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Prospetto aliquote IMU: invio entro il 14 ottobre
Dal 2025 è obbligatorio inviare il prospetto delle aliquote IMU da parte dei Comuni, tramite il portale federalismo fiscale.
Ricordiamo che le delibere di approvazione del proseptto andavano approvate entro il 28 febbraio scorso.
Successivamente il Dl n 84/2025 convertito in legge, ha previsto una proroga per gli enti locali consentendo maggior tempo per adempiere, ossia entro il termine del 15 settembre.
Entro il prossimo 14 ottobre il prospetto approvato andrà inviato, vediamo con quali requisiti.
Prospetto aliquote IMU: entro il 14 ottobre sul portale federalismo
I Comun dovranno trasmettere il prospetto aliquote IMU entro il 14 ottobre prossimo.
In caso contrario, per l’anno d’imposta 2025 verranno applicate le aliquote base dell’IMU, e non più quelle dell’anno precedente, come invece accadeva fino al 2024 in caso di inadempienza.
Ricordiamo che l'IFEL, su questo adempimento, aveva pubblicato alcuni chiarimenti. In proposito eggi: Prospetto aliquote IMU 2025: il MEF pubblica le FAQ
Il MEF aveva chiarito che per tale adempimento è possibile consultare le: “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU dove viene evidenziato che il Prospetto aliquote IMU 2025 deve essere approvato con espressa delibera, la quale, però, non va trasmessa al Dipartimento delle finanze ma ne devono essere soltanto indicati gli estremi nella successiva fase di trasmissione del Prospetto.
Conseguentemente, nel caso in cui il comune trasmetta comunque il testo della delibera approvativa del Prospetto, all’interno, ad esempio, della sezione relativa ai regolamenti dell’applicazione “Gestione IMU” oppure di altra sezione del medesimo Portale (non essendo più presente, a decorrere dall’anno 2025, l’apposita sezione per l’inserimento della delibera di approvazione delle aliquote IMU, sostituita da quella del Prospetto), il MEF procederà alla
cancellazione della delibera stessa dall’applicazione.
In merito al contenuto della delibera in questione, veniva anche precisato che, il Comune, nell’ambito della sua autonomia regolamentare, può determinarne discrezionalmente il tenore, purché rechi l’approvazione del Prospetto, il quale, ai sensi dell’art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, forma parte integrante della medesima delibera. -
Nuove delibere IMU: la sanatoria del DL Fiscale
Il Dl Fiscale, in fase di conversione in legge, prevede una sanatoria ampia per le delibere IMU dei Comuni.
La disposizione prevede di approvare il prospetto entro il 15 settembre, e dopo l’approvazione alla Camera di un emendamento si allarga e chiarisce la portata della norma.
Nuove delibere IMU: la sanatoria del DL Fiscale
L’articolo 6 del DL Fiscale, modificato in sede referente, detta una normativa speciale, limitata all’anno 2025, circa l’approvazione del prospetto delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU), in deroga a quanto previsto all’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006
L’articolo 1, comma 169 della legge 296 del 2006 dispone che gli enti locali deliberano le tariffe ed i tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione prevedendo che, in caso di mancata approvazione entro i citati termini, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
In primo luogo, la disposizione introduce una proroga al 15 settembre 2025 per l’approvazione del predetto prospetto.
Ai sensi della disposizione citata, i comuni sarebbero stati tenuti ad adottare la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote IMU entro
la data prevista per la deliberazione del bilancio di previsione, che, per il bilancio di previsione 2025-2027, era fissata al 28 febbraio 2025, come disposto dal decreto del Ministero dell’interno del 24 dicembre 2024.
La proroga riguarda anche:- gli enti locali che hanno adottato la delibera relativa alle aliquote IMU senza, però, elaborare il prospetto secondo quanto prescritto dall’articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;
- in base alla modifica operata dalla Commissione, i comuni che hanno deliberato l’approvazione delle aliquote in difformità del prospetto.
Le eventuali variazioni al bilancio conseguenti al prospetto IMU sono recepite con una successiva variazione del bilancio di previsione 2025-
2027.
In secondo luogo, la disposizione dispone una sanatoria per quelle delibere di approvazione del prospetto adottate ai sensi del comma 757 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, ma tardivamente secondo la normativa ordinaria, dichiarandone la validità, con riferimento a quelle adottate tra il 1° marzo 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge ossia il 18 giugno 2025.Attenzione al fatto che, quest'anno l'approvazione delle delibere è essenziale poichè se il Comune non lo invia al Mef entro il prossimo 14 ottobre, per il 2025 si applicheranno le aliquote base dell’Imu.
Fino al 2024, invece, l’assenza di delibera comportava la conferma delle aliquote dell’anno precedente.
I Comuni devono diversificare le aliquote Imu entro il tracciato definito dal ministero con il Dm 7 luglio 2023.
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IMU 2025: acconto entro il 16 giugno, elenchi MEF delibere
L'imposta municipale propria o IMU è dovuta per anni proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso dell'immobile.
Presupposto dell’IMU è appunto il possesso di:
- fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
L’IMU deve essere versata in due rate:
- la prima va pagata entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
- la seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. Attenzione al fatto che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l’anno precedente;
- in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
- modello F24;
- bollettino di conto corrente postale con esso compatibile;
- mediante la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Leggi anche:
- IMU 2025: tutte le novità di quest'anno tutte le riduzioni spettanti,
- IMU 2025: esenzione immobili merce
IMU 2025: base imponibile e aliquote
L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie.
La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.
- Fabbricati iscritti in catasto: per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
Gruppo categoria catastale Moltiplicatore A (tranne A10) 160 A10 80 B 140 C/1 55 C/2, C/6 e C/7 160 C/3, C/4 e C/5 140 D e D/5 65; 80 - Aree fabbricabili: per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
- zona territoriale di ubicazione;
- indice di edificabilità;
- destinazione d'uso consentita;
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
I comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato [art. 1, comma 777, lett. d), della legge n. 160 del 2019].
- Terreni agricoli: per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.
Per quanto riguarda le aliquote IMU la legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro certi margini.
A decorrere dall’anno 2025, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU non deve essere più inviata al MEF ma deve essere redatta esclusivamente accedendo all'applicazione informatica, disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente – previa selezione delle fattispecie di interesse tra quelle individuate dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 7 luglio 2023, le cui condizioni, contenute nell’Allegato A, sono state modificate e integrate con successivo decreto 6 settembre 2024 – di elaborare e trasmettere il Prospetto, che forma parte integrante della delibera.
Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella tabella MEF.
Acconto IMU 2025: in cassa entro il 16 giugno
Il MEF con una FAQ ha specificato, ai fini del pagamento dell'acconto IMU 2025, che In virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, il versamento della prima rata dell'IMU per l’anno d’imposta 2025 deve essere eseguito entro il 16 giugno 2025 ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
Si evidenzia che in sede di conguaglio il contribuente dovrà pagare l’imposta sulla base delle aliquote risultanti dal Prospetto pubblicato nel sito internet www.finanze.gov.it.
Attenzione al fatto che, se al momento del versamento dell’acconto, risulta già pubblicato, sul predetto sito internet, il Prospetto con il quale il comune approva le aliquote dell’IMU per l’anno 2025, il contribuente può determinare l’imposta applicando le nuove aliquote pubblicate.Elenchi MEF Delibere aliquote IMU 2025
Il MEF in data 9 giugno ha pubblicato gli elenchi generali per Regione – Anno 2025
L'elenco dei Comuni presenti in archivio, compresso, è disponibile nel formato CSV (campi delimitati dal carattere separatore ";").
CSV 2025 Delibere aliquote
CSV 2025 Regolamenti
Raccolta dei testi degli atti per regione
1 –
Abruzzo [2.9MB]
2 –
Basilicata [1.3MB]
3 –
Calabria [2.91MB]
4 –
Campania [6.24MB]
5 –
Emilia-Romagna [33.76MB]
6 –
7 –
Lazio [6.81MB]
8 –
Liguria [13.28MB]
9 –
Lombardia [70.98MB]
10 –
Marche [3.93MB]
11 –
Molise [4.9MB]
12 –
Piemonte [23.01MB]
13 –
Puglia [10.91MB]
14 –
Sardegna [5.72MB]
15 –
Sicilia [8.1MB]
16 –
Toscana [18.02MB]
17 –
Trentino-Alto Adige [83.97MB]
18 –
Umbria [7.07MB]
19 –
Valle d'Aosta [1.29MB]
20 –
Veneto [21.68MB]
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IMU 2025: esenzione immobili merce
Il prossimo 16 giugno è in scadenza il pagamento dell'acconto IMU.
In proposito leggi anche IMU 2025: acconto entro il 16 giugno, elenchi MEF delibere.
A tal proposito vediamo il contenuto della recente Ordinanza n. 10392/2025 della Cassazione sugli esenzione IMU degli immobili-merce.
IMU 2025: esenzione immobili merce
In particolare, con l’ordinanza in oggetto la Corte di Cassazione ha affermato che l’esenzione dall’IMU per gli immobili merce, non spetta per i fabbricati acquistati e ristrutturati dall’impresa acquirente, per destinarli alla vendita.
La pronuncia si discosta quindi dall’orientamento espresso in precedenza dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con la Risoluzione n 11/DF dell'11 dicembre 2013.
Ai fini IMU gli immobili merce sono “i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.
In base all'art 13 comma 9 bis del DL n 201/2011, spettava per tali immobili una aliquota ridotta, mentre a fare data dal 2014 era stata riconosciuta l'esenzione. Secondo l'art 1 comma 751 della Legg n 160/2019 dal 1° gennaio 2022 spetta l'esenzione.
La risoluzione ministeriale su indicata evidenzia che sono immobili merce i “fabbricati costruiti”, tale da comprendere anche il fabbricato acquistato dall’impresa costruttrice sul quale la stessa procede ad interventi di incisivo recupero ai sensi dell'art 3 comma 1 lett. c), d) e f) del DPR 380/2001.
La risoluzione ministeriale ha inoltre affermato che sussiste una generale equiparazione tra i “fabbricati in corso di costruzione” ed i “fabbricati oggetto di interventi di incisivo recupero”.
Pertanto, anche i fabbricati acquistati dall’impresa di costruzione ed oggetto di detti interventi di recupero rientrerebbero nell’ambito applicativo delle agevolazioni per gli immobili merce a partire dall’ultimazione dei lavori di ristrutturazione.
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10392/2025 ha rigettato tale posizione interpretativa, affermando che non rientra nell’ambito applicativo delle agevolazioni per gli “immobili merce” il fabbricato acquistato dall’impresa di costruzione, in quanto già immesso nel mercato immobiliare, anche se la circolazione commerciale dell’immobile è atta ad una successiva attività di ristrutturazione da parte dell’impresa acquirente.
Secondo la pronuncia di legittimità, al momento dell’acquisto non risulta possibile concepire né l’esistenza di un fabbricato “costruito” dal soggetto passivo dell’IMU e destinato alla vendita né la permanente destinazione alla vendita del bene costruito.
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Esenzione IMU immobili occupati abusivamente: le regole
Il 16 giugno scade il pagamento della prima o unica rata dell'IMU 2025.
A tal proposito occorre sapere che, tra altri, esiste un caso specifico di esenzione dall'imposta per i soggetti proprietari di un immobile occupato abusivamente e a certe condizioni, vediamole.
Esenzione IMU 2025 immobili occupati: come ottenerla
Gli immobili non disponibili, per i quali è stata presentata la denuncia, sono esonerati dal versamento dell'IMU.
Per ottenerla però, stando alle regole del Modello IMU/IMPGI 2024, l'ultimo disponibile, è necessario l'invio dell'apposita dichiarazione.
L’esenzione IMU 2025 spetta anche nel caso di immobili occupati, per i quali sia stata presentata una denuncia all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva.
Per ottenere l'esenzione è necessario presentare tutti i dati nella dichiarazione che va inviata entro il 30 giugno di ciascun anno secondo le modalità previste dal decreto MEF del 24 aprile 2024 ossia: “La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata esclusivamente, secondo modalità telematica, se riguarda l’esenzione per “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”, di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g-bis) della legge n. 160 del 2019.”
Relativamente a questa casistica occorre ricordare che la Legge di Bilancio del 2022 (art. 1, comma 81, legge 197/2022) ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2023, sono esenti dall'IMU gli immobili che non sono né utilizzabili né disponibili per i proprietari, a condizione che sia stata formalizzata una denuncia presso le autorità giudiziarie per i reati specificati negli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale, per
- violazione di domicilio (articolo 614, secondo comma, codice penale);
- invasione di terreni o edifici (articolo 633, codice penale);
- occupazione abusiva per la quale sia stata presentata denuncia o iniziata l' azione giudiziaria penale.
Inoltre chi ha trovato la sua proprietà occupata abusivamente può richiedere il rimborso dell'IMU pagata in passato in base alla sentenza della Corte Costituzionale del 18 aprile 2024.
Esenzione IMU 2025 immobili occupati abusivamente: la pronuncia della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 60 del 18 aprile 2024, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per non aver escluso dall'IMU gli immobili occupati abusivamente per i quali è stata presentata una denuncia tempestiva.
La questione è stata sollevata dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione a causa di una violazione dei principi di equità fiscale, capacità contributiva, ragionevolezza e protezione della proprietà privata.
La Corte ha riconosciuto che, in queste situazioni, non si può considerare il proprietario in grado di sfruttare economicamente l'immobile e quindi non deve essere soggetto a tassazione su una proprietà effettivamente non fruibile.
La sentenza ha esteso retroattivamente l'applicabilità delle norme introdotte dal 2023.
Pertanto, chi ha pagato l'Imu sugli immobili occupati abusivamente, può presentare una richiesta di rimborso per l'IMU pagata ingiustamente.
La richiesta deve rispettare i termini di prescrizione dei tributi locali, che sono di cinque anni dal pagamento, come specificato dall'articolo 1, comma 164, della legge n. 296/2006. Questo significa che quest'anno i proprietari possono richiedere il rimborso per gli IMU pagati dal 2019 in poi.
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Dichiarazione IMU: le novità del Decreto sui tributi locali
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un Decreto Legislativo che introduce disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.
Il testo introduce una maggiore autonomia fiscale per gli enti territoriali e opera una semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
In particolare, si prevede anche per gli enti territoriali di incentivare l’adempimento spontaneo attraverso misure concrete:
- un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente;
- l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti;
- a possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi.
Come specificato sinteticamente dal comunicato stampa del CdM per le regioni, viene introdotto l’avviso di accertamento esecutivo, che accelera i tempi della riscossione, e si semplifica la gestione della tassa automobilistica.
Dichiarazione e sanzioni IMU: le novità in arrivo nel Dlgs sui tributi locali
Il Decreto approvato in via preliminare, e pertanto passibile di modifiche, prevede maggiore proporzionalità nelle sanzioni su IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco.
In particolare, per l'IMU si vogliono semplificare gli adempimenti IMU, che saranno unificati in un unico modello telematico.
In dettaglio l’articolo 26 in bozza inserisce una serie di semplificazioni, prendendo, innanzitutto, in considerazione il decreto MEF del 7 luglio 2023, con il quale sono state individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU di cui all’art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160 del 2019 e sono state stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del MEF del relativo prospetto di cui all’art. 1, comma 757, della stessa legge.
Le eventuali modificazioni delle fattispecie sono attualmente affidate, dal comma 765 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, ad un decreto del Ministro; è invece più opportuno, per ragioni di semplificazione e di snellimento dei procedimenti amministrativi, che dette modifiche siano affidate ad un decreto direttoriale, dato che ormai l’impianto del nuovo sistema di approvazione delle aliquote IMU è stato attuato.
Altro intervento di semplificazione riguarda gli adempimenti dichiarativi.
Al fine di facilitare i contribuenti e l’attività di gestione delle dichiarazioni IMU da parte dei comuni, sono stati unificati gli adempimenti dichiarativi relativi all’IMU in un unico modello approvato con decreto direttoriale ed è stata prevista la trasmissione solo telematica della dichiarazione.
E’ inoltre disposta l’integrazione del modello con gli adempimenti relativi agli immobili occupati abusivamente.
In sintesi e in altre parole la dichiarazione IMU sarà solo quella ministeriale e sarà trasmessa unicamente per via telematica.
Secondo le norme attuali la denuncia IMU deve essere presentata solo se vi sono dati, essenzialmente riferiti ad agevolazioni, non conosciuti né conoscibili dai Comuni, con indicazione chiara nelle istruzioni alla dichiarazione dei casi in cui la presentazione è obbligatoria.
Se il testo del decreto non dovesse essere cambiato, le richieste da parte dei Comuni che in molti casi concreti non riescono a procurarsi i dati e quindi chiedono, ai fini delle agevolazioni IMU, la presentazione di una dichiarazione, non saranno più ammissibili, poiché l’unico adempimento sarà per l’appunto quello ministeriale, le cui istruzioni alla compilazione diventeranno le sole regole da seguire.
Al momento il testo del decreto conferma l’obbligo dichiarativo per le seguenti agevolazioni:
- a) alloggi sociali;
- b) unità immobiliare esente di proprietà di appartenenti alle forze armate e agli altri soggetti indicati nell’articolo 1, comma 741, lettera c), numero 5, legge 160/2019;
- c) immobili merce delle imprese costruttrici.
Sanzioni IMU: le novità del Dlgs dei tributi locali
Relativamente alla riforma del sistema sanzionatorio, si prevede:
- Sanzione piena del 100% per l’omessa dichiarazione IMU, TARI e imposta di soggiorno (con minimo 50 euro);
- Sanzione ridotta al 40% per la dichiarazione infedele;
- Procedure uniformi anche per il contributo di sbarco.
Le modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026 e si applicheranno solo alle violazioni commesse dopo tale data.
Si attende ora il provvedimento definitivo, per delineare il dettaglio delle novità.
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IMU 2025: i coefficienti per i fabbricati D
In GU n 69 del 24 marzo viene pubblicato il Decreto MEF del 14 marzo con aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2025, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).
IMU 2025: i coefficienti per i fabbricati D
In particolare, agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l'anno 2025, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure.
ANNO COEFFICIENTE ANNO COEFFICIENTE 2025 1,00 2002 1,72 2024 1,00 2001 1,76 2023 1,02 2000 1,82 2022 1,14 1999 1,85 2021 1,19 1998 1,87 2020 1,19 1997 1,92 2019 1,20 1996 1,98 2018 1,22 1995 2,04 2017 1,22 1994 2,11 2016 1,23 1993 2,15 2015 1,23 1992 2,17 2014 1,23 1991 2,21 2013 1,24 1990 2,32 2012 1,27 1989 2,42 2011 1,30 1988 2,53 2010 1,32 1987 2,74 2009 1,34 1986 2,95 2008 1,39 1985 3,16 2007 1,44 1984 3,37 2006 1,48 1983 3,58 2005 1,52 1982 3,79 2004 1,61 2003 1,66 -
Immobili in comodato ai parenti: precisazioni MEF sul Prospetto aliquote IMU
Il MEF in data 10 febbraio ha pubblicato una serie di FAQ in sostegno ai Comuni impegnati nella compilazione del Prospetto Aliquote IMU.
Ricordiamo che il prospetto, reso disponibile dal MEF a partire dal 31 ottobre 2024, va compilato con i dati della Delibera di variazione delle aliquote ed inviato tramite il portale federalismo fiscale.
Leggi anche: Prospetto aliquote IMU: compilazione entro il 28 febbraio
Tra i quesiti, giunti al MEF dai Comuni, era stato chiesto se sia possibile inserire nel Prospetto un’aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti nelle ipotesi per le quali l’art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019 prevede l’abbattimento del 50 per cento della base imponibile, vediamo la replica del Ministero.
Immobili in comodato ai parenti: precifazioni MEF sul Prospetto aliquote IMU
Il MEF ha replicato che il comune può stabilire una specifica aliquota agevolata, diversa da quella indicata nella fattispecie principale “Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)”, per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in line retta entro il primo grado nell’ipotesi prevista dall’art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019.
Occorre, tuttavia, far presente che la specifica aliquota così stabilita dal comune, oppure quella attribuita agli “Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)”, andrà applicata
alla base imponibile ridotta del 50 per cento, come previsto dal citato comma 747, lett. c).
Tale precisazione, del resto, è presente nella schermata principale dell’applicazione relativa al Prospetto, nel riepilogo e nel file PDF recante il medesimo, nei quali compare la frase “Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie”. -
Prospetto aliquote IMU 2025: il MEF pubblica le FAQ
Il MEF in data 10 febbraio ha pubblicato una serie di FAQ sul Prospetto aliquote IMU che ricordiamolo dal 2025 va obbligatoriamente inviato tramite l'applicativo del portale federalismo fiscale.
Tra le prime faq viene indicato che per il primo anno di adozione del Prospetto, e quindi dal 2025, anche nel caso in cui il comune intenda applicare, nella sostanza, le medesime aliquote vigenti nell’anno precedente dovrà, in ogni caso, predisporre il Prospetto tramite l’apposita applicazione informatica (disponibile a decorrere dal 31 ottobre 2024 nella sezione denominata “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale), procedere ad approvare il Prospetto medesimo con espressa delibera da parte del Consiglio comunale e, successivamente, trasmettere, tramite la medesima applicazione informatica, il solo Prospetto.
Leggi anche: Prospetto aliquote IMU 2025: compilazione entro il 28 febbraio.
Mancata approvazione prospetto aliquote IMU 2025
Nel documento di sette pagine che il MEF ha condiviso con i Comuni interessati vi è anche un importante chiarimento sulla mancata approvazione del prospetto aliquote imu 2025.
In dettaglio viene chiarito che in virtù di quanto espressamente stabilito dall’art. 1, comma 767, ultimo periodo, della legge
n. 160 del 2019, per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e al terzo periodo dello stesso comma 767, in mancanza di un Prospetto adottato secondo le modalità stabilite dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicato nel termine previsto dal successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019.Si precisa che le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una prima delibera secondo le modalità sopra indicate.
Alla luce delle richiamate disposizioni, pertanto, il comune, per l’anno d’imposta 2025, al fine di non incorrere nell’applicazione delle aliquote di base, dovrà procedere ad adottare un’espressa delibera da parte dell’organo competente, non potendo operare – stante la deroga contenuta nel citato comma 767 della legge n. 160 del 2019 – il combinato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e dello stesso comma 767, terzo periodo, in forza del quale, in caso di mancata approvazione e pubblicazione nei termini di legge, trovano applicazione le aliquote vigenti nell’anno precedente.
Le aliquote di base si applicano anche alle fattispecie per le quali il comune abbia stabilito, nelle delibere degli anni precedenti, la c.d. maggiorazione sino allo 0,08 per cento (aliquota dell’IMU oltre la misura massima dello 0,6 per cento per le abitazioni c.d. di lusso e dell’1,06 per gli immobili diversi da queste ultime), nel rispetto dei requisiti fissati dall'art. 1, comma 755, della legge n. 160 del 2019.
Si ricorda in ogni caso che la predetta maggiorazione può essere adottata solo se, come previsto dallo stesso comma 755, il comune l’avesse applicata nell’anno 2015, confermata fino all'anno 2019 e, per l’anno 2020 (primo anno di applicazione della nuova disciplina dell’IMU recata dalla legge n. 160 del 2019), fosse stato approvato il medesimo aumento
dell’imposta.
La stessa disposizione prevede, inoltre, che detti “comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”. -
Esenzione IMU fabbricato rurale: spetta con l’annotazione catastale
Con l'Ordinanza n 32300 del 13 dicembre 2024 la Cassazione ha statuito un principio importante che dovrebbe risolvere molte controversie, tra agricoltori e Comuni, relativamente all'IMU di terreni con immobili prima destinati ad abitazione e oggi utilizzati a supporto delle attività (depositi attrezzi, locali per protezione piante, conservazione prodotti, mangimi e altro).
Esenzione IMU fabbricato rurale: basta l’annotazione
Un società agricola propone ricorso in Cassazione contro il rigetto del ricorso proposto avverso un avviso di accertamento IMU emesso dal Comune.
In particolare, con unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 708, L. n. 147/2013, nonché dell'art. 5, D.M. Min. Economia e Finanze 26 luglio 2012 e dell'art. 9, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 557/1993 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nell'escludere la natura rurale dei fabbricati in possesso della ricorrente sul presupposto che gli stessi risultavano accatastati nelle categorie A/3 e A/4 (e non quali A/6), senza aver valorizzato e considerato l'avvenuta annotazione catastale, predisposta a seguito di specifica domanda, attestante la natura rurale e strumentale degli stessi.
Secondo la Cassazione la doglianza è fondata.
Viene evidenziato che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nel caso di specie, ha ritenuto insussistente i requisiti per la richiesta esenzione IMU evidenziando che "la società contribuente risulta proprietaria degli immobili in questione, accatastati come A3 e A4 (e quindi con destinazione abitativa), per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di variazione e/o fornita prova della loro natura di beni "rurali strumentali".
La Cassazione afferma che, un fabbricato rurale classificato dalle origini in una categoria catastale abitativa, se in possesso dell’annotazione della sussistenza dei requisiti di ruralità negli atti del catasto, può avere il trattamento agevolato Imu destinato ai fabbricati rurali strumentali all’esercizio delle attività agricole.
Tale annotazione apposta secondo il Dm 26 luglio 2012, emanato in virtù dell’articolo 13, comma 14-bis, del Dl 201/2011 è idonea a certificare il rispetto dei requisiti impartiti dall’articolo 9, comma 3-bis, del Dl 557/1993.
Secondo la Cassazione nelle cause pendenti l’indagine dei giudici di merito deve essere indirizzata sclusivamente alla verifica circa la presenza dell’attestazione di ruralità nella relativa certificazione non rilevando la categoria catastale, inidonea a rivelare se un immobile sia rispettoso dei requisiti di ruralità.
In origine i fabbricati rurali avrebbero dovuto essere classificati in categoria A/6 se abitativi e D/10 se strumentali, ma, come rileva la Cassazioen questa impostazione è stata superata in quanto l’articolo 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del Dl 70/2011, secondo cui doveva presentarsi domanda per l’attribuzione delle predette categorie, è stato abrogato dall’articolo 13, comma 14-bis, del Dl 201/2011.
Qunidi il Dm 14 settembre 2011 è stato sostituito dal Dm 26 luglio 2012 secondo il cui articolo 1, comma 2, per i fabbricati diversi da quelli censibili nella categoria D/10, al fine di iscrivere negli atti del catasto la sussistenza del requisito di ruralità, è apposta una specifica annotazione dietro domanda dell’interessato.