• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: FAQ aggiornate all’11.04

    In data 11 aprile il MIMIT ha aggiornato la sezione FAQ presente sul sito dell'albo certificatori.

    Prima di dettagliare, ricordiamo che, ai fini dell'iscrizione nell'albo, lo stesso ministero, con Decreto direttoriale del 21 febbraio, ha fissato le modalità e i termini di presentazione delle domande di iscrizione all'albo dei certificatori dei crediti ricerca, sviluppo, innovazione e design, istituito presso la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy.

    Nel dettaglio:

    • dalle ore 12.00 del giorno mercoledì 21 febbraio, 
    • persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici, 
    • possono inviare la domanda di candidatura mediante la registrazione sulla piattaforma informatica predisposta dal MIMIT.

    A seguito delle opportune verifiche relative alla sussistenza dei requisiti, previsti dal DPCM del 15 settembre 2023, da completarsi entro 90 giorni dalla domanda di iscrizione, il Ministero, nei successivi 15 giorni, provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dei nomi dei soggetti iscritti all’Albo.

    Di seguito tutte le regole per accedere all'albo certificatori ed approfondimenti sulla sezione delle FAQ che risponde alle domande frequenti degli interessati ala iscrizione.

    Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: via alle domande

    Come riporta l'avviso del Mimit datato 21 febbraio vediamo le regole valide per l'iscrizione per categoria.

    Le persone fisiche che intendono presentare istanza di iscrizione devono dichiarare: 

    • il possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione,
    • di non aver subìto condanna con sentenza definitiva e di aver svolto, nei tre anni precedenti la domanda, attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti,
    • sono inoltre tenute a dichiarare la pendenza di procedimenti per i reati indicati nell’art. 94 del decreto legislativo n. 36/2023, per i reati di cui al Libro II, Titolo VII, capo terzo ed all’art. 640, comma 1, del Codice penale, ovvero di atti impositivi anche non resisi definitivi dell’Amministrazione finanziaria, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.

    Le imprese che svolgono attività di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, che intendono presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, devono avere: 

    • sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte al registro delle imprese, 
    • non essere sottoposte a procedura concorsuale
    • non trovarsi in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, amministrazione controllata, concordato preventivo, fatta salva l’applicazione dell’art. 94, comma 5, lett. d) ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, 
    • e non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 231/2001.

    Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, purché in possesso dei requisiti:

    • i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, 
    • i centri di competenza ad alta specializzazione,
    • i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of excellence) selezionati a valle delle call ristrette della Commissione europea, 
    • le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

    Nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, il Ministero eseguirà idonei controlli sui soggetti iscritti, anche a campione o su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la permanenza dei requisiti.

    A far data dal 1° gennaio 2025, gli iscritti tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre di ciascun anno, saranno tenuti a comunicare al Ministero, a pena di decadenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, la conferma della volontà di rimanere nell’Albo e la sussistenza dei requisiti.

    Viene precisato che ai fini del mantenimento dell’iscrizione sarà, inoltre, necessario dimostrare la continuità nello svolgimento dell’attività, integrando, in ciascun anno successivo a quello di iscrizione, il requisito del completamento nel triennio precedente di idonee attività afferenti ad attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design.

    Le imprese che intendono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ammissibili al beneficio del credito d’imposta, dovranno fare richiesta al Ministero, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all’Albo, e comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore.

    Ti consigliamo anche: Albo Certificatori crediti R&S: in attesa dei decreti attuativi.

    Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: come si accede

    Attenzione al fatto che sulla piattaforma è possibile oltre alla presentazione delle candidature anche accedere al servizio on-line di consultazione che è libera e non prevede autenticazione.

    Per procedere con la richiesta e l'iscrizione all'albo è necessario:

    • l'accesso al servizio tramite SPID o CIE ID;               
    • il possesso della firma digitale intestata al richiedente;
    • il pagamento dell'imposta di bollo da € 16,00. Il bollo deve essere pagato esclusivamente a mezzo PagoPA (tramite questo stesso portale)
    • il versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00. La tassa di concessione governativa è da versare sul c/c postale n° 8003 intestato a: 
      • "Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative", codice causale 8617.                  

    Attenzione al fatto che la scansione fronte e retro del bollettino in un unico file in formato PDF è da caricare sul portale, come attestazione di avvenuto pagamento.                

    Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: chi è il responsabile tecnico

    In una apposita sezione ella piattaforma dell'Albo dei certificatori, il MIMIT ha indicato tutte le risposte ai dubbi frequenti dei contribuenti.

    Nel dettaglio il 5 marzo tra le altre risposte si replica a chi aveva domandato cosa si intenda per responsabile tecnico

    • per responsabile tecnico si intende "Il soggetto o i soggetti responsabili della certificazione competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca, inseriti stabilmente nell’impresa, università o ente di ricerca di cui all’art. 2, commi 4 e 5 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023" 

    Ulteriormente, il giorno 11 aprile viene data replica ad una FAQ che domandava: "Il responsabile tecnico deve essere inserito stabilmente nella struttura organizzativa (impresa, università o ente di ricerca)?

    Il MIMIT ha specificato di si, il responsabile tecnico, ai sensi dell'art. 3, co. 6 del DPCM del 15 settembre 2023, deve avere con una sola impresa, università o ente di ricerca di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del predetto DPCM, un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c., di lavoro eterorganizzato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/2015, o di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c.

    Allegati:
  • Attualità

    Agenzia Entrate: recapiti e contatti validi dal 22 aprile

    Da lunedì prossimo, 22 aprile, cambiano i numeri per chiamare il call center dell’Agenzia da telefono cellulare e dall’estero. 

    Resterà invece invariato il numero verde che si può comporre da telefono fisso (800.90.96.96).

    Vediamo tutte le novità.

    Agenzia Entrate: recapiti e contatti validi dal 22 aprile

    Da lunedì prossimo, 22 aprile per parlare col Fisco si potrà chiamare:

    • da telefono cellulare il numero 06.97.61.76.89 (che sostituisce il numero 06.96.66.89.07),
    • da fuori Italia il numero 06.45.47.04.68  (che prende il posto dello 06.96.66.89.33).

    I nuovi numeri di telefono saranno attivi da lunedì 22 aprile sia per le chiamate in ingresso che per quelle in uscita per il servizio di richiamata da parte di un operatore (call back).

    L’Agenzia sta già comunicando la novità con un apposito messaggio vocale agli utenti del call center durante il tempo d’attesa per parlare con un funzionario. 

    Anche nei prossimi mesi, chi continuerà a utilizzare i vecchi recapiti telefonici sarà informato con un messaggio vocale sui nuovi numeri da digitare.

    Il call center dell’Agenzia, assistenza e informazioni al telefono è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, eccetto i giorni festivi, per fornire informazioni e assistenza fiscale su:

    • novità, 
    • scadenze,
    • rimborsi o comunicazioni di irregolarità.

    Inoltre, con orario dalle 9 alle 13, il call center risponde anche a quesiti in materia catastale (quest’ultimo servizio è disponibile per chi chiama da tutti i distretti telefonici del territorio nazionale, ad eccezione della Valle d'Aosta e della provincia di Bolzano, per quali si consiglia di rivolgersi alle Direzioni provinciali o Uffici provinciali-Territorio competenti).

    Per chi chiama il call center è raccomandato di tenere a portata di mano il codice fiscale, che viene richiesto dal sistema vocale o che, in caso di mancato riconoscimento, sarà richiesto dall'operatore al momento in cui la telefonata verrà presa in carico.

    Il costo delle chiamate da cellulare e dall’estero è a pagamento secondo il piano tariffario del proprio operatore telefonico, mentre da rete fissa il servizio è gratuito.

    Tutte le informazioni sono disponibili nell’area tematica del sito dell’Agenzia Contatti e assistenza – Assistenza fiscale

    Quando il traffico telefonico è intenso, per evitare al contribuente di rimanere in attesa per un lungo periodo prima di poter parlare con l'operatore, il sistema propone automaticamente la prenotazione di richiamata ("call back"). 

    In questo modo è possibile essere contattati telefonicamente, compatibilmente con le disponibilità, nella giornata e nella fascia oraria che più si desidera. Il servizio di "call back" è prenotabile anche online.

  • Dichiarazione 730

    Rimborsi 730/2024: paga il Fisco, su scelta del contribuente, anche se c’è il sostituto

    Nel Modello 730/2024 figura una novità sui rimborsi delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

    In particolare, la scelta andrà fatta prima di inviare la dichiarazione, selezionando la voce «Nessun sostituto» per avere il rimborso direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

    Se dal 730 presentato emergerà un credito, il rimborso arriverà sul conto corrente o bancario comunicato all’Agenzia.

    Se invece emergerà un debito, il pagamento potrà avvenire in due modi: 

    • direttamente dall’IBAN fornito alle entrate, 
    • stampando il modello F24 già precompilato con i dati necessari.

    Vediamo come arriva il rimborso dal Fisco, in caso di credito risultante dal 730/2024.

    Rimborsi da 730/2024 con “Nessun sostituto”: aperto a tutti

    In presenza del sostituto d'imposta, per scelta del contribuente, se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso relativo all’Irpef e alle relative addizionali, quello relativo alla cedolare secca e dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria. 

    Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto.

    La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate. gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure utilizzando l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità.

    Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

    Qualora, invece, il contribuente intenda utilizzare in compensazione (ex art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241) i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, è tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con apposito provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate (art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019).