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CPB 2026-2027: regole strutturali per gli ulteriori dati
Ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli ISA e della elaborazione della proposta di CPB per i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA, sono necessari ulteriori dati, oltre a quelli dichiarati dai contribuenti negli appositi modelli, individuati nelle Note tecniche e metodologiche allegate ai relativi decreti di approvazione. Le Entrate provvedono in modo strutturale.
Tali ulteriori dati sono resi disponibili ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate.
Con il Provvedimento n 115744 del 13 aprile le Entrate hanno pubblicato le regole per l'acquisizione puntuale o massiva da parte dei contribuenti interessati o dei loto intermediari.CPB 2026-2027: regole per gli ulteriori dati
Gli ulteriori dati sono anche funzionali per le finalità di semplificazione di cui al comma 4-ter dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.
Al riguardo, il citato comma 4-ter, ha previsto che l’Agenzia delle entrate renda disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, nell’ottica di semplificarne la relativa comunicazione.
Allegati:
A tal fine, la medesima disposizione ha previsto che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono individuate, tra l’altro, le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente.
Tanto premesso, il provvedimento in oggetto definisce le modalità con cui, a partire dal periodo d’imposta 2025, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero agli intermediari specificamente delegati, gli ulteriori dati in argomento.
Gli intermediari delegati con delega al cassetto fiscale o con delega unica ai servizi online di consultazione del cassetto fiscale delegato o di acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale, ai fini dell’acquisizione massiva degli ulteriori dati, devono trasmettere all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati e per i quali richiedono tali dati.
L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati è subordinata alla positiva verifica dell’attivazione della delega al cassetto fiscale o della delega unica ai servizi online di consultazione del cassetto fiscale delegato o di acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale, comunicata con la ricevuta contenente l’esito delle operazioni di acquisizione e verifica dei file trasmessi.
Viene, altresì, disciplinata la modalità di accesso puntuale ai dati da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati attraverso la delega al cassetto fiscale o la delega unica all’utilizzo dei servizi online di consultazione del cassetto fiscale
delegato o di acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale.
Il provvedimento dispone, inoltre, che le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono gli ulteriori dati, nonché le specifiche tecniche secondo le quali sono resi disponibili i file contenenti gli ulteriori dati, sono pubblicate, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, per ciascun periodo d’ imposta. -
CPB: cause di cessazione ed esclusione, con la prassi recente
Con il Provvedimento n 72335 del 27 febbraio le Entrate hanno approvato le istruzioni per aderire al CPB 2026-2027.
In particolare, si approvano le specifiche tecniche e i controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025 e l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
In sintesi, il modello CPB 2026-2027 si presenta strutturato in modo analogo al modello CPB 2025-2026.
Relativamente alle cause di esclusione e di cessazione è ancora valida la Circolare n 9 del 24 giugno 2025 con istruzioni sul CPB ed anche su quali sono le cause che generano l'uscita dal patto col Fisco.
Occorre evidenziare che anche successivi documenti di prassi quali interpelli o FAQ delle Entrate hanno replicato a dubbi su queste tematiche.
CPB: cause di esclusione
Come speciaficato dalle Entrate il legislatore ha classificato le condizioni ostative all’accesso al CPB, attribuendo
rilevanza al periodo temporale a cui le stesse sono riferibili.Rientrano in un primo raggruppamento le seguenti condizioni ostative che si riferiscono, in generale, ad eventi relativi al triennio precedente:
1) non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
2) aver ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.
Il Decreto CPB equipara, alla pronuncia di condanna, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.Nella relazione illustrativa all’articolo 11 del Decreto CPB si chiarisce che l’accesso al CPB è precluso solo in ipotesi di condanna con sentenza “irrevocabile”, precisando, a tal riguardo, che “le tipologie di condanna, richiamate alla lettera b) dell’articolo 11, possono assurgere a causa di esclusione solo se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato”.
Viene chiarito che l’esclusione dall’accesso al CPB operi nel caso in cui, con la sentenza di patteggiamento sia stata irrogata una pena superiore ai due anni di pena detentiva; per converso, al di sotto di tale “soglia” la causa di esclusione non opera.
La dichiarazione relativa all’assenza di condanne e/o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (nei limiti sopra precisati), da effettuare al momento dell’accettazione della proposta di CPB attraverso l’apposita modulistica, è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; pertanto, in caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’articolo 76 del citato d.P.R. 445 del 2000.
Pertanto con questo prima raggruppamento si vuole precludere l’accesso al CPB nei casi in cui ricorrano fattispecie che possano essere considerate sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità, tali da minare il presupposto essenziale della reciproca trasparenza tra contribuente e Fisco su cui l’istituto si fonda.
La seconda tipologia di condizioni ostative, riferibile ad un’unica fattispecie, riguarda il periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta.In particolare, al comma 1, lettera b-bis dell’articolo 11 del Decreto CPB è previsto che non possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.
Il terzo e ultimo raggruppamento di cause di esclusione riguarda situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato (i.e., 2025), ovvero:
1) in base alla lettera b-ter), aver aderito al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
2) in base alla lettera b-quater), per le società o gli enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, essere state interessate da modifiche della compagine sociale. Sul punto si chiarisce che: a. per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle aventi ad oggetto un’azienda o un ramo di essa.Pertanto, non si verifica una causa di esclusione in presenza di conferimenti aventi ad oggetto, ad esempio, denaro o partecipazioni;
b. per modifiche alla compagine sociale si intendono, come espressamente previsto dalla lett. b-quater), le modifiche che aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del
socio o associato.
Il Decreto correttivo ha introdotto due nuove ulteriori cause di esclusione, anch’esse riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato (i.e., 2025).
In particolare, la prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo TUIR o a una società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
La disposizione prevede in tal caso l’esclusione dal CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove non aderisca al CPB anche l’associazione, la società tra professionisti o la società tra avvocati partecipata.
Ovviamente è fatto salvo il caso in cui per l’attività esercitata dalla associazione, società tra professionisti o società tra avvocati non risultino approvati gli ISA.
La seconda casistica, speculare alla prima, riguarda, invece, l’ente associativo (associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, società di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247) che intenda aderire al CPB.
Tale facoltà risulta preclusa laddove non aderiscano al CPB, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, partecipanti all’ente associativo.
Coerentemente con la precedente ipotesi, è fatto salvo il caso in cui non risultino approvati gli ISA per l’attività esercitata dal professionista partecipante.
Tali disposizioni, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 9 del Decreto Correttivo, si applicano a decorrere dalle opzioni per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto correttivo.
Non risultano, pertanto, interessati dalla disposizione in commento i contribuenti che, in una data compresa tra il 30 aprile 2025 (data di pubblicazione del software) e la data di entrata in vigore del Decreto correttivo (13 giugno 2025), hanno aderito al CPB per i periodi d’imposta 2025/2026.CPB: cause di cessazione
Il CPB cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l’accordo tra Fisco e contribuente.
Si tratta dei seguenti casi:- cessazione o modifica dell’attività;
- presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30 per cento rispetto a quelle oggetto di concordato
- adesione al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
- operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, ovvero, per società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, modifiche della compagine sociale che ne aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato;
- dichiarazione di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento.
Il Decreto correttivo ha introdotto due nuove ulteriori cause di cessazione, anch’esse riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del CPB (i.e., 2025/2026).
In particolare, la prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo TUIR o a una società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge
31 dicembre 2012, n. 247.
La disposizione prevede la cessazione del CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove venga meno l’adesione al CPB da parte dell’associazione, della società tra professionisti o della società tra avvocati partecipata.
La seconda casistica, speculare alla prima, riguarda, invece, l’ente associativo (associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, società di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247) che abbia aderito al CPB.
Per tale soggetto il CPB cessa di produrre i propri effetti laddove per uno o più dei soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, venga meno l’adesione al CPB.
Tali disposizioni, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 9 del Decreto Correttivo, si applicano a decorrere dalle opzioni per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto correttivo.
Non risultano, pertanto, interessati dalla disposizione in commento i contribuenti che, in una data compresa tra il 30 aprile 2025 (data di pubblicazione del software) e la data di entrata in vigore del Decreto correttivo (13 giugno 2025), hanno aderito al CPB per i periodi d’imposta 2025/2026.CPB e cessazione o modifica dell’attività, cosa accade
Riguardo alle ipotesi di cessazione o modifica dell’attività che, sulla base di quanto previsto dall’articolo 21 del decreto CPB, determinano la cessazione degli effetti del CPB, si richiamano i chiarimenti già formulati dall’Agenzia delle entrate con riferimento all’applicazione degli ISA.
In particolare, gli effetti del CPB cessano nei confronti del contribuente che modifichi l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso e sulla base della quale è stata formulata la proposta.
La cessazione non si verifica se per la nuova attività è previsto un codice attività che comporti l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.
Su tale aspetto va evidenziata l’analogia con quanto già previsto in tema di applicazione degli ISA: al riguardo, le istruzioni alla compilazione dei relativi modelli chiariscono che costituisce, ad esempio, causa di esclusione l’ipotesi “(…) di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l’attività “Commercio all’ingrosso di salumi e di altri prodotti a base di carne” (codice attività – 46.32.20, compreso nell’ISA DM21U) e da maggio in poi quella di “Trasporto su taxi” (codice attività – 49.33.10 – compreso nell’ISA DG72U).Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA”.
Con la FAQ del 28 maggio 2025 sono stati forniti chiarimenti in ordine alla circostanza che si verifichi una modifica del
codice attività a seguito dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025.CPB ed eventi eccezionali che agiscono sul reddito
L’articolo 19 del Decreto CPB prevede che, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinino minori redditi o minori valori della produzione netta, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessi di produrre effetti a partire dal periodo di
imposta in cui tale differenza si realizza.
Ai fini della verifica del citato scostamento del 30 per cento, i redditi e i valori della produzione da porre a confronto con quelli concordati sono il reddito e il valore della produzione netta effettivi quantificati secondo quanto previsto negli articoli 15 e 16 del decreto CPB.
L’articolo 4 del decreto ministeriale del 14 giungo 2024 richiamato dall’articolo 4 del decreto ministeriale CPB ISA ha individuato le seguenti fattispecie sintomatiche della presenza di circostanze eccezionali:
a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:1. danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
3. l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
4. la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
d. cessione in affitto dell’unica azienda;
e. sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
f. sospensione dell’esercizio della professione con comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.
La causa di cessazione di cui alla precedente lettera f) opera anche in caso di associazione tra professionisti, qualora uno dei professionisti associati abbia sospeso l’esercizio della professione, comunicandola preventivamente all’ordine professionale di appartenenza e, in conseguenza di tale evento, l’ente associativo realizzi minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordatoCPB e operazioni straordinarie
Nel caso in cui, in corso di applicazione del CPB, la società o l’ente risulti interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR sia interessata da modifiche della compagine sociale, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica tale ipotesi.
Sul punto occorre sviluppare due ulteriori considerazioni, analogamente a quanto già fatto per le cause di esclusione:
a. per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle aventi ad oggetto un’azienda o un ramo di essa. Pertanto, non si verifica una causa di cessazione in presenza di conferimenti aventi ad oggetto, ad esempio, denaro o partecipazioni;
b. per modifiche alla compagine sociale si intendono le modifiche che aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato. Tale causa di cessazione, come indicato nella FAQ n. 2 del 28 ottobre 2024 deve intendersi riferita ai soli soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR.
Inoltre, come chiarito dalla risposta al quesito n. 6.6 di cui alla circolare, rientra tra le cause di cessazione dal CPB anche la cessione del ramo d’azienda, attesi i molteplici punti in comune con il conferimento.
Analogamente a quanto precedentemente evidenziato in relazione alle cause di esclusione, la ratio di tale disposizione è di evitare modifiche sostanziali della soggettività dei contribuenti che hanno aderito al CPB in quanto la proposta è riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie.
Non rileva, invece, l’eventuale modifica del riparto delle quote di partecipazione all’interno della medesima compagine sociale, né costituisce causa di esclusione o di cessazione dal CPB il passaggio di una società a responsabilità limitata da un regime di trasparenza fiscale ex articolo 116 del TUIR a un regime ordinario (o il passaggio inverso) nei periodi d’imposta oggetto del CPB o in quello precedente.Occorre evidenziare che le FAQ citate nell'articolo sono reperibile nella appendice della Circolare n 9/2025, e che altri documenti di prassi hanno evidenziato chiarimenti, leggi anche:
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Verifiche su conti correnti: le prove di interposizione fittizia
Secondo la Cassazione la disponibilità sostanziale di un conto corrente prevale sul dato formale dell’intestazione, quando supportata da indizi concordanti.
Pertanto l’accertamento bancario può estendersi legittimamente ai conti di terzi, e le relative movimentazioni possono essere imputate al contribuente senza necessità di prove ulteriori.
In sintesi questo è il sunto della pronuncia n 2577/2026 della Cassazione sull'accertamento bancario.
Vediamo i fatti di causa.
Accertamento bancario: le prove di interposizione fittizia
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2577 del 5 febbraio 2026, l ha affrontato il tema dell’imputabilità al contribuente delle movimentazioni bancarie effettuate su conti correnti formalmente intestati a terzi, ma nella sua disponibilità, chiarendo i presupposti probatori necessari e il corretto utilizzo dell’onere della prova.
Il caso nasceva da un’indagine finanziaria effettuata dall’Agenzia delle entrate su diversi conti correnti intestati alla moglie e alle figlie di un contribuente, ma sui quali quest’ultimo era stato delegato a operare.
Le Entrate a fronte di una dichiarazione in perdita aveva riscontrato versamenti non giustificati per oltre 800.000 euro.
Essa aveva ritenuto tali movimenti riconducibili al contribuente e non alle reali intestatarie dei conti e pertanto procedeva alla ripresa a tassazione del reddito presunto.
Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Ctp lamentando, tra l’altro, la carenza di motivazione e l’asserita impossibilità di imputargli operazioni poste in essere su conti intestati a terzi.
La Ctp aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo che la documentazione fornita giustificava di alcune movimentazioni ma non di tutte.
La Corte di giustizia tributaria regionale ribaltava l’esito del giudizio, affermando che spettava all’ufficio dimostrare l’imputabilità al contribuente delle movimentazioni bancarie contestate.
L'Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione trovando la ragione.
La suprema Corte, nell’accogliere il ricorso evidenzia come la sentenza impugnata contenga delle affermazioni logicamente inconciliabili:
- la CTR riconosceva la legittimità dell’indagine sui conti intestati a terzi sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti;
- ciò malgrado escludeva che tali presunzioni potessero valere anche ai fini dell’imputazione al contribuente delle singole movimentazioni.
La prova dell’interposizione fittizia di persona, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del Dpr n. 600/1973, secondo la Cassazione può essere fornita anche per via presuntiva.
Accertata la disponibilità sostanziale dei conti correnti intestati a terzi, sulla base di indizi qualificati, la stessa prova presuntiva è sufficiente anche per attribuire al contribuente le movimentazioni in quella sede riscontrate, senza necessità di ulteriori elementi oggettivi.
In conclusione veniva enunciato un principio di diritto di particolare rilievo operativo: “ai fini dell’imputabilità al contribuente dei movimenti operati sui conti correnti intestati a terzi è sufficiente la prova presuntiva dell’interposizione, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti (quali l’esistenza di una delega di firma, la frequenza delle operazioni compiute sui conti correnti utilizzando la delega di firma; l’inverosimiglianza della riconducibilità di tali operazioni ai soggetti formalmente intestatari dei conti, desunta dalla loro qualità o condizione personale). Una volta raggiunta la prova dell’imputabilità al contribuente dei movimenti operati sui conti correnti formalmente intestati a terzi, si applicano le presunzioni legali relative stabilite dall’articolo 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché deve essere il contribuente, a seconda della sua qualità di imprenditore o libero professionista, a provare che quei movimenti non si riferiscano a poste di reddito imponibile”.
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Tax compliance: modalità di controllo del Fisco
L'atto di indirizzo del MEF a firma del Ministro Giorgetti, pubblicato a fine febbraio, specifica le attività che il Fisco metterà in campo nel prossimo triennio per implementare la tax compliance ossia una proficua collaborazione tra Agenzia e contribuenti al fine di ridurre l'evasione e aumentare la soddisfazione dei cittadini.
Vediamo cosa contiene il paragrafo sulla prevenzione e controllo da parte delle Entrate
Tax compliance: modalità di controllo del Fisco
Nel paragrafo intitolato Promuovere la tax compliance a costi ridotti e aumentare il gettito derivante da attività di prevenzione e controllo viene specificato che l'attività è svolta per potenziare ulteriormente gli strumenti di promozione dell’adempimento volontario a costi ridotti, puntando prioritariamente sulla semplificazione dei rapporti con i contribuenti e sull’ampliamento dei servizi erogati dalle agenzie fiscali ai contribuenti-utenti e su una loro semplificata modalità di fruizione.
A tema di adempimento fiscale esso non dovrà essere concepito o percepito come una richiesta di adeguamento alle esigenze dell’amministrazione finanziaria, in quanto sarà compito di quest’ultima intercettare le esigenze dei contribuenti, utilizzando strumenti e procedure appropriati, in un’ottica customer oriented.
Con riguardo alla semplificazione del sistema tributario e al miglioramento dei rapporti tra contribuente e amministrazione fiscale, un ruolo rilevante è attribuito alla dichiarazione precompilata, inclusa la precompilata IVA, la quale consentirà un significativo risparmio in termini di costi amministrativi e di adempimento riducendo anche la possibilità di errori da parte dei contribuenti nel momento dichiarativo.
Per migliorare la compliance volontaria dei contribuenti, particolare attenzione verrà riservata alla promozione dei diversi strumenti di dialogo preventivo con i contribuenti che il sistema fiscale mette a disposizione al fine di minimizzare i rischi interpretativi capaci di incidere negativamente sulle decisioni di business.Tra essi, rilevano le varie tipologie di interpello e, in particolare, l’interpello sui nuovi investimenti, che è dedicato agli investitori anche esteri e oggetto di specifiche misurazioni.
Nella stessa logica di garantire la certezza del diritto e incoraggiare le decisioni di business nel nostro Paese, si pongono gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale quale strumento di compliance che consenta di garantire, nell’ambito di operazioni transnazionali complesse, trasparenza e certezza nei rapporti tra Amministrazione e imprese, garantendo sostegno alle imprese,Di rilievo sarà anche l’adozione di informazioni vincolanti quale strumento di promozione di forme di compliance doganali.
La medesima logica customer oriented è alla base del rinnovato impegno per assicurare la tempestiva lavorazione dei rimborsi richiesti dai contribuenti, in particolare dei rimborsi IVA, che comporta, come di seguito evidenziato, anche il contrasto a quelli fraudolentemente creati e la puntuale e tempestiva verifica dei presupposti, rilevante anche ai fini della realizzazione delle riforme necessarie per l’estensione del periodo di aggiustamento del PSB.Di tali innovazioni potranno beneficiare tutti i contribuenti e, soprattutto, le imprese, grazie alla riduzione dei propri vincoli finanziari, a seguito dell’accresciuta liquidità proveniente dai rimborsi, anche con effetti positivi in termini di riduzione di attività elusive ed evasive motivate da recupero di liquidità.
Nella stessa direzione di promuovere l’adempimento volontario a costi ridotti vi è anche il cambio di paradigma per quanto riguarda i controlli, passando dalla verifica ex post a quella ex ante.Sarà incoraggiato, infatti, il ricorso agli strumenti, anche premiali, previsti dalla legge per migliorare l’affidabilità fiscale dei contribuenti. In tale direzione si muovono, innanzitutto, il concordato preventivo biennale per i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni e il potenziamento del regime di adempimento collaborativo per i soggetti di maggiori dimensioni (con fatturato superiore a 750milioni nel 2024, superiore a 500milioni nel 2026 e superiore a 100 milioni nel 2028).
Per aumentare il gettito derivante dall’attività di prevenzione e contrasto sarà potenziato il sistema informativo della fiscalità e l’interoperabilità delle banche dati, facendo anche leva sull’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale.A tal fine, saranno ulteriormente migliorati gli strumenti di analisi del rischio di evasione e di frode, sfruttando appieno le nuove tecnologie e strumenti di data analysis sempre più avanzati che possono favorire l’acquisizione di informazioni rilevanti per effettuare controlli più mirati da parte dell’amministrazione finanziaria, riducendo l’invasività dei controlli e i casi di “falsi positivi”.
Sarà, inoltre, favorito un collegamento più efficace tra le attività di controllo e il recupero del gettito.
Effetti positivi in termini di riduzione del tax gap deriveranno anche dal rafforzamento delle attività di contrasto all’evasione e all’elusione nel settore doganale e delle accise, con particolare riguardo a quei fenomenimaggiormente pericolosi, come i casi di evasione totale dei dazi, delle accise e delle imposte e le frodi IVA all’importazione, attuate anche attraverso piattaforme digitali (dichiarazioni di modico valore nel settore dell’e-commerce).Viene anche precisato che strategico e trasversale rispetto alle predette linee di azione – di sostegno alla compliance volontaria e di contrasto all’evasione – sarà il completamento del processo di transizione digitale che ha fortemente interessato anche l’amministrazione finanziaria.
La digitalizzazione dei processi nei settori di competenza dell’amministrazione finanziaria recherà beneficio inmodo significativo ai soggetti direttamente coinvolti (cittadini, imprese) e, più in generale, al contesto nazionale.
Le imprese e gli operatori economici, da un lato, si avvantaggeranno di procedure trasparenti, certe e tempestive con evidenti impatti positivi in termini di competitività sul mercato globale e riduzione degli oneri amministrativi.
Gli utenti (contribuenti, consumatori), dall’altro lato, avranno a disposizione strumenti trasparenti e livelli qualitativi superiori.
Da questo punto di vista, nei prossimi anni si rafforzeranno le misure per la digitalizzazione e dematerializzazione del procedimento di controllo e accertamento, conseguenti anche all’attuazione delle delega fiscale, promuovendo forme di interlocuzione a distanza.
Ciò permetterà, non solo un recupero di efficienza del processo, grazie alla riduzione dei costi amministrativi di gestione delle attività a più basso valore aggiunto (quali ad esempio quelli di stampa, notifica e conservazione degli atti) ma anche un ulteriore miglioramento del confronto tra i contribuenti, gli intermediari e l’amministrazione, con positivi riflessi in termini di sostenibilità degli obblighi tributari e di riduzione del contenzioso.
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Concordato preventivo biennale 2026-2027: regole e modello
Con il Provvedimento n 72335 del 27 febbraio le Entrate approvano le istruzioni per aderire al CPB 2026-2027.
In particolare si approvano le specifiche tecniche e i controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025 e l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
In sintesi, il modello CPB 2026-2027 si presenta strutturato in modo analogo al modello CPB 2025-2026:
- righi da P01 a P03 dedicati alle condizioni di accesso,
- righi P04 e P05 per riportare il reddito e il valore della produzione 2025 rilevanti ai fini del concordato,
- righi da P06 a P09 per indicare i valori proposti
- rigo P10, per esprimere l’accettazione.
Il quadro P è preceduto da una sezione introduttiva, costituita da tre righi in cui riportare:
- codice ISA;
- codice ATECO relativo all’attività prevalente;
- categoria reddituale di appartenenza, d’impresa (codice 1) o di lavoro autonomo (codice 2).
Concordato preventivo biennale 2026-2027: l’invio
Sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati di cui all’Allegato 1 comprensive del documento esplicativo dei controlli del formato dei campi, cui devono attenersi i soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei modelli ISA 2026 da dichiarare con i modelli REDDITI 2026 e del modello CPB 2026/2027.
La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali di cui al d.P.R..
La trasmissione telematica dei dati può essere effettuata anche per il tramite degli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R.Ai fini della trasmissione dei dati rilevanti per l’elaborazione della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027 e della relativa accettazione e revoca, il modello CPB 2026/2027 può essere trasmesso per via telematica congiuntamente ai modelli ISA 2026, in fase di trasmissione dei modelli REDDITI 2026.
Ai medesimi fini il modello CPB 2026/2027 può, altresì, essere trasmesso con modalità autonoma per via telematica congiuntamente al frontespizio dei modelli REDDITI 2026.
In tal caso, nel frontespizio dei modelli REDDITI 2026 deve essere indicato il codice 1 – “Adesione” nella casella “Comunicazione CPB”. L’invio del solo frontespizio del modello REDDITI 2026 con il modello CPB 2026/2027 non ha natura dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione dell’adesione alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
Concordato preventivo biennale 2026-2027: revoca
Il contribuente può comunicare la revoca dell’adesione alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027 entro gli stessi termini previsti per l’adesione al CPB.
La revoca può essere effettuata con modalità autonoma per via telematica, congiuntamente al frontespizio dei modelli REDDITI 2026.In tal caso, nel frontespizio dei modelli REDDITI 2026 deve essere indicato il codice 2 – “Revoca” nella casella “Comunicazione CPB” e devono essere compilati i campi “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)” del modello CPB 2026/2027.
L’invio effettuato con queste modalità non ha natura dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione della revoca dell’adesione alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
Allegati: -
Affitto d’azienda: non è causa di cessazione del CPB
Con la Risposta a interpello n 46 del 24 febbraio, le Entrate chiriscono che l’affitto di azienda (o di ramo di azienda) non rientra tra le ipotesi di cessazione del concordato preventivo biennale previste dall'articolo 21 del Dlgs n. 13/2024.
Concordato preventivo biennale e affitto d’azienda: chiarimenti
L'istante è una società in accomandita semplice che nel secondo anno di adesione al Cpb (2025) Essa ''per ragioni dovute ad una più efficiente organizzazione e ad una migliore razionalizzazione dei costi'' sarebbe intenzionata a prendere in affitto l'azienda di proprietà Beta per un periodo di due anni, eventualmente rinnovabili.
Posto ciò, l'Istante chiede se il descritto affitto di azienda che intende porre in essere rappresenti una causa di cessazione ovvero di decadenza dal CPB.Le motivazioni sottese all'affitto d'azienda si rinvengono principalmente nella miglior gestione della parte amministrativa e contabile delle due società interessate, nonché nella miglior gestione del personale dipendente che, allo stato attuale, si trova spesso ad essere distaccato per esigenze temporanee da un'azienda all'altra (con conseguente aggravi anche in termini di adempimenti amministrativi), oltre alla circostanza che, a seguito dell'affitto dell'azienda di proprietà BETA, l'Istante acquisirebbe maggiore forza contrattuale nel rapporto con i fornitori.
L'agenzia ha ricordato che il richiamato articolo 21 prevede che ''[i]l concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
- […] bter) la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato''.
Con l'articolo 21 e, nello specifico, con la lettera bter), il legislatore ha, dunque, individuato le operazioni idonee a modificare la capacità reddituale del contribuente e, conseguentemente, configurato come una causa di cessazione del CPB, solo le operazioni straordinarie ivi descritte (e le fattispecie ad esse assimilabili).
Pertanto, l'affitto di azienda (o di ramo di azienda) non è un'operazione che, in linea di principio, integra una causa di cessazione del CPB, non essendo richiamata nella lettera bter) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 13 del 2024 e non essendo riconducibile ad alcuna delle fattispecie ivi indicate.
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Notifica cartella ad un coobbligato: esclude decadenza anche per gli altri
Con la Pronuncia n. 30947 del 26 novembre 2025 la Cassazione chierisce che la notifica tempestiva della cartella di pagamento ad uno dei condebitori solidali produce effetti anche verso gli altri, consentendo la notifica dell’accertamento anche dopo lo scadere del termine.
Vediamo il caso di specie.
Riscossione e responsabilità solidale: chiarimenti della Cassazione
La Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di riscossione coattiva e responsabilità solidale, la notifica della cartella di pagamento effettuata entro i termini di legge nei confronti di un solo coobbligato impedisce la maturazione della decadenza, prevista dall’articolo 25 del Dpr n. 602/73, anche nei riguardi degli altri condebitori.
Nell’ambito del diritto tributario, l’atto impositivo o di riscossione validamente notificato a uno dei soggetti tenuti in solido al pagamento produce un effetto conservativo generale quindi arresta l’espansione della posizione del privato e preserva il potere di accertamento e riscossione dell’ente impositore verso tutti i condebitori, superando così le eccezioni basate sulla disciplina civilistica della decadenza.
La vicenda nasceva dalla notifica di due cartelle di pagamento emesse per il recupero di imposte non versate dal de cuius per le annualità 2005 e 2006.
Gli atti venivano notificati a una coerede nell’aprile 2012, mentre agli altri coeredi, obbligati in solido, le medesime cartelle erano state notificate tempestivamente negli anni 2009 e 2010.
La contribuente impugnava gli atti eccependo la tardività della notifica nei suoi confronti, avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dall’articolo 25 del Dpr n. 602/73, ossia oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che i termini di decadenza avessero natura personale e operassero separatamente per ciascun debitore.
L’ente della riscossione proponeva appello evidenziando la tempestività delle notifiche effettuate agli altri condebitori e la Commissione tributaria regionale respingeva il gravame.
I giudici d’appello affermavano l’inapplicabilità dell’articolo 1310 del codice civile, sulla prescrzione, nell’ambito della decadenza, argomentando che tale istituto si basa sulla necessità di compiere un atto entro un determinato termine, senza riguardo alle condizioni soggettive che hanno determinato l’inutile decorso del termine perentorio.
I giudici di secondo grado accoglievano l’eccezione dell’Agenzia delle entrate relativa al proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la lite verteva su vizi di notifica imputabili al solo agente della riscossione.
La contribuente tentava di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi della legge n. 197/2022; l’Agenzia delle entrate opponeva il diniego, non ritenendosi soccombente nel giudizio di secondo grado, la parte proponeva ricorso.
Il concessionario della riscossione ricorreva per Cassazione contro la sentenza di merito, denunciando la violazione delle norme sulla solidarietà tributaria e sulla decadenza.
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’agente della riscossione: viene ritenuto fondato il motivo sollevato dall’agente della riscossione sulla violazione o falsa applicazione dell’articolo 25 del Dpr n. 602/73, chiarendo che la tempestiva notifica della cartella di pagamento a uno dei condebitori, pur non pregiudicando le posizioni soggettive degli altri (come il diritto di impugnazione), impedisce che si produca nei confronti di questi ultimi la decadenza dal potere di riscossione.
La Corte ha precisato che la concezione civilistica della decadenza non trova piena rispondenza nel diritto tributario, che si pone come species del diritto pubblico.
La disciplina procedimentale dell’articolo 25 del Dpr n. 602/73 utilizza espressamente la disgiuntiva “o” riferendosi alla notifica al debitore o ai coobbligati, prevedendo quindi l’alternatività dell’adempimento.
L’atto notificato a un coobbligato realizza l’effetto conservativo di impedire la decadenza dell’Amministrazione, consentendo la successiva notifica agli altri debitori anche dopo lo spirare del termine.
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TCF: aggiornamento Linee guida ai principi contabili
L'agenzia delle Entrate con il Provvedimento n 33973 del 28 gennaio 2026 hanno approvato ulteriori specifiche istruzioni che integrano le Linee guida in materia di gestione del rischio fiscale per le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo.
In sintesi i documenti approvati con il provvedimento forniscono indicazioni operative su due casistiche specifiche:
- la possibilità di retrodatare una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS;
- il trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option/grant da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali.
Nell’ambito della collaborazione tra l’OIC e l’Agenzia delle Entrate, la prima è responsabile unicamente per la parte contabile delle schede, mentre l’Agenzia ne cura gli aspetti fiscali.Le linee guida sono indirizzate alle imprese che intendono aderire all’adempimento collaborativo e che, di conseguenza, necessitano di una certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale.
Il regime, istituito nel 2015 e rafforzato con il Dlgs 221/2023, che ha previsto soglie di ingresso progressivamente più basse, si rivolge ai contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e consente di avvalersi del dialogo preventivo con l’Agenzia delle Entrate per la gestione di tutte le questioni fiscali ritenute più delicate o incerte.
Il provvedimento va ad integrare il Provvedimento del 10.01.2025 n. 5320 che contine le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la compilazione della “Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali” dei contribuenti appartenenti al settore industriale, oltre a fornire specifiche indicazioni sui controlli e gli adempimenti che ci si attende vengano posti in essere per la certificazione del TCF. Scarica il testo del Provvedimento e Allegati
Le Entrate sinteticamente
TCF: aggiornamento delle linee guida ai principi contabili
In particolare, sono approvate specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, in attuazione dell’articolo 4, comma 1-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
In particolare si pubblicano i seguenti documenti:
a) “Possibilità di retrodatare una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS”;
b) “Trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option/grant da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali”Le istruzioni suddette integrano le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, approvate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025.
Ricordiamo che è stato introdotto nell’ordinamento il Regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale “TCF”.
Il Regime comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.
In tale contesto, la legge 9 agosto 2023, n. 111 in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il Regime con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.
Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 (di seguito, anche, “decreto delegato”) e con decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 mediante i quali sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del Regime.
Nell’ambito delle disposizioni del decreto delegato, un rilievo centrale assumono le misure volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese.
In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto delegato ha modificato l’articolo 4 del decreto e ha previsto a carico degli operatori che intendono aderire al Regime l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili.
Per favorire la transizione da un “Modello Aperto” a un “Modello Certificato” e maggiormente “Standardizzato” è stata, quindi, prevista, al comma 1-quater dell’articolo 4 del decreto, la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite linee guida contenenti indicazioni per la costruzione e aggiornamento di un efficace TCF e per la sua certificazione e attestazione dell’efficacia operativa.
In tale contesto, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025 sono state approvate le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema, insieme alle linee guida per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore industriale e con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 321940 del 7 agosto 2025 sono state approvate le linee guida per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore assicurativo.
Al fine di assicurare l’aggiornamento nel continuo e l’integrazione delle suddette linee guida, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 383481 del 10 ottobre 2024 è stato istituito un tavolo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti designati dall’Agenzia delle entrate e dall’Organismo Italiano di Contabilità, con compito di curare in particolare la redazione di specifiche istruzioni in ordine alla mappatura e alla gestione dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, da allegare, di volta in volta alle linee guida stesse.
In tale contesto, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 321934 del 7 agosto 2025 sono state approvate specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente con riferimento alle seguenti casistiche:a) “Recesso anticipato da un contratto di commodity swap: trattamento contabile e fiscale”;
b) “Trattamento contabile, ai fini delle imposte sui redditi, del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie”;
c) “Emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero: trattamento contabile e fiscale”.
Il presente provvedimento approva le specifiche istruzioni redatte dai rappresentanti del predetto tavolo tecnico di lavoro, che integrano le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale approvate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 5320 del 10 gennaio 2025 e con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 321934 del 7 agosto 2025. -
Rinumerazione fatture: quando è dichiarazione fraudolenta
Con la Sentenza n 666/2026 la Cassazione statuisce che la reiterata rinumerazione delle fatture fa scattare la dichiarazione fraudolenta, vediamo i dettagli del caso di specie.
Rinumerazione fatture: quando è dichiarazione fraudolenta
La reiterata rinumerazione delle fatture e i versamenti degli incassi sul conto di un soggetto estraneo all’attività possono integrare la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Questa la sintesi del chiarimento della Cassazione nella Sentenza n 666/2026.
La Corte di cassazione, Sezione III penale, si pronuncia su una complessa vicenda di reati tributari commessi nell’ambito di uno studio professionale, chiarendo i presupposti
- della dichiarazione fraudolenta,
- dell’occultamento delle scritture contabili,
- nonché i criteri di calcolo della prescrizione e del trattamento sanzionatorio.
Il procedimento trae origine da una verifica fiscale avviata nel 2014 nei confronti di uno studio legale, dalla quale era emersa una contabilità parallela attiva già dal 2009.
Le indagini avevano evidenziato numerose parcelle incassate ma non registrate né dichiarate, una numerazione artificiosa delle fatture e una sistematica divergenza tra la documentazione contabile dello studio e quella in possesso dei clienti.
Ulteriori elementi di frode erano stati individuati tramite indagini bancarie: assegni incassati in contanti dal professionista, versamenti effettuati sul conto della moglie (estranea formalmente allo studio) e intestazione diretta di titoli di pagamento alla stessa.
In sede amministrativa, il contribuente aveva poi definito integralmente la propria posizione fiscale mediante accertamenti con adesione, pagando imposte e sanzioni.
In primo grado, il Tribunale di Provinciale aveva assolto l’imputato dai reati di dichiarazione fraudolenta (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) e di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000), ritenendo insussistente la frode.
La Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, condannando l’imputato per tutti i reati contestati.
Il ricorso per Cassazione era articolato in numerosi motivi, tra cui:
- vizi processuali relativi alla composizione del collegio giudicante e all’ammissibilità dell’appello del Pubblico ministero;
- contestazione della sussistenza della condotta fraudolenta e del dolo specifico di evasione;
- erronea applicazione dell’art. 10 D.Lgs. n. 74/2000, sostenendo che la contabilità fosse comunque ricostruibile;
- mancata dichiarazione della prescrizione;
- omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto;
- violazione del principio del ne bis in idem;
- errori nel trattamento sanzionatorio, anche alla luce delle modifiche normative più favorevoli introdotte nel 2024.
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente ai motivi sulla prescrizione e sulla pena, dichiarandolo inammissibile nel resto.
Quanto alla dichiarazione fraudolenta, la Suprema Corte conferma la valutazione della Corte d’appello: la condotta dell’imputato non si era limitata a mere irregolarità formali, ma integrava un sistema fraudolento articolato, caratterizzato da artifici idonei a ostacolare l’accertamento fiscale.
La rinumerazione delle fatture e l’incasso dei compensi tramite conti intestati a terzi costituivano un “quid pluris” rispetto alla semplice omissione contabile, sufficiente a integrare il reato ex art. 3 D.Lgs. n. 74/2000.
Parimenti, viene confermata la responsabilità per l’occultamento delle scritture contabili: il reato sussiste ogniqualvolta la condotta renda anche solo difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, a prescindere dalla possibilità di accertare i redditi tramite documentazione reperita presso terzi.
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Accertamenti bancari e sintetici possibili per i coltivatori diretti
Con l'Ordinanza n. 26971/2025 la Corte di Cassazione ha stabilito che anche i coltivatori diretti possono essere assoggettati all'accertamento sintetico, quando emergano movimentazioni bancarie non giustificate e incoerenti con il reddito catastale dichiarato.
Il caso nasce da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un imprenditore agricolo titolare di ditta individuale, in seguito a indagini bancarie su conti correnti intestati al contribuente.
L’Ufficio ha riscontrato versamenti e prelevamenti privi di giustificazione, riconducibili a maggiori ricavi non dichiarati, procedendo al recupero di:
- Irpef, Irap, IVA oltre a interessi e sanzioni.
Il contribuente ha impugnato l’accertamento, sostenendo che, in qualità di coltivatore diretto, il proprio reddito dovesse essere determinato solo in base ai valori catastali, escludendo qualsiasi applicazione del metodo sintetico.
Accertamenti bancari e sintetici possibili per i coltivatori diretti
La Commissione tributaria provinciale ha dato ragione all’Agenzia. La Commissione tributaria regionale (già con sentenza n. 291/2016) ha invece accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che l’attività agricola imponesse una tassazione solo catastale, vista la disponibilità di terreni in affitto e gli investimenti effettuati.
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, affermando un principio chiaro:
- il reddito dei coltivatori diretti, pur determinato in via ordinaria su base catastale, può essere legittimamente rettificato mediante accertamenti fondati su indagini bancarie, ai sensi dell’art. 32 del DPR 600/1973.
Le presunzioni legali derivanti dalle movimentazioni bancarie si applicano a tutti i contribuenti, compresi i coltivatori diretti.
Le somme rinvenute nei conti quali versamenti o prelievi si presumono ricavi, salvo prova contraria da parte del contribuente.
Il sistema di tassazione catastale non impedisce all’Amministrazione di accertare capacità contributiva extra-contabile se emergono indici patrimoniali anomali.
Il contribuente non ha assolto all’onere probatorio previsto dalla legge, non fornendo spiegazioni convincenti sulle movimentazioni.
Il principio di diritto enunciato
“L’Amministrazione finanziaria può legittimamente procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, anche mediante il metodo sintetico, qualora emergano elementi estranei al reddito catastale dichiarato da cui si desuma la percezione di ulteriori redditi imponibili.”