• Oneri deducibili e Detraibili

    Spese servizi di telefonia: quando sono interamente deducibili

    Con la Risposta n 71 del 9 marzo le Entrate chiariscono che, se la società è in grado di quantificare analiticamente i costi che vengono direttamente integrati nel pacchetto di servizi che essa offre ai propri clienti, e che quindi sono impiegati in via diretta per produrre ricavi, quella quota di costi può essere dedotta dal reddito al 100% e per essa non opera la presunzione di promiscuità dettata dall’articolo 102, comma 9 del Tuir. 

    Viene ricordato che la norma stabilisce che le quote di ammortamento, i canoni di locazione o noleggio e le spese di utilizzo e manutenzione delle apparecchiature di comunicazione elettronica sono deducibili solo parzialmente.

    In base alla normativa vigente:

    • le spese relative a servizi di telefonia fissa e mobile sono deducibili nella misura dell’80%;
    • il limite riguarda sia i costi di utilizzo sia quelli relativi alle apparecchiature terminali;
    • l’unica eccezione riguarda alcune ipotesi specifiche, come gli impianti di telefonia installati sui veicoli di imprese di autotrasporto merci. 

    Questo regime forfetario si basa sulla presunzione di utilizzo promiscuo, cioè sulla possibilità che tali strumenti siano utilizzati anche per esigenze personali, in ipotesi diversa, caso in cui la società quantifica analiticamente i costi essi vengono dedotti interamente se impiegati per produrre direttamente ricavi.

    Quando le spese di telefonia sono deducibili al 100%

    Una società italiana che fornisce servizi informatici e di procurement all’interno di un gruppo multinazionale, opera tramite:

    • un head office in Italia;
    • diverse stabili organizzazioni all’estero.

    Tra i servizi offerti alle società del gruppo rientrano anche servizi di infrastruttura IT e sicurezza informatica, che comprendono:

    • telefonia fissa,
    • telefonia mobile,
    • trasmissione dati.

    Questi servizi vengono forniti ai clienti del gruppo sulla base di contratti pluriennali di tipo Master Service Agreement (MSA)

    La società distingue due diverse categorie di spese di telefonia:

    • Quota di autoconsumo:
      • costi utilizzati internamente dall’azienda;
      • contribuiscono solo indirettamente all’attività d’impresa.
    • Quota con finalità imprenditoriale:
      • costi sostenuti per servizi che vengono integrati nelle prestazioni fornite ai clienti;
      • tali costi generano direttamente ricavi.

    Grazie a un sistema interno di allocazione analitica dei costi (service pricing), l’impresa è in grado di attribuire con precisione i costi telefonici ai clienti che utilizzano i servizi.

    Relativamente al quesito le entrate evidenziano che la limitazione dell’80% non si applica automaticamente a tutte le spese di telefonia.

    Concludendo, quando i costi telefonici:

    • sono direttamente collegati alla produzione di ricavi,
    • rappresentano parte integrante del servizio venduto ai clienti,
    • non possono essere utilizzati per scopi personali,
    • la deducibilità segue le regole ordinarie del reddito d’impresa

    In questi casi, quindi, i costi sono deducibili integralmente.

    Il presupposto fondamentale per la deduzione piena è che le apparecchiature o i servizi non siano suscettibili di uso promiscuo.

    Se invece i servizi di telefonia possono essere utilizzati anche per esigenze personali dei dipendenti o dell’impresa, continua ad applicarsi la limitazione dell’80% prevista dal TUIR.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese sanitarie 2026: vale il Prospetto del sistema TS

    Le Entrate hanno avviato la campagna dei dichiarativi 2026.

    Sono stati pubblicati tutti i modelli della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2025.

    A tale proposito, ai fini del Modello 730 e del Modello Redditi PF 2026 è bene ricordare un chiarimento che nel luglio del 2025 è stato specificato dalle Entrate e dal Mef.

    In particoalre, le Entrate con una FAQ del 17 luglio hanno confermato quanto precedentemente specificato dal MEF durante il question time, per la detraibilità delle spese sanitarie.

    Viene evidenziato che è possibile utilizzare il prospetto del sistema TS per la detrazione delle spese mediche nel Modello Redditi PF oltre che nel modello 730 in alternativa a scontrini e ricevute varie.

    Vediamo i dettagli e la conferma ADE.

    Prospetto Spese sanitarie sistema TS: utilizzo per i dichiarativi 2026

    Con la risposta n 5-04219 del 9 luglio 2025 il MEF replicava ai dubbi sull'utilizzo del prospetto del sistema TS per la detrazione delle spese mediche nel Modello Redditi PF chiarendo che è possibile utilizzare, ai fini della detrazione, tutte le spese indicate nel prospetto in oggetto.

    Con riferimento alla detraibilità delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti e debitamente documentate, veniva richiamata la Circolare n 14/2023 delle Entrate che in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, ha riconosciuto ai contribuenti la facoltà di sostituire la documentazione cartacea necessaria alla detrazione delle spese sanitarie con il prospetto delle spese scaricato dal portale STS, a condizione che venga resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

    Nelle istruzioni relative al modello Redditi Persone Fisiche sia presente un rinvio generico alla predetta circolare n. 14/E del 2023 senza, tuttavia, formulare un espresso riconoscimento dell'utilizzabilità del prospetto STS quale documentazione sostitutiva ai fini della detrazione fiscale in caso di dichiarazione ordinaria non precompilata.

    Pertanto si chiedeva di sapere se si intenda "prevedere un aggiornamento delle istruzioni ministeriali al modello Redditi PF, volto a esplicitare tale facoltà, in coerenza con quanto già previsto per il modello 730, al fine di garantire uniformità di trattamento e certezza normativa, al fine di chiarire se il prospetto delle spese sanitarie reso disponibile dal STS sia utilizzabile anche ai fini della detrazione IRPEF per le spese sanitarie nel caso di presentazione del modello Redditi Persone Fisiche 2025 non precompilato".

    L'Agenzia delle entrate ha ricordato che il decreto legislativo n. 1 dell'8 gennaio 2024 ha introdotto il comma 1 – nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, in base al quale la dichiarazione precompilata è predisposta anche per i contribuenti con redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione. Pertanto, oltre al modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate elabora anche il modello Redditi Persone fisiche precompilato per tutti i contribuenti, anche con partita IVA, per i quali l'Agenzia dispone di informazioni rilevanti ai fini della dichiarazione, quali redditi, oneri e spese deducibili e/o detraibili. Inoltre, il citato comma 1-bis precisa che con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le regole in tema di controlli di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

    Per quanto attiene alla documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni per le spese sanitarie con la circolare n. 14 del 2023, al paragrafo "Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti", è stato chiarito che il contribuente, in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), può conservare/esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

    Tale principio trova applicazione a prescindere dal modello di dichiarazione utilizzato e, dunque sia se il contribuente utilizza il modello 730 che nel caso in cui venga utilizzato il Modello Redditi precompilato.

    Allo stesso modo, il citato prospetto può essere conservato/esibito, in luogo della documentazione attestante le singole spese, anche dai contribuenti che non intendono avvalersi del "servizio" web della dichiarazione dei redditi precompilata disponibile nell'area riservata presente sul sito dell'Agenzia delle entrate e che, quindi, compilano e presentano la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone fisiche) in via autonoma. In quest'ultimo caso, ovviamente, non trovano applicazione i limiti ai poteri di controllo di cui al richiamato articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

    La possibilità di attestare le spese sanitarie tramite il prospetto scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria è di fatto affermata anche nelle istruzioni ai modelli sia 730 che Redditi – Persone fisiche attraverso un generico richiamo alla citata circolare. 

    Occorre, infatti considerare che le istruzioni ai modelli forniscono indicazioni su una pluralità di casistiche e, pertanto, in particolare per quanto attiene agli aspetti interpretativi, non possono che fornire indicazioni sintetiche.

    Viene chiarito che er una maggiore chiarezza sarà cura dell'Agenzia fornire chiarimenti sulla possibilità di attestare le spese sanitarie tramite il prospetto delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria anche per il Modello Redditi Persone fisiche mediante la pubblicazione di un'apposita FAQ esplicativa.

    In data 17 luglio 2025 viene chiarito che "è possibile attestare il sostenimento delle spese sanitarie indicate nella dichiarazione dei redditi (Modello 730/2025 e REDDITI PF 2025) anche attraverso il prospetto di dettaglio delle spese reso disponibile digitalmente dal Sistema Tessera Sanitaria.
    L'esibizione del prospetto è alternativa alla conservazione di tutti i documenti di spesa sanitari, come fatture, scontrini e ricevute, purché, come in , accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza tra le spese elencate nel prospetto e quelle fornite dal Sistema Tessera Sanitaria.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese di trasferta e rappresentanza: chiarimenti ADE

    Con la Circolare n 15 del 22 dicembre le Entrate pubblicano i chiarimenti sulle spese di trasferta e rappresentanza.

    Di rivielo l'evidenza che sono fuori dalla tassazione i rimborsi ai dipendenti per auto private per missioni e trasferte nel comune, vediamo maggiori dettagli.

    Spese di trasferta e rappresentanza: chiarimenti ADE

    Le Entrate con un comunicato stampa hanno annunciato la Circolare n 15/2025 con oggetto: Novità in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte o le missioni e delle spese di rappresentanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, autonomo e d’impresa – Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, legge 30 dicembre 2024, n. 207, e decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108

    In particolare si forniscono istruzioni sulle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) in merito al trattamento fiscale delle indennità di trasferta o di missione per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d’impresa. 

    Il documento di prassi definisce in modo puntuale le condizioni da rispettare e anche i casi in cui è richiesto l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabile, offrendo un quadro unitario delle regole da applicare. 

    I rimborsi esclusi dal reddito

    La circolare illustra le regole relative al trattamento fiscale delle trasferte o missioni del lavoratore dipendente, nonché dei relativi rimborsi di spese. 

    Ai fini di una semplificazione, per quanto riguarda i rimborsi di spese di viaggio e trasporto per trasferte o missioni all’interno del territorio comunale, la norma ha eliminato il riferimento ai documenti provenienti dal vettore.

    Di conseguenza, questi rimborsi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nel caso in cui le spese siano “comprovate e documentate” anche con altre modalità. 

    Non concorre quindi più al reddito il rimborso chilometrico riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo le tabelle Aci, anche in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale. 

    La disciplina si applica anche ai rimborsi, erogati nel 2025, relativi a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente. Fuori dal reddito imponibile, inoltre, i rimborsi delle spese di pedaggio, documentate, sostenute durante le trasferte e quelli relativi alle spese di parcheggio.

    Le regole sulla tracciabilità

    La circolare analizza poi le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal decreto fiscale (Dl n. 84/2025) in materia di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC). 

    In particolare, la condizione di tracciabilità si applica sia per le trasferte all’interno del comune, sia per quelle al di fuori dello stesso. 

    Dal 1° gennaio 2025, quindi, i rimborsi di queste spese non concorrono al reddito di lavoro dipendente solo se sostenute con mezzi di pagamento tracciabile.

    L’obbligo di tracciabilità riguarda anche i casi in cui il trasportatore operi mediante l’utilizzo di “piattaforme di mobilità”, mentre continuano a non essere assoggettate alla condizione di tracciabilità le spese per viaggi e trasporti effettuati con mezzi diversi dal taxi e NCC – come, per esempio, autobus, treni, aerei, navi – e i rimborsi effettuati sotto forma di indennità chilometrica.

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Deducibilità costi sponsorizzazione: presunzione e inerenza

    Con Ordinanza 13 novembre 2025, n. 30036, la Cassazione si è espressa in tema di deducibilità dei costi di sponsorizzazione sostenuti da una società.

    In particolare, la Corte Suprema ha precisato che, in tema di imposte sui redditi e di IVA, la "inerenza" di un costo, sostenuto nell’esercizio dell’attività d’impresa, comporta una valutazione qualitativa e non di tipo utilitaristico o quantitativo, per cui lo stesso attiene o non attiene all'attività a prescindere dalla sua entità. 

    Ne consegue che il contribuente è tenuto a provare i fatti costitutivi della spesa e a documentarli, quali, ad esempio, la sua esistenza e natura, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ponendoli in correlazione all'attività imprenditoriale svolta.

    Con specifico riferimento alla deducibilità dei costi di sponsorizzazione, si chiarisce che essi sono deducibili dal reddito d’impresa ove risultino inerenti all’attività della stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, esclusa ogni valutazione in termini di utilità o vantaggio, ovvero di potenziale incremento per l’attività imprenditoriale.

    Deducibilità costi sponsorizzazione: preseunzione e inerenza dalla Cassazione

    La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema della deducibilità fiscale dei costi di sponsorizzazione e della corretta applicazione dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002.
    L’ordinanza n. 30036/2025 offre un’analisi importante: chiarisce quando opera la presunzione assoluta di inerenza in favore delle società sportive dilettantistiche e ribadisce il criterio qualitativo dell’inerenza per le sponsorizzazioni prive dei requisiti soggettivi.

    La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, ai fini IVA, IRES e IRAP, i costi di sponsorizzazione sostenuti nel 2015 da una Srl.
    Secondo l’Ufficio, tali costi non erano inerenti né congrui, contestandone sia la natura pubblicitaria sia, in subordine, l’effettiva esistenza delle prestazioni.

    La Corte di giustizia tributaria regionale in secondo grado, aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo provata l’inerenza e la realtà delle operazioni. 

    L’Agenzia proponeva così ricorso per Cassazion sostenendo che:

    • l’inerenza non discende automaticamente dall’esistenza del costo o dall’assolvimento dell’IVA;
    • nel caso concreto non ricorrevano i presupposti dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002, che disciplina la presunzione di deducibilità per le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
    • i soggetti percettori della sponsorizzazione non avrebbero entrambi posseduto tali requisiti.

    La Suprema Corte traccia una distinzione fondamentale tra i due contratti di sponsorizzazione contestati.

    Per la ASD destinataria di € 30.000, la Cassazione riconosce l’applicabilità dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002.
    Secondo una giurisprudenza ormai consolidata (da ultimo Cass. 4612/2023): 

    • le sponsorizzazioni rese in favore di imprese sportive dilettantistiche godono di una presunzione assoluta di inerenza e congruità;
    • tale presunzione deriva dalla finalizzazione della spesa alla “promozione dell’immagine o dei prodotti” del soggetto erogante, a fronte di una verificabile attività promozionale da parte del beneficiario;
    • il costo diventa integralmente deducibile, senza necessità di ulteriori prove da parte del contribuente.

    La Corte precisa però che il beneficio si applica solo se il soggetto percettore è una società sportiva dilettantistica costituita come società di capitali senza scopo di lucro, come chiarito da Cass. 9614/2019.

    Diverso il discorso per la sponsorizzazione da € 70.000 alle Srl, società di capitali ordinaria, priva dei requisiti delle società sportive dilettantistiche, qui non opera la presunzione di cui sopra.
    La deducibilità deve essere valutata secondo i criteri generali previsti per l’inerenza, ai sensi dell’art. 108 TUIR e dell’art. 19 DPR 633/1972 (IVA).

    Per la parte dei costi non coperti dalla presunzione, la Cassazione richiama l’orientamento secondo cui: 

    • L’inerenza è un giudizio qualitativo, non utilitaristico né quantitativo. Un costo è inerente se correlato all’attività imprenditoriale, anche indirettamente o in proiezione futura, senza dover dimostrare un vantaggio economico immediato.

    Il contribuente deve dimostrare:

    • l’esistenza del costo;
    • la natura dell'operazione;
    • la correlazione con l’attività d’impresa.

    Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che l’utilizzo del marchio e la visibilità derivante dalle sponsorizzazioni (anche tramite adesivi sulle vetture) generavano potenziale utilità promozionale, ritenuta sufficiente ai fini dell’inerenza.

    L’Agenzia sosteneva che mancassero cartelloni, banner, hospitality e altre forme di promozione previste contrattualmente.
    La Corte però osserva che la contestazione rileva solo in ambito civilistico (inadempimento), non fiscale: se un minimo di promozione è avvenuto, la spesa può essere considerata inerente.

    La sentenza ribadisce in modo chiaro due principi:

    • la presunzione ex art. 90 L. 289/2002 è assoluta e riguarda soltanto:
      • sponsorizzazioni a società sportive dilettantistiche;
      • costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro e in tali casi, i costi sono integralmente deducibili, senza ulteriori prove.

    Per il criterio generale di inerenza per le altre sponsorizzazioni, quando la presunzione non opera:

    • l’inerenza deve essere valutata qualitativamente;
    • la promozione può anche essere indiretta, potenziale o proiettata nel futuro;
    • non occorre dimostrare l’efficacia economica della campagna pubblicitaria;
    • è sufficiente provare l’esistenza di una concreta attività promozionale.

    La pronuncia offre indicazioni utili per la gestione dei contratti di sponsorizzazione:

    • verificare la natura del soggetto sponsorizzato: solo le ASD costituite come società di capitali senza scopo di lucro godono della presunzione;
    • conservare prove documentali della promozione: anche minime (foto, adesivi, menzioni, pubblicazioni).
    • curare la coerenza tra attività promozionale e business aziendale: la “proiezione futura” è sufficiente, ma la correlazione deve essere rintracciabile.
    • attenzione alle clausole contrattuali: eventuali inadempimenti del soggetto sponsorizzato non incidono automaticamente sulla deducibilità, ma possono essere rilevanti sul piano civilistico.

    Cocludendo le sponsorizzazioni verso ASD possono beneficiare di presunzione di inerenza solo se rispettano pienamente i requisiti dell’art. 90.

    Le spese verso soggetti con fini di lucro devono essere documentate e giustificate nella loro utilità per l’attività d’impresa.

    Il principio è chiaro: non conta solo il nome del soggetto sponsorizzato, ma la sua reale natura giuridica e la coerenza fiscale dell’operazione.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Piattaforma digitale polizza rischi catastrofali: il progetto Confindustria-Unipol

    Confindustria e Unipol con un comunicato stampa del 3 novembre informano di un progetto comune ossia, una piattaforma digitale che metta a disposizione delle imprese associate soluzioni assicurative per proteggersi dai rischi catastrofali stipulando una polizza catastrofale

    Piattaforma digitale polizza rischi catastrofali: il progetto Confindustria-Unipol

    Con il comunicato stampa del 3 novembre Confindustria informa del fatto che è stato presentato il progetto di collaborazione promosso da Confindustria con Unipol, Intesa Sanpaolo Protezione e Poste Assicura volto alla realizzazione di una piattaforma digitale che metta a disposizione delle imprese associate soluzioni assicurative per proteggersi dai rischi catastrofali. 

    Si vuole rispondere alle nuove disposizioni introdotte con la Legge di bilancio 2024 che rendono obbligatoria per tutte le imprese con sede legale in Italia, nonché per le aziende estere con stabile organizzazione sul territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese, la stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, i cosiddetti "rischi Cat-Nat".

    Attraverso una piattaforma digitale, attiva a partire dal 5 novembre, le aziende associate a Confindustria potranno accedere, in piena autonomia a un portale dedicato a preventivi e acquisto delle coperture assicurative. 

    Le imprese avranno a disposizione una tariffa loro dedicata per la sottoscrizione delle polizze contro i rischi naturali e i relativi strumenti di tutela. Si tratta di una soluzione innovativa, concepita per rispondere in modo puntuale ed efficiente alle esigenze delle imprese.

    La piattaforma sarà disponibile sul sito di Confindustria al link https://www.confindustria.it/progetti/polizze-catastrofali-la-piattaforma-digitale-dedicata. L'accesso è riservato alle aziende del Sistema.

    Dai dati di Confindustria, negli ultimi cinquant'anni, si sono verificati 115 eventi pari a circa il 7% del totale europeo ma con danni diretti che raggiungono i 253 miliardi di euro, ovvero oltre il 30% del totale europeo

    Il Vice Presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco Angelo Camilli ha dichiarato: "Con questo progetto Confindustria conferma il proprio impegno a supporto del sistema industriale italiano nella protezione da eventi naturali estremi, promuovendo soluzioni concrete e innovative per la competitività delle imprese e la loro capacità di rispondere alle crisi. La piattaforma digitale messa a disposizione delle aziende associate rappresenta un passo avanti importante per rendere più accessibili strumenti di tutela fondamentali, soprattutto per le Pmi, che più di altre subiscono l'impatto economico dei disastri naturali. La prevenzione e la gestione del rischio non sono più solo una necessità, ma una condizione indispensabile per garantire continuità, sicurezza e sviluppo al tessuto produttivo del Paese. È comunque essenziale che l'assicurazione obbligatoria si inserisca in una strategia nazionale più ampia, che sostenga gli investimenti in prevenzione delle imprese e preveda un piano di investimenti pubblici di messa in sicurezza del territorio".

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Rimborso chilometrico al professionista: l’ade chiarisce

    Con la Risposta n 270 del 23 ottobre le Entrate chiariscono il perimetro della imponibilità del rimborso spese documentato analiticamente dal profesisonista.

    La risposta è importante poichè il nuovo testo normativo (l'art 54 del TUIR come recentemente modificato) non definisce la nozione di rimborso delle spese “addebitate analiticamente in capo al committente” ed è proprio su questo punto arrivano le precisazioni dell’Amministrazione finanziaria.

    Nel caso dell'interpello, i rimborsi chilometrici sono stati:

    • concordati preventivamente con il committente;
    • calcolati sulla base di parametri oggettivi, documentabili mediante il prospetto riepilogativo delle attività svolte;
    • commisurati ai chilometri effettivamente percorsi e alla tariffa pattuita.

    Vediamo se tali requisiti sono sufficienti alla deroga sull'imponibilità del rimborso spese.

    Imponibiltità del rimborso chilometrico al professionista: l’ade chiarisce

    Un libero professionista ha sottoposto all’Agenzia delle Entrate una questione pratica di grande interesse: il trattamento fiscale del rimborso spese chilometriche, quando documentato in modo analitico e inserito separatamente in fattura.

    Nel caso specifico:

    • il rimborso è stato concordato preventivamente con il committente;
    • è stato calcolato sulla base dei chilometri percorsi, moltiplicati per una tariffa chilometrica prestabilita;
    • è stato distinto in fattura rispetto al compenso per l’attività professionale;
    • il professionista ha fornito documentazione a supporto, inclusi prospetti riepilogativi, mappature stradali e dati Telepass.

    La domanda posta all’Amministrazione finanziaria è chiara: “Se il rimborso spese chilometrico, pur privo di giustificativi fiscali di terzi, ma documentato in modo oggettivo, possa essere escluso da ritenuta e non concorrere alla formazione del reddito professionale.”

    Rimborso chilometrico al professionista: quando non è tassato

    L’articolo 54 del TUIR, aggiornato dal D.Lgs. n. 192/2024, disciplina il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, stabilendo il principio di onnicomprensività:

    Tutte le somme percepite in relazione all’attività professionale concorrono alla formazione del reddito, salvo specifiche eccezioni.

    Tra queste eccezioni, l’art. 54, comma 2, lett. b) prevede che:

    • Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente in capo al committente.

    La modifica normativa, tuttavia, entra in vigore pienamente solo dal periodo d’imposta 2025

    Fino al 31 dicembre 2024, continuano ad applicarsi le regole precedenti, secondo le quali anche i rimborsi analitici sono soggetti a ritenuta, se non accompagnati da giustificativi fiscalmente validi.

    L’Agenzia con l'interpello ribadisce che l’esclusione dalla formazione del reddito e dalla ritenuta è subordinata a condizioni precise, e in particolare alla “analiticità” dell’addebito e con la risposta chiarisce che affinchè un rimborso sia considerato analitico e fiscalmente neutro, deve:

    • riferirsi a spese effettivamente sostenute per l’esecuzione dell’incarico;
    • essere separato dal compenso in fattura;
    • essere supportato da documentazione idonea, che consenta di verificare l’importo e il nesso con l’attività svolta.

    Nel caso in esame, secondo l’Agenzia, la documentazione fornita non è sufficiente a soddisfare il requisito della “analiticità”, in assenza di giustificativi fiscali di terzi (es. scontrini carburante, ricevute, etc.).
    Di conseguenza, il rimborso chilometrico concorre al reddito ai sensi dell’art. 54, comma 1, ed è soggetto a ritenuta d’acconto ex art. 25 del DPR 600/1973.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese rappresentanza commercialista: inerenza per la deducibilità

    Secondo l'Ordinanza n 26553/2025 la Cassazione ribadisce un importante principio per le spese di rappresentanza: sono indeducibili le spese per il commercialista se non dimostra la diretta riconducibilità all’attività professionale.

    Vediamo il caso di specie giunto in Cassazione.

    Spese rappresentanzacommercialista: deducibilità solo se provata l’inerenza

    La deducibilità delle spese di rappresentanza è da sempre un terreno delicato per i professionisti.

    La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 26553 del 2 ottobre 2025 ha ribadito un principio chiave: non basta che la spesa rientri astrattamente tra quelle deducibili, occorre dimostrare la concreta destinazione all’attività professionale.

    Il caso deciso dalla Cassazione con l'Ordinanza n 26553/2025 trae origine da un avviso di accertamento notificato a un commercialista.

    L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione alcune spese di rappresentanza, ritenute non inerenti. Secondo l’Ufficio, mancavano prove che collegassero tali spese ai clienti effettivamente destinatari degli omaggi.

    Il professionista impugnava l’atto davanti al giudice tributario, ma sia in primo che in secondo grado il ricorso veniva respinto. 

    La Cassazione è stata adita per chiarire se la deducibilità fosse subordinata all’indicazione analitica dei clienti destinatari o meno.

    La Corte ha ricordato che le spese di rappresentanza sono deducibili entro il limite dell’1% dei compensi percepiti

    Tuttavia, l’elemento decisivo è l’inerenza: spetta al professionista dimostrare che la spesa sia stata effettivamente sostenuta per finalità promozionali e professionali, e non personali.

    Per la Cassazione non è sufficiente dimostrare che il bene rientri nella categoria delle spese di rappresentanza (es. opere d’arte, gioielli, omaggi di pregio) ma occorre fornire prova concreta della destinazione

    La valutazione spetta al giudice di merito e non può basarsi su semplici presunzioni di verosimiglianza.

    Ricordiamo anche che per le spese di rappresentanza le percentuali di deducibilità sono:

    • per i professionisti con il limite dell' 1% dei compensi annui,
    • per le imprese le percentuali sono progressive in base ai ricavi (art. 108 TUIR).

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Detrazioni figli a carico: fino a che età spetta

    Con la Risposta a interpello n 243/2025 l'agenzia chiarisce che la detrazione Irpef per gli oneri e le spese sostenuti dai genitori nell’interesse dei figli fiscalmente a carico spettano anche dopo che il figlio ha compiuto il 30° anno di età e quindi non ha più diritto alle detrazioni per familiari a carico (ai sensi dell’art. 12 del TUIR).

    Vediamo il dettaglio del caso prospettato dall'istante.

    Detrazioni figli a carico over 30: cosa cambia nel 2025

    L'Agenzia creplica ad un sostituto d’imposta datore di lavoro che intende chiarire gli effetti delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di detrazioni per figli a carico.

    Egli segnala di aver eliminato dalle buste paga di gennaio 2025 il beneficio fiscale relativo alla detrazione per i dipendenti con figli che hanno compiuto 30 anni durante l’anno, in base alla nuova formulazione dell’articolo 12 del TUIR. 

    Egli domanda se la perdita della detrazione comporta anche la perdita dello status di familiare fiscalmente a carico.

    La questione centrale del qusito è se il compimento del 30° anno di età comporti automaticamente la perdita dello status di familiare a carico, con tutte le conseguenze in termini di deducibilità o detraibilità delle spese sostenute dai genitori. 

    La norma di riferimento per il caso è l’articolo 1, comma 11, della Legge n. 207/2024  o Legge di Bilancio 2025, che modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

    A partire dal periodo d’imposta 2025, la detrazione di 950 euro per ciascun figlio si applica solo ai figli tra i 21 e i 30 anni, oltre tale soglia, la detrazione è ammessa esclusivamente se il figlio è disabile (ai sensi della legge 104/1992).

    Resta invariata la definizione di “familiare fiscalmente a carico”, che continua a basarsi su limiti di reddito:

    • 2.840,51 euro per la generalità dei familiari;
    • 4.000 euro per i figli fino a 24 anni.

    L’istante sostiene che anche se non si ha più diritto alla detrazione per figli a carico, potrebbe comunque permanere la condizione di familiare a carico, con possibilità di portare in detrazione o deduzione le spese sostenute nell’interesse del figlio nella dichiarazione dei redditi.

    L’Agenzia delle Entrate conferma l’interpretazione proposta dall’istante e specifica che anche se il figlio ha compiuto 30 anni e non rientra più tra i beneficiari della detrazione specifica, può continuare a essere considerato fiscalmente a carico se il suo reddito non supera i limiti stabiliti dal TUIR.

    In tal caso, i genitori potranno:

    • usufruire delle detrazioni per spese sanitarie, scolastiche, assicurative, ecc.;
    • indicare il codice fiscale del figlio nella Certificazione Unica;
    • non applicare la detrazione da lavoro dipendente mensile, ma mantenere la possibilità di dedurre o detrarre spese annuali.

    Il punto centrale è il rinvio operato dal comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR, secondo cui i figli per cui non spetta più la detrazione continuano a essere equiparati, ai fini fiscali, a quelli per cui spetta, purché fiscalmente a carico.

    È una forma di continuità normativa che garantisce al contribuente la possibilità di dedurre o detrarre molte tipologie di spese, indipendentemente dall’età, se il figlio rispetta i limiti di reddito.

    L'agenzia evidenzia che già la circolare n. 4/E del 2022 aveva chiarito che, per figli sotto i 21 anni non più beneficiari di detrazioni specifiche, restavano valide le agevolazioni legate alle spese sostenute.  Lo stesso principio è stato ribadito nella circolare n. 4/E del 2025, in riferimento ai figli over 30.

    Detrazioni per familiari a carico: indicazioni per i sostituti di imposta

    Ciò premesso, i sostituti d’imposta dovranno:

    • sospendere la detrazione mensile da gennaio dell’anno in cui il figlio compie 30 anni;
    • continuare a indicare il figlio nella CU se fiscalmente a carico;
    • informare i dipendenti della possibilità di recuperare le spese sostenute in fase di dichiarazione.

    La perdita della detrazione mensile non equivale alla perdita dello status di familiare fiscalmente a carico, con tutte le conseguenze in termini di deducibilità. 

    Questo principio viene ora confermato anche alla luce delle modifiche normative del 2025.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Deducibilità delle quote di TFM: principio della Cassazione

    Il TFM o trattamento di fine mandato è un’indennità che la società si impegna a corrispondere agli amministratori alla scadenza del loto mandato.
    Gli accantonamenti al fondo TFM rilevano per competenza in ogni esercizio nella voce fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili del passivo dello Stato patrimoniale.

    Dal punto di vista fiscale, gli accantonamenti effettuati al fondo TFM sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio, in base al criterio di competenza (articolo 105 comma 4 del TUIR)

    Per la giurisprudenza prevalente la deducibilità degli accantonamenti è subordinata alla circostanza che il diritto all’indennità risulti da “atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto”, che ne specifichi l’importo, diversamente, il TFM può essere dedotto nell’esercizio in cui è effettivamente corrisposto, secondo il criterio di cassa.

    Tale orientamento è confermato dalla pronucia della Cassazione n 18026/2025.

    Vediamo i dettagli della causa.

    Deducibilità delle quote di TFM: principio della Cassazione

    Il Trattamento di Fine Mandato (TFM) è un’indennità riconosciuta agli amministratori delle società al termine del loro incarico, a condizione che sia previsto da atto scritto con data certa anteriore all’inizio del mandato, e che specifichi l’importo o il criterio di calcolo.

    L’art. 105, comma 4 del TUIR consente la deducibilità degli accantonamenti relativi al TFM per competenza, ma solo in presenza di documentazione idonea.

    In assenza, si applica il principio di cassa (art. 95, co. 5 TUIR).

    Sul piano contabile, secondo il documento OIC 31, se l’azienda stipula una polizza assicurativa che trasferisce integralmente l’obbligo alla compagnia, i premi pagati possono essere iscritti a conto economico in luogo degli accantonamenti.

    Con tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2011-2012-2013, l’Agenzia delle Entrate contestava alle società Alfa Group S.p.A. e Alfa S.p.A. la deduzione indebita degli accantonamenti al fondo TFM in favore dei propri amministratori.

    Secondo l’Ufficio, le somme erano superiori ai limiti previsti dagli artt. 50, comma 1, lett. c-bis), 105, comma 4 TUIR e 2120 c.c., richiamando analogie tra TFM e TFR.

    La Commissione Tributaria Provinciale e poi la CTR avevano respinto i ricorsi delle società, accogliendo la tesi dell’Agenzia: il TFM doveva rispettare i medesimi limiti previsti per i dipendenti, dunque non integralmente deducibile.

    Le società, congiuntamente, hanno proposto ricorso per Cassazione denunciando la violazione dell’art. 105 TUIR e del principio di competenza, oltre che la falsa applicazione dell’art. 2120 c.c. (che disciplina esclusivamente il TFR dei lavoratori subordinati).

    Nel ricorso, le società hanno chiarito che il TFM era stato deliberato contestualmente alla nomina degli amministratori, risultando da atto con data certa e con indicazione dell’importo. 

    Inoltre, hanno evidenziato che i limiti di deducibilità andavano riferiti all’art. 2389 c.c., che disciplina i compensi degli amministratori, e non al TFR.

    Con ordinanza n. 18026/2025, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle società, cassando la sentenza della CTR e decidendo nel merito: gli avvisi di accertamento sono stati annullati.

    La Corte ha affermato chiaramente che:“In mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all’ammortamento del TFM nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, non può applicarsi l’art. 2120 c.c., dettato per questi ultimi”.

    La deducibilità per competenza, ai sensi dell’art. 105, comma 4 TUIR, è quindi ammessa se l’indennità è prevista da un atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto e ne è specificato l’importo o criterio di calcolo.

    La Corte ha inoltre ribadito che: “Il TFM è deducibile per competenza, purché sussistano i presupposti formali richiesti. In mancanza, si applica il principio di cassa (art. 95, co. 5 TUIR)”.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Accertamento analitico-induttivo: costi deducibili in via presuntiva

    La Corte di Cassazione, con ordinanza depositata a luglio, interviene su un caso di accertamento fiscale ai danni di una società e dei suoi soci, ribadendo un principio importante: anche nell’accertamento analitico-induttivo il contribuente può dedurre i costi in via presuntiva

    Si tratta di una pronuncia destinata ad avere rilevanza pratica, soprattutto alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2023.

    Accertamento analitico-induttivo: costi deducibili in via presuntiva

    Il caso riguarda una società sas e i suoi soci, destinatari di un avviso di accertamento per l’anno 2014, con riprese fiscali ai fini IRAP, IRPEF e IVA. L’Amministrazione finanziaria aveva riscontrato ricavi non contabilizzati e costi indeducibili, rinvenendo documentazione extracontabile nel corso di una verifica condotta dalla Guardia di Finanza.

    L’accertamento, oltre che sulla società, fu esteso ai soci secondo la disciplina della trasparenza (art. 5 del TUIR), e fu impugnato avanti alle Commissioni tributarie provinciale  con esito sfavorevole ai contribuenti.

    In secondo grado, la Corte di Giustizia Tributaria Regionale confermava la validità dell’atto impositivo, valorizzando la “contabilità parallela” rinvenuta presso la sede della società e ritenendo inidonei gli elementi difensivi prodotti dai ricorrenti.


    I contribuenti ricorrevano in Cassazione affidando la propria difesa a cinque motivi di impugnazione, tutti volti a contestare:

    • la carenza di motivazione della sentenza d’appello;
    • l’uso improprio di presunzioni semplici;
    • l’omessa considerazione di documentazione giustificativa dei costi sostenuti;
    • il mancato riconoscimento dei costi relativi ai ricavi presunti.

    I primi quattro motivi sono stati rigettati dalla Corte, che ha confermato la piena motivazione della sentenza d’appello, e la legittimità dell’uso di elementi extracontabili a fini probatori.

    La Cassazione però con il quinto motivo, in cui i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento di costi correlati ai maggiori ricavi accertati ad opera della Corte di Giustizia Tributaria regionale.

    La Cassazione, al contrario, ha accolto il motivo, affermando un principio aggiornato sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2023.

    Secondo la Suprema Corte, anche in presenza di accertamento analitico-induttivo – cioè basato su anomalie parziali nella contabilità ma non completamente privo di riferimenti – il contribuente può opporre la prova contraria in forma presuntiva, sostenendo l’esistenza di costi proporzionati ai ricavi presunti.

    In particolare, la Cassazione ha evidenziato come, dopo la sentenza n. 10/2023 della Consulta, sarebbe irragionevole non riconoscere al contribuente tale possibilità, creando una disparità rispetto a chi è sottoposto ad accertamento induttivo puro, dove invece la deduzione forfetaria dei costi è già ammessa.


    Nell’ordinanza, la Corte afferma espressamente che “In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfetaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti.