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Tabelle ACI 2025: le novità dal 1° gennaio per i fringe benefit
In GU n 303 del 30 dicembre le Entrate hanno pubblicato le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI /articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Vediamo tutte le novità per il calcolo dei fringe benefit ai dipendenti per l'anno 2025.
Tabelle ACI 2025 in Gazzetta Ufficiale
In dettaglio le tabelle sono così ripartite:
- Fringe benefit 2025 autoveicoli a benzina in produzione,
- Fringe benefit 2025 autoveicoli a gasolio in produzione,
- Fringe benefit 2025 autoveicoli a benzina GPL in produzione,
- Fringe benefit 2025 autoveicoli ibrido-benzina in produzione,
- Fringe benefit 2025 autoveicoli ibrido-gasolio in produzione,
- Fringe benefit 2025 autoveicoli ibridi-plug in in produzione,
- Fringe benefit 2025 autoveicoli elettrici in produzione,
- Fringe benefit 2025 autoveicoli benzina fuori produzione,
- Fringe benefit 2025 autoveicoli a gasolio fuori produzione,
- Fringe benefit 225 autoveicoli benzina-GPL, benzina-metano, e metano esclusivo fuori produzione,
- Fringe benefit 2025 autoveicoli ibrido-benzina fuori produzione
- Fringe benefit 2025 autoveicoli ibrido-gasolio fuori produzione,
- Fringe benefit 2025 autoveicoli ibridi-plug in fuori produzione,
- Fringe benefit 2025 autoveicoli elettrici fuori produzione,
- Fringe benefit 2025 motoveicoli,
- Fringe benefit 2025 autocaravan.
Le tabelle nazionali 2025 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI sono necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti e recepiscono anche le novità sulla legge di bilancio 2025. Leggi in proposito: Auto ai dipendenti: cosa contiene la Legge di bilancio 2025.
Dal 1° gennaio, infatti, cambiano le modalità di calcolo per il fringe benefit.
In dettaglio, l’art.1 comma 48 della legge prevede la modifica all’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, recante le modalità di determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti e in sintesi, la nuova disposizione:
- sostituisce il criterio per determinare i fringe benefit, passando dal livello di emissione di anidride carbonica alla tipologia di veicolo in base all’alimentazione;
- modifica le percentuali da applicare al costo chilometrico ACI.
La nuova formulazione supera la precedente del 2019 basata sulle emissioni di anidride carbonica introdotta, verso un modello che incentiva l’assegnazione di autovetture elettriche e penalizza l’assegnazione di quelle con motore endotermico, a prescindere dalle emissioni.
Il nuovo art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR prevede che:
per gli autoveicoli indicati nell’art. 54 comma 1 lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al DLgs. 30 aprile 1992, n. 285,
i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La percentuale è ridotta:
- al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica,
- al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Le nuove tabelle ACI 2025 individuano, per tutti i modelli, gli importi dei fringe benefit in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali, introducendo anche le nuove percentuali del 10% per i veicoli elettrici e del 20% per quelli ibridi plug in, mantenendo comunque le precedenti.
Le nuove previsioni trovano applicazione per i veicoli di “nuova immatricolazione”, concessi in uso promiscuo con “contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025” e come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n 14 agosto 2020 n. 46, in relazione all’analoga disposizione della L. 160/2019:
- la locuzione “di nuova immatricolazione” va ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° gennaio 2025;
- il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i “contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025”;
- è necessario, tra l’altro, che il veicolo sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2025.
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Covid: ok al risarcimento per presunto contagio in ufficio
E' previsto il risarcimento per gli eredi dei lavoratori deceduti per Covid per i quali si presuma che la causa del contagio siano state le mansioni lavorative a contatto con il pubblico, considerate ad elevato rischio dall'INAIL.
Questo quanto afferma la sentenza 8 marzo 2023 del Tribunale di Milano sulla base delle conclusioni del CTU sulla probabile, anche se non certa causa di contagio nell'ambiente di lavoro, per la morte di una dipendente del Ministero della giustizia avvenuta nel marzo 2020.
Il caso descritto riguardava una impiegata addetta allo sportello che aveva accusato i sintomi della malattia da coronavirus nei primissimi giorni dell'epidemia, ancora prima che fossero definite e adottate le misure di distanziamento sociale.
Il Ctu incaricato dal giudice ha verificato che la lavoratrice era stata la prima in famiglia a manifestare i sintomi del Covid e ha affermato nella perizia che la probabile causa fosse il lavoro nell' ambiente chiuso, a distanza ravvicinata con i colleghi e con il pubblico, senza dispositivi di protezione.
Nella decisione del giudice basata in larga parte sul parere del tecnico si è affermato quindi che la presunzione semplice di contagio nel luogo di lavoro costituisce base per il diritto al risarcimento.
La decisione del tribunale tiene conto peraltro della prassi INAIL stessa L'Istituto infatti aveva recepito nella circolare 13 del 2020 la normativa emergenziale (art 42 comma 2 del DL 18 2020) in cui si afferma che "la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’Inail. (-…) L’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico.(…) A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.
ll Tribunale di Milano. applicando in toto la disciplina citata ha statuito l'obbligo di garantire agli eredi della lavoratrice la rendita ai superstiti prevista. dall’articolo 85 del Dpr 1124/1965.