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Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalenti: elenco beneficiari
Con avviso del 1° aprile il Dipartimento per l'editoria ha pubblicato l'elenco dei beneficiari del bonus rivenditori non prevalenti di quotidiani e periodici.
Le regole per il contributo a favore dei punti vendita e in particolare i termini e le modalità della agevolazione sono state stabilite dal Decreto 1 agosto 2025.
Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalenti: elenco beneficiari
Con Provvedimento del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 1° agosto 2025, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2025 al n. 2420, sono stati definiti i requisiti e le modalità per la fruizione del contributo, previsto dall’articolo 2 del DPCM 17 aprile 2025 a favore dei punti vendita, in via non prevalente, di quotidiani e periodici.
Il decreto disciplina l’attuazione della misura per il sostegno agli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, che svolgono tale attività in comuni privi di edicole.
Il contributo consiste nel rimborso, per un importo fino a 4.000 euro, pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute pro quota nel 2024:
- IMU, TASI, CUP, TARI,
- canoni di locazione,
- servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento ad Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispostivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico.
La misura è riconosciuta entro il limite di 3 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, nel rispetto del vigente regolamento UE sugli aiuti “de minimis”.
Le domande sono state presentate per via telematica dal 15 ottobre 2025 (ore 10.00) al 13 novembre 2025 (ore 17.00), attraverso la procedura disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it.
In data 1° aprile 2026 il Dipartimento dell'editoria ha pubblicato il Decreto con l'elenco di tutti gli ammessi al contributo.
Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalente: requisiti per le domande
I requisiti per le domande:
- a) lo svolgimento in via non prevalente dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici, comprovata dal possesso del codice ATECO 47.62.10 – commercio al dettaglio di giornali, periodici e riviste, di cui al Registro delle imprese, quale codice di attività secondario;
- b) la sede del punto vendita in un comune privo di imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di quotidiani e periodici, con codice di classificazione ATECO 47.62.10 primario e/o prevalente;
c) nel caso di impresa che si avvalga di personale alle proprie dipendenze, essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;
d) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.
Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalente: domande chiuse, le regole
I soggetti interessati al contributo hanno presentato apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it. dal 15 ottobre 2025 (ore 10.00) al 13 novembre (ore 17.00) con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:
- a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente decreto;
- b) la tipologia delle spese, tra quelle indicate al comma 1 dell’articolo 3, con il relativo importo, sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024;
- c) i ricavi provenienti dalla vendita di quotidiani e periodici e i ricavi complessivi del singolo punto vendita riferiti all’anno 2024, come risultanti dalla contabilità aziendale;
- d) che la sede del punto vendita è sita in un comune privo di edicole, ai sensi dell’articolo 2;
- e) gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.
La documentazione attestante le spese sostenute e la contabilità aziendale deve essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell’amministrazione in sede di controllo.
In data 1° aprile 2026 il Dipartimento dell'editoria ha pubblicato il Decreto con l'elenco di tutti gli ammessi al contributo.
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Credito di imposta 5.0: la percentuale spettante nel nuovo decreto
Il Decreto Fiscale in vigore dal 28 marzo, pubblicato in GU n. 72/2026, tra le altre norme, contiene una novità.
In particolare il decreto introduce una agevoilazione per le imprese e con l'articolo n 8 rubricato Misure fiscali in favore delle imprese andando a riprendere il credito transizione 5.0 che non ha trovato accoglimento il 27 novembre scorso data ultima di presentazione delle istanze.
Successivamente viene anche approvato il Decreto legge n 42/2026 già in vigore con la pubblicazione in GU N78/2026 con ulteriori specifiche per questo credito di imposta.
Vediamo le due norme e chiariamo a quanto ammonta questa agevolazione e per chi è prevista.
Credito 5.0 per le imprese: le condizioni nel Decreto Fiscale
L'articolo 8 specifica che ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 537 milioni di euro per l'anno 2026, pari al 35 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione.
Attenzione al fatto che entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati.Ricordiamo che con il DM 6 novembre 2025 il MIMIT ha comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili per accedere al credito d’imposta transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024.
Le imprese potevano comunque presentare dal 7 novembre 2025 comunicazioni di prenotazione del credito d’imposta, con rilascio di una ricevuta; tali comunicazioni erano comunque considerate efficaci, previa verifica della correttezza dei dati e della completezza della documentazione.
In caso di nuova disponibilità finanziaria era previsto che il GSE avrebbe informato le imprese secondo l’ordine cronologico di invio.
L’art. 8 prevede il riconoscimento di un “nuovo” credito d’imposta alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all’art. 38 comma 10 primo periodo del DL 19/2024 e i cui investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità previsti dal DM 24 luglio 2024.
In data 1° aprile, sulla transizione 5.0 ripescata con il Decreto Fiscale, si è svolta una riunione presso il MIMIT tra Urso e Confindustria.
Il presidente di Confindustria al termine delle contrattazioni ha espresso grande soddisfaziobe per i risultati raggiunti e per lo sforzo del Ministro Urso per far quadrare i conti. Gli esodati di Transizione 5.0 avranno 1,3 miliardi, con l’aggiunta di altri 200 milioni.
Lo stesso ministro Urso dopo l'accordo ha dichiarato quanto segue: "Abbiamo fatto il massimo sforzo possibile, lavorato in piena sintonia tra ministeri, tutti gli impegni saranno mantenuti" spiegando che ci sono a disposizione oltre 4 miliardi per coprire tutte le richieste in modo significativo, fondi che con l’iperammortamento arrivano a 10 miliardi.
Secondo Urso: "le risorse arrivano dalle previsioni che avevamo fatto. Abbiamo risolto il problema, un risultato ottimo"
Al tavolo tecnico è emerso anche che il nuovo piano Transizione 5.0 con l’iperammortamento entrerà subito in vigore, dopo aver rimosso il vicolo made in Europe e l'iperammortamento sarà operativo entro i primi dieci giorni di maggio.
Successivamente è stato appunto pubblicato in GU n 78/2026 il Decreto legge n 42/2026 che ha previsto in sostituzione della disposizione del comma 1 dell’articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, al fine di riconoscere l’89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le comunicazioni per la transizione 5.0, validamente presentate, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione, nel limite di spesa di 1.302,4 milioni di euro per l'anno 2026.
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Fondo promozione lettura: domande dal 1° aprile
La Direzione Generale Biblioteche ha pubblicato un avviso relativo al Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario
In particolare, l’istanza di accesso può essere compilata ed inviata solo previa registrazione all’applicativo da parte del legale rappresentante o del dirigente scolastico dell'ente richiedente, tramite la sezione sottostante ‘SPORTELLO DOMANDE’ – ‘Registrazione utente’.
Si invita inoltre a consultare le Linee Guida e la sezione dedicata alle FAQ prima di procedere alla registrazione e all’invio delle istanze.Tutte le regole per le domande in partenza il 1° aprile
Fondo promozione lettura 2026: a chi spettano i contributi
Potranno presentare domanda di accesso al Fondo i Sistemi bibliotecari e le Biblioteche scolastiche come di seguito definiti.
Per Sistema bibliotecario si intende una rete di biblioteche pubbliche e/o private, legalmente costituita, che garantisce la condivisione di risorse e professionalità oltre che la sostenibilità ed omogeneità dei servizi erogati, attuando forme di collaborazione stabile e coordinata tra le biblioteche aderenti. Il Sistema promuove e sviluppa forme di cooperazione a livello territoriale (comunale e intercomunale, provinciale, regionale). Sono ammessi al finanziamento i Sistemi bibliotecari già costituiti ed operanti al momento della presentazione della
domanda; l’amministrazione si riserva di verificare l’effettivo funzionamento degli stessi anche tramite la consultazione dei relativi siti web. La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente dalla biblioteca capofila del Sistema bibliotecario. Ciascun Sistema bibliotecario potrà presentare una sola domanda.
Si sottolinea che la sola adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) non costituisce titolo di accesso al Fondo, pertanto non possono essere considerati Sistemi bibliotecari i Poli SBN le cui biblioteche potranno essere ammesse al contributo solo nel caso in cui aderiscano ad un Sistema bibliotecario formalmente costituito come sopra descritto.
Il finanziamento non è inoltre destinato alla costituzione di nuovi Sistemi bibliotecari né alle singole biblioteche.
I Sistemi bibliotecari richiedenti dovranno allegare alla domanda il documento attestante la costituzione formale del Sistema in formato pdf.
Per Biblioteche scolastiche si intendono le biblioteche degli istituti scolastici (scuole dell’infanzia e istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore), a disposizione di studenti, insegnanti e personale scolastico, a supporto dell'apprendimento, della ricerca e degli obiettivi educativi dell’istituto.
Ciascuna istituzione scolastica, anche se dotata di più biblioteche dislocate in diversi plessi, può presentare domanda per una sola biblioteca.
Possono accedere al Fondo gli istituti di istruzione paritaria senza fini di lucro e che comunque non siano legati a società aventi fini di lucro o da queste controllate. Il finanziamento è destinato a progetti che incrementino le attività, i servizi e la fruizione, da parte della
comunità scolastica, di biblioteche di istituto già attive ed operative, anche ampliando l’accesso a materiali didattici e di ricerca e/o espressamente indirizzati a studenti diversamente abili.
Non sono ammesse al finanziamento le biblioteche facenti parte di atenei universitari o istituti ad essi equiparati. Il finanziamento non è destinato alla costituzione di nuove biblioteche scolasticheIn attuazione del decreto interministeriale del 23 marzo 2018, rep. n. 162, recante “Criteri di riparto del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario di cui all’art. 22, comma 7 quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”, le domande per l’accesso al Fondo dovranno essere presentate esclusivamente secondo le modalità previste al successivo art. 2, a partire dalle ore 12.00 del 1 aprile 2026 alle ore 12.00 del 30 aprile 2026.
La domanda per l’accesso al Fondo deve essere compilata ed inviata unicamente tramite lo sportello informatico accessibile all’indirizzo web: https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/Sistemi-bibliotecari-provinciali-e-comunali-Biblioteche-scolastiche/
La domanda deve essere compilata ed inviata dal legale rappresentante, per i sistemi bibliotecari, e dal dirigente scolastico, per le biblioteche scolastiche, previa registrazione allo sportello informatico.La richiesta di registrazione dovrà essere firmata digitalmente e caricata, secondo le indicazioni presenti nella Linee Guida.
L’utenza di accesso al sistema è personale e nominativa.Pertanto, l’utente che sia legale rappresentante/dirigente scolastico presso più strutture dovrà indicare, in fase di registrazione, un unico indirizzo di posta elettronica e dovrà scegliere una sola password di accesso. Username (codice fiscale) e password verranno quindi utilizzati dall’utente per accedere alla compilazione, consultazione e invio delle domande relative a tutte le strutture di cui è rappresentante legale.
La registrazione è valida per una sola edizione del contributo, ed è pertanto obbligatoria anche per gli utenti che abbiano già presentato domanda negli anni precedenti. -
Bonus ristrutturazioni 2026: si perde per vendita, usufrutto, successione?
Il trasferimento delle quote residue della detrazione per interventi di recupero edilizio rappresenta uno dei profili più delicati nella gestione fiscale dei bonus casa.
La guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali – febbraio 2026” fornisce un quadro sistematico delle regole applicabili nei casi di trasferimento dell’immobile prima che sia concluso il periodo di fruizione dell’agevolazione.
La questione assume particolare rilevanza pratica: una clausola inserita o omessa nell’atto di trasferimento può incidere sulla titolarità di rate di detrazione anche per diversi anni successivi.
Le regole sul trasferimento della detrazione assumono rilievo concreto in sede di:
- redazione degli atti di compravendita;
- gestione delle successioni;
- predisposizione della dichiarazione dei redditi;
- verifica dei requisiti soggettivi in presenza di contratti di locazione o comodato.
Una corretta pianificazione dell’atto di trasferimento e una puntuale verifica della detenzione al 31 dicembre consentono di evitare la perdita del beneficio o future contestazioni in sede di controllo.
Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, il trasferimento delle quote residue non rappresenta un effetto automatico in ogni situazione, ma dipende dalla combinazione tra titolo di possesso, modalità di trasferimento e concreta disponibilità dell’immobile.
Un aspetto che, soprattutto in presenza di rate pluriennali ancora rilevanti, merita un’attenta valutazione preventiva.
Di seguito l’analisi dei casi principali.
Bonus ristrutturazioni: in generale rileva il possesso al 31 dicembre
Come regola generale, per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa a un determinato anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.
Quando interviene un trasferimento dell’immobile prima dell’esaurimento del periodo di detrazione (normalmente 10 anni), le quote non ancora utilizzate si trasferiscono, nei casi più frequenti, al nuovo titolare.
Tuttavia, le modalità di trasferimento variano in funzione:
- della tipologia di atto (vendita, donazione, permuta);
- della natura del diritto trasferito (proprietà piena, quota, usufrutto);
- del titolo in base al quale spettava originariamente la detrazione (proprietà o detenzione).
Bonus ristrutturazioni: trasferimento automatico nella vendita, salvo accordo
Nel caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati eseguiti interventi agevolati, se il trasferimento avviene prima del termine del periodo di fruizione, il diritto alle quote residue:
- si trasferisce automaticamente all’acquirente (persona fisica),
- salvo diverso accordo delle parti.
Il venditore può dunque scegliere di:
- continuare a beneficiare delle rate residue;
- trasferire il diritto all’acquirente.
In assenza di una specifica previsione nell’atto di compravendita, il beneficio si considera trasferito all’acquirente.
Qualora nell’atto non sia stata inserita alcuna clausola, la volontà delle parti di mantenere la detrazione in capo al venditore può risultare anche da una scrittura privata autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, purché sottoscritta da entrambe le parti e attestante che l’accordo esisteva sin dalla data del rogito.
Nonostante il riferimento normativo alla “vendita”, la disciplina si applica in tutti i casi di trasferimento tra vivi, inclusi:
- donazioni;
- atti a titolo gratuito;
- permute (in forza dell’art. 1555 c.c., che estende alla permuta, in quanto compatibili, le norme sulla vendita).
Pertanto, ogni cessione integrale dell’immobile comporta, in linea generale, il trasferimento delle quote residue, salvo diverso accordo.
La cessione di una quota dell’immobile non determina il trasferimento proporzionale della detrazione.
Il diritto si trasferisce solo in caso di cessione dell’intero immobile.
Fa eccezione l’ipotesi in cui, per effetto dell’acquisto della quota, l’acquirente divenga proprietario esclusivo dell’immobile: in tale situazione la residua detrazione si trasferisce.
Bonus ristrutturazioni: costituzione dell’usufrutto
In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso sia gratuito, le quote di detrazione non ancora fruite:
- non si trasferiscono all’usufruttuario;
- restano in capo al nudo proprietario.
Nel caso di vendita dell’immobile con contestuale costituzione del diritto di usufrutto, le rate residue si trasferiscono al nudo proprietario, in quanto titolare della proprietà dell’immobile.
Bonus ristrutturazioni: quando spetta al detentore
Diversa è la disciplina quando la detrazione spetta non al proprietario, ma al detentore dell’immobile (ad esempio inquilino o comodatario).
In tali ipotesi:
- le quote residue non si trasferiscono in caso di cambio di proprietà;
- il soggetto che ha sostenuto la spesa conserva il diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa.
Analoga regola si applica al familiare convivente del proprietario che abbia sostenuto le spese: egli mantiene il diritto alla detrazione anche qualora l’unità immobiliare venga ceduta.
Bonus ristrutturazioni: la successione ereditaria
In caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita, in tutto o in parte, si trasferisce esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la “detenzione materiale e diretta” dell’immobile.
La detrazione compete, dunque, a chi può disporre concretamente dell’immobile, indipendentemente dal fatto che lo adibisca o meno ad abitazione principale.
In base al criterio del possesso al 31 dicembre, la quota relativa all’anno del decesso si trasferisce all’erede che possiede i requisiti richiesti, anche se il decesso avviene nello stesso anno in cui è stata sostenuta la spesa.
Se più eredi detengono congiuntamente l’immobile, la detrazione si ripartisce tra loro in parti uguali.
Se al momento dell’apertura della successione nessun erede detiene materialmente e direttamente l’immobile (ad esempio perché locato o concesso in comodato a terzi), la quota dell’anno del decesso non è detraibile.
Qualora negli anni successivi uno o più eredi acquisiscano la detenzione diretta (ad esempio per cessazione del contratto), potranno usufruire delle rate residue.
È tuttavia necessario che la detenzione sussista per l’intero periodo d’imposta di riferimento: se l’erede acquisisce la detenzione in corso d’anno, il diritto alla detrazione decorrerà dai periodi d’imposta successivi nei quali la detenzione sia mantenuta ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre (cfr. Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 7/2025).
Se l’erede che detiene materialmente e direttamente l’immobile procede alla vendita o donazione dello stesso, le quote residue della detrazione non si trasferiscono all’acquirente o donatario.
La regola vale anche se la vendita avviene nello stesso anno di accettazione dell’eredità.
La detrazione non si trasferisce agli eredi dell’usufruttuario, poiché l’usufrutto si estingue con la morte del titolare.
Tuttavia, se l’erede dell’usufruttuario è anche nudo proprietario e consolida la piena proprietà dell’immobile, può fruire delle rate residue, purché sussista la detenzione materiale e diretta del bene.
Analogo principio si applica nel caso di decesso del familiare convivente che aveva sostenuto le spese su immobile di proprietà di altro familiare divenuto erede: per continuare a detrarre le rate residue è necessaria la detenzione materiale e diretta.
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Bonus sponsorizzazioni: domanda dal 17 febbraio
Con un avviso pubblicato sul sito del Dipartimento dello sport, si da il via dal 17 febbraio e fino alle 23.59 del 18 aprile 2026 al bonus sponsorizzazioni.
In particolate, i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali possono inviare le domande per accedere al credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive, relativo agli investimenti effettuati nell’arco di tempo dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024, tramite l’apposita piattaforma online.
Bonus sponsorizzazioni sportive: che cos’è
Come evidenzia lo stesso Dipartimento dello sport il beneficio fiscale interessa i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che abbiano effettuato investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni a favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (subentrato al precedente Registro Coni).
Al fine di ottenere l'agevolazione, il soggetto sportivo destinatario della sponsorizzazione deve avere i seguenti requisiti:
- operare in discipline ammesse ai Giochi Olimpici o Paralimpici
- svolgere attività sportiva giovanile
- aver conseguito ricavi 2023 prodotti in Italia, come previsto dall'articolo 85 comma 1, lett. a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) almeno pari a 150 mila euro ma non superiori a 15 milioni di euro.
L’investimento pubblicitario ricevuto, inoltre, non deve essere stato inferiore a 10 mila euro, al netto dell’Iva.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute per investimenti pubblicitari e sponsorizzazioni effettuati dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024. Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ed è concesso nei limiti delle risorse disponibili tramite la presentazione della domanda attraverso la piattaforma dedicata.Bonus sponsorizzazioni sportive: presenta la domanda dal 17 febbraio
Accedendo alla piattaforma preposta è necessario:
- compilare la domande,
- allegare tutte la documentazione
- monitorare lo stato della domanda
Le domande possono essere inoltrate a partire dal giorno 17 febbraio e fino al mezzanotte del giorno 18 aprile
L’utente, una volta trasmessa la domanda, può accedere alla sezione “Dati della domanda” per verificarne l’avanzamento e visualizzare nel campo “Note” le richieste di chiarimento/integrazione del funzionario incaricato della lavorazione.
Inoltre, nella sezione delle faq n costante aggiornamento, è possibile consultare le domande e le risposte sui dubbi più comuni in merito al beneficio fiscale in questione.
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Bonus casa 2026: le agevolazioni per ristrutturare
La legge di Bilancio 2026, in vigore dal 1° gennaio, tra le norme ne contiene una con la proroga per il 2026 delle aliquote per i bonus casa, vediamo il dettaglio.
In data 13 febbraio a tale proposito le Entrate hanno pubblicato la nuova guida sulle ristrutturazioni edilizie 2026.
Viene riepilogato tutto il quadro normativo per:
- la detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio;
- l’Iva ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;
- la detrazione aggiuntiva del 75% per eliminare le barriere architettoniche;
- le agevolazioni per l’acquisto e la costruzione di box e posti auto;
- la detrazione per acquisto o assegnazione immobili già ristrutturati;
- la detrazione degli interessi passivi sui mutui per ristrutturare casa.
Bonus casa 2026: confermate le detrazioni
La legge di bilancio 2026 conferma i bonus edilizi con le medesime aliquote del 2025.
L'abbassamento che sarebbe dovuto scattare dal 1° gennaio viene rimandato al 2027 e restano in vigore le aliquote del 2025.
In particolare, sarà possibile avere un bonus unico al 50% per le prime case e al 36% per le altre.
Per accedere allo sconto più alto, bisognerà essere proprietari o titolari di un diritto reale di altro tipo sull’immobile ristrutturato e avere in quell’immobile l’abitazione principale.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
In particolare, la detrazione può essere richiesta da:- proprietari o nudi proprietari,
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- detentori (locatari o comodatari) dell’immobile, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, a condizione che la detenzione dell’immobile risulti da un atto regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente lo stesso avvio
- soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori)
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o i beni merce
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze, sono attualmente previsti percentuali di detrazione e limiti
massimi di spesa di seguito specificati.Spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024: detrazione del 50%, con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro, a prescindere dall’utilizzo dell’immobile (posseduto o detenuto sulla base di un titolo idoneo) sul quale sono stati effettuati gli interventi.
Spese sostenute negli anni 2025 – 2026:- detrazione del 50% (con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro), per interventi effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità stessa
- detrazione del 36% (con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro) negli altri casi in cui spetta l’agevolazione.
Spese sostenute nel 2027:
- detrazione del 36% (con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro), per interventi effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità stessa
- detrazione del 30% (con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro) negli altri casi in cui spetta l’agevolazione.
Spese sostenute dal 2028 al 2033: detrazione del 30%, con limite massino di spesa agevolabile di 48.000 euro, per tutte le abitazioni possedute o detenute sulla base di un titolo idoneo.
Spese sostenute dal 2034: detrazione del 36%, con limite massino di spesa agevolabile di 48.000 euro, a prescindere dall’utilizzo dell’abitazione su cui sono effettuati gli interventi.
È sempre pari al 50% la detrazione delle spese relative a interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (comma 3-bis dell’articolo 16-bis del Tuir).
Dal 2025, invece, non è più ammessa la detrazione per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (caldaie a condensazione e generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili).
Bonus barriere architettoniche 2026: spese sostenute entro il 31.12. 2025
Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2025, l’articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020 ha introdotto un’apposita detrazione del 75% per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Tali interventi possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari.
L’agevolazione si è aggiunta alla detrazione Irpef già prevista dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e) per gli interventi per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.
La detrazione d’imposta del 75% spetta per le spese sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto:- in cinque quote annuali, per le spese che sono state effettuate entro il 31 dicembre 2023
- in dieci quote annuali di pari importo, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 (articolo 4-bis, commi 4 e 5, della legge 67/2024).
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Per esempio, se l’edificio è composto da 10 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 380.000 euro (320.000+60.000), calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 2 (60.000 euro).
Inoltre, per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.
Pertanto, quando l’intervento riguarda un edificio in condominio, ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà (o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile) ed effettivamente rimborsata al condominio, anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.
Considerato che la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi in edifici “già esistenti”, l’agevolazione non può essere richiesta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile, né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.
I beneficiari della detrazione sono:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni.
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l’immobile (di qualsiasi categoria catastale) in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o a quello di sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.
Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
In caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce agli eredi.
La detrazione non si trasferisce neanche quando l’immobile oggetto di intervento viene ceduto: sarà il contribuente che ha sostenuto la spesa a continuare a usufruire delle quote di detrazione non ancora utilizzate.
Prevista inizialmente per molteplici categorie di interventi (per esempio, per la sostituzione di finiture, il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici, il rifacimento di scale e ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici), dal 30 dicembre 2023 la detrazione può essere richiesta esclusivamente con riferimento agli interventi aventi ad oggetto:
- scale
- rampe
- ascensori
- servoscala
- piattaforme elevatriche
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Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: la nuova guida ADE
Le Entrate pubblicano la nuova Guida 2026 sul bonus mobili ed elettrodomestici.
L’ultima legge di bilancio infatti ha prorogato la possibilità di usufruire dell’agevolazione anche per l’anno 2026 (articolo 1, comma 22, legge n. 199/2025).
Il bonus è una detrazione che si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Per esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.
Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: la nuova guida ADE
Il bonus mobili consiste nella possibilità di usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per i quali sia prevista l’etichetta energetica:
- di classe non inferiore alla classe A per i forni,
- alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,
- alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.
Anche per il 2026 la detrazione Irpef del 50% va calcolata su un tetto massimo di spesa di 5mila euro e ripartita fra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Sono agevolabili le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile già oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali che su parti comuni (ma in questo caso solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti, come la guardiola o l’appartamento del portiere del condominio).
La proroga comporta che, per gli acquisti effettuati nel 2026, il beneficio spetti a condizione che gli interventi edilizi siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2025.
La detrazione non utilizzata o fruita soltanto in parte è legata al beneficiario e non all’immobile:
- non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.
Rispetto al 2025, restano sostanzialmente invariati i soggetti beneficiari, le condizioni di accesso al bonus e le modalità di fruizione dell’agevolazione.
Bonus mobili 2026: gli interventi edilizi per avere la detrazione
Per avere il bonus mobili 2026:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus
- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
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Divieto di compensazioni con ruoli: novità dal 1° gennaio
La legge di bilancio 2026 ha ampliato il divieto di compensazioni in presenza di ruoli a partire dal 1° gennaio.
Ricordiamo che la Legge n 199/2025 o legge di bilancio va a riprendere quanto già normato dalla legge di bilancio del 2024 che aveva introdotto un divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti per un ammontare complessivo superiore a 100.000 euro.
Vediamo il dettaglio.
Divieto compensazione con ruoli: novità dal 1° gennaio
La legge di bilancio 2024 aveva inserito il comma 49-quinquies nell'articolo 37 del DL 223/2006 prevedendo un divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti per un ammontare complessivo superiore a 100.000 euro.
La norma contempla il divieto di compensazione in presenza di ruoli per imposte erariali scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione.La novità della legge di bilancio 2026 con il comma 116 del solo articolo 1 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 euro a 50.000 euro.
In dettaglio, il comma 116, modificato nel corso dell’esame in sede referente al Senato, limita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale (“esterna”), ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 (il vigente limite è di 100.000 euro).
Nel corso dell’esame in Senato, è stato soppresso il comma 1 dell’articolo 26 dell’originario disegno di legge, che estendeva – a decorrere dal 1° luglio 2026 – l’ambito soggettivo e oggettivo del divieto di compensazione dei crediti agevolativi con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL, che quindi resta limitato alle banche e agli altri intermediari finanziari e ai cd. bonus edilizi.
Per fare un esempio della novità, se per il contribuente vi sono carichi di ruolo pari a 70.000 euro e il contribuente dispone di 80.000 euro di crediti compensabili, non si possono compensare nemmeno i 20.000 euro quindi neppure la parte che eccede il carico di ruolo.La novità dovrebbe decorrere dalle compensazioni eseguite dal 1° gennaio 2026.
La relazione illustrativa del disegno di legge precisa che la presente disposizione è diretta ad arginare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti inesistenti, nonché il ricorso alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.
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Bonus elettrodomestici: domande fino al 31 dicembre
Il Bonus elettrodomestici, partito dal 18 novembre, prevede due modalità di richiesta:
- tramite App Io
- tramite piattaforma.
Attenzione al fatto che il voucher del bonus è spendibile entro 15 giorni dalla sua emissione.
Leggi anche: Bonus elettrodomestici 2025: come richiederlo dalle ore 7 del 18 novembre per approfondire norme e comportamenti per questo bonus.
Il mimit ha comunicato in data 22 dicembre che la presentazione delle istanze di accesso al contributo elettrodomestici da parte degli utenti finali è consentita entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
Trascorso tale termine la presentazione delle istanze sarà sospesa in attesa della verifica di eventuali economie di gestione.
Il Mimit comunica inoltre che al 3 dicembre sono state presentate 1 milione di domande.
Le richieste al momento superano le risorse disponibili. Poiché tali risorse saranno ricalcolate nelle prossime settimane (ogni bonus deve infatti essere utilizzato entro 15 giorni), è comunque ancora possibile presentare domanda per essere inseriti in lista di attesa nel caso di eventuali scorrimenti, in ordine cronologico, nella lista dei beneficiari.
Bonus elettrodomestici: come richiederlo su AppIO
Il bonus elettrodomestici è il contributo erogato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che incentiva la sostituzione di un elettrodomestico con un modello più efficiente, per promuovere la sostenibilità e la transizione energetica.
In particolare, si può sostituire un elettrodomestico appartenente alle seguenti categorie:
- lavatrici e asciugatrici,
- forni, cappe da cucina, lavastoviglie,
- asciugabiancheria,
- frigoriferi, congelatori,
- piani cottura
La lista completa di tutti gli elettrodomestici ammessi è pubblicata dal 18 novembre, data di avvio delle domande.
Il bonus è richiedibile da:
- i cittadini maggiorenni,
- residenti in Italia,
- con ISEE inferiore a 25.000 EURO
avendo diritto ad uno sconto del 30% sul prezzo d’acquisto, fino a 100€. che può arrivare a 200€. È previsto un solo bonus per famiglia anagrafica.
Il bonus elettrodomestici può essere richiesto dalle ore 7 del giorno 18 novembre dalla sezione Servizi di IO e fino al 31 dicembre prossimo, come da comunicato MIMIT del 22.12.
Clicca qui per scaricare l'app e richiedere il bonus elttrodomestici.
Bonus elettrodomestici: quando arriva il voucher
Una volta presentata la domanda essa risulta “in fase di valutazione” e la procedura si articola in quattro fasi complessive.
Per verificar il rispetto dei requisiti di accesso alla misura, il sistema messo a punto da PagoPA prevede l’accesso alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, per controllare in maniera automatizzata l’età del richiedente.
Dopo le verifiche anagrafiche ci sono quelle relative alla situazione economica del richiedente, accedendo ai dati ISEE contenuti nella banca dati INPS. Questo passaggio è essenziale per la determinazione dell’importo dovuto.
Infatti il bonus elettrodomestici è pari a 100 euro per tutti, e sale a 200 euro per i nuclei con ISEE entro i 25.000 euro.
Successivamente si procede coi controlli che riguardano la composizione della Famiglia anagrafica del richiedente e successivamenhte un controllo per accertare che non sia presente un’altra istanza presentata da un componente della stessa famiglia del richiedente.
Infine, passati tutti questi controlli, la verifica riguarderà la capienza delole risorse.
Ricordiamo che il bonus elettrodomestici può contare su 48,1 milioni in tutto e ai fini dell’assegnazione delle risorse conterà l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
PagoPA sospende la generazione dei voucher e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy in caso di esaurimento delle risorse e la domanda sarà sospesa.
Solo in caso di capienza il voucher verrà erogato e sarà spendibile da quella data ed entro 15 giorni successivi.
Da una faq pubblicato sul sito dell'AppIO sezione bonus elettrodomestici i tempi di emissione del voucher possono richiedere fino a qualche giorno in base al volume delle richieste.
Attenzione al fatto che una notifica sull’esito della domanda sarà trasmessa tramite:
- l’App IO
- o con un’email,
in base del canale usato per l’invio della domanda.
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Contributi Scuole per riviste e giornali: domande dal 10 dicembre
Le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado che, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 ed il 28 febbraio 2026, acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, possono richiedere
un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta.In particolare con avviso del 9 settembre il Dipartimento per l'Editoria informa della possibilità di presentare le domande dal 10 dicembre prossimo, In attesa delle istruzioni tecniche, riepiloghiamo la misura agevolativa.
Contributi Scuole per riviste e giornali: tutte le regole per richiederli
Con il Bando si pubblicano le regole generali per l’ammissione al contributo, previsto dall'art. 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall articolo 1 comma 320 della legge n 213/2023 a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che per l’anno scolastico 2025/2026 acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.
Ricordiamo che la misura, istituita nell’anno 2020 è stata modificata dal sopra citato art. 1, comma 320 della legge n. 213 del 2023, che ha previsto un unico contributo a favore di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, per sostenere la spesa per l’acquisto di abbonamenti, collegati all’anno scolastico e non più all’anno solare.
Come evidenzia l'avviso del Dipartimento per l'editoria, le domande, firmate digitalmente dal Dirigente scolastico e indirizzate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, potranno essere presentate a partire:
- dal 10 dicembre 2025 al 16 marzo 2026, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 e il 28 febbraio 2026.
Con successiva comunicazione della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, saranno indicate le modalità di trasmissione per via telematica.
Il bando è stato emanato ai sensi dell’articolo 4 del DPCM del 24 luglio 2024, adottato di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che, recando i criteri e le disposizioni applicative per l'accesso al contributo a favore delle istituzioni scolastiche, ha innovato la disciplina in un’ottica di semplificazione procedurale.
Contributi Scuole per riviste e giornali: spese ammesse ed escluse
Sono ammesse al contributo di cui all’articolo 1 le spese sostenute per l’acquisto di uno o più abbonamenti, riferiti anche alla medesima testata, a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, registrati presso il competente Tribunale.
Non rientrano tra le spese ammissibili, le spese sostenute per:
- a) l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore non deliberati dal Collegio dei docenti;
- b) l’acquisto di libri;
- c) l’acquisto di servizi di “prestito digitale” di prodotti editoriali;
- d) l’acquisto di prodotti editoriali con finalità diversa da quella didattica, quali, a solo titolo esemplificativo, prodotti strumentali all’attività amministrativo-gestionale e di segreteria dell’istituzione scolastica;
- e) l’acquisto di strumenti informatici di gestione della classe, quali applicazioni e servizi dedicati all’interazione e alla comunicazione tra studenti e con i docenti.