• Start up e Crowdfunding

    Acceleratori e incubatori start up: regole per le domande di contributo

    In GU n 141 del 20 giugno le regole per il credito di imposta per incubatori e acceleratori delle start up.

    Ricordiamo che sono:

    • «incubatori certificati»: le  società di  cui  all'art.  25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012;
    • «acceleratori certificati»: gli incubatori che svolgono in via esclusiva  attività di  supporto e  accelerazione  di  start-up innovative,  iscritti  nella  sezione speciale  del registro delle imprese di cui  all'art.  25,  comma   8, ultimo periodo, del decreto-legge n. 179/2012.

    Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere  dall'anno 2025.

    Contributo 2025 acceleratori e incubatori: beneficiari

    Possono beneficiare  del contributo,  sotto  forma  di credito d'imposta gli  incubatori e gli acceleratori certificati che alla data di presentazione dell'istanza:

    • a) sono regolarmente costituiti e iscritti e attivi nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese  prevista dall'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012;
    • b) non sono sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
    • c)  non  sono destinatari di sanzioni interdittive ai  sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto  legislativo  8  giugno 2001, n. 231 e non si trovano in altre condizioni previste dalla legge  come  causa  di  incapacità a  beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative. 

    Contributo 2025 acceleratori e incubatori: investimenti ammissibili e contributo

    Ai sensi dell'art 5 del decreto in oggetto costituiscono investimenti ammissibili le  somme investite dai soggetti beneficiari a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui all'art. 8, comma 2, nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o  di  altre  società che investano prevalentemente in start-up innovative.
    L'investimento massimo per il quale è riconosciuto il  credito d'imposta  non  può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, a decorrere dal 2025, l'importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni dalla data di effettuazione.         

    Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è concesso ai sensi del regolamento de minimis, con le  esclusioni settoriali e nei limiti di massimale ivi previsti anche  per  impresa unica.
    Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è riconosciuto in misura pari all'8 per cento dell'investimento di cui  all'art.  5, comma 2, nel rispetto del limite di spesa annuo previsto.
    Il contributo puo'  essere  cumulato con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.                                                 

    Contributo 2025 acceleratori e incubatori: presenta la domanda

    Attenzione al fatto che prima dell'effettuazione dell'investimento, ai  fini  della fruizione dei crediti d'imposta, gli incubatori e  gli  acceleratori certificati presentano  istanza al  soggetto gestore attraverso apposita procedura 

    L'istanza indica, per ciascun  anno, l'ammontare e le caratteristiche dell'investimento che intendono effettuare,   gli elementi identificativi     della start-up innovativa destinataria dell'investimento  e,  in caso di  investimento  indiretto, dell'organismo di investimento collettivo del risparmio  o  di  altre società che investano  prevalentemente in  start-up innovative, nonché la data presunta dell'investimento e l'importo del credito d'imposta richiesto.

    Con apposito bando da adottarsi con decreto del Ministero entro 45 giorni dalla data di entrata in  vigore del decreto sono definite la data  di apertura dei termini di presentazione delle  istanze, la procedura attraverso  la quale presentare l'istanza, le  modalità di verifica della stessa, le modalità di comunicazione degli esiti all'istante con  l'indicazione del credito fruibile e sino al raggiungimento del limite di spesa annuale complessivo di cui all'art. 3, comma 1. 

  • Start up e Crowdfunding

    Start up innovative 2025: incentivo per gli incapienti limitato dalla Legge di bilancio

    La Legge di bilancio per l’anno 2025 sarà ricordata come quella legge che, tra le altre cose, ha limitato le detrazioni per le persone fisiche.

    Di un riordino del sistema delle detrazioni si discuteva da diversi anni, in quanto costituisce un insieme disorganico piuttosto stratificato nel tempo, un po’ come accade per il sistema dei bonus fiscali.

    Ciò che caratterizza l’intervento normativo previsto da questa legge di bilancio, è il fatto che, invece di valutare la validità di ogni singola detrazione in base al rilievo delle spese dal punto di vista economico e sociale, il legislatore ha preferito effettuare un taglio orizzontale; con maggiore precisione, si prevede un meccanismo di calcolo dell’importo effettivamente detraibile, basato sul reddito personale e sui figli a carico, che limita la possibilità di usufruire delle detrazioni in caso di redditi superiori a 75.000 euro e a 100.000 euro.

    Per un approfondimento sulle novità riguardanti le detrazioni Irpef si legga l’articolo Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025.

    La misura costituisce un considerevole risparmio per le finanze dello Stato, dato che i contribuenti con redditi inferiori a 75.000 euro, quando hanno a disposizione un importo rilevante in termini di detrazioni, in conseguenza del meccanismo dell’Irpef, molto spesso risultano incapienti.

    Per gli investimenti in start up innovative

    In relazione alle start up innovative, occorre ricordare che, in base agli articoli 29 e 29 bis del DL 179/2012, vengono riconosciute due detrazioni alternative:

    • detrazione del 30% per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una start up innovativa, fino a un investimento massimo di 1 milione di euro;
    • detrazione del 50% per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una start up innovativa, fino a un investimento massimo annuale di 100.000 euro, nei limiti del regime de minimis.

    In base alle novità introdotte dalla Legge 162/2024, per quanto riguarda le detrazioni spettanti in conseguenza di investimenti in start up innovative, è prevista la possibilità di usufruire delle suddette detrazioni anche nel caso in cui il contribuente risulti incapiente nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta; infatti, per gli investimenti effettuati a partire dal 2024, nel caso in cui la detrazione spettante superi l’imposta dovuta dal contribuente, l’eccedenza non detraibile potrà essere trasformata in un credito di imposta utilizzabile in dichiarazione senza limitazioni temporali oppure compensabile tramite modello F24.

    Questa previsione normativa però in una certa misura si scontra con le già menzionate limitazioni alle detrazioni previste dalla Legge di bilancio per i contribuenti con reddito imponibile superiore a 75.000 euro.

    Se per i contribuenti con reddito inferiore a tale cifra, non essendoci limitazioni alle detrazioni, la possibilità di trasformazione l’eccedenza di detrazione in credito d’imposta è pacifico, non si può dire lo stesso per coloro i quali superano tale reddito.

    Infatti, in conseguenza delle limitazioni prescritte per le detrazioni, per i contribuenti che superano il reddito imponibile di 75.000 euro, che hanno investito in start up innovative e risultano incapienti, l’eccedenza di detrazione che può essere trasformata in credito d’imposta sarà solo quella che non supera i limiti degli importi detraibili previsti dalla Legge di Bilancio per il 2025.

    La misura prevista dalla Legge di bilancio sterilizza quindi in parte l’incentivo all’investimento in start up innovative previsto dalla Legge 162/2024.

    Aggiornamento di gennaio 2025
    In sede di approvazione della Legge di bilancio per l'anno 2025 è stato disposto che le nuove limitazioni alle detrazioni, introdotte con l'articolo 16-ter del TUIR, non operano per le detrazioni derivanti da investimenti in start up innovative, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 16- ter; motivo per cui la problematica sollevata dal presente articolo può considerarsi ormai superata.

  • Start up e Crowdfunding

    Start up e PMI innovative: gli incentivi per chi investe

    Pubblicata in GU n 261 la legge n 162 del 2024 con Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up  e delle piccole e medie imprese innovative mediante  agevolazioni  fiscali  e incentivi agli investimenti.

    La legge composta da 5 articoli entrerà in vigore il 22 novembre prossimo, vediamo le novità per queste realtà imprenditoriali.

    Incentivi fiscali per investimenti in start-up e in PMI innovative

    Con l'art 2 della legge si prevede che per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta  una  detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo  29-bis  del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo  4,  comma 9-ter, del decreto-legge 24  gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2015,  n.  33, qualora   la detrazione  sia  di  ammontare  superiore  all'imposta   lorda,  per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta  utilizzabile  nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte  dovute  o  in compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241.

    Il credito d'imposta è fruibile nel periodo  di imposta in cui e' presentata  la  dichiarazione  dei  redditi  e  nei periodi di imposta successivi.
    Le disposizioni si  applicano  agli  investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello  in corso al 31 dicembre 2023.

    Patrimonializzazione imprese trmite sviluppo del mercato italiano dei capitali

    Inoltre con l'art 3 al fine  di  sostenere la  patrimonializzazione delle  imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti  e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato  italiano dei  capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 è  inserito il comma 5-bis che prevede quanto segue.

    Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma  5,  sesto  periodo, il  Patrimonio  Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote  o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate  ai  sensi  dell'articolo  34  del testo  unico  delle  disposizioni  in materia  di   intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli  articoli  41-bis,  41-ter  e 41-quater del medesimo testo unico, la cui politica  di  investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel  rispetto delle seguenti condizioni:

    • a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato gli organismi  di  investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli  quotati in mercati regolamentati o  sistemi  multilaterali  di negoziazione italiani emessi da emittenti di  medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;
    • b) per la quota non  prevalente,  ai  fini  di  ottimizzare  la gestione dei rischi di portafoglio  e  liquidità gli  organismi di investimento collettivo  del  risparmio  possono  investire,  secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di  cui  al comma 6,  in  titoli  quotati  in  mercati  regolamentati  o  sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti  con  sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia,  anche  in deroga al comma 4, lettera b);
    • c) le disposizioni di cui alle lettere a)  e  b)  si  applicano anche  ai  titoli  emessi  da  emittenti che hanno   completato positivamente il processo di ammissione alla  quotazione  su  mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione  italiani,  con data certa di inizio negoziazione;
    • d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di  liquidita' gli  organismi  di  investimento  collettivo del risparmio possono altresì investire, secondo limiti, scadenze,  criteri  e  condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli  di  debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area euro e dalla Commissione europea;
    • e)  l'ammontare  delle  quote  o   azioni   dell'organismo   di investimento collettivo del  risparmio  sottoscritte  dal Patrimonio Destinato e' mantenuto nel limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo  del  risparmio; la restante quota dell'ammontare  del  patrimonio  dell'organismo  di investimento   collettivo   del   risparmio   e'   sottoscritta    da co-investitori  privati  alle  medesime  condizioni  del   Patrimonio Destinato».

    A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, l'articolo 23 del regolamento di cui al decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato  e le altre disposizioni del medesimo regolamento si applicano in quanto compatibili. 

    Legge start up e PMI innovative: ulteriori modifiche a norme precedenti

    La legge di cui sitratta ha inotlre previsto:

    • modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  in materia di agevolazioni agli  investimenti  in  start-up  e  PMI innovative, nonche' disposizioni in materia di Anagrafe  nazionale  delle ricerche,
    • modifiche  al  testo  unico  delle   disposizioni  in materia  di  intermediazione finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58 

    cui si rimanda dal testo di legge.

  • Start up e Crowdfunding

    Detraibilità IVA dei beni acquistati in fase di start up

    Con l'ordinanza n 22664/2024 la Cassazione ha stabilito che è detraibile l'IVA per l'acquisto di beni strumentali all'attività d'impresa a prescindere dal momento di acquisto degli stessi.

    Anche se acquistati in fase di start up spetta la detrazione IVA, i dettagli della pronuncia.

    Detraibilità IVA dei beni in fase di start up: chiarimenti della Cassazione

    Con l'ordinanza n. 22664 del 12 agosto 2024 , la Corte di Cassazione affronta la questione della detraibilità dell'IVA sugli acquisti di beni strumentali effettuati da una società durante la fase di start-up, ovvero prima dell'effettivo avvio dell'attività imprenditoriale.

    Il tutto si è generato da un contenzioso tra una società e l'Agenzia delle Entrate veniva disconosciuto un credito IVA di circa 62.000 euro, relativo all'acquisto di un opificio industriale.

    L'immobile, acquistato per essere utilizzato nell'attività di confezionamento di abbigliamento, era stato poi locato a terzi prima che l'attività imprenditoriale fosse effettivamente avviata.

    L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che, essendo trascorsi circa cinque anni tra l'acquisto e l'avvio dell'attività, mancassero i requisiti di inerenza e strumentalità necessari per la detraibilità dell'IVA.

    L'ADE aveva sostenuto che l'immobile non era stato effettivamente utilizzato per l'attività dichiarata e che la locazione a terzi era estranea all'esercizio dell'attività imprenditoriale principale.

    La Corte di Cassazione, ha però accolto il ricorso della società, stabilendo che l'IVA è detraibile anche per beni strumentali acquistati durante la fase preparatoria di un'attività imprenditoriale, a condizione che tali acquisti siano effettivamente inerenti all'attività imprenditoriale complessiva

    La Corte ha affermato che non è necessario che l'attività sia già operativa al momento dell'acquisto del bene, purché il bene stesso sia funzionale all'organizzazione dell'impresa e alle sue future attività economiche, sottolineando che solo gli acquisti chiaramente estranei all'attività imprenditoriale non possono beneficiare della detrazione dell'IVA.

    In conclusione,  l'IVA sugli acquisti di beni strumentali durante la fase di start-up è detraibile, purché tali beni siano effettivamente destinati all'attività imprenditoriale, anche se l'operatività dell'impresa avviene successivamente.

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    Startup Turismo: domande di agevolazione entro il 6 dicembre

    Con avviso n 31101 del 22 novembre il Ministero del Turismo definisce le modalità per la presentazione delle domande per il supporto ai progetti di sviluppo delle startup coinvolte in programmi di accelerazione degli operatori qualificatisi nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero del Turismo e i relativi.

    Le startup che intendono candidarsi dovranno trasmettere l’Allegato 2 e l’Allegato 3 all'avviso di cui si tratta, debitamente compilati e firmati digitalmente, entro e non oltre le ore 12:00 del 6 dicembre 2023, all’indirizzo PEC: dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it.

    Innovation Network: agevolazione per startup

    Il Ministero del Turismo con la misura in oggetto intende supportare i «progetti di sviluppo» di startup che abbiano svolto o stiano svolgendo un programma di accelerazione con uno degli Operatori facenti parte dell’Innovation Network del Ministero del Turismo. 

    I «progetti di sviluppo» proposti dalle startup, ai fini della candidatura al presente Avviso, dovranno essere finalizzati a supportare lo sviluppo di mercato ed il consolidamento di tecnologie, soluzioni, modelli di business, con elevato potenziale di impatto nel settore del turismo. 

    Essi dovranno avere una durata di 12 mesi, con l’identificazione dei principali obiettivi previsti. 

    Le startup, selezionate attraverso il presente Avviso, potranno: 

    • risultare beneficiarie di un contributo a fondo perduto di valore pari, nel massimo, ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00 Euro), erogabile nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti de minimis applicabile all’operazione (ad oggi, rinvenibile nel Regolamento (UE) n. 1407/2013). Il contributo potrà essere erogato in tre tranche, per un valore massimo di € 50.000,00 per singola tranche, in un periodo di 12 mesi, decorrente dalla firma della Convenzione di sovvenzione tra il Ministero e la startup beneficiaria.
    • usufruire di opportunità che il Ministero potrà rendere disponibili al fine di supportare il percorso di crescita delle startup beneficiarie. 

    La concessione del contributo a fondo perduto sarà, in ogni caso, condizionata alle verifiche richieste in conseguenza del ricorso al regime di aiuti de minimis.

    Innovation Network: i beneficiari

    Sono ammesse a partecipare al presente Avviso, le startup che: 

    • abbiano già svolto o stiano svolgendo un programma di accelerazione con uno degli Operatori già qualificatisi nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero del Turismo (CDP Venture Capital SGR s.p.a. e Broxlab s.r.l.); 
    • siano impegnate su soluzioni innovative, tecnologie emergenti, nuovi modelli di business, con elevato potenziale di impatto nel settore del turismo.

    Innovation Network: presenta la domanda di forndo perduto

    Le startup che intendano candidarsi dovranno compilare ed inviare entro e non oltre le ore 12:00 del 6 dicembre 2023, all’indirizzo PEC del Ministero del Turismo: dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it, riportando in oggetto “Candidatura Avviso pubblico per il supporto a progetti di sviluppo proposti da startup coinvolte in programmi di accelerazione degli operatori qualificatisi nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero del Turismo”, 

    la seguente documentazione: 

    • Documento descrittivo del «Progetto di Sviluppo», utilizzando il Format allegato al presente Avviso (Allegato 2); 
    • Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio ai sensi del DPR. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della startup proponente, attestante le condizioni di partecipazione stabilite e il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità (Allegato 3). 

    Accedi qui per tutta la modulistica

    Tutti i suindicati documenti dovranno essere trasmessi sottoscritti con firma digitale. 

    Ogni startup proponente potrà presentare una sola proposta progettuale. 

    Nel caso di invio di più proposte progettuali da parte della medesima startup proponente, sarà presa in considerazione l’ultima pervenuta in ordine cronologico, intendendosi in variazione ed in sostituzione alla precedente. 

    Per quanto possa occorrere, si chiarisce che, al verificarsi di tale fattispecie, verranno considerati quali termini effettivi di presentazione dell’istanza quelli relativi all’ultima inviata.

  • Start up e Crowdfunding

    Misura Smart&Start: 100ML in arrivo per le imprese

    Con Decreto MIMIT dell'11 maggio pubblicato in GU n 159 del 10 luglio si procede alla assegnazione allo strumento  «Smart&Start Italia» di risorse del Programma nazionale «Ricerca, innovazione  e  competitivita'  per  la transizione verde e digitale 2021-2027».

    In particolare, ritenuto opportuno assicurare la  continuità dell'azione di sostegno alla nuova  imprenditorialità innovativa attraverso lo strumento «Smart&Start Italia», nel territorio delle Regioni:

    • Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, 
    • sono assegnate risorse, per un importo pari a euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), a valere sul Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027», Priorita' 1 «Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale», Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.2 «Sviluppo delle PMI e nuova imprenditorialita'».

    Si precisa che con apposita convenzione tra il Ministero e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, in qualità di Soggetto gestore dello strumento sono definiti i compiti di esecuzione di quest'ultima e determinati i relativi oneri di gestione nel rispetto dei  limiti previsti dall'art. 68, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1960. 

    Il sostegno finanziario  dei  piani  di  impresa presentati nell'ambito dello strumento  «Smart&Start  Italia»  a  valere  sulle risorse di cui al presente decreto è subordinato al rispetto dei criteri  di  selezione  delle  operazioni  del  Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per la  transizione  verde  e digitale 2021-2027», definiti dal documento approvato dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusa il 2 marzo 2023,  nonchè delle ulteriori disposizioni relative all'utilizzo delle risorse  del medesimo Programma.

    Attenzione al fatto che, con successivi provvedimenti del Ministero delle imprese e  del made in Italy, sono fornite le disposizioni di dettaglio in merito ai pertinenti obblighi in capo alle  imprese  beneficiarie in sede  di accesso alle agevolazioni e nelle successive fasi del procedimento di agevolazione o, comunque, funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti  connessi  all'utilizzo  delle  risorse  del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per  la  transizione verde e digitale 2021-2027», nonche' in merito alle verifiche operate dall'Agenzia. 

    Smart&start: riepilogo delle regole

    Per avere tutti i dettagli della misrua accedi da qui al sito MIMIT.

    Sinteticamente però ricordiamo che la misura agevolativa è riservata alle startup innovative, localizzate su tutto il territorio nazionale, iscritte nell’apposita sezione speciale del registro imprese e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012.

    Le startup devono essere costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda e devono essere classificabili di piccola dimensione.

    Inoltre, possono presentare domanda di agevolazione anche le persone fisiche che intendono costituire una startup innovativa.

    In tal caso, la costituzione della società deve intervenire entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

    Possono ottenere le agevolazioni Smart&Start Italia anche le imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede operativa sul territorio italiano.

  • Start up e Crowdfunding

    Start up green: in arrivo un credito di imposta spese di ricerca e sviluppo

    Il Decreto legge n 34/2023 è stato convertito in legge N 56/2023 pubblicata in GU n 124del 29 maggio.

    Tra le novità previste dall'iter di converisone figura, con l’articolo 7-quater, introdotto in sede referente, un credito d’imposta nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.
    Nel dettaglio, la disposizione in esame riconosce:

    • alle start-up innovative, costituite a partire dal 1° gennaio 2020, 
    • operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, 
    • nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 
    • un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo.

    Tali attività, nello specifico, dovranno essere volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

    E' bene ricordare che il decreto legge n. 179 del 2012 (articolo 25) definisce come start-up innovativa una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetta i seguenti requisiti:

    • sia un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni; abbia residenza in Italia, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in
       Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
    • abbia un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
    • non sia quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
    • non distribuisca e non abbia distribuito utili;
    • abbia come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;
    • non sia il risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda:
    • possieda almeno uno di questi altri requisiti: sostiene spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione; impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale); è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare
       di un software registrato.

    Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
    Un provvedimento MIMIT ne stabilirà le modalità attuative.