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Acceleratori e incubatori start up: regole per le domande di contributo
In GU n 141 del 20 giugno le regole per il credito di imposta per incubatori e acceleratori delle start up.
Ricordiamo che sono:
- «incubatori certificati»: le società di cui all'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012;
- «acceleratori certificati»: gli incubatori che svolgono in via esclusiva attività di supporto e accelerazione di start-up innovative, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, ultimo periodo, del decreto-legge n. 179/2012.
Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Contributo 2025 acceleratori e incubatori: beneficiari
Possono beneficiare del contributo, sotto forma di credito d'imposta gli incubatori e gli acceleratori certificati che alla data di presentazione dell'istanza:
- a) sono regolarmente costituiti e iscritti e attivi nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012;
- b) non sono sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- c) non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e non si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Contributo 2025 acceleratori e incubatori: investimenti ammissibili e contributo
Ai sensi dell'art 5 del decreto in oggetto costituiscono investimenti ammissibili le somme investite dai soggetti beneficiari a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui all'art. 8, comma 2, nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.
L'investimento massimo per il quale è riconosciuto il credito d'imposta non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, a decorrere dal 2025, l'importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni dalla data di effettuazione.Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è concesso ai sensi del regolamento de minimis, con le esclusioni settoriali e nei limiti di massimale ivi previsti anche per impresa unica.
Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è riconosciuto in misura pari all'8 per cento dell'investimento di cui all'art. 5, comma 2, nel rispetto del limite di spesa annuo previsto.
Il contributo puo' essere cumulato con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.Contributo 2025 acceleratori e incubatori: presenta la domanda
Attenzione al fatto che prima dell'effettuazione dell'investimento, ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, gli incubatori e gli acceleratori certificati presentano istanza al soggetto gestore attraverso apposita procedura
L'istanza indica, per ciascun anno, l'ammontare e le caratteristiche dell'investimento che intendono effettuare, gli elementi identificativi della start-up innovativa destinataria dell'investimento e, in caso di investimento indiretto, dell'organismo di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative, nonché la data presunta dell'investimento e l'importo del credito d'imposta richiesto.
Con apposito bando da adottarsi con decreto del Ministero entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sono definite la data di apertura dei termini di presentazione delle istanze, la procedura attraverso la quale presentare l'istanza, le modalità di verifica della stessa, le modalità di comunicazione degli esiti all'istante con l'indicazione del credito fruibile e sino al raggiungimento del limite di spesa annuale complessivo di cui all'art. 3, comma 1.
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Start up innovative 2025: incentivo per gli incapienti limitato dalla Legge di bilancio
La Legge di bilancio per l’anno 2025 sarà ricordata come quella legge che, tra le altre cose, ha limitato le detrazioni per le persone fisiche.
Di un riordino del sistema delle detrazioni si discuteva da diversi anni, in quanto costituisce un insieme disorganico piuttosto stratificato nel tempo, un po’ come accade per il sistema dei bonus fiscali.
Ciò che caratterizza l’intervento normativo previsto da questa legge di bilancio, è il fatto che, invece di valutare la validità di ogni singola detrazione in base al rilievo delle spese dal punto di vista economico e sociale, il legislatore ha preferito effettuare un taglio orizzontale; con maggiore precisione, si prevede un meccanismo di calcolo dell’importo effettivamente detraibile, basato sul reddito personale e sui figli a carico, che limita la possibilità di usufruire delle detrazioni in caso di redditi superiori a 75.000 euro e a 100.000 euro.
Per un approfondimento sulle novità riguardanti le detrazioni Irpef si legga l’articolo Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025.
La misura costituisce un considerevole risparmio per le finanze dello Stato, dato che i contribuenti con redditi inferiori a 75.000 euro, quando hanno a disposizione un importo rilevante in termini di detrazioni, in conseguenza del meccanismo dell’Irpef, molto spesso risultano incapienti.
Per gli investimenti in start up innovative
In relazione alle start up innovative, occorre ricordare che, in base agli articoli 29 e 29 bis del DL 179/2012, vengono riconosciute due detrazioni alternative:
- detrazione del 30% per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una start up innovativa, fino a un investimento massimo di 1 milione di euro;
- detrazione del 50% per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una start up innovativa, fino a un investimento massimo annuale di 100.000 euro, nei limiti del regime de minimis.
In base alle novità introdotte dalla Legge 162/2024, per quanto riguarda le detrazioni spettanti in conseguenza di investimenti in start up innovative, è prevista la possibilità di usufruire delle suddette detrazioni anche nel caso in cui il contribuente risulti incapiente nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta; infatti, per gli investimenti effettuati a partire dal 2024, nel caso in cui la detrazione spettante superi l’imposta dovuta dal contribuente, l’eccedenza non detraibile potrà essere trasformata in un credito di imposta utilizzabile in dichiarazione senza limitazioni temporali oppure compensabile tramite modello F24.
Questa previsione normativa però in una certa misura si scontra con le già menzionate limitazioni alle detrazioni previste dalla Legge di bilancio per i contribuenti con reddito imponibile superiore a 75.000 euro.
Se per i contribuenti con reddito inferiore a tale cifra, non essendoci limitazioni alle detrazioni, la possibilità di trasformazione l’eccedenza di detrazione in credito d’imposta è pacifico, non si può dire lo stesso per coloro i quali superano tale reddito.
Infatti, in conseguenza delle limitazioni prescritte per le detrazioni, per i contribuenti che superano il reddito imponibile di 75.000 euro, che hanno investito in start up innovative e risultano incapienti, l’eccedenza di detrazione che può essere trasformata in credito d’imposta sarà solo quella che non supera i limiti degli importi detraibili previsti dalla Legge di Bilancio per il 2025.
La misura prevista dalla Legge di bilancio sterilizza quindi in parte l’incentivo all’investimento in start up innovative previsto dalla Legge 162/2024.
Aggiornamento di gennaio 2025In sede di approvazione della Legge di bilancio per l'anno 2025 è stato disposto che le nuove limitazioni alle detrazioni, introdotte con l'articolo 16-ter del TUIR, non operano per le detrazioni derivanti da investimenti in start up innovative, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 16- ter; motivo per cui la problematica sollevata dal presente articolo può considerarsi ormai superata. -
Start up e PMI innovative: gli incentivi per chi investe
Pubblicata in GU n 261 la legge n 162 del 2024 con Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.
La legge composta da 5 articoli entrerà in vigore il 22 novembre prossimo, vediamo le novità per queste realtà imprenditoriali.
Incentivi fiscali per investimenti in start-up e in PMI innovative
Con l'art 2 della legge si prevede che per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito d'imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui e' presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.
Le disposizioni si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.Patrimonializzazione imprese trmite sviluppo del mercato italiano dei capitali
Inoltre con l'art 3 al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 è inserito il comma 5-bis che prevede quanto segue.
Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 5, sesto periodo, il Patrimonio Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater del medesimo testo unico, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;
- b) per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera b);
- c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;
- d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidita' gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area euro e dalla Commissione europea;
- e) l'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato e' mantenuto nel limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; la restante quota dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio e' sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato».
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 23 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato e le altre disposizioni del medesimo regolamento si applicano in quanto compatibili.
Legge start up e PMI innovative: ulteriori modifiche a norme precedenti
La legge di cui sitratta ha inotlre previsto:
- modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative, nonche' disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche,
- modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
cui si rimanda dal testo di legge.
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Detraibilità IVA dei beni acquistati in fase di start up
Con l'ordinanza n 22664/2024 la Cassazione ha stabilito che è detraibile l'IVA per l'acquisto di beni strumentali all'attività d'impresa a prescindere dal momento di acquisto degli stessi.
Anche se acquistati in fase di start up spetta la detrazione IVA, i dettagli della pronuncia.
Detraibilità IVA dei beni in fase di start up: chiarimenti della Cassazione
Con l'ordinanza n. 22664 del 12 agosto 2024 , la Corte di Cassazione affronta la questione della detraibilità dell'IVA sugli acquisti di beni strumentali effettuati da una società durante la fase di start-up, ovvero prima dell'effettivo avvio dell'attività imprenditoriale.
Il tutto si è generato da un contenzioso tra una società e l'Agenzia delle Entrate veniva disconosciuto un credito IVA di circa 62.000 euro, relativo all'acquisto di un opificio industriale.
L'immobile, acquistato per essere utilizzato nell'attività di confezionamento di abbigliamento, era stato poi locato a terzi prima che l'attività imprenditoriale fosse effettivamente avviata.
L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che, essendo trascorsi circa cinque anni tra l'acquisto e l'avvio dell'attività, mancassero i requisiti di inerenza e strumentalità necessari per la detraibilità dell'IVA.
L'ADE aveva sostenuto che l'immobile non era stato effettivamente utilizzato per l'attività dichiarata e che la locazione a terzi era estranea all'esercizio dell'attività imprenditoriale principale.
La Corte di Cassazione, ha però accolto il ricorso della società, stabilendo che l'IVA è detraibile anche per beni strumentali acquistati durante la fase preparatoria di un'attività imprenditoriale, a condizione che tali acquisti siano effettivamente inerenti all'attività imprenditoriale complessiva.
La Corte ha affermato che non è necessario che l'attività sia già operativa al momento dell'acquisto del bene, purché il bene stesso sia funzionale all'organizzazione dell'impresa e alle sue future attività economiche, sottolineando che solo gli acquisti chiaramente estranei all'attività imprenditoriale non possono beneficiare della detrazione dell'IVA.
In conclusione, l'IVA sugli acquisti di beni strumentali durante la fase di start-up è detraibile, purché tali beni siano effettivamente destinati all'attività imprenditoriale, anche se l'operatività dell'impresa avviene successivamente.
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Startup Turismo: domande di agevolazione entro il 6 dicembre
Con avviso n 31101 del 22 novembre il Ministero del Turismo definisce le modalità per la presentazione delle domande per il supporto ai progetti di sviluppo delle startup coinvolte in programmi di accelerazione degli operatori qualificatisi nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero del Turismo e i relativi.
Le startup che intendono candidarsi dovranno trasmettere l’Allegato 2 e l’Allegato 3 all'avviso di cui si tratta, debitamente compilati e firmati digitalmente, entro e non oltre le ore 12:00 del 6 dicembre 2023, all’indirizzo PEC: dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it.
Innovation Network: agevolazione per startup
Il Ministero del Turismo con la misura in oggetto intende supportare i «progetti di sviluppo» di startup che abbiano svolto o stiano svolgendo un programma di accelerazione con uno degli Operatori facenti parte dell’Innovation Network del Ministero del Turismo.
I «progetti di sviluppo» proposti dalle startup, ai fini della candidatura al presente Avviso, dovranno essere finalizzati a supportare lo sviluppo di mercato ed il consolidamento di tecnologie, soluzioni, modelli di business, con elevato potenziale di impatto nel settore del turismo.
Essi dovranno avere una durata di 12 mesi, con l’identificazione dei principali obiettivi previsti.
Le startup, selezionate attraverso il presente Avviso, potranno:
- risultare beneficiarie di un contributo a fondo perduto di valore pari, nel massimo, ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00 Euro), erogabile nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti de minimis applicabile all’operazione (ad oggi, rinvenibile nel Regolamento (UE) n. 1407/2013). Il contributo potrà essere erogato in tre tranche, per un valore massimo di € 50.000,00 per singola tranche, in un periodo di 12 mesi, decorrente dalla firma della Convenzione di sovvenzione tra il Ministero e la startup beneficiaria.
- usufruire di opportunità che il Ministero potrà rendere disponibili al fine di supportare il percorso di crescita delle startup beneficiarie.
La concessione del contributo a fondo perduto sarà, in ogni caso, condizionata alle verifiche richieste in conseguenza del ricorso al regime di aiuti de minimis.
Innovation Network: i beneficiari
Sono ammesse a partecipare al presente Avviso, le startup che:
- abbiano già svolto o stiano svolgendo un programma di accelerazione con uno degli Operatori già qualificatisi nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero del Turismo (CDP Venture Capital SGR s.p.a. e Broxlab s.r.l.);
- siano impegnate su soluzioni innovative, tecnologie emergenti, nuovi modelli di business, con elevato potenziale di impatto nel settore del turismo.
Innovation Network: presenta la domanda di forndo perduto
Le startup che intendano candidarsi dovranno compilare ed inviare entro e non oltre le ore 12:00 del 6 dicembre 2023, all’indirizzo PEC del Ministero del Turismo: dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it, riportando in oggetto “Candidatura Avviso pubblico per il supporto a progetti di sviluppo proposti da startup coinvolte in programmi di accelerazione degli operatori qualificatisi nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero del Turismo”,
la seguente documentazione:
- Documento descrittivo del «Progetto di Sviluppo», utilizzando il Format allegato al presente Avviso (Allegato 2);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio ai sensi del DPR. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della startup proponente, attestante le condizioni di partecipazione stabilite e il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità (Allegato 3).
Accedi qui per tutta la modulistica
Tutti i suindicati documenti dovranno essere trasmessi sottoscritti con firma digitale.
Ogni startup proponente potrà presentare una sola proposta progettuale.
Nel caso di invio di più proposte progettuali da parte della medesima startup proponente, sarà presa in considerazione l’ultima pervenuta in ordine cronologico, intendendosi in variazione ed in sostituzione alla precedente.
Per quanto possa occorrere, si chiarisce che, al verificarsi di tale fattispecie, verranno considerati quali termini effettivi di presentazione dell’istanza quelli relativi all’ultima inviata.
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Misura Smart&Start: 100ML in arrivo per le imprese
Con Decreto MIMIT dell'11 maggio pubblicato in GU n 159 del 10 luglio si procede alla assegnazione allo strumento «Smart&Start Italia» di risorse del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027».
In particolare, ritenuto opportuno assicurare la continuità dell'azione di sostegno alla nuova imprenditorialità innovativa attraverso lo strumento «Smart&Start Italia», nel territorio delle Regioni:
- Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna,
- sono assegnate risorse, per un importo pari a euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), a valere sul Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027», Priorita' 1 «Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale», Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.2 «Sviluppo delle PMI e nuova imprenditorialita'».
Si precisa che con apposita convenzione tra il Ministero e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, in qualità di Soggetto gestore dello strumento sono definiti i compiti di esecuzione di quest'ultima e determinati i relativi oneri di gestione nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 68, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1960.
Il sostegno finanziario dei piani di impresa presentati nell'ambito dello strumento «Smart&Start Italia» a valere sulle risorse di cui al presente decreto è subordinato al rispetto dei criteri di selezione delle operazioni del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027», definiti dal documento approvato dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusa il 2 marzo 2023, nonchè delle ulteriori disposizioni relative all'utilizzo delle risorse del medesimo Programma.
Attenzione al fatto che, con successivi provvedimenti del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono fornite le disposizioni di dettaglio in merito ai pertinenti obblighi in capo alle imprese beneficiarie in sede di accesso alle agevolazioni e nelle successive fasi del procedimento di agevolazione o, comunque, funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti connessi all'utilizzo delle risorse del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027», nonche' in merito alle verifiche operate dall'Agenzia.
Smart&start: riepilogo delle regole
Per avere tutti i dettagli della misrua accedi da qui al sito MIMIT.
Sinteticamente però ricordiamo che la misura agevolativa è riservata alle startup innovative, localizzate su tutto il territorio nazionale, iscritte nell’apposita sezione speciale del registro imprese e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012.
Le startup devono essere costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda e devono essere classificabili di piccola dimensione.
Inoltre, possono presentare domanda di agevolazione anche le persone fisiche che intendono costituire una startup innovativa.
In tal caso, la costituzione della società deve intervenire entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.
Possono ottenere le agevolazioni Smart&Start Italia anche le imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede operativa sul territorio italiano.
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Start up green: in arrivo un credito di imposta spese di ricerca e sviluppo
Il Decreto legge n 34/2023 è stato convertito in legge N 56/2023 pubblicata in GU n 124del 29 maggio.
Tra le novità previste dall'iter di converisone figura, con l’articolo 7-quater, introdotto in sede referente, un credito d’imposta nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.
Nel dettaglio, la disposizione in esame riconosce:- alle start-up innovative, costituite a partire dal 1° gennaio 2020,
- operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità,
- nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023,
- un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo.
Tali attività, nello specifico, dovranno essere volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.
E' bene ricordare che il decreto legge n. 179 del 2012 (articolo 25) definisce come start-up innovativa una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetta i seguenti requisiti:
- sia un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni; abbia residenza in Italia, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; - abbia un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
- non sia quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
- non distribuisca e non abbia distribuito utili;
- abbia come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;
- non sia il risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda:
- possieda almeno uno di questi altri requisiti: sostiene spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione; impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale); è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare
di un software registrato.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Un provvedimento MIMIT ne stabilirà le modalità attuative.