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Legge Semplificazioni: le principali novità in vigore dal 18.12
Pubblicato in GU n 281 del 2 dicembre la Legge n 182/2025 con disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese
Ricordiamo che i contenuti di tale provvedimento sono piuttosto eterogenei e tra questi vi sono modifiche al codice civile con le quali a partire dal 18 dicembre 2025 si prevede:
- la riduzionie dei termini per la dichiarazione di assenza e di morte presunta della persona;
- la possibilità di trascrivere, nei pubblici registri immobiliari, un atto notorio attestante l’accettazione tacita o presunta dell’eredità;
- la cancellazione del diritto dei legittimari lesi di chiedere ai terzi acquirenti la restituzione degli immobili che il donatario del de cuius ha alienato loro.
Vediamo una sintesi delle altre novità.
Ddl Semplificazioni: alcune delle novità
In tema di successioni e donazioni si evidenziano gli articoli 41 e 44
L’articolo 41 interviene sull’articolo 2648 del codice civile semplificando le modalità di trascrizione dell’accettazione di eredità nei registri immobiliari.
Con le novità sarà possibile procedere alla trascrizione sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui l’erede o il suo successore a titolo universale attesti:
- di aver accettato tacitamente l’eredità,
- di aver acquisito la qualità di erede per mancato compimento dell’inventario o per mancata dichiarazione di accettazione o rinuncia nei termini
La norma ha lo scopo di ridurre i tempi di formalizzazione dei passaggi ereditari, garantendo al contempo maggiore certezza nelle vicende patrimoniali.
Per quanto riguarda l'entrata in vigore è bene specificare che le nuove disposizioni si applicheranno alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge
Il regime previgente continuerà a valere per le trascrizioni in corso soltanto se, entro sei mesi, saranno notificati o trascritti atti di opposizione o domande giudiziali di riduzione.
Relativamente all'articolo 44 si prevede che al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- i pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652;
- restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata,
- la riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell’articolo 2690;
- le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Inoltre, per le farmacie si prevede che possono somministrare ai maggiori di 12 anni tutti i vaccini, non più solo quello contro il Covid, e offrire maggiori servizi in un’ottica di medicina di prossimità: dalla telemedicina alla possibilità di scegliere il proprio medico curante e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale. Nuova anche l’insegna: accanto alla tradizionale croce verde comparirà la scritta “Farmacia dei servizi”.
Per il Turismo, le auto dei clienti e per prendere in carico le loro valigie, gli alberghi potranno ottenere in via temporanea, una concessione di occupazione di suolo pubblico su porzioni di sedimi stradali, dove allestire parcheggi o piazzole per lo scarico di bagagli che non determinino intralcio alla circolazione. Novità anche per le guide alpine: non dovranno aver lavorato per dieci anni come aspiranti guide. Resta l’obbligo di presentare il certificato di idoneità psico-fisica. Per offrire servizi efficienti ai passeggeri, soprattutto nei periodi dell’anno con maggiori flussi turistici, sono previste anche misure che agevolano il reclutamento del personale marittimo, l’imbarco, lo sbarco e il suo trasbordo.
In ambito si istruzione, il provvedimento stabilisce che nello stesso anno scolastico uno studente può sostenere gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione. Per la conferma dei contratti a termine viene favorita la continuità lavorativa dei docenti di sostegno, purché rispettino specifici requisiti. Previste procedure più agevoli per l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie, viene introdotto l’obbligo dell’utilizzo di pagelle elettroniche, registro online e protocollo informatico, con un notevole risparmio di tempo per le famiglie. Per l’iscrizione al primo e secondo ciclo, una piattaforma unica consente agli istituti di acquisire dati e documenti dal medesimo sistema informatico.
Novità anche sulla morte presunta e in particolare, per le persone scomparse e presunte morte si riducono i tempi per far rivalere il diritto all’eredità e al possesso o all’uso dei beni. Gli anni necessari per dichiarare la morte passano da dieci a cinque. Dimezzati anche i tempi per la dichiarazione di assenza: un anno dall’ultima notizia anziché due. Diventano più semplici le autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, che possono essere presentate online.
Per l'autotutela, si riducono da 12 a 6 mesi i termini entro cui l’amministrazione può provvedere all’annullamento, in autotutela, dei provvedimenti illegittimi.
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Esenzione IMU coltivatori diretti: quando spetta
Con l’Ordinanza n. 14915 del 4 giugno 2025, la Corte di Cassazione torna a fare chiarezza sui presupposti per usufruire dell’esenzione IMU sui terreni agricoli, evidenziando la netta distinzione tra coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale (IAP).
Vediamo i fatti di causa e la pronuncia della Corte.
Esenzione IMU coltivatori diretti: quando spetta
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IMU sostenendo di aver diritto all’esenzione in quanto coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola.
Dopo una prima sentenza favorevole, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del Comune, negando l’esenzione sulla base della mancanza dei requisiti previsti per l’IAP.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, riconoscendo l’erronea applicazione normativa da parte dei giudici tributari regionali.
La questione giuridica: CD e IAP non sono la stessa figura
La Corte ha sottolineato come la Commissione tributaria regionale abbia confuso due figure distinte:
- il coltivatore diretto, disciplinato da varie norme speciali di settore;
- e l’imprenditore agricolo professionale (IAP), introdotto dal D.Lgs. 99/2004 e successivamente modificato dal D.Lgs. 101/2005.
La CTR ha ritenuto che il contribuente, per ottenere l’esenzione, dovesse rispettare i requisiti dell’IAP (es. 50% del tempo lavorativo e del reddito da attività agricola), nonostante avesse dimostrato la qualifica di coltivatore diretto, mai contestata in giudizio.
La Corte ha evidenziato che l’esenzione IMU sui terreni agricoli si applica ai coltivatori diretti che:
- siano proprietari o titolari di altro diritto reale sul fondo;
- coltivino direttamente e abitualmente il terreno, anche con l’aiuto della famiglia;
- risultino iscritti alla gestione previdenziale agricola (INPS – CD);
- versino i contributi relativi all’attività agricola.
La Cassazione ha ribadito che i requisiti di cui all’art. 1 del D.Lgs. 99/2004 (tempo e reddito > 50% da attività agricola) valgono solo per l’IAP, non per i coltivatori diretti, per cui non è richiesto dimostrare che la coltivazione rappresenti la fonte principale di reddito.
Con l’Ordinanza n. 14915/2025, la Suprema Corte ha:
- accolto il ricorso del contribuente;
- cassato la sentenza della CTR ;
- rinviato il giudizio a una nuova sezione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per riesame.
Il vizio riscontrato è duplice:
- errata applicazione della normativa: la CTR ha applicato i requisiti dell’IAP al CD;
- omessa motivazione su una doglianza specifica relativa a un errore di calcolo in una particella catastale.
La sentenza riafferma un principio già noto, ma spesso trascurato nella prassi degli accertamenti locali: coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale sono diversi.
Gli enti locali nell'attività di accertamento in materia IMU devono differenziare correttamente le due figure;
- l'assenza della qualifica di IAP non esclude automaticamente l’esenzione IMU se sussiste quella di coltivatore diretto.
L’Ordinanza Cass. Civ. Sez. 5, n. 14915/2025 conferma che l’esenzione IMU sui terreni agricoli non è subordinata ai requisiti dell’IAP quando il contribuente ha dimostrato la qualifica di coltivatore diretto.
Un chiarimento importante, sia per gli enti locali in sede di accertamento, sia per i professionisti e gli operatori agricoli che intendono tutelarsi da richieste impositive non fondate.
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Delega Unica dall’8 dicembre: gli obblighi per gli intermediari
L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione mettono a disposizione, la Guida sulla Delega Unica datata 26 novembre.
In proposito ricordiamo che con il Provvedimento n. 321918 del 7 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fissato all’8 dicembre 2025 la data di avvio delle nuove funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento, rinnovo e revoca della delega unica agli intermediari:
Vediamo quali sono gli obblighi dei professionisti su questo nuovo adempimento.
Delega Unica dall’8 dicembre: come attivarla per i servizi ADE e ADER
La guida delle Entrate è dedicata ai servizi online delegabili agli intermediari fiscali, oggetto di modifiche normative di prossima attuazione a decorrere dall'8 dicembre prossimo
I principali servizi che l’Agenzia delle entrate consente di utilizzare agli intermediari delegati sono:- il “Cassetto fiscale delegato”, attraverso il quale l’intermediario può consultare i principali dati fiscali del proprio cliente, e i servizi presenti all’interno del portale “
- "Fatture e Corrispettivi”, dedicato ai contribuenti titolari di partita IVA, tra cui la consultazione e il download delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, la generazione e trasmissione delle fatture elettroniche e la gestione dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione invece, mette a disposizione degli intermediari una specifica area riservata, denominata “Equipro”, attraverso la quale gli stessi possono utilizzare i servizi online per conto dei loro assistiti, tra cui la consultazione della situazione debitoria, la richiesta di rateizzazione e l’adesione alle forme agevolate di pagamento delle cartelle.
Allo scopo di semplificare e razionalizzare il previgente sistema di comunicazione delle deleghe, l’articolo 21 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto la delega unica che consente, con un’unica operazione, di comunicare i dati delle deleghe rilasciate agli intermediari riferite ad uno o più servizi online dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, unificando anche le scadenze.
In particolare, dopo aver stipulato un accordo – in formato cartaceo o digitale – con il quale conferisce al proprio intermediario la delega vera e propria, il contribuente la rende efficace o, in altri termini, la “attiva” con una comunicazione all’Agenzia delle entrate.
La comunicazione può essere effettuata anche dall’intermediario.
Una volta attivate, le deleghe restano efficaci, salvo revoca o rinuncia, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, e questo costituirà un grande vantaggio per gli intermediari, che saranno agevolati anche nella gestione dei rinnovi delle deleghe dei propri assistiti.
Ricordiamo che con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2024 è stato pubblicato il fac-simile della delega unica e sono state definite le modalità, esclusivamente digitali, per comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle deleghe conferite, ai fini della loro attivazione.
Delega Unica dall’8 dicembre: cosa sostituisce
Come specificato dalle Entrate, al fine di garantire una maggiore sicurezza nell’accesso ai servizi delegati, non saranno, quindi, più previste:
- modalità “analogiche” di comunicazione delle deleghe (ad esempio, presso lo sportello dell’ufficio territoriale o mediante l’invio di pec),
- né modalità di accesso mediante codici consegnati ai deleganti,
compiendosi così pienamente un passaggio di transizione verso il fisco digitale a vantaggio di cittadini e imprese.
Future estensioni ad altri servizi dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate- Riscossione verranno comunicate sui siti internet di entrambi gli Enti e integrate nel fac- simile di delega.
Per consentire l’adeguamento dei sistemi, nei due giorni precedenti (6 e 7 dicembre 2025) non sarà possibile effettuare la comunicazione di alcun tipo di delega, né telematicamente né con altri mezzi.
Sarà, pertanto, possibile attivare e rinnovare le deleghe “singole” con le precedenti modalità entro e non oltre il 5 dicembre 2025.
Affinché gli intermediari possano effettuare una ricognizione delle deleghe attualmente attivate nei loro confronti, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione nella loro area riservata un file in formato csv, contenente l’elenco delle deleghe che risultano attivate per ciascun intermediario con le relative scadenze.
Analoga funzionalità è disponibile nell’area riservata agli intermediari sul sito di AdeR, per le deleghe di propria competenza.
Delega Unica dall’8 dicembre: gli obblighi per gli intermediari
Come specificato dal Guida Ade alla Dlega Unica 2025, il primo obbligo dell’intermediario è la nomina di uno o più responsabili della gestione delle deleghe.
Deve, poi, procedere all’accettazione delle condizioni generali di utilizzo dei servizi allo stesso delegati.Con l’accettazione di tali condizioni, l’intermediario si impegna ad utilizzare le informazioni acquisite per effetto del conferimento della delega per le sole finalità connesse allo svolgimento dell’incarico professionale e a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali.
L’accettazione preventiva è effettuata all’interno dell’area riservata dell’intermediario, nella sezione “Adesioni” de “Il tuo profilo”.

L’accettazione, effettuata “una tantum”, è un’operazione necessaria per poter trasmettere i dati relativi alle deleghe ricevute e per utilizzare i servizi delegati.
Man mano che acquisisce le deleghe dai propri clienti, l’intermediario ha l’obbligo di numerarle progressivamente e annotarle quotidianamente in un apposito registro cronologico, predisposto su carta o con modalità elettronica, in cui devono essere indicati i seguenti dati:- numero progressivo e data della delega o della revoca;
- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del delegante;
- estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega o della revoca.
Le deleghe acquisite devono essere conservate fino al decimo anno successivo alla data di revoca o di scadenza.
Insieme alle deleghe occorre conservare la documentazione usata per l’identificazione del delegante e per l’eventuale attestazione della condizione di rappresentante o erede.
I documenti informatici acquisiti e/o trasmessi in formato elettronico devono essere conservati nel rispetto delle norme del CaD.
L’Agenzia delle entrate può accedere alle sedi degli intermediari per svolgere controlli sulle deleghe acquisite. Qualora siano riscontrate delle irregolarità nella gestione delle deleghe o delle revoche, l’Agenzia può procedere alla revoca dell’abilitazione, come previsto all’articolo 8, comma 1, lett. h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano, inoltre, ferme la responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.
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Bonus elettrodomestici 2025: dal 3 dicembre scorrimento della lista d’attesa
Il MIMIT ho pubblicato un avviso del 3 dicembre con cui aggiorna lo stato dell'arte del bonus elettrodomestici.
In sintesi è partito lo scorrimento della lista d'attesa.
Viene specificato che passati 15 giorni dall'emissione dei primi voucher, è ora in corso lo scorrimento delle liste in relazione ai voucher non utilizzati.
In questi giorni quindi molti utenti in lista d'attesa riceveranno una comunicazione, all'esito dei positivi controlli, con la quale verranno assegnati loro i voucher residui da spendere per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica.
La comunicazione avverrà, a seconda dei canali utilizzati per la presentazione della domanda, tramite messaggio sull'app IO oppure tramite e-mail.
È comunque possibile in ogni momento controllare lo stato della propria domanda tramite l'app IO o il sito dedicato (bonuselettrodomestici.it).
Le richieste al momento superano le risorse disponibili.
Poiché tali risorse saranno ricalcolate nelle prossime settimane (ogni bonus deve infatti essere utilizzato entro 15 giorni), è comunque ancora possibile presentare domanda per essere inseriti in lista di attesa nel caso di eventuali scorrimenti, in ordine cronologico, nella lista dei beneficiari.
Ricordiamo che le domande per il bonus sono state disciplinate dal DD 12 novembre del MIMIT. mentre con il DD 22 ottobre sno state dettate tutte le regole operative per il bonus
Il precedente Decreto MIMIT del 3 settembre aveva fissato le regole generali.
Bonus elettrodomestici 2025: cosa riguarda
L’articolo 1, nei commi da 107 a 111 prevede, per il 2025, un contributo economico per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa, favorendo il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all'industria.
Si vuole incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa con l'obiettivo di ridurre i consumi elettrici domestici, migliorare l’efficienza energetica in tale ambito, sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e promuovere il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti.Il Decreto interpministeriale ha fornito l’elenco definitivo degli elettrodomestici ammessi all’agevolazione.
Si tratta delle seguenti sette tipologie che dovranno rispettare determinati requisiti energetici:
- lavatrici e lavasciuga con classe energetica A o superiore;
- forni di classe energetica A o superiore;
- cappe da cucina di classe B o superiore;
- lavastoviglie di classe C o superiore;
- asciugabiancheria di classe C o superiore;
- frigoriferi e congelatori di classe D o superiore;
- piani cottura conformi ai limiti previsti dal Regolamento Ue 2019/2016.
Esclusi quindi gli elettrodomestici più piccoli, come phon, ferri da stiro, e condizionatori.
Il Decreto ha chiarito inoltre le regole per i rivenditori, che dopo aver accettato il voucher e applicato la riduzione del prezzo, potranno ottenere il rimborso decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’acquirente.
Il rimborso sarà riconosciuto da Invitalia, previo inserimento della documentazione richiesta da parte del venditore, docementi che dovranno essere conservati, anche per provare il corretto smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.
Bonus elettrodomestici 2025: a chi spetta
Si stabilisce che il bonus è riconosciuto all'utente finale in forma di voucher, cui consegue uno sconto in fattura da parte del venditore al momento dell'acquisto dell'elettrodomestico.
Per tutta la durata dell'iniziativa, il riconoscimento dei benefici previsti avviene nei limiti delle risorse disponibili, pari ad euro 50 milioni
Il contributo è riconosciuto rispettando l'ordine temporale di presentazione delle istanze e il suo riconoscimento è subordinato all'effettiva disponibilita' di risorse finanziarie.
Il contributo, sotto forma di voucher, è concesso all'utente finale maggiorenne ed e' spendibile presso il venditore per l'acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall'utente finale.
Il contributo è riconosciuto in misura non superiore al 30 per cento del costo di acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro per ciascun elettrodomestico se l'utente finale ha un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario inferiore a 25.000 euro annuiIl contributo non puo' essere cumulato con altre agevolazioni, nonche' con altri benefici, anche di tipo fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili.
Attraverso la piattaforma informatica sono acquisiti i dati degli utenti finali che manifestano l'interesse a partecipare alla presente iniziativa e, per essi, e' accertato il possesso dei requisitiAll'esito delle verifiche relative ai requisiti sopra indicati, la piattaforma informatica conferma all'utente finale il diritto al riconoscimento del contributo e ne indica l'importo massimo attraverso il rilascio di un voucher, avente una validita' limitata nel tempo dal momento dell'emissione, associato al codice fiscale dell'utente finale richiedente.
La quantificazione dell'importo del contributo definitivamente spettante all'utente finale e' effettuata dalla piattaforma informatica al momento dell'utilizzo del voucher presso il venditore, in relazione al prezzo di vendita dell'elettrodomestico scelto dall'utente finale.
Il venditore riduce di pari importo il prezzo di acquisto dell'elettrodomestico ed emette fattura di vendita riferita esclusivamente all'elettrodomestico oggetto della vendita, la quale riporta il prezzo originario, il valore del contributo effettivamente maturato ed esplicita l'obbligo di smaltimento dell'elettrodomestico in sostituzione.
Qualora il voucher non sia utilizzato presso un venditore entro il limite temporale di validita', l'utente finale puo' rinnovare la richiesta del contributo secondo le modalita' indicate nei decreti direttoriali di cui al successivo comma 10.
A seguito dell'accettazione del voucher e a fronte della riduzione del prezzo una volta decorso il termine per l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente finale, il venditore matura il diritto a ricevere un importo alla stessa equivalente, da corrispondersi a cura di Invitalia a valere sulla dotazione finanziaria della misura, previo inserimento da parte del venditore nella piattaforma informatica della documentazione necessaria a comprovare il diritto in questione, anche ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui al successivo art. 6.A tali fini, il venditore conserva tutta la documentazione relativa a ciascun acquisto effettuato mediante l'utilizzo del voucher, inclusa la documentazione riguardante la gestione di un eventuale reso, nonche' la documentazione attestante l'avvio dell'elettrodomestico sostituito al corretto smaltimento finalizzato al riciclo.
Bonus elettrodomestici: breve guida alla domanda
Con il DD 22 ottobre del MIMIT si prevede che a partire dalla data che sarà indicata con successivo decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili pari ad euro 48.100.000,00, gli Utenti finali accedono alla Piattaforma informatica tramite:
- interfaccia web dedicata, previa identificazione tramite SPID/CIE di livello almeno significativo,
- o tramite il Punto di Accesso telematico (app IO),
e presentano l’istanza per richiedere il Voucher che consente l’acquisto di un Elettrodomestico per Famiglia Anagrafica
L'identità dell’Utente finale, in relazione ai dati del nome, del cognome, della data di nascita e del codice fiscale, è accertata con la CIE o con SPID.
Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti l’Utente finale, utilizzando il modello disponibile sulla Piattaforma informatica, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara:
- a. che intende utilizzare il contributo elettrodomestici per l’acquisto di un Elettrodomestico destinato a sostituire un altro bene della stessa tipologia e di classe energetica inferiore (di seguito “Elettrodomestico obsoleto”);
- b. che si impegna a consegnare l’Elettrodomestico obsoleto al Venditore per lo smaltimento dello stesso;
- c. se è in possesso di un ISEE in corso di validità per il 2025, inferiore alla soglia di euro 25.000.
Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti la Piattaforma informatica, per il tramite della piattaforma di cui all’art. 50-ter, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale:
- a. verifica automaticamente, attraverso la data di nascita dell’Utente finale, che l’età del richiedente sia maggiore di 18 anni;
- b. interroga il servizio messo a disposizione dall’Istituto nazionale della previdenza sociale per verificare, nei casi di cui al precedente comma 3, lett. c), l’esistenza dell’ISEE riferito al Nucleo familiare di valore inferiore ad euro 25.000, nei soli casi in cui l’Utente finale abbia dichiarato di avere un ISEE al di sotto della suddetta soglia;
- c. interroga la banca dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ai fini della verifica della composizione della Famiglia Anagrafica;
- d. verifica l’eventuale presenza di altra istanza, antecedente, presentata da un componente della Famiglia Anagrafica dell’Utente finale.
All’esito dei controlli, il contributo elettrodomestici viene attribuito all’Utente finale tramite la Piattaforma informatica, che genera il Voucher associato alla richiesta di contributo, inviando all’Utente finale apposita comunicazione a mezzo e-mail o tramite l’app IO, a seconda del canale da questi utilizzato per l’effettuazione della richiesta di accesso al contributo.
La comunicazione informa l’Utente finale dell’avvenuta attribuzione del contributo elettrodomestici, con contestuale invito ad utilizzare il Voucher entro le ore 23.59 del 15esimo giorno dalla sua emissione.
Con le stesse modalità è comunicata l’eventuale mancata concessione del contributo elettrodomestici, con indicazione delle motivazioni ad essa
sottese.
I Voucher sono resi disponibili secondo l'ordine temporale di presentazione delle istanze registrate dalla Piattaforma informatica, fino ad esaurimento delle risorse disponibili indicate al precedente comma 1.
In caso di esaurimento delle risorse disponibili, PagoPA S.p.A., attraverso la Piattaforma Informatica, sospende la generazione dei Voucher e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy. In tal caso, la
presentazione di nuove istanze è sospesa, in attesa della verifica di eventuali economie derivanti dalla procedura descritta.
Ai sensi dell’art. 2, comma 8, del decreto interministeriale ciascun Voucher è emesso esclusivamente in favore dell’Utente finale richiedente ed ha la validità di quindici giorni solari dalla sua emissione, con scadenza alle ore 23:59 del quindicesimo giornon dall’emissione. Decorso tale termine, il Voucher è automaticamente annullato e le somme prenotate sono rimesse nella disponibilità dell’iniziativa. In ogni caso, l’assegnazione dei Voucher associati alle risorse finanziarie rinvenienti da economie è effettuata secondo l’ordine cronologico di registrazione delle istanze da parte della Piattaforma informatica, ferma la necessaria sussistenza in capo agli Utenti finali richiedenti di tutti i requisiti normativamente previsti.
L’Utente finale che non abbia utilizzato il Voucher entro il termine di cui al precedente comma 7, oppure un componente della sua Famiglia Anagrafica, nel rispetto dei requisiti previsti, potrà richiedere l'emissione di un nuovo Voucher mediante presentazione di una nuova istanza secondo la procedura definita dal presente articolo. In tal caso l’istanza sarà trattata secondo l’ordine cronologico di ricezione.
Attenzione al fatto che dal 3 dicembre è aperto lo scorrimento delle listre d'attesa e si può ancora presentare domanda.
Leggi anche Bonus elettrodomestici: quando arriva il voucher per avere informazioni sugli step che si verificano dalla domanda alla sua approvazione con relativa emissione del voucher spendibile
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Aiuti Editoria 2025: tutte le regole per le domande
Il DPCM 17 aprile 2025 pubblicato sul sito del Dipartimento per l'Editoria in data 5 giugno reca l’individuazione degli interventi a favore del settore editoriale per l’anno 2025 e la ripartizione delle risorse ad essi destinate, pari complessivamente a 82 milioni di euro a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, istituito dall art 1 comma 1 della Legge n 198/2016.
Sostegno Editoria 2025: ripartizionr delle risorse
Il Diperatimento evidenzia che le risorse a sostengo dell'Editoria sono così ripartite:
- 10 milioni per il contributo alle edicole;
- 3 milioni per il contributo a favore dei c.d. “punti vendita non esclusivi”;
- 4 milioni per il contributo alle imprese di distribuzione di quotidiani e periodici;
- 65 milioni per il contributo per le copie vendute nell’anno 2023 a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici.
Per le misure a favore delle edicole e dei “punti vendita non esclusivi” concesse nei limiti del regime “de minimis”, le modalità per la fruizione dei contributi sono state definite con provvedimenti del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Per le misure a favore delle imprese di distribuzione e delle imprese editrici di quotidiani e periodici, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il provvedimento attuativo sarà adottato entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della decisione della Commissione europea.
Lo schema di DPCM recante l’individuazione di misure a sostegno delle assunzioni nel campo della digitalizzazione editoriale e degli investimenti in tecnologie innovative effettuati nel settore editoriale e delle emittenti radio televisive per l’anno 2025 e la ripartizione delle relative risorse, è stato inviato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’acquisizione del concerto di rispettiva competenza.
Aiuti Editoria 2025: misure per esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste
Il DPCM prevede che alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste è riconosciuto un contributo, per un importo fino a euro 4.000, pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute nell’anno 2024 per: IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA ove prevista.
L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 10.000.000, che costituisce tetto di spesa.
L’agevolazione di cui al presente articolo è concessa nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.Aiuti Editoria 2025: misure per attività di vendita di quotidiani e periodici
Il DPCM prevede che al fine di sostenere gli esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici, come individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (c.d. punti vendita non esclusivi), che svolgono la suddetta attività in comuni privi di edicole, è riconosciuto un contributo, per l’anno 2025, per un importo fino a euro 4.000, pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute pro quota nell’anno 2024 per: IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA ove prevista. Il contributo è commisurato al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici e i ricavi complessivi del singolo punto vendita, con riferimento all’anno
2024. L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 3.000.000 che costituisce tetto di spesa.
L’agevolazione di cui al presente articolo è concessa nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.Aiuti Editoria 2025: misure per imprese di distribuzione
Il DPCM al fine di garantire la più ampia capillarità della rete di vendita e della diffusione sul territorio delle pubblicazioni quotidiane e periodiche, alle imprese di distribuzione è riconosciuto un contributo per la fornitura diretta di giornali alle edicole e, laddove non sono presenti edicole, agli esercizi commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici, come individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, siti in comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 riforniti nell’anno 2025.
Il contributo riconosciuto è pari ad euro 800 per ciascun comune come sopra individuato. Nel caso di fornitura a comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 siti nelle Aree Interne di cui alla mappa “Aree Interne 2020”, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), il contributo è pari ad euro 1.000. Il contributo è esteso anche alla fornitura di nuovi punti vendita, come
individuati al comma 1, attivati nei comuni nel corso dell’anno 2025.L’agevolazione è concessa entro il limite di euro 4.000.000 che costituisce tetto di spesa.
Nella fornitura ai punti vendita le imprese di distribuzione richiedenti il contributo devono garantire il rispetto del principio di non discriminazione nelle condizioni economiche e di consegna e delle disposizioni normative contenute nell’articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e successive modificazioni.
L’efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.Aiuti Editoria 2025: misure a sostegno delle imprese di quotidiani e periodici
In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici è riconosciuto un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta nel corso dell’anno 2023, anche mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi.
Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell’agevolazione.
L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 65.000.000 che costituisce tetto di spesa.
L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.A tal proposito il dipartimento per l'editoria ha pubblicato recentemente le regole, clicca qui per i dettagli.
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