• Fatturazione elettronica

    Bollo Fatture elettroniche: le escluse per autotutela

    La Guida Ade sul bollo delle fatture elettroniche viene aggiornata nel mese di giungo.

    In particolare è aggiunta la sezione per la consultazione degli elenchi delle fatture elettroniche non più assoggettate a bollo a seguito della richiesta di riesame.

    Vediamo tutti i dettagli.

    Fature con richiesta di riesame: consultabile la sezione ADE

    Nella guida viene specificato che lel portale “Fatture e corrispettivi” il soggetto Iva o un suo intermediario con delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o al servizio di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva” può consultare gli elenchi delle fatture elettroniche per le quali, in virtù dell’accoglimento della richiesta di riesame, l’ufficio ha riconosciuto il non assoggettamento all’imposta di bollo.
    Le fatture elettroniche originariamente presenti nell’Elenco A, ma non più assoggettate all’imposta di bollo a seguito di accoglimento della richiesta di riesame, possono essere consultate nella scheda “Fatture escluse da Elenco A in autotutela”. 

    Le Entrate a tale proposito hanno aggiornato la Guida relativa a tutte le regole sul bollo delle e-fatture 2026.

    In proposito ricordiamo la prossima scadenza dei pagamenti per il II trimestre 2026.

    Bollo e-fatture II trimestre: regole per pagare

    Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B (quest’ultimo nella versione modificata dal contribuente entro i termini previsti), l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. 

    Per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre.

    Il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all’articolo 6, comma 2, del Dm del 17 giugno 2014.

    Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.

    Nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.
    In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

    • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
    • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
    • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
    • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
    • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
    • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi

    La funzionalità web dedicata al pagamento dell’imposta di bollo consente la consultazione dei versamenti eseguiti per i trimestri e delle relative ricevute di elaborazione.

    Nel caso di versamento omesso, carente o tardivo, l’Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di PEC), nella quale indica l’importo dovuto per:

    • l’imposta di bollo
    • la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997, ridotta a un terzo
    • gli interessi.

    Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o l’intermediario delegato possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti dovuti, al fine di ottenere la rideterminazione degli importi indicati nella comunicazione.

    L’assistenza può essere richiesta:

    • tramite il servizio web CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
    • fissando un appuntamento presso qualsiasi ufficio territoriale.

    Il servizio CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche consente di richiedere assistenza e di ottenere, on line, l’esito delle lavorazioni in tempi standard, evitando al contribuente o all’intermediario di recarsi in ufficio

  • Fatturazione elettronica

    Collegamento Cassa e POS: seconda scadenza 30 aprile, per chi

    Dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo obbligo introdotto dalla scorsa Legge di bilancio 2025 volto al contrasto dell'evasione fiscale.  

    In dettaglio, è necessario collegare Pos e scontrini telematici con una procedura informatica.

    Ricordiamo che l'ADE ha ufficializzato la partenza specificando che la procedura è stata avviata dal 5 marzo, data dalla quale è possibile procedere al collegamento accedendo in area riservata su "Fattureecorrispettivi".

    La prima scadenza sarà il 20 aprile prossimo.

    In proposito ricordiamolo, le Entrate hanno pubblicato:

    Il 30 aprile invece scade il termine per il collegamento per gli esercenti che hanno aperto una nuova attività o che si sono dotati di nuovi strumenti nel mese di febbraio. Qiesti contribuenti hanno 10 giorni di tempo in più per comunicare all'Agenzia delle Entrate tutti i dati utili e stabilire il collegamento.

    Vediamo anche nella tabella di seguito le scedenze dei prossimi mesi

    per attivazioni o variazioni

    scadenza per collegamento POS-RT

    Fino al 31 gennaio

    Entro il 20 aprile

    Mese di febbraio

    Dal 6 al 30 aprile

    Mese di marzo

    Dal 6 al 31 maggio

    Mese di aprile

    Dal 6 al 30 giugno

    Collegamento POS e RT: chi riguarda

    Coloro i quali utilizzano i registratori telematici o la procedura web “Documento Commerciale on line” per certificare i corrispettivi hanno tempo fino al 20 aprile, per comunicarne il collegamento con gli strumenti di pagamento elettronico già in uso o attivati tra il 1° e il 31 gennaio 2026. 

    Il collegamento è obbligatorio da quest’anno e si fa una volta sola, salvo successive variazioni (ad esempio, l’attivazione di un nuovo Pos), che il negoziante sarà tenuto a comunicare.

    Sono, invece, esclusi:

    • i corrispettivi certificati mediante distributori automatici (cosiddette “vending machine”)
    • quelli relativi alla cessione di carburante
    • quelli relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici
    • in generale i corrispettivi esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica (ad esempio, la vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza, ecc.).

    Nella pratica può succedere che il Pos venga utilizzato per operazioni miste, alcune soggette a certificazione dei corrispettivi, altre no. In tali casi, se lo stesso Pos è utilizzato anche solo occasionalmente per operazioni soggette a certificazione, il collegamento resta comunque obbligatorio. Se, invece, il Pos è dedicato esclusivamente a operazioni esonerate, può essere dichiarato come tale e non collegato, ma non potrà essere utilizzato neppure occasionalmente per operazioni certificate. 

    Se l’esercente sceglie volontariamente di emettere documento commerciale anche per le operazioni esonerate, i Pos utilizzati devono essere collegati. 

    L’obbligo non sussiste quando tutti i corrispettivi sono certificati esclusivamente tramite fattura.

    Per sapere chi è escluso e cosa può eventualmente fare volontariamente, leggi anche Collegamento Cassa e POS: chi non deve provvedere

    Collegamento cassa e POS: termini per adempiere

    La prima comunicazione dei collegamenti dovrà essere effettuata dagli esercenti a partire dal 5 marzo e relativamente agli strumenti di pagamento elettronico attivi nel mese di gennaio 2026:

    • per gli esercenti che utilizzano gli RT i dati dei collegamenti tra gli RT e i POS dovranno essere indicati nella nuova funzionalità “Gestione collegamenti”, messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”;
    • per gli esercenti che utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line”, i dati dei collegamenti dei POS dovranno essere indicati nella nuova funzionalità posta all’interno della medesima procedura web.

    Successivamente, gli esercenti dovranno aggiornare i dati di collegamento solo nel caso in cui siano intervenute novità o variazioni.
    La disponibilità delle funzionalità per la registrazione dei dati di collegamento verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Dalla data di messa a disposizione della procedura web, il 5 marzo, gli esercenti (o i soggetti delegati) avranno 45 giorni di tempo per effettuare la comunicazione del collegamento tra gli RT e/o la procedura web “Documento Commerciale on line” e i POS utilizzati nel corso del mese di gennaio 2026.

    Relativamente ai POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere registrato tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione dei POS. 

    Gli stessi termini sono validi anche nel caso in cui sia intervenuta una variazione rispetto ai dati già registrati. Quindi, ad esempio, i
    collegamenti tra POS e RT relativi al mese di aprile 2026, dovranno essere registrati, se modificati, tra il 6
    giugno e il 30 giugno 2026.
    A titolo esemplificativo, l’aggiornamento dei collegamenti si rende necessario nel caso di:

    • collegamento di un POS già in uso ad un altro RT già in uso
    • attivazione di un nuovo RT che viene collegato a uno o più POS già in uso
    • attivazione di un nuovo POS che viene collegato a uno o più RT già in uso
    • dismissione di un POS o di un RT.

    Collegamento Cassa e POS: le sanzioni per chi non provvede

    E' prevista una sanzione pecuniaria e una sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per ciascuna violazione di:

    • mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati 
    • mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici.

    In particolare, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

    Inoltre si estende l’applicazione di tale sanzione, anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici.

    La sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

    Attenzione al fatto che, le associazioni di categoria di artigiani e autonomi hanno evidenzaito la necessità alleggerire il regime sanzionatorio per gli errori di natura formale commessi a seguito dell’abbinamento tra Pos e registratori telematici per l’emissione degli scontrini elettronici. 

    Nel corso di una recente audizione a Palazzo Madama viene espressa la necessità di prevedere sanzioni più lievi di quelle attuali nei casi di non corretta indicazione della modalità di pagamento nel documento cartaceo dato che in tali casi non c’è nessuna sottrazione di materia imponibile, ossia si tratterebbe solo di violazione formale.

    La novità potrebbe arrivare da emendamenti al DL fiscale in fase di converisone in legge.

    Collegamento POS e RT: come fare

    Il collegamento non richiede modifiche hardware né integrazioni tecniche tra Pos e registratore telematico infatti consiste nell’abbinamento virtuale tra la matricola del registratore telematico (già censito in anagrafe tributaria) e i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui l’esercente risulta già titolare. Per realizzare il collegamento è sufficiente accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate, tramite Spid, Cie, Cns o credenziali rilasciate dall’Agenzia e utilizzare la funzione “Gestione collegamenti”.

    Il sistema propone all’esercente l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, già comunicati dagli operatori finanziari. 

    Attenzione al fatto che se la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non sono effettuate tramite un registratore telematico, ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia (“Documento Commerciale on line”), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.  

  • Fatturazione elettronica

    SFERA: il piano ADE-ISTAT per ridurre gli adempimenti delle imprese

    Con un comunicato stampa del 18 marzo l’Istituto nazionale di statistica e l’Agenzia delle Entrate annunciano l’avvio della fase pienamente operativa del Piano di semplificazione e riduzione del carico statistico sulle imprese attraverso l’utilizzo dei dati della fatturazione elettronica, SFERA.

    Il presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli ha specificato che "La collaborazione con le Entrate rappresenta una svolta fondamentale per la produzione delle statistiche ufficiali sulle imprese e più in generale sull’economia nazionale. Proprio a partire dal mese di marzo i comunicati stampa del commercio estero e del fatturato delle imprese entrambi in riferiti a gennaio 2026, contengono statistiche elaborate con questa metodologia giunta a maturazione. Ma questo è solo l’inizio di un Piano pluriennale di pieno utilizzo dei dati della fatturazione elettronica che verrà progressivamente esteso ai diversi domini delle statistiche economiche nel triennio 2026-2028”. 

    SFERA: il piano ADE-ISTAT per ridurre gli adempimenti delle imprese

    Il Piano, denominato SFERA (Statistiche con Fatturazione Elettronica per la Riduzione degli Adempimenti), consente a oltre 10mila imprese di minori dimensioni, (circa il 40% del campione) incluse nella Rilevazione mensile sul Fatturato dei Servizi, di non essere più coinvolte nella compilazione dei questionari (120mila compilazioni annue in meno) poiché i loro dati saranno stimati attraverso le informazioni fornite dall’Agenzia. 

    L'istat ricorda anche che è stata inoltre innalzata la soglia statistica che determina l’obbligatorietà della compilazione del Modello INTRA 2bis (acquisti intracomunitari di beni) della Rilevazione Intrastat, compilata dagli importatori intraUE e inviata all’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) e poi trasmessa all’Istat.

    Tale operazione ha consentito di esonerare dalla compilazione circa 10.000 operatori intra UE su 14.000, con un abbattimento, anche in questo caso, di circa 120.000 compilazioni annue. 

    La stima delle importazioni dai paesi Ue per gli operatori economici esonerati viene effettuata con una combinazione e integrazione di fonti, tra cui quella fornita dall’Agenzia delle Entrate.

    In tutto, nel 2026 le imprese e gli operatori economici saranno esonerati da circa 240.000 compilazioni annue.

    Viene ricordato che la fatturazione elettronica è il processo di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture in formato digitale,  inizialmente limitato ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, poi esteso anche alle transazioni tra privati, segnando così un passaggio rilevante nel processo di digitalizzazione fiscale.

    Grazie alla stretta collaborazione tra Istat e Agenzia delle Entrate, e al riuso a fini statistici di dati raccolti ad altri scopi, coerentemente con il principio “Once only” e nel rispetto delle disposizioni del GDPR, oltre alla riduzione degli adempimenti per le imprese verranno garantite stime più accurate delle variabili obiettivo (maggiore tempestività, massima copertura della popolazione di riferimento e, quindi, errore campionario e distorsione quasi azzerati) e, progressivamente, una maggior efficienza dei processi di produzione delle statistiche economiche.          

  • Fatturazione elettronica

    POS e RT: come fare il collegamento entro il 20 aprile

    I soggetti che utilizzano un registratore di cassa telematico o la procedura web “Documento Commerciale on line” per la certificazione dei corrispettivi incassati con uno strumento di pagamento elettronico, sono obbligati al collegamento POS e Cassa a partire dal 5 marzo.

    La procedura web è resa disponibile dalle entrate.

    Con una faq del 17 marzo viene chiarito in proposito che ai fini del collegamento è necessario verificare di essere accreditato come esercente sul portale “Fatture e Corrispettivi”.

    Il collegamento dei dispositivi, infatti, può essere effettuato dall’esercente accreditato anche per il tramite di un suo intermediario delegato all’ “Accreditamento e censimento dispositivi”. 

    Per accreditarsi come esercente utilizzare il servizio “Accreditamento” disponibile nell’area dei “Corrispettivi” del portale.

    Ricordiamo che ai fini del collegamento le Entrate hanno pubblicato tutte le regole con il Provvedimento n 424460 del 31 ottobre 2025 che in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha definito:

    • le modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi; 
    • le modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici.

    Leggi anche Collegamento Cassa e POS: istruzioni operative del Fisco.

    Vediamo le istruzioni per adempiere e cosa hanno chiarito le FAQ ADE aggiornate al 17 marzo.

    Cassa e POS: dati necessari al collegamento

    Viene chiarito che per effettuare il collegamento cassa-pos è necessario conoscere:

    • la matricola del registratore di cassa telematico,
    • i dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico 
    • l’indirizzo dell’esercizio commerciale presso il quale vengono utilizzati.

    Inoltre per il collegamento sono necessari i dati degli strumenti di pagamento elettronico di tipo fisico, identificati dal Terminal ID del dispositivo e dai dati dell’operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.
    Le Faq hanno evidenziato che, sono considerati di tipo fisico tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless). 

    Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria anche i cosiddetti “SoftPOS”, App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell’esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless.
    Gli strumenti di tipo virtuale (tipicamente quelli che consentono i pagamenti via internet, mediante piattaforme online) sono identificati solamente dai dati dell’operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

    Leggi anche Collegamento POS e RT: come indicare i pagamenti differiti?

    Collegamento cassa e pos: chi può procedere entro il 20 aprile

    In sintesi come recita il comunicato stampa della stessa agenzia è attivo il collegamento per il collegamento online di registratori di cassa e Pos

    I commercianti devono provvedere con la prima comunicazione entro il 20 aprile
    Ricordiamo che non son si tratta di un collegamento fisico, ma di un abbinamento “virtuale” tramite un servizio online, disponibile da oggi in area riservata sul sito dell’Agenzia. 

    Per abbinare registratori telematici e Pos, l’esercente, anche tramite intermediario, deve accedere al portale “Fatture e corrispettivi” e associare, tramite il servizio “Gestione collegamenti”, la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. 

    Per rendere più semplice l’operazione, all’esercente viene mostrato l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all’Agenzia dagli operatori finanziari.

    Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia (“Documento Commerciale on line”), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.
    Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni a partire da oggi: per completare la registrazione c’è tempo, quindi, fino al prossimo 20 aprile.

    Per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l’abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. 

    Quindi se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.

    Pos e RT: cosa fare se ricevo un assegno in pagamento?

    Le Entrate hanno aggiornato il documento con le FAQ che chiariscono i dubbi per il nuovo adempimento dei commenciati sul collegamento virtuale tra cassa e pos.

    In una faq del 17 marzo veniva domandato cosa fare in caso di pagamento della transazione con assegno bancario e le entrate hanno precisato che nel caso di pagamento con assegno, bancario o circolare, il documento commerciale deve indicare che si tratta di una forma di pagamento contanti

  • Fatturazione elettronica

    Delega unica: istruzioni pratiche

    A fine 2025 le Entrate hanno reso disponibile una nuova procedura telematica che consente ai contribuenti di conferire una delega unica al proprio intermediario (commercialista, consulente, CAF/intermediario abilitato) per l’accesso e l’operatività nell’area riservata sia dell’Agenzia delle Entrate sia dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

    Con un’unica comunicazione si attiva il mandato per uno o più servizi online dei due enti, con scadenze uniformate e rinnovi più semplici.

    Per accompagnare il passaggio al nuovo sistema, Entrate e Riscossione mettono a disposizione una guida dedicata sui rispettivi siti con:

    • istruzioni operative per l’attivazione;
    • regole aggiornate per cittadini e intermediari.

    Inoltre, nelle aree riservate degli intermediari è disponibile un file con l’elenco delle deleghe attive e le scadenze, utile per pianificare rinnovi e verifiche, soprattutto in vista del termine del 28 febbraio 2027 per le deleghe “storiche”.

    Delega unica: istruzioni pratiche

    È un passo concreto di semplificazione: unifica regole, modalità e scadenze delle deleghe, riducendo adempimenti ripetitivi e rendendo più lineare la gestione operativa per studi e contribuenti. 

    In più, vengono chiariti tempi di validità e “fase di transizione” per le deleghe già attive.

    La delega unica permette di autorizzare l’intermediario a usare, per conto del contribuente, uno o più servizi digitali disponibili:

    • sul sito dell’Agenzia delle Entrate (Entrate);
    • nell’area Equipro sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Riscossione).

    La misura nasce dall’art. 21 del D.lgs. n. 1/2024 ed è attuata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2024: l’obiettivo è uniformare comunicazione, rinnovo e scadenze delle deleghe, evitando doppie procedure.

    Delega unica: le scadenze da segnare

    Le nuove deleghe, attivate dall’8 dicembre 2025:

    • restano efficaci fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento;
    • possono cessare prima solo in caso di revoca (da parte del contribuente) o rinuncia (da parte dell’intermediario).

    Esempio pratico: se la delega viene attivata nel 2025, la validità arriva fino al 31 dicembre 2029, salvo revoca/rinuncia.

    Le deleghe già attive al 5 dicembre 2025 restano valide fino alla loro scadenza naturale, ma comunque non oltre il 28 febbraio 2027 (se non ancora scadute).

    Questa “deadline” serve a traghettare il sistema verso l’unificazione completa, senza lasciare in vita deleghe con regole diverse troppo a lungo.

    Delega unica: come si attiva

    Il contribuente può procedere in autonomia oppure tramite intermediario.

    1) Attivazione diretta del contribuente

    Il contribuente accede alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate con: SPID, oppure CIE, oppure CNS,

    e indica:

    • intermediario incaricato;
    • servizi da delegare (uno o più, tra Entrate e/o Riscossione).

    2) Attivazione tramite intermediario

    In alternativa, la comunicazione può essere effettuata dall’intermediario con modalità esclusivamente digitali

    Prima dell’attivazione telematica resta necessario l’accordo/mandato tra contribuente e intermediario, che può essere stipulato in cartaceo o in formato digitale.

    Servizi disponibili in Equipro per Agenzia Entrate-Riscossione

    Equipro è l’area riservata ai professionisti sul sito di Riscossione. 

    Tra i servizi citati:

    • consultazione della situazione debitoria (cartelle e avvisi dal 2000);
    • consultazione dei piani di rateizzazione;
    • pagamento cartelle e avvisi;
    • richiesta online di rateizzazione fino a 120.000 euro;
    • invio istanze di sospensione legale della riscossione;
    • gestione delle istanze di definizione agevolata;
    • assistenza, informazioni e prenotazione di un appuntamento in videochiamata.

  • Fatturazione elettronica

    Cassa e pos: lettere di compliance in caso di disallineamento dei dati

    Durante un convegno tenutosi nella giornata del 3 marzo presso la Confcommercio, Carmelo Piancaldini, responsabile settore Procedure dell’agenzia delle Entrate, ha rassicurato i presenti sulla tolleranza che le Entrate riserverà agli esercenti sul nuovo adempimento del collegamento cassa e pos in partenza dal 5 marzo, come ufficializzato con un comunicato stampa ADE.

    Cassa e pos: lettere di compliance in caso di disallineamento dei dati

    La legge di Bilncio 2025 ha introdotto il nuovo adempimento del collegamento tra cassa e pos ai fini di una maggiore compliace con i contribuenti.

    La novità è partita ufficialmente dal 1° gennio, data in cui è diovenuto obbligatorio indicare le modalità di pagamento nello scontrino.

    Dal 5 marzo sarà concretamente possibile provvedere al collegamento che le Entrate specificano essere del tutto fattibile tramite l'accesso al cassetto fiscale dove sarà attivo il softare necessario per adempiente.

    Leggi qui per tutte le regole del collegamento cassa e pos dal 5 marzo.

    A tale proposito il responsabile del settore procedure delle Entrate intervenuto ieri ad un convegno ha evidenziato che relativamente ad eventuali errori commessi dagli esercenti all'atto del collegamento le entrate prima di irrogare le sanzioni invieranno una lettera di compliance per colloquiare con il soggetto interessato dall'eventuale errore.

    Piancaldini ha anche aggiunto che scopo dell'adempimento è aumentare l’emissione degli scontrini elettronici e il livello di fedeltà fiscale degli operatori, ma senza un rigore eccessivo, specificando che si tratta di una verifica di dati precompilati messi a disposizione dall’Agenzia nel portale fatture e corrispettiv.

    Tali affermazioni dovrebbero rassicurare i contribuenti che in fermento da settimane si stanno preparando al collegamento.

    Leggi anche Cassa e POS: i dati necessari al collegamento attivo dal 5 marzo.

    Durante il convegno l’Agenzia ha anche rassicurato sulla semplicità di esecuzione della procedura in quanto si tratta di verificare una precompilazione dei dati grazie al flusso che dal 2022 gli acquirer e gli operatori finanziari effettuano con l'ADE.

    Dal 5 marzo e fino al 19 aprile, si avvierà il "censimento" in cui gli operatori dovranno verificare se, dal collegamento cassa e pos, i dati di cui dispone l’agenzia siano corretti. 

    In caso quindi di disallineamenti ha affermato sempre Piancaldini responsabil ADE per le procedure: "la strategia dell’agenzia delle Entrate non è di creare un contrasto con gli operatori, ma alzare il livello di compliance mettendo a disposizione tutta una serie di dati che la struttura controlli analizza senza voler stare con il fiato sul collo per ogni singolo errore. I dati saranno usati con intelligenza, il messaggio è di spingere a battere più scontrini".

    Vedremo il progresso di questo nuovo adempimento.

  • Fatturazione elettronica

    POS e registratori: niente obbligo per le sale giochi

    Con la Risposta a interpello n. 44/2026  l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione e memorizzazione dei corrispettivi, in vigore dal 1° gennaio 2026.

    La novità normativa trae origine dalle modifiche apportate all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ad opera della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025). La disposizione prevede che lo strumento hardware o software con cui sono accettati i pagamenti elettronici sia sempre collegato allo strumento mediante il quale i corrispettivi sono registrati, memorizzati e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

    L’obiettivo è garantire integrazione e coerenza tra incassi elettronici e certificazione fiscale, attraverso la memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici e la loro trasmissione aggregata giornaliera insieme ai corrispettivi.

    Il documento di prassi chiarisce l’ambito applicativo dell’obbligo con riferimento a diverse attività esercitate all’interno di una medesima struttura: bowling con biglietteria SIAE, sale giochi e attività di bar e ristorazione.

    Il caso: centro ricreativo con piu attività

    L’istanza, come detto, riguardava una società che gestisce un centro ricreativo comprendente più attività: bowling, sala giochi, carambole e ping pong, nonché bar e ristorante.

    Le modalità di certificazione dei corrispettivi risultano differenziate:

    • per il bowling, gli incassi sono regolati mediante biglietteria automatizzata con titoli di accesso;
    • per il bar e il ristorante, sussiste l’obbligo di emissione del documento commerciale tramite registratore telematico;
    • per sala giochi, carambole e ping pong non vi è obbligo di rilascio di documento fiscale.

    In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di collegamento tra POS e registratori telematici, il contribuente ha formulato diversi quesiti, tra cui:

    • se per l’attività di bowling sia necessario un POS dedicato e associato alla biglietteria;
    • se per le attività prive di obbligo di certificazione sia necessario censire e collegare il POS;
    • se per bar e ristorazione sia obbligatorio il collegamento al registratore telematico anche tramite protocollo “Scambio Importo”;
    • se sia possibile utilizzare un unico POS per più attività;

    se i dispositivi portatili utilizzabili tramite smartphone debbano essere collegati ai registratori o solo censiti.

    Il dubbio interpretativo si concentra quindi sull’individuazione delle attività effettivamente soggette al nuovo vincolo di collegamento tecnico.

    La risposta dell’Agenzia

    L’Agenzia delle Entrate distingue l'obbligo per le diverse attività sulla base degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

    Per quanto riguarda il bowling, trattandosi di attività soggetta a imposta sugli intrattenimenti, la certificazione avviene mediante rilascio di titoli di accesso attraverso biglietterie automatizzate. I dati relativi a tali titoli sono trasmessi tramite il sistema dedicato e resi disponibili all’Amministrazione finanziaria attraverso i flussi previsti dalla normativa di settore.

    Di conseguenza, i corrispettivi del bowling sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica previsto dal D.Lgs. n. 127/2015 e, coerentemente, non sussiste l’obbligo di collegare il POS alla biglietteria automatizzata.

    La stessa  conclusione viene raggiunta per sala giochi, carambole e ping pong. Si tratta di attività rientranti tra quelle esonerate dagli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi in base al decreto ministeriale 10 maggio 2019, attuativo dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015. In assenza dell’obbligo di certificazione tramite registratore telematico, non sussiste neppure l’obbligo di collegamento del POS né di suo censimento ai fini del nuovo vincolo tecnico.

    Diversa è la situazione per bar e ristorazione. Tali attività rientrano tra quelle indicate nell’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sono soggette all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. In questo caso, il collegamento tra strumento di pagamento elettronico e registratore telematico diventa obbligatorio dal 1° gennaio 2026.

    Il collegamento deve avvenire secondo le modalità operative definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025, che prevede un abbinamento “logico” tramite apposite funzionalità nell’area riservata del contribuente. Il protocollo di “Scambio Importo”, pur utilizzabile per semplificare l’operatività, non costituisce elemento determinante ai fini dell’adempimento normativo.

    Quanto all’utilizzo di un unico POS per più attività, l’Agenzia chiarisce che non vi è un divieto in tal senso. È tuttavia necessario che, per le attività soggette a certificazione, sia rispettato l’obbligo di collegamento con il registratore telematico e che, in fase di emissione del documento commerciale, siano correttamente indicate le modalità di pagamento e i relativi importi.

    Infine, con riferimento ai dispositivi portatili utilizzabili tramite smartphone o altri modelli autonomi, non esiste un elenco tassativo degli strumenti ammessi. Anche tali dispositivi possono essere utilizzati, purché rispettino l’obbligo di collegamento con lo strumento di certificazione dei corrispettivi nei casi in cui l’attività sia soggetta a memorizzazione e trasmissione telematica.

  • Fatturazione elettronica

    Collegamento POS e RT: chi non deve provvedere

    La guida del 19 febbraio pubblicata dalle Entrate con le regole per adempiere al nuovo obbligo di collegamento della cassa al POS contiene istruzioni operative ed esempi per mettersi in regola.

    Ricordiamo che il nuovo adempimento è in vigore dal 1° gennaio 2026 ed è stato introdotto dalla legge di bilancio 2025  con obbiettivo dicharato il contrasto dell'evasione fiscale. 

    A tal fine le Entrate in data 31 ottobre 2025 hanno pubblicato il Provvedimento n 424470 con tutte le regole operative.

    La guida operativa a supporto degli esercenti contiene tutte le istruzioni

    Vediamo chi è escluso da questa novità

    Collegamento Cassa e POS: chi non deve provvedere

    Nella guida viene spiegato con chiarezza che non sono interessati dalle nuove disposizioni:

    • i corrispettivi certificati mediante distributori automatici, cosiddette “vending machine”,
    • i corrispettivi relativi alla cessione di carburante,
    • i corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, anche se incassati con pagamento elettronico,
    • i corrispettivi esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, come, ad esempio, la vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza, ecc., anche se incassati con pagamento elettronico.

    Tuttavia, spiega l'ADE, l’esercente che svolge sia attività per le quali vige l’obbligo di certificazione dei corrispettivi con il RT

    o con la procedura web “Documento Commerciale on line” sia attività esonerate, se utilizza lo stesso POS per l’incasso di entrambi i tipi di corrispettivi deve comunque registrare il collegamento

    Se invece lo stesso esercente utilizza un POS dedicato esclusivamente all’incasso dei corrispettivi esonerati dall’obbligo di certificazione mediante documento commerciale, non è tenuto a collegarlo e può dichiarare in procedura il suo utilizzo esclusivo per tali operazioni. 

    A seguito della dichiarazione di utilizzo esclusivo per operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, la funzionalità non mostrerà più tale POS nell’elenco di quelli non collegati.
    Nel caso in cui l’esercente scelga di dichiarare l’uso esclusivo di un POS a fronte di operazioni esonerate, quel POS non dovrà essere utilizzato, neanche saltuariamente, per l’incasso elettronico di operazioni certificate con emissione del documento commerciale.
    Se, tuttavia, l’esercente sceglie volontariamente di emettere il documento commerciale per i corrispettivi esonerati, i POS utilizzati per l’incasso elettronico devono essere collegati.
    Infine, l’obbligo di collegamento dei POS non vige nel caso in cui tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante emissione di fattura.

  • Fatturazione elettronica

    Fatture a cavallo d’anno: decisione UE ammette la retroattività

    Con una sentenza del Tribunale dell’Unione europea, relativa alla causa T-689/24, pubblicata l'11 febbraio, pronuncia di estrema rilevanza si prevede che debba essere consentita la detrazione dell’IVA nel periodo in cui il diritto è sorto, anche nell’eventualità in cui il cessionario o committente sia venuto in possesso della fattura di acquisto nell’anno successivo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione.

    Questra la sintesi della novità, vediamo ora maggiori dettagli del caso di specie, relativo alla delicata questione delle fatture a cavallo d'anno.

    Fatture a cavallo d’anno: decisione EU ammette la retroattività

    Con una pronuncia destinata a incidere sulla gestione operativa dell’IVA, il Tribunale dell’Unione europea (Sezione pregiudiziale) ha chiarito che una norma nazionale non può impedire al soggetto passivo di detrarre l’IVA “nel periodo giusto” solo perché la fattura è stata ricevuta nel periodo d’imposta successivo, se però la fattura è comunque disponibile prima della presentazione della dichiarazione IVA.

    Il caso nasce in Polonia (causa T-689/24, I. S.A. contro Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) e riguarda la detrazione dell’IVA su acquisti di gas ed energia elettrica: l’operazione è effettuata in un periodo, ma le fatture arrivano nel periodo successivo. 

    La questione è se la detrazione debba “slittare” automaticamente. 

    Il Tribunale rispondec di no, se al momento della dichiarazione la fattura c’è.

    La sentenza ruota attorno a una distinzione che, nella pratica, fa tutta la differenza:

    • il diritto a detrazione “sorge” quando l’IVA diventa esigibile (art. 167 Direttiva IVA).
    • l’esercizio del diritto richiede il possesso della fattura (art. 178, lett. a) Direttiva IVA).

    In altre parole: la fattura è una condizione formale per esercitare la detrazione, ma non può trasformarsi in un requisito che sposta in avanti la nascita stessa del diritto.

    È proprio qui che il Tribunale va contro la regola nazionale oggetto di rinvio: una disciplina che collega il momento rilevante della detrazione non all’esigibilità dell’imposta, ma al periodo di ricezione della fattura, rischia di introdurre una condizione aggiuntiva non prevista dalla Direttiva IVA.

    Il sistema IVA europeo si fonda su un’idea semplice: l’IVA deve gravare sul consumatore finale, non sull’operatore economico. 

    Per questo il diritto a detrazione è considerato un cardine del meccanismo IVA.

    Se un soggetto passivo non può detrarre nel periodo in cui il diritto è sorto, pur avendo la fattura disponibile prima di presentare la dichiarazione, finisce per sopportare temporaneamente un costo finanziario (un’IVA “anticipata” che non dovrebbe pesare su di lui). Secondo il Tribunale, questo effetto è incompatibile con i principi di:

    • neutralità dell’IVA (l’imposta non deve diventare un costo per l’impresa),
    • proporzionalità (le misure nazionali non devono eccedere quanto necessario),
    • e, nel ragionamento complessivo, con l’impostazione della Direttiva sull’immediatezza della detrazione.

  • Fatturazione elettronica

    Delega unica agli intermediari: nuove modalità dall’8 dicembre 2025

    Con il Provvedimento n. 321918 del 7 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fissato all’8 dicembre 2025 la data di avvio delle nuove funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento, rinnovo e revoca della delega unica agli intermediari:

    La disciplina attua l’articolo 21 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, volto a razionalizzare e semplificare le norme sugli adempimenti tributari, unificando le deleghe necessarie per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

    Il provvedimento comunica inoltre la pubblicazione dell’aggiornamento dell’allegato tecnico “2”, contenente le specifiche tecniche aggiornate per la trasmissione telematica delle deleghe.

    Scarica il testo del Provvedimento con l'Allegato tecnico.

    Periodo transitorio e deroghe operative

    Fino al 5 dicembre 2025, sarà ancora possibile conferire o rinnovare deleghe in scadenza con le procedure attualmente in vigore descritte:

    • dal Provvedimento 29 luglio 2013 per il servizio “Cassetto fiscale”;
    • dal Provvedimento 5 novembre 2018 per i servizi di fatturazione elettronica;
    • sul Portale AdER per i servizi disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

    Al fine di consentire agli intermediari di disporre di un congruo lasso di tempo per adeguare le proprie procedure di acquisizione e comunicazione delle deleghe considerato che, a partire dall’8 dicembre 2025, le modalità per attivare, rinnovare o revocare una delega saranno esclusivamente quelle previste dal provvedimento direttoriale del 2 ottobre 2024.

    Inoltre, fino al 30 aprile 2026, è prevista una deroga specifica per gli intermediari non già delegati al “Cassetto fiscale”, i quali potranno inviare all’Agenzia l’elenco dei contribuenti deleganti per l’acquisizione massiva di dati utili agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e al Concordato preventivo biennale (CPB), secondo le modalità già fissate dall’11 aprile 2025.

    Va segnalato che nei giorni 6 e 7 dicembre 2025 i servizi di comunicazione deleghe saranno sospesi per aggiornamenti di sistema.

    Nuove modalità di conferimento della delega unica

    A partire dall'8 dicembre 2025, il conferimento avverrà esclusivamente con le modalità previste dal provvedimento del 2 ottobre 2024 e relative specifiche tecniche aggiornate.

    Il file contenente i dati della delega sarà in formato XML e includerà:

    • dati anagrafici e codice fiscale del delegante e dell’intermediario;
    • servizi oggetto di delega;
    • data di conferimento, rinnovo o revoca.

    La sottoscrizione dovrà avvenire con:

    • Firma digitale;
    • Firma elettronica avanzata (FEA) con CIE;
    • FEA con certificati digitali anche non qualificati, con firma digitale aggiuntiva dell’intermediario.

    Sono previste due modalità di trasmissione:

    • Puntuale, per singola delega, tramite area riservata;
    • Massiva, fino a 300 deleghe per invio, tramite Entratel Multifile o Desktop Telematico.

    Servizio web per il conferimento tramite intermediari

    Gli intermediari potranno, previa stipula di convenzione con l’Agenzia, offrire un servizio web dedicato, basato su:

    • scambio sicuro di dati via JWT (JSON Web Token) firmati e cifrati;
    • autenticazione del contribuente con SPID/CIE almeno di livello 2;
    • correlazione tra documento di delega e identità del firmatario tramite hash crittografici.

    Il flusso prevede tre passaggi principali:

    1. Invio del JWT1 dall’intermediario all’Agenzia con dati e hash documenti;
    2. Autenticazione del contribuente e invio del JWT2 dall’Agenzia all’intermediario;
    3. Conferma finale tramite JWT3 da parte dell’intermediario.

    Sicurezza, controlli e ricevute

    Le comunicazioni sono soggette a controlli automatici su:

    • struttura e formato del file;
    • validità di certificati e firme;
    • congruenza dei dati anagrafici;
    • rispetto dei limiti di deleghe e delle condizioni di rinnovo.

    Gli esiti vengono notificati tramite ricevute nell’area riservata e tramite App IO per il contribuente.
    Tutti i canali utilizzano protocolli cifrati aggiornati e compatibili con i browser più diffusi.

    Codici operazione e tipologie di servizi delegabili

    Le operazioni previste sono:

    • 01 Conferimento
    • 02 Revoca
    • 03 Rinnovo

    Le tipologie di servizi delegabili sono otto:

    • la consultazione del Cassetto fiscale delegato; 
    • uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero: 
      • consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici,
      • consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,
      • registrazione dell’indirizzo telematico, 
      • fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche, 
      • accreditamento e censimento dispositivi; 
    • l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
    • i servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.