• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Contributo riversamento crediti R&S: slitta anche il decreto attuativo?

    Il MIMIT avrebbe dovuto emanare entro 2 marzo, il decreto attuativo del contributo in conto capitale riconosciuto ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo del periodo 2015-2019. 

    E' quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 entrata i vigore il 1° gennaio.

    Con il Decreto 25/2025 pubblicato in GU del 14 marzo si sono riaperti i termini per il riversamento dei crediti, si presume pertanto che il decreto del contributo di cui si tratta slitterà di conseguenza.

    Riepiloghiamo intanto cosa ha introtto la legge di bilancio.

    Riversamento credito R&S: cosa ha previsto la Legge di bilancio 2025

    Ai sensi del comma 458, ai soggetti che hanno fruito del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2013, e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell’importo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 146/2021, (Leggi anche Riversamento Crediti ricerca e sviluppo: riapertura termini al 3 giugnoè riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, nel limite di spesa di cui al successivo comma 460.

    Il riversamento è stato riaperto quindi si attendono notizie anche di questo contributo introdotto dal 1° gennaio e di cui si attendeva entro il 2 marzo il decreto attuativo.

    Il presupposto per l’ottenimento del contributo in conto capitale è:

    • l’aver percepito il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del DL n. 145 del 2013, senza averne in tutto o in parte titolo; 
    • l’aver aderito alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta prevista dall’articolo 5, commi da 7 e 12, del decreto legge n. 146 del 2021.

    Tale norma prevede che i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del DL n. 245/2013, senza averne titolo, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi al ricorrere di determinate condizioni ed entro specifici termini.

    Ai sensi del comma 459, le modalità di erogazione del contributo, le percentuali e la rateizzazione dello stesso, riconosciuto a chi ha aderito al riversamento spontaneo conclusosi in ottobre (e ora riaperto), sono stabilite, con decreto emanato, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e quindi entro il 2 marzo.

    Il comma 460 istituisce a tal fine nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione finanziaria di:

    • 60 milioni di euro per l’anno 2025, 
    • 50 milioni di euro per l’anno 2026, 
    • 80 milioni di euro per l’anno 2027 
    • 60 milioni di euro per l’anno 2028.

    Si attendono conferme per la misura.

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    Tax credit imprese produzione cinema e audiovisi: via alle domande

    La Direzione Cinema e Audiovisivo informa della pubblicazione del decreto direttoriale del 28 ottobre 2024, n. 3494, recante Termini e modalità di presentazione delle richieste preventive e definitive in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva – anno 2024”.

    In particolare, si comunica la data di apertura della sessione e ulteriori disposizioni applicative in merito alla presentazione delle richieste di credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’art. 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, relative all’annualità 2024. 

    Qui la pagina dedicata ai manuali d’uso di DGCOL.

    Tax credit imprese produzione cinema e audiovisi: via alle domande

    La direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura ha specificato che dalle ore 17 del 28 ottobre è possibile presentare le domande per l’idoneità al credito d’imposta e per ottenere il beneficio fiscale relativo al 2024 per le seguenti produzioni:

    • opere cinematografiche,
    • opere televisive e opere web,
    • documentari,
    • opere di animazione,
    • cortometraggi,
    • videoclip.

    Il credito d’imposta per le imprese di produzione previsto dall’articolo 15 della legge n. 220/2016, è stato previsto dal Decreto n 225/2024 del Ministro della Cultura di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze.

    Viene previsto che le istanze per tutte le produzioni possono essere presentate tramite:

    • richiesta definitiva in relazione a opere già totalmente completate secondo quanto previsto dagli articoli 15,19,22,26,29 e 31 dal decreto tax credit produzione
    • richiesta preventiva non prima dei 60 giorni antecedenti al conseguimento dei requisiti previsti dagli articoli 14,18,22,25 e 29 del decreto tax credit produzione

    Le richieste definitive devono essere presentate successivamente alla richiesta della nazionalità definitiva ed entro 180 giorni dalla data di consegna alla direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) della copia campione dell’opera per le opere televisive e web; data di conferma della classificazione di cui al Dl n. 203/2017 per le opere cinematografiche; data di prima diffusione dell’opera per i videoclip.

    Inoltre, con la richiesta definitiva deve essere presentata la certificazione di effettività e stretta inerenza all’opera dei costi elegibili sostenuti.

    Le domande sono istruite in base alla data di avvio delle riprese (nel caso delle opere di animazioni dal momento di avvio delle lavorazioni).

    Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione con la seguente modalità:

    • per il 70% all’approvazione della richiesta preventiva e per la restante parte all’approvazione della richiesta definitiva;
    • al 100% dell’importo approvato per le sole richieste definitive.

    Per le richieste di assistenza collegate all’utilizzo della piattaforma sono a disposizione varie risorse di seguito elencate: 

    • consultare la guida online “hai bisogno di aiuto?” presente, in alto a destra, all’interno di alcune schede delle domande,
    • consultare i vademecum disponibili alla pagina dedicata al materiale utile per l’utilizzo della piattaforma Dgcol
    • attivare un ticketdi assistenza tramite l’apposita funzione “Assistenza” disponibile all’interno della propria Area riservata (Dgcol) da inviare a:
      • il Supporto informatico, per problematiche di carattere tecnico
      • il Supporto modulistica, per assistenza alla compilazione della modulistica.

    Allegati:
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    Credito di imposta restauro immobili storici: fino a 100mila euro

    La Legge di bilancio 2025 inizia il suo iter di approvazione con l'invio da parte del Governo del testo, reso ieri disponibile alla stampa, del DDL di bilancio approvato lo scorso 15 ottobre.

    Vediamo cosa contiene relativamente alle norme per incentivare il settore della Cultura relativamente a:

    • scavi archeologici,
    • manutenzione, conservazione e restauro immobili storici.
    • valorizzazione luoghi di cultura

    Legge di bilancio 2025: le misure per la Cultura

    Si incrementa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 333, della legge n. 213 del 2023, al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico.

    Si rinnova l’articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, relativo al credito d’imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico, riconosciuto in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100 mila euro.

    Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 

    Si rifinanzia il fondo di cui al suddetto articolo 65-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, per un importo di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. 

    Contestualmente, per favorire e diffondere maggiormente l’utilizzo della misura fiscale ed aumentare la consistenza degli interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili, il tetto massimo di utilizzo della misura fiscale, viene innalzato a 200 mila euro a decorrere dal 2025, incentivando in tal modo l’effettuazione di una più ampia gamma di lavori conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico.

    Si prevede che le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, con specifico riferimento alle operazioni e ai servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione, siano implementate a decorrere dall’anno 2025. L’analisi e la valutazione positiva sull’andamento negli ultimi anni del piano nazionale di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura che ha registrato una crescente adesione da parte del personale del Ministero della cultura ha reso necessario un incremento della dotazione. 

    A tal fine le risorse di cui all’articolo 1, comma 316, della legge n. 205 del 2017, sono incrementate di 2 milioni di euro annui dall’anno 2025.

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    Credito d’imposta Alluvione Emilia-Romagna: regole ADE

    Con Provvedimento n 312076 del 25 luglio si fissano le regole per fruire del credito di imposta degli alluvionati 2023 delle zone dell'Emilia Romagna.

    Il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dei commi da 436 a 438 del medesimo articolo, è commisurato, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti stessi.

    Credito d’imposta alluvionati emilia romagna: come si usa

    Il credito d’imposta è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.
    Il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, mediante l’istituto della compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata.
    In alternativa all’utilizzo in compensazione, il soggetto finanziatore può recuperare le somme mediante la cessione del relativo credito ad altre banche, senza facoltà di successiva cessione.
    Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti:

    • a) i soggetti finanziatori o gli eventuali cessionari presentano il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
    • b) con successiva risoluzione sono istituiti uno o più codici tributo da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione della delega di pagamento;
    • c) non si applica il limite previsto dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

    Attenzione al fatto che con successivo provvedimento, verranno fissate le regole affinchè possano comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica i seguenti dati:

    • a) gli elenchi dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, con i relativi importi;
    • b) il numero, l’importo e la scadenza delle singole rate;
    • c) i dati delle cessioni dei crediti di cui al punto 2.3 e delle risoluzioni dei contratti di finanziamento.

    Allegati:
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    Tax credit gasolio autotrasporto: il codice tributo

    Le Entrate hanno pubblicato il codice tributo per il credito di imposta per il gasolio degli autotrasportatori.

    In particolare, con la Risoluzione n 41 del 24 luglio si istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore di cui all’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 

    Tax credit gasolio autotrasporto: il codice tributo

    Le Entrate ricordano che l’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevede, tra l’altro, che il credito d’imposta di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è esteso anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022.   

    Con il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 maggio 2024, n. 263, sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.  

    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del richiamato decreto del 31 maggio 2024, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    L’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha previsto l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. 

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo: 

    • “7060” denominatocredito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di cui all’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus mobili 2024: elenco dei beni agevolabili e nuove classi energetiche

    L'Agenzia delle Entrate nelle guida aggiornata a giugno 2024 indica il riepilogo di tutte le regole per avere il bonus mobili. 

    In linea generale, si evidenzia che ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50 per cento delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio nota come Bonus mobili.

    Bonus mobili 2024: elenco dei beni agevolabili e nuove classi energetiche

    In particolare, l’agevolazione spetta per l’acquisto, anche se effettuato all’estero, di mobili e grandi elettrodomestici aventi determinate classi di efficienza energetica.

    Attenzione al fatto che tra le condizioni fissate dalla norma, si prevede che il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi

    A titolo esemplificativo, tra i “mobili” oggetto di agevolazione rientrano: 

    • letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione; 
    • non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

    Bonus mobili 2024: le nuove classi energetiche

    Con riferimento alle classi di efficienza energetica che i grandi elettrodomestici devono possedere per l’accesso alla detrazione, viene evidenziato che sono state aggiornate le classi energetiche minime richieste in caso di acquisto di grandi elettrodomestici per adeguare la normativa all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017, che ha istituito un quadro per l'etichettatura energetica e che ha abrogato la direttiva 2010/30/UE. 

    Con tale regolamento, a partire dal 1° marzo 2021, l'etichetta di classificazione dei consumi energetici degli elettrodomestici, è stata sostituita da una nuova scala di valori, sviluppata in base all'applicazione dei nuovi regolamenti delegati UE, pubblicati in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315 del 5 dicembre 2019, in adozione del citato regolamento quadro (UE) 2017/1369. 

    Il nuovo regolamento sull'etichettatura energetica ha disposto, quindi, l'eliminazione delle classi di efficienza "A+", "A++" e "A+++", introdotte dalla direttiva precedente, ed ha determinato una rimodulazione della classificazione in scala "A-G". 

    La legge di bilancio 2022 ha modificato il comma 2 dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 richiamando il nuovo sistema di etichettatura energetica. 

    Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022, per l’acquisto di grandi elettrodomestici, limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe F o superiore (A per i forni), se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. 

    L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.4). 

    Ai fini dell’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituiva utile riferimento l’elenco meramente esemplificativo e non esaustivo di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 

    A seguito della relativa abrogazione da parte del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ai fini della agevolazione occorre fare ora riferimento all’Allegato II di tale decreto legislativo nel quale rientrano: 

    • Grandi apparecchi di refrigerazione 
    • Frigoriferi 
    • Congelatori 
    • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti •Lavatrici 
    • Lavasciuga e Asciugatrici 
    • Lavastoviglie 
    • Apparecchi per la cottura–Piani cottura 
    • Stufe elettriche •Piastre riscaldanti elettriche 
    • Forni e Forni a microonde 
    • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti 
    • Apparecchi elettrici di riscaldamento 
    • Radiatori elettrici 
    • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi 
    • Ventilatori elettrici 
    • Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell’8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico 
    • Altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento 

    Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito 5.0 cumulabile con la Nuova Sabatini

    Il MIMIT ha pubblicato alcune nuove FAQ nella sezione della agevolazione nota come Nuova Sabatini, e in particolare risponde ad un quesito che chiede se la misura sia cumulabile con il nuovo credito transizione 5.0. 

    Leggi anche Credito d'imposta Transizione 5.0: gli investimenti agevolabili e requisiti per fruirne.

    Nuova Sabatini: riepilogo regole e cumulabilità col credito 5.0

    La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione, rivolta alle micro, piccole e medie imprese (PMI), messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese

    L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

    La Nuova sabatini finanzia i beni nuovi, quali immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, ossia a spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità); a software e tecnologie digitali.  

    Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”

    Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

    • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito
    • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.

    Ciò riepilogato con una FAQ datata 13 maggio, veniva chiesto se la nuova sabatini sia cumulabile con il credito 5.0 di nuova istituzione.

    Il MIMIT specifica che il credito di imposta in questione non costituisce un aiuto di Stato, pertanto non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto dalla normativa del predetto credito di imposta all’art. 38, comma 18, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 laddove è stabilito che lo stesso “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (…), non porti al superamento del costo sostenuto”.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Crediti di imposta mediazione: tutti codici tributo per F24

    Con due distinti documenti di prassi le Entrate pubblicano i codici tributo per usufruire dei crediti di imposta per:

    • procedimenti di mediazione civile e commerciale di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
    • per l’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita.

    Rispettivamente vengono pubblicati i seguenti documenti:

    entrambe del 14 maggio.

    Vediamo i dettagli di questi crediti di imposta, le norme istitutive e i codici tributo per utilizzarli.

    Crediti di imposta mediazione civile e commerciale: codici tributo

    L'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, riconosce, nell’ambito dei procedimenti di mediazione civile e commerciale, dei crediti di imposta ai soggetti e alle condizioni ivi indicate.

    In particolare, stabilisce che “Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento”.

    Inoltre riconosce: “un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto”

    Infine, stabilisce che “Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte 2 ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila”.

    Con decreto del Ministro della giustizia del 1° agosto 2023 sono state disciplinate le procedure e le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta in argomento e di riconoscimento di tali crediti, nonché, le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca. Leggi  Crediti di imposta: mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita

    L’articolo 12 del decreto stabilisce che i crediti di imposta, riconosciuti in conformità al decreto stesso, sono utilizzabili in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. 

    Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto, inoltre, trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. 

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero della Giustizia, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari dei suddetti crediti di imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, sono istituiti i seguenti codici tributo: 

    • “7067” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;
    • “7068” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”; 
    •  “7069” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

    Credito d’imposta patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e negoziazione assistita

    L’articolo 15-octies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’articolo 11-octies del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, stabiliscono che con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese nonché le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle predette somme, rispettivamente nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita

    Con il decreto del Ministro della giustizia del 1° agosto 2023 sono stati determinati i predetti importi e sono state disciplinate, tra l’altro, le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta. Leggi: Crediti di imposta: mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita 

    L’articolo 9 del decreto stabilisce che il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto, trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire 2 dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. 

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero della Giustizia, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari del suddetto credito di imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    •  “7070” – denominato “Credito d’imposta – patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132”.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Registrazione aiuti di stato 2023: in scadenza il 30 novembre

    Il Dl n 39 pubblicato in GU n 75 del 29.03 prevede al comma 4 dell'art 7 una proroga per il registro nazionale aiuti di stato, noto come RNA, i dettagli di seguito.

    Registrazione aiuti di stato 2023 nell’RNA: proroga al 30 novembre

    Il comma 4 dell'art 7 proroga al 30 novembre 2024 i termini, previsti dall’art. 35, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, rispettivamente dalle lett. b) e b-bis), (31 marzo 2024) e b-ter) (30 settembre 2024), in materia di registrazione degli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (RNA).

    La relazione illustrativa al decreto, evidenzia che l'esigenza è nata in ragione dei problemi operativi riscontrati in materia di registrazione nel RNA degli aiuti del regime cosiddetto ombrello, vigente durante il periodo dell’emergenza da COVID-19, soprattutto per i comuni che devono registrare gli aiuti relativi all’IMU, i cui dati, per ragioni tecniche non saranno resi disponibili dall’Agenzia delle entrate in tempo utile per il rispetto del termine del 31 marzo 2024. 

    Inoltre la stessa relazione, evidenzia che, per quanto riguarda i dati IMU relativi all’annualità 2020, questi non sono neppure desumibili dalle dichiarazioni IMU, poiché la dichiarazione di detta annualità non recava l’apposito campo dedicato all’esenzione del quadro temporaneo Aiuti di Stato, che è stato introdotto solo successivamente per le dichiarazioni IMU concernenti gli anni 2021 e seguenti.

    Pertanto, la registrazione degli aiuti in argomento può essere effettuata solo sulla base dei dati che devono essere messi a disposizione dei comuni, in tempo utile, dall’Agenzia delle entrate in virtù di quanto stabilito dal provvedimento dell’Agenzia stessa del 27 aprile 2022, emanato in attuazione dell’art. 3, comma 5, del DM 11 dicembre 2021.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Policlinici non costituti in azienda: codice tributo per il credito d’imposta

    Con la Risoluzione n 15 dell'11 marzo viene istituito il codice tributo per usare il credito di imposta per i policlinici non statali, sul costo salariale sostenuto per gli anni 2022 e 2023 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, che deve essere direttamente impiegato nell'ambito dell'attività clinica e di ricerca sanitaria.

    Vediamo i dettaglia dalla risoluzione in oggetto.

    Credito d’imposta Policlinici non costituti in azienda: il codice tributo

    Il credito di imposta spetta a:

    • i policlinici  universitari  gestiti  dalle  università non   statali direttamente  o  attraverso  enti  dotati  di  autonoma personalità giuridica  di  diritto  privato  senza  scopo  di  lucro, 
    • nonché  i policlinici universitari statali non ancora trasformati  in  azienda, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non  in  regime d'impresa.

    Ricordiamo che l’articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e della ricerca, prevede il riconoscimento, a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda, alle condizioni ivi indicate, di un contributo nella forma di credito d'imposta. 

    Ciò premesso per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo: 

    • “7054” – denominato “Credito d’imposta a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda – Articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162”.