• Fatturazione elettronica

    Credito Pagamenti POS: sanzioni per omessa o tardiva comunicazione dati

    Con il DL n 39/2024 pubblicato in GU n 75 del 29 marzo, oltre alle novità per restringere il perimetro del superbonus ed introdurre presidi antifrode, con l'art 7 rubricato disposizioni urgenti in materia fiscale, si prevedono anche sanzioni relativamente alle omissioni degli obblighi di trasmissione dei dati dei pagamenti POS, ai fini della fruizione del relativo credito di imposta.

    Si prevede l’introduzione di un nuovo comma 1-ter dell'art 10 del Dlgs 471/97 in base al quale, il regime sanzionatorio previsto al primo comma dello stesso articolo si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici,

    Essi, con l'invio, adempiono a quanto prescritto all'art 22 del DL n 124/2019, che riconosce un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati.

    Vediamo le sanzioni ora introdotta per chi non adempie.

    credito Pagamenti POS: sanzioni per omessa o tardiva comunicazione dati

    Con la novità, viene sanzionata l’omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati Pos da parte degli operatori.

    In particolare, come anche evidenziato dalla relazione illustrativa al decreto, il comma 5 dell'art 7 del DL n 39/2024 prevede che la sanzione, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 rubricato “Violazioni degli obblighi degli operatori finanziari”,  in misura da 2.000 a 20.000 euro, si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell’importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento, ai sensi dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

    Ricordiamo che si tratta di obblighi di trasmissione periodici, i cui termini, modalità e contenuto sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 6 de citato articolo 22. 

    In deroga ai principi generali, si prevede che alla violazione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di concorso di violazioni e continuazione. 

    Si applica, pertanto, una sanzione per ogni trasmissione omessa o errata.

  • Fatturazione elettronica

    Fattura elettronica: dal 20.03 diventa libero il servizio di consultazione

    Con il Provvedimento n. 105669 dell'8 marzo 2024 le Entrate vanno a modificare il precedente Provvedimento n 433608 del 24.11.2022 relativo alla fatturazione elettronica.

    Si tratta in sintesi di applicare la norma introdotta dal Dl Anticipi o collegato fiscale relativamente alle cosiddette e-fatture col consumatore finale e alla relativa possibilità di consultazione delle stesse con il servizio dell'agenzia delle entrate.

    Vediamo le novità decorrenti dal 20 marzo.

    Fattura elettronica: diventa libero il servizio di consultazione per le B2C

    Le entrate ricordano che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022 ha sostituito  integralmente le disposizioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, recante le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

    Il provvedimento del 24 novembre 2022 disciplina, tra l’altro, i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, e degli intermediari appositamente delegati, al fine di agevolarli nell’adempimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica. 

    Tra questi, è prevista una specifica funzionalità, resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, che consente agli operatori IVA – o ai loro intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 – nonché ai consumatori finali, la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previa adesione al servizio.

    L’adesione espressa era necessaria in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, che disponeva che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali fossero rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

    L’articolo 4-quinquies, comma 4, del Collegato Fiscale ha modificato la disposizione, eliminando la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del contribuente consumatore finale. 

    Venuto meno questo vincolo, e stante comunque la possibilità, per l’Agenzia delle entrate, di memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, con il presente provvedimento si dispone la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. 

    Leggi anche E-fatture B2C: novità per la consultazione dal 2024

    Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio. 

    Viene inoltre, esplicitato che anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i “dati fattura” (ossia un riepilogo dei dati fiscalmente rilevanti della fattura, ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma 2, lettera g) dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972) fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. 

    La consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore, ad un intermediario.

    Infine, con il presente provvedimento, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, viene esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA.

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Divieto di E-fatture prestazioni sanitarie: prorogato per il 2024

    Pubblicata in GU n 49 del 28 febbraio la Legge n 18 del 23 febbraio di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12 ). 

    Tra le proroghe vi è quella sul divieto di fatturare le spese sanitarie tramite SdI.

    Questa proroga però già figurava nel testo del DL n 215/2023 e ricordiamo che si tratta di una deroga che, all’avvio dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, fu richiesta dal Garante privacy, che ha ritenuto non conforme al Gdpr il transito su Sdi dei dati dei pazienti.  

    Vediamo io dettagli.

    Fattura elettronica medici e odontoiatri: nuova proroga per il divieto

    L’articolo 3, comma 3, proroga, anche per il 2024, il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

    Nel dettaglio, modificando il comma 1 dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 119 del 2018, si proroga per l’anno 2024 il carattere transitorio del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell’individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

    La norma si applica ai soggetti tenuti all'invio dei dati, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014.

    La norma elenca i seguenti soggetti: 

    • le aziende sanitarie locali, 
    • le aziende ospedaliere, 
    • gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, 
    • i policlinici universitari, 
    • le farmacie, pubbliche e private, 
    • i presidi di specialistica ambulatoriale, 
    • le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

    E' bene sottolienare che la norma era stata già prorogata dal decreto-legge n. 124 del 2019, dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) e dai decreti- legge n. 146 del 2021 e n. 198 del 2022 e che la nuova richiesta di proroga era stata sollecitata anche dal Presidente della FNOMCeO Federazione degli Ordini dei Medici Chirughi e Odontoiatri, Filippo Anelli.

  • Fatturazione elettronica

    Fatture elettroniche: il nuovo T28 dal 1 febbraio

    Durante il Convegno Telefisco 2024 tenutosi ieri 1 febbraio, le Entrate hanno fornito chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica e al campo TD28.

    Prima di dettagliare il chiarimento, ricordiamo che sempre dal 1 febbraio sono operative le nuove specifiche tecniche da utilizzare per la fatturazione elettronica usando l'applicativo dell'Agenzia.

    In linea generale, ricordiamo che, le e-fatture possono essere gestite:

    Su quest'ultimo metodo appuntonel mese di dicembre scorso, le Entrate hanno comunicato un aggiornamento del sistema in vigore dal 1 febbraio.

    Di seguito i dettagli.

    Fatture elettroniche: nuove specifiche tecniche dal 1 febbraio 2024

    Dal 1 febbraio è operativa la versione 1.8 delle specifiche tecniche sui tracciati Xml delle e-fatture.

    Viene evidenziato che l'aggiornamento dell'allegato A di cui si tratta è volto a:

    • introdurre la nuova codifica facoltativa del blocco “AltriDatiGestionali” utile ai produttori agricoli in regime speciale per la gestione automatica della liquidazione IVA;
    • introdurre il controllo 00477 per lo scarto di fatture con dichiarazione d'intento invalidata;
    • integrare la descrizione dell’IdPaese nei DatiAnagrafici del CedentePrestatore,
    • aggiornare le indicazioni per l’utilizzo del TD28 per operazioni verso e da soggetti identificati in Italia ma non stabiliti. Prima questo tipo documento era usato solo per le operazioni con san Marino.

    Fatture elettroniche: chiarimenti ADE sul campo TD28

    Durante Telefisco 2024 del 1 febbraio l'agenzia ha chiarito che:

    • in caso di ricezione da parte di un operatore residente di una fattura emessa con Iva,
    • da un soggetto non residente identificato in Italia, 
    • l’utilizzo del TD28 non costituisce una modalità di regolarizzazione dell’operazione,
    • ma solo l’assolvimento dell’adempimento dell’esterometro.

    L'agenzia ha spiegato che per regolarizzare l’operazione occorre provvedere con ravvedimento operoso con assolvimento della sanzione ridotta prevista (ex articolo 6, comma 9-bis 1, del Dlgs 471/1997).

    L'operatore nazionale soggetto passivo d’imposta che acquista dei beni in Italia da un soggetto non residente, anche se questo è identificato in Italia, dovrebbe ricevere una fattura senza Iva direttamente da parte del soggetto non residente senza il coinvolgimento del rappresentante fiscale.

    L’imposta dovrà, poi, essere liquidata in reverse charge direttamente da parte del cessionario stabilito in Italia.

    Nel caso in cui erroneamente avvenga che il soggetto non residente emetta una fattura con Iva, l’operazione risulta irregolarmente certificata.  

    Al fine di regolarizzarla le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica prevedono l’utilizzo della tipologia di documento TD28, codice che prima veniva utilizzato solo per le operazioni con San Marino.

    L'agenzia delle Entrate in aggiunta ha chiarito che l’utilizzo di tale documento non ha una funzione di regolarizzazione dell’operazione, ma solo di comunicazione al Fisco dei dati della specifica fattura.

    Per regolarizzare l’operazione l’acquirente nazionale deve provvedere ad effettuare un ravvedimento come su indicato.

    L’agenzia delle Entrate sottolinea le modalità di compilazione della fattura con utilizzo del TD28 come riportate nelle nuove specifiche tecniche.

    Compilazione del documento XML TD28 nell’ipotesi dell’art. 6, comma 9-bis. 1, del d.lgs. n. 471/97 con fornitore non residente identificato in Italia:

    • <CedentePrestatore>: dati identificativi del C/P estero che ha emesso la fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA aperta in Italia (i dati devono riferirsi al soggetto estero e non alla posizione IVA
    • italiana).
    • <CessionarioCommittente>: dati del C/C italiano.
    • <Data> della sezione “Dati Generali”: la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura emessa dal C/P non stabilito identificato in Italia.
    • <Numero>: consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente.
    • <DatiFattureCollegate>: numero e data della fattura originale emessa dal fornitore non stabilito identificato in Italia.
    • Indicazione di imponibile e imposta, come indicato nella fattura cartacea ricevuta.

    Va ricordato infine che, in ragione dell'obbligo diffuso di fatturazione elettronica per i forfettari, obbligatoria dal 1 gennaio 2024 a prescindere dal volume d'affari, si abbandonerà la Certificazione Unica per tali soggetti, in proposito leggi: Certificazione Unica Forfettari: addio dal 2024.

  • Fatturazione elettronica

    E-fatture B2C: novità per la consultazione dal 2024

    Pubblicata in GU n 293 del 16 dicembre la legge n 191 di conversione del DL n 145/2023 o DL Anticipi.

    Tra le novità previste in sede di conversione del decreto vi è quella che riguarda un adempimento sulle fatture elettroniche B2C, vediamo i dettagli.

    E-fatture consultabili nel cassetto fiscale senza consenso dal 2024

    Con un emendamento approvato in sede di conversione del DL Anticipi, si prevede che il consumatore potrà accedere anche ai dati sui beni acquistati o le prestazioni ricevute, senza preventiva adesione al servizio per consultare le fatture elettroniche B2C nel proprio cassetto fiscale.

    Le fatture B2C, ricordiamolo, sono quelle emesse nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore IVA verso un consumatore finale (appunto Business to Consumer).

    Nel dettaglio con l'articolo 4-quinquies, si modifica la disciplina della fattura elettronica, prevista dall’articolo 1 del Dlgs 127/2015.

    Fin ad ora, la messa a disposizione delle fatture B2C nel cassetto fiscale del consumatore poteva avvenire solo su richiesta.

    Nelle prestazioni B2C tra soggetti italiani, qualora l’operatore non sia un dettagliante e, quindi, sia tenuto a emettere e-fattura, il documento inviato allo SDI non era automaticamente disponibile nel cassetto fiscale del destinatario.

    La nuova norma imporrà che le Entrate rendano in ogni caso disponibili a ciascun consumatore, tramite i propri servizi telematici, tutte le sue fatture elettroniche. 

    In particolare, saranno messi a disposizione i dati completi della fattura, incluse informazioni di dettaglio sulla prestazione o l'acquisto.

    Secondo l’Autorità per la privacy senza l’adesione dell’interessato, il trattamento dei dati da parte dell’Agenzia non sarebbe possibile, come richiesto dall’articolo 6 del Gdpr ed è per questo che la norma originaria ha previsto  l’adesione del contribuente, ma anche che questi dovesse scegliere se aderire solo per il futuro o anche per la messa a disposizione di documenti pregressi.

    La modifica ora approvata, consentirebbe ai cittadini di accedere più facilmente alle fatture ma per essere attuata dal 2024 si dovranno predisporre norme che tengano conto delle raccomandazioni del Garante privacy. 

    La norma consentirà, senza il consenso degli interessati, un trattamento massivo dei loro dati da parte dell’Agenzia, la quale non conserverà più sui propri sistemi solo i dati identificativi delle fatture (numero, data, emittente e importi totali) ma anche le informazioni di dettaglio su natura, quantità e qualità dei beni acquistati e delle prestazioni ricevute.

    Secondo le regole vigenti, infine, i dati integrali di dettaglio, per chi ha aderito al servizio, restano disponibili solo fino al secondo anno successivo all’emissione della fattura e tale previsione non dovrebbe cambiare dal 2024.

  • Fatturazione elettronica

    Fatturazione elettronica forfettari: aggiornate le regole di delega

    Con il provvedimento direttoriale del 17 ottobre 2023, le entrate aggiornano le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari, finalizzate all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia, per conto dei deleganti.

    In considerazione dell’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfetario, disposta dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, si prevede la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione IVA, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente

    Sono di conseguenza aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe

    Ricordiamo in generale che quando la delega è comunicata dall’intermediario in modalità telematica, a garanzia dell’effettivo conferimento della stessa da parte del contribuente, la sua attivazione è subordinata alla positiva verifica di alcuni elementi di riscontro, contenuti nella dichiarazione Iva presentata dal delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega; se gli elementi di riscontro sono positivamente verificati, la delega è immediatamente attiva. 

    Dal 17 ottobre quindi, il riscontro per l’attivazione delle deleghe effettuate dai forfettari, che non presentano la dichiarazione Iva, potrà essere effettuato sui dati della dichiarazione dei redditi.
    Ricordiamo infine che la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia. 

    L’obbligo riguarda sia le operazioni tra soggetti Iva, sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un consumatore finale.

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Autofattura: che cos’è e quali operazioni riguarda

    L’autofattura tecnicamente è una fattura emessa a stessi per liquidare l’IVA a debito.

    L’autofattura “vera e propria” è quel documento, contenente i medesimi elementi di una “normale” fattura che se ne differenzia in quanto:

    1. l’emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l’imposta (obbligato a liquidare l’IVA) in sostituzione del primo;
    2. cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l’operazione è a titolo gratuito (art. 2, comma 2, decreto IVA)

    Autofattura in cui l'emittente è il cessionario

    Sono autofatture di questo tipo, ad esempio:

    • per le operazioni effettuate da soggetti stabiliti o residenti in Italia:
      • gli acquisti da produttori agricoli ex articolo 34, comma 6, del decreto IVA,
      • i compensi corrisposti agli intermediari per la vendita di documenti di viaggio da parte degli esercenti l’attività di trasporto (cfr. il decreto ministeriale 30 luglio 2009) e 
      • la regolarizzazione dell’omessa o irregolare fatturazione (articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997);
    • per le operazioni effettuate da soggetti non residenti o non stabiliti:
      • gli acquisti da soggetti extra-UE (articolo 17, comma 2, decreto IVA).

    Autofattura in cui cedente e cessionario coincidono

    Sono autofatture di questo tipo, ad esempio:

    • l' “autoconsumo”, ossia la destinazione di beni o servizi al consumo personale o familiare dell’imprenditore ovvero ad altre finalità non imprenditoriali;
    • le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa e di quelli che non vi rientrano se di costo unitario superiore ad euro cinquanta e per i quali sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19 del decreto IVA.

    Nelle ipotesi in esame, qualora vi sia l’obbligo di emettere autofattura, la stessa dovrà necessariamente essere elettronica via SdI (con l’unica eccezione delle prestazioni rese da soggetti extra-UE, per le quali vale l’adempimento di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 salvo scelta per la fatturazione elettronica via SdI). 

    Resta ferma, laddove la controparte sia un soggetto escluso dagli obblighi dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015 e non intenda avvalersi della fatturazione elettronica via SdI, la necessità di consegnarle copia analogica (o informatica) del documento.

    Attenzione al fatto che, a decorrere dal 1° luglio 2022 anche i soggetti forfetari (articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014) oltre che per i soggetti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011), e quelli che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 L. 398/1991 sono obbligati ad emettere fattura in formato elettronico (articolo 18, commi 2 e 3, D.L. 36/2022) se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro ed anche sotto tale limite a decorrere dal 1° gennaio 2024.

    Autofattura elettronica

    Occorre sottolineare che fino al 31 dicembre 2020 il tipo documento da indicare per le autofatture era solo il TD01Fattura ed i Dati del cessionario/committente andavano inseriti nei “Dati del cedente/prestatore” e anche nei “Dati del cessionario/committente”. 

    Nel caso di autofattura denuncia il tipo documento da indicare è era TD20 – Autofattura denuncia e occorreva indicare nei dati del cessionario/committente i dati del cliente e nei dati del cedente/prestatore i dati del fornitore; inoltre occorreva indicare che il documento è stato emesso dal cessionario/committente con il codice CC.

    Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore nuove voci di dettaglio per la fattura elettronica.

    Ai fini delle autofatture vengono introdotte importanti novità e insieme al codice TD01 sono stati introdotti nuovi codici Tipo documento per distinguere le varie ipotesi di autofatturazione elettronica.

    Ti consigliamo anche Fatturazione elettronica Forfettari: chiarimenti delle Entrate al 22.12

  • Fatturazione elettronica

    Fatturazione elettronica integrale: tutte le regole delle Entrate

    Con Provvedimento ADE del 24 novembre  vengono modificate e integrate le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, al fine di recepire:

    • le disposizioni dell’articolo 14 del decreto-legge n. 124 del 2019,
    • le previsioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la protezione dei dati personali.

    Clicca qui per gli allegati A, B, C

    Inoltre, con il provvedimento vengono previsti nuovi servizi ai contribuenti utili a evitare frodi ai loro danni, limitando il fenomeno delle false fatturazioni, e ad automatizzare, attraverso sistemi di cooperazione applicativa, i processi di controllo, compilazione e scambio dei dati relativi ai file delle fatture, dei corrispettivi nonché dell’elenco B per il calcolo del bollo dovuto.

    Fatturazione elettronica integrale: tutte le regole

    Ricordiamo che:

    • con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché́ per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
    • l’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha stabilito che i file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015 «sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: 
      • a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; 
      • b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali”, specificando anche che “la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

    L'art 14 del DL 124/2019 ha richiesto che fosse sentito il Garante per la protezione dei dati personali, al fine dell’adozione di misure in conformità con le disposizioni vigenti in tema di privacy.

    Il Garante ha sottolineato più volte gli aspetti critici della memorizzazione integrale delle fatture elettroniche data la presenza all’interno delle stesse di contenuti utili non soltanto ai fini fiscali, ma che ad esempio, i rapporti “fra cedente e cessionario e altri soggetti, riferiti anche a sconti applicati, fidelizzazioni, abitudini di consumo”.

    Con il parere n. 454/2021 suddetto,  il Garante aveva condizionato ad alcune specifiche condizioni la propria approvazione .

    Ad esempio:

    • i campi delle fatture elettroniche riguardanti il settore legale, relativi alla descrizione delle prestazioni, avrebbero dovuto essere resi inintelligibili ed esclusi dalla memorizzazione nell’archivio dei “dati fattura integrati”
    • i controlli fiscali sui consumatori finali, basati sulle informazioni presenti nei file XML, avrebbero dovuto essere avviati “esclusivamente in conseguenza di puntuali verifiche fiscali”, poste preliminarmente in essere nei confronti dei soggetti passivi che hanno ceduto beni o servizi alle suddette persone fisiche.

    Pertanto al fine di recipere quanto specificatocon il presente provvedimento viene stabilito che: 

    • l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio, accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione; 
    • con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione, ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
    •  con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata. 

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Strumenti di trasmissione, memorizzazione corrispettivi: credito di imposta 2023

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 270 del 18 novembre 2022 il D.L. 176/2022 con diverse novità in materia fiscale e di sostengo per famiglie e imprese.

    Tra le altre misure, vi è anche un incentivo per l'adeguamento degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

    In particolare, l'art 8 del DL Aiuti Quater prevede la concessione di un contributo per l’adeguamento degli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, da effettuarsi nell’anno 2023. 

    Credito di imposta registratori di cassa 2023

    Il DL n 176 ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta:

    • pari al 100% della spesa sostenuta
    • entro il limite massimo di 50 euro per ciascuno strumento di memorizzazione e trasmissione

    Il credito potrà essere utilizzato in compensazione c.d. “orizzontale” senza applicazione dei limiti annuali:

    • per le compensazioni di tributi e contributi
    • per crediti d’imposta riportati nel quadro RU per 250.000 euro

    La fruizione verrà consentita a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti è stata annotata nel registro degli acquisti. 

    Il pagamento del corrispettivo di tale fattura dovrà essere eseguito “con modalità tracciabile”.

  • Fatturazione elettronica

    Fatturazione elettronica San Marino: il caso di non residente in Italia

    Con Risposta a interpello n 557 del 17 novembre 2022 le Entrate chiariscono dettagli sulla fatturazione elettronica ­ per cessioni di beni effettuate nei confronti di  residenti  nel  territorio  della  Repubblica di San Marino da  parte di un soggetto non residente in Italia, ma  ivi  identificato  mediante  rappresentante  fiscale.

    In particolare, le cessioni di beni, effettuate da un soggetto identificato ai fini Iva in Italia mediante rappresentante fiscale, ma non stabilito, né residente in Italia, se non vengano documentate tramite fattura elettronica via Sistema di interscambio (Sdi) su base volontaria, dovranno dare luogo all'emissione di fatture analogiche.

    Le Entrate ricordano innanzitutto che in base all'attuale formulazione dell'articolo 1, comma  3,  del  decreto legislativo  5 agosto  2015,  n. 127  ­ modificato  dall'articolo  18,  comma 2, del decreto­legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  giugno  2022,  n.  79   «[…] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. […] 

    Nell'ambito dell'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica si pone anche il decreto ministeriale 21 giugno 2021, con cui sono stati disciplinati gli scambi con la Repubblica di San Marino.

    Tale decreto ha tra l'altro  previsto che «1. Per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra  la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la fattura, nonché la nota di variazione, è emessa in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (SDI). 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le ipotesi escluse da disposizioni di legge.». 

    La previsione normativa fa salve le ipotesi ­ tra le quali rientra la certificazione dei corrispettivi da parte di coloro che sono SOLO identificati in Italia, senza esservi stabiliti o residenti ­ dei soggetti che per legge non sono tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica. 

    A questi soggetti si applica il successivo articolo 4 del medesimo decreto, secondo cui: «1. Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati  a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo ai sensi del presente articolo. 2. La fattura cartacea di cui al comma 1 è emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario…»

    Alla luce di quanto sopra, dunque, le cessioni dei beni richiamati, effettuate da un soggetto identificato ai fini IVA in Italia, ma ivi non stabilito, né residente, laddove non vengano documentate tramite fattura elettronica via SdI su base volontaria (si veda, per  le relative regole tecniche, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot.  n. 211273 del 5 agosto 2021), dovranno dare luogo all'emissione di fatture analogiche nel rispetto delle evidenziate disposizioni normative.

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