• Dichiarazione 730

    Semplificazioni dichiarazioni 2024: l’Agenzia delle Entrate chiarisce

    Pubblicata l'11 aprile 2024 la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 in merito alle novità nei modelli dichiarativi introdotti dal cd. Decreto Adempimenti tributari (D. Lgs 1/2024 "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari"). In una guida di 32 pagine vengono forniti chiarimenti in merito a:

    1.  semplificazioni per le persone fisiche non titolari di partita IVA
    2. semplificazioni per i titolari di partita IVA
    3. Semplificazioni per i sostituti d'imposta
    4. Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione.

    Dichiarazioni 2024: semplificazioni per le persone fisiche non titolari di partita IVA

    Per quanto riguarda le persone fisiche non titolari di partita IVA le principali semplificazioni riguardano:

    1. una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente, incluse le pensioni, e assimilati a quelli di lavoro dipendente che utilizzano il modello di dichiarazione 730. In particolare, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili al contribuente, in modo analitico all'interno di un'apposita sezione, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Tali informazioni, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.
    2. l'estensione dell'utilizzo del modello di dichiarazione 730. A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024, sono introdotte novità relativamente all’ambito soggettivo e oggettivo di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato (c.d. “modello 730”). In particolare, la possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva. Ad esempio, tale modello potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita Iva, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale. Con futuri provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sarà stabilita la graduale inclusione di nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili mediante il modello 730 semplificato
    3. possibilità di riportare nel modello 730 i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva. 
    4. possibilità per i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 di poter ora richiedere direttamente all’Agenzia l’eventuale rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio

    Semplificazioni titolari partita IVA nella dichiarazione dei redditi 2024

    Per quanto riguarda i titolari di partita IVA, i chiarimenti offerti dall'Agenzia delle Entrate nel documento di prassi in commento includono:

    1. modelli dichiarativi Redditi, Iva e Irap più snelli grazie alla progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o acquisibili dall’Agenzia delle Entrate dalle banche dati proprie, oppure, nella titolarità di altre amministrazioni. La riduzione delle informazioni interesserà in particolare i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni per gli operatori economici. In pratica, è progressivamente eliminato l’obbligo di indicare in dichiarazione i crediti d’imposta per i quali è riconosciuto il solo utilizzo tramite “compensazione orizzontale” finalizzata ad estinguere debiti. Per quelli per cui permane l’obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali, è stabilito, invece, che il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni ad essi relative non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che i crediti d’imposta siano spettanti. Tale previsione non vale per i crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis. 
    2. Estensione anche a lavoratori autonomi e imprenditori, seppur in fase di sperimentazione, della dichiarazione dei redditi precompilata.

    Semplificazioni per i sostituti d’imposta

    Per quanto riguarda i sostituti d'imposta il documento di prassi fornisce chiarimenti in merito a:

    1. l'eliminazione della Certificazione Unica relativa ai compensi corrisposti a soggetti che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio. Resta fermo l’obbligo di invio della CU relativamente ai compensi erogati ai contribuenti forfetari ovvero in regime di vantaggio nel corso dell’anno d’imposta 2023, assolto entro il 18 marzo 2024 
    2. Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta

    Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione

    Revisionati anche i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni

    1.  in materia di imposte sui redditi (modello Redditi) e Irap, 
    2. inclusa la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), 

    per gli anni 2024 e seguenti, fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730.

  • Agenti e Rappresentanti

    Ritenuta Agenti e Mediatori: entro il 16.04 comunicazione ritenuta ridotta

    Entro il 16 aprile 2024 comunicazione ritenuta ridotta su provvigioni degli assicuratori.

    Con Circolare n. 7/2024 le Entrate dettano le regole applicative per le ritenute di agenti e mediatori in base alle modifiche intervenute con la legge di Bilancio 2024.

    A decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'acconto dovrà pertanto essere applicata ai pagamenti effettuati da tale data, indipendentemente dalla data di maturazione delle provvigioni.
    In merito alla dichiarazione da presentare al committente per l'applicazione della ritenuta d'acconto ridotta, si ricorda che la normativa vigente prevede che:

    • la dichiarazione debba essere spedita ai committenti, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante raccomandata A/R e che
    • se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate

    In considerazione del fatto che la modifica della legge di bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione relative alla ritenuta ridotta devono pervenire entro il 16 aprile 2024 (quindici giorni successivi alla decorrenza della norma).

    Ritenuta d’acconto agenti e mediatori di assicurazione: regole applicative ADE

    L’articolo 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, legge di bilancio 2024, ha modificato il quinto comma dell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 abrogando la disposizione nella parte in cui prevedeva l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite, nell’ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.

    Nel dettaglio,  il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli 

    • «agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dei «mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva»
    • e dei «mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di
      assicurazione in regime di reciproca esclusiva».

    Agli agenti e mediatori di assicurazione si applicano, pertanto, le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, declinate nel citato articolo 25-bis.

    Attenzione al fatto che la modifica normativa introdotta dal comma 89 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024 si applica, ai sensi del successivo comma 90, a partire dal 1° aprile 2024.

    In linea di principio, pertanto, rilevano i pagamenti delle provvigioni effettuati a decorrere dal 1° aprile 2024, a prescindere dal momento della loro maturazione.

    Per effetto dell’introduzione dell’obbligo di ritenuta sulle provvigioni in questione, dunque, nei casi di cui al quarto comma dell’articolo 25-bis, gli agenti e i mediatori di assicurazione sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° maggio 2024, ossia quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che gli agenti e i mediatori hanno incassato, anche precedentemente al mese di aprile 2024, e che gli stessi riversano al committente a decorrere da quest’ultimo mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Omaggi ai dipendenti: tassabili anche se promuovono l’azienda

    Con la Risposta n 89 dell'11 aprile le Entrate trattano del regime fiscale applicabile ai fini Irpef (Articoli 9 e 51, commi 1 e 3, del Tuir) dei beni in omaggio ai dipendenti, specificando che, qualora il valore dei beni assegnati dall'Istante ai propri dipendenti, superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir e successive integrazioni, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del Tuir (cfr. risoluzione 29 ottobre 2003, n. 202/E). 

    La norma di riferimento menzionata nel contesto dell'interpello da parte dell'Agenzia delle Entrate stabilisce le regole per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, inclusa la valutazione dei benefit in natura.

    Omaggi ai dipendenti: trattamento fiscale e nuovi limiti 2024

    La società, che opera nel campo della produzione e commercializzazione di caffè, the, e prodotti derivati, ha esposto un quesito riguardante il regime fiscale applicabile ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) per determinati benefit forniti ai propri dipendenti. 

    Tra questi benefit sono inclusi:

    • omaggi di bevande preparate nella caffetteria dell'azienda durante il turno di lavoro, 
    • un "Partner Markout" mensile (un sacchetto di caffè selezionato) destinato a promuovere la conoscenza dei prodotti tra i dipendenti, 
    • potenzialmente alcuni prodotti di merchandising offerti in occasioni speciali.

    La società ha chiesto se questi beni erogati possano considerarsi irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, sostenendo che tali benefit hanno uno scopo prevalentemente aziendale, volto a rafforzare la conoscenza dei prodotti da parte dei dipendenti e a promuovere l'immagine aziendale.

    Al riguardo, l'agenzia ha specificato che gli omaggi in questione, per quanto ''utili'' alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un'esigenza propria del singolo lavoratore (ad es. prendere un caffè al bisogno) e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore (ad es. i sacchetti di caffè e i prodotti di merchandising) e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell'esclusivo interesse del datore di lavoro

    Sulla base di quanto rappresentato, si ritiene che, nel caso in esame, qualora il valore dei beni assegnati dall'Istante ai propri dipendenti, superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir e successive integrazioni, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del Tuir (cfr. risoluzione 29 ottobre 2003, n. 202/E)

    Viene anche evidenziato che la legge di bilancio 2024, specificamente l'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha introdotto una deroga che, per l'anno d'imposta 2024, eleva il limite, entro il quale il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati gratuitamente ai dipendenti non concorre alla formazione del reddito, ordinariamente pari a euro 258,23 portandolo a 1.000 euro (e fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico). 

    Questo significa, spiega l'agenzia, che per il 2024, fino a questo importo, i benefit aziendali non aumentano il reddito imponibile dei dipendenti.

    Allegati: