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CPB: proposta e software il tuo ISA 2025 dopo il DLgs n 81
L'agenzia delle entrate in data 18 giugno per recepire le novità inserite dal Dlgs n 81/2025 o correttivo del CPB, ha aggiornato software e istruzioni relative per la misura agevolativa.
leggi anche CPB: tutte le novità del Correttivo
In particolare, le modifiche al CPB introdotte con il DLgs. 81/2025 e relative ai limiti alle proposte sono state recepite nelle istruzioni alla compilazione del modello CPB 2025-2026 e nel relativo software “Il tuo ISA 2025 CPB”.
Per il CPB ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 117 del 22 maggio, il decreto MEF 28 aprile per il CPB con le regole per la proposta del Fisco per i soggetti ISA.
Il Dm è simile all’omologo decreto del 14 giugno 2024 di approvazione della metodologia di calcolo relativa al primo biennio di concordato preventivo biennale e dispone, all’articolo 2 rubricato “Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale”, l’approvazione della metodologia in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti, che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 hanno applicato gli Isa, una proposta di concordato per il biennio d’imposta 2025-2026.
Attenzione inoltre al fatto che il software per procedere, ora aggiornato al Dlgs n 81/2025, è disponibile nella sezione dedicata del sito istituzionale delle Entrate.
CPB: come si elabora la proposta 2025-2026
Il DM MEF del 28 aprile approva la metodologia in base alla quale l’Agenzia formulerà ai contribuenti potenzialmente interessati la proposta di concordato per il biennio 2025/2026.
Si evidenzia che la procedura è stata predisposta facendo attenzione alle specifiche attività d’impresa e professionali tenendo conto degli andamenti economici, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli Isa e della loro applicazione.
La nota metodologica diffusa con il decreto descrive tutti i passaggi per giungere alla proposta di concordato 2025/2026, tanto con riferimento alla base imponibile ai fini delle imposte dirette che quella ai fini Irap per i contribuenti ISA.
In particolare, partendo dal reddito dichiarato dal contribuente nell’annualità oggetto di dichiarazione (periodo d'imposta 2024), per la definizione della proposta di concordato vengono previsti i seguenti passaggi:
- 1) misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia
- 2) valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione
- 3) confronto con valori di riferimento settoriali
- 4) criterio formulazione base Irap
- 5) rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
Il decreto individua, inoltre, l’oggetto della proposta di concordato che non può che coincidere con quanto è previsto nel citato Dlgs n. 13/2024 disponendo che, sulla base della metodologia oggetto di approvazione, ai fini della proposta di concordato, sono individuati, per il biennio 2025 e 2026:
- il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi (articolo 15, Dlgs n. 13/2024)
- il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi (articolo 16, Dlgs n. 13/2024)
- il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (articolo 17, Dlgs n. 13/2024).
CPB: proposta e software il tuo ISA 2025
Per i soggetti Isa è tutto pronto per il PCB Concordato preventivo biennale.
In particolare, dopo l’approvazione di specifiche tecniche e modalità di invio è ora disponibile software “Il tuo ISA 2025 CPB”, che consente di effettuare i calcoli e di trasmettere sia i modelli relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sia l’eventuale adesione della proposta di concordato preventivo biennale.
Sul concordato, l’applicazione informatica recepisce le importanti novità sulle modalità di trasmissione delle adesioni e delle eventuali revoche, stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate lo scorso 24 aprile.
Leggi anche CPB regole di adesione e revoca.
In estrema sintesi, le novità prevedono la trasmissione telematica delle adesioni al Cpb in due modi:
- trasmettendo il modello Cpb 2025/2026 insieme alla dichiarazione dei redditi e ai modelli Isa,
- o in modo autonomo, insieme al solo frontespizio dei modelli Redditi 2025.
Ricordiamo che possono aderire al Concordato 2025-2026 i contribuenti che lo scorso anno hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa e che non hanno già un’adesione in corso per il primo biennio (2024-2025).
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CPB: ultimi chiarimenti sugli acconti
Il Cdm del 4 giugno ha approvato in via definitiva il Decreto Correttivo del Concordato prenvetivo biennale e altri adempimenti fiscali.
Innanzitutto, viene confermata la proroga per l'adesione al 30 settembre in luogo di luglio prossimo.
Per una sintesi delle modifiche e delle conferme in base alle osservazioni delle Commissioni di Camera e Senato leggi anche: Decreto Correttivo sul CPB: conferme e modifiche
Relativamente agli acconti ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate a fine maggio ha integrato la sezione delle FAQ del Concordato Preventivo Biennale con due chiarimenti.
Vediamo il dettaglio del chiarimento ade sugli acconti, oltre ad un riepilogo su tutto quanto riguarda il CPB, ad oggi.
CPB: calcolo acconti e imposta sostitutiva
Un contribuente domandava se, per coloro che hanno aderito al CPB per gli anni 2024 e 2025, il calcolo dell'acconto per il 2025 con metodo storico possa essere effettuato sulla base dell'imposta dovuta per il 2024, determinata in considerazione del reddito CPB del 2024.
Le Entrate hanno evidenziato che l'articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dispone che «l'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati».Ciò evidenziato, si ritiene, che l'acconto, per il periodo d'imposta 2025 (laddove si faccia ricorso al metodo storico), debba essere determinato in base alle modalità ordinarie, vale a dire facendo riferimento all'imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP per il periodo d'imposta precedente (2024).
Inoltre, ai fini della determinazione dell'acconto, l'entrate specificano che non sia da considerare la parte di reddito CPB 2024 assoggettata ad imposta sostitutiva.
Concordato preventivo biennale: tutte le regole da conoscere per aderire
A decorrere dal 2024 il Decreto Legislativo n. 13/2024 ha introdotto a favore dei soggetti ISA e dei contribuenti forfetari, titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo, il CPB concordato preventivo biennale.
Successivamente, il Decreto correttivo della Riforma fiscale approvato in via defintivia il 4 giugno dal Governo, ha previsto il differimento al 30 settembre del termine di adesione alla proposta di CPB 2025-2026 e la soppressione del concordato per i contribuenti forfetari.
L'Agenzia delle Entrate con due Provvedimenti datati 9 aprile e 24 april 2025 ha rispettivamente: approvato:
- il nuovo modello utilizzabile dai soggetti ISA per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di CPB 2025-2026
- ed ha definito le specifiche tecniche per l'invio dell'adesione del CPB 2025-2026 e della eventuale revoca dello stesso.
In base all'art. 9, comma 1, Dlgs. n. 13/2024, il MEF, con Decreto 28 aprile, ha approvato la Nota Metodologica in base alla quale l'Agenzia formula la proposta di concordato per il 2025-2026.
Inoltre come sopra esposto l'agenzia ha chiarito dubbi sull'acconto con FAQ del 28 maggio precisando che, per i soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025, l'acconto 2025 calcolato utilizzando il metodo storico, va determinato facendo riferimento all'imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi e irap per il 2024.
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CPB regole di adesione e revoca
Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 195422 del 24 aprile con le regole per aderire al Concordato Preventivo Biennale.
In particolare, sono approvate le specifiche tecniche e le modalità per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e le relative modalità di adesione o revoca dell’adesione stessa.
CPB regole di adesione e revoca
Con il Provvedimento del 24 aprile vengono approvate tutte le regole di adesione al Concordato preventivo biennale e l’eventuale revoca.
Per questo anno si segnala la possibilità di aderire in via atonoma rispetto alla scadenza della dichiarazione dei redditi. Leggi anche CPB. modello per invio autonomo
In particolare, la dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d’imposta 2024 può essere trasmessa fino al 31 ottobre 2025 mentre l’adesione al concordato o la revoca dell’adesione può essere effettuata entro il 31 luglio 2025.
Si segnala anche che è in corso la definitiva approvazione del Decreto Correttivo con la previsione di spostamento del termine al 30 settembre. Il decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 13 marzo e ora all’esame delle commissioni parlamentari per i pareri.
Il Provvedimento Ade del 24 aprile dispone che la trasmissione per via telematica dell’adesione alla proposta dell’Agenzia per i periodi d’imposta 2025 e 2026 può essere effettuata con le seguenti due modalità:
- in maniera congiunta alla dichiarazione dei redditi e ai modelli Isa entro il 31 ottobre,
- in via autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi, utilizzando solo il frontespizio dei modelli Redditi 2025. In questo caso il modello Redditi compilato e gli Isa sono trasmessi in una fase diversa.
Occorre ricordare che le modalità adottate lo scorso anno, per aderire alla proposta per il biennio 2024-2025, prevedevano una sola possibilità consistente nella trasmissione della dichiarazione dei redditi e del modello Isa completi del quadro P del modello CPB.
Relativamente alla doppia possibilità offerta quest’anno al contribuente, va osservato che:
- nell’ipotesi in cui il contribuente voglia inviare l’adesione in maniera congiunta alla dichiarazione dei redditi 2025 e al modello Isa, potrà farlo a condizione di anticipare i tempi della presentazione della dichiarazione rispetto al termine previsto del 31 ottobre, dal momento che l’adesione al CPB va effettuata nel periodo 31 luglio/30 settembre. L’accettazione dovrà avvenire attraverso la compilazione e la sottoscrizione del modello CPB 2025/2026, con cui il contribuente comunicherà il reddito e il valore della produzione netta Irap rilevante ai fini del concordato (riferibile al periodo d’imposta 2024) e il reddito e il valore della produzione netta Irap stabilito per i periodi d’imposta 2025 e 2026;
- nell'ipotesi in cui, invece, il contribuente preferisca aderire alla proposta in via autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi, potrà farlo trasmettendo il modello CPB 2025/2026 compilato e sottoscritto con le informazioni indicate prima, insieme al solo frontespizio dei modelli Redditi 2025, al fine di poter utilizzare il medesimo canale in uso per la trasmissione annuale della dichiarazione dei redditi; il contribuente dovrà poi trasmettere, entro i termini ordinari del 31 ottobre, la dichiarazione dei redditi comprensiva del modello Isa, prestando attenzione a indicare i dati che sono stati utilizzati per definire la proposta dell’Agenzia, in maniera coerente con il modello CPB inviato precedentemente. L'agenzia segnala che è importante che vi sia coerenza tra i dati indicati nei modelli Redditi e Isa con quelli usati per definire la proposta di reddito e valore netto della produzione indicati nel modello CPB, perché l’eventuale discordanza potrebbe comportare una delle cause di decadenza dall’accordo previste dall’articolo 22 del Dlgs. n. 13/2024. Al fine di consentire al contribuente di esercitare questa seconda opzione di adesione, con il provvedimento appena pubblicato sono state apportate anche le necessarie modifiche ai modelli Redditi 2025 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.
CPB: Comunicazione di adesione in via autonoma
Nel frontespizio modelli Redditi 2025, nella sezione “Tipo di dichiarazione”, dopo la casella “Quadri aggiuntivi al modello 730” è stata infatti inserita la casella “Comunicazione Cpb”.
Le relative istruzioni precisano poi che tale casella deve essere compilata solo nel caso di trasmissione in via autonoma, indicando il codice “1 – Adesione”.
In tal caso, nel frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione Cpb e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato.
L’eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti.
Resta inteso che il frontespizio del modello va inviato insieme al modello CPB 2025/2026 compilato e sottoscritto con le informazioni necessarie per l’adesione.
CPB: Comunicazione di revoca
La medesima casella può essere anche utilizzata per effettuare la revoca del Cpb relativo ai periodi d’imposta 2025 e 2026, che dovrà avvenire entro gli stessi termini previsti per l’adesione (31 luglio/30 settembre 2025) e potrà essere trasmessa esclusivamente in via autonoma, indicandovi il codice “2 – Revoca”.
In questo caso, nel frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato.
L’eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti, mentre il modello Cpb 2025/2026 dovrà essere compilato con le sole informazioni riguardanti il codice Isa, codice attività e tipologia di reddito (1 = impresa; 2 lavoro autonomo)relativi alla proposta di Concordato a cui si è in precedenza aderito e per la quale si intende esercitare la revoca.
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Controllo del Fisco con esito negativo: come è comunicato contribuente
Con il Provvedimento n 186444 del 17 aprile le Entrate hanno pubblicato tutte le regole di invio della comunicazione di chiusura di un controllo, con esito negativo, al contribuente interessato.
Controllo del Fisco con esito negativo: la comunicazione al contribuente
Le Entrate hanno stabilità le modalità semplificate per comunicare ai contribuenti l'esito negativo di un controllo fiscale, ossia la comunicazione di conclusione senza violazione di una un'attività istruttoria, avviata tramite questionari o inviti di comparizione.
Il provvedimento di cui si tratta da attuazione del Dl n. 73/2022, che ha introdotto il nuovo comma 5-bis all’interno dell’articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente, in un’ottica di maggiore semplificazione del processo di comunicazione tra l'Agenzia delle Entrate e i cittadini.
In caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente delle quali lo stesso sia informato, l’Amministrazione deve comunicarne l’eventuale esito negativo entro il termine di 60 giorni dalla conclusione della procedura.
La comunicazione di cui si tratta riguarda in pratica l’esito dell’attività istruttoria di controllo avviata nei confronti del contribuente tramite l’invio di un questionario e/o di un invito di comparizione previsti dall’articolo Dpr n. 600/1973, dell’articolo 51 del Dpr n. 633/1972, dell’articolo 53-bis del Dpr n. 131/ 1986 o dell’articolo 47 Dlgs n. 346/1990, senza che siano state rilevate violazioni.
Attenzione al fatto che tale comunicazione relativa alla chiusura dell’istruttoria scaturita dal questionario o dall’invito di comparizione non impedisce all’Agenzia l'esercizio successivo dei poteri di controllo.
Inoltre, le nuove disposizioni non si applicano alle liquidazioni delle imposte o dei rimborsi derivanti da dichiarazioni fiscali specifiche, come quelle previste dall’articolo 36-bis del Dpr n.600/1973 e dall’articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972.
In termini di semplificazione, come richiesto dalla Riforma Fiscale, i canali individuati per dialogare con i contribuenti sono:
- l’inoltro di messaggistica push tramite l’app "IO" al dispositivo degli utenti attivi che non abbiano disabilitato il servizio “Comunicazioni per te” dell’Agenzia delle entrate sull’applicazione "IO"
- la posta elettronica certificata (pec) ai sensi di quanto disposto dall’articolo 60-ter, comma 1, Dpr n. 600/1973.
- l’utilizzo dell’applicazione Agenzia Entrate tramite cui viene pubblicato un messaggio nell’area notifiche dell’applicazione, accessibile previa autenticazione dell’utente tramite Spid o, nei casi previsti, tramite le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate. La comunicazione, inoltre, è visibile anche nell’area riservata.
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Controllo dichiarazione dei redditi: come bisogna sapere
Pubblicata la nuova guida 2025 dell'Agenzia delle Entrate sulle Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni.
Con l'imminente campagna dei dichiarativi 2025 anno di imposta 2024, può essere utile riepilogare le regole dei controlli del Fisco e le possibili opportunità del contribuente di interloquire con l'Amministrazione Finanziaria.
Il documento, datato gennaio 2025, offre istruzioni dettagliate ai destinatari degli avvisi relativi a irregolarità emerse dal controllo automatico o formale della dichiarazione dei redditi (comprese le liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata), al fine di evitare l’iscrizione a ruolo dei tributi contestati o di regolarizzare la propria posizione con l’Erario.
L’Agenzia nella guida 2025 ha ripielogato anche le principali novità intervenute dall'ultima pubblicazione.
Controllo dichiarazione dei redditi: servizio web ADE
Viene segnalato che dal 20 novembre 2024 è attivo, nell’area riservata del contribuente, un servizio web per la consultazione e la gestione delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatici, emesse ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972.
Dopo la consegna al destinatario, le comunicazioni sono disponibili nella sezione “L’Agenzia scrive” del “Cassetto fiscale”.
Il contribuente ne è informato mediante notifica nell’area riservata del destinatario, e se il destinatario è una persona fisica anche sull’App IO.
Nella stessa area, il contribuente può pagare le somme dovute in unica soluzione o richiedere assistenza tramite Civis.
Attenzione al fatto che i servizi di consultazione e gestione delle comunicazioni possono essere utilizzati direttamente dai contribuenti destinatari oppure dagli intermediari delegati all’utilizzo del servizio “Cassetto fiscale delegato”. Leggi anche: Cassetto Fiscale: quali informazioni contiene.
Controllo dichiarazione dei redditi: novità per pagamenti e sanzioni
La Guida evidenzia anche che ci sono novità per le modalità con cui il contribuente può regolarizzare la propria posizione, qualora ritenga corretti gli esiti del controllo.
Per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 (articolo 3 del Dlgs n. 108/2024), il termine entro cui effettuare il pagamento delle somme dovute è di 60 giorni.
Invece, per le comunicazioni elaborate in data precedente, il termine entro cui effettuare il pagamento è di 30 giorni dalla data di ricevimento. Leggi anche Avvisi bonari: 60 giorni di tempo per la definizione
A seguito della Riforma Fiscale, ancora in atto, sono state previste novità per le sanzioni in caso di violazione e in particolare, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione applicabile in caso di omesso o tardivo pagamento di imposte è ordinariamente pari al 25% (come disposto dal decreto legislativo n. 87/2024, che ha modificato l’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/97). Per le violazioni commesse prima di tale data la sanzione resta al 30%.
Tale sanzione è ridotta alla metà (12,50%) se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni.
Mentre pagando con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta a un quindicesimo (0,833%) per ciascun giorno di ritardo.
Controllo dichiarazione dei redditi: le possibili rateizzazioni
La Guida sul Controllo dichiarazione dei redditi 2025 tratta anche il tema della rateizzazione delle somme dovute, possibile fino a un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
In particolare, la prima rata deve essere versata entro:
- 60 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatico e formale della dichiarazione,
- 30 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata,
- 90 giorni dalla data in cui l’avviso telematico è reso disponibile all’intermediario che ha predisposto la dichiarazione.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Attenzione al fatto che il contribuente può decadere dalla rateizzazione in una delle seguenti ipotesi:
- quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo)
- per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro
- se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.
- se non si paga l’ultima rata entro 90 giorni dalla scadenza.
Al verificarsi di uno di questi casi di decadenza, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi sono iscritti a ruolo.Tuttavia, le sanzioni e gli interessi vengono ricalcolati in misura piena solo sulla residua imposta dovuta (cioè al netto della quota d’imposta già pagata) e non sull’intero ammontare dell’imposta indicata comunicazione.
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CPB Forfettario: chiarimenti su causa di esclusione
Con Risposta a Interpello n 258 del 6 dicembre le Entrate trattano il caso di un contribuente forfettario fuoriuscito dal regime, nel 2024, per superamento soglia dei 100.000 euro.
Egli chiede se si applichi al suo caso la causa di esclusione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del Correttivo che ha modificato l'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, introducendovi tra l'altro la lettera b ter), secondo la quale costituisce ulteriore (nuova) causa di esclusione dal CPB, l'''adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014''.
Chiede se tale causa di esclusione si applichi anche al proprio caso vale a dire: ''al contribuente che, inizialmente adottato per il medesimo periodo d'imposta il Regime Forfettario, sia successivamente (ma comunque nello stesso periodo d'imposta) costretto ad uscirne con conseguente, immediata, adozione del regime fiscale ordinario''.
CPB Forfettario: chiarimenti su causa di esclusione
Le Entrate evidenziano che la risposta in oggetto è limitata esclusivamente al quesito prospettato dall'Istante e, nello specifico, all'applicazione della causa di esclusione dal CPB prevista dalla lettera b ter) dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, al caso del contribuente (come l'Istante) che ha inizialmente adottato per il periodo d'imposta 2024 il Regime Forfetario e poi (nel medesimo periodo) è stato costretto a uscirne a causa del superamento del limite dei 100.000 euro dei compensi previsto dall'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge n. 190 del 2014.
La circolare n. 32/E del 2023, al par. 3.2, precisa che nel caso di superamento del limite di cui sopra ''[…] il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso nel quale si verifica detta condizione. In proposito, si ritiene, coerentemente con il dato letterale della disposizione nonché con i criteri di determinazione del reddito del regime forfetario, che per la verifica del predetto limite debba assumere rilevanza il criterio di cassa. Il superamento del limite di 100.000 euro nel corso dell'anno, come chiarito nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2023, comporta che per detto periodo d'imposta troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo. […] In altri termini, la fuoriuscita dal regime per il superamento dei 100.000 euro quale limite di compensi o ricavi implica una serie di adempimenti che il contribuente è tenuto ad assolvere in relazione al periodo d'imposta in corso al momento del superamento'' (sottolineature aggiunte)
Da quanto sopra, discende che, al verificarsi, nel corso del 2024, del superamento del limite indicato dal citato comma 71, l'Istante determinerà per tutto il 2024 il proprio reddito di lavoro autonomo secondo le regole ordinarie.
Per quanto concerne la disciplina del CPB, il citato articolo 11 stabilisce le relative cause di esclusione prevedendo che ''[n]on possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
- […] b ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 […]''.
Con riferimento alla condizione ostativa prevista dalla riportata lettera b ter), unitamente a quella della successiva lettera b quater), la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 chiarisce che queste: ''[…] da un lato hanno l'obiettivo di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell'istituto, dall'altro hanno la finalità di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al CPB''
Le Entrate evidenziano che, in presenza di tutti gli ulteriori presupposti e condizioni previsti dalla relativa disciplina non osti all'adesione alla proposta di Concordato la circostanza che il contribuente abbia inizialmente adottato per il 2024 il Regime Forfetario e, che nel corso del medesimo periodo d'imposta, ne fuoriesca per il superamento del limite di 100.000 euro di cui al comma 71 dall'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, con conseguente adozione del regime ordinario per l'intero 2024.
Va però evidenziato che, data la formulazione del citato articolo 11 (''[n]on possono accedere alla proposta di concordato preventivo […]''), solo laddove il superamento di tale limite avvenga prima del termine previsto per aderire alla proposta di Concordato, la causa ostativa prevista dalla citata lettera b ter) non viene a essere integrata e che, conseguentemente, il contribuente può legittimamente accedere alla proposta.
Pertanto, al ricorrere di tutte le altre condizioni richieste, l'Istante può aderire al CPB per il 2024 laddove nei suoi confronti cessi di avere applicazione, nello stesso anno 2024, il Regime Forfetario a causa del superamento del limite di 100.000 euro dei compensi, secondo quanto previsto dal citato comma 71, e a condizione che tale superamento sia avvenuto prima della scadenza del termine per l'adesione alla proposta di Concordato.
L'orientamento appena evidenziato, è stato confermato dalla Entrate nella Conferenza tenutasi in data 27 gennaio da Italia Oggi, e durante la quale viene specificato che, il contribuente che nel 2024 entra nel regime forfetario per poi fuoriuscirne nel medesimo anno per superamento della soglia di ricavi e compensi di 100.000 euro, può aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025 come soggetto ISA, a condizione che la disapplicazione del regime forfetario si sia verificata prima dello scadere del termine per l’accettazione della proposta di CPB.
Tenuto conto della riapertura dei termini disposta dal DL 155/2024, a tal fine la fuoriuscita dal regime forfetario per superamento della soglia di 100.000 euro deve essersi verificata entro il 12 dicembre 2024, oppure nella data in cui il contribuente ha aderito alla proposta, se precedente al 12 dicembre.
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CPB: l’integrazione dei redditi entro la soglia non è causa di decadenza
In data 27 gennaio si è tenuto l'annuale convegno di Italia Oggi per i Commercialisti, e vi hanno partecipato anche rappresentanti del Governo e delle Entrate.
In questa occasione tra gli altri chiarimenti, le Entrate hanno chiarito aspetti della decadenza del Concordato preventivo biennale.
Ricordiamo che in proposito, già nel mese di ottobre 2024, le Entrate avevano pubblicato diversi chiarimenti con FAQ.
Leggi anche: Concordato preventivo biennale: chiarimenti ADE aggiornati al 28.10
Vediamo ora i nuovi chiarimenti Ade.
Concordato preventivo biennale: chiarimenti ADE sulla decadenza
L’Agenzia precisa il campo di applicazione della causa di decadenza di cui all’art. 22 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 13/2024.
In base a questa norma, il CPB cessa di produrre i suoi effetti, per entrambi i periodi di imposta di riferimento, nel caso in cui, a seguito della presentazione di una dichiarazione integrativa, i dati e le informazioni dichiarati dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli per cui vi era stata l'accettazione della proposta di patto col Fisco.
Il concordato preventivo biennale consiste nella determinazione preventiva del reddito di impresa o professionale, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e che quindi la presentazione di una dichiarazione integrativa, che modifica solo dati che non influiscono sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo, o che modifichi altri redditi non rileva ai fini della causa di decadenza dell'accordo.
Le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, o l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini del CPB, sono rilevanti per la decadenza dall'istituto, solo quando le stesse determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato, per un importo superiore al 30%, come anche chiarito dalla Circolare n. 18/2024 al paragrafo 2.6
In caso di errori che influiscono sulla determinazione del reddito concordato, la presentazione di dichiarazioni integrative “richiede il ricalcolo della proposta ai soli fini della verifica delle ipotesi di decadenza”, per controllare se il limite del 30% sia stato o meno superato.
In esito positivo, si verificherà la decadenza dal CPB, mentre in esito negativo, con scostamenti sotto la soglia, il concordato preventivo biennale continuerà ad applicarsi, senza necessità di modificare il reddito determinato e accettato con la dichiarazione originaria.
In pratica, il reddito su cui saranno calcolate le imposte per il biennio concordato rimane quello accettato con la presentazione del modello redditi originario. Clicca qui per consultare le FAQ pubblicate dalle Entrate con ulteriori chiarimenti.
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La sospensione di 85 giorni sposta la decadenza: decreto della Cassazione
Con Decreto del 23 gennaio la Cassazione, in tema di sospensione termini da covid, ha statuito quanto segue
visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria, di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Lecce, relativamente all’applicabilità, ai termini di decadenza di accertamento sia annuali sia infrannuali, della proroga ex art. 67 comma 1 del 18/2020 così prevista: "Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Riepiloghiamo la questione.
La sospensione di 85 giorni sposta la decadenza: decreto della Cassazione
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia, con ordinanza depositata il 18 novembre 2024 ha sollevato, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., la seguente questione pregiudiziale: “se la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori prevista dall’art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – il quale stabilisce, al comma 1, che sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, al comma 4, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 – operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall’8 marzo al 31 maggio 2020”
Identica questione ha sollevato la CGT di Lecce ma per i tributi locali e in particolare per l'IMU.
La Cassazione con il decreto in oggetto ha replicato che: “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, DLgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
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Cooperative compliance: protocollo ADE e GdF
Con un comunicato stampa del 20 gennaio le Entrate informano della firma del Protocollo di intesa sulla Adempimento Collaborativo con la Guardia di Finanza.
Viene specificato che si tratta di una azione coordinata a supporto della compliance nell’ambito dell’istituto dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance).
Come previsto dal decreto legislativo n. 221/2023, attuativo della legge delega (Legge n. 111/2023), infatti, le due Istituzioni sono chiamate a rafforzare la collaborazione anche in vista del progressivo ampliamento della platea.
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Cooperative compliance: protocollo ADE e GdF
Il comunicato specifica che Entrate e Gdf si impegnano a regolare, coordinare e sviluppare la reciproca collaborazione nell’ambito dell’adempimento collaborativo al fine di assicurare un’attività di compliance coerente con le finalità e le caratteristiche dell’istituto.
In linea con le best practice internazionali, che prevedono un modello organizzativo basato sull’interfaccia unica, quest’ultima sarà individuata nell’Agenzia delle Entrate, che potrà avvalersi della collaborazione del Corpo.
In particolare, la Guardia di Finanza, nell’ambito della sua attività ordinaria, segnalerà elementi identificativi di possibili fenomeni di evasione, elusione o frode fiscale o situazioni che possano comportare l’esclusione dal regime. L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, comunicherà alla Guardia di Finanza i dati identificativi dei soggetti che hanno chiesto di aderire, di quelli esclusi per perdita dei requisiti o per inosservanza degli impegni assunti e di coloro che, pur non possedendo i requisiti, hanno adottato un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (tax control framework).
Il regime di adempimento collaborativo o cooperative compliance (Dl n. 128/2015) è finalizzato a promuovere un rapporto di trasparenza e collaborazione tra l’Amministrazione fiscale e i contribuenti.
Esso, rivolgendosi alle imprese che adottano un sistema strutturato di gestione e controllo del rischio fiscale, prevede un dialogo continuo e preventivo al fine di individuare e risolvere in anticipo le situazioni potenzialmente a rischio fiscale, aumentando così la trasparenza e la sicurezza del sistema tributario.
Ricordiamo che dal 2024 la platea dei soggetti ammessi al regime include anche i contribuenti con un volume d’affari non inferiore a 750 milioni di euro.
Tale soglia verrà ridotta progressivamente nei prossimi anni: a 500 milioni di euro nel 2026 e a 100 milioni di euro nel 2028.
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CPB tardivo: chiarimenti ADE per gli acconti
Con 4 faq datate 9 dicembre le Entrate forniscono risposte ai dubbi dell'ultimo momento sulla adesione tardiva al CPB Concordato preventivo biennale.
Relativamente alla adesione tardiva, che può avvenire a certe condizioni, entro il prossimo 12 dicembre, vediamo un chiarimento sul pagamento degli acconti di imposta.
Veniva domando quanto segue: "per i contribuenti ISA che aderiscono al CPB entro il 12 dicembre 2024, restano valide le regole ordinarie per il versamento degli acconti, comprensivi delle maggiorazioni, stabilite dal comma 2 dell’art. 20 del decreto CPB, in base al quale “le maggiorazioni di cui al comma, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto?".
L'Amministrazione conferma che, in via generale, restano applicabili le regole ordinarie stabilite dall’articolo 20, comma 2, del decreto Cpb, ma specifica che la violazione per l’omesso o tardivo versamento è ravvisabile se il pagamento avviene oltre il giorno di adesione all’accordo. Le violazioni, inoltre, possono essere sanate tramite ravvedimento operoso.
CPB tardivo: chiarimenti ADE per gli acconti con FAQ del 9.12
Le Entrate hanno chiarito che, anche per i contribuenti ISA che aderiscono al CPB entro il 12 dicembre 2024 e ai quali non si applica il differimento al 16 gennaio 2025 della seconda rata di acconto delle imposte dirette disposto con emendamento recentemente approvato in sede di conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 185, restano applicabili le regole ordinarie per il versamento degli acconti stabilite dal comma 2 dell’articolo 20 del decreto CPB.
Tuttavia, considerato che la maggiorazione dell’acconto prevista dall’articolo 20, comma 2, richiede l’adesione al CPB, si ritiene che, ove alla data del 2 dicembre, non fosse stata ancora manifestata la predetta adesione, non sia ravvisabile alcuna violazione.
Di conseguenza, la violazione riferita al versamento della maggiorazione dell’acconto prevista dall’articolo 20, comma 2, è ravvisabile nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga oltre il giorno in cui viene manifestata l’adesione al CPB.
Resta inteso che il pagamento della seconda rata dell’acconto, da calcolare in base alle modalità ordinarie, deve essere avvenuto entro il 2 dicembre, salvo che non sia possibile fruire del ricordato differimento al prossimo 16 gennaio.
Va da sé, aggiunge l'Agenzia che, l’omesso o tardivo pagamento sia della seconda rata d’acconto che della maggiorazione prevista dal richiamato articolo 20, comma 2, del decreto CPB possono essere regolarizzati mediante il pagamento delle relative sanzioni (articolo 13 del decreto-legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) e interessi.
A tal riguardo, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto-legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Di seguito sono indicati i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, della maggiorazione e degli eventuali interessi e sanzioni da ravvedimento come riportate nella FAQ n 4 ADE:
Fonte Agenzia delle entrate