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Immobile pignorato e venduto post mortem imprenditore: imponibilità IVA
Con Risposta a interpello n 232 dell'8 settembre le Entrate trattano il caso di una vendita di immobile strumentale per morte dell'imprenditore.
In particolare, si chiarisce che, nelle vendite forzate di immobili aziendali dopo il decesso dell’imprenditore, la rilevanza IVA permane se il bene resta strumentale e riconducibile a un soggetto passivo.
Non bastano la chiusura della partita IVA o la cancellazione dal Registro imprese a escludere l’applicazione del tributo.
Per i professionisti, ciò significa dover gestire con attenzione sia la fatturazione elettronica che le imposte indirette collegate.Immobile pignorato e venduto post mortem imprenditore: imponibilità IVA
L'Agenzia con la risposta in oggetto fornisce chiarimenti sul corretto trattamento Iva da applicare alla vendita di un complesso immobiliare aziendale pignorato a seguito di una esecuzione forzata, dopo il decesso del debitore esecutato.
L’istanza è stata presentata da un avvocato delegato alla vendita nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare.
Il bene oggetto di vendita era un complesso alberghiero (cat. D/2) pignorato in danno di un imprenditore individuale, deceduto nel 2012.Gli elementi principali del caso di specie sono:
- l’attività imprenditoriale risultava cessata;
- la partita IVA del defunto era stata chiusa nel 2012 e la ditta cancellata dal Registro imprese nel 2014;
- gli eredi non avevano effettuato gli adempimenti IVA di subentro (nuova partita IVA o rappresentante della comunione ereditaria).
L’avvocato istante per tali motivi, riteneva che la vendita fosse fuori campo IVA e dovessero applicarsi solo imposte di registro, ipotecaria e catastale.
L'’Agenzia dissente precisando che si tratta di un immobile strumentale per natura, un albergo e spiega il motivo.
Secondo la prassi ADE (circ. 12/E/2007 e ris. 193/E/2001):
- nelle vendite giudiziarie l’assoggettamento a IVA richiede che il debitore sia soggetto passivo IVA e che i beni siano strumentali all’attività d’impresa;
- il pignoramento e la custodia non fanno uscire i beni dal patrimonio del debitore;
- la procedura esecutiva toglie al debitore (o ai suoi eredi) la disponibilità, ma non incide sulla titolarità del bene.
Nel caso in esame:
- l’immobile, pur dopo la morte del titolare, è rimasto nella sfera aziendale come bene strumentale (cat. D/2, alberghi e pensioni);
- il decesso non ha comportato l’estromissione del bene dall’impresa;
- il fatto che non siano stati completati gli adempimenti successori (nuova partita IVA, dichiarazione di successione) non è rilevante ai fini IVA.
L’Agenzia conclude quindi che la cessione va considerata rilevante ai fini IVA e soggetta al regime di esenzione ex art. 10, comma 8-ter, salvo eventuale opzione per l’imponibilità.
L’Agenzia chiarisce inoltre che:
- il momento impositivo IVA coincide con il pagamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario e non con l’aggiudicazione;
- la proprietà si trasferisce solo con il decreto del giudice dell’esecuzione dopo il saldo.
Viene anche chiarito che oltre all’IVA:
- l’imposta di registro è sempre in misura fissa;
- le imposte ipotecaria e catastale si applicano rispettivamente al 3% e all’1%.
Immobile pignorato e venduto post mortem imprenditore: risvolti pratici
Ai fini pratici i professionisti delegati alle vendite devono verificare se il bene rientra ancora nella sfera d’impresa del debitore, anche in caso di decesso dell'imprenditore e pertanto:
- la fatturazione elettronica deve essere predisposta correttamente, con attenzione al ruolo del delegato.
- occorre considerare che, se il bene è strumentale e riconducibile a un soggetto passivo, l’operazione ricade nell’ambito IVA, anche se formalmente non sono stati completati tutti gli adempimenti successori.
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770/2025: la compilazione nelle operazioni straordinarie
Il Modello 770/2025 deve essere presentato entro il 31 ottobre 2025, come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:
- a) direttamente dal sostituto d’imposta;
- b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo.
Relativamente alle operazioni straordinarie, vediamo i particolari adempimenti e il quadro SX.
770/2025: cosa fare nelle operazioni straordinarie
Nell’ipotesi di prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto come nei casi di:
- fusioni anche per incorporazione,
- scissioni totali,
- scioglimento di una società personale e prosecuzione dell’attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci,
- cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell’unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali,
- trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche,
chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare un’unica dichiarazione dei sostituti d’imposta che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell’anno in cui il soggetto estinto ha operato.
Nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni avvenute nel corso del 2024 o del 2025, prima della presentazione della dichiarazione Modello 770/2025, il dichiarante deve procedere alla compilazione dei singoli quadri del Modello 770/2025 per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti.Relativamente ai soggetti estinti, i il dichiarante deve indicare, per l’anno d’imposta relativo alla presente dichiarazione, tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e la data, nel corso dell’anno 2024, di effettiva cessazione dell’attività o in cui si è verificato l’evento a prescindere dagli eventuali differenti effetti giuridici delle operazioni.
Si precisa che il quadro SX è unico e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti.
Come evidenziato dalle stesse istruzioni, il soggetto A, avendo incorporato il soggetto B il 28 febbraio 2025, sarà tenuto a presentare per l’anno 2024 una sola dichiarazione modello 770/2025 contenente i quadri riferiti ad entrambi i soggetti.
770/2025: la compilazione per i soggetti estinti
Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura “Codice fiscale”, il proprio codice fiscale e, nel rigo “Codice fiscale del sostituto d’imposta”, quello del soggetto estinto.
Sempre con riferimento ai soggetti estinti, laddove previsto, deve essere indicato nella casella 3, “Eventi eccezionali”, l’eventuale codice dell’evento eccezionale relativo a tale sostituto, rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella “Eventi eccezionali” posta nel frontespizio del Modello 770.
Nel caso di successione mortis causa avvenuta nel periodo d’imposta 2024, o nel 2025 prima della presentazione della dichiarazione, con prosecuzione dell’attività da parte dell’erede, quest’ultimo ha l’obbligo di presentare un’unica dichiarazione dei sostituti d’imposta anche per la parte dell’anno in cui ha operato il soggetto estinto secondo le modalità di compilazione sopra indicate.
Nell’ipotesi invece di non prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto (liquidazione, fallimento/liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto relativamente al periodo dell’anno in cui questi ha effettivamente operato.In particolare, nel frontespizio del modello, nel riquadro “dati relativi al sostituto” e nei quadri che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d’imposta estinto ed il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio “dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione”.
Anche in caso di successione ereditaria, qualora l’attività delle persone fisiche decedute non sia proseguita da altri, la dichiarazione deve essere presentata con le medesime modalità da uno degli eredi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell’anno in cui esso ha effettivamente operato; l’erede che sottoscrive la dichiarazione, pertanto, deve invece indicare i propri dati esclusivamente nel riquadro “dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione”.770/2025: operazioni straordinarie che non determinano l’estinzione del soggetto
Nel caso di operazioni straordinarie non comportanti l’estinzione di società quali le trasformazioni (ad esempio di società di capitali in società di persone e viceversa), il Modello 770/2025 deve essere compilato secondo le regole generali poiché tali operazioni, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d’imposta, non incidono sull’esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d’imposta.
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Sport bonus 2025: prospetto erogazioni entro il 10 settembre
Gli ammessi allo sport bonus 2025 prima finestra devono, entro il 10 settembre, adempiere con le erogazioni e il relativo prospetto informativo.
Prima del dettaglio su come procedere all'adempimento ricordiamo che la seconda finstra, come di seguito dettagliato si aprirà dal mese di ottobre.
Sport bonus 2025: erogazioni entro il 10 settembre (prima finestra)
La prima finestra de bonus si è chiusa il 30 giugno e il Dipartimento dello sport ha pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi alla procedura del beneficio fiscale che potranno effettuare, entro il 10 settembre 2025, erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport Bonus 2025 – 1^ finestra).
In particolare, i soggetti beneficiari entro il 10 settembre 2025 dovranno:
- effettuare le erogazioni liberali (tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
- inserire in formato pdf ed in un unico file all’interno della piattaforma (sezione “messaggi”, icona “allegati”):
- 1) la quietanza di pagamento, con causale “sport bonus 2025 – 1^ finestra – ……… (inserire il numero seriale assegnato)”, da cui risultino visibili il CRO o il TRN;
- 2) la dichiarazione dell’Ente beneficiario dell’erogazione liberale.
Successivamente, il Dipartimento provvederà ad inoltrare all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti che hanno effettuato i bonifici secondo le modalità sopra indicate; sarà cura della stessa Agenzia inserire nei rispettivi cassetti fiscali gli importi dovuti.
Si ricorda, inoltre, che il Dipartimento, dopo la conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’avvenuto inserimento degli importi dovuti nel cassetto fiscale, pubblicherà l’elenco dei beneficiari del credito di imposta sul proprio sito.
I soggetti beneficiari del Credito d’imposta potranno utilizzarlo esclusivamente in compensazione – ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Vediamo ora le regole per la seconda finestra infatti dal 15 ottobre, salvo modifiche, sarà possibile presentare le domande delle imprese, che vogliono usufruire del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro, da effettuarsi in favore dei soggetti titolari o gestori di impianti sportivi pubblici.
Sport bonus 2025: seconda finestra da ottobre
Con la Legge di bilancio 2025 è stata estesa anche per l’anno 2025 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 all’art. 1 commi da 621 a 626, noto come sport bonus.
Attenzione al fatto che i soggetti che possono effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.
Vengono fissate le seguenti condizioni:
- l'importo erogabile del bonus è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2024),
- l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 10 milioni di euro per l’anno in corso.
Anche per il 2025 il procedimento risulta definito dal DPCM 30 aprile 2019 e prevede l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio ed il 15 ottobre.
Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale.
A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese ad usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Le domande possono essere presentate tramite l'apposita piattaforma, qui raggiungibile.
Attenzione al fatto che, sul sito del Dipartimento dello sport nell'area delle domande è presente una guida con istruzioni dettagliate, si attende il relativo avviso di apertura.
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Carta dedicata a te 2025: le regole – il 10 settembre le liste ai Comuni
Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero del Lavoro e e il Ministero dell’Economia ha emanato il decreto 30 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025, che disciplina l’erogazione del contributo economico di 500 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità a favore dei nuclei familiari in stato di bisogno.
La misura, finanziata con 500 milioni di euro per il 2025 più le eventuali economie residue del “Fondo alimentare 2024”, mira a sostenere le famiglie colpite dal caro vita e a favorire un’equa distribuzione delle risorse sull’intero territorio nazionale.
Con il messaggio 2519 del 1 settembre 2025 INPS ha chiarito le indicazioni operative per.
- l’accesso alla misura in oggetto e per
- la gestione degli elenchi da parte degli operatori abilitati dei Comuni.
Con messaggio 2623 del 9 settembre l'istituto informa che in data 10 settembre 2025 alle ore 14:00, nell’applicativo web dedicato ai Comuni, sarà aperto il servizio in cui sono inserite le liste dei beneficiari per l’erogazione del contributo denominato “Carta Dedicata a te” per l’annualità 2025.
Vediamo di seguito tutte le istruzioni aggiornate.
Requisiti per ottenere il contributo
Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari residenti in Italia che, alla data di pubblicazione del decreto, possiedano:
- ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro annui;
- iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe comunale della popolazione residente.
Sono esclusi i nuclei che includono percettori di:
- Assegno di inclusione o Reddito di cittadinanza;
- Carta acquisti o altre misure di sostegno al reddito (nazionali, regionali o comunali);
- Trattamenti come NASPI, DIS-COLL, indennità di mobilità, CIG, fondi di solidarietà o altre integrazioni salariali.
Il contributo è unico per nucleo familiare e ammonta a 500 euro.
Modalità di erogazione, utilizzo – Accreditamento degli esercizi commerciali
L’erogazione avverrà tramite carte elettroniche prepagate e ricaricabili Postepay, messe a disposizione da Poste Italiane e consegnate agli aventi diritto a partire da settembre 2025.
Le carte saranno operative solo dopo l’accredito e dovranno essere utilizzate per il primo pagamento entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza del beneficio.
L’importo dovrà essere interamente speso entro il 28 febbraio 2026 e potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità indicati nell’allegato al decreto, con esclusione delle bevande alcoliche.
Tra i prodotti ammessi: carne, pesce, latte e derivati, uova, oli, pane, pasta, riso, cereali, ortaggi, frutta, legumi, alimenti per l’infanzia, miele, zucchero, caffè, prodotti DOP e IGP.
Gli esercizi commerciali che intendono accettare le carte dovranno presentare domanda al MASAF e aderire a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari, anche tramite sconti per i possessori delle carte.
Infine, il Ministero promuoverà una campagna di comunicazione nazionale e locale, con il coinvolgimento dei Comuni, per informare i potenziali beneficiari e garantire un’ampia diffusione della misura.
Individuazione e priorità dei beneficiari
L’INPS rende disponibile ai Comuni l’elenco dei beneficiari, stilato secondo questa priorità:
- nuclei con almeno tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2011 (priorità in base all’ISEE più basso);
- nuclei con almeno tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2007;
- nuclei con almeno tre componenti, a parità di condizioni con priorità all’ISEE inferiore.
I Comuni potranno assegnare eventuali carte residue anche a nuclei unipersonali in effettivo stato di bisogno.
Il numero di carte attribuite a ciascun Comune sarà calcolato per metà in base alla popolazione residente e per metà considerando la distanza del reddito pro capite comunale rispetto alla media nazionale.Le carte sono ritirate dai beneficiari del contributo presso gli uffici postali abilitati al servizio, secondo un criterio di scaglionamento, e non sono fruibili, con decadenza dal beneficio, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 16 dicembre 2025.
Come vengono individuati i beneficiari – gestione elenchi comunali
Come detto i beneficiari non devono presentare domanda: sono automaticamente individuati tra i nuclei familiari residenti in Italia con:
- iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente;
- ISEE ordinario valido non superiore a 15.000 euro.
- Esclusi: nuclei con percettori di Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o altre misure di sostegno economico; nuclei con percettori di NASpI, DIS-COLL, CIG, mobilità o altre integrazioni salariali.
INPS precisa che il numero massimo di carte per il 2025 è pari a 1.157.179.
Le carte già in uso negli anni precedenti restano valide se il beneficiario è riconfermato.
Il primo utilizzo del contributo 2025 va effettuato entro il 16 dicembre 2025, altrimenti si decade dal diritto.
La procedura e i termini
Come detto INPS aprirà il 10 settembre nella piattaforma dedicata, le liste dei beneficiari, ordinate secondo i criteri sopracitati, quindi :
- I Comuni hanno 30 giorni per verificare residenza ed eventuali incompatibilità, consolidando le liste.
- INPS rende definitivi gli elenchi e li trasmette a Poste Italiane, che attiva le carte.
- I Comuni pubblicano l’elenco definitivo dei beneficiari e inviano comunicazioni con le istruzioni di ritiro alle famiglie.
I rapporti operativi con i cittadini sono gestiti dai Comuni e da Poste Italiane (solo per la parte carta).
Gestione degli elenchi
I Comuni possono accedere all’applicativo web tramite il sito istituzionale www.inps.it, nell’Area tematica “Accesso ai servizi “l’INPS e i Comuni”, al menu “Servizi al cittadino”, selezionando la voce “Servizi” e poi “Carta dedicata a te”.
Gli operatori comunali possono accedere previa specifica abilitazione al servizio “Carta dedicata a te”, da richiedere con le modalità indicate nel citato messaggio n. 2519/2025. Una volta effettuato l’accesso all’applicativo web, dalla home page del sito istituzionale, gli stessi operatori possono visualizzare le liste dei beneficiari selezionati e selezionabili individuati tra i soggetti in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento.
INPS rammenta che i Comuni devono provvedere a consolidare, inderogabilmente, le liste dei beneficiari entro le ore 14.00 del 9 ottobre 2025, data di chiusura definitiva dell’applicativo web.
Nell’applicativo web messo a disposizione da INPS, gli operatori comunali possono utilizzare diverse funzioni:
- Beneficiari selezionabili: designazione e motivazione delle esclusioni.
- Esclusione beneficiario: in caso di assenza requisiti (es. misura incompatibile).
- Riammissione beneficiari: reintegro in graduatoria se tornano disponibili carte.
- Verifica comune residenza: per correggere eventuali errori ANPR.
- Blocca nucleo-trasferito: per beneficiari spostati ad altro Comune senza requisiti.
- Modifica indirizzo/CAP: aggiornamento dati anagrafici.
- Consolida liste beneficiari: chiusura definitiva della graduatoria.
- Sblocca consolidamento: riapertura in caso di necessità, entro i termini.
- Ricerca beneficiario: funzione rapida per Comuni medio-grandi.
Le istruzioni sono disponibili in un manuale nell’applicativo web.
L' Accesso avviene tramite area “INPS e i Comuni” sul sito INPS, sezione “Servizi al cittadino” → “Carta Dedicata a te”.
Per ottenere l’abilitazione, i Comuni devono inviare modulo MV62 via PEC alle strutture INPS territoriali, allegando documento d’identità dell’operatore e del firmatario. Gli operatori già abilitati negli anni passati non devono ripresentare la richiesta.
Le strutture territoriali INPS daranno priorità massima alle abilitazioni e al supporto tecnico, per consentire ai Comuni di rispettare i tempi previsti
Quali sono i beni di prima necessità
Come indicato, il contributo è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, come indicati nell'allegato 1 al decreto e che qui elenchiamo, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.
- Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole;
- Pescato fresco;
- Tonno e carne in scatola;
- latte e suoi derivati;
- uova;
- oli d'oliva e di semi;
- prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria;
- pizza e prodotti da forno surgelati;
- paste alimentari;
- riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale;
- farine di cereali;
- ortaggi freschi, lavorati, e surgelati;
- pomodori pelati e conserve di pomodori;
- legumi; semi e frutti oleosi;
- frutta di qualunque tipologia;
- alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula);
- lieviti naturali;
- miele naturale;
- zuccheri;
- cacao in polvere;
- cioccolato;
- acque minerali;
- aceto di vino;
- caffe', te', camomilla;
- prodotti DOP e IGP.
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Polizza catastrofale medie imprese: in scadenza ad ottobre
Il Decreto-legge n 39/2025 publbicato in GU n 75 del 31 marzo, ha regolato la proroga del nuovo adempimento per le imprese relativo alla polizza catastrofale.
In particolare è stato previsto che occorre adempiere al nuovo obbligo di polizza:
- entro il 1° gennaio 2026, per le micro e piccole imprese,
- entro il 1° ottobre 2025, per le medie imprese,
- è rimasto al 31 marzo l'obbligo di stipula per le grandi imprese ma senza sanzioni per 90 giorni.
Leggi anche: Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata
Per le regole attuative della polizza catastrofali delle imprese ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio il Decreto MEF entrato in vigore dal 14 marzo.
Polizza catastrofale medie imprese: dal 2 ottobre si perdono gli incentivi MIMIT se non si stipula
L’art. 1 comma 102 della L. 213/2023 stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Tale previsione ricordiamolo non chiarisce in modo univoco se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata, né individua puntualmente le agevolazioni interessate.
Il MIMIT con due FAQ ha precisato che spetta a ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.
Pertanto ciascun Ministero dovrebbe emanare un apposito provvedimento attuativo che stabilisca quali sono le conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale sulle sovvenzioni di cui è titolare entro i termini per assicurarsi fissati dall’art. 1 del DL 39/2025.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha evidenziato che la causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione, o dalla diversa data ivi indicata.
In data 25 luglio il MIMIT ha pubblicato un decreto che regolamente tutte le agevolazioni di sua competenza che verranno perduti se non si stipula la CAT NAT. In proposito leggi: Polizza catatrofale imprese: quali incentivi si perdono se non si stipula.
Pertanto, per le domande di agevolazioni individuate dal MIMIT nel decreto presentate dalle medie imprese a partire dal prossimo 2 ottobre occorrerà indicare, come requisito d’accesso, oltre a quanto richiesto dalla normativa di attuazione di ciascun incentivo, anche l’avvenuta stipula della polizza catastrofale, pena l’impossibilità di accedere all’agevolazione.
Attenzione al fatto che l'adempimento dell’obbligo assicurativo dovrà sussistere ed essere verificato anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.
Si ricorda che le imprese tenute a stipulare le polizze catastrofali sono quelle con sede legale in Italia oppure con sede legale all’estero aventi una stabile organizzazione in Italia, che sono tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., indipendentemente dalla sezione che hanno in proprietà o impiegano per la propria attività almeno uno dei beni elencati dall’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), quali:
- terreni e fabbricati,
- impianti e macchinario,
- attrezzature industriali e commerciali.
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Costi non ancora certi: condizione di deducibilità dalla Cassazione
Con la sentenza n. 24485 depositata il 4 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale per la fiscalità d’impresa: quando un costo o un ricavo legato a una controversia giudiziaria può essere imputato a bilancio ai fini fiscali.
La decisione introduce un principio interpretativo che si discosta sensibilmente dalla prassi consolidata dell’Amministrazione finanziaria e dalla precedente giurisprudenza di legittimità, riconoscendo rilievo prioritario al requisito della “certezza” rispetto a quello della competenza temporale.
La vicenda trae origine da un accertamento per l’anno d’imposta 2014, notificato a una azienda speciale comunale, nata da una scissione parziale.
L’Agenzia delle Entrate contestava due voci:
- a deduzione nel 2014 di un costo da risarcimento derivante da una sentenza di primo grado del 2009, poi riformata in appello nel 2014;
- l’omessa contabilizzazione nel 2014 del risarcimento attivo per danni indiretti stabilito nella sentenza di secondo grado, ma ancora oggetto di contestazione da parte della compagnia assicurativa.
La CTR aveva avallato la tesi dell’Ufficio, ritenendo che:
- la sentenza del 2009, pur non definitiva, fosse esecutiva e che quindi il relativo costo dovesse essere imputato all’anno 2009;
- le somme attive da risarcimento dovessero essere tassate nel 2014, a prescindere dalle contestazioni pendenti.
Vediamo la decisione della Corte di Cassazione, in controtendenza rispetto all'orientamento consolidato.
Costi non ancora certi: principio Cassazione sulla deducibilità
La Corte di Cassazione ha censurato integralmente la motivazione della CTR, riaffermando che la sola esecutività formale non implica automaticamente la certezza fiscale del componente.
In particolare:
- la sentenza del 2009 era stata sospesa dalla Corte d’Appello nel 2010 e successivamente riformata,
- la certezza dell’obbligo di pagamento è maturata solo nel 2014, anno della sentenza definitiva.
- le somme attive per risarcimento non dovevano essere tassate nel 2014, poiché contestate in modo non pretestuoso dalla compagnia assicurativa (sulla base della mancata copertura assicurativa dei danni indiretti).
Questo approccio rafforza l’idea che la contabilizzazione fiscale dei componenti da contenzioso non può avvenire automaticamente in base alla sentenza di primo grado, ma solo quando vi sia ragionevole certezza sia dell’an (esistenza del debito o credito) che del quantum (ammontare).
La Corte formula un principio che ha valenza generale, destinato a incidere in modo rilevante sulla prassi contabile e fiscale:“Quando gli elementi attivi e passivi che concorrono a formare il reddito sono portati da un provvedimento emesso in seguito ad un giudizio di cui sia parte il contribuente, quest’ultimo non è tenuto a contabilizzarli se essi sono messi in discussione mediante la proposizione di mezzi di impugnazione ammissibili e non manifestamente infondati, dovendo la contabilizzazione essere effettuata solo quando quegli elementi siano divenuti ragionevolmente certi sia nell’an che nel quantum.”
La pronuncia non solo smentisce la posizione dell’Agenzia delle Entrate, ma si pone in contrasto con precedenti decisioni della stessa Corte di Cassazione.
Con questa decisione, invece:
- il momento rilevante per la deducibilità o tassazione non è più la data della sentenza, ma il momento in cui il componente è “ragionevolmente certo”.
- si introduce una valutazione sostanziale e prudenziale del principio di competenza.