• Fatturazione elettronica

    Imposta di bollo fatture elettroniche 2° trimestre: entro il 30 settembre

    Entro il 30 settembre i soggetti obbligati devono provvedere al versamento dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche relative al secondo trimestre 2025.

    Attenzione al fatto che al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, il Decreto Semplificazioni n. 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022, ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, incrementando da 250,00 euro a 5.000,00 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato.

    Infatti, a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023: 

    • se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, 
    • se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

    Riepiloghiamo le regole necessarie a chi deve adempiere a questa scadenza.

    Bollo e-fatture: entro il 30 settembre pagamento per il II trimestre

    Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.

    L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.

    L’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione del modello F24 secondo le scadenze prestabilite.

    L’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 (come modificato dal Dm del 4 dicembre 2020) ha previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (elenco B).

    I soggetti Iva possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.

    Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.

    Relativamente al pagamento, in generale, sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B,  l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre.

    Il versamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all’articolo 6, comma 2, del Dm del 17 giugno 2014 e per il II trimestre 2025, occorre provvedere entro il 30 settembre.

    Sinteticamente ricordiamo che sono previste le seguenti modalità per il pagamento:

    • mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta. Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell’IBAN, verrà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.
    • mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.

    I codici tributo da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono i seguenti:

    • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
    • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
    • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
    • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre

    in caso di ravvedimento per la regolarizzazione dell'omesso o insufficiente pagamento, i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e interessi sono:

    • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
    • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.

    Leggi anche Imposta di bollo fatture elettroniche 2° trimestre 2025: pagamento entro il 30 settembre

  • Fatturazione elettronica

    Registratori di cassa e POS: nuovo obbligo dal 2026

    Dal prossimo 1° gennaio 2026 scatterà un nuovo obbligo introdotto dalla scorsa legge di bilancio 2025 volto al contrasto dell'evasione fiscale.

    In dettaglio entrerà in vigore l'obbligo di collegare Pos e scontrini telematici.

    Si introduce il vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici. 

    Il registratore potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, tranne i dati sensibili del cliente, e trasmettere all’agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

    Sarà prevista una sanzione pecuniaria e una sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per ciascuna violazione di:

    • mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati 
    • mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici.

    Vediamo il dettaglio della norma.

    Controlli sui corrispettivi: incassi e scontrini collegati dal 1° gennaio

    In dettaglio, si stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

    A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

    Registratori di cassa e POS: sanzioni per chi non provvede

    Si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

    Inoltre si estende l’applicazione di tale sanzione, anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici.

    La sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

    Vedremo se l'agenzia delle entrate provvederà a pubblicare di qui a breve regole operative.

  • Fatturazione elettronica

    Occultamento o distruzione fatture: quando ricorrono ai fini del reato

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28910 del 6 agosto 2025, ha ribadito un principio centrale in materia di reati tributari: la distruzione o l’occultamento delle fatture integra il reato previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000, anche nel caso in cui i documenti fiscali non siano mai stati stampati o archiviati correttamente. 

    Tale questione assume riliveo per commercialisti, consulenti fiscali e difensori tributari, spesso coinvolti nella gestione e conservazione dei documenti contabili dei clienti.

    Occultamento o distruzione fatture: i requisiti per un reato

    Il caso analizzato dalla Cassazione riguarda un imprenditore condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di cui all’art. 10 del D.Lgs. 74/2000, ovvero per aver sottratto alla disponibilità dell’amministrazione finanziaria le scritture contabili obbligatorie, ostacolando in tal modo l’attività di accertamento.

    La Corte d’Appello aveva confermato la condanna già emessa in primo grado, ritenendo provato che l’imputato avesse emesso numerose fatture attive, ma non le avesse poi stampate, salvate o archiviate in alcun modo.

    I documenti erano stati generati in formato Excel, ma al momento del controllo dell’Agenzia delle Entrate, non ne risultava più traccia.

    Con il ricorso in Cassazione il contribuente sosteneva che la mancata conservazione delle fatture non potesse essere equiparata a una condotta di occultamento o distruzione in senso tecnico.

    In particolare, il ricorrente ha evidenziato come non vi fosse un’azione volontaria di sottrazione al fisco, ma al più una negligenza nella gestione documentale.

    Di contro il PM insisteva sulla gravità della condotta, sottolineando come la distruzione può consistere anche nell'omessa conservazione dei documenti informatici, se volontaria e finalizzata a ostacolare i controlli.

    L’Agenzia delle Entrate, parte attiva nel procedimento di accertamento, aveva già segnalato l’anomalia in fase di verifica, riportando la totale assenza delle scritture obbligatorie.

    La Cassazione ha respinto il ricorso, sottolineando che il reato previsto dall’art. 10 si configura anche in assenza di una distruzione “materiale” dei documenti, quando il risultato è l’impossibilità per l’amministrazione di esercitare i propri poteri ispettivi.

    La Cassazione ribadisce che, nella logica della norma, “occultare” significa rendere non reperibili i documenti, indipendentemente dal metodo utilizzato. 

    Non è necessario bruciarli o distruggerli fisicamente: è sufficiente non conservarli volontariamente, come nel caso di file Excel non salvati su supporti durevoli, non stampati, né consegnati all’amministrazione.

    Il principio della Cassazione da mettere in evidenza è: Il dolo specifico richiesto dalla norma è la volontà di ostacolare l’accertamento fiscale: ciò che conta è il risultato lesivo per il Fisco.

    Per la Cassazione le fatture create tramite fogli Excel preimpostati, stampate e consegnate ai clienti, senza essere salvate elettronicamente né annotate nei registri Iva, non configurano “distruzione” di scritture contabili, ma “occultamento” delle stesse. 

    La condotta dell’imputato, secondo la cassazione, si è svolta nella chiara prospettiva, concretizzatasi con il mancato inserimento delle fatture nella propria contabilità, di non versare le imposte dovute, per cui il reato è stato ritenuto configurabile anche nella sua componente soggettiva, essendo pacificamente ravvisabile in capo al l'imputato, il dolo specifico richiesto dalla fattispecie ex articolo 10, Dlgs 74/2000., ossia “il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi”. 

  • Fatturazione elettronica

    E-fatture prestazioni sanitarie: il Correttivo elimina l’obbligo

    Il Decreto Legislativo n 81 detto Decreto Correttivo è in vigore dal 13 giugno.

    Tra le novità rispetto alla prima bozza esso reca la norma sulla fatturazione elettronica delle spese sanitarie.

    Come in molti ricordano l'obbligo per gli operatori del settore sanitario, più volte prorogato, è slittato al 2026 come da Decreto Milleproroghe

    La Legge n 15/2025 di conversione del DL n 202/2024 aveva infatti previsto un ulteriore allungamento dei termini, ora vediamo ora cosa prevede il Decreto Correttivo pubblicato sulla GU n 134 del 12 giugno.

    E-fatture prestazioni sanitarie: obbligo definitivamente eliminato

    Il DL n 202/2024 convertito in legge conteneva l'ulteriore allungamento del termine di entrata in vigore della fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.

    In dettaglio durante l'iter diconversione in legge, il Milleproroghe aveva ulteriormente prolungato dal 31 marzo 2025 (data di proroga introdotta in dicembre) a tutto il 2025 l’esonero transitorio dall’obbligo di emettere fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati necessari all’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. 

    Ricordiamo che l’esonero riguarda le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema TS Tessera Sanitaria. 

    I soggetti interessati dalla norma sono:

    • le strutture sanitarie pubbliche,
    • istituti di ricovero,
    • medici, farmacisti, veterinari e altri,

    come normati dall'art 3 comma 3 del Dlgs. n. 175/2014, e da successivi decreti ministeriali.

    Per avere un quadro generale del susseguirsi delle norme su questa tematicha leggi anche: E-fatture prestazioni sanitarie: divieto prorogato al 31 marzo 2025aggiornata alla prima approvazione del Milleproroghe 2025.

    Il Decreto Correttivo, di cui si tratta, pubblicato in GU n 134 del 12 giugno con l'art 2, prevede la messa a regime del divieto di emissione di fatturazione elettronica mediante SdI per le prestazioni sanitare effettuate verso persone fisiche.

    Il Garante della Privacy aveva dato il via libera alla fatturazione elettronica anche in ambito sanitario, considerandolo in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali, ciò malgrado, il Dlgs Correttivo sancisce definitivamente la fatturazione “non elettronica”. per le prestazioni sanitarie.

  • Fatturazione elettronica

    Colonnine di ricarica con corrispettivi: confermato dal Correttivo

    Approvato, in data 4 giugno, il il Dlgs Correttivo definitivo con norme su adempimenti fiscali e processo tributario, ora atteso in GU.

    Vediamo cosa contiene la norma sulle colonninne di ricarica per i veicoli elettrici alla luce del fatto che dal 13 aprile 2024, è possibile effettuare una ricarica ad hoc utilizzando uno strumento di pagamento

    Colonnine di ricarica con corrispettivi: nuovo obbligo in arrivo

    Il Regolamento (UE) 2023/1804, allo scopo di incentivare lo sviluppo della mobilità sostenibile e armonizzare la regolamentazione tecnica unionale, ha previsto una peculiare disciplina riguardante le infrastrutture mediante le quali rifornire veicoli a combustibili alternativi rispetto a quelli fossili. 

    In particolare, il predetto Regolamento stabilisce che il punto di ricarica sia “connesso digitalmente”, inviando e ricevendo informazioni in tempo reale, comunicando in modo bidirezionale con la rete elettrica e il veicolo elettrico, al fine di essere monitorato e controllato a distanza, anche per avviare e interrompere la sessione di ricarica e misurare i flussi di energia elettrica.

    Inoltre, l’articolo 5 del Regolamento prevede che “presso i punti di ricarica accessibili al pubblico installati a decorrere dal 13 aprile 2024, è possibile effettuare una ricarica ad hoc utilizzando uno strumento di pagamento ampiamente utilizzato nell’Unione. A tal fine i gestori dei punti di ricarica accettano pagamenti elettronici presso tali punti mediante terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento, tra cui almeno uno degli strumenti seguenti:

    • a) lettori di carte di pagamento;
    •  b) dispositivi con funzionalità senza contatto che consente quanto meno di leggere carte di pagamento; 
    • c) per i punti di ricarica accessibili al pubblico con una potenza di uscita inferiore a 50 kW, dispositivi che utilizzano una connessione internet e consentono operazioni di pagamento sicure, ad esempio quelli che generano uno specifico codice di risposta rapida.”.

    Tanto premesso, in considerazione delle peculiarità stabilite dal predetto Regolamento unionale e delle garanzie di tracciabilità dei dati riferiti alle singole operazioni di ricarica elettrica e dei relativi pagamenti, viene introdotta una specifica disposizione normativa per disciplinare l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte degli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli, tramite stazioni di ricarica che non prevedono l’identificazione del cliente. 

    La norma è volta a dare attuazione ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nell’articolo 16, comma 1, della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, integrando gli interventi di cui al decreto legislativo n. 1, del 2024, garantendo il rispetto dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e al contempo evitando eccessivi aggravi in termini di adempimenti in capo ai gestori delle colonnine di ricarica.

    In dettaglio, la disposizione modifica l’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introducendo il comma 1-ter che, demanda a uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della disposizione, la regolamentazione tecnica del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, escludendo qualsiasi informazione sui clienti. 

    Inoltre, vengono estese alle operazioni di ricarica elettriche in argomento le sanzioni connesse alle violazioni dovute alla mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero alla memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, disciplinate dagli articoli 6, comma 2-bis, e 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (comma 3).

  • Fatturazione elettronica

    Autofattura: come regolarizzare col TD20

    Il codice natura TD20 serve per l'emissione di auto fattura per la regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art 6, Commi 8 e 9-bis, Dlgs n 471 del 1997 o art. 46, comma 5, dl n 331 del 1993)

    Le Entrate nella guida sulle e-fatture e l'esterometro aggiornata al 1° aprile 2025, recepiscono le modifiche introdotte con le nuove specifiche tecniche 1.9, modificando la descrizione del tipo documento TD20.

    Prima dei dettagli ricordiamo che la fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:

    • va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone,
    • deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).

    Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:

    • verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 
    • nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura,
    • controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.

    In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.

    In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

    Ciò premesso vediamo come regolarizzare una fattura in cui il fornitore non abbia provveduto.

    Autofattura TD20: quando utilizzarla

    Nella nuova guida ADE viene specificato che

    • 1) Nelle ipotesi di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, il C/C di un’operazione soggetta ad inversione contabile, nel caso di omessa fattura da parte del C/P o di ricezione di una fattura irregolare, deve emettere una fattura ai sensi dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, o provvedere alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile e può farlo trasmettendo allo SDI: 
      • un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso; 
      • a seguire, un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta. 

    La rettifica di un’autofattura trasmessa con tipo documento TD20 in queste ipotesi può essere effettuata trasmettendo i due documenti della medesima tipologia già trasmessi allo SDI (TD20 più TD16) nel caso di rettifica di imponibile e imposta oppure solo il TD16 nel caso di rettifica della sola imposta (il documento rettificativo trasmesso in questi casi assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA), indicando gli importi/l’importo con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere. 

    • 2) Nelle ipotesi riportate nell’articolo 46, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993 ed in quelle ad esse assimilate, ossia qualora a fronte di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da cedente UE, il C/C che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere un’autofattura e può farlo trasmettendo allo SDI: 
      • un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N2.1 nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la Natura N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso; 
      • a seguire, un tipo documento TD17, TD18 o TD19 con l’indicazione della relativa imposta. 

    La trasmissione di un tipo documento TD17, TD18 o TD19 nelle ipotesi di cui al numero 3) consente anche di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022. 

    Per rettificare una comunicazione da esterometro trasmessa via SDI con un TD17, TD18 o TD19 per operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, il cessionario può trasmettere un documento della medesima tipologia già trasmesso allo SDI (TD17, TD18 o TD19). Si ricorda che la rettifica delle comunicazioni da esterometro incide anche sugli obblighi di emissione dell’autofattura ai fini IVA qualora quest’ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea. Pertanto, in quest’ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.

  • Fatturazione elettronica

    Fatturazione elettronica: novità dal 1° aprile con il TD29

    In vigore dal 1° aprile le nuove specifiche tecniche per la fatturazione eletronica: Specifiche tecniche 1.9 pubblicate il 31 gennaio dalle Entrate.

    Prima dei dettagli ricordiamo che il Sistema di Interscambio, noto come SDi è la struttura istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso l’Amministrazione (art.1, comma 211, legge 24 dicembre 2007 n. 244) o verso privati (art. 1, comma 2, decreto legislativo 127/2015)

    Fatturazione elettronica: nuove specifiche tecniche dal 1° aprile

    I principali aggiornamenti, pubblicati dalle Entrate, recepitI con le specifiche tecniche 1.9, riguardano: 

    • l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20;
    • l’introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285); 
    • l’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’ADM;
    • l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285).

    Consulta qui il documeno completo delle Specifiche tecniche 1.9 fatturazione elettronica

    Fattura mancante o omessa: il TD29 DAL 1° aprile

    Relativamente alla fattura elettronica omessa dal 1° aprile 2025 cambiano le regole per segnalare fatture mancanti o irregolari all’Agenzia delle Entrate. 

    In particolare sarà obbligatorio l’uso del codice TD29, introdotto dalle nuove specifiche tecniche di cui si tratta.

    Attualmente, per evitare sanzioni, è richiesto che il soggetto interessato comunichi l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro novanta giorni dal termine previsto per l’emissione della fattura o dalla data in cui è stata emessa la fattura irregolare, utilizzando gli strumenti forniti dalla stessa Agenzia.

    Con le nuove specifiche tecniche, è stato modificato lo schema XSD della fattura ordinaria introducendo un nuovo tipo di documento, TD29, da utilizzare per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in caso di omessa o irregolare fatturazione.

    Leggi anche: Omessa o irregolare fattura: il nuovo TD29.

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Fatturazione elettronica: l’UE autorizza l’obbligo domestico

    Il Pacchetto Vida, pubblicato in Gazzetta dell'UE del 25 marzo è operativo seppur con tempistiche cadenzate a seconda del tema. La prima data di interesse è il 14 aprile prossimo dalla quale gli Stati membri potranno imporre obblighi domestici di fatturazione elettronica, sia in emissione che in ricezione, per i soggetti passivi stabiliti nel loro territorio, con esclusione dei contribuenti solo identificati a fini Iva. 

    Ricordiamo che con la Decisione n 3150 del 10 dicembre pubblicata nella Gazzetta dell'unione, l'UE aveva concesso all'Italia un' ulteriore proroga sulla e-fatture fino al 31 dicembre 2027 o se precedente fino al momento in cui verrà adottato un sistema europeo di fatturazione elettronica.

    Ora appunto subentra il Vida.

    Fatturazione elettronica: novità dal 14 aprile

    Dal 14 aprile 2025 gli Stati membri potranno imporre obblighi domestici di fatturazione elettronica grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 25 marzo 2025 del Pacchetto Vida. 

    I tre provvedimenti:

    • la Direttiva UE n. 516 con modifiche all’attuale Direttiva Iva
    • due Regolamenti del Consiglio n 517 e n 518 che intervengono, rispettivamente, sui regolamenti n. 904/2010 per la cooperazione amministrativa e n. 282/2011 per le disposizioni di applicazione. 

    Gli Stati membri, dal 14 aprile prossimo, potranno applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previste in materia di fatturazione elettronica domestica dalla Direttiva 516. 

    Ciò vuol dire che gli Stati membri sono legittimati a imporre l’utilizzo della fatturazione elettronica per le transazioni nazionali, senza necessità di richiedere l’approvazione preventiva della Commissione europea. 

    Non sono ricomprese le cessioni intracomunitarie di beni, le cessioni nazionali di beni effettuate nell’ambito di una transazione triangolare e le prestazioni di servizi rese a uno Stato membro in cui il fornitore non è stabilito e per le quali il destinatario è tenuto al pagamento dell’imposta. 

    A tal proposito si leggano della Direttiva n 516/2025 le novità del paragrafo 2 dell’articolo 218. 

    Ricordiamo che nell'attesa della entrata in vigore della Vida l'UE aveva già accolto la proroga richiesta dall'Italia dell'obbligo di fatture elettroniche, fino al 31 dicembre 2027.

    La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta dell'unione europea e dal quinto considerando della Decisione di esecuzione UE n. 2024/3150, si evidenziava che la fatturazione elettronica ha consentito, di “semplificare il rispetto dell’obbligo tributario e di rendere più efficiente la riscossione delle imposte, riducendo in tal modo i costi amministrativi per le imprese”. 

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Fatture per prestazione di servizi: detrazione solo con dati completi

    Con la Sentenza n 3225 dell'8 febbraio la Cassazione ha precisato che ai fini della detrazione dell'Iva, ovvero dell'applicazione del meccanismo del cd reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati.

    Pertanto, il contribuente che chiede la detrazione dell'Iva ha l'onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e l'inerenza delle prestazioni alla propria attività d'impresa, ed ove l'Amministrazione ritenga necessari ulteriori elementi ai fini della valutazione della richiesta, di fornire anche tali elementi. 

    Ft per prestazione di servizi: detrazione solo con dati completi

    Con la sentenza n. 3225 dell’8 febbraio 2025, la Cassazione ha accolto un ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria rigettando le sentenze di merito.

    L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di un’impresa edile individuale un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione un maggior reddito derivante da indebite deduzioni relative a costi ed operazioni inesistenti.
    Presupposto dell'accertamento è stata l’emissione di fatture con il meccanismo del cosiddetto reverse charge in difetto di quanto richiesto dall'articolo 17, sesto comma, del Dpr n. 633/1972, e in particolare in difetto rispetto alla genericità delle prestazioni indicate nei documenti contabili giunti sotto la lente del Fisco.
    Impugnato l’atto in Commissione tributaria provinciale, quest’ultimo veniva annullato dai giudici tributari di primo e secondo grado.
    I giudici di merito, sostenevano che erano da considerarsi erronei e infondati i rilievi mossi dall'ufficio all'applicazione del meccanismo del reverse charge, poiché le fatture in contestazione recavano un riferimento a "lavori eseguiti nei cantieri di Bologna, operazione non soggetta ad Iva ai sensi del comma 6, art. 17 D.P.R. 633/72e questo consentiva di ricondurre le prestazioni a un rapporto di subappalto nell'ambito di attività edilizia, chiaramente soggetto all'applicazione della disciplina del reverse charge.

    Ricorrendo in Cassazione, l'Agenzia contestava il fatto che le fatture oggetto dell’avviso di accertamento consentissero l'applicazione del meccanismo del reverse charge.
    Tale meccanismo costituisce una deroga al principio generale secondo cui il versamento dell'Iva è posto a carico del soggetto passivo d'imposta e non è non può essere applicato per analogia.

    Lo stesso è stato esteso, ad opera dell'articolo 1, comma 44, della legge n. 296/2006 alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili.
    Per l'agenzia l’impresa edile unipersonale aveva l’onere di far in modo che le fatture dalla stessa emesse fossero precise e dettagliate mentre le stesse risultavano generiche ed erano quindi del tutto inidonee a consentire l'individuazione delle caratteristiche delle prestazioni di servizi rese.

    La Cassazione concorda con la tesi dell’Amministrazione finanziaria, cassando la decisione dei giudici tributari di merito.
    La Suprema Corte ricordando che tanto in materia di accertamenti Iva quanto a in materia di accertamenti per imposte dirette, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell'impresa solo se è idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate, ha precisato che ai fini della detrazione Iva, le fatture per prestazioni di servizi, compreso il rapporto di subappalto, devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati.
    Viene inoltre chiarito che spetta al contribuente l'onere della prova dell'inerenza del bene o del servizio acquistato all'attività imprenditoriale, avendo lo stesso il preciso onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni ovvero di fornire anche eventuali elementi integrativi rispetto alle fatture che l'ufficio ritenga necessari ai fini della valutazione della richiesta.
    La Corte ha specificato che il tutto vale anche nel caso in cui il contribuente ritenga che le prestazioni siano assoggettate al reverse charge, la cui applicazione richiede proprio che l’imprenditore documenti in modo adeguato la prestazione mediante la fattura, dimostrando altresì l'inerenza della prestazione.
    La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate enunciando il seguente principio di diritto a mente: "Ai fini della detrazione dell'Iva, ovvero dell'applicazione del meccanismo del cd. reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati; pertanto, il contribuente che chiede la detrazione dell'Iva ha l'onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e l'inerenza delle prestazioni alla propria attività d'impresa, ed ove l'Amministrazione ritenga necessari ulteriori elementi ai fini della valutazione della richiesta, di fornire anche tali elementi".

  • Fatturazione elettronica

    Regime del registrato: corretta imputazione della ft a cavallo d’anno

    Durante l'edizione di Telefisco 2025 tenutasi il 5 febbraio, le Entrate hanno replicato ad un dubbio sulla corretta imputazione del ricavo di una fattura a cavallo d'anno per un contribuente in regime semplificato con opzione del registrato.

    Il chiarimento viene ulteriormente esplicitata in una FAQ del 13 febbraio sollecitata anche dal CNDCEC.

    Regime del registrato: corretta imputazione della ft a cavallo d’anno

    La FAQ Ade del 13 Febbraio 2025 tratta appunto il regime del registrato e viene fornito il medesimo esempio prospettato in Telefisco:

    • fattura redatta in data 29 dicembre ma inviata allo sdi l'otto gennaio si chiede conferma della corretta imputazione del ricavo ai fini dei redditi che può essere a scelta del contribuente nel 2023 o 2024 alla luce del fatto che in questi casi la registrazione del documento può avvenire indifferentemente nel 2023 oppure nel 2024

    Le Entrate evidenziano che l'articolo 18, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.».

    Come precisato nella circolare n. 11/E del 2017 tale opzione, vincolante per almeno un triennio, introduce una ulteriore semplificazione ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, consentendo al contribuente, che ha scelto di utilizzare i soli registri IVA, di non effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, e di considerare incassato il ricavo e pagato il costo alla data di registrazione ai fini IVA del documento contabile.

    Tanto premesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, «[…] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. […]».
    Come più volte chiarito dalla prassi, dunque, una fattura si ha per emessa quando la stessa risulta trasmessa al sistema di interscambio (SdI). Nel caso di specie la fattura elettronica, essendo stata trasmessa al sistema di interscambio (SdI) l’8 gennaio 2024, si considera emessa in tale data.

    Ne deriva che la medesima fattura non potrà che essere registrata nel registro IVA vendite a partire dall’8 gennaio 2024 e, conseguentemente, configurandosi l’incasso al momento della registrazione, i relativi ricavi andranno imputati al periodo d'imposta 2024.

    Al riguardo, con la Circolare n. 11/E del 2017, con riferimento ai ricavi percepiti, è stato, infatti, chiarito che gli stessi «si considereranno incassati al momento della registrazione delle fatture nonostante, ai fini della liquidazione dell'IVA a debito periodica, la registrazione del documento (…) produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate».

    Resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/e del 2019, § 3.2.

    Il Consiglio nazionale dei commercialisti esprime apprezzamento per i contenuti del chiarimentio con il quale viene precisato che, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata che adottano il cosiddetto metodo del registrato, resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/e del 2019, § 3.2.

    Sul tema del regime del registrato e imputazione dei ricavi per le fatture elettroniche emesse a cavallo d’anno dai contribuenti in regime di contabilità semplificata con opzione di cui al comma 5 dell’art. 18 del D.P.R. n. 600/1972 era sorta una problematica che nei giorni scorsi aveva determinato rilevanti dubbi applicativi.

    Il Consiglio Nazionale si è prontamente attivato per ricevere dall’Agenzia delle Entrate indicazioni più precise.