• Scritture Contabili

    Bollo e tasse libri sociali: calcolo sulle righe per quelli digitali

    Con la Risposta a interpello n 42 del 20 febbraio le Entrate replicano ad una Società Cooperativa facente parte di un gruppo bancario cooperativo, che ha domandato chiarimenti sulla Tassa di Concessione Governativa (TCG) e sull’Imposta di bollo relative alla tenuta digitale dei libri sociali, in conformità all’articolo 2215-bis del Codice Civile.

    In particolare veniva domandato:

    • se la Tassa di Concessione Governativa (TCG) e l’Imposta di Bollo siano dovute per i libri sociali tenuti in modalità digitale, considerando che i riferimenti normativi parlano di “pagine”, un concetto legato ai supporti cartacei.
    • se la TCG sia effettivamente dovuta, dato che l’art. 23 della Tariffa del d.P.R. n. 641/1972 si riferisce ai libri sociali cartacei e non menziona esplicitamente quelli digitali.
    • quale criterio utilizzare per il calcolo dell’imposta di bollo sui libri sociali digitali, in particolare per determinare cosa si intenda per “registrazione” ai fini della tassazione.
    • quali siano le modalità di versamento della TCG e dell’imposta di bollo per i libri digitali.

    Viene replicato che entrambi i tributi sono dovuti anche per i libri tenuti in formato digitale vediamo i dettagli delle modalità di calcolo e versamento.

    Bollo e tasse libri sociali: dovute anche per quelli digitali

    Le Entrate confermano quanto chiarito con interpello precedente ossia il n 346/2021 (cui si rimanda per approfondimenti).

    In dettaglio, anche per i libri sociali con la tenuta in modalità digitale occorre pagare la tassa di concessione governativa TCG e l’imposta di bollo per singole righe parametrata a una pagina virtuale di 25 righe.

    L’Agenzia richiama la Risposta ad interpello n. 346 del 17 maggio 2021, dove viene specificato che:

    • se i libri sono cartacei, l’imposta pari 16 euro è dovuta ogni 100 pagine o frazione, da assolvere prima dell’uso del registro.
    • se i libri sono digitali, bisogna fare riferimento al D.M. 17 giugno 2014, il quale all’art. 6, comma 3, che prevede l'imposta di bollo sia dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazione di esse.

    L’Agenzia richiama anche la Risoluzione 161/E del 9 luglio 2007, chiarendo che:

    • per registrazione si intende ogni singolo accadimento contabile (ad esempio, ogni cespite nel libro degli inventari o ogni operazione in partita doppia nel libro giornale).
    • nei libri sociali, la registrazione si riferisce alla singola riga di verbale o all’annotazione dell’ingresso/uscita di un socio.
    • la base di calcolo per i libri sociali è 100 pagine = 2.500 righe.

    L’Agenzia conferma che il pagamento dell’imposta di bollo per i libri digitali deve essere effettuato mediante modello F24 (codice tributo 2501) entro 120 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta, come stabilito dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

  • Scritture Contabili

    Depositario libri contabili: come cessare l’incarico se l’ex cliente non provvede

    Con la Circolare n 9 del 2 maggio le Entrate, tra l'altro riepilogano le regole per la Comunicazione di cessazione del depositario delle scritture contabili presentabili in presenza di inerzia del cliente.

    A tal proposito l'agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 198619 del 17 aprile con relativi:

    con le regole per esercitare la possibilità da parte del depositario di cessare con istanza il proprio incarico, qualora l'ex cliente non abbia provveduto, recente novità della riforma fiscale.

    La comunicazione, in particolare, è predisposta e trasmessa dal depositario esclusivamente mediante la procedura web che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Il provvedimento prevede che, al termine della procedura sia rilasciata un’attestazione di avvenuta cessazione dell’incarico di depositario.

    Cessazione depositario libri contabili: il modello per provvedere

    Con il provvedimento in oggetto le entrare hanno pubblicato le regole operative per questa novità della riforma fiscale.

    La comunicazione è predisposta e trasmessa esclusivamente mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, di cui a breve la stessa agenzia darà notizia con avviso.

    La comunicazione è trasmessa dal depositario dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti di cui all’articolo 35, comma 2, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione del relativo incarico, qualora il cliente depositante non abbia già provveduto alla variazione. 

    Attenzione la comunicazione può essere effettuata esclusivamente dopo aver informato il cliente depositante, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che il depositario effettuerà la comunicazione all’Agenzia delle entrate. 

    In fase di compilazione della comunicazione, l’Agenzia delle entrate effettua controlli formali sulla correttezza e congruenza delle informazioni ivi contenute e, in caso di esito positivo, rilascia una attestazione di avvenuta cessazione dell’incarico di depositario. 

    A decorrere dalla data di rilascio dell’attestazione di cessazione, il luogo di conservazione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti sopra indicati si presume coincidere con il domicilio fiscale del cliente depositante

    La comunicazione e la attestazione sono messe a disposizione del depositario e del cliente depositante nelle rispettive aree riservate del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, verrà resa nota la data di disponibilità della procedura web: dalla predetta data potranno essere trasmesse anche le comunicazioni riferite alle cessazioni di incarico avvenute dal 13 gennaio 2024.  

    Cessazione depositario libri contabili: regole 2024

    Il Decreto Legislativo semplificazioni tributaria ( in GU n 9 del 12 gennaio) tra l'altro contiene l'importante novità riguardante la procedura telematica per comunicazione incarico di depositario delle scritture contabili.

    Nel dettaglio, viene modificato l’articolo 35 del decreto Iva recependo le raccomandazioni del CNDCEC.

    Se il cliente (divenuto ex cliente) non provvede in 30 giorni, il depositario nei successivi 60 giorni, dopo aver avvisato il contribuente con Pec o raccomandata, può provvedere in proprio comunicando telematicamente la cessazione dell’incarico, che inserita anche nel cassetto fiscale del cliente cessato. 

    Da tale momento si presume che il luogo di conservazione sia il domicilio fiscale del contribuente.

    In particolare la novità in vigore grazie al decreto semplificazioni che attua la Riforma Fiscale in corso, prevede che all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è inserito il seguente: 

    «3-bis.Nel caso di  variazione del  luogo in  cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e  i documenti di cui alla lettera d) del comma 2, se il contribuente ha affidato a  terzi l'incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, nei successivi sessanta  giorni  dalla  scadenza  del termine   ivi previsto il depositario  avvisa  il contribuente,  mediante  posta  elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso  di  ricevimento, che comunicherà all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico. Il depositario, assolto l'onere comunicativo  di  cui  al  precedente periodo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all'invio di  tale comunicazione all'Agenzia delle entrate. A decorrere  dalla  data  di invio di quest'ultima comunicazione, il  luogo di  conservazione  si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  da  emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvato il modello della comunicazione di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di  trasmissione telematica alla medesima Agenzia.

    La comunicazione di cui  al primo periodo è resa disponibile al soggetto passivo nella  propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.»

    Allegati: