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IAP e incompatibilità con la professione di Commercialista
Il Pronto Ordini del 13 maggio pubblicato sul sito del CNDCEC affronta il tema della incompatilità tra la professione da Cammercialista e l'imprenditore agricolo.
Vediamo l'orientamento per la professione.
IAP e incompatibilità con la professione di Commercialista
Si chiadeva di chiarire la compatibilità tra l’esercizio della professione e la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), con particolare riferimento alla partecipazione all’assunzione di cariche in una società agricola di capitali e alla rilevanza della separazione tra attività professionale e attività agricola ai fini dell’esclusione di profili di incompatibilità.
Con riguardo al primo quesito, concernente la compatibilità tra l’esercizio della professione di Commercialista e il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), anche in presenza di partecipazione e assunzione di cariche in una società agricola di capitali nella quale l’attività operativa sia svolta da dipendenti, si osserva che l’art. 4 del D.lgs. n. 139/2005 prevede l’incompatibilità con l’esercizio di attività d’impresa, anche se non prevalente né abituale.Le Note interpretative del CNDCEC chiariscono che l’attività agricola rientra a pieno titolo tra le attività d’impresa rilevanti ai fini dell’incompatibilità e che la stessa è compatibile solo ove assuma carattere meramente patrimoniale o conservativo; diversamente, laddove la stessa integri esercizio effettivo di impresa, si configura una causa di incompatibilità.
La qualifica di imprenditore agricolo professionale presuppone, per definizione normativa, lo svolgimento abituale e prevalente dell’attività agricola e un apporto personale significativo in termini di tempo e reddito, elementi che denotano un coinvolgimento diretto nell’attività imprenditoriale.
L’incompatibilità consegue sempre all’effettivo esercizio di un’attività o professione e non alla mera qualità o qualifica assunta; di conseguenza, nel caso in esame il professionista dovrebbe dimostrare che alla qualifica di IAP non consegue anche l’effettivo esercizio dell’attività.
La qualifica di IAP, tuttavia, consegue al riconoscimento in capo al soggetto di determinati requisiti che, da una parte, escludono l’esercizio per finalità di mera conservazione o godimento del fondo agricolo e, dall’altra, presuppongono lo svolgimento effettivo dell’attività agricola e la sua prevalenza rispetto a qualsiasi altra attività (il soggetto qualificato IAP dedica alle attività agricole indicate dall’art. 2135 c.c. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava da tale attività almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro – i requisiti sono ridotti al 25% nelle aree svantaggiate).
La dimostrazione della mancanza di esercizio effettivo dell’attività risulta, pertanto, difficile anche in presenza di esercizio dell’attività svolta attraverso lo schermo societario dovendosi dimostrare che il soggetto qualificato IAP, in presenza dei citati requisiti di tempo e reddito, non abbia un interesse economico prevalente e non gestisca l’attività con tutti o ampi poteri.
Con riferimento al secondo quesito, relativo alla rilevanza della separazione soggettiva, organizzativa e fiscale tra attività professionale e attività agricola svolta in forma societaria, si osserva che, secondo l’impostazione delle Note interpretative, la verifica della compatibilità deve essere effettuata avendo riguardo all’attività concretamente esercitata e non alla mera configurazione formale dei rapporti.In tale prospettiva, la separazione tra le due attività costituisce certamente un elemento rilevante sotto il profilo
organizzativo, ma non è di per sé sufficiente a escludere l’incompatibilità qualora, in concreto, il professionista eserciti un’attività d’impresa. In particolare, nel caso di specie, la presenza della qualifica di IAP rende tale separazione potenzialmente non idonea a superare il profilo di incompatibilità, in quanto l’attività agricola mantiene comunque carattere imprenditoriale diretto e qualificato.
Con riferimento, infine, al terzo quesito, posto in via subordinata, si ritiene che l’attività agricola possa risultare compatibile con l’esercizio della professione laddove non sia svolta in forma professionale e non assuma carattere prevalente o imprenditoriale in senso proprio.In particolare, le Note interpretative ammettono la compatibilità nei casi in cui l’attività agricola sia riconducibile a finalità di mero godimento o conservazione del fondo, ovvero sia esercitata senza i requisiti tipici dell’imprenditore agricolo professionale.
In tale prospettiva, può ritenersi compatibile l’esercizio dell’attività agricola in qualità di imprenditore agricolo non professionale o, nei limiti sopra indicati, come coltivatore diretto, purché l’attività non assuma dimensioni tali da configurare esercizio di impresa.Analogamente, la partecipazione a una società semplice agricola può ritenersi compatibile ove non si traduca in un coinvolgimento diretto nell’attività imprenditoriale e sia mantenuta una posizione analoga a quella del socio non gestore, fermo restando che ogni valutazione deve essere effettuata in concreto alla luce dei criteri della prevalenza sostanziale dell’attività e dell’assenza di un interesse economico dominante o di un’influenza gestionale rilevante.
Concluedendo si ritiene pertanto che la fattispecie rappresentata, in presenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale, sia potenzialmente idonea a configurare una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione, non superabile mediante il ricorso allo schema societario né mediante la separazione formale delle attività, restando invece compatibili le ipotesi in cui l’attività agricola sia svolta in forme non professionali e prive dei requisiti tipici dell’impresa agricola in senso proprio.Resta ferma la competenza degli Ordini territoriali nella valutazione delle singole fattispecie concrete.
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Ismea investe 2026: domande fino al 29 maggio
Pubblicato il Bando 2026 ISMEA Investe per il settore agricoltura.
La domanda può essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 8 gennaio 2026, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno 15 maggio 2026.
Attenzione al fatto che con avviso del 12 maggio ISMEA informa della proroga per le domande alle ore 12:00 del 29 maggio 2026.
Nel corso di tale periodo lo sportello telematico sarà aperto nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 18,00 ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12,00 alle ore 18,00) e del giorno di chiusura dello sportello telematico (dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
Ricordiamo in breve che, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA in attuazione del Decreto 29 dicembre 2023 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, intende incentivare e sostenere finanziariamente sul territorio nazionale progetti di investimento, sviluppo o consolidamento da parte delle imprese del settore agricolo e agroalimentare specificatamente individuate all’art. 3 del menzionato Decreto ed espressamente richiamate all' art. 4 del Bando attraverso:
1. interventi finanziari a condizioni agevolate (FAG), mediante la concessione di mutui a tasso di interesse agevolato e con durata fino a 15 anni, di cui fino a 5 di preammortamento, di cui al Capo II del Decreto;
2. interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM) mediante interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari, finanziamenti, strumenti finanziari partecipativi in caso di società cooperative, di cui al Capo III del Decreto.La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 100 milioni, dei quali 50milioni destinati agli interventi FAG e 50 milioni agli interventi FCM con la possibilità di trasferimento delle risorse tra le due linee di intervento descritte.
Ismea investe 2026: i beneficiari
La partecipazione al presente Bando è riservata a:
- società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Limitatamente agli interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM), nel caso di società di capitali con veste giuridica di S.r.l. l’eventuale ammissione all’intervento ISMEA – mediante aumenti di capitale o sottoscrizione di prestiti obbligazionari – sarà condizionata alla trasformazione della società richiedente in S.p.A.
Ismea investe 2026: le condizioni
Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall’ISMEA nella forma di finanziamento a tasso di interesse agevolato.
Il tasso di interesse al quale viene concesso il finanziamento agevolato, è pari al 30% del tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.La componente rappresentata dal margine è fissa e determinata alla data della concessione delle agevolazioni.
La componente rappresentata dal tasso-base è variabile: per le prime due rate semestrali equivale al tasso base vigente alla data di concessione delle agevolazioni; a partire dalla terza rata semestrale, è calcolata in base alla media dei tassi-base mensili, rilevati dalla Commissione europea per quanto riguarda l'Italia e pubblicati alla pagina internet https://competition-policy.ec.europa.eu/state- aid legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza. In ogni caso il tasso di interesse agevolato sarà almeno pari a 0,50%.
Il finanziamento agevolato ha durata massima di quindici anni, di cui:- non più di 5 anni di preammortamento,
- non più di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a quota capitale costante.
I contributi previsti dal presente Bando possono essere cumulati secondo le disposizioni del D.M. 29 dicembre 2023 ed in particolare:
- con altri aiuti di Stato nella misura in cui questi ultimi riguardino costi ammissibili individuabili diversi; con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell’allegato A al D.M. 29 dicembre 2023.
In ogni caso deve essere garantito il rispetto del divieto di doppio finanziamento previsto dalla normativa europea e nazionale nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
Sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro.
Gli interventi, ritenuti ammissibili, devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.
Le agevolazioni si intendono concesse con la delibera di approvazione dell’ISMEA che individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, l’ammontare del finanziamento, la misura del tasso di riferimento e quella delle agevolazioni concesse in termini di ESL, le spese ammesse, i tempi per l’attuazione del progetto e la durata del finanziamento agevolato oltre alle condizioni dell’erogazione, ai successivi controlli e alle penalità a carico del beneficiario in caso di violazioni e/o inadempimenti degli impegni assunti.
Scarica qui il bando completo per tutti i dettagli per le domande da presentare entro il 15 maggio 2026
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Generazione Terra 2026: domande dal 22 aprile
ISMEA annuncia che a breve sarà possibile presentare le domande per Generazione Terra.
In particolare, la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni Generazione Terra può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno mercoledì 22 aprile 2026, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 19 giugno 2026.
Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
La data e l'ora di convalida costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse. La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da apporre esclusivamente in modalità PAdES.
La dotazione finanziaria assegnata alla misura Generazione Terra 2026 è di complessivi 120 milioni di euro, di cui il 10% riservato ad operazioni fondiarie localizzate nelle aree interne o aree montane.Generazione Terra 2026: che cos’è?
La misura Generazione Terra è finalizzata a favorire:
(i) lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell’ambito di una attività imprenditoriale agricola
o (ii) l’avvio di una nuova impresa agricola mediante l’acquisto di un terreno.
Generazione Terra 2026: i beneficiari
La misura avegolativa Generazione Terra, si rivolge a
- Giovani imprenditori agricoli. I Giovani imprenditori agricoli, che risultino iscritti con la qualifica di IAP alla gestione
previdenziale agricola da almeno due anni rispetto alla data della presentazione della domanda,
cittadini dell’Unione Europea e residenti in Italia da almeno due anni, che intendano:- 1. ampliare la superficie della propria azienda mediante l’acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell’azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, o
- 2. consolidare la superficie della propria azienda mediante l’acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l’affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
- ISMEA interviene anche in favore di Società considerate giovani in quanto amministrate da un giovane IAP e, nel caso di società non organizzate in forma cooperativa, partecipate anche in maggioranza per quote da giovani. In questi casi, è necessario che la qualifica di giovane sia attribuibile in capo alla Società richiedente per almeno i due anni precedenti la presentazione della domanda di accesso alla misura. Anche se la titolarità della Società stessa è cambiata nel corso del predetto biennio.
Per giovani imprenditore agricolo si intende giovane un soggetto di età non superiore a 41 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda.
Per le iniziative localizzate in aree interne o aree montane, sono previsti:- 1. una riserva cui accedono prioritariamente i richiedenti le cui iniziative ricadono nelle predette aree, e
- 2. una maggiore incidenza (90%) dell’agevolazione erogata periodicamente rispetto all’importo della rata dovuta dal beneficiario.
Generazione Terra 2026: presenta la domanda dal 20 aprile
La presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni Generazione Terra (scarica qui la guida utile) può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno mercoledì 22 aprile 2026, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 19 giugno 2026.
Accedi qui al portale ISMEA per ulteriori dettagli
Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
La data e l'ora di convalida costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse.
La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da apporre esclusivamente in modalità PAdES.
- Giovani imprenditori agricoli. I Giovani imprenditori agricoli, che risultino iscritti con la qualifica di IAP alla gestione
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Fattura elettronica prodotti agroalimentari: istruzioni per il codice CUN
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 93628/2026 per le fatture elettroniche dei prodotti monitorati dalle Commissioni uniche nazionali (Cun).
In particolare, l’articolo 33 della l. n. 182 del 2025 ha introdotto all’articolo 3 del d.l. n. 63 del 2024, il comma 7-bis che prevede l’obbligo di riportare nelle fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali, di cui all’articolo 6-bis del d.l. n. 51 del 2015, un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione.
I dati relativi alle transazioni sono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al d.m.
Il citato articolo demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di attuazione del nuovo obbligo.
Il presente provvedimento, nel dare attuazione alla norma, definisce i campi del tracciato xml della fattura ordinaria che devono essere compilati al fine di individuare le fatture relative ai prodotti per i quali è attiva una Commissione unica nazionale, nonché le relative modalità di compilazione.
Il provvedimento individua, altresì, i dati delle predette fatture che devono essere trasmessi alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale per il tramite di B.M.T.I. S.c.p.A.Tale trasmissione sarà effettuata con frequenza settimanale mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’articolo 50- ter del d.lgs. n. 82 del 2005.
Fattura elettronica prodotti agroalimentari: istruzioni per il codice CUN
Il provvedimento n 93628 del 19 marzo indica come predisporre le e-fatture per i prodotti agroalimentari monitorati:
Per ciascun prodotto oggetto di transazione per il quale è attiva una delle Commissioni uniche nazionali, nella fattura deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> come di seguito specificato:
- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “CUN”;
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il codice identificativo del prodotto (di seguito, “codice CUN”) di cui all’elenco dei codici CUN pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Costituiscono oggetto di trasmissione alle Commissioni uniche nazionali i dati riportati nei campi del tracciato xml della fattura ordinaria, allegato al Provvedimento, di seguito indicati:
- il codice CUN del prodotto, riportato nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>;
- l’unità di misura, riportato nel campo 2.2.1.6 <UnitaMisura>;
- la quantità, riportata nel campo 2.2.1.5 <Quantita>;
- il prezzo totale, riportato nel campo 2.2.1.11 <PrezzoTotale>.
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ZES Unica: contabilità semplificata agricoltura e spettanza del credito
Il credito di imposta “Zes agricola” spetta anche agli agricoltori che adottano un regime di contabilità semplificata e determinano il reddito su base catastale in base all’articolo 32 del Tuir.
Lo conferma la Risposta a interpello n 25 del 9 febbraio.
ZES Unica: contabilità semplificata agricoltura e spettanza del credito
In dettaglio si chiarisce che anche gli imprenditori agricoli che determinano il reddito su base catastale e adottano la contabilità semplificata possono accedere al credito d’imposta previsto per gli investimenti nella Zona economica speciale unica.
Condizione necessaria e sufficianete è che essi rientrino tra le imprese individuate dal Dm 18 settembre 2024 e operino nella Zes unica del Mezzogiorno.
Un imprenditore agricolo individuale, opera nella produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), l’impresa è qualificata come microimpresa e ha realizzato, tra gennaio e novembre 2025, investimenti in nuovi macchinari destinati a migliorare capacità produttiva ed efficienza.Tali investimenti sono conformi al Regolamento (Ue) 2022/2472, che considera ammissibili gli investimenti volti a migliorare rendimento e sostenibilità dell’azienda agricola.
L'istante ha il dubbio se il regime di determinazione del reddito su base catastale e la contabilità semplificata, che applica, possano rappresentare un ostacolo all’accesso al credito d’imposta.
L'agenzia ricorda che il credito d’imposta Zes unica agricola è stato introdotto dal art 16 bis del decreto‑legge n. 124/2023.
L'agevolazione sostiene gli investimenti realizzati nelle regioni che compongono la Zes unica del Mezzogiorno, cioè Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo, secondo le deroghe previste dall’articolo 107 del Tfue. Il DM del ministro dell’Agricoltura del 18 settembre 2024 ha definito modalità di accesso e criteri di ammissibilità.
Gli investimenti agevolabili comprendono l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, oltre all’acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili strumentali, purché rispettino la normativa europea sugli aiuti di Stato.
L’articolo 2 del Dm 18 settembre 2024 stabilisce che possono accedere al credito le imprese agricole, forestali e quelle della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato.
Quindi, non vi è alcun collegamento tra la spettanza dell’agevolazione e il metodo di determinazione del reddito. Inoltre, non richiede di applicare alla contabilità il regime ordinario, né un particolare tipo di scritture contabili.
L’unico requisito è che l’impresa sia operativa nella Zes unica e rientri tra quelle indicate dall’articolo 2, comma 1, del decreto:
a) imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Tfue,
b) imprese attive nel settore forestale,
c) microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.
Sulla base del chiaro quadro normativo l’Agenzia ha, pertanto, concluso che anche i titolari di reddito agrario determinato catastalmente (articolo 32, Tuir) possono beneficiare del credito d’imposta Zes unica, anche se adottano la contabilità semplificata.
Allegati: -
Giovane agricoltore: definizione per gli aiuti PAC
Nella GU n 32 del 9 febbraio viene pubblicato il decreto dell'Agricoltura 22 dicembre 2025 con modifiche al Decreto 23 dicembre 2022 per la definizione di giovane agricoltore.
Giovane agricoltore: definizione per gli aiuti ministeriali
In particolare, si modifica l'art. 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022.
L'art. 5, comma 1, lettera c), punto 3), è sostituito dal seguente: «3) titolo di scuola secondaria di primo grado, con attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle regioni o province autonome, oppure esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale;».
L'art. 5, comma 9 è sostituito dal seguente: «Fatto salvo il requisito anagrafico di cui al comma 1, lettera b), i requisiti richiesti per il giovane agricoltore di cui al comma 1, lettera c) devono essere posseduti e presentati all'organismo pagatore competente entro il 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti o della prima domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.Tutti gli altri requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti o della prima domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilita' della domanda.».
Attenzione al fatto che le modifiche si applicano dall'anno di domanda 2026. -
Piano gestione rischi in agricoltura 2026: le nuove regole
Pubblicato in GU n 14 del 19 gennaio il Decreto 22 dicembre 2025 con il Piano della gestione rischi in agricoltura 2026.
Il provvedimento contiene 5 articoli con le nuove regole in vigore dal 2026.
Il Piano disciplina il sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante per la campagna 2026 e i criteri e le modalità d'intervento del Fondo Agricoltura di cui all'art. 1, comma 515, della legge 234 del 2021, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; dal regolamento (UE) 2021/2115 e dal Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027.
Il sostegno pubblico alle misure di aiuto nazionali, complementari a quelle previste dal regolamento (UE) 2021/2115, è attuato nei limiti delle risorse disponibili in bilancio stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.Il Piano si applica alla campagna 2026; le relative disposizioni continuano ad applicarsi alla campagna successiva qualora entro il 30 novembre 2026 non sia approvato un nuovo Piano.
Polizze assicurative
In particolare con l'articolo 2 si prevede che sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal Piano, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici con compagnie di assicurazione che operano nell'ambito del sistema di gestione del rischio – SGR, a seguito di sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero dell'agricoltura, e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Agea ; in caso di polizze collettive, anche l'Organismo collettivo di difesa di riferimento deve risultare abilitato ad operare nel sistema tramite sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero ed Agea; nelle more della sottoscrizione degli accordi, ferme restando tutte le altre condizioni, si considerano agevolabili anche le polizze o i certificati di polizza emessi prima della predetta sottoscrizione.
Gli accordi disciplinano le informazioni accessibili e i relativi criteri di utilizzo, oltre che le specifiche in merito ai dati da trasmettere al sistema di gestione del rischio – SGR.
In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di sottoscrizione delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive riportati nel piano possono essere differiti, con provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.
Le polizze devono essere trasmesse al sistema SGR entro i termini stabiliti con successivo provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.
La mancata trasmissione, ovvero la trasmissione parziale dei bollettini e dei risarcimenti entro ulteriori trenta giorni dai termini stabiliti dal Piano, comporta la revoca per la compagnia di assicurazione della possibilita' di operare nell'ambito del sistema SGR.Fondi di mutualità
In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche riportati nel Piano possono essere differiti, con provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori l'adesione alla copertura e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.
Per i Fondi di mutualità danni, la mancata trasmissione, ovvero la trasmissione parziale dei bollettini e dei risarcimenti entro ulteriori trenta giorni dai termini stabiliti dal Piano, comporta la revoca del riconoscimento.
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Credito ZES agricoltura 2025: fissata la %
Con il Provvedimento n 570047 del 12 dicembre le Entrate hanno fissato le percentuali di fruizione del credito di imposta per la ZES agricoltura.
Prima dei dettagli ricordiamo che le regole per le domande sono state fissate dal Provvedimento n 25986 del 31 gennaio scorso e in proposito leggi anche:
Comunicazione ZES Agricoltura: regole e modelli 2025
Credito ZES agricoltura 2025: fissata la %
Con il provvedimento del 12 dicembre viene previsto che la percentuale di cui all’articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto- legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall’articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, (di seguito, decreto-legge), è così determinata:
- 15,2538 per cento dell’importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale da microimprese, piccole e medie imprese;
- 100 per cento dell’importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della pesca e acquacoltura;
- 18,4805 per cento dell’importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoliù.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione integrativa validamente presentata ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge, secondo le modalità definite con il Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 25986 del 31 gennaio 2025, in assenza di rinuncia, moltiplicato per le percentuali di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate
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Terreni agricoli ISMEA: regole per l’accesso dei giovani
Nella Legge di Bilancio 2026 con emendamente si stanno introducendo altre novità rispetto a quelle previste nel testo approvato in principio dal Governo.
Tra questi ve n'è uno che prevede l'accesso delle giovani generazioni ai terreni agricoli di ISMEA, vediamo di che si tratta.
Terreni agricoli ISMEA: regole per l’accesso dei giovani
Con l'art 16-bis rubricato Accesso delle giovani generazioni ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA si prevede una agevolazione per i giovani in agricoltura.
ISMEA nell'ambito degli interventi fondiari dedicati all'imprenditoria agricola giovanile, ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, avvia procedure di concessione in comodato gratuito dei terreni di cui all'articolo 13, comma 4-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per i quali non è stata conclusa positivamente la procedura di dismissione.Il comodatario è selezionato tramite una procedura competitiva a evidenza pubblica.
All'esito della procedura l'ISMEA emana una delibera di affidamento, cui segue la stipula del relativo contratto.
Possono partecipare alle procedure:
- i cittadini italiani o di altro paese dell'Unione europea o i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo di cui agli articoli 9, 9-bis e 9-ter e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
- di età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti.
Attenzione al fatto che hanno diritto di preferenza i soggetti che sono in possesso di un'elevata professionalità in materia agricola o agroalimentare, risultante dal conseguimento di un titolo di laurea in agraria nella classe L-25 e L-26 ovvero un titolo di laurea equivalente o equipollente, o che abbiano concluso il Servizio civile agricolo.
I medesimi soggetti possono partecipare anche nelle forme societarie previste dalla legge, a condizione che, in caso di domanda presentata da società di capitali, i componenti degli organi di direzione e controllo e il titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abbiano i predetti requisiti.
La partecipazione alle procedure richiede la presentazione di un piano aziendale avente una proiezione temporale di almeno cinque anni, da sottoporre all'approvazione dell'Istituto.
Ove l'Istituto ritenga inadeguato il piano aziendale proposto, formula motivati rilievi al proponente, chiedendone la riformulazione.
Il piano aziendale può prevedere anche lo svolgimento di:
- attività agrituristiche o comunque connesse alla conduzione del fondo agricolo,
- visite nei luoghi di coltura e di produzione,
- esposizione degli strumenti utili alla conduzione del fondo,
- degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti,
- iniziative a carattere didattico e ricreativo, in conformità alle leggi vigenti.
In conformità con il piano aziendale, il contratto di comodato è stipulato per una durata non inferiore a dieci anni.
L'imposta di registro, di bollo e ogni altro onere fiscale o assimilato è a carico del comodatario.
Al termine della durata del contratto, al comodatario che non sia inadempiente è riconosciuto il diritto di opzione all'acquisto del terreno per
una somma pari al 50 per cento del valore dei terreni, come risultanti dai bilanci dell'Istituto.Ove l'opzione sia esercitata nel termine di trenta giorni dalla scadenza del contratto di comodato e alle condizioni di cui al primo periodo, l'ISMEA è obbligata ad accettare la proposta.
I costi e gli oneri relativi, connessi e conseguenti alla stipula del contratto di compravendita sono a carico dell'acquirente. L'Istituto procede periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano aziendale presentato dall'assegnatario, segnalando al comodatario gli inadempimenti al contratto o al piano aziendale. Il perdurante o grave inadempimento al contratto o al piano aziendale comporta la risoluzione del contratto di comodato."
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Prodotti DOP e IGP: domande di contributo entro il 1° ottobre
Con il Decreto n 318209 del 10 luglio pubblicato il 1° settembre, il Ministero dell'Agricoltura pubblica le regole per richiedere contributi per la valorizzazione dei prodotti DOP e IGP.
Innparticolare, le domande di contributo devono pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio PQA I, esclusivamente a mezzo p.e.c., entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero:
- all’indirizzo di posta elettronica certificata aoo.pqa@pec.masaf.gov.it
- e pertanto entro il 1° ottobre prossimo.
Le risorse da assegnare nel quadro di applicazione della presente misura ammontano complessivamente a 450.000,00 euro. Il Ministero si riserva di incrementare con successivo provvedimento la disponibilità finanziaria della presente misura, mediante ulteriori risorse
disponibili.
I soggetti beneficiari sono ammessi a contributo in misura direttamente proporzionale al punteggio attribuito dalla commissione di valutazione di cui all’articolo 9 del presente decreto, nei limiti delle intensità di aiuto previste nell’articolo 3, comma 8, del presente decreto, fino ad un importo massimo di contributo pari a 250.000,00 euro per soggetto beneficiario.Vediamo chi può fare domanda.
Prodotti DOP e IGP: domande di contributo entro il 1° ottobre
Il decreto 1° settembre 2025 dell'Agricoltura provvede alla determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143.
Il decreto ha ad oggetto la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, sia in campo nazionale che internazionale, dei prodotti agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP, e della loro salvaguardia attraverso la realizzazione delle seguenti attività:
- a) organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 24 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti
agricoli e alimentari; - b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 24 del regolamento (UE) 2022/2472;
- c) attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell’innovazione, nonché scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti
agricoli; - d) formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale
obbligatoria; - e) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.
Contributi per valorizzare i prodotti DOP e IGP: tipologia di aiuto
L’intensità di aiuto è limitata:
- a) nel caso delle attività previste dalle lettere a), b) e c) del precedente comma 1:
- per gli altri prodotti agricoli e alimentari: al 50% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- per i prodotti agricoli: al 70% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE) 2022/2472;
- b) nel caso delle attività previste dalle lettere d) ed e) del precedente comma 1:
- per gli altri prodotti agricoli e alimentari: al 70% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- per i prodotti agricoli: al 90% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi degli articoli 21 e 38 del regolamento (UE) 2022/2472
Contributi per valorizzare i prodotti DOP e IGP: soggetti beneficiari
Sono ammessi a presentare domanda di contributo, ai sensi del presente decreto, i seguenti soggetti:
- a) Consorzi di tutela;
- b) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela;
- c) Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alla precedente lettera a) e/o uno o più soggetti di cui alla precedente lettera b).
- d) Enti ed organismi senza scopo di lucro che abbiano tra i soci Consorzi di tutela riconosciuti dal Masaf e/o Associazioni dei Consorzi di tutela riconosciuti dal Masaf, il cui statuto preveda esplicitamente come obiettivo la valorizzazione delle Indicazioni Geografiche e/o Prodotti agroalimentari DOP e IGP.