• Fatturazione elettronica

    Pagamento bollo fatture elettroniche I trimestre: scadenza 1° giugno

    Dal 15 aprile scorso le Entrate hanno reso disponibili gli elenchi delle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2026, da gennaio a marzo.

    Su queste fatture è dovuta una imposta di bollo di 2 euro.

    Riepiloghiamo il calendario dell'anno 2026 in vista della prima scadenza del 31 maggio, che cadendo di domenica slitta al 1° giugno.

    E-fatture pimo trimestre: modifiche entro il 30 aprile

    Il 2026 vede la conferma del calendario per il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche.

    Dal 15 aprile le Entrate hanno reso disponibili i dati sul primo trimestre, elaborati in base allo SdI, modificabili entro il 30 aprile per versare entro il 1° giugno l'imposta di bollo dovuta dai contribuenti interessati.

    Qualora il totale dell'imposta da versare sia inferiore a eruo 5.000 è possibile differire il pagamento secondo il calendario di seguito riepilogato.

    In sintesi l’Agenzia delle Entrate esamina le fatture per la verifica di documenti che, seppur mancanti della casella bollo virtuale,  posseggono i requisiti per l’applicazione del bollo.

    Successivamente vengono resi disponibile due elenchi nel portale Fatture e Corrispettivi:

    • l’elenco A
    • e l’elenco B

    Sull'elenco B è possibile una revisione e integrazione da parte dei contribuenti secondo uno specifico calendario di scadenze.

    Come anticipato rispetto ai dati resi disponibili dal 15 aprile  è possibile intervenire entro il 30 aprile, ultimo giorno per apportare le modifiche utili al calcolo delle somme dovute definitivamente per il periodo che va da gennaio a marzo 2026.

    La prima scadenda per il bollo del I trimestre è il 31 maggio che essendo domenica va al 1° giugno che è lunedì.

    Periodo

    L'ADE pubblica glielenchi A e B (quest'ultimo modificabile)

    Data entro cui modificare  l'elenco B

    Importo dovuto visualizzabile dal

    Scadenda pagamento del dovuto 

    1° TRIM 

    15 aprile

    30 aprile

    15 maggio

    31 maggio

    2° TRIM

    15 luglio

    10 settembre

    20 settembre

    30 settembre

    3° TRIM

    15 ottobre

    31 ottobre

    15 novembre

    30 novembre

    4° TRIM

    15 gennaio dell’anno successivo

    31 gennaio dell’anno successivo

    15 febbraio dell’anno successivo

    28 febbraio dell’anno successivo

    Tanto per il primo che per il secondo trimestre, se l’imposta non supera la soglia di 5.000 euro è possibile pagare entro il periodo successivo come segue: 

    • se l’imposta di bollo del primo trimestre 2026 è di importo inferiore, sarà possibile procedere con il versamento entro il 30 settembre;
    • se l’imposta di bollo per il primo e secondo trimestre resterà ancora sotto i 5000 euro , il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre.

  • Fatturazione elettronica

    Collegamento Cassa e POS: seconda scadenza 30 aprile, per chi

    Dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo obbligo introdotto dalla scorsa Legge di bilancio 2025 volto al contrasto dell'evasione fiscale.  

    In dettaglio, è necessario collegare Pos e scontrini telematici con una procedura informatica.

    Ricordiamo che l'ADE ha ufficializzato la partenza specificando che la procedura è stata avviata dal 5 marzo, data dalla quale è possibile procedere al collegamento accedendo in area riservata su "Fattureecorrispettivi".

    La prima scadenza sarà il 20 aprile prossimo.

    In proposito ricordiamolo, le Entrate hanno pubblicato:

    Il 30 aprile invece scade il termine per il collegamento per gli esercenti che hanno aperto una nuova attività o che si sono dotati di nuovi strumenti nel mese di febbraio. Qiesti contribuenti hanno 10 giorni di tempo in più per comunicare all'Agenzia delle Entrate tutti i dati utili e stabilire il collegamento.

    Vediamo anche nella tabella di seguito le scedenze dei prossimi mesi

    per attivazioni o variazioni

    scadenza per collegamento POS-RT

    Fino al 31 gennaio

    Entro il 20 aprile

    Mese di febbraio

    Dal 6 al 30 aprile

    Mese di marzo

    Dal 6 al 31 maggio

    Mese di aprile

    Dal 6 al 30 giugno

    Collegamento POS e RT: chi riguarda

    Coloro i quali utilizzano i registratori telematici o la procedura web “Documento Commerciale on line” per certificare i corrispettivi hanno tempo fino al 20 aprile, per comunicarne il collegamento con gli strumenti di pagamento elettronico già in uso o attivati tra il 1° e il 31 gennaio 2026. 

    Il collegamento è obbligatorio da quest’anno e si fa una volta sola, salvo successive variazioni (ad esempio, l’attivazione di un nuovo Pos), che il negoziante sarà tenuto a comunicare.

    Sono, invece, esclusi:

    • i corrispettivi certificati mediante distributori automatici (cosiddette “vending machine”)
    • quelli relativi alla cessione di carburante
    • quelli relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici
    • in generale i corrispettivi esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica (ad esempio, la vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza, ecc.).

    Nella pratica può succedere che il Pos venga utilizzato per operazioni miste, alcune soggette a certificazione dei corrispettivi, altre no. In tali casi, se lo stesso Pos è utilizzato anche solo occasionalmente per operazioni soggette a certificazione, il collegamento resta comunque obbligatorio. Se, invece, il Pos è dedicato esclusivamente a operazioni esonerate, può essere dichiarato come tale e non collegato, ma non potrà essere utilizzato neppure occasionalmente per operazioni certificate. 

    Se l’esercente sceglie volontariamente di emettere documento commerciale anche per le operazioni esonerate, i Pos utilizzati devono essere collegati. 

    L’obbligo non sussiste quando tutti i corrispettivi sono certificati esclusivamente tramite fattura.

    Per sapere chi è escluso e cosa può eventualmente fare volontariamente, leggi anche Collegamento Cassa e POS: chi non deve provvedere

    Collegamento cassa e POS: termini per adempiere

    La prima comunicazione dei collegamenti dovrà essere effettuata dagli esercenti a partire dal 5 marzo e relativamente agli strumenti di pagamento elettronico attivi nel mese di gennaio 2026:

    • per gli esercenti che utilizzano gli RT i dati dei collegamenti tra gli RT e i POS dovranno essere indicati nella nuova funzionalità “Gestione collegamenti”, messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”;
    • per gli esercenti che utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line”, i dati dei collegamenti dei POS dovranno essere indicati nella nuova funzionalità posta all’interno della medesima procedura web.

    Successivamente, gli esercenti dovranno aggiornare i dati di collegamento solo nel caso in cui siano intervenute novità o variazioni.
    La disponibilità delle funzionalità per la registrazione dei dati di collegamento verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Dalla data di messa a disposizione della procedura web, il 5 marzo, gli esercenti (o i soggetti delegati) avranno 45 giorni di tempo per effettuare la comunicazione del collegamento tra gli RT e/o la procedura web “Documento Commerciale on line” e i POS utilizzati nel corso del mese di gennaio 2026.

    Relativamente ai POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere registrato tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione dei POS. 

    Gli stessi termini sono validi anche nel caso in cui sia intervenuta una variazione rispetto ai dati già registrati. Quindi, ad esempio, i
    collegamenti tra POS e RT relativi al mese di aprile 2026, dovranno essere registrati, se modificati, tra il 6
    giugno e il 30 giugno 2026.
    A titolo esemplificativo, l’aggiornamento dei collegamenti si rende necessario nel caso di:

    • collegamento di un POS già in uso ad un altro RT già in uso
    • attivazione di un nuovo RT che viene collegato a uno o più POS già in uso
    • attivazione di un nuovo POS che viene collegato a uno o più RT già in uso
    • dismissione di un POS o di un RT.

    Collegamento Cassa e POS: le sanzioni per chi non provvede

    E' prevista una sanzione pecuniaria e una sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per ciascuna violazione di:

    • mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati 
    • mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici.

    In particolare, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

    Inoltre si estende l’applicazione di tale sanzione, anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici.

    La sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

    Attenzione al fatto che, le associazioni di categoria di artigiani e autonomi hanno evidenzaito la necessità alleggerire il regime sanzionatorio per gli errori di natura formale commessi a seguito dell’abbinamento tra Pos e registratori telematici per l’emissione degli scontrini elettronici. 

    Nel corso di una recente audizione a Palazzo Madama viene espressa la necessità di prevedere sanzioni più lievi di quelle attuali nei casi di non corretta indicazione della modalità di pagamento nel documento cartaceo dato che in tali casi non c’è nessuna sottrazione di materia imponibile, ossia si tratterebbe solo di violazione formale.

    La novità potrebbe arrivare da emendamenti al DL fiscale in fase di converisone in legge.

    Collegamento POS e RT: come fare

    Il collegamento non richiede modifiche hardware né integrazioni tecniche tra Pos e registratore telematico infatti consiste nell’abbinamento virtuale tra la matricola del registratore telematico (già censito in anagrafe tributaria) e i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui l’esercente risulta già titolare. Per realizzare il collegamento è sufficiente accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate, tramite Spid, Cie, Cns o credenziali rilasciate dall’Agenzia e utilizzare la funzione “Gestione collegamenti”.

    Il sistema propone all’esercente l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, già comunicati dagli operatori finanziari. 

    Attenzione al fatto che se la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non sono effettuate tramite un registratore telematico, ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia (“Documento Commerciale on line”), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.  

  • Fatturazione elettronica

    Collegamento Cassa e POS: il caso del bowling multiattività

    Con la Risposta a interpello n 44/2026 si chiarisce che il collegamento cassa e pos non è obbligatorio per tutti.

    Prima dei dettagli va ricordato che dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo obbligo di collegamento tra POS e registratori telematici e che entro il 20 aprile devono essere effettuati i primi collegamenti.

    Collegamento Casse e POS: il caso del bowling

    Il caso analizzato, una sala bowling con più attività, in sintesi chiarisce che non tutti i pagamenti elettronici devono essere collegati al registratore di cassa, il collegamento va effettuato solo se c’è obbligo di corrispettivi.

    La norma (art. 2, comma 3, d.lgs. 127/2015, modificato dalla Legge di Bilancio 2025) introduce un principio preciso: il collegamento POS–cassa serve a integrare:

    • incasso elettronico,
    • certificazione dei corrispettivi.

    Ma vale solo dove esiste l’obbligo di certificazione fiscale. È questo il nodo interpretativo su cui interviene l’Agenzia.

    Il caso dell'istante è quello di una sala bowling con tre attività diverse, la società istante gestisce:

    • bowling, con biglietti SIAE, 
    • sala giochi e intrattenimento, senza obbligo di scontrino, 
    • bar e ristorante, con registratore telematico, 

    Tre regimi fiscali diversi e tre possibili trattamenti del POS. 

    Il dubbio proposto dal contribuente era appunto quelli di capire se serve collegare tutti i POS.

    La domanda dell’istante è molto concreta, bisogna

    • collegare tutti i POS? 
    • averne uno per ogni attività? 
    • censire anche quelli usati per attività senza scontrino? 

    Per il bowling con biglietteria SIAE nessun collegamento 

    L’Agenzia ricorda che il bowling rientra tra le attività soggette a imposta sugli intrattenimenti. I corrispettivi:

    • sono certificati tramite titoli di accesso SIAE,
    • vengono trasmessi tramite un canale autonomo.

    Per questo motivo non si applica l’obbligo di collegamento POS–registratore 

    Il collegamento non è universale, ma dipende dal sistema di certificazione.

    Per la sala giochi e attività senza scontrino: nessun obbligo

    Per le attività come: giochi, carambole, ping pong, vale l’esonero previsto dal DPR 696/1996. Pertanto non essendoci:

    • obbligo di certificazione,
    • né registratore telematico,

    non c’è alcun obbligo di POS collegato o censito.

    Per i bar e ristorante c'è obbligo pieno. Trattandosi di attività:

    • soggette a scontrino,
    • con trasmissione telematica dei corrispettivi,

    scatta l’obbligo previsto dalla nuova norma e il POS deve essere collegato al registratore telematico
    deve essere censito nel cassetto fiscale.

    L'interpello risulta utile anche per specificare che un unico POS per più attività è possibile.

    L’Agenzia ammette che è possibile usare un solo POS per più attività ma:

    • il collegamento deve funzionare per le operazioni soggette a scontrino
    • i pagamenti devono essere correttamente associati al documento commerciale.

    In sostanza: conta la tracciabilità fiscale, non il numero di dispositivi.

    Nel caso di specie del bowling quindi occorre evidenziare che:

    • il bowloing ha attività soggette a scontrino e attività non soggette,
    • se il pos è collegato solo alle attività non soggette non occorre collegarlo all'RT,
    • se invece si incassa da attività sia non soggette che soggette allora il POS e l'RT vanno collegati.

    Attenzione al fatto che il non-collegamento del POS all'RT va segnalato all'AdE tramite l'apposita funzione su Fatture e corrispettivi

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    SFERA: il piano ADE-ISTAT per ridurre gli adempimenti delle imprese

    Con un comunicato stampa del 18 marzo l’Istituto nazionale di statistica e l’Agenzia delle Entrate annunciano l’avvio della fase pienamente operativa del Piano di semplificazione e riduzione del carico statistico sulle imprese attraverso l’utilizzo dei dati della fatturazione elettronica, SFERA.

    Il presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli ha specificato che "La collaborazione con le Entrate rappresenta una svolta fondamentale per la produzione delle statistiche ufficiali sulle imprese e più in generale sull’economia nazionale. Proprio a partire dal mese di marzo i comunicati stampa del commercio estero e del fatturato delle imprese entrambi in riferiti a gennaio 2026, contengono statistiche elaborate con questa metodologia giunta a maturazione. Ma questo è solo l’inizio di un Piano pluriennale di pieno utilizzo dei dati della fatturazione elettronica che verrà progressivamente esteso ai diversi domini delle statistiche economiche nel triennio 2026-2028”. 

    SFERA: il piano ADE-ISTAT per ridurre gli adempimenti delle imprese

    Il Piano, denominato SFERA (Statistiche con Fatturazione Elettronica per la Riduzione degli Adempimenti), consente a oltre 10mila imprese di minori dimensioni, (circa il 40% del campione) incluse nella Rilevazione mensile sul Fatturato dei Servizi, di non essere più coinvolte nella compilazione dei questionari (120mila compilazioni annue in meno) poiché i loro dati saranno stimati attraverso le informazioni fornite dall’Agenzia. 

    L'istat ricorda anche che è stata inoltre innalzata la soglia statistica che determina l’obbligatorietà della compilazione del Modello INTRA 2bis (acquisti intracomunitari di beni) della Rilevazione Intrastat, compilata dagli importatori intraUE e inviata all’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) e poi trasmessa all’Istat.

    Tale operazione ha consentito di esonerare dalla compilazione circa 10.000 operatori intra UE su 14.000, con un abbattimento, anche in questo caso, di circa 120.000 compilazioni annue. 

    La stima delle importazioni dai paesi Ue per gli operatori economici esonerati viene effettuata con una combinazione e integrazione di fonti, tra cui quella fornita dall’Agenzia delle Entrate.

    In tutto, nel 2026 le imprese e gli operatori economici saranno esonerati da circa 240.000 compilazioni annue.

    Viene ricordato che la fatturazione elettronica è il processo di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture in formato digitale,  inizialmente limitato ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, poi esteso anche alle transazioni tra privati, segnando così un passaggio rilevante nel processo di digitalizzazione fiscale.

    Grazie alla stretta collaborazione tra Istat e Agenzia delle Entrate, e al riuso a fini statistici di dati raccolti ad altri scopi, coerentemente con il principio “Once only” e nel rispetto delle disposizioni del GDPR, oltre alla riduzione degli adempimenti per le imprese verranno garantite stime più accurate delle variabili obiettivo (maggiore tempestività, massima copertura della popolazione di riferimento e, quindi, errore campionario e distorsione quasi azzerati) e, progressivamente, una maggior efficienza dei processi di produzione delle statistiche economiche.          

  • Fatturazione elettronica

    POS e RT: come fare il collegamento entro il 20 aprile

    I soggetti che utilizzano un registratore di cassa telematico o la procedura web “Documento Commerciale on line” per la certificazione dei corrispettivi incassati con uno strumento di pagamento elettronico, sono obbligati al collegamento POS e Cassa a partire dal 5 marzo.

    La procedura web è resa disponibile dalle entrate.

    Con una faq del 17 marzo viene chiarito in proposito che ai fini del collegamento è necessario verificare di essere accreditato come esercente sul portale “Fatture e Corrispettivi”.

    Il collegamento dei dispositivi, infatti, può essere effettuato dall’esercente accreditato anche per il tramite di un suo intermediario delegato all’ “Accreditamento e censimento dispositivi”. 

    Per accreditarsi come esercente utilizzare il servizio “Accreditamento” disponibile nell’area dei “Corrispettivi” del portale.

    Ricordiamo che ai fini del collegamento le Entrate hanno pubblicato tutte le regole con il Provvedimento n 424460 del 31 ottobre 2025 che in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha definito:

    • le modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi; 
    • le modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici.

    Leggi anche Collegamento Cassa e POS: istruzioni operative del Fisco.

    Vediamo le istruzioni per adempiere e cosa hanno chiarito le FAQ ADE aggiornate al 17 marzo.

    Cassa e POS: dati necessari al collegamento

    Viene chiarito che per effettuare il collegamento cassa-pos è necessario conoscere:

    • la matricola del registratore di cassa telematico,
    • i dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico 
    • l’indirizzo dell’esercizio commerciale presso il quale vengono utilizzati.

    Inoltre per il collegamento sono necessari i dati degli strumenti di pagamento elettronico di tipo fisico, identificati dal Terminal ID del dispositivo e dai dati dell’operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.
    Le Faq hanno evidenziato che, sono considerati di tipo fisico tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless). 

    Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria anche i cosiddetti “SoftPOS”, App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell’esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless.
    Gli strumenti di tipo virtuale (tipicamente quelli che consentono i pagamenti via internet, mediante piattaforme online) sono identificati solamente dai dati dell’operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

    Leggi anche Collegamento POS e RT: come indicare i pagamenti differiti?

    Collegamento cassa e pos: chi può procedere entro il 20 aprile

    In sintesi come recita il comunicato stampa della stessa agenzia è attivo il collegamento per il collegamento online di registratori di cassa e Pos

    I commercianti devono provvedere con la prima comunicazione entro il 20 aprile
    Ricordiamo che non son si tratta di un collegamento fisico, ma di un abbinamento “virtuale” tramite un servizio online, disponibile da oggi in area riservata sul sito dell’Agenzia. 

    Per abbinare registratori telematici e Pos, l’esercente, anche tramite intermediario, deve accedere al portale “Fatture e corrispettivi” e associare, tramite il servizio “Gestione collegamenti”, la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. 

    Per rendere più semplice l’operazione, all’esercente viene mostrato l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all’Agenzia dagli operatori finanziari.

    Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia (“Documento Commerciale on line”), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.
    Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni a partire da oggi: per completare la registrazione c’è tempo, quindi, fino al prossimo 20 aprile.

    Per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l’abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. 

    Quindi se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.

    Pos e RT: cosa fare se ricevo un assegno in pagamento?

    Le Entrate hanno aggiornato il documento con le FAQ che chiariscono i dubbi per il nuovo adempimento dei commenciati sul collegamento virtuale tra cassa e pos.

    In una faq del 17 marzo veniva domandato cosa fare in caso di pagamento della transazione con assegno bancario e le entrate hanno precisato che nel caso di pagamento con assegno, bancario o circolare, il documento commerciale deve indicare che si tratta di una forma di pagamento contanti

  • Fatturazione elettronica

    Collegamento POS e RT: chi non deve provvedere

    La guida del 19 febbraio pubblicata dalle Entrate con le regole per adempiere al nuovo obbligo di collegamento della cassa al POS contiene istruzioni operative ed esempi per mettersi in regola.

    Ricordiamo che il nuovo adempimento è in vigore dal 1° gennaio 2026 ed è stato introdotto dalla legge di bilancio 2025  con obbiettivo dicharato il contrasto dell'evasione fiscale. 

    A tal fine le Entrate in data 31 ottobre 2025 hanno pubblicato il Provvedimento n 424470 con tutte le regole operative.

    La guida operativa a supporto degli esercenti contiene tutte le istruzioni

    Vediamo chi è escluso da questa novità

    Collegamento Cassa e POS: chi non deve provvedere

    Nella guida viene spiegato con chiarezza che non sono interessati dalle nuove disposizioni:

    • i corrispettivi certificati mediante distributori automatici, cosiddette “vending machine”,
    • i corrispettivi relativi alla cessione di carburante,
    • i corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, anche se incassati con pagamento elettronico,
    • i corrispettivi esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, come, ad esempio, la vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza, ecc., anche se incassati con pagamento elettronico.

    Tuttavia, spiega l'ADE, l’esercente che svolge sia attività per le quali vige l’obbligo di certificazione dei corrispettivi con il RT

    o con la procedura web “Documento Commerciale on line” sia attività esonerate, se utilizza lo stesso POS per l’incasso di entrambi i tipi di corrispettivi deve comunque registrare il collegamento

    Se invece lo stesso esercente utilizza un POS dedicato esclusivamente all’incasso dei corrispettivi esonerati dall’obbligo di certificazione mediante documento commerciale, non è tenuto a collegarlo e può dichiarare in procedura il suo utilizzo esclusivo per tali operazioni. 

    A seguito della dichiarazione di utilizzo esclusivo per operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, la funzionalità non mostrerà più tale POS nell’elenco di quelli non collegati.
    Nel caso in cui l’esercente scelga di dichiarare l’uso esclusivo di un POS a fronte di operazioni esonerate, quel POS non dovrà essere utilizzato, neanche saltuariamente, per l’incasso elettronico di operazioni certificate con emissione del documento commerciale.
    Se, tuttavia, l’esercente sceglie volontariamente di emettere il documento commerciale per i corrispettivi esonerati, i POS utilizzati per l’incasso elettronico devono essere collegati.
    Infine, l’obbligo di collegamento dei POS non vige nel caso in cui tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante emissione di fattura.

  • Fatturazione elettronica

    Fatture a cavallo d’anno: decisione UE ammette la retroattività

    Con una sentenza del Tribunale dell’Unione europea, relativa alla causa T-689/24, pubblicata l'11 febbraio, pronuncia di estrema rilevanza si prevede che debba essere consentita la detrazione dell’IVA nel periodo in cui il diritto è sorto, anche nell’eventualità in cui il cessionario o committente sia venuto in possesso della fattura di acquisto nell’anno successivo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione.

    Questra la sintesi della novità, vediamo ora maggiori dettagli del caso di specie, relativo alla delicata questione delle fatture a cavallo d'anno.

    Fatture a cavallo d’anno: decisione EU ammette la retroattività

    Con una pronuncia destinata a incidere sulla gestione operativa dell’IVA, il Tribunale dell’Unione europea (Sezione pregiudiziale) ha chiarito che una norma nazionale non può impedire al soggetto passivo di detrarre l’IVA “nel periodo giusto” solo perché la fattura è stata ricevuta nel periodo d’imposta successivo, se però la fattura è comunque disponibile prima della presentazione della dichiarazione IVA.

    Il caso nasce in Polonia (causa T-689/24, I. S.A. contro Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) e riguarda la detrazione dell’IVA su acquisti di gas ed energia elettrica: l’operazione è effettuata in un periodo, ma le fatture arrivano nel periodo successivo. 

    La questione è se la detrazione debba “slittare” automaticamente. 

    Il Tribunale rispondec di no, se al momento della dichiarazione la fattura c’è.

    La sentenza ruota attorno a una distinzione che, nella pratica, fa tutta la differenza:

    • il diritto a detrazione “sorge” quando l’IVA diventa esigibile (art. 167 Direttiva IVA).
    • l’esercizio del diritto richiede il possesso della fattura (art. 178, lett. a) Direttiva IVA).

    In altre parole: la fattura è una condizione formale per esercitare la detrazione, ma non può trasformarsi in un requisito che sposta in avanti la nascita stessa del diritto.

    È proprio qui che il Tribunale va contro la regola nazionale oggetto di rinvio: una disciplina che collega il momento rilevante della detrazione non all’esigibilità dell’imposta, ma al periodo di ricezione della fattura, rischia di introdurre una condizione aggiuntiva non prevista dalla Direttiva IVA.

    Il sistema IVA europeo si fonda su un’idea semplice: l’IVA deve gravare sul consumatore finale, non sull’operatore economico. 

    Per questo il diritto a detrazione è considerato un cardine del meccanismo IVA.

    Se un soggetto passivo non può detrarre nel periodo in cui il diritto è sorto, pur avendo la fattura disponibile prima di presentare la dichiarazione, finisce per sopportare temporaneamente un costo finanziario (un’IVA “anticipata” che non dovrebbe pesare su di lui). Secondo il Tribunale, questo effetto è incompatibile con i principi di:

    • neutralità dell’IVA (l’imposta non deve diventare un costo per l’impresa),
    • proporzionalità (le misure nazionali non devono eccedere quanto necessario),
    • e, nel ragionamento complessivo, con l’impostazione della Direttiva sull’immediatezza della detrazione.

  • Fatturazione elettronica

    Pos e Cassa: in vigore le nuove regole, si attende il software ADE

    Dal 1° gennaio 2206, il registratore di cassa potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, tranne i dati sensibili del cliente, e trasmettere all’agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi. 

    A tale fine, con il Provvedimento n 424470 del 31 ottobre le Entrate pubblicano le regole per dare attuazione alle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 Legge di Bialncio 2025.

    In particoalre, si tratta delle modalità operative per:

    • il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici,
    • lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi. 

    Le Entrate hanno evidenziato che la soluzione adottata non prevede un collegamento fisico ma l’utilizzo di un servizio online ad hoc che sarà messo a disposizione in area riservata sul sito dell’Agenzia. 

    In proposito si evidenzia che il nuovo strumento non è ancora arrivato e si attendono novità dalle Entrate, la possibilità di collegare POS e registratore di cassa resta in standby ma è già in vigore e operativa dal 1° gennaio la necessità di inserire, tra i dati dello scontrino elettronico, quelli relativi al metodo di pagamento utilizzato.

    Quindi, mentre il servizio che consentirà di abbinare POS e cassa sarà disponibile da marzo, è già obbligatorio memorizzare e trasmettere correttamente i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

    Pos e registratori di cassa: regole per collegarli

    Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi è effettuato esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web disponibili nell’area riservata delle Entrate.
    I soggetti obbligati effettuano il collegamento registrando il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato, in abbinamento al dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, preventivamente censito e attivato, nell’area riservata.

    Al fine di garantire il corretto svolgimento delle eventuali attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, i soggetti obbligati registrano anche l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico.
    Il collegamento è effettuato direttamente dai soggetti obbligati anche tramite un soggetto, con delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” del portale “Fatture e Corrispettivi” di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024 e successive modificazioni.
    Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate utilizzando la procedura web, di cui al punto 1.11 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 182017 del 28 ottobre 2016 come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 99297 del 18 aprile 2019, il collegamento è effettuato dai soggetti obbligati utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili nella medesima procedura web.
    I soggetti obbligati aggiornano i dati a seguito di variazioni dei collegamenti.

    Pos e registratori di cassa: termini entro cui collegarli

    Con riferimento agli strumenti di pagamento elettronico, a disposizione dei soggetti obbligati, per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un Contratto di convenzionamento , il collegamento è effettuato entro 45 giorni a partire dalla data di messa a disposizione nell’area riservata del servizio web.

    La data di messa a disposizione del citato servizio web sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Per gli strumenti di pagamento elettronico per i quali il Contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, il
    collegamento è effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. 

    Il sabato è considerato giorno non lavorativo. 

    Non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento di cui al punto 2.1. effettuate entro l’ultimo giorno del mese. I termini si applicano anche nei casi in cui venga modificato il collegamento di uno strumento di pagamento elettronico già precedentemente associato.

    Trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici: come fare

    La memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici è effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare.

    I dati dei pagamenti elettronici memorizzati sono trasmessi giornalmente in forma aggregata in conformità alle specifiche tecniche dei provvedimenti relativi agli strumenti di certificazione dei corrispettivi di cui al punto 1.2 del provvedimento in oggetto.

    Leggi anche Registratori di cassa e POS: nuovo obbligo dal 2026.          

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Entratel per professionisti: come rigenerare il sistema

    L'agenzia delle Entrate ha aggionarto la guida per la rigenerazione dell'ambiente Entratel per i professionisti.

    Ricordiamo che gli intermediari, quali commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro devono provvedere alla rigenerazione del proprio “ambiente di sicurezza Entratel” ossia le credenziali di cui ogni utente deve essere dotato per garantire:

    • la propria identità, 
    • l’integrità dei dati trasmessi,
    • la loro riservatezza.

    Entratel per professionisti: come rigenerare il sistema, aggiornamento 2025

    L’ambiente di sicurezza Entratel scade di regola ogni tre anni, decorrenti dal giorno in cui è stata ottenuta l’abilitazione o effettuato il precedente rinnovo.

    Attenzione però al fatto che, anche se non è scaduto, l’ambiente di sicurezza va nuovamente generato in casi specifici.

    In particolare, puer se non sono trascorsi i tre anni dalla attivazione, l'ambiente entratel va rigenarato se:

    • non è stato conservato o si è danneggiato il supporto di memorizzazione sul quale, all’atto dell’abilitazione o del precedente rinnovo, sono state salvate le chiavi private di cifratura;
    • è stata dimenticata la password di protezione.

    La guida aggiornata al 2025 è composta dalle seguenti sezioni:

    • Operazioni preliminari,
    • Generazione ambiente di sicurezza, 
    • Ripristino ambiente di sicurezza,
    • Risoluzione dei problemi.

    Rigenerare Entratel per professionisti: operazioni preliminari

    Viene evidenziato che per effettuare la generazione dell’ambiente di sicurezza, è necessario utilizzare l’applicazione “Entratel”, integrata all’interno del pacchetto “Desktop telematico”, disponibile:

    • all’interno della sezione “Software” dell’area autenticata, seguendo il percorso “Servizi” > “Servizi di utility e verifica” > “Strumenti” > “Pacchetti software”;
    • nel sito web dell’Agenzia delle entrate, raggiungibile dal seguente indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il percorso “Tutti i servizi” > “Altri servizi”.

    Prima di procedere con l’operazione di generazione dell’ambiente di sicurezza, è necessario impostare i seguenti parametri di configurazione dell’applicazione Entratel:

    • percorso della cartella di archiviazione dei file telematici predisposti con i software di compilazione;
    • percorso relativo alla cartella (creata sulla propria postazione di lavoro), all’interno della quale si intende memorizzare l’ambiente di sicurezza (in alternativa, qualora lo si preferisca, è possibile indicare il percorso di un dispositivo di memorizzazione portatile, ad es. chiavetta usb);
    • dati di connessione (funzione riservata agli utenti con postazioni connesse ad un server proxy).

    Per effettuare la suddetta operazione, è necessario:

    1. Selezionare la voce “Impostazioni”, dal menu “File” dell’applicazione “Entratel”:

    La guida come evidenziato riporta anche ua sezione di risoluzioni di eventuali problemi, pertanto si rimanda alla sua consultazione.

  • Fatturazione elettronica

    Colonnine di ricarica con corrispettivi: confermato dal Correttivo

    Approvato, in data 4 giugno, il il Dlgs Correttivo definitivo con norme su adempimenti fiscali e processo tributario, ora atteso in GU.

    Vediamo cosa contiene la norma sulle colonninne di ricarica per i veicoli elettrici alla luce del fatto che dal 13 aprile 2024, è possibile effettuare una ricarica ad hoc utilizzando uno strumento di pagamento

    Colonnine di ricarica con corrispettivi: nuovo obbligo in arrivo

    Il Regolamento (UE) 2023/1804, allo scopo di incentivare lo sviluppo della mobilità sostenibile e armonizzare la regolamentazione tecnica unionale, ha previsto una peculiare disciplina riguardante le infrastrutture mediante le quali rifornire veicoli a combustibili alternativi rispetto a quelli fossili. 

    In particolare, il predetto Regolamento stabilisce che il punto di ricarica sia “connesso digitalmente”, inviando e ricevendo informazioni in tempo reale, comunicando in modo bidirezionale con la rete elettrica e il veicolo elettrico, al fine di essere monitorato e controllato a distanza, anche per avviare e interrompere la sessione di ricarica e misurare i flussi di energia elettrica.

    Inoltre, l’articolo 5 del Regolamento prevede che “presso i punti di ricarica accessibili al pubblico installati a decorrere dal 13 aprile 2024, è possibile effettuare una ricarica ad hoc utilizzando uno strumento di pagamento ampiamente utilizzato nell’Unione. A tal fine i gestori dei punti di ricarica accettano pagamenti elettronici presso tali punti mediante terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento, tra cui almeno uno degli strumenti seguenti:

    • a) lettori di carte di pagamento;
    •  b) dispositivi con funzionalità senza contatto che consente quanto meno di leggere carte di pagamento; 
    • c) per i punti di ricarica accessibili al pubblico con una potenza di uscita inferiore a 50 kW, dispositivi che utilizzano una connessione internet e consentono operazioni di pagamento sicure, ad esempio quelli che generano uno specifico codice di risposta rapida.”.

    Tanto premesso, in considerazione delle peculiarità stabilite dal predetto Regolamento unionale e delle garanzie di tracciabilità dei dati riferiti alle singole operazioni di ricarica elettrica e dei relativi pagamenti, viene introdotta una specifica disposizione normativa per disciplinare l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte degli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli, tramite stazioni di ricarica che non prevedono l’identificazione del cliente. 

    La norma è volta a dare attuazione ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nell’articolo 16, comma 1, della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, integrando gli interventi di cui al decreto legislativo n. 1, del 2024, garantendo il rispetto dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e al contempo evitando eccessivi aggravi in termini di adempimenti in capo ai gestori delle colonnine di ricarica.

    In dettaglio, la disposizione modifica l’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introducendo il comma 1-ter che, demanda a uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della disposizione, la regolamentazione tecnica del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, escludendo qualsiasi informazione sui clienti. 

    Inoltre, vengono estese alle operazioni di ricarica elettriche in argomento le sanzioni connesse alle violazioni dovute alla mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero alla memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, disciplinate dagli articoli 6, comma 2-bis, e 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (comma 3).