• Redditi esteri

    Redditi Campione d’Italia: fissata la riduzione forfettaria 2023

    Con Provvedimento n 32991 dell'8 febbraio delle Entrate, su parere conforme della Banca d’Italia pervenuto con nota n. 238275 del 6 febbraio 2024, viene determinata nel 33,27 per cento la riduzione forfetaria del cambio di cui all’articolo 188-bis, commi 1 e 2, del TUIR da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, e ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’articolo 73 del TUIR, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia

    Si ricorda che l’art. 1 comma 632 della L. 147/2013, come modificato, stabilisce che, per tenere conto delle variazioni del cambio tra franco svizzero ed euro, la percentuale di riduzione forfetaria, definita per i soggetti sopraindicati nella misura del 30% dall’art. 188-bis commi 1 e 2 del TUIR, è annualmente maggiorata o ridotta, in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute.

    Tale rideterminazione va effettuata con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro il 15 febbraio di ciascun anno e non può comunque essere inferiore al 30%.

    Allegati:
  • Redditi esteri

    Tassazione immobile venduto in paese UE: il caso del residente in Italia

    Con Risposta a interpello n. 122 del 20 gennaio le Entrate chiariscono dubbi sulla assoggettabilità ad imposizione in Italia di reddito derivante dalla vendita di immobile acquistato nei Paesi Bassi, da parte di un soggetto che vive e lavora in Italia e in Spagna.

    Il contribuente dichiara di aver venduto un immobile, acquistato più di cinque anni prima, nei Paesi Bassi, ricavandone una plusvalenza già assoggettata a imposizione in Olanda. La sua domanda riguarda il trattamento fiscale da riservare a tale introito in Italia.

    Le Entrate specificano che in relazione al reddito derivante dall'alienazione del bene immobile ubicato nei  Paesi  Bassi,  occorre far riferimento,  sotto  il profilo  della normativa  internazionale, all'articolo 13 della Convenzione per evitare la doppia imposizione tra l'Italia ed i Paesi  Bassi, firmata all'Aja l'8 maggio 1990 e ratificata con legge 26 luglio 1993, n. 305 (Convenzione o il Trattato tra Italia e Paesi Bassi). 

    In particolare, al paragrafo 1, viene prevista la tassazione concorrente in Italia ed Olanda degli utili che un residente di uno degli Stati ritrae dall'alienazione di beni  immobili, situati nell'altro Stato, di cui all'articolo 6 della stessa Convenzione. 

    Si rileva, pertanto, che nell'ipotesi di una residenza italiana della contribuente il reddito in esame, realizzato dall'Istante nell'anno  di riferimento, ai sensi della Convenzione citata, è assoggettabile ad imposizione sia in Italia, sia nei Paesi Bassi.

    Sul piano della vigente normativa italiana, si evidenzia che, nel presupposto che il contribuente sia fiscalmente residente in Italia, lo stesso è assoggettata ad imposizione nel nostro Paese, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del  TUIR, sul suo reddito complessivo, formato da tutti i redditi posseduti per l'intero periodo  d'imposta, al netto degli oneri deducibili ai sensi dell'articolo 10 del medesimo TUIR.

    In particolare, per quel che concerne il reddito in esame, l'articolo 67, comma 1,  lettera b), del TUIR prevede l'imposizione delle plusvalenze realizzate mediante cessione  a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte  del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. 

    Al riguardo, si osserva che la citata disposizione normativa non è circoscritta alle sole plusvalenze generate dalla  vendita di immobili ubicati nei confini  nazionali ma, risultando come elemento determinante la presenza di un soggetto cedente residente in Italia, ricomprende anche le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni immobili situati  all'estero. 

    Si rileva, tuttavia, che, in base a quanto disposto dal citato articolo 67, comma 1,  lettera b), del TUIR, in caso di cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti  da oltre cinque anni non è prevista alcuna imposizione di tali plusvalenze. 

    In conclusione, spiega l'agenzia, nel presupposto della veridicità e completezza della fattispecie rappresentata nell'istanza, si osserva che il reddito in esame non dovrà essere assoggettato ad imposizione nel nostro Paese e, di conseguenza, non dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi, presentata dal Contribuente, relativa  all'anno  d'imposta di riferimento.

  • Redditi esteri

    Brexit: trattamento fiscale utili distribuiti alla controllante britannica

    Con la Risposta a interpello n 117 del 20 gennaio le Entrate replicano al seguente quesito posto da una società italiana, che distribuisce utili alla controllante società britannica.

    L'istante osserva  come, nel caso di distribuzione di dividendi da parte di una società italiana ad una società residente in uno Stato membro dell'Unione europea o in  uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, trovi applicazione la ritenuta ridotta del 1,20 per cento a titolo d'imposta, ai sensi del comma 3­ter dell'articolo  27 del DPR 29 settembre 1973, n.600. 

    Inoltre, in  presenza di  determinate condizioni, tale ritenuta non è operata in virtù dell'articolo 27 ­bis dello  stesso DPR n. 600 del 1973, attuativo della c.d. direttiva madre­figlia (2011/96/UE).

    Il dubbio interpretativo prospettato dall'istante attiene al trattamento fiscale degli utili distribuiti alla controllante britannica a seguito della Brexit.

    Poiché, infatti, non può trovare applicazione la richiamata disciplina riservata agli Stati membri, l'istante chiede se, nel caso di specie, possa operare la ritenuta prevista dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Regno Unito, firmata a Pallanza il 21 ottobre 1988 e ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329

    L'istante ritiene che ai dividendi corrisposti alla  controllante  sia  applicabile  il  trattamento  fiscale  previsto  dalla  Convenzione, in quanto fonte gerarchicamente sovraordinata rispetto alla normativa nazionale.

    Pertanto, qualora l'assemblea dei soci deliberasse la distribuzione di utili, sulla  quota spettante alla controllante estera sarebbe applicata una ritenuta a titolo d'imposta  nella misura del 5 per cento. 

    L'agenzia replica, ricordando che il 30 gennaio 2020 l'Unione europea ha ratificato l'accordo di recesso con il Regno Unito che, dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020, è diventato un Paese terzo. 

    Ciò ha segnato l'inizio di un periodo transitorio che si è protratto  fino  al  31 dicembre 2020,  in  cui ha  continuato  a  trovare provvisoriamente  applicazione  il  diritto unionale, incluse le libertà fondamentali sancite dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

    Terminato il periodo transitorio, i rapporti tra Unione europea e Regno Unito sono regolati dall'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra:

    • l'Unione europea  e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, 
    • e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall'altra. 

    Nonostante  l'Accordo in esame promuova un forte partenariato tra  Unione europea e Regno Unito, tale Paese non può comunque essere considerato al pari di uno  Stato membro, non facendo ormai più parte né del mercato unico né dell'unione doganale  e non essendo più coinvolto negli accordi internazionali dell'Unione. 

    Pertanto, le Entrate concordano con l'istante nel ritenere che nel caso in esame non trovano  applicazione né l'articolo 27, comma 3­ter, del DPR n.600 del 1973, né il successivo  27­bis del medesimo DPR. 

    Tuttavia, la normativa nazionale deve  essere coordinata con  quella convenzionale, la cui prevalenza sull'ordinamento interno è ammessa dall'articolo 169 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

    In particolare, viene in rilievo l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del Trattato, secondo cui i ''dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere: 

    a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che controlla direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del potere di voto della società che paga i dividendi''. 

    Considerato che, nel caso di specie, nel presupposto che la dichiarata partecipazione comporti almeno il 10% del potere di voto della società italiana che paga il dividendo si ritiene applicabile la ritenuta convenzionale nella misura del 5%. 

    Resta inteso che l'operatività del Trattato è subordinata al ricorrere anche delle altre condizioni ivi  previste, ossia che la controllante britannica integri la nozione di persona residente ai fini convenzionali e sia beneficiaria effettiva dei dividendi.

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    Società Controllate Estere: normativa e criteri di tassazione effettiva

    Con Comunicato stampa di ieri 27 dicembre le Entrate informano della pubblicazione dei seguenti documenti di prassi sulle Società Controllate Estere (Cfc):

    In particolare, la circolare illustra la disciplina relativa alle Società controllate estere (Controlled Foreign Companies, Cfc) e il provvedimento reca i nuovi criteri per determinare in modalità semplificata il requisito dell’effettivo livello di tassazione indicato dall’articolo 167, comma 4, lettera a del Tuir (tassazione effettiva dell’utile inferiore al 50 per cento di quella italiana).

    Entrambi i documenti sono stati integrati a seguito dei numerosi contributi pervenuti in occasione della consultazione pubblica avviata lo scorso luglio 2021.

    Società controllate estere: i requisiti oggettivi e soggettivi 

    La circolare fornisce i chiarimenti definitivi sulla disciplina Cfc attualmente in vigore in seguito alle modifiche introdotte dal Dlgs n.142/2018 (Decreto ATAD). 

    Il documento si sofferma, in particolare, sui requisiti soggettivi e oggettivi per la sua applicazione, sulle modalità di determinazione del livello impositivo estero (effettivo) ai fini del confronto con quello (virtuale) italiano. 

    Inoltre, la circolare fornisce indicazioni sulla circostanza esimente per disapplicare la disciplina Cfc, sulla determinazione e tassazione del reddito del soggetto controllato, nonché sull’applicazione della disciplina in occasione di operazioni straordinarie.

    Società controllate estere: la disciplina del Decreto ATAD 

    La disciplina contenuta nel Decreto ATAD prevede l’individuazione di criteri per verificare, con modalità semplificate, la congruità della tassazione effettiva estera rispetto a quella virtuale domestica, da effettuarsi attraverso un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

    Il provvedimento delle Entrate tiene conto delle novità recate alla disciplina Cfc e aggiorna le indicazioni contenute nel precedente provvedimento, che viene in tal modo sostituito.

    In particolare, con il documento di prassi vengono fornite le definizioni rilevanti ai fini della disciplina, nonché le imposte estere da considerare ai fini della determinazione della tassazione effettiva estera e le imposte italiane da considerare ai fini della tassazione virtuale interna. 

    Tra le altre novità contenute nel provvedimento rientrano l’illustrazione dei criteri di determinazione della tassazione effettiva estera e della tassazione virtuale interna. 

    Viene infine confermata la possibilità di effettuare, in ciascun esercizio, i calcoli connessi alla tassazione effettiva estera e alla tassazione virtuale interna attribuendo rilevanza fiscale ai valori di bilancio della controllata estera o, in alternativa, di attivare il monitoraggio dei valori fiscali di riferimento durante il periodo di possesso della partecipazione di controllo nella entità estera, da effettuarsi attraverso una manifestazione di volontà, non modificabile, nel modello di dichiarazione dei redditi.

    Allegati:
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    Accordi preventivi bilaterali: i codici tributo per pagamento commissione con F23

    Con Risoluzione n 76/E del 21 dicembre 2021 si istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello F23, della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali (all’articolo 31-ter, commi 3-bis e 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).

    Ricordiamo che l'articolo 31-ter del DPR n. 600/73, come modificato dall’articolo 1, comma 1101, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede, ai commi 3-bis e 3-ter, per le imprese aderenti agli accordi di cui si tratta, il pagamento di una commissione determinata sulla base del fatturato complessivo del gruppo e il contributo è dimezzato in caso di rinnovo dell’accordo.

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 297428 del 2 novembre 2021 sono state definite le modalità di determinazione e di pagamento della predetta commissione. Leggi Accordi preventivi bi/multilaterali: come presentare le istanze all'Agenzia delle Entrate,

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F23, della suddetta commissione, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    • “180T” denominato “Commissione per l’accesso agli accordi preventivi bilaterali e multilaterali – art. 31-ter comma 3-bis del d.P.R. 600/73”; 
    • “181T” denominato “Commissione per il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali – art. 31-ter comma 3-ter del d.P.R. 600/73”.

    Si specifica che in sede di compilazione del modello di versamento F23: 

    • nel campo 6 “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “L7A”; denominato “Agenzia delle Entrate – Divisione contribuenti”; 
    • nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, è indicato l’anno di presentazione dell’istanza di accordo preventivo o dell’istanza di rinnovo dell’accordo preventivo, nel formato “AAAA”; 
    • nel campo 11 “codice tributo”, è indicato il codice tributo (“180T” oppure “181T”).

    I codici tributo “180T” e “181T” sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it., nella sezione “Codici versamento e attività – F23 – Codici per i versamenti” e in particolare nella “Tabella 'A' dei codici tributo relativi all'Agenzia delle Entrate”. 

  • Redditi esteri

    Accordi preventivi bi/multilaterali: come presentare le istanze all’Agenzia delle Entrate

    Con Provvedimento n 297428 del 2 novembre le Entrate definiscono "Modalità di determinazione e di pagamento della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali" (in attuazione dei commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

    Accordi bilaterali come accedere alla procedura

    Per accedere alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi bilaterali o di accordi preventivi multilaterali, le imprese con attività internazionale presentano un’istanza all’Ufficio Risoluzione e prevenzione controversie internazionali dell’Agenzia delle entrate, seguendo le indicazioni fornite dal provvedimento in materia di accordi preventivi (provvedimento Ade prot. n. 2016/42295)

    E' bene precisare che per “accordi preventivi bilaterali” si intendono gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale qualora conseguano ad un accordo concluso con l’autorità competente di uno Stato estero a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, come previsto dal comma 3 dell’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Per “accordi preventivi multilaterali” si intendono gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, come previsto dal comma 3 dell’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 

    L’istanza di cui si tratta è redatta in carta libera e può essere inviata all’Ufficio a mezzo posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, al seguente indirizzo: 

    • dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it
    • o, in alternativa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, tramite consegna diretta all’Ufficio, che ne rilascia ricevuta all’atto della presentazione.

    Nei casi di presentazione dell’istanza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o in caso di consegna diretta all’Ufficio, copia dell’istanza e della relativa documentazione sono prodotte anche in formato elettronico o, in alternativa, inviate al seguente indirizzo: dc.gci.controversieinternazionali@agenziaentrate.it. 

    L’ammissibilità dell’istanza è subordinata al pagamento da parte dell’impresa con attività internazionale istante di una commissione da determinarsi con le seguenti modalità: 

    • qualora il fatturato complessivo del gruppo al quale appartiene l’impresa con attività internazionale istante sia inferiore a 100 milioni di euro, la commissione è pari a 10.000 euro; 
    • qualora il fatturato complessivo del gruppo al quale appartiene l’impresa con attività internazionale istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro, la commissione è pari a 30.000 euro;
    • qualora il fatturato complessivo del gruppo al quale appartiene l’impresa con attività internazionale istante sia superiore a 750 milioni di euro, la commissione è pari a 50.000 euro. 

    Per la determinazione del fatturato complessivo del gruppo occorre fare riferimento all’ultimo bilancio consolidato disponibile alla data di presentazione dell’istanza. 

    In caso di richiesta di rinnovo di un accordo preventivo bilaterale o di un accordo preventivo multilaterale la commissione è ridotta alla metà. 

    In caso di presentazione di più istanze di accordo preventivo bilaterale o di un’istanza di accordo preventivo multilaterale aventi a oggetto le medesime operazioni con Stati diversi, l’impresa con attività internazionale istante versa la commissione, per ciascuna istanza bilaterale o per ciascun Stato estero controparte dell’istanza multilaterale. 

    La commissione è versata dall’impresa con attività internazionale istante prima della presentazione dell’istanza. Copia del versamento è allegata all’istanza. 

    La commissione  è versata mediante il modello di pagamento “F23”, indicando il codice tributo.

    In caso di inammissibilità dell’istanza la commissione  è restituita all’impresa con attività internazionale istante.

    Leggi Accordi preventivi bilaterali: i codici tributo per pagamento commissione con F23

  • Redditi esteri

    Campione d’Italia: entro il 30 giugno la dichiarazione dell’imposta locale sul consumo

    Con Decreto MEF del 21 giugno 2021 è stato approvato il modello di dichiarazione dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia ILCC.

    Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione i soggetti che:

    • effettuano nell’esercizio d’impresa, arte o professione, anche svolto in via non esclusiva, 
    • forniture di beni e prestazioni di servizi, diversi da quelli esclusi dall’ILCCI ai sensi dell’articolo 16 del Decreto MEF16 dicembre 2020,
    • nei confronti di consumatori finali, nel territorio del comune di Campione d’Italia. 

    La dichiarazione ILCCI deve essere presentata anche quando non sono state effettuate operazioni per l’anno d’imposta considerato: questo comporta che i quadri A e Z possono essere anche tutti compilati a zero.

    Il modello di dichiarazione dell’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI) può essere presentato:

    • in modalità cartacea 
    • in modalità telematica

    entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, ai sensi dell’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

    I soggetti privi di Codice Fiscale e tenuti all’assolvimento degli obblighi relativi all’ILCCI presentano la dichiarazione in modalità cartacea. 

    Per la presentazione della dichiarazione in modalità cartacea, è utilizzato il modello disponibile in versione PDF editabile sul sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze.

    Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che abbia le medesime caratteristiche tecniche del modello presente sul sito www.finanze.gov.it. 

    SCARICA QUI IL MODELLO

    SCARICA QUI LE ISTRUZIONI

    Attenzione va prestata al fatto che la dichiarazione in formato cartaceo è presentata:

    • direttamente all’Ufficio tributi del comune di Campione d’Italia;
    • la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione ILCCI 2020”, indirizzata all’Ufficio tributi del comune di Campione d’Italia
    • la dichiarazione può, altresì, essere trasmessa mediante posta elettronica certificata al comune di Campione d’Italia.

    Per la presentazione della dichiarazione in modalità telematica il contribuente o la persona incaricata alla presentazione utilizza l’apposita applicazione gestita dal Ministero dell’Economia e delle finanze, presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate 

    https://telematici.agenziaentrate.gov.it/

    L’applicazione consente

    • la compilazione, 
    • la trasmissione, 
    • la memorizzazione 
    • la messa a disposizione del Comune di Campione d’Italia delle dichiarazioni telematiche dell’ILCCI.

    L’accesso all’applicazione è effettuato attraverso l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate che si occupa della fase di autenticazione degli utenti. 

    La dichiarazione telematica verrà compilata tramite form web, strutturato con i medesimi campi del modello cartaceo.

    Il modello di dichiarazione dell’ILCCI 2021, relativo all’imposta 2020, è costituito da: 

    • il frontespizio; 
    • due quadri dichiarativi: quadro A; quadro Z. 

    Il quadro deve contenere il totale dei versamenti effettuati. 

    Per le operazioni compiute entro il 31 dicembre 2020, l’ILLCI dovuta è versata in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021. 

    Il versamento non è dovuto se il relativo ammontare è inferiore a cinque euro.

    Allegati:
  • Redditi esteri

    Titolari di redditi di pensione estera : particolarità e benefici

    La Circolare n 21/E del 17 luglio della Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime agevolato per le persone fisiche titolari di redditi di pensione estera introdotto con la Legge di bilancio 2019, ed in particolare ha spiegato alcuni casi di esclusione da tale regime di uno o più stati esteri per volontà del contribuente.

    Inoltre ha specificato quali sono le ulteriori agevolazioni ai fini della IVAFE e della IVIE per chi opta per tale regime.

    Il regime in oggetto ricordiamolo, prevede l’assoggettamento all’imposta sostitutiva, con aliquota del 7%, di qualsiasi categoria di redditi prodotti all’estero dalle persone fisiche titolari di redditi da pensione estera che abbiano avuto la residenza fiscale all’estero e che la trasferiscono nel Mezzogiorno d’Italia. 

    Per approfondimenti si legga lo speciale “Titolari di pensione estera residenti in Italia e imposta sostitutiva”

    I contribuenti che intendano approfittare della agevolazione in questione esercitando l’opzione in dichiarazione dei redditi, possono, stando a quanto chiarisce la circolare, manifestare la volontà di non avvalersi della applicazione di tale regime con riferimento ai redditi prodotti in uno o più stati esteri. 

    L'esclusione dall’imposta sostitutiva per certi stati, va esercitata come opzione espressa nella dichiarazione dei redditi nella quale si opta per l’applicazione, o con successiva modifica della stessa, avendo diritto per i redditi prodotti negli stati espressamente esclusi, all’applicazione del regime ordinario di tassazione. 

    In altri termini il contribuente può scegliere come assoggettare a tassazione i redditi prodotti nei diversi stati esteri

    Si precisa che una volta escluso un dato stato estero e di conseguenza aver scelto di tassare in modo ordinario i redditi prodotti in quello stato, non si potrà più modificare l’opzione di esclusione. 

    Si potrà solo eventualmente ampliare l’opzione di esclusione ad altri stati. 

    Da evidenziare che l’esclusione di uno o più stati non azzera il termine di durata della stessa opzione, cioè il termine di validità dei dieci anni che decorre dalla data di esercizio della prima opzione e a nulla rilevano le successive modifiche. 

    La circolare specifica che per i redditi prodotti in quei Paesi o territori per i quali il contribuente non ha ritenuto di esercitare l’opzione valgono le ordinarie regole di tassazione vigenti per le persone fisiche residenti in Italia con eventuale diritto al beneficio del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, se spettante. 

    Vi è da sottolineare inoltre che i contribuenti che hanno optato per questa agevolazione usufruiscono anche di un ulteriore vantaggio e cioè: 

    • esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale 
    • esonero dal pagamento dell’IVIE 
    • esonero dal pagamento dell’IVAFE 

    Per quanto riguarda il primo punto la Legge di Bilancio 2019 chiarisce che i soggetti che si avvalgono della imposta sostitutiva per i redditi prodotti all’estero e che hanno trasferito la residenza in Italia nei comuni del Mezzogiorno come di sopra indicato, non sono tenuti al monitoraggio fiscale per le attività e gli investimenti esteri, ossia non dovranno indicarli nella dichiarazione dei redditi. 

    Per ciò che riguarda il secondo punto tali soggetti sono esenti dall’IVIE ossia l’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero e detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso essi siano destinati. 

    Ricordiamo che sono soggetti passivi dell’imposta IVIE: 

    • il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
    • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda proprietà); 
    • il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; 
    • il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. 

    L’esenzione dal pagamento di tale imposta si applica nel caso in cui gli immobili siano detenuti direttamente dai soggetti che hanno optato per il regime in esame o siano detenuti per il tramite di una società fiduciaria, nonché nei casi in cui detti beni siano formalmente intestati ad entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni, o trust) che agiscono quali persone interposte anche se l’effettiva disponibilità degli immobili è da attribuire a persone fisiche residenti.

    Per quanto riguarda l'ultimo punto, vi è esenzione del pagamento dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio (IVAFE) Si ricorda che l’IVAFE è un’imposta dovuta da soggetti residenti per le attività finanziarie detenute all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

  • Redditi esteri

    Fattura elettronica verso San Marino obbligatoria nel decreto crescita

    Il decreto crescita,approvata ieri sera, il cui testo attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tenuto conto della peculiarità degli scambi italo-san marinesi, caratterizzato dalla libera circolazione delle merci e dalla diffusa capillarità, nonché dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2019, dell'obbligo di fatturazione elettronica generalizzato per tutte le operazioni poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti in Italia,  prevede anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino l'obbligo di fatturazione in modalità elettronica, anziché attraverso la fattura emessa in formato cartaceo e in quattro esemplari come previsto dal citato dm 24 dicembre 1993.

    In generale, questo intervento normativo dovrebbe semplificare gli adempimenti certificativi, allineandoli a quelli applicabili sul territorio italiano, consolidando i rapporti economici tra i due Stati e introduce un più efficace strumento di compliance nel corretto assolvimento dell' im posta nell'interesse di entrambi gli Stati.

    Restano in ogni caso ferme le ipotesi di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica previste da specifiche disposizioni di legge, tra le quali

    • quelle previste per i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio"
    • quelle per i soggetti che applicano il regime forfettario
    • quelle per i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli l e 2 della L. n. 398 del 1991 che abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, per il 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria.

    L' efficacia della disposizione è però subordinata alla modifica del d.m. 24 dicembre 1993, da adottare sulla base di un accordo tra i due Stati ai sensi dell'articolo 71 del d. P.R. n. 633 del 1972, al fine di adeguare le disposizioni alle richieste di applicare la fatturazione elettronica anche alle operazioni attive e passive tra l' Italia e San Marino.
    Le specifiche tecniche relative alle modalità di fatturazione elettronica saranno individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.