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Polizza rischi calamità sulla prima casa: come si detrae nel 730/2026
Le spese sostenute per assicurare l'abitazione principale da eventi calamitosi è detraibili nella dichiarazione dei redditi 2026.
In partcolare a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze.
Attenzione al fatto che non spetta la detrazione se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.
Vediamo dove indicare la spesa nel Modello 730/2026.
Polizza rischi calamitosi nel 730/2026: la detraibilità al 19% anche per quella condominiale
Nel modello 730/2026 tra gli oneri detraibili si sono quelli sostenuti per la polizza contro i rischi calamitosi per la casa.
La detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona.
La detrazione spetta per le polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche quelle di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni, in quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto.
La detrazione spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari. In caso di polizze “multirischio”, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.
Attenzione al fatto che, rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze.Nel caso in cui il condominio comprenda anche unità immobiliari diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze.
La quota di premio relativa ai condomini è certificata dall’amministratore del condominio; in alternativa il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria
unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso.Polizza rischi catastrofali casa: dove si indica nel 730
La polizza acquistata è detraibilie al 19% e va indicata nei righi E8-E10 con i codici 43 e 54.
Attenzione al fatto che devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2026 (punti da 341 a 352) con i codici 43 e 54.
Dall’anno d’imposta 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, la detrazione dall’imposta lorda per le spese per premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi in dipendenza di contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025 spetta fino a un determinato ammontare, tenendo conto del reddito complessivo e del numero dei figli a carico.
Resta fermo che dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
La detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Spetta la detrazione del 90 per cento per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi Sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento.In questo caso il codice della detrazione è il numero 81 da indicare sempre al rigo da E8 a E10.
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della CU 2026 con il codice onere 81.
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730/2026: l’ADE chiarisce le regole per gli oneri deducibili
Nel Modello 730/2026 nel Quadro E sezione II vanno indicati gli oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo
In particolare, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo sono elencati nell’art. 10 del TUIR o in altre disposizioni di legge.
La deduzione spesso non può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta, ma su un ammontare massimo fissato dalla legge come, ad esempio, per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari o ai Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.Il CAF o il professionista abilitato, in presenza di oneri e spese per i quali è richiesta la deduzione dal reddito complessivo, deve informare il contribuente sui presupposti che ne consentono la fruizione ed effettuare:
- una verifica documentale che consenta di controllare che l’entità della spesa riportata sul modello 730 corrisponda a quanto indicato sulla ricevuta, fattura o altra documentazione in possesso del contribuente;
- una verifica relativa alla corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano gli oneri.
Vediamo le regole generali con cui è possibile indicare queste spese nella dichiarazione dei redditi 2026 anno di imposta 2025.
730/2026 e oneri deducibili: regole generali per abbassare la tassazione
Come specificato anche dalle Entrate nell'ultima guida 2026 con tutte le regole per la dichiarazione dei redditi, per tutti gli oneri e le spese che danno diritto alla deduzione dal reddito si applicano i seguenti principi generali:
- la deduzione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;
- gli oneri e le spese devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti e idoneamente documentati;
- gli oneri e le spese abbattono il reddito complessivo nel periodo d’imposta in cui sono stati effettivamente sostenuti (principio di cassa). Attenzione al fatto che in caso di utilizzo della carta di credito rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d’imposta successivo;
- la deduzione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti. Da quanto evidenziato si evenice che la deduzione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito;
- la deduzione, nella maggior parte dei casi, può essere fruita solo nel limite del reddito complessivo. L’eventuale eccedenza non può quindi essere chiesta a rimborso né portata in deduzione nel periodo d’imposta successivo, tranne che non vi sia un’espressa previsione normativa. Un’eccezione a tale regola generale è prevista, ad esempio, per le somme restituite al soggetto erogatore che hanno concorso a tassazione negli anni precedenti (art. 10, comma 1, lett. d-bis, del TUIR).
Si precisa, tuttavia, come previsto dall’art. 10, comma 2-bis, del TUIR, che non costituiscono oneri deducibili le somme restituite al netto della ritenuta subita al momento dell’erogazione.
Non è, inoltre, possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto delle somme restituite al netto della ritenuta subita.
Attenzione al fatto che per talune spese, la deduzione spetta anche se le stesse sono state sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR.
Si tratta, in particolare, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché per ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Ai sensi del comma 2 del citato art. 12, i familiari in questione si considerano “fiscalmente a carico” a condizione che possiedano, in ciascun anno, un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.
A partire dall’anno 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato a euro 4.000; per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta.
Ad esempio, se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2024, la deduzione spetta anche per le spese sostenute nel suo interesse successivamente al compimento dell’età.
Oneri deducibili 730 Quadro E sezione II
Tipologia onere deducibile Spese sostenute dal contribuente Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21) Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22) Nell’interesse proprio Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23) Nell’interesse proprio Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (Rigo E24) Nell’interesse proprio Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25) Nell’interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico Altri oneri (Rigo E26, codice 6) Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico Altri oneri (Rigo E26, codici 7, 8, 9, 12, 21) Nell’interesse proprio Altri oneri (Rigo E26, codice 13) Nell’interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico Contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed individuali e ai sottoconti PEPP (Righi da E27 a E30) Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni
date in locazione (Rigo E32)Somme restituite al soggetto erogatore (Rigo E33) Nell’interesse proprio Erogazioni liberali in favore delle ONLUS, organizzazioni
di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
e degli enti del terzo settore (ETS) (Rigo E36)Nell’interesse proprio Onediri deducibili nel 730: a chi spettano
In linea generale, il contribuente ha diritto alla deduzione se il documento di spesa è intestato al contribuente, che espone nella dichiarazione tale onere, ad eccezione delle spese sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, per le quali il documento di spesa può essere intestato anche al predetto familiare.
Inoltre:
- la deduzione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell’interesse del figlio anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati all’altro genitore a condizione, tuttavia, che quest’ultimo sia fiscalmente a carico del genitore che ha sostenuto la spesa;
- più in generale, la deduzione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse di familiari a carico anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anche esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa.
Al riguardo, si ricorda che a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1 del d.lgs. n. 230 del 2021, a far data dal 1° marzo 2022, per i figli di età inferiore ai 21 anni che sono fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR.
Si segnala, inoltre, che l’art. 12, comma 4-ter., del TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2025, prevede che quando «le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2».
In taluni casi, infine, la deduzione spetta anche nell’ipotesi in cui la spesa sia sostenuta nell’interesse di familiari non a carico fiscalmente.
Si tratta, ad esempio, delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità (art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR).
La l. n. 76 del 2016 “legge Cirinnà” equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che – fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione (l. n. 184 del 1983) – «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione
civile tra persone dello stesso sesso» (art. 1, comma 20).
In caso di unioni civili celebrate all’estero, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico, e per le spese ad essi relative, è ammessa a partire dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della legge Cirinnà) o dalla data di celebrazione del matrimonio, se successiva, sempreché la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto, di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della citata l. n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, la legge Cirinnà non ha disposto l’equiparazione al matrimonio.
Pertanto, il convivente non può fruire della deduzione relativa alle spese sostenute nell’interesse dell’altro convivente.
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Spese centri estivi: quando sono detraibili nel 730
Dal 30 aprile è possibile inviare il Modello 730/2026, la dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati.
Tra le spese detraibili ci si domanda se si possa indicare anche quelle per la frequenza dei centri estivi.
Vediamo quali sono le condizioni.
Centri estivi: quando è possibile detrarre le spese dal 730
Le spese per i centri estivi non sarebbero detraibili autonomamente nel 730, come altre spese legate ai figli.
Tuttavia, occorre evidenziare che esiste un caso in cui anche tali spese rientrano tra le detrazioni al 19% e con un limite massimo spettante per figlio.
In particolare, qualora il centro estivo sia gestito da una ASD o SSD che eroga appunto corsi sportivi nell'ambito dell'attività di intrattenimento per i bambini e ragazzi, le spese di frequenza sono identiche a quelle da indicare nel Quadro E ai righi E8-E10 con il codice "16" e quindi detraibili.
Dettagliatamente, esse rientrerebbero tra le spese sostenute per la partecipazione a corsi di attività sportiva gestito da società o associazione sportiva dilettantistica.
Tali spese possono essere detratte al 19% su un massimo di 210 euro, con un rimborso massimo di 40 euro per ciascun figlio.
Ricordiamo che si tratta in generale delle spese per attività sportive sostenute da genitori con figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni, purché le attività siano praticate in impianti o strutture riconosciute e regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.
Al fine di verificare se è possibile beneficiare della detrazione occorre appunto che il centro estivo rispetti alcuni requisiti essenziali:
- deve essere gestito da una società o associazione sportiva dilettantistica, iscritta e riconosciuta dal CONI, che specifichi nella sua denominazione la finalità sportiva e dilettantistica;
- l’attività offerta deve essere sportiva e svolgersi in impianti idonei e registrati, come palestre, piscine o impianti sportivi non professionistici.
Ai fini del riconoscimento della detrazione serve inoltre idonea documentazione quindi:
- fattura o ricevuta rilasciata dall’associazione o società sportiva con i dati della struttura,
- la causale del pagamento, l’attività sportiva praticata, l’importo corrisposto e i dati anagrafici del figlio;
- il pagamento effettuato tramite metodi tracciabili, come bonifico bancario, carta o bancomat, per evitare qualsiasi problema durante la dichiarazione fiscale.
Leggi anche Spese sportive ragazzi: regole di detrazione 2026 per tutte le regole su queste detrazioni.
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Mutui agrari: regole per il 730/2026
Nel Modello 730/2026 possono essere detratti anche gli Interessi relativi a prestiti o mutui agrari.
In particolare questi interessi vanno indicati nel Quadro E al Rigo E8/E10, con il codice 11, 47, e 56.
Le istruzioni al Modello evidenziano che occorre utilizzare il codice:
- "11" per gli interessi relativi a prestiti o mutui agrari stipulati fino al 31 dicembre 2021.
- "47" gli importi corrisposti per mutui agrari stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024. Con questo codice vanno indicati anche gli interessi relativi ai mutui per cui, in tale periodo, è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo.
- "56" gli importi corrisposti per mutui agrari stipulati a partire dal 1° gennaio 2025. Con questo codice vanno indicati anche gli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2025 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo.
Attenzione al fatto che, la detrazione riguarda:
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
- nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.
Mutui agrari: regole per il 730/2026
Le Entrate evidenziano anche che i contratti di mutuo agrario oggetto dell’agevolazione, ossia della detrazione, sono:
- finanziamenti sia di esercizio che di miglioramento a breve, medio e lungo termine previsti dalla legge per l’ordinamento del credito agrario;
- il prestito o mutuo agrario può riguardare, senza limitazioni, qualsiasi tipologia di terreno.
Per poter fruire della detrazione in esame, i mutui ed i prestiti agrari devono essere stati pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
L’importo ammesso in detrazione non può essere superiore alla somma del reddito dominicale e agrario dichiarati tenendo conto delle rispettive rivalutazioni (80 per cento e 70 per cento) e, in aggiunta, dell’ulteriore rivalutazione pari, dal 2016, al 30 per cento di cui all’art. 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), come modificato dall’art. 1, comma 909, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
A tal fine, sono rilevanti anche i redditi dei terreni derivanti da partecipazioni in società di persone e assimilate.
Diversamente, gli altri redditi derivanti dai terreni, quali le plusvalenze da cessione a titolo oneroso ed il corrispettivo per la concessione in affitto per uso non agricolo, non risultano invece rilevanti ai fini della detraibilità degli interessi passivi.
La detrazione spetta solo al soggetto intestatario del contratto di prestito o mutuo agrario.La detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo spetta a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).
Inoltre, dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.Mutui agrari: documentazione da controllare e conservare per detrazione interessi passivi
Ai fini della detrazione è necessario controllare e conservare una certa documentazione, e in particolare:
- Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2024 o estratto conto bancario o postale,
- Contratto di prestito o mutuo.
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730/2026: detrazione spese per il cane guida
Per provvedere alla dichiaraizone dei redditi dei pensionati e dipendenti Modello 730/2026 anno di imposta 2025 le Entrate hanno pubblicato tutte le regole: scarica qui Modello 730/2026 e istruzioni.
Vediamo dove indicare le spese sostenute nel 2024 per i cani guida ai fini della detraibilità delle spese tanto di acquisto dell'animale quanto di mantenimento dello stesso.
730/2026: detrazione spese acquisto cane guida
Nle Modello 730/2026 il Quadro E al Rigo E5 ospita le spese per l’acquisto di cani guida.
Il rigo E5 va compilato come segue:
La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente
alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta.
L’importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 5.730/2026: spese per il mantenimento del cane guida
Sempre nel Quadro E ma al Rigo E81 vanno indicate le spese di mantenimento dei cani ai fini della detrazione.

Tale casella va barrata per usufruire della detrazione forfetaria di 1.100 euro (importo aumentato dal 2025)
La detrazione spetta esclusivamente al cieco (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla
documentazione della spesa effettivamente sostenuta. Dall’anno d’imposta 2020 la fruizione di questa detrazione varia in base all’importo
del reddito complessivo. In particolare essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento
del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica
del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca. -
Spese servizi di telefonia: quando sono interamente deducibili
Con la Risposta n 71 del 9 marzo le Entrate chiariscono che, se la società è in grado di quantificare analiticamente i costi che vengono direttamente integrati nel pacchetto di servizi che essa offre ai propri clienti, e che quindi sono impiegati in via diretta per produrre ricavi, quella quota di costi può essere dedotta dal reddito al 100% e per essa non opera la presunzione di promiscuità dettata dall’articolo 102, comma 9 del Tuir.
Viene ricordato che la norma stabilisce che le quote di ammortamento, i canoni di locazione o noleggio e le spese di utilizzo e manutenzione delle apparecchiature di comunicazione elettronica sono deducibili solo parzialmente.
In base alla normativa vigente:
- le spese relative a servizi di telefonia fissa e mobile sono deducibili nella misura dell’80%;
- il limite riguarda sia i costi di utilizzo sia quelli relativi alle apparecchiature terminali;
- l’unica eccezione riguarda alcune ipotesi specifiche, come gli impianti di telefonia installati sui veicoli di imprese di autotrasporto merci.
Questo regime forfetario si basa sulla presunzione di utilizzo promiscuo, cioè sulla possibilità che tali strumenti siano utilizzati anche per esigenze personali, in ipotesi diversa, caso in cui la società quantifica analiticamente i costi essi vengono dedotti interamente se impiegati per produrre direttamente ricavi.
Quando le spese di telefonia sono deducibili al 100%
Una società italiana che fornisce servizi informatici e di procurement all’interno di un gruppo multinazionale, opera tramite:
- un head office in Italia;
- diverse stabili organizzazioni all’estero.
Tra i servizi offerti alle società del gruppo rientrano anche servizi di infrastruttura IT e sicurezza informatica, che comprendono:
- telefonia fissa,
- telefonia mobile,
- trasmissione dati.
Questi servizi vengono forniti ai clienti del gruppo sulla base di contratti pluriennali di tipo Master Service Agreement (MSA).
La società distingue due diverse categorie di spese di telefonia:
- Quota di autoconsumo:
- costi utilizzati internamente dall’azienda;
- contribuiscono solo indirettamente all’attività d’impresa.
- Quota con finalità imprenditoriale:
- costi sostenuti per servizi che vengono integrati nelle prestazioni fornite ai clienti;
- tali costi generano direttamente ricavi.
Grazie a un sistema interno di allocazione analitica dei costi (service pricing), l’impresa è in grado di attribuire con precisione i costi telefonici ai clienti che utilizzano i servizi.
Relativamente al quesito le entrate evidenziano che la limitazione dell’80% non si applica automaticamente a tutte le spese di telefonia.
Concludendo, quando i costi telefonici:
- sono direttamente collegati alla produzione di ricavi,
- rappresentano parte integrante del servizio venduto ai clienti,
- non possono essere utilizzati per scopi personali,
- la deducibilità segue le regole ordinarie del reddito d’impresa.
In questi casi, quindi, i costi sono deducibili integralmente.
Il presupposto fondamentale per la deduzione piena è che le apparecchiature o i servizi non siano suscettibili di uso promiscuo.
Se invece i servizi di telefonia possono essere utilizzati anche per esigenze personali dei dipendenti o dell’impresa, continua ad applicarsi la limitazione dell’80% prevista dal TUIR.
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Deducibilità costi sponsorizzazione: presunzione e inerenza
Con Ordinanza 13 novembre 2025, n. 30036, la Cassazione si è espressa in tema di deducibilità dei costi di sponsorizzazione sostenuti da una società.
In particolare, la Corte Suprema ha precisato che, in tema di imposte sui redditi e di IVA, la "inerenza" di un costo, sostenuto nell’esercizio dell’attività d’impresa, comporta una valutazione qualitativa e non di tipo utilitaristico o quantitativo, per cui lo stesso attiene o non attiene all'attività a prescindere dalla sua entità.
Ne consegue che il contribuente è tenuto a provare i fatti costitutivi della spesa e a documentarli, quali, ad esempio, la sua esistenza e natura, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ponendoli in correlazione all'attività imprenditoriale svolta.
Con specifico riferimento alla deducibilità dei costi di sponsorizzazione, si chiarisce che essi sono deducibili dal reddito d’impresa ove risultino inerenti all’attività della stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, esclusa ogni valutazione in termini di utilità o vantaggio, ovvero di potenziale incremento per l’attività imprenditoriale.
Deducibilità costi sponsorizzazione: preseunzione e inerenza dalla Cassazione
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema della deducibilità fiscale dei costi di sponsorizzazione e della corretta applicazione dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002.
L’ordinanza n. 30036/2025 offre un’analisi importante: chiarisce quando opera la presunzione assoluta di inerenza in favore delle società sportive dilettantistiche e ribadisce il criterio qualitativo dell’inerenza per le sponsorizzazioni prive dei requisiti soggettivi.La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, ai fini IVA, IRES e IRAP, i costi di sponsorizzazione sostenuti nel 2015 da una Srl.
Secondo l’Ufficio, tali costi non erano inerenti né congrui, contestandone sia la natura pubblicitaria sia, in subordine, l’effettiva esistenza delle prestazioni.La Corte di giustizia tributaria regionale in secondo grado, aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo provata l’inerenza e la realtà delle operazioni.
L’Agenzia proponeva così ricorso per Cassazion sostenendo che:
- l’inerenza non discende automaticamente dall’esistenza del costo o dall’assolvimento dell’IVA;
- nel caso concreto non ricorrevano i presupposti dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002, che disciplina la presunzione di deducibilità per le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
- i soggetti percettori della sponsorizzazione non avrebbero entrambi posseduto tali requisiti.
La Suprema Corte traccia una distinzione fondamentale tra i due contratti di sponsorizzazione contestati.
Per la ASD destinataria di € 30.000, la Cassazione riconosce l’applicabilità dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002.
Secondo una giurisprudenza ormai consolidata (da ultimo Cass. 4612/2023):- le sponsorizzazioni rese in favore di imprese sportive dilettantistiche godono di una presunzione assoluta di inerenza e congruità;
- tale presunzione deriva dalla finalizzazione della spesa alla “promozione dell’immagine o dei prodotti” del soggetto erogante, a fronte di una verificabile attività promozionale da parte del beneficiario;
- il costo diventa integralmente deducibile, senza necessità di ulteriori prove da parte del contribuente.
La Corte precisa però che il beneficio si applica solo se il soggetto percettore è una società sportiva dilettantistica costituita come società di capitali senza scopo di lucro, come chiarito da Cass. 9614/2019.
Diverso il discorso per la sponsorizzazione da € 70.000 alle Srl, società di capitali ordinaria, priva dei requisiti delle società sportive dilettantistiche, qui non opera la presunzione di cui sopra.
La deducibilità deve essere valutata secondo i criteri generali previsti per l’inerenza, ai sensi dell’art. 108 TUIR e dell’art. 19 DPR 633/1972 (IVA).Per la parte dei costi non coperti dalla presunzione, la Cassazione richiama l’orientamento secondo cui:
- L’inerenza è un giudizio qualitativo, non utilitaristico né quantitativo. Un costo è inerente se correlato all’attività imprenditoriale, anche indirettamente o in proiezione futura, senza dover dimostrare un vantaggio economico immediato.
Il contribuente deve dimostrare:
- l’esistenza del costo;
- la natura dell'operazione;
- la correlazione con l’attività d’impresa.
Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che l’utilizzo del marchio e la visibilità derivante dalle sponsorizzazioni (anche tramite adesivi sulle vetture) generavano potenziale utilità promozionale, ritenuta sufficiente ai fini dell’inerenza.
L’Agenzia sosteneva che mancassero cartelloni, banner, hospitality e altre forme di promozione previste contrattualmente.
La Corte però osserva che la contestazione rileva solo in ambito civilistico (inadempimento), non fiscale: se un minimo di promozione è avvenuto, la spesa può essere considerata inerente.La sentenza ribadisce in modo chiaro due principi:
- la presunzione ex art. 90 L. 289/2002 è assoluta e riguarda soltanto:
- sponsorizzazioni a società sportive dilettantistiche;
- costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro e in tali casi, i costi sono integralmente deducibili, senza ulteriori prove.
Per il criterio generale di inerenza per le altre sponsorizzazioni, quando la presunzione non opera:
- l’inerenza deve essere valutata qualitativamente;
- la promozione può anche essere indiretta, potenziale o proiettata nel futuro;
- non occorre dimostrare l’efficacia economica della campagna pubblicitaria;
- è sufficiente provare l’esistenza di una concreta attività promozionale.
La pronuncia offre indicazioni utili per la gestione dei contratti di sponsorizzazione:
- verificare la natura del soggetto sponsorizzato: solo le ASD costituite come società di capitali senza scopo di lucro godono della presunzione;
- conservare prove documentali della promozione: anche minime (foto, adesivi, menzioni, pubblicazioni).
- curare la coerenza tra attività promozionale e business aziendale: la “proiezione futura” è sufficiente, ma la correlazione deve essere rintracciabile.
- attenzione alle clausole contrattuali: eventuali inadempimenti del soggetto sponsorizzato non incidono automaticamente sulla deducibilità, ma possono essere rilevanti sul piano civilistico.
Cocludendo le sponsorizzazioni verso ASD possono beneficiare di presunzione di inerenza solo se rispettano pienamente i requisiti dell’art. 90.
Le spese verso soggetti con fini di lucro devono essere documentate e giustificate nella loro utilità per l’attività d’impresa.
Il principio è chiaro: non conta solo il nome del soggetto sponsorizzato, ma la sua reale natura giuridica e la coerenza fiscale dell’operazione.
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Rimborso chilometrico al professionista: l’ade chiarisce
Con la Risposta n 270 del 23 ottobre le Entrate chiariscono il perimetro della imponibilità del rimborso spese documentato analiticamente dal profesisonista.
La risposta è importante poichè il nuovo testo normativo (l'art 54 del TUIR come recentemente modificato) non definisce la nozione di rimborso delle spese “addebitate analiticamente in capo al committente” ed è proprio su questo punto arrivano le precisazioni dell’Amministrazione finanziaria.
Nel caso dell'interpello, i rimborsi chilometrici sono stati:
- concordati preventivamente con il committente;
- calcolati sulla base di parametri oggettivi, documentabili mediante il prospetto riepilogativo delle attività svolte;
- commisurati ai chilometri effettivamente percorsi e alla tariffa pattuita.
Vediamo se tali requisiti sono sufficienti alla deroga sull'imponibilità del rimborso spese.
Imponibiltità del rimborso chilometrico al professionista: l’ade chiarisce
Un libero professionista ha sottoposto all’Agenzia delle Entrate una questione pratica di grande interesse: il trattamento fiscale del rimborso spese chilometriche, quando documentato in modo analitico e inserito separatamente in fattura.
Nel caso specifico:
- il rimborso è stato concordato preventivamente con il committente;
- è stato calcolato sulla base dei chilometri percorsi, moltiplicati per una tariffa chilometrica prestabilita;
- è stato distinto in fattura rispetto al compenso per l’attività professionale;
- il professionista ha fornito documentazione a supporto, inclusi prospetti riepilogativi, mappature stradali e dati Telepass.
La domanda posta all’Amministrazione finanziaria è chiara: “Se il rimborso spese chilometrico, pur privo di giustificativi fiscali di terzi, ma documentato in modo oggettivo, possa essere escluso da ritenuta e non concorrere alla formazione del reddito professionale.”
Rimborso chilometrico al professionista: quando non è tassato
L’articolo 54 del TUIR, aggiornato dal D.Lgs. n. 192/2024, disciplina il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, stabilendo il principio di onnicomprensività:
Tutte le somme percepite in relazione all’attività professionale concorrono alla formazione del reddito, salvo specifiche eccezioni.
Tra queste eccezioni, l’art. 54, comma 2, lett. b) prevede che:
- Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente in capo al committente.
La modifica normativa, tuttavia, entra in vigore pienamente solo dal periodo d’imposta 2025.
Fino al 31 dicembre 2024, continuano ad applicarsi le regole precedenti, secondo le quali anche i rimborsi analitici sono soggetti a ritenuta, se non accompagnati da giustificativi fiscalmente validi.
L’Agenzia con l'interpello ribadisce che l’esclusione dalla formazione del reddito e dalla ritenuta è subordinata a condizioni precise, e in particolare alla “analiticità” dell’addebito e con la risposta chiarisce che affinchè un rimborso sia considerato analitico e fiscalmente neutro, deve:
- riferirsi a spese effettivamente sostenute per l’esecuzione dell’incarico;
- essere separato dal compenso in fattura;
- essere supportato da documentazione idonea, che consenta di verificare l’importo e il nesso con l’attività svolta.
Nel caso in esame, secondo l’Agenzia, la documentazione fornita non è sufficiente a soddisfare il requisito della “analiticità”, in assenza di giustificativi fiscali di terzi (es. scontrini carburante, ricevute, etc.).
Di conseguenza, il rimborso chilometrico concorre al reddito ai sensi dell’art. 54, comma 1, ed è soggetto a ritenuta d’acconto ex art. 25 del DPR 600/1973. -
Spese rappresentanza commercialista: inerenza per la deducibilità
Secondo l'Ordinanza n 26553/2025 la Cassazione ribadisce un importante principio per le spese di rappresentanza: sono indeducibili le spese per il commercialista se non dimostra la diretta riconducibilità all’attività professionale.
Vediamo il caso di specie giunto in Cassazione.
Spese rappresentanzacommercialista: deducibilità solo se provata l’inerenza
La deducibilità delle spese di rappresentanza è da sempre un terreno delicato per i professionisti.
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 26553 del 2 ottobre 2025 ha ribadito un principio chiave: non basta che la spesa rientri astrattamente tra quelle deducibili, occorre dimostrare la concreta destinazione all’attività professionale.
Il caso deciso dalla Cassazione con l'Ordinanza n 26553/2025 trae origine da un avviso di accertamento notificato a un commercialista.
L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione alcune spese di rappresentanza, ritenute non inerenti. Secondo l’Ufficio, mancavano prove che collegassero tali spese ai clienti effettivamente destinatari degli omaggi.
Il professionista impugnava l’atto davanti al giudice tributario, ma sia in primo che in secondo grado il ricorso veniva respinto.
La Cassazione è stata adita per chiarire se la deducibilità fosse subordinata all’indicazione analitica dei clienti destinatari o meno.
La Corte ha ricordato che le spese di rappresentanza sono deducibili entro il limite dell’1% dei compensi percepiti.
Tuttavia, l’elemento decisivo è l’inerenza: spetta al professionista dimostrare che la spesa sia stata effettivamente sostenuta per finalità promozionali e professionali, e non personali.
Per la Cassazione non è sufficiente dimostrare che il bene rientri nella categoria delle spese di rappresentanza (es. opere d’arte, gioielli, omaggi di pregio) ma occorre fornire prova concreta della destinazione.
La valutazione spetta al giudice di merito e non può basarsi su semplici presunzioni di verosimiglianza.
Ricordiamo anche che per le spese di rappresentanza le percentuali di deducibilità sono:
- per i professionisti con il limite dell' 1% dei compensi annui,
- per le imprese le percentuali sono progressive in base ai ricavi (art. 108 TUIR).
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730/2025 detrazione auto disabili con permuta dell’usato
E' nel vivo la campagna dei dichiarativi 2025:
Vediamo come comportasi per la detrazione delle spese per un veicolo di disabile dove, c'è stata rivendita del veicolo usato e aquisto di veicolo nuovo.
A tal proposito le Entrate in data 7 febbraio scorso con la Risoluzione n 11 del 7 febbraio hanno in sintesi chiarito che nel prezzo del veicolo nuovo si può sommare il valore del veicolo usato consegnato in permuta al concessionario.
Detrazione spese acquisto veicolo disabile nel caso della permuta: il caso
L'Istante dichiarava di aver acquistato nel 2023 un'autovettura per il trasporto del figlio disabile a carico, e dichiarava anche che, ha venduto al concessionario un veicolo usato il cui ''valore'', evidenziato nel «contratto di ordine di acquisto dell'auto», è stato utilizzato a scomputo dell'importo dovuto per l'acquisto del nuovo veicolo pagato con bonifico bancario.
Ciò posto, l'Istante chiede se, ai fini della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), spettante per le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il beneficio fiscale spetta anche con riferimento al ''valore'' del veicolo «concesso in ''permuta'' al concessionario in occasione dell'acquisto», scomputato dal prezzo di acquisto della nuova autovettura.Vediamo la replica delle entrate.
Detrazione spese acquisto veicolo disabile nel caso della permuta: chiarimenti ADE
Le Entrate replicano ricordando innanzitutto che l'articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede una detrazione dall'imposta lorda (IRPEF), calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l'acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria; sono, quindi, escluse quelle di ordinaria manutenzione, quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo.
La detrazione pari al 19 per cento è determinata sul predetto limite di spesa con riferimento all'acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto).Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall'acquisto del veicolo stesso a detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di:
- motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
- motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
- autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.
A partire dal 2020 anche ai fini della detrazione delle spese per l'acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il pagamento deve essere effettuato mediante sistemi di pagamento tracciaibli ossia:
- «versamento bancario o postale
- ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»,
- ossia «carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero […] altri sistemi di pagamento».
Ciò premesso, si esamina ora l'ipotesi in cui, in occasione dell'acquisto del nuovo veicolo, il soggetto acquirente vende al concessionario un veicolo usato concordandone un ''valore'' e che l'importo corrispondente a tale ''valore'' sia utilizzato a scomputo dell'importo dovuto a saldo per l'acquisto del nuovo veicolo.
Le Entrate hanno chiarito che poiché il pagamento per l'acquisto del veicolo nuovo viene effettuato in parte in denaro e in parte mediante la ''vendita'' del veicolo usato, ''compensando'', in tal modo, i reciproci rapporti di debito e credito delle parti contraenti, la spesa deve considerarsi sostenuta per il suo intero ammontare.
Inoltre, l'ade ritiene che il requisitio di tracciabilità sia soddisfatto qualora il beneficiario della detrazione sia in possesso di idonea documentazione dalla quale risulti il soggetto acquirente (che sostiene la spesa), il prezzo di acquisto del veicolo nuovo nonché il ''valore'' dell'autovettura usata venduta al concessionario utilizzato a scomputo dell'importo dovuto a saldo (come, ad esempio, il contratto di acquisto del nuovo veicolo, l'atto di vendita del veicolo usato e/o la fattura di acquisto che riporti anche il ''valore'' compensato).
Qualora sia in possesso della predetta documentazione, l'acquirente potrà fruire della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR calcolata sull'intero prezzo di acquisto del nuovo veicolo considerando, non solo l'importo versato mediante sistemi di pagamento tracciabili previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ma anche l'ammontare corrispondente al ''valore'' di cessione del veicolo usato.
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