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Rinumerazione fatture: quando è dichiarazione fraudolenta
Con la Sentenza n 666/2026 la Cassazione statuisce che la reiterata rinumerazione delle fatture fa scattare la dichiarazione fraudolenta, vediamo i dettagli del caso di specie.
Rinumerazione fatture: quando è dichiarazione fraudolenta
La reiterata rinumerazione delle fatture e i versamenti degli incassi sul conto di un soggetto estraneo all’attività possono integrare la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Questa la sintesi del chiarimento della Cassazione nella Sentenza n 666/2026.
La Corte di cassazione, Sezione III penale, si pronuncia su una complessa vicenda di reati tributari commessi nell’ambito di uno studio professionale, chiarendo i presupposti
- della dichiarazione fraudolenta,
- dell’occultamento delle scritture contabili,
- nonché i criteri di calcolo della prescrizione e del trattamento sanzionatorio.
Il procedimento trae origine da una verifica fiscale avviata nel 2014 nei confronti di uno studio legale, dalla quale era emersa una contabilità parallela attiva già dal 2009.
Le indagini avevano evidenziato numerose parcelle incassate ma non registrate né dichiarate, una numerazione artificiosa delle fatture e una sistematica divergenza tra la documentazione contabile dello studio e quella in possesso dei clienti.
Ulteriori elementi di frode erano stati individuati tramite indagini bancarie: assegni incassati in contanti dal professionista, versamenti effettuati sul conto della moglie (estranea formalmente allo studio) e intestazione diretta di titoli di pagamento alla stessa.
In sede amministrativa, il contribuente aveva poi definito integralmente la propria posizione fiscale mediante accertamenti con adesione, pagando imposte e sanzioni.
In primo grado, il Tribunale di Provinciale aveva assolto l’imputato dai reati di dichiarazione fraudolenta (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) e di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000), ritenendo insussistente la frode.
La Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, condannando l’imputato per tutti i reati contestati.
Il ricorso per Cassazione era articolato in numerosi motivi, tra cui:
- vizi processuali relativi alla composizione del collegio giudicante e all’ammissibilità dell’appello del Pubblico ministero;
- contestazione della sussistenza della condotta fraudolenta e del dolo specifico di evasione;
- erronea applicazione dell’art. 10 D.Lgs. n. 74/2000, sostenendo che la contabilità fosse comunque ricostruibile;
- mancata dichiarazione della prescrizione;
- omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto;
- violazione del principio del ne bis in idem;
- errori nel trattamento sanzionatorio, anche alla luce delle modifiche normative più favorevoli introdotte nel 2024.
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente ai motivi sulla prescrizione e sulla pena, dichiarandolo inammissibile nel resto.
Quanto alla dichiarazione fraudolenta, la Suprema Corte conferma la valutazione della Corte d’appello: la condotta dell’imputato non si era limitata a mere irregolarità formali, ma integrava un sistema fraudolento articolato, caratterizzato da artifici idonei a ostacolare l’accertamento fiscale.
La rinumerazione delle fatture e l’incasso dei compensi tramite conti intestati a terzi costituivano un “quid pluris” rispetto alla semplice omissione contabile, sufficiente a integrare il reato ex art. 3 D.Lgs. n. 74/2000.
Parimenti, viene confermata la responsabilità per l’occultamento delle scritture contabili: il reato sussiste ogniqualvolta la condotta renda anche solo difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, a prescindere dalla possibilità di accertare i redditi tramite documentazione reperita presso terzi.
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CPB: esclusa la snc che diventa individuale
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove faq in data 7 gennaio con riguardo al CPB.
Vediamo di seguito il tema specifico affrontato nei quesiti e la replica ADE, anticipando che:
- una faq su causa di decadenza, e più precisamente a quella che si verifica quando si presenta ina dichiarazione integrativa;
- una faq riguarda una causa di cessazione determinata dalla trasformazione atipica da società di persone a impresa individuale.
Come si calcola la soglia del 30% oltre la quale scatta la decadenza per il CPB?
Il quesito riguarda la modalità di calcolo della variazione del 30% del reddito o della produzione netta, al fine di determinare la decadenza dal CPB ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024.
Al riguardo si ricorda che il citato articolo 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024, nel disciplinare le cause di decadenza dal CPB, include tra queste, al comma 1, lettera b), il caso in cui “a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato”.
La circolare n. 9/E del 2025 ha precisato, al paragrafo 1.11, che “si può ritenere che, in generale, affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento”. La medesima precisazione è stata poi fatta con la FAQ n. 1 del 15 dicembre 2025.
Secondo una interpretazione letterale della disposizione richiamata, nonché per coerenza sistematica, il calcolo della variazione del 30% si ritiene debba essere riferito al reddito concordato (prima delle integrazioni).L'agenzia in merito ha proposto il seguente esempio:Il reddito proposto ed accettato dal contribuente ai fini del CPB è pari a 150.Lo stesso contribuente presenta, successivamente all’adesione al CPB, una dichiarazione integrativa per correggere degli errori commessi in quella originaria.Il reddito che l’Agenzia avrebbe proposto sulla base dei nuovi dati corretti sarebbe stato pari a 200.Calcolando la differenza tra il reddito concordato (pari a 150) e il reddito calcolato sulla base dei dati corretti comunicati con la dichiarazione integrativa (pari a 200), emergerebbe quindi la differenza di reddito di 50.
In questo caso si determinerebbe la decadenza dal CPB poiché la variazione del reddito (pari a +50) supererebbe il limite del 30% sul reddito concordato (il 30% di 150 = 45).CPB: esclusa la snc che diventa individuale
Una società in nome collettivo composta da due soci aderito al CBP 2024 2025.
Nel settembre 2025 uno dei due soci cede la sua quota all'altro e venendo a mancare la pluralità dei soci con atto notarile la società si trasforma in ditta individuale a partire dal mese di settembre 2025 con nuova partita iva.
A seguito dello scioglimento di una società con un solo socio deve essere effettuata la liquidazione a conclusione della quale il patrimonio sociale residuo viene assegnato al socio superstite
Tale assegnazione ha per oggetto l'intero complesso aziendale facente capo alla società in liquidazione quindi seppur dal punto di vista dell'imposizione diretta e dell'iva l'operazione sia fiscalmente neutra, dato che la stessa civilisticamente si inquadra come una liquidazione societaria, a chiusura della quale l'intero patrimonio viene assegnato ad un unico socio che prosegue l'attività, si chiede di sapere ai fini del CPB se l'operazione potrebbe essere configurata come la cessazione dell'attività della società se tale impostazione risultasse condivisa stante quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n 13-2024 si determinerebbe la fuoriuscita dal concordato nel periodo d'imposta in cui si è verificata la condizione.
L'agenzia evidenzia che nel paragrafo 2.4.4 della Circolare del 17 settembre 2024 n. 18/E) – Operazioni societarie straordinarie e modifica compagine sociale (per i soli contribuenti ISA) – si precisa che “Nel caso in cui, in corso di applicazione del CPB, la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR, è interessata da modifiche della compagine sociale (ndr. che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato), il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica tale ipotesi. Analogamente a quanto precedentemente evidenziato in relazione alle cause di esclusione la ratio di tale disposizione è di evitare modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al CPB in quanto la proposta è stata riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie”.
Nel caso di trasformazione di una società di persone in ditta individuale, inoltre, la Suprema Corte con sentenza n. 3671 del 16 febbraio 2007, n. 3671 ha stabilito che “la c.d. continuazione dell’impresa in forma individuale sia sempre preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della medesima …, a conclusione della quale, il patrimonio sociale residuo è assegnato al socio superstite”.
Tanto premesso, se in una società di persone viene meno la pluralità dei soci e l’attività viene proseguita solo dal socio superstite, attraverso l’apertura di nuova partita IVA, si ritiene che si realizzino quelle modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al CPB in quanto la proposta è stata riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie” che costituiscono la ratio di quanto stabilito dall’articolo 21 del Decreto legislativo n. 13 del 12/02/2024.In conclusione, la trasformazione “atipica” da società di persone a impresa individuale, implica lo scioglimento della società e, quindi, si è di fronte ad una situazione di cessazione del CPB nella seconda annualità concordata, ossia per il p.i. 2025. -
Comunicazione di irregolarità: codici tributo per i pagamenti parziali
Con la Risoluzione n 70 del 18 dicembre l'Agenzia delle Emtrate istituisce i codici tributo per pagare, tramite modello F24, solo una parte delle somme richieste nelle comunicazioni di irregolarità emerse dai controlli automatici (quelle inviate ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972).
I suddetti codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario delle predette comunicazioni, non intenda versare
l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza
delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno delle citate comunicazioni.Inoltre, solo per i codici tributo 973I, 974I, 975I, 979I, 980I, 981I, 982I, 983I e 984I, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere indicato il codice della Regione reperibile nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome”.
Per agevolare i contribuenti a individuare l’esatta codifica, la risoluzione contiene una tabella, che in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), riporta: i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.
Si rimanda alla Risoluzione n 70 per la tabella completa
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Banca dati del Fisco: in arrivo novità per i contribuenti
Il Vice Ministro Leo, in un convegno tenutosi il 25 novembre e intitolato I sistemi informativi del fisco per il contrasto all’evasione fiscale, organizzato presso la Camera, dalla Commissione parlamentare di vigilanza, ha parlato della super banca dati per la consultazione semplificata del Fisco.
Si tratterà di un database destinato a chiarire i dubbi dei contribuenti con sentenze e articoli di norme vigenti.
L'amministrazione finanziaria e il partner tecnologico Sogei stanno lavorando a questo nuovo strumento capace di fornire risposte calibrate e attendibili sulla base di un patrimonio informativo che spazia dai documenti di prassi dell’Agenzia quali: circolari, risoluzioni, risposte ai precedenti interpelli, ma anche su sentenze tributarie, in modo da avere un quadro aggiornato della giurisprudenza di merito e di legittimità.
Banca dati del Fisco: in arrivo novità per i contribuenti
Con una domanda della stampa presente è stato chiarito che l'intenzione del Fisco, con questa articolata novità, è quella di scongiurare l’accertamento agendo ex ante.
Diversi i soggetti intervenuti all'incontro e tra questi l'Ad di Sogei Cristiano Cannarsa ha specificano che esistono già circa 200 banche dati interoperabili per definizione, a queste si aggiungerà la super banca dati implementata.
Sul tema il vice Premier ha invece sprecificato che "Se c’è evasione bisogna lavorare per una semplificazione del quadro regolatorio europeo per sostenere la crescita delle imprese e avere regole più facili per il pagamento delle tasse, utilizzando anche le nuove tecnologie, penso all’intelligenza artificiale"
Il presidente della Camera Lorenzo Fontana nel suo intervento ha evidenziato che è essenziale bilanciare le esigenze di accertamento fiscale con le garanzie di sicurezza e di riservatezza riconosciute ai contribuenti.
Anche il Comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, ewra presente e nel suo intervento ha specificato come la sempre più ampia disponibilità dei dati incide anche sulla modalità di controllo, riducendo i casi in cui occorre acquisire elementi direttamente presso i singoli contribuenti
Il Direttore delle Entrate Carbone è intervenuto su due aspetti importanti:
- l'agenzia delle Entrate, nelle proprie attività di analisi e rischio e controllo, non utilizza l’intelligenza artificiale di ultima generazione, quella generativa;
- viene respinta fermamente l’idea di acquisire in maniera acritica le informazioni disponibili in rete e occorre domandarsi se, dopo una ponderata analisi volta a verificare la loro esattezza, le informazioni sintomatiche di un’attività economica svolta in maniera occulta non potrebbero essere impiegate per arricchire ulteriormente il patrimonio informativo dell’Amministrazione finanziaria.
Infine il Direttore dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm), Roberto Alesse, ha rimarcato che l’utilizzo delle nuove tecnologie riveste un ruolo centrale nell’accertamento tributario e nel contrasto all’evasione fiscale. Un chiaro esempio è rinvenibile in ambito doganale.
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Acconto di novembre aderenti al CPB
Il giorno 30 novembre, che cadrà di domenica, scade il termine per pagare l'acconto delle tasse di novembre.
Per questo, i pagamenti, vanno effettuati entro il 1° dicembre 2025.
Tale scadenza vale per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare chiamati al pagamento della seconda o unica rata degli acconti irpef, ires e irap del 2025.
Particolare attenzione va prestata Ai soggetti che hanno aderito al CPB.
Leggi anche Acconto irpef novembre 2025: pagamenti entro il 1° dicembre
Acconto di novembre aderenti al CPB
Per i soggetti che hanno aderito al CPB operano regole particolari, l'articolo 20 del Decreto Legislativo n 13/2024 stabilisce infatti che l’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di CPB è calcolato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
Per il calcolo, occorre innanzitutto verificare quale anno sia il 2025 rispetto al CPB, e infatti,
- per i contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026, il 2025 è il primo periodo di applicazione;
- per contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025, il 2025 è il secondo periodo di applicazione.
Ciò verificato, se si è al primo periodo di applicazione, e si è utilizzato il metodo storico, con riferimento alle imposte dirette, oltre all’acconto determinato sulla base degli importi indicati nel modello Redditi 2025, occorre versare una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra:
- il reddito concordato ossia quello indicato nel rigo P06 del modello CPB, per il 2025;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato in base agli articoli 15 e 16 del DLgs.n 13/2024, ossia si tratta dell’importo indicato nel rigo P04 del modello CPB per il 2024.
Inoltre, con riferimento all’IRAP, se l’acconto è determinato con il metodo storico, in aggiunta all’acconto determinato sulla base degli importi indicati nel modello IRAP 2025, è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra:
- il valore della produzione netta concordato, ossia valore indicato nel rigo P08 del modello CPB per il 2025;
- il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato in base all'articolo 17 del DLgs. n 13/2024, ossia il valore indicato nel rigo P05 del modello CPB, per il 2024.
Se l’acconto è determinato sulla base del criterio previsionale, la seconda rata è calcolata come differenza tra
- l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato;
- quanto versato con la prima rata.
Per i soggetti per cui il 2025 è il secondo secondo periodo di applicazione del CPB, se si utilizza il metodo storico, l’acconto relativo al 2025 deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il 2024, senza considerare la parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva.
L'acconto, pertanto, è determinato sulla base del rigo “Differenza” del quadro RN, al pari di quanto previsto per i contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo biennale.
Il valore indicato in questo rigo tiene già conto del reddito concordato, in quanto nei quadri reddituali (RE, RF, RG) deve essere riportato il reddito concordato rettificato determinato nel quadro CP, già ridotto della quota assoggettata ad eventuale imposta sostitutiva CPB.
Tale aspetto ricordiamolo era stato chiarito con una FAQ delle Entrate del 28 maggio scorso.
Invece, sempre se il 2025 è il secondo periodo di applicazione del CPB, l’acconto determinato sulla base del criterio previsionale deve essere calcolato considerando il reddito e il valore della produzione netta concordati per il 2025.
Per approfondimenti si rimanda alla norma di riferimento ossia il Decreto Legislativo n 13/2024 oltre che ai documenti di prassi pubblicati nel frattempo.
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Procedure esecutive presso terzi: novità per la Riscossione
Il DDL di Bilancio 2026 bollinato con l'art 27 rubricato Estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate – Riscossione
prevede la possibilità per le Entrate di rendere disponibili alla Riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati che nei sei mesi precedenti in cui i dati sono disponibili.
Scopo della norma è quello di consentire l’analisi dei dati per procedere all’avvio di procedure esecutive presso terzi.
Procedure esecutive presso terzi: novità per la Riscossione
Con la novità in arrivo anche la Riscossione potrà conoscere le somme dei corrispettivi fatturati nei sei mesi precedenti verso uno stesso soggetto.
Con i crediti vantati dal titolare della cartella così sarà possibile intercettare le somme da pignorare avviando le procedure esecutive presso terzi.
Per pignorare le somme la procedura attualmente utilizzata è quella prevista all’art. 72-bis del DPR 602/73.
L’istituto permette alla Riscossione di inviare ad un terzo il cliente del contribuente esecutato, un ordine di pagamento diretto fino a concorrenza del credito per cui si procede.
Nel caso in cui l’ordine di pagamento venga ignorato, l’Agente della riscossione cita in giudizio il terzo creditore ed il debitore nei modi ordinari.
In particolare, l'art 27 prevede di modificare l’articolo 1, comma 5-bis, 20 lettera b-bis), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:
«b-ter) dall’Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell’agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.».
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sarà emanato entro novanta giorni dal 1° gennaio 2026 data di entrata in vigore della legge di bilancio qualora tale norma resterà immutata secondo l'attuale formulazione. -
Controlli automatici dichiarazione: nuovi codici tributo
Con la Risoluzione n 59/2025 le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36- bis del D.P.R. n. 600/1973, ossia a seguito dei controlli automatici.
Controlli automatici dichiarazione: nuovi codici tributo
In particolare, al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si istituiscono nuovi codici tributo indicati nella tabella dettagliata nella risoluzione.
Attenzione al fatto che, i suddetti codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), sono riportati i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.Leggi qui la risoluzione con il dettaglio dei nuovi codici tributo.
Allegati: -
Notifica cartella: è valida se l’indirizzo è errato?
La pronuncia n 18274/2025 della cassazione si esprime in tema di notifica.
La vicenda nasce da un ricorso contro ipoteca e cartelle notificate a indirizzo diverso da quello della sede legale della SRL.
La Cassazione ha enunciato il seguente principio:
“In tema di notificazione della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, parte seconda, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento”.
Vediamo i dettagli del caso di specie.
Notifica cartella: è valida se l’indirizzo è errato?
Una Srl, notificataria di una comunicazione preventiva di ipoteca su immobili da parte di Equitalia Sud S.p.A. oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione presentava ricorso.
L’atto era stato emesso in seguito a cartelle di pagamento per tributi locali non versati.
La società contestava, tra le altre cose, l’irregolarità delle notifiche e in particolare che le cartelle sarebbero state recapitate presso un numero civico errato rispetto alla sede legale e ricevute da una persona non identificata chiaramente come incaricata.
Il ricorso veniva respinto in primo e secondo grado in quanto la Commissione Tributaria Regionale confermava la legittimità della notifica, basandosi sulla presenza di un soggetto “incaricato dalla società” e sulla regolare attestazione dell’avviso di ricevimento.
Da qui il ricorso per Cassazione, affidato a un unico motivo, che denunciava violazione delle norme in materia di notifiche (art. 145 c.p.c., art. 26 DPR 602/1973) e difetto di motivazione.
Con l'Ordinanza n. 18274/2025, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, ribadendo un principio giurisprudenziale ormai consolidato:
“In tema di notificazione della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, parte seconda, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento”.
La Corte ha evidenziato come il principio di conoscenza legale ex art. 1335 c.c. prevalga, salvo querela di falso.
Inoltre, ha ribadito che:
- non è necessaria la produzione in giudizio degli originali delle cartelle, se il destinatario non ne disconosce specificamente la conformità ai sensi dell’art. 2719 c.c.
- la notifica è valida anche se effettuata presso un numero civico errato, se l’atto è ricevuto da persona incaricata alla sede legale della società.
- In assenza di una querela di falso, il contenuto dell’avviso di ricevimento ha efficacia probatoria piena, come atto pubblico.
Nel caso specifico, la società non ha fornito elementi per contrastare le presunzioni ma si è limitata a contestare genericamente la notifica presso un civico diverso (n. 48 invece di n. 78), ma senza dimostrare che la persona che ha ricevuto l’atto non fosse incaricata dalla società stessa, quindi la notifica è regolare anche con civico errato.
Il ragionamento della Cassazione si basa su due presupposti chiave:
- presunzione di incarico: chiunque si trovi all’interno della sede (anche di fatto) può ricevere atti per conto della società, salvo prova contraria.
- errore materiale irrilevante: la differenza nel numero civico non ha impedito la ricezione dell’atto da parte di soggetto legittimato. L’atto ha quindi raggiunto il suo scopo, come previsto dall’art. 156 c.p.c.
In sintesi:
- la contestazione generica dell’irregolarità della notifica non basta.
- serve un disconoscimento specifico o querela di falso.
- anche un errore formale (es. numero civico) non inficia la validità della notifica, se l’atto viene comunque ricevuto da persona legittimata.
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Motivazione atti impositivi: pronunica della Cassazione
La Cassazione con la sentenza n 24715/2025 ha specificato che la cartella di pagamento che fa seguito all'omesso versamento di una o più rate in relazione alla sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione non necessita di una specifica motivazione.
Il principio affermato dalla Suprema Corte è il seguente La cartella di pagamento che faccia seguito all'omesso versamento di una o più rate in relazione alla sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione non necessita di una specifica motivazione […]
Motivazione atti impositivi: pronunica della Cassazione
Con la recente sentenza n. 24715 del 7 settembre 2025, la Corte di Cassazione è intervenuta su un punto chiave della motivazione degli atti impositivi, affermando che la cartella esattoriale emessa per omesso versamento di rate relative a un atto di adesione non necessita di motivazione autonoma.
È sufficiente il richiamo all’atto di adesione stesso, poiché il contribuente è già messo in condizione di conoscere la pretesa tributaria.
La controversia prendeva le mosse da una cartella notificata ad una società in liquidazione, per Irap, Iva, sanzioni e accessori relativo all’anno 2009.
La cartella derivava dal mancato pagamento di alcune rate di una rateizzazione concessa a seguito di accertamento con adesione.
La Commissione tributaria regionale in sede di appello, aveva annullato parzialmente la cartella per carenza di motivazione, relativamente ad alcune voci.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione davanti alla Suprema Corte, lamentando la violazione dell’art. 25 del DPR 602/1973, ritenendo sufficiente il richiamo all’atto di adesione come giustificazione della cartella.
L’articolo 25 del DPR n. 602/1973 stabilisce i contenuti minimi della cartella di pagamento, tra cui l’indicazione degli elementi essenziali della pretesa fiscale.
Tuttavia, non è previsto un obbligo di esposizione analitica se il debito deriva da atti già noti al contribuente.
La sentenza 24715/2025 rafforza l’orientamento giurisprudenziale minimalista sulla motivazione delle cartelle.
Quando un debito scaturisce da un atto di adesione e viene mancato il pagamento delle rate, la cartella può legittimamente basarsi su un mero richiamo all’atto originario.
Ciò consente agli Uffici di semplificare la redazione degli atti senza sacrificare i diritti di difesa del contribuente, il quale è già consapevole della natura e dell’origine del debito.
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CPB: in scadenza, arrivano altri chiarimenti ADE
L'agenzia delle entrate il 25 settembre ha pubblicato tre nuove FAQ per il concordato preventivo biennale in scadenza domani 30 settembre.
Vediamo di seguito i tre chiarimenti riguardanti:
- l'adesione alla edizione in corso, da parte di una STP e dei suoi soci che hanno già aderito nel 2024-2025,
- adesione di uno studio e dei suoi associati con partita Iva autonoma nel biennio 2025-2026, se uno dei partecipanti è escluso dall’applicazione degli Isa nel 2024,
- adesione di una ditta individuale che che ha ceduto un ramo d'azienda nel 2024 quando aveva già aderito alla edizione dell'anno scorso.
Occore ricordare che con l’introduzione delle lettere b-quinquies) e b-sexies) all’articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 13/2024, il quadro normativo del concordato preventivo biennale (Cpb) prevede nuove cause di esclusione che riguardano in particolare i professionisti associati e le società tra professionisti.
Le lettere b-quinquies) e b-sexies) introducono due ipotesi di esclusione dal Cpb:
- b-quinquies) – riguarda i contribuenti che, nel periodo d’imposta precedente, hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1, Tuir) e contemporaneamente partecipato a un’associazione professionale o società tra professionisti. L’esclusione non opera se sia il contribuente che l’associazione/società aderiscono al Cpb per gli stessi periodi d’imposta.
- b-sexies) – si applica alle associazioni o società tra professionisti che non vedano l’adesione al Cpb, per gli stessi periodi d’imposta, da parte di tutti i soci o associati che dichiarano redditi di lavoro autonomo.
Ora vediamo i chiarimenti.
Associato di Studio: può aderire se lo studio ha aderito nel 2024-2025?
La replica ADE è affermativa, gli associati con partita Iva individuale che non hanno aderito al Cpb nel biennio 2024-2025 possono farlo nel biennio successivo, a condizione che lo studio professionale rinnovi la propria adesione al Cpb per il periodo d’imposta 2026. In tal caso, gli effetti del concordato si producono regolarmente.
Inoltre veniva domandato se può aderire lo studio nel biennio 2025-2026 se gli associati hanno già aderito nel 2024-2025
Anche qui la risposta è positiva. Lo studio professionale può aderire al Cpb nel biennio 2025-2026, purché gli associati rinnovino la propria adesione per il periodo d’imposta 2026. La sincronia tra le adesioni è essenziale per evitare le cause di esclusione previste dalle nuove disposizioni.E viene anche precisato che in entrambe le ipotesi, il mancato rinnovo dell’adesione al Cpb da parte dell’associazione o dei singoli associati comporta una causa di cessazione, come previsto dall’articolo 21, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies) del Dlgs n. 13/2024.
Studio e Associati con PIVA autonoma: possono aderire se un partecipande è escluso da ISA?
La replica delle Entrate è affermativa, l’adesione al Cpb è possibile per lo studio associato e per gli associati che applicano gli Isa, anche se uno dei partecipanti è escluso.
La condizione per accedere è che il soggetto applichi gli Isa; chi non li applica è escluso, ma ciò non impedisce l’accesso agli altri membri per cui gli Isa sono applicabili.
Cessioni di ramo d’azienda in ditta individuale nel 2024: è soggetta a causa di cessazione?
Veniva domandato se una ditta individuale che ha aderito al Cpb per il biennio 2024/2025 e ha ceduto un ramo d’azienda a fine 2024 è soggetta alla causa di cessazione prevista dall’articolo 21, lettera b-ter del decreto istitutivo del concordato preventivo biennale.
La risposta è negativa la causa di cessazione non si applica. Sebbene la cessione di ramo d’azienda sia assimilabile al conferimento (che è causa di cessazione per società ed enti), la norma fa riferimento esplicito solo a “società ed enti” e non alle imprese individuali. Pertanto, per le ditte individuali, tale causa di cessazione non opera.