• Oneri deducibili e Detraibili

    Credito immobili uso non abitativo e affitto d’azienda: l’utilizzo nella cessione

    Con Risposta a interpello n 797 del 1 dicembre avente ad oggetto "…articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – cessione del credito d'imposta ex articoli 28 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 – utilizzo in compensazione

    le Entrate specificano che con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 250739 del 1° luglio 2020, è stato chiarito che «Ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, la quota dei crediti d'imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta. In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti». 

    Ne deriva che l'istante, appresa l'impossibilità di fruire interamente del credito acquistato (a seguito dei chiarimenti forniti con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 18 giugno 2020) avrebbe potuto ulteriormente cedere la parte di credito non compensata entro il 31 dicembre 2020, in ragione dell'impossibilità di fruirne direttamente o di cedere il credito negli anni successivi.

    Per quanto sopra chiarito, la soluzione prospettata dall'istante, ossia quella di «presentare un modello F24 con saldo zero, (con indicazione dell'ammontare del credito e delle somme compensate), versando la sanzione per la sua tardiva presentazione con il pagamento delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 del Dlgs. n. 471/1997» non sia condivisibile.

    L'istante, in data 14 ottobre 2020, ha acquistato da una società, appartenente a gruppo, il credito di imposta previsto all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda). 

    Detta misura agevolativa, per espressa disposizione di legge, sconta il limite previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche (di seguito, Quadro). 

    Con la modifica del 28 gennaio 2021 è stata aumentata la soglia di aiuti compatibili con il mercato interno da 800.000 euro a 1.800.000 euro per ciascuna impresa, da intendersi come insieme delle società appartenenti al medesimo gruppo, identificato nella sua accezione di singola unità economica dalla circolare del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2020.

    Con il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 la predetta modifica del Quadro è stata recepita al livello interno con riferimento ad una serie di misure, tra le quale vi è il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda di cui all'articolo 28 del decreto- legge n. 34 del 2020. 

    L'istante, che a seguito dei chiarimenti forniti con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 18 giugno 2020 si è limitata a compensare solo una parte del credito acquistato, ritenendo, in caso contrario, di eccedere la soglia di 800.000 euro prevista per il gruppo a seguito dell'innalzamento della soglia, chiede di poter compensare nell'anno 2021 l'ammontare del credito non fruito.

    Le Entrate chiariscono che non è possibile per i motivi suddetti e ricordano che il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione un credito d'imposta «commisurato all'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo». 

    Detto credito è: utilizzabile «nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni».

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Colonnine di ricarica auto elettriche 2021: detrazioni al 50%

    Le agevolazioni per incentivare il percorso verso la mobilità elettrica con ridotto impatto ambientale continuano. Le spese sostenute per l’istallazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche sono infatti oggetto di detrazione d’imposta nelle dichiarazioni dei redditi.

    Detrazione colonnine di ricarica auto elettriche: dove indicarlo in dichiarazione

    Nel modello dichiarativo 730/2021, nel Quadro E (Oneri e spese), alla Sezione III C (Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%) vanno indicate le spese sostenute per le quali spetta la detrazione d’imposta del 50% tra le quali figurano anche le spese per l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

    In particolare, nel Rigo E56  (Pace contributiva o colonnine per ricarica) bisogna quindi indicare le spese sostenute per l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici nel modo seguente:

    • nella colonna 1 il codice che identifica la spesa;
    • nella colonna 2 l’anno in cui è stata sostenuta la spesa;
    • nella colonna 3 la spesa sostenuta.

    Con riferimento all’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, il codice che identifica le relative spese (per le quali spetta la detrazione del 50 per cento) è il “2”.

    Detrazione colonnine di ricarica auto elettriche: superbonus 110%

    Attenzione va prestata al fatto che nelle istruzioni al Modello 730/2021 è stato inserito il codice “3” (da indicare per la detrazione) in caso di acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi di superbonus.

    Le spese sostenute dal 1 luglio 2020 congiuntamente a uno degli interventi cosiddetti trainanti e individuati con i codici:

    • “30”
    • “31”
    • “32”
    • “33”

    vanno indicati nella sezione II C.  In tale caso specifico l’aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali.

    Potrebbe interessarti anche Veicoli elettrici e colonnine di ricarica: incentivi anche per l'aumento di KW in utenza

    Detrazione colonnine di ricarica auto elettriche: spese detraibili

    Le spese detraibili sono quelle relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento.

    Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico.

    Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo.

    Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo.

    La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.

    I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni.

    Il contribuente deve conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

    Per beneficiare della detrazione è necessario aver sostenuto le spese nel periodo che va dal 1°marzo 2019 al 31 dicembre 2021.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Taxi di proprietà di disabile: uso promiscuo e agevolazioni

    Con Risposta a interpello n 518 del 27 luglio le Entrate chiariscono che:

    • nel presupposto che l'istante sia in possesso della certificazione attestante la condizione di disabilità prevista dalle norme agevolative 
    • che il veicolo rispetti le caratteristiche necessarie per beneficiare dell'applicazione dell'aliquota Iva agevolata, 
    • l'auto del disabile potrà essere immatricolata come auto-tassametro, 
    • con applicazione dell'aliquota agevolata al 4%.

    L'istante è titolare di licenza per l'esercizio di servizio taxi e a seguito di accertamenti sanitari eseguiti presso l'INPS, gli è stata riconosciuta la condizione di grave handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3della legge 5 febbraio 1992 n. 104, comprese le previsioni di cui all'art. 381 del DPR. n. 495 del 1995. 

    Egli ha necessità di acquistare un nuovo autoveicolo da immatricolare come auto-tassametro che in tutte le occasioni non lavorative verrebbe utilizzato per fini personali. 

    Chiede, se l'autoveicolo in esame, impiegato ad uso promiscuo, possa essere acquistato con l'aliquota Iva agevolata del 4% prevista per i disabili. 

    L'agenzia ricorda che l'art. 4 del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, nel disciplinare le semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche, prevede che i verbali rilasciati dalle commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono anche indicare se sono soddisfatti i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni fiscali relative ai veicoli. 

    In particolare, dal verbale deve risultare che il soggetto sia: 

    • affetto da una grave limitazione della capacità di deambulazione 
    • affetto da ridotte o impedite capacità motorie permanenti 
    • non vedente 
    • sordo 
    • affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento

    Ai fini dell'Iva, l'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, ha introdotto un'aliquota ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche se prodotti in serie, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, nuovi o usati. 

    Successivamente le agevolazioni sono state estese per l'acquisto dell'auto da parte dei disabili, anche ai veicoli elettrici e a motore ibrido. 

    Detta agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente di guida speciale, è stata estesa anche ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale, ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico 

    Poi, la predetta agevolazione è stata trasfusa nel numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e infine è stata estesa, dal 1° gennaio 2001, ai soggetti invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluri-amputazioni, prescindendo in ogni caso dall'adattamento dell'autoveicolo

    L'agenzia dopo aver riepilogato la norma chiarisce che nel caso di specie, l'indicazione di cui all'articolo 381 del d.P.R. n. 495 del 1992 "soggetto invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta", attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili e non implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli e descritte dalle specifiche norme fiscali. 

    Tali norme non prevedono specifiche limitazioni riguardo al tipo di immatricolazione dell'autoveicolo che se necessario per il disabile potrà essere utilizzato anche per uso promiscuo ovvero anche per lo svolgimento dell'attività lavorativa. 

    Con riferimento alla possibilità di acquistare un autoveicolo immatricolato come auto-tassametro con aliquota Iva agevolata del 4%, si osserva, che l'acquisto del bene deve essere fatto in funzione della disabilità, in quanto, l'agevolazione è riconosciuta solo se i veicolo è utilizzato a beneficio della persona disabile. 

    Pertanto, spiega l'agenzia nel presupposto che l'istante sia in possesso della certificazione attestante la condizione di disabilità prevista dalle norme agevolative in esame e che il veicolo rispetti le caratteristiche necessarie per beneficiare dell'applicazione dell'aliquota Iva agevolata, sopra elencate, l'auto in questione potrà essere immatricolata come auto-tassametro, con applicazione dell'aliquota agevolata al 4%. 

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Art bonus 2021: valida la rinuncia al rimborso del ticket

    Nelle dichiarazioni dei redditi 2021, riferite all'anno di imposta 2020, è possibile beneficiare del cd. Art bonus, il credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Attenzione va prestata al fatto che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n 40/E del 15 luglio a certe condizioni se un soggetto ha rinunciato al voucher per cancellazione spettacoli causa COVID ha diritto al bonus. Successive indicazioni sono state fornite nella Circolare 7 del 25 giugno 2021Ma andiamo con ordine.

    Voucher rimborso causa COVID

    L'articolo 88 del decreto “Cura Italia” prevede che gli acquirenti di un biglietto relativo a uno spettacolo cinematografico/teatrale, annullato a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, non hanno diritto alla restituzione materiale della somma pagata. Potevano  presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ovvero dalla diversa data della comunicazione dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, un’istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento, e tale rimborso corrisponde ad un voucher di pari valore spendibile entro diciotto mesi dall’emissione. 

    Questo stabilisce implicitamente che il venditore ha diritto di trattenere le somme di denaro già incassate.

    Art bonus: riepilogo

    Si ricorda che il credito di imposta da Art Bonus consiste in un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate in denaro da:

    • persone fisiche, 
    • enti non commerciali 
    • soggetti titolari di reddito d’impresa 

    per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. 

    Il credito d’imposta è riconosciuto: 

    • alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile
    • ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5‰ dei ricavi annui

    ripartito in tre quote annuali di pari importo. 

    Si precisa che l’importo annuale del credito non utilizzato può essere riportato nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale.

    Art bonus: rinuncia voucher rimborso biglietti causa COVID

    Entrando nel merito, la risoluzione delle Entrate in commento chiarisce che per la fruizione dell’art bonus la spesa deve essere documentata (tracciata) e non può avvenire in contanti. 

    Qualora l’acquirente titolare del voucher rinunci allo stesso, siccome la legge sostituisce il rimborso in denaro con il voucher, la rinuncia diventa al pari di una erogazione liberale effettuata in favore di chi lo ha emesso ed è pertanto valida ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Art-bonus (nel caso di specie il denaro resta ad una Fondazione che si occupa di spettacoli teatrali e perciò rientrante nei casi previsti per l'art bonus) .

    Attenzione va prestata al fatto che l’applicabilità dell’Art bonus è condizionata dall’emissione di un’apposita attestazione, nei confronti dei destinatari del voucher che rinuncino allo stesso, che riconosca e individui specificamente, nell’importo e nella causale, l’erogazione liberale. Al riguardo, si fa presente che, nella nozione di circuiti di distribuzione, vanno ricompresi quegli organismi senza scopo di lucro che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, in idonei spazi, anche di musica popolare contemporanea di qualità, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente