• IUC (Imu - Tasi - Tari)

    TARI attività stagionali: quando spetta la riduzione

    La Cassazione con Ordinanza n 21181/2024 ha specificato che il contribuente deve dimostrare di avere diritto alla riduzione della TARI se l’attività ha carattere stagionale e viene svolta soltanto per una parte dell’anno.
    A tal fine deve produrre idonea documentazione che certifichi il requisito della stagionalità, vediamo il caso di specie.

    Tari attività stagionali: quando spetta la riduzione

    Una società Alfa s.a.s. ha presentato ricorso contro il Comune relativamente ad avviso di accertamento emesso per la Tassa sui rifiuti (TARI) per gli anni 2014-2017, a causa di una presunta infedele denuncia. 

    L’avviso era stato originariamente confermato dalla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) e successivamente dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettando le argomentazioni della società contribuente.

    La società sosteneva che avrebbe dovuto beneficiare di riduzioni o esenzioni della TARI in virtù del carattere stagionale della propria attività balneare. 

    Tuttavia, la CTR e il primo grado hanno rigettato questa posizione, ritenendo che l’onere della prova spettasse alla società, che non aveva fornito elementi sufficienti per dimostrare il diritto a tali riduzioni.

    La società ha contestato la sentenza della CTR per essere priva di una motivazione adeguata, affermando che molte delle obiezioni sollevate nel corso del processo non erano state adeguatamente prese in considerazione dalla Corte, risultando in affermazioni generiche e apodittiche.

    Altro punto centrale del ricorso era la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni previste dall’art. 12 del DLgs. n. 472/1997. 

    La società sosteneva che le violazioni contestate, riguardando periodi d’imposta diversi ma relative allo stesso immobile, avrebbero dovuto essere considerate unitariamente, con un'applicazione attenuata delle sanzioni.

    La Corte di Cassazione ha riconosciuto che il ricorso era solo parzialmente fondato, stabilendo che:

    • per quanto riguarda la debenza del tributo, le cause di riduzione e gli interessi applicati, la sentenza della CTR raggiungeva il minimo costituzionale e, pertanto, era legittima. La Cassazione ha ribadito che la contribuente non aveva dimostrato adeguatamente il diritto a esenzioni o riduzioni, né aveva spiegato in modo chiaro in che modo gli interessi fossero stati calcolati erroneamente, specificando che: "parte contribuente non ha adeguatamente allegato e comprovato di avere diritto ad esenzioni o riduzioni in ragione del carattere stagionale della attività sulla scorta delle previsioni regolamentari del Comune adottate in relazione alla normativa vigente (art. 14 del Regolamento TARI) né chiarito in modo specifico – come sarebbe stato suo onere – sotto quale profilo gli interessi, al di là del mero errore nel richiamo della normativa applicabile, sarebbero stati calcolati in modo errato" 

    Tuttavia, il ricorso è stato accolto in parte ritenendo la Cassazione fondate le censure in merito all’applicazione delle sanzioni. 

    La CTR aveva omesso di esaminare adeguatamente la questione del cumulo giuridico delle sanzioni e la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza sul punto e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per riesaminare la questione delle sanzioni.

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    Dichiarazione IMU 2022: invio entro il 31 dicembre

    Entro il 31 dicembre è possibile inviare la Dichiarazione IMU 2022. Ricordiamo che la tale scadenza,

    • prevista ordinariamente per il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui:
      • il possesso dell'immobile ha avuto inizio, 
      • o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell''imposta,

    per quest'anno è stata prorogata al 31 dicembre dal DL Semplificazioni fisco (pubblicato in GU n. 143del 21 giugno 2022).

    La proroga si è resa necessaria in attesa del Decreto 29 luglio 2022 MEF (pubblicato in GU n 184 dell'8 agosto 2022) che ha approvato il Nuovo Modello di dichiarazione IMU con le relative istruzioni. 

    Si sottolinea che il modello sostituisce quello di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012.

    La dichiarazione è presentata mediante trasmissione attraverso i canali telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, e a tale fine il Dipartimento delle Finanze ha predisposto un modulo software di controllo che, a partire dal 7 settembre 2022, è stato pubblicato per l’integrazione nell’applicativo Desktop Telematico così da permettere agli utenti di verificare i file prima di trasmetterli. 

    Dichiarazione IMU 2022: soggetti obbligati

    A norma del comma 769 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, i soggetti passivi interessati, vale a dire le persone fisiche e gli enti commerciali, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

    A norma dell'art. 1, comma 743 della legge n. 160 del 2019, i soggetti passivi dell’imposta sono:

    • i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario 
    • ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi
    • è soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. 

    Dichiarazione IMU 2022: quando va presentata

    Per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo IMU, occorre ricordare il principio generale secondo il quale tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune. 

    Pertanto, come specificato dalle istruzioni al modello, si può affermare che la dichiarazione IMU deve essere presentata quando: 

    Gli immobili godono di riduzione dell'imposta

    Le fattispecie sono le seguenti: 

    • i fabbricati di interesse storico o artistico
    • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
    • le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
    •  i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce

    In Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

    Le fattispecie più significative sono le seguenti: 

    • l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria
    • l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali
    • l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile
    •  il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile
    • l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato

    Per le altre casistiche si rimanda alle Istruzioni al modello 

    La dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

    La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

    Dichiarazione IMU 2022: novità dal 7 settembre 2022

    Inoltre, dal 7 settembre 2022,

    •  per le applicazioni Entratel e File Internet del Desktop Telematico, all'interno della categoria Controlli dichiarazioni varie, è resa disponibile la versione 3.0.0 relativa al modulo Controlli IMU-IMPi EC-PF (codice fornitura: TAT00). 
    • è dismessa la versione 2.2.1, relativa al precedente modello che pertanto non potrà più essere trasmesso. Qualora all'interno dell'applicativo "Desktop Telematico" sia già installata la versione 2.2.1 del modulo, l'aggiornamento avverrà automaticamente all'avvio dell'applicativo successivo al 7 settembre 2022.