• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Contributo benzinai fino a 60.000 euro per colonnine e biocarburanti

    Un contributo fino a 60.000 euro per trasformare i tradizionali distributori di carburante in stazioni di ricarica per veicoli elettrici o in impianti destinati ai biocarburanti.

    La misura è contenuta nel Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 luglio 2026.

    Il provvedimento avvia una più ampia riforma della rete italiana di distribuzione dei carburanti, favorendo la chiusura o la riconversione degli impianti obsoleti e con bassi volumi di vendita.

    Il beneficio potrà coprire al massimo il 50% delle spese sostenute, entro il limite di 60.000 euro per ogni impianto interessato.

    Distributori di carburante, contributo fino a 60.000 euro per la riconversione

    Il Ddl Concorrenza istituisce presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica il Fondo per la trasformazione della rete carburanti verso la mobilità green.

    Il Fondo riconoscerà ai titolari degli impianti un contributo pari al 50% delle spese sostenute, entro il limite massimo di 60.000 euro, per la riconversione dei punti vendita in:

    • stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
    • impianti di distribuzione di biocarburanti.

    Per ottenere il contributo massimo sarà quindi necessario sostenere almeno 120.000 euro di spese ammissibili.

    Le risorse previste ammontano a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, per uno stanziamento complessivo di 120 milioni di euro. 

    I fondi proverranno dai proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica.

    È previsto anche un indennizzo, non superiore a 20.000 euro, per il gestore il cui rapporto contrattuale non prosegua dopo la trasformazione dell’impianto.

    Le due agevolazioni hanno destinatari e finalità differenti:

    • il contributo fino a 60.000 euro sostiene l’investimento del titolare;
    • l’indennizzo fino a 20.000 euro tutela il gestore che non continua l’attività nell’impianto riconvertito.

    Le condizioni per accedere alle somme dovranno essere precisate dopo l’approvazione definitiva della legge.

    Nuovi distributori: carburante alternativo obbligatorio dal 2028

    Un’altra novità riguarda l’apertura di nuovi impianti.

    Dal 1° gennaio 2028 potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni soltanto per punti vendita che prevedano la distribuzione di almeno una fonte di alimentazione alternativa ai combustibili fossili.

    La nuova stazione dovrà quindi offrire, accanto o in alternativa ai carburanti tradizionali, una soluzione come la ricarica elettrica, il biometano, i biocarburanti, l’idrogeno o altri carburanti alternativi.

    Cambia anche la procedura per l’installazione e l’esercizio degli impianti.

    L’attuale meccanismo del silenzio-assenso sarà sostituito da un’autorizzazione rilasciata espressamente dal Comune. Il richiedente dovrà dimostrare:

    • adeguata capacità tecnica, organizzativa ed economica;
    • regolarità contributiva;
    • applicazione dei contratti collettivi del settore;
    • superamento delle verifiche previste dalla normativa antimafia.

    Il provvedimento disciplina inoltre il trasferimento a terzi della titolarità degli impianti.

    Contratti di gestione di almeno quattro anni

    Il Ddl Concorrenza definisce le condizioni minime del contratto con cui il titolare affida a un soggetto terzo i servizi di rifornimento.

    La durata non potrà essere inferiore a quattro anni e il contratto dovrà disciplinare termini di preavviso e penali in caso di recesso anticipato. In mancanza di un accordo tra le parti potrà intervenire un terzo arbitratore.

    L’utilizzo di forme contrattuali diverse da quelle ammesse potrà comportare una sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro per ogni punto vendita, fino a un massimo complessivo di 200.000 euro.

    Dismissione degli impianti semplificata fino al 2028

    Il termine di applicazione della procedura semplificata per la dismissione degli impianti definitivamente chiusi viene spostato al 31 dicembre 2028.

    La chiusura dovrà comunque assicurare la messa in sicurezza del sito, con la rimozione delle strutture fuori terra non più utilizzabili, lo svuotamento dei serbatoi e l’inertizzazione dei serbatoi interrati e delle relative condotte.

    Informazioni obbligatorie sui carburanti green

    I titolari dei punti vendita dovranno informare i consumatori sulla disponibilità di carburanti alternativi, come:

    • biocarburanti in purezza;
    • biometano per autotrazione;
    • idrogeno;
    • e-fuel;
    • ricarica elettrica.

    L’obiettivo è rendere più trasparente l’offerta disponibile presso ogni distributore e favorire l’utilizzo delle tecnologie a minore impatto ambientale.

    DDL Concorrenza: sintesi delle misure

    Il provvedimento approvata dal Governo interviene anche in altri settori. Per le emittenti televisive locali modifica i criteri di accesso al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.

    Il Governo riceve inoltre una delega per riformare la RC auto, con l’obiettivo di collegare maggiormente il premio al rischio effettivo, migliorare il risarcimento diretto e rafforzare il contrasto alle frodi e ai veicoli privi di assicurazione.

    Cambiano infine i requisiti per gli agenti di affari in mediazione: tra i possibili titoli di accesso sarà prevista anche una laurea individuata con decreto ministeriale, accompagnata dal superamento di un esame e dall’obbligo di formazione professionale continua.

    Per conoscere la data di partenza degli incentivi alla riconversione dei distributori sarà necessario attendere l’approvazione parlamentare e i successivi provvedimenti attuativi.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus colonnine 2026, contributo dell’80%: domande in attesa

    Il MIMIT con il DPCM ‘Automotive’, indirizza risorse pari a 1 miliardo 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. 

    In dettaglio si tratta di risorse ad ampio raggio che comprendono un bonus per le colonnine di ricarica, vediamo la norma che regola questa agevolazione in attesa delle date per le domande,  per prepararsi al meglio con i requisiti da rispettare.

    Bonus colonnine 2026, contributo dell’80% fino a 1.500 euro: domande in attesa

    A decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM in oggetto ed entro il 31 marzo 2030, per l’acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, è riconosciuto un contributo pari all’80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. Il limite di spesa è innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.
    Per l’attuazione dell’intervento previsto sono destinate risorse del Fondo pari a euro 10 milioni disponibili in conto residui 2025, a 5 milioni per l’anno 2026, a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e a euro 8 milioni per l’anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.
    Con uno o più provvedimenti saranno stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni, resta collegato per gli ulteriori aggiornamento.

    Leggi qui il DPCM Automotive con tutte gli altri bonus per privati e imprese.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Detrazioni 2026: l’Ade chiarisce le spese che non entrano nel tetto

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la raccolta "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026", una serie di vademecum pratici su detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta. 

    Tra i temi coperti: spese sanitarie, interessi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi assicurativi, contributi previdenziali e assistenziali.

    Non mancano le guide dedicate ai bonus edilizi (recupero, sismabonus, bonus barriere architettoniche, verde, mobili, ecobonus, superbonus) e ai crediti d'imposta.

    La guida "Aspetti generali" è quest'anno particolarmente rilevante perché illustra il nuovo meccanismo introdotto dall'art. 16-ter del TUIR, in vigore dal 1° gennaio 2025, che cambia il modo in cui vengono calcolate le detrazioni per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

    Il nuovo tetto alle detrazioni per redditi superiori a 75.000 euro

    A partire dal periodo d'imposta 2025, chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro non può più detrarre liberamente tutti gli oneri e le spese agevolabili: l'insieme delle detrazioni spettanti è soggetto a un limite massimo, determinato in funzione di due variabili:

    • il reddito complessivo
    • il numero di figli fiscalmente a carico nel nucleo familiare.

    La logica è quella del "tetto mobil": al crescere del reddito, la soglia oltre la quale le detrazioni non sono più computabili si abbassa; la presenza di figli a carico nello stesso nucleo familiare ha invece un effetto espansivo.

    I chiarimenti applicativi di questo sistema sono stati forniti dalla circolare n. 6 del 29 maggio 2025 dell'Agenzia delle Entrate.

    Attenzione, la riforma non riguarda i contribuenti con reddito complessivo fino a 75.000 euro, che continuano ad applicare le detrazioni secondo le regole ordinarie.

    Cosa resta fuori dal riordino: le esclusioni esplicite dall’art. 16-ter TUIR

    Non tutte le spese detraibili rientrano nel nuovo meccanismo di calcolo. 

    Il comma 4 dell'art. 16-ter TUIR individua una serie di categorie completamente escluse, che restano detraibili per il loro intero importo anche per i redditi sopra soglia:

    • spese sanitarie agevolate ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR: la detrazione del 19% sulle spese mediche non subisce alcun taglio legato al reddito.
    • investimenti in start-up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012.
    • investimenti in PMI innovative, detraibili ai sensi dell'art. 4, comma 9, seconda parte, e comma 9-ter, del DL 3/2015.
    • detrazioni forfetarie: le spese che danno diritto a importi fissi predeterminati non entrano nel computo del tetto. Esempio: la detrazione forfetaria di 1.100 euro per il mantenimento di cani guida per non vedenti (art. 15, comma 1-quater TUIR).

    Sono inoltre escluse dal riordino, a prescindere dal livello di reddito del contribuente, alcune categorie di oneri legati a contratti o spese anteriori al 1° gennaio 2025:

    • oneri detraibili da prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024.
    • premi assicurativi da contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.
    • rate di spese edilizie (ai sensi dell'art. 16-bis TUIR o di altre norme) relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

    In pratica, chi sta ancora detraendo le rate di una ristrutturazione avviata nel 2022 o di un ecobonus 2023 non vede quelle rate conteggiare ai fini del nuovo tetto. 

    L'esclusione vale per l'intero residuo di detrazioni spalmato negli anni successivi.

    Spese edilizie dal 2025: nel tetto conta solo la rata annuale, non la spesa totale

    Il punto più rilevante sul piano operativo riguarda le spese per interventi edilizi sostenute dal 1° gennaio 2025, la cui detrazione è ripartita in più annualità. 

    Il comma 5 dell'art. 16-ter TUIR stabilisce che, ai fini del computo del plafond complessivo di detrazioni, rileva la rata di spesa riferita a ciascun anno, non l'importo totale dell'intervento.

    Esempio pratico. Un contribuente con reddito superiore a 75.000 euro sostiene nel 2025 una spesa di 90.000 euro per una ristrutturazione edilizia che dà diritto alla detrazione IRPEF del 36% ai sensi dell'art. 16-bis TUIR, da ripartire in dieci rate annuali. 

    Nel calcolo del tetto complessivo alle detrazioni per l'anno 2025 si considera soltanto 9.000 euro (la decima parte della spesa complessiva), non i 90.000 euro. 

    Lo stesso importo, 9.000 euro, sarà computato nei nove anni successivi in cui il contribuente utilizzerà le rate residue.

    Questo criterio è rilevante per il confronto tra la somma delle detrazioni spettanti e il tetto individuale: chi ha sostenuto una spesa edilizia elevata nel 2025 non deve temere di "bruciare" in un solo anno l'intera capienza delle proprie detrazioni.

    Cosa fare in pratica per la dichiarazione 2026

    Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, la compilazione del modello 2026 richiede un passaggio aggiuntivo:

    • il confronto tra la somma delle detrazioni teoricamente spettanti (al netto delle esclusioni sopra elencate) 
    • e il tetto individuale calcolato in base a reddito e numero di figli a carico. 

    Solo le detrazioni che rientrano entro questo tetto saranno effettivamente fruibili.

    Chi si trova in questa fascia di reddito e ha sostenuto nel 2025 spese per interventi edilizi, premi assicurativi su nuovi contratti o altre detrazioni aggiuntive rispetto alle spese sanitarie, dovrà verificare con attenzione l'ordine di priorità nel computo, tenendo conto che le spese sanitarie, per la loro esclusione esplicita,  non competono con le altre voci ai fini del tetto. 

    Le guide dell'Agenzia delle Entrate e la circolare n. 6/2025 restano i riferimenti ufficiali per i casi dubbi.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit videogiochi: domande dal 19 giugno

    Con il Decreto n 1657/2026 della Direzione Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura viene stabilita la data per le domande del tax credit videogiochi, il bonus spettante ai produttori di videogiochi in relazione agli investimenti effettuati per la produzione di videogiochi che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016, hanno la nazionalità italiana, che sono stati riconosciuti dalla commissione esaminatrice di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto come opere di valore culturale sulla base dei criteri previsti dalla Tabella A allegata al decreto e che contribuiscono allo sviluppo della creatività italiana ed europea nei videogiochi attraverso elementi di qualità, originalità e innovazione tecnologica e artistica.

    Vediamo quando e come rpesentare domanda per il bonus.

    Tax credit videogiochi: domande dal 19 giugno

    Il decreto attuativo prevede che le domande preventive possono essere presentate dalle 10 di venerdì 19 giugno fino alle 23.59 del prossimo 20 agosto, per il riconoscimenti del credito d’imposta per la produzione di videogiochi di nazionalità italiana per l’anno 2025. 

    L’invio va effettuato attraverso la piattaforma Dgcol. 

    Le regole sono stabilite dal Decreto n. 1657/2026, emesso dalla direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura in attuazione all’articolo 15 della legge n. 220/2016.

    Le richieste sono istruite in ordine cronologico dando la priorità ai procedimenti in scadenza e, dopo le verifiche previste, si provvederà a riconoscere i crediti d’imposta prenotandone le relative somme.

    Attenzione al fatto che secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto tax credit videogiochi, i soggetti ammessi al credito d’imposta dovranno completare la procedura presentando richiesta definitiva di ammissione all’agevolazione. 

    La domanda deve essere inviata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della prima commercializzazione, e comunque non oltre 36 mesi dalla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari ammessi al tax credit, sui modelli predisposti dalla stessa Dg Cinema e Audiovisivo.

    L'articolo 2 del Decreto n. 1657/2026 prevede che la richiesta di credito d’imposta debba contenere, a pena di inammissibilità, il contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni indicati all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-11, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale (articolo 1, commi 101 e 102 della legge n. 213/2023).

    Ricordiamo anche che sono ammessi ai benefici i produttori di videogiochi:
    a) che hanno sede legale nello Spazio economico europeo;
    b) che, al momento dell’utilizzo del beneficio, sono soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
    c) che hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori, ciascuno, a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;
    d) che sono diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;
    e) che sono in possesso di classificazione ATECO 62 o 58.2

    Tax credit video giochi: dove inviare richieste di assistenza

    Per supportare l’utente nella procedura, sulla piattaforma Dgcol sono disponibili diversi vademecum relativi ai seguenti argomenti:

    • approfondimenti sul funzionamento della piattaforma
    • compilazione dell’anagrafica del soggetto
    • compilazione della registrazione (“anagrafica”) dell’opera a contenuto videoludico
    • compilazione della richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana dell’opera a contenuto videoludico
    • compilazione della richiesta preventiva di tax credit videogiochi.

    Al link seguente:

    sono disponibili i punti di contatto per eventuali richieste di assistenza connesse all’utilizzo della piattaforma.

    Ricordiamo che, al momento dell’invio del ticket, è necessario indicare il codice della domanda e il problema riscontrato. Come di consueto, le risposte vengono evase in ordine cronologico, dando priorità ai procedimenti in scadenza.

    Non verranno prese in considerazione le richieste che non siano conformi alle prescrizioni indicate.

    L’Help Desk è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, con tempi medi di risposta di 3 giorni lavorativi.

    Per eventuali necessità di chiarimenti relativi all’istruttoria è possibile inviare una email a carla.felli@cultura.gov.it

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus decoder 2026: regole per averlo

    Il Decreto 19 maggio del MIMIT viene pubblicato in GU n 131 del 9 giugno, e disciplina i criteri e le modalità per la concessione ai richiedenti del contributo economico per l'acquisto di decoder digitali televisivi terrestri e satellitari conformi agli standard tecnologici DVB-T2/S2 e HEVC Main 10. 

    Il contributo economico è riconosciuto in misura non superiore al 70% del costo di acquisto del decoder e comunque per un importo non superiore a:

    • 30 euro per i decoder digitali terrestri standard 
    • 70 euro per i decoder satellitari.

    Le risorse finanziarie a copertura della misura sono complessivamente pari a 30 milioni di euro a valere sul Piano Sviluppo e Coesione del Ministero.

    Con uno o più decreti direttoriali della Direzione generale competente del Ministero delle imprese e del made in Italy sono indicati le tempistiche di attivazione dell’iniziativa, la durata della stessa, il funzionamento della Piattaforma informatica, le attività di trattamento dei dati personali, i criteri di verifica e controllo eseguiti da parte dei soggetti gestori, nonché possono essere adottate eventuali Linee Guida esplicative inerenti la validità temporanea del Voucher, il suo utilizzo e le modalità di adesione all’iniziativa da parte di Produttori/Importatori e Venditori, in coerenza con le disposizioni di cui ai successivi artt. 3 e 4, comprese le casistiche di vendita online e di reso del decoder.
    La chiusura anticipata della misura può essere disposta in caso di esaurimento, ovvero imminente esaurimento, della dotazione finanziaria o in relazione ad un andamento della misura difforme dalle previsioni, con particolare riferimento
    al numero di richieste Voucher presentate dagli Utenti finali.

    Contributo decoder 2026: che cos’è e come funziona

    Il decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo riconosciuto all’Utente finale in forma di Voucher, cui consegue uno sconto in fattura da parte del Venditore al momento dell’acquisto del decoder.
    Il contributo è riconosciuto con le modalità descritte di seguito, rispettando l’ordine temporale di presentazione delle istanze e il suo riconoscimento è subordinato all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie.
    Il contributo, sotto forma di Voucher, è concesso all’Utente finale maggiorenne ed è spendibile presso il Venditore per l’acquisto di un solo decoder per famiglia anagrafica, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall’Utente finale, fermo restando che nessun componente della famiglia anagrafica abbia precedentemente usufruito di
    contributi per l’acquisto di decoder digitale televisivo terrestre standard o satellitari di cui alle iniziative citate in premessa. 

    Il contributo è riconosciuto all’Utente finale maggiorenne la cui famiglia anagrafica risulti in regola con il pagamento del canone RAI.
    Il contributo è riconosciuto in misura non superiore al 70% del costo di acquisto del decoder e comunque per un importo non superiore a 30 euro per i decoder digitali terrestri standard e 70 euro per i decoder satellitari.

    Voucher decoder 2026: come fare domanda

    Attraverso la Piattaforma informatica sono acquisiti i dati degli Utenti finali che manifestano l’interesse a partecipare e, per essi, è accertato il possesso dei requisiti.

    A tal fine, la Piattaforma informatica interroga, per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy:
    a. l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, per il tramite della piattaforma PDND, ai fini della verifica della composizione della Famiglia Anagrafica;
    b. la banca dati dell’Agenzia delle Entrate ai fini della verifica della regolarità del pagamento del canone RAI;
    c. altre banche dati pubbliche nazionali o comunitarie utili ai fini della gestione dell’iniziativa.
    All’esito delle verifiche relative ai requisiti sopra indicati, la Piattaforma informatica conferma all’Utente finale il diritto al riconoscimento del contributo e ne indica l’importo attraverso il rilascio di un Voucher, avente una validità limitata nel tempo dal momento dell’emissione, associato al codice fiscale dell’Utente finale richiedente.

    L’emissione del Voucher comporta il vincolo delle somme a valere sulla dotazione finanziaria per la durata di validità del Voucher stesso, per un valore pari all’importo indicato nella Piattaforma informatica ai sensi del primo periodo. 

    La quantificazione dell’importo del contributo definitivamente spettante all’Utente finale è effettuata dalla Piattaforma informatica al momento dell’utilizzo del Voucher presso il Venditore, in relazione al prezzo di vendita del decoder scelto dall’Utente finale. 

    Il Venditore applica al cliente una riduzione del prezzo di acquisto del decoder di pari importo del contributo riconosciuto.

    La fattura di vendita riferita esclusivamente al decoder oggetto della cessione riporta il prezzo originario della vendita nonché l’importo del contributo effettivamente maturato, indicato come riduzione di prezzo.
    Qualora l’importo del Voucher eccedesse la riduzione del prezzo di acquisto del decoder, l’importo residuo è ripristinato nell’ambito della dotazione finanziaria della misura.
    Qualora il Voucher non sia utilizzato presso un Venditore entro il limite temporale di validità, gli importi di cui al Voucher sono ripristinati nell’ambito della dotazione finanziaria disponibile e l’Utente finale può rinnovare la richiesta del contributo secondo le modalità indicate nei decreti direttoriali di cui al successivo comma 10.
    A seguito dell’accettazione del Voucher e a fronte della riduzione del prezzo una volta decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’Utente finale, il Venditore matura il diritto a ricevere un importo alla stessa equivalente, da corrispondersi a cura di Invitalia a valere sulla dotazione finanziaria della misura, previo inserimento da parte del Venditore nella Piattaforma informatica della documentazione necessaria a comprovare il diritto in questione e di un IBAN valido identificativo di un conto corrente intestato al Venditore stesso, anche ai fini dell’effettuazione dei controlli.

    A tali fini, il Venditore conserva tutta la documentazione relativa a ciascun acquisto effettuato dagli Utenti finali mediante l’utilizzo del Voucher, inclusa la documentazione riguardante la gestione di un eventuale reso. 

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalenti: elenco beneficiari

    Con avviso del 1° aprile il Dipartimento per l'editoria ha pubblicato l'elenco dei beneficiari del bonus rivenditori non prevalenti di quotidiani e periodici.

    Le regole per il contributo a favore dei punti vendita e in particolare i termini e le modalità della agevolazione sono state stabilite dal Decreto 1 agosto 2025.

    Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalenti: elenco beneficiari

    Con Provvedimento del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 1° agosto 2025, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2025 al n. 2420, sono stati definiti i requisiti e le modalità per la fruizione del contributo, previsto dall’articolo 2 del DPCM 17 aprile 2025 a favore dei punti vendita, in via non prevalente, di quotidiani e periodici.

    Il decreto disciplina l’attuazione della misura per il sostegno agli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, che svolgono tale attività in comuni privi di edicole.

    Il contributo consiste nel rimborso, per un importo fino a 4.000 euro, pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute pro quota nel 2024:

    • IMU, TASI, CUP, TARI, 
    • canoni di locazione, 
    • servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento ad Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispostivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico.

    La misura è riconosciuta entro il limite di 3 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, nel rispetto del vigente regolamento UE sugli aiuti “de minimis”.

    Le domande sono state presentate per via telematica dal 15 ottobre 2025 (ore 10.00) al 13 novembre 2025 (ore 17.00), attraverso la procedura disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it.

    In data 1° aprile 2026 il Dipartimento dell'editoria ha pubblicato il Decreto con l'elenco di tutti gli ammessi al contributo.

    Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalente: requisiti per le domande

    I requisiti per le domande:

    • a) lo svolgimento in via non prevalente dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici, comprovata dal possesso del codice ATECO 47.62.10 – commercio al dettaglio di giornali, periodici e riviste, di cui al Registro delle imprese, quale codice di attività secondario; 
    • b) la sede del punto vendita in un comune privo di imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di quotidiani e periodici, con codice di classificazione ATECO 47.62.10 primario e/o prevalente;
      c) nel caso di impresa che si avvalga di personale alle proprie dipendenze, essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;
      d) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

    Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalente: domande chiuse, le regole

    I soggetti interessati al contributo hanno presentato apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it. dal 15 ottobre 2025 (ore 10.00) al 13 novembre (ore 17.00) con  apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:

    • a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente decreto;
    • b) la tipologia delle spese, tra quelle indicate al comma 1 dell’articolo 3, con il relativo importo, sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024;
    • c) i ricavi provenienti dalla vendita di quotidiani e periodici e i ricavi complessivi del singolo punto vendita riferiti all’anno 2024, come risultanti dalla contabilità aziendale;
    • d) che la sede del punto vendita è sita in un comune privo di edicole, ai sensi dell’articolo 2;
    • e) gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.

    La documentazione attestante le spese sostenute e la contabilità aziendale deve essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell’amministrazione in sede di controllo.

    In data 1° aprile 2026 il Dipartimento dell'editoria ha pubblicato il Decreto con l'elenco di tutti gli ammessi al contributo.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus sponsorizzazioni: domanda dal 17 febbraio

    Con un avviso pubblicato sul sito del Dipartimento dello sport, si da il via dal 17 febbraio e fino alle 23.59 del 18 aprile 2026 al bonus sponsorizzazioni.

    In particolate, i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali possono inviare le domande per accedere al credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive, relativo agli investimenti effettuati nell’arco di tempo dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024, tramite l’apposita piattaforma online.

    Bonus sponsorizzazioni sportive: che cos’è

    Come evidenzia lo stesso Dipartimento dello sport il beneficio fiscale interessa i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che abbiano effettuato investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni a favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (subentrato al precedente Registro Coni).

    Al fine di ottenere l'agevolazione, il soggetto sportivo destinatario della sponsorizzazione deve avere i seguenti requisiti:

    • operare in discipline ammesse ai Giochi Olimpici o Paralimpici
    • svolgere attività sportiva giovanile
    • aver conseguito ricavi 2023 prodotti in Italia, come previsto dall'articolo 85 comma 1, lett. a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) almeno pari a 150 mila euro ma non superiori a 15 milioni di euro.

    L’investimento pubblicitario ricevuto, inoltre, non deve essere stato inferiore a 10 mila euro, al netto dell’Iva.
    Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute per investimenti pubblicitari e sponsorizzazioni effettuati dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024. Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ed è concesso nei limiti delle risorse disponibili tramite la presentazione della domanda attraverso la piattaforma dedicata.

    Bonus sponsorizzazioni sportive: presenta la domanda dal 17 febbraio

    Accedendo alla piattaforma preposta è necessario:

    • compilare la domande,
    • allegare tutte la documentazione
    • monitorare lo stato della domanda                 

    Le domande possono essere inoltrate a partire dal giorno 17 febbraio e fino al mezzanotte del giorno 18 aprile

    L’utente, una volta trasmessa la domanda, può accedere alla sezione “Dati della domanda” per verificarne l’avanzamento e visualizzare nel campo “Note” le richieste di chiarimento/integrazione del funzionario incaricato della lavorazione.

    Inoltre, nella sezione delle faq n costante aggiornamento, è possibile consultare le domande e le risposte sui dubbi più comuni in merito al beneficio fiscale in questione.              

         

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: la nuova guida ADE

    Le Entrate pubblicano la nuova Guida 2026 sul bonus mobili ed elettrodomestici.

    L’ultima legge di bilancio infatti ha prorogato la possibilità di usufruire dell’agevolazione anche per l’anno 2026 (articolo 1, comma 22, legge n. 199/2025).

    Il bonus è una detrazione che si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Per esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

    Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: la nuova guida ADE

    Il bonus mobili consiste nella possibilità di usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per i quali sia prevista l’etichetta energetica:

    • di classe non inferiore alla classe  A per i forni, 
    • alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, 
    • alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

    Anche per il 2026 la detrazione Irpef del 50% va calcolata su un tetto massimo di spesa di 5mila euro e ripartita fra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

    Sono agevolabili le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile già oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali che su parti comuni (ma in questo caso solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti, come la guardiola o l’appartamento del portiere del condominio). 

    La proroga comporta che, per gli acquisti effettuati nel 2026, il beneficio spetti a condizione che gli interventi edilizi siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2025.

    La detrazione non utilizzata o fruita soltanto in parte è legata al beneficiario e non all’immobile: 

    • non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

    Rispetto al 2025, restano sostanzialmente invariati i soggetti beneficiari, le condizioni di accesso al bonus e le modalità di fruizione dell’agevolazione.

    Scarica qui la guida.

    Bonus mobili 2026: gli interventi edilizi per avere la detrazione

    Per avere il bonus mobili 2026: 

    • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus
    • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza
    • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile
    • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus elettrodomestici: dal 27 ottobre accordo per adesione dei rivenditori

    Il Decreto MIMIT-MEF con le regole per il bonus elettrodomestici specifica anche gli adempimenti per i commercianti.

    Ricordiamo che il bonus consiste in un voucher da spendere per la sostituzione dei vecchi elettrodomestici, di importo fino a 200 euro.

    Il decreto ha identificato univocamente gli elettrodomestici oggetto della iniziativa.

    A tal proposito è istituito apposito Elenco informatico, elaborato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione e di atto di notorietà, rilasciata da ciascun Produttore secondo il modello disponibile in Piattaforma informatica, corredata dai codici identificativi dei prodotti, dalle caratteristiche dell’Elettrodomestico e dall’attestazione del possesso di entrambi i requisiti di seguito riportati:

    • a) efficienza energetica, così distinta per categorie di prodotto:
      • lavatrici e lavasciuga di classe energetica non inferiore alla A secondo quanto previsto dal
      • Regolamento delegato (UE) 2019/2014;
      • forni di classe energetica non inferiore alla A secondo quanto previsto dal Regolamento
      • delegato (UE) n. 65/2014;
      • cappe da cucina di classe energetica non inferiore alla B secondo quanto previsto dal
      • Regolamento delegato (UE) n. 65/2014;
      • lavastoviglie di classe energetica non inferiore alla C secondo quanto previsto dal
      • Regolamento delegato (UE) 2019/2017;
      • asciugabiancheria di classe energetica non inferiore alla C secondo quanto previsto dal
      • Regolamento delegato (UE) 2023/2534;
      • frigoriferi e i congelatori di classe energetica non inferiore alla D secondo quanto previsto dal
      • Regolamento delegato (UE) 2019/2016;
      • piani cottura conformi ai limiti di prestazione di efficienza energetica previsti al punto 1.2
      • dell’allegato I. del Regolamento (UE) N. 66/2014;
    • b) luogo di produzione: in uno stabilimento collocato nel territorio dell’Unione Europea.

    Leggi anche Bonus elettrodomestici 2025: come richiederlo da novembre             

    Vediamo le procedure per essere rivenditori di elettrodomestici con bonus 2025.

    Bonus elettrodomestici: regole per i rivenditori

    Il venditore, incluso quello del commercio elettronico, che intenda partecipare al conseguimento delle finalità della misura agevolativa, è tenuto a registrarsi nella Piattaforma informatica, dando evidenza della titolarità di un codice ATECO compatibile con i beni acquistabili ai sensi dell’art. 1, comma 107 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell’effettiva iscrizione al Portale telematico messo a disposizione dal Centro di Coordinamento RAEE ai sensi dell’art. 11, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 

    La mancata dimostrazione dell’iscrizione al suddetto Portale impedisce l’iscrizione alla Piattaforma informatica.

    Il DD 22 ottobre del MIMIT a tal proposito ha previsto che possono aderire all’iniziativa esclusivamente i Venditori le cui società risultino
    regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese e attive
    , vale a dire non in stato di liquidazione volontaria o non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, che siano in possesso di uno o più dei seguenti codici ATECO 2025:

    • 47.12.10 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di apparecchiature informatiche ed elettrodomestici;
    • 47.54.00 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici;
    • 47.11.02 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti
      alimentari, bevande o tabacchi; 47.12.20 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di mobili e articoli per uso domestico;
    • 47.12.30 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di ferramenta, materiali da costruzione e piante;
    • 47.12.40 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di cosmetici, articoli di profumeria e detersivi, articoli di cancelleria e giochi.

    A partire dal quinto giorno successivo all’emanazione del presente decreto direttoriale, e quindi dal 27 ottobre i Venditori che intendono partecipare all’iniziativa ai sensi dell’art. 4 del decreto interministeriale, per il tramite del legale rappresentante, sottoscrivono, digitalmente e trasmettono a PagoPA S.p.A., con le modalità descritte nelle Linee Guida, l’accordo per l’adesione all’iniziativa, che contiene anche le informazioni di cui al comma 1 del suddetto articolo 4 rese sotto forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché l’indicazione degli operatori delegati a operare sulla Piattaforma informatica.

    Bonus elettrodomestici: come iscriversi alla piattaforma per i rivenditori

    La registrazione nella Piattaforma informatica implica l'obbligo per il venditore di accettazione dei Voucher secondo le modalità stabilite dal decreto, come ulteriormente precisate dai decreti direttoriali di cui all’art. 2, comma 10;
    I dati del Venditore sono acquisiti e verificati attraverso la Piattaforma informatica, la quale a tal fine interroga, per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy:

    • le banche dati delle Camere di commercio e il Registro delle imprese, per mezzo della piattaforma di cui all’art. 50-ter, comma 2, del CAD o altri strumenti di interoperabilità;
    • altre banche dati pubbliche, nazionali o europee, utili a tale finalità.

    La registrazione previo esito positivo dei controlli comporta l’inclusione del Venditore in un elenco consultabile pubblicamente, disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, alla pagina dedicata alla presente iniziativa.

    Per l’adesione all’iniziativa e per la successiva operatività, il Venditore inserisce sulla Piattaforma informatica il codice fiscale della società e le ulteriori informazioni indicate dalle Linee Guida, incluse le coordinate bancarie del conto corrente aperto presso un istituto di credito italiano dedicato all’attività di impresa, sul quale verrà effettuato l’accredito deglimporti liquidati ai sensi del successivo art. 8.

    La Piattaforma informatica, mediante consultazione delle banche dati pubbliche di cui all’art. 4, comma 3, del decreto interministeriale acquisisce automaticamente, a partire dal codice fiscale del Venditore, i dati identificativi dello stesso.

    I Venditori, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 6 presso i punti vendita, censiscono sulla Piattaforma informatica ciascun punto vendita, indicando i relativi referenti, che operano sulla stessa Piattaforma con credenziali

    di autenticazione non nominative assegnate dalla Piattaforma stessa.

    I Venditori e i rispettivi punti vendita, ivi inclusi quelli on-line, accreditati con le modalità di cui alle sopra richiamate Linee Guida, sono inseriti in un apposito elenco consultabile dagli Utenti finali sui canali dedicati all’iniziativa di cui al successivo art. 11 del

    presente decreto. L’elenco è periodicamente aggiornato a cura di PagoPA S.p.A.

    È fatta salva la facoltà per ciascun Venditore, a condizione che non sia stato effettuato nessun acquisto di Elettrodomestici presso di esso mediante utilizzo di un Voucher, di ritirare la propria partecipazione all’iniziativa entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di servizio di cui al precedente comma 2, mediante comunicazione scritta da inviare a PagoPA S.p.A. Ricevuta la comunicazione, PagoPA S.p.A. provvederà ad impedire qualunque accesso del Venditore alla Piattaforma informatica, comunicando al Ministero delle imprese e del made in Italy la rimozione del

    Venditore dall’ elenco di cui al precedente comma 6.

    Invitalia S.p.A. verifica l’effettiva iscrizione del Venditore sul portale telematico messo a disposizione dal Centro di Coordinamento RAEE, ai sensi dell’art. 11, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. La mancata dimostrazione dell’iscrizione al portale da parte del Venditore o dell’operatore suo delegato impedisce l’iscrizione alla Piattaforma informatica, oppure comporta la successiva cancellazione del Venditore dall’elenco di cui al precedente comma 5

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Spese pannelli solari: detrazione nel 730/2025

    Le spese per l'acquisto di pannelli solari sono tra quelle detraibili da indicare nel Modello 730/2025. In particolare esse compaiono nel Quadro E Oneri e spese da indicare nei righi da E61 a E62.

    Vediamo le istruzioni per l'anno di imposta 2024 che ci si appresta a dichiarare con il Modello 730/2025.

    Spese pannelli solari: detrazione nel 730/2025

    Per interventi di installazione di pannelli solari (di cui all’art. 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006) la detrazione nel Modello 730 spetta:

    • nel limite di euro 60.000 ad immobile 
    • ed è calcolata nella misura del 65% delle spese. 

    Viene precisato che gli interventi che danno diritto all’agevolazione consistono nell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università. 

    Il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in cinque anni per pannelli e bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici.

    Tra le condizioni per avere l'agevolazione:

    • i collettori solari termici devono possedere la Certificazione Solar Keymark;
    • l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
    • inoltre, per interventi con data di inizio dei lavori antecedente al 6 ottobre 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del d.m. 19 febbraio 2007, così come modificato dal d.m. 6 agosto 2009, collettori solari termici devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciata da un laboratorio accreditato; sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione europea o della Svizzera. 

    Non sono ammessi alla detrazione i pannelli solari per i quali siano prodotte certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente previste dal d.m. 19 febbraio 2007

    In alternativa alle garanzie sopra previste e alla certificazione di qualità conforme, nel caso di pannelli solari autocostruiti, può essere prodotto l’attestato di partecipazione a uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario. 

    La detrazione spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda.

    Le spese sostenute per l’installazione di un sistema termodinamico per la sola produzione di acqua calda sono ammesse interamente alla detrazione. 

    Per quanto riguarda la certificazione di qualità di tale sistema termodinamico (richiesta ai fini della detrazione ai sensi dell’art. 8 del d.m. 19 febbraio 2007), è applicabile la normativa vigente prevista per i collettori solari (EN 12975). 

    Qualora la normativa europea non sia applicabile (EN 12975), nelle more dell’emanazione di una specifica normativa, in luogo della certificazione di qualità può essere utilizzata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dall’ENEA (Risoluzione 07.02.2011 n.12/E). 

    Non beneficia, invece, della detrazione l’installazione di un impianto di solar cooling ossia l’impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari (Risoluzione 14.07.2008 n. 299/E). 

    Invece, con riferimento agli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione Solar Keymark relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema. 

    Per i collettori solari a concentrazione ovvero per quelli dotati di protezione automatica dall’eccesso di radiazione solare per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark, quest’ultima è sostituita da un’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA.

    Detrazione nel 730/2025 per pannelli solari: elenco spese agevolabili

    L'Agenzia precisa che le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione sono indicate: 

    • per interventi con data di inizio dei lavori antecedente al 6 ottobre 2020, all’art. 3 del d.m. 19 febbraio 2007 e successive modificazioni e integrazioni; 
    • per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del d.m. 6 agosto 2020. e comprendono quelle sostenute per: 
      • la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche; 
      • le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento. 

    Sono, in ogni caso, comprese tra le spese in questione anche quelle: 

    • relative alle prestazioni professionali, incluse sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio; 
    • sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento.

    Spese per pannelli solari: indicazione nel 730/2025

    Le spese per l'acquisto di pannelli solari come anticipato vanno indicate nei righi da E61 a E62.

    In particolare, nella Sezione IV – (righi da E61 a E62) si indicano le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico.

    Per l'installazione di pannelli solari, ossia gli interventi per l’installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico, occorre indicare il codice "3" nella colonna 1 "Tipo di intervento".