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Acconto IMU 2023: pagamento entro l’11 dicembre per gli alluvionati
Doppia scadenza per l'IMU 2023 per gli alluvionati che dovranno versare acconto e saldo dell'imposta a distanza ravvicinata in quanto, salvo ulteriori differimenti dell'ultimo minuto, occorre ricordare che il versamento dell'acconto era stato sospeso, tra le altre scadenze tributaria, fino al 31 agosto scorso. Facciamo un riepilogo.
IMU 2023: sospensioni per alluvione e immobili inagibili danneggiati
Nel Decreto Alluvione (DL n 61/2023) pubblicato in GU n 127 del 1 giugno tra le altre sospensioni fiscali si prevedeva quella relativa all'IMU degli immobili situati nelle zone alluvionate.
In particolare, l’acconto IMU 2023 è stato sospeso fino al 20 novembre per gli immobili nelle zone colpite dalle alluvioni in Romagna, Marche e Toscana (consulta qui l'elenco).
La data del 20 novembre è stata poi inserita nel decreto proroghe che l'ha fatta slittare al 10 dicembre.
Per tale motivo, i versamenti dell'acconto IMU dovranno essere effettuati entro il giorno 11 dicembre prossimo in quanto il 10 dicembre cade di domenica.
Inoltre, occorre evidenziare che entro il giorno 16 dicembre scade anche il pagamento del saldo IMU 2023, che cadendo di sabato slitta al giorno 18 anche per i soggetti alluvionati. Leggi anche: Saldo IMU 2023: in cassa entro il 18 dicembre.
Pertanto, i soggetti alluvionati avranno la doppia scadenza per il pagamento dell'IMU 2023:
- entro il giorno 11 dicembre il pagamento dell'acconto IMU,
- entro il 18 dicembre il pagamento del saldo IMU.
IMU 2023: riduzione dell'imponibile per i fabbricati inagibile
Inoltre, è bene ricordare che, le regole generali dell’ IMU prevedono una riduzione del 50% dell’imponibile per "i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati", per il periodo in cui si verifica tale condizione.
L'art. 1, comma 747, lettera b), legge n. 160/2019 stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Il contribuente alternativamente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
Inoltre, sempre ai fini di una eventuale agevolazione IMU, se l’edificio è compromesso da essere ridotto a un rudere può essere iscritto in catasto come edificio collabente in categoria F/2.
La categoria F/2 è priva di rendita catastale e ciò determina l'azzeramento dell'IMU dovuta sull’edificio.
Leggi anche IMU 2023: tutte le novità di quest'anno per una sintesi delle novità.
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TARI: riduzione solo con la prova del mancato servizio
Con la sentenza 5433/2023 la Corte di Cassazione afferma che pesa sul contribuente l'onere della prova del mancato servizio che da diritto alla riduzione della Tariffa comunale per l'asporto rifiuti.
I giudici precisano però che in presenza di tale prova lo sconto è obbligatorio anche se non è previsto dal Regolamento dell'ente locale.
Si ricorda che per legge (articolo 1, comma 656, della legge 147/2013) la TARI può essere versata nella misura massima del 20% in caso di mancato o carente svolgimento del servizio.
Inoltre la tariffa è ridotta fino al 40% in rapporto alla distanza degli utenti dal punto di raccolta.
In questo caso però la Cassazione fornisce una analisi del caso molto particolareggiata concludendo in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione.
Il caso giunto all'attenzione della Suprema corte riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento per la TARI 2016, con riferimento ad uno stabilimento per la produzione di polistirene espanso parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale in merito alla mancata raccolta dei rifiuti speciali prodotti dall'azienda.
Nel ricorso si postulava che l’onere di provare l’istituzione e l’attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati debba incombere a carico dell’ente impositore, trattandosi del presupposto stesso per l’esercizio del potere impositivo.
Per cui, non essendo stata fornita tale prova, la contribuente sarebbe STATA esentata dal pagamento della TARI.
Secondo gli ermellini invece in primo luogo il trattamento dei rifiuti speciali non assimilabili e non assimilati compete in via esclusiva al contribuente, a meno che quest’ultimo non abbia stipulato un’apposita convenzione in tal senso con l’ente impositore o con l’ente preposto alla gestione del servizio, per cui nella specie nessuna inadempienza può essere imputata dal contribuente all’ente impositore con riguardo alla carenza di istituzione, organizzazione o gestione di tale servizio al fine di essere esentato dal pagamento della TARI.
Inoltre
La corte ricorda inoltre, più in generale, che per gli orientamenti più risalenti della Corte, cosi come il D.P.R. 19 settembre 1982 n. 915, la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, è dovuta comunque, indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, essendo sufficiente che egli abbia la possibilità di usufruirne, purché il servizio, regolarmente istituito venga anche concretamente espletato.
Solo se il soggetto obbligato contesta la sussistenza di tale ultima condizione, è onere del Comune di provare di aver istituito un servizio "idoneo e agevolmente utilizzabile dall'utente"
Nel caso di specie la Cassazione dopo una analisi approfondita della normativa sopracitata e dei possibili casi di riduzione della tariffa, si concentra sul fatto che la contribuente non ha dedotto la mancanza di istituzione, organizzazione ed attivazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per l’intera estensione del territorio comunale, ma ha solo censurato le carenze in relazione al trattamento dei rifiuti speciali nell’area industriale; "trattandosi, a ben vedere, di una “disfunzione” delimitata nello spazio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali (assimilabili ed assimilati), che è riconducibile all’art. 26, comma 2, del regolamento comunale IUC,", dice la Cassazione , "grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale ."
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Credito d’imposta IMU Turismo: autodichiarazione entro il 28 febbraio
Entro il 28 febbraio va inviata l'autodichiarazione per le imprese turistiche beneficiare del credito di imposta IMU.
Ricordiamo che, con Risoluzione n 53 del 30 settembre 2022 le Entrate hanno istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU.
In particolare, si tratta del seguente codice tributo:
- “6982” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU – articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
Per tutte le istruzioni operative si rimanda al testo della Risoluzione n 53 di cui si tratta.
Ricordiamo inoltre che dal 28 settembre sono disponibili sul sito dell’Agenzia i software di compilazione e di controllo per l’invio delle istanze per il suddetto credito IMU per le imprese del comparto turistico.
Il primo serve a compilare l’autodichiarazione e a creare il relativo file da inviare telematicamente, il secondo a evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.
Con il Provvedimento n 326194 del 16 settembre 2022 adottato ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 del decreto, le Entrate hanno definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta IMU di cui si tratta.
Con il provvedimento è stato approvato anche il modello con le relative istruzioni da inviare dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:
Il 21 giugno scorso è arrivata la formalizzazione dell’autorizzazione della Commissione europea (n. C(2022) 4363 final) del 21 giugno al bonus IMU per il comparto turistico introdotto dall’articolo 22 del decreto legge 21/2022.
In particolare, l'art 22 del Decreto Ucraina andato in GU n 67 del 21 marzo rubricato Credito d'imposta per IMU in comparto turismo riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta alle:
- imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali,
- imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta,
- nonché alle imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici,
nella in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per:
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,
- a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate
- apertura della P.IVA alla data del 22 marzo 2022,
- e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
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Bed and breakfast: possono scontare una tariffa Tari maggiorata
La Tari, acronimo di Tassa sui rifiuti, è una imposta il cui quadro normativo nazionale viene poi definito in sede locale.
In considerazione di ciò le amministrazioni comunali possono stabilire particolari tariffe per particolari situazioni.
In questa sede, per la fattispecie si analizza il caso dei cosiddetti bed and breakfast, quelle attività che associano l’affitto della camera all’erogazione di servizi basilari collegati, come la colazione, di cui si è occupata l’ordinanza numero 15545, pubblicata il 16 maggio 2022, della Corte di Cassazione.
Il punto di scontro in questione origina dal fatto che la particolare attività dei bed and breakfast costituiscono attività pararicettive che vengono svolte su immobili di solito accatastati ad uso abitativo.
Poiché le tariffe Tari dipendono dall’uso di un immobile, oltre che dalla sua grandezza, il punto di scontro è semplice: se, per questo tipo di attività, l’ente locale possa prevedere delle tariffe maggiorate rispetto a quelle ordinariamente previste per gli immobili ad uso abitativo.
Il Legislatore ritiene infatti che gli immobili ad uso commerciale, a parità di metratura, debbano scontare una tariffa maggiorata, essendo potenzialmente produttivi di una maggiore quantità di rifiuti rispetto a un immobile adibito ad uso abitativo.
Senza entrare nel merito della correttezza dei postulati in base ai quali la destinazione di un immobile e la sua grandezza siano davvero indicativi della capacità dei suoi utilizzatori di produrre rifiuti, vedremo adesso se ad un immobile anche accatasto ad uso abitativo, ma adibito ad attività di bed and breakfast, possa essere applicata una tariffa Tari maggiorata.
La Corte di Cassazione, con la già citata ordinanza, ci spiega che “una maggiore tariffa per la Tari rispetto a quella prevista per le civili abitazioni risponde ai principi costituzionali di capacità contributiva, proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza, nella sua declinazione secondo cui occorre trattare in maniera adeguatamente differenziata situazioni differenti”.
Entrando più nello specifico, la Corte ci spiega anche che non può essere la categoria catastale dell’immobile a determinare i limiti dell’applicazione dell’imposta in questa situazione: nel momento in cui una abitazione viene ad adibita ad attività ricettiva, questa produrrà necessariamente una quantità di rifiuti superiore a quelli che avrebbe prodotto se fosse stata utilizzata come abitazione residenziale, in ragione del maggior numero di persone presenti all’interno della struttura.
Inoltre, la natura articolata di questa attività, che, oltre a fornire un servizio ricettivo, lo integra con un più articolato insieme di servizi collegati, è tale da configurare “un'attività che senza dubbio debba essere considerata commerciale”, assimilabile all’attività alberghiera.
Quindi, in relazione alla Tassa sui rifiuti, secondo la Corte di Cassazione, sarà legittimo, da parte dell’ente locale, prevedere tariffe maggiorate per le attività di bed and breakfast, rispetto a quelle residenziali, in ragione dell’attività svolta, assimilabile a quella alberghiera.
Fondamentalmente “l'attività di affittacamere presenta natura analoga a quella alberghiera seppur si differenzi per le dimensioni più modeste”; ma, dato che l’importo finale della Tari dipende dalle due variabili costituite da utilizzo e metratura, una tariffa maggiorata potrà essere legittimamente applicata, dato che la grandezza dell’immobile commisurerà l’importo dovuto alle dimensioni dell’attività.