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    Acconto IMU 2023: pagamento entro l’11 dicembre per gli alluvionati

    Doppia scadenza per l'IMU 2023 per gli alluvionati che dovranno versare acconto e saldo dell'imposta a distanza ravvicinata in quanto, salvo ulteriori differimenti dell'ultimo minuto, occorre ricordare che il versamento dell'acconto era stato sospeso, tra le altre scadenze tributaria, fino al 31 agosto scorso. Facciamo un riepilogo.

    IMU 2023: sospensioni per alluvione e immobili inagibili danneggiati

    Nel Decreto Alluvione (DL n 61/2023) pubblicato in GU n 127 del 1 giugno tra le altre sospensioni fiscali si prevedeva quella relativa all'IMU degli immobili situati nelle zone alluvionate.

    In particolare, l’acconto IMU 2023 è stato sospeso fino al 20 novembre per gli immobili nelle zone colpite dalle alluvioni in Romagna, Marche e Toscana (consulta qui l'elenco).

    La data del 20 novembre è stata poi inserita nel decreto proroghe che l'ha fatta slittare al 10 dicembre.

    Per tale motivo, i versamenti dell'acconto IMU dovranno essere effettuati entro il giorno 11 dicembre prossimo in quanto il 10 dicembre cade di domenica.

    Inoltre, occorre evidenziare che entro il giorno 16 dicembre scade anche il pagamento del saldo IMU 2023, che cadendo di sabato slitta al giorno 18 anche per i soggetti alluvionati. Leggi anche: Saldo IMU 2023: in cassa entro il 18 dicembre.

    Pertanto, i soggetti alluvionati avranno la doppia scadenza per il pagamento dell'IMU 2023:

    • entro il giorno 11 dicembre il pagamento dell'acconto IMU,
    • entro il 18 dicembre il pagamento del saldo IMU.

    IMU 2023: riduzione dell'imponibile per i fabbricati inagibile

    Inoltre, è bene ricordare che, le regole generali dell’ IMU prevedono una riduzione del 50% dell’imponibile per "i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati", per il periodo in cui si verifica tale condizione.

    L'art. 1, comma 747, lettera b), legge n. 160/2019 stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

    L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Il contribuente alternativamente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

    Inoltre, sempre ai fini di una eventuale agevolazione IMU, se l’edificio è compromesso da essere ridotto a un rudere può essere iscritto in catasto come edificio collabente in categoria F/2.

    La categoria F/2 è priva di rendita catastale e ciò determina l'azzeramento dell'IMU dovuta sull’edificio. 

    Leggi anche IMU 2023: tutte le novità di quest'anno per una sintesi delle novità.

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    IMU pertinenze: spetta agevolazione senza dichiarazione del contribuente

    Niente IMU sulle pertinenze anche senza dichiarazione. Sinteticamente l'Ordinanza della Cassazione n 12226/2023 ha sancito il seguente principio: anche se il contribuente non ha presentato la dichiarazione, le pertinenze dell'immobile non pagano IMU in base al principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito dalla Legge 7 luglio 2000, n. 212.

    In particolare, secondo tale principio, l’inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un’agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso.  

    IMU pertinenze: spetta agevolazione senza dichiarazione del contribuente

    Un Comune ha proposto ricorso in Cassazione avverso la una sentenza della Commissione tributaria regionale che ha rigettato l'appello nei confronti di due contribuenti proprietari di immobili con pertinenze in controversia su impugnazione di due avvisi di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2011 e due avvisi di accertamento per l’IMU relativa all’anno 2012, oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative, in relazione proprio alle due aree pertinenziali site nel medesimo Comune, adibite a giardino.

    La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che, nonostante l’inserimento nell’ “Ambito Residenziale Consolidato R2” secondo il Piano di Governo del Territorio del Comune e la successiva Variante Generale del medesimo Piano di Governo le aree non erano soggette ad ICI-IMU, costituendo giardini pertinenziali ai fabbricati appartenenti in comproprietà.

    Con il primo motivo del ricorso il Comune denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 10, comma 4, e d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, 13, comma 12-ter, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che le aree in questione potessero costituire pertinenze dei fabbricati adiacenti in assenza di una tempestiva dichiarazione del vincolo di destinazione da parte dei comproprietari.

    La Corte in precedenti sentenze ha specificato che in tema di ICI: "qualora l’immobile sia adibito a negozio o bottega direttamente dal soggetto passivo dell’imposta, ed il Comune, con apposito regolamento, abbia stabilito, per tali casi, il diritto a fruire di aliquota agevolata (nei limiti di quanto previsto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 6) ove il contribuente presenti una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il godimento dell’agevolazione, essa spetta comunque al contribuente, ancorché questi non abbia presentato la suddetta dichiarazione, poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente – sancito dalla l. 7 luglio 2000, n. 212, art. 10 comma 1 (ndr l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 comma 1), (c.d. “Statuto del contribuente”), di cui costituisce espressione la previsione dell’art. 6, comma 4, della stessa legge – a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (Cass., Sez. 5″, 17 maggio 2017, n. 12304).

    Con l'Ordinanza di cui si tratta, e in relazione al caso specifico, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:

    "Ai fini dell’ICI e dell’IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte dei contribuenti, l'area pertinenziale può considerarsi parte integrante del fabbricato a cui essa accede, perdendo autonoma rilevanza ai fini impositivi, nonostante l'edificabilità risultante dalle previsioni della pianificazione urbanistica (generale ed attuativa), sempre che l'ente impositore abbia avuto contezza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) del vincolo di pertinenzialità – desumibile dall'accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale – prima dell'anno di imposta a cui si riferisce l'avviso di accertamento".

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    TARI: riduzione solo con la prova del mancato servizio

    Con la sentenza 5433/2023 la Corte di Cassazione  afferma  che pesa sul contribuente l'onere della prova del mancato servizio che da diritto alla riduzione della Tariffa comunale per l'asporto rifiuti.

    I giudici precisano però che in presenza di tale prova lo sconto è obbligatorio anche se non è previsto dal Regolamento dell'ente locale.

    Si ricorda che per legge (articolo 1, comma 656, della legge 147/2013) la TARI può essere versata nella misura massima del 20% in caso di mancato o carente svolgimento del servizio. 

    Inoltre la tariffa è ridotta  fino al 40% in rapporto alla distanza degli utenti dal punto di raccolta. 

    In questo caso però la Cassazione fornisce una analisi del caso molto particolareggiata concludendo in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione.

    Il caso giunto all'attenzione della Suprema corte riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento per la TARI 2016, con riferimento ad uno stabilimento per la produzione di polistirene espanso parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale in merito alla mancata raccolta dei rifiuti speciali prodotti dall'azienda.

    Nel ricorso si postulava che l’onere di provare l’istituzione e l’attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati debba incombere a carico dell’ente impositore, trattandosi del presupposto stesso per l’esercizio del potere impositivo.

    Per cui, non essendo stata fornita tale prova, la contribuente sarebbe STATA esentata dal pagamento della TARI.

    Secondo gli ermellini invece in primo luogo il trattamento dei rifiuti speciali non assimilabili e non assimilati compete in via esclusiva al contribuente, a meno che quest’ultimo non abbia stipulato un’apposita convenzione in tal senso con l’ente impositore o con l’ente preposto alla gestione del servizio,  per cui nella specie nessuna inadempienza può essere imputata dal contribuente all’ente impositore con riguardo alla carenza di istituzione, organizzazione o gestione di tale servizio al fine di essere esentato dal pagamento della TARI. 

    Inoltre 

    La corte ricorda inoltre, più in generale, che per gli orientamenti più risalenti della Corte, cosi come il D.P.R. 19 settembre 1982 n. 915, la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani,  è dovuta comunque, indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, essendo sufficiente che egli abbia la possibilità di usufruirne, purché il servizio, regolarmente istituito venga anche concretamente espletato. 

    Solo se il soggetto obbligato contesta la sussistenza di tale ultima condizione, è onere del Comune di provare di aver istituito un servizio "idoneo e agevolmente utilizzabile dall'utente"

    Nel caso di specie la Cassazione dopo una analisi approfondita della normativa sopracitata e dei possibili casi di riduzione della tariffa, si concentra sul fatto che la contribuente non ha dedotto la mancanza di istituzione, organizzazione ed attivazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per l’intera estensione del territorio comunale, ma ha solo censurato le carenze in relazione al trattamento dei rifiuti speciali nell’area industriale; "trattandosi, a ben  vedere, di una “disfunzione” delimitata nello spazio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali (assimilabili ed  assimilati), che è riconducibile all’art. 26, comma 2, del  regolamento comunale IUC,", dice la Cassazione , "grava   sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle  condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione  della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale ."

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    Credito d’imposta IMU Turismo: autodichiarazione entro il 28 febbraio

    Entro il 28 febbraio va inviata l'autodichiarazione per le imprese turistiche beneficiare del credito di imposta IMU.

    Ricordiamo che, con Risoluzione n 53 del 30 settembre 2022 le Entrate hanno istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU.

    In particolare, si tratta del seguente codice tributo: 

    • “6982” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU – articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”. 

    Per tutte le istruzioni operative si rimanda al testo della  Risoluzione n 53  di cui si tratta.

    Ricordiamo inoltre che dal 28 settembre sono disponibili sul sito dell’Agenzia i software di compilazione e di controllo per l’invio delle istanze per il suddetto credito IMU per le imprese del comparto turistico.

    Il primo serve a compilare l’autodichiarazione e a creare il relativo file da inviare telematicamente, il secondo a evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

    Con il Provvedimento n 326194 del 16 settembre 2022  adottato ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 del decreto, le Entrate hanno definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta IMU di cui si tratta.

    Con il provvedimento è stato approvato anche il modello con le relative istruzioni da inviare dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:

    Il 21 giugno scorso è arrivata la formalizzazione dell’autorizzazione della Commissione europea (n. C(2022) 4363 final) del 21 giugno al bonus IMU per il comparto turistico introdotto dall’articolo 22 del decreto legge 21/2022.

    In particolare, l'art 22 del Decreto Ucraina andato in GU n 67 del 21 marzo rubricato Credito d'imposta per IMU in comparto turismo riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta alle:

    • imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, 
    • imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, 
    • nonché alle imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici,

    nella in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per:

    • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,
    • a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate
    • apertura della P.IVA alla data del 22 marzo 2022,
    • e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
    Allegati:
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    IMU: ecco un riepilogo delle esenzioni 2020/2021

    L'IFEL Fondazione ANCI in risposta alle numerose richieste di supporto e chiarimento pervenute da parte dei Comuni, relativamente alle esenzioni IMU per gli anni 2020 e 2021, e disposte dai provvedimenti emergenziali che si sono susseguiti, propone un'utile tabella di riepilogo grazie alla quale è possibile verificare se la propria attività o il proprio immobile rientrano in una delle agevolazioni.

    Esenzione IMU 2020/2021 a chi spetta  

    Lo schema IFEL che si riproduce integralmente permette di individuare con maggiore chiarezza:

    • le categorie di soggetti beneficiari delle esenzioni
    • i requisiti necessari per accedervi.

    Decreto legge n.34/2020 (cd. dl “Rilancio”):

    L’art.177 ha abolito la prima rata IMU, per l’anno 2020, in favore dei possessori di immobili:

    • adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e degli stabilimenti termali (lettera a))
    • rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) ovvero agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate (lettera b)):
    • rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni (lett. bis aggiunta in sede di conversione).

     Decreto legge n.104/2020 (cd. dl “Agosto”):

    L’art.78 ha previsto l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’IMU, per l’anno 2020, per gli stessi immobili di cui al decreto “Rilancio” ampliando, inoltre, la platea degli immobili considerati ai seguenti: 

    • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 
    • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

    Inoltre, per la prima categoria di immobili di cui sopra, l’esenzione viene prevista anche per gli anni 2021 e 2022 (previa autorizzazione della Commissione europea) a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori della attività ivi esercitate.

    Decreto legge n.137/2020 (cd. dl “Ristori”):

    L’art.9 amplia la portata delle esenzioni previste dall’art.78 del dl n. 104/2020 (cd “Decreto Agosto”). In particolare, l’articolo 9, confermando la platea dei beneficiari dell’esenzione prevista dai precedenti dl 34 e 104, abolisce il versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col DPCM 24 ottobre 2020, elencate nell’Allegato 1 al dl 137/2020. 

    Si tratta in sintesi, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi. Per queste fattispecie, l’agevolazione spetta a condizione che il proprietario degli immobili considerati, sia anche gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi. 

    Decreto legge n.149/2020 (cd. dl “Ristori-bis”, successivamente confluito nel dl 137/2020): 

    L’art.1 al comma 1 interviene sostituendo l’Allegato 1 al decreto n. 137/2020 (cd “Ristori”) e aggiungendo ulteriori codici ATECO rispetto a quelli inizialmente previsti nel precedente Allegato.

    In particolare, l’art.5 elimina la seconda rata dell’IMU per l'anno 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività sottoposte a chiusura riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del decreto in questione. Si tratta sostanzialmente di attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e si trovino nei Comuni delle aree appartenenti alle cd. zone rosse, individuate con ordinanze del Ministro della salute.

    Decreto legge n.154/2020 (cd “Ristori-ter”, successivamente confluito nel dl 137/2020): 

    All’art.1 prevede che l’allegato 2 del dl n.149/2020 venga integrato con il codice ATECO 47.72.10, corrispondente all’attività di Commercio al dettaglio di calzature e accessori. 

    Decreto legge n.157/2020 (cd. “Ristori-quater”, successivamente confluito nel dl 137/2020):

    L’art.8 prevede che l’esenzione del pagamento dell’IMU 2020, disposta dai decreti-legge emergenziali per alcuni immobili produttivi, trovi applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili stessi. Di conseguenza, l'esenzione della seconda rata 2020 dell’IMU, per ciò che attiene i casi in cui è richiesta coincidenza tra gestore e proprietario dell'immobile, compete anche ai titolari di un diritto reale di godimento, agli utilizzatori in forza di un contratto di leasing e ai concessionari di beni demaniali. 

     Legge n.178/2020 (cd “Legge di bilancio 2021”)

     Il comma 48 dell’art.1 riduce alla metà l’IMU 2021 dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con lo Stato italiano. 

    I commi da 599 a 601 dell’art.1 esentano dalla prima rata dell’IMU 2021 i seguenti immobili: 

    • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali; 
    • alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate; 
    • immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 
    • discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate. 

    Infine, i commi dal 1116 al 1119 dell’art.1:

    • prorogano l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i comuni di Lombardia e Veneto interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, nonché per quelli dell’Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d’emergenza, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
    • stabiliscono che sono esenti dall’applicazione dell’IMU i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatasi dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

     Decreto legge n.41/2021 (cd. dl “Sostegni”): precisazione e link allegati nuovi dl 41. 

    Il comma 1 dell’articolo 6-sexies esenta dal pagamento della prima rata IMU 2021 i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal decreto in questione all’art. 1 (commi 1- 4), cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi (si rimanda alla norma di riferimento per approfondimento)

    Inoltre, al comma 2 dello stesso articolo viene precisato che l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

    Decreto legge n.73/2021 (cd. dl “Sostegni-bis”):

     La legge di conversione del decreto in questione (legge n.106 del 2021) prevede all’articolo 4-ter l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’IMU alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021. L’esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore

    Leggi anche Esenzione IMU se i coniugi risiedono in comuni diversi per motivi lavorativi

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    IMU 2021: il Mef fornisce chiarimenti sul calcolo dell’acconto.

    Il 16 giugno prossimo è in scadenza il pagamento dell'acconto IMU 2021, il MEF Ministero della Economia e delle Finanze in risposta ad un quesito fornisce chiarimenti sulle modalità di calcolo.

    In particolare, si chiedeva conferma del fatto che il calcolo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021, separatamente per acconto e saldo, si debba effettuare in base:

    • alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell'immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre 
    • e non come 50% dell'imposta annua.

    Il MEF con FAQ pubblicata sul proprio sito internet raggiungibile al seguente link: MEF Dipartimento delle Finanze conferma la soluzione prospettata nel quesito relativamente al versamento della prima rata.

    Viene chiarito che, sulla base del combinato disposto dei commi 761 e 762 dell'art 1della legge n. 160 del 2019:
    – l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso,
    -il "versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente".
    Pertanto, a titolo di esempio, per un immobile acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell'IMU, da versare entro il prossimo 16 giugno, deve essere proporzionata a 1 mese di possesso e non deve essere parametrata al 50% del calcolo dell'imposta effettuato su 7 mesi.
    Questo aspetto, specifica il MEF è stato affrontato anche nella circolare n. 1 D/f del 2020 dove per l'acconto relativo al 2020, è stato chiarito che "… sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell'aliquota dell'IMU stabilita per l'anno precedente come previsto a regime dal comma 762…."

    Leggi anche IMU 2021: acconto entro il 16 giugno, calcolo dell'imposta e termini di versamento