• IMU e IVIE

    Conguaglio IMU 2024: in cassa entro il 29.02, chi lo paga?

    Entro il 29 febbraio occorre pagare, se dovuto, il conguaglio del saldo IMU 2023, senza interessi né sanzioni

    Tale adempimento deriva dalla proroga sulla tempestività della pubblicazione delle delibere comunali contenenti aliquote e regolamenti 2023. 

    Ricordiamo che la legge di bilancio 2024  ha previsto, con il comma 72 dell'art 1, una norma concernente la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l’IMU. 

    Con il comma 73 ha dettato la disciplina applicabile in caso di differenza (positiva o negativa) fra l’IMU versata e quella effettivamente dovuta. 

    Vediamo in pratica come comportarsi.

    Conguaglio IMU 2023: chi deve pagarlo

    Secondo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio, si considerano tempestive le delibere comunali di approvazione delle aliquote e tariffe diverse dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale Irpef, inserite nell’apposita sezione del portale del Federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 (al posto del termine ordinario del 14 ottobre 2023) e pubblicate sul sito del Dipartimento finanze entro il 15 gennaio 2024 (al posto del termine ordinario del 28 ottobre 2023).
    Pertanto, l’eventuale conguaglio dovuto dal contribuente tra l’imposta versata e quella invece dovuta dovrà essere corrisposto, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 29 febbraio 2024.
    In sostanza se le delibere comunali sono inserite nel portale del federalismo e pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro i termini prorogati produrranno i loro effetti per l’annualità 2023

    Diversamente se non sono rispettate neanche le nuove scadenze, dovranno applicarsi le aliquote e i regolamenti vigenti nel 2022.
    Se quanto pagato ai fini di saldo IMU entro il 18 dicembre scorso risulta minore rispetto all’imposta dovuta definitivamente per effetto della proroga, i contribuenti dovranno versare il conguaglio entro il 29 febbraio 2024.
    Se il contribuente ha versato un importo superiore dovrà chiedere il rimborso entro il termine di 5 anni dalla data del versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
    Consulta qui le delibere: Dipartimento finanze.

  • IMU e IVIE

    Saldo IMU 2023: chiarimenti MEF per chi deve pagare entro il 29.02

    Il MEF con un comunicato stampa del 12 gennaio chiarisce i termini dell'eventuale conguaglio IMU 2023 dovuto in base alle novità della legge di bilancio 2024.

    Il Ministero informa del fatto che in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 72, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024), per il solo anno 2023, le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU e delle tariffe della TARI nonché dei regolamenti di disciplina dei medesimi tributi, sono tempestive se trasmesse al MEF, per il tramite del Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 30 novembre 2023.
    Tali atti risultano già pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it e sono contrassegnati mediante l’apposizione di una specifica nota che ne evidenzia l’efficacia per l’anno 2023. 

    Mediante apposita nota, viene data evidenza dell’inefficacia degli atti inviati al MEF successivamente al predetto termine del 30 novembre 2023.
    Esclusivamente in riferimento all’IMU, 
    il successivo comma 73 dell’art. 1 della legge n. 213 del 2023 prevede che, nel caso in cui emerga una differenza positiva tra l'imposta calcolata sulla base degli atti da considerarsi tempestivi ai sensi del comma 72 e di quella versata entro il 18 dicembre 2023, il contribuente dovrà effettuare l’eventuale conguaglio entro il termine del 29 febbraio 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi. 

    La norma precisa, infine, che nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

    Leggi anche Conguaglio IMU 2024: chi lo pagherà per approfondimento sulla norma della legge di bilancio 2024.

  • IMU e IVIE

    IMU 2023 pensionati residenti all’estero: le regole per pagare la metà

    Il giorno 16 dicembre è la scadenza ordinaria del saldo IMU, ma quest'anno cadendo di sabato, il pagamento andrà effettuato entro lunedì 18.

    La scadenza riguarda, tra gli altri, i pensionati residenti all'estero che godono di specifiche regole.

    Ai sensi dell’articolo 1, comma 48, della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) si prevede che "A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.

    Ti consigliamo anche Saldo IMU 2023: in cassa entro il 18 dicembre 

    Saldo IMU 2023: imposta ridotta per i pensionati esteri

    Pertanto, i pensionati residenti all'estero, ai fini della riduzione della imposta, devono rispettare i seguenti requisiti:

    • l'unica abitazione non deve essere locata o data in comodato d’uso;
    • l’immobile deve essere posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti con i seguenti requisiti:
      • non essere residenti nel territorio dello Stato;
      • essere titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
      • essere residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

    Ricordiamo infine che in occasione di Telefisco 2021 il dipartimento delle Finanze forniva un chiarimento in merito.

    Veniva precisato che la normativa, novellata dalla legge di bilancio 2021, non fa più riferimento ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Aire ma solo a "soggetti non residenti nel territorio dello Stato".

    Questo significa che l'agevolazione sull'IMU spetta ad esempio ad un cittadino residente estero e titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

    Per completezza di evidenzia anche che la norma prevede che per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dallo sconto IMU di cui si tratta, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro.

  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU immobili occupati abusivamente: il MEF conferma ma manca il modello

    Scade il prossimo 18 dicembre il termine per versare il saldo IMU 2023. 

    A proposito di IMU è bene ricordare che la legge di Bilancio 2023 ha previsto di esentare dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) i proprietari di immobili occupati abusivamente che abbiano presentato regolare denuncia.
    Nello specifico, dal 1 gennaio 2023 è in vigore una nuova lettera g-bis) all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che esenta dal pagamento dell’IMU, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, una serie di fattispecie.

    Tuttavia, mancano le norme attuative del MEF per disciplinare le modalità di segnalazione dell’esonero, ossia manca il provvedimento con le regole di trasmissione della apposita comunicazione necessaria ai fini della esenzione dall'imposta per gli aventi diritto. Sorgeva quindi il problema se applicare autonomamente o meno questa esenzione.

    ATTENZIONE In data 12 dicembre, il MEF ha però diffuso un comunicato stampa che specifica quanto segue: 

    "Entro il 18 dicembre i contribuenti dovranno pagare il saldo IMU. In proposito, si fa presente che l’imposta non va versata per gli immobili abusivamente occupati, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 614, secondo comma, e 633 c.p., o per i quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. L’esenzione spetta anche se non è stato ancora adottato il decreto di attuazione, che riguarda solo il modello dichiarativo. 

    I contribuenti che fruiscono dell’esenzione dovranno poi presentare la dichiarazione IMU, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno 2024."

    IMU immobili occupati: quando spetta l'esenzione

    Si ricorda che il comma su citato prevede che sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

    • a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
    • b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
    • c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
    • d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
    • e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
    • f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
    • g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, attività di religione o di culto.

    La norma prevede che sono esenti dal pagamento dell’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di

    • violazione di domicilio,
    • e invasione di terreni o edifici (rispettivamente articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale)
    • o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

    E' utile ricordare la sentenza del 19/01/2022 n. 67/1 – Comm. trib. reg. per la Toscana nella quale si evidenziava, tra l’altro, che: 

    • il titolare di un immobile occupato non trae nessun utile dal suo diritto di proprietà né quello di un godimento diretto del bene, né di un godimento mediato attraverso il conseguimento di un corrispettivo per il suo utilizzo ed è anzi costretto a subire un deterioramento del bene con conseguente diminuzione patrimoniale.

    Il soggetto passivo deve comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

    Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione.

    Si prevede infine un ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione.

  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU 2023: le regole per le abitazioni parzialmente locate

    Entro il 18 dicembre, il giorno 16 scadenza ordinaria cadrà di sabato, occorre versare il saldo IMU 2023.

    In proposito leggi anche Saldo IMU 2023: in cassa entro il 18 dicembre.

    Tra i casi di esenzione del versamento IMU 2023 vi è quello delle abitazioni principali locate parzialmente.

    E' frequente che un proprietario affitti una o più stanze a studenti e forestieri pur abitando appunto nell'immobile che è abitazione principale.

    Vediamo quando si ha diritto alla esenzione IMU per gli immobili locati parzialmente. 

    IMU 2023: le regole per le abitazioni parzialmente locate

    Il MEF con una FAQ ha affermato che le abitazioni principali locate non scontano l'IMU.

    Tale affermazione del MEF è stata recentemente confermata dalla sentenza del 25 gennaio 2022 della Commissione Tributaria Regionale d'Abruzzo. Andiamo con ordine.

    La FAQ del MEF del 2013 replicava al seguente quesito: 

    "Il proprietario di un’abitazione principale che ne concede alcune stanze in locazione a studenti, usufruisce della esenzione da IMU ai sensi dell’articolo 1, comma 707 della legge n. 147/2013? "

    La replica del MEF affermava che, anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell’esenzione dall’IMU prevista per tale fattispecie. 

    La sentenza 2022 della CTR d'Abruzzo ha sancito una massima secondo la quale, al fine di non perdere le agevolazioni prima casa, occorre mantenere, seppur parzialmente, il possesso del bene. 

    Viene inoltre precisato che, secondo l'Agenzia delle Entrate con la  Circolare n. 1/94), la locazione dell'immobile acquistato con l'agevolazione IMU non comporta la decadenza, in quanto non si ha la perdita del possesso. 

    Quindi è possibile affittare parzialmente, non integralmente, l'immobile poiché ciò significherebbe perderne completamente il possesso a favore del conduttore. 

    Viena ulteriormente precisato che la locazione parziale della prima casa è sempre possibile, tanto è vero che nei modelli di dichiarazione fiscale è previsto un codice ad hoc proprio per indicare questa situazione. 

    In questo caso continuano ad essere riconosciute tutte le agevolazioni IRPEF compresa la detrazione del mutuo, e non è dovuta l'IMU.. La CTR ricorda infine che la Cassazione con sentenza n. 19989 del 2018 ha statuito che non impedisce la richiesta di agevolazioni la circostanza che l'immobile sia concesso in locazione con regolare contratto a terzi.

  • IMU e IVIE

    IMU 2023 terreni agricoli: quali sono i comuni montani esenti

    Il 16 giugno scade il termine per pagare l'acconto IMU 2023.

    Per i dettagli leggi: IMU 2023: entro il 16 giugno l'acconto o unica rata.

    Ricordiamo innanzitutto che l'IMU, l’imposta municipale propria, è l’imposta dovuta per il possesso di:

    • fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, 
    • aree fabbricabili,
    • terreni agricoli,

    ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing. 

    Esenzioni IMU 2023 terreni: chi non paga

    Vi sono però alcuni soggetti che godono di una esenzione, in particolare di tratta di alcuni proprietari di terreni, vediamo quali.

    La norma sulle esenzioni prevede che, tra altri, sono esenti i terreni agricoli nei seguenti casi [art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019]:

    • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
    • terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
    • terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'all. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
    • terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

    Esenzioni IMU 2023 terreni montani: chi non paga

    Il contribuente consultando la Circolare n 19/1993 del Ministero delle Finanze rubricata Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992 – Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) – Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. (Pubblicata in G.U. n. 141 del 18-6-1993 – Suppl. Ord. n. 53) in sintesi prevede che i territori agricoli situati sul territorio dei Comuni individuati nell'elenco allegato alla circolare sono esenti dall'ICI, potrà verificare se il proprio terreno agricolo è contenuto nell'elenco allegato e quindi esente dall'IMU.

    La circolare specifica che dall'elenco non sono interessati i terreni che:

    1. possiedono le caratteristiche di area fabbricabile, come definita dalla lettera b) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, atteso che tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità dell'utilizzo medesimo, devono essere tassati non come terreni agricoli bensì come aree edificabili. L'unica eccezione è data, come disposto nel secondo periodo della predetta lettera b), dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali; tali terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le cennate condizioni, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi puo' operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in comuni compresi nell'elenco allegato;
    2. diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni "incolti") e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole (ad esempio: attività industriali, che non diano luogo però ad utilizzazioni edificatorie perché in tal caso il terreno sul quale si sta realizzando la costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile);
    3. diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza strutture organizzative. I descritti terreni, del primo e secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione.

    Esenzioni IMU 2023 terreni montani: quando un terreno è montano?

    La classificazione per grado di montanità, che prevede la suddivisione dei comuni in:

    •  “totalmente montani”, 
    • “parzialmente montani” 
    • e “non montani”

    come specificato dall'ISTAT non è una “classificazione Istat”, ma l’esito dell’applicazione dell’art. 1 della legge 991/1952 – Determinazione dei territori montani. 

    Sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80% della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400”.

    Leggi anche: IMU 2023: tutte le novità di quest'anno per una panoramica delle novità.

  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU 2022: chi non paga il saldo

    Entro il 16 dicembre 2022 i contribuenti proprietari o in alternativa:

    • titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; 
    • genitore assegnatario dell'immobile della casa familiare;
    • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
    • locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto. 

    andranno in cassa per il pagamento del saldo IMU 2022 (per approfondimenti ti consigliamoSaldo IMU 2022: in cassa entro il 16 dicembre). 

    La normativa IMU però prevede una esenzione dal pagamento della imposta per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso, e le relative pertinenze

    Ricordiamo che per “abitazione principale” si intende l'immobile utilizzato  come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente

    Di recente introduzioni, vi è inoltre, la sospensione fino al 30 giugno 2023 dal pagamento anche del saldo IMU 2022 per gli immobili siti nei comuni di Ischia colpiti dall'alluvione (In proposito leggi: Alluvione Ischia: sospensione versamenti fiscali e contributivi fino al 30.06.2023).

    Inoltre, durante il periodo pandemico covid 19, il legislatore ha previsto casi specifici di esonero dal pagamento dell'IMU. Di questi esoneri, l'unico caso rimasto ancora in vigore, è quello per gli immobili di cinema e teatri, vediamo i dettagli.

    Esenzione IMU 2022 per cinema e teatri: le condizioni per averla

    Tra quelle di carattere emergenziale, l'unica esenzione IMU rimasta in vigore anche per il 2022 è quella relativa agli immobili di categoria catastale D/3 utilizzati per spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti / spettacoli.

    Tale esenzione IMU ricorre a condizione che i gestori delle attività ivi esercitate siano i relativi soggetti passivi. 

    Si sottolinea inoltre che la norma, di carattere interpretativo, del “Decreto Aiuti-quater”, ha confermato che per il 2022 per tali immobili, la seconda rata dell'IMU non è dovuta.

    Esenzione IMU 2022: altri casi

    Inoltre, sinteticamente si ricorda che l'IMU non è dovuta su:

    • immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
    • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
    • fabbricati con destinazione ad usi culturali;
    • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto nonché fabbricati di proprietà della Santa Sede;
    • fabbricati appartenenti a Stati esteri e a organizzazioni internazionali;
    • immobili di enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste.
  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU: il valore della residenza anagrafica

    La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano con la sentenza n. 2636 essendo datata 28 settembre 2022 ha involontariamente anticipato quanto poi è stato affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 209 del 13 ottobre 2022, ossia che il requisito della dimora abituale va riferito soltanto al possessore e non più al nucleo familiare.

    (Leggi anche  Possibile la doppia esenzione IMU per i coniugi residenti in Comuni diversi)

    La sentenza milanse ha in pratica affermato che quanto risulta dall'anagrafe ha valore meramente presuntivo sul luogo di residenza effettiva e può essere superato da una prova contraria come ad esempio:

    • la denuncia Tari, 
    • gli avvisi di pagamento delle utenze domestiche 
    • o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’amministratore di condominio. 

    I fatti della causa riguardavano un contribuente che ha impugnato avvisi di accertamento 2018 e 2019 relativi all'IMU in quanto residente, ma anche con dimora e domicilio in un immobile acquistato anni addietro come prima casa. 

    Il Comune in giudizio aveva eccepito che nei periodi accertati il contribuente risultava ancora nel nucleo familiare insieme ai genitori, nella stessa via e numero civico, ma in un appartamento differente. 

    Secondo l'ente locale egli non poteva godere della agevolazione fiscale in quanto "a fronte di un unico nucleo familiare vi può essere una sola abitazione principale ai fini Imu considerato che allo stesso civico, ma in altro appartamento, risultava residente anche la madre".

    La Cgt di Milano accoglie invece il ricorso del contribuente confermando il diritto all’esenzione. 

    I giudici hanno ritenuto che le risultanze anagrafiche hanno valore meramente presuntivo sulla residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria. 

    Va ricordato che la CTP di Milano sentenza n 2743/2021, in tema per abitazione principale aveva affermato che non deve intendersi quella di residenza anagrafica, visto che l’articolo 8, comma 2, Dlgs 504/1992, come modificato dall’articolo 1, comma 173, legge 296/2006, introduce una presunzione relativa che può essere superata fornendo prova contraria. Secondo il Codice civile la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. 

    La Corte di Cassazione in varie occasioni ed in ultimo con la sentenza n 13241/2018, in merito alla abitazione principale, si era già espressa riprendendo il concetto civilistico di residenza determinato dalla abituale e volontaria dimora in un luogo, che si caratterizza per l’elemento oggettivo della permanenza e soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, fatto appunto confermato dalla recente sentenza di ottobre 2022 della Cassazione di sopra richiamata.

  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU 2022: le regole per le residenze disgiunte dei coniugi

    Con l’introduzione dell’IMU si è espressamente previsto che in caso di due abitazioni principali ubicate nello stesso Comune, solo una di esse, a scelta del contribuente, ha diritto all’esenzione.

    Con l'avvicinarsi della scadenza del 16 giugno per il pagamento dell'acconto IMU 2022 è bene ricordare alcuni importanti dettagli su questo aspetto in quanto è di grande interesse nel caso di coniugi che abitano in due immobili differenti ad esempio per motivi di lavoro.

    Ricordiamo che già nella Circolare n.3/DF/2012, il MEF specificava che la mancanza di indicazioni legislative in ordine all’ipotesi delle residenze disgiunte dei coniugi in comuni diversi implicasse il raddoppio dell’esenzione, a tutela di esigenze effettive dei contribuentiquali ad esempio quelle di tipo lavorativo.

    Tuttavia, in numerose sentenze la Cassazione ha rigettato tale orientamento affermando che l’esenzione per l’abitazione principale non può mai essere duplicata, neppure in caso di residenza in Comuni diversi. 

    Con la sentenza n 17408/2021 la Cassazione ha anche affermato che laddove non sia dimostrato che il nucleo familiare risieda e dimori nello stesso immobile, l’esonero non compete per nessuna unità.

    Tuttavia, con l’ordinanza n. 17408/2021, la stessa Corte ammette l’esenzione per una abitazione in presenza di dimostrate esigenze professionali.

    Ciò premesso, con l’articolo 5-decies del DL n.146/2021 si è intervenuti, modificando la disposizione in vigore e accomunando la situazione delle due abitazioni principali nello stesso Comune a quella relativa alle abitazioni in Comuni diversi. 

    Il nuovo articolo stabilisce che, se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse, l’esclusione dall’assoggettamento al tributo è applicabile soltanto a una di esse, a scelta degli stessi.

    Concludendo, un riepilogo di tutto quanto sopra specificato è stato fornito durante Telefisco 2022, dove il MEF ha richiamato le istruzioni alla dichiarazione IMU del DM 30 ottobre 2012 specificando che, qualora i componenti del nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente in immobili diversi, la scelta dell’abitazione principale deve avvenire in sede dichiarativa.

    Nello specifico per l'IMU 2022 la scelta andrà fatta ad cura del proprietario di casa che beneficerà della esenzione entro giugno 2023.

    In merito alla compilazione della dichiarazione il contribuente dovrà pertanto barrare il campo 15 relativo all’esenzione e riportare nelle annotazioni la seguente dicitura:

    • «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019».

    Secondo il Ministero non possano ravvisarsi ipotesi in cui il Comune sia già in possesso di elementi dai quali evincere l’immobile scelto dai contribuenti con esclusione della validità di scelte rese tacitamente, mediante comportamenti concludenti da parte degli stessi.

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    Il giorno 16 giugno scade il termine di pagamento dell’acconto IMU per l'anno 2022. Presupposto dell’IMU è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di:

    • proprietà, 

    oppure di:

    • altro diritto reale, ossia usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. 

    La base imponibile per il pagamento della imposta municipale propria ossia IMU si calcola assumendo come valore dell’immobile la rendita catastale risultante all’inizio del periodo, rivalutata del 5%, e moltiplicandolo con i seguenti moltiplicatori:

    Categoria catastale

    Moltiplicatore 

    Gruppo A (escluso A/10)

    160

    categorie C/2, C/6 e C/7

    Gruppo B

    140

    Categorie C/3, C/4 e C/5

    Categorie A/10 e D/5

    80

    Gruppo D (escluso D/5)

    65

    Categoria C/1

    55

    Attenzione al fatto che la base imponibile è ridotta al 50% per:

    • gli immobili di interesse storico artistico;
    • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
    • gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado. 

    Inoltre, l'agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:

    • il contratto sia registrato;
    • il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato;

    La riduzione IMU è ammessa anche qualora il soggetto comodante possieda nel medesimo Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle citate unità abitative “di lusso” (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). 

    Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge superstite di quest’ultimo in presenza di figli minori.

    Infine, per le abitazioni locate a canone concordato l'imposta è ridotta al 75%.

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