• Oneri deducibili e Detraibili

    Deducibilità interessi passivi nella conciliazione o adesione

    Con Risposta a interpello n 172 del 20 agosto le entrate ribadiscono i criteri di deducibilità degli interessi passivi nei casi di conciliazione e accertamento con adesione.

    Il caso di specie riguarda una società che domanda chiarimenti sul corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES ed IRAP, agli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione.

    Vediamo la replica ADE.

    Deducibilità interessi passivi nella conciliazione o adesione

    Le Entrate evidenziano che si conferma l'orientamento espresso nella recente Risposta a interpello n. 541 del 2022 nell'ambito della quale, con riguardo al trattamento fiscale degli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione, è stato statuito che ''la loro deducibilità, in sostanza, deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili (…) gli interessi passivi correlati alla riscossione e all'accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell'adempimento di un'obbligazione e rientrano quindi nell'ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi (…) separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono''.
    Analogo principio era stato precedentemente elaborato dall'Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 178 del 9 novembre 2001, in relazione a interessi passivi corrisposti su finanziamenti erogati per differire il pagamento di sanzioni irrogate dalla Commissione Europea, in cui è stato affermato che: ''l'articolo 63 del TUIR (n.r.d. attuale articolo 96 del TUIR) non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell'evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell'onere cui essi sono accessori. Una conferma di ciò si ha anche nella relazione ministeriale illustrativa del
    TUIR, la quale, in relazione ad una fattispecie analoga a quella oggetto dell'interpello, afferma che ''rientrano nell'accezione di interessi passivi anche le somme corrisposte a norma del decreto n. 602, tra i quali, ad esempio, anche gli interessi per prolungata rateazione di somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in quanto appare indubbia la loro natura di interessi passivi, ancorché accessori all'imposta.'' In conclusione, considerato che il sistema normativo del TUIR riconosce l'autonomia della funzione degli interessi passivi,
    la loro deducibilità deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dall'articolo 63 al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili''

    Allegati:
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    Locazioni lavoratori dipendenti trasferiti per lavoro: regole detrazione 2023

    Anche nella dichiarazione dei redditi 2023, riferita all'anno di imposta 2022 è possibile beneficiare delle detrazioni sui canoni di locazione sostenuti in caso di trasferimento di residenza per motivi di lavoro.

    Nel dettaglio, ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, a determinate condizioni, spetta una detrazione forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a: 

    • euro 991,60 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71; 
    • euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41. 

    E' bene specificare che sono destinatari del beneficio sono esclusivamente i lavoratori dipendenti e, pertanto, restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 6.2). 

    Detrazione lavoratori dipendenti che si trasferiscono per lavoro: le condizioni

    Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente. 

    Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto. Attenzione al fatto che, se nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica. 

    Il lavoratore, inoltre, deve essere titolare di un contratto di locazione, che può essere di qualunque tipo, di unità immobiliare adibita ad abitazione principale (Circolare 18.06.2001 n. 58/E, risposta 3.1). 

    Elemento caratterizzante la detrazione è il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi che deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione. 

    Il nuovo comune di residenza deve distare dal vecchio almeno 100 chilometri e, comunque, deve essere situato in una diversa regione. 

    Si precisa che i due requisiti:

    1. distanza pari ad almeno 100 chilometri tra i due comuni,
    2. ubicazione del comune in una regione diversa rispetto a quella di provenienza,

    devono essere rispettati contestualmente. 

    La detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza (Circolare 18.06.2001 n. 58/E, risposta 3.1).

    Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2020, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022 

    Detrazione lavoratori dipendenti che si trasferiscono: cointestazione del contratto

    Occorre sottolienare che in caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione deve essere divisa tra gli intestatari del contratto in possesso dei requisiti richiesti su indicati (qualifica di lavoratori dipendenti e distanza dal comune ove era la precedente residenza), nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. 

    Ad esempio, in caso di contitolarità tra tre soggetti, due dei quali lavoratori dipendenti, la detrazione spetta solo a questi ultimi, nella misura del 50 per cento ciascuno tenuto conto dei limiti previsti per i relativi redditi (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 6).

    Nel caso in cui, in corso di anno, il contribuente trasferisca la propria residenza all’estero per motivi di lavoro, in relazione all’annualità in cui è fiscalmente residente in Italia, lo stesso può accedere alla detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro. 

    Diversamente, in relazione alle annualità successive potenzialmente agevolabili, qualora non risulti più fiscalmente residente in Italia, il contribuente non può beneficiare di tale detrazione, atteso che tra le detrazioni che possono essere scomputate dall'imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti non rientrano le detrazioni per canoni di locazione disciplinate dall’art. 16 del TUIR. 

    Detrazione lavoratori dipendenti che si trasferiscono per lavoro: come indicare nel 730

    Ai fini della detrazione occorre compilare la sezione V del quadro E e nel dettaglio il rigo preposto E72.

    I lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione compileranno il rigo E72 come segue:

    • Colonna 1 (n. giorni): il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale,
    • Colonna 2 (percentuale): la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.

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    Spese veterinarie 2023: regole di detrazione

    Le Entrate nella nuova guida 2023 sulle spese sanitarie dedicano un capitolo apposito alle spese per gli animali.

    Nel dettaglio, viene innanzitutto ricordato che per le spese veterinarie spetta una detrazione dall’imposta lorda, pari al 19 per cento, delle spese medesime, calcolata nel limite massimo di euro 550, con una franchigia di euro 129,11

    Spese veterinarie: quando spetta la detrazione

    La detrazione per le spese veterinarie spetta: 

    • al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale; 
    • per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.4.1). 

    La detrazione, quindi, NON spetta per le spese sostenute per la cura di animali destinati:

    • all’allevamento, 
    • alla riproduzione,
    • o al consumo alimentare,
    • né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (decreto ministeriale 6 giugno 2001, n. 289). 

    Detrazione per spese mediche veterinarie: per quali prestazioni spetta

    La detrazione per le spese veterinarie spetta per:

    • le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario (Circolare 16.11.2000 n. 207, risposta 1.5.3), 
    • per gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario e definiti dall’art. 1 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, 
    • nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.4.2). 

    In analogia con quanto previsto (legge 27 dicembre 2006, n. 296), che ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, modificando gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del TUIR, anche per le spese sostenute per medicinali veterinari, non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario (Risoluzione 27.02.2017, n. 24/E). 

    Tuttavia, è necessario che lo scontrino riporti:

    • il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa,
    • la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati (si rimanda alla guida per approfondimenti).

    La detrazione spetta anche per l’acquisto dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato on-line presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione di Regioni o Province autonome. 

    Si precisa che in Italia non è consentita la vendita on line di farmaci che richiedono la prescrizione medica. 

    In analogia a quanto detto per gli integratori alimentari umani (Risoluzione 22.10.2008 n. 396/E), le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare. 

    Spese veterinarie: limiti di detraibilità

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese veterinarie spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000. 

    La detrazione massima spettante è pari a euro 420,89 x 19 per cento = euro 79,96, arrotondato a euro 80. 

    Il suddetto limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.4.2). 

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese veterinarie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le spese sostenute per l’acquisto di farmaci veterinari o per le prestazioni del medico veterinario rese nell’ambito di strutture pubbliche o di strutture private accreditate al SSN.

    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione.

    Spese veterinarie: dove indicarle nel 730/2023

    le spese veterinarie nel Modello 73072023 vanno indicate nel quadro E degli oneri e spese ai righi E8/E10, con il codice "29" (Art. 15, comma 1, lett. c-bis), del TUIR

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    Spese procreazione assistita: quando spetta la detrazione d’imposta

    Tra le spese mediche detraibili ai sensi della lett. c) comma 1 dell'art 15 del TUIR vi sono le spese per la procreazione assistita.

    In particolare, come precisato da ultimo nella Circolare n. 7 luglio 2022 n. 24 la spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita PMA è detraibile da entrambi i componenti della coppia ed in particolare è detraibile dal soggetto intestatario della fattura.

    In caso di fattura cointestata, chiarisce il documento di prassi, la spesa è detraibile nella misura del 50% da ciascuno.

    Detraibilità spese mediche procreazione assistita: le condizioni

    La detrazione d'imposta spetta per: 

    • prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, disciplinata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché dalle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministero della salute del 1° luglio 2015. Viene chiarito che il trattamento deve essere effettuato nelle strutture autorizzate e dal documento di spesa deve risultare la descrizione della prestazione resa e l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 1.2, e Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.3). Attenzione al fatto che il rispetto delle medesime condizioni è richiesto per tutte le tecniche di procreazione medicalmente assistita quali ad esempio:
      • inseminazione, 
      • fecondazione in vitro, ecc.
    • prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni, così come le spese sostenute per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, sostenute all’estero a condizione che siano eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano. In questi casi, la documentazione sanitaria in lingua estera deve essere corredata da una traduzione in italiano sulla base delle regole generali (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposte 1.3 e 1.4)

    La detrazione NON spetta per le spese relative a:

    • conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future esigenze personali (Risoluzione 12.06.2009 n. 155/E);
    • circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità (parere del Ministero della salute del 20 ottobre 2016);

    Detraibilità spese mediche procreazione assistita: i documenti 

    Ai fini della detrazione fiscale per le spese mediche sostenute per:

    • l'inseminazione artificiale, 
    • e crioconservazione degli ovociti e degli embrioni

    è necessario controllare e conservare i seguenti documenti:

    • ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista che ha effettuato la prestazione 
    • ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del SSN 
    • se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. 
    • in mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati 
    • per le tecniche di PMA è necessario che dal documento di spesa risulti l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità
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    Cessione crediti singole annualità: preclusa al primo beneficiario

    In telefisco 2023 viene fornito un chiarimento in merito alla cessione dei crediti di imposta che scaturiscono dai bonus edilizi.

    Il tema è ancora tanto dibattuto, e genera parecchie perplessità e dubbi.

    Vari lettori della piattaforma legata al Convegno de IlSole24ore hanno chiesto chiarimenti sulle singole rate in cui un credito è suddiviso.

    Considerando l'ipotesi di una spesa da Superbonus 2022 con quote di detrazione da fruire in quattro anni: dal 2023 al 2026, è stato chiesto se sia possibile cedere solo la quota 2023 o le quote 2023/2024, trattenendo le rate residue.

    La risposta è negativa per il primo beneficiario e viene specificato che:

    • tale possibilità di cessione delle singole quote è sicuramente riconosciuta al fornitore che ha concesso lo sconto in fattura 
    • o all’acquirente del credito per tutti i crediti la cui opzione è stata comunicata all’agenzia delle Entrate

    Ricordiamo che, in base all’articolo 121, comma 1-quater, del Dl n. 34/2020, dopo la prima cessione scatta un divieto di cessione parziale, nel senso di cessione frazionata delle singole rate. (In proposito si legga anche: Divieto di cessione parziale dei bonus edilizi: i chiarimenti delle Entrate)

    Tuttavia, questo riguarda fornitori e cessionari, non il primo beneficiario, il quale ha due possibilità: 

    1. cedere l’intero credito, 
    2. o iniziare a detrarre e poi, se vuole, cedere irrevocabilmente tutte le rate residue non fruite (Si legga il Provvedimento direttoriale del3 febbraio 2022)

    Di ciò vi è conferma anche nella Circolare n. 19/E/2022, in cui si specifica che "in caso, ad esempio, di una spesa sostenuta nel 2021, da cui deriva una detrazione rateizzabile negli anni successivi, è possibile utilizzare in detrazione la quota corrispondente alla prima rata e cedere tutte le rate residue insieme. È fatta salva la possibilità per il cessionario, una volta acquisito il credito, di cedere le singole annualità di cui lo stesso si compone".

    È possibile:

    • cedere a soggetti diversi tutte le rate del medesimo credito, 
    • cedere singolarmente i crediti scaturente da spese annuali distinte 
    • cedere in maniera differenziata i crediti emergenti da Sal diversi

    Sarebbe auspicabile che le Entrate rendessero possibile anche per il primo beneficiario la cessione di singole rate.

    Per concludere si ricorda che, dal 17 febbraio è in vigore il DL n 11 che ha bloccato da tale data il meccanismo delle cessioni.

    Per approfondimenti leggi: Blocco cessioni bonus edilizi: tutte le esclusioni nel decreto legge in Gazzetta con i dettagli sugli esclusi.

    Si auspicano ulteriori chiarimenti in merito.

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    Bonus edilizi: il Senato solleva un rischio frodi sulla quarta cessione

    Il servizio bilancio del Senato nelle note di lettura che accompagnano la legge di conversione del decreto energia solleva il reale rischio di frodi sulla quarta cessione dei bonus edilizi di cui si è tanto discusso in questi giorni.

    Come riportato anche dal quotidiano Ilsole24ore di oggi, il servizio bilancio del Senato nel commentare la versione finale della norma sulla quarta cessione, sottolinea quanto segue «in assenza di ulteriori specificazioni normative, i nuovi cessionari possono ben essere soggetti non in possesso di alcuna qualificazione».

    Inoltre, la stessa relazione evidenzia che dalle numerose modifiche di questi mesi si evince un quadro generale di difficile gestione per gli operatori e pertanto «Si suggerisce di svolgere un approfondimento al fine di valutare la ragionevolezza e la coerenza della disciplina della materia in esame nel suo complesso, così come la stessa risulterà in conseguenza dei numerosi interventi che si sono succeduti nel tempo». 

    Quarta cessione dei crediti

    Ricordiamo che dopo l'introduzione, nell'iter di conversione del Decreto Energia (Dl 17/2022), di novità in tema di cessione dei crediti e sconto in fattura per i bonus edilizi previste con l’articolo 29-bis, inserito in sede referente, in data 11 aprile le commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera hanno riesaminato la questione, votando un nuovo emendamento alla legge di conversione che ha totalmente riscritto il precedente intervento. 

    Secondo le schede di lettura che accompagnano il disegno di legge la prima versione della norma sulla quarta cessione del credito prevedeva di elevare da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai crediti di imposta. 

    La norma disponeva che banche e intermediari, ove avessero esaurito le possibili cessioni, potessero effettuarne una ulteriore in favore di altri soggetti. 

    Con riferimento a tale ultima cessione, si prevedeva che il cedente fosse responsabile solidalmente per il recupero dell'importo eventualmente non spettante. 

    Tutto ciò da applicare alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. 

    In data 11 aprile la norma è stata riscritta interamente prevedendo solo per le banche, escluse quindi le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari la possibilità di effettuare una cessione aggiuntiva dopo le prime tre. Questa possibilità è ancora subordinata all’esaurimento dei passaggi precedenti.

    Il quarto passaggio sarà praticabile esclusivamente nei confronti di soggetti con i quali le banche abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

    Deve cioè trattarsi di correntisti, che potrebbero essere persone fisiche, ma anche imprese o professionisti. 

    Viene meno la responsabilità solidale prevista nella precedente versione con la quale la quarta cessione ribaltava sul cedente una responsabilità anche per eventuali verifiche delle Entrate nei confronti del titolare originario della detrazione. 

    Si attendono ulteriori chiarimenti e soprattutto, alla luce delle osservazioni del Senato, si attende la versione definitiva della norma in questione

    Sulle cessioni dei crediti ti consigliamo anche Novità per le cessioni dei crediti derivanti da bonus edilizi

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Detrazione premi assicurativi sul modello 730 del 2022 per l’anno 2021

    Le spese sostenute per premi assicurativi non sono tutte detraibili; sono detraibili solo alcune specifiche situazioni assicurate, espressamente individuate dal Legislatore, a determinate condizioni e con alcuni limiti.

    Sono detraibili, nella misura del 19%, i seguenti premi assicurativi:

    • per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
    • per assicurazioni a tutela di persone con disabilità grave;
    • per assicurazioni per rischio di non autosufficienza;
    • per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi;
    • per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito di imposta relativo al Sisma-bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento a una impresa di assicurazione.

    In linea generale le spese sostenute per premi assicurativi, quelli elencati, sono detraibili nella misura del 19% se sostenute dal contribuente, con modalità tracciate (bonifico, bancomat, carta di credit, altro), per se stesso o per un familiare fiscalmente a carico nell’anno d’imposta 2021.

    A partire dal 2020 la misura delle detrazioni di imposta per queste spese, come prevista dal Legislatore, è usufruibile in misura piena se il contribuente percepisce un reddito complessivo fino a 120 mila euro; è da ragguagliare in modo proporzionale per i redditi che arrivano fino 240 mila euro, limite reddituale oltre il quale tali spese diventano indetraibili.

    Anche i redditi da cedolare secca rientrano nel suddetto limite.

    Entrando nello specifico delle singole detrazioni, è possibile puntualizzare alcune questioni operative, come specificato sulle istruzioni del modello 730 del 2022 per l’anno fiscale 2021:

    • assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni: sono detraibili le spese sostenute per contratti stipulati dal 2001 per polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualunque causa derivante, fino all’importo di 530 euro;
    • assicurazioni a tutela di persone con disabilità grave: interessa le persone con disabilità grave accertata dalle Aziende sanitarie locali tramite le commissioni mediche, mentre l’ammontare corrisposto non deve complessivamente superare l’importo di 750 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
    • assicurazioni per rischio di non autosufficienza: la detrazione (che spetta solo se l’assicurazione non può recedere dal contratto) riguarda i premi versati per le assicurazioni con oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, e l’importo dei premi non deve complessivamente superare l’importo di 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente e la tutela di delle persone con disabilità grave;
    • assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi: riguarda le polizze stipulate dal 2018 relative a immobili ad uso abitativo;
    • assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito di imposta relativo al Sisma-bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento a una impresa di assicurazione: (detrazione prevista nel contesto agevolativo del cosiddetto Superbonus 110%) sono esclusi gli edifici ubicati nella zona sismica 4.

    Condizione necessaria per poter usufruire di tali detrazioni d’imposta è la loro esposizione in sede di Dichiarazione annuale dei redditi. 

    In relazione ai contribuenti che possono presentare il modello 730 del 2022, per l’anno d’imposta 2021, l’esposizione delle spese sostenute si effettua attraverso la compilazione dei righi E8 – E9 – E10Altre spese” sul Quadro E “Oneri e spese”, sezione 1 “Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% 26% 30% 35% o 90%”.

    La compilazione dei righi E8 – E9 – E10 è molto semplice e si configura nell’indicazione della spesa sostenuta (importo arrotondato all’unità di euro) accompagnato dal “codice spesa, necessario per riconoscere la detrazione in questione.

    I codici spesa delle detrazioni per premi assicurativi sono:

    • per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni: codice spesa 36;
    • per assicurazioni a tutela di persone con disabilità grave: codice spesa 38;
    • per assicurazioni per rischio di non autosufficienza: codice spesa 39;
    • per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi: codice spesa 43;
    • per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito di imposta relativo al Sisma-bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento a una impresa di assicurazione: codice spesa 81.
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    Piattaforma Cessione Crediti: nuovo provvedimento delle entrate

    Con Provvedimento Prot. 205147/2021 di ieri 29 luglio le Entrate approvano le specifiche tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni dei crediti presenti sulla “Piattaforma cessione crediti”. 

    In particolare, con il documento sono approvate le specifiche tecniche: 

    1. per l’invio telematico massivo all’Agenzia delle Entrate delle richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni dei crediti presenti nella “Piattaforma cessione crediti”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; 
    2. per la comunicazione telematica ai cessionari degli esiti delle richieste

    Le specifiche tecniche riportate in allegato al presente provvedimento (SCARICA QUI L'ALLEGATO) sono utilizzate a decorrere dal 29 luglio 2021.

    Il provvedimento specifica che le richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni sono inviate tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate esclusivamente dal soggetto che risulta quale cessionario del credito da accettare o rifiutare. 

    L’esito delle richieste è comunicato telematicamente al cessionario entro il secondo giorno successivo all’invio delle richieste, tramite apposito file compilato secondo le specifiche tecniche scaricabile dai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

    Entro il giorno successivo all’invio del file contenente le richieste  è possibile inviare la richiesta di annullamento di tutte le richieste contenute nello stesso file.

    Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate ha diffuso il manuale operativo di accesso alla "Piattaforma cessione crediti" contenente i dettagli relativi alle modalità di accesso e utilizzo della piattaforma raggiungibile al seguente indirizzo:

    https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/prodotti-editoriali/guide-fiscali/agenzia-informa

    SCARICA QUI LA GUIDA PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI

    Come specificato nella introduzione alla guida stessa, recenti disposizioni normative hanno introdotto nel nostro sistema tributario delle alternative all’utilizzo diretto, da parte dei beneficiari, delle detrazioni fiscali.

    Ad esempio, per certe tipologie di spese per interventi edilizi è stata prevista la possibilità di usufruire, in alternativa alla detrazione, di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. 

    Per queste stesse spese e per quelle sostenute dai contribuenti in seguito alla diffusione della situazione emergenziale da Covid-19 v quali spese di sanificazione, per acquisto di dispositivi di protezione, di adeguamento dei luoghi di lavoro, è stata introdotta anche la possibilità di cedere ad altri soggetti il credito d’imposta spettante. 

    Chi riceve il credito ha, a sua volta, facoltà di cederlo ulteriormente, oppure può utilizzarlo in compensazione nel modello F24. 

    Per utilizzare questa possibilità è necessario che l’interessato lo comunichi all’Agenzia delle entrate, mediante l’invio telematico di un apposito modello nel quale esercitare l’opzione per lo sconto o la cessione. 

    In merito alla cessione dei crediti l’Agenzia delle entrate ha messo a punto un’apposita procedura web, denominata “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi

    Piattaforma cessione crediti, per quali crediti posso utilizzarla?

    Crediti già presenti in piattaforma

    Le informazioni su alcuni crediti cedibili sono già a disposizione dell’Agenzia e sono visibili nella piattaforma cessione crediti. 

    Ad esempio parliamo dei crediti relativi: 

    • al bonus vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, a seguito dell’applicazione dello sconto concesso al cliente (articolo 176 del decreto legge n. 34/2020) 
    • alle spese di sanificazione e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, DPI (articolo 125 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono titolari i soggetti che le hanno sostenute
    • alle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono titolari i soggetti che le hanno sostenute. 

    I titolari di tali crediti accedono alla piattaforma dall’area riservata del sito dell’Agenzia e possono visualizzare i propri crediti, per comunicarne l’eventuale cessione ad altri soggetti. 

    Crediti non presenti nella piattaforma

    Altri crediti cedibili non sono noti all’Agenzia perché possono essere utilizzati dal titolare senza una preventiva comunicazione all’Agenzia stessa. 

    Ad esempio parliamo dei crediti relativi: 

    • ai canoni dei contratti di locazione di botteghe e negozi (articolo 65 del decreto legge n. 18/2020) o degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 28 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono titolari i locatari e gli affittuari 
    • alle detrazioni per Superbonus e altri interventi edilizi, di cui sono titolari i soggetti che hanno sostenuto le relative spese. 

    Pertanto, i dati del credito e la relativa cessione devono essere preventivamente comunicati dal titolare attraverso le apposite procedure presenti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. 

    In questo modo il credito viene caricato nella piattaforma a nome del cessionario. 

    In particolare, i crediti dal contratti di locazione e da superbonus sono caricati nella piattaforma in seguito alla comunicazione:

    • della cessione dei crediti relativi ai canoni dei contratti di locazione che determina il trasferimento del credito dal titolare ad altri soggetti cessionari (anche i proprietari degli immobili) 
    • delle opzioni relative alle detrazioni per Superbonus e altri interventi edilizi che determinano il trasferimento della detrazione dal titolare ai fornitori che hanno realizzato gli interventi (in caso di opzione per lo sconto) oppure ad altri soggetti cessionari (in caso di opzione per la cessione del credito). 

    In tutti questi casi, i cessionari dei crediti e i fornitori che hanno realizzato gli interventi accedono alla piattaforma dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, per confermare l’esercizio dell’opzione e accettare il credito, al fine di utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, oppure comunicarne l’eventuale ulteriore cessione ad altri soggetti, sempre tramite la piattaforma. 

    E' bene sottolineare come dice la guida che "le Comunicazioni effettuate tramite la piattaforma non possono essere annullate e le operazioni in essa eseguite non rappresentano, né sostituiscono, gli atti e le transazioni intervenuti tra le parti, che restano disciplinati dalle relative disposizioni civilistiche e fiscali. La presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed esigibili. Ai sensi delle vigenti disposizioni, l’Agenzia si riserva di controllare in capo al titolare originario del credito o della detrazione l’esistenza dei relativi presupposti"

    Le funzionalità della piattaforma cessione crediti

    Chi riceve il credito attraverso la piattaforma può:

    • monitorare i crediti
    • cedere crediti
    • confermare di accettare la cessione tramite la funzione “Accettazione crediti”
    • consultare l’elenco delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario.

    Per approfondimenti SCARICA QUI LA GUIDA PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI

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