• Start up e Crowdfunding

    Acceleratori e incubatori start up: regole per le domande di contributo

    In GU n 141 del 20 giugno le regole per il credito di imposta per incubatori e acceleratori delle start up.

    Ricordiamo che sono:

    • «incubatori certificati»: le  società di  cui  all'art.  25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012;
    • «acceleratori certificati»: gli incubatori che svolgono in via esclusiva  attività di  supporto e  accelerazione  di  start-up innovative,  iscritti  nella  sezione speciale  del registro delle imprese di cui  all'art.  25,  comma   8, ultimo periodo, del decreto-legge n. 179/2012.

    Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere  dall'anno 2025.

    Contributo 2025 acceleratori e incubatori: beneficiari

    Possono beneficiare  del contributo,  sotto  forma  di credito d'imposta gli  incubatori e gli acceleratori certificati che alla data di presentazione dell'istanza:

    • a) sono regolarmente costituiti e iscritti e attivi nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese  prevista dall'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012;
    • b) non sono sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
    • c)  non  sono destinatari di sanzioni interdittive ai  sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto  legislativo  8  giugno 2001, n. 231 e non si trovano in altre condizioni previste dalla legge  come  causa  di  incapacità a  beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative. 

    Contributo 2025 acceleratori e incubatori: investimenti ammissibili e contributo

    Ai sensi dell'art 5 del decreto in oggetto costituiscono investimenti ammissibili le  somme investite dai soggetti beneficiari a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui all'art. 8, comma 2, nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o  di  altre  società che investano prevalentemente in start-up innovative.
    L'investimento massimo per il quale è riconosciuto il  credito d'imposta  non  può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, a decorrere dal 2025, l'importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni dalla data di effettuazione.         

    Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è concesso ai sensi del regolamento de minimis, con le  esclusioni settoriali e nei limiti di massimale ivi previsti anche  per  impresa unica.
    Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è riconosciuto in misura pari all'8 per cento dell'investimento di cui  all'art.  5, comma 2, nel rispetto del limite di spesa annuo previsto.
    Il contributo puo'  essere  cumulato con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.                                                 

    Contributo 2025 acceleratori e incubatori: presenta la domanda

    Attenzione al fatto che prima dell'effettuazione dell'investimento, ai  fini  della fruizione dei crediti d'imposta, gli incubatori e  gli  acceleratori certificati presentano  istanza al  soggetto gestore attraverso apposita procedura 

    L'istanza indica, per ciascun  anno, l'ammontare e le caratteristiche dell'investimento che intendono effettuare,   gli elementi identificativi     della start-up innovativa destinataria dell'investimento  e,  in caso di  investimento  indiretto, dell'organismo di investimento collettivo del risparmio  o  di  altre società che investano  prevalentemente in  start-up innovative, nonché la data presunta dell'investimento e l'importo del credito d'imposta richiesto.

    Con apposito bando da adottarsi con decreto del Ministero entro 45 giorni dalla data di entrata in  vigore del decreto sono definite la data  di apertura dei termini di presentazione delle  istanze, la procedura attraverso  la quale presentare l'istanza, le  modalità di verifica della stessa, le modalità di comunicazione degli esiti all'istante con  l'indicazione del credito fruibile e sino al raggiungimento del limite di spesa annuale complessivo di cui all'art. 3, comma 1. 

  • Start up e Crowdfunding

    Start up innovative 2025: incentivo per gli incapienti limitato dalla Legge di bilancio

    La Legge di bilancio per l’anno 2025 sarà ricordata come quella legge che, tra le altre cose, ha limitato le detrazioni per le persone fisiche.

    Di un riordino del sistema delle detrazioni si discuteva da diversi anni, in quanto costituisce un insieme disorganico piuttosto stratificato nel tempo, un po’ come accade per il sistema dei bonus fiscali.

    Ciò che caratterizza l’intervento normativo previsto da questa legge di bilancio, è il fatto che, invece di valutare la validità di ogni singola detrazione in base al rilievo delle spese dal punto di vista economico e sociale, il legislatore ha preferito effettuare un taglio orizzontale; con maggiore precisione, si prevede un meccanismo di calcolo dell’importo effettivamente detraibile, basato sul reddito personale e sui figli a carico, che limita la possibilità di usufruire delle detrazioni in caso di redditi superiori a 75.000 euro e a 100.000 euro.

    Per un approfondimento sulle novità riguardanti le detrazioni Irpef si legga l’articolo Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025.

    La misura costituisce un considerevole risparmio per le finanze dello Stato, dato che i contribuenti con redditi inferiori a 75.000 euro, quando hanno a disposizione un importo rilevante in termini di detrazioni, in conseguenza del meccanismo dell’Irpef, molto spesso risultano incapienti.

    Per gli investimenti in start up innovative

    In relazione alle start up innovative, occorre ricordare che, in base agli articoli 29 e 29 bis del DL 179/2012, vengono riconosciute due detrazioni alternative:

    • detrazione del 30% per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una start up innovativa, fino a un investimento massimo di 1 milione di euro;
    • detrazione del 50% per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una start up innovativa, fino a un investimento massimo annuale di 100.000 euro, nei limiti del regime de minimis.

    In base alle novità introdotte dalla Legge 162/2024, per quanto riguarda le detrazioni spettanti in conseguenza di investimenti in start up innovative, è prevista la possibilità di usufruire delle suddette detrazioni anche nel caso in cui il contribuente risulti incapiente nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta; infatti, per gli investimenti effettuati a partire dal 2024, nel caso in cui la detrazione spettante superi l’imposta dovuta dal contribuente, l’eccedenza non detraibile potrà essere trasformata in un credito di imposta utilizzabile in dichiarazione senza limitazioni temporali oppure compensabile tramite modello F24.

    Questa previsione normativa però in una certa misura si scontra con le già menzionate limitazioni alle detrazioni previste dalla Legge di bilancio per i contribuenti con reddito imponibile superiore a 75.000 euro.

    Se per i contribuenti con reddito inferiore a tale cifra, non essendoci limitazioni alle detrazioni, la possibilità di trasformazione l’eccedenza di detrazione in credito d’imposta è pacifico, non si può dire lo stesso per coloro i quali superano tale reddito.

    Infatti, in conseguenza delle limitazioni prescritte per le detrazioni, per i contribuenti che superano il reddito imponibile di 75.000 euro, che hanno investito in start up innovative e risultano incapienti, l’eccedenza di detrazione che può essere trasformata in credito d’imposta sarà solo quella che non supera i limiti degli importi detraibili previsti dalla Legge di Bilancio per il 2025.

    La misura prevista dalla Legge di bilancio sterilizza quindi in parte l’incentivo all’investimento in start up innovative previsto dalla Legge 162/2024.

    Aggiornamento di gennaio 2025
    In sede di approvazione della Legge di bilancio per l'anno 2025 è stato disposto che le nuove limitazioni alle detrazioni, introdotte con l'articolo 16-ter del TUIR, non operano per le detrazioni derivanti da investimenti in start up innovative, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 16- ter; motivo per cui la problematica sollevata dal presente articolo può considerarsi ormai superata.

  • Start up e Crowdfunding

    Voucher 3I per start up e micro imprese: via alle domande

    Il MIMIT con Decreto Direttoriale del 19.11 pubblica le regole per l'apertura dello sportello della agevolazione nota come Voucher 3I.

    Ricordiamo che con il Decreto 8 agosto 2024 per l'anno 2024, si concede la misura agevolativa del voucher 3I ossia del contributo per la valorizzazione  del processo di innovazione delle  start-up  innovative  e  le microimprese.

    Lo sportello sarà aperto dalle ore 10 del giorno 10 dicembre, e a tal proposito Invitalia soggetto gestore della misura ha pubblicato il format di domanda, clicca qui per scaricarlo.

    Voucher 3I: cosa ci acquisto?

    Il decreto specifica che tramite il voucher 3I è possibile acquisire i seguenti servizi: 

    • a)  servizi  di  consulenza  relativi   all'effettuazione delle ricerche  di  anteriorità preventive e alla  verifica della
      brevettabilità dell'invenzione;
    • b) servizi di consulenza relativi alla stesura della  domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi; 
    • c) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero  di  una domanda  che  rivendica  la  priorità di  una  precedente   domanda nazionale di brevetto. 

    Si precisa che i servizi di cui sopra, per  l'acquisizione  dei  quali è possibile  utilizzare  il voucher  3I,  possono essere forniti esclusivamente dai  consulenti  in proprietà industriale e dagli avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti, rispettivamente, dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal  Consiglio nazionale forense sulla base di criteri e  modalità fissati con i successivi articoli 5 e 6  del  presente  decreto.  

    L'inclusione dei soggetti fornitori negli elenchi avviene su base volontaria, tramite la presentazione della propria candidatura.
    Ciascun  soggetto  può richiedere  la concessione di un  solo  voucher  3I,  per  un  solo  servizio fermo restando che, per la richiesta del voucher relativo ai servizi di cui alla lettera c) del comma 1, il soggetto beneficiario deve essere 

    in possesso di una domanda di brevetto nazionale.
    L'impresa utilizzerà il voucher  3I  concesso  per  fruire  del servizio richiesto, le cui modalità di pagamento  sono disciplinate all'art. 4, comma 7.
    Non possono essere richiesti servizi per  i  quali  il  soggetto  beneficiario abbia già ricevuto un voucher 3I.                                         

    Voucher 3I: procedura per la domanda dal 10.12

    Il Voucher 3I è concesso, ai sensi e nei  limiti  di cui al regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti  «de  minimis», nelle seguenti misure:

    • a) euro 1.000,00 + IVA per i servizi di consulenza relativi  alla verifica della brevettabilita'  dell'invenzione  e  all'effettuazione  delle ricerche di anteriorita' preventive; 
    • b) euro 3.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto  e  di  deposito  presso  l'Ufficio italiano brevetti e marchi; 
    • c) euro 4.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza  relativi  al  deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto.

    Il voucher non include gli oneri  relativi  a  tasse  e  diritti concernenti il deposito delle domande di brevetto. 

    L'agevolazione è concessa  sulla  base di una procedura automatica a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni che si aprirà il prossimo 10 dicembre come previsto dal DD MIMIT del 19.11.

    Le domande di agevolazione, aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi di consulenza relativi agli ambiti di cui all’articolo 3 del decreto 8 agosto 2024, devono essere presentate dalle microimprese e dalle start-up innovative interessate, a pena di invalidità, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore nell’apposita sezione del sito internet www.invitalia.it, a partire dalle ore 12.00 e fino alle ore 18.00 del giorno 10 dicembre 2024 e dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili per il riconoscimento dei voucher. 

    Il Soggetto gestore procede a dare tempestiva comunicazione sul proprio sito internet dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e della conseguente chiusura dello sportello agevolativo a partire dal giorno successivo a quello di esaurimento delle risorse.

    Per potere accedere all'agevolazione, il  soggetto richiedente presenta apposita domanda nella quale deve essere  indicata la tipologia del  servizio di consulenza  di  cui  intende  beneficiare,  nonche'  il  fornitore individuato e  la relativa accettazione dell'incarico. 

    Ricevuta la domanda, il soggetto gestore fornisce riscontro al richiedente dell'avvenuta  ricezione  della  stessa unitamente alla trasmissione del  codice  unico  di  progetto  (CUP)  assegnato  alla richiesta e procede con  la  verifica dei  requisiti previsti per l'accesso all'agevolazione

    Il  soggetto  gestore,  in  caso  di  esito   positivo, della valutazione di cui al comma 5, rilascia il voucher  notificandolo ai soggetti interessati. In caso di esito negativo, il soggetto  gestore procede  con  il  diniego  dell'istanza,  dandone comunicazione al soggetto richiedente. 

    L'iter di valutazione sarà espletato nel rispetto  del  termine indicato nel successivo decreto di cui all'art. 8. 

    A seguito  dell'esito  dei  controlli  effettuati  dal  soggetto gestore sull'effettiva erogazione del servizio, secondo le modalità e nei termini indicati nel decreto di cui all'art.  8, il  fornitore del servizio emette relativa fattura  con  indicazione nell'apposito campo  del  relativo  CUP  ai  sensi  dell'art.  5,  comma   6,   del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Il soggetto gestore procede al pagamento per l'intero importo della fattura in  favore  del  singolo fornitore di servizi,  entro trenta  giorni  dalla  ricezione  della fattura stessa. 

    Nel caso dei servizi di  cui  all'art.  3,  comma  1, lettere b) e c), l'esito positivo  dei  controlli è vincolato  al superamento delle verifiche preliminari di  ricevibilità,  da  parte della Direzione generale per  la  proprietà  industriale  –  Ufficio italiano brevetti e marchi, della domanda di brevetto presentata. 

    Non sono ammessi al pagamento tramite il voucher 3I  i  servizi erogati da soggetti non inclusi negli  elenchi  di  cui  all'art. 3, comma 2 o  erogati  dal  fornitore  prima  dell'inserimento  in  tali elenchi. 

    Per la fornitura dei servizi, i soggetti inseriti negli elenchi si impegnano a non richiedere anticipi di pagamento,  nè ulteriori compensi  per  il  servizio  coperto  dal voucher. 

    Non sono ammissibili i servizi erogati  a  imprese di  cui  il fornitore del servizio sia amministratore, socio o dipendente.        

    I fac simele per le domande saranno resi disponibili sul sito INVITALIA, leggi qui, tutte le altre regole operative per richiedere il bonus                                          

    Allegati:
  • Start up e Crowdfunding

    Start up e PMI innovative: gli incentivi per chi investe

    Pubblicata in GU n 261 la legge n 162 del 2024 con Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up  e delle piccole e medie imprese innovative mediante  agevolazioni  fiscali  e incentivi agli investimenti.

    La legge composta da 5 articoli entrerà in vigore il 22 novembre prossimo, vediamo le novità per queste realtà imprenditoriali.

    Incentivi fiscali per investimenti in start-up e in PMI innovative

    Con l'art 2 della legge si prevede che per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta  una  detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo  29-bis  del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo  4,  comma 9-ter, del decreto-legge 24  gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2015,  n.  33, qualora   la detrazione  sia  di  ammontare  superiore  all'imposta   lorda,  per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta  utilizzabile  nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte  dovute  o  in compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241.

    Il credito d'imposta è fruibile nel periodo  di imposta in cui e' presentata  la  dichiarazione  dei  redditi  e  nei periodi di imposta successivi.
    Le disposizioni si  applicano  agli  investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello  in corso al 31 dicembre 2023.

    Patrimonializzazione imprese trmite sviluppo del mercato italiano dei capitali

    Inoltre con l'art 3 al fine  di  sostenere la  patrimonializzazione delle  imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti  e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato  italiano dei  capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 è  inserito il comma 5-bis che prevede quanto segue.

    Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma  5,  sesto  periodo, il  Patrimonio  Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote  o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate  ai  sensi  dell'articolo  34  del testo  unico  delle  disposizioni  in materia  di   intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli  articoli  41-bis,  41-ter  e 41-quater del medesimo testo unico, la cui politica  di  investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel  rispetto delle seguenti condizioni:

    • a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato gli organismi  di  investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli  quotati in mercati regolamentati o  sistemi  multilaterali  di negoziazione italiani emessi da emittenti di  medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;
    • b) per la quota non  prevalente,  ai  fini  di  ottimizzare  la gestione dei rischi di portafoglio  e  liquidità gli  organismi di investimento collettivo  del  risparmio  possono  investire,  secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di  cui  al comma 6,  in  titoli  quotati  in  mercati  regolamentati  o  sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti  con  sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia,  anche  in deroga al comma 4, lettera b);
    • c) le disposizioni di cui alle lettere a)  e  b)  si  applicano anche  ai  titoli  emessi  da  emittenti che hanno   completato positivamente il processo di ammissione alla  quotazione  su  mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione  italiani,  con data certa di inizio negoziazione;
    • d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di  liquidita' gli  organismi  di  investimento  collettivo del risparmio possono altresì investire, secondo limiti, scadenze,  criteri  e  condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli  di  debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area euro e dalla Commissione europea;
    • e)  l'ammontare  delle  quote  o   azioni   dell'organismo   di investimento collettivo del  risparmio  sottoscritte  dal Patrimonio Destinato e' mantenuto nel limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo  del  risparmio; la restante quota dell'ammontare  del  patrimonio  dell'organismo  di investimento   collettivo   del   risparmio   e'   sottoscritta    da co-investitori  privati  alle  medesime  condizioni  del   Patrimonio Destinato».

    A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, l'articolo 23 del regolamento di cui al decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato  e le altre disposizioni del medesimo regolamento si applicano in quanto compatibili. 

    Legge start up e PMI innovative: ulteriori modifiche a norme precedenti

    La legge di cui sitratta ha inotlre previsto:

    • modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  in materia di agevolazioni agli  investimenti  in  start-up  e  PMI innovative, nonche' disposizioni in materia di Anagrafe  nazionale  delle ricerche,
    • modifiche  al  testo  unico  delle   disposizioni  in materia  di  intermediazione finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58 

    cui si rimanda dal testo di legge.

  • Start up e Crowdfunding

    Start up innovative: novità in arrivo nel Dl Concorrenza

    Il Governo ha approvato in data 26 luglio, tra gli altri provvedimenti il DL Concorrenza con novità per le start up.

    Il Governo precisa che il provvedimento si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del PNRR e si compone di tre parti: 

    • misure in materia di concessioni autostradali; 
    • misure in materia di rilevazione dei prezzi e usi commerciali, settore assicurativo, trasporto e commercio 
    • misure in materia di start up.

    Tra l’altro, nel testo vengono  definite le procedure di aggiudicazione delle concessioni autostradali, l’iter procedurale per la stipula delle convenzioni, la tariffazione e la gestione dei pedaggi e la pianificazione e programmazione degli investimenti autostradali. 

    Vengono inoltre introdotte disposizioni sul trasporto pubblico non di linea e in materia di dehors.

    Start up innovative: cosa contiene il DL Concorrenza

    Come specificato dal MIMIT viene implementata la definizione di Startup innovative: vengono introdotti nuovi parametri in grado di individuare e premiare le imprese con le maggiori potenzialità, ovvero le micro, piccole e medie imprese che, entro 2 anni dall’iscrizione nell’apposito registro speciale, hanno un capitale sociale di 20 mila euro e almeno un dipendente. 

    Viene data particolare attenzione alle Startup innovative che operano nei settori strategici, che potranno permanere nel relativo registro speciale fino a 84 mesi (invece di 60).
    Ampliate le ipotesi in cui gli incubatori certificati possono essere riconosciuti e iscritti nell’apposito registro, estendendo agli stessi i benefici delle deduzioni fiscali del 30% dall’Ires di cui oggi beneficiano altri soggetti economici che investono in Startup.
    Previste inoltre disposizioni per promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di investitori privati e istituzionali.

    Si attende il testo del provvedimento per maggiori dettagli.

  • Start up e Crowdfunding

    Start up green: in arrivo un credito di imposta spese di ricerca e sviluppo

    Il Decreto legge n 34/2023 è stato convertito in legge N 56/2023 pubblicata in GU n 124del 29 maggio.

    Tra le novità previste dall'iter di converisone figura, con l’articolo 7-quater, introdotto in sede referente, un credito d’imposta nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.
    Nel dettaglio, la disposizione in esame riconosce:

    • alle start-up innovative, costituite a partire dal 1° gennaio 2020, 
    • operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, 
    • nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 
    • un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo.

    Tali attività, nello specifico, dovranno essere volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

    E' bene ricordare che il decreto legge n. 179 del 2012 (articolo 25) definisce come start-up innovativa una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetta i seguenti requisiti:

    • sia un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni; abbia residenza in Italia, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in
       Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
    • abbia un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
    • non sia quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
    • non distribuisca e non abbia distribuito utili;
    • abbia come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;
    • non sia il risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda:
    • possieda almeno uno di questi altri requisiti: sostiene spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione; impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale); è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare
       di un software registrato.

    Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
    Un provvedimento MIMIT ne stabilirà le modalità attuative.

  • Start up e Crowdfunding

    Start up: domande per il Premio 2031 entro il 25.06

    Invitalia con un comunicato stampa del 12 maggio informa della possibilità di partecipare al Premio “2031" rivolta a start up innovative.

    In particolare, fino al 25 giugno è aperta la call dedicata a imprese e startup innovative per la partecipazione al bando con in palio premi fino a 50.000 euro in orinetamento e accompagnamento al fare impresa. Vediamo i dettagli.

    Premio 2031: che cos'è

    Premio 2031 è una competizione gratuita aperta a:

    • persone fisiche, 
    • team di progetto, 
    • startup e imprese già costituite, 

    che abbiano una nuova idea imprenditoriale, in grado di generare una ricaduta economica e un impatto sociale positivo principalmente sul territorio italiano, con sede e base di sviluppo in Italia, ma capacità di crescita internazionale. 

    Suddiviso in due bandi, permette attraverso un’unica domanda di concorrere contemporaneamente a più percorsi.

    I partner del Premio hanno la possibilità di selezionare le startup finaliste del loro premio singolo

    Le idee proposte devono essere originali, innovative e attuabili, finanziariamente sostenibili e in grado di generare ritorni economici.

    Con oltre 100 partner partecipanti all'inziativa sono 55 i premi e milioni di euro di montepremi così suddivisi: 

    • 15 Premi Speciali messi in palio da corporate con 41 dai migliori Centri di Innovazione italiani,
    • il 2031 Startup Award.

    Il Premio 2031 consiste in:

    • assegnazione di un mentor specializzato da selezionare tra i partner del network Sistema Invitalia Startup, in base al settore o alla tecnologia della startup. Obiettivo: definire e implementare una strategia di go to market vincente.
    • guida e orientamento all’individuazione dell’incentivo, gestito da Invitalia, più idoneo al progetto d’investimento della startup
    • un percorso personalizzato di accompagnamento per presentare domanda di finanziamento; il servizio di accompagnamento fornisce un supporto metodologico per la compilazione del piano d’impresa, aiuta il team a ragionare sulle singole scelte progettuali, con un’attenzione particolare alla sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa, e le eventuali carenze o incoerenze da rivedere. Il servizio si svilupperà attraverso 3 incontri 1to1 con esperti dell’Agenzia.
    • Occasioni di business matching

    Premio 2031: presenta la domanda entro il 25 giugno

    Al fine di partecipare si indica il calendario dei termini e di svolgimento del premio:

    • Apertura del bando: 11 maggio 2023,
    • Termine per l’invio delle proposte: 25 giugno 2023 (entro la mezzanotte),
    • Premiazione network Centri di Innovazione Italian Tech Week – 27-28-29 settembre 2023,
    • Finale Premio 2031: Dicembre 2023,
    • Comunicazione ai non selezionati: Novembre 2023.

    Visita la sezione specifica del sito di Invitalia, soggetto gestore del Premio 2031 per tutti i dettagli per aderire.

  • Start up e Crowdfunding

    PNRR: disponibile la piattaforma informativa per i Comuni

    Con un comunicato stampa l'IFEL Fondazione ANCI informa che dal 4 maggio è possibile consultare sulla Piattaforma Easy della Fondazione IFEL:

    • comune per comune,
    • l’importo delle risorse assegnate dai bandi del PNRR, 

    banca dati resa possibile attraverso la raccolta e l’analisi dei decreti e delle graduatorie PNRR pubblicate dalle amministrazioni. 

    Viene specificato che, lo scopo della piattaforma è quello di dare informazioni sulla distribuzione territoriale degli investimenti pubblici finanziati dal Piano, anche al fine di orientare in maniera più mirata le azioni di supporto del Progetto Easy-Investimenti. 

    In particolare, sottolinea il comunicato, la sezione #PNRRinCOMUNE del portale permette di visualizzare: le assegnazioni degli investimenti PNRR rivolti a comuni, città metropolitane, unioni di comuni e comunità montane. 

    La navigazione per comune permette di visualizzare in quali missioni e componenti o investimenti e riforme è coinvolto un singolo comune o altra aggregazione nonché, le assegnazioni di cui risulta beneficiario alla data di aggiornamento del database. 

    Una seconda modalità di navigazione permette, invece, di consultare le stesse risorse assegnate per territorio, missione e componente PNRR divise per ripartizioni geografiche, singole regioni e provincie autonome o le singole province. 

    Questa navigazione permette inoltre la lettura della distribuzione territoriale delle assegnazioni di ciascuna missione e componente.

    Il comunicato IFEL, specifica infine come il Sindaco di Novara ha commentato l'attivazione della Piattaforma:

    I Comuni stanno facendo la loro parte. Per loro il Pnrr sta funzionando, pur con tutte le difficoltà dovute anche alla carenza di personale. Sono state già bandite 35 mila gare per un valore di 17 miliardi e 732 mila euro su un totale di assegnazioni agli enti locali pari a 34,1 miliardi di euro. Le assegnazioni per il 36,2% sono localizzate al Nord, il 18,9% al Centro ed il 44,9% al Mezzogiorno. Quest’ultimo dato testimonia nel comparto comunale il rispetto della “clausola 40%”, che consiste nella destinazione territoriale specifica alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40% delle risorse del Piano. Ma in assenza di un'anagrafica completa degli interventi e del relativo soggetto attuatore anche i pagamenti si bloccano, come stanno segnalando moltissimi Comuni”.