• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit videogiochi: domande dal 19 giugno

    Con il Decreto n 1657/2026 della Direzione Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura viene stabilita la data per le domande del tax credit videogiochi, il bonus spettante ai produttori di videogiochi in relazione agli investimenti effettuati per la produzione di videogiochi che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016, hanno la nazionalità italiana, che sono stati riconosciuti dalla commissione esaminatrice di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto come opere di valore culturale sulla base dei criteri previsti dalla Tabella A allegata al decreto e che contribuiscono allo sviluppo della creatività italiana ed europea nei videogiochi attraverso elementi di qualità, originalità e innovazione tecnologica e artistica.

    Vediamo quando e come rpesentare domanda per il bonus.

    Tax credit videogiochi: domande dal 19 giugno

    Il decreto attuativo prevede che le domande preventive possono essere presentate dalle 10 di venerdì 19 giugno fino alle 23.59 del prossimo 20 agosto, per il riconoscimenti del credito d’imposta per la produzione di videogiochi di nazionalità italiana per l’anno 2025. 

    L’invio va effettuato attraverso la piattaforma Dgcol. 

    Le regole sono stabilite dal Decreto n. 1657/2026, emesso dalla direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura in attuazione all’articolo 15 della legge n. 220/2016.

    Le richieste sono istruite in ordine cronologico dando la priorità ai procedimenti in scadenza e, dopo le verifiche previste, si provvederà a riconoscere i crediti d’imposta prenotandone le relative somme.

    Attenzione al fatto che secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto tax credit videogiochi, i soggetti ammessi al credito d’imposta dovranno completare la procedura presentando richiesta definitiva di ammissione all’agevolazione. 

    La domanda deve essere inviata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della prima commercializzazione, e comunque non oltre 36 mesi dalla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari ammessi al tax credit, sui modelli predisposti dalla stessa Dg Cinema e Audiovisivo.

    L'articolo 2 del Decreto n. 1657/2026 prevede che la richiesta di credito d’imposta debba contenere, a pena di inammissibilità, il contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni indicati all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-11, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale (articolo 1, commi 101 e 102 della legge n. 213/2023).

    Ricordiamo anche che sono ammessi ai benefici i produttori di videogiochi:
    a) che hanno sede legale nello Spazio economico europeo;
    b) che, al momento dell’utilizzo del beneficio, sono soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
    c) che hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori, ciascuno, a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;
    d) che sono diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;
    e) che sono in possesso di classificazione ATECO 62 o 58.2

    Tax credit video giochi: dove inviare richieste di assistenza

    Per supportare l’utente nella procedura, sulla piattaforma Dgcol sono disponibili diversi vademecum relativi ai seguenti argomenti:

    • approfondimenti sul funzionamento della piattaforma
    • compilazione dell’anagrafica del soggetto
    • compilazione della registrazione (“anagrafica”) dell’opera a contenuto videoludico
    • compilazione della richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana dell’opera a contenuto videoludico
    • compilazione della richiesta preventiva di tax credit videogiochi.

    Al link seguente:

    sono disponibili i punti di contatto per eventuali richieste di assistenza connesse all’utilizzo della piattaforma.

    Ricordiamo che, al momento dell’invio del ticket, è necessario indicare il codice della domanda e il problema riscontrato. Come di consueto, le risposte vengono evase in ordine cronologico, dando priorità ai procedimenti in scadenza.

    Non verranno prese in considerazione le richieste che non siano conformi alle prescrizioni indicate.

    L’Help Desk è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, con tempi medi di risposta di 3 giorni lavorativi.

    Per eventuali necessità di chiarimenti relativi all’istruttoria è possibile inviare una email a carla.felli@cultura.gov.it

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus decoder 2026: regole per averlo

    Il Decreto 19 maggio del MIMIT viene pubblicato in GU n 131 del 9 giugno, e disciplina i criteri e le modalità per la concessione ai richiedenti del contributo economico per l'acquisto di decoder digitali televisivi terrestri e satellitari conformi agli standard tecnologici DVB-T2/S2 e HEVC Main 10. 

    Il contributo economico è riconosciuto in misura non superiore al 70% del costo di acquisto del decoder e comunque per un importo non superiore a:

    • 30 euro per i decoder digitali terrestri standard 
    • 70 euro per i decoder satellitari.

    Le risorse finanziarie a copertura della misura sono complessivamente pari a 30 milioni di euro a valere sul Piano Sviluppo e Coesione del Ministero.

    Con uno o più decreti direttoriali della Direzione generale competente del Ministero delle imprese e del made in Italy sono indicati le tempistiche di attivazione dell’iniziativa, la durata della stessa, il funzionamento della Piattaforma informatica, le attività di trattamento dei dati personali, i criteri di verifica e controllo eseguiti da parte dei soggetti gestori, nonché possono essere adottate eventuali Linee Guida esplicative inerenti la validità temporanea del Voucher, il suo utilizzo e le modalità di adesione all’iniziativa da parte di Produttori/Importatori e Venditori, in coerenza con le disposizioni di cui ai successivi artt. 3 e 4, comprese le casistiche di vendita online e di reso del decoder.
    La chiusura anticipata della misura può essere disposta in caso di esaurimento, ovvero imminente esaurimento, della dotazione finanziaria o in relazione ad un andamento della misura difforme dalle previsioni, con particolare riferimento
    al numero di richieste Voucher presentate dagli Utenti finali.

    Contributo decoder 2026: che cos’è e come funziona

    Il decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo riconosciuto all’Utente finale in forma di Voucher, cui consegue uno sconto in fattura da parte del Venditore al momento dell’acquisto del decoder.
    Il contributo è riconosciuto con le modalità descritte di seguito, rispettando l’ordine temporale di presentazione delle istanze e il suo riconoscimento è subordinato all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie.
    Il contributo, sotto forma di Voucher, è concesso all’Utente finale maggiorenne ed è spendibile presso il Venditore per l’acquisto di un solo decoder per famiglia anagrafica, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall’Utente finale, fermo restando che nessun componente della famiglia anagrafica abbia precedentemente usufruito di
    contributi per l’acquisto di decoder digitale televisivo terrestre standard o satellitari di cui alle iniziative citate in premessa. 

    Il contributo è riconosciuto all’Utente finale maggiorenne la cui famiglia anagrafica risulti in regola con il pagamento del canone RAI.
    Il contributo è riconosciuto in misura non superiore al 70% del costo di acquisto del decoder e comunque per un importo non superiore a 30 euro per i decoder digitali terrestri standard e 70 euro per i decoder satellitari.

    Voucher decoder 2026: come fare domanda

    Attraverso la Piattaforma informatica sono acquisiti i dati degli Utenti finali che manifestano l’interesse a partecipare e, per essi, è accertato il possesso dei requisiti.

    A tal fine, la Piattaforma informatica interroga, per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy:
    a. l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, per il tramite della piattaforma PDND, ai fini della verifica della composizione della Famiglia Anagrafica;
    b. la banca dati dell’Agenzia delle Entrate ai fini della verifica della regolarità del pagamento del canone RAI;
    c. altre banche dati pubbliche nazionali o comunitarie utili ai fini della gestione dell’iniziativa.
    All’esito delle verifiche relative ai requisiti sopra indicati, la Piattaforma informatica conferma all’Utente finale il diritto al riconoscimento del contributo e ne indica l’importo attraverso il rilascio di un Voucher, avente una validità limitata nel tempo dal momento dell’emissione, associato al codice fiscale dell’Utente finale richiedente.

    L’emissione del Voucher comporta il vincolo delle somme a valere sulla dotazione finanziaria per la durata di validità del Voucher stesso, per un valore pari all’importo indicato nella Piattaforma informatica ai sensi del primo periodo. 

    La quantificazione dell’importo del contributo definitivamente spettante all’Utente finale è effettuata dalla Piattaforma informatica al momento dell’utilizzo del Voucher presso il Venditore, in relazione al prezzo di vendita del decoder scelto dall’Utente finale. 

    Il Venditore applica al cliente una riduzione del prezzo di acquisto del decoder di pari importo del contributo riconosciuto.

    La fattura di vendita riferita esclusivamente al decoder oggetto della cessione riporta il prezzo originario della vendita nonché l’importo del contributo effettivamente maturato, indicato come riduzione di prezzo.
    Qualora l’importo del Voucher eccedesse la riduzione del prezzo di acquisto del decoder, l’importo residuo è ripristinato nell’ambito della dotazione finanziaria della misura.
    Qualora il Voucher non sia utilizzato presso un Venditore entro il limite temporale di validità, gli importi di cui al Voucher sono ripristinati nell’ambito della dotazione finanziaria disponibile e l’Utente finale può rinnovare la richiesta del contributo secondo le modalità indicate nei decreti direttoriali di cui al successivo comma 10.
    A seguito dell’accettazione del Voucher e a fronte della riduzione del prezzo una volta decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’Utente finale, il Venditore matura il diritto a ricevere un importo alla stessa equivalente, da corrispondersi a cura di Invitalia a valere sulla dotazione finanziaria della misura, previo inserimento da parte del Venditore nella Piattaforma informatica della documentazione necessaria a comprovare il diritto in questione e di un IBAN valido identificativo di un conto corrente intestato al Venditore stesso, anche ai fini dell’effettuazione dei controlli.

    A tali fini, il Venditore conserva tutta la documentazione relativa a ciascun acquisto effettuato dagli Utenti finali mediante l’utilizzo del Voucher, inclusa la documentazione riguardante la gestione di un eventuale reso. 

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito Superbonus in compensazione: no a somme iscritte a ruolo

    L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 110/2026, chiarisce che i crediti agevolativi da Superbonus acquistati da terzi possono compensare debiti previdenziali correnti, ma non estinguere le somme già iscritte a ruolo e affidate all'Agente della Riscossione.

    Credito Superbonus in compensazione: no alle cartelle iscritte a ruolo

    Il caso di specie riguarda un avvocato con cartelle di Cassa Forense che vuole usare un credito Superbonus acquistato

    Il protagonista dell'interpello è un professionista che risulta debitore verso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per somme iscritte a ruolo e affidate all'Agente della Riscossione. 

    Tali somme sono state oggetto di istanza di rateizzazione, regolarmente accolta per un totale di 72 rate mensili.

    Il professionista intende acquistare da una società terza un credito d'imposta derivante da interventi di Superbonus ex articolo 119 del d.l. n. 34/2020, codice tributo 7719, quota annuale 2026. 

    L'obiettivo è utilizzare questo credito per estinguere totalmente o parzialmente, entro il 2026, il debito residuo delle cartelle esattoriali mediante compensazione "orizzontale" nel modello F24.

    L'istante sostiene la piena legittimità dell'operazione poggiandosi su quattro argomenti:

    1. in primo luogo richiama l'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, che consente di utilizzare il modello F24 per compensare crediti erariali con debiti previdenziali, inclusi quelli delle Casse professionali convenzionate;
    2. in secondo luogo cita la risoluzione n. 1/E dell'11 gennaio 2021, con cui sono stati istituiti i codici tributo per il versamento dei contributi Cassa Forense tramite F24 (codice ente 0013), rendendo di fatto tali contributi compensabili orizzontalmente;
    3. in terzo luogo invoca l'articolo 2-quater del d.l. n. 11/2023, norma di interpretazione autentica che, a suo avviso, ammette la compensazione ex articolo 17 anche tra enti impositori diversi, superando i dubbi legati alla natura privatizzata della Cassa Forense,
    4. infine richiama la risposta a interpello n. 478/2023, con cui l'Agenzia aveva confermato la possibilità di compensare contributi previdenziali con crediti da bonus edilizi.

    Quanto al blocco delle compensazioni previsto dall'articolo 31 del d.l. n. 78/2010 che vieta la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro  l'istante ritiene che tale preclusione non operi nel suo caso, poiché la rateizzazione regolarmente accolta renderebbe il debito "regolarizzato".

    Credito Superbonus in compensazione: l’Ade chiarisce quando è possibile

    Per rispondere al quesito, l'Agenzia delle Entrate ricostruisce l'intero impianto normativo applicabile ai crediti da Superbonus in presenza di ruoli.

    Il punto di partenza è l'articolo 121, comma 3, del d.l. n. 34/2020, che stabilisce che i crediti d'imposta da Superbonus sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, precisando che la quota annuale non utilizzata non può essere riportata né rimborsata, e che non si applicano i limiti ordinari di compensazione previsti dall'articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78/2010 e da altre norme sui massimali.

    A decorrere dal 30 marzo 2024, il comma 3-bis introdotto dall'articolo 4 del d.l. n. 39/2024 ha aggiunto una sospensione dell'utilizzabilità in compensazione dei crediti Superbonus in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali superiori a 10.000 euro. 

    Tuttavia, tale sospensione è subordinata all'emanazione di un apposito regolamento ministeriale che, allo stato, non risulta ancora adottato: pertanto, come già chiarito dalla risposta a interpello n. 237 del 29 novembre 2024, questa disposizione non è ancora operativa.

    Diverso il discorso per l'articolo 37, comma 49-quinquies, del d.l. n. 223/2006, come modificato dall'articolo 1, comma 116, della legge n. 199/2025, in vigore dal 1° gennaio 2026. 

    Questa norma esclude la facoltà di avvalersi della compensazione ex articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997 per tutti i crediti, sia erariali sia agevolativi, in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati all'Agente della Riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 50.000 euro. 

    La preclusione non opera, però, con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

    L'articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78/2010 vieta invece la compensazione dei crediti erariali in presenza di carichi affidati all'Agente della Riscossione per imposte erariali superiori a 1.500 euro.

    Applicando questo quadro al caso concreto, l'Agenzia delle Entrate giunge a una conclusione articolata in due parti.

    Per la compensabilità in generale tra crediti Superbonus e debiti previdenziali l'Agenzia dà ragione all'istante: non vi sono ostacoli a tale compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, come già confermato dalla risposta a interpello n. 478/2023.

    Sul punto centrale, l'utilizzo del credito Superbonus per pagare le cartelle previdenziali iscritte a ruolo,  l'Agenzia nega invece la possibilità. Il ragionamento è netto: le norme che disciplinano i blocchi alla compensazione (articolo 121, comma 3-bis; articolo 37, comma 49-quinquies; articolo 31, comma 1 del d.l. n. 78/2010) si riferiscono tutte esclusivamente a «iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate». 

    I ruoli previdenziali della Cassa Forense, ente diverso dall'Agenzia delle Entrate, esulano quindi dall'ambito applicativo di tali norme ma questo non significa che il credito Superbonus possa essere usato per saldarli: la possibilità di pagare somme iscritte a ruolo mediante compensazione è stata introdotta proprio dall'articolo 31 del d.l. n. 78/2010, che però fa riferimento esclusivamente ai «crediti relativi alle stesse imposte», escludendo così dall'ambito applicativo i crediti agevolativi come quelli da Superbonus.

    L'Agenzia richiama inoltre il principio costantemente affermato dalla Corte di Cassazione esplicitato con varie sentenze secondo cui in materia tributaria la compensazione è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

    I crediti da Superbonus acquistati da terzi potranno essere utilizzati in compensazione, anche in presenza di ruoli superiori a 1.500 euro,  per pagare altri debiti erariali o previdenziali correnti. Non potranno invece essere utilizzati per estinguere le cartelle esattoriali stesse. 

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus sponsorizzazioni: domanda dal 17 febbraio

    Con un avviso pubblicato sul sito del Dipartimento dello sport, si da il via dal 17 febbraio e fino alle 23.59 del 18 aprile 2026 al bonus sponsorizzazioni.

    In particolate, i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali possono inviare le domande per accedere al credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive, relativo agli investimenti effettuati nell’arco di tempo dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024, tramite l’apposita piattaforma online.

    Bonus sponsorizzazioni sportive: che cos’è

    Come evidenzia lo stesso Dipartimento dello sport il beneficio fiscale interessa i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che abbiano effettuato investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni a favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (subentrato al precedente Registro Coni).

    Al fine di ottenere l'agevolazione, il soggetto sportivo destinatario della sponsorizzazione deve avere i seguenti requisiti:

    • operare in discipline ammesse ai Giochi Olimpici o Paralimpici
    • svolgere attività sportiva giovanile
    • aver conseguito ricavi 2023 prodotti in Italia, come previsto dall'articolo 85 comma 1, lett. a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) almeno pari a 150 mila euro ma non superiori a 15 milioni di euro.

    L’investimento pubblicitario ricevuto, inoltre, non deve essere stato inferiore a 10 mila euro, al netto dell’Iva.
    Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute per investimenti pubblicitari e sponsorizzazioni effettuati dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024. Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ed è concesso nei limiti delle risorse disponibili tramite la presentazione della domanda attraverso la piattaforma dedicata.

    Bonus sponsorizzazioni sportive: presenta la domanda dal 17 febbraio

    Accedendo alla piattaforma preposta è necessario:

    • compilare la domande,
    • allegare tutte la documentazione
    • monitorare lo stato della domanda                 

    Le domande possono essere inoltrate a partire dal giorno 17 febbraio e fino al mezzanotte del giorno 18 aprile

    L’utente, una volta trasmessa la domanda, può accedere alla sezione “Dati della domanda” per verificarne l’avanzamento e visualizzare nel campo “Note” le richieste di chiarimento/integrazione del funzionario incaricato della lavorazione.

    Inoltre, nella sezione delle faq n costante aggiornamento, è possibile consultare le domande e le risposte sui dubbi più comuni in merito al beneficio fiscale in questione.              

         

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus casa 2026: le agevolazioni per ristrutturare

    La legge di Bilancio 2026, in vigore dal 1° gennaio, tra le norme ne contiene una con la  proroga per il 2026 delle aliquote per i bonus casa, vediamo il dettaglio.

    In data 13 febbraio a tale proposito le Entrate hanno pubblicato la nuova guida sulle ristrutturazioni edilizie 2026.

    Viene riepilogato tutto il quadro normativo per:

    • la detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio;
    • l’Iva ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;
    • la detrazione aggiuntiva del 75% per eliminare le barriere architettoniche;
    • le agevolazioni per l’acquisto e la costruzione di box e posti auto;
    • la detrazione per acquisto o assegnazione immobili già ristrutturati;
    • la detrazione degli interessi passivi sui mutui per ristrutturare casa.

    Bonus casa 2026: confermate le detrazioni

    La legge di bilancio 2026 conferma i bonus edilizi con le medesime aliquote del 2025. 

    L'abbassamento che sarebbe dovuto scattare dal 1° gennaio viene rimandato al 2027 e restano in vigore le aliquote del 2025. 

    In particolare, sarà possibile avere un bonus unico al 50% per le prime case e al 36% per le altre. 

    Per accedere allo sconto più alto, bisognerà essere proprietari o titolari di un diritto reale di altro tipo sull’immobile ristrutturato e avere in quell’immobile l’abitazione principale.

    Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
    L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
    In particolare, la detrazione può essere richiesta da:

    • proprietari o nudi proprietari,
    • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
    • detentori (locatari o comodatari) dell’immobile, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, a condizione che la detenzione dell’immobile risulti da un atto regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente lo stesso avvio
    • soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori)
    • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o i beni merce
    • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

    Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze, sono attualmente previsti percentuali di detrazione e limiti
    massimi di spesa di seguito specificati.

    Spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024: detrazione del 50%, con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro, a prescindere dall’utilizzo dell’immobile (posseduto o detenuto sulla base di un titolo idoneo) sul quale sono stati effettuati gli interventi.
    Spese sostenute negli anni 2025 – 2026:

    • detrazione del 50% (con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro), per interventi effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità stessa
    • detrazione del 36% (con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro) negli altri casi in cui spetta l’agevolazione.

    Spese sostenute nel 2027:

    • detrazione del 36% (con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro), per interventi effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità stessa
    • detrazione del 30% (con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro) negli altri casi in cui spetta l’agevolazione.

    Spese sostenute dal 2028 al 2033:  detrazione del 30%, con limite massino di spesa agevolabile di 48.000 euro, per tutte le abitazioni possedute o detenute sulla base di un titolo idoneo.

    Spese sostenute dal 2034: detrazione del 36%, con limite massino di spesa agevolabile di 48.000 euro, a prescindere dall’utilizzo dell’abitazione su cui sono effettuati gli interventi.

    È sempre pari al 50% la detrazione delle spese relative a interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (comma 3-bis dell’articolo 16-bis del Tuir).

    Dal 2025, invece, non è più ammessa la detrazione per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (caldaie a condensazione e generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili).

    Bonus barriere architettoniche 2026: spese sostenute entro il 31.12. 2025

    Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2025, l’articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020 ha introdotto un’apposita detrazione del 75% per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
    Tali interventi possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari.
    L’agevolazione si è aggiunta alla detrazione Irpef già prevista dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e) per gli interventi per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.
    La detrazione d’imposta del 75% spetta per le spese sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto:

    • in cinque quote annuali, per le spese che sono state effettuate entro il 31 dicembre 2023
    • in dieci quote annuali di pari importo, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 (articolo 4-bis, commi 4 e 5, della legge 67/2024).

    La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

    • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
    • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
    • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

    Per esempio, se l’edificio è composto da 10 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 380.000 euro (320.000+60.000), calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 2 (60.000 euro).

    Inoltre, per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

    Pertanto, quando l’intervento riguarda un edificio in condominio, ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà (o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile) ed effettivamente rimborsata al condominio, anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.

    Considerato che la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi in edifici “già esistenti”, l’agevolazione non può essere richiesta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile, né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

    I beneficiari della detrazione sono:

    • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni.
    • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
    • le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l’immobile (di qualsiasi categoria catastale) in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o a quello di sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

    Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

    In caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce agli eredi.

    La detrazione non si trasferisce neanche quando l’immobile oggetto di intervento viene ceduto: sarà il contribuente che ha sostenuto la spesa a continuare a usufruire delle quote di detrazione non ancora utilizzate.

    Prevista inizialmente per molteplici categorie di interventi (per esempio, per la sostituzione di finiture, il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici, il rifacimento di scale e ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici), dal 30 dicembre 2023 la detrazione può essere richiesta esclusivamente con riferimento agli interventi aventi ad oggetto:

    • scale
    • rampe
    • ascensori
    • servoscala
    • piattaforme elevatriche

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: la nuova guida ADE

    Le Entrate pubblicano la nuova Guida 2026 sul bonus mobili ed elettrodomestici.

    L’ultima legge di bilancio infatti ha prorogato la possibilità di usufruire dell’agevolazione anche per l’anno 2026 (articolo 1, comma 22, legge n. 199/2025).

    Il bonus è una detrazione che si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Per esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

    Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: la nuova guida ADE

    Il bonus mobili consiste nella possibilità di usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per i quali sia prevista l’etichetta energetica:

    • di classe non inferiore alla classe  A per i forni, 
    • alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, 
    • alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

    Anche per il 2026 la detrazione Irpef del 50% va calcolata su un tetto massimo di spesa di 5mila euro e ripartita fra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

    Sono agevolabili le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile già oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali che su parti comuni (ma in questo caso solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti, come la guardiola o l’appartamento del portiere del condominio). 

    La proroga comporta che, per gli acquisti effettuati nel 2026, il beneficio spetti a condizione che gli interventi edilizi siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2025.

    La detrazione non utilizzata o fruita soltanto in parte è legata al beneficiario e non all’immobile: 

    • non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

    Rispetto al 2025, restano sostanzialmente invariati i soggetti beneficiari, le condizioni di accesso al bonus e le modalità di fruizione dell’agevolazione.

    Scarica qui la guida.

    Bonus mobili 2026: gli interventi edilizi per avere la detrazione

    Per avere il bonus mobili 2026: 

    • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus
    • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza
    • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile
    • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus elettrodomestici: domande fino al 31 dicembre

    Il Bonus elettrodomestici, partito dal 18 novembre, prevede due modalità di richiesta:

    • tramite App Io
    • tramite piattaforma.

    Attenzione al fatto che il voucher del bonus è spendibile entro 15 giorni dalla sua emissione.

    Leggi anche: Bonus elettrodomestici 2025: come richiederlo dalle ore 7 del 18 novembre per approfondire norme e comportamenti per questo bonus.

    Il mimit ha comunicato in data 22 dicembre che la presentazione delle istanze di accesso al contributo elettrodomestici da parte degli utenti finali è consentita entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

    Trascorso tale termine la presentazione delle istanze sarà sospesa in attesa della verifica di eventuali economie di gestione.

    Il Mimit comunica inoltre che al 3 dicembre sono state presentate 1 milione di domande.

    Le richieste al momento superano le risorse disponibili. Poiché tali risorse saranno ricalcolate nelle prossime settimane (ogni bonus deve infatti essere utilizzato entro 15 giorni), è comunque ancora possibile presentare domanda per essere inseriti in lista di attesa nel caso di eventuali scorrimenti, in ordine cronologico, nella lista dei beneficiari.

    Bonus elettrodomestici: come richiederlo su AppIO

    Il bonus elettrodomestici è il contributo erogato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che incentiva la sostituzione di un elettrodomestico con un modello più efficiente, per promuovere la sostenibilità e la transizione energetica.

    In particolare, si può sostituire un elettrodomestico appartenente alle seguenti categorie:

    • lavatrici e asciugatrici,
    • forni, cappe da cucina, lavastoviglie,
    • asciugabiancheria,
    • frigoriferi, congelatori,
    • piani cottura

    La lista completa di tutti gli elettrodomestici ammessi è pubblicata dal 18 novembre, data di avvio delle domande.

    Il bonus è richiedibile da:

    • i cittadini maggiorenni,
    • residenti in Italia, 
    • con ISEE inferiore a 25.000 EURO

    avendo diritto ad uno sconto del 30% sul prezzo d’acquisto, fino a 100€. che può arrivare a 200€. È previsto un solo bonus per famiglia anagrafica.

    Il bonus elettrodomestici può essere richiesto dalle ore 7 del giorno 18 novembre dalla sezione Servizi di IO e fino al 31 dicembre prossimo, come da comunicato MIMIT del 22.12.

    Clicca qui per scaricare l'app e richiedere il bonus elttrodomestici.

    Bonus elettrodomestici: quando arriva il voucher

    Una volta presentata la domanda essa risulta “in fase di valutazione” e la procedura si articola in quattro fasi complessive.

    Per verificar il rispetto dei requisiti di accesso alla misura, il sistema messo a punto da PagoPA prevede l’accesso alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, per controllare in maniera automatizzata l’età del richiedente.

    Dopo le verifiche anagrafiche ci sono quelle relative alla situazione economica del richiedente, accedendo ai dati ISEE contenuti nella banca dati INPS. Questo passaggio è essenziale per la determinazione dell’importo dovuto.

    Infatti il bonus elettrodomestici è pari a 100 euro per tutti, e sale a 200 euro per i nuclei con ISEE entro i 25.000 euro.

    Successivamente si procede coi controlli che riguardano la composizione della Famiglia anagrafica del richiedente e successivamenhte un controllo per accertare che non sia presente un’altra istanza presentata da un componente della stessa famiglia del richiedente.

    Infine, passati tutti questi controlli, la verifica riguarderà la capienza delole risorse.

    Ricordiamo che il bonus elettrodomestici può contare su 48,1 milioni in tutto e ai fini dell’assegnazione delle risorse conterà l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

    PagoPA sospende la generazione dei voucher e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy in caso di esaurimento delle risorse e la domanda sarà sospesa.

    Solo in caso di capienza il voucher verrà erogato e sarà spendibile da quella data ed entro 15 giorni successivi.

    Da una faq pubblicato sul sito dell'AppIO sezione bonus elettrodomestici i tempi di emissione del voucher possono richiedere fino a qualche giorno in base al volume delle richieste.

    Attenzione al fatto che una notifica sull’esito della domanda sarà trasmessa tramite:

    • l’App IO 
    • o con un’email, 

    in base del canale usato per l’invio della domanda.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Contributi Scuole per riviste e giornali: domande dal 10 dicembre

    Le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado che, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 ed il 28 febbraio 2026, acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, possono richiedere
    un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta.

    In particolare con avviso del 9 settembre il Dipartimento per l'Editoria informa della possibilità di presentare le domande dal 10 dicembre prossimo, In attesa delle istruzioni tecniche, riepiloghiamo la misura agevolativa.

    Contributi Scuole per riviste e giornali: tutte le regole per richiederli

    Con il Bando si pubblicano le regole generali per l’ammissione al contributo, previsto dall'art. 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall articolo 1 comma 320 della legge n 213/2023 a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che per l’anno scolastico 2025/2026 acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

    Ricordiamo che la misura, istituita nell’anno 2020 è stata modificata dal sopra citato art. 1, comma 320 della legge n. 213 del 2023, che ha previsto un unico contributo a favore di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, per sostenere la spesa per l’acquisto di abbonamenti, collegati all’anno scolastico e non più all’anno solare.

    Come evidenzia l'avviso del Dipartimento per l'editoria, le domande, firmate digitalmente dal Dirigente scolastico e indirizzate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, potranno essere presentate a partire:

    • dal 10 dicembre 2025 al 16 marzo 2026, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 e il 28 febbraio 2026.

    Con successiva comunicazione della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, saranno indicate le modalità di trasmissione per via telematica.

    Il bando è stato emanato ai sensi dell’articolo 4 del DPCM del 24 luglio 2024, adottato di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che, recando i criteri e le disposizioni applicative per l'accesso al contributo a favore delle istituzioni scolastiche, ha innovato la disciplina in un’ottica di semplificazione procedurale.

    Contributi Scuole per riviste e giornali: spese ammesse ed escluse

    Sono ammesse al contributo di cui all’articolo 1 le spese sostenute per l’acquisto di uno o più abbonamenti, riferiti anche alla medesima testata, a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, registrati presso il competente Tribunale.

    Non rientrano tra le spese ammissibili, le spese sostenute per:

    • a) l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore non deliberati dal Collegio dei docenti;
    • b) l’acquisto di libri;
    • c) l’acquisto di servizi di “prestito digitale” di prodotti editoriali;
    • d) l’acquisto di prodotti editoriali con finalità diversa da quella didattica, quali, a solo titolo esemplificativo, prodotti strumentali all’attività amministrativo-gestionale e di segreteria  dell’istituzione scolastica;
    • e) l’acquisto di strumenti informatici di gestione della classe, quali applicazioni e servizi dedicati all’interazione e alla comunicazione tra studenti e con i docenti.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Esenzione IVA per attività formativa: chiarimenti ADE

    Con Risposta a interpello n 287 del 6 novembre le Entrate replicano ad una richiesta di chiarimento presentata da un istante che riferisce di essere  il legale rappresentante di una ditta individuale, la cui attività consiste nell'erogazione di corsi di lingua straniera (codice ATECO 85.59.30), ''con un'offerta didattica rivolta a studenti di ogni età: sia bambini, adolescenti che adulti, professionisti, privati, aziende, e finalizzata all'acquisizione di competenze linguistiche a vari livelli, dal principiante all'avanzato'' che ha ottenuto un finanziamento pubblico, Resto al sud.

    In sintesi, l'agenzia evidenzia che non spetta l'esenzione se manca l'autorizzazione pubblica come ente certificato per la formazione.

    Esenzione IVA per attività formativa: chiarimenti ADE

    La posizione dell’Amministrazione finanziaria si fonda sulla circolare n. 22/2008, la quale stabilisce due condizioni per l’esenzione: 

    • le prestazioni devono essere di natura educativa o didattica, inclusa la formazione professional
    • l’erogatore deve essere un istituto o scuola riconosciuto da una Pubblica amministrazione.

    Il contribuente ritiene che, grazie al riconoscimento ottenuto tramite il finanziamento, la sua ditta soddisfi entrambi i requisiti e possa quindi beneficiare dell’esenzione Iva per i corsi erogati. 

    Egli riferisce che la ditta ha ottenuto un finanziamento e un riconoscimento formale da parte di un’autorità pubblica. 

    L’Amministrazione chiarisce invececche l’articolo 10, primo comma, n. 20) del Dpr n. 633/1972 prevede l’esenzione per le prestazioni educative e didattiche rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. 

    Questo riconoscimento può avvenire anche per “atto concludente”, come chiarito dalla circolare n. 22/2008, ma deve riferirsi a specifici progetti didattici approvati e finanziati da enti pubblici, e non genericamente a iniziative imprenditoriali.

    Si vuole così limitare l’esenzione Iva ai soggetti che lo Stato considera idonei a offrire prestazioni didattiche comparabili a quelle degli organismi pubblici, valutando aspetti come la professionalità dei docenti, la qualità delle strutture e del materiale didattico. 

    Nel caso di specie, il contribuente ha ottenuto un finanziamento dal soggetto gestore della misura “Resto al Sud”, per avviare un’attività imprenditoriale nel settore della formazione linguistica. 

    Tuttavia, l’Agenzia osserva che il finanziamento non riguarda un progetto didattico specifico, ma piuttosto un’iniziativa imprenditoriale nel suo complesso, valutata in base a criteri economico-finanziari e non educativi.

    La misura “Resto al Sud”, disciplinata dal Dl n. 91/2017 e dal decreto interministeriale n. 174/2017, è finalizzata a sostenere la nascita di nuove imprese in determinate aree del Paese. 

    In altre parole, il riconoscimento per atto concludente previsto dalla circolare 22/2008 si applica solo quando l’ente pubblico approva e finanzia un progetto educativo o formativo specifico, esercitando un controllo sulla qualità didattica e sulla coerenza con gli obiettivi formativi di interesse pubblico. 

    Nel caso specifico non c'è alcuna approvazione di un progetto didattico, ma solo il sostegno a un’attività imprenditoriale generica.

    Poiché manca il requisito soggettivo, ovvero il riconoscimento come istituto o scuola da parte di una Pubblica amministrazione, l’attività della ditta individuale non può beneficiare dell’esenzione Iva. 

    In conclusione non basta ottenere un finanziamento pubblico per accedere all’esenzione Iva, ma è necessario che l’attività didattica sia formalmente riconosciuta come tale da un ente pubblico, attraverso un processo di valutazione che certifichi qualità e finalità educativa.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus elettrodomestici: via da oggi per i rivenditori

    Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha pubblicato il Decreto 22 ottobre 2025 che rende operativo il contributo economico per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, noto come bonus elettrodomestici.

    La misura ha l'obiettivo di promuovere la sostenibilità e la transizione energetica e si si rivolge ai cittadini, persone fisiche, che sostituiscono elettrodomestici obsoleti.

    Per accedere al contributo è necessario consegnare al venditore un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato che sarà correttamente smaltito in un'ottica di riciclo dei materiali.

    Bonus elettrodomestici: calendario differenziato per utenti finali e rivenditori

    Il bonus elettrodomestici copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di:

    • 100 euro per famiglia anagrafica;
    • 200 euro per famiglia anagrafica con ISEE inferiore a 25 mila euro annui.

    Le risorse a disposizione sono pari a oltre 48 milioni di euro.

    La misura sarà articolata con un calendario differenziato in due in due fasi:

    • la prima riguarderà i produttori e i venditori, che potranno registrarsi sulla piattaforma dedicata a partire da
      • 23 ottobre per i produttori
      • 27 ottobre per i venditori.
    • la seconda sarà rivolta agli utenti finali che potranno presentare domanda di adesione tramite l'app IO o il sito web dedicato. I tempi di apertura di questa seconda fase saranno comunicati prossimamente.

    Bonus elettrodomestici: la piattaforma per i rivenditori attiva da 27 ottobre

    Come previsto dalle Linee guida pubblicate dal Mimit l'Adesione dei Venditori e l'accesso alla Piattaforma informatica attraverso una apposita Area Riservata di PagoPA S.p.A.
    Il processo prevede i seguenti passaggi per il Venditore:

    • accesso, anche tramite un proprio dipendente, ad Area Riservata tramite SPID/CIE;
    • presentazione della richiesta di adesione alla Piattaforma informatica – Bonus Elettrodomestici.

    L’Area Riservata procede ad interrogare, mediante la piattaforma di cui all’art. 50-ter, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale, i servizi di Infocamere per recuperare le informazioni relative al Venditore, attraverso il codice fiscale o il codice REA della società; in particolare, mediante consultazione della visura camerale, vengono automaticamente controllati il/i codice/i ATECO del Venditore, affinché gli stessi risultino compatibili con quelli previsti dalla normativa di riferimento e lo stato di attività del Venditore stesso.

    Il Venditore indica, inoltre, i dati del rappresentante legale che sottoscrive il contratto di adesione e degli utenti, c.d. “Amministratori” (fino ad un massimo di 3) che potranno accedere alla Piattaforma informatica.

    L'area Riservata trasmette all’indirizzo PEC del Venditore il contratto di adesione, che risulta già valorizzato con le informazioni trasmesse dal Venditore stesso, e che deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del Venditore indicato in fase di adesione.

    Il Venditore, utilizzando il link contenuto in PEC, carica in piattaforma il contratto così sottoscritto digitalmente.

    I soggetti nominati “Amministratori” possono quindi accedere alla Piattaforma informatica.

    Il contratto di adesione e la visura camerale sono resi disponibili ad Invitalia S.p.A., su richiesta di quest’ultima, per le attività di controllo normativamente previste.

    Attenzione al fatto che le Linee Guida specificano anche che il venditore, tramite le funzionalità presenti in Piattaforma informatica, censisce il/i punto/i

    vendita, anche online, presso il/i quale/i è possibile utilizzare i Voucher.

    A tal fine, il Venditore compila manualmente un modulo contenente i dati necessari per:

    • i punti vendita fisici:
      • insegna, ovvero il nome della catena di negozi, del gruppo societario o del franchising;
      • indirizzo;
      • città;
      • provincia;
      • regione;
      • codice di avviamento postale (CAP);
      • contatti del referente di ciascun punto vendita censito, ovvero nome, cognome ed indirizzo e-mail ad uso lavorativo;
      • contatti del punto vendita, ovvero scheda Google Business Profile, indirizzo e-mail, numero di telefono e URL dell’eventuale sito web.
    • per i punti vendita online:
      • insegna, ovvero il nome della catena di negozi, del gruppo societario o del franchising;
      • sito web;
      • contatti del referente di ciascun punto vendita censito, ovvero nome, cognome ed indirizzo e-mail ad uso lavorativo.

    I punti vendita saranno configurati nel sistema al fine di generare la lista dei punti vendita facenti parte all’iniziativa che verrà pubblicata e aggiornata sui canali di cui all’art. 11 del Decreto direttoriale.

    La Piattaforma informatica genera delle credenziali, userID e password, per ciascun referente del punto vendita. Alla e-mail aziendale del referente del punto vendita sono comunicate le menzionate credenziali e un link che consente di accedere alla Piattaforma informatica.

    Allegati: