• Riforma dello Sport

    Credito sponsorizzazioni sportive: domande entro il 5 agosto

    Il Dipartimento per lo Sport comunica che dalle ore 12 del 5 giugno 2025, e fino al 5 agosto 2025 ore 23.59, è attiva la piattaforma online per l'invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2023.

    Il "Bonus sponsorizzazioni sportive" 3 trimestre 2023 è stato esteso dal Decreto "Pubblica Amministrazione-bis".

    Il bonus, pari al 50% degli investimenti effettuati è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro.

    A tal fine i soggetti interessati devono presentare una domanda entro il 5 agosto prossimo.

    Credito di imposta per sponsorizzazioni sportive: beneficiari e requisiti

    Si ricorda che i destinatari della misura sono:

    • i lavoratori autonomi, 
    • le imprese 
    • e gli enti non commerciali

    che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI) in possesso dei seguenti requisiti:

      • 1. Che siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici.
      • 2. Che svolgano attività sportiva giovanile.
      • 3. Soggetti beneficiari i cui ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2022 e comunque prodotti in Italia, siano almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.
      • 4. L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro (iva esclusa);
      • Il contributo in parola, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, è pari al 50% delle spese per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023 e fino al 30 settembre 2023.

    L'investimento in campagne pubblicitarie prevede:

    • importo complessivo non inferiore a euro 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2022 almeno pari a euro 150.000 e fino ad un massimo di euro 15 milioni. 
    • che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati.

    Il credito d'imposta:

    • è pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023;
    • spetta nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis" poi sostituito dal 2024 dal Regolamento UE n. 2831/2023;
    • è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di euro 1 milione;
    • è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti in regime forfetario;
    • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24

    Credito di imposta per sponsorizzazioni sportive: presenta la domanda

    Nel comunicato viene specificato che la Piattaforma per le domande è operativa dal 5 giugno.

    Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.

    Sulla piattaforma online è disponibile una guida operativa alla compilazione della domanda.

    A seguito della presentazione della domanda l'utente potrà seguire lo stato di lavorazione della propria istanza fino all'inserimento all'interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, controllando il campo "stato di lavorazione della pratica".

    Inoltre, è presente un campo note, in visione agli utenti, attraverso cui il funzionario incaricato della lavorazione potrà richiedere agli utenti stessi eventuali, necessarie, integrazioni.

    Da ultimo si precisa che questa fase riguarda esclusivamente le richieste afferenti al terzo trimestre 2023 e non al 2024 che sarà oggetto di una successiva procedura.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione 4.0: codice tributo per F24

    Con Risoluzione n 41 dell'11 giugno le Entrate istituiscono i codici tributo per la Transizione 4.0

    Vediamo il riepilogo delle regole, il codice tributo e le istruzioni operative.

    Transizione 4.0: codice tributo per F24

    La Risolzione n 41 dell'11 giugno ha istituito il codice tributo per il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0.

    Ricordiamo che l’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dispone che il credito di imposta per beni materiali Transizione 4.0, di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

    Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge il
    relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.

    Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025, che ha definito le modalità attuative del credito d’imposta in argomento, dispone che, ai sensi del comma 448, dell’articolo 1, della legge n. 207 del 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.
    Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate. 

    Il credito d’imposta complessivo utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente.
    L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
    Si rammenta che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.
    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:

    • “7077” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

    Attenzione al fatto che il decreto direttoriale chiarisce che per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024. 

    In tali ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il modello F24 si continua a utilizzare il codice tributo “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”, istituito con la risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3 e rinominato con la risoluzione 26 luglio 2023, n. 45

    Allegati:
  • Certificazione Unica

    Certificazione unica autonomi: come cambierà

    Il Decreto Correttivo sugli adempimenti tributari e CPB è legge.

    Pubblicato nella GU n 134 del 12 giugno il Decreto Legislativo n 81 entra in vigore dal 13 giugno.

    Tra le novità vi è quellla sulla certificazione Unica degli autonomi che prenderà forma dal 2026, vediamo i dettagli.

    Certificazione unica autonomi: come cambierà

    Il Decreto Correttivo con l'art 4 contiene misure per modificare i termini per la trasmissione delle CU per i redditi di lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA.

    In dettaglio la norma dispone che, all’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
    322 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al terzo periodo, le parole: «Dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2025»;
    b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Dal 2026 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.».
    All’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui al presente comma viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno.».