• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus elettrodomestici 2025: dal 3 dicembre scorrimento della lista d’attesa

    Il MIMIT ho pubblicato un avviso del 3 dicembre con cui aggiorna lo stato dell'arte del bonus elettrodomestici.

    In sintesi è partito lo scorrimento della lista d'attesa.

    Viene specificato che passati 15 giorni dall'emissione dei primi voucher, è ora in corso lo scorrimento delle liste in relazione ai voucher non utilizzati.

    In questi giorni quindi molti utenti in lista d'attesa riceveranno una comunicazione, all'esito dei positivi controlli, con la quale verranno assegnati loro i voucher residui da spendere per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

    La comunicazione avverrà, a seconda dei canali utilizzati per la presentazione della domanda, tramite messaggio sull'app IO oppure tramite e-mail.

    È comunque possibile in ogni momento controllare lo stato della propria domanda tramite l'app IO o il sito dedicato (bonuselettrodomestici.it).

    Le richieste al momento superano le risorse disponibili.

    Poiché tali risorse saranno ricalcolate nelle prossime settimane (ogni bonus deve infatti essere utilizzato entro 15 giorni), è comunque ancora possibile presentare domanda per essere inseriti in lista di attesa nel caso di eventuali scorrimenti, in ordine cronologico, nella lista dei beneficiari.

    Ricordiamo che le domande per il bonus sono state disciplinate dal DD 12 novembre del MIMIT. mentre con il DD 22 ottobre sno state dettate tutte le regole operative per il bonus

    Il precedente Decreto MIMIT del 3 settembre aveva fissato le regole generali.

    Bonus elettrodomestici 2025: cosa riguarda

    L’articolo 1, nei commi da 107 a 111 prevede, per il 2025, un contributo economico per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa, favorendo il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all'industria.
    Si vuole incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa con l'obiettivo di ridurre i consumi elettrici domestici, migliorare l’efficienza energetica in tale ambito, sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e promuovere il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti.

    Il Decreto interpministeriale ha fornito l’elenco definitivo degli elettrodomestici ammessi all’agevolazione.

    Si tratta delle seguenti sette tipologie che dovranno rispettare determinati requisiti energetici:

    • lavatrici e lavasciuga con classe energetica A o superiore;
    • forni di classe energetica A o superiore;
    • cappe da cucina di classe B o superiore;
    • lavastoviglie di classe C o superiore;
    • asciugabiancheria di classe C o superiore;
    • frigoriferi e congelatori di classe D o superiore;
    • piani cottura conformi ai limiti previsti dal Regolamento Ue 2019/2016.

    Esclusi quindi gli elettrodomestici più piccoli, come phon, ferri da stiro, e condizionatori.

    Il Decreto ha chiarito inoltre le regole per i rivenditori, che dopo aver accettato il voucher e applicato la riduzione del prezzo, potranno ottenere il rimborso decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’acquirente.

    Il rimborso sarà riconosciuto da Invitalia, previo inserimento della documentazione richiesta da parte del venditore, docementi che dovranno essere conservati, anche per provare il corretto smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

    Bonus elettrodomestici 2025: a chi spetta

    Si stabilisce che il bonus è riconosciuto all'utente finale in forma  di voucher, cui consegue uno sconto in fattura da parte del venditore al momento dell'acquisto dell'elettrodomestico.  

    Per tutta  la  durata  dell'iniziativa, il  riconoscimento  dei benefici previsti avviene  nei  limiti  delle risorse disponibili, pari ad euro 50 milioni

    Il  contributo è riconosciuto rispettando l'ordine  temporale  di  presentazione  delle  istanze  e   il   suo riconoscimento è subordinato all'effettiva disponibilita' di risorse finanziarie.
    Il contributo, sotto forma di voucher, è concesso  all'utente finale  maggiorenne  ed  e'  spendibile  presso  il   venditore  per l'acquisto di un solo  elettrodomestico  per  nucleo  familiare, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall'utente finale.
    Il contributo è  riconosciuto  in misura  non  superiore  al  30  per  cento  del  costo  di   acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore  a  100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a  200  euro  per  ciascun elettrodomestico se l'utente  finale  ha  un valore  dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario  inferiore  a  25.000  euro annui

    Il contributo non puo' essere cumulato con altre agevolazioni, nonche' con  altri  benefici, anche di tipo fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili.
    Attraverso la piattaforma  informatica  sono  acquisiti  i  dati degli utenti finali che manifestano l'interesse  a  partecipare  alla presente iniziativa  e,  per  essi,  e'  accertato  il  possesso  dei requisiti

    All'esito delle verifiche relative ai requisiti sopra  indicati, la piattaforma informatica conferma all'utente finale il  diritto  al riconoscimento  del  contributo  e ne  indica  l'importo   massimo attraverso il rilascio di un voucher, avente una  validita'  limitata nel tempo dal momento dell'emissione,  associato  al codice  fiscale dell'utente finale richiedente. 

    La quantificazione dell'importo  del  contributo  definitivamente  spettante  all'utente finale  e'  effettuata  dalla  piattaforma  informatica  al   momento dell'utilizzo del voucher presso il venditore, in relazione al prezzo di  vendita  dell'elettrodomestico  scelto  dall'utente  finale.  

    Il venditore  riduce   di   pari   importo   il   prezzo   di   acquisto dell'elettrodomestico  ed  emette   fattura   di   vendita   riferita esclusivamente all'elettrodomestico oggetto della vendita,  la  quale riporta il prezzo originario, il valore del contributo effettivamente maturato ed esplicita l'obbligo di smaltimento  dell'elettrodomestico in sostituzione.
    Qualora il voucher non sia utilizzato presso un venditore  entro il limite temporale di validita', l'utente finale puo'  rinnovare  la richiesta del contributo secondo le modalita'  indicate  nei  decreti direttoriali di cui al successivo comma 10.
    A  seguito  dell'accettazione  del voucher e  a  fronte  della riduzione del prezzo una volta decorso il  termine per l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente  finale, il venditore matura il diritto a  ricevere  un  importo  alla  stessa equivalente, da corrispondersi a cura di Invitalia  a  valere  sulla dotazione finanziaria della misura, previo inserimento da  parte  del venditore  nella   piattaforma   informatica   della   documentazione necessaria a comprovare  il  diritto  in  questione,  anche  ai  fini dell'effettuazione dei controlli di cui al successivo art. 6. 

    A  tali fini, il  venditore  conserva  tutta  la  documentazione  relativa  a ciascun acquisto effettuato mediante l'utilizzo del voucher,  inclusa la documentazione riguardante  la  gestione  di  un  eventuale  reso, nonche' la documentazione  attestante  l'avvio  dell'elettrodomestico sostituito al corretto smaltimento finalizzato al riciclo.

    Bonus elettrodomestici: breve guida alla domanda

    Con il DD 22 ottobre del MIMIT si prevede che a partire dalla data che sarà indicata con successivo decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili pari ad euro 48.100.000,00, gli Utenti finali accedono alla Piattaforma informatica tramite:

    • interfaccia web dedicata, previa identificazione tramite SPID/CIE di livello almeno significativo, 
    • o tramite il Punto di Accesso telematico (app IO),

    e presentano l’istanza per richiedere il Voucher che consente l’acquisto di un Elettrodomestico per Famiglia Anagrafica 

    L'identità dell’Utente finale, in relazione ai dati del nome, del cognome, della data di nascita e del codice fiscale, è accertata con la CIE o con SPID.

    Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti l’Utente finale, utilizzando il modello disponibile sulla Piattaforma informatica, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara:

    • a. che intende utilizzare il contributo elettrodomestici per l’acquisto di un Elettrodomestico destinato a sostituire un altro bene della stessa tipologia e di classe energetica inferiore (di seguito “Elettrodomestico obsoleto”);
    • b. che si impegna a consegnare l’Elettrodomestico obsoleto al Venditore per lo smaltimento dello stesso;
    • c. se è in possesso di un ISEE in corso di validità per il 2025, inferiore alla soglia di euro 25.000.

    Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti la Piattaforma informatica, per il tramite della piattaforma di cui all’art. 50-ter, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale:

    • a. verifica automaticamente, attraverso la data di nascita dell’Utente finale, che l’età del richiedente sia maggiore di 18 anni;
    • b. interroga il servizio messo a disposizione dall’Istituto nazionale della previdenza sociale per verificare, nei casi di cui al precedente comma 3, lett. c), l’esistenza dell’ISEE riferito al Nucleo familiare di valore inferiore ad euro 25.000, nei soli casi in cui l’Utente finale abbia dichiarato di avere un ISEE al di sotto della suddetta soglia;
    • c. interroga la banca dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ai fini della verifica della composizione della Famiglia Anagrafica;
    • d. verifica l’eventuale presenza di altra istanza, antecedente, presentata da un componente della Famiglia Anagrafica dell’Utente finale.

     All’esito dei controlli, il contributo elettrodomestici viene attribuito all’Utente finale tramite la Piattaforma informatica, che genera il Voucher associato alla richiesta di contributo, inviando all’Utente finale apposita comunicazione a mezzo e-mail o tramite l’app IO, a seconda del canale da questi utilizzato per l’effettuazione della richiesta di accesso al contributo. 

    La comunicazione informa l’Utente finale dell’avvenuta attribuzione del contributo elettrodomestici, con contestuale invito ad utilizzare il Voucher entro le ore 23.59 del 15esimo giorno dalla sua emissione.

    Con le stesse modalità è comunicata l’eventuale mancata concessione del contributo elettrodomestici, con indicazione delle motivazioni ad essa

    sottese.

    I Voucher sono resi disponibili secondo l'ordine temporale di presentazione delle istanze registrate dalla Piattaforma informatica, fino ad esaurimento delle risorse disponibili indicate al precedente comma 1.

    In caso di esaurimento delle risorse disponibili, PagoPA S.p.A., attraverso la Piattaforma Informatica, sospende la generazione dei Voucher e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy. In tal caso, la

    presentazione di nuove istanze è sospesa, in attesa della verifica di eventuali economie derivanti dalla procedura descritta.

    Ai sensi dell’art. 2, comma 8, del decreto interministeriale ciascun Voucher è emesso esclusivamente in favore dell’Utente finale richiedente ed ha la validità di quindici giorni solari dalla sua emissione, con scadenza alle ore 23:59 del quindicesimo giornon dall’emissione. Decorso tale termine, il Voucher è automaticamente annullato e le somme prenotate sono rimesse nella disponibilità dell’iniziativa. In ogni caso, l’assegnazione dei Voucher associati alle risorse finanziarie rinvenienti da economie è effettuata secondo l’ordine cronologico di registrazione delle istanze da parte della Piattaforma informatica, ferma la necessaria sussistenza in capo agli Utenti finali richiedenti di tutti i requisiti normativamente previsti.

    L’Utente finale che non abbia utilizzato il Voucher entro il termine di cui al precedente comma 7, oppure un componente della sua Famiglia Anagrafica, nel rispetto dei requisiti previsti, potrà richiedere l'emissione di un nuovo Voucher mediante presentazione di una nuova istanza secondo la procedura definita dal presente articolo. In tal caso l’istanza sarà trattata secondo l’ordine cronologico di ricezione. 

    Attenzione al fatto che dal 3 dicembre è aperto lo scorrimento delle listre d'attesa e si può ancora presentare domanda.

    Leggi anche Bonus elettrodomestici: quando arriva il voucher per avere informazioni sugli step che si verificano dalla domanda alla sua approvazione con relativa emissione del voucher spendibile

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit librerie 2025: domande entro il 31.10

    Entro il 31 ottobre è possibile inviare le domande per il tax credit librerie sulla piattaforma del Direzione generale Biblioteche e diritti d'autore.

    Ricordiamo che la Legge n.205 del 27 dicembre 2017 commi 319-321 ha riconosciuto a decorrere dall'anno 2018, agli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1, un credito di imposta.

    Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il Decreto interministeriale recante: “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali, che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, di cui all’art. 1, comma 319 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”ne ha disciplinato le regole attuative, vediamo come fare per le domande.

    Si ricorda che, anche per il 2025, nella domanda dovrà essere indicata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media o grande).

    Vediamo come presentare domanda.

    Tax credit librerie 2025: domande entro il 31 ottobre

    A partire dalle ore 12 di lunedì 15 settembre 2025 sarà possibile presentare esclusivamente online le domande per il riconoscimento del credito d’imposta relativo al Tax Credit Librerie, riferito ai dati economici dell’anno 2024. 

    La scadenza per l’invio delle istanze è fissata alle ore 12 del 31 ottobre 2025.

    L’accesso alla piattaforma per la presentazione delle domande sarà possibile al seguente indirizzo: https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/.

    La dotazione finanziaria complessiva per l’annualità 2025 ammonta a 8.250.000 euro, in linea con quanto previsto per l’anno precedente. Si ricorda che, anche per il 2025, nella domanda dovrà essere indicata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media o grande).

    Si segnala, inoltre, che tutti gli utenti – compresi coloro che avevano già effettuato l’accesso o presentato istanza negli anni passati – dovranno procedere a una nuova registrazione a partire dal 15 settembre 2025.

    Per facilitare la compilazione è disponibile una guida consultabile sul portale. 

    Attenzione al fatto che eventuali richieste di chiarimento possono essere indirizzate all’indirizzo e-mail: taxcreditlibrerie@cultura.gov.it.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus elettrodomestici: dal 27 ottobre accordo per adesione dei rivenditori

    Il Decreto MIMIT-MEF con le regole per il bonus elettrodomestici specifica anche gli adempimenti per i commercianti.

    Ricordiamo che il bonus consiste in un voucher da spendere per la sostituzione dei vecchi elettrodomestici, di importo fino a 200 euro.

    Il decreto ha identificato univocamente gli elettrodomestici oggetto della iniziativa.

    A tal proposito è istituito apposito Elenco informatico, elaborato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione e di atto di notorietà, rilasciata da ciascun Produttore secondo il modello disponibile in Piattaforma informatica, corredata dai codici identificativi dei prodotti, dalle caratteristiche dell’Elettrodomestico e dall’attestazione del possesso di entrambi i requisiti di seguito riportati:

    • a) efficienza energetica, così distinta per categorie di prodotto:
      • lavatrici e lavasciuga di classe energetica non inferiore alla A secondo quanto previsto dal
      • Regolamento delegato (UE) 2019/2014;
      • forni di classe energetica non inferiore alla A secondo quanto previsto dal Regolamento
      • delegato (UE) n. 65/2014;
      • cappe da cucina di classe energetica non inferiore alla B secondo quanto previsto dal
      • Regolamento delegato (UE) n. 65/2014;
      • lavastoviglie di classe energetica non inferiore alla C secondo quanto previsto dal
      • Regolamento delegato (UE) 2019/2017;
      • asciugabiancheria di classe energetica non inferiore alla C secondo quanto previsto dal
      • Regolamento delegato (UE) 2023/2534;
      • frigoriferi e i congelatori di classe energetica non inferiore alla D secondo quanto previsto dal
      • Regolamento delegato (UE) 2019/2016;
      • piani cottura conformi ai limiti di prestazione di efficienza energetica previsti al punto 1.2
      • dell’allegato I. del Regolamento (UE) N. 66/2014;
    • b) luogo di produzione: in uno stabilimento collocato nel territorio dell’Unione Europea.

    Leggi anche Bonus elettrodomestici 2025: come richiederlo da novembre             

    Vediamo le procedure per essere rivenditori di elettrodomestici con bonus 2025.

    Bonus elettrodomestici: regole per i rivenditori

    Il venditore, incluso quello del commercio elettronico, che intenda partecipare al conseguimento delle finalità della misura agevolativa, è tenuto a registrarsi nella Piattaforma informatica, dando evidenza della titolarità di un codice ATECO compatibile con i beni acquistabili ai sensi dell’art. 1, comma 107 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell’effettiva iscrizione al Portale telematico messo a disposizione dal Centro di Coordinamento RAEE ai sensi dell’art. 11, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 

    La mancata dimostrazione dell’iscrizione al suddetto Portale impedisce l’iscrizione alla Piattaforma informatica.

    Il DD 22 ottobre del MIMIT a tal proposito ha previsto che possono aderire all’iniziativa esclusivamente i Venditori le cui società risultino
    regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese e attive
    , vale a dire non in stato di liquidazione volontaria o non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, che siano in possesso di uno o più dei seguenti codici ATECO 2025:

    • 47.12.10 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di apparecchiature informatiche ed elettrodomestici;
    • 47.54.00 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici;
    • 47.11.02 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti
      alimentari, bevande o tabacchi; 47.12.20 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di mobili e articoli per uso domestico;
    • 47.12.30 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di ferramenta, materiali da costruzione e piante;
    • 47.12.40 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di cosmetici, articoli di profumeria e detersivi, articoli di cancelleria e giochi.

    A partire dal quinto giorno successivo all’emanazione del presente decreto direttoriale, e quindi dal 27 ottobre i Venditori che intendono partecipare all’iniziativa ai sensi dell’art. 4 del decreto interministeriale, per il tramite del legale rappresentante, sottoscrivono, digitalmente e trasmettono a PagoPA S.p.A., con le modalità descritte nelle Linee Guida, l’accordo per l’adesione all’iniziativa, che contiene anche le informazioni di cui al comma 1 del suddetto articolo 4 rese sotto forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché l’indicazione degli operatori delegati a operare sulla Piattaforma informatica.

    Bonus elettrodomestici: come iscriversi alla piattaforma per i rivenditori

    La registrazione nella Piattaforma informatica implica l'obbligo per il venditore di accettazione dei Voucher secondo le modalità stabilite dal decreto, come ulteriormente precisate dai decreti direttoriali di cui all’art. 2, comma 10;
    I dati del Venditore sono acquisiti e verificati attraverso la Piattaforma informatica, la quale a tal fine interroga, per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy:

    • le banche dati delle Camere di commercio e il Registro delle imprese, per mezzo della piattaforma di cui all’art. 50-ter, comma 2, del CAD o altri strumenti di interoperabilità;
    • altre banche dati pubbliche, nazionali o europee, utili a tale finalità.

    La registrazione previo esito positivo dei controlli comporta l’inclusione del Venditore in un elenco consultabile pubblicamente, disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, alla pagina dedicata alla presente iniziativa.

    Per l’adesione all’iniziativa e per la successiva operatività, il Venditore inserisce sulla Piattaforma informatica il codice fiscale della società e le ulteriori informazioni indicate dalle Linee Guida, incluse le coordinate bancarie del conto corrente aperto presso un istituto di credito italiano dedicato all’attività di impresa, sul quale verrà effettuato l’accredito deglimporti liquidati ai sensi del successivo art. 8.

    La Piattaforma informatica, mediante consultazione delle banche dati pubbliche di cui all’art. 4, comma 3, del decreto interministeriale acquisisce automaticamente, a partire dal codice fiscale del Venditore, i dati identificativi dello stesso.

    I Venditori, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 6 presso i punti vendita, censiscono sulla Piattaforma informatica ciascun punto vendita, indicando i relativi referenti, che operano sulla stessa Piattaforma con credenziali

    di autenticazione non nominative assegnate dalla Piattaforma stessa.

    I Venditori e i rispettivi punti vendita, ivi inclusi quelli on-line, accreditati con le modalità di cui alle sopra richiamate Linee Guida, sono inseriti in un apposito elenco consultabile dagli Utenti finali sui canali dedicati all’iniziativa di cui al successivo art. 11 del

    presente decreto. L’elenco è periodicamente aggiornato a cura di PagoPA S.p.A.

    È fatta salva la facoltà per ciascun Venditore, a condizione che non sia stato effettuato nessun acquisto di Elettrodomestici presso di esso mediante utilizzo di un Voucher, di ritirare la propria partecipazione all’iniziativa entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di servizio di cui al precedente comma 2, mediante comunicazione scritta da inviare a PagoPA S.p.A. Ricevuta la comunicazione, PagoPA S.p.A. provvederà ad impedire qualunque accesso del Venditore alla Piattaforma informatica, comunicando al Ministero delle imprese e del made in Italy la rimozione del

    Venditore dall’ elenco di cui al precedente comma 6.

    Invitalia S.p.A. verifica l’effettiva iscrizione del Venditore sul portale telematico messo a disposizione dal Centro di Coordinamento RAEE, ai sensi dell’art. 11, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. La mancata dimostrazione dell’iscrizione al portale da parte del Venditore o dell’operatore suo delegato impedisce l’iscrizione alla Piattaforma informatica, oppure comporta la successiva cancellazione del Venditore dall’elenco di cui al precedente comma 5

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito d’imposta PMI e startup: codice tributo

    Con Risoluzione n 30 del 28 aprile le Entrate hanno istituito il codice tributo per il credito di imposta per gli investimenti in start up e PMI, vediamo le regole.

    Credito d’imposta PMI e startup: codice tributo

    Per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in piccole e medie imprese (PMI) innovative è riconosciuta una detrazione del 30% dall’imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell’articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

    L’articolo 2 della legge 28 ottobre 2024, n. 162, dispone che, qualora tale detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza, è riconosciuto un credito di imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in

    diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente  attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    •  “7076” – denominato “Credito d’imposta relativo all’eccedenza non detraibile per investimenti effettuati in start-up innovative e PMI innovative – articolo 2 della legge 28 ottobre 2024, n. 162.

    Sinteticamente si indica che le suddette agevolazioni devono essere indicate al rigo RP80 del Modello Redditi PF 2025
    Le istruzioni al modello Redditi PF 2025 prevedono l’indicazione separata, nelle nuove colonne 5A e 6A, della detrazione Irpef del 50% relativa agli investimenti in start up innovative e PMI innovative.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus Ristrutturazioni edilizie 2025: le regole attuali

    La legge di Bilancio 2025  in merito alle ristrutturazioni edilizie ha stabilito che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, escluse quelle per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30%. 

    Tuttavia, per le spese sostenute nel 2025, la detrazione spetta nella misura del 36% (50% in caso di abitazione principale) su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

    Per le spese sostenute per gli anni 2026 e 2027, la detrazione è del 30% (36% in caso di abitazione principale), sempre su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. 

    Attenzione al fatto che da questo trattamento sono esclusi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossi.

    Riepiloghiamo il funzionamento di questa agevolazione.

    Bonus Ristrutturazioni edilizie 2025: che cos’è

    L’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio è disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr 917/86 TUIR.

    Essa consiste in una detrazione dall’IRPEF, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

    Tuttavia, per quelle sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, il beneficio è elevato al 50% e il limite massimo di spesa è innalzato a 96.000 euro per unità immobiliare.

    L'attuale legge di bilancio ha rimodulato l'aliquota e il tetto massimo per il 2025 prevedendo come sopra anticipato che:

    • la detrazione spetta al 50% con un tetto massimo 96.000 euro per le prime case
    • la detrazione spetta al 36% con un tetto massimo di 96.000 euro per le altre abitazioni.

    La stessa detrazione è prevista anche per chi acquista immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati. La detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.

    Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, comprensivo di Iva.

    Attenzione al fatto che dal 17 febbraio 2023 con l'entrata in vigore del decreto legge 11/2023, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’articolo 16-bis del Tuir, in linea generale, non è più possibile optare per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito d’imposta.

    Bonus Ristrutturazioni edilizie 2025: per quali immobili

    I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono quelli elencati alle lettere b), c) e d) del art  3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) per:

    • manutenzione straordinaria,
    • restauro e risanamento conservativo,
    • ristrutturazione edilizia.

    Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.

    Invece, relativamente ai lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione, l’agevolazione spetta, oltre che nei casi precedenti, anche per gli interventi di manutenzione ordinaria, indicati alla lettera a) del citato articolo 3, Dpr 380/2001.

    Bonus Ristrutturazioni edilizie 2025: a chi spettano

    Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, a condizione che possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.

    Pertanto, sono legittimati a fruire della detrazione:

    • il proprietario o il nudo proprietario
    • il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie
    • l’inquilino o il comodatario
    • i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa
    • gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce
    • i soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
    • i familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
    • il convivente di fatto
    • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
    • il promissario acquirente.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito di imposta restauro immobili storici: fino a 100mila euro

    La Legge di bilancio 2025 inizia il suo iter di approvazione con l'invio da parte del Governo del testo, reso ieri disponibile alla stampa, del DDL di bilancio approvato lo scorso 15 ottobre.

    Vediamo cosa contiene relativamente alle norme per incentivare il settore della Cultura relativamente a:

    • scavi archeologici,
    • manutenzione, conservazione e restauro immobili storici.
    • valorizzazione luoghi di cultura

    Legge di bilancio 2025: le misure per la Cultura

    Si incrementa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 333, della legge n. 213 del 2023, al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico.

    Si rinnova l’articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, relativo al credito d’imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico, riconosciuto in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100 mila euro.

    Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 

    Si rifinanzia il fondo di cui al suddetto articolo 65-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, per un importo di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. 

    Contestualmente, per favorire e diffondere maggiormente l’utilizzo della misura fiscale ed aumentare la consistenza degli interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili, il tetto massimo di utilizzo della misura fiscale, viene innalzato a 200 mila euro a decorrere dal 2025, incentivando in tal modo l’effettuazione di una più ampia gamma di lavori conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico.

    Si prevede che le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, con specifico riferimento alle operazioni e ai servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione, siano implementate a decorrere dall’anno 2025. L’analisi e la valutazione positiva sull’andamento negli ultimi anni del piano nazionale di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura che ha registrato una crescente adesione da parte del personale del Ministero della cultura ha reso necessario un incremento della dotazione. 

    A tal fine le risorse di cui all’articolo 1, comma 316, della legge n. 205 del 2017, sono incrementate di 2 milioni di euro annui dall’anno 2025.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus Retrofit GPL: il codice tributo per F24

    L’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 ha introdotto un contributo per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1. 

    In tal caso, le imprese costruttrici degli impianti rimborsano all’installatore l’importo del contributo, corrisposto al beneficiario dell’impianto mediante compensazione con il prezzo e, per l’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
    Con il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 3 giugno 2024 sono state stabilite le disposizioni attuative del credito d’imposta per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1, di cui al DPCM del 20 maggio 2024.

    A tal proposito viene pubblicata la Risoluzione n 52 del 25 ottobre con il codice tributo necessario ad usufruire del credito in oggetto.

    Bonus Retrofit GPL: il codice tributo per F24

    In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, si istituisce il seguente codice tributo:

    • “7071” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 5 del DPCM 20 maggio
      2024”.

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

    Leggi qui tutte le regole del contributo di cui si tratta: Ecobonus Retrofit: chiarimenti MIMT su collaudi e prenotazioni bonus

    Codice tributo “6903” ridenominato per nuovi incentivi

    Inoltre sempre con la Risoluzione n 52/2024 viene ridenominato il codice tributo “6903”

    A tal proposito ricordiamo che l’articolo 2, comma 1, lettera e), del DPCM 20 maggio 2024 ha disciplinato incentivi per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica anche ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) e ad alimentazione tradizionale, con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad euro 4.
    Con la predetta nota n. 12823 del 18 giugno 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al fine di ricomprendere i citati incentivi, ha chiesto anche la ridenominazione del codice tributo “6903”, istituito e ridenominato con le risoluzioni n. 82/E, n. 61/E e n. 30/E, rispettivamente, del 23 settembre 2019, del 27 ottobre 2021 e del 23 giugno 2022, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1, N1 e N2 a basse emissioni inquinanti.
    Pertanto, con la presente risoluzione il codice tributo “6903” è ridenominato come segue:

    • “6903” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1, M1 speciali e N2 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020, articolo 2, comma 1, lettera f) del dPCM 6 aprile 2022 e articolo 2, comma 1, lettera e) del dPCM 20 maggio 2024”.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus psicologico: come accedere alle graduatorie

    L'INPS con il Messaggio n 2976 del 6 settembre ha fornito istruzioni per la consultazione delle graduatorie del bonus psicologico 2024.

    Ricordiamo che con il messaggio n. 2584 dell’11 luglio 2024 è stata comunicata l’elaborazione delle graduatorie per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), all’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’anno 2024 relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023.

    Bonus psicologico: istruzioni per consultare le graduatorie

    L'INPS specifica che le graduatorie sono consultabili attraverso il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”, accedendo con la propria identità digitale SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS) dalla Homepage del portale istituzionale (www.inps.it), digitando nella barra del motore di ricerca le parole “bonus psicologo”.

    Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, una volta completato l’accesso alla procedura, i soggetti possono visualizzare l’esito della domanda in uno dei seguenti stati:

    • “Accolta”: al beneficiario, in possesso dei requisiti di accesso alla misura, è riconosciuto l’intero importo spettante da utilizzare entro 270 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio n. 2584 dell’11 luglio 2024;
    • Parzialmente accolta”: al beneficiario, in possesso dei requisiti di accesso alla misura, ultimo di ogni graduatoria regionale o delle Province autonome, è riconosciuto in misura parziale l’importo spettante fino a concorrenza delle risorse economiche assegnate alla Regione/Provincia autonoma. Nel caso siano stanziate o si rendessero disponibili ulteriori risorse (ad esempio, nel caso in cui non venisse interamente utilizzato da parte di altri beneficiari, nel termine previsto di 270 giorni, l’intero importo del voucher), potrà essere erogata la somma residua fino a concorrenza dell’intero importo spettante;
    • “Non accolta provvisoria”: ai richiedenti, in possesso dei requisiti di accesso alla misura, non può essere assegnato l’importo spettante per incapienza delle risorse economiche messe a disposizione delle Regioni/Province autonome. Nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse o nel caso in cui non venissero utilizzate le risorse assegnate nel termine previsto di 270 giorni, potranno essere individuati, nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, nuovi beneficiari con i medesimi criteri previsti per la prima assegnazione.

    Oltre alle informazioni già disponibili e comunicate con il citato messaggio n. 2584/2024, in merito al riconoscimento del beneficio, i soggetti inseriti in graduatoria, seguendo il percorso sopra indicato, possono visualizzare il numero corrispondente alla propria posizione nella graduatoria della Regione/Provincia autonoma di residenza; nel caso si tratti di soggetti con domanda “Non accolta provvisoria”, gli stessi possono visualizzare anche la posizione e il valore dell’ISEE dell’ultimo assegnatario. 

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Perdita bonus prima casa per forza maggiore: la Cassazione detta le regole

    Con la pronuncia n 20557/2024 della Cassazione si evidenzia in sintesi il perimetro entro cui poter applicare le cause di forza maggiore.

    In particolare, l'ordinanza in questione affronta il tema dell'applicabilità della forza maggiore in relazione alla decadenza dalle agevolazioni fiscali, in particolare riguardo all'obbligo, del caso di specie, di rivendere un immobile entro tre anni per mantenere il beneficio dell'imposta di registro ridotta all'1%.

    La Corte ha ribadito che, affinché la forza maggiore possa essere invocata, l'impedimento deve essere imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente. 

    Nel caso specifico, la Corte ha concluso che tali condizioni non erano presenti e ha confermato la decadenza dal beneficio fiscale.

    Perdita bonus prima casa per forza maggiore: la Cassazione detta le regole

    Il caso sottoposto alla Corte riguardava un contribuente che non era riuscito a rivendere l'immobile entro il termine triennale previsto, e che invocava la forza maggiore per evitare la decadenza dall'agevolazione.

    La Corte, richiamando i principi consolidati in materia, ha ribadito che la forza maggiore si configura come una situazione caratterizzata da imprevedibilità, inevitabilità e non imputabilità all'obbligato. 

    Se tali condizioni sono soddisfatte, l'inadempimento di un obbligo fiscale non può comportare la decadenza dal beneficio concesso.

    Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha escluso la presenza di forza maggiore, rilevando che le circostanze che avevano impedito la rivendita dell'immobile entro il termine triennale non erano né imprevedibili né inevitabili, ma, al contrario, riconducibili a situazioni che il contribuente avrebbe potuto prevedere e gestire con la dovuta diligenza.

    Ricordiamo che il concetto di forza maggiore, così come codificato dall’art. 6 comma 5 del DLgs. 472/1997, rappresenta una causa di non punibilità in ambito tributario per il contribuente che commetta una violazione per cause a lui non imputabili.

    Tale concetto, oltre a essere applicato nell'ambito delle sanzioni amministrative, è stato progressivamente riconosciuto dalla giurisprudenza come idoneo a evitare la decadenza da agevolazioni tributarie.

    Un esempio rilevante riguarda l'agevolazione "prima casa" (Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986), che prevede l’obbligo di trasferire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto per mantenere il beneficio fiscale. La giurisprudenza  in varie pronunce della stessa Cassazione, ha riconosciuto che, in presenza di situazioni di forza maggiore, l’inadempimento di tale obbligo non può comportare la decadenza dal beneficio. 

    Un principio generale emerge da questi orientamenti giurisprudenziali: non si può richiedere l'adempimento di un obbligo quando questo è divenuto impossibile per cause non imputabili al soggetto tenuto all'obbligazione. 

    Tale principio è stato ulteriormente confermato dalla recente ordinanza n. 20557/2024, che ha riconosciuto l’applicabilità della forza maggiore anche alla decadenza dal regime agevolativo previsto dall’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, relativamente all'obbligo di rivendita dell'immobile entro tre anni.

    In sintesi, la forza maggiore si configura come un principio trasversale e immanente nell’ordinamento giuridico italiano, in grado di influenzare non solo l’applicazione delle sanzioni tributarie, ma anche il mantenimento di specifici benefici fiscali, a condizione che l’impedimento sia imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Transizione 5.0: pronte le modalità attuative

    Pubblicato in GU n.183 del 6.08.2024 il decreto 24 luglio 2024Attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.”

    Il decreto interministeriale del 24.07.2024, reca le modalità attuative della disciplina di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che istituisce il Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

    In particolare, sono individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta, con particolare riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali.

    Il Piano Transizione 5.0 insieme al piano transizione 4.0, sostiene il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese mettendo a disposizione nel biennio 2024-2025 12,7 miliardi di euro.

    A partire dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024 la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» è accessibile dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.

    Transizione 5.0: dalle 12 del 7 agosto apertura piattaforma informatica

    Il decreto direttoriale 6 agosto 2024 dispone l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Tali comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

    I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione, di cui all’articolo 12, comma 6, del citato decreto 24 luglio 2024, saranno individuati con successivo provvedimento del MIMIT.

    Transizione 5.0: imprese beneficiarie

    Possono accedere al beneficio 

    • tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e 
    • le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, 

    indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa. 

    La norma disciplina casi specifici di esclusione (art. 38, comma 3), quali situazioni di difficoltà finanziaria dell’impresa o l’applicazione di sanzioni interdittive. È richiesto inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.

    Transizione 5.0: come funziona

    L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.

    Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici 

    • di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, 
    • di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento. 

    In particolare, la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegati A e B alla Legge 232/2016).

    Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, entro la data del 31/12/2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE. L’eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

    Transizione 5.0: investimenti in beni materiali e immateriali

    Si specifica che ai fini della applicazione della misura Piano Transizione 5.0 rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:

    1. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
    2. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

    Nell’ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili:

    • i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
    • spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).

    L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi.

    Transizione 5.0: procedura di accesso e rilascio delle certificazioni

    La procedura per l’accesso all’agevolazione è subordinata alla presentazione di una certificazione «Ex ante», attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati, ed una «Ex post», comprovante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante.

    1. Per la prenotazione del credito d’Imposta le imprese inviano una Comunicazione Preventiva, corredata dalla Certificazione ex-ante, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile tramite SPID dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.
       Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno (50 mln €).
    2. Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette una Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A/B e impianti di autoproduzione.
    3. A seguito del completamento del progetto di innovazione l’impresa trasmette una Comunicazione di completamento, corredata dalla Certificazione ex-post, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.

    6)Transizione 5.0: chi rilascia le certificazioni

    Ai sensi dell’art 15, comma 6 del decreto i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono:

    • gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;  
    • le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352; 
    • gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.