• Accertamento e controlli

    Atto tributario non notificato: quando partono i 60 giorni

    Chi acquisisce copia di un avviso di accertamento attraverso un’istanza di accesso agli atti non può attendere una successiva notificazione formale per impugnarlo.

    Dal momento in cui il contribuente ha piena ed effettiva conoscenza dell’atto decorre il termine perentorio di sessanta giorni previsto per il ricorso tributario, anche se la precedente notificazione è nulla o inesistente.

    È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 24973 del 3 settembre 2026, che ha rigettato il ricorso di un contribuente e confermato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta oltre il termine.

    La decisione si colloca nel solco dell’orientamento espresso pochi mesi prima dalla Cassazione con la sentenza n. 17183/2026, secondo cui la notificazione dell’atto impositivo non costituisce un requisito della sua esistenza o validità, ma una condizione di efficacia

    La piena conoscenza dell’atto può quindi assumere rilievo equivalente alla notificazione ai fini della decorrenza del termine per ricorrere.

    Il caso: l’avviso acquisito con l’accesso agli atti

    La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011.

    Il contribuente sosteneva di averne avuto conoscenza soltanto dopo aver presentato, nel maggio 2019, un’istanza di accesso agli atti. 

    L’Amministrazione finanziaria gli aveva consegnato copia del provvedimento il 12 giugno 2019, senza che tale consegna fosse avvenuta nell’ambito di un procedimento formale di notificazione.

    Il contribuente aveva quindi impugnato l’accertamento, contestando sia la validità della precedente notifica sia l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo.

    Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo irregolare la notificazione. 

    In appello, però, la decisione era stata riformata: il giudice aveva rilevato che il contribuente aveva ricevuto copia dell’avviso il 12 giugno 2019, mentre il ricorso era stato notificato soltanto il 13 novembre dello stesso anno, quindi ampiamente oltre i sessanta giorni.

    Da qui la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione.

    Piena conoscenza dell’avviso: da quando partono i 60 giorni

    La Cassazione distingue nettamente due questioni diverse, che non devono essere sovrapposte.

    La prima riguarda la validità e l’efficacia dell’atto sul piano sostanziale. 

    La seconda riguarda invece il termine entro il quale il contribuente deve proporre ricorso.

    Quanto a quest’ultimo profilo, la Corte osserva che il procedimento di notificazione serve a creare una situazione di conoscenza legale dell’atto

    Ma la conoscenza effettiva e piena del provvedimento offre una garanzia almeno equivalente, se non maggiore, rispetto alla semplice conoscibilità derivante dalla notifica.

    Per questa ragione, una volta dimostrato che il contribuente ha acquisito integralmente l’atto, il termine previsto dall’articolo 21 del Dlgs n. 546/1992 comincia a decorrere anche in assenza di una notificazione valida.

    La Cassazione aveva già sviluppato questo principio nella sentenza n. 17183/2026, affermando che la conoscenza effettiva dell’atto impositivo può essere equiparata alla notificazione e può quindi determinare la decorrenza del termine di impugnazione.

    Notifica viziata e decadenza dell’Amministrazione non sono la stessa cosa

    Un passaggio centrale dell’ordinanza riguarda la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento.

    Nel caso esaminato, la Corte riconosce che, quando il contribuente aveva acquisito copia dell’atto nel giugno 2019, il termine entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto esercitare il potere impositivo era già decorso.

    Questo elemento, tuttavia, non consentiva al contribuente di proporre ricorso senza limiti di tempo.

    La Cassazione precisa infatti che la decadenza dell’Amministrazione rappresenta un’eccezione in senso stretto, che deve essere fatta valere tempestivamente dalla parte interessata e non può essere rilevata d’ufficio.

    Diverso è il caso della tardività del ricorso. Il mancato rispetto del termine perentorio di sessanta giorni incide infatti sull’ammissibilità stessa dell’impugnazione e può essere rilevato d’ufficio dal giudice.

    In altri termini, anche un’eccezione potenzialmente fondata sulla decadenza dell’ufficio deve essere proposta attraverso un ricorso tempestivo.

    L’accesso agli atti può quindi far decorrere il termine

    Il principio ha conseguenze operative importanti.

    Quando il contribuente ottiene copia integrale di un avviso tramite accesso agli atti, richiesta documentale o altra modalità che consenta di provare con certezza la piena conoscenza del provvedimento, non è prudente attendere una nuova notificazione formalmente corretta.

    Da quel momento può infatti iniziare a decorrere il termine di sessanta giorni per l’impugnazione.

    Questo non significa che ogni generica notizia dell’esistenza dell’atto sia sufficiente. È necessario che vi sia piena conoscenza del provvedimento e, in presenza di una notificazione nulla, spetta all’Amministrazione dimostrare quando tale conoscenza sia stata effettivamente acquisita.

    La Cassazione ha ribadito anche nella sentenza n. 17183/2026 che, quando la notifica è invalida, grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare il momento in cui il contribuente ha avuto effettiva conoscenza dell’atto.

    La Cassazione supera l’orientamento contrario

    L’ordinanza n. 24973/2026 si inserisce inoltre in un contrasto interpretativo emerso nella giurisprudenza più recente.

    Alcune decisioni del 2025 avevano sostenuto che la conoscenza occasionale dell’atto non potesse essere equiparata alla conoscenza legale derivante da una regolare notificazione.

    La Cassazione sceglie invece di dare continuità all’orientamento opposto, già sviluppato nella sentenza n. 17183/2026, valorizzando anche i principi generali del processo amministrativo, nel quale il termine per impugnare può decorrere dalla notificazione, dalla comunicazione oppure dalla piena conoscenza del provvedimento.

    Cosa devono fare contribuenti e professionisti

    Dal punto di vista pratico, il messaggio della pronuncia è chiaro: la mancanza o l’irregolarità della notificazione non consente di rinviare indefinitamente l’impugnazione quando l’atto è ormai pienamente conosciuto.

    Se il contribuente riceve copia dell’avviso tramite accesso agli atti, diventa quindi essenziale:

    • individuare con precisione la data di acquisizione del documento;
    • verificare immediatamente il termine di sessanta giorni;
    • valutare nello stesso ricorso tutti i vizi dell’atto e della notificazione;
    • eccepire tempestivamente anche l’eventuale decadenza dell’Amministrazione.

    Per gli uffici, invece, assumono particolare rilevanza i documenti capaci di provare la data della conoscenza effettiva, come istanze di accesso, verbali di consegna, ricevute e corrispondenza intercorsa con il contribuente.

    In sintesi, la Cassazione stabilisce che la piena conoscenza dell’atto impositivo può far decorrere il termine di sessanta giorni per il ricorso anche quando la notificazione manca o è viziata.

    FAQ

    Se l’avviso di accertamento non è stato notificato, il termine di 60 giorni decorre comunque?

    Sì, secondo la Cassazione il termine può decorrere anche dalla piena ed effettiva conoscenza dell’atto, purché questa sia certa e dimostrabile.

    L’accesso agli atti può far partire il termine per il ricorso?

    Sì. Se attraverso l’accesso agli atti il contribuente riceve copia integrale del provvedimento, quella data può rappresentare il momento iniziale dei sessanta giorni.

    Chi deve provare la data della conoscenza dell’atto?

    Quando la notificazione è nulla o manca, l’onere di dimostrare quando il contribuente abbia acquisito piena conoscenza dell’atto grava sull’Amministrazione.

    La decadenza dell’Amministrazione può essere rilevata d’ufficio?

    No. La decadenza dal potere impositivo costituisce un’eccezione che deve essere tempestivamente sollevata dal contribuente.

    Title SEO: Avviso ottenuto con accesso agli atti: ricorso entro 60 giorni

    Meta description: Cassazione n. 24973/2026: chi acquisisce l’avviso con accesso agli atti deve impugnarlo entro 60 giorni dalla piena conoscenza.

  • Accertamento e controlli

    Credito d’imposta pignorato: se l’Agenzia lo nega decide il giudice ordinario

    Con l’ordinanza n. 24845 del 29 agosto 2026 le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono il riparto di giurisdizione quando, nell’ambito di un pignoramento presso terzi, l’Agenzia delle Entrate contesta l’esistenza di un credito d’imposta. L’accertamento necessario alla procedura esecutiva spetta al giudice ordinario, mentre il contribuente può impugnare la dichiarazione negativa dell’Amministrazione davanti al giudice tributario.

    Credito d’imposta pignorato: cosa ha deciso la Cassazione

    Chi decide se un credito d’imposta sottoposto a pignoramento esiste davvero quando l’Agenzia delle Entrate, chiamata come terzo pignorato, rende una dichiarazione negativa?

    A rispondere sono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24845 del 29 agosto 2026, intervenuta sul delicato confine tra giurisdizione ordinaria e tributaria.

    Secondo la Suprema Corte, l’accertamento dell’obbligo del terzo previsto dagli articoli 548 e 549 del codice di procedura civile appartiene al giudice ordinario, anche quando il credito oggetto dell’esecuzione è un credito tributario vantato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

    La ragione sta nella natura dell’accertamento: il giudice dell’esecuzione verifica l’esistenza del credito esclusivamente per stabilire se esso possa essere assoggettato al pignoramento in corso.

    Il caso: l’Agenzia delle Entrate rende una dichiarazione negativa

    La controversia nasce nell’ambito di un pignoramento presso terzi avente ad oggetto un credito d’imposta vantato dal debitore esecutato nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

    L’Agenzia delle Entrate, in qualità di terzo pignorato, aveva dichiarato che il credito non sussisteva.

    Da qui il problema: la contestazione di tale dichiarazione deve essere decisa dal giudice dell’esecuzione oppure dal giudice tributario?

    Le Sezioni Unite scelgono la prima soluzione per quanto riguarda la procedura esecutiva.

    A seguito delle modifiche apportate negli anni agli articoli 548 e 549 c.p.c., infatti, l’accertamento dell’obbligo del terzo costituisce oggi un subprocedimento interno all’esecuzione forzata.

    Perché decide il giudice ordinario

    Il punto centrale della pronuncia è rappresentato dagli effetti dell’accertamento.

    La decisione del giudice dell’esecuzione non stabilisce in via definitiva se il contribuente abbia o meno diritto al credito fiscale.

    Serve soltanto a verificare, nell’ambito di quella specifica procedura, se il credito possa essere pignorato.

    In altri termini, l'accertamento non produce un giudicato generale sull’esistenza o sull’ammontare del credito vantato nei confronti dell’Agenzia.

    Per questo motivo, secondo le Sezioni Unite, non si invade la giurisdizione tributaria: il giudice ordinario compie un accertamento funzionale alla sola esecuzione.

    La dichiarazione negativa dell’Agenzia può però essere impugnata

    La pronuncia contiene una precisazione particolarmente importante per il contribuente.

    La dichiarazione negativa resa dall’Agenzia delle Entrate quale terzo pignorato conserva infatti la natura di atto espressivo del potere impositivo dell’Amministrazione finanziaria.

    Il debitore esecutato può quindi contestarla davanti al giudice tributario, rispettando i termini previsti dalla legge.

    Si vengono così a creare due piani distinti:

    • davanti al giudice ordinario si stabilisce se il credito possa essere utilizzato nella specifica procedura esecutiva;
    • davanti al giudice tributario il contribuente può contestare nel merito il diniego dell’Agenzia sull’esistenza del credito fiscale.

    È questo il passaggio più rilevante dell’ordinanza n. 24845/2026.

    Pignoramento dei crediti fiscali: cosa cambia in pratica

    La decisione delle Sezioni Unite chiarisce quindi un problema operativo non secondario.

    Quando il creditore pignora presso l’Agenzia delle Entrate un credito fiscale spettante al proprio debitore e l’Amministrazione rende una dichiarazione negativa, non è necessario interrompere la procedura esecutiva in attesa di una pronuncia del giudice tributario.

    Il giudice dell’esecuzione può accertare incidentalmente l’esistenza del credito ai fini del pignoramento.

    La sua decisione, tuttavia, vale soltanto nell’ambito dell’esecuzione e non determina definitivamente il rapporto tributario tra contribuente e Fisco.

    In sintesi, con l’ordinanza n. 24845/2026 la Cassazione stabilisce che, nell’espropriazione presso terzi avente ad oggetto un credito tributario: l’accertamento dell’obbligo del terzo compete al giudice ordinario perché è interno alla procedura esecutiva e produce effetti limitati a quella procedura.

    Resta invece ferma la possibilità per il contribuente di rivolgersi al giudice tributario contro la dichiarazione negativa resa dall’Agenzia delle Entrate. 

    La Corte di Cassazione ha classificato ufficialmente la pronuncia nella materia dell’“espropriazione presso terzi”.

    FAQ – Pignoramento dei crediti d’imposta

    Chi decide sull’esistenza di un credito d’imposta oggetto di pignoramento presso terzi?
    Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 24845/2026, l’accertamento necessario nell’ambito della procedura esecutiva spetta al giudice ordinario, anche quando il terzo pignorato è l’Agenzia delle Entrate e il credito ha natura tributaria.

    Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate dichiara che il credito d’imposta non esiste?
    La dichiarazione negativa dell’Agenzia non impedisce al giudice dell’esecuzione di verificare l’esistenza del credito ai fini del pignoramento. Il contribuente può inoltre contestare il diniego dell’Amministrazione davanti al giudice tributario.

    Bisogna rivolgersi al giudice ordinario o al giudice tributario?
    Dipende dalla finalità. Il giudice ordinario decide sull’esistenza del credito ai fini della specifica procedura esecutiva. Il giudice tributario, invece, può essere chiamato a pronunciarsi sul rapporto fiscale e sulla legittimità della posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate.

    La decisione del giudice dell’esecuzione stabilisce definitivamente che il credito d’imposta esiste?
    No. L’accertamento effettuato nell'ambito del pignoramento ha effetti limitati alla procedura esecutiva e non produce un accertamento definitivo del rapporto tributario.

    Un credito d’imposta può essere pignorato presso l’Agenzia delle Entrate?
    La natura tributaria del credito non esclude di per sé l'accertamento nell'ambito dell'espropriazione presso terzi. Proprio il caso esaminato dalle Sezioni Unite riguardava un credito fiscale vantato dal debitore esecutato nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

    Il contribuente può impugnare la dichiarazione negativa dell’Agenzia delle Entrate?
    Sì. Le Sezioni Unite distinguono l'accertamento compiuto dal giudice dell'esecuzione dalla tutela del contribuente rispetto alla posizione assunta dall'Amministrazione. Quest'ultima può essere contestata davanti al giudice tributario, nei termini applicabili.

    La causa tributaria blocca automaticamente il pignoramento?
    No. I due giudizi operano su piani differenti. L'accertamento svolto dal giudice ordinario è funzionale alla procedura esecutiva, mentre il giudizio tributario riguarda il rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

    Qual è la novità dell’ordinanza n. 24845/2026?
    Le Sezioni Unite chiariscono il riparto di giurisdizione dopo le modifiche agli articoli 548 e 549 c.p.c.: l'accertamento dell'obbligo del terzo è oggi interno alla procedura esecutiva e spetta quindi al giudice ordinario, pur restando ferma la tutela davanti al giudice tributario sul rapporto fiscale.

  • Accertamento e controlli

    Accertamento annullato: il Fisco può rifarlo. La Cassazione chiarisce quando è possibile

    L’Amministrazione finanziaria può annullare in autotutela un avviso di accertamento durante il processo e successivamente emetterne uno nuovo. 

    Ma ci sono due condizioni decisive: 

    1. non deve essere scaduto il termine per l’accertamento 
    2. sul precedente atto non deve essersi formato un giudicato

    È quanto emerge dall’ordinanza n. 24037 del 26 luglio 2026 della Corte di Cassazione.

    Un avviso di accertamento viziato può essere annullato dall’Amministrazione finanziaria anche mentre è ancora in corso il giudizio e può essere successivamente sostituito con un nuovo provvedimento.

    L’annullamento in autotutela del primo atto determina infatti la cessazione della materia del contendere, ma questo non significa che la precedente decisione del giudice diventi automaticamente definitiva sulla pretesa tributaria.

    È il principio ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24037 del 26 luglio 2026, con la quale è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate e cassata con rinvio la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.

    Accertamento annullato e rifatto: il caso esaminato dalla Cassazione

    La controversia trae origine dal classamento di un immobile adibito ad abitazione principale.

    I proprietari avevano presentato tramite procedura Docfa una proposta di classamento dell'immobile nella categoria catastale A/7. L'Agenzia delle entrate aveva però rettificato il classamento, attribuendo la categoria A/1 e una rendita catastale più elevata rispetto a quella proposta.

    I contribuenti avevano quindi impugnato il primo avviso, ottenendone l'annullamento per carenza di motivazione.

    L'Agenzia aveva presentato appello contro la decisione ma, mentre il giudizio era ancora pendente, aveva deciso di intervenire in autotutela, annullando l'atto originario.

    Il processo relativo al primo avviso si era così concluso con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

    Successivamente, però, l'Amministrazione aveva emesso un nuovo avviso di accertamento, eliminando il vizio di motivazione presente nel precedente provvedimento.

    Il nuovo avviso viene nuovamente impugnato

    Anche il secondo accertamento è stato contestato dai contribuenti.

    Secondo il giudice di primo grado, il nuovo atto non poteva essere considerato legittimo perché, dopo l'estinzione del precedente giudizio di appello, si sarebbe formato un giudicato.

    Una conclusione condivisa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, secondo la quale la cessazione della materia del contendere aveva reso definitiva la precedente sentenza che aveva annullato l'accertamento per carenza di motivazione.

    L'Agenzia delle entrate ha portato la questione davanti alla Cassazione, sostenendo invece che non si fosse formato alcun giudicato sostanziale sulla fondatezza della pretesa tributaria.

    Il primo atto, infatti, era stato annullato per un vizio relativo alla motivazione e non perché fosse stata accertata nel merito l'infondatezza della pretesa fiscale.

    Autotutela anche durante il processo: cosa dice la Cassazione

    La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ribaltando la decisione dei giudici toscani.

    Richiamando il proprio orientamento giurisprudenziale e, in particolare, la sentenza delle Sezioni Unite n. 30051 del 2024, la Cassazione ha ricordato che il potere di autotutela tributaria trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva, buon andamento e legalità dell'azione amministrativa.

    Da questi principi deriva la possibilità per l'Amministrazione di annullare un atto impositivo viziato e sostituirlo con un nuovo provvedimento, sia quando il vizio ha natura formale sia quando ha natura sostanziale.

    Il nuovo atto può contenere anche una maggiore pretesa tributaria, purché siano rispettate due condizioni fondamentali: il potere di accertamento non deve essere decaduto e sull'atto originario non deve essere intervenuta una sentenza passata in giudicato.

    L'autotutela sostitutiva, inoltre, può essere esercitata anche mentre il processo è ancora in corso.

    Cessazione della materia del contendere: perché non si forma automaticamente il giudicato

    È proprio questo uno dei passaggi centrali della pronuncia.

    Quando l'Amministrazione annulla in autotutela l'atto oggetto della controversia, viene meno l'interesse delle parti a proseguire il processo. Il giudizio può quindi estinguersi per cessazione della materia del contendere.

    Ciò può accadere in qualsiasi fase processuale, dal primo grado fino all'appello e al giudizio davanti alla Cassazione.

    Ma l'estinzione del processo non equivale a una conferma della sentenza precedentemente impugnata e, soprattutto, non determina automaticamente la formazione di un giudicato sostanziale sul rapporto tributario.

    Nel caso esaminato, la sentenza di primo grado era stata impugnata dall'Agenzia e l'annullamento in autotutela era intervenuto prima che l'appello fosse definito.

    Per la Cassazione, quindi, non poteva considerarsi consolidata una decisione definitiva sulla fondatezza della pretesa fiscale.

    Quando il Fisco può emettere un nuovo accertamento

    Il principio che emerge dall'ordinanza assume particolare importanza per i contribuenti che si trovano a contestare un atto dell'Amministrazione finanziaria.

    L'annullamento in autotutela dell'accertamento durante il processo non impedisce di per sé al Fisco di emettere un nuovo atto.

    L'Amministrazione conserva questa possibilità finché non è decorso il termine previsto per esercitare il potere di accertamento e finché sull'atto originario non è intervenuta una sentenza passata in giudicato.

    Nel caso affrontato dalla Cassazione, inoltre, il primo accertamento era stato annullato per un problema di motivazione e non in seguito a una decisione definitiva che avesse escluso nel merito la fondatezza della pretesa fiscale.

    La conclusione della Suprema Corte è stata quindi quella di cassare la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.

  • Accertamento e controlli

    Indagini finanziarie e doppia attività: spetta al contribuente l’onere della prova

    Con la Pronuncia n 21095/2026 la Cassazione ha statuito che se un contribuente è sottoposto a indagini finanziari e esercita tanto la professione quando attività di impresa, ha l'onere della prova sui maggiori redditi al fine di dimostrare da quale attività provengano.

    Indagini finanziarie e doppia attività: spetta al contribuente l’onere della prova

    La Cassazione, con recente sentenza, ha statuito che se si voglia contestare l’imputazione dei maggiori componenti positivi derivanti dalle movimentazioni dei conti correnti relativi a una delle due attività di cui si è titolare per superare la presunzione legale relativa in materia di indagini finanziarie, occorre fornirne la prova contraria. 

    L’Agenzia delle entrate emetteva un accertamento a carico di un contribuente esercente due attività:

    • lavoro autonomo in qualità di avvocato
    • impresa come azienda agricola dedita alla produzione di vini da tavola

    uil tutto con una sola partita Iva.

    Dalle indagini finanzairie emergeva maggiore imponibile dalla movimentazione del conto bancario imputato dall'ufficio alla professione di avvocato.

    La contabilità della impresa agricola non rilevava nessuna anomalia. Secondo l’avvocato l’Agenzia non avrebbe assolto al proprio onere probatorio, dimostrando di fatto a quale delle due attività fosse concretamente attribuibile la maggiore pretesa.

    Sempre secondo il professionista soltanto a seguito di tale dimostrazione, sarebbe scattato l’onere della prova a suo carico di fornire prova contraria in relazione ai movimenti contestati.

    La suprema Corte ha bocciato la tesi del contribuente stabilendo che, avendo il contribuente utilizzato la stessa partita Iva per le due attività svolte, gravava su di lui l’onere di indicare, in maniera analitica e dettagliata, la riconducibilità di ciascuna operazione bancaria contestata, all’una o all’altra delle attività e di fornire la prova contraria indicata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in ossequio al principio di vicinanza della prova.

    L'assunto si base sulla disciplina delle indagini finanziarie contenuta dall’articolo 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del Dpr n. 600/1973.

    In base a tale norma, i dati e gli elementi riguardanti i rapporti e le operazioni finanziarie sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che, al contrario che non rilevano, allo stesso fine.

    E' bene specificare che la giurisprudenza consolidata ha più volte statuito che le presunzioni che assistono le indagini finanziarie sono di tipo legale relativo, il Fisco è soltanto tenuto a dimostrare le movimentazioni bancarie, senza null’altro dover provare ai fini dell’accertamento, mentre grava sul contribuente l’onere della prova contraria.

    In pratica tutti i movimenti sui conti bancari dell’imprenditore, si presumono riferiti all’attività economica del contribuente, configurando una presunzione legale relativa che li assimila al reddito di impresa, superabile dallo stesso contribuente mediante l’indicazione del beneficiario delle somme prelevate e la dimostrazione che esse siano state considerate nella determinazione della base imponibile ovvero siano estranee alla produzione del reddito. 

    Per assolvere a tele onere, non è sufficiente che il contribuente fornisca una prova generica ma è invece necessaria una prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente irrilevanza fiscale.

  • Accertamento e controlli

    Controlli dichiarazione 2023: documenti a settembre

    Più tempo per i controlli formali delle dichiarazioni, questo è il risultato della interlocuzione tra De Nuccio presidente dei commercialisti e l'Agenzia delle Entrate di Carbone.

    Vediamo i dettagli da comunicato stampa del CNDCEC, e i termini di scadenza per invio dei documenti alle Entrate.

    Controlli dichiarazione 2023: slitta a settembre il termine per i documenti

    Nel comunicato pubblicato sul sito del CNDCEC il Presidente De Nuccio ha affermato che “Si consente così ai contribuenti e ai professionisti di gestire gli adempimenti richiesti con maggiore serenità”

    In particoalre, ci sarà più tempo per trasmettere la documentazione richiesta nell’ambito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2023, previsto dall’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973. 

    Tra maggio e giugno l’Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti numerose richieste di esibizione documentale, fissando in trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il termine per l’invio della documentazione necessaria.

    A seguito delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, come già espressamente indicato nelle comunicazioni trasmesse ai contribuenti, “in ogni caso, la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il suddetto termine” di trenta giorni, previsto dall’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente.

    Un chiarimento particolarmente importante per professionisti e contribuenti commentato da De Nuccio che ha specificato: “abbiamo ritenuto necessario intervenire perché il termine dei trenta giorni si colloca in una delle fasi più complesse dell’anno per gli studi professionali, già fortemente impegnati nella stagione dichiarativa e dei versamenti. Per questo abbiamo avviato un confronto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, rappresentando le criticità organizzative che tale tempistica avrebbe determinato e prospettando l’opportunità di uno slittamento successivo alla pausa estiva. L’interlocuzione ha prodotto un importante chiarimento: l’Agenzia ha confermato che la documentazione sarà comunque esaminata anche se trasmessa oltre il termine di trenta giorni indicato nelle comunicazioni e che restano pienamente applicabili le disposizioni sulla sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre per l’invio dei documenti e delle informazioni richieste. Si tratta di un chiarimento particolarmente rilevante perché consente ai contribuenti e ai professionisti di gestire gli adempimenti richiesti con maggiore serenità.”.

    In proposito è stato inoltre precisato che agli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate hanno ricevuto indicazioni affinché non si proceda alla comunicazione degli esiti del controllo formale nei casi in cui il termine per la risposta sia già scaduto in questi giorni o comunque sia in scadenza prima del periodo di sospensione estiva. Leggi anche Sospensione agosto: tutti termini che slittano.

    Considerando il periodo nel quale sono state recapitate le comunicazioni, è ragionevole ritenere che la documentazione potrà essere trasmessa senza effetti pregiudizievoli anche nei primi quindici giorni di settembre”.

  • Accertamento e controlli

    Novità del cassetto fiscale: avvisi di liquidazione e accertamento parziale:

    Le Entrate con il Provvedimento n 210791 del 16 lgulio hanno dato il via ad una importante novità per il Cassetto Fiscale.

    Saranno disponibili:

    • avvisi di liquidazione,
    • avvisi di accertamento parziale,

    per tutti i contribuenti nel cassetto fiscale seguendo le istruzioni di seguito dettagliate.

    Con avviso delle Entrate si dà il via dal 29 luglio al servizio per consultare nel cassetto fiscale gli avvisi di accertamento parziale “automatizzati”.

    Riepiloghiamo la novità contenuta nel provvedimento.

    Avvisi di accertamento parziale: via alla consultazione del 29 luglio

    Il porvvedimento in oggetto, in attuazione dell’art. 23 del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1,per afforzare il contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, le Entrate annunciano e dettano le regole della novità del cassetto fiscale per tutti i contribuenti.

    Nella sezione “L’Agenzia scrive” due categorie di atti, con i relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale:

    1. gli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli artt. 15 e ss. del DPR 601/73 e della nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86
    2.  gli avvisi di accertamento parziale “automatizzati” ex art. 41-bis del DPR 600/73.

    Con riferimento a tali avvisi sono rese disponibili anche le seguenti informazioni inerenti allo stato del relativo iter procedimentale:

    • “notificato”;
    • “definito con pagamento (ex art. 15 d.lgs. 218/97)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso mediante versamento per intero delle somme dovute a titolo di imposta e interessi e delle sanzioni ridotte a un terzo, previa rinuncia alla presentazione del ricorso;
    •  “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione delle sole sanzioni contenute nell’avviso da parte del contribuente che, beneficiando della riduzione delle stesse a un terzo, previa rinuncia alla definizione dell’avviso ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno
      1997, n. 218, si è riservato la facoltà di presentare ricorso sulle imposte e sugli interessi;
    •  “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97), presenza ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione delle sole sanzioni contenute nell’avviso da parte del contribuente che, beneficiando della riduzione delle stesse ad un terzo, previa rinuncia alla definizione dell’avviso ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. n. 218 del
      1997, ha presentato ricorso per le imposte e per gli interessi;
    • “mancata opposizione alla notifica”: lo stato in questione è utile a tracciare l’inerzia del contribuente che non si è avvalso della facoltà di definire l’atto ai sensi degli articoli 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ovvero di presentare ricorso;
    •  “definito con pagamento (pace fiscale)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. “pace
      fiscale”);
    • “definito con pagamento (tregua fiscale)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, commi da 179 a 185 (c.d. “tregua fiscale”);
    • “definito con pagamento (adesione)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto dell’accertamento con adesione di cui al d.lgs. n. 218 del 1997;
    • “annullato con provvedimento di autotutela totale”;
    • “presenza del provvedimento di autotutela parziale”;
    • “presenza ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare la presenza di contenzioso pendente;
    • “definito da ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare la presenza di pronuncia divenuta definitiva a seguito di passaggio in giudicato.

    Con riguardo allo stato inerente alla presenza del provvedimento di autotutela parziale, si precisa che la relativa informazione è presente fino al momento in cui, negli applicativi di ausilio agli Uffici, non risulta riportato un successivo stato dell’iter procedimentale, relativo all’avviso oggetto di autotutela, tra quelli sopra indicati. Tale successivo stato dell’iter procedimentale sovrascrive l’esito presenza del provvedimento di autotutela parziale.

    Gli avvisi e i provvedimenti sono messi a disposizione nel Cassetto fiscale dal giorno successivo a quello in cui è stata trasmessa negli applicativi centralizzati di ausilio agli Uffici la relativa data di notifica ai contribuenti.

    Le informazioni sono rese disponibili, invece, dal giorno successivo a quello in cui le stesse risultano trasmesse nei citati applicativi.

    Nel caso in cui i provvedimenti di autotutela parziale o totale siano gestiti con gli applicativi di ausilio agli Uffici ma non firmati digitalmente tramite i medesimi applicativi, è riportata nel Cassetto fiscale solo l’informazione della presenza degli stessi.
    In fase di prima applicazione, la consultazione degli avvisi e dei provvedimenti di autotutela totale o parziale è consentita esclusivamente ai contribuenti ai quali sono indirizzati gli avvisi e provvedimenti stessi, nonché ai loro rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori) e alle persone di fiducia preventivamente autorizzati con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 332731 del 22 settembre 2023.

    Attenzione al fatto che l’Agenzia delle Entrate ha reso noto l’avvio del nuovo servizio che permette di consultare, nella sezione “L’Agenzia scrive” del cassetto fiscale, determinate tipologie di avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti “automatizzati”, con i relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale.

    Per gli avvisi saranno disponibili anche informazioni sullo stato dell’iter procedimentale.

    La consultazione è al momento riservata ai contribuenti destinatari degli atti, ai loro rappresentanti legali e alle persone di fiducia preventivamente autorizzate.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    CPB: chi rinnova avrà anche una sanatoria

    Chi aderisce al CPB 2026-2027 potrebbe avere anche la sanatoria del ravvedimento speciale.

    Spunta un emendamento al testo del bollinato del Decreto legislativo Omnibus che vorrebbe intervenire anche sul concordato preventivo biennale.

    Si vuole rendere più appetibile il CPB con una norma che toglierebbe il visto di conformità per gli aderenti "fedeli" al patto col fisco. 

    Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.

    CPB: altri premi per le PIVA che aderiscono, vediamo quali

    Il Decreto Omnibus bollinato e al vaglio delle commissioni tecniche prima della definitiva approvazione, prevista nel CdM del 4 agosto prossimo.

    Il testo potrebbe portare ad un pacchetto di novità semplificative a livello fiscale.

    Tra queste, vi è un emendamento all'Omnibus  che riguarda il CPB e la sua appetibilità per coloro i quali lo confemeranno anche quest'anno.

    I professionisti sono in ballo per la valutazione della adesione al concordato preventivo biennale e il Governo per renderlo più appetibile, vorrebbe emedare il testo dell'Omnibus con una norma che prevederebbe quando segue:

    • introdurre l'esonero dal visto di conformità per compensare crediti non oltre i 100.000 euro per l’Iva e non oltre i 70.000 euro per imposte dirette e Irap.

    Inoltre, si aggiungerebbe il taglio di due anni dei termini a disposizione del Fisco per gli accertamenti e taglio degli interessi per i versamenti a rate per le dichiarazioni dei redditi. 

    Il Parlamento valuta anche un tentativo di chiedere al Governo la replica per il ravvedimento speciale, cioè la sanatoria del passato per chi accetta il patto sul futuro.

    La misura a vantaggio delle PIVA aderenti al CPB con rinnovo, sarbbe però molto onerosa è di difficile applicazione

    Dalle commissioni tecniche arriva anche  l'ipotesi di prevedere ulteriori benefici: 

    • pagamenti a rate saldi e acconti delle imposte dovute senza interessi; 
    • disapplicazione delle maggiorazioni degli acconti determinati con il metodo storico; 
    • clausola di salvaguardia per consentire l’ampliamento della compagine sociale senza esclusione o cessazione dal concordato solo se i nuovi soci o associati abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito non superiori a 35mila euro. 

    In attesa del prossimo Cdm, si attende di poter visionare eventuali norme emedative, quantomeno le più probabili per approfondimento delle ipotesi elencate filtrate, attualemente come indiscrezioni alla stampa.

  • Accertamento e controlli

    I controlli del Fisco: dati di luglio dell’Agenzia delle Entrate

    Con un comunicato stampa di fine luglio le Entrate replicano a notizie false diffuse sulla stampa web relativamente alle lettere di compliance.

    In sintesi l'Ade afferma che "Non corrisponde al vero la notizia veicolata tramite alcuni articoli di stampa secondo cui Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) starebbero tempestando i contribuenti con l’invio di lettere di compliance, cartelle e altre comunicazioni nel mese di luglio"

    Vediamo tutti i dettagli si seguito per tranquillizzare contribuenti e professionisti che li seguono.

    Lettere di compliance luglio 2026: i dati del Fisco

    L'ade riporta i dati ufficiali sulle lettere di comoliance inviate ai cittadini:       

    • le lettere di compliance calendarizzate per il mese di luglio rappresentano il 9% del totale annuale;         
    • le comunicazioni di irregolarità inviate nel mese di luglio ad oggi sono diminuite, rispetto a quelle dell’analogo periodo del 2025, di oltre il 40% e rappresentano il 7,6 % del totale annuale;           
    • le cartelle del primo semestre 2026, che AdeR è tenuta a produrre sulla base dei carichi affidati dai diversi enti creditori, si sono ridotte del nove per cento (9%) rispetto a quelle prodotte nel corrispondente periodo del 2025.

    Appare, quindi, evidente che non si sta verificando alcuna concentrazione anomala e che, al contrario, le agenzie, nonostante il blocco operativo previsto per due mesi (agosto e dicembre) su dodici, sono riuscite a pianificare le rispettive attività in modo da evitare qualsivoglia sovraccarico nei mesi precedenti o susseguenti a quelli per i quali il legislatore ha disposto la sospensione degli invii. Inoltre, va segnalato che Agenzia delle entrate-Riscossione, allo scopo di agevolare i contribuenti, sospende l’attività di notifica per tutto il mese di agosto ad eccezione degli atti urgenti e inderogabili. Non si riscontra, quindi, alcuna forzatura, né anomala concentrazione in specifici periodi dell’anno.

    I controlli del Fisco: come stanno procedendo a luglio 2026

    Scadenze – Per quanto concerne le lettere di compliance, le stesse non prevedono una scadenza entro la quale il contribuente deve attivarsi per fornire chiarimenti, ben potendo le relative interlocuzioni con gli Uffici essere avviate dopo il mese di agosto.

    Per quanto riguarda, invece, le comunicazioni di irregolarità, grazie alla riforma fiscale il contribuente dispone ora di sessanta giorni (fino al 2024 il termine era di 30 giorni) per chiarire la sua posizione o pagare l’importo richiesto anche avvalendosi di una rateazione fino a 5 anni. Va inoltre ricordato che tale termine è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre e, di conseguenza, anche per le comunicazioni di irregolarità non si verifica alcun adempimento in scadenza nel mese di agosto. 

    Relativamente ai controlli formali (art. 36-ter DPR n. 600/73), come già precisato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l’Agenzia prenderà in considerazione anche i documenti presentati oltre il termine di 30 giorni. Quindi, anche in questo caso, non sussiste alcuna scadenza a carico dei contribuenti per il mese di agosto.

    Da ultimo va segnalata la sospensione nel mese di agosto dei termini di impugnazione delle cartelle di pagamento e degli atti.

  • Accertamento e controlli

    Adempimento collaborativo e rischi fiscali: istruzioni ADE

    Con il Provvedimento n 200904 del 6 luglio le Entrate approvano ulteriori specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente ad integrazione di provvedimenti precedenti.

    Controllo rischio fiscale TCF e obbligo di mappatura

    L’articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ha introdotto nell’ordinamento il Regime di adempimento
    collaborativo
    al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, nonché di realizzare condizioni di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di ridurre il contenzioso.
    La successiva legge 9 agosto 2023, n. 111, in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il Regime con interventi mirati che sono stati attuati con il decreto
    legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 e con il decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108.
    Nell’ambito delle richiamate disposizioni di attuazione, un rilievo centrale hanno assunto le misure, introdotte nell’articolo 4 del Decreto, volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale “TCF” e a prevederne l’obbligo di adozione e di certificazione a carico dei contribuenti che intendono aderire al Regime.
    E’ stata prevista, in particolare, al comma 1 dell’articolo 4 del Decreto, l’obbligatoria mappatura anche dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili adottati dai contribuenti.
    In tale contesto, il comma 1-quater dell’articolo 4 del Decreto ha altresì disposto la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite linee guida contenenti indicazioni per la costruzione e l’aggiornamento di un efficace
    TCF e per la relativa certificazione e attestazione dell’efficacia operativa.

    Al fine di assicurare l’aggiornamento e l’integrazione delle medesime linee guida anche con riguardo alla mappatura dei rischi derivanti dai principi contabili, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 383481 del 10
    ottobre 2024 è stato istituito un tavolo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti designati dall’Agenzia delle entrate e dall’Organismo Italiano di Contabilità.
    Il predetto tavolo tecnico cura la redazione di specifiche istruzioni in ordine alla mappatura e alla gestione dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili, attraverso la predisposizione di documenti da allegare, di volta in volta, alle
    medesime linee guida, e aventi a oggetto le particolari casisistiche oggetto dell’approfondimento congiunto e del confronto.
    Nel richiamato quadro normativo, le prime linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e per la certificazione del sistema, sono state approvate
    con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025.
    Il citato Provvedimento, al paragrafo 1.3., ha previsto che le stesse linee guida possano essere periodicamente aggiornate o integrate anche mediante l’allegazione di ulteriori specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi
    fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, incluse quelle derivanti dai lavori istituzionali del tavolo tecnico.
    In attuazione di quanto disposto con il Provvedimento del 10 gennaio 2025, le specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente sono state poi approvate con
    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 321934 del 7 agosto 2025 e con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 33973 del 28 gennaio 2026.
    I documenti allegati alle linee guida approvate dai richiamati Provvedimenti hanno avuto ad oggetto le seguenti casistiche di rischi fiscali derivanti dall’adozione dei principi contabili:

    • “Recesso anticipato da un contratto di commodity swap: trattamento contabile e fiscale”;
    • “Trattamento contabile, ai fini delle imposte sui redditi, del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie”;
    • “Emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero: trattamento contabile e fiscale”;
    • “Possibilità di retrodatare una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS”;
    • “Trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option/grant da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali”.

    Mappatura obbligatoria rischi fiscali: istruzioni ADE

    Il Provvedimento del 6 luglio approva le ulteriori specifiche istruzioni per la mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dai contribuenti, elaborate dai rappresentanti del predetto tavolo tecnico di lavoro ad aggiornamento e integrazione.

    In dettaglio, le casistiche di rischio fiscale di cui ai documenti allegati al presente Provvedimento sono le seguenti:

    a) “Trattamento contabile delle cripto-valute”;

    b) “Trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura”.

    Infine, con l’intento di semplificare l’azione amministrativa e di rendere più efficace il risultato perseguito, consistente nella conoscibilità delle ulteriori specifiche istruzioni che potranno essere adottate per la mappatura del rischio fiscale derivante dai principi contabili, il presente Provvedimento dispone che i futuri interventi di integrazione e aggiornamento delle linee guida potranno avvenire, in via automatica, anche attraverso la pubblicazione della nuova versione, integrata e aggiornata, nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate riservata al regime di Adempimento collaborativo.

  • Accertamento e controlli

    CPB: tutte le regole di esclusione e cessazione

    Con lo Studio n 23 del 2026 il Notariato affronta le novità introdotte nel concordato preventivo biennale (Cpb) dal decreto correttivo del 2025, analizzando le nuove cause di esclusione che riguardano i professionisti associati e, in modo specifico, i singoli notai partecipanti all’associazione.

    Ricordiamo che relativamente alle cause di esclusione e di cessazione sono ancora validi i chiarimenti forniti dalle Entrate con la Circolare n 9 del 24 giugno 2025.

    Occorre evidenziare che anche successivi documenti di prassi quali interpelli o FAQ delle Entrate hanno replicato a dubbi su queste tematiche. 

    Facciamo il punto all'ultimo studio dei Notai.

    CPB: cause di esclusione

    Come speciaficato dalle Entrate il legislatore ha classificato le condizioni ostative all’accesso al CPB, attribuendo
    rilevanza al periodo temporale a cui le stesse sono riferibili.

    Rientrano in un primo raggruppamento le seguenti condizioni ostative che si riferiscono, in generale, ad eventi relativi al triennio precedente:

    • non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
    •  aver ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.
      Il Decreto CPB equipara, alla pronuncia di condanna, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. 

    Nella relazione illustrativa all’articolo 11 del Decreto CPB si chiarisce che l’accesso al CPB è precluso solo in ipotesi di condanna con sentenza “irrevocabile”, precisando, a tal riguardo, che “le tipologie di condanna, richiamate alla lettera b) dell’articolo 11, possono assurgere a causa di esclusione solo se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato”.

    Viene chiarito che l’esclusione dall’accesso al CPB operi nel caso in cui, con la sentenza di patteggiamento sia stata irrogata una pena superiore ai due anni di pena detentiva; per converso, al di sotto di tale “soglia” la causa di esclusione non opera.

    La dichiarazione relativa all’assenza di condanne e/o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (nei limiti sopra precisati), da effettuare al momento dell’accettazione della proposta di CPB attraverso l’apposita modulistica, è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; pertanto, in caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’articolo 76 del citato d.P.R. 445 del 2000.
    Pertanto con questo prima raggruppamento si vuole precludere l’accesso al CPB nei casi in cui ricorrano fattispecie che possano essere considerate sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità, tali da minare il presupposto essenziale della reciproca trasparenza tra contribuente e Fisco su cui l’istituto si fonda.
    La seconda tipologia di condizioni ostative, riferibile ad un’unica fattispecie, riguarda il periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta.

    In particolare, al comma 1, lettera b-bis dell’articolo 11 del Decreto CPB è previsto che non possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.
    Il terzo e ultimo raggruppamento di cause di esclusione riguarda situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato (i.e., 2025), ovvero:

    •  in base alla lettera b-ter), aver aderito al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
    • in base alla lettera b-quater), per le società o gli enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, essere state interessate da modifiche della compagine sociale. Sul punto si chiarisce che: a. per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle aventi ad oggetto un’azienda o un ramo di essa. Pertanto, non si verifica una causa di esclusione in presenza di conferimenti aventi ad oggetto, ad esempio, denaro o partecipazioni. Per modifiche alla compagine sociale si intendono, come espressamente previsto dalla lett. b-quater), le modifiche che aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

    Occorre sottolineare che il Decreto correttivo 2025 ha introdotto due nuove ulteriori cause di esclusione, anch’esse riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato (i.e., 2025).

    In particolare, la prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo TUIR o a una società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

    La disposizione prevede in tal caso l’esclusione dal CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove non aderisca al CPB anche l’associazione, la società tra professionisti o la società tra avvocati partecipata.

    Ovviamente è fatto salvo il caso in cui per l’attività esercitata dalla associazione, società tra professionisti o società tra avvocati non risultino approvati gli ISA.

    La seconda casistica, speculare alla prima, riguarda, invece, l’ente associativo (associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, società di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247) che intenda aderire al CPB.

    Tale facoltà risulta preclusa laddove non aderiscano al CPB, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, partecipanti all’ente associativo.

    Coerentemente con la precedente ipotesi, è fatto salvo il caso in cui non risultino approvati gli ISA per l’attività esercitata dal professionista partecipante.

    Tali disposizioni, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 9 del Decreto Correttivo, si applicano a decorrere dalle opzioni per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto correttivo.

    Non risultano, pertanto, interessati dalla disposizione in commento i contribuenti che, in una data compresa tra il 30 aprile 2025 (data di pubblicazione del software) e la data di entrata in vigore del Decreto correttivo (13 giugno 2025), hanno aderito al CPB per i periodi d’imposta 2025/2026.

    Il notariato con lo studio n 23/2026 ha evidenziato che il Cpb rappresenta uno strumento di compliance finalizzato a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali. 

    Inoltre ricorda come il Dlgs 81/2025 abbia introdotto due nuove cause di esclusione destinate a contrastare possibili fenomeni elusivi. 

    Le nuove disposizioni riguardano i professionisti che esercitano l’attività sia individualmente sia attraverso un’associazione professionale o una società tra professionisti. In questi casi il professionista individuale può aderire al concordato solo se aderisce anche l’associazione di cui fa parte; parallelamente, l’associazione può accedere al Cpb soltanto se tutti gli associati che esercitano anche attività individuale di lavoro autonomo aderiscono a loro volta al concordato in assenza di una loro specifica causa di esclusione, come per i forfettari.

    Si crea così un vincolo reciproco tra professionista e associazione, con la conseguenza che il mancato accesso di uno dei soggetti può impedire l’adesione dell’altro. 

    A tal proposito lo studio evidenzia come tale sistema sia stato introdotto per evitare che il reddito venga artificiosamente spostato tra soggetti aderenti e non aderenti al concordato, così da ottenere indebiti vantaggi fiscali.

    Nello studio n 23/2026 ci si è soffermati sulle associazioni notarili costituite esclusivamente per la gestione delle esecuzioni immobiliari o del servizio centralizzato di levata dei protesti. 

    Essi presentano caratteristiche particolari che le distinguono dalle ordinarie associazioni professionali, in quanto l’attività è limitata per statuto a degli specifici servizi e non coincide con l’intera attività notarile esercitata individualmente dagli associati, rendendo così non possibile un travaso di redditi tra il singolo notaio e l’associazione.

    Il Notariato conclude lo studio auspicando che l'Amministrazione adotti un’interpretazione conforme alla finalità della norma e non letterale, escludendo dalle nuove cause di esclusione dal Cpb le associazioni notarili monoattività.

    CPB: cause di cessazione

    Il CPB cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l’accordo tra Fisco e contribuente.
    Si tratta dei seguenti casi:

    • cessazione o modifica dell’attività;
    • presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30 per cento rispetto a quelle oggetto di concordato
    • adesione al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
    • operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, ovvero, per società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, modifiche della compagine sociale che ne aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato;
    • dichiarazione di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento.

    Il Decreto correttivo ha introdotto due nuove ulteriori cause di cessazione, anch’esse riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del CPB (i.e., 2025/2026).

    In particolare, la prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo TUIR o a una società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge

    31 dicembre 2012, n. 247.

    La disposizione prevede la cessazione del CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove venga meno l’adesione al CPB da parte dell’associazione, della società tra professionisti o della società tra avvocati partecipata.

    La seconda casistica, speculare alla prima, riguarda, invece, l’ente associativo (associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, società di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247) che abbia aderito al CPB.

    Per tale soggetto il CPB cessa di produrre i propri effetti laddove per uno o più dei soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, venga meno l’adesione al CPB.

    Tali disposizioni, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 9 del Decreto Correttivo, si applicano a decorrere dalle opzioni per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto correttivo.
    Non risultano, pertanto, interessati dalla disposizione in commento i contribuenti che, in una data compresa tra il 30 aprile 2025 (data di pubblicazione del software) e la data di entrata in vigore del Decreto correttivo (13 giugno 2025), hanno aderito al CPB per i periodi d’imposta 2025/2026.

    CPB e cessazione o modifica dell’attività, cosa accade

    Riguardo alle ipotesi di cessazione o modifica dell’attività che, sulla base di quanto previsto dall’articolo 21 del decreto CPB, determinano la cessazione degli effetti del CPB, si richiamano i chiarimenti già formulati dall’Agenzia delle entrate con riferimento all’applicazione degli ISA.
    In particolare, gli effetti del CPB cessano nei confronti del contribuente che modifichi l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso e sulla base della quale è stata formulata la proposta.
    La cessazione non si verifica se per la nuova attività è previsto un codice attività che comporti l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.
    Su tale aspetto va evidenziata l’analogia con quanto già previsto in tema di applicazione degli ISA: al riguardo, le istruzioni alla compilazione dei relativi modelli chiariscono che costituisce, ad esempio, causa di esclusione l’ipotesi “(…) di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l’attività “Commercio all’ingrosso di salumi e di altri prodotti a base di carne” (codice attività – 46.32.20, compreso nell’ISA DM21U) e da maggio in poi quella di “Trasporto su taxi” (codice attività – 49.33.10 – compreso nell’ISA DG72U). 

    Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA”.
    Con la FAQ del 28 maggio 2025 sono stati forniti chiarimenti in ordine alla circostanza che si verifichi una modifica del
    codice attività a seguito dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025.

    CPB ed eventi eccezionali che agiscono sul reddito

    L’articolo 19 del Decreto CPB prevede che, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinino minori redditi o minori valori della produzione netta, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessi di produrre effetti a partire dal periodo di
    imposta in cui tale differenza si realizza.
    Ai fini della verifica del citato scostamento del 30 per cento, i redditi e i valori della produzione da porre a confronto con quelli concordati sono il reddito e il valore della produzione netta effettivi quantificati secondo quanto previsto negli articoli 15 e 16 del decreto CPB.
    L’articolo 4 del decreto ministeriale del 14 giungo 2024 richiamato dall’articolo 4 del decreto ministeriale CPB ISA ha individuato le seguenti fattispecie sintomatiche della presenza di circostanze eccezionali:
    a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:

    1. danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
    2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
    3. l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
    4. la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;

    c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
    d. cessione in affitto dell’unica azienda;
    e. sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
    f. sospensione dell’esercizio della professione con comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.
    La causa di cessazione di cui alla precedente lettera f) opera anche in caso di associazione tra professionisti, qualora uno dei professionisti associati abbia sospeso l’esercizio della professione, comunicandola preventivamente all’ordine professionale di appartenenza e, in conseguenza di tale evento, l’ente associativo realizzi minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato

    CPB e operazioni straordinarie

    Nel caso in cui, in corso di applicazione del CPB, la società o l’ente risulti interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR sia interessata da modifiche della compagine sociale, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica tale ipotesi.
    Sul punto occorre sviluppare due ulteriori considerazioni, analogamente a quanto già fatto per le cause di esclusione:
    a. per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle aventi ad oggetto un’azienda o un ramo di essa. Pertanto, non si verifica una causa di cessazione in presenza di conferimenti aventi ad oggetto, ad esempio, denaro o partecipazioni;
    b. per modifiche alla compagine sociale si intendono le modifiche che aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato. Tale causa di cessazione, come indicato nella FAQ n. 2 del 28 ottobre 2024 deve intendersi riferita ai soli soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR.
    Inoltre, come chiarito dalla risposta al quesito n. 6.6 di cui alla circolare, rientra tra le cause di cessazione dal CPB anche la cessione del ramo d’azienda, attesi i molteplici punti in comune con il conferimento.
    Analogamente a quanto precedentemente evidenziato in relazione alle cause di esclusione, la ratio di tale disposizione è di evitare modifiche sostanziali della soggettività dei contribuenti che hanno aderito al CPB in quanto la proposta è riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie.
    Non rileva, invece, l’eventuale modifica del riparto delle quote di partecipazione all’interno della medesima compagine sociale, né costituisce causa di esclusione o di cessazione dal CPB il passaggio di una società a responsabilità limitata da un regime di trasparenza fiscale ex articolo 116 del TUIR a un regime ordinario (o il passaggio inverso) nei periodi d’imposta oggetto del CPB o in quello precedente.

    Occorre evidenziare che le FAQ citate nell'articolo sono reperibile nella appendice della Circolare n 9/2025, e che altri documenti di prassi hanno evidenziato chiarimenti, leggi anche: