• Lavoro Dipendente

    Buoni pasto per pause non godute: il risarcimento non è tassabile

    Quando un dipendente riceve una somma a titolo di risarcimento, non sempre tale importo è imponibile ai fini IRPEF. La distinzione decisiva riguarda la natura del danno risarcito: se la somma compensa un mancato guadagno, cosiddetto lucro cessante, essa sostituisce un reddito non percepito e viene tassata come tale; se invece ristora una perdita patrimoniale effettivamente subita, cosiddetto danno emergente, non concorre alla formazione del reddito imponibile, perché in questo caso viene meno il presupposto stesso dell'imposizione. 

    Questo principio, sancito dall'articolo 6, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), viene richiamato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello n. 156/2026, che ha esaminato il trattamento fiscale delle somme corrisposte ai lavoratori a titolo di risarcimento per la mancata fruizione della pausa mensa durante i turni di lavoro

    ll caso: risarcimento per turni superiori a sei ore senza pausa

    Il caso esaminato riguarda un'azienda oggetto di  numerose sentenze di condanna al pagamento di somme in favore di propri dipendenti. I giudizi erano stati promossi da lavoratori che, avendo svolto turni continuativi con orario superiore alle sei ore giornaliere, non avevano beneficiato del servizio mensa né del buono pasto sostitutivo, e neppure della pausa cui avevano diritto in base al contratto collettivo applicato. 

    Nella quasi totalità dei procedimenti, i giudici avevano riconosciuto il diritto al risarcimento, identificando il diritto alla mensa con il diritto alla pausa spettante a tutti i dipendenti con orario giornaliero eccedente le sei ore, e quantificando il danno sulla base del controvalore economico dei buoni pasto non percepiti, utilizzato come parametro equitativo di liquidazione.

     Le sentenze avevano inoltre disposto il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati secondo la soluzione più favorevole al lavoratore tra le due.

    L'azienda ha quindi presentato istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate, chiedendo di chiarire quale regime di tassazione applicare a tre distinte voci di pagamento:

    1. il risarcimento per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia, 
    2. il risarcimento per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo, e 
    3. gli interessi o la rivalutazione monetaria maturati su tali somme.

    L'azienda richiamava inoltre l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il buono pasto non ha natura retributiva, bensì assistenziale, essendo collegato al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e finalizzato a conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane del lavoratore.

    La decisione dell’Agenzia e le motivazioni

    L'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che, secondo consolidata prassi interpretativa:

    • sono imponibili le indennità risarcitorie che svolgono una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente, in quanto dirette a compensare mancati guadagni presenti o futuri;
    •  restano invece estranee al prelievo fiscale le somme dirette a reintegrare il patrimonio del soggetto leso, ovvero a risarcire una perdita economica effettivamente subita. 

    Nel caso esaminato, l'Amministrazione ha osservato che le sentenze allegate all'istanza non avevano disposto la monetizzazione del pasto, esclusa dalla contrattazione collettiva applicabile, bensì il risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione della pausa destinata al consumo del pasto durante il turno di lavoro.

    Il controvalore del buono pasto, in questa prospettiva, costituisce soltanto un criterio equitativo utilizzato dal giudice per quantificare il danno, e non una forma indiretta di erogazione retributiva. 

    Su queste basi, l'Agenzia ha qualificato le somme corrisposte sia per la mancata pausa sia per la mancata attribuzione del buono pasto come risarcimento di un danno emergente, in quanto dirette a ristorare il pregiudizio derivante dalla lesione del diritto contrattuale alla pausa, e non a compensare un mancato guadagno. Ne consegue che tali somme non assumono rilevanza reddituale e restano escluse da tassazione. 

    La medesima conclusione vale per gli interessi legali e per la rivalutazione monetaria maturati su tali importi: trattandosi di importi accessori al credito principale, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, del TUIR, essi seguono il medesimo trattamento fiscale della somma capitale da cui derivano e non sono, pertanto, imponibili. 

    Scarica la Risposta 156 2026

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  • Lavoro Dipendente

    Tabelle ACI 2026: regole dal 1° gennaio

    In Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23.12.2025 Suppl. Ordinario n. 40, viene pubblicato il comunicato con cui l’Agenzia delle entrate ha reso note le tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia per il 2026, utili per la determinazione del fringe benefits ossia della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private, ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.

    Tabelle ACI 2026 in Gazzetta Ufficiale

    Si evidenzia che le tabelle ACI valide per il 2026 sono suddivise in:

    • Autoveicoli in produzione cosi distinte:
      • autoveicoli a Benzina, 
      • autoveicoli a Gasolio,
      • autoveicoli a Benzina-GPL, 
      • autoveicoli ibrido-Benzina,
      • autoveicoli ibrido-Gasolio,
      • autoveicoli ibridi plug-in;
      • autoveicoli elettrici.
    • Autoveicoli fuori produzione ugualmente distinti in base alla modalità di alimentazione:
      • autoveicoli a Benzina, 
      • autoveicoli a Gasolio,
      • autoveicoli a Benzina-GPL, Benzina-Metano e Metano esclusivo
      • autoveicoli ibrido-Benzina,
      • autoveicoli ibrido-Gasolio,
      • autoveicoli ibridi plug-in,
      • Autoveicoli elettrici.
    • Motoveicoli.
    • Autocaravan.

    Scarica qui le Tabelle ACI 2026

    L’ACI elabora due tipologie di tabelle:

    • le tabelle che riportano i costi chilometrici di esercizio correlati all’effettuazione di trasferte per conto dell’azienda con impiego dell’auto propria da parte del dipendente o collaboratore;
    • le tabelle contenenti i fringe benefits imponibili in capo al dipendente o collaboratore, al quale l’azienda concede il veicolo aziendale in uso promiscuo (aziendale e privato).

    Le prime vengono pubblicate dall’ACI due volte l’anno (all’incirca a marzo e a settembre), mentre le seconde, ovvero quelle indicate nel presente articolo, sono pubblicate una volta l’anno entro il 31/12.

  • Lavoro Dipendente

    Buoni pasto anche per i giorni di ferie, dice la Cassazione

    La sentenza n. 25840 della Corte di Cassazione del 27 settembre  2024 ha affrontato  una questione rilevante relativa al diritto dei lavoratori di ricevere una retribuzione completa durante il periodo di ferie  in particolare si ritiene che il buono pasto  sia da ricomprendere nel concetto di retribuzione  e quindi sia dovuto anche per i giorni di ferie. La decisione  con la nuova interpretazione  sugli elementi da ricomprendere nella retribuzione ordinaria   puo avere  un impatto rilevante  nei rapporti lavorativi.

    Vediamo più in dettaglio. 

    Buoni pasto nei giorni di ferie: il caso

     Il caso in oggetto vedeva coinvolti  una S.r.l. e un suo dipendente, che lamentava di non aver percepito durante le ferie una retribuzione equivalente a quella normalmente ricevuta in servizio. Il lavoratore, infatti, contestava l’esclusione di componenti quali 

    • l'indennità perequativa, 
    • l’indennità compensativa e 
    • il ticket-mensa,

    che sono normalmente parte del suo compenso. 

    La Corte d'Appello di Napoli aveva confermato la decisione del Tribunale di Benevento a favore del dipendente, sottolineando come queste indennità siano concepite per bilanciare i disagi legati alle mansioni svolte e debbano quindi essere considerate parte della retribuzione anche in ferie.

    Buono pasto nei giorni di ferie: la decisione della Cassazione

    La Cassazione, esaminando il caso, ha ribadito l'importanza del diritto europeo in tema di ferie retribuite, richiamando la direttiva 2003/88/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Secondo tali principi, il lavoratore ha diritto a percepire una retribuzione ordinaria anche durante le ferie, in modo da non essere dissuaso dal godere del periodo di riposo, necessario per la sua salute e sicurezza. 

    Nel caso di specie, la Cassazione ha sostenuto che la Corte d'Appello di Napoli aveva correttamente interpretato la normativa interna alla luce di tali disposizioni comunitarie, ritenendo quindi che il compenso delle ferie dovesse includere tutte le indennità legate allo “status” personale e professionale del lavoratore, anche quelle normalmente percepite durante i giorni lavorativi.

    Infine, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall'Ente, confermando la condanna dell'azienda al pagamento delle differenze retributive al lavoratore. La Corte ha inoltre disposto il pagamento delle spese processuali a carico della ricorrente. 

    La sentenza sottolinea l’importanza di assicurare una retribuzione che non disincentivi il lavoratore dal godere del diritto alle ferie, mantenendo un trattamento economico che rispecchi quello ricevuto durante il servizio attivo.

    Il concetto di omnicomprensività della retribuzione

    Il concetto di "omnicomprensività della retribuzione" fa riferimento all'inclusione di tutte le componenti retributive, fisse e variabili, che il lavoratore percepisce abitualmente, anche per determinare la retribuzione durante le ferie o periodi di riposo. Secondo questo principio, la retribuzione dovuta durante le ferie non si limita al solo stipendio base, ma deve comprendere anche altre indennità e compensi che riflettono la normale paga del lavoratore, come le indennità di mansione o il ticket mensa, ove rilevanti.

    Il concetto   è presente all’art. 36 della Costituzione italiana 

    Tale principio però  finora è stato interpretto dalla giurisprudenza  in maniera restrittiva affermando che  "In tema di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia ed infortunio), non esiste nel nostro ordinamento "un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività", individuabile soltanto nella previsione di specifiche norme di legge o di contratto collettivo".

     La magistratura  affida  dunque  alla legge e alla contrattazione collettiva il compito di stabilire quali  elementi  vanno considerati  per il calcolo della retribuzione L’inclusione degli elementi è subordinata alla verifica che tali compensi non siano connessi a specifiche condizioni di presenza o di prestazioni straordinarie. Non devono quindi includersi, di norma, bonus occasionali o straordinari legati a obiettivi personalizzati 

    Invece recentemente  la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha stabilito che, durante le ferie, il lavoratore deve percepire una retribuzione che non differisca significativamente da quella ricevuta nei periodi di attività, per evitare disincentivi al godimento delle ferie, diritto fondamentale per la tutela della salute e sicurezza.  Nell causa  causa Robinson-Steele (2006), hanno affermato che il diritto alle ferie retribuite implica una "retribuzione normale" anche nel periodo di riposo, senza esclusioni arbitrarie di elementi della retribuzione.

    L'applicazione del principio di omnicomprensività ha conseguenze significative per i datori di lavoro, in quanto stabilisce l'obbligo di considerare nel calcolo delle ferie tutte le componenti della retribuzione connesse alla posizione lavorativa abituale del dipendente.

     Ciò comporta un’accurata valutazione dei contratti collettivi e delle norme aziendali, che devono rispecchiare la corretta suddivisione delle componenti retributive ordinarie. Il mancato rispetto di questo principio può portare a contenziosi  sanzionati con il pagamento delle differenze retributive e delle spese legali.

  • Lavoro Dipendente

    Detassazione premi di risultato 2024: Circolare n 5 ADE sul welfare

    Con la Circolare n 5 del 7 marzo le Entrate chiariscono diversi aspetti del welfare aziendale.

    Tra i chiarimenti al paragrafo 3,1 la Circolare tratta la Detassazione dei premi di risultato –(Articolo 1, comma 18, della legge di bilancio 2024 L’articolo 1, comma 18, della legge di bilancio 2024)

    Detassazione premi di risultato: imposta sostitutiva al 5%

    L’articolo 1, comma 18, della legge di bilancio 2024 prevede, per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, la riduzione dal 10 al 5 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d’impresa prevista dall’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

    Tale disposizione ripropone, anche per l’anno d’imposta 2024, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva relativa ai premi di produttività già introdotta, per il periodo d’imposta 2023, dall’articolo 1, comma 63, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

    L’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge di stabilità 2016 disciplina l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 10 per cento sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con  il decreto di cui al comma 188, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. 

    L’imposta sostitutiva, in vigore dal 2016, si applica, fino a un importo di euro 3.000 lordi (comma 182), al premio in denaro erogato ai lavoratori dipendenti del settore privato in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali (comma 187), con un reddito da lavoro, nell’anno precedente a quello di percezione, non superiore a euro 80.000 (comma 186), in conseguenza di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione come definiti nel decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 25 marzo 201622 , nonché alle somme elargite sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

    Considerato che la nuova disposizione prevede solo la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile, si ritiene che alla stessa possano applicarsi le istruzioni già fornite con le circolari n. 23/E del 2023, 29 marzo 2018, n. 5/E, e 15 giugno 2016, n. 28/E, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Bonus lavoratrici madri: perimetro di tassazione

    Con Risposta a interpello n 57 del 1 marzo le Entrate chiariscono il perimetro del trattamento fiscale delle somme erogate alle lavoratrici madri in forma di "welfare aziendale" dopo il periodo di astensione obbligatoria per maternità. 

    Si chiarisce se tali somme, destinate a coprire la differenza tra l'indennità di maternità e la retribuzione completa, soddisfino i criteri per essere escluse dalla tassazione ai sensi dell'articolo 51 del Tuir.

    Bonus lavoratrici madri: quando non sono tassati

    La Società istante, in qualità di sostituto di imposta, vuole riconoscere a tutte le lavoratrici madri, al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità, una somma equivalente alla differenza fra:

    • l'indennità di congedo di maternità facoltativa o di congedo parentale a carico dell'INPS,  
    • e il cento per cento della retribuzione mensile lorda. 

    Tale importo, riconosciuto per i tre mesi successivi al  periodo di astensione obbligatoria, verrebbe erogato a ciascuna lavoratrice non come retribuzione monetaria ma in forma di ''welfare aziendale''. 

    Ciò premesso si chiede se quanto rappresentato soddisfi i presupposti di non imponibilità di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917 (Tuir).

    L'agenzia ricorda che, l'articolo 51 individua al comma 2 e all'ultimo periodo del  comma 3, specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi  spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l'erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri  di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità  contributiva e di progressività dell'imposizione. 

    In altri termini, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente deve essere coordinata col principio di onnicomprensività che, riconducendo nell'alveo di tale  categoria reddituale tutto ciò che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, riconosce l'applicazione residuale delle predette deroghe, in ragione anche della  circostanza che i benefit ivi previsti non sempre assumono una connotazione strettamente  reddituale

    Pertanto, si evidenzia che le somme in oggetto dovrebbero assumere rilevanza reddituale in quanto rappresentano un'erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile e rispondono a finalità retributive. 

    Ciò implica che, secondo l'interpretazione dell'Agenzia, tali somme non possono essere considerate non tassabili semplicemente perché erogate sotto forma di welfare aziendale, se queste sostituiscono la retribuzione che le lavoratrici avrebbero altrimenti percepito.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Ferrobonus: domande di agevolazione entro il 10.11 per il trasporto intermodale

    Con avviso del 24 ottobre il MIT ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  informa della pubblicazione del Decreto Direttoriale del 21 ottobre recante le istruzioni operative per la presentazione delle domande di accesso al contributo Ferrobonus anno 2023-2024.
    In particolare, si tratta di un programma di incentivazione del trasporto ferroviario intermodale merci con il quale si intende decongestionare la rete viaria e ridurre l’impatto del trasporto merci su gomma, per cui sono stati stanziati 22 milioni di euro per l’anno in corso.
    Il programma riproduce il meccanismo del precedente regime ferrobonus, concluso nel mese di agosto 2022.

    Trasporto intermodale: che cos'é

    Dal documento Terminology on combined transport della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti il trasporto intermodale viene individuato come: "Il movimento di merci nella stessa unità di carico o sullo stesso veicolo stradale, che utilizza due o più modi di trasporto, e che non implica il trattamento diretto della merce nelle fasi di trasbordo".

    Ferrobonus 2023/2026: beneficiari

    Potranno presentare la domanda per il Ferrobonus:

    • gli operatori del trasporto multimodale (MTO) che acquistano treni direttamente o per conto della loro clientela. In quest’ultimo caso gli operatori del trasporto multimodale saranno tenuti a ribaltare il 50% del contributo ricevuto a favore dei clienti.  

    In particolare, l'incentivo è rivolto alle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e agli operatori del trasporto combinato che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano:

    • a dimostrare per il periodo di almeno un anno decorrente errata di entrata in vigore del regolamento un volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato in termini di treni*chilometri percorsi sulla rete nazionale italiana non inferiore alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020,
    • a incrementare per un periodo di 12 mesi consecutivi successivi al periodo di cui sopra il volume di traffico ferroviario intermodale o trasbordato realizzato in termini di treni*chilometri percorsi sulla rete nazionale italiana rispetto alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020,
    • a mantenere nei 12 mesi successivi all'ultima annualità di incentivazione un volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato in termini di treni chilometri percorsi sulla rete nazionale italiana pari almeno alla media su indicata. 

    All'impresa richiedente è riconosciuto un contributo in ragione di treni*chilometri effettuati nei 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento fino a un massimo di euro 2,50 per ogni treno*chilometro di trasporto intermodale o trasbordato. Ai fini della qualificazione del contributo non si considerano i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 km ad eccezione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un porto e un Interporto.

    Ferrobonus 2023/2026: presenta domanda

    L'avviso del MIT specifica che, le domande per l’ammissione agli incentivi dovranno essere presentate entro il 10 novembre 2023 al seguente indirizzo di posta elettronica:

    Ricordiamo infine che, il Decreto Ministeriale n 134/2023 pubblicato nella G.U., Serie generale – n. 234 del 06.10.2023 vreca il regolamento per l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, commi 648 e 649 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

    Allegati: