• Comunicazione spese sanitarie

    Strutture sanitarie private: entro il 30 aprile invio comunicazione compensi riscossi

    Entro martedì 30 aprile 2025, le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2024 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all’interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo.

    Ricordiamo che dal 1° marzo 2007, con la legge Finanziaria 2007, è stato introdotto l’obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito di strutture sanitarie private in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni.

    In particolare, è stato previsto che la riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:

    • incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo (riscossione c.d. accentrata); 
    • registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura. 
    • riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti, oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito).

    A seguito dell'introduzione di tale obbligo, ogni anno, le strutture sanitarie private devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare. 

    Soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione

    La comunicazione deve essere presentata dalle “strutture sanitarie private” che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche. Per strutture sanitarie private s’intendono:

    • le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, 
    • nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari.

    Modalità di invio del modello SSP

    L’invio della comunicazione relativa al 2024 deve avvenire esclusivamente per via telematica entro il 30 aprile 2025 tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello SSP (composto dal Frontespizio e dal quadro A) disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate:

    • direttamente dalla struttura sanitaria privata, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline. In tal caso nella sezione “Impegno alla presentazione telematica” va indicato il codice “1”;
    • tramite un intermediario abilitato. Nella predetta sezione va indicato il codice “2”.

    La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato “COSSP”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

    A seguito dell’invio, l’Agenzia rilascia un’apposita ricevuta attestante il ricevimento della comunicazione.

    È considerato tempestivo il modello inviato nei termini, ma scartato dal servizio telematico, a condizione che si provveda ad una nuova trasmissione entro 5 giorni dalla data di comunicazione dello scarto.

    Ricordiamo che è sempre possibile correggere/modificare la comunicazione già inviata attraverso l’invio di un nuovo modello entro i termini ordinari di presentazione (entro il 30.04.2025) in sostituzione di quello precedente.

    In caso di omessa, incompleta o non veritiera trasmissione dei dati è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97.

    In caso di violazione dell’obbligo di incasso “accentrato” dei compensi e di annotazione degli stessi è applicabile una sanzione da € 1.000 a € 8.000 ex art.9, D.Lgs. n.471/97.

  • Comunicazione spese sanitarie

    Invio dati sistema TS: termine prorogato al 22 febbraio

    Con un comunicato stampa del 15 febbraio, le Entrate informano della pubblicazione del Provvedimento n 43425 del 15 febbraio  contenente la proroga del termine di invio dei dati al sistema tessera sanitaria (TS)

    Per un riepilogo delle regole leggi: Invio dati spese sanitarie al Sistema TS: semestrale anche per il 2023

    Viene specificato che gli operatori tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie possono inviare le informazioni relative al secondo semestre del 2022 entro il 22 febbraio 2023. 

    Stesso termine per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi all’anno 2022 da parte degli ottici. 

    In particolare il provvedimento specifica che:

    • in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022, esclusivamente con riferimento alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel 2022, i soggetti individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere f) e g), dello stesso decreto trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

    Viene precisato che, lo spostamento in avanti della scadenza per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (originariamente fissata al 31 gennaio 2023), stabilito dall’Agenzia delle Entrate d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, va incontro alle difficoltà rappresentate da alcune associazioni di categoria ed è finalizzato ad acquisire informazioni il più possibile complete per la predisposizione della dichiarazione precompilata 2023.

    Il comunicato inoltre precisa che, per il rispetto del sistema di tutela della privacy, viene inoltre prorogato il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nel 2022 per l’elaborazione del 730 precompilato 2023. 

    Per esercitare questa facoltà, sarà possibile trasmettere il modello direttamente all’Agenzia delle Entrate:

    fino al 22 febbraio 2023 

    oppure accedere, dal 3 marzo al 30 marzo 2023, direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria.

  • Comunicazione spese sanitarie

    Invio dati Sistema TS: novità per gli ottici

    Con Provvedimento n 465446 del 16 dicembre 2022 le Entrate pubblicano le modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022. 

    In particolare, si regolamentano le novità previste per gli ottici ossia vengono recepite le nuove indicazioni del decreto ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022 che ha incluso gli ottici tra i soggetti tenuti all’invio telematico delle spese al sistema tessera sanitaria.

    Praticamente è stato ritoccato il testo dell’articolo 1, comma 1 del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, con l’aggiunta nell’elenco della lettera g) “ a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f)ovvero registrati in Anagrafe tributaria con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.
    Con il provvedimento ADE del 16 dicembre si stabiliscono le modalità tecniche per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della precompilata, e si confermano le misure previste dai precedenti provvedimenti per quanto riguarda:

    • le modalità di accesso ai dati aggregati,
    • la consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente,
    • l’opposizione a rendere disponibili i dati all’Agenzia, 
    • la registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi 
    • la conservazione dei documenti ai fini dei controlli (provvedimenti del 6 maggio 2019, del 23 dicembre 2019 e del 30 settembre 2021).

    Sono confermate anche le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal provvedimento del 16 ottobre 2020.

    Nel dettaglio, per l’utilizzo dei dati delle seguenti spese sanitarie:

    a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale; 

    b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici; 

    c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE; 

    d) servizi sanitari erogati dalle farmacie; 

    e) farmaci per uso veterinario; 

    f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort; 

    g) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come modificato del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022; 

    h) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019;

    i) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019; j) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021; 

    k) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera); 

    l) altre spese sanitarie.

    comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, ai sensi dell’articolo 1 comma 1, lettera g) del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, si applicano le medesime disposizioni previste dai seguenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

    • n. 115304 del 6 maggio 2019,
    • n. 1432437 del 23 dicembre 2019, 
    • n. 329676 del 16 ottobre 2020 
    • e n. 249936 del 30 settembre 2021. 

    Leggi anche Invio dati spese sanitarie 1° semestre 2022 al Sistema TS entro il 30 settembre

    Allegati: