-
Pensionato estero: il caso del regime opzionale per i redditi da liquidazione
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 292 del 2025, ha chiarito un tema molto rilevante per i pensionati esteri che intendono rientrare in Italia beneficiando del regime agevolato previsto dall’articolo 24-ter del TUIR.
Il quesito riguarda in particolare la tassazione applicabile all’avanzo di liquidazione derivante dallo scioglimento di società estere partecipate dal contribuente.
La questione tratta la riconducibilità dell’utile da liquidazione tra i “redditi prodotti all’estero” assoggettabili all’imposta sostitutiva del 7%, prevista per i pensionati che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno.
Vediamo i chiarimenti Ade.
Tassazione sostitutiva al 7% e liquidazione di partecipazioni estere
L’Agenzia ricorda innanzitutto che il regime opzionale previsto dall'articolo 24ter del Tuir prevede che «le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2,lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione».
Le modalità operative del regime sono state definite con il provvedimento del 31 maggio 2019 e numerosi documenti di prassi hanno chiarito la portata applicativa dell’agevolazione.
La circolare n. 21/2020 precisa che “per espressa previsione normativa, i redditi da ''pensione'' sono equiparati a quelli di ''lavoro dipendente” ed ha anche chiarito che “l'opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del7 per cento per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione, i redditi di qualunque categoria prodotti all'estero…”.
L'agenzia richiama in tema di dividendi, l’interpello 766/2021, con cui è stato precisato che i dividendi percepiti da un neo‑residente sono considerati redditi di capitale prodotti all’estero se corrisposti da soggetti non residenti. Anche le distribuzioni di utili da società estere, anche se localizzate in Stati a regime fiscale privilegiato, rientrano tra i redditi esteri. Per tali redditi, l’imposta sostitutiva prevista dal Tuir esaurisce il prelievo fiscale in Italia.
Alla luce del quadro normativo e di prassi l’Agenzia ritiene che i redditi derivanti dalla liquidazione di una società siano redditi di capitale (articolo 47, comma 7 del Tuir e circolare n. 52/2004) pertanto anche il reddito derivante dalla liquidazione di una società estera è un reddito di capitale prodotto all'estero che può rientrare nel perimetro del regime opzionale in esame.
Il cittadino residente in Francia che si trasferirà nel Sud Italia, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa di riferimento (tra questi, la provenienza da un Paese estero con il quale è in vigore un accordo di cooperazione amministrativa, il trasferimento in un comune del Sud con meno di 20.000 abitanti, eccetera), potrà beneficiare dell’imposta sostitutiva forfettaria stabilita dall’articolo 24-ter del Tuir anche per i redditi prodotti dalla liquidazione delle sue partecipate.
-
Pensione statunitense del de cuius: tassazione per l’erede residente in Italia
Con la Risposta a interpello n 290 del 12 novembre 2025 le Entrate chiariscono il trattamento fiscale applicabile all'importo percepito nel 2024 dall'erede fiscalmente residente in Italia di un soggetto non residente a titolo di liquidazione di un fondo pensione statunitense alimentato da contributi volontari versati dal de cuius.
L’istanza trae origine dal caso di una contribuente fiscalmente residente in Italia, unica erede di un cittadino italo-americano residente negli Stati Uniti da oltre quarant’anni, deceduto nel 2021.
Nel patrimonio ereditario, completamente situato negli USA e già assoggettato a un’imposta di successione statale dell’1%, rientrava anche un “conto pensionistico individuale volontario” (Individual Retirement Account, IRA), ossia un fondo pensione statunitense alimentato dal de cuius con versamenti volontari.Pensione statunitense del de cuius: tassazione per l’erede residente in Italia
Alla morte del titolare, nel 2024, l’erede italiana ha ricevuto la liquidazione totale del fondo, sul cui importo è stata applicata negli Stati Uniti una ritenuta fiscale del 10%, certificata dalla società di gestione del fondo con modello 1042-S con codice “15”, relativo a “pensioni, rendite, assegni alimentari e premi assicurativi”.
L’istante chiedeva di sapere se la somma percepita dovesse essere considerata:
- reddito di capitale, ai sensi degli articoli 44 e 45 del TUIR, e quindi tassabile con imposta sostitutiva del 26% soltanto sull’eventuale plusvalenza maturata dopo l’apertura della successione (ipotesi nella quale, essendosi ridotto il valore del fondo, non vi sarebbe alcun reddito imponibile); oppure
- reddito da pensione del de cuius, assimilato ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a) TUIR, e dunque da assoggettare in capo all’erede a tassazione separata ai sensi dell’art. 7, comma 3, del medesimo testo unico.
Inoltre, in caso di tassazione come “pensione”, la contribuente domandava chiarimenti su due punti pratici:
- se la base imponibile dovesse essere calcolata sull’importo lordo o al netto dei contributi versati dal defunto;
- se si potesse scomputare la ritenuta già subita negli Stati Uniti, per evitare una doppia imposizione.
L’Agenzia, dopo aver richiamato la normativa nazionale e le convenzioni internazionali, ha fornito una risposta articolata e motivata, che di fatto disconosce la tesi del contribuente.
In primo luogo, l’Amministrazione ha stabilito che le somme ricevute dall’erede rappresentano redditi di pensione e non redditi di capitale.
Secondo l’art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR, rientrano infatti nella categoria dei redditi di lavoro dipendente “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”, comprendendo anche le indennità una tantum derivanti dalla capitalizzazione di trattamenti pensionistici, indipendentemente dal fatto che si tratti di fondi obbligatori o volontari.L’Agenzia ha ribadito che tale interpretazione si estende pure ai fondi pensione esteri alimentati da contributi personali, i quali – pur non rientrando nella disciplina della previdenza complementare italiana (D.Lgs. 252/2005) – generano, in caso di liquidazione, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In applicazione dell’art. 7, comma 3, TUIR, la somma percepita dall’erede è soggetta a tassazione separata, con le stesse modalità che si sarebbero applicate se fosse stata corrisposta al titolare originario.
Pertanto, l’importo deve essere dichiarato integralmente al lordo della ritenuta estera, e tassato in Italia come reddito da pensione percepito per successione.Sul piano internazionale, l’Agenzia ha richiamato la Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni (Washington, 23 agosto 1999, ratificata con legge n. 20/2009).
Esaminando gli articoli 18 (“Pensioni”) e 22 (“Altri redditi”) del Trattato, l’Agenzia ha concluso che, trattandosi di redditi derivanti da un fondo pensionistico volontario, essi rientrano nell’ambito dell’art. 22, che attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza del beneficiario.Di conseguenza:
- le somme devono essere tassate solo in Italia,
- non doveva essere applicata alcuna ritenuta negli USA,
- la contribuente potrà chiedere il rimborso dell’imposta trattenuta negli Stati Uniti e, se necessario, attivare la “procedura amichevole” prevista dall’art. 25 della Convenzione per rimediare alla doppia imposizione
-
730/2025: novità per gli impatriati
Per presentare il Modello 730/2025 occorre attenersi alle istruzioni pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 10 marzo con il Provvedimento n 114763.
Scarica qui Modello e le istruzioni per la Dichiarazione 730/2025.
Vediamo le novità che quest'anno riguardano gli impatriati.
730/2025: redditi degli impatriati
Nel Modello 730/2025 è possibile indicare i redditi degli impatriati.
In particolare, quest'anno viene ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
Come evidenziato anche dalle istruzioni al Modello 730/2025 l’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, ha introdotto, a decorrere dal 29 dicembre 2023, un nuovo regime agevolativo in favore dei lavoratori impatriati, ovvero per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
La disposizione prevede che i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nonché i redditi di lavoro autonomo, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del Tuir, concorrono, entro il limite di 600.000 euro, alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Tali redditi concorrono, invece, alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare:
- a) se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
- b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime. In tale caso l’ulteriore beneficio è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione.
Attenzione al fatto che, la maggiore agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.
730/2025: regime degli impatriati, da quando parte
Le agevolazioni si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d’imposta successivi.
I regimi agevolativi richiedono che i lavoratori:
- a) si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;
- b) non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento;
- c) prestino l'attività lavorativa per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
- d) siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
730/2025: il rigo C1 e il rigo C 14 per gli impatriati
Nella
va compilata la casella Casi Particolari con il codice "4" se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero.

In presenza dei requisiti previsti dall’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall’art. 1, commi 150 e 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%.
Inoltre, i redditi vanno indicati nel Quadro C nella sezione V.

Nel rigo C14 nella colonna 4 esenzione impatriati riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice 4, 6, 8, 9, 13, 14, 16 o 17.
Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BD o CQ o CR o CS o CT o CU o GA o GB.
Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.
-
Frontalieri svizzeri: il codice tributo per la sostitutiva
Con la Risoluzione n 27 del 10 aprile viene istituito il codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri (di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113)
Codice tributo per sostitutiva transfrontalieri svizzeri
L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, prevede che i lavoratori dipendenti, residenti nei comuni di cui all’allegato 1, nonché nei comuni delle Province di Brescia e Sondrio di cui all’allegato 2 del medesimo decreto, possono optare, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, alle condizioni indicate nel medesimo articolo 6.
Il comma 3 del medesimo articolo 6 prevede che l’opzione è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e che il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Il successivo comma 4 dispone che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
Tanto premesso, per consentire ai soggetti interessati il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:- “1863” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui redditi percepiti in Svizzera dai lavoratori dipendenti frontalieri – art. 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”
-
Riduzione forfettaria redditi Campione d’Italia: regole ADE
Le Entrate con il Provvedimento n 41036 dell'11 febbraio provvedono alla determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare:
- ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia,
- nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera,
- nonché ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’articolo 73, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia,
- prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi.
In particolare, per il periodo di imposta 2024, la riduzione forfetaria del cambio da applicare, ai redditi su elencati è pari al 31,98 per cento.
Ricordiamo che il provvedimento è emanato in base al comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), modificato dall’articolo 25- octies del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e successivamente, dall’articolo 129-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che la riduzione forfetaria del cambio di cui all’articolo 188-bis, commi 1 e 2, del TUIR sia stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d’Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno.
Allegati: -
Consulente ONG: tassazione per lavoro prestato a Roma
Con Risposta a interpello n 9 del 23 gennaio le Entrate replicano ad una consulente UNICEF che lavora da Roma relativamente alla corretta tassazione dei suoi redditi.
L'istante è una cittadina italiana, residente in Italia, che è stata assunta dall'Agenzia delle Nazioni Unite UNICEF ECARO (UNICEF), con la qualifica di Consultant (Individual Contractor), vale a dire di Consulente.
La prestazione lavorativa è svolta in Italia, a Roma, presso l'avamposto dell'ufficio UNICEF di Ginevra creato nel 2016. Il contratto di lavoro prevede un pagamento per deliverables, da effettuarsi a fronte della presentazione di una richiesta interna da parte della lavoratrice nei confronti dell'UNICEF al momento della consegna di ogni deliverable, senza la necessità che questa apra partita IVA.
Le Entrate specificano che il reddito è soggetto a tassazione in Italia vediamo il perché.
Consulente UNICEF: tassazione per lavoro prestato a Roma
Le Entrate specificano che in linea generale, i dipendenti di Organizzazioni internazionali beneficino di peculiari regimi di esenzione con riferimento ai redditi percepiti nell'esercizio delle relative funzioni.
La ratio di tale esenzione è quella di evitare che gli Stati aderenti alle Organizzazioni internazionali possano, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva, riappropriarsi di parte dei contributi versati a favore delle stesse.
I rapporti tra i singoli Stati (ospitanti) e gli Enti (ospitati) sono disciplinati dai c.d. Accordi di sede, i quali, limitando in qualche modo la sovranità dei primi, mirano a garantire il pieno svolgimento dell'attività dei secondi nonché a prevedere taluni privilegi e immunità in favore dei relativi dipendenti.
Nell'ordinamento italiano, importante punto di riferimento in relazione agli accordi di sede è l'articolo 41 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 601, rubricato «Accordi ed enti internazionali», ai sensi del quale «Continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali»
Di conseguenza, in presenza di particolari esenzioni in materia fiscale previsti dalle Convenzioni internazionali di cui è parte l'Italia, è necessario darvi applicazione in luogo degli ordinari regimi di tassazione.
Ciò posto, si rileva come per l'UNICEF, che si inserisce nella struttura dell'ONU, si faccia riferimento alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea generale ONU del 13 febbraio 1946 e resa esecutiva in Italia con la legge del 20 dicembre 1957, n. 1318.
La Convenzione citata prevede, all'articolo V, taluni privilegi e immunità in favore dei funzionari («Officials») dell'ONU compresi nelle categorie individuate dal Segretario Generale, tra cui, per quel che in questa sede rileva, l'esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti ad essi corrisposti dall'Organizzazione
Si osserva che tale esenzione trova applicazione esclusivamente con riferimento ai funzionari («Officials») dell'Organizzazione, mentre l'Istante ha stipulato con l'UNICEF ECARO un contratto che le attribuisce la qualifica di Consulente («Consultant»).
Infatti, come risulta dall'Allegato III contenente i termini e le condizioni generali del contratto di consulenza, al punto 2.2, il Consulente non è un membro dello staff in base alle Staff Regulations delle Nazioni Unite e alle politiche UNICEF, né un funzionario ai fini della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite. Pertanto, in assenza di tale essenziale requisito soggettivo, non si ritiene applicabile nei confronti della Contribuente l'esimente di cui trattasi, con la conseguente affermazione della potestà impositiva dello Stato italiano e l'assoggettamento a tassazione in Italia dei compensi dalla stessa percepiti
Per quel che concerne, inoltre, la necessità o meno che l'Istante apra partita IVA, si rileva come quest'ultima vada aperta da chi esercita un'attività economica o professionale in modo abituale e continuativo.
Difatti, in materia di IVA, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, che definisce l'ambito soggettivo dell'imposta in esame, «per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse»
Allegati: -
Scomputo dell’imposta estera sui dividendi sottoposti a imposta sostitutiva
Nel diritto interno italiano, l’articolo 165 comma 1 del TUIR disciplina un credito d’imposta attribuito alle persone fisiche per evitare la doppia imposizione dei redditi prodotti all’estero; la norma, per concedere il credito, tra le altre cose richiede che tali redditi imponibili concorrano alla formazione del reddito complessivo.
Così si giunge all’oggetto del contendere; infatti, in conseguenza di tale prescrizione, sarebbero esclusi dal credito d’imposta i dividendi esteri assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, quando prelevata direttamente dall’intermediario residente, oppure a imposta sostitutiva, quando liquidata direttamente dal contribuente in sede dichiarativa.
Si ricorderà infatti che i redditi da partecipazioni estere non qualificate, se percepiti per il tramite di un intermediario residente, sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26%, ex articolo 27 comma 4 DPR 600/73, da calcolarsi sui dividenti percepiti al netto dell’imposta già versata all’estero.
E similmente, i medesimi redditi percepiti dal contribuente italiano per il tramite di un intermediario non residente sono sottoposti a imposta sostitutiva, sempre con aliquota del 26%, ex articolo 18 comma 1 del TUIR.
Il nuovo orientamento giurisprudenziale
Con la sentenza numero 10204 del 16 aprile 2024, che segue la medesima linea interpretativa già tracciata dalla sentenza 25698/2022, la Corte di Cassazione afferma il diritto allo scomputo dell’imposta estera sui dividendi, anche se questi sono stati tassati in Italia con ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva.
Il punto affermato nel 2022 e ribadito nel 2024 dalla Corte è la prevalenza di quanto stabilito dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sul tema, rispetto al dettato normativo interno.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il credito di imposta va concesso in presenza di alcuni presupposti:
- la percezione del dividendo estero da partecipazione non qualificata da parte di un contribuente persona fisica fiscalmente residente in Italia;
- l’effettiva tassazione in entrambi i paesi (quello della società emittente e quello del contribuente ricevente);
- l’inclusione del dividendo nella base imponibile di una delle imposte coperte dalla Convenzione contro le doppie imposizioni, tra le quali, nella generalità dei casi, si annoverano anche la ritenuta a titolo d’imposta e l’imposta sostitutiva.
Con maggiore precisione formale, la Corte di Cassazione, con la sentenza 10204/2024, precisa che l’imposta estera può essere detratta in tutti i casi in cui:
- esiste un trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e stato estero di emissione del dividendo;
- questo trattato presenti una clausola che preveda che il credito d’imposta non spetta se il reddito è assoggettato a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta “su richiesta del beneficiario”.
È questa una formulazione negativa per affermare che il credito d’imposta in trattazione spetti ogni qual volta il reddito sia sottoposto a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta in modo obbligatorio, come appunto è nell’attuale contesto normativo nazionale.
Una tale clausola è prevista non solo sul trattato tra USA e Italia, preso in esame dalla sentenza 10204/2024, ma è di solito presente nella maggior parte di trattati stipulati con altri paesi.
Scomputo o rimborso
Per usufruire del credito d’imposta, la strada più semplice è lo scomputo in dichiarazione annuale dei redditi; possibile tuttavia solo per il caso dell’imposta sostitutiva e per l’annualità corrente.
Nel caso in cui il contribuente voglia recuperare il credito d’imposta, nel caso in cui il dividendo sia stato assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta, o per gli anni ormai passati in entrambe le situazioni, la strada da seguire è quella dell’istanza di rimborso, da presentarsi entro i 48 mesi dal versamento dell’imposta.