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730/2026: le spese funebri
Il Modello 730/2026 e il Modello Redditi PF 2026 contengono come ogni anno la sezione per detrarre le spese funebri.
In particolare, le spese funebri vanno indicate:
- nel rigo E8/E10, cod. 14 del Modello 730
- nei righi da RP8 a RP13, codice14 nel Modello redditi PF
Riepiloghiamo tutte le regole da seguire e elenchiamo la documentazione da conservare.
Spese funebri: istruzioni per il 730 e il Modello redditi 2026
Per le spese funebri, in dichiarazione, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento da chiunque sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta.
Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte (Risoluzione 28.07.1976 n. 944).
Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.
La detrazione spetta anche per le spese funebri sostenute all’estero a certe condizioni:- analogamente a quanto precisato nel caso di spese mediche sostenute fuori dal territorio nazionale, la documentazione in lingua originale comprovante tali spese sia corredata da una traduzione giurata in lingua italiana,
- tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente.
La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.
Detrazione spese funibri: limiti 2026
La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550.
Tale limite non è riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso.
Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese funebri spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese funebri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 14-Spese funebri: dove indicarle nel 730 e nel Modello Redditi 2025
Abbiamo detto che nei due modelli dichiarativie per il 2025 anno di imposta 2024 le spese funibri vanno indicata:
- nel rigo E8/E10, cod. 14 del Modello 730:

Per le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro.
Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa.
Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.
- nei righi da RP8 a RP13, codice14 nel Modello redditi PF:

Con il codice 14 indicare gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi, occorre utilizzare più righi da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.
L’importo deve comprendere anche le spese indicate con il codice 14 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione
Unica.Detraibilità spese funebri 2026: la documentazione da controllare e conservare
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall’intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall’intestatario del documento -
Mutui agrari: regole per il 730/2026
Nel Modello 730/2026 possono essere detratti anche gli Interessi relativi a prestiti o mutui agrari.
In particolare questi interessi vanno indicati nel Quadro E al Rigo E8/E10, con il codice 11, 47, e 56.
Le istruzioni al Modello evidenziano che occorre utilizzare il codice:
- "11" per gli interessi relativi a prestiti o mutui agrari stipulati fino al 31 dicembre 2021.
- "47" gli importi corrisposti per mutui agrari stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024. Con questo codice vanno indicati anche gli interessi relativi ai mutui per cui, in tale periodo, è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo.
- "56" gli importi corrisposti per mutui agrari stipulati a partire dal 1° gennaio 2025. Con questo codice vanno indicati anche gli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2025 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo.
Attenzione al fatto che, la detrazione riguarda:
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
- nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.
Mutui agrari: regole per il 730/2026
Le Entrate evidenziano anche che i contratti di mutuo agrario oggetto dell’agevolazione, ossia della detrazione, sono:
- finanziamenti sia di esercizio che di miglioramento a breve, medio e lungo termine previsti dalla legge per l’ordinamento del credito agrario;
- il prestito o mutuo agrario può riguardare, senza limitazioni, qualsiasi tipologia di terreno.
Per poter fruire della detrazione in esame, i mutui ed i prestiti agrari devono essere stati pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
L’importo ammesso in detrazione non può essere superiore alla somma del reddito dominicale e agrario dichiarati tenendo conto delle rispettive rivalutazioni (80 per cento e 70 per cento) e, in aggiunta, dell’ulteriore rivalutazione pari, dal 2016, al 30 per cento di cui all’art. 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), come modificato dall’art. 1, comma 909, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
A tal fine, sono rilevanti anche i redditi dei terreni derivanti da partecipazioni in società di persone e assimilate.
Diversamente, gli altri redditi derivanti dai terreni, quali le plusvalenze da cessione a titolo oneroso ed il corrispettivo per la concessione in affitto per uso non agricolo, non risultano invece rilevanti ai fini della detraibilità degli interessi passivi.
La detrazione spetta solo al soggetto intestatario del contratto di prestito o mutuo agrario.La detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo spetta a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).
Inoltre, dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.Mutui agrari: documentazione da controllare e conservare per detrazione interessi passivi
Ai fini della detrazione è necessario controllare e conservare una certa documentazione, e in particolare:
- Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2024 o estratto conto bancario o postale,
- Contratto di prestito o mutuo.
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Spese servizi di telefonia: quando sono interamente deducibili
Con la Risposta n 71 del 9 marzo le Entrate chiariscono che, se la società è in grado di quantificare analiticamente i costi che vengono direttamente integrati nel pacchetto di servizi che essa offre ai propri clienti, e che quindi sono impiegati in via diretta per produrre ricavi, quella quota di costi può essere dedotta dal reddito al 100% e per essa non opera la presunzione di promiscuità dettata dall’articolo 102, comma 9 del Tuir.
Viene ricordato che la norma stabilisce che le quote di ammortamento, i canoni di locazione o noleggio e le spese di utilizzo e manutenzione delle apparecchiature di comunicazione elettronica sono deducibili solo parzialmente.
In base alla normativa vigente:
- le spese relative a servizi di telefonia fissa e mobile sono deducibili nella misura dell’80%;
- il limite riguarda sia i costi di utilizzo sia quelli relativi alle apparecchiature terminali;
- l’unica eccezione riguarda alcune ipotesi specifiche, come gli impianti di telefonia installati sui veicoli di imprese di autotrasporto merci.
Questo regime forfetario si basa sulla presunzione di utilizzo promiscuo, cioè sulla possibilità che tali strumenti siano utilizzati anche per esigenze personali, in ipotesi diversa, caso in cui la società quantifica analiticamente i costi essi vengono dedotti interamente se impiegati per produrre direttamente ricavi.
Quando le spese di telefonia sono deducibili al 100%
Una società italiana che fornisce servizi informatici e di procurement all’interno di un gruppo multinazionale, opera tramite:
- un head office in Italia;
- diverse stabili organizzazioni all’estero.
Tra i servizi offerti alle società del gruppo rientrano anche servizi di infrastruttura IT e sicurezza informatica, che comprendono:
- telefonia fissa,
- telefonia mobile,
- trasmissione dati.
Questi servizi vengono forniti ai clienti del gruppo sulla base di contratti pluriennali di tipo Master Service Agreement (MSA).
La società distingue due diverse categorie di spese di telefonia:
- Quota di autoconsumo:
- costi utilizzati internamente dall’azienda;
- contribuiscono solo indirettamente all’attività d’impresa.
- Quota con finalità imprenditoriale:
- costi sostenuti per servizi che vengono integrati nelle prestazioni fornite ai clienti;
- tali costi generano direttamente ricavi.
Grazie a un sistema interno di allocazione analitica dei costi (service pricing), l’impresa è in grado di attribuire con precisione i costi telefonici ai clienti che utilizzano i servizi.
Relativamente al quesito le entrate evidenziano che la limitazione dell’80% non si applica automaticamente a tutte le spese di telefonia.
Concludendo, quando i costi telefonici:
- sono direttamente collegati alla produzione di ricavi,
- rappresentano parte integrante del servizio venduto ai clienti,
- non possono essere utilizzati per scopi personali,
- la deducibilità segue le regole ordinarie del reddito d’impresa.
In questi casi, quindi, i costi sono deducibili integralmente.
Il presupposto fondamentale per la deduzione piena è che le apparecchiature o i servizi non siano suscettibili di uso promiscuo.
Se invece i servizi di telefonia possono essere utilizzati anche per esigenze personali dei dipendenti o dell’impresa, continua ad applicarsi la limitazione dell’80% prevista dal TUIR.
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Spese sanitarie 2026: vale il Prospetto del sistema TS
Le Entrate hanno avviato la campagna dei dichiarativi 2026.
Sono stati pubblicati tutti i modelli della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2025.
A tale proposito, ai fini del Modello 730 e del Modello Redditi PF 2026 è bene ricordare un chiarimento che nel luglio del 2025 è stato specificato dalle Entrate e dal Mef.
In particoalre, le Entrate con una FAQ del 17 luglio hanno confermato quanto precedentemente specificato dal MEF durante il question time, per la detraibilità delle spese sanitarie.
Viene evidenziato che è possibile utilizzare il prospetto del sistema TS per la detrazione delle spese mediche nel Modello Redditi PF oltre che nel modello 730 in alternativa a scontrini e ricevute varie.
Vediamo i dettagli e la conferma ADE.
Prospetto Spese sanitarie sistema TS: utilizzo per i dichiarativi 2026
Con la risposta n 5-04219 del 9 luglio 2025 il MEF replicava ai dubbi sull'utilizzo del prospetto del sistema TS per la detrazione delle spese mediche nel Modello Redditi PF chiarendo che è possibile utilizzare, ai fini della detrazione, tutte le spese indicate nel prospetto in oggetto.
Con riferimento alla detraibilità delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti e debitamente documentate, veniva richiamata la Circolare n 14/2023 delle Entrate che in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, ha riconosciuto ai contribuenti la facoltà di sostituire la documentazione cartacea necessaria alla detrazione delle spese sanitarie con il prospetto delle spese scaricato dal portale STS, a condizione che venga resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Nelle istruzioni relative al modello Redditi Persone Fisiche sia presente un rinvio generico alla predetta circolare n. 14/E del 2023 senza, tuttavia, formulare un espresso riconoscimento dell'utilizzabilità del prospetto STS quale documentazione sostitutiva ai fini della detrazione fiscale in caso di dichiarazione ordinaria non precompilata.
Pertanto si chiedeva di sapere se si intenda "prevedere un aggiornamento delle istruzioni ministeriali al modello Redditi PF, volto a esplicitare tale facoltà, in coerenza con quanto già previsto per il modello 730, al fine di garantire uniformità di trattamento e certezza normativa, al fine di chiarire se il prospetto delle spese sanitarie reso disponibile dal STS sia utilizzabile anche ai fini della detrazione IRPEF per le spese sanitarie nel caso di presentazione del modello Redditi Persone Fisiche 2025 non precompilato".
L'Agenzia delle entrate ha ricordato che il decreto legislativo n. 1 dell'8 gennaio 2024 ha introdotto il comma 1 – nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, in base al quale la dichiarazione precompilata è predisposta anche per i contribuenti con redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione. Pertanto, oltre al modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate elabora anche il modello Redditi Persone fisiche precompilato per tutti i contribuenti, anche con partita IVA, per i quali l'Agenzia dispone di informazioni rilevanti ai fini della dichiarazione, quali redditi, oneri e spese deducibili e/o detraibili. Inoltre, il citato comma 1-bis precisa che con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le regole in tema di controlli di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014.
Per quanto attiene alla documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni per le spese sanitarie con la circolare n. 14 del 2023, al paragrafo "Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti", è stato chiarito che il contribuente, in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), può conservare/esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.
Tale principio trova applicazione a prescindere dal modello di dichiarazione utilizzato e, dunque sia se il contribuente utilizza il modello 730 che nel caso in cui venga utilizzato il Modello Redditi precompilato.
Allo stesso modo, il citato prospetto può essere conservato/esibito, in luogo della documentazione attestante le singole spese, anche dai contribuenti che non intendono avvalersi del "servizio" web della dichiarazione dei redditi precompilata disponibile nell'area riservata presente sul sito dell'Agenzia delle entrate e che, quindi, compilano e presentano la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone fisiche) in via autonoma. In quest'ultimo caso, ovviamente, non trovano applicazione i limiti ai poteri di controllo di cui al richiamato articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014.
La possibilità di attestare le spese sanitarie tramite il prospetto scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria è di fatto affermata anche nelle istruzioni ai modelli sia 730 che Redditi – Persone fisiche attraverso un generico richiamo alla citata circolare.
Occorre, infatti considerare che le istruzioni ai modelli forniscono indicazioni su una pluralità di casistiche e, pertanto, in particolare per quanto attiene agli aspetti interpretativi, non possono che fornire indicazioni sintetiche.
Viene chiarito che er una maggiore chiarezza sarà cura dell'Agenzia fornire chiarimenti sulla possibilità di attestare le spese sanitarie tramite il prospetto delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria anche per il Modello Redditi Persone fisiche mediante la pubblicazione di un'apposita FAQ esplicativa.
In data 17 luglio 2025 viene chiarito che "è possibile attestare il sostenimento delle spese sanitarie indicate nella dichiarazione dei redditi (Modello 730/2025 e REDDITI PF 2025) anche attraverso il prospetto di dettaglio delle spese reso disponibile digitalmente dal Sistema Tessera Sanitaria.
L'esibizione del prospetto è alternativa alla conservazione di tutti i documenti di spesa sanitari, come fatture, scontrini e ricevute, purché, come in , accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza tra le spese elencate nel prospetto e quelle fornite dal Sistema Tessera Sanitaria. -
Spese rappresentanza commercialista: inerenza per la deducibilità
Secondo l'Ordinanza n 26553/2025 la Cassazione ribadisce un importante principio per le spese di rappresentanza: sono indeducibili le spese per il commercialista se non dimostra la diretta riconducibilità all’attività professionale.
Vediamo il caso di specie giunto in Cassazione.
Spese rappresentanzacommercialista: deducibilità solo se provata l’inerenza
La deducibilità delle spese di rappresentanza è da sempre un terreno delicato per i professionisti.
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 26553 del 2 ottobre 2025 ha ribadito un principio chiave: non basta che la spesa rientri astrattamente tra quelle deducibili, occorre dimostrare la concreta destinazione all’attività professionale.
Il caso deciso dalla Cassazione con l'Ordinanza n 26553/2025 trae origine da un avviso di accertamento notificato a un commercialista.
L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione alcune spese di rappresentanza, ritenute non inerenti. Secondo l’Ufficio, mancavano prove che collegassero tali spese ai clienti effettivamente destinatari degli omaggi.
Il professionista impugnava l’atto davanti al giudice tributario, ma sia in primo che in secondo grado il ricorso veniva respinto.
La Cassazione è stata adita per chiarire se la deducibilità fosse subordinata all’indicazione analitica dei clienti destinatari o meno.
La Corte ha ricordato che le spese di rappresentanza sono deducibili entro il limite dell’1% dei compensi percepiti.
Tuttavia, l’elemento decisivo è l’inerenza: spetta al professionista dimostrare che la spesa sia stata effettivamente sostenuta per finalità promozionali e professionali, e non personali.
Per la Cassazione non è sufficiente dimostrare che il bene rientri nella categoria delle spese di rappresentanza (es. opere d’arte, gioielli, omaggi di pregio) ma occorre fornire prova concreta della destinazione.
La valutazione spetta al giudice di merito e non può basarsi su semplici presunzioni di verosimiglianza.
Ricordiamo anche che per le spese di rappresentanza le percentuali di deducibilità sono:
- per i professionisti con il limite dell' 1% dei compensi annui,
- per le imprese le percentuali sono progressive in base ai ricavi (art. 108 TUIR).
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Costi non ancora certi: condizione di deducibilità dalla Cassazione
Con la sentenza n. 24485 depositata il 4 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale per la fiscalità d’impresa: quando un costo o un ricavo legato a una controversia giudiziaria può essere imputato a bilancio ai fini fiscali.
La decisione introduce un principio interpretativo che si discosta sensibilmente dalla prassi consolidata dell’Amministrazione finanziaria e dalla precedente giurisprudenza di legittimità, riconoscendo rilievo prioritario al requisito della “certezza” rispetto a quello della competenza temporale.
La vicenda trae origine da un accertamento per l’anno d’imposta 2014, notificato a una azienda speciale comunale, nata da una scissione parziale.
L’Agenzia delle Entrate contestava due voci:
- a deduzione nel 2014 di un costo da risarcimento derivante da una sentenza di primo grado del 2009, poi riformata in appello nel 2014;
- l’omessa contabilizzazione nel 2014 del risarcimento attivo per danni indiretti stabilito nella sentenza di secondo grado, ma ancora oggetto di contestazione da parte della compagnia assicurativa.
La CTR aveva avallato la tesi dell’Ufficio, ritenendo che:
- la sentenza del 2009, pur non definitiva, fosse esecutiva e che quindi il relativo costo dovesse essere imputato all’anno 2009;
- le somme attive da risarcimento dovessero essere tassate nel 2014, a prescindere dalle contestazioni pendenti.
Vediamo la decisione della Corte di Cassazione, in controtendenza rispetto all'orientamento consolidato.
Costi non ancora certi: principio Cassazione sulla deducibilità
La Corte di Cassazione ha censurato integralmente la motivazione della CTR, riaffermando che la sola esecutività formale non implica automaticamente la certezza fiscale del componente.
In particolare:
- la sentenza del 2009 era stata sospesa dalla Corte d’Appello nel 2010 e successivamente riformata,
- la certezza dell’obbligo di pagamento è maturata solo nel 2014, anno della sentenza definitiva.
- le somme attive per risarcimento non dovevano essere tassate nel 2014, poiché contestate in modo non pretestuoso dalla compagnia assicurativa (sulla base della mancata copertura assicurativa dei danni indiretti).
Questo approccio rafforza l’idea che la contabilizzazione fiscale dei componenti da contenzioso non può avvenire automaticamente in base alla sentenza di primo grado, ma solo quando vi sia ragionevole certezza sia dell’an (esistenza del debito o credito) che del quantum (ammontare).
La Corte formula un principio che ha valenza generale, destinato a incidere in modo rilevante sulla prassi contabile e fiscale:“Quando gli elementi attivi e passivi che concorrono a formare il reddito sono portati da un provvedimento emesso in seguito ad un giudizio di cui sia parte il contribuente, quest’ultimo non è tenuto a contabilizzarli se essi sono messi in discussione mediante la proposizione di mezzi di impugnazione ammissibili e non manifestamente infondati, dovendo la contabilizzazione essere effettuata solo quando quegli elementi siano divenuti ragionevolmente certi sia nell’an che nel quantum.”
La pronuncia non solo smentisce la posizione dell’Agenzia delle Entrate, ma si pone in contrasto con precedenti decisioni della stessa Corte di Cassazione.
Con questa decisione, invece:
- il momento rilevante per la deducibilità o tassazione non è più la data della sentenza, ma il momento in cui il componente è “ragionevolmente certo”.
- si introduce una valutazione sostanziale e prudenziale del principio di competenza.
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Familiari a carico: le novità che correggono le detrazioni
Il Decreto Correttivo che il Governo ha licenziato in data14 luglio 2025 contiene molte rilevanti novità in tema di Ires e Irpef.
Tra l'altro con l'art 1 del Capo I il decreto introduce Disposizioni in materia di tassazione dei redditi da lavoro e in particolare novità per il Trattamento fiscale dei familiari a carico, vediamo la norma provvisoria.
Tassazione familiari a carico: novità in arrivo
Con l’articolo 1 si provvede a modificare la disciplina sulle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in attuazione del criterio di delega, contenuto nell’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), punto 1.1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, che prevede la revisione e la graduale riduzione dell'IRPEF attraverso il riordino anche delle detrazioni dall' imposta lorda, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità.
Con le modifiche si prevede, con una novella del comma 4-ter del predetto articolo, che le disposizioni fiscali che fanno riferimento (di solito attribuendo benefici) alle persone indicate nel citato art. 12 si devono applicare considerando, fra i beneficiari, i seguenti familiari:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto;
- le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Tali soggetti vanno considerati anche se, in taluni casi, non è più prevista, a loro favore, una detrazione per carichi di famiglia; si pensi ai figli di età fino a 21 anni (detrazione soppressa con l’art. 10, comma 4, d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230) o superiore a 30 anni nonché ai fratelli e sorelle conviventi (detrazioni soppresse con l’art. 1, comma 11, lettera a, legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Inoltre, nel novellato comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR si prevede, al secondo periodo, che se una disposizione fiscale prevede un beneficio a favore dei familiari di cui all’art. 12 per i quali ricorrono le condizioni previste dal comma 2 del medesimo, ovvero se si fa genericamente riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si devono considerare fra i beneficiari i soggetti sopra elencati che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2 dell’art. 12, vale a dire 2.840,51 euro, ovvero 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
Si attende la conferma del testo normativo.
La norma in vigore
Ricordiamo che la legge di bilancio 2025 è intervenuta in relazione alle detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, stabilendo che le detrazioni spettano solo in relazione a ciascun ascendente (cioè genitori, nonni o bisnonni) che conviva con il contribuente, eliminandole per gli altri familiari quali ad es. fratelli, sorelle, generi, nuore e suoceri.
Le Entrate con la Circolare n 4/2025 hanno precisato che le modifiche apportate producani effetti anche sulle altre disposizioni che rinviano ai soggetti di cui all’art. 12 del TUIR, confermando che per i figli rimane applicabile la “clausola di salvaguardia”.
Per gli altri familiari (diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli), invece, le Circolare n. 4/2025 ha precisato che dal 1° gennaio 2025 le disposizioni in materia di deduzioni/detrazioni per oneri e di welfare aziendale sono applicabili solo con riferimento agli ascendenti conviventi con il contribuente.Il DLgs. Correttivo, interviene in proposito sostituendo il comma 4 ter dell’art. 12 del TUIR e stabilendo che, quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente art. 12, “si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”. I
Inoltre, viene precisato che qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2 del'art 12 del TUIR, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i suddetti soggetti che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2 (vale a dire 4.000 euro per i figli fino a 24 anni di età o 2.840,51 euro per gli altri soggetti).
La “clausola di salvaguardia” per l’applicazione delle altre disposizioni fiscali che fanno riferimento ai familiari di cui all’art. 12 del TUIR (es. deduzioni/detrazioni per oneri e welfare aziendale) viene estesa a tutti i familiari che in precedenza davano diritto alla detrazione d’imposta per carichi di famiglia, ancorché questa sia stata abolita dalla legge di bilancio 2025, superando quindi i chiarimenti della circ. n. 4/2025.
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Spese di trasferta: il punto delle novità dopo il DL fiscale
La Legge di bilancio per l’anno 2025 ha introdotto l’obbligo generalizzato di tracciabilità del pagamento delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute in occasione di trasferte o missioni.
Il sostenimento di queste spese, senza rispondere all’obbligo di tracciamento del pagamento, comporta la ripresa fiscale del costo o del rimborso, a seconda dei casi.
Ad esempio, quando un lavoratore dipendente sostiene delle spese per una trasferta, spese che vengono poi rimborsate dall’impresa:
- se il pagamento è effettuato con modalità tracciabili: l’importo rimborsato non costituisce reddito imponibile per il lavoratore, ma costituisce costo deducibile per l’impresa;
- se le spese sono sostenute in contanti: l’importo rimborsato costituisce reddito imponibile per il lavoratore e costo indeducibile per l’impresa.
La misura, per tutta evidenza, nel caso in cui non si riesca a effettuare i pagamenti con modalità tracciate, risulta particolarmente gravosa dal punto di vista fiscale, presentando un costo, inerente ed effettivamente sostenuto, che diviene reddito imponibile per il lavoratore e onere indeducibile per l’impresa.
La finalità della norma, per tutta evidenza, è antievasiva: l’obiettivo non è l’elusione dei soggetti che sostengono queste spese, ma la presunta evasione operata da quelle classi di operatori che forniscono servizi di trasporto, ristorazione e ospitalità.
Con il Decreto Legge numero 84, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2025 il legislatore fa alcune modifiche alla normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2025, con decorrenza da giorno 18 giugno 2025.
L’obiettivo delle modifiche normative è duplice: da un lato vuole rendere più coerente la normativa nel suo complesso, allineando il trattamento previsto per le imprese e lavoratori autonomi, dall’altro cerca di non gravare troppo sugli operatori disapplicando gli obblighi previsti nelle situazioni in cui viene meno la finalità antievasiva sottostante.
Esclusione per le spese di trasferta sostenute all’estero
Ai sensi dell’articolo 1 del DL 84/2025, le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute in occasione di trasferte o missioni da lavoratori dipendenti, imprese e lavoratori autonomi sono soggette all’obbligo di pagamento con modalità tracciata solo quando sostenute nel territorio dello stato italiano.
Ne consegue che le spese di trasferta sostenute all’estero non soggiacciono a questo obbligo, e possono essere pagate in contanti senza che questo ne influenzi la fiscalità.
La motivazione che sta alla base della modifica normativa è duplice:
- da un lato, l’obiettivo di fare emergere la base imponibile dei fornitori di servizi di trasporto, ristorazione e ospitalità viene meno quando le trasferte avvengono all’estero;
- dall’altro lato, dovere sostenere queste spese con modalità tracciate anche all’estero spesso può risultare concretamente difficoltoso: non tutti i paesi all’estero hanno infatti lo stesso grado di diffusione dei mezzi di pagamento elettronici.
Obbligo di tracciabilità anche per professionisti e lavoratori autonomi
Il medesimo intervento legislativo operato dall’articolo 1 del DL 84/2025 interviene anche sulle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute, in occasione di trasferte o missioni, in modo specifico da lavoratori autonomi e professionisti.
La modifica normativa si è resa necessaria per armonizzare la norma che ha stabilito l’obbligo anche il lavoratore autonomo della tracciabilità delle spese di trasferta, con la disciplina (l’articolo 5 del Decreto Legislativo 192/2024) che ha reso irrilevanti fiscalmente tali spese per il professionista e committente.
Nella contrapposizione delle due norme, a vincere è stato l’obbligo di tracciabilità; così, modificando gli articoli 54 e 54-ter del TUIR, le somme ricevute dal professionista a titolo di rimborso per spese (analiticamente documentate) di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute in Italia in occasione di trasferte o missioni e riaddebitate in fattura, concorrono alla formazione del reddito del professionista o del lavoratore autonomo solo nel caso in cui i relativi pagamenti non siano stati effettuati con strumenti tracciabili.
La precedente versione della norma stabiliva la generica irrilevanza fiscale in capo al professionista per le spese di trasferta, analiticamente documentate, e riaddebitate al committente; adesso, ai fini dell’irrilevanza fiscale, viene aggiunto l’obbligo di eseguire i pagamenti con modalità tracciate.
Similmente, intervenendo sull’articolo 54-septies del TUIR sono sottoposte al medesimo obbligo di esecuzione del pagamento con modalità tracciate, per godere della deducibilità fiscale, anche le spese di trasferta:
- sostenute direttamente da lavoratori autonomi e professionisti;
- sostenute direttamente da lavoratori autonomi e professionisti quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi o professionisti;
- rimborsate analiticamente da lavoratori autonomi e professioni ai propri dipendenti o a collaboratori (per esecuzione di incarichi),
Va precisato, infine, che la normativa rileva non solo ai fini delle imposte dirette, ma anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
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Bonus caldaia 2025: come funzionerà
La Circolare n 8 del 19 giugno ha chiarito tutte le novità 2025 per i bonus edilizi.
Vediamo come cambia il bonus caldaia 2025 dopo le novità con anche i riferimenti alle norme UE sull'inquinamento.
Bonus caldaia 2025: come funzionerà
Con la Circolare n 8/2025 viene chiarito come funzionerà d'ora in avanti il bonus caldaia.
Il comma 55, lettere a) e b), della Legge di Bilancio 2025 ha escluso dall’Ecobonus, di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, e dal bonus recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16 del medesimo decreto-legge, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027.
Tale disposizione è in linea con la Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia, che all’articolo 17, paragrafo 15, stabilisce che dal «1° gennaio 2025 gli Stati membri non offrono più incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti, prima del 2025, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058 e all’articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio».Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 ottobre 2024 è stata pubblicata la Comunicazione 2024/6206 della Commissione sull’eliminazione graduale degli incentivi finanziari alle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili a norma della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia.
Il documento “fornisce orientamenti in merito all’articolo 17, paragrafo 15, della direttiva riveduta, che mirano a contribuire a una migliore comprensione delle disposizioni e a facilitare un’applicazione più uniforme e coerente”
In particolare, nel paragrafo 4.2 “Interpretazione” della predetta Comunicazione è precisato che l’articolo 17, paragrafo 15, della direttiva “siapplica all’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ovverosia all’acquisto, all’assemblaggio e alla messa in funzione di una caldaia che:
- 1) brucia combustibili fossili, ossia fonti energetiche non rinnovabili a base di carbonio, quali combustibili solidi, gas naturale e petrolio,
- e 2) è una caldaia unica, ossia non combinata con un altro generatore di calore che utilizza energia da fonti rinnovabili e che produce una quota considerevole dell’energia totale in uscita dal sistema combinato”.
La Comunicazione di seguito specifica che una “caldaia a gas può essere considerata «alimentata a combustibili fossili» in funzione del mix di combustibili nella rete del gas al momento dell’installazione. Di norma, quando la rete locale del gas trasporta prevalentemente gas naturale, l’installazione di caldaie a gas non dovrebbe ricevere incentivi finanziari; può invece beneficiare di incentivi a norma dell’articolo 17, paragrafo 15, se la rete locale del gas trasporta prevalentemente combustibili rinnovabili”.
È evidenziato, inoltre, che, “sebbene l’articolo 17, paragrafo 15, non vieti gli incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili rinnovabili, questi potrebbero essere preclusi dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sull’etichettatura energetica. Tale disposizione impone che gli eventuali incentivi previsti dagli Stati membri puntino alle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti o alle classi più elevate indicate negli atti delegati dell’UE sull’etichettatura energetica dei prodotti in questione. Nel caso degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente aventi capacità fino a 70 kW soggetti all’etichettatura energetica, ciò significa che gli Stati membri possono incentivare solo quelli che rientrano nelle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti. Stando ai dati attualmente disponibili, le caldaie uniche non rientrano in queste due classi e non possono dunque essere incentivate, indipendentemente dal fatto che siano limentate a combustibili fossili o rinnovabili. (…). La disposizione di cui sopra non si applica alle caldaie specificamente concepite per funzionare con combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente a partire da biomassa, in quanto non soggette alle norme dell’UE in materia di etichettatura energetica. Per le caldaie a biomassa a combustibile solido esiste un regolamento specifico in materia di etichettatura energetica, con una scala adattata: dato che rientrano nelle due classi più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti, possono beneficiare di incentivi”.
Il paragrafo 4.3 della Comunicazione elenca alcuni “esempi di incentivi finanziari che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 17, paragrafo 15”. Alla voce “Incentivi non correlati alle caldaie” è precisato che gli “apparecchi che non rispondono alla definizione di caldaie, quali stufe o apparecchi di microcogenerazione, non sono interessati dall’eliminazione graduale degli incentivi finanziari a favore delle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili”.
Ciò considerato,l'agenzia ha chiarito che:- con riferimento all’Ecobonus, di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, si ritiene che gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili esclusi dagli incentivi fiscali riguardino le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili. L’esclusione dalla detrazione di cui al citato articolo 14 non si applica, invece, ai microcogeneratori, quand’anche siano alimentati da combustibili fossili, e ai generatori a biomassa. Va, inoltre, osservato che la Comunicazione non contiene alcuno specifico riferimento alle pompe di calore ad assorbimento a gas. Nondimeno, dalla definizione di caldaia, resa al paragrafo 4.1. “Definizioni” della Comunicazione, secondo cui la stessa è “il complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a dei fluidi il calore prodotto dalla combustione”, si evince che l’esclusione dai benefici fiscali per gli interventi ammessi all’Ecobonus non può riguardare la pompa di calore ad assorbimento a gas, il cui bruciatore assolve a una diversa funzione, considerato, altresì, l’elevato grado di rinnovabilità dell’energia fornita per la copertura degli usi finali. Si ritiene, infine, che i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, così comedisciplinati dal d.m. 6 agosto 2020, possano continuare a beneficiare della predetta agevolazione di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, in assenza di limitazioni espressamente previste dalla norma;
- con riferimento, inoltre, alle agevolazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR, attualmente disciplinati dall’articolo 16, comma 1, del d.l. n. 63 del 2013, acquisito al riguardo il parere dell’ENEA e del MASE, si ritiene che gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, esclusi dagli incentivi fiscali, riguardino le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili. Sono, inoltre, agevolabili gli interventi riguardanti i microcogeneratori, quand’anche siano alimentati da combustibili fossili, i generatori a biomassa, le pompe di calore ad assorbimento a gas e i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione.
Sotto il profilo fiscale, si evidenzia che le spese non più ammesse a detrazione ai sensi dell’Ecobonus e del bonus recupero del patrimonio edilizio sono quelle sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili come sopra declinati.
Resta fermo che sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, in relazione ai predetti interventi, anche se gli stessi sono realizzati o completati dal 1° gennaio 2025.
Con riferimento al Superbonus, ferma restando l’esclusione dalle agevolazioni delle predette spese sostenute nel 2025, si precisa che, qualora, prima del 1° gennaio 2025, risulti presentata, per gli interventi ammessi al Superbonus, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, anche se realizzato nel 2025, continua a rilevare ai fini del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non sia possibile, del conseguimento della classe energetica più alta, anche nei casi in cui sia l’unico intervento “trainante”.
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Detrazioni per carichi di famiglia: tutte le novità 2025
Con la Circolare n 4/2025 le Entrate chiariscono anche le novità per le detrazioni dei carichi di famiglia introdotte dalla Legge di Bilnacio 2025.
Vediamo tutti i dettagli.
Detrazioni per carichi di famiglia: i chiarimenti ADE
Il comma 11 della legge di bilancio 2025 apporta alcune modifiche all’articolo 12 del TUIR, in materia di detrazione per carichi di famiglia.
In particolare, si prevede la spettanza della detrazione per i figli a carico in relazione ai soli contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Attenzione al fatto che, rispetto alla disciplina previgente, che riconosceva la detrazione in oggetto per tutti i figli con età pari o superiore a 21 anni, la novità introduce, ai fini della spettanza della stessa, un limite di età per i figli, prevedendo che la detrazione sia riconosciuta per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni.
Dato che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste, ne consegue che la detrazione di cui al novellato articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.
La detrazione spetta, inoltre, per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi della l. n. 104 del 1992, di età pari o superiore a 21 anni.
Inoltre si estende il riconoscimento della detrazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR anche:- ai figli affiliati
- ai figli del coniuge deceduto che convivono con il contribuente.
Nonostante la legge di bilancio 2025 abbia, come detto, equiparato, ai fini della spettanza della detrazione per figli a carico, i figli del contribuente e i figli del coniuge deceduto che convivano con il contribuente stesso, si precisa, tuttavia, che, nel caso di convivenza con il figlio del coniuge deceduto, non trova applicazione la previsione di cui all’ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR24, in quanto tale disposizione continua a fare riferimento esclusivamente ai figli del contribuente (e non anche ai figli conviventi del coniuge deceduto).
Ne consegue, pertanto, che il contribuente che convive con il figlio del coniuge deceduto beneficia solo della detrazione per figli a carico, senza possibilità di fruire, laddove più conveniente, della detrazione prevista per il coniuge a carico, di cui alla lettera a).
La ratio della previsione, di cui all’ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR, consiste nel far beneficiare di una eventuale maggiore misura della detrazione per familiari a carico quei soggetti, non coniugati o successivamente separati, che, per mancanza dell’altro genitore o per mancato riconoscimento del figlio da parte di quest’ultimo, si trovano nella condizione di avere il figlio a carico in via esclusiva.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene, pertanto, che la previsione di cui all’ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR non si applichi al genitore superstite che non convive con il figlio; infatti, attesa la spettanza delle detrazioni in capo al contribuente – soggetto terzo – che convive con il figlio del soggetto deceduto, ne consegue che il genitore superstite non è l’unico soggetto ad avere diritto alle detrazioni per il figlio a carico.
Inoltre, la detrazione per figli a carico spetta, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa fiscale, anche in relazione all’altro genitore (in vita) del medesimo figlio del coniuge deceduto.
In tale caso, la ripartizione della etrazione tra il contribuente convivente con il figlio del coniuge deceduto e l’altro genitore non convivente segue le regole ordinarie previste dalla disciplina fiscale.
Il citato comma 11, lettera a), numero 225, modifica, altresì, la lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR, limitando ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione ivi prevista per gli altri familiari conviventi.
La disciplina previgente includeva tra i familiari a carico, per i quali era riconosciuta la detrazione di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR, le persone indicate all’articolo 433 del codice civile, che convivessero con il contribuente o che percepissero assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spettasse la detrazione ai sensi della lettera c) del medesimo comma.
Più nel dettaglio, la detrazione spettava, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, per il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i genitori, gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, i discendenti dei figli.
La modifica normativa, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste dall’articolo 12 del TUIR, ha, pertanto, circoscritto, attraverso l’eliminazione del riferimento al citato articolo 433, il riconoscimento della detrazione ai soli ascendenti (ad esempio ai genitori) che convivano con il contribuente. e modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025 all’articolo 12 del TUIR esplicano, di conseguenza, effetti anche sulle altre disposizioni che rinviano ai soggetti del citato articolo 12.
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025 non è più possibile fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e per le spese sostenuti per le altre persone indicate nell’articolo 433 c.c.; resta, invece, possibile fruirne per gli oneri e le spese sostenuti per gli ascendenti fiscalmente a carico, conviventi con il contribuente, nonché per il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico.Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare in oggetto.