-
Redditi SC 2024: rivalutazione terreni
Il Modello Redditi SC 2024 è la dichiarazione dei redditi delle società di capitali e degli commerciali ed equiparati.
In particolare, deve essere presentato dai seguenti soggetti Ires:
- società per azioni e in accomandita per azioni,
- società a responsabilità limitata,
- società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali,
- società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti in Italia
- enti commerciali, compresi i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti in Italia
- società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia.
Le società e gli enti commerciali non residenti sono obbligati a utilizzare il modello Redditi SC se nell’anno di riferimento della dichiarazione hanno prodotto in Italia (art. 23 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR):
- redditi di impresa derivanti da attività esercitate mediante stabili organizzazioni
- redditi fondiari (reddito dei fabbricati e dei terreni)
- redditi di capitale
- redditi diversi
- redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti.
Vediamo la novità di quest'anno sulla Rivalutazione dei terreni.
Redditi SC 2024: rivalutazione terreni, novità dei quadri RM e RQ
Tra le novità di quest'anno vi è la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni.
Sinteticamente, i quadri RQ e RM sono stati aggiornati al fine di consentire al contribuente l’applicazione delle disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finalizzati alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024.
Sui predetti valori è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento (art. 1, commi 52 e 53, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
-
Rideterminazione valore di partecipazioni e terreni: tutte le regole delle Entrate
Con un comunicato stampa del 26 giugno le Entrate annunciano la pubblicazione della Circolare n 16/E con chiarimenti sulla
rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni, affrancamento dei redditi di capitale e plusvalenze da Oicr e dei rendimenti da contratti di assicurazione.
L’Agenzia fornisce indicazioni operative per rideterminare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) posseduti al 1° gennaio 2023, versando un’imposta sostitutiva del 16%.
Si ricorda che questa possibilità, confermata dalla legge n. 197/2022, viene estesa per il 2023 anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
Altra novità riguarda la possibilità di considerare realizzati i redditi di natura finanziaria relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e a contratti di assicurazione sulla vita di cui ai Rami I e V, versando un’imposta sostitutiva nella misura del 14% (“affrancamento”).
Il comunicato sottolinea che la platea dei contribuenti interessati è costituita, in linea generale da:
- persone fisiche,
- società semplici
- società ed associazioni, dagli enti non commerciali, per le attività detenute al di fuori dell’attività di impresa,
- soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
È possibile rideterminare il costo o valore di acquisto di partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2023. Entro il 15 novembre di quest’anno il contribuente deve versare l’imposta sostitutiva del 16%.
È possibile considerare “affrancati” i redditi di capitale o le plusvalenze latenti al 31 dicembre 2022 relativi a quote di OICR pagando un’imposta sostitutiva del 14%. In presenza di uno stabile rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l'imposta sostitutiva deve essere versata dall’intermediario entro il 16 settembre 2023.
Con riguardo invece ai rendimenti maturati al 31 dicembre 2022 relativi a contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e V, è possibile considerarli “affrancati” i pagando un’imposta sostitutiva del 14%. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato dall’impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023.
Infine, si evidenzia che da quest’anno sarà possibile rideterminare anche il valore dei titoli, quote o diritti, negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
In questi casi, il valore normale sarà determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei mercati nel mese di dicembre 2022 e non sarà necessario, quindi, presentare una perizia giurata di stima.
Allegati: