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    IMU pertinenze: spetta agevolazione senza dichiarazione del contribuente

    Niente IMU sulle pertinenze anche senza dichiarazione. Sinteticamente l'Ordinanza della Cassazione n 12226/2023 ha sancito il seguente principio: anche se il contribuente non ha presentato la dichiarazione, le pertinenze dell'immobile non pagano IMU in base al principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito dalla Legge 7 luglio 2000, n. 212.

    In particolare, secondo tale principio, l’inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un’agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso.  

    IMU pertinenze: spetta agevolazione senza dichiarazione del contribuente

    Un Comune ha proposto ricorso in Cassazione avverso la una sentenza della Commissione tributaria regionale che ha rigettato l'appello nei confronti di due contribuenti proprietari di immobili con pertinenze in controversia su impugnazione di due avvisi di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2011 e due avvisi di accertamento per l’IMU relativa all’anno 2012, oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative, in relazione proprio alle due aree pertinenziali site nel medesimo Comune, adibite a giardino.

    La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che, nonostante l’inserimento nell’ “Ambito Residenziale Consolidato R2” secondo il Piano di Governo del Territorio del Comune e la successiva Variante Generale del medesimo Piano di Governo le aree non erano soggette ad ICI-IMU, costituendo giardini pertinenziali ai fabbricati appartenenti in comproprietà.

    Con il primo motivo del ricorso il Comune denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 10, comma 4, e d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, 13, comma 12-ter, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che le aree in questione potessero costituire pertinenze dei fabbricati adiacenti in assenza di una tempestiva dichiarazione del vincolo di destinazione da parte dei comproprietari.

    La Corte in precedenti sentenze ha specificato che in tema di ICI: "qualora l’immobile sia adibito a negozio o bottega direttamente dal soggetto passivo dell’imposta, ed il Comune, con apposito regolamento, abbia stabilito, per tali casi, il diritto a fruire di aliquota agevolata (nei limiti di quanto previsto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 6) ove il contribuente presenti una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il godimento dell’agevolazione, essa spetta comunque al contribuente, ancorché questi non abbia presentato la suddetta dichiarazione, poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente – sancito dalla l. 7 luglio 2000, n. 212, art. 10 comma 1 (ndr l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 comma 1), (c.d. “Statuto del contribuente”), di cui costituisce espressione la previsione dell’art. 6, comma 4, della stessa legge – a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (Cass., Sez. 5″, 17 maggio 2017, n. 12304).

    Con l'Ordinanza di cui si tratta, e in relazione al caso specifico, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:

    "Ai fini dell’ICI e dell’IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte dei contribuenti, l'area pertinenziale può considerarsi parte integrante del fabbricato a cui essa accede, perdendo autonoma rilevanza ai fini impositivi, nonostante l'edificabilità risultante dalle previsioni della pianificazione urbanistica (generale ed attuativa), sempre che l'ente impositore abbia avuto contezza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) del vincolo di pertinenzialità – desumibile dall'accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale – prima dell'anno di imposta a cui si riferisce l'avviso di accertamento".

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    Dichiarazione IMU 2022: invio entro il 31 dicembre

    Entro il 31 dicembre è possibile inviare la Dichiarazione IMU 2022. Ricordiamo che la tale scadenza,

    • prevista ordinariamente per il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui:
      • il possesso dell'immobile ha avuto inizio, 
      • o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell''imposta,

    per quest'anno è stata prorogata al 31 dicembre dal DL Semplificazioni fisco (pubblicato in GU n. 143del 21 giugno 2022).

    La proroga si è resa necessaria in attesa del Decreto 29 luglio 2022 MEF (pubblicato in GU n 184 dell'8 agosto 2022) che ha approvato il Nuovo Modello di dichiarazione IMU con le relative istruzioni. 

    Si sottolinea che il modello sostituisce quello di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012.

    La dichiarazione è presentata mediante trasmissione attraverso i canali telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, e a tale fine il Dipartimento delle Finanze ha predisposto un modulo software di controllo che, a partire dal 7 settembre 2022, è stato pubblicato per l’integrazione nell’applicativo Desktop Telematico così da permettere agli utenti di verificare i file prima di trasmetterli. 

    Dichiarazione IMU 2022: soggetti obbligati

    A norma del comma 769 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, i soggetti passivi interessati, vale a dire le persone fisiche e gli enti commerciali, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

    A norma dell'art. 1, comma 743 della legge n. 160 del 2019, i soggetti passivi dell’imposta sono:

    • i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario 
    • ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi
    • è soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. 

    Dichiarazione IMU 2022: quando va presentata

    Per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo IMU, occorre ricordare il principio generale secondo il quale tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune. 

    Pertanto, come specificato dalle istruzioni al modello, si può affermare che la dichiarazione IMU deve essere presentata quando: 

    Gli immobili godono di riduzione dell'imposta

    Le fattispecie sono le seguenti: 

    • i fabbricati di interesse storico o artistico
    • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
    • le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
    •  i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce

    In Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

    Le fattispecie più significative sono le seguenti: 

    • l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria
    • l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali
    • l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile
    •  il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile
    • l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato

    Per le altre casistiche si rimanda alle Istruzioni al modello 

    La dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

    La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

    Dichiarazione IMU 2022: novità dal 7 settembre 2022

    Inoltre, dal 7 settembre 2022,

    •  per le applicazioni Entratel e File Internet del Desktop Telematico, all'interno della categoria Controlli dichiarazioni varie, è resa disponibile la versione 3.0.0 relativa al modulo Controlli IMU-IMPi EC-PF (codice fornitura: TAT00). 
    • è dismessa la versione 2.2.1, relativa al precedente modello che pertanto non potrà più essere trasmesso. Qualora all'interno dell'applicativo "Desktop Telematico" sia già installata la versione 2.2.1 del modulo, l'aggiornamento avverrà automaticamente all'avvio dell'applicativo successivo al 7 settembre 2022. 
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    IMU 2021: il Mef fornisce chiarimenti sul calcolo dell’acconto.

    Il 16 giugno prossimo è in scadenza il pagamento dell'acconto IMU 2021, il MEF Ministero della Economia e delle Finanze in risposta ad un quesito fornisce chiarimenti sulle modalità di calcolo.

    In particolare, si chiedeva conferma del fatto che il calcolo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021, separatamente per acconto e saldo, si debba effettuare in base:

    • alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell'immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre 
    • e non come 50% dell'imposta annua.

    Il MEF con FAQ pubblicata sul proprio sito internet raggiungibile al seguente link: MEF Dipartimento delle Finanze conferma la soluzione prospettata nel quesito relativamente al versamento della prima rata.

    Viene chiarito che, sulla base del combinato disposto dei commi 761 e 762 dell'art 1della legge n. 160 del 2019:
    – l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso,
    -il "versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente".
    Pertanto, a titolo di esempio, per un immobile acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell'IMU, da versare entro il prossimo 16 giugno, deve essere proporzionata a 1 mese di possesso e non deve essere parametrata al 50% del calcolo dell'imposta effettuato su 7 mesi.
    Questo aspetto, specifica il MEF è stato affrontato anche nella circolare n. 1 D/f del 2020 dove per l'acconto relativo al 2020, è stato chiarito che "… sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell'aliquota dell'IMU stabilita per l'anno precedente come previsto a regime dal comma 762…."

    Leggi anche IMU 2021: acconto entro il 16 giugno, calcolo dell'imposta e termini di versamento