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Rivalutazione partecipazioni 2023: scadenza il 15.11
Ultimi giorni per pagare l'imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione dei titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati, il pagamento della rata 2023 scade il 15.11.
Attenzione al fatto che, la rivalutazione si perfeziona con il versamento integrale o anche della sola prima rata.
Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo “8057” istituito ad hoc con indicazione anno “2023”.
Ricordiamo infatti che, con Risoluzione n. 23 del 19 maggio, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di cui all’articolo 5, comma 1-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 1, comma 107, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023).
Prima di dettagliare la norma, evidenziamo che anche la Legge di Bilancio 2024 ancora in bozza, con l'art 12 prevede la riproposizione della stessa misura, ma per conoscere il perimetro della aevolazione si attende la norma definitiva.
Rivalutazione partecipazioni 2023: ultimi giorni per pagare la sostitutiva
La legge di bilancio 2023 ha previsto che, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al dPR n. 917/1986:
- per i titoli,
- le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione,
- posseduti alla data del 1° gennaio 2023,
- può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022,
- a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
I successivi commi 108 e 109 del citato articolo 1 della legge n. 197 del 2022 recano disposizioni inerenti alle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023, stabilendo, altresì, che “Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.”.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:
- “8057” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione"
Resta fermo l’utilizzo dei codici tributo 8055 e 8056, per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto, rispettivamente, di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (istituiti con risoluzione n. 75 del 25 maggio 2006 e successivamente ridenominati con risoluzione n. 144/E del 10 aprile 2008).
Rivalutazione partecipazioni 2024: la norma in bozza
L’articolo 12 estenderebbe le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.
Allegati:
Analogamente a quanto già previsto in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali asset, purché posseduti alla data del 1° gennaio 2024, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16% -
Imposta sostitutiva maggior valore attività immateriali: ecco il codice tributo per F24
Con Risoluzione n 31 del 24 giungo 2022 le Entrate istituiscono il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dovuta (ai sensi dell’articolo 110, comma 8-quater, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) in materia di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020.
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 622, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha inserito i commi 8-ter e 8-quater all’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
In particolare, il citato comma 8-ter ha stabilito che “la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo.”
Il successivo comma 8-quater ha previsto inoltre, in deroga alle disposizioni di cui al comma 8-ter, la possibilità di effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, da effettuare alle condizioni ivi previste.
Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 della suddetta imposta sostitutiva, si istituisce il seguente codice tributo:
- "1862” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO ALLE ATTIVITA’ IMMATERIALI – art. 110, comma 8- quater, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.
Si specifica che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Allegati: -
Rivalutazione terreni e partecipazioni: confermata la proroga per il 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 01.03.2022 il decreto legge del 1° marzo 2022 n. 17 recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, noto come Decreto Energia.
Il Decreto all'art 29 conferma la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni.
La norma consente di rideterminare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni con la prospettiva di minori o nessuna plusvalenza all’atto della successiva cessione da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.
L’imposta sostitutiva non si applica sull’incremento di valore del bene ma sull’intero costo rideterminato a seguito di una perizia di stima.
Di fatto si consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate possedute al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art 67 co. 1 lett. c) – c-bis) del TUIR.
Con la pubblicazione in GU del DL si conferma alla data del 1° gennaio 2022, la facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili).
La proroga, prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 14% rispetto a quella dell’11% che era in vigore per la precedente riapertura dei termini dell’agevolazione.
Sarebbe prevista l’applicazione dell’imposta pari:
- al 14% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate);
- al 14% anche per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili);
Si sottolinea che l'aliquota del 14% si applica sull'intero valore di perizia e la rivalutazione produce i suoi effetti e si perfeziona con il pagamento dell'intera imposta sostitutiva ovvero con il versamento della prima rata (per i pagamenti rateali).
Il versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo è previsto a partire dal 15 giugno 2022.
ATTENZIONE: Il Decreto Energia in sede di conversione conferma la possibilità di rivalutazione delle partecipazioni e terreni, e proroga il termine dal 15 giugno al 15 novembre. Per un approfondimenti ti consigliamo di leggere: Riapertura termini di rivalutazione delle partecipazioni