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Start up innovative: riodino delle regole con un TU
Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo viene pubblicata la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge dell'11 marzo 2026, n. 34).
Tra le misure vi sono bovità per le start-up e PMI innovative, vediamo di cosa si tratta.
Start up innovative: nuove regole in arrivo
In particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:
- start-up innovative,
- spin-off,
- PMI innovative e di incubatori e acceleratori di start-up,
nonchè di quelle relative a tutte le attivita' di filiera concernenti servizi di formazione e alta formazione, ricerca, sostegno e investimento rivolte ai predetti soggetti, mediante la redazione di un testo unico, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) unificazione e razionalizzazione della disciplina;
b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica, funzionale e sistematica della normativa;c) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
d) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, al fine di favorire, anche avvalendosi delle tecnologie piu' avanzate, l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della liberta' di impresa e della concorrenza, attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e gradualita';
e) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di collaborazione tra le istituzioni universitarie, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca e le imprese, per la creazione di start-up
innovative e spin-off per la valorizzazione delle attività di ricerca, dei modelli innovativi e del trasferimento tecnologico.
Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in ItalySullo schema di decreto legislativo è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Inoltre, lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo puo' comunque essere emanato.
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Start-up: chiarimenti sui nuovi requisiti per iscriversi al RI
Con la Circolare del 30 luglio il Ministero delle imprese e made in Italy fornisce importanti chiarimenti per le start up.
In particolare, vengono fornite indicazioni e chiarimenti in relazione all’iscrizione e al mantenimento dello status di start up innovativa, a seguito delle modifiche apportate al quadro normativo di riferimento della Legge n 193/2024.
Tra gli altri aspetti si evidenzia il chiarimento sui Nuovi requisiti per l’iscrizione alla sezione speciale del RI da parte delle start-up innovative
Start-up: chiarimenti dal MIMIt del 30 luglio
Si premette, innanzitutto, che i soggetti interessati potranno richiedere l’iscrizione alla sezione speciale del RI dedicata alle start-up innovative nelle forme indicate dal comma 15 del richiamato articolo 25 e cioè attraverso un modello di autocertificazione unificato e approvato dal Ministero, che sarà reso disponibile, nella sua versione aggiornata, da parte degli Uffici Camerali.
Un dubbio relativo all’accostamento tra i nuovi requisiti necessari ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del RI e quelli già presenti nella norma originale sorge dalla combinazione tra quanto disposto dalla lettera a)-bis dell’articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012 e quanto previsto dalla lettera d) dell’articolo 25, comma 2.Infatti, ai sensi della lettera a)-bis il richiedente deve essere una PMI, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, ma al contempo, a partire dal secondo anno di iscrizione, deve rispettare il contenuto della predetta lettera d), registrando un valore della produzione totale annua, come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non superiore a 5 milioni di euro.
Il mimit evidenzia che i due requisiti non devono ritenersi in contraddizione, ma piuttosto contestuali, dovendo sussistere contemporaneamente.
Gli Uffici competenti saranno tenuti a verificare che la startup rientri nella definizione di PMI in base alla citata Raccomandazione 2003/361/CE.Per dichiarare questo requisito la startup deve tenere conto non solo delle imprese che la controllano e che sono ad essa ‘collegate’ (v. concetto di
‘impresa unica’ di cui al Reg. (UE) 2023/2831) ma anche delle imprese che la controllano e che sono ad essa solo ‘associate’ in base all’articolo 3 comma 2 dell’Allegato alla Raccomandazione.Si precisa che le start-up associate/collegate/controllate da grandi imprese non potranno essere ritenute ammissibili.
L’autocertificazione annuale aggiornata, di cui sopra, dovrà attestare, inoltre, che la società richiedente non svolga “attività prevalente di agenzia e di consulenza”, come disposto dalla nuova formulazione dell’articolo 25, comma 2, lettera f) del D.L. 179/2012.
A tal fine, si precisa che per “consulenza” bisogna intendere una prestazione lavorativa professionale da parte di un’impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia e assiste il proprio cliente nello svolgimento di atti, fornisce informazioni e pareri.Pertanto, dovranno essere escluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese con i seguenti codici Ateco prevalenti:
- a) 70.2 – Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale;
- b) 74.99 – Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
Sono esclusi anche i relativi sottocodici. Ad esempio, per quanto riguarda il codice 74.99, sono esclusi i seguenti codici:
- a) 74.99.1 – Consulenza agraria;
- b) 74.99.2 – Consulenza in materia di sicurezza;
- c) 74.99.3 – Consulenza ambientale e di risparmio energetico;
- d) 74.99.4 – Consulenza in enogastronomia;
- e) 74.99.9 – Attività varie professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
Chiarimenti sul concetto di “Agenzia”
Per “agenzia”, invece, bisogna intendere un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese che esercitano l’attività di agente o rappresentante di commercio ai sensi della Legge 204/1985.
D’altra parte, non esistendo codici Ateco strettamente riconducibili al concetto di “agenzia”, si raccomanda di prestare particolare attenzione all’attività dichiarata dall’impresa presso il RI e alla descrizione dell’attività prevalente che il richiedente sarà tenuto ad inserire nel modello di autocertificazione dei requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale del RI. Lo stesso modello conterrà anche una dichiarazione dell’impresa relativa all’esclusione dello svolgimento di attività prevalente di agenzia e consulenza.
Ciò premesso, bisogna tenere in debita considerazione che una parte delle start-up già iscritte alla data di entrata in vigore della legge 193/2024, modificativa del D.L. 179/2012, possa svolgere “in prevalenza attività di agenzia e consulenza”.
Nei riguardi di tali imprese non si procederà ad una cancellazione immediata dalla sezione speciale, ammettendo la possibilità di dimostrare il possesso definitivo del requisito attraverso la successiva dichiarazione annuale di mantenimento dell’iscrizione.
A conferma di tale interperetazione infatti, il sopra richiamato articolo 29 della legge 193/2024, il quale garantisce un regime di favore alle start-up già iscritte, assicurando dei tempi aggiuntivi per dimostrare il possesso dei requisiti necessari alla permanenza nella sezione
speciale oltre il terzo anno e, quindi, consentendo un adeguamento graduale alla nuova disciplina.
Per analogia, si deve ritenere che il principio di “graduale adeguamento” appena menzionato trovi applicazione anche per il requisito dell’attività prevalente. Pertanto, l’impresa avrà tempo fino al momento della prossima dichiarazione di mantenimento per dimostrare, tramite il richiamato modulo di autocertificazione, il possesso del suddetto requisito.
Allegati: -
Acceleratori e incubatori start up: regole per le domande di contributo
In GU n 141 del 20 giugno le regole per il credito di imposta per incubatori e acceleratori delle start up.
Ricordiamo che sono:
- «incubatori certificati»: le società di cui all'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012;
- «acceleratori certificati»: gli incubatori che svolgono in via esclusiva attività di supporto e accelerazione di start-up innovative, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, ultimo periodo, del decreto-legge n. 179/2012.
Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Contributo 2025 acceleratori e incubatori: beneficiari
Possono beneficiare del contributo, sotto forma di credito d'imposta gli incubatori e gli acceleratori certificati che alla data di presentazione dell'istanza:
- a) sono regolarmente costituiti e iscritti e attivi nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012;
- b) non sono sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- c) non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e non si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Contributo 2025 acceleratori e incubatori: investimenti ammissibili e contributo
Ai sensi dell'art 5 del decreto in oggetto costituiscono investimenti ammissibili le somme investite dai soggetti beneficiari a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui all'art. 8, comma 2, nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.
L'investimento massimo per il quale è riconosciuto il credito d'imposta non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, a decorrere dal 2025, l'importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni dalla data di effettuazione.Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è concesso ai sensi del regolamento de minimis, con le esclusioni settoriali e nei limiti di massimale ivi previsti anche per impresa unica.
Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è riconosciuto in misura pari all'8 per cento dell'investimento di cui all'art. 5, comma 2, nel rispetto del limite di spesa annuo previsto.
Il contributo puo' essere cumulato con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.Contributo 2025 acceleratori e incubatori: presenta la domanda
Attenzione al fatto che prima dell'effettuazione dell'investimento, ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, gli incubatori e gli acceleratori certificati presentano istanza al soggetto gestore attraverso apposita procedura
L'istanza indica, per ciascun anno, l'ammontare e le caratteristiche dell'investimento che intendono effettuare, gli elementi identificativi della start-up innovativa destinataria dell'investimento e, in caso di investimento indiretto, dell'organismo di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative, nonché la data presunta dell'investimento e l'importo del credito d'imposta richiesto.
Con apposito bando da adottarsi con decreto del Ministero entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sono definite la data di apertura dei termini di presentazione delle istanze, la procedura attraverso la quale presentare l'istanza, le modalità di verifica della stessa, le modalità di comunicazione degli esiti all'istante con l'indicazione del credito fruibile e sino al raggiungimento del limite di spesa annuale complessivo di cui all'art. 3, comma 1.
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Voucher 3I per start up e micro imprese: via alle domande
Il MIMIT con Decreto Direttoriale del 19.11 pubblica le regole per l'apertura dello sportello della agevolazione nota come Voucher 3I.
Ricordiamo che con il Decreto 8 agosto 2024 per l'anno 2024, si concede la misura agevolativa del voucher 3I ossia del contributo per la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative e le microimprese.
Lo sportello sarà aperto dalle ore 10 del giorno 10 dicembre, e a tal proposito Invitalia soggetto gestore della misura ha pubblicato il format di domanda, clicca qui per scaricarlo.
Voucher 3I: cosa ci acquisto?
Il decreto specifica che tramite il voucher 3I è possibile acquisire i seguenti servizi:
- a) servizi di consulenza relativi all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della
brevettabilità dell'invenzione; - b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- c) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
Si precisa che i servizi di cui sopra, per l'acquisizione dei quali è possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e dagli avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti, rispettivamente, dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense sulla base di criteri e modalità fissati con i successivi articoli 5 e 6 del presente decreto.
L'inclusione dei soggetti fornitori negli elenchi avviene su base volontaria, tramite la presentazione della propria candidatura.
Ciascun soggetto può richiedere la concessione di un solo voucher 3I, per un solo servizio fermo restando che, per la richiesta del voucher relativo ai servizi di cui alla lettera c) del comma 1, il soggetto beneficiario deve esserein possesso di una domanda di brevetto nazionale.
L'impresa utilizzerà il voucher 3I concesso per fruire del servizio richiesto, le cui modalità di pagamento sono disciplinate all'art. 4, comma 7.
Non possono essere richiesti servizi per i quali il soggetto beneficiario abbia già ricevuto un voucher 3I.Voucher 3I: procedura per la domanda dal 10.12
Il Voucher 3I è concesso, ai sensi e nei limiti di cui al regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti «de minimis», nelle seguenti misure:
- a) euro 1.000,00 + IVA per i servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilita' dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorita' preventive;
- b) euro 3.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- c) euro 4.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi al deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto.
Il voucher non include gli oneri relativi a tasse e diritti concernenti il deposito delle domande di brevetto.
L'agevolazione è concessa sulla base di una procedura automatica a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni che si aprirà il prossimo 10 dicembre come previsto dal DD MIMIT del 19.11.
Le domande di agevolazione, aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi di consulenza relativi agli ambiti di cui all’articolo 3 del decreto 8 agosto 2024, devono essere presentate dalle microimprese e dalle start-up innovative interessate, a pena di invalidità, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore nell’apposita sezione del sito internet www.invitalia.it, a partire dalle ore 12.00 e fino alle ore 18.00 del giorno 10 dicembre 2024 e dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili per il riconoscimento dei voucher.
Il Soggetto gestore procede a dare tempestiva comunicazione sul proprio sito internet dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e della conseguente chiusura dello sportello agevolativo a partire dal giorno successivo a quello di esaurimento delle risorse.
Per potere accedere all'agevolazione, il soggetto richiedente presenta apposita domanda nella quale deve essere indicata la tipologia del servizio di consulenza di cui intende beneficiare, nonche' il fornitore individuato e la relativa accettazione dell'incarico.
Ricevuta la domanda, il soggetto gestore fornisce riscontro al richiedente dell'avvenuta ricezione della stessa unitamente alla trasmissione del codice unico di progetto (CUP) assegnato alla richiesta e procede con la verifica dei requisiti previsti per l'accesso all'agevolazione
Il soggetto gestore, in caso di esito positivo, della valutazione di cui al comma 5, rilascia il voucher notificandolo ai soggetti interessati. In caso di esito negativo, il soggetto gestore procede con il diniego dell'istanza, dandone comunicazione al soggetto richiedente.
L'iter di valutazione sarà espletato nel rispetto del termine indicato nel successivo decreto di cui all'art. 8.
A seguito dell'esito dei controlli effettuati dal soggetto gestore sull'effettiva erogazione del servizio, secondo le modalità e nei termini indicati nel decreto di cui all'art. 8, il fornitore del servizio emette relativa fattura con indicazione nell'apposito campo del relativo CUP ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Il soggetto gestore procede al pagamento per l'intero importo della fattura in favore del singolo fornitore di servizi, entro trenta giorni dalla ricezione della fattura stessa.
Nel caso dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), l'esito positivo dei controlli è vincolato al superamento delle verifiche preliminari di ricevibilità, da parte della Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, della domanda di brevetto presentata.
Non sono ammessi al pagamento tramite il voucher 3I i servizi erogati da soggetti non inclusi negli elenchi di cui all'art. 3, comma 2 o erogati dal fornitore prima dell'inserimento in tali elenchi.
Per la fornitura dei servizi, i soggetti inseriti negli elenchi si impegnano a non richiedere anticipi di pagamento, nè ulteriori compensi per il servizio coperto dal voucher.
Non sono ammissibili i servizi erogati a imprese di cui il fornitore del servizio sia amministratore, socio o dipendente.
I fac simele per le domande saranno resi disponibili sul sito INVITALIA, leggi qui, tutte le altre regole operative per richiedere il bonus
Allegati: - a) servizi di consulenza relativi all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della
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Detraibilità IVA dei beni acquistati in fase di start up
Con l'ordinanza n 22664/2024 la Cassazione ha stabilito che è detraibile l'IVA per l'acquisto di beni strumentali all'attività d'impresa a prescindere dal momento di acquisto degli stessi.
Anche se acquistati in fase di start up spetta la detrazione IVA, i dettagli della pronuncia.
Detraibilità IVA dei beni in fase di start up: chiarimenti della Cassazione
Con l'ordinanza n. 22664 del 12 agosto 2024 , la Corte di Cassazione affronta la questione della detraibilità dell'IVA sugli acquisti di beni strumentali effettuati da una società durante la fase di start-up, ovvero prima dell'effettivo avvio dell'attività imprenditoriale.
Il tutto si è generato da un contenzioso tra una società e l'Agenzia delle Entrate veniva disconosciuto un credito IVA di circa 62.000 euro, relativo all'acquisto di un opificio industriale.
L'immobile, acquistato per essere utilizzato nell'attività di confezionamento di abbigliamento, era stato poi locato a terzi prima che l'attività imprenditoriale fosse effettivamente avviata.
L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che, essendo trascorsi circa cinque anni tra l'acquisto e l'avvio dell'attività, mancassero i requisiti di inerenza e strumentalità necessari per la detraibilità dell'IVA.
L'ADE aveva sostenuto che l'immobile non era stato effettivamente utilizzato per l'attività dichiarata e che la locazione a terzi era estranea all'esercizio dell'attività imprenditoriale principale.
La Corte di Cassazione, ha però accolto il ricorso della società, stabilendo che l'IVA è detraibile anche per beni strumentali acquistati durante la fase preparatoria di un'attività imprenditoriale, a condizione che tali acquisti siano effettivamente inerenti all'attività imprenditoriale complessiva.
La Corte ha affermato che non è necessario che l'attività sia già operativa al momento dell'acquisto del bene, purché il bene stesso sia funzionale all'organizzazione dell'impresa e alle sue future attività economiche, sottolineando che solo gli acquisti chiaramente estranei all'attività imprenditoriale non possono beneficiare della detrazione dell'IVA.
In conclusione, l'IVA sugli acquisti di beni strumentali durante la fase di start-up è detraibile, purché tali beni siano effettivamente destinati all'attività imprenditoriale, anche se l'operatività dell'impresa avviene successivamente.
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Startup Turismo: domande di agevolazione entro il 6 dicembre
Con avviso n 31101 del 22 novembre il Ministero del Turismo definisce le modalità per la presentazione delle domande per il supporto ai progetti di sviluppo delle startup coinvolte in programmi di accelerazione degli operatori qualificatisi nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero del Turismo e i relativi.
Le startup che intendono candidarsi dovranno trasmettere l’Allegato 2 e l’Allegato 3 all'avviso di cui si tratta, debitamente compilati e firmati digitalmente, entro e non oltre le ore 12:00 del 6 dicembre 2023, all’indirizzo PEC: dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it.
Innovation Network: agevolazione per startup
Il Ministero del Turismo con la misura in oggetto intende supportare i «progetti di sviluppo» di startup che abbiano svolto o stiano svolgendo un programma di accelerazione con uno degli Operatori facenti parte dell’Innovation Network del Ministero del Turismo.
I «progetti di sviluppo» proposti dalle startup, ai fini della candidatura al presente Avviso, dovranno essere finalizzati a supportare lo sviluppo di mercato ed il consolidamento di tecnologie, soluzioni, modelli di business, con elevato potenziale di impatto nel settore del turismo.
Essi dovranno avere una durata di 12 mesi, con l’identificazione dei principali obiettivi previsti.
Le startup, selezionate attraverso il presente Avviso, potranno:
- risultare beneficiarie di un contributo a fondo perduto di valore pari, nel massimo, ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00 Euro), erogabile nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti de minimis applicabile all’operazione (ad oggi, rinvenibile nel Regolamento (UE) n. 1407/2013). Il contributo potrà essere erogato in tre tranche, per un valore massimo di € 50.000,00 per singola tranche, in un periodo di 12 mesi, decorrente dalla firma della Convenzione di sovvenzione tra il Ministero e la startup beneficiaria.
- usufruire di opportunità che il Ministero potrà rendere disponibili al fine di supportare il percorso di crescita delle startup beneficiarie.
La concessione del contributo a fondo perduto sarà, in ogni caso, condizionata alle verifiche richieste in conseguenza del ricorso al regime di aiuti de minimis.
Innovation Network: i beneficiari
Sono ammesse a partecipare al presente Avviso, le startup che:
- abbiano già svolto o stiano svolgendo un programma di accelerazione con uno degli Operatori già qualificatisi nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero del Turismo (CDP Venture Capital SGR s.p.a. e Broxlab s.r.l.);
- siano impegnate su soluzioni innovative, tecnologie emergenti, nuovi modelli di business, con elevato potenziale di impatto nel settore del turismo.
Innovation Network: presenta la domanda di forndo perduto
Le startup che intendano candidarsi dovranno compilare ed inviare entro e non oltre le ore 12:00 del 6 dicembre 2023, all’indirizzo PEC del Ministero del Turismo: dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it, riportando in oggetto “Candidatura Avviso pubblico per il supporto a progetti di sviluppo proposti da startup coinvolte in programmi di accelerazione degli operatori qualificatisi nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero del Turismo”,
la seguente documentazione:
- Documento descrittivo del «Progetto di Sviluppo», utilizzando il Format allegato al presente Avviso (Allegato 2);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio ai sensi del DPR. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della startup proponente, attestante le condizioni di partecipazione stabilite e il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità (Allegato 3).
Accedi qui per tutta la modulistica
Tutti i suindicati documenti dovranno essere trasmessi sottoscritti con firma digitale.
Ogni startup proponente potrà presentare una sola proposta progettuale.
Nel caso di invio di più proposte progettuali da parte della medesima startup proponente, sarà presa in considerazione l’ultima pervenuta in ordine cronologico, intendendosi in variazione ed in sostituzione alla precedente.
Per quanto possa occorrere, si chiarisce che, al verificarsi di tale fattispecie, verranno considerati quali termini effettivi di presentazione dell’istanza quelli relativi all’ultima inviata.