• Fatturazione elettronica

    POS e RT: come fare il collegamento entro il 20 aprile

    I soggetti che utilizzano un registratore di cassa telematico o la procedura web “Documento Commerciale on line” per la certificazione dei corrispettivi incassati con uno strumento di pagamento elettronico, sono obbligati al collegamento POS e Cassa a partire dal 5 marzo.

    La procedura web è resa disponibile dalle entrate.

    Con una faq del 17 marzo viene chiarito in proposito che ai fini del collegamento è necessario verificare di essere accreditato come esercente sul portale “Fatture e Corrispettivi”.

    Il collegamento dei dispositivi, infatti, può essere effettuato dall’esercente accreditato anche per il tramite di un suo intermediario delegato all’ “Accreditamento e censimento dispositivi”. 

    Per accreditarsi come esercente utilizzare il servizio “Accreditamento” disponibile nell’area dei “Corrispettivi” del portale.

    Ricordiamo che ai fini del collegamento le Entrate hanno pubblicato tutte le regole con il Provvedimento n 424460 del 31 ottobre 2025 che in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha definito:

    • le modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi; 
    • le modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici.

    Leggi anche Collegamento Cassa e POS: istruzioni operative del Fisco.

    Vediamo le istruzioni per adempiere e cosa hanno chiarito le FAQ ADE aggiornate al 17 marzo.

    Cassa e POS: dati necessari al collegamento

    Viene chiarito che per effettuare il collegamento cassa-pos è necessario conoscere:

    • la matricola del registratore di cassa telematico,
    • i dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico 
    • l’indirizzo dell’esercizio commerciale presso il quale vengono utilizzati.

    Inoltre per il collegamento sono necessari i dati degli strumenti di pagamento elettronico di tipo fisico, identificati dal Terminal ID del dispositivo e dai dati dell’operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.
    Le Faq hanno evidenziato che, sono considerati di tipo fisico tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless). 

    Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria anche i cosiddetti “SoftPOS”, App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell’esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless.
    Gli strumenti di tipo virtuale (tipicamente quelli che consentono i pagamenti via internet, mediante piattaforme online) sono identificati solamente dai dati dell’operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

    Collegamento cassa e pos: chi può procedere entro il 20 aprile

    In sintesi come recita il comunicato stampa della stessa agenzia è attivo il collegamento per il collegamento online di registratori di cassa e Pos

    I commercianti devono provvedere con la prima comunicazione entro il 20 aprile
    Ricordiamo che non son si tratta di un collegamento fisico, ma di un abbinamento “virtuale” tramite un servizio online, disponibile da oggi in area riservata sul sito dell’Agenzia. 

    Per abbinare registratori telematici e Pos, l’esercente, anche tramite intermediario, deve accedere al portale “Fatture e corrispettivi” e associare, tramite il servizio “Gestione collegamenti”, la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. 

    Per rendere più semplice l’operazione, all’esercente viene mostrato l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all’Agenzia dagli operatori finanziari.

    Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia (“Documento Commerciale on line”), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.
    Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni a partire da oggi: per completare la registrazione c’è tempo, quindi, fino al prossimo 20 aprile.

    Per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l’abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. 

    Quindi se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.

    Pos e RT: cosa fare se ricevo un assegno in pagamento?

    Le Entrate hanno aggiornato il documento con le FAQ che chiariscono i dubbi per il nuovo adempimento dei commenciati sul collegamento virtuale tra cassa e pos.

    In una faq del 17 marzo veniva domandato cosa fare in caso di pagamento della transazione con assegno bancario e le entrate hanno precisato che nel caso di pagamento con assegno, bancario o circolare, il documento commerciale deve indicare che si tratta di una forma di pagamento contanti

  • Fatturazione elettronica

    Delega unica: istruzioni pratiche

    A fine 2025 le Entrate hanno reso disponibile una nuova procedura telematica che consente ai contribuenti di conferire una delega unica al proprio intermediario (commercialista, consulente, CAF/intermediario abilitato) per l’accesso e l’operatività nell’area riservata sia dell’Agenzia delle Entrate sia dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

    Con un’unica comunicazione si attiva il mandato per uno o più servizi online dei due enti, con scadenze uniformate e rinnovi più semplici.

    Per accompagnare il passaggio al nuovo sistema, Entrate e Riscossione mettono a disposizione una guida dedicata sui rispettivi siti con:

    • istruzioni operative per l’attivazione;
    • regole aggiornate per cittadini e intermediari.

    Inoltre, nelle aree riservate degli intermediari è disponibile un file con l’elenco delle deleghe attive e le scadenze, utile per pianificare rinnovi e verifiche, soprattutto in vista del termine del 28 febbraio 2027 per le deleghe “storiche”.

    Delega unica: istruzioni pratiche

    È un passo concreto di semplificazione: unifica regole, modalità e scadenze delle deleghe, riducendo adempimenti ripetitivi e rendendo più lineare la gestione operativa per studi e contribuenti. 

    In più, vengono chiariti tempi di validità e “fase di transizione” per le deleghe già attive.

    La delega unica permette di autorizzare l’intermediario a usare, per conto del contribuente, uno o più servizi digitali disponibili:

    • sul sito dell’Agenzia delle Entrate (Entrate);
    • nell’area Equipro sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Riscossione).

    La misura nasce dall’art. 21 del D.lgs. n. 1/2024 ed è attuata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2024: l’obiettivo è uniformare comunicazione, rinnovo e scadenze delle deleghe, evitando doppie procedure.

    Delega unica: le scadenze da segnare

    Le nuove deleghe, attivate dall’8 dicembre 2025:

    • restano efficaci fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento;
    • possono cessare prima solo in caso di revoca (da parte del contribuente) o rinuncia (da parte dell’intermediario).

    Esempio pratico: se la delega viene attivata nel 2025, la validità arriva fino al 31 dicembre 2029, salvo revoca/rinuncia.

    Le deleghe già attive al 5 dicembre 2025 restano valide fino alla loro scadenza naturale, ma comunque non oltre il 28 febbraio 2027 (se non ancora scadute).

    Questa “deadline” serve a traghettare il sistema verso l’unificazione completa, senza lasciare in vita deleghe con regole diverse troppo a lungo.

    Delega unica: come si attiva

    Il contribuente può procedere in autonomia oppure tramite intermediario.

    1) Attivazione diretta del contribuente

    Il contribuente accede alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate con: SPID, oppure CIE, oppure CNS,

    e indica:

    • intermediario incaricato;
    • servizi da delegare (uno o più, tra Entrate e/o Riscossione).

    2) Attivazione tramite intermediario

    In alternativa, la comunicazione può essere effettuata dall’intermediario con modalità esclusivamente digitali

    Prima dell’attivazione telematica resta necessario l’accordo/mandato tra contribuente e intermediario, che può essere stipulato in cartaceo o in formato digitale.

    Servizi disponibili in Equipro per Agenzia Entrate-Riscossione

    Equipro è l’area riservata ai professionisti sul sito di Riscossione. 

    Tra i servizi citati:

    • consultazione della situazione debitoria (cartelle e avvisi dal 2000);
    • consultazione dei piani di rateizzazione;
    • pagamento cartelle e avvisi;
    • richiesta online di rateizzazione fino a 120.000 euro;
    • invio istanze di sospensione legale della riscossione;
    • gestione delle istanze di definizione agevolata;
    • assistenza, informazioni e prenotazione di un appuntamento in videochiamata.

  • Fatturazione elettronica

    Collegamento Cassa e POS: avvio dal 5 marzo

    Dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo obbligo introdotto dalla scorsa Legge di bilancio 2025 volto al contrasto dell'evasione fiscale. 

    In dettaglio, è necessario collegare Pos e scontrini telematici con una procedura informatica.

    Con un comunicato stampa l'ADE ha ufficializzato la partenza dal 5 marzo del possibilità di procedere al collegamento ed entro il 20 aprile prossimo accedendo in area riservata su "Fattureecorrispettivi".

    In proposito ricordiamolo, le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 424470/2025 con tutte le regole operative e successivamente il 19 febbraio hanno pubblicato una guida operativa a supporto degli esercenti e faq risolutive di dubbi. 

    Leggi anche Collegamento cassa e pos: cosa fare se il POS non è in elenco?

    Collegamento incassi e scontrini: come si procede

    In dettaglio, si stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

    A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

    Il registratore potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, tranne i dati sensibili del cliente, e trasmettere all’agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

    Le Entrate hanno chiarito che il pagamento dei corrispettivi viene effettuato con sempre maggior frequenza mediante la cosiddetta modalità “elettronica”, sempre più diffusa e gradita tra i consumatori rispetto al contante.
    A tal fine, gli esercenti sottoscrivono preventivamente con uno o più operatori finanziari il contratto di convenzionamento, che prevede l’utilizzo di un POS fisico (dispositivo hardware) o di un POS virtuale (piattaforma web, app o analogo) per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di incasso dei corrispettivi, basate su carte di credito, di debito o prepagate o altri strumenti di pagamento tracciabile.
    Sono considerati POS fisici tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless).

    Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria anche i cosiddetti “SoftPOS”, App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell’esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless.
    Sono invece considerati POS virtuali gli strumenti che permettono di autorizzare e gestire i pagamenti su Internet in modo sicuro.
    Al momento dell’emissione del documento commerciale di vendita, l’esercente deve indicare e registrare con il RT la modalità con la quale il cliente effettua il pagamento del corrispettivo, scegliendo tra denaro contante, pagamento elettronico o ticket (buoni pasto, gift card, ecc.).
    Si ricorda che l’errata indicazione e registrazione in RT della modalità di incasso appropriata al momento dell’emissione del documento commerciale comporta la sanzione prevista dal comma 2-quinquies, dell’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
    Sia che si utilizzi un RT o la procedura web “Documento Commerciale on line”, l’indicazione e registrazione della modalità di pagamento del corrispettivo è effettuata mediante le funzioni già in uso; pertanto, lo strumento utilizzato non necessita di alcun aggiornamento né di essere collegato fisicamente al POS.
    L’obbligo di collegamento ai POS è di tipo “logico” e consiste in una comunicazione che si effettua una tantum (salvo variazioni successive), all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” e la procedura dovrebbe essere attivata dal 5 marzo:

    • gli esercenti che utilizzano il registratore telematico (e quelli che adotteranno una soluzione software) devono registrare il collegamento con i POS attraverso la funzionalità web “Gestione collegamenti”. Concretamente, l’operazione consiste nella registrazione del collegamento tra la matricola del RT e il dato identificativo univoco dei POS utilizzati per l’incasso elettronico dei corrispettivi memorizzati su quel registratore telematico. Gli esercenti che si avvalgono di server RT ai quali sono collegati più punti cassa, devono abbinare i POS utilizzati nei punti cassa alle matricole dei soli server RT;
    • gli esercenti che utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line” devono registrare il collegamento con i POS all’interno della medesima procedura web “Documento Commerciale on line”. Concretamente, l’operazione consiste nella registrazione del collegamento del dato identificativo univoco dei POS con la procedura web “Documento Commerciale on line”. L’identificativo univoco dei POS di tipo fisico consiste nella combinazione della matricola del POS (cosiddetto “terminal id”), del codice fiscale e della denominazione dell’Acquirer con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

    Nel caso in cui l’esercente abbia stipulato due contratti di convenzionamento con Acquirer diversi (ad esempio, uno per l’accettazione di pagamenti di tipo “bancomat”, l’altro per quelli con carte di credito) e utilizza un unico POS, l’esercente dovrà registrare due collegamenti al proprio RT indicando, per ciascun contratto di convenzionamento, il terminal id e il codice fiscale e denominazione dell’Acquirer.

    L’identificativo univoco dei POS di tipo virtuale consiste nel solo codice fiscale e denominazione dell’Acquirer con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

    I dati identificativi dei POS utilizzati dall’esercente (terminal id, codice fiscale e denominazione dell’Acquirer) sono solitamente rilevabili sul contratto di convenzionamento stipulato con gli operatori finanziari, sul report mensile che questi ultimi inviano o mettono a disposizione dell’esercente o altre modalità comunicate dall’Acquirer (spesso l’informazione si trova anche nell’area web dedicata che l’Acquirer mette a disposizione dell’esercente).

    Il collegamento può essere multiplo, ossia un singolo POS (fisico o virtuale) può essere collegato a più RT o, viceversa, più POS possono essere collegati a un singolo RT.
    Per ogni collegamento tra RT e POS, l’esercente deve inoltre specificare l’indirizzo dell’unità locale presso la quale i due strumenti vengono utilizzati. Tale dato intende semplificare il processo di comunicazione e gestione successiva dei collegamenti; infatti, l’indirizzo dell’esercizio riportato in ogni collegamento registrato fornisce all’esercente un dato più immediato e leggibile rispetto all’elenco dei soli codici alfanumerici delle matricole degli RT e dei terminal id dei POS.
    Nella procedura web “Gestione collegamenti”, messa a disposizione nel portale “Fatture e Corrispettivi”, l’esercente trova gli elenchi delle matricole degli RT e i dati dei POS che risultano attivi nel mese di riferimento sulla base delle informazioni trasmesse all’Agenzia dagli operatori finanziari.
    Riepilogando, i passi per completare ciascun collegamento sono i seguenti:

    • selezionare l’RT che si intende collegare, dall’elenco delle matricole degli RT che risultano attivi nel mese di riferimento;
    • successivamente selezionare il POS che si intende collegare al RT appena scelto;
    • infine, indicare l’indirizzo dell’unità locale presso la quale il RT e il POS selezionati vengono utilizzati. Nel caso di selezione di POS fisici oggetto di precedenti collegamenti, l’indirizzo verrà acquisito automaticamente dai dati di collegamento già forniti.

    Attenzione al fatto che la guida ade evidenzia anche i soggetti esclusi da tale novità. Essi posso su base volontaria provvedere ugualmente.

    Per sapere chi è escluso e cosa può eventualmente fare volontariamente, leggi Collegamento Cassa e POS: chi non deve provvedere

    Collegamento cassa e POS: termini per adempiere

    La prima comunicazione dei collegamenti dovrà essere effettuata dagli esercenti a partire dal 5 marzo e relativamente agli strumenti di pagamento elettronico attivi nel mese di gennaio 2026:

    • per gli esercenti che utilizzano gli RT i dati dei collegamenti tra gli RT e i POS dovranno essere indicati nella nuova funzionalità “Gestione collegamenti”, messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”;
    • per gli esercenti che utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line”, i dati dei collegamenti dei POS dovranno essere indicati nella nuova funzionalità posta all’interno della medesima procedura web.

    Successivamente, gli esercenti dovranno aggiornare i dati di collegamento solo nel caso in cui siano intervenute novità o variazioni.
    La disponibilità delle funzionalità per la registrazione dei dati di collegamento verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Dalla data di messa a disposizione della procedura web, il 5 marzo, gli esercenti (o i soggetti delegati) avranno 45 giorni di tempo per effettuare la comunicazione del collegamento tra gli RT e/o la procedura web “Documento Commerciale on line” e i POS utilizzati nel corso del mese di gennaio 2026.

    Relativamente ai POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere registrato tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione dei POS. 

    Gli stessi termini sono validi anche nel caso in cui sia intervenuta una variazione rispetto ai dati già registrati. Quindi, ad esempio, i
    collegamenti tra POS e RT relativi al mese di aprile 2026, dovranno essere registrati, se modificati, tra il 6
    giugno e il 30 giugno 2026.
    A titolo esemplificativo, l’aggiornamento dei collegamenti si rende necessario nel caso di:

    • collegamento di un POS già in uso ad un altro RT già in uso
    • attivazione di un nuovo RT che viene collegato a uno o più POS già in uso
    • attivazione di un nuovo POS che viene collegato a uno o più RT già in uso
    • dismissione di un POS o di un RT.

    Collegamento Cassa e POS: le sanzioni per chi non provvede

    E' prevista una sanzione pecuniaria e una sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per ciascuna violazione di:

    • mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati 
    • mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici.

    In particolare, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

    Inoltre si estende l’applicazione di tale sanzione, anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici.

    La sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

  • Fatturazione elettronica

    Cassa e pos: lettere di compliance in caso di disallineamento dei dati

    Durante un convegno tenutosi nella giornata del 3 marzo presso la Confcommercio, Carmelo Piancaldini, responsabile settore Procedure dell’agenzia delle Entrate, ha rassicurato i presenti sulla tolleranza che le Entrate riserverà agli esercenti sul nuovo adempimento del collegamento cassa e pos in partenza dal 5 marzo, come ufficializzato con un comunicato stampa ADE.

    Cassa e pos: lettere di compliance in caso di disallineamento dei dati

    La legge di Bilncio 2025 ha introdotto il nuovo adempimento del collegamento tra cassa e pos ai fini di una maggiore compliace con i contribuenti.

    La novità è partita ufficialmente dal 1° gennio, data in cui è diovenuto obbligatorio indicare le modalità di pagamento nello scontrino.

    Dal 5 marzo sarà concretamente possibile provvedere al collegamento che le Entrate specificano essere del tutto fattibile tramite l'accesso al cassetto fiscale dove sarà attivo il softare necessario per adempiente.

    Leggi qui per tutte le regole del collegamento cassa e pos dal 5 marzo.

    A tale proposito il responsabile del settore procedure delle Entrate intervenuto ieri ad un convegno ha evidenziato che relativamente ad eventuali errori commessi dagli esercenti all'atto del collegamento le entrate prima di irrogare le sanzioni invieranno una lettera di compliance per colloquiare con il soggetto interessato dall'eventuale errore.

    Piancaldini ha anche aggiunto che scopo dell'adempimento è aumentare l’emissione degli scontrini elettronici e il livello di fedeltà fiscale degli operatori, ma senza un rigore eccessivo, specificando che si tratta di una verifica di dati precompilati messi a disposizione dall’Agenzia nel portale fatture e corrispettiv.

    Tali affermazioni dovrebbero rassicurare i contribuenti che in fermento da settimane si stanno preparando al collegamento.

    Leggi anche Cassa e POS: i dati necessari al collegamento attivo dal 5 marzo.

    Durante il convegno l’Agenzia ha anche rassicurato sulla semplicità di esecuzione della procedura in quanto si tratta di verificare una precompilazione dei dati grazie al flusso che dal 2022 gli acquirer e gli operatori finanziari effettuano con l'ADE.

    Dal 5 marzo e fino al 19 aprile, si avvierà il "censimento" in cui gli operatori dovranno verificare se, dal collegamento cassa e pos, i dati di cui dispone l’agenzia siano corretti. 

    In caso quindi di disallineamenti ha affermato sempre Piancaldini responsabil ADE per le procedure: "la strategia dell’agenzia delle Entrate non è di creare un contrasto con gli operatori, ma alzare il livello di compliance mettendo a disposizione tutta una serie di dati che la struttura controlli analizza senza voler stare con il fiato sul collo per ogni singolo errore. I dati saranno usati con intelligenza, il messaggio è di spingere a battere più scontrini".

    Vedremo il progresso di questo nuovo adempimento.

  • Fatturazione elettronica

    POS e registratori: niente obbligo per le sale giochi

    Con la Risposta a interpello n. 44/2026  l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione e memorizzazione dei corrispettivi, in vigore dal 1° gennaio 2026.

    La novità normativa trae origine dalle modifiche apportate all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ad opera della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025). La disposizione prevede che lo strumento hardware o software con cui sono accettati i pagamenti elettronici sia sempre collegato allo strumento mediante il quale i corrispettivi sono registrati, memorizzati e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

    L’obiettivo è garantire integrazione e coerenza tra incassi elettronici e certificazione fiscale, attraverso la memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici e la loro trasmissione aggregata giornaliera insieme ai corrispettivi.

    Il documento di prassi chiarisce l’ambito applicativo dell’obbligo con riferimento a diverse attività esercitate all’interno di una medesima struttura: bowling con biglietteria SIAE, sale giochi e attività di bar e ristorazione.

    Il caso: centro ricreativo con piu attività

    L’istanza, come detto, riguardava una società che gestisce un centro ricreativo comprendente più attività: bowling, sala giochi, carambole e ping pong, nonché bar e ristorante.

    Le modalità di certificazione dei corrispettivi risultano differenziate:

    • per il bowling, gli incassi sono regolati mediante biglietteria automatizzata con titoli di accesso;
    • per il bar e il ristorante, sussiste l’obbligo di emissione del documento commerciale tramite registratore telematico;
    • per sala giochi, carambole e ping pong non vi è obbligo di rilascio di documento fiscale.

    In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di collegamento tra POS e registratori telematici, il contribuente ha formulato diversi quesiti, tra cui:

    • se per l’attività di bowling sia necessario un POS dedicato e associato alla biglietteria;
    • se per le attività prive di obbligo di certificazione sia necessario censire e collegare il POS;
    • se per bar e ristorazione sia obbligatorio il collegamento al registratore telematico anche tramite protocollo “Scambio Importo”;
    • se sia possibile utilizzare un unico POS per più attività;

    se i dispositivi portatili utilizzabili tramite smartphone debbano essere collegati ai registratori o solo censiti.

    Il dubbio interpretativo si concentra quindi sull’individuazione delle attività effettivamente soggette al nuovo vincolo di collegamento tecnico.

    La risposta dell’Agenzia

    L’Agenzia delle Entrate distingue l'obbligo per le diverse attività sulla base degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

    Per quanto riguarda il bowling, trattandosi di attività soggetta a imposta sugli intrattenimenti, la certificazione avviene mediante rilascio di titoli di accesso attraverso biglietterie automatizzate. I dati relativi a tali titoli sono trasmessi tramite il sistema dedicato e resi disponibili all’Amministrazione finanziaria attraverso i flussi previsti dalla normativa di settore.

    Di conseguenza, i corrispettivi del bowling sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica previsto dal D.Lgs. n. 127/2015 e, coerentemente, non sussiste l’obbligo di collegare il POS alla biglietteria automatizzata.

    La stessa  conclusione viene raggiunta per sala giochi, carambole e ping pong. Si tratta di attività rientranti tra quelle esonerate dagli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi in base al decreto ministeriale 10 maggio 2019, attuativo dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015. In assenza dell’obbligo di certificazione tramite registratore telematico, non sussiste neppure l’obbligo di collegamento del POS né di suo censimento ai fini del nuovo vincolo tecnico.

    Diversa è la situazione per bar e ristorazione. Tali attività rientrano tra quelle indicate nell’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sono soggette all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. In questo caso, il collegamento tra strumento di pagamento elettronico e registratore telematico diventa obbligatorio dal 1° gennaio 2026.

    Il collegamento deve avvenire secondo le modalità operative definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025, che prevede un abbinamento “logico” tramite apposite funzionalità nell’area riservata del contribuente. Il protocollo di “Scambio Importo”, pur utilizzabile per semplificare l’operatività, non costituisce elemento determinante ai fini dell’adempimento normativo.

    Quanto all’utilizzo di un unico POS per più attività, l’Agenzia chiarisce che non vi è un divieto in tal senso. È tuttavia necessario che, per le attività soggette a certificazione, sia rispettato l’obbligo di collegamento con il registratore telematico e che, in fase di emissione del documento commerciale, siano correttamente indicate le modalità di pagamento e i relativi importi.

    Infine, con riferimento ai dispositivi portatili utilizzabili tramite smartphone o altri modelli autonomi, non esiste un elenco tassativo degli strumenti ammessi. Anche tali dispositivi possono essere utilizzati, purché rispettino l’obbligo di collegamento con lo strumento di certificazione dei corrispettivi nei casi in cui l’attività sia soggetta a memorizzazione e trasmissione telematica.

  • Fatturazione elettronica

    Fatture a cavallo d’anno: decisione UE ammette la retroattività

    Con una sentenza del Tribunale dell’Unione europea, relativa alla causa T-689/24, pubblicata l'11 febbraio, pronuncia di estrema rilevanza si prevede che debba essere consentita la detrazione dell’IVA nel periodo in cui il diritto è sorto, anche nell’eventualità in cui il cessionario o committente sia venuto in possesso della fattura di acquisto nell’anno successivo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione.

    Questra la sintesi della novità, vediamo ora maggiori dettagli del caso di specie, relativo alla delicata questione delle fatture a cavallo d'anno.

    Fatture a cavallo d’anno: decisione EU ammette la retroattività

    Con una pronuncia destinata a incidere sulla gestione operativa dell’IVA, il Tribunale dell’Unione europea (Sezione pregiudiziale) ha chiarito che una norma nazionale non può impedire al soggetto passivo di detrarre l’IVA “nel periodo giusto” solo perché la fattura è stata ricevuta nel periodo d’imposta successivo, se però la fattura è comunque disponibile prima della presentazione della dichiarazione IVA.

    Il caso nasce in Polonia (causa T-689/24, I. S.A. contro Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) e riguarda la detrazione dell’IVA su acquisti di gas ed energia elettrica: l’operazione è effettuata in un periodo, ma le fatture arrivano nel periodo successivo. 

    La questione è se la detrazione debba “slittare” automaticamente. 

    Il Tribunale rispondec di no, se al momento della dichiarazione la fattura c’è.

    La sentenza ruota attorno a una distinzione che, nella pratica, fa tutta la differenza:

    • il diritto a detrazione “sorge” quando l’IVA diventa esigibile (art. 167 Direttiva IVA).
    • l’esercizio del diritto richiede il possesso della fattura (art. 178, lett. a) Direttiva IVA).

    In altre parole: la fattura è una condizione formale per esercitare la detrazione, ma non può trasformarsi in un requisito che sposta in avanti la nascita stessa del diritto.

    È proprio qui che il Tribunale va contro la regola nazionale oggetto di rinvio: una disciplina che collega il momento rilevante della detrazione non all’esigibilità dell’imposta, ma al periodo di ricezione della fattura, rischia di introdurre una condizione aggiuntiva non prevista dalla Direttiva IVA.

    Il sistema IVA europeo si fonda su un’idea semplice: l’IVA deve gravare sul consumatore finale, non sull’operatore economico. 

    Per questo il diritto a detrazione è considerato un cardine del meccanismo IVA.

    Se un soggetto passivo non può detrarre nel periodo in cui il diritto è sorto, pur avendo la fattura disponibile prima di presentare la dichiarazione, finisce per sopportare temporaneamente un costo finanziario (un’IVA “anticipata” che non dovrebbe pesare su di lui). Secondo il Tribunale, questo effetto è incompatibile con i principi di:

    • neutralità dell’IVA (l’imposta non deve diventare un costo per l’impresa),
    • proporzionalità (le misure nazionali non devono eccedere quanto necessario),
    • e, nel ragionamento complessivo, con l’impostazione della Direttiva sull’immediatezza della detrazione.

  • Fatturazione elettronica

    Bollo fatture IV trimestre: pagamento entro 2 marzo

    Entro il 2 marzo, poichè il 28 febbraio, termine ordinario, cade di sabato, i soggetti obbligati devono provvedere al versamento dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche relative al IV trimestre 2025. 

    Attenzione al fatto che al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, il Decreto Semplificazioni n. 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022, ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, incrementando da 250,00 euro a 5.000,00 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato.

    Infatti, a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023: 

    • se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, 
    • se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

    Riepiloghiamo le regole necessarie a chi deve adempiere a questa scadenza.

    Bollo e-fatture: IV trimenstre entro il 2 marzo

    Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.

    L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.

    L’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione del modello F24 secondo le scadenze prestabilite.

    L’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 (come modificato dal Dm del 4 dicembre 2020) ha previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (elenco B).

    I soggetti Iva possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.

    Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.

    Relativamente al pagamento, in generale, sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B,  l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre.

    Il versamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all’articolo 6, comma 2, del Dm del 17 giugno 2014.

    Sinteticamente ricordiamo che sono previste le seguenti modalità per il pagamento:

    • mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta. Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell’IBAN, verrà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.
    • mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.

    I codici tributo da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono i seguenti:

    • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
    • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
    • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
    • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre

    in caso di ravvedimento per la regolarizzazione dell'omesso o insufficiente pagamento, i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e interessi sono:

    • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
    • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.

    Leggi anche Imposta di bollo fatture elettroniche 4° trimestre 2025: pagamento entro il 2 marzo con il detteglio di tutte le regole.

  • Fatturazione elettronica

    Delega unica agli intermediari: nuove modalità dall’8 dicembre 2025

    Con il Provvedimento n. 321918 del 7 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fissato all’8 dicembre 2025 la data di avvio delle nuove funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento, rinnovo e revoca della delega unica agli intermediari:

    La disciplina attua l’articolo 21 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, volto a razionalizzare e semplificare le norme sugli adempimenti tributari, unificando le deleghe necessarie per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

    Il provvedimento comunica inoltre la pubblicazione dell’aggiornamento dell’allegato tecnico “2”, contenente le specifiche tecniche aggiornate per la trasmissione telematica delle deleghe.

    Scarica il testo del Provvedimento con l'Allegato tecnico.

    Periodo transitorio e deroghe operative

    Fino al 5 dicembre 2025, sarà ancora possibile conferire o rinnovare deleghe in scadenza con le procedure attualmente in vigore descritte:

    • dal Provvedimento 29 luglio 2013 per il servizio “Cassetto fiscale”;
    • dal Provvedimento 5 novembre 2018 per i servizi di fatturazione elettronica;
    • sul Portale AdER per i servizi disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

    Al fine di consentire agli intermediari di disporre di un congruo lasso di tempo per adeguare le proprie procedure di acquisizione e comunicazione delle deleghe considerato che, a partire dall’8 dicembre 2025, le modalità per attivare, rinnovare o revocare una delega saranno esclusivamente quelle previste dal provvedimento direttoriale del 2 ottobre 2024.

    Inoltre, fino al 30 aprile 2026, è prevista una deroga specifica per gli intermediari non già delegati al “Cassetto fiscale”, i quali potranno inviare all’Agenzia l’elenco dei contribuenti deleganti per l’acquisizione massiva di dati utili agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e al Concordato preventivo biennale (CPB), secondo le modalità già fissate dall’11 aprile 2025.

    Va segnalato che nei giorni 6 e 7 dicembre 2025 i servizi di comunicazione deleghe saranno sospesi per aggiornamenti di sistema.

    Nuove modalità di conferimento della delega unica

    A partire dall'8 dicembre 2025, il conferimento avverrà esclusivamente con le modalità previste dal provvedimento del 2 ottobre 2024 e relative specifiche tecniche aggiornate.

    Il file contenente i dati della delega sarà in formato XML e includerà:

    • dati anagrafici e codice fiscale del delegante e dell’intermediario;
    • servizi oggetto di delega;
    • data di conferimento, rinnovo o revoca.

    La sottoscrizione dovrà avvenire con:

    • Firma digitale;
    • Firma elettronica avanzata (FEA) con CIE;
    • FEA con certificati digitali anche non qualificati, con firma digitale aggiuntiva dell’intermediario.

    Sono previste due modalità di trasmissione:

    • Puntuale, per singola delega, tramite area riservata;
    • Massiva, fino a 300 deleghe per invio, tramite Entratel Multifile o Desktop Telematico.

    Servizio web per il conferimento tramite intermediari

    Gli intermediari potranno, previa stipula di convenzione con l’Agenzia, offrire un servizio web dedicato, basato su:

    • scambio sicuro di dati via JWT (JSON Web Token) firmati e cifrati;
    • autenticazione del contribuente con SPID/CIE almeno di livello 2;
    • correlazione tra documento di delega e identità del firmatario tramite hash crittografici.

    Il flusso prevede tre passaggi principali:

    1. Invio del JWT1 dall’intermediario all’Agenzia con dati e hash documenti;
    2. Autenticazione del contribuente e invio del JWT2 dall’Agenzia all’intermediario;
    3. Conferma finale tramite JWT3 da parte dell’intermediario.

    Sicurezza, controlli e ricevute

    Le comunicazioni sono soggette a controlli automatici su:

    • struttura e formato del file;
    • validità di certificati e firme;
    • congruenza dei dati anagrafici;
    • rispetto dei limiti di deleghe e delle condizioni di rinnovo.

    Gli esiti vengono notificati tramite ricevute nell’area riservata e tramite App IO per il contribuente.
    Tutti i canali utilizzano protocolli cifrati aggiornati e compatibili con i browser più diffusi.

    Codici operazione e tipologie di servizi delegabili

    Le operazioni previste sono:

    • 01 Conferimento
    • 02 Revoca
    • 03 Rinnovo

    Le tipologie di servizi delegabili sono otto:

    • la consultazione del Cassetto fiscale delegato; 
    • uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero: 
      • consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici,
      • consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,
      • registrazione dell’indirizzo telematico, 
      • fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche, 
      • accreditamento e censimento dispositivi; 
    • l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
    • i servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
  • Fatturazione elettronica

    Colonnine di ricarica con corrispettivi: confermato dal Correttivo

    Approvato, in data 4 giugno, il il Dlgs Correttivo definitivo con norme su adempimenti fiscali e processo tributario, ora atteso in GU.

    Vediamo cosa contiene la norma sulle colonninne di ricarica per i veicoli elettrici alla luce del fatto che dal 13 aprile 2024, è possibile effettuare una ricarica ad hoc utilizzando uno strumento di pagamento

    Colonnine di ricarica con corrispettivi: nuovo obbligo in arrivo

    Il Regolamento (UE) 2023/1804, allo scopo di incentivare lo sviluppo della mobilità sostenibile e armonizzare la regolamentazione tecnica unionale, ha previsto una peculiare disciplina riguardante le infrastrutture mediante le quali rifornire veicoli a combustibili alternativi rispetto a quelli fossili. 

    In particolare, il predetto Regolamento stabilisce che il punto di ricarica sia “connesso digitalmente”, inviando e ricevendo informazioni in tempo reale, comunicando in modo bidirezionale con la rete elettrica e il veicolo elettrico, al fine di essere monitorato e controllato a distanza, anche per avviare e interrompere la sessione di ricarica e misurare i flussi di energia elettrica.

    Inoltre, l’articolo 5 del Regolamento prevede che “presso i punti di ricarica accessibili al pubblico installati a decorrere dal 13 aprile 2024, è possibile effettuare una ricarica ad hoc utilizzando uno strumento di pagamento ampiamente utilizzato nell’Unione. A tal fine i gestori dei punti di ricarica accettano pagamenti elettronici presso tali punti mediante terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento, tra cui almeno uno degli strumenti seguenti:

    • a) lettori di carte di pagamento;
    •  b) dispositivi con funzionalità senza contatto che consente quanto meno di leggere carte di pagamento; 
    • c) per i punti di ricarica accessibili al pubblico con una potenza di uscita inferiore a 50 kW, dispositivi che utilizzano una connessione internet e consentono operazioni di pagamento sicure, ad esempio quelli che generano uno specifico codice di risposta rapida.”.

    Tanto premesso, in considerazione delle peculiarità stabilite dal predetto Regolamento unionale e delle garanzie di tracciabilità dei dati riferiti alle singole operazioni di ricarica elettrica e dei relativi pagamenti, viene introdotta una specifica disposizione normativa per disciplinare l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte degli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli, tramite stazioni di ricarica che non prevedono l’identificazione del cliente. 

    La norma è volta a dare attuazione ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nell’articolo 16, comma 1, della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, integrando gli interventi di cui al decreto legislativo n. 1, del 2024, garantendo il rispetto dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e al contempo evitando eccessivi aggravi in termini di adempimenti in capo ai gestori delle colonnine di ricarica.

    In dettaglio, la disposizione modifica l’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introducendo il comma 1-ter che, demanda a uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della disposizione, la regolamentazione tecnica del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, escludendo qualsiasi informazione sui clienti. 

    Inoltre, vengono estese alle operazioni di ricarica elettriche in argomento le sanzioni connesse alle violazioni dovute alla mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero alla memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, disciplinate dagli articoli 6, comma 2-bis, e 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (comma 3).

  • Fatturazione elettronica

    Autofattura: come regolarizzare col TD20

    Il codice natura TD20 serve per l'emissione di auto fattura per la regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art 6, Commi 8 e 9-bis, Dlgs n 471 del 1997 o art. 46, comma 5, dl n 331 del 1993)

    Le Entrate nella guida sulle e-fatture e l'esterometro aggiornata al 1° aprile 2025, recepiscono le modifiche introdotte con le nuove specifiche tecniche 1.9, modificando la descrizione del tipo documento TD20.

    Prima dei dettagli ricordiamo che la fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:

    • va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone,
    • deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).

    Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:

    • verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 
    • nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura,
    • controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.

    In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.

    In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

    Ciò premesso vediamo come regolarizzare una fattura in cui il fornitore non abbia provveduto.

    Autofattura TD20: quando utilizzarla

    Nella nuova guida ADE viene specificato che

    • 1) Nelle ipotesi di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, il C/C di un’operazione soggetta ad inversione contabile, nel caso di omessa fattura da parte del C/P o di ricezione di una fattura irregolare, deve emettere una fattura ai sensi dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, o provvedere alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile e può farlo trasmettendo allo SDI: 
      • un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso; 
      • a seguire, un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta. 

    La rettifica di un’autofattura trasmessa con tipo documento TD20 in queste ipotesi può essere effettuata trasmettendo i due documenti della medesima tipologia già trasmessi allo SDI (TD20 più TD16) nel caso di rettifica di imponibile e imposta oppure solo il TD16 nel caso di rettifica della sola imposta (il documento rettificativo trasmesso in questi casi assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA), indicando gli importi/l’importo con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere. 

    • 2) Nelle ipotesi riportate nell’articolo 46, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993 ed in quelle ad esse assimilate, ossia qualora a fronte di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da cedente UE, il C/C che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere un’autofattura e può farlo trasmettendo allo SDI: 
      • un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N2.1 nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la Natura N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso; 
      • a seguire, un tipo documento TD17, TD18 o TD19 con l’indicazione della relativa imposta. 

    La trasmissione di un tipo documento TD17, TD18 o TD19 nelle ipotesi di cui al numero 3) consente anche di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022. 

    Per rettificare una comunicazione da esterometro trasmessa via SDI con un TD17, TD18 o TD19 per operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, il cessionario può trasmettere un documento della medesima tipologia già trasmesso allo SDI (TD17, TD18 o TD19). Si ricorda che la rettifica delle comunicazioni da esterometro incide anche sugli obblighi di emissione dell’autofattura ai fini IVA qualora quest’ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea. Pertanto, in quest’ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.