• Accertamento e controlli

    Contribuente irreperibile: la corretta notifica della cartella

    La Sentenza della Cassazione n 13776/2026 ha statuito un importarte principio, secondo il quale la notifica della cartella di pagamento eseguita con la procedura di cui all'articolo 140 del Codice di procedura civile, non si perfeziona con la sola spedizione della raccomandata informativa, ma occorre anche la prova della sua effettiva ricezione. 

    Vediamo il dettaglio.

    Contribuente irreperibile: come gestire la notifica della cartella

    Per un debito Irpef veniva notificata una intimazione di pagamento che la contribuente impuganva sostenendo l'omessa notifica della cartella oltre che la prescrizione intervenuta nel frattempo.

    In prima istanza si accoglievano le doglianze per la CTR aveva ritenuta valida la notifica della cartella e la prescrizione non maturata valorizzando un termine di 10 anni.

    La Cassazione ritiene che la notifica sia valida in quanto dopo un primo tentativo di notifica fallito, il notificatore si era recato presso il domicilio della contribuente rilevandone la temporanea assenza. 

    Si trattava di irreperibilità relativa ossia:

    • indirizzo corretto
    • destinatario non trovato.

    In questo caso viene in rilievo l’articolo 140 del Codice, che impone una sequenza precisa: 

    • deposito dell’atto presso la casa comunale,
    • avviso del deposito
    • invio della raccomandata informativa.

    La Cassazione richiama l’orientamento secondo cui, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario della cartella,per perfezionare la notifica non basta la mera spedizione della raccomandata informativa, ma occorre anche la prova della sua ricezione. 

    Nel caso esaminato mancava la prova, la relata relativa alla raccomandata non risultava compilata e non era stato prodotto l’avviso di ricevimento, da qui l’annullamento dell’intimazione. 

    Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, cassando la sentenza d’appello e annullando direttamente l’atto impugnato.

    Pertanto la Cassazione ha evidenziato il percorso corretto per poter beneficiare della irreperibilità relativa, ossia, quando l’agente della riscossione fonda un’intimazione su una cartella notificata tramite procedura di irreperibilità relativa, deve dimostrare l’intero percorso notificatorio e ccorre provare che il procedimento si sia completato anche dal lato del destinatario.

    Pertanto in sintesi, nel perimetro dell’articolo 140 del Codice di procedura civile diventa essenziale la prova della ricezione quando dagli atti emergono questi elementi:

    • accesso del notificatore al domicilio; 
    • temporanea assenza del destinatario; 
    • deposito presso la casa comunale;
    • invio della raccomandata informativa. 

  • Accertamento e controlli

    Prescrizione cartelle esattoriali: la Consulta conferma il termine

    La Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di giustizia tributaria del Lazio sulla prescrizione delle cartelle relative ai tributi erariali, confermando che continua ad applicarsi il termine ordinario di dieci anni previsto dall’art. 2946 c.c..

    La decisione numero n 85/2026 è particolarmente rilevante perché interviene su un tema da anni al centro del contenzioso tributario: entro quanto tempo il Fisco può riscuotere imposte erariali già accertate.

    Secondo i giudici costituzionali, non esiste alcuna violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza o buon andamento della Pubblica amministrazione nel mantenimento della prescrizione decennale.

    Prescrizione cartelle esattoriali: la Consulta conferma il termine

    La vicenda prende avvio dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata nel 2022 a un contribuente per tributi erariali.

    Il contribuente sosteneva che il credito fosse ormai prescritto, perché il precedente atto della riscossione risaliva al 2011.

    L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, invece, riteneva ancora valido il credito, evidenziando che durante l’emergenza Covid erano intervenute norme di sospensione dei termini che avevano prorogato la prescrizione di ulteriori 24 mesi. 

    Nel decidere l’appello, la Corte tributaria del Lazio ha scelto di investire la Consulta della questione, dubitando della costituzionalità della disciplina vigente.

    Secondo il giudice rimettente, applicare ai tributi erariali la prescrizione decennale sarebbe stato irragionevole per diversi motivi.

    La prima critica riguardava il diverso trattamento rispetto all’IMU, soggetta a prescrizione quinquennale.

    Per il giudice tributario:

    • IMU e tributi erariali sarebbero situazioni assimilabili;
    • prevedere 5 anni per i tributi locali e 10 per quelli statali avrebbe creato un “ingiustificato privilegio” per l’amministrazione finanziaria.

    La Corte tributaria sosteneva inoltre che oggi, grazie alla PEC e agli strumenti informatici, interrompere la prescrizione richiede tempi minimi.

    Secondo il ragionamento del giudice:

    • notificare un atto oggi è quasi immediato;
    • non sarebbe più giustificabile mantenere un termine pensato in un’epoca priva di strumenti digitali.

    Un’altra censura riguardava la presunta evoluzione dell’ordinamento verso termini più brevi.

    Il giudice richiamava infatti:

    • il termine quinquennale per l’accertamento delle imposte;
    • la prescrizione quinquennale di IMU e sanzioni tributarie;
    • vari interventi legislativi diretti a ridurre i tempi procedimentali e processuali.

    Da qui la tesi secondo cui il termine decennale sarebbe ormai “anomalo”.

    Infine, il giudice tributario riteneva che anche il procedimento di riscossione dovesse rispettare il principio di “ragionevole durata” previsto dall’art. 111 Cost.

    La Consulta ha però rigettato integralmente le questioni, con una motivazione molto articolata.

    Il punto centrale della sentenza riguarda la differenza strutturale tra tributi locali e tributi erariali.

    Secondo la Corte:

    • i tributi locali, come l’IMU, hanno natura periodica e continuativa;
    • i tributi erariali nascono invece autonomamente per ogni periodo d’imposta.

    Per questo motivo, i due crediti seguono regole prescrizionali differenti.

    La Consulta richiama espressamente il consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui il termine quinquennale dell’art. 2948 c.c. si applica soltanto alle obbligazioni periodiche. 

    Di conseguenza non esiste alcuna violazione del principio di uguaglianza, perché le situazioni poste a confronto non sono omogenee.

    La Corte sottolinea poi un principio importante:

    • il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina della prescrizione.

    Secondo i giudici costituzionali, la durata del termine deve bilanciare:

    • l’interesse dello Stato alla riscossione;
    • l’esigenza di certezza del contribuente.

    Per questo motivo, il tempo necessario a inviare una PEC non può diventare il parametro per stabilire la durata della prescrizione. La Consulta respinge anche la tesi secondo cui il sistema si starebbe orientando verso termini più brevi.

    La Corte osserva infatti che:

    • accertamento tributario;
    • prescrizione;
    • decadenza;
    • processo amministrativo;
    • discarico delle cartelle

    sono istituti diversi, con finalità differenti, non sarebbe quindi corretto confrontare termini appartenenti a discipline eterogenee.

    Secondo la Consulta, il principio di ragionevole durata riguarda esclusivamente il processo.

    La prescrizione, invece, è un istituto di diritto sostanziale, di conseguenza, il richiamo all’art. 111 Cost. è stato ritenuto non pertinente. La pronuncia ha un forte impatto pratico perché:

    • riduce gli spazi difensivi basati sulla prescrizione quinquennale;
    • conferma l’orientamento favorevole all’Erario;
    • chiarisce definitivamente la distinzione tra tributi erariali e tributi locali.

    Per i contribuenti, dunque, sarà più difficile sostenere in giudizio l’applicazione automatica del termine breve.

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    CPB 2026-2027: approvate le regole per la proposta

    Il DM MEF 11 maggio pubblicato in GU n 115 del 20 maggio contiene l'approvazione della  metodologia  relativa  al concordato  preventivo biennale per i periodi d'imposta 2026 e 2027.

    In particolare, la proposta viene elaborata utilizzando in primo luogo i dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta 2025 e si sviluppa attraverso l’analisi degli indicatori di affidabilità e di anomalia, la valutazione dei risultati economici degli ultimi tre anni, il confronto con i valori medi del settore e, infine, la rivalutazione basata sulle proiezioni macroeconomiche per il 2026 e il 2027. 

    Al fine di rendere la proposta coerente con l’evoluzione del contesto economico, sono inoltre utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del Pil, che servono a rivalutare in chiave prospettica i redditi e i valori da concordare.

    Scarica qui la nota metodologica usata per la proposta dal Fisco.

    La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli
    andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1 per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, hanno applicato gli ISA.

    Attenzione al fatto che all'articolo 4 sono anche indicate le cause di cessazione del concordato.

    CPB 2026: approvate le regole per la proposta

    Sulla base della metodologia approvata con il decreto, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:
    a) il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo;
    b) il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo;
    c) il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo.

    Inoltre, l’Agenzia tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.
    A tal fine, i redditi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e il valore della produzione netta di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, sono ridotti:
    a) in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni;
    b) in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a sessanta giorni e fino a centoventi giorni;
    c) in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a centoventi giorni.
    Gli eventi straordinari sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell’articolo 4 del presente decreto, quali eventi calamitosi, straordinari, sospensione della attività di impresa o di lavoro autonomo, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.

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    Adempimento spontaneo per aiuti di stato 2022: mancata iscrizione registri

    Con il Provvedimento n 143075 del 14 maggio le Entrate danno attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    Vengono ficcate le regole per la comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte
    dei beneficiari di aiuti di Stato 
    e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri:

    • RNA, SIAN e SIPA 
    • per aver indicato nei modelli REDDITI, IRAP e 770, periodo d’imposta 2022, dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa

    Adempimento spontaneo per aiuti di stato: mancata iscrizione registri

    L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo
    agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2022, dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

    In particolare, i dati e informazioni d contenuti nelle comunicazioni, inviate al domicilio digitale comunicato al Fisco, sono:
    a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
    b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
    c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2022;
    d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2022 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e
    SIPA;
    e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
    f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalar all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
    g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni di cui al successivo punto 5

    Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze, dalla stessa non conosciuti.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Concordato preventivo biennale 2026-2027: software, regole e modello

    L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il software Il tuo ISA 2026 CPB, che consente la compilazione, il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato ai modelli redditi, dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e della proposta di concordato preventivo biennale 2026-2027. 

    Tale approvazione è successiva alla pubblicazione da parte del MEF del decreto e relativa nota metodologica per la proposta del Fisco.

    Leggi anche CPB 2026-2027: approvate le regole per la proposta.

    Per il CPB occorre ricordate che con il Provvedimento n 72335 del 27 febbraio le Entrate hanno approvato le istruzioni per aderire al CPB 2026-2027.

    In particolare si tratta delle specifiche tecniche e i controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025 e l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

    In sintesi, il modello CPB 2026-2027 si presenta strutturato in modo analogo al modello CPB 2025-2026:

    • righi da P01 a P03 dedicati alle condizioni di accesso, 
    • righi P04 e P05 per riportare il reddito e il valore della produzione 2025 rilevanti ai fini del concordato, 
    • righi da P06 a P09 per indicare i valori proposti 
    • rigo P10, per esprimere l’accettazione.

    Il quadro P è preceduto da una sezione introduttiva, costituita da tre righi in cui riportare:

    • codice ISA;
    • codice ATECO relativo all’attività prevalente;
    • categoria reddituale di appartenenza, d’impresa (codice 1) o di lavoro autonomo (codice 2).

    Concordato preventivo biennale 2026-2027: l’invio

    Dopo l’approvazione della nota metodologica con cui l’Amministrazione elabora la proposta di concordato preventivo biennale per i contribuenti che hanno applicato gli Isa nel periodo d’imposta 2025 l’Agenzia delle entrate e Sogei, hanno predisposto e pubblicato il software “Il tuo ISA 2026 CPB”. Una volta aperto il canale telematico, infatti, mediante l’applicativo è possibile procedere correttamente all’invio delle dichiarazioni Isa e delle eventuali adesioni al CPB.

    Con il “Il tuo ISA 2026 CPB” versione 1.0.0, è possibile il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutte le categorie interessate e la trasmissione telematica dei dati Isa in allegato ai modelli Redditi, integrando nello stesso flusso anche la proposta di concordato preventivo biennale per il periodo 2026-2027, entro la scadenza del 2 novembre (il 31 ottobre, quest’anno, cade di sabato).

    Tramite software, inoltre, è possibile inviare la proposta di CPB anche “in via autonoma”, utilizzando il solo frontespizio dei modelli Redditi. 

    Si tratta di una possibilità importante, che facilita la gestione delle tempistiche e permette di separare l’adesione al concordato dal resto della dichiarazione, quando necessario. In questo caso il termine per la presentazione è il 30 settembre (salvo proroghe).

    Possibile anche la funzione di revoca. I contribuenti che abbiano già aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2026/2027 possono, infatti, annullare l’adesione, a condizione che la revoca avvenga entro gli stessi termini previsti per l’adesione originaria.

    Il software è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate nelle sezioni dedicate a imprese e professionisti, sia nell’ambito delle dichiarazioni Isa sia nelle aree relative ai regimi opzionali e al Concordato preventivo biennale.

    Concordato preventivo biennale 2026-2027: revoca

    Il contribuente può comunicare la revoca dell’adesione alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027 entro gli stessi termini previsti per l’adesione al CPB.
    La revoca può essere effettuata con modalità autonoma per via telematica, congiuntamente al frontespizio dei modelli REDDITI 2026. 

    In tal caso, nel frontespizio dei modelli REDDITI 2026 deve essere indicato il codice 2 – “Revoca” nella casella “Comunicazione CPB” e devono essere compilati i campi “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)” del modello CPB 2026/2027. 

    L’invio effettuato con queste modalità non ha natura dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione della revoca dell’adesione alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    CPB 2026-2027: regole strutturali per gli ulteriori dati

    Ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli ISA e della elaborazione della proposta di CPB per i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA, sono necessari ulteriori dati, oltre a quelli dichiarati dai contribuenti negli appositi modelli, individuati nelle Note tecniche e metodologiche allegate ai relativi decreti di approvazione. Le Entrate provvedono in modo strutturale.
    Tali ulteriori dati sono resi disponibili ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate.
    Con il Provvedimento n 115744 del 13 aprile le Entrate hanno pubblicato le regole per l'acquisizione puntuale o massiva da parte dei contribuenti interessati o dei loto intermediari.

    CPB 2026-2027: regole per gli ulteriori dati

    Gli ulteriori dati sono anche funzionali per le finalità di semplificazione di cui al comma 4-ter dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017. 

    Al riguardo, il citato comma 4-ter, ha previsto che l’Agenzia delle entrate renda disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, nell’ottica di semplificarne la relativa comunicazione.
    A tal fine, la medesima disposizione ha previsto che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono individuate, tra l’altro, le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente.
    Tanto premesso, il provvedimento in oggetto definisce le modalità con cui, a partire dal periodo d’imposta 2025, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero agli intermediari specificamente delegati, gli ulteriori dati in argomento.
    Gli intermediari delegati con delega al cassetto fiscale o con delega unica ai servizi online di consultazione del cassetto fiscale delegato o di acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale, ai fini dell’acquisizione massiva degli ulteriori dati, devono trasmettere all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati e per i quali richiedono tali dati.
    L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati è subordinata alla positiva verifica dell’attivazione della delega al cassetto fiscale o della delega unica ai servizi online di consultazione del cassetto fiscale delegato o di acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale, comunicata con la ricevuta contenente l’esito delle operazioni di acquisizione e verifica dei file trasmessi.
    Viene, altresì, disciplinata la modalità di accesso puntuale ai dati da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati attraverso la delega al cassetto fiscale o la delega unica all’utilizzo dei servizi online di consultazione del cassetto fiscale
    delegato o di acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale.
    Il provvedimento dispone, inoltre, che le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono gli ulteriori dati, nonché le specifiche tecniche secondo le quali sono resi disponibili i file contenenti gli ulteriori dati, sono pubblicate, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, per ciascun periodo d’ imposta.

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  • Accertamento e controlli

    CPB impresa inviduale: non operano le cause di cessazione per le società

    La Risposta a interpello n 103/2026 replica ad una ditta individuale che al fine di elaborare gli ordini dei clienti internamente, ha acquisito una azienda che se ne occupa. Il servizio era prima esterno in appalto.

    Il rappresentante di commercio ditta individuale che ha aderito al CPB 2025/2026 domanda se l'operazIone straordinaria rientrI per lui tra le cause di decadenza previste dalla norma di riferimento per il concordato preventivo biennale.

    Le Entrate replicano di no, vediamo il perchè.

    CPB impresa inviduale: non operano le cause di cessazione per le società

    L'agente di commercio che ha aderito al CPB per il biennio 2025­2026 e che intende acquistare un'azienda operante nel settore dell'elaborazione elettronica dati potrà continuare a fruire del concordato. 

    La cessazione dell’accordo (articolo 21 lettera b-ter del Dlgs n. 13/2026), infatti, fa riferimento alle operazioni straordinarie realizzate da società o enti e quindi non riguarda gli imprenditori individuali, come chiarito anche dalla Faq n. 2 del 25 settembre 2025, pubblicata sul sito delle Entrate.

    L’Agenzia dopo il riepilogo della disciplina agevolativa incluse le cause di cessazione che riguardano le ipotesi in cui “la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato'' chiarisce che l’acquisto dell’azienda da parte dell’agente di commercio non determina la cessazione del concordato preventivo biennale perché la disposizione sulla decadenza dal beneficio non si applica alle imprese individuali.  

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  • Accertamento e controlli

    Verifiche su conti correnti: le prove di interposizione fittizia

    Secondo la Cassazione la disponibilità sostanziale di un conto corrente prevale sul dato formale dell’intestazione, quando supportata da indizi concordanti.

    Pertanto l’accertamento bancario può estendersi legittimamente ai conti di terzi, e le relative movimentazioni possono essere imputate al contribuente senza necessità di prove ulteriori.

    In sintesi questo è il sunto della pronuncia n 2577/2026 della Cassazione sull'accertamento bancario.

    Vediamo i fatti di causa.

    Accertamento bancario: le prove di interposizione fittizia

    La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2577 del 5 febbraio 2026, l ha affrontato il tema dell’imputabilità al contribuente delle movimentazioni bancarie effettuate su conti correnti formalmente intestati a terzi, ma nella sua disponibilità, chiarendo i presupposti probatori necessari e il corretto utilizzo dell’onere della prova.

    Il caso nasceva da un’indagine finanziaria effettuata dall’Agenzia delle entrate su diversi conti correnti intestati alla moglie e alle figlie di un contribuente, ma sui quali quest’ultimo era stato delegato a operare

    Le Entrate a fronte di una dichiarazione in perdita aveva riscontrato versamenti non giustificati per oltre 800.000 euro.

    Essa aveva ritenuto tali movimenti riconducibili al contribuente e non alle reali intestatarie dei conti e pertanto procedeva alla ripresa a tassazione del reddito presunto.

    Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Ctp lamentando, tra l’altro, la carenza di motivazione e l’asserita impossibilità di imputargli operazioni poste in essere su conti intestati a terzi. 

    La Ctp aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo che la documentazione fornita giustificava di alcune movimentazioni ma non di tutte.

    La Corte di giustizia tributaria regionale ribaltava l’esito del giudizio, affermando che spettava all’ufficio dimostrare l’imputabilità al contribuente delle movimentazioni bancarie contestate. 

    L'Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione trovando la ragione.

    La suprema Corte, nell’accogliere il ricorso evidenzia come la sentenza impugnata contenga delle affermazioni logicamente inconciliabili:

    • la CTR riconosceva la legittimità dell’indagine sui conti intestati a terzi sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti;
    • ciò malgrado escludeva che tali presunzioni potessero valere anche ai fini dell’imputazione al contribuente delle singole movimentazioni.

    La prova dell’interposizione fittizia di persona, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del Dpr n. 600/1973, secondo la Cassazione può essere fornita anche per via presuntiva. 

    Accertata la disponibilità sostanziale dei conti correnti intestati a terzi, sulla base di indizi qualificati, la stessa prova presuntiva è sufficiente anche per attribuire al contribuente le movimentazioni in quella sede riscontrate, senza necessità di ulteriori elementi oggettivi.

    In conclusione veniva enunciato un principio di diritto di particolare rilievo operativo: “ai fini dell’imputabilità al contribuente dei movimenti operati sui conti correnti intestati a terzi è sufficiente la prova presuntiva dell’interposizione, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti (quali l’esistenza di una delega di firma, la frequenza delle operazioni compiute sui conti correnti utilizzando la delega di firma; l’inverosimiglianza della riconducibilità di tali operazioni ai soggetti formalmente intestatari dei conti, desunta dalla loro qualità o condizione personale). Una volta raggiunta la prova dell’imputabilità al contribuente dei movimenti operati sui conti correnti formalmente intestati a terzi, si applicano le presunzioni legali relative stabilite dall’articolo 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché deve essere il contribuente, a seconda della sua qualità di imprenditore o libero professionista, a provare che quei movimenti non si riferiscano a poste di reddito imponibile.

  • Accertamento e controlli

    Accertamento ridotto: quando è possibile

    Con la Risposta ADE n 77/2026 vengono ricordate le regole le avvalersi dell'accertamento ridotto

    La società Alfa pone un quesito, in merito alla corretta interpretazione del concetto di ''operazioni'' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, ai fini dell'accesso al beneficio della riduzione di due anni dei termini di accertamento per i comparti impositivi IRES, IRAP e IVA.
    In particolare, l'istante riferisce che intende effettuare in denaro contante pagamenti per l'acquisto di valori bollati per un ammontare superiore ad euro 500, non accompagnati da fattura elettronica né da corrispettivo telematico.

    La società chiede se la suddetta operazione rientri o meno nell'ambito applicativo del citato articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015, e, conseguentemente, se possa beneficiare della riduzione dei termini di accertamento prevista a favore dei soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.

    Pagamenti in contanti: chiarimenti ADE sull’accertamento ridotto

    Le Entrate esordiscono ricordando che l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 dispone che «il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500».
    L'articolo 1 del medesimo decreto legislativo ammette al beneficio della riduzione dei termini di decadenza per l'accertamento sussistendo gli altri presupposti di legge i « soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto […] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato».
    Con riguardo ai requisiti oggettivi, il citato decreto ministeriale 4 agosto 2016 prevede che la riduzione dei termini di decadenza di cui trattasi «si applica soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi».
    Inoltre in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015 il medesimo decreto ministeriale, all'articolo 4, stabilisce che « 1. I contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. La modalità di comunicazione è definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui sono approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni. La mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.
    La riduzione dei termini di decadenza non si applica, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli indicati nell'art. 3»

    Ai fini della corretta individuazione delle ''operazioni di ammontare superiore a 500 euro'', da compiersi mediante pagamenti tracciabili nella risposta n. 331, pubblicata l'11 maggio 2021 si evince che tra le operazioni di ammontare superiore a 500 euro, che è necessario effettuare con mezzi di pagamento tracciabili, deve rientrare la totalità delle attività poste in essere da un soggetto passivo IVA nell'esercizio dell'attività di impresa o di lavoratore autonomo (compreso, quindi, l'acquisto di valori bollati).
    Ne consegue che la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti prevista dal citato articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015 può essere riconosciuta solo ai soggetti passivi IVA che integrino tutti i seguenti requisiti:

    • a) documentino tutte le operazioni attive poste in essere (cessioni di beni/ prestazioni di servizi) tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, rammentando che la prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile in alternativa alla seconda 
    • b) garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti per tali operazioni ed effettuati per tutte quelle di acquisto se di ammontare superiore ad euro 500 (importo che, si rammenta, deve considerarsi comprensivo di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell'operazione);
    • c) indichino nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini.

    Va peraltro ribadito quanto già osservato in precedenti occasioni, ovvero che, «fatti salvi eventuali nuovi interventi legislativi, […]: 1) in assenza di documentazione delle operazioni con le modalità indicate (fatture elettroniche via SdI e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri), la tracciabilità dei pagamenti non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza. Né possono usufruire di tale riduzione coloro che, pur esonerati dalle forme di documentazione richiamate, non vi ricorrono volontariamente;' Va evidenziato che la tracciabilità dei pagamenti, sebbene costituisca requisito indispensabile, non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza previsti dall'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015, non potendo, ad esempio, avvalersi di tale beneficio coloro che sono esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi (da operare tramite fattura elettronica e/o memorizzazione e trasmissione dei dati di cui all'articolo 2 del medesimo d.lgs.), salvo non vi ricorrano su base volontaria.

    Nel caso di specie, deve dunque dirsi indipendentemente dall'eventuale sussistenza degli ulteriori requisitidi legge, «effettuare pagamenti per l'acquisto di valori bollati tramite denaro contante (quindi attraverso strumenti non tracciabili) per importi superiori a 500 euro» integra di per sé un comportamento non idoneo a consentire la riduzione di due anni dei termini di accertamento prevista dall'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Socio accomandante e responsabilità per debiti tributari

    Con l'Ordinanza n 2470 del 5 febbraio, la Corte di Cassazione torna sul tema della responsabilità dei soci per i debiti tributari di una società estinta, soffermandosi in particolare sulla posizione del socio accomandante e sull’onere probatorio gravante sull’Amministrazione finanziaria.

    La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, ma assume rilievo per il richiamo espresso alle Sezioni Unite n. 3625/2025, che rafforzano le garanzie difensive dei soci.

    Socio accomandante e responsabilità per debiti triburati

    La vicenda trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento per imposta di registro e sanzioni relative a una società in accomandita semplice (s.a.s.) ormai estinta.
    Il debito tributario era stato oggetto, in precedenza, di accertamento con adesione, con pagamento della prima rata e mancato versamento delle successive.

    Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, l’Agenzia delle Entrate notificava la cartella direttamente ai soci, tra cui un socio accomandante, ritenuto responsabile del debito residuo.

    Il contribuente impugnava l’atto e otteneva ragione sia in primo grado sia in appello. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato su tre motivi.


    In sintesi, l’Amministrazione finanziaria sosteneva:

    • la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente;
    • l’inammissibilità del ricorso del socio, in quanto la pretesa tributaria sarebbe divenuta definitiva nei confronti della società;
    • la responsabilità del socio accomandante per i debiti tributari della società estinta, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n. 175/2014 e delle norme civilistiche sulla responsabilità dei soci.

    La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo infondati tutti i motivi proposti.

    Sul piano processuale, i giudici hanno ribadito che, nel processo tributario, la specificità dei motivi di appello va valutata nel complesso dell’atto e non in modo formalistico, richiamando un orientamento ormai consolidato.

    Quanto alla decadenza, la Corte ha chiarito che il termine per impugnare la cartella decorre dalla notifica al singolo socio, e non da quella effettuata alla società ormai estinta.

    Il punto centrale dell’ordinanza riguarda però la responsabilità del socio accomandante.

    La Cassazione ribadisce che, nella società in accomandita semplice, il socio accomandante:

    • non è legittimato passivamente rispetto alle obbligazioni tributarie della società;
    • risponde solo nei limiti della quota di liquidazione eventualmente percepita;
    • non può essere destinatario diretto della pretesa fiscale in assenza di prova della riscossione di somme.

    La responsabilità limitata prevista dall’art. 2313 c.c. non consente al Fisco di agire automaticamente contro il socio accomandante per il solo fatto dell’estinzione della società.

    Elemento di particolare rilievo è il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 3625 del 12 febbraio 2025, secondo cui:

    per agire nei confronti dei soci di una società estinta, l’Amministrazione finanziaria deve provare l’effettiva percezione di somme in base al bilancio finale di liquidazione o ad altre modalità di distribuzione.

    Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate non aveva fornito alcuna prova della distribuzione di utili o somme al socio accomandante, né sulla base di un bilancio finale né attraverso altri elementi presuntivi gravi e concordanti.