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Omaggi ai dipendenti: tassabili anche se promuovono l’azienda
Con la Risposta n 89 dell'11 aprile le Entrate trattano del regime fiscale applicabile ai fini Irpef (Articoli 9 e 51, commi 1 e 3, del Tuir) dei beni in omaggio ai dipendenti, specificando che, qualora il valore dei beni assegnati dall'Istante ai propri dipendenti, superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir e successive integrazioni, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del Tuir (cfr. risoluzione 29 ottobre 2003, n. 202/E).
La norma di riferimento menzionata nel contesto dell'interpello da parte dell'Agenzia delle Entrate stabilisce le regole per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, inclusa la valutazione dei benefit in natura.
Omaggi ai dipendenti: trattamento fiscale e nuovi limiti 2024
La società, che opera nel campo della produzione e commercializzazione di caffè, the, e prodotti derivati, ha esposto un quesito riguardante il regime fiscale applicabile ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) per determinati benefit forniti ai propri dipendenti.
Tra questi benefit sono inclusi:
- omaggi di bevande preparate nella caffetteria dell'azienda durante il turno di lavoro,
- un "Partner Markout" mensile (un sacchetto di caffè selezionato) destinato a promuovere la conoscenza dei prodotti tra i dipendenti,
- potenzialmente alcuni prodotti di merchandising offerti in occasioni speciali.
La società ha chiesto se questi beni erogati possano considerarsi irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, sostenendo che tali benefit hanno uno scopo prevalentemente aziendale, volto a rafforzare la conoscenza dei prodotti da parte dei dipendenti e a promuovere l'immagine aziendale.
Al riguardo, l'agenzia ha specificato che gli omaggi in questione, per quanto ''utili'' alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un'esigenza propria del singolo lavoratore (ad es. prendere un caffè al bisogno) e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore (ad es. i sacchetti di caffè e i prodotti di merchandising) e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.
Sulla base di quanto rappresentato, si ritiene che, nel caso in esame, qualora il valore dei beni assegnati dall'Istante ai propri dipendenti, superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir e successive integrazioni, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del Tuir (cfr. risoluzione 29 ottobre 2003, n. 202/E)
Viene anche evidenziato che la legge di bilancio 2024, specificamente l'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha introdotto una deroga che, per l'anno d'imposta 2024, eleva il limite, entro il quale il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati gratuitamente ai dipendenti non concorre alla formazione del reddito, ordinariamente pari a euro 258,23 portandolo a 1.000 euro (e fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico).
Questo significa, spiega l'agenzia, che per il 2024, fino a questo importo, i benefit aziendali non aumentano il reddito imponibile dei dipendenti.
Allegati: -
Ritenuta Agenti e Mediatori: entro il 16.04 comunicazione ritenuta ridotta
Entro il 16 aprile 2024 comunicazione ritenuta ridotta su provvigioni degli assicuratori.
Con Circolare n. 7/2024 le Entrate dettano le regole applicative per le ritenute di agenti e mediatori in base alle modifiche intervenute con la legge di Bilancio 2024.
A decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'acconto dovrà pertanto essere applicata ai pagamenti effettuati da tale data, indipendentemente dalla data di maturazione delle provvigioni.
In merito alla dichiarazione da presentare al committente per l'applicazione della ritenuta d'acconto ridotta, si ricorda che la normativa vigente prevede che:- la dichiarazione debba essere spedita ai committenti, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante raccomandata A/R e che
- se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate
In considerazione del fatto che la modifica della legge di bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione relative alla ritenuta ridotta devono pervenire entro il 16 aprile 2024 (quindici giorni successivi alla decorrenza della norma).
Ritenuta d’acconto agenti e mediatori di assicurazione: regole applicative ADE
L’articolo 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, legge di bilancio 2024, ha modificato il quinto comma dell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 abrogando la disposizione nella parte in cui prevedeva l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite, nell’ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.
Nel dettaglio, il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli
- «agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dei «mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva»,
- e dei «mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di
assicurazione in regime di reciproca esclusiva».
Agli agenti e mediatori di assicurazione si applicano, pertanto, le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, declinate nel citato articolo 25-bis.
Attenzione al fatto che la modifica normativa introdotta dal comma 89 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024 si applica, ai sensi del successivo comma 90, a partire dal 1° aprile 2024.
In linea di principio, pertanto, rilevano i pagamenti delle provvigioni effettuati a decorrere dal 1° aprile 2024, a prescindere dal momento della loro maturazione.
Per effetto dell’introduzione dell’obbligo di ritenuta sulle provvigioni in questione, dunque, nei casi di cui al quarto comma dell’articolo 25-bis, gli agenti e i mediatori di assicurazione sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° maggio 2024, ossia quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che gli agenti e i mediatori hanno incassato, anche precedentemente al mese di aprile 2024, e che gli stessi riversano al committente a decorrere da quest’ultimo mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti.
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