-
Frontalieri svizzeri: il codice tributo per la sostitutiva
Con la Risoluzione n 27 del 10 aprile viene istituito il codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri (di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113)
Codice tributo per sostitutiva transfrontalieri svizzeri
L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, prevede che i lavoratori dipendenti, residenti nei comuni di cui all’allegato 1, nonché nei comuni delle Province di Brescia e Sondrio di cui all’allegato 2 del medesimo decreto, possono optare, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, alle condizioni indicate nel medesimo articolo 6.
Il comma 3 del medesimo articolo 6 prevede che l’opzione è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e che il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Il successivo comma 4 dispone che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
Tanto premesso, per consentire ai soggetti interessati il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:- “1863” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui redditi percepiti in Svizzera dai lavoratori dipendenti frontalieri – art. 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”
-
Riduzione forfettaria redditi Campione d’Italia: regole ADE
Le Entrate con il Provvedimento n 41036 dell'11 febbraio provvedono alla determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare:
- ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia,
- nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera,
- nonché ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’articolo 73, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia,
- prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi.
In particolare, per il periodo di imposta 2024, la riduzione forfetaria del cambio da applicare, ai redditi su elencati è pari al 31,98 per cento.
Ricordiamo che il provvedimento è emanato in base al comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), modificato dall’articolo 25- octies del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e successivamente, dall’articolo 129-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che la riduzione forfetaria del cambio di cui all’articolo 188-bis, commi 1 e 2, del TUIR sia stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d’Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno.
Allegati: -
Redditi Campione d’Italia: fissata la riduzione forfettaria 2023
Con Provvedimento n 32991 dell'8 febbraio delle Entrate, su parere conforme della Banca d’Italia pervenuto con nota n. 238275 del 6 febbraio 2024, viene determinata nel 33,27 per cento la riduzione forfetaria del cambio di cui all’articolo 188-bis, commi 1 e 2, del TUIR da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, e ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’articolo 73 del TUIR, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia
Si ricorda che l’art. 1 comma 632 della L. 147/2013, come modificato, stabilisce che, per tenere conto delle variazioni del cambio tra franco svizzero ed euro, la percentuale di riduzione forfetaria, definita per i soggetti sopraindicati nella misura del 30% dall’art. 188-bis commi 1 e 2 del TUIR, è annualmente maggiorata o ridotta, in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute.
Tale rideterminazione va effettuata con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro il 15 febbraio di ciascun anno e non può comunque essere inferiore al 30%.
Allegati: -
Tassazione immobile venduto in paese UE: il caso del residente in Italia
Con Risposta a interpello n. 122 del 20 gennaio le Entrate chiariscono dubbi sulla assoggettabilità ad imposizione in Italia di reddito derivante dalla vendita di immobile acquistato nei Paesi Bassi, da parte di un soggetto che vive e lavora in Italia e in Spagna.
Il contribuente dichiara di aver venduto un immobile, acquistato più di cinque anni prima, nei Paesi Bassi, ricavandone una plusvalenza già assoggettata a imposizione in Olanda. La sua domanda riguarda il trattamento fiscale da riservare a tale introito in Italia.
Le Entrate specificano che in relazione al reddito derivante dall'alienazione del bene immobile ubicato nei Paesi Bassi, occorre far riferimento, sotto il profilo della normativa internazionale, all'articolo 13 della Convenzione per evitare la doppia imposizione tra l'Italia ed i Paesi Bassi, firmata all'Aja l'8 maggio 1990 e ratificata con legge 26 luglio 1993, n. 305 (Convenzione o il Trattato tra Italia e Paesi Bassi).
In particolare, al paragrafo 1, viene prevista la tassazione concorrente in Italia ed Olanda degli utili che un residente di uno degli Stati ritrae dall'alienazione di beni immobili, situati nell'altro Stato, di cui all'articolo 6 della stessa Convenzione.
Si rileva, pertanto, che nell'ipotesi di una residenza italiana della contribuente il reddito in esame, realizzato dall'Istante nell'anno di riferimento, ai sensi della Convenzione citata, è assoggettabile ad imposizione sia in Italia, sia nei Paesi Bassi.
Sul piano della vigente normativa italiana, si evidenzia che, nel presupposto che il contribuente sia fiscalmente residente in Italia, lo stesso è assoggettata ad imposizione nel nostro Paese, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del TUIR, sul suo reddito complessivo, formato da tutti i redditi posseduti per l'intero periodo d'imposta, al netto degli oneri deducibili ai sensi dell'articolo 10 del medesimo TUIR.
In particolare, per quel che concerne il reddito in esame, l'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR prevede l'imposizione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Al riguardo, si osserva che la citata disposizione normativa non è circoscritta alle sole plusvalenze generate dalla vendita di immobili ubicati nei confini nazionali ma, risultando come elemento determinante la presenza di un soggetto cedente residente in Italia, ricomprende anche le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni immobili situati all'estero.
Si rileva, tuttavia, che, in base a quanto disposto dal citato articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, in caso di cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da oltre cinque anni non è prevista alcuna imposizione di tali plusvalenze.
In conclusione, spiega l'agenzia, nel presupposto della veridicità e completezza della fattispecie rappresentata nell'istanza, si osserva che il reddito in esame non dovrà essere assoggettato ad imposizione nel nostro Paese e, di conseguenza, non dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi, presentata dal Contribuente, relativa all'anno d'imposta di riferimento.
-
Brexit: trattamento fiscale utili distribuiti alla controllante britannica
Con la Risposta a interpello n 117 del 20 gennaio le Entrate replicano al seguente quesito posto da una società italiana, che distribuisce utili alla controllante società britannica.
L'istante osserva come, nel caso di distribuzione di dividendi da parte di una società italiana ad una società residente in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, trovi applicazione la ritenuta ridotta del 1,20 per cento a titolo d'imposta, ai sensi del comma 3ter dell'articolo 27 del DPR 29 settembre 1973, n.600.
Inoltre, in presenza di determinate condizioni, tale ritenuta non è operata in virtù dell'articolo 27 bis dello stesso DPR n. 600 del 1973, attuativo della c.d. direttiva madrefiglia (2011/96/UE).
Il dubbio interpretativo prospettato dall'istante attiene al trattamento fiscale degli utili distribuiti alla controllante britannica a seguito della Brexit.
Poiché, infatti, non può trovare applicazione la richiamata disciplina riservata agli Stati membri, l'istante chiede se, nel caso di specie, possa operare la ritenuta prevista dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Regno Unito, firmata a Pallanza il 21 ottobre 1988 e ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329
L'istante ritiene che ai dividendi corrisposti alla controllante sia applicabile il trattamento fiscale previsto dalla Convenzione, in quanto fonte gerarchicamente sovraordinata rispetto alla normativa nazionale.
Pertanto, qualora l'assemblea dei soci deliberasse la distribuzione di utili, sulla quota spettante alla controllante estera sarebbe applicata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 5 per cento.
L'agenzia replica, ricordando che il 30 gennaio 2020 l'Unione europea ha ratificato l'accordo di recesso con il Regno Unito che, dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020, è diventato un Paese terzo.
Ciò ha segnato l'inizio di un periodo transitorio che si è protratto fino al 31 dicembre 2020, in cui ha continuato a trovare provvisoriamente applicazione il diritto unionale, incluse le libertà fondamentali sancite dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
Terminato il periodo transitorio, i rapporti tra Unione europea e Regno Unito sono regolati dall'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra:
- l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte,
- e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall'altra.
Nonostante l'Accordo in esame promuova un forte partenariato tra Unione europea e Regno Unito, tale Paese non può comunque essere considerato al pari di uno Stato membro, non facendo ormai più parte né del mercato unico né dell'unione doganale e non essendo più coinvolto negli accordi internazionali dell'Unione.
Pertanto, le Entrate concordano con l'istante nel ritenere che nel caso in esame non trovano applicazione né l'articolo 27, comma 3ter, del DPR n.600 del 1973, né il successivo 27bis del medesimo DPR.
Tuttavia, la normativa nazionale deve essere coordinata con quella convenzionale, la cui prevalenza sull'ordinamento interno è ammessa dall'articolo 169 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
In particolare, viene in rilievo l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del Trattato, secondo cui i ''dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che controlla direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del potere di voto della società che paga i dividendi''.
Considerato che, nel caso di specie, nel presupposto che la dichiarata partecipazione comporti almeno il 10% del potere di voto della società italiana che paga il dividendo si ritiene applicabile la ritenuta convenzionale nella misura del 5%.
Resta inteso che l'operatività del Trattato è subordinata al ricorrere anche delle altre condizioni ivi previste, ossia che la controllante britannica integri la nozione di persona residente ai fini convenzionali e sia beneficiaria effettiva dei dividendi.
Allegati: -
Monitoraggio fiscale: gli obblighi per le Assicurazioni estere
Con Risposta a interpello n 463 del 21 settembre le Entrate chiariscono che una compagnia di assicurazioni estera che svolge attività in Italia in regime di stabilimento ed in libera prestazione di servizi ha obblighi di monitoraggio fiscale.
In particolare, l'Istante è una compagnia di assicurazioni di diritto lussemburghese, residente nel Granducato del Lussemburgo ed ivi assoggettata a tassazione, in conformità alla normativa locale.
La compagnia è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia, in regime di stabilimento ed in libera prestazione di servizi, offrendo polizze assicurative .
Ai fini fiscali, essa ha optato per operare in qualità di sostituto d'imposta in relazione ai redditi di capitale corrisposti agli assicurati, in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 26-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Essa domanda di conoscere la decorrenza degli obblighi di monitoraggio in capo alle imprese assicurative con sede legale in altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo che svolgono attività nel ramo vita in Italia in regime di libera prestazione di servizi "stabilite senza succursale".
Le Entrate ritengono che in relazione ai trasferimenti da e verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s) del decreto legislativo n. 231 del 2007, sono tenute agli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990, tutte le imprese di assicurazione che operano in regime di libera prestazione di servizi in Italia indipendentemente dalla circostanza che la compagnia abbia esercitato l'opzione per operare come sostituto.
L'assoggettamento dei redditi di capitale ad imposta sostitutiva da parte dell'intermediario finanziario estero, non è sufficiente ad esonerare l'intermediario finanziario dagli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990.
Infatti, nella misura in cui in tali operazioni di trasferimento da e verso l'estero non intervenga un intermediario finanziario residente in grado di monitorare i flussi in entrata/in uscita al/dal circuito bancario e finanziario italiano, tali segnalazioni sono dovute nonostante sui relativi redditi di capitale l'impresa di assicurazione estera applichi l'imposta sostitutiva.
Tali imprese, specifica l'agenzia, sono ricomprese tra gli intermediari finanziari soggetti all'applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana, per effetto della modifica recata dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 all'articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 e del rinvio all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, con decorrenza dal 4 luglio 2017.