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Bilanci intermedi: pubblicato l’OIC 30 definitivo
In data 11 giugno l’OIC Organismo italiano di contabilità ha pubblicato la versione definitiva dell’OIC 30 “I bilanci intermedi”, il principio contabile da utilizzare per la redazione delle semestrali.
Ricordiamo che la consultazione pubblica era stata aperta fino al 18 novembre 2024
La versione definitiva dell’OIC 30 viene ora pubblicata dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione.
Bilanci intermedi: aperta la consultazione per l’OIC 30
L'OIC precisa che il nuovo standard dovrà essere applicato a partire dal 2026, ma potrà essere adottato facoltativamente già dalle semestrali che chiudono al 30 giugno 2025.
Seguendo l’impostazione contabile della precedente versione dell’OIC 30, il principio si basa sull’assunto che i bilanci intermedi sono redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio annuale.Pertanto, conformemente alle regole ordinarie del bilancio di esercizio, l’eventuale svalutazione dell’avviamento effettuata in un bilancio intermedio non può essere ripristinata in un bilancio successivo.
Il nuovo OIC 30, coerentemente con la prassi internazionale, conferma che le imposte sul risultato del periodo intermedio vanno determinate applicando all’utile semestrale prima delle imposte l’aliquota fiscale annua effettiva stimata.Questa soluzione, sottolinea l'Organismo, ha il vantaggio di favorire una maggiore comparabilità tra gli operatori quotati nell’Euronext Growth Milan, i quali attualmente possono redigere la relazione semestrale sia con gli IFRS che con gli OIC.
Infine, per rendere più chiaro il funzionamento di tale modalità di calcolo, l’OIC ha riformulato ed integrato gli esempi riportati in appendice al principio. -
Nuovo OIC 34: in vigore per esercizio dal 1 gennaio 2024
Dal 1 gennaio è in vigore il principio contabile n. 34 sui ricavi che incorpora le modifiche intervenute a seguito del processo di consultazione.
Il nuovo principio contabile, in vigore per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1°gennaio 2024, prende il posto dei riferimenti contenuti nel principio contabile n.15 (crediti) redatto dello stesso OIC con lo scopo di risolvere diversi problemi applicativi.
E' stato redatto un principio specifico applicabile a tutte le transazioni che riguardano la vendita di beni e la prestazione di servizi,
Con il comunicato stampa diffuso dall'OIC all'atto della approvazione del principio n 34 (lo scorso aprile 2023) venivano gli aspetti di rilievo del nuovo principio OIC 34:
- la principale novità in arrivo riguarda l’introduzione di tecniche contabili volte all’identificazione e valorizzazione delle “unità elementari di contabilizzazione”. Un unico contratto di vendita può infatti includere prestazioni diverse che richiedono una contabilizzazione separata. Ad esempio, può essere il caso della vendita di un macchinario associata alla prestazione di un servizio di manutenzione per un certo numero di anni. In quell’eventualità il ricavato della vendita del bene – secondo il nuovo principio contabile – deve essere separato dal corrispettivo del servizio di manutenzione e contabilizzato a parte. È stata comunque prevista una procedura semplificata per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese.
- altra rilevante novità del nuovo principio contabile riguarda la contabilizzazione dei ricavi per la prestazione di servizi. È stato chiarito in quali casi questi vanno rilevati al conto economico in base allo stato di avanzamento. Ad esito della consultazione pubblica, è stata tra l’altro inserita una specifica previsione riguardante le opzioni put or call (restituzione del bene oppure ricompra da parte della società). Si tratta in sostanza della forma traslata del diritto di reso, ipotesi già prevista per la cessione di asset materiali. Sia in caso di opzione call che di opzione put il venditore ne dovrà valutare la probabilità di esercizio. Qualora sia “ragionevolmente” certo che l’opzione di riacquisto non venga esercitata, l’operazione verrà contabilizzata come un’operazione di vendita. Diversamente l’operazione verrà contabilizzata come operazione di vendita con obbligo di riacquisto.
Per approfondimento leggi anche: L’OIC 34 “ricavi” definitivo per i bilanci dal 1° gennaio 2024
Attenzione al fatto che, per facilitare l’applicazione del nuovo principio contabile è stata aggiunta, in appendice, una guida applicativa con alcune fattispecie specifiche e diversi esempi che, seppure non sono parte integrante del principio, rispondono ad esigenze di chiarimento sollevate dagli stakeholder.
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Nuovo OIC 34: chiarimenti sull’applicazione
La Fondazione OIC ha pubblicato il 28 novembre una risposta in bozza ad uno specifico quesito sul nuovo documento OIC 34 sui ricavi. Si sottolinea che la risposta è in pubblica consultazione fino al giorno 11.12.2023 ed è possibile inviare commenti al seguente indirizzo: staffoic@fondazione.eu
Vediamo quesito e la risposta della Fondazione OIC.
Nuovo OIC 34: chiarimenti sull'applicazione
Nel dettaglio, l’OIC, organismo italiano di contabilità, ha ricevuto una richiesta di chiarimento in merito ai criteri previsti dai paragrafi A.5 – A.7 dall’OIC 34 Ricavi per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi.
In particolare è stato chiesto di chiarire se tali paragrafi dell’OIC 34 siano compatibili con l'attuale quadro normativo e quindi possano essere applicati prima dell'adozione dell'intero OIC 34 che avverrà a partire dal 2024.
La bozza di documento chiarisce che, in generale nell’OIC 34 non è prevista l’adozione anticipata al 2023, inoltre, il tema della rilevazione dei ricavi da parte di soggetti che operano in qualità di intermediari è stato già affrontato dall’OIC nella Newsletter di settembre 2017.
Da tale Newsletter si evince che il principio del trasferimento dei rischi e benefici era già presente sia nell’OIC 15 per la rilevazione dei ricavi e sia nell’OIC 13 per la rilevazione delle rimanenze di magazzino e pertanto si concludeva che:
“laddove la società non assuma alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti un’attività di intermediazione) non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né il costo d’acquisto della materia prima. Iscrive, invece, le commissioni ad essa spettanti e i ricavi derivanti da eventuali servizi prestati”.
Pertanto, dato che l’OIC 34 non prevede la possibile applicazione anticipata, applicando i principi contabili attualmente vigenti una società che non assume alcun rischio e beneficio rilevante non iscrive in bilancio né il ricavo derivante dalla vendita del bene, né il costo d’acquisto del bene.
Tale società, come chiarito dall’OIC 34, deve contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto di terzi e quindi iscrivere il valore della commissione ad essa spettante rappresentato da il ricavo derivante dalla vendita del bene al netto dei costi sostenuti per l’acquisto del bene stesso
Concludendo, la risposta dell'OIC, in consultazione fino all'11.12, ha confermato che, anche se non è prevista adozione anticipata per i principio suddetto, le disposizioni contenute nell’OIC 34 possono essere applicate già per i bilanci 2023, se confermati da principi generali preesistenti.