• Start up e Crowdfunding

    Smart & Start agevolazione imprese: la novità della polizza catastrofale

    Nuove regole per Smart&Start Italia, l’incentivo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy destinato alle startup innovative.

    Il decreto del 13 luglio 2026 aggiorna la platea dei beneficiari, semplifica la valutazione dei progetti e interviene sul rapporto tra investimenti nel capitale e trasformazione del finanziamento in contributo a fondo perduto. 

    Lo sportello, intanto, resta aperto.

    Con il decreto MIMIT del 13 luglio 2026, che aggiorna la disciplina di Smart&Start Italia per adeguarla alla nuova definizione di startup innovativa introdotta dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193. si intrpduce tra i requisiti da considerare per l’accesso all’incentivo il rispetto degli obblighi assicurativi contro i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali. 

    Sostegno alle startup innovative (Smart & Start Italia)

    Smart&Start Italia cambia veste nel 2026. 

    Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il 2 settembre 2026 il decreto ministeriale del 13 luglio 2026 che modifica la disciplina dell’incentivo dedicato alla nascita e allo sviluppo delle startup innovative.

    Attenzione però ai tempi: il provvedimento è già disponibile sul sito del MIMIT, ma al 10 settembre 2026 il Ministero precisa che il comunicato relativo al decreto è ancora “in corso di pubblicazione nella GURI”.

    Il nuovo intervento punta soprattutto ad adeguare Smart&Start alla nuova definizione di startup innovativa introdotta dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193, oltre che a semplificare l’istruttoria dei business plan e a precisare le regole sugli investimenti nel capitale di rischio utilizzabili per trasformare parte del finanziamento agevolato in fondo perduto.

    La misura, istituita nel 2014, continua comunque a essere operativa: lo sportello è aperto e le domande possono essere presentate online attraverso la piattaforma di Invitalia. Anche la documentazione fornita dal MIMIT conferma che Smart&Start è destinata alla nuova imprenditorialità innovativa su tutto il territorio nazionale.

    Smart&Start 2026, cosa cambia con il decreto del 13 luglio

    La prima novità significativa riguarda proprio chi può accedere alla misura.

    Nella versione della scheda MIMIT precedente all’aggiornamento si faceva riferimento alle startup innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi

    Nella scheda aggiornata dopo il decreto del luglio 2026 il Ministero indica invece come beneficiarie le startup innovative che siano micro, piccole o medie imprese e che rispettino i requisiti dell’articolo 25 del decreto-legge 179/2012 così come modificato dalla legge n. 193 del 2024.

    Il cambiamento è collegato direttamente alla riforma della disciplina delle startup innovative. 

    La legge n. 193/2024 ha infatti modificato, tra gli altri aspetti, i requisiti per l'iscrizione e il mantenimento dello status di startup innovativa, introducendo il riferimento alla definizione europea di PMI e nuove condizioni per la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese.

    Per Smart&Start diventa quindi ancora più importante verificare non soltanto l'età della società, ma l'effettivo possesso e mantenimento dello status di startup innovativa secondo la nuova disciplina.

    Cambia anche il tutoraggio: fino a 36 mesi e 10.000 euro

    Un'altra modifica concreta emerge dal confronto tra la precedente disciplina pubblicata dal Ministero e la scheda aggiornata. Ora i servizi di tutoraggio tecnico-gestionale sono riservati alle imprese costituite da non più di 36 mesi alla data della domanda e hanno un valore pari a 10.000 euro.

    Nella precedente configurazione riportata dal MIMIT, invece, il tutoraggio era destinato alle startup costituite da non più di 12 mesi, con un valore di 15.000 euro nelle regioni del Mezzogiorno e 7.500 euro nel resto d'Italia.

    Si amplia quindi la fascia temporale delle giovani imprese che possono beneficiare dell'accompagnamento tecnico e gestionale.

    Business plan: procedure più semplici

    Un altro capitolo del decreto riguarda la valutazione dei progetti.

    Il MIMIT spiega che il decreto del 13 luglio introduce “ulteriori semplificazioni delle procedure per la valutazione dei piani di impresa”.

    Restano comunque centrali i quattro elementi utilizzati da Invitalia per l'istruttoria: competenze tecniche, organizzative e gestionali del team; carattere innovativo dell'idea; sostenibilità economico-finanziaria del progetto; fattibilità tecnologica e operativa.

    Sono previste inoltre premialità, tra l'altro, per i progetti sviluppati in collaborazione con organismi di ricerca, incubatori, acceleratori e Digital Innovation Hub.

    Più attenzione agli investitori: come funziona la conversione in fondo perduto

    Il decreto interviene anche sul rapporto tra Smart&Start e gli investimenti nel capitale della startup.

    La possibilità di convertire una parte del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto esiste già dal 2022. Il nuovo provvedimento del 2026, secondo il MIMIT, introduce specificazioni sugli investimenti nel capitale di rischio validi ai fini della conversione.

    In base alla disciplina indicata dal Ministero, una startup beneficiaria che riceve apporti nel proprio capitale di rischio da investitori terzi oppure da soci persone fisiche può chiedere la conversione di una parte del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto.

    L'importo convertibile può arrivare fino al 50% delle somme apportate dagli investitori o dai soci, fermo restando un limite massimo pari al 50% dell'intero ammontare delle agevolazioni concesse.

    Chi può richiedere Smart&Start Italia nel 2026

    Smart&Start è destinata alle startup innovative micro, piccole e medie, con sede legale e operativa in Italia e iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese.

    Possono però presentare domanda anche le persone fisiche che non hanno ancora costituito la società. Se il progetto viene ammesso, la startup deve essere costituita entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione.

    Sono ammesse anche imprese straniere, purché si impegnino ad aprire almeno una sede operativa in Italia.

    La stessa platea è indicata nella documentazione messa a disposizione dal Ministero.

    Quali progetti finanzia

    Il programma deve riguardare attività caratterizzate da almeno uno dei seguenti elementi:

    • significativo contenuto tecnologico e innovativo;
    • sviluppo di prodotti e servizi nell'economia digitale, nell'intelligenza artificiale, nella blockchain o nell'Internet of Things;
    • valorizzazione economica dei risultati della ricerca pubblica o privata, compresi gli spin-off della ricerca.

    I progetti possono essere realizzati anche insieme a organismi di ricerca, incubatori, acceleratori e Digital Innovation Hub.

    Quanto finanzia Smart&Start: investimenti da 100.000 a 1,5 milioni

    Sono ammessi piani d'impresa compresi tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro.

    Tra le spese finanziabili rientrano impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche; brevetti, marchi, licenze, certificazioni e know-how; servizi specialistici e tecnologici, compresi marketing e web marketing; personale e collaboratori impiegati nella realizzazione del progetto.

    È inoltre finanziabile, nel limite del 20% delle altre spese ammissibili, una quota per il capitale circolante, che può coprire ad esempio materie prime, servizi, hosting, housing e utilizzo di beni di terzi.

    Il progetto deve partire dopo la presentazione della domanda e deve essere completato entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.

    Finanziamento a tasso zero fino al 90%

    L'agevolazione principale consiste in un finanziamento senza interessi pari all'80% delle spese ammissibili, con durata massima di dieci anni.

    La copertura sale al 90% per le startup interamente costituite da donne e/o da giovani fino a 35 anni oppure, alle condizioni previste dalla disciplina, quando nella società è presente un dottore di ricerca rientrato dall'estero.

    Per le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il finanziamento viene restituito solo per il 70% dell'importo concesso: in sostanza il restante 30% non deve essere restituito.

    La stessa agevolazione è stata estesa, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle startup localizzate nei comuni dei crateri sismici individuati dalla normativa.

    Ci sono risorse Smart&Start nel 2026?

    La scheda MIMIT aggiornata conferma che alla misura sono ancora associate anche risorse PNRR per 10 milioni di euro, riservate esclusivamente alle startup femminili, stanziate originariamente con il decreto interministeriale del 24 novembre 2021 e successivamente rimodulate nel 2023.

    Smart&Start beneficia inoltre delle risorse del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-2027, assegnate alla misura per assicurare la continuità degli interventi nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

    Al momento, tuttavia, nella documentazione MIMIT consultabile non risulta indicato un nuovo stanziamento autonomo specificamente denominato “risorse Smart&Start 2026” collegato al decreto del 13 luglio. Il decreto modifica soprattutto la disciplina della misura, mentre lo sportello continua a operare sulle disponibilità finanziarie assegnate allo strumento.

    Come fare domanda

    Non è prevista una scadenza unica indicata dal MIMIT: lo sportello è attualmente aperto.

    La richiesta deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Smart&Start gestita da Invitalia, che cura l'istruttoria, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.

    La domanda viene quindi valutata sulla base della qualità del team, dell'innovatività del progetto, della sostenibilità economico-finanziaria e della fattibilità tecnica.

    Tra gli aspetti da non trascurare nel 2026 c'è anche il rispetto degli obblighi assicurativi contro gli eventi catastrofali: il MIMIT ricorda che l'adempimento è uno dei requisiti verificati ai fini dell'accesso e dell'erogazione delle agevolazioni.

    Quando entrano in vigore le nuove regole

    È questo il punto da tenere sotto controllo.

    Il decreto è datato 13 luglio 2026 ed è stato pubblicato sul sito del MIMIT il 2 settembre, ma il Ministero segnala che il relativo comunicato è ancora in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Per le startup interessate a presentare domanda, quindi, è opportuno distinguere tra la misura Smart&Start, che resta aperta e operativa, e le modifiche introdotte dal nuovo decreto, la cui piena efficacia va verificata alla luce della pubblicazione in Gazzetta e degli eventuali successivi aggiornamenti applicativi del MIMIT e di Invitalia.

  • Start up e Crowdfunding

    Start-up: chiarimenti sui nuovi requisiti per iscriversi al RI

    Con la Circolare del 30 luglio il Ministero delle imprese e made in Italy fornisce importanti chiarimenti per le start up.

    In particolare, vengono fornite indicazioni e chiarimenti in relazione all’iscrizione e al mantenimento dello status di start up innovativa, a seguito delle modifiche apportate al quadro normativo di riferimento della Legge n 193/2024.

    Tra gli altri aspetti si evidenzia il chiarimento sui Nuovi requisiti per l’iscrizione alla sezione speciale del RI da parte delle start-up innovative 

    Start-up: chiarimenti dal MIMIt del 30 luglio

    Si premette, innanzitutto, che i soggetti interessati potranno richiedere l’iscrizione alla sezione speciale del RI dedicata alle start-up innovative nelle forme indicate dal comma 15 del richiamato articolo 25 e cioè attraverso un modello di autocertificazione unificato e approvato dal Ministero, che sarà reso disponibile, nella sua versione aggiornata, da parte degli Uffici Camerali.
    Un dubbio relativo all’accostamento tra i nuovi requisiti necessari ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del RI e quelli già presenti nella norma originale sorge dalla combinazione tra quanto disposto dalla lettera a)-bis dell’articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012 e quanto previsto dalla lettera d) dell’articolo 25, comma 2.

    Infatti, ai sensi della lettera a)-bis il richiedente deve essere una PMI, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, ma al contempo, a partire dal secondo anno di iscrizione, deve rispettare il contenuto della predetta lettera d), registrando un valore della produzione totale annua, come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non superiore a 5 milioni di euro. 

    Il mimit evidenzia che i due requisiti non devono ritenersi in contraddizione, ma piuttosto contestuali, dovendo sussistere contemporaneamente.
    Gli Uffici competenti saranno tenuti a verificare che la startup rientri nella definizione di PMI in base alla citata Raccomandazione 2003/361/CE. 

    Per dichiarare questo requisito la startup deve tenere conto non solo delle imprese che la controllano e che sono ad essa ‘collegate’ (v. concetto di
    ‘impresa unica’ di cui al Reg. (UE) 2023/2831) ma anche delle imprese che la controllano e che sono ad essa solo ‘associate’ in base all’articolo 3 comma 2 dell’Allegato alla Raccomandazione. 

    Si precisa che le start-up associate/collegate/controllate da grandi imprese non potranno essere ritenute ammissibili.
    L’autocertificazione annuale aggiornata, di cui sopra, dovrà attestare, inoltre, che la società richiedente non svolga “attività prevalente di agenzia e di consulenza”, come disposto dalla nuova formulazione dell’articolo 25, comma 2, lettera f) del D.L. 179/2012.
    A tal fine, si precisa che per “consulenza” bisogna intendere una prestazione lavorativa professionale da parte di un’impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia e assiste il proprio cliente nello svolgimento di atti, fornisce informazioni e pareri. 

    Pertanto, dovranno essere escluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese con i seguenti codici Ateco prevalenti:

    • a) 70.2 – Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale;
    • b) 74.99 – Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.

    Sono esclusi anche i relativi sottocodici. Ad esempio, per quanto riguarda il codice 74.99, sono esclusi i seguenti codici:

    • a) 74.99.1 – Consulenza agraria;
    • b) 74.99.2 – Consulenza in materia di sicurezza;
    • c) 74.99.3 – Consulenza ambientale e di risparmio energetico;
    • d) 74.99.4 – Consulenza in enogastronomia;
    • e) 74.99.9 – Attività varie professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.

    Chiarimenti sul concetto di “Agenzia”

    Per “agenzia”, invece, bisogna intendere un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese che esercitano l’attività di agente o rappresentante di commercio ai sensi della Legge 204/1985. 

    D’altra parte, non esistendo codici Ateco strettamente riconducibili al concetto di “agenzia”, si raccomanda di prestare particolare attenzione all’attività dichiarata dall’impresa presso il RI e alla descrizione dell’attività prevalente che il richiedente sarà tenuto ad inserire nel modello di autocertificazione dei requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale del RI. Lo stesso modello conterrà anche una dichiarazione dell’impresa relativa all’esclusione dello svolgimento di attività prevalente di agenzia e consulenza.

    Ciò premesso, bisogna tenere in debita considerazione che una parte delle start-up già iscritte alla data di entrata in vigore della legge 193/2024, modificativa del D.L. 179/2012, possa svolgere “in prevalenza attività di agenzia e consulenza”. 

    Nei riguardi di tali imprese non si procederà ad una cancellazione immediata dalla sezione speciale, ammettendo la possibilità di dimostrare il possesso definitivo del requisito attraverso la successiva dichiarazione annuale di mantenimento dell’iscrizione.

    A conferma di tale interperetazione infatti, il sopra richiamato articolo 29 della legge 193/2024, il quale garantisce un regime di favore alle start-up già iscritte, assicurando dei tempi aggiuntivi per dimostrare il possesso dei requisiti necessari alla permanenza nella sezione

    speciale oltre il terzo anno e, quindi, consentendo un adeguamento graduale alla nuova disciplina.

    Per analogia, si deve ritenere che il principio di “graduale adeguamento” appena menzionato trovi applicazione anche per il requisito dell’attività prevalente. Pertanto, l’impresa avrà tempo fino al momento della prossima dichiarazione di mantenimento per dimostrare, tramite il richiamato modulo di autocertificazione, il possesso del suddetto requisito.

    Allegati:
  • Start up e Crowdfunding

    Start up innovativa: novità e regole 2025

    La startup innovativa è un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale italiana.

    Il D.L. 179/2012, come modificato dalla Legge annuale concorrenza 193/2024ha introdotto alcune misure specifiche a sostegno di tale tipologia di impresa per supportarle durante il loro ciclo di vita (nascita, crescita, maturità). 

    Con questo pacchetto, oltre a sviluppare un ecosistema dell’innovazione dinamico e competitivo, creare nuove opportunità per fare impresa e incoraggiare l’occupazione, si vuole promuovere una strategia di crescita sostenibile.

    Le imprese in possesso dei requisiti possono accedere allo status di startup innovativa tramite autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e godere delle agevolazioni registrandosi nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della propria provincia.

    Le modifiche di cui sopra, in aggiunta a quanto già previsto per le start up dalla Legge n 162 del 2024, sono volte a favorire l’accesso ai finanziamenti, e, in particolare, a beneficiare di ulteriori incentivi fiscali che si affiancano a quelli già presenti. Leggi anche Start up e PMI innovative: gli incentivi per chi investe 

    Start up innovativa: nuove regole e incentivi 2025

    In particolare, il Capo III della legge sulla concorrenza, dagli articoli 28 a 33, contiene norme per la disciplina in materia di start-up innovative e incubatori certificati.

    In primo luogo si interviene sul Start-up Act che riporta le definizioni di start-up innovativa e di incubatore certificato, risalenti ormai al 2017.

    Queste definizioni vengono aggiornate e viene modificato il regime di incentivi.

    Vediamo cosa contengono le nuove norme:

    • l'articolo 28 aggiunge ulteriori requisiti che qualificano il concetto di start-up innovativa. Si introduce il requisito secondo cui la start-up innovativa deve essere una micro, piccola o media impresa (Mpmi) come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE e, nell'ambito del requisito per cui tale tipologia di impresa debba avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico viene specificato che la stessa non deve svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza. Lo stesso articolo 28 inserisce delle condizioni specifiche ai fini della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno, fino ai cinque complessivi previsti, e consentendo di estendere il termine dei cinque anni complessivi per la permanenza per ulteriori due anni, sino a un massimo di quattro anni, per il passaggio alla fase di scale-up, in presenza di requisiti specifici, essenzialmente ascrivibili allo sviluppo dell'impresa. Inoltre, si introduce che mantiene gli incentivi di settore.
    • l'articolo 29, prevede che le start-up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese abbiano diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che siano raggiunti i nuovi requisiti, entro dodici o sei mesi, a patto che siano iscritte nel registro speciale, rispettivamente da oltre o da meno di diciotto mesi. Poi, dispone che le imprese non più in possesso dei requisiti di start-up innovativa possano iscriversi, qualora ne abbiano i requisiti, nel registro delle Pmi innovative.
    • l'articolo 31 delimita l'ambito di applicazione della discpiplina agevoltiva e fissa al 31 dicembre 2024, il termine ultimo ai fini della fruizione della detrazione del 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più Pmi innovative.
    • l'articolo 32, prosegue nell’obiettivo di incentivare l'investimento in start-up innovative attraverso il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati che effettuino, direttamente o tramite altri organismi specializzati, investimenti in start-up innovative. Il beneficio è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, nella misura dell'8% della somma investita entro il limite massimo di 500.000 euro di investimento annuo, con obbligo di mantenimento dello stesso per almeno 3 anni, pena la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione di quanto fruito. Il contributo è inoltre concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2025.
    • l'articolo 33 stabilisce, quale condizione di accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il venture capital effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare che i suddetti investimenti siano almeno pari al 5% (10%a partire dall'anno 2026) del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.
      Poi, con apposita clausola di salvaguardia, riconosce, in ogni caso, il beneficio fiscale, per gli investimenti qualificati effettuati da tali enti di previdenza in base alla normativa previgente.
      Il regime di non imponibilità è applicabile ai redditi finanziari derivanti da investimenti effettuati, prima della data di entrata in vigore di tali disposizioni, dalle Casse di previdenza private e dai Fondi pensione, a prescindere dalla composizione del paniere di investimenti qualificati risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente.

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  • Start up e Crowdfunding

    Detraibilità IVA dei beni acquistati in fase di start up

    Con l'ordinanza n 22664/2024 la Cassazione ha stabilito che è detraibile l'IVA per l'acquisto di beni strumentali all'attività d'impresa a prescindere dal momento di acquisto degli stessi.

    Anche se acquistati in fase di start up spetta la detrazione IVA, i dettagli della pronuncia.

    Detraibilità IVA dei beni in fase di start up: chiarimenti della Cassazione

    Con l'ordinanza n. 22664 del 12 agosto 2024 , la Corte di Cassazione affronta la questione della detraibilità dell'IVA sugli acquisti di beni strumentali effettuati da una società durante la fase di start-up, ovvero prima dell'effettivo avvio dell'attività imprenditoriale.

    Il tutto si è generato da un contenzioso tra una società e l'Agenzia delle Entrate veniva disconosciuto un credito IVA di circa 62.000 euro, relativo all'acquisto di un opificio industriale.

    L'immobile, acquistato per essere utilizzato nell'attività di confezionamento di abbigliamento, era stato poi locato a terzi prima che l'attività imprenditoriale fosse effettivamente avviata.

    L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che, essendo trascorsi circa cinque anni tra l'acquisto e l'avvio dell'attività, mancassero i requisiti di inerenza e strumentalità necessari per la detraibilità dell'IVA.

    L'ADE aveva sostenuto che l'immobile non era stato effettivamente utilizzato per l'attività dichiarata e che la locazione a terzi era estranea all'esercizio dell'attività imprenditoriale principale.

    La Corte di Cassazione, ha però accolto il ricorso della società, stabilendo che l'IVA è detraibile anche per beni strumentali acquistati durante la fase preparatoria di un'attività imprenditoriale, a condizione che tali acquisti siano effettivamente inerenti all'attività imprenditoriale complessiva

    La Corte ha affermato che non è necessario che l'attività sia già operativa al momento dell'acquisto del bene, purché il bene stesso sia funzionale all'organizzazione dell'impresa e alle sue future attività economiche, sottolineando che solo gli acquisti chiaramente estranei all'attività imprenditoriale non possono beneficiare della detrazione dell'IVA.

    In conclusione,  l'IVA sugli acquisti di beni strumentali durante la fase di start-up è detraibile, purché tali beni siano effettivamente destinati all'attività imprenditoriale, anche se l'operatività dell'impresa avviene successivamente.