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Novità del cassetto fiscale: avvisi di liquidazione e accertamento parziale:
Le Entrate con il Provvedimento n 210791 del 16 lgulio hanno dato il via ad una importante novità per il Cassetto Fiscale.
Saranno disponibili:
- avvisi di liquidazione,
- avvisi di accertamento parziale,
per tutti i contribuenti nel cassetto fiscale seguendo le istruzioni di seguito dettagliate.
Con avviso delle Entrate si dà il via dal 29 luglio al servizio per consultare nel cassetto fiscale gli avvisi di accertamento parziale “automatizzati”.
Riepiloghiamo la novità contenuta nel provvedimento.
Avvisi di accertamento parziale: via alla consultazione del 29 luglio
Il porvvedimento in oggetto, in attuazione dell’art. 23 del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1,per afforzare il contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, le Entrate annunciano e dettano le regole della novità del cassetto fiscale per tutti i contribuenti.
Nella sezione “L’Agenzia scrive” due categorie di atti, con i relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale:
- gli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli artt. 15 e ss. del DPR 601/73 e della nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86
- gli avvisi di accertamento parziale “automatizzati” ex art. 41-bis del DPR 600/73.
Con riferimento a tali avvisi sono rese disponibili anche le seguenti informazioni inerenti allo stato del relativo iter procedimentale:
- “notificato”;
- “definito con pagamento (ex art. 15 d.lgs. 218/97)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso mediante versamento per intero delle somme dovute a titolo di imposta e interessi e delle sanzioni ridotte a un terzo, previa rinuncia alla presentazione del ricorso;
- “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione delle sole sanzioni contenute nell’avviso da parte del contribuente che, beneficiando della riduzione delle stesse a un terzo, previa rinuncia alla definizione dell’avviso ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, si è riservato la facoltà di presentare ricorso sulle imposte e sugli interessi; - “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97), presenza ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione delle sole sanzioni contenute nell’avviso da parte del contribuente che, beneficiando della riduzione delle stesse ad un terzo, previa rinuncia alla definizione dell’avviso ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. n. 218 del
1997, ha presentato ricorso per le imposte e per gli interessi; - “mancata opposizione alla notifica”: lo stato in questione è utile a tracciare l’inerzia del contribuente che non si è avvalso della facoltà di definire l’atto ai sensi degli articoli 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ovvero di presentare ricorso;
- “definito con pagamento (pace fiscale)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. “pace
fiscale”); - “definito con pagamento (tregua fiscale)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, commi da 179 a 185 (c.d. “tregua fiscale”);
- “definito con pagamento (adesione)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto dell’accertamento con adesione di cui al d.lgs. n. 218 del 1997;
- “annullato con provvedimento di autotutela totale”;
- “presenza del provvedimento di autotutela parziale”;
- “presenza ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare la presenza di contenzioso pendente;
- “definito da ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare la presenza di pronuncia divenuta definitiva a seguito di passaggio in giudicato.
Con riguardo allo stato inerente alla presenza del provvedimento di autotutela parziale, si precisa che la relativa informazione è presente fino al momento in cui, negli applicativi di ausilio agli Uffici, non risulta riportato un successivo stato dell’iter procedimentale, relativo all’avviso oggetto di autotutela, tra quelli sopra indicati. Tale successivo stato dell’iter procedimentale sovrascrive l’esito presenza del provvedimento di autotutela parziale.
Gli avvisi e i provvedimenti sono messi a disposizione nel Cassetto fiscale dal giorno successivo a quello in cui è stata trasmessa negli applicativi centralizzati di ausilio agli Uffici la relativa data di notifica ai contribuenti.
Le informazioni sono rese disponibili, invece, dal giorno successivo a quello in cui le stesse risultano trasmesse nei citati applicativi.
Nel caso in cui i provvedimenti di autotutela parziale o totale siano gestiti con gli applicativi di ausilio agli Uffici ma non firmati digitalmente tramite i medesimi applicativi, è riportata nel Cassetto fiscale solo l’informazione della presenza degli stessi.
In fase di prima applicazione, la consultazione degli avvisi e dei provvedimenti di autotutela totale o parziale è consentita esclusivamente ai contribuenti ai quali sono indirizzati gli avvisi e provvedimenti stessi, nonché ai loro rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori) e alle persone di fiducia preventivamente autorizzati con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 332731 del 22 settembre 2023.Attenzione al fatto che l’Agenzia delle Entrate ha reso noto l’avvio del nuovo servizio che permette di consultare, nella sezione “L’Agenzia scrive” del cassetto fiscale, determinate tipologie di avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti “automatizzati”, con i relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale.
Per gli avvisi saranno disponibili anche informazioni sullo stato dell’iter procedimentale.
La consultazione è al momento riservata ai contribuenti destinatari degli atti, ai loro rappresentanti legali e alle persone di fiducia preventivamente autorizzate.
Allegati: -
I controlli del Fisco: dati di luglio dell’Agenzia delle Entrate
Con un comunicato stampa di fine luglio le Entrate replicano a notizie false diffuse sulla stampa web relativamente alle lettere di compliance.
In sintesi l'Ade afferma che "Non corrisponde al vero la notizia veicolata tramite alcuni articoli di stampa secondo cui Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) starebbero tempestando i contribuenti con l’invio di lettere di compliance, cartelle e altre comunicazioni nel mese di luglio"
Vediamo tutti i dettagli si seguito per tranquillizzare contribuenti e professionisti che li seguono.
Lettere di compliance luglio 2026: i dati del Fisco
L'ade riporta i dati ufficiali sulle lettere di comoliance inviate ai cittadini:
- le lettere di compliance calendarizzate per il mese di luglio rappresentano il 9% del totale annuale;
- le comunicazioni di irregolarità inviate nel mese di luglio ad oggi sono diminuite, rispetto a quelle dell’analogo periodo del 2025, di oltre il 40% e rappresentano il 7,6 % del totale annuale;
- le cartelle del primo semestre 2026, che AdeR è tenuta a produrre sulla base dei carichi affidati dai diversi enti creditori, si sono ridotte del nove per cento (9%) rispetto a quelle prodotte nel corrispondente periodo del 2025.
Appare, quindi, evidente che non si sta verificando alcuna concentrazione anomala e che, al contrario, le agenzie, nonostante il blocco operativo previsto per due mesi (agosto e dicembre) su dodici, sono riuscite a pianificare le rispettive attività in modo da evitare qualsivoglia sovraccarico nei mesi precedenti o susseguenti a quelli per i quali il legislatore ha disposto la sospensione degli invii. Inoltre, va segnalato che Agenzia delle entrate-Riscossione, allo scopo di agevolare i contribuenti, sospende l’attività di notifica per tutto il mese di agosto ad eccezione degli atti urgenti e inderogabili. Non si riscontra, quindi, alcuna forzatura, né anomala concentrazione in specifici periodi dell’anno.
I controlli del Fisco: come stanno procedendo a luglio 2026
Scadenze – Per quanto concerne le lettere di compliance, le stesse non prevedono una scadenza entro la quale il contribuente deve attivarsi per fornire chiarimenti, ben potendo le relative interlocuzioni con gli Uffici essere avviate dopo il mese di agosto.
Per quanto riguarda, invece, le comunicazioni di irregolarità, grazie alla riforma fiscale il contribuente dispone ora di sessanta giorni (fino al 2024 il termine era di 30 giorni) per chiarire la sua posizione o pagare l’importo richiesto anche avvalendosi di una rateazione fino a 5 anni. Va inoltre ricordato che tale termine è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre e, di conseguenza, anche per le comunicazioni di irregolarità non si verifica alcun adempimento in scadenza nel mese di agosto.
Relativamente ai controlli formali (art. 36-ter DPR n. 600/73), come già precisato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l’Agenzia prenderà in considerazione anche i documenti presentati oltre il termine di 30 giorni. Quindi, anche in questo caso, non sussiste alcuna scadenza a carico dei contribuenti per il mese di agosto.
Da ultimo va segnalata la sospensione nel mese di agosto dei termini di impugnazione delle cartelle di pagamento e degli atti.
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Controlli dichiarazione 2023: più tempo per fornire i documenti all’Ade
Più tempo per i controlli formali delle dichiarazioni, questo è il risultato della interlocuzione tra De Nuccio presidente dei commercialisti e l'Agenzia delle Entrate di Carbone.
Vediamo i dettagli da comunicato stampa del CNDCEC, e i termini di scadenza per invio dei documenti alle Entrate.
Controlli dichiarazione 2023: slitta a settembre il termine per i documenti
Nel comunicato pubblicato sul sito del CNDCEC il Presidente De Nuccio ha affermato che “Si consente così ai contribuenti e ai professionisti di gestire gli adempimenti richiesti con maggiore serenità”
In particoalre, ci sarà più tempo per trasmettere la documentazione richiesta nell’ambito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2023, previsto dall’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973.
Tra maggio e giugno l’Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti numerose richieste di esibizione documentale, fissando in trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il termine per l’invio della documentazione necessaria.
A seguito delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, come già espressamente indicato nelle comunicazioni trasmesse ai contribuenti, “in ogni caso, la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il suddetto termine” di trenta giorni, previsto dall’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente.
Un chiarimento particolarmente importante per professionisti e contribuenti commentato da De Nuccio che ha specificato: “abbiamo ritenuto necessario intervenire perché il termine dei trenta giorni si colloca in una delle fasi più complesse dell’anno per gli studi professionali, già fortemente impegnati nella stagione dichiarativa e dei versamenti. Per questo abbiamo avviato un confronto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, rappresentando le criticità organizzative che tale tempistica avrebbe determinato e prospettando l’opportunità di uno slittamento successivo alla pausa estiva. L’interlocuzione ha prodotto un importante chiarimento: l’Agenzia ha confermato che la documentazione sarà comunque esaminata anche se trasmessa oltre il termine di trenta giorni indicato nelle comunicazioni e che restano pienamente applicabili le disposizioni sulla sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre per l’invio dei documenti e delle informazioni richieste. Si tratta di un chiarimento particolarmente rilevante perché consente ai contribuenti e ai professionisti di gestire gli adempimenti richiesti con maggiore serenità.”.
In proposito è stato inoltre precisato che agli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate hanno ricevuto indicazioni affinché non si proceda alla comunicazione degli esiti del controllo formale nei casi in cui il termine per la risposta sia già scaduto in questi giorni o comunque sia in scadenza prima del periodo di sospensione estiva. Leggi anche Sospensione agosto: tutti termini che slittano.
Considerando il periodo nel quale sono state recapitate le comunicazioni, è ragionevole ritenere che la documentazione potrà essere trasmessa senza effetti pregiudizievoli anche nei primi quindici giorni di settembre”.
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Adempimento collaborativo e rischi fiscali: istruzioni ADE
Con il Provvedimento n 200904 del 6 luglio le Entrate approvano ulteriori specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente ad integrazione di provvedimenti precedenti.
Controllo rischio fiscale TCF e obbligo di mappatura
L’articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ha introdotto nell’ordinamento il Regime di adempimento
collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, nonché di realizzare condizioni di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di ridurre il contenzioso.
La successiva legge 9 agosto 2023, n. 111, in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il Regime con interventi mirati che sono stati attuati con il decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 e con il decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108.
Nell’ambito delle richiamate disposizioni di attuazione, un rilievo centrale hanno assunto le misure, introdotte nell’articolo 4 del Decreto, volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale “TCF” e a prevederne l’obbligo di adozione e di certificazione a carico dei contribuenti che intendono aderire al Regime.
E’ stata prevista, in particolare, al comma 1 dell’articolo 4 del Decreto, l’obbligatoria mappatura anche dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili adottati dai contribuenti.
In tale contesto, il comma 1-quater dell’articolo 4 del Decreto ha altresì disposto la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite linee guida contenenti indicazioni per la costruzione e l’aggiornamento di un efficace
TCF e per la relativa certificazione e attestazione dell’efficacia operativa.
Al fine di assicurare l’aggiornamento e l’integrazione delle medesime linee guida anche con riguardo alla mappatura dei rischi derivanti dai principi contabili, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 383481 del 10
ottobre 2024 è stato istituito un tavolo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti designati dall’Agenzia delle entrate e dall’Organismo Italiano di Contabilità.
Il predetto tavolo tecnico cura la redazione di specifiche istruzioni in ordine alla mappatura e alla gestione dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili, attraverso la predisposizione di documenti da allegare, di volta in volta, alle
medesime linee guida, e aventi a oggetto le particolari casisistiche oggetto dell’approfondimento congiunto e del confronto.
Nel richiamato quadro normativo, le prime linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e per la certificazione del sistema, sono state approvate
con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025.
Il citato Provvedimento, al paragrafo 1.3., ha previsto che le stesse linee guida possano essere periodicamente aggiornate o integrate anche mediante l’allegazione di ulteriori specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi
fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, incluse quelle derivanti dai lavori istituzionali del tavolo tecnico.
In attuazione di quanto disposto con il Provvedimento del 10 gennaio 2025, le specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente sono state poi approvate con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 321934 del 7 agosto 2025 e con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 33973 del 28 gennaio 2026.
I documenti allegati alle linee guida approvate dai richiamati Provvedimenti hanno avuto ad oggetto le seguenti casistiche di rischi fiscali derivanti dall’adozione dei principi contabili:- “Recesso anticipato da un contratto di commodity swap: trattamento contabile e fiscale”;
- “Trattamento contabile, ai fini delle imposte sui redditi, del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie”;
- “Emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero: trattamento contabile e fiscale”;
- “Possibilità di retrodatare una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS”;
- “Trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option/grant da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali”.
Mappatura obbligatoria rischi fiscali: istruzioni ADE
Il Provvedimento del 6 luglio approva le ulteriori specifiche istruzioni per la mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dai contribuenti, elaborate dai rappresentanti del predetto tavolo tecnico di lavoro ad aggiornamento e integrazione.
In dettaglio, le casistiche di rischio fiscale di cui ai documenti allegati al presente Provvedimento sono le seguenti:
a) “Trattamento contabile delle cripto-valute”;
b) “Trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura”.
Infine, con l’intento di semplificare l’azione amministrativa e di rendere più efficace il risultato perseguito, consistente nella conoscibilità delle ulteriori specifiche istruzioni che potranno essere adottate per la mappatura del rischio fiscale derivante dai principi contabili, il presente Provvedimento dispone che i futuri interventi di integrazione e aggiornamento delle linee guida potranno avvenire, in via automatica, anche attraverso la pubblicazione della nuova versione, integrata e aggiornata, nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate riservata al regime di Adempimento collaborativo.
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CPB: tutte le regole di esclusione e cessazione
Con lo Studio n 23 del 2026 il Notariato affronta le novità introdotte nel concordato preventivo biennale (Cpb) dal decreto correttivo del 2025, analizzando le nuove cause di esclusione che riguardano i professionisti associati e, in modo specifico, i singoli notai partecipanti all’associazione.
Ricordiamo che relativamente alle cause di esclusione e di cessazione sono ancora validi i chiarimenti forniti dalle Entrate con la Circolare n 9 del 24 giugno 2025.
Occorre evidenziare che anche successivi documenti di prassi quali interpelli o FAQ delle Entrate hanno replicato a dubbi su queste tematiche.
Facciamo il punto all'ultimo studio dei Notai.
CPB: cause di esclusione
Come speciaficato dalle Entrate il legislatore ha classificato le condizioni ostative all’accesso al CPB, attribuendo
rilevanza al periodo temporale a cui le stesse sono riferibili.Rientrano in un primo raggruppamento le seguenti condizioni ostative che si riferiscono, in generale, ad eventi relativi al triennio precedente:
- non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
- aver ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.
Il Decreto CPB equipara, alla pronuncia di condanna, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Nella relazione illustrativa all’articolo 11 del Decreto CPB si chiarisce che l’accesso al CPB è precluso solo in ipotesi di condanna con sentenza “irrevocabile”, precisando, a tal riguardo, che “le tipologie di condanna, richiamate alla lettera b) dell’articolo 11, possono assurgere a causa di esclusione solo se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato”.
Viene chiarito che l’esclusione dall’accesso al CPB operi nel caso in cui, con la sentenza di patteggiamento sia stata irrogata una pena superiore ai due anni di pena detentiva; per converso, al di sotto di tale “soglia” la causa di esclusione non opera.
La dichiarazione relativa all’assenza di condanne e/o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (nei limiti sopra precisati), da effettuare al momento dell’accettazione della proposta di CPB attraverso l’apposita modulistica, è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; pertanto, in caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’articolo 76 del citato d.P.R. 445 del 2000.
Pertanto con questo prima raggruppamento si vuole precludere l’accesso al CPB nei casi in cui ricorrano fattispecie che possano essere considerate sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità, tali da minare il presupposto essenziale della reciproca trasparenza tra contribuente e Fisco su cui l’istituto si fonda.
La seconda tipologia di condizioni ostative, riferibile ad un’unica fattispecie, riguarda il periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta.In particolare, al comma 1, lettera b-bis dell’articolo 11 del Decreto CPB è previsto che non possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.
Il terzo e ultimo raggruppamento di cause di esclusione riguarda situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato (i.e., 2025), ovvero:- in base alla lettera b-ter), aver aderito al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
- in base alla lettera b-quater), per le società o gli enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, essere state interessate da modifiche della compagine sociale. Sul punto si chiarisce che: a. per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle aventi ad oggetto un’azienda o un ramo di essa. Pertanto, non si verifica una causa di esclusione in presenza di conferimenti aventi ad oggetto, ad esempio, denaro o partecipazioni. Per modifiche alla compagine sociale si intendono, come espressamente previsto dalla lett. b-quater), le modifiche che aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.
Occorre sottolineare che il Decreto correttivo 2025 ha introdotto due nuove ulteriori cause di esclusione, anch’esse riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato (i.e., 2025).
In particolare, la prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo TUIR o a una società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
La disposizione prevede in tal caso l’esclusione dal CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove non aderisca al CPB anche l’associazione, la società tra professionisti o la società tra avvocati partecipata.
Ovviamente è fatto salvo il caso in cui per l’attività esercitata dalla associazione, società tra professionisti o società tra avvocati non risultino approvati gli ISA.
La seconda casistica, speculare alla prima, riguarda, invece, l’ente associativo (associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, società di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247) che intenda aderire al CPB.
Tale facoltà risulta preclusa laddove non aderiscano al CPB, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, partecipanti all’ente associativo.
Coerentemente con la precedente ipotesi, è fatto salvo il caso in cui non risultino approvati gli ISA per l’attività esercitata dal professionista partecipante.
Tali disposizioni, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 9 del Decreto Correttivo, si applicano a decorrere dalle opzioni per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto correttivo.
Non risultano, pertanto, interessati dalla disposizione in commento i contribuenti che, in una data compresa tra il 30 aprile 2025 (data di pubblicazione del software) e la data di entrata in vigore del Decreto correttivo (13 giugno 2025), hanno aderito al CPB per i periodi d’imposta 2025/2026.
Il notariato con lo studio n 23/2026 ha evidenziato che il Cpb rappresenta uno strumento di compliance finalizzato a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali.
Inoltre ricorda come il Dlgs 81/2025 abbia introdotto due nuove cause di esclusione destinate a contrastare possibili fenomeni elusivi.
Le nuove disposizioni riguardano i professionisti che esercitano l’attività sia individualmente sia attraverso un’associazione professionale o una società tra professionisti. In questi casi il professionista individuale può aderire al concordato solo se aderisce anche l’associazione di cui fa parte; parallelamente, l’associazione può accedere al Cpb soltanto se tutti gli associati che esercitano anche attività individuale di lavoro autonomo aderiscono a loro volta al concordato in assenza di una loro specifica causa di esclusione, come per i forfettari.
Si crea così un vincolo reciproco tra professionista e associazione, con la conseguenza che il mancato accesso di uno dei soggetti può impedire l’adesione dell’altro.
A tal proposito lo studio evidenzia come tale sistema sia stato introdotto per evitare che il reddito venga artificiosamente spostato tra soggetti aderenti e non aderenti al concordato, così da ottenere indebiti vantaggi fiscali.
Nello studio n 23/2026 ci si è soffermati sulle associazioni notarili costituite esclusivamente per la gestione delle esecuzioni immobiliari o del servizio centralizzato di levata dei protesti.
Essi presentano caratteristiche particolari che le distinguono dalle ordinarie associazioni professionali, in quanto l’attività è limitata per statuto a degli specifici servizi e non coincide con l’intera attività notarile esercitata individualmente dagli associati, rendendo così non possibile un travaso di redditi tra il singolo notaio e l’associazione.
Il Notariato conclude lo studio auspicando che l'Amministrazione adotti un’interpretazione conforme alla finalità della norma e non letterale, escludendo dalle nuove cause di esclusione dal Cpb le associazioni notarili monoattività.
CPB: cause di cessazione
Il CPB cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l’accordo tra Fisco e contribuente.
Si tratta dei seguenti casi:- cessazione o modifica dell’attività;
- presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30 per cento rispetto a quelle oggetto di concordato
- adesione al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
- operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, ovvero, per società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, modifiche della compagine sociale che ne aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato;
- dichiarazione di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento.
Il Decreto correttivo ha introdotto due nuove ulteriori cause di cessazione, anch’esse riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del CPB (i.e., 2025/2026).
In particolare, la prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo TUIR o a una società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge
31 dicembre 2012, n. 247.
La disposizione prevede la cessazione del CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove venga meno l’adesione al CPB da parte dell’associazione, della società tra professionisti o della società tra avvocati partecipata.
La seconda casistica, speculare alla prima, riguarda, invece, l’ente associativo (associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, società di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247) che abbia aderito al CPB.
Per tale soggetto il CPB cessa di produrre i propri effetti laddove per uno o più dei soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, venga meno l’adesione al CPB.
Tali disposizioni, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 9 del Decreto Correttivo, si applicano a decorrere dalle opzioni per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto correttivo.
Non risultano, pertanto, interessati dalla disposizione in commento i contribuenti che, in una data compresa tra il 30 aprile 2025 (data di pubblicazione del software) e la data di entrata in vigore del Decreto correttivo (13 giugno 2025), hanno aderito al CPB per i periodi d’imposta 2025/2026.CPB e cessazione o modifica dell’attività, cosa accade
Riguardo alle ipotesi di cessazione o modifica dell’attività che, sulla base di quanto previsto dall’articolo 21 del decreto CPB, determinano la cessazione degli effetti del CPB, si richiamano i chiarimenti già formulati dall’Agenzia delle entrate con riferimento all’applicazione degli ISA.
In particolare, gli effetti del CPB cessano nei confronti del contribuente che modifichi l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso e sulla base della quale è stata formulata la proposta.
La cessazione non si verifica se per la nuova attività è previsto un codice attività che comporti l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.
Su tale aspetto va evidenziata l’analogia con quanto già previsto in tema di applicazione degli ISA: al riguardo, le istruzioni alla compilazione dei relativi modelli chiariscono che costituisce, ad esempio, causa di esclusione l’ipotesi “(…) di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l’attività “Commercio all’ingrosso di salumi e di altri prodotti a base di carne” (codice attività – 46.32.20, compreso nell’ISA DM21U) e da maggio in poi quella di “Trasporto su taxi” (codice attività – 49.33.10 – compreso nell’ISA DG72U).Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA”.
Con la FAQ del 28 maggio 2025 sono stati forniti chiarimenti in ordine alla circostanza che si verifichi una modifica del
codice attività a seguito dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025.CPB ed eventi eccezionali che agiscono sul reddito
L’articolo 19 del Decreto CPB prevede che, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinino minori redditi o minori valori della produzione netta, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessi di produrre effetti a partire dal periodo di
imposta in cui tale differenza si realizza.
Ai fini della verifica del citato scostamento del 30 per cento, i redditi e i valori della produzione da porre a confronto con quelli concordati sono il reddito e il valore della produzione netta effettivi quantificati secondo quanto previsto negli articoli 15 e 16 del decreto CPB.
L’articolo 4 del decreto ministeriale del 14 giungo 2024 richiamato dall’articolo 4 del decreto ministeriale CPB ISA ha individuato le seguenti fattispecie sintomatiche della presenza di circostanze eccezionali:
a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:1. danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
3. l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
4. la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
d. cessione in affitto dell’unica azienda;
e. sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
f. sospensione dell’esercizio della professione con comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.
La causa di cessazione di cui alla precedente lettera f) opera anche in caso di associazione tra professionisti, qualora uno dei professionisti associati abbia sospeso l’esercizio della professione, comunicandola preventivamente all’ordine professionale di appartenenza e, in conseguenza di tale evento, l’ente associativo realizzi minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordatoCPB e operazioni straordinarie
Nel caso in cui, in corso di applicazione del CPB, la società o l’ente risulti interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR sia interessata da modifiche della compagine sociale, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica tale ipotesi.
Sul punto occorre sviluppare due ulteriori considerazioni, analogamente a quanto già fatto per le cause di esclusione:
a. per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle aventi ad oggetto un’azienda o un ramo di essa. Pertanto, non si verifica una causa di cessazione in presenza di conferimenti aventi ad oggetto, ad esempio, denaro o partecipazioni;
b. per modifiche alla compagine sociale si intendono le modifiche che aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato. Tale causa di cessazione, come indicato nella FAQ n. 2 del 28 ottobre 2024 deve intendersi riferita ai soli soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR.
Inoltre, come chiarito dalla risposta al quesito n. 6.6 di cui alla circolare, rientra tra le cause di cessazione dal CPB anche la cessione del ramo d’azienda, attesi i molteplici punti in comune con il conferimento.
Analogamente a quanto precedentemente evidenziato in relazione alle cause di esclusione, la ratio di tale disposizione è di evitare modifiche sostanziali della soggettività dei contribuenti che hanno aderito al CPB in quanto la proposta è riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie.
Non rileva, invece, l’eventuale modifica del riparto delle quote di partecipazione all’interno della medesima compagine sociale, né costituisce causa di esclusione o di cessazione dal CPB il passaggio di una società a responsabilità limitata da un regime di trasparenza fiscale ex articolo 116 del TUIR a un regime ordinario (o il passaggio inverso) nei periodi d’imposta oggetto del CPB o in quello precedente.Occorre evidenziare che le FAQ citate nell'articolo sono reperibile nella appendice della Circolare n 9/2025, e che altri documenti di prassi hanno evidenziato chiarimenti, leggi anche:
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CPB e associazioni notarili: per i Notai non valgono le cause di esclusione
Con lo Studio 23-2026 il Notariato affronta le novità introdotte nel concordato preventivo biennale dal decreto correttivo del 2025.
I Notai si sono soffermati sulla peculiarità delle associazioni notarili che svolgono specifici servizi che non dovrebbero essere incluse nelle nuove cause di esclusione dal CPB previste dal correttivo 2025, vediamo i dettagli.
Leggi anche CPB: tutte le regole di esclusione e cessazione
CPB e associazioni notarili: per i Notai non valgono le cause di esclusione
Lo studio dei Notai ricorda innanzitutto che il CPB introdotto dal Dlgs 13/2024 è uno strumento di compliance finalizzato a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali.
Il Fisco, attraverso una proposta, concede al contribuente di concordare preventivamente il reddito imponibile per un biennio, ottenendo certezza sul carico fiscale, benefici in materia di accertamenti e l’applicazione a certe condizioni di una tassazione agevolata sul reddito incrementale.
In proposito il Dlgs 81/2025 correttivo della misura, ha introdotto due nuove cause di esclusione destinate a contrastare possibili fenomeni elusivi.
Leggi anche CPB: tutte le regole di esclusione e cessazione
Si sottolinea come le nuove disposizioni riguardino i professionisti che esercitano l’attività sia individualmente sia attraverso un’associazione professionale o una società tra professionisti.
La novità prevede che il professionista possa aderire al concordato solo se aderisce anche l’associazione cui appartiene.
Di rimando, l’associazione può accedere al Cpb solo se tutti gli associati che esercitano anche attività individuale di lavoro autonomo aderiscono al concordato, fatte salve cause esclusione, come per i forfettari.
Con lo studio, il Notariato evidenzia il perimetro delle associazioni notarili costituite solo per la gestione delle esecuzioni immobiliari o del servizio centralizzato di levata dei protesti.
Tali realtà presentano caratteristiche particolari che le distinguono dalle ordinarie associazioni professionali in quanto l’attività è limitata per statuto a degli specifici servizi e non coincide con l’intera attività notarile esercitata individualmente rendendo così non possibile un travaso di redditi tra il singolo notaio e l’associazione.
Si auspica pertanto che le Entrate adottino un’interpretazione conforme alla finalità della norma e non meramente letterale, escludendo dalle nuove cause di blocco del Cpb le associazioni notarili monoattività dove il rischio di comportamenti elusivi è concretamente inesistente.
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Accertamento fiscale ristoranti: ecco il bottigliometro
Con l’Ordinanza n.12024/2026 la Cassazione ritorna sulla questione accertamento del maggior reddito nei ristoranti con le bottiglie di acqua minerali acquistate.
Il cosiddetto bottigliometro è strumento di acceramento analitico induttivo riconosciuto.
Vediamo il caso di specie e la pronuncia della suprema corte.
Fatture di acquisto di acqua nei ristoranti utile alla ricostruzione dei ricavi
La Corte di Cassazion ha ribadito la piena legittimità del cosiddetto bottigliometro come metodo di ricostruzione presuntiva dei ricavi per le imprese di ristorazione.
Il principio, già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, viene rafforzato e cristallizzato in una formula che i giudici del rinvio saranno tenuti ad applicare.
Per i ristoratori e i loro consulenti fiscali, la pronuncia rappresenta un punto fermo: l'Agenzia delle Entrate può fondare un accertamento analitico-induttivo sul solo consumo di acqua minerale documentato dalle fatture di acquisto, senza che questo metodo, di per sé, sia considerato insufficiente o arbitrario.
Cos’è il bottigliometro e come funziona
Il bottigliometro è una tecnica di accertamento tributario indiretto applicata ai pubblici esercizi di ristorazione.
Il suo funzionamento si basa su una presunzione semplice: l'acqua minerale è un elemento fondamentale, se non indispensabile, nelle consumazioni di un ristorante, e il suo volume di acquisto è quindi un indicatore attendibile del numero di coperti effettivamente serviti nel periodo d'imposta.
In pratica, l'Ufficio recupera le fatture passive di acquisto delle acque minerali, determina il numero di bottiglie acquistate e applica un consumo medio per avventore ricavato da nozioni di comune esperienza.
Il risultato è una stima del numero di pasti serviti che, comparata con i coperti contabilizzati dal ristoratore, consente di far emergere i ricavi non dichiarati.
Il metodo opera nell'ambito dell'accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d) del DPR 600/1973, che legittima la rettifica del reddito d'impresa in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività.
Sul fronte IVA, il riferimento normativo è l'art. 55 del DPR 633/1972.
La presunzione che ne deriva deve possedere i requisiti di gravità e precisione ai sensi dell'art. 2729 del codice civile.
Al pari del cosiddetto tovagliometro, metodo analogo fondato sul consumo di tovaglioli, il bottigliometro è stato riconosciuto dalla Cassazione come strumento dotato di sufficiente pregnanza probatoria per sostenere autonomamente la rettifica, senza necessità di ulteriori riscontri da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Bottigliometro e accertamento analitico induttivo: cosa afferma la Cassazione
Il procedimento arrivato in Cassazione nasce da una verifica fiscale condotta nei confronti del titolare di un esercizio di ristorazione in Puglia.
A fronte di ricavi dichiarati, l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato i ricavi fondandosi sul confronto tra i coperti desumibili dagli acquisti di acqua minerale, ricostruiti sulla base delle fatture e quelli risultanti dalla contabilità.
La differenza tra coperti stimati e coperti contabilizzati superava le 2.500 unità.
Il contribuente aveva impugnato l'avviso, contestando tra l'altro l'assenza di contraddittorio preventivo e l'attendibilità del metodo.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo più congrua la stima dello studio di settore indicata dallo stesso contribuente (circa 30.000 euro), ridimensionando quindi la pretesa erariale.
In appello, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia aveva respinto il gravame dell'Ufficio, ritenendo la ricostruzione "manifestamente esagerata" anche alla luce del fatto che lo stesso Fisco, in sede di accertamento con adesione, aveva già ridotto la pretesa.
La Cassazione ha invece accolto il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza con rinvio.
Il ragionamento della CGT-2 è stato ritenuto viziato: la riduzione della pretesa in sede di adesione non è un'ammissione di approssimazione dell'atto originario, ma il frutto di un ricalcolo del consumo medio pro capite.
E lo studio di settore invocato dal contribuente non era rilevante, poiché l'accertamento era stato condotto con metodo analitico-induttivo, non sulla base degli studi di settore.
Con questa ordinanza, la Suprema Corte enuncia il principio di diritto al quale il giudice del rinvio dovrà attenersi, confermando che il bottigliometro costituisce una presunzione semplice grave e precisa ai sensi dell'art. 2729 c.c., e che la quantità di acqua minerale acquistata nel periodo d'imposta è un indizio sufficiente del numero di pasti serviti alla clientela.
Il punto dirimente è che, una volta accertata l'inattendibilità del reddito dichiarato, circostanza riconosciuta anche dal giudice di appello, l'Ufficio non era tenuto a fornire elementi aggiuntivi a sostegno della pretesa.
In presenza di un metodo presuntivo legittimo e di ricavi dichiarati palesemente incongrui, l'avviso di accertamento non poteva essere annullato per intero: poteva al più essere ridotto, ma non azzerato.
In sintesi il metodo del bottigliometro, fondato su nozioni di comune esperienza in ordine al consumo medio di acqua per singolo avventore, può quindi costituire, al pari del c.d. tovagliometro e di altri similari metodologie, una presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità e precisione, ai sensi dell’art. 2729 c.c., costituendo la quantità di acqua minerale da tavola acquistata dal ristoratore indizio grave e preciso del numero di pasti serviti ai clienti.
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CPB 2026-2027: approvate le regole per la proposta
Il DM MEF 11 maggio pubblicato in GU n 115 del 20 maggio contiene l'approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2026 e 2027.
In particolare, la proposta viene elaborata utilizzando in primo luogo i dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta 2025 e si sviluppa attraverso l’analisi degli indicatori di affidabilità e di anomalia, la valutazione dei risultati economici degli ultimi tre anni, il confronto con i valori medi del settore e, infine, la rivalutazione basata sulle proiezioni macroeconomiche per il 2026 e il 2027.
Al fine di rendere la proposta coerente con l’evoluzione del contesto economico, sono inoltre utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del Pil, che servono a rivalutare in chiave prospettica i redditi e i valori da concordare.
Scarica qui la nota metodologica usata per la proposta dal Fisco.
La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli
andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1 per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, hanno applicato gli ISA.Attenzione al fatto che all'articolo 4 sono anche indicate le cause di cessazione del concordato.
CPB 2026: approvate le regole per la proposta
Sulla base della metodologia approvata con il decreto, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:
a) il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo;
b) il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo;
c) il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo.Inoltre, l’Agenzia tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.
A tal fine, i redditi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e il valore della produzione netta di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, sono ridotti:
a) in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni;
b) in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a sessanta giorni e fino a centoventi giorni;
c) in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a centoventi giorni.
Gli eventi straordinari sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell’articolo 4 del presente decreto, quali eventi calamitosi, straordinari, sospensione della attività di impresa o di lavoro autonomo, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato. -
CPB 2026-2027: proroga al 31 ottobre e le soglie ISA per i meno meritevoli
Il Senato ha approvato il testo di legge della conversione del DL Fiscale, ora è atteso il voto alla Camera.
Tra le novità vi sono quelle sul CPB 2026-2027, vediamole più in dettaglio.
CPB 2026-2027: proroga al 31 ottobre e nuove soglie
Il CPB 2026-2027, patto con il Fisco, guadagna una proroga per l'adesione entro il 31 ottobre, si tratta di un mese in più per chi vuole aderire.
I testi emendativi approvati sul CPB recano anche la rideterminazione delle soglie per i soggetti "meno affidabili" ai fini ISA.
Il Senato ha rinnovato ieri la fiducia al Governo con l’approvazione del disegno di legge di conversione del DL n 38/2026 atteso alla Camera per l’approvazione definitiva entro il 26 maggio prossimo.
In particolare, si tratta di modifiche all'articolo 9 comma 3 bis del DLges n 13/2024.
La norma attualmente vigente prevede che la proposta di patto non possa eccedere il reddito dichiarato, rettificato delle voci previste agli articoli 15 e 16 del DLgs. 13/2024, delle seguenti misure:
- 10% con punteggio ISA pari a 10;
- 15% con punteggio ISA compreso tra 9 e 10;
- 25% con punteggio ISA superiore a 8, ma inferiore a 9.
Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.
Il DDL di conversione del DL n 38/2026 integra la norma suddetta e introduce ulteriori limitazioni ai valori proposti anche in favore di soggetti meno affidabili in base al punteggio ISA conseguito nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta.
In particolare, gli incrementi sono contenuti nella misura:
- del 30% con punteggio ISA pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;
- del 35% con punteggio ISA pari o superiore a 1, ma inferiore a 6.
Questi meccanismi di stima saranno già operativi per il CPB 2026-2027.
Per quanto concerne la determinazione del reddito d’impresa, esso viene integrato con la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria ossia dell'“iper-ammortamento”.
La maggiorazione diventa oggetto di rettifica tanto in fase di compilazione del modello CPB, quanto in fase di determinazione del reddito CPB rettificato durante i periodi in cui il concordato è efficace.
Dato che, l'iperammortamento riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, le modifiche apportate avranno effetto a partire dal periodo di imposta 2026, con la presentazione del modello redditi 2027.
Infine si approva il differimento dal 15 aprile al 15 maggio del termine per il rilascio del software applicativo per il 2026 e la proroga per il termine di adesione al CPB 2026-2027 facendolo coincidere con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia il termine ultimo è fissato al 31 ottobre.
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Discarico automatico cartelle: firmato il decreto con le regelo operative
Il Dlgs n 110 del 29 luglio 2024 con la riforma del sistema della Riscossione contiene la novità in vigore dal 1° gennaio 2025 sul discarico automatico delle cartelle.
A tale proposito è notizia di ieri 4 maggio che il Direttore della Finanze Spalletta ha firmato il Decreto attuativo della novità.
Prima di vedere cosa contiene in sintesi il decreto ricordiamo che il discarico automatico dopo 5 anni delle cartelle esattoriali vorrebbe arrivare a una progressiva riduzione del magazzino di agenzia delle Entrate riscossione (Ader) ed evitare che nel futuro si accumulino e stratifichino crediti non più (o almeno difficilmente) recuperabili.
Discarico automatico e riaffidamento dei carichi: in arrivo le regole
L’articolo 3 del dlgs n 110/2024 prevede che le quote affidate all’Agenzia delle entrate riscossione dal 1° gennaio 2025 e che non sono riscosse vengano automaticamente discaricate, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento. In ogni caso, l’agente della riscossione può trasmettere, in qualsiasi momento, all’ente creditore la comunicazione di discarico anticipato delle quote interessate da fallimento o liquidazione giudiziale o per le quali ha verificato, attraverso l’accesso all’Anagrafe Tributaria (eseguito prima del discarico) l’assenza di beni del debitore aggredibili.
L’articolo 4, in deroga alla disciplina del discarico automatico prevista in via generale all’articolo 3, esclude temporaneamente dal discarico automatico – a specifiche condizioni – le quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali:
- a) è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, a specifiche condizioni;
- b) sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o sono intervenute dilazioni, ovvero sono derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge e si sono verificate cause di revoca e decadenza dal beneficio ovvero ancora di sospensione della riscossione.
Leggi anche: Decreto Riscossione: tutte le regole per le dilazioni dei debiti, per tutte le novità sul tema.
Il Direttore delle Finanze ha firmato il decreto attuativo di questa misura.
Il decreto firmato dal direttore generale del dipartimento delle Finanze Giovanni Spalletta dovrebbe consentire un monitoraggio capillare.
L’agenzia delle entrate Riscossione, entro la fine di ogni mese, dovrà a trasmettere telematicamente a ciascun ente creditore i flussi informativi relativi allo stato delle procedure relative alle «singole quote ad essa affidate e le riscossioni effettuate nel mese precedente».
In poratica verrà superata la logica della comunicazione di inesigibilità a beneficio di una trasparenza su quello che è stato fatto e quanto è stato già recuperato carico per carico.
Il decreto delle Finanze, in base alle anticipazioni, indica che devono essere separatamente evidenziate le quote affidate all’agenzia delle entrate Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e temporaneamente escluse dal discarico automatico, tracciando due tipologie di situazioni:
- il caso in cui al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione o sono ancora pendenti ancora procedure esecutive o concorsuali finalizzate a ottenere i crediti nei carichi;
- il caso in cui tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi stati conclusi accordi in base codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o siano stati attivati piani di rateizzazione.
Si attende il testo del decreto per maggiori dettagli.