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Testo Unico IVA: in vigore dal 2027
Il Testo Unico sull'IVA viene pubblicato sulla GU n 24 del 30 gennanio.
Prima di vederne i contenuti, leggiamo la tabella di riepilogo con le approvazioni avvenute fino ad ora.
TESTI UNICI approvati o in corso di approvazione
Testi Unici
Approvati in via preliminare o definitiva
Imposte sui redditi
da pprovare
definitivo (in vigore dal 1° gennaio 2027)
approvato
approvato
approvato
approvato
approvato
approvato
Testo Unico IVA: i principi di riferimento per la nuova versione
Il Testo Unico composto di 171 articoli costituisce un ulteriore importante tassello della riforma fiscale, vuole essere il punto di raccolta di tutte le norme che coinvolgono la specifica imposta.
Ricordiamo che su questo importante testo, i Commercialisti sono intervenuti con un documento di studio dal titolo TESTO UNICO IVA: DECORRENZA ED EFFICACIA Note di coordinamento con i decreti di attuazione della riforma tributaria pubblicato ai primi di novembre.
Come specificato nella premessa, con il documento il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili facendo seguito ai precedenti documenti del 18 aprile 2024 e del 13 maggio 2024 con i quali erano state fornite alcune “Osservazioni e proposte di modifica o di integrazione del Testo Unico IVA”, rende un contributo in relazione alle criticità manifestate sulla approvazione definitiva e sui tempi di adozione del Testo Unico IVA.
Come evidenzia la relazione illustrativa al TU IVA approvato definitivamente, esso è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea,
- apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.
In tale ottica, le disposizioni vigenti contenute in primis nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.
Dal punto di vista della tecnica di redazione, gli argomenti inseriti nel testo unico IVA sono ordinati, in linea di principio, sulla base del sommario della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
Ciò al fine di adottare una sistematizzazione dei singoli temi coerentemente alla disciplina unionale.
In particolare, il testo unico razionalizza le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intraunionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto.
Il nel DLgs. 10/2026, prevede in sequenza:
- esame dei soggetti passivi (Titolo III);
- norme che regolano il presupposto oggettivo dell’imposta (Titolo IV);
- luogo delle operazioni (Titolo V);
- fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta (Titolo VI);
- base imponibile e le aliquote (Titolo VII);
- esenzioni e la non imponibilità (Titolo IX);
- rivalsa e la detrazione (Titolo X);
- volume d’affari (Titolo XI);
- obblighi dei soggetti passivi (Titolo XII);
- riscossione, ove sono inclusi la liquidazione e i versamenti (Titolo XIII).
Sono diverse le novità introdotte e in sintesi:
- aggiornamento dei riferimenti normativi per alcune aliquote IVA adottate nel settore dell’edilizia.
- implementate le disposizioni, in tema di IVA, modificative del DPR 633/72, emanate successivamente all’approvazione dello schema di decreto recante il Testo unico e tra queste si evidenzia il il DLgs. 186/2025 Decreto “Terzo settore e IVA” con revisione:
- della materia dei servizi internazionali
- della rettifica della detrazione,
- detrazione per gli enti non commerciali
- e adeguamento del le disposizioni in tema di IVA alla nuova disciplina degli enti del Terzo settore (artt. 3, 4 e 10 del DPR 633/72; Tabella A, parte II-bis).
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Opere d’arte false: quando il contratto è annullabile
Con l’Ordinanza n. 143/2026, la Corte di Cassazione (II Sezione Civile) interviene su una tematica centrale per il mercato dell’arte e il diritto civile: la vendita di un’opera d’arte rivelatasi non autentica.
In particolare, il giudice di legittimità ha stabilito che l’annullamento del contratto di compravendita è possibile anche quando l’opera sia stata garantita come autentica, qualora emerga un errore essenziale condiviso tra le parti.Una decisione che ha ricadute significative per collezionisti, gallerie, periti e operatori del settore artistico, in un ambito dove l’attribuzione dell’autore costituisce spesso il fondamento economico del valore dell’opera.
Opere d’arte false: quando il contratto è annullabile
Nel 2002 un collezionista aveva acquistato, per 240.000 euro, un dipinto intitolato Movimento di danza, firmato da un noto artista e corredato da dichiarazioni di autenticità rilasciate dalle figlie dell’autore e da una galleria romana.
Nel 2015, in occasione del tentativo di vendita all’asta, emergono i primi dubbi sull’autenticità dell’opera, con il rifiuto da parte della curatrice del catalogo ragionato dell’artista di confermare l’attribuzione.Nel 2020 il quadro è stato sequestrato dalla Procura di Milano, ritenuto potenzialmente contraffatto ai sensi dell’art. 178 del D.lgs. 42/2004.
Il compratore ha così citato in giudizio il venditore, chiedendo l’annullamento del contratto per errore e il risarcimento dei danni.La Corte d’Appello di Milano ha riconosciuto il vizio del consenso derivante da un errore sull’autenticità, annullando il contratto e condannando il venditore a restituire il prezzo, ma non l’opera, per assenza di domanda in tal senso.
Il venditore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che in presenza di garanzia sull’autenticità si dovesse configurare un caso di aliud pro alio, e quindi ricorrere alla risoluzione del contratto, non all’annullamento.La Cassazione ha rigettato questa impostazione, affermando che annullamento e risoluzione possono coesistere, lasciando al giudice il compito di valutare quale rimedio sia più adatto alla tutela dell’interesse dell’acquirente.
Quando l’errore sull’autenticità è comune a entrambe le parti, non è necessario che l’errore sia riconoscibile (artt. 1428–1431 c.c.) per annullare il contratto.
Secondo la Cassazione l’identità dell’autore costituisce un elemento determinante del consenso nelle vendite d’arte.
La Cassazione ha ribadito che:
- anche in presenza di garanzia di autenticità, il vizio del consenso per errore essenziale resta autonomamente azionabile;
- la mancanza di certezza sull’attribuzione dell’opera integra un errore rilevante, anche in assenza di prova della falsità assoluta;
- in caso di errore bilaterale (ossia condiviso da venditore e acquirente), non è richiesta la riconoscibilità dell’errore per ottenere l’annullamento.
Questa pronuncia ha implicazioni dirette per gli operatori del mercato dell’arte:
- evidenzia l’importanza di condurre una due diligence seria e documentata prima di una vendita;
- rafforza la tutela dell’acquirente anche a distanza di anni, poiché il termine per l’azione decorre dalla scoperta dell’errore, non dalla stipula del contratto (art. 1442 c.c.);
- chiarisce che certificati, firme o perizie possono essere superati da elementi oggettivi contrari;
- richiama all’attenzione l’utilizzo delle perizie tecniche e grafologiche, oggi sempre più supportate anche da strumenti di intelligenza artificiale.
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Agevolazioni disabili: valenza fiscale del decreto di omologa
Con la Risposta n. 19 del 27 gennaio le Entrate si occupano di gevolazioni disabili e chiariscono la valenza del decreto di omologa o della sentenza emessi dal Tribunale ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali.
Agevolazioni disabili: valenza fiscale del decreto di omologa
Chi ha una disabilità grave accertata può accedere a importanti agevolazioni fiscali, tra cui l’aliquota IVA ridotta al 4% sull’acquisto di veicoli. Ma cosa succede se il riconoscimento dello stato di handicap avviene tramite sentenza del tribunale e non tramite verbale ASL? La risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce la questione, con implicazioni pratiche importanti per contribuenti e professionisti.
Il contribuente istante è portatore di handicap grave ai sensi della Legge 104/1992, art. 3 comma 3, con riconoscimento stabilito da sentenza del Tribunale del 2011.
La perizia medica, avallata dal giudice, evidenzia una grave limitazione psicomotoria, con disorientamento, turbe mnesiche e impossibilità di deambulare autonomamente.
Nel 2021, la persona disabile ha acquistato un’autovettura usufruendo dell’IVA al 4% e dell’esenzione dal bollo.
Ora intende sostituire il veicolo e chiede conferma della possibilità di accedere nuovamente all’agevolazione IVA, dichiarando che le condizioni sanitarie non sono cambiate.
L’Agenzia delle Entrate risponde richiamando le norme in materia di documentazione per agevolazioni disabili, in particolare l’art. 4 del D.L. 9/2012, che stabilisce che solo i verbali delle commissioni mediche integrate ASL-INPS possono contenere l’indicazione dei requisiti sanitari per accedere alle agevolazioni fiscali e ai contrassegni per la disabilità.
Una sentenza del Tribunale o un decreto di omologa, anche se accerta lo stato di handicap grave, non sono sufficienti di per sé a dimostrare i requisiti per accedere ai benefici fiscali, se non contengono espliciti riferimenti alle normative tributarie.
La sentenza non menziona le norme fiscali che attribuiscono il diritto alle agevolazioni.
Per questo motivo, l’Agenzia ritiene che la documentazione presentata non sia idonea a giustificare l’applicazione dell’IVA agevolata al 4% per l’acquisto del nuovo veicolo.
Le Entrate chiariscono che senza un verbale medico integrato che riporti espressamente i requisiti previsti dall’art. 4 del D.L. 5/2012, il contribuente non può accedere alle agevolazioni fiscali riservate ai disabili, anche se ha ottenuto il riconoscimento tramite una sentenza.
Il decreto di omologa o la sentenza del Tribunale può costituire titolo per accedere ai benefici fiscali solo se:
- contiene esplicita indicazione delle norme fiscali applicabili (es. D.L. 5/2012);
- accerta in modo inequivocabile la presenza delle condizioni sanitarie previste dalla normativa fiscale (es. grave limitazione motoria permanente, cecità, sordità, ecc.).
In caso contrario, il contribuente dovrà rivolgersi all’INPS per ottenere un nuovo verbale medico integrato, anche se ha già ottenuto una sentenza di accertamento sanitario.
Ricordiamo che per accedere all’aliquota IVA agevolata al 4% sull’acquisto di un veicolo da parte di persone disabili, devono sussistere precise condizioni sanitarie, tra cui:
- grave limitazione della capacità di deambulazione;
- ridotte o impedite capacità motorie permanenti;
- cecità o sordità totale;
- handicap psichico o mentale con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Tali requisiti devono emergere in modo esplicito dal verbale ASL/INPS rilasciato dalla commissione medica integrata.
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IVA opere d’arte: l’aliquota per i servizi di realizzazione
Con l'Interpello n 4 del 14 gennaio le Entrate evidenaziano che sui servizi per realizzare un’opera d’arte si sconta l'IVA ordinaria. Vediao il dettaglio del caso di specie, ma prima ricordiamo che recentemente il legislatore è intervenuto introducendo l’aliquota Iva del 5% per tutte le cessioni di oggetti d’arte (n. 1-novies) della tabella A, parte II-bis, allegata al decreto Iva, aggiunto dall’articolo 9 del decreto Omnibus).
IVA opere d’arte: l’aliquota per i servizi di realizzazione
Con la Risposta ad interpello 4/2025 pubblicata in data 14 gennaio, replicano ad un caso presentato all’Entrate abbastanza frequente nel mondo dell'arte delle sculture contemporanee.
L'agenzia con la risposta limita l’applicazione della norma introdotta recentemente sulla aliquota al 5% alle cessioni di opere d’arte, successive alla produzione.
Nel caso di specie un artista, previa fornitura del modello 3D e schema di produzione (i.e. progetto), commissiona a una società, fonderia artistica, di eseguire l’opera con materiali propri, curandone la fusione, la finitura e l’assemblaggio.
La realizzazione delle opere in alluminio e bronzo, avviene sotto la supervisione dell’artista il quale rilascia approvazioni in corso d’opera e finale.
Le opere sono prodotte in massimo pochi esemplari identificati sotto il controllo dell’artista.
Secondo l'istante una fonderia artistica, al servizio da loro eseguito si applicherebbe l’Iva del 5% recentemente introdotta.
Le Entrate dissentono poichè l’aliquota del 5% di cui al citato n. 1-novies) della tabella A, parte II-bis vale solo per le cessioni di oggetti d’arte, tra cui rientrano le «… fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto» e non anche per le prestazioni di servizi dirette alla produzione delle stesse.
Dettagliatamente, il quesito posto da ALFA riguarda il trattamento IVA delle operazioni che svolge e chiede se alle operazioni effettuate (realizzazione di opere d’arte su commissione) sia applicabile:
- l’aliquota IVA ridotta del 5%, prevista per le cessioni di oggetti d’arte,
oppure - l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Il dubbio nasce perché la fonderia:
- realizza materialmente l’opera con materiali e manodopera propri,
- opera sulla base di un progetto fornito dal cliente (artista o gallerista),
- lavora sotto la supervisione dell’artista, con tiratura limitata e certificazioni.
L’Agenzia precisa inoltre che:
- l’aliquota IVA del 5% potrà applicarsi solo alla successiva cessione dell’opera, effettuata dal committente (artista o gallerista),
- a condizione che si tratti di fusioni di sculture a tiratura limitata (max 8 esemplari) riconducibili al codice NC 9703 00 00
Ti consigliamo:
- l’aliquota IVA ridotta del 5%, prevista per le cessioni di oggetti d’arte,
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Corrispettivi ricarica veicoli elettrici: regole per memorizzazione e trasmissione
Con il Provvedimento n 570041 del 12 dicembre le Entrate fissano le regole per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi delle ricarica per i veicoli elettrici, oltre ai termini entro cui provvedere, vediamo il dettaglio.
L’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 stabilisce, al comma 1-ter, che in considerazione delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il Provvedimento in oggetto contine regole e specifiche tecniche, scaricale qui.
Corrispettivi ricarica veicoli elettrici: regole per memorizzazione e trasmissione
Sono approvate le specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni relative alle operazioni di ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, ai sensi dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, inserito dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.
Eventuali modifiche alle specifiche tecniche sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate con comunicazione apposita.In particolare, esse specificano che la memorizzazione elettronica dei corrispettivi è obbligatoria per tutte le transazioni effettuate tramite stazioni di ricarica che non prevedono l'identificazione del cliente.
Il documento inoltre, stabilisce i servizi attraverso cui gli operatori del settore, in quanto soggetti passivi IVA, potranno gestire il processo e monitorare i flussi trasmessi.Con il provvedimento si stabilisce che i soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015 conservano elettronicamente, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, le informazioni previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
Allegati:
I soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015, trasmettono esclusivamente per via telematica, secondo le modalità descritte nelle specifiche tecniche, le informazioni ivi previste. Attenzione al fatto che i soggetti obbligati alla trasmissione dei corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici devono accreditarsi mediante apposita procedura on line disponibile sul sito web dell’Agenzia delle entrate
La trasmissione è effettuata a decorrere dalla data di attivazione del canale telematico che sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Le informazioni relative alle operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015 sono trasmesse entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Le informazioni suddette relative alle operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015 effettuate dal 1° gennaio 2026 e fino all’ultimo giorno del mese precedente a quello di attivazione del canale telematico sono trasmesse entro quarantacinque giorni dalla data di attivazione del canale. -
Acconto IVA all’Erario: regole per il riversamento
Con il Provvedimento del 16 dicembre n 577031 si pubblicano le regole per il iversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore
aggiunto del mese di dicembre 2025 da parte degli intermediari.Acconto IVA all’Erario: regole per il riversamento
Gli intermediari riversano entro le ore 14:50 del 31 dicembre 2025, sulla contabilità speciale, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 22, 23, 24 e 29 dicembre 2025, tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 5 giorni lavorativi.
Gli intermediari riversano entro le ore 14:50 del 31 dicembre 2025, sulla contabilità speciale, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 24 e 29 dicembre 2025 tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 3 giorni lavorativi.
Gli intermediari si attengono ai termini previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24 per il riversamento delle somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto il 29 dicembre 2025 tramite i canali per i quali è stabilito il riversamento entro 2 giorni lavorativi.Per le somme riversate nei termini di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 del provvedimento in esame è data facoltà agli intermediari di dar luogo o meno alla prenotazione dei bonifici da regolare il 31 dicembre 2025.
Per le somme riversate nei termini di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, del provvedimento in esame, restano ferme le modalità convenzionali e gli standard tecnici di cui al manuale VEUN, in vigore alla data, per la rendicontazione in via telematica dei relativi dati all’Agenzia delle entrate.
Gli intermediari possono riversare cumulativamente, con un unico bonifico, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto di cui ai punti 2.1 e 2.2, in ogni caso entro il 31 dicembre 2025; in tal caso, in deroga a quanto previsto al punto 2.5, il flusso rendicontativo unico deve pervenire all’Agenzia delle entrate entro la medesima data.
La Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato è autorizzata a prelevare dalla contabilità speciale le somme riversate il 31 dicembre 2025, ai sensi dei punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.6, per l’imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato (cap. 1203/1) nella stessa data.Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente provvedimento le somme affluite il 31 dicembre 2025 sulla contabilità speciale e relative ai versamenti eseguiti tramite il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP).
Allegati: -
IVA dispositivi medici oftalmici: la giusta aliquota
Con Risposta a interpello n 303 del 4 dicembre le entrate chiariscono la giusta aliquota dei dispositivi medici oftalmici.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce il corretto trattamento IVA applicabile a una serie di dispositivi medici oftalmici commercializzati da due società (identificate come ALFA e BETA), tra cui spray oculari, gocce lubrificanti, soluzioni oftalmiche monodose e prodotti simili, impiegati nel trattamento della sindrome dell’occhio secco, irritazioni oculari e per il comfort di chi indossa lenti a contatto.
Dispositivi medici oftalmici: la giusta aliquota IVA
I contribuenti chiedono se sia possibile applicare l’aliquota IVA agevolata del 10% su questi prodotti, in quanto classificabili come dispositivi medici a base di sostanze, già dotati di pareri tecnici favorevoli rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
L’Agenzia conferma che:
- è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del n. 114) della Tabella A, Parte III del DPR 633/1972;
- tale agevolazione vale solo per i dispositivi medici classificabili alla voce doganale 3004 della Nomenclatura combinata, come chiarito dalla Legge di Bilancio 2019, art. 1, comma 3;
- la classificazione è stata validata da ADM, che ha riconosciuto che tutti i prodotti in oggetto rientrano nel codice NC 3004 90 00, ovvero “medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici”.
Le aziende possono dunque applicare l’aliquota IVA del 10% per tutti i dispositivi oftalmici indicati, a condizione che siano effettivamente presentati in forma di dosi e preparati per uso terapeutico o profilattico, come certificato dagli accertamenti tecnici dell’ADM.
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Cessione di case prefabbricate in esenzione IVA
Con la Risposta a interpello n 304 le Entrate hanno trattato il caso della cessione di case prefabbricate da parte di imprese estere a clienti italiani.
La risposta chiarisce i principali dubbi fiscali legati a queste operazioni, in particolare quando il fornitore aderisce al regime OSS e il cliente è un consumatore finale non soggetto IVA residente in Italia.
Cessione di case prefabbricate in esenzione IVA
L’istante è una società con sede in uno Stato UE, registrata ai fini IVA e aderente al regime One Stop Shop (OSS) per le vendite a distanza.
La sua attività principale è la produzione e vendita di case prefabbricate a telaio e modulari a clienti privati residenti in Italia.
Nel caso esaminato, le case prefabbricate non sono vendute in kit da montare, ma sono completamente finite, dotate di impianti installati, rifinite internamente e pronte per essere abitate.
La consegna avviene tramite trasporto, seguita da installazione e collegamento agli impianti sul suolo italiano, effettuati dallo stesso venditore o da soggetti incaricati.
L’interpello si articola in tre quesiti fondamentali:
- La società chiede se possa applicare l’IVA agevolata al 4% o al 10% in base a una dichiarazione del cliente che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.
- Domanda se, operando in regime OSS, sia sufficiente registrare l’operazione nello Stato membro di identificazione OSS, o se siano necessari ulteriori adempimenti in Italia.
- Infine, chiede quali siano le conseguenze nel caso in cui la dichiarazione del cliente si riveli falsa o mendace, in particolare se esista una responsabilità del venditore.
L’Agenzia ha valutato attentamente le caratteristiche delle case modulari, concludendo che se installate in modo stabile sul suolo costituiscono “beni immobili” ai sensi dell’art. 13-ter del Regolamento UE 282/2011.
Una costruzione prefabbricata che non è facilmente smontabile o spostabile è da considerarsi bene immobile.
L’Agenzia chiarisce che l’aliquota agevolata può essere applicata solo se:
- la casa è un bene immobile installato in Italia;
- la società estera è qualificabile come impresa costruttrice (come da Circolare 22/E/2013);
- sono rispettati i requisiti soggettivi previsti per le agevolazioni “prima casa” (se si applica il 4%).
Non è sufficiente la sola dichiarazione del cliente: la responsabilità fiscale ricade comunque sull’acquirente in caso di dichiarazione mendace, ma il venditore deve verificare l’aderenza ai presupposti oggettivi.
La cessione di beni immobili non rientra nel regime OSS, riservato alle vendite a distanza di beni mobili.
Pertanto, il soggetto estero che vende case modulari a clienti italiani deve:
- identificarsi direttamente ai fini IVA in Italia oppure
- nominare un rappresentante fiscale italiano.
Inoltre, le case modulari installate stabilmente devono essere censite al Catasto Fabbricati, anche se appoggiate al suolo.
Se il cliente rilascia una dichiarazione falsa per ottenere l’IVA agevolata, sarà lui a subire le sanzioni:
- recupero dell’imposta non versata;
- sanzione del 30% della differenza;
- interessi di mora.
La società venditrice non è sanzionabile, ma deve agire con diligenza nel raccogliere e conservare la documentazione.
Allegati: -
Fattura operazioni inesistenti: quando spetta il rimborso IVA
Con la sentenza n. 22795 del 7 agosto 2025, la Corte di cassazione ha riaffermato un principio consolidato nella giurisprudenza nazionale ed europea: l’emissione di una fattura per operazione inesistente genera l’obbligo di versamento dell’Iva, salvo che sia dimostrata l’eliminazione tempestiva del rischio di perdita del gettito erariale.
La vicenda trae origine da una verifica della Guardia di Finanza che ha portato all’emissione di avvisi di accertamento per Iva indebitamente detratta a carico di una società operante nel mercato dell’energia elettrica.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il gruppo societario coinvolto – mediante operazioni tra aziende riconducibili allo stesso soggetto economico – avrebbe simulato acquisti e vendite di energia con meccanismi a saldo zero, privi di reale contenuto economico.
Le fatture emesse, quindi, erano relative a operazioni oggettivamente inesistenti.
In particolare, la società ritenuta “cartiera” avrebbe emesso fatture per cessioni mai avvenute, ma allo stesso tempo ricevuto fatture di importo identico per riacquisti fittizi. Il meccanismo circolare – apparentemente neutro – è stato contestato come strumento fraudolento per sfruttare indebitamente la detrazione dell’Iva.
Fattura operazioni inesistenti: quando spetta il rimborso IVA
La Cassazione con la sentenza in oggetto ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ribadendo che:
- l’Iva è dovuta in base alla fattura (anche se falsa). Secondo l’art. 21, comma 7, del DPR n. 633/1972, recependo l’art. 203 della direttiva Iva, chiunque indichi l’Iva in una fattura è obbligato a versarla, anche se l’operazione sottostante è inesistente. Questo perché il sistema dell’Iva si fonda su un principio formale: la “cartolarità” del debito tributario. La sola emissione della fattura fa sorgere l’obbligo di versamento dell’imposta.
- la detrazione è ammessa solo per operazioni effettive. In parallelo, l’art. 168 della direttiva Iva e l’art. 19 del DPR 633/1972 stabiliscono che il diritto alla detrazione sorge solo in presenza di una reale cessione o prestazione. Di conseguenza, in presenza di operazioni fittizie – come quelle “circolari” in cui la merce è formalmente ceduta e riacquistata tra le stesse società – non è ammessa alcuna detrazione.
- possibile il rimborso dell’Iva versata, ma solo se non vi è rischio di perdita di gettito
La Cassazione, richiamando la sentenza Corte UE 8 maggio 2019, causa C-712/2017, ammette che l’emittente della fattura per operazione inesistente può ottenere il rimborso dell’Iva versata, ma solo a condizione che sia stato eliminato completamente il rischio che il destinatario abbia detratto l’imposta.
In particolare, il rimborso è possibile se:
- la fattura non è mai stata utilizzata fiscalmente dal destinatario (non è stata annotata né ha generato detrazione);
- la fattura è stata ritirata tempestivamente;
- l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto in via definitiva la detrazione da parte del destinatario.
La sentenza n. 22795/2025 della Cassazione riporta un importante chiarimento: l’emissione di fatture “errate” o simulate comporta obblighi concreti, anche in assenza di operazioni reali.
L’unico modo per evitarne gli effetti è dimostrare, con precisione, di aver annullato il rischio di detrazione indebita.
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Regime IVA IOSS: le novità dalla Direttiva UE n 1539
La Direttiva UE 2025/1539 adottata dal Consiglio lo scorso 18 luglio viene pubbliucata sulla Gazzetta dell'Unione il giorno 25 luglio e contiene norme per incentivare l'uso del regime speciale IVA noto come IOSS.
Tale regime IOSS (Import One Stop Shop) vuoole rendere più efficace la riscossione dell’IVA gravante sulle vendite a distanza di beni importati.
La direttiva entra in vigore dal prossimo 14 agosto, ma le relative disposizione hanno decorrenza dal 1° luglio 2028 e dovranno essere recepite dai singoli Stati membri Ue nelle legislazioni nazionali.
In genereale ricordiamo che il regime IOSS consente di registrarsi in un unico Stato membro per dichiarare e versare l’IVA dovuta in relazione alle vendite a distanza di beni importati, di valore non superiore a 150 euro, effettuate in tutti gli Stati membri Ue.
Con le modifiche apportate alla Direttiva 2006/112/CE si prevede che i fornitori che effettuano vendite rientranti nell’ambito applicativo dell’IOSS, senza essere registrati al regime speciale, diventeranno, di norma, debitori dell’IVA all’importazione e dell’IVA sulle vendite a distanza negli Stati membri di destinazione finale dei beni, con il conseguente obbligo di registrarsi ai fini IVA in ciascuno di tali Stati.
Regime IVA IOSS: le novità dalla Direttiva UE n 1539
In particolare, tra le altre le novità, l'articolo 201 della Direttiva 2006/112/CE viene così modificato:
- 1. all'importazione l'IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d'importazione,
- 2. in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il fornitore o, se del caso, il fornitore presunto a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, che effettua vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi che sarebbero ammissibili al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, è il debitore dell'IVA all'importazione,
- 3. se il fornitore o il fornitore presunto di cui al paragrafo 2 del presente articolo non è stabilito nella Comunità ma in un paese terzo con cui né l'Unione né lo Stato membro di importazione hanno concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE (*1) del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, tale fornitore o fornitore presunto designa un rappresentante fiscale nello Stato membro di importazione quale debitore dell'IVA all'importazione.
Attenzione al fatto che gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2028 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Essi informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 1° luglio 2028.
Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.