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Tasse libri sociali sociali: calcolo sulle righe
Con la Risposta a interpello n 42 del 20 febbraio le Entrate replicano ad una Società Cooperativa facente parte di un gruppo bancario cooperativo, che ha domandato chiarimenti sulla Tassa di Concessione Governativa (TCG) e sull’Imposta di bollo relative alla tenuta digitale dei libri sociali, in conformità all’articolo 2215-bis del Codice Civile.
In particolare veniva domandato:
- se la Tassa di Concessione Governativa (TCG) e l’Imposta di Bollo siano dovute per i libri sociali tenuti in modalità digitale, considerando che i riferimenti normativi parlano di “pagine”, un concetto legato ai supporti cartacei.
- se la TCG sia effettivamente dovuta, dato che l’art. 23 della Tariffa del d.P.R. n. 641/1972 si riferisce ai libri sociali cartacei e non menziona esplicitamente quelli digitali.
- quale criterio utilizzare per il calcolo dell’imposta di bollo sui libri sociali digitali, in particolare per determinare cosa si intenda per “registrazione” ai fini della tassazione.
- quali siano le modalità di versamento della TCG e dell’imposta di bollo per i libri digitali.
Viene replicato che entrambi i tributi sono dovuti anche per i libri tenuti in formato digitale vediamo i dettagli delle modalità di calcolo e versamento.
Bollo e tasse libri sociali: dovute anche per quelli digitali
Le Entrate confermano quanto chiarito con interpello precedente ossia il n 346/2021 (cui si rimanda per approfondimenti).
In dettaglio, anche per i libri sociali con la tenuta in modalità digitale occorre pagare la tassa di concessione governativa TCG e l’imposta di bollo per singole righe parametrata a una pagina virtuale di 25 righe.
L’Agenzia richiama la Risposta ad interpello n. 346 del 17 maggio 2021, dove viene specificato che:
- se i libri sono cartacei, l’imposta pari 16 euro è dovuta ogni 100 pagine o frazione, da assolvere prima dell’uso del registro.
- se i libri sono digitali, bisogna fare riferimento al D.M. 17 giugno 2014, il quale all’art. 6, comma 3, che prevede l'imposta di bollo sia dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazione di esse.
L’Agenzia richiama anche la Risoluzione 161/E del 9 luglio 2007, chiarendo che:
- per registrazione si intende ogni singolo accadimento contabile (ad esempio, ogni cespite nel libro degli inventari o ogni operazione in partita doppia nel libro giornale).
- nei libri sociali, la registrazione si riferisce alla singola riga di verbale o all’annotazione dell’ingresso/uscita di un socio.
- la base di calcolo per i libri sociali è 100 pagine = 2.500 righe.
L’Agenzia conferma che il pagamento dell’imposta di bollo per i libri digitali deve essere effettuato mediante modello F24 (codice tributo 2501) entro 120 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta, come stabilito dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Allegati: -
Cessazione depositario scritture contabili: attivo dal 29.07 il servizio ADE
Le Entrate in data 29 luglio avvisano della attivazione della funzionalità con la quale i professionisti possono cessare il loro incarico di depositari delle scritture contabili a prescindere dal cliente che non abbia provveduto al ritiro.
Ricordiamo che il provvedimento con regole e modello necessari ad attivare la nuova procedura risalgono al mese di aprile scorso, riepiloghiamo tutte le regole.
Cessazione depositario scritture contabili: la nuova procedura
Il nuovo comma 3-bis dell’art. 35 del decreto Iva, introdotto dal Dlgs. n. 1/2024 (decreto “Adempimenti”), prevede che in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri e le scritture contabili in seguito alla cessazione dell’incarico di depositario, possa essere lo stesso professionista a comunicare all’Agenzia la conclusione dell’incarico; in questo modo, è data al depositario cessato la possibilità di informare direttamente l’Agenzia della variazione, nell’ipotesi in cui il contribuente cui si riferiscono i documenti contabili non abbia proceduto ad inviare la stessa comunicazione entro i trenta giorni previsti dalla legge (art. 35, comma 3, Dpr 633/1972).
Il professionista, prima di avviare la procedura, attiva dal 29 luglio 2024, è tenuto ad avvisare il depositante dell’intenzione di trasmettere la comunicazione di cessazione all’Agenzia.
L’inoltro del modello sarà consentito soltanto a partire dal 31° giorno successivo all’interruzione dell’incarico ed esclusivamente attraverso la procedura web presente nel Cassetto fiscale, sezione Consultazioni – Anagrafica.
Dopo aver ricevuto la comunicazione e verificato la correttezza delle informazioni, l’Agenzia rilascerà un’attestazione di trasmissione e, dopo l’accoglimento, una ricevuta di acquisizione che riepiloga i dati comunicati; la comunicazione e la ricevuta potranno poi essere consultate sia dal depositario che dal depositante accedendo alle rispettive sezioni del Cassetto fiscale presente in area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
A partire dalla data di trasmissione della comunicazione, il luogo di conservazione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti contabili coinciderà con il domicilio fiscale del depositante.
Cessazione depositario scritture contabili: il modello per preocedere
Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 198619 del 17 aprile con relativi:
con le regole per esercitare la possibilità da parte del depositario di cessare con istanza il proprio incarico, qualora l'ex cliente non abbia provveduto, recente novità della riforma fiscale.
La comunicazione, in particolare, è predisposta e trasmessa dal depositario esclusivamente mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate dal giorno 29 luglio.
Inoltre, l'Agenzia in data 2 maggio ha anche fornito chiarimenti in merito con la Circolcare 9/2024, leggi qui
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Bonifici a cavallo d’anno: chiarimenti ADE sulla rilevanza fiscale
L’agenzia delle Entrate in una delle risposte ai quesiti presentate nel corso di Telefisco 2024 del 1 febbraio replica a dubbi sulla deduzione dei costi secondo il principio di cassa dando rilievo all'ordine di pagamento del bonifico.
Relativamente alla non coincidenza tra il pagamento effettuato con bonifico e il relativo addebito (successivo) dello stesso sul conto corrente viene sinteticamente evidenziato che nessuna rilevanza ai fini fiscali è da attribuirsi al momento in cui materialmente avviene poi l’addebito sul conto corrente dell’erogante.
Deduzione costi per cassa: chiarimenti ADE su bonifico a cavallo d'anno
Un professionista chiedeva la corretta competenza del costo ai fini della deducibilità dello stesso nell’ipotesi di bonifico effettuato il giorno 29 dicembre 2023, ma poi addebitato sul conto corrente il giorno 2 gennaio 2024.
L’agenzia ha replicato ritenendo di poter applicare quanto già chiarito, nella risoluzione 23 aprile 2007, n. 77/E, riguardante il caso di un pagamento on line dei contributi mediante l’utilizzo della carta di credito.
Nel documento di prassi è stato chiarito che «il momento maggiormente rilevante, nel caso in cui i contributi vengano versati con carta di credito on-line, è quello in cui viene utilizzata la carta di credito» e, di conseguenza, i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenere l’onere dando ordine di pagamento alla banca.
Il momento successivo in cui avviene l’addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca, secondo il chiarimento delle Entrate riguarda un rapporto interno che coinvolge delegante e delegato irrilevante ai fini fiscali.
La risposta è interessante poiché applicabile in modo trasversale in ogni ipotesi di applicazione del principio di cassa, ad esempio:
- all’impresa in contabilità semplificata,
- alla deduzione di un onere in dichiarazione dei redditi per un privato,
- alle detrazioni fiscali legate ai bonus edilizi.