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IVA permuta di beni: cosa cambia dal 2026
La Legge di Bilancio 2026 reca tra le altre delle novità sulla permuta di beni relativamente all'IVA da applicare.
In sintesi si prevede che per la permuta di beni e servizi è imponibile ai fini IVA il costo non attualizzato.
Il MEF con il comunicato del 12 marzo ha anticipato ciò che a breve verrà previsto con apposito provvedimento relativamente a questa novità entrata in vigore dal 1° gennaio.
In particolare: "verrà precisato che il nuovo criterio, che assume quale base imponibile IVA delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento l’ammontare complessivo dei costi si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Di conseguenza, per i contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026, continuerà a trovare applicazione il criterio del valore normale. Tale soluzione, nel rispetto del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, consente di preservare gli assetti negoziali già formati secondo la disciplina previgente"
Riepologhiamo la novità recentemente introdotta dalla finanziaria.
IVA permuta di bene: cosa cambia dal 2026
Come specificato dal Dossier alla legge, viene novellato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore.
L’intento perseguito è l’adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea dei criteri di determinazione della base imponibile IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni.
La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è disciplinata dall’articolo 13, comma 1, del citato decreto n. 633 del 1972, secondo il quale “è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.
Il concetto di “corrispettivi” è definito nel comma 2.Essi consistono, nel caso di “operazioni permutative e dazioni in pagamento”, ovvero cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, narticolo 11 del decreto n. 633 del 1972, “dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse” (articolo 13, comma 2, let. d), nella versione vigente).
Il successivo articolo 14 (“Determinazione del valore normale”) equipara quest’ultimo al valore di mercato, definendolo “l’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione”.
Si propone una modifica dell’articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto n. 633 del 1972 finalizzata a sostituire, ai fini del calcolo della base imponibile dell’IVA, il “valore normale” con il “valore dei beni e dei servizi” che formano oggetto di ogni cessione prestazione, “determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”.
Si resta in attesa del provvedimento annunciato dal MEF.
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Saldo IVA: entro il 16 marzo o a rate
Il 16 marzo scade il termine ordinario per il versamento del saldo IVA relativo all’anno 2025 che risulta dalla Dichiarazione IVA 2026.
Sinteticamente, si ricorda che il versamento:
- è dovuto se d'importo almeno pari a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione);
- deve essere effettuato utilizzando il modello F24 telematico con codice tributo 6099.
Attenzione al fatto che la scadenza di pagamento può essere differita ai termini previsti per il pagamento del saldo delle imposte dirette, usufruendo anche dell'ulteriore differimento di 30 giorni pagando la maggiorazione dello 0,40%.
Leggi anche IVA 2026: invio dal 1° febbraio con il provvedimento ADE che ha approvato il Modello IVA 2026 e le relative istruzioni.
Saldo IVA anno d’imposta 2025: entro il 16 marzo
Per il versamento del saldo IVA 2025, potendo essere differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi, è fondamentale ricordare le scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi e in particolare:
- persone fisiche e società di persone (di cui all'art 5 del TUIR):
- entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi,
- dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% (differimento di 30 giorni)
- soggetti IRES:
- entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, che per le società con esercizio coincidente con l’anno solare coincide con il 30 giugno,
- dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per le società con esercizio coincidente con l’anno solare (differimento di 30 giorni).
Saldo IVA anno d’imposta 2025: come si paga
Il versamento dell’IVA deve essere effettuato tramite il modello F24 con le modalità telematiche, direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediario abilitato.
Ai fini del pagamento è possibile avvalersi dei seguenti servizi:
- F24 On Line: per i contribuenti che hanno il “pincode” di abilitazione al servizio. Ricordiamo che per poter avere tale servizio è necessario avere un conto corrente in una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, sul quale saranno addebitate le somme;
- F24 cumulativo: per gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo;
- Home/remote banking: tali sistemi sono collegati al circuito Corporate Banking Interbancari (CBI) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste Italiane S.p.A.
Si precisa che ai fini della compilazione del modello F24 occorrerà indicare all’interno della Sezione “Erario”:
- il codice tributo “6099”;
- il codice tributo "1668" per gli interessi rateali (se si è scelta la rateizzazione)
- il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0106” per la prima rata di 6, “0101” se si è scelto il versamento in unica soluzione);
- l’anno di riferimento “2024”;
- l’importo del saldo IVA dovuto, a tal proposito occorre segnalare che:
- se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 16.03.2026, l’importo da indicare va esposto nel modello F24 arrotondato all’unità di euro perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva annuale;
- se il versamento è differito a giugno/luglio e/o è rateizzato, l’importo va esposto nel modello F24 al centesimo di euro.
- l’importo del credito disponibile (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) eventualmente utilizzato in compensazione del saldo IVA.
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Detrazione IVA per masse: abrogazione prorogata al 2027
L’articolo 4, comma 12-octies, inserito in sede referente per la conversione del Milleproroghe 2026 stabilisce che l’abrogazione della disposizione sulla rettifica della detrazione IVA c.d. “per masse” decorre dal 1° gennaio 2027 (e non dal 13 dicembre 2025), facendo salvi i comportamenti antecedenti all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e, fino alla loro conclusione le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027.
La Legge n 26/2026 di conversione del Milleproroghe è in vigore dal 1° marzo con anche questa novità.
Ricordiamo che cos'è la detrazione IVA per masse e cosa ha previsto in proposito la riforma fiscale.
Detrazione IVA per masse: abrogazione prorogata al 1° gennaio 2027
Nell’ambito della delega di riforma fiscale in materia IVA, l’articolo 4, comma 12-octies, inserito in sede referente alla Camera, proroga dal 13 dicembre 2025 al 1° gennaio 2027 la decorrenza della disposizione di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 186 del 2025 concernente l’abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Si ricorda che il decreto legislativo n. 186 del 2025 reca una serie di disposizioni in materia di “Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto".
In tale contesto, con l’articolo 9 si dispone l’abrogazione della disposizione, di cui al comma 3 dell’articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente la disciplina della rettifica della detrazione IVA c.d. “per masse”.Si tratta della rettifica generalizzata della detrazione dell’imposta da eseguire in caso di cambio di regime IVA.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, in caso mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, non si rende più necessario operare la rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati (rettifica della detrazione IVA c.d. “per massa”).In tali circostanze, si applicheranno le altre disposizioni in materia di rettifica della detrazione IVA in relazione alla variazione dell’utilizzo dei singoli beni e servizi (rettifica della detrazione IVA c.d. “analitica”).
La norma, di cui al comma 12-octies, fa espressamente salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso alla data del 1° gennaio 2027.
Considerato che l’articolo 9 è entrato in vigore, di fatto, in data 13 dicembre 2025, sono espressamente fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La proroga della decorrenza di tale disposizione si è resa necessaria, in conseguenza dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2027, del decreto legislativo n. 10 del 2026 (c.d. “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto”) che abroga e sostituisce le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.In particolare, le disposizioni in materia di rettifica della detrazione sono riconducibili all’articolo 59 del citato decreto legislativo n. 10 del 2026 che ripropone il contenuto dell’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 senza la disposizione di cui al comma 3.
Ricordiamo che l’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972, reca delle disposizioni in materia di rettifica della detrazione IVA, con riguardo sia ai beni ammortizzabili, sia ai beni non ammortizzabili.
In linea generale, la disciplina della rettifica della detrazione trova fondamento nel c.d. “principio di inerenza” delle operazioni di acquisto IVA, in forza del quale il soggetto passivo detrae l’IVA collegata all’acquisto di beni e servizi utilizzati per la produzione di operazioni imponibili “a valle”.
Qualora tali beni e servizi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella prevista al momento dell’acquisto, il soggetto passivo è tenuto, ai sensi dell’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972, ad eseguire la rettifica (in aumento o in diminuzione) della detrazione dell’imposta.
Il comma 3 del citato articolo prevede una disposizione ad hoc in materia di detrazione IVA c.d. “per masse” e più precisamente, in presenza dei determinati mutamenti la rettifica della detrazione IVA deve essere eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione.La norma fa riferimento ai seguenti mutamenti, di carattere generale, che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata:
- nel regime fiscale delle operazioni attive;
- nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti; o
- nell’attività svolta.
In attuazione dei principi di delega, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), numero 1) e numero 2), della legge n. 111 del 2023, l’articolo 9 del decreto legislativo n. 186 del 2025 dispone l’abrogazione dell’articolo 19-bis.2, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (ossia dal 13 dicembre 2025).
Si ricorda che, dal 1° gennaio 2027, l’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 è abrogato e sostituito dall’articolo 59 del decreto legislativo n. 10 del 2026 che ripropone il contenuto dell’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 senza la disposizione di cui al comma 3.
Per effetto della proroga disposta dal comma 12-octies dell’articolo 4 del decreto-legge n. 200 del 2025 l’abrogazione del comma 3, dell’articolo 19-bis.2, del d.P.R. n. 633 del 1972, decorre dal 1° gennaio 2027.
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Opere d’arte false: quando il contratto è annullabile
Con l’Ordinanza n. 143/2026, la Corte di Cassazione (II Sezione Civile) interviene su una tematica centrale per il mercato dell’arte e il diritto civile: la vendita di un’opera d’arte rivelatasi non autentica.
In particolare, il giudice di legittimità ha stabilito che l’annullamento del contratto di compravendita è possibile anche quando l’opera sia stata garantita come autentica, qualora emerga un errore essenziale condiviso tra le parti.Una decisione che ha ricadute significative per collezionisti, gallerie, periti e operatori del settore artistico, in un ambito dove l’attribuzione dell’autore costituisce spesso il fondamento economico del valore dell’opera.
Opere d’arte false: quando il contratto è annullabile
Nel 2002 un collezionista aveva acquistato, per 240.000 euro, un dipinto intitolato Movimento di danza, firmato da un noto artista e corredato da dichiarazioni di autenticità rilasciate dalle figlie dell’autore e da una galleria romana.
Nel 2015, in occasione del tentativo di vendita all’asta, emergono i primi dubbi sull’autenticità dell’opera, con il rifiuto da parte della curatrice del catalogo ragionato dell’artista di confermare l’attribuzione.Nel 2020 il quadro è stato sequestrato dalla Procura di Milano, ritenuto potenzialmente contraffatto ai sensi dell’art. 178 del D.lgs. 42/2004.
Il compratore ha così citato in giudizio il venditore, chiedendo l’annullamento del contratto per errore e il risarcimento dei danni.La Corte d’Appello di Milano ha riconosciuto il vizio del consenso derivante da un errore sull’autenticità, annullando il contratto e condannando il venditore a restituire il prezzo, ma non l’opera, per assenza di domanda in tal senso.
Il venditore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che in presenza di garanzia sull’autenticità si dovesse configurare un caso di aliud pro alio, e quindi ricorrere alla risoluzione del contratto, non all’annullamento.La Cassazione ha rigettato questa impostazione, affermando che annullamento e risoluzione possono coesistere, lasciando al giudice il compito di valutare quale rimedio sia più adatto alla tutela dell’interesse dell’acquirente.
Quando l’errore sull’autenticità è comune a entrambe le parti, non è necessario che l’errore sia riconoscibile (artt. 1428–1431 c.c.) per annullare il contratto.
Secondo la Cassazione l’identità dell’autore costituisce un elemento determinante del consenso nelle vendite d’arte.
La Cassazione ha ribadito che:
- anche in presenza di garanzia di autenticità, il vizio del consenso per errore essenziale resta autonomamente azionabile;
- la mancanza di certezza sull’attribuzione dell’opera integra un errore rilevante, anche in assenza di prova della falsità assoluta;
- in caso di errore bilaterale (ossia condiviso da venditore e acquirente), non è richiesta la riconoscibilità dell’errore per ottenere l’annullamento.
Questa pronuncia ha implicazioni dirette per gli operatori del mercato dell’arte:
- evidenzia l’importanza di condurre una due diligence seria e documentata prima di una vendita;
- rafforza la tutela dell’acquirente anche a distanza di anni, poiché il termine per l’azione decorre dalla scoperta dell’errore, non dalla stipula del contratto (art. 1442 c.c.);
- chiarisce che certificati, firme o perizie possono essere superati da elementi oggettivi contrari;
- richiama all’attenzione l’utilizzo delle perizie tecniche e grafologiche, oggi sempre più supportate anche da strumenti di intelligenza artificiale.
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Acconto IVA 2025: entro il 29 dicembre
Entro il 29 dicembre i soggetti obbligati devono versare l''acconto dellIVA 2025.
In particolare, tanto i contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento mensile quanto i trimestrali, devono provvedere al pagamento dell'acconto.
Acconto IVA 2025: come si paga
Il versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2025 avviene con il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da:
- banche,
- Poste Italiane,
- e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
I codici Tributo da utilizzare per il pagamento sono:
- il 6035 per i trimestrali,
- il 6013 per i mensili.
Acconto IVA 2025: contribuenti interessati dal pagamento
Devono versare l'acconto IVA 2025 entro il giorno 29 dicembre le seguenti categorie di contribuenti:
- imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc;
- lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
- società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;
- società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
- istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie.
Acconto IVA 2025: come si calcola
I metodi di determinazione dell’acconto IVA 2025 sono basati sui seguenti metodi:
- storico: l’importo dovuto è determinato nella misura dell’88% dell’eventuale debito IVA risultante dall’ultima liquidazione del 2024;
- previsionale: l'importo dovuto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di versare per l’ultima liquidazione periodica del 2025, cioè per il mese di dicembre, per i contribuenti mensili, e per il quarto trimestre, per i trimestrali “per natura”, ovvero a saldo, in sede di dichiarazione annuale (per i trimestrali “per opzione”) Il contribuente deve stimare le fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro la fine dell’anno;
- e sulla liquidazione anticipata al 20 dicembre 2025: si considerano le operazioni (attive e passive) del periodo 1° dicembre al 20 dicembre 2025 (per i contribuenti mensili), ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre 2025 (per i contribuenti trimestrali). L’acconto da versare è in questo caso pari al 100% dell’IVA a debito che sia eventualmente emersa da tale liquidazione aggiuntiva.
In particolare, l'acconto va versato entro il 29 dicembre 2025, dato il 27 dicembre è sabato, solo se uguale o superiore a 103,29 euro, senza possibilità di rateizzazione, utilizzando il modello F24 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Acconto IVA 2025: il codice tributo
Il codice tributo 6035 “Versamento IVA acconto” è quello da utilizzare nel modello F24 per il versamento dell’acconto IVA, dovuto dai dai contribuenti che liquidano trimestralmente l’imposta sul valore aggiunto.
A norma del DPR numero 633/1972 o Decreto IVA devono pagare l’acconto, entro il 27 dicembre di ciascun anno, tutti i titolari di partita IVA sia quelli con obbligo mensile sia quelli con obbligo trimestrale, che cadendo di sabato quest'anno è slittanto a lunedì 29 dicembre.
Per i contribuenti mensili il codice tributo è il 6013.
tra i soggetti esclusi da questo adempimento vi è:
- chi ha cessato l’attività entro il 30 settembre;
- chi ha chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta, a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
- chi, pur avendo effettuato un versamento per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente o in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevede di chiudere la contabilità IVA con una eccedenza detraibile di imposta.
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Transfrontalieri IVA: circolare Ade sulle novità
Pubblicata la Circolare n 13-2025 delle Entrate con le regole per il regime di franchigia IVA trasnfrontalieri.
Dal 1° gennaio 2025 è in vigore il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese, introdotto dal D.Lgs. 180/2024 in attuazione delle Direttive UE 2020/285 e 2022/542.
Con la circolare sono esaminate le novità introdotte dal decreto legislativo in merito a tale regime transfrontaliero di franchigia, fornendo istruzioni operative agli Uffici al fine di garantirne l’uniformità di azione.
Il nuovo regime IVA transfrontaliero: cosa cambia dal 2025
L’obiettivo del nuovo regime è semplificare gli obblighi IVA per le piccole imprese che operano in più Paesi UE, ampliando il concetto di “franchigia” già previsto nei singoli ordinamenti nazionali.
Fino al 2024, infatti, la franchigia era applicabile solo alle imprese stabilite nel Paese di imposizione.
Dal 2025 invece, un’impresa può operare in regime di esenzione anche in altri Stati membri, purché:
- sia stabilita in un altro Paese UE;
- non superi il volume d’affari annuo di 100.000 euro nell’intera Unione;
- rispetti le soglie nazionali nei Paesi in cui intende operare in franchigia.
In Italia il limite di fatturato per aderire al regime è 85.000 euro.
A chi si rivolge il regime di franchigia transfrontaliero
Il regime si applica ai soggetti passivi d’imposta stabiliti nell’Unione Europea, siano essi persone fisiche o enti/società, che desiderano operare in esenzione IVA in altri Stati membri.
Non è invece accessibile a:
- imprese stabilite fuori dall’UE (anche se con stabili organizzazioni in UE);
- soggetti già identificati IVA senza stabile organizzazione nello Stato di stabilimento.
Due ruoli fondamentali sono previsti dalla norma:
- Stato di stabilimento: dove ha sede l’impresa. È qui che si presenta la comunicazione preventiva per accedere al regime.
- Stato di esenzione: Paesi UE in cui l’impresa intende applicare la franchigia, previa autorizzazione.
Adempimenti richiesti: comunicazioni e obblighi periodici
L'accesso e il mantenimento del regime prevedono una serie di adempimenti digitali e formali, ben descritti nella circolare.
Comunicazione preventiva e codice EX. Per attivare il regime, l’impresa deve trasmettere una comunicazione preventiva online all’Agenzia delle Entrate, indicando:
- gli Stati UE in cui intende operare in esenzione;
- i volumi d’affari realizzati negli anni precedenti;
- eventuali identificativi IVA già posseduti.
In caso di esito positivo, l’Agenzia assegna il suffisso "EX" al numero di partita IVA, identificando l’impresa come aderente al regime.
Comunicazioni trimestrali. Ogni trimestre, il soggetto deve trasmettere un prospetto riepilogativo delle operazioni attive (beni e servizi) effettuate:
- in Italia;
- negli Stati UE, con distinzione tra esenzione e ordinario.
Sono previste sanzioni da 250 a 2.000 euro in caso di omessa o errata comunicazione.
Casi di cessazione. La cessazione dal regime di franchigia può avvenire in due modalità:
- volontaria: con effetto dal trimestre successivo alla comunicazione;
- obbligatoria: in caso di superamento della soglia di 100.000 euro nell’UE o se viene meno un requisito nello Stato di esenzione.
In tal caso, l’impresa decade dal regime in tutti gli Stati UE, passando al regime ordinario.
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Piattaforme digitali: novità dal decreto terzo settore
Il testo del Decreto legislativo del 4 dicembre 2025 n. 186 che introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare la disciplina tributaria per:
- enti del Terzo settore
- procedure di crisi d’impresa
- enti e società dello sport dilettantistico
- alcuni istituti dell’IVA
entra in vigore dal 13/12/2025 giorno successivo alla pubblicazione in GU n 288 del 12.12.
Tra le norme ve n'è una che interviene sugli adempimenti delle piattaforme digitali, vediamo il dettaglio.
Piattaforme digitali: novità dal decreto terzo settore
All’articolo 13, il decreto suddetto abroga una disposizione inattuata contenuta nella legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 151 della legge n. 197/2022), ossia della norma che regola l'obbligo, per le piattaforme elettroniche (marketplace, portali), di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle vendite di beni mobili a cessionari non soggetti passivi Iva (consumatori finali).
L'abrogazione si rende necessaria per evitare una duplicazione di adempimenti, infatti una normativa successiva prevista dal D.lgs. n. 32/2023 ha già introdotto un obbligo di comunicazione simile, ma più ampio, per i gestori delle piattaforme.
La cancellazione della vecchia norma evita quindi un’inutile duplicazione di adempimenti per i gestori di piattaforme e riduce l’aggravio burocratico in capo all'amministrazione finanziaria, altrimenti tenuta a gestire un doppio ingresso di dati.
Ricordiamo che la norma aveva una finalità antifrode ma non è mai stata implementata
Il DLgs. 186/2025 ha abolito l’obbligo comunicativo previsto, quale misura di contrasto alle frodi, in capo ai soggetti passivi IVA che facilitano le vendite on line di beni nei confronti di privati consumatori.
L’obbligo comunicativo (da effettuarsi all’Agenzia delle Entrate) avrebbe dovuto riguardare le operazioni “facilitate”, mediante interfacce elettroniche (es. piattaforme on line, portali, mercati virtuali o mezzi analoghi), aventi ad oggetto
- le vendite di determinati beni mobili, esistenti nel territorio dello Stato
- nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi IVA.
La comunicazione avrebbe dovuto comprendere sia i dati delle operazioni che quelle dei relativi fornitori.
La comunicazione è sostanzialmente sovrapponibile a quello che era stato previsto dalla legge di bilancio 2023 e quindi con l'abolizione, si permette di evitare una duplicazione di adempimenti, in ossequio allo Statuto del contribuente e con la finalità di non gravare l’Amministrazione finanziaria della gestione di un ulteriore flusso di dati.
L’abolizione evita il sovrapporsi di adempimenti comunicativi in capo alle imprese, in considerazione dell’approvazione definitiva del pacchetto “VIDA” dell'11 marzo 2025 da parte dell’Ecofin la quale consentirà una verifica incrociata dei dati delle operazioni transfrontaliere e un accrescimento della capacità di controllo delle Amministrazioni fiscali degli Stati membri, riducendo anche i costi di compliance delle imprese che operano in più Paesi.
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Costruzione edificio per attività didattiche: che IVA sconta
Con la Risposta n 309 dell'11 dicembre le Entrate chiariscono che un edificio destinato ad attività didattica può essere assimilato alle case di abitazione non di lusso e di conseguenza le prestazioni di appalto per la sua costruzione possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta al 10%.
L'istante è un ente di ricerca che chiede di conoscere il trattamento Iva applicabile alle prestazioni di appalto relative alla costruzione di un nuovo fabbricato destinato sia ad attività di ricerca sia ad attività didattiche e formative.
Ci si domanda se sia possibile beneficiare dell’aliquota agevolata del 10% prevista dal Dpr n.633/1972Tabella A, parte III, numeri 127-quinquies (aliquota ridotta per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso) e 127-septies (agevolazione agli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso, tra cui rientrano gli edifici scolastici).
Il quesito vuole stabilire se il fabbricato dell’ente di ricerca possa essere qualificato come edificio scolastico e assimilato alle abitazioni non di lusso.
Costruzione edificio per attività didattiche: che IVA spetta
Con la Risposta in questione l’Agenzia ricorda che il decreto Iva consente l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% alle cessioni e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso e degli edifici assimilati, tra cui rientrano gli edifici scolastici, ospedali, caserme, collegi, asili e strutture con finalità collettive.
Si esplicita il percorso normativo di questo punto: le prestazioni agevolate riguardano gli edifici di cui all'articolo 1 della Legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408.
L'articolo 1 della legge n. 659 del 1961, a sua volta, prevede che “le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione delle case di abitazione degli articoli 13, (…) della legge 2 luglio 1949, n. 408, (…), sono estese agli edifici contemplati dall'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legge 21 giugno 1938, n. 1094”: ed è qui che rientrano gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali e le case di cura, i ricoveri, le colonie marine, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili.
Nonostante l’abrogazione del Rdl n. 1094/1938, il richiamo agli edifici lì previsti resta valido, come confermato da prassi e dalla giurisprudenza.
L’Agenzia osserva che la locuzione “e simili” rende l’elenco non tassativo, includendo anche immobili che, pur non ospitando collettività in senso stretto, perseguono finalità di istruzione, cura, assistenza o beneficenza.
In proposito la Circolare n. 1/E del 1994 dell’Agenzia delle entrate ha stabilito che i benefici fiscali previsti per gli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso si applicano non solo agli immobili destinati ad ospitare collettività (scuole, ospedali, caserme, ecc.), ma anche a quelli utilizzati per il perseguimento di finalità di interesse collettivo quali istruzione, cura, assistenza e beneficenza.
La sentenza n.3503/1972 della corte di Cassazione ha sottolineato che occorre valutare la destinazione dell’immobile in funzione delle attività svolte e del loro impatto sociale.
Pertanto si precisa che l’applicazione dell’agevolazione deve essere coerente con le caratteristiche strutturali dell’immobile al momento dell’operazione, cioè deve risultare che l’edificio è destinato a tali finalità collettive con estrema chiarezza.
Nel caso di specie, l’edificio sarà destinato ad attività di ricerca e, ad attività didattiche e formative, quindi se la componente formativa risulterà effettiva e non marginale, l’immobile potrà essere ricondotto tra quelli che beneficiano dell’aliquota Iva ridotta del 10% prevista per gli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso.
Invece per la progettazione, se è compresa nello stesso contratto di appalto che disciplina la costruzione, può anch’essa beneficiare dell’aliquota ridotta del 10%, diversamente se è oggetto di un contratto autonomo, a questa si applica l’aliquota ordinaria.
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Regime speciale franchigia IVA: le regole operative per i controlli
Pubblicato il Provvedimento n 530656 del 10 dicembre con le regole per i controlli sugli adempimenti per chi si avvale del regime speciale di franchigia IVA.
Viene in pratica stabilito come saranno effettuati tutti i controlli, vediamo maggiori dettagli.
Leggi anche Regime franchigia IVA: regole per la comunicazione alle Entrate.
In dettaglio
Il provvedimento stabilisce le specifiche modalità dei controlli legati al nuovo regime di franchigia Iva transfrontaliero. Vediamo le varie fasi:
- Controlli sulla comunicazione preventiva.
- Verifica delle soglie di fatturato.
- Assegnazione del suffisso “EX”.
- Controlli sulla comunicazione trimestrale.
- Cessazione del regime.
- Obbligo di identificazione in Italia per i soggetti non stabiliti.
Per la comunicazione preventiva che le imprese stabilite in Italia devono trasmettere per accedere al regime, dopo il perido di invio, i dati vengono sottoposti a verifiche di conformità incrociando le informazioni con quelle già disponibili all’Agenzia.
Si valuta la congruenza del volume d’affari rispetto a:
- fatture elettroniche emesse per operazioni interne e verso la Pubblica amministrazion
- operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia
- corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente
- dichiarazioni annuali Iva
- comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.
Il sistema genera un messaggio di scarto in caso di incongruenza ma l’impresa può ripresentare la comunicazione già dal giorno successivo.
Vengono controllate le soglie di volume d’affari fissate dalla normativa:- 100mila euro annui a livello Ue nell’anno precedente (se superata, l’accesso al regime è possibile solo dall’anno successivo
- 100mila euro annui a livello Ue nell’anno in corso (se superata, la nuova richiesta potrà essere presentata dal secondo anno successivo)
- soglia nazionale di esenzione prevista dallo Stato membro interessato (se superata, il contribuente riceve un messaggio di scarto e potrà ripresentare la comunicazione nei termini stabiliti da quello Stato).
Per l’attribuzione del suffisso EX al numero di partita Iva:
- l’Agenzia lo assegna quando riceve risposta positiva dagli Stati di esenzione che ammettono il soggetto al regim
- se entro 35 giorni lavorativi uno o più Stati non rispondono, l’Agenzia assegna comunque il suffisso, salvo proroghe richieste per ulteriori verifiche antielusione.
Per tutti gli altri si rimanda al Provvedimento ADE del 10 dicembre.
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Schermatura protettiva da radiazioni: quali aliquota IVA
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 306/2025, ha escluso la possibilità di applicare l’aliquota IVA ridotta del 5% a un sistema di schermatura protettiva contro le radiazioni utilizzato in ambito medico.
Nonostante il parere tecnico favorevole dell’Agenzia delle Dogane, il prodotto non rientra tra quelli tassativamente indicati dalla normativa emergenziale COVID-19.
Vediamo i dettagli
Schermatura protettiva da radiozioni: quali aliquota IVA
La società ALFA aveva importato dagli Stati Uniti un sistema di protezione composto da pannelli in acrilico equivalenti a 1 mm di piombo, capaci di abbattere oltre il 98% delle radiazioni diffuse durante esami radiologici e interventi invasivi (es. impianto di stent)
Il dispositivo, classificato come accessorio medico alla voce doganale NC 9022 90, era stato inizialmente assoggettato all’IVA ordinaria del 22%.
ALFA ha chiesto chiarimenti per sapere se, in virtù della classificazione doganale, potesse applicare l’aliquota IVA ridotta del 5%, prevista dalla Tabella A, Parte II-bis, del DPR 633/1972, per i dispositivi utili al contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
L’Agenzia ha ricordato che la normativa introdotta dall’art. 124 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) prevede una lista tassativa di beni per i quali è ammessa l’IVA al 5%. Tra questi, figura – ad esempio – il tomografo computerizzato, classificato con il codice TARIC ex 902212, ma non il dispositivo oggetto dell’interpello.
Nonostante il prodotto sia classificabile come “apparecchio basato su radiazioni ionizzanti” (voce doganale NC 9022 90), non rientra tra quelli elencati nell’Allegato 1 della circolare ADM n. 5/D del 2023.
Essendo l’elenco chiuso e non ampliabile per analogia, non è possibile applicare l’aliquota agevolata nemmeno per beni simili per funzione o destinazione.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi stabilito che il dispositivo in oggetto non beneficia dell’aliquota ridotta del 5%. Le sue cessioni devono essere assoggettate all’IVA ordinaria del 22%, in quanto non è possibile estendere l’agevolazione prevista per i tomografi o altri dispositivi specificamente citati nella normativa emergenziale.
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