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PAC 2025: domande prorogate al 15 luglio
Il Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida ha firmato il decreto che stabilisce la seconda proroga al 15 luglio 2025 del termine per la presentazione delle domande di aiuto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) per l'anno 2025.
Il MASAF in proposito ha diffuso in data 13 giugno un comunicato stampa, e prima del dettaglio ricordiamo che cos'è la PCA.
La PAC, la politica agricola comune a livello UE, rappresenta una stretta intesa tra agricoltura e società, tra l'Europa e i suoi agricoltori.
I suoi obiettivi possono essere così riassunti:
- sostenere gli agricoltori e migliorare la produttività agricola, garantendo un approvvigionamento stabile di alimenti a prezzi accessibili
- tutelare gli agricoltori dell'Unione europea affinché possano avere un tenore di vita ragionevole
- aiutare ad affrontare i cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse naturali
- preservare le zone e i paesaggi rurali in tutta l'UE
- mantenere in vita l'economia rurale promuovendo l'occupazione nel settore agricolo, nelle industrie agroalimentari e nei settori associati.
La PAC è una politica comune a tutti i paesi dell'Unione europea, gestita e finanziata a livello europeo con risorse del bilancio dell'UE.
PAC 2025: domande prorogate al 15 luglio
Relativamente alle domande di aiuto nell'ambito della Politica Agricola Comune PAC per il 2025 il Ministero dell'Agricoltura ha previsto di prorogare al 15 luglio il termine per le domande.
Il MASAF ha annunciato la notizia specificando che la decisione è stata adottata su richiesta della Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 12 giugno.
Il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole di AGEA-Coordinamento e il coinvolgimento degli organismi pagatori.
La proroga riguarda la domanda unica e le domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale.Inizialmente, il termine era stato fissato al 15 maggio 2025 e successivamente prorogato al 16 giugno con un precedente decreto del 13 maggio.
Con il nuovo provvedimento si sposta ulteriormente la scadenza, offrendo più tempo agli operatori del settore agricolo per completare le procedure, senza tuttavia compromettere la regolarità e l'efficacia del sistema di erogazione degli aiuti.
Resta confermato che, per le domande presentate oltre la data del 15 luglio, saranno applicate penalità sui pagamenti nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo, che salgono al 3% in caso di domande di assegnazione dei diritti all'aiuto, fino a un massimo di 25 giorni.Oltre il 9 agosto 2025, le domande presentate saranno considerate irricevibili.
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Aiuti ISMEA: dal 1° luglio nuove regole per il rinvio rate in caso di calamità
ISEMA il 21 maggio ha approvato i criteri per la concessione del Rinvio Rate applicabili dal 1° luglio 2025: scarica qui il fac simile per le richieste.
Rinvio rata aiuti ISMEA: nuove regole dal 1° luglio
Il documento di ISMEA specifica che i criteri si applicano ai vari strumenti, ad eccezione delle vendite con pagamento rateale effettuate nell’ambito della Banca delle Terre Agricole, nel rispetto dei Regimi di Aiuto nell’ambito dei quali sono incardinate le operazioni per le quali è richiesto il rinvio rate.
Al rinvio rate si può accedere al verificarsi di una delle seguenti condizioni:- eventi meteorologici eccezionali determinanti uno stato di calamità o aziende agricole colpite da fitopatie o epizoozie;
- gravi calamità naturali (terremoti, maremoti, ecc.) determinanti uno stato di calamità;
- epizoozie e fitopatie che obbligano l’abbattimento degli animali o l’estirpazione delle piante colpite da infestazioni parassitarie;
- usura e estorsione determinanti, ai sensi dell’art. 20, commi 7 e 7 bis della legge n. 44/1999, provvedimenti di sospensione di adempimenti amministrativi o del pagamento dei ratei di mutuo.
L’assegnatario, o un suo delegato munito di apposita delega, può presentare l’istanza di rinvio rate sulla base della modulistica predisposta da Ismea, scarica qui il fac simile da utilzzare dal 1° luglio 2025, allegando il provvedimento che attesta una delle condizioni di cui ai precedenti punti 1,2,3,4.
Rinvio rata aiuti ISMEA: chi può accedere
Potranno essere ammesse all’istruttoria per il rinvio delle rate esclusivamente:
- le istanze presentate dalle aziende in regolare ammortamento o, in alternativa, le istanze pervenute prima della scadenza del termine indicato nell’eventuale lettera di diffida stragiudiziale. Decorso tale termine, il rinvio delle rate potrà essere concesso solo previo pagamento di almeno metà della morosità maturata e contestata in diffida.
- le istanze presentate da aziende che non si trovino in una situazione di risoluzione contrattuale, ossia che non abbiano accumulato una morosità superiore a due rate annuali o quattro rate semestrali, oltre alle eventuali rate rinviabili. In caso contrario, il pagamento della differenza sarà una condizione imprescindibile per poter accedere allo strumento di rinvio rate.
Attenzione al fatto che sono rinviabili solo le rate (semestrali o annuali) che sono scadute nei 12 mesi successivi al verificarsi dell’evento.
Solo nel caso in cui l’utente sia in possesso di un decreto di estirpo delle piante e di abbattimento degli animali e quindi ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 3, l’Istituto valuterà, in base all’estensione del danno subito ed all’impatto sulla redditività futura, la possibilità di rinviare ulteriori annualità fino ad un massimo di due (o quattro semestralità) rispetto all’anno in cui si è manifestato l’evento.
In caso di utente che presenta le condizioni di cui al punto 4, l’istanza dovrà essere corredata dal provvedimento giudiziale di sospensione e sarà possibile rinviare le rate sulla base di quanto riportato nel provvedimento stesso.
L’Istituto può, comunque, prevedere termini e condizioni di sospensione più favorevoli a quelle previste dal provvedimento per agevolare il rientro in bonis dell’utente.
Negli ultimi tre anni del piano di ammortamento non è possibile presentare l’istanza di rinvio rate.
Per tale casistica può essere proposto un piano di rientro nel breve periodo da presentare ad Ismea tramite specifica richiesta all’indirizzo PEC: ismea@pec.ismea.it.
In caso di concessione del rinvio rate, il mancato rispetto della rateizzazione del debito non determina automaticamente la decadenza dal beneficio del termine.
La risoluzione del contratto potrà essere predisposta soltanto al ricorrere delle condizioni negoziali originarie.
Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove possibile, l’utente può scegliere una delle seguenti modalità di rideterminazione del piano di ammortamento:
- a) Rinvio e rimodulazione. La misura prevede:
- la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
- la generazione di un nuovo piano di ammortamento a rata costante dell’importo così ottenuto, con rate con scadenze sincronizzate con il piano di ammortamento originario, al tasso applicato allo stesso piano di ammortamento originario, per una durata a scelta dell’assegnatario, fino ad un massimo della durata residua del piano originario;
- b) Rinvio e allungamento. La misura si applica ai finanziamenti la cui durata originaria sia inferiore alla durata massima prevista per i finanziamenti di cui al medesimo regime. Essa prevede:
- la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
- l’incremento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa, dell’importo individuato come nel punto precedente;
- la generazione di un nuovo piano di ammortamento, al tasso del piano di ammortamento principale, la cui durata, sommata alla durata del piano originario calcolata fino alla scadenza dell’ultima rata sospesa, sia pari alla durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime (durata massima 30 anni);
- c) Rinvio ed estensione. La misura prevede l’estensione della durata del piano di ammortamento originario del numero delle rate rinviabili sulla base dei provvedimenti presentati. L’estensione può essere richiesta una sola volta nel corso del piano di ammortamento tenendo in considerazione eventuali rinvii rate già concessi con la medesima modalità (senza considerare misure straordinarie adottate dall’Istituto). La misura prevede:
- la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
- l’incremento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa, dell’importo individuato come nel punto precedente;
- la generazione di un nuovo piano di ammortamento che prevede l’estensione della durata originaria del numero di rate (annuali o semestrali) rinviabili ed il cui tasso sia pari:
- o a quello del piano di ammortamento originario fino alla scadenza della durata massima
- prevista per i finanziamenti del medesimo regime;
- o a quello di mercato per il periodo residuale.
Sempre al fine di agevolare il rientro in bonis degli utenti, unitamente alle misure sopra descritte, può essere concessa, per una sola volta, e ciò anche per le vendite con pagamento rateale sottoscritte nell’ambito della Banca delle Terre Agricole, nel corso del piano di ammortamento:
- la conversione della periodizzazione delle rate da semestrale ad annuale, e viceversa
- lo spostamento delle scadenze delle rate per adeguarle al ciclo di produzione aziendale.
Si fa presente che, sulle rate oggetto di rinvio, non saranno, in ogni caso, applicati interessi di mora.
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Imposta sostitutiva imprese giovani in agricoltura: codici tributo
Con Risoluzione n 31 del 28 aprile le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36 prevista dal regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell’agricoltura.
Leggi anche: Impresa agricola giovanile: nuove agevolazioni 2024
Imposta sostitutiva imprese giovanili in agricoltura: codici tribut
La Risoluzione evidenzia che l’articolo 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36, ha previsto che i soggetti di cui all’articolo 2 della medesima legge, che intraprendono un’attività d’impresa nell’agricoltura, hanno la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 della suddetta imposta sostitutiva, si istituiscono i seguenti codici tributo:- “4083” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura – Acconto I rata – art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”;
- “4084” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”;
- “4085” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura – Saldo – art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”;
- “4086” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura – Acconto I rata – art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”;
- “4087” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”;
- “4088” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura – Saldo – art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”
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Contributi PMI vitivinicole: domande entro 30 aprile
Entro il 30 aprile si può presentare la domanda di aiuto alle PMI del settore vitivinicolo.
Il MASAF ha pubblica le regole con il Decreto n 635212/2024.
In dettaglio, si tratta delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti.
Beneficiarie della misura sono le imprese di cui all' articolo 5, la cui attività sia almeno una delle seguenti:
- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione,
- c) l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
PMI vitivinicole: presenta domanda di aiuti 2025-2025
La domanda di aiuto è presentata entro il 30 marzo di ogni anno, secondo modalità stabilite da Agea d’intesa con le Regioni.
Dette modalità garantiscono l’apertura del sistema informatico almeno due mesi (60 giorni) prima del termine della presentazione delle domande.
Attenzione al fatto che per l’annualità 2025/2026 la domanda di aiuto è presentata entro il 30 aprile 2025.
La domanda di sostegno contiene, almeno, i seguenti elementi:
- a) nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;
- b) descrizione dell’investimento con l’indicazione delle singole operazioni che costituiscono l’investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;
- c) la dimostrazione che i costi dell’investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;
- d) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l’investimento proposto;
- e) la prova che il proponente non sia un’impresa in difficoltà;
- f) una relazione puntuale contenente i motivi per i quali si intende realizzare l’investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell’impresa, nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite.
PMI vitivinicole: misura degli aiuti 2025-2026
Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta.
Nelle Regioni classificate come Regioni meno sviluppate, il contributo alle spese non può superare il 50% dei relativi costi.
Il limite massimo è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro, per la quale non trova applicazione il Titolo 1, articolo 2, paragrafo 1 dell’Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE.
Per le medesime imprese operanti in Regioni classificate come Regioni meno sviluppate, il contributo massimo erogabile è pari al 25% delle spese effettivamente sostenute.
Qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro, il livello di aiuto è fissato, al massimo, al 19% della spesa effettivamente sostenuta.
Le Regioni stabiliscono, se del caso, un limite massimo di contribuzione inferiore, motivando la decisione in apposito provvedimento.
L’aiuto è versato solo se a seguito dei controlli in loco il progetto risulta essere stato realizzato globalmente e nel rispetto di quanto ammesso all’aiuto.
Per gli Investimenti annuali, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, l’aiuto, dopo i controlli in loco, può essere versato anche dopo la realizzazione delle singole azioni purché l’obiettivo generale risulti comunque raggiunto.
La medesima deroga si applica anche agli investimenti biennali, limitatamente alle cause di forza maggiore o alle circostanze eccezionali che si verificano nella seconda annualità di progetto. L’aiuto è versato, secondo la tempistica definita con circolare di Agea e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di pagamento finale, valida e completa.
È consentito al beneficiario chiedere il pagamento anticipato dell’aiuto concesso, per un importo che non può superare l’80% del contributo dell’Unione.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione, pari al 110% del valore dell’anticipo. le Regioni adottano propri provvedimenti per stabilire l’eventuale concessione degli anticipi e fissano la relativa percentuale massima erogabile, nel citato limite dell’80%.
La dotazione nazionale per il finanziamento dell’intervento è garantita fino all’esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15 ottobre 2027.
Allegati: -
Incentivi per Agrivoltaico: domande fino al 30 giugno
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE con Decreto direttoriale n. 123 del 27 marzo 2025, comunica la riapertura dei termini per le domande per il Bando Agrivotaico disciplinato dal DM n 436/2023.
Relativamente alla sessione di agevolazioni apertasi nel 2024 sono risultati dei fondi residui per il progetto 1.1 e pertanto si riaprono i termini per le domande.
Ricordiamo che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva approvato, con decreto dipartimentale, le Regole Operative relative al DM n 436/2023 in vigore dal 14 febbraio con le agevolazioni per l'agrivoltaico.
Il documento disciplina le procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dal PNRR.
Riepiloghiamo le regole generali della misura.
Agrivoltaico: gli incentivi 2024
Il decreto, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 199 del 2021, reca criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR:
- per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW
- ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno.
Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo ai sistemi agrivoltaici che rispettano i requisiti stabiliti dal decreto, è riconosciuto un incentivo composto da:
- a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili;
- b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.
Per la concessione di contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie pari a 1.098.992.050,96 euro attribuite all’Investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico) appartenente alla Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), del PNRR.
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica le risorse necessarie per l’erogazione della tariffa incentivante di cui alla lettera b) del comma 2.
Bando Agrivoltaico: i beneficiari
Sono soggetti beneficiari della misura disciplinata dal decreto:
- a) imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole; - b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).
Sono invece escluse:
- a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della
- Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
- non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- c) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) alle imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
- e) ai soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.
Inoltre, non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al decreto agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure bandite ai sensi del presente decreto.
Ai fini del presente decreto e conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione.
L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavoro
Bando Agrivoltaico: domande entro il 30 giugno
Con il Decreto MASE n 123/2025 si dispone la riapertura dei termini con domande online tramite il Portale Agrivoltaico, accessibile sul sito del GSE fino alle 12:00 del 30 giugno 2025.
Il totale delle risorse finanziarie disponibili ammonta a 323.417.741,60 euro.
Per gli impianti che beneficiano degli incentivi attraverso il sistema di registrazione, sarà preservata la quota di potenza non attribuita nella fase iniziale del bando. Inoltre, per la stesura della graduatoria finale, saranno adottati i criteri di redistribuzione della potenza delineati nel decreto.
Allegati: -
Consulenza aziendale in Agricoltura: nuove regole coerenti con la PAC
Pubblicato in GU n 52 del 4 marzo il Decreto 19 febbraio 2025 che istituisce il Sistema di consulenza aziendale in Agricoltura.
Il decreto stabilisce le disposizioni attuative del sistema di consulenza aziendale in agricoltura al fine di rendere coerente il sistema di consulenza aziendale, istituito dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con le previsioni di cui al regolamento 2021/2115 e del Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP), elaborato dall'Italia ai sensi dell'art. 104 del medesimo regolamento (UE) n. 2021/2115.
In sintesi, le disposizioni riguardano la consulenza aziendale resa alle imprese agricole, in relazione a tematiche idonee a perseguire gli obiettivi specifici di cui all’art. 6 del regolamento (Ue) 2 dicembre 2021 n. 2115 e coerenti con l’art. 15 paragrafo 4 del medesimo regolamento, su: “aspetti economici, ambientali e sociali, tenendo conto delle pratiche agronomiche esistenti, oltre a fornire informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate tramite progetti di ricerca e innovazione, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici”
Ai fini del decreto si intende per:
- a) «consulente»: persona fisica in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza;
- b) «destinatario del servizio»: imprese agricole, forestali e altre imprese operanti in aree rurali a cui sono rivolti i servizi di consulenza;
- c) «prestatore di servizi di consulenza»: soggetto pubblico o privato che presta servizi di consulenza per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e formati e che, ove previsto, contempli, tra le proprie finalità, le attività di consulenza. Sono prestatori di servizi di consulenza anche i liberi professionisti;
- d) «Registro unico»: registro nazionale dei prestatori di servizi di consulenza, individuati dalle regioni e province autonome.
- e) «servizi di consulenza»: l'insieme di interventi e di prestazioni tecnico-professionali fornite dai consulenti alle imprese, anche in forma aggregata;
- f) «tematiche di consulenza»: argomenti oggetto dei servizi di consulenza idonei a perseguire gli obiettivi specifici di cui all'art. 6 e coerenti con l'art. 15, paragrafo 4 del regolamento UE 2115/2021.
Consulenti aziendali in agricoltura: i requisiti
In particolare ai sensi dell'art 4 del Decreto in oggetto sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nelle rispettive tematiche di consulenza.
Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui al comma 1, sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza, i seguenti soggetti:- a) i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle tematiche oggetto di consulenza con documentata esperienza lavorativa di almeno ventiquattro mesi, non necessariamente consecutivi, maturata negli ultimi cinque anni solari, nelle medesime tematiche.
- b) i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle tematiche oggetto di consulenza e attestato di frequenza/con profitto, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi di cui al successivo comma 3.
Le attività di formazione di base devono rispettare i seguenti criteri minimi:
- a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale;
- b) avere una durata non inferiore a 24 ore in ciascuna delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza, che puo' includere anche i temi connessi alla metodologia di erogazione del servizio di consulenza.
- c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.
Le attività di aggiornamento professionale nelle rispettive tematiche di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale.
Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
Le attività di aggiornamento professionale devono rispettare i seguenti criteri minimi:
- a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale;
- b) avere una durata non inferiore a 12 ore in ciascuna delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza;
- c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza.
Per i corsi di formazione di base e di aggiornamento, di cui ai commi 3 e 6, la frequenza è obbligatoria e deve essere pari o superiore al 75% delle ore di corso previste.
L'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari è regolamentata dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014.
Consulenti aziendali in agricoltura: il Registro Unico
Viene previsto che le Regioni e Province autonome identificano i prestatori di servizi di consulenza nel rispetto dei propri ordinamenti previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e aggiornano in via informatica il Registro unico, istituito dall'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, entro novanta giorni dalla data dell'identificazione, fornendo per ciascuno di essi i dati, secondo un modello unificato definito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in accordo con le regioni e le province autonome.
Gli estremi identificativi dei prestatori di servizi di consulenza identificati e iscritti nel Registro unico sono pubblicati, con i relativi dati, sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste -
Peste suina: sostegni per imprese per restrizioni 2023-2024
Il MASAF Ministero dell'Agricoltura ha pubblicato il Decreto del 19 febbraio con le regole per disporre un intervento finalizzato al sostegno delle imprese di allevamento suinicole che hanno subìto danni indiretti dall’applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell’epidemia di peste suina africana (PSA) a partire dal 1° dicembre 2023 fino al 31 ottobre 2024.
Per l’attuazione degli interventi sono stanziati euro 10 milioni.Il decreto prevede che i beneficiari che intendono usufruire dei sostegni del provvedimento in parola presentano apposita domanda all’Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell’impresa, nel rispetto delle istruzioni impartite dall’Organismo pagatore stesso.
Peste suina: sostegni per imprese per restrizioni 2023-2024
Possono beneficiare del sostegno le piccole e medie imprese (PMI), cosi come definite nell'allegato I del Reg 2022/2472, attive nella produzione primaria della filiera suinicola, situate sia all’interno che all’esterno delle zone di restrizione sanitaria, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi,
a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:- a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto
- b) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso
- c) allevamenti da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio)
Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria delle seguenti categorie merceologiche:
- a) verri
- b) scrofe
- c) scrofette
- d) suini da ingrasso
- e) suinetti
Sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all’obbligo di restituzione.
Peste suina 2023-2024: cosa compensano i sostegni
ll sostegno è finalizzato a compensare le imprese delle perdite dovute a:
- a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita degli animali o per svalutazione del prodotto a causa della provenienza da allevamenti ricadenti in zone soggette a restrizione sanitaria;
- b) mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe;
- c) prolungamento vuoto sanitario;
- d) costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione).
Per le imprese di cui sopra il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subìto dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importinunitari riportati nella tabella A, che è parte integrante del presente Decreto.
Allegati: -
Credito ZES Agricoltura: % spettante e codice tributo
L'agenzia delle Entrate con il Provvedimento n 20151 del 27 gennaio ha fissato la percentuale di fruizione del credito ZES agricoltura per gli investimenti 2024 realizzati nelle Regioni del sud Italia.
Inoltre con la Risoluzione n 6 del 24 gennaio è stato istituito il relativo codice tributo per F24.
Credito ZES Agricoltura: % spettante spese 2024
La percentuale di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell’agricoltura del 18 settembre 2024 è pari al 100 per cento.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto, secondo le modalità definite con il provvedimento n. 418393 del 18 novembre 2024 in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Leggi anche Credito ZES Agricoltura: domande dal 20 novembre con il riepilogo delle regole.
Credito ZES Agricoltura: codice tributo per F24
Con la Risoluzione n 6/2025, ricordato che con provvedimento ADE del 18 novembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- “7035” denominato “credito d’imposta investimenti ZES unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura – articolo 16-bis, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124”.
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Fondi pesta suina: ripartizione 2024
Pubblicato in GU n 17 del 22 gennaio il Decreto 5 dicembre 2024 MASAF con misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana.
Si dà attuazione alla previsione dell'articolo 6 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, Decreto Agricoltura, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2024, n. 101 e si individuano i criteri di distribuzione delle risorse per incentivare interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza.
Fondi pesta suina: ripartizione 2024
In particolare, al fine di attuare le misure di biosicurezza, previste dall'art. 6 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, a protezione degli allevamenti suinicoli italiani, il decreto in oggetto prevede il riparto di un importo complessivo di 6,5 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di rifinanziare le attività del «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» di cui al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
L'importo, che andra' impiegato secondo le previsioni del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 e del regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, è ripartito sulla base della consistenza del patrimonio suinicolo come risultanti per ciascuna regione ad esclusione della Sardegna alla data del 30 giugno 2024 dalle statistiche del Sistema informativo veterinario elaborate sulla base della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) istituita dal Ministero della salute presso il CSN dell'Istituto «G. Caporale» di Teramo.
Per attuare le misure suddette sono utilizzati i seguenti fondi assegnati per l'anno 2024 ai rispettivi capitoli di spesa dello stato previsionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste:- a) quanto ad euro 5 milioni, a valere sul capitolo 7831, p.g.01;
- b) quanto ad euro 1,5 milioni, a valere sul capitolo 7729, p.g.01.
Con riferimento alla ripartizione delle somme di cui al cap. 7831, p.g.01, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, dovendo essere riacquisite al bilancio dello Stato, sono rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in combinato disposto con l'art. 79 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972.
Con riferimento alla ripartizione delle somme di cui al cap. 7729, p.g.01, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano vengono azzerate con conseguente rideterminazione delle quote destinate alle altre regioni in luogo alla restituzione al bilancio dello Stato, tenuto conto che il comma 128 dell'art. 1 della legge di bilancio n. 178 del 2020, istitutivo del Fondo di che trattasi, non annovera espressamente le province autonome tra i beneficiari del riparto.
Attenzione al fatto che ciascuna regione beneficiaria dei fondi di cui al presente decreto e' tenuta a trasmettere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di investimenti realizzato, contenente almeno:
- numero e localizzazione degli interventi,
- tipologia di allevamento,
- numero capi interessati e avanzamento finanziario.
La prima relazione andrà trasmessa entro il 30 dicembre 2025.
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Associazioni Città d’identità: nasce il Registro per valorizzare l’agricoltura
Il MASAF Ministero dell'agricoltura informa della istituzione del "Registro delle Associazioni Nazionali delle Città di Identità".
Si tratta, specifica il Ministero, di un passo importante per garantire la partecipazione degli operatori del settore agricolo nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione delle eccellenze territoriali.
Con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 303 del 28 dicembre, si definiscono i requisiti per ottenere la denominazione di «Città di Identità» e si stabiliscono le modalità per l'iscrizione nel Registro.
In sintesi, sono considerate «Città di Identità» i Comuni che si distinguono per la produzione di eccellenze agricole legate al territorio, quali:- prodotti DOP, IGP, biologici, certificati SQNPI, SQNZ, SQNBA (con almeno il 30% della produzione certificata)
- e prodotti agricoli con una tradizione consolidata
Città d’identità: requisiti
Ai sensi dell'art 3 del Decreto MASAF del 12 dicembre possono assumere la denominazione di «città di identità» ai sensi dell'art. 40, comma 3, della legge, le città e gli altri comuni:
- a) che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in virtu' del fatto che: il territorio amministrativo dell'ente è ricompreso, anche parzialmente, all'interno della zona geografica delimitata di un determinato prodotto agricolo designato da una DOP o da una IGP, così come definita nel relativo disciplinare;
oppure, almeno il trenta per cento della produzione di un determinato prodotto agricolo all'interno del territorio amministrativo dell'ente sia ottenuto secondo il metodo della produzione biologica e/o in base ad uno dei sistemi di qualità nazionali;
oppure, vi sia una consolidata tradizione, per un periodo di almeno cinquanta anni, legata ad un determinato prodotto agricolo e connessa a valori di carattere ambientale, storico e culturale; - b) in cui operano organismi associativi a carattere comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità colturali del loro territorio nei mercati nazionali e internazionali.
I requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo sono cumulativi
Associazioni città di identità: requisiti
Ai sensi dell'art 4 dello stesso decreto ai fini di quanto previsto dall'art. 40, comma 4, della legge, le associazioni nazionali delle città di identità devono possedere i seguenti requisiti:
- a) essere costituite in forma di associazione riconosciuta ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile ed essere iscritte nel registro delle persone giuridiche istituito presso la competente prefettura ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- b) essere senza scopo di lucro ed avere come finalità il sostegno e lo sviluppo della qualità delle produzioni agricole e dei territori delle città di identità associate, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, del sostegno alla promozione e dell'informazione;
- c) avere tra i propri associati almeno venticinque città di identità, situate in almeno tre diverse regioni o province autonome, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente decreto per il medesimo prodotto agricolo, previamente accertati dall'associazione nazionale al momento dell'adesione;
- d) prevedere tra gli organi dell'associazione il collegio sindacale o il sindaco unico;
- e) prevedere nel proprio statuto le seguenti finalità:
- valorizzare le produzioni agricole di qualità, evitando il ricorso agli OGM;
- valorizzare le pratiche di coltivazione tradizionali, il paesaggio rurale e i prodotti tipici locali;
- sensibilizzare i cittadini e coinvolgerli direttamente nella cura, tutela e valorizzazione del territorio come patrimonio immateriale e bene culturale identitario;
- favorire la sostenibilità dello sviluppo economico locale, incentivando la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali e la creazione di nuove imprese e servizi, con particolare riferimento alle giovani generazioni;
- favorire l'offerta turistica integrata basata sulla qualità del territorio, delle produzioni locali, sulle bellezze del paesaggio e le iniziative culturali e la tutela dei beni artistici e storici;
- promuovere la collaborazione tra enti locali e imprese per favorire lo sviluppo sostenibile;
- promuovere l'adozione di strumenti urbanistici appropriati alle caratteristiche dei territori utili alla salvaguardia del paesaggio rurale e all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente;
- favorire servizi e reti di informazione, la ricerca e le attività di studio, la progettazione a forte connotazione etica, rafforzando la coesione sociale e la promozione di iniziative culturali e di valorizzazione delle identità locali;
- sostenere la crescita del turismo rurale e del turismo enogastronomico secondo criteri di sostenibilità e di ricerca di equilibrio nel rapporto tra turisti e popolazione residente;
- f) aver svolto, in modo continuativo, attività nel perseguimento delle finalità statutarie indicate nella precedente lettera e) del presente comma nei tre anni antecedenti la data della richiesta di iscrizione nel registro di cui all'art. 5 del presente decreto.
Ciascuna città di identità per ogni singolo prodotto agricolo, può richiedere l'adesione ad un'unica associazione nazionale delle città di identità previa delibera del proprio consiglio comunale.
Le città di identità possono aderire alle associazioni nazionali delle città di identità anche per il tramite di altri enti locali di cui fanno parte.Nell'ipotesi prevista dal primo periodo, il diritto di voto nell'assemblea dell'associazione nazionale spetta in proporzione al numero di città di identità rappresentate.
Registro nazionale città di identità: come iscriversi
Le associazioni nazionali delle città di identità in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del decreto presentano alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio si trova la sede legale dell'associazione stessa, richiesta di iscrizione nel registro.
Nella richiesta è indicato il prodotto agricolo rispetto al quale si richiede l'iscrizione nel registro. Per ciascuna associazione nazionale delle città di identità è possibile indicare un solo prodotto agricolo.
La regione o la provincia autonoma competente attesta il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente decreto da parte dell'associazione richiedente e, in caso di esito positivo, trasmette l'attestazione unitamente alla richiesta al Ministero. Le regioni e le provincie autonome possono richiedere informazioni alle altre regioni o province autonome nel cui territorio si trovano le citta' di identita' che fanno parte dell'associazione richiedente.
Il Ministero iscrive l'associazione richiedente nel registro, specificando a quali prodotti agricoli si riferisce l'iscrizione.
Il Ministero pubblica sul proprio sito internet e mantiene aggiornato il registro.