• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus attività fisica adattata: pubblicata la % spettante

    Con Provvedimento n. 94779 del 24 marzo le Entrate fissano la percentuale per il credito di imposta per le spese per l'attività fisica adattata. Nel dettaglio la percentuale è pari al 97,5838 per cento. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata.

    Il provvedimento specifica che, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 1.537.139 euro, a fronte di 1,5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa. 

    Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 97,5838 per cento (1.500.000 / 1.537.139) dell’importo del credito richiesto. 

    Bonus attività fisica adattata: riepilogo delle regole

    Dal giorno 15 febbraio e fino al 15 marzo 2023 era possibile inviare telematicamente l'istanza per il credito di imposta per l'attività fisica adattata.

    Con Provvedimento n 382131 dell'11 ottobre 2022 le Entrate hanno fissato le regole per il credito di imposta per le spese sostenute per lo svolgimento di attività fisica adattata.

    Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto MEF del 5 maggio 2022 si fissano le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 737, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

    SCARICA QUI MODELLO E ISTRUZIONI

    L’agevolazione è destinata a coloro che nel 2022 sostengono spese documentate per fruire di attività fisica adattata secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del Dlgs n. 36/2021, ossia esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale, pediatri e medici specialisti, e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche. 

    L’attività può essere esercitata:

    • singolarmente o anche in gruppo 
    • sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, 
    • in strutture di natura non sanitaria 
    • per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione

    Con il provvedimento è approvato l’allegato modello di “Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per lo svolgimento di attività fisica adattata”, con le relative istruzioni.

    I beneficiari inviano direttamente l’Istanza esclusivamente con modalità telematiche, oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    L'invio deva avvenire dal 15 febbraio al 15 marzo 2023. Attenzione al fatto che a seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

    La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    Nello stesso periodo su indicato è possibile: 

    a) inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate; 

    b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con la stessa modalità di cui al punto 2.1. 

    Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2022, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze sarà comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto. 

    La percentuale sarà ottenuta sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2022, e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze.

    Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit residenze universitarie: le regole nel decreto MUR

    Con Decreto 29 dicembre 2022, pubblicato in GU n 39 del 16 febbraio 2023, si dettano le regole per il credito di imposta residenze universitarie.

    Il decreto disciplina la procedura di concessione e  di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta,  di cui all'art. 1-bis, comma 11, della legge 14 novembre 2000, n. 338, così come introdotto dall'art. 25 del decreto-legge 23 settembre 2022,  n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,  n. 175. 

    Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

    Tax credit residenza universitarie: beneficiari

    Sono destinatari del credito d'imposta:

    • le imprese, 
    • gli operatori economici di cui all'art. 3, comma l, lettera p), del decreto  legislativo  18  aprile 2016, n. 50, 
    • e gli altri soggetti privati di cui all'art. l, comma l, della legge 14 novembre 2000, n. 338, 

    che risultano assegnatari, in qualità di soggetti attuatori, delle risorse del nuovo housing universitario (di cui alle procedure emanate in attuazione dell'art. 1-bis della legge 14  novembre  2000, n. 338).

    L'art 1 bis di cui sopra al comma 1 prevede che, le risorse previste dalla riforma 1.7  della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate,  per un  importo  pari  a  660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di  nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste  dalla medesima riforma.

    Attenzione al fatto che, la quota massima del credito d'imposta per ciascun soggetto è pari all'importo versato per ciascun anno di imposta a decorrere dal 2024 a titolo di imposta municipale propria in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti.

    Tax credit residenza universitarie: come richiederlo

    L'agevolazione è riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali.

    A tal fine, i soggetti beneficiari provvedono a comunicare annualmente a decorrere dal 2024, entro venti giorni dal versamento a saldo  dell'imposta  municipale  propria,  al Ministero dell'università  e della ricerca l'importo versato, allegando la documentazione comprovante l'avvenuto versamento in acconto e a saldo.

    L'istanza di accesso al contributo deve contenere la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con i  seguenti dati:

    a) elementi identificativi del soggetto beneficiario;

    b) ammontare dell'IMU versata in acconto e a saldo;

    c) ammontare del credito d'imposta richiesto.

    Attenzione al fatto che il Ministero comunica, con apposita circolare, le modalità operative di comunicazione e trasmissione della relativa documentazione.

    Il MUR ricevute le istanze e verificati i requisiti  previsti dalla normativa di riferimento, emana un decreto di individuazione dei soggetti beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi, nel rispetto del limite di spesa, di cui al comma 11 dell'art. 1-bis della  citata  legge  14 novembre 2000, n. 338. 

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit energia e gas 2022: entro il 16.03 comunicazione alle Entrate

    Con Provvedimento n 44905 del 16 febbraio le Entrate pubblicano regole e modello di comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

    In particolare si definiscono il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei seguenti crediti d’imposta maturati nel 2022:

    a) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 176 del 2022, relativi al mese di dicembre 2022; 

    b) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;

    c) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022;

    d) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022, di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 144 del 2022. 

    La comunicazione è presentata all’Agenzia delle entrate dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023.

    Scarica qui modello e istruzioni

    Il Modello è inviato dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

    A seguito dell’invio del Modello è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il Modello, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Viene specificato che, per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 fino alla data della comunicazione stessa. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata 

    La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24. 

    Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, i crediti d’imposta possono essere ceduti solo per intero, la comunicazione non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e successive modificazioni.

    Viene precisato che, considerato che, la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), a decorrere dal 17 marzo 2023.

     Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 

    A decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato ai sensi del presente provvedimento, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. 

    Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. 

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus cultura 18enni: dal 31 gennaio possibile registrarsi con l’app

    Dal 31 gennaio e fino al 31 ottobre 2023 è possibile registrarsi per avere, per l'ultimo anno, il bonus 18enni.

    Ricordiamo infatti che la legge di bilancio a decorrere dal 2023 ha sostituito questa misura con due nuove carte riservate ai giovani maggiorenni. In proposito leggi Carta cultura giovani e carta del merito: a chi spettano

    Ricordiamo inoltre che, il Decreto del Ministero della Cultura n 184 del 26 settembre 2022 pubblicato in GU n.281 del 1 dicembre 2022 reca le regole per il bonus cultura diciottenni 2022.

    In particolare, il decreto contiene il regolamento che disciplina i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, commi 357 e 358,  della  legge  30 dicembre 2021, n. 234.

    Bonus cultura diciottenni 2022: che cosa è

    La Carta elettronica è riconosciuta ai residenti nel  territorio nazionale nell'anno del compimento di diciotto anni di età ed è utilizzabile nell'anno successivo.

    Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro e non costituisce reddito imponibile del beneficiario né rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE. 

    La Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare la Carta, secondo le modalità stabilite. 

    I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati  attraverso  il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, «SPID», o attraverso la Carta di  identità elettronica «CIE». 

    I soggetti  beneficiari  provvedono a registrarsi, usando le credenziali sulla  piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo:

    Attenzione dal fatto che la registrazione è consentita dal 31 gennaio al 31 ottobre dell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età.

    Bonus cultura diciottenni 2022: che cosa si può acquistare

    A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta, di importo pari a 500 euro, per l'acquisto di:

    a) biglietti per rappresentazioni teatrali e  cinematografiche  e spettacoli dal vivo;
    b) libri;

    c)  abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;

    d) musica registrata;

    e) prodotti dell'editoria audiovisiva

    f) titoli  di  accesso a  musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

    g) corsi di musica;

    h) corsi di teatro;

    i) corsi di lingua straniera. 

    La Carta è utilizzabile, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui i beneficiari si sono registrati pertanto per i diciottenni nel 2022, che si possono registrare dal 1.01.2023 al 31.08.2023, la carta sarà spendibile fino al 30 aprile 2024. (Si attendono le modalità operative per le nuove carte previste dalla legge di Bilancio 2023)
    La Carta è usata  attraverso buoni di  spesa individuali e nominativi da spendere esclusivamente dal  titolare della Carta, previo controllo dell'identità da  parte dell'esercente.

    I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica o  su eventuali  altre applicazioni, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono essere stampati.

    L'accettazione del  buono di spesa da  parte dei soggetti accreditati determina la riduzione, pari all'importo del buono, del credito disponibile.

    I buoni di spesa generati, ma  non  spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario. 

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Ecobonus 2023: via alle domande dal 10 gennaio

    Con Circolare del 30 dicembre 2022 con oggetto "Ecobonus 2023 – Incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022…" il MISE pubblica le regole per la riapertura dello sportello di prenotazione per gli incentivi auto e moto ecologiche.

    Ecobonus 2023: le risorse disponibili

    Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, per l’annualità 2023 prevede che le risorse destinate al riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti sono individuate in 610 milioni di euro, così ripartite anche a seguito delle rimodulazioni introdotte dall’articolo 12, comma 3, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198: 

    ecobonus auto 2023

    • a) 190 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa; 
    • b) 235 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa; 
    • c) 150 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61-135 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;

    ecobonus motocicli e ciclomotori 2023

    • d) 5 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria da L1e a L7e nuovi di fabbrica non elettrici; 
    • e) 15 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria da L1e a L7e nuovi di fabbrica elettrici; 

    ecobonus veicoli commerciali

    • f) 15 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica ad alimentazione esclusivamente elettrica. 

    Ricordiamo che la quota pari al 5% è riservata complessivamente agli acquisti effettuati dalle persone giuridiche o per le attività di car sharing o per le attività di autonoleggio con finalità commerciali.

    Ecobonus 2023: presenta la domanda

    A decorrere dalle ore 10.00 del 10 gennaio 2023, potranno essere inserite nella piattaforma informatica, appositamente aggiornata, le prenotazioni per gli acquisti effettuati a partire dal 1 gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2023, salvo esaurimento delle risorse disponibili. 

    Al momento della prenotazione, e allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei suddetti contributi, sarà necessaria la presentazione delle seguenti dichiarazioni:

    • relativamente agli acquisti effettuati da persone fisiche, dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi, (Allegato 1); 
    • relativamente agli acquisti effettuati dalle persone giuridiche che svolgono attività di car sharing con finalità commerciali, dichiarazione attestante l’impiego del veicolo in car sharing con finalità commerciali, corredata dalla copia del documento di identità dell’acquirente in corso di validità, con contestuale dichiarazione di presa d’atto del mantenimento di tale impiego nonché della proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi, (Allegato 2);
    • relativamente agli acquisti effettuati dalle persone giuridiche che svolgono attività di autonoleggio con finalità commerciali diverse dal car sharing, dichiarazione attestante l’impiego del veicolo acquistato in attività di autonoleggio con finalità commerciali diverse dal car sharing, corredata dalla copia del documento di identità dell’acquirente in corso di validità, con contestuale dichiarazione di presa d’atto del mantenimento di tale impiego nonché della proprietà del veicolo stesso in capo al soggetto beneficiario del contributo per almeno 12 mesi, (Allegato 3); 
    • relativamente agli acquisti effettuati dalle piccole e medie imprese per la concessione dei contributi di cui all’art 2, comma 1, lettera f), del DPCM 6 aprile 2022, dichiarazioni sostitutive, una relativa al possesso dei requisiti di PMI (Allegato 4), l’altra relativa all’esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi (Allegato 5), entrambe corredate dalla copia del documento di identità dell’acquirente in corso di validità.

    I moduli per le dichiarazioni di cui sopra saranno resi disponibili sul sito istituzionale http://ecobonus.mise.gov.it e, dopo essere stati debitamente compilati, firmati e datati dall’acquirente, dovranno essere inseriti dal venditore nella piattaforma. 

    Per quanto concerne i veicoli di categoria da L1e a L7e, a decorrere dalla data di avvio delle operazioni, potranno essere, altresì, inserite nella piattaforma informatica le prenotazioni relative ai contributi riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre, n. 178, nel limite di 20 milioni di euro per l’annualità 2023.

    Attenzione al fatto che, per tutte le misure su indicate, i venditori dovranno confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione.

    Sulle prenotazioni inserite nella piattaforma potranno essere effettuati controlli di completezza e regolarità della documentazione fornita dai venditori. 

    In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste saranno attivate le modalità di revoca. 

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Crediti energia imprese I e II trim 2022: stop all’uso dei codici tributo

    Con Risoluzione n 81 del 30 dicembre le Entrate dispongono la chiusura dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta energia a favore delle imprese per il primo e secondo trimestre 2022 

    In particolare, con le risoluzioni di seguito indicate sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo e nel secondo trimestre 2022. 

    Viene specificato che, la disciplina di riferimento dei crediti d’imposta riportati in tabella ha previsto che gli stessi sono utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2022, pertanto, con la presente risoluzione si rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i citati codici tributo non sono più utilizzabili per la fruizione in compensazione dei crediti d’imposta in argomento e che l’operatività dei suddetti codici è limitata alla modalità di utilizzo “a debito”, per i casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Erogazioni liberali ITS Academy: come usare il credito di imposta e il codice tributo

    Con Risoluzione n 68 del 18 novembre 2022 si istituisce il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy.

    Mentre, con Provvedimento n 414366 del 10 novembre le Entrate definiscono le modalità di fruizione dello stesso credito d’imposta di cui all’articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, nonché delle altre agevolazioni previste dalla stessa norma.

    Credito di imposta erogazioni liberali ITS Academy: come usarlo

    In particolare, il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione, ovvero in compensazione; inoltre, lo stesso credito non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. 

    Si precisa che per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

    L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d’imposta successivi.

    Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: 

    • il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
    • con la Risoluzione n 68 del 18 novembreè istituito il relativo codice tributo:
      • “6992” denominato “CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE FONDAZIONI ITS ACADEMY – articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99” con relative istruzioni.

    Ricordiamo che il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle somme erogate. 

    La misura è pari al 60 per cento qualora l’erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. 

    Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che l’erogazione sia effettuata tramite versamento bancario o postale, ovvero tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

    Percorsi formativi ITS Academy: possibile riscatto della frequenza

    Lo stesso articolo 4, comma 9, della legge 15 luglio 2022, n. 99, ha anche previsto, in favore di coloro che seguono i percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy, la facoltà di riscattare, ai fini previdenziali, il relativo periodo di frequenza, unitamente al diritto a dedurre, ai fini Irpef, i relativi contributi, nonché a detrarre le rette per la frequenza; inoltre, si riconosce la detraibilità delle erogazioni liberali effettuate alle predette fondazioni e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa. 

    Con il presente provvedimento si stabilisce che agli iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy è riconosciuta, la deducibilità, ai fini Irpef, dei contributi versati alla forma pensionistica di appartenenza, nonché la loro detraibilità nella misura del 19 per cento per i soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico. 

    Ai predetti iscritti è altresì riconosciuta, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, la detraibilità, ai fini Irpef, delle rette per la frequenza dei percorsi formativi nonché delle erogazioni liberali in favore degli ITS Academy 

    La detraibilità delle rette per la frequenza dei percorsi formativi e delle erogazioni liberali in favore degli ITS Academy è riconosciuta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Caro carburanti Autotrasportatori: via all’uso del credito d’imposta

    Con la Risoluzione n 65 del 9 novembre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 

    Ricordiamo che questa norma prevede che alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio, alle condizioni ivi indicate. 

    Secondo i decreti attuativi della misura il credito d’imposta riconosciuto ai beneficiari è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate. 

    Inoltre, i citati decreti stabiliscono che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche anche parziali. 

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    • “6989” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto – art. 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. 

    Viene precisato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.  

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito d’imposta acquisto carburanti pesca: codici tributo per beneficiari e cessionari

    Con Risoluzione n 59/E dell'11 ottobre le Entrate istituiscono i codici tributo per l'utilizzo da parte dei cessionari dei crediti d’imposta a favore delle imprese, per i maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

    In merito al settore della pesca, viene istituito in seguente codice tributo:

    • 7727” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

    Per le istruzioni di compilazione leggi la risoluzione n 59/E di ieri.

    Con la Risoluzione n 48/E del 14 settembre 2022 le Entrate hanno invece istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca, di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91

    Ossia per consentire alle imprese esercenti la pesca l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    • “6967” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.

    Occorre sottolineare che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

    Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. I

    Si ricorda che l’articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, ha esteso il credito d’imposta di cui all'articolo 18 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca

    Si stabilisce inoltre che il credito d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, sia utilizzato in compensazione mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi, secondo le modalità ivi indicate.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit sale cinematografiche: novità nei decreti del 31 agosto 2022

    Con due avvisi del 31 agosto 2022 pubblicati sul sito della Direzione Cinema e Audiovisivo, si informa che con i decreti direttoriali del 31 agosto 2022 sono pubblicati:

    • gli esiti delle istruttorie effettuate sull’ammissibilità delle richieste di tax credit di potenziamento dell’offerta cinematografica relative alla programmazione 2021. Viene specificato che tale pubblicazione costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto non si procederà all’invio a mezzo PEC delle singole comunicazioni di riconoscimento. Si ricorda che il credito è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, ai sensi dell’art. 3 del “D.M. altri tax credit 2021” e successive modificazioni. Si specifica, inoltre, che i suddetti decreti non contengono le domande finora istruite per le quali è stato già comunicato il riconoscimento del credito d’imposta a mezzo Pec e nei precedenti decreti direttoriali e che le ulteriori richieste per le quali l’istruttoria è in fase di perfezionamento faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito internet della DG Cinema e Audiovisivo;
    • gli esiti delle istruttorie effettuate sull’ammissibilità delle richieste preventive di credito d’imposta pervenute per la produzione cinematografica, per la produzione tv/web e per le opere di ricerca e formazione; delle richieste definitive di credito d’imposta pervenute per lo sviluppo, la produzione cinematografica, per la produzione tv/web, per la produzione esecutive delle opere straniere e per gli investitori esterni; delle richieste relative all’eleggibilità culturale anche in relazione ai contributi automatici e al loro reinvestimento e alle idoneità al credito d’imposta. Tale pubblicazione costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto non si procederà all’invio a mezzo Pec delle singole comunicazioni di riconoscimento. Si ricorda che il credito è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, ai sensi dell’art. 6 del “D.M. tax credit produzione 2021”  e dell’art 3 del “D.M. altri tax credit 2021” e successive modificazioni. Si specifica, inoltre, che i suddetti decreti non contengono le domande per le quali l’istruttoria è tuttora in fase di perfezionamento, che faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito internet della DG Cinema e Audiovisivo.

    Di seguito i decreti direttoriali contenenti l’elenco dei beneficiari e i relativi crediti d’imposta: