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Cooperative: aggiornati limiti dell’attivo di bilancio
Con decreto 8 agosto del MIMIT pubblicato in GU n 245 del 18 ottobre si aggiornano i limiti dell'attivo di bilancio delle Cooperative.
Si tratta di un articolo unico che sinteticamente prevede l'aggiornamento dei limiti che costituiscono i massimi applicabili alle società cooperative:
- del capitale per i soci persone fisiche,
- del valore nominale dell’azione,
- e per l’applicabilità delle norme della Srl.
Cooperative: aggiornati limiti dell’attivo di bilancio
Con l'art unico del decreto 8 ottobre in GU del 18 ottobre 2024 si prevede che i limiti massimi di valore indicati agli articoli 2519 e 2525 del codice civile sono incrementati, in base alla variazione media annua dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, del 43,8 per cento.
Per l'effetto:- a) il valore dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2519, secondo comma, del codice civile e' elevato ad euro 1.438.000;
- b) il valore massimo dell'azione di cui all'art. 2525, primo comma, del codice civile e' elevato ad euro 719;
- c) il limite massimo del valore della partecipazione di cui all'art. 2525, secondo comma, del codice civile e elevato ad euro 143.800.
L'aggiornamento è previsto con periodicità triennale appunto sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che non era mai stato effettuato.
Il valore dell’attivo di bilancio previsto all’articolo 2519, comma 2 del Codice civile consente alle cooperative di minore dimensione di applicare le norme della società a responsabilità limitata in luogo di quelle della società per azioni.
Il limite previsto dall’articolo 2525, comma 2, del Codice civile è ammontare massimo di capitale possedibile dal socio persona fisica ovvero ditta individuale nei casi in cui la partecipazione è assunta nella veste di imprenditore.
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Quote versate ai consorzi: quando sono soggette a IVA
Con Risposta a interpello n 164 del 1 agosto le Entrate chiariscono il trattamento fiscale applicabile alle quote associative versate nell'ambito di un rapporto consortile.
In particolare viene chiarito quando queste quote sono soggette o no ad IVA.
Quote versate ai consorzi: quando sono soggette a IVA
L'istante è un ente di ricerca che aderisce al Consorzio alfa.
In base allo statuto del Consorzio alfa emerge che lo stesso costituisce un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (…), istituito a norma del regolamento (CE) n. (…).
L'Istante precisa che il Consorzio alfa ha emesso fattura di addebito delle quote annuali di costituzione, adesione e contributo al funzionamento della struttura consortile, relativa agli anni 2022 e 2023 e chiede chiarimenti in merito alla corretta qualificazione fiscale, agli effetti dell'Iva, delle suddette somme concernenti le richiamate quote associative indicate nella suddetta fattura.
Più specificatamente chiede di conoscere la natura delle suddette somme, versate quali quote consortili a copertura di spese generali di gestione e per le quali non sono individuabili specifiche prestazioni fornite dal predetto Consorzio alfa.
Le quote versate al Consorzio Alfa coprono una serie di spese generali di gestione dell'infrastruttura di ricerca europea. In particolare, queste quote sono destinate a coprire le seguenti spese:
- Materiali di consumo: Forniture e beni necessari per le operazioni quotidiane del consorzio.
- Viaggi del personale: Spese di trasferta per il personale del consorzio per partecipare a riunioni, conferenze e altre attività legate alle funzioni del consorzio.
- Riunioni: Costi associati all'organizzazione e alla partecipazione a riunioni, workshop e incontri di lavoro.
- Attività di sensibilizzazione: Spese per attività di comunicazione e promozione delle attività del consorzio.
- Servizi: Inclusi consulenza legale, contabilità, auditing, marketing, assunzione e subappalto.
- Attrezzature: Software, licenze e altri strumenti necessari per le operazioni del consorzio.
- Retribuzione del direttore generale: Stipendio e compensi per il direttore generale del consorzio.
Le Entrate, richiamando precedenti risoluzioni e risposte (es. risoluzione n. 156/E del 1996 e risposta n. 361 del 2021), hanno chiarito che i contributi consortili, anche se definiti come spese di funzionamento, sono rilevanti ai fini dell'IVA se sono commisurati ai servizi resi dal consorzio ai consorziati.
Viceversa, le quote versate a copertura di spese generali di gestione, per le quali non sono individuabili specifiche prestazioni di servizi, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA.
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Contributo imprese all’Antitrust: in scadenza il 31.07
Con Delibera n 31092 del 5 marzo l' Agcm ha fissato gli importi 2024 da corrispondere da parte delle società di capitali e cooperative con ricavi superiori a 50 ML di euro per il funzionamento dell'Autoritàvgarante della concorrenza e del mercato, Agcm. Vediamo i dettagli.
Contributo imprese all’Antitrust: in scadenza il 31.07
Con la delibera, l'Agcom fissa per l’anno 2024, ai sensi dell’articolo 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, l’aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità nella misura dello 0,059 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90.
Delibera inoltre che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 295.000,00 euro.
Il termine per pagare scade il 31 luglio prosimo.
In merito alle modalità di pagamento può essere utilizzata la piattaforma PagoPA.
L'Antitrust ha inviato a ciascuna società tramite posta elettronica certificata oppure per posta ordinaria l’avviso di pagamento che può essere utilizzato presso gli sportelli bancari dei prestatori di servizio di pagamento (Psp) abilitati, il cui elenco è disponibile sul sito internet all’indirizzo: https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/.
In alternativa, si possono utilizzare gli sportelli Atm della propria banca (se abilitati), nonché presso i punti vendita Sisal, Lottomatica e Banca 5.
Contributo imprese all’Antitrust: faq su come si determina
Una faq pubblicata sul sito dell'Agcom ai fini dell’individuazione dei «ricavi totale», ossia della base di calcolo del contributo, a seconda della fattispecie di società, si dovrà far riferimento:
- Per tutte le società di capitali, alla voce A1 del Conto Economico “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data della delibera del 5 marzo 2024,
- Per le imprese di assicurazione, al valore dei premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti di assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo, con riferimento all’ultimo bilancio approvato alla data della stessa delibera,
- Per gli enti creditizi, per gli altri istituti finanziari, per le società di leasing e factoring, alla somma delle seguenti voci di provento al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai proventi: a) interessi e proventi assimilati; b) proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli; c) proventi per commissioni; d) profitti da operazioni finanziarie; e) altri proventi di gestione, con riferimento all’ultimo bilancio approvato alla data della stessa delibera,
- Per le società holding di partecipazione, alla somma delle voci A.1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), C.15 (Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate) e C.16 (Altri proventi finanziari), in tutte le loro articolazioni, con riferimento all’ultimo bilancio approvato alla data della stessa delibera.
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Ristorni cooperative: deducibilità ai fini IRAP
Con la Consulenza giuridica n 1/2024 le entrate forniscono un importante chiarimento ai fini IRAP per i ristorni delle cooperative.
Il quesito è posto da un'associazione di coordinamento che rappresenta le maggiori associazioni di rappresentanza, assistenza, tutela, e vigilanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute e le Entrate chiariscono che i ristorni riconosciuti ai soci delle cooperative sono sempre deducibili dalla base Irap, vediamo il perchè.
Deducibilità IRAP dei ristorni di cooperative: chiarimenti ADE
Dopo l'abrogazione dell'art 11 bis del Dlgs n 446/97 non era chiaro se i ristorni potessero essere dedotti dal valore della produzione ai fini del calcolo dell'IRAP quando il loro trattamento contabile li assimilava agli utili distribuiti, anziché a costi operativi o rettifiche di ricavo direttamente connesse all'attività produttiva.
Inoltre, la definitiva pubblicazione degli emendamenti agli:
- ''Oic 28 Patrimonio netto'',
- ''Oic 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali''
- ''Oic 12 Composizioni e schemi del bilancio di esercizio'',
ha reso necessario il chiarimento.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i ristorni rappresentano la modalità operativa attraverso la quale viene realizzata la "mutualità" all'interno delle cooperative, attribuendo un vantaggio economico ai soci proporzionalmente al loro apporto all'attività mutualistica.
Viene specificato che, a seconda di come lo statuto o il regolamento della cooperativa disciplinino i ristorni (ovvero, se prevedono un'obbligazione a erogare i ristorni o meno alla chiusura dell'esercizio), ciò influenzerà il trattamento contabile e fiscale dei ristorni stessi.
Per quanto riguarda la deducibilità ai fini IRAP dei ristorni, l'Agenzia sostiene che:
- se esiste un obbligo di erogazione dei ristorni essi dovrebbero essere considerati nella determinazione della base imponibile dell'IRAP, poiché vengono registrati come debiti e la loro contropartita è imputata a conto economico, influenzando così le voci rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive,
- se non esiste un obbligo specifico di distribuzione dei ristorni, la loro registrazione contabile tra le voci dello stato patrimoniale (come distribuzione di utili) non modifica la loro qualificazione ai fini IRAP, mantenendo la loro "natura" originaria, indipendentemente dalla loro classificazione contabile.
L'Agenzia delle Entrate afferma che i ristorni, indipendentemente dal loro trattamento contabile come impiego degli utili, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, mantenendo la loro essenza di componente "reddituale" che rettifica i costi/ricavi basati sugli scambi mutualistici.
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Principi contabili Cooperative: i chiarimenti dei Commercialisti
Il CNDCEC in data 15.11 ha pubblicato un documento di interpretazione dei "nuovi" principi contabili OIC per le Coorperative.
Nel dettaglio, l’Alleanza delle Cooperative Italiane e il Consiglio nazionale dei commercialisti hanno predisposto e pubblicato una circolare congiunta con la quale precisano e chiariscono tutte le conseguenze applicative relative ai nuovi principi contabili per le società cooperative.
Ricordiamo che, l’approvazione dei principi da parte dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) è avvenuto circa un anno fa, e in prossimità della entrata in vigore, fissata per la fine del 2023, viene pubblicato il chiarimento congiunto di cu si tratta, atteso daglio operatori di settore.
Il documento evidenzia che: "il documento approvato dall’OIC stabilisce che tutti gli emendamenti illustrati entreranno in vigore a decorrere dai bilanci che abbiano “inizio a partire dal 1° gennaio 2023”.
Principi contabili Cooperative: i chiarimenti dei Commercialisti
Il documento datato 9 novembre, in premessa ricorda che l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) aveva approvato in via definitiva nel giugno 2022 il documento “Emendamenti ai principi contabili nazionali – Specificità delle società cooperative”.
L’approvazione definitiva di quello che può essere denominato un “principio contabile cooperativo” consolida la specialità cooperativa anche in materia contabile, dando stabilità e certezza agli operatori e fondamento normativo contabile a prassi basilari delle società cooperative italiane.
Attenzione al fatto che, dato il contenuto analitico delle specialità contabili “cooperative”, OIC ha optato per una serie di emendamenti ai principi contabili nazionali, piuttosto che per la predisposizione di un nuovo principio contabile ad hoc.
Le materie trattate sono le seguenti:- i. la natura degli strumenti finanziari disciplinati dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (azioni di socio sovventore e azioni di partecipazione cooperativa);
- ii. le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (impairment test);
- iii. l’informativa richiesta nel bilancio per le società cooperative;
- iv. i ristorni
Il documento congiunto di interpretazione illustra il contenuto dei nuovi principi relativamente agli aspetti della contabilità delle cooperative, quali, ad esempio:
- gli strumenti finanziari tipici delle cooperative,
- la valutazione di alcune peculiari attività,
- le informazioni specifiche di bilancio
- e il trattamento contabile dei cosiddetti ristorni.
Viene sottolienato che, tanto l’intervento di OIC quanto il chiarimento costituiscono un rilevante riconoscimento della specialità cooperativa e della sua funzione sociale, garantendo stabilità e certezza agli operatori del settore.
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Cooperative: regole revisori elenco attività di vigilanza straordinaria
Il MIMIT informa che è pubblicato il Decreto 19 aprile 2023 che definisce i criteri di assegnazione degli incarichi di revisione ordinaria e ispezioni straordinarie per le coopertive.
In particolare, con decreto del 19 aprile il MIMIT disciplina le modalità, i tempi e le procedure:
- per l’inserimento dei revisori nell’elenco per lo svolgimento dell’attività di vigilanza straordinaria di cui al titolo III – art. 8 del d.lgs 220/2002,
- per l’attribuzione degli incarichi di revisione ordinaria e di ispezione straordinaria
- e per la valutazione dei revisori.
Con apposito ordine di servizio direttoriale è costituita una Commissione inter-divisionale con il compito di valutare il grado di professionalità posseduto dai revisori.
La Commissione è presieduta dal Dirigente della divisione competente per la Vigilanza ispettiva ed è composta da:
- quattro funzionari di cui due della medesima divisione Vigilanza ispettiva,
- uno della divisione competente in materia di Liquidazione coatta amministrativa
- e uno della divisione competente in materia di Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi.
La Commissione resta in carica due anni ed è rinnovata con provvedimento direttoriale.
Detta valutazione verrà effettuata in base ai seguenti criteri:
- 1. rispetto dei termini per la consegna dei verbali; saranno considerati con valore penalizzante gli eventuali giorni di ritardo ingiustificato;
- 2. tempestività nello svolgimento degli incarichi; saranno fortemente penalizzanti le eventuali revoche dagli incarichi conseguenti al ritardo nell’esecuzione;
- 3. correttezza e chiarezza del contenuto del verbale; saranno valutate a discapito le eventuali imprecisioni nella compilazione dei verbali;
- 4. congruenza tra l’irrogazione della diffida e/o la proposta di provvedimento ed il provvedimento in seguito decretato;
- 5. osservanza delle direttive all’occorrenza impartite dalla divisione V; saranno attentamente valutati e ponderati eventuali comportamenti non tenuti in ottemperanza alle stesse. La commissione si riunisce con cadenza minima semestrale ovvero all’occorrenza. La Commissione è chiamata a valutare, anche, le domande di ammissione all’Elenco degli Ispettori. A tal fine, verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera A del successivo art. 6 procederà all’esame degli ultimi 10 verbali di revisione del richiedente per riscontrare il possesso della preparazione ed esperienza necessari.
Viene specificato che, gli incarichi di revisione ordinaria saranno assegnati, previa pianificazione, tramite il sistema di assegnazione massiva, gestito informaticamente, ai revisori che:
- 1. sono revisori “attivi”, intendendosi per tale un revisore che non ha comunicato alla Divisione V di essere temporaneamente nell’impossibilità di effettuare, per qualsivoglia motivo, l’attività di revisione;
- 2. abbiano la sede di lavoro o residenza all’interno della provincia nella quale l’ente cooperativo ha la sede legale;
- 3. non abbia revisionato o ispezionato la cooperativa nei due bienni precedenti; tale criterio non troverà applicazione in quelle province – preventivamente individuate – nelle quali il numero di revisori in attività è particolarmente esiguo rispetto alle cooperative da revisionare. Il numero massimo di revisioni da assegnare a ciascun revisore sarà definito, in base alle necessità, dalla Divisione competente per la vigilanza ispettiva. L’abbinamento tra revisore e cooperative da revisionare – fatto salvo il rispetto dei criteri di cui ai precedenti punti da 1 a 3 – avviene in modo casuale secondo una procedura informatica automatizzata.
Inoltre, per l'iscrizione nell’elenco degli Ispettori occorrono i seguenti requisiti:
- Per poter svolgere incarichi di ispezione straordinaria, i revisori devono essere iscritti nell’apposito Elenco degli Ispettori presso la Divisione competente per la vigilanza ispettiva della DGVECS.
- Per l’iscrizione all’Elenco è indispensabile che siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
- A. aver concluso la rilevazione di almeno 30 revisioni nel quadriennio precedente alla domanda di iscrizione, senza osservazioni da parte della Divisione competente. Sono escluse dal novero le c.d. revisioni “didattiche”;
- B. essere stato valutato idoneo alla funzione da parte della Commissione interdivisionale di valutazione di cui all’art.
- L’Elenco è composto da due sezioni: Senior e Junior.
- Sono inseriti tra i Senior gli ispettori di comprovata esperienza nel ruolo della vigilanza, acquisita nel corso dell’attività svolta su tutto il territorio nazionale e che operano nell’attualità quali tutor o lettori di verbali.
- Sono inseriti tra i Junior i revisori ai quali, al momento dell’iscrizione nell’Elenco, si ritiene opportuno affiancare ispettori con maggiore esperienza al fine di creare il necessario turn over ed il trasferimento di professionalità.
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Piccole società cooperative: agevolazioni sulle imposte di cessione
Viene pubblicato in GU n. 51 del 1 marzo il Decreto MEF 17 febbraio 2023 in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con i criteri e le modalità per l'accesso ai benefici previsti in favore delle piccole società cooperative.
In particolare, si prevede che alle cessioni d'azienda o di rami di azienda, di cui all'art. 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettuate a titolo gratuito da imprenditori individuali in favore di piccole imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, costituite in forma di società cooperativa da parte dei lavoratori provenienti dall'azienda medesima,
si applica:
a) l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
b) il regime previsto dall'art. 58, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui a decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ( ossia "il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenza dell'azienda stessa").L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni si applica a condizione che:
- gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa
- o detengano il controllo della società cooperativa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento,
- rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
Il regime di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 si applica invece a condizione che la società cooperativa:
- assuma gli ultimi valori fiscalmente riconosciuti dell'azienda
- e subentri nella posizione dell'imprenditore individuale in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
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Erogazioni liberali a consorzio impresa sociale: il regime fiscale
Con Risposta a interpello n 593 del 19 dicembre le Entrate si occupano di fornire chiarimenti sul regime fiscale delle erogazioni liberali di cui all' articolo 83 commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) a favore di un consorzio – impresa sociale.
Il Consorzio Istante è iscritto nel Registro Imprese Sezione speciale Impresa Sociale in quanto ha assunto la qualifica di impresa sociale senza scopo di lucro ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
L'Istante fa presente che, in base alla certificazione rilasciata dalla competente Camera di Commercio, lo stesso non è considerato consorzio con attività esterna di cui agli articoli 2612 del c.c., «pur mantenendo l'iscrizione nella sezione speciale di ''Impresa sociale''».
Ciò premesso, il Consorzio chiede se le somme allo stesso erogate a titolo di liberalità danno diritto alle detrazioni o alle deduzioni di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, visto che tali agevolazioni sono escluse nell'ipotesi in cui il soggetto destinatario delle erogazioni liberali sia un'impresa sociale costituita nella forma di società.
Le Entrate innanzitutto ricordano che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CTS sono ETS «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità».
L'articolo 83 del medesimo CTS dispone, inoltre, che:
- Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato
- Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare
Dal punto di vista soggettivo, l'agevolazione prevista dall'articolo 83 si applica, ai sensi del comma 1, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS di cui all'articolo 82, comma 1, ovvero a tutti gli Enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore previsto dall'articolo 45 del stesso CTS comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del d.lgs. n.112 del 2017, «tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».
Pertanto, in base alla predetta disposizione possono assumere la qualifica di impresa sociale ''tutti gli enti privati'', tra cui anche i consorzi, inclusi quelli costituiti nelle forme societarie.
Non ci sono, dunque, preclusioni riguardo la veste civilistica che può essere assunta dall'ente ''impresa sociale'', purché essa rientri tra le tipologie di soggetti privati riconosciute ed esistenti nell'ordinamento giuridico .
Ne consegue che, nel presupposto che sussistano i requisiti per la qualifica di ''impresa sociale'' (la cui valutazione compete al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), l'Istante rientra tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducili dal reddito complessivo o detraibili dall'imposta lorda del donante, ai sensi del citato articolo 83 del CTS.
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