corrispondendo il prezzo in rate periodiche, con il trasferimento definitivo della proprietà al completamento del pagamento. Ammontano invece a 18,6 milioni di euro le richieste di finanziamento tramite mutuo ipotecario.Ricordiamo le regole di Generazione Terra che si ripete di anno in anno.
Generazione Terra 2026: che cos’è?
La misura Generazione Terra è finalizzata a favorire:
(i) lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell’ambito di una attività imprenditoriale agricola
o (ii) l’avvio di una nuova impresa agricola mediante l’acquisto di un terreno.
Generazione Terra 2026: i beneficiari
La misura avegolativa Generazione Terra, si rivolge a
- Giovani imprenditori agricoli. I Giovani imprenditori agricoli, che risultino iscritti con la qualifica di IAP alla gestione
previdenziale agricola da almeno due anni rispetto alla data della presentazione della domanda,
cittadini dell’Unione Europea e residenti in Italia da almeno due anni, che intendano:- 1. ampliare la superficie della propria azienda mediante l’acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell’azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, o
- 2. consolidare la superficie della propria azienda mediante l’acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l’affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
- ISMEA interviene anche in favore di Società considerate giovani in quanto amministrate da un giovane IAP e, nel caso di società non organizzate in forma cooperativa, partecipate anche in maggioranza per quote da giovani. In questi casi, è necessario che la qualifica di giovane sia attribuibile in capo alla Società richiedente per almeno i due anni precedenti la presentazione della domanda di accesso alla misura. Anche se la titolarità della Società stessa è cambiata nel corso del predetto biennio.
Per giovani imprenditore agricolo si intende giovane un soggetto di età non superiore a 41 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda.
Per le iniziative localizzate in aree interne o aree montane, sono previsti:- 1. una riserva cui accedono prioritariamente i richiedenti le cui iniziative ricadono nelle predette aree, e
- 2. una maggiore incidenza (90%) dell’agevolazione erogata periodicamente rispetto all’importo della rata dovuta dal beneficiario.
Generazione Terra 2026: sportello chiuso al 19 giugno
La presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni Generazione Terra (scarica qui la guida utile) è stata possibile dal giorno mercoledì 22 aprile 2026, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 19 giugno 2026.
Accedi qui al portale ISMEA per ulteriori dettagli
Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico è rimasto aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
La data e l'ora di convalida costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse.
La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da apporre esclusivamente in modalità PAdES.
- Giovani imprenditori agricoli. I Giovani imprenditori agricoli, che risultino iscritti con la qualifica di IAP alla gestione
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Ismea investe 2026: pubblicati elenchi ammessi all’istruttoria
ISMEA informa del fatto che sono pubblicati gli elenchi ammessi alla istruttoria FAG ed elenchi degli escluisi per il Bando 2026 ISMEA Investe per il settore agricoltura.
Ricordiamo che la domanda poteva essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 8 gennaio 2026, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno 15 maggio 2026. poi prorogata al 29 maggio 2026.
ISMEA in attuazione del Decreto 29 dicembre 2023 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, intende incentivare e sostenere finanziariamente sul territorio nazionale progetti di investimento, sviluppo o consolidamento da parte delle imprese del settore agricolo e agroalimentare specificatamente individuate all’art. 3 del menzionato Decreto ed espressamente richiamate all' art. 4 del Bando attraverso:
1. interventi finanziari a condizioni agevolate (FAG), mediante la concessione di mutui a tasso di interesse agevolato e con durata fino a 15 anni, di cui fino a 5 di preammortamento, di cui al Capo II del Decreto;
2. interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM) mediante interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari, finanziamenti, strumenti finanziari partecipativi in caso di società cooperative, di cui al Capo III del Decreto.La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 100 milioni, dei quali 50milioni destinati agli interventi FAG e 50 milioni agli interventi FCM con la possibilità di trasferimento delle risorse tra le due linee di intervento descritte.
Accedi qui al sito ISMEA per gli elenchi.
Ismea investe 2026: i beneficiari
La partecipazione al presente Bando è riservata a:
- società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Limitatamente agli interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM), nel caso di società di capitali con veste giuridica di S.r.l. l’eventuale ammissione all’intervento ISMEA – mediante aumenti di capitale o sottoscrizione di prestiti obbligazionari – sarà condizionata alla trasformazione della società richiedente in S.p.A.
Ismea investe 2026: le condizioni
Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall’ISMEA nella forma di finanziamento a tasso di interesse agevolato.
Il tasso di interesse al quale viene concesso il finanziamento agevolato, è pari al 30% del tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.La componente rappresentata dal margine è fissa e determinata alla data della concessione delle agevolazioni.
La componente rappresentata dal tasso-base è variabile: per le prime due rate semestrali equivale al tasso base vigente alla data di concessione delle agevolazioni; a partire dalla terza rata semestrale, è calcolata in base alla media dei tassi-base mensili, rilevati dalla Commissione europea per quanto riguarda l'Italia e pubblicati alla pagina internet https://competition-policy.ec.europa.eu/state- aid legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza. In ogni caso il tasso di interesse agevolato sarà almeno pari a 0,50%.
Il finanziamento agevolato ha durata massima di quindici anni, di cui:- non più di 5 anni di preammortamento,
- non più di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a quota capitale costante.
I contributi previsti dal presente Bando possono essere cumulati secondo le disposizioni del D.M. 29 dicembre 2023 ed in particolare:
- con altri aiuti di Stato nella misura in cui questi ultimi riguardino costi ammissibili individuabili diversi; con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell’allegato A al D.M. 29 dicembre 2023.
In ogni caso deve essere garantito il rispetto del divieto di doppio finanziamento previsto dalla normativa europea e nazionale nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
Sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro.
Gli interventi, ritenuti ammissibili, devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.
Le agevolazioni si intendono concesse con la delibera di approvazione dell’ISMEA che individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, l’ammontare del finanziamento, la misura del tasso di riferimento e quella delle agevolazioni concesse in termini di ESL, le spese ammesse, i tempi per l’attuazione del progetto e la durata del finanziamento agevolato oltre alle condizioni dell’erogazione, ai successivi controlli e alle penalità a carico del beneficiario in caso di violazioni e/o inadempimenti degli impegni assunti.
Scarica qui il bando completo per tutti i dettagli per le domande da presentare entro il 15 maggio 2026
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Bando Agrisole 2026: domande dal 10 marzo
Il MASE con un avviso del 24 febbraio informa della pubblicazione delle regole operative per le domande per il Bando agrisole 2026.
In particolare, le domande saranno aperte dal 10 marzo prossimo.
Per il Bando Agrisole 2025 ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 29 del 5 febbraio il Decreto Masaf del 17 dicembre con le regole generali.
La dotazione finanziaria della misura ammonta a 789 milioni di euro destinate alla erogazione di agevolazioni in conto capitale per nuovi progetti, selezionati sulla base di uno o più Avvisi, che verranno emanati dal MASAF e attuati dal GSE, in applicazione del presente decreto.
I progetti ammessi alle agevolazioni dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.
Vediamo in cosa consiste l'incentivo per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e chi può beneficiarne.
Bando Agrisole 2026: beneficiari del contributo per autoproduzione da fonti rinnovabili
I Soggetti beneficiari delle agevolazioni del decreto sono gli stessi indicati all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023 e di seguito riportati:
- gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- le imprese agroindustriali;
- indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
- i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Bando Agrisole 2026: come sono ripartite le risorse
L’investimento è rivolto alla modernizzazione del patrimonio edilizio produttivo agricolo tramite:
- installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici esistenti;
- miglioramento dell’efficienza energetica;
- riduzione dei costi energetici a carico delle imprese;
- contributo agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La dotazione finanziaria è ripartita secondo le seguenti percentuali:
- almeno il 40% delle risorse, al netto degli oneri di gestione, è riservato alle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- euro 470 milioni sono destinati alle imprese della produzione agricola primaria;
- euro 150 milioni sono riservati alle imprese attive nella trasformazione dei prodotti agricoli;
- euro 10 milioni sono destinati alle imprese che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
- euro 140 milioni sono assegnati nuovamente alla produzione agricola primaria, senza l’applicazione di specifici vincoli.
Si attende dal MASAF l'avvio delle domande con decreto che indichi le modalità e itermini, nel fratempo però si evidenzia che le agevolazioni saranno riconosciute come contributo in conto capitale, cumulabili con altri aiuti di Stato o fondi pubblici relativi agli stessi costi, a patto che non venga superata l’intensità di aiuto massima consentita o il costo totale dell’intervento.
Inoltre i progetti ammessi dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.
Il contributo spettante sarà concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo le modalità e i limiti definiti con uno o più Avvisi, emanati dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare.
Bando Agrisole 2026: domande dal 10 marzo
L'avviso MASE del 24 febbraio reca tutte le modalità operative per partecipare alla agevolazione.
In particolare, viene previsto che i finanziamenti sono concessi a progetti presentati a seguito di apposita domanda (o proposta), secondo quanto previsto nel Decreto Facility e nel Regolamento, tramite una procedura a sportello, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Le domande, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento, dovranno essere presentate, a pena di irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica appositamente predisposta dal Soggetto attuatore GSE a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 10 marzo 2026 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 09 aprile 2026.
La Piattaforma informatica consente il caricamento delle proposte esclusivamente durante il periodo di apertura come sopra individuato.
La presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario non può essere successiva all’avvio dei lavori di realizzazione del progetto.
Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più domande esclusivamente a valere su un’unica Tabella, fermo restando il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 1. Ciascuna domanda è valutata in base all’ordine di presentazione e ai criteri definiti all’articolo 2 del presente Avviso.Scarica qui l'avviso MASE n 89581 del 24 febbraio con tutte le ulteriori regole per il Bando Agrisole 2026.
Allegati: -
Giovane agricoltore: definizione per gli aiuti PAC
Nella GU n 32 del 9 febbraio viene pubblicato il decreto dell'Agricoltura 22 dicembre 2025 con modifiche al Decreto 23 dicembre 2022 per la definizione di giovane agricoltore.
Giovane agricoltore: definizione per gli aiuti ministeriali
In particolare, si modifica l'art. 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022.
L'art. 5, comma 1, lettera c), punto 3), è sostituito dal seguente: «3) titolo di scuola secondaria di primo grado, con attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle regioni o province autonome, oppure esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale;».
L'art. 5, comma 9 è sostituito dal seguente: «Fatto salvo il requisito anagrafico di cui al comma 1, lettera b), i requisiti richiesti per il giovane agricoltore di cui al comma 1, lettera c) devono essere posseduti e presentati all'organismo pagatore competente entro il 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti o della prima domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.Tutti gli altri requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti o della prima domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilita' della domanda.».
Attenzione al fatto che le modifiche si applicano dall'anno di domanda 2026. -
ZES Unica: contabilità semplificata agricoltura e spettanza del credito
Il credito di imposta “Zes agricola” spetta anche agli agricoltori che adottano un regime di contabilità semplificata e determinano il reddito su base catastale in base all’articolo 32 del Tuir.
Lo conferma la Risposta a interpello n 25 del 9 febbraio.
ZES Unica: contabilità semplificata agricoltura e spettanza del credito
In dettaglio si chiarisce che anche gli imprenditori agricoli che determinano il reddito su base catastale e adottano la contabilità semplificata possono accedere al credito d’imposta previsto per gli investimenti nella Zona economica speciale unica.
Condizione necessaria e sufficianete è che essi rientrino tra le imprese individuate dal Dm 18 settembre 2024 e operino nella Zes unica del Mezzogiorno.
Un imprenditore agricolo individuale, opera nella produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), l’impresa è qualificata come microimpresa e ha realizzato, tra gennaio e novembre 2025, investimenti in nuovi macchinari destinati a migliorare capacità produttiva ed efficienza.Tali investimenti sono conformi al Regolamento (Ue) 2022/2472, che considera ammissibili gli investimenti volti a migliorare rendimento e sostenibilità dell’azienda agricola.
L'istante ha il dubbio se il regime di determinazione del reddito su base catastale e la contabilità semplificata, che applica, possano rappresentare un ostacolo all’accesso al credito d’imposta.
L'agenzia ricorda che il credito d’imposta Zes unica agricola è stato introdotto dal art 16 bis del decreto‑legge n. 124/2023.
L'agevolazione sostiene gli investimenti realizzati nelle regioni che compongono la Zes unica del Mezzogiorno, cioè Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo, secondo le deroghe previste dall’articolo 107 del Tfue. Il DM del ministro dell’Agricoltura del 18 settembre 2024 ha definito modalità di accesso e criteri di ammissibilità.
Gli investimenti agevolabili comprendono l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, oltre all’acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili strumentali, purché rispettino la normativa europea sugli aiuti di Stato.
L’articolo 2 del Dm 18 settembre 2024 stabilisce che possono accedere al credito le imprese agricole, forestali e quelle della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato.
Quindi, non vi è alcun collegamento tra la spettanza dell’agevolazione e il metodo di determinazione del reddito. Inoltre, non richiede di applicare alla contabilità il regime ordinario, né un particolare tipo di scritture contabili.
L’unico requisito è che l’impresa sia operativa nella Zes unica e rientri tra quelle indicate dall’articolo 2, comma 1, del decreto:
a) imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Tfue,
b) imprese attive nel settore forestale,
c) microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.
Sulla base del chiaro quadro normativo l’Agenzia ha, pertanto, concluso che anche i titolari di reddito agrario determinato catastalmente (articolo 32, Tuir) possono beneficiare del credito d’imposta Zes unica, anche se adottano la contabilità semplificata.
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Fondo sovranità alimentare 2025-26: aiuti per quasi 50 milioni
Con decreto 19 dicembre 2025 il Ministero dell'Agricoltura pubblica Criteri e modalita' di attuazione del Fondo per la sovranita' alimentare. Annualita' 2025 e 2026.
In particolare, il decreto concede un aiuto a sostegno delle filiere del mais, delle proteine vegetali (legumi e soia) del frumento tenero, dell'orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ e IGP e definisce i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 424 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) sostenere le produzioni di alcuni cereali e proteaginose di base per rafforzare il sistema agricolo a fronte dell'aumento dei costi;
b) valorizzare i contratti di filiera, anche con i soggetti attivi nel settore del commercio, nei comparti maidicolo, delle proteine vegetali (legumi e soia) del frumento tenero, dell'orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ e IGP;
Si definiscono:a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la determinazione della sua entita';
b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;
c) i criteri di verifica e le modalita' per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.
Fondo sovranità alimentare 2025-26: aiuti per quasi 50 milioni
Il decreto contiene per gli anni 2025 e 2026 risorse pari a euro 23.750.000 per ciascuna annualità, nell'ambito della dotazione finanziaria a valere sul capitolo 2332 «Fondo per la sovranita' alimentare».
Il riparto delle risorse disponibili tra le filiere per ciascun anno è cosi' determinato:
a) filiera del mais: 7,6 milioni di euro;
b) filiera delle proteine vegetali (legumi e soia): 4,75 milioni di euro;c) filiera del frumento tenero: 3,8 milioni di euro;
d) filiera dell'orzo: 2,85 milioni di euro;
e) filiera carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ e IGP: 4,75 milioni di euro.
Fondo sovranità alimentare 2025-2026: criteri degli aiuti
Ai soggetti beneficiari, aderenti da almeno un triennio a organizzazioni di produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela riconosciuto o che hanno sottoscritto alla data di apertura della presentazione delle domande di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi, contratti di filiera di durata almeno triennale, e' concesso l'aiuto di cui ai successivi commi.
Nel caso delle coltivazioni relative a mais, proteine vegetali, frumento tenero e orzo, l'impegno di coltivazione annuale desunto dal contratto deve essere incrementale rispetto alla media delle superfici dichiarate per la coltura oggetto dell'aiuto risultante dai piani di coltivazione grafici utilizzati per la domanda unica, presentata negli ultimi tre anni antecedenti. Sono esclusi dal calcolo della media gli anni in cui il soggetto beneficiario non ha seminato la coltura oggetto dell'aiuto.
Il massimale dell'aiuto per ettaro incrementale è cosi' determinato:
a) mais: 400 euro/ettaro;
b) proteine vegetali (legumi e soia): 250 euro/ettaro;
c) frumento tenero: 300 euro/ettaro;
d) orzo: 200 euro/ettaro.
L'aiuto spettante a ciascun soggetto beneficiario è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento tenero e orzo, nel limite di 50 ettari complessivi per l'insieme delle coltivazioni.
La superficie indicata nell'impegno di coltivazione annuale o nel contratto deve essere coerente in termini di ettari alla superficie delle colture corrispondenti riportata nel piano di coltivazione dell'anno di domanda di aiuto.
Alle imprese di allevamento di bovini aderenti da almeno un triennio a organizzazioni di Produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela riconosciuto o che si impegnano, attraverso il contratto di filiera, di durata almeno triennale, ad allevare in Italia dalla nascita bovini di razze da carne o a duplice attitudine nel rispetto della linea «vacca-vitello», e' concesso un aiuto di 100 euro per ogni capo presente in allevamento con un'eta' compresa tra i sei e ventiquattro mesi, alla data di apertura della presentazione delle domande di contributo.
Alle imprese di allevamento di bovini, aderenti da almeno un triennio a organizzazioni di Produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela riconosciuto o che si impegnano, attraverso, il contratto di filiera, di durata almeno triennale ad allevare bovini di razze da carne o a duplice attitudine, nati in Italia, anche in relazione a codici allevamento diversi, purche' riferiti ad allevamenti situati esclusivamente in territorio italiano, secondo un disciplinare riconosciuto nell'ambito del SQNZ o IGP, e' concesso un aiuto di 40 euro per ogni capo presente in allevamento con un eta' compresa tra i sei e ventiquattro mesi, alla data del termine di presentazione delle domande.
erma restando il massimale degli aiuti determinati nei commi precedenti, in caso di incapienza delle risorse stanziate, l'importo unitario dell'aiuto e' determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta o il numero di capi bovini allevati.
Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi e oggettivi, di cui al presente decreto.
Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all'art. 3 fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.L'aiuto è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» nel settore agricolo».
Fondo sovranità alimentare: domande 2025-2026
Per accedere il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, attraverso il sito internet del soggetto gestore, sul quale saranno esplicitate le modalita' di presentazione delle domande.
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Alla domanda è allegata attestazione di appartenenza ad una organizzazione di produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela o copia del contratto di filiera se sottoscritto direttamente dal beneficiario; nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, e' allegata copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio, l'impresa agricola socia, contenente l'indicazione dell'impresa di trasformazione/ stoccaggio/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione del contratto di filiera. -
Più Impresa ISMEA: tutte le regole per l’agevolazione
Con un avviso di dicembre scorso, ISMEA comunicava l'apertura della piattaforma per presentare le domande per la misua agevolativa Più Impresa rivolta ai giovani e alle donne:
- imprenditori da meno di sei mesi, che intendono subentrare nella conduzione di un'azienda agricola
- o attivi in agricoltura da almeno due anni che intendono ampliare la propria impresa, migliorandone la competitività
con un piano di investimenti fino ad 1,5 milioni di euro.
Vediamo tutte le regole.
Più Impresa agevolazione ISMEA: domande entro il 27 febbraio
ISME comunica l'apertura del portale Più Impresa 2025 (Decreto Interministeriale del 23 febbraio 2024 del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla G.U. n. 86 del 12 aprile 2024). Viene precisato che con riferimento alle domande per la misura Più Impresa sono stabiliti:
- un periodo di preconvalida: dal 19 dicembre 2025, alle ore 12:00, al 27 febbraio 2026, alle ore 12:00, e
- un periodo di convalida: dal 17 febbraio 2026, alle ore 12:00, al 27 febbraio 2026, alle ore 12:00.
Inoltre, si presicsa che ad eccezione del giorno di apertura (il 19 dicembre 2025, dalle ore 12:00 alle ore 18:00) e di quello di chiusura (il 27 febbraio 2026, dalle ore 09:00 alle ore 12:00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
Durante il periodo di preconvalida sarà possibile compilare e preconvalidare le domande di ammissione alle agevolazioni.
Durante il periodo di convalida sarà possibile compilare, preconvalidare e convalidare le domande di ammissione alle agevolazioni.
La preconvalida non è impegnativa ma è la condizione necessaria per poter presentare la domanda ed accedere quindi alle agevolazioni Più Impresa.
La data e l'ora di convalida della domanda costituiscono data ed ora di presentazione della stessa.
Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. In nessun caso, la data e l'ora della preconvalida della domanda costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà esclusivamente secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse. La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da appore esclusivamente in modalità PAdES.
Più Impresa ISMEA: i beneficiari
Ricordiamo che possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI) in qualsiasi forma costituite, come individuate all’art. 2 del Decreto, operanti nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Le PMI beneficiarie, anche in seguito all’intervento richiesto, dovranno esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile.Dovrà essere, inoltre, rispettato il principio di prevalenza dell’attività agricola principale sull’attività connessa.
In seguito all’intervento, l’attività prevalente deve rientrare tra quelle classificate nella sezione A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca – della classificazione ISTAT delle attività economiche – ATECO.
Le PMI beneficiarie devono inoltre essere, in termini di quote, a prevalente partecipazione giovanile o femminile ed essere amministrate e condotte da un giovane o da una donna con la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione alla gestione previdenziale agricola.Scarica qui il manuale operativo con tutte le regole per requisiti e domande.
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Piano gestione rischi in agricoltura 2026: le nuove regole
Pubblicato in GU n 14 del 19 gennaio il Decreto 22 dicembre 2025 con il Piano della gestione rischi in agricoltura 2026.
Il provvedimento contiene 5 articoli con le nuove regole in vigore dal 2026.
Il Piano disciplina il sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante per la campagna 2026 e i criteri e le modalità d'intervento del Fondo Agricoltura di cui all'art. 1, comma 515, della legge 234 del 2021, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; dal regolamento (UE) 2021/2115 e dal Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027.
Il sostegno pubblico alle misure di aiuto nazionali, complementari a quelle previste dal regolamento (UE) 2021/2115, è attuato nei limiti delle risorse disponibili in bilancio stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.Il Piano si applica alla campagna 2026; le relative disposizioni continuano ad applicarsi alla campagna successiva qualora entro il 30 novembre 2026 non sia approvato un nuovo Piano.
Polizze assicurative
In particolare con l'articolo 2 si prevede che sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal Piano, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici con compagnie di assicurazione che operano nell'ambito del sistema di gestione del rischio – SGR, a seguito di sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero dell'agricoltura, e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Agea ; in caso di polizze collettive, anche l'Organismo collettivo di difesa di riferimento deve risultare abilitato ad operare nel sistema tramite sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero ed Agea; nelle more della sottoscrizione degli accordi, ferme restando tutte le altre condizioni, si considerano agevolabili anche le polizze o i certificati di polizza emessi prima della predetta sottoscrizione.
Gli accordi disciplinano le informazioni accessibili e i relativi criteri di utilizzo, oltre che le specifiche in merito ai dati da trasmettere al sistema di gestione del rischio – SGR.
In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di sottoscrizione delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive riportati nel piano possono essere differiti, con provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.
Le polizze devono essere trasmesse al sistema SGR entro i termini stabiliti con successivo provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.
La mancata trasmissione, ovvero la trasmissione parziale dei bollettini e dei risarcimenti entro ulteriori trenta giorni dai termini stabiliti dal Piano, comporta la revoca per la compagnia di assicurazione della possibilita' di operare nell'ambito del sistema SGR.Fondi di mutualità
In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche riportati nel Piano possono essere differiti, con provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori l'adesione alla copertura e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.
Per i Fondi di mutualità danni, la mancata trasmissione, ovvero la trasmissione parziale dei bollettini e dei risarcimenti entro ulteriori trenta giorni dai termini stabiliti dal Piano, comporta la revoca del riconoscimento.