• Fatturazione elettronica

    Bollo fatture elettroniche: scadenza il 30 settembre o rinvio a novembre

    Si avvicina la scadenza per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al secondo trimestre dell’anno. Entro il 30 settembre 2026 i contribuenti interessati devono provvedere al pagamento del bollo dovuto sulle e-fatture del secondo trimestre. Alla stessa data può arrivare anche il pagamento relativo al primo trimestre nei casi in cui sia stato legittimamente rinviato in base all’importo dovuto.

    Vediamo le regole per il versamento, quando è possibile beneficiare del differimento al 30 novembre e come effettuare il pagamento.

    Bollo e-fatture: la scadenza del 30 settembre

    L’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche viene determinata su base trimestrale.

    Per il secondo trimestre, il termine ordinario di versamento è fissato al 30 settembre.

    La disciplina consente inoltre di posticipare il pagamento relativo al primo trimestre quando l’imposta dovuta per tale periodo non supera 5.000 euro

    In questo caso, il versamento del primo trimestre può essere effettuato entro il 30 settembre, senza applicazione di interessi e sanzioni.

    Di conseguenza, il 30 settembre può rappresentare:

    • la scadenza ordinaria del bollo relativo al secondo trimestre;
    • la scadenza differita del bollo relativo al primo trimestre, qualora ricorrano le condizioni previste.

    Quando il pagamento può slittare al 30 novembre

    È previsto un ulteriore differimento.

    Se l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 novembre.

    La soglia deve quindi essere verificata considerando complessivamente l’imposta relativa ai primi due trimestri.

    Il calendario può essere così sintetizzato:

    Periodo Termine di versamento
    Primo trimestre Termine ordinario di fine maggio; possibile differimento al 30 settembre se l’importo non supera 5.000 euro
    Secondo trimestre 30 settembre
    Primo + secondo trimestre Possibile versamento entro il 30 novembre se l’importo complessivo non supera 5.000 euro
    Terzo trimestre 30 novembre
    Quarto trimestre Fine febbraio dell’anno successivo

    Quando il termine cade in un giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo.

    Come l’Agenzia calcola il bollo sulle fatture elettroniche

    Per ogni trimestre solare l’Agenzia delle Entrate analizza le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio e correttamente elaborate.

    Nel portale Fatture e Corrispettivi vengono messi a disposizione del contribuente due distinti elenchi:

    Elenco A, non modificabile, che contiene le fatture nelle quali il soggetto che ha emesso il documento ha già indicato l’assolvimento dell’imposta, valorizzando a “SI” il campo relativo al bollo virtuale;

    Elenco B, modificabile, nel quale vengono inserite le fatture che, sulla base dei dati presenti nel documento, presentano i presupposti per l'applicazione del bollo ma nelle quali l'assolvimento dell'imposta non è stato indicato.

    Il contribuente può intervenire sull’Elenco B nei termini previsti, eliminando le fatture che ritiene non soggette al tributo.

    Gli elenchi sono messi a disposizione nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi entro il giorno 15 del primo mese successivo a ciascun trimestre.

    Quando l'Agenzia inserisce una fattura nell'Elenco B

    Tra le condizioni utilizzate dall'Agenzia per individuare le fatture da proporre nell'Elenco B rientra la presenza di operazioni il cui ammontare complessivo supera 77,47 euro, accompagnata da specifici codici "Natura" relativi ad operazioni non soggette, non imponibili o esenti Iva.

    La guida dell'Agenzia indica, tra i codici presi in considerazione:

    • N2.1 e N2.2 per le operazioni non soggette a Iva;
    • N3.5 e N3.6 per determinate operazioni non imponibili;
    • N4 per le operazioni esenti.

    L'inserimento nell'Elenco B avviene inoltre in assenza delle specifiche indicazioni previste per i casi nei quali, pur ricorrendo formalmente i presupposti generali, una disposizione normativa esclude l'applicazione del bollo.

    Bollo e-fatture: quanto si paga e come

    Per ogni fattura elettronica assoggettata all'imposta viene determinato un importo di 2 euro.

    Ai fini del calcolo, la guida dell'Agenzia precisa che non assume rilievo l'eventuale importo inserito dal contribuente nel campo "Importo bollo" della fattura elettronica: se il documento risulta assoggettato al tributo, l'importo dovuto è pari a 2 euro.

    Come effettuare il pagamento

    Il pagamento può essere effettuato utilizzando le funzionalità disponibili nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi oppure tramite modello F24, da presentare con modalità telematiche.

    I codici tributo indicati dall'Agenzia sono:

    • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre;
    • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre;
    • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre;
    • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre;
    • 2525 – sanzioni;
    • 2526 – interessi.

    In caso di differimento del pagamento al 30 settembre o al 30 novembre devono essere utilizzati i codici tributo relativi ai trimestri ai quali si riferisce effettivamente l'imposta. Pertanto, in caso di pagamento differito dei primi due trimestri, restano utilizzabili i codici 2521 e 2522.

    Pagamento in ritardo e ravvedimento

    In caso di pagamento effettuato dopo la scadenza, la procedura web dell'Agenzia consente di determinare anche le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per il ravvedimento operoso.

    Per i contribuenti interessati al secondo trimestre 2026, la data da verificare è quindi il 30 settembre 2026, ferma restando la possibilità di arrivare al 30 novembre nei casi in cui l'imposta complessivamente dovuta per il primo e il secondo trimestre rientri nella soglia prevista di 5.000 euro

  • Fatturazione elettronica

    Fattura generica, la detrazione IVA non si perde sempre: cosa dice la Cassazione

    Una fattura con una descrizione generica non determina automaticamente la perdita della detrazione IVA

    Quando però il documento non permette di individuare con sufficiente precisione la natura dell’operazione, diventa fondamentale poter dimostrare attraverso contratti e altri documenti commerciali che la cessione o la prestazione è stata realmente effettuata e presenta i requisiti necessari per esercitare il diritto alla detrazione.

    Il principio emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 12624/2026, che affronta il rapporto tra requisiti formali della fattura e prova dell’effettività dell’operazione.

    Una causale sintetica può essere supportata da documenti esterni alla fattura, ma questi devono consentire di ricostruire in maniera concreta e coerente il rapporto commerciale.

    Ricordiamo che  con il Decreto Omnibus si è tornati alla normalità definendo la cornice temporale dell’esercizio della detrazione.

    Leggi:

    Fattura e detrazione IVA: perché la descrizione è importante

    L’articolo 21 del DPR 633/1972 richiede che la fattura riporti, tra gli elementi obbligatori, la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione.

    La descrizione non rappresenta quindi un elemento puramente formale, essa deve consentire di comprendere che cosa è stato ceduto o quale servizio è stato prestato, permettendo anche all’Amministrazione finanziaria di effettuare i relativi controlli.

    Il problema nasce quando vengono utilizzate formule estremamente sintetiche, come ad esempio: “Consulenza aziendale – 20.000 euro”.

    Una simile indicazione, isolatamente considerata, può non essere sufficiente a ricostruire contenuto, caratteristiche e concreta esecuzione della prestazione.

    Questo, tuttavia, non significa che l’IVA debba essere automaticamente indetraibile.

    Fattura generica: cosa ha chiarito la Cassazione

    Con l’ordinanza n. 12624/2026, la Cassazione ha affrontato proprio il caso di una fattura la cui descrizione non consentiva, da sola, di individuare adeguatamente l'operazione.

    Il principio che se ne ricava è che una descrizione insufficiente rende necessario verificare se il contribuente disponga di ulteriori elementi probatori capaci di dimostrare l’effettiva esistenza della cessione o della prestazione.

    In altri termini, il problema si sposta dalla sola formulazione utilizzata nella fattura alla capacità di provare concretamente l’operazione.

    Quanto più generica è la causale, tanto maggiore diventa quindi l’importanza della documentazione conservata dal contribuente.

    La vicenda esaminata dalla Cassazione riguardava una fattura contenente la dicitura:

    • “Acconto consulenza legale. Mandato professionale del 4.10.2010”.

    Il richiamo a uno specifico mandato avrebbe potuto contribuire a individuare il contenuto della prestazione. 

    Nel caso concreto, però, il contratto richiamato non era stato prodotto e risultava inoltre riferibile a soggetti diversi rispetto a quelli coinvolti nell’operazione contestata.

    Il semplice riferimento a un contratto, quindi, non è sufficiente se il documento non viene messo a disposizione oppure non risulta effettivamente collegato alla prestazione fatturata.

    È questo uno degli aspetti operativi più significativi: richiamare un contratto in fattura può rafforzare la tracciabilità dell’operazione, ma il documento deve esistere, essere conservato e risultare coerente con fattura, parti e prestazione eseguita.

    Quali documenti possono integrare una fattura generica

    La prova dell’operazione non deve necessariamente risultare esclusivamente dalla fattura.

    In presenza di una descrizione sintetica possono assumere rilievo, a seconda del tipo di operazione:

    • contratto sottoscritto dalle parti;
    • ordine di acquisto;
    • preventivo accettato;
    • relazione sull’attività professionale svolta;
    • stati di avanzamento dei lavori (SAL);
    • corrispondenza ed email commerciali;
    • documenti di trasporto o di consegna;
    • report delle attività;
    • timesheet relativi ai servizi prestati;
    • documentazione relativa al pagamento.

    Non conta soltanto la quantità dei documenti conservati. 

    È essenziale soprattutto la loro coerenza reciproca e la possibilità di collegarli senza ambiguità alla fattura contestata.

    Detrazione IVA e principio di neutralità: il difetto formale non basta

    Il tema deve essere letto anche alla luce del principio unionale di neutralità dell’IVA.

    Un riferimento fondamentale è rappresentato dalla sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-516/14, Barlis 06.

    La giurisprudenza unionale distingue infatti i requisiti formali della fattura dai presupposti sostanziali necessari per beneficiare della detrazione.

    L’Amministrazione finanziaria non può quindi fermarsi esclusivamente alle carenze formali del documento quando dispone delle informazioni necessarie per verificare che i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione siano stati rispettati.

    Ne deriva che devono essere presi in considerazione anche gli elementi complementari forniti dal contribuente.

    La fattura resta un documento centrale, ma non rappresenta necessariamente l’unica fonte utilizzabile per ricostruire l’operazione.

    Fattura generica e IVA: cosa conviene conservare

    La Cassazione n. 12624/2026 conferma quindi l'importanza di una corretta gestione documentale.

    Per ridurre il rischio di contestazioni è opportuno che fatture, contratti e documentazione commerciale siano collegabili tra loro e consentano di ricostruire almeno:

    • le parti coinvolte;
    • il bene ceduto o il servizio prestato;
    • il periodo di esecuzione;
    • il corrispettivo pattuito;
    • l’effettiva esecuzione dell’operazione;
    • il collegamento dell’acquisto con l’attività esercitata.

    Una fattura dettagliata rende questa ricostruzione più immediata. Una fattura generica, invece, rende più importante la prova extracontabile.

    Fattura generica e IVA: FAQ per i dubbi frequenti

    FAQ – Fattura generica e detrazione IVA

    Una fattura generica fa perdere automaticamente la detrazione IVA?

    No. Una descrizione insufficiente non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione. Il contribuente deve però essere in grado di fornire elementi che consentano di verificare l’effettività e le caratteristiche dell’operazione.

    Il contratto può integrare la descrizione della fattura?

    Sì. Il contratto può rappresentare un elemento importante per individuare la prestazione, purché sia effettivamente riferibile alla fattura, alle parti coinvolte e all’operazione effettuata.

    Basta indicare in fattura il numero o la data del contratto?

    Il semplice richiamo non mette al riparo da contestazioni. Il contratto deve poter essere prodotto e deve risultare coerente con l’operazione fatturata.

    Quali altri documenti possono essere utilizzati?

    Possono assumere rilievo ordini, preventivi accettati, SAL, relazioni professionali, report, timesheet, email e corrispondenza commerciale, DDT e altri documenti capaci di ricostruire l’effettiva operazione.

    Il Fisco deve considerare anche i documenti esterni alla fattura?

    Sì. Alla luce dei principi espressi dalla Corte di Giustizia UE, la verifica non può fermarsi al solo documento fiscale quando sono disponibili informazioni complementari che consentono di accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali della detrazione.

    È possibile utilizzare codici nella descrizione dei beni o servizi?

    L'utilizzo di codici non è di per sé incompatibile con gli obblighi di fatturazione, a condizione che il codice, anche attraverso una legenda o altra documentazione collegata, permetta di identificare con precisione il bene o il servizio

    Cosa succede se la fattura è generica e non esistono documenti integrativi?

    Il rischio di contestazione aumenta sensibilmente, perché diventa più difficile dimostrare la natura e l’effettività dell’operazione sulla quale è stata esercitata la detrazione IVA.

  • Fatturazione elettronica

    Corrispettivi telematici: scontrino tutto software in arrivo dal Fisco

    Con un comunicato del 14 luglio Assosoftware, Associazione italiana produttori software ha commentato l'imminente novità delle Entrate che adotteranno un nuovo sistema interamente software per la gestione dei corrispettivi telematici, "liberandoli" dalla cassa.

    Vediamo i dettagli dal comunicato stampa.

    Scontrino tutto software: di che si tratta

    Dovrebbe trattarsi di una emancipazione dei corrispettivi dal registratore di cassa, con scontrini tutti dematerializzati.

    Assosoftware ha commentato la imminente novità del Fisco specificando che le applicazioni che automatizzano la WebApp dell’Agenzia delle Entrate possono offrire alle imprese una risposta temporanea e un’alternativa immediata al registratore telematico. 

    AssoSoftware invita a utilizzarle con prudenza e nel rispetto delle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria.

    In vista dell’avvio del nuovo sistema interamente software per la gestione dei corrispettivi telematici, AssoSoftware esprime cauto apprezzamento per le cosiddette soluzioni “ponte” o “velocizzatori” che si stanno diffondendo sul mercato, e che automatizzano l’interazione con la WebApp dell’Agenzia delle Entrate per consentire la trasmissione dei corrispettivi.

    Questi strumenti possono rispondere a esigenze concrete delle imprese, soprattutto le più piccole, offrendo fin da subito un’alternativa al registratore telematico, ad esempio in caso di guasto, sostituzione o scadenza dell’apparecchio, ed evitando nuovi investimenti in hardware qualora si voglia optare per la soluzione software, già in fase di sperimentazione e tra poco disponibile sul mercato.

    Il loro utilizzo deve tuttavia attenersi al pieno rispetto delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. 

    La WebApp è infatti nata per l’utilizzo diretto da parte dell’operatore economico e non come interfaccia applicativa progettata per l’integrazione sistematica con software di terze parti.

    La stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che queste modalità possono essere ammesse a condizione che non alterino il funzionamento della piattaforma, non ne compromettano la sicurezza, non generino carichi anomali e rimangano coerenti con le finalità del servizio.

    Integrata nei gestionali, nelle piattaforme cloud, negli Smart POS e nei sistemi di pagamento, la Soluzione Software certificata consentirà infatti di memorizzare e trasmettere i corrispettivi senza dispositivi hardware dedicati, rendendo la fiscalizzazione una componente nativa dei processi digitali delle imprese.

    AssoSoftware ne sostiene lo sviluppo fin dalle prime fasi, collaborando con l’Agenzia delle Entrate e accompagnando gli investimenti delle aziende associate.

    In attesa della piena operatività del nuovo sistema, le soluzioni ponte possono contribuire a rendere più graduale la transizione, purché utilizzate con le necessarie cautele.

  • Fatturazione elettronica

    Server energia Colonnine di ricarica: l’Ade fissa il calendario

    Le Entrate con un comunicato stampa del 3 giugno hanno pubblicato il calendario per dare il via alla comunicazione dei dati delle vendite delle colonnine di ricarica.

    In particolare, i soggetti che gestiscono le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici possono registrare direttamente online sul sito dell’Agenzia delle entrate i loro “Server energia”, cioè i dispositivi idonei a memorizzare e trasmettere i corrispettivi delle vendite. 

    È disponibile il nuovo servizio web che consente di “censire” gli strumenti attivi.

    Le regole su questo adempimento sono state fissate da un provvedimento delle stesse entrate del mese di dicembre 2025, in proposito leggi: Corrispettivi ricarica veicoli elettrici: regole per memorizzazione e trasmissione 

    Colonnine di ricarica: dal 3 giugno i dati delle vendite

    Le Entrate specificano anche che a partire dal prossimo 23 giugno, data in cui sarà aperto il canale di trasmissione, gli esercenti avranno 45 giorni di tempo per inviare i dati delle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026.

    A regime, i dati andranno invece comunicati entro la fine del mese successivo.

    Si precisa anche che per completare l’adempimento, il gestore delle colonnine, anche tramite un intermediario, deve accreditarsi e censire i propri “Server energia” all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”. 

    Le informazioni da inviare e le regole tecniche sono state definite con un il Provvedimento n 570041 del 12 dicembre 2025.

    A partire dalla data di apertura del canale, fissata al 23 giugno 2026, è previsto un termine di 45 giorni per trasmettere i dati dei corrispettivi registrati dal 1° gennaio al 31 maggio di quest’anno: ci sarà tempo, quindi fino al 6 agosto 2026.

    I dati dei corrispettivi registrati da giugno in poi dovranno invece essere trasmessi entro la fine del mese successivo.

  • Fatturazione elettronica

    Collegamento Cassa e POS: il caso del bowling multiattività

    Con la Risposta a interpello n 44/2026 si chiarisce che il collegamento cassa e pos non è obbligatorio per tutti.

    Prima dei dettagli va ricordato che dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo obbligo di collegamento tra POS e registratori telematici e che entro il 20 aprile devono essere effettuati i primi collegamenti.

    Collegamento Casse e POS: il caso del bowling

    Il caso analizzato, una sala bowling con più attività, in sintesi chiarisce che non tutti i pagamenti elettronici devono essere collegati al registratore di cassa, il collegamento va effettuato solo se c’è obbligo di corrispettivi.

    La norma (art. 2, comma 3, d.lgs. 127/2015, modificato dalla Legge di Bilancio 2025) introduce un principio preciso: il collegamento POS–cassa serve a integrare:

    • incasso elettronico,
    • certificazione dei corrispettivi.

    Ma vale solo dove esiste l’obbligo di certificazione fiscale. È questo il nodo interpretativo su cui interviene l’Agenzia.

    Il caso dell'istante è quello di una sala bowling con tre attività diverse, la società istante gestisce:

    • bowling, con biglietti SIAE, 
    • sala giochi e intrattenimento, senza obbligo di scontrino, 
    • bar e ristorante, con registratore telematico, 

    Tre regimi fiscali diversi e tre possibili trattamenti del POS. 

    Il dubbio proposto dal contribuente era appunto quelli di capire se serve collegare tutti i POS.

    La domanda dell’istante è molto concreta, bisogna

    • collegare tutti i POS? 
    • averne uno per ogni attività? 
    • censire anche quelli usati per attività senza scontrino? 

    Per il bowling con biglietteria SIAE nessun collegamento 

    L’Agenzia ricorda che il bowling rientra tra le attività soggette a imposta sugli intrattenimenti. I corrispettivi:

    • sono certificati tramite titoli di accesso SIAE,
    • vengono trasmessi tramite un canale autonomo.

    Per questo motivo non si applica l’obbligo di collegamento POS–registratore 

    Il collegamento non è universale, ma dipende dal sistema di certificazione.

    Per la sala giochi e attività senza scontrino: nessun obbligo

    Per le attività come: giochi, carambole, ping pong, vale l’esonero previsto dal DPR 696/1996. Pertanto non essendoci:

    • obbligo di certificazione,
    • né registratore telematico,

    non c’è alcun obbligo di POS collegato o censito.

    Per i bar e ristorante c'è obbligo pieno. Trattandosi di attività:

    • soggette a scontrino,
    • con trasmissione telematica dei corrispettivi,

    scatta l’obbligo previsto dalla nuova norma e il POS deve essere collegato al registratore telematico
    deve essere censito nel cassetto fiscale.

    L'interpello risulta utile anche per specificare che un unico POS per più attività è possibile.

    L’Agenzia ammette che è possibile usare un solo POS per più attività ma:

    • il collegamento deve funzionare per le operazioni soggette a scontrino
    • i pagamenti devono essere correttamente associati al documento commerciale.

    In sostanza: conta la tracciabilità fiscale, non il numero di dispositivi.

    Nel caso di specie del bowling quindi occorre evidenziare che:

    • il bowloing ha attività soggette a scontrino e attività non soggette,
    • se il pos è collegato solo alle attività non soggette non occorre collegarlo all'RT,
    • se invece si incassa da attività sia non soggette che soggette allora il POS e l'RT vanno collegati.

    Attenzione al fatto che il non-collegamento del POS all'RT va segnalato all'AdE tramite l'apposita funzione su Fatture e corrispettivi

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    SFERA: il piano ADE-ISTAT per ridurre gli adempimenti delle imprese

    Con un comunicato stampa del 18 marzo l’Istituto nazionale di statistica e l’Agenzia delle Entrate annunciano l’avvio della fase pienamente operativa del Piano di semplificazione e riduzione del carico statistico sulle imprese attraverso l’utilizzo dei dati della fatturazione elettronica, SFERA.

    Il presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli ha specificato che "La collaborazione con le Entrate rappresenta una svolta fondamentale per la produzione delle statistiche ufficiali sulle imprese e più in generale sull’economia nazionale. Proprio a partire dal mese di marzo i comunicati stampa del commercio estero e del fatturato delle imprese entrambi in riferiti a gennaio 2026, contengono statistiche elaborate con questa metodologia giunta a maturazione. Ma questo è solo l’inizio di un Piano pluriennale di pieno utilizzo dei dati della fatturazione elettronica che verrà progressivamente esteso ai diversi domini delle statistiche economiche nel triennio 2026-2028”. 

    SFERA: il piano ADE-ISTAT per ridurre gli adempimenti delle imprese

    Il Piano, denominato SFERA (Statistiche con Fatturazione Elettronica per la Riduzione degli Adempimenti), consente a oltre 10mila imprese di minori dimensioni, (circa il 40% del campione) incluse nella Rilevazione mensile sul Fatturato dei Servizi, di non essere più coinvolte nella compilazione dei questionari (120mila compilazioni annue in meno) poiché i loro dati saranno stimati attraverso le informazioni fornite dall’Agenzia. 

    L'istat ricorda anche che è stata inoltre innalzata la soglia statistica che determina l’obbligatorietà della compilazione del Modello INTRA 2bis (acquisti intracomunitari di beni) della Rilevazione Intrastat, compilata dagli importatori intraUE e inviata all’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) e poi trasmessa all’Istat.

    Tale operazione ha consentito di esonerare dalla compilazione circa 10.000 operatori intra UE su 14.000, con un abbattimento, anche in questo caso, di circa 120.000 compilazioni annue. 

    La stima delle importazioni dai paesi Ue per gli operatori economici esonerati viene effettuata con una combinazione e integrazione di fonti, tra cui quella fornita dall’Agenzia delle Entrate.

    In tutto, nel 2026 le imprese e gli operatori economici saranno esonerati da circa 240.000 compilazioni annue.

    Viene ricordato che la fatturazione elettronica è il processo di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture in formato digitale,  inizialmente limitato ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, poi esteso anche alle transazioni tra privati, segnando così un passaggio rilevante nel processo di digitalizzazione fiscale.

    Grazie alla stretta collaborazione tra Istat e Agenzia delle Entrate, e al riuso a fini statistici di dati raccolti ad altri scopi, coerentemente con il principio “Once only” e nel rispetto delle disposizioni del GDPR, oltre alla riduzione degli adempimenti per le imprese verranno garantite stime più accurate delle variabili obiettivo (maggiore tempestività, massima copertura della popolazione di riferimento e, quindi, errore campionario e distorsione quasi azzerati) e, progressivamente, una maggior efficienza dei processi di produzione delle statistiche economiche.          

  • Fatturazione elettronica

    POS e RT: come fare il collegamento entro il 20 aprile

    I soggetti che utilizzano un registratore di cassa telematico o la procedura web “Documento Commerciale on line” per la certificazione dei corrispettivi incassati con uno strumento di pagamento elettronico, sono obbligati al collegamento POS e Cassa a partire dal 5 marzo.

    La procedura web è resa disponibile dalle entrate.

    Con una faq del 17 marzo viene chiarito in proposito che ai fini del collegamento è necessario verificare di essere accreditato come esercente sul portale “Fatture e Corrispettivi”.

    Il collegamento dei dispositivi, infatti, può essere effettuato dall’esercente accreditato anche per il tramite di un suo intermediario delegato all’ “Accreditamento e censimento dispositivi”. 

    Per accreditarsi come esercente utilizzare il servizio “Accreditamento” disponibile nell’area dei “Corrispettivi” del portale.

    Ricordiamo che ai fini del collegamento le Entrate hanno pubblicato tutte le regole con il Provvedimento n 424460 del 31 ottobre 2025 che in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha definito:

    • le modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi; 
    • le modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici.

    Leggi anche Collegamento Cassa e POS: istruzioni operative del Fisco.

    Vediamo le istruzioni per adempiere e cosa hanno chiarito le FAQ ADE aggiornate al 17 marzo.

    Cassa e POS: dati necessari al collegamento

    Viene chiarito che per effettuare il collegamento cassa-pos è necessario conoscere:

    • la matricola del registratore di cassa telematico,
    • i dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico 
    • l’indirizzo dell’esercizio commerciale presso il quale vengono utilizzati.

    Inoltre per il collegamento sono necessari i dati degli strumenti di pagamento elettronico di tipo fisico, identificati dal Terminal ID del dispositivo e dai dati dell’operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.
    Le Faq hanno evidenziato che, sono considerati di tipo fisico tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless). 

    Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria anche i cosiddetti “SoftPOS”, App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell’esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless.
    Gli strumenti di tipo virtuale (tipicamente quelli che consentono i pagamenti via internet, mediante piattaforme online) sono identificati solamente dai dati dell’operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

    Leggi anche Collegamento POS e RT: come indicare i pagamenti differiti?

    Collegamento cassa e pos: chi può procedere entro il 20 aprile

    In sintesi come recita il comunicato stampa della stessa agenzia è attivo il collegamento per il collegamento online di registratori di cassa e Pos

    I commercianti devono provvedere con la prima comunicazione entro il 20 aprile
    Ricordiamo che non son si tratta di un collegamento fisico, ma di un abbinamento “virtuale” tramite un servizio online, disponibile da oggi in area riservata sul sito dell’Agenzia. 

    Per abbinare registratori telematici e Pos, l’esercente, anche tramite intermediario, deve accedere al portale “Fatture e corrispettivi” e associare, tramite il servizio “Gestione collegamenti”, la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. 

    Per rendere più semplice l’operazione, all’esercente viene mostrato l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all’Agenzia dagli operatori finanziari.

    Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia (“Documento Commerciale on line”), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.
    Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni a partire da oggi: per completare la registrazione c’è tempo, quindi, fino al prossimo 20 aprile.

    Per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l’abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. 

    Quindi se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.

    Pos e RT: cosa fare se ricevo un assegno in pagamento?

    Le Entrate hanno aggiornato il documento con le FAQ che chiariscono i dubbi per il nuovo adempimento dei commenciati sul collegamento virtuale tra cassa e pos.

    In una faq del 17 marzo veniva domandato cosa fare in caso di pagamento della transazione con assegno bancario e le entrate hanno precisato che nel caso di pagamento con assegno, bancario o circolare, il documento commerciale deve indicare che si tratta di una forma di pagamento contanti

  • Fatturazione elettronica

    Delega unica: istruzioni pratiche

    A fine 2025 le Entrate hanno reso disponibile una nuova procedura telematica che consente ai contribuenti di conferire una delega unica al proprio intermediario (commercialista, consulente, CAF/intermediario abilitato) per l’accesso e l’operatività nell’area riservata sia dell’Agenzia delle Entrate sia dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

    Con un’unica comunicazione si attiva il mandato per uno o più servizi online dei due enti, con scadenze uniformate e rinnovi più semplici.

    Per accompagnare il passaggio al nuovo sistema, Entrate e Riscossione mettono a disposizione una guida dedicata sui rispettivi siti con:

    • istruzioni operative per l’attivazione;
    • regole aggiornate per cittadini e intermediari.

    Inoltre, nelle aree riservate degli intermediari è disponibile un file con l’elenco delle deleghe attive e le scadenze, utile per pianificare rinnovi e verifiche, soprattutto in vista del termine del 28 febbraio 2027 per le deleghe “storiche”.

    Delega unica: istruzioni pratiche

    È un passo concreto di semplificazione: unifica regole, modalità e scadenze delle deleghe, riducendo adempimenti ripetitivi e rendendo più lineare la gestione operativa per studi e contribuenti. 

    In più, vengono chiariti tempi di validità e “fase di transizione” per le deleghe già attive.

    La delega unica permette di autorizzare l’intermediario a usare, per conto del contribuente, uno o più servizi digitali disponibili:

    • sul sito dell’Agenzia delle Entrate (Entrate);
    • nell’area Equipro sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Riscossione).

    La misura nasce dall’art. 21 del D.lgs. n. 1/2024 ed è attuata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2024: l’obiettivo è uniformare comunicazione, rinnovo e scadenze delle deleghe, evitando doppie procedure.

    Delega unica: le scadenze da segnare

    Le nuove deleghe, attivate dall’8 dicembre 2025:

    • restano efficaci fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento;
    • possono cessare prima solo in caso di revoca (da parte del contribuente) o rinuncia (da parte dell’intermediario).

    Esempio pratico: se la delega viene attivata nel 2025, la validità arriva fino al 31 dicembre 2029, salvo revoca/rinuncia.

    Le deleghe già attive al 5 dicembre 2025 restano valide fino alla loro scadenza naturale, ma comunque non oltre il 28 febbraio 2027 (se non ancora scadute).

    Questa “deadline” serve a traghettare il sistema verso l’unificazione completa, senza lasciare in vita deleghe con regole diverse troppo a lungo.

    Delega unica: come si attiva

    Il contribuente può procedere in autonomia oppure tramite intermediario.

    1) Attivazione diretta del contribuente

    Il contribuente accede alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate con: SPID, oppure CIE, oppure CNS,

    e indica:

    • intermediario incaricato;
    • servizi da delegare (uno o più, tra Entrate e/o Riscossione).

    2) Attivazione tramite intermediario

    In alternativa, la comunicazione può essere effettuata dall’intermediario con modalità esclusivamente digitali

    Prima dell’attivazione telematica resta necessario l’accordo/mandato tra contribuente e intermediario, che può essere stipulato in cartaceo o in formato digitale.

    Servizi disponibili in Equipro per Agenzia Entrate-Riscossione

    Equipro è l’area riservata ai professionisti sul sito di Riscossione. 

    Tra i servizi citati:

    • consultazione della situazione debitoria (cartelle e avvisi dal 2000);
    • consultazione dei piani di rateizzazione;
    • pagamento cartelle e avvisi;
    • richiesta online di rateizzazione fino a 120.000 euro;
    • invio istanze di sospensione legale della riscossione;
    • gestione delle istanze di definizione agevolata;
    • assistenza, informazioni e prenotazione di un appuntamento in videochiamata.

  • Fatturazione elettronica

    Cassa e pos: lettere di compliance in caso di disallineamento dei dati

    Durante un convegno tenutosi nella giornata del 3 marzo presso la Confcommercio, Carmelo Piancaldini, responsabile settore Procedure dell’agenzia delle Entrate, ha rassicurato i presenti sulla tolleranza che le Entrate riserverà agli esercenti sul nuovo adempimento del collegamento cassa e pos in partenza dal 5 marzo, come ufficializzato con un comunicato stampa ADE.

    Cassa e pos: lettere di compliance in caso di disallineamento dei dati

    La legge di Bilncio 2025 ha introdotto il nuovo adempimento del collegamento tra cassa e pos ai fini di una maggiore compliace con i contribuenti.

    La novità è partita ufficialmente dal 1° gennio, data in cui è diovenuto obbligatorio indicare le modalità di pagamento nello scontrino.

    Dal 5 marzo sarà concretamente possibile provvedere al collegamento che le Entrate specificano essere del tutto fattibile tramite l'accesso al cassetto fiscale dove sarà attivo il softare necessario per adempiente.

    Leggi qui per tutte le regole del collegamento cassa e pos dal 5 marzo.

    A tale proposito il responsabile del settore procedure delle Entrate intervenuto ieri ad un convegno ha evidenziato che relativamente ad eventuali errori commessi dagli esercenti all'atto del collegamento le entrate prima di irrogare le sanzioni invieranno una lettera di compliance per colloquiare con il soggetto interessato dall'eventuale errore.

    Piancaldini ha anche aggiunto che scopo dell'adempimento è aumentare l’emissione degli scontrini elettronici e il livello di fedeltà fiscale degli operatori, ma senza un rigore eccessivo, specificando che si tratta di una verifica di dati precompilati messi a disposizione dall’Agenzia nel portale fatture e corrispettiv.

    Tali affermazioni dovrebbero rassicurare i contribuenti che in fermento da settimane si stanno preparando al collegamento.

    Leggi anche Cassa e POS: i dati necessari al collegamento attivo dal 5 marzo.

    Durante il convegno l’Agenzia ha anche rassicurato sulla semplicità di esecuzione della procedura in quanto si tratta di verificare una precompilazione dei dati grazie al flusso che dal 2022 gli acquirer e gli operatori finanziari effettuano con l'ADE.

    Dal 5 marzo e fino al 19 aprile, si avvierà il "censimento" in cui gli operatori dovranno verificare se, dal collegamento cassa e pos, i dati di cui dispone l’agenzia siano corretti. 

    In caso quindi di disallineamenti ha affermato sempre Piancaldini responsabil ADE per le procedure: "la strategia dell’agenzia delle Entrate non è di creare un contrasto con gli operatori, ma alzare il livello di compliance mettendo a disposizione tutta una serie di dati che la struttura controlli analizza senza voler stare con il fiato sul collo per ogni singolo errore. I dati saranno usati con intelligenza, il messaggio è di spingere a battere più scontrini".

    Vedremo il progresso di questo nuovo adempimento.

  • Fatturazione elettronica

    E-fattura: come integrare con il CUP dal 27 gennaio

    Dal 27 gennaio le Entrate hanno attivato il software necessario alla integrazione delle e-fatture per il CUP codice unico di progetto.

    Ricordiamo che con il Provvedimento n 563301 del 10.12.2025  sono state approvate le modalità di integrazione del Codice unico di progetto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive.

    Vediamo il dettaglio.

    CUP fattura elettronica: come integrarla

    L’articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 stabilisce, al comma 6, che a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il CUP di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell’incentivo ovvero al momento della richiesta dello stesso.
    Al fine di una corretta compilazione e contabilizzazione, ai fini fiscali, delle fatture elettroniche relative ad operazioni oggetto di incentivi, con il provvedimento viene definita una modalità per integrare l’informazione del CUP non riportato sulla fattura originaria o riportato in modo errato, mediante uno specifico servizio web reso disponibile al cessionario/committente, ovvero a un intermediario delegato, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (portale “Fatture e Corrispettivi”).

    A tale fine occorre accedere nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate è reso disponibile un servizio web mediante il quale il cessionario/committente può integrare la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio con il Codice unico di progetto CUP, relativo alla spesa oggetto di incentivo pubblico, qualora all’atto dell’emissione della fattura tale informazione non sia stata riportata o sia stata riportata in modo errato.
    Le fatture elettroniche per le quali è possibile integrare il CUP, utilizzando il servizio web sono quelle con data operazione successiva al 31 maggio 2023.
    Mediante il servizio web il cessionario/committente può consultare l’elenco dei CUP presenti nelle fatture elettroniche ricevute al momento dell’emissione ovvero integrati tramite il medesimo servizio web.
    Il servizio web può essere utilizzato dal cessionario/committente o da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 375356 del 2 ottobre 2024 e successive modificazioni.
    La data di messa a disposizione del citato servizio web sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    CUP e-fatture: via al servizio per l’integrazione

    Le Entrate informano del fatto che nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dal 27 gennaio è disponibile il servizio web che consente di integrare il Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive.

    Alloccorrenza, il cessionario o il committente possono provvedere ad inserire detta informazione nel caso in cui non sia stata riportata in fattura o sia stata indicata in modo errato dal cedente o prestatore e quest’ultimo non abbia provveduto a riemettere correttamente il documento dopo avere annullato quello errato tramite nota di credito.

    Accedendo al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici”, si trova all’interno del box “Comunicazioni”, il link “Integrazione CUP”.
    Attenzione al fatto che il CUP inserito nella fattura elettronica dal cedente o dal prestatore al momento dell’emissione non può essere eliminato o rettificato poichè una volta trasmesso al Sistema di Interscambio, il file XML non è più modificabile. 

    Pertanto, la correzione potrà avvenire mediante inserimento del CUP corretto grazie al nuovo servizio.

    Allegati: