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Versamento maggiori acconti Ires e Irap: codici tributo per F24
L'agenzie della Entrate ha pubblicato la Risoluzione n 38 del 6 giugno con i codici tributo i maggiori acconti di IRES e IRAP previsti in base all'art 1 commi da 14 a 20 della Legge di Bilancio 2025.
In particolare, l’articolo 1, commi da 14 a 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai fini della determinazione delle basi imponibili dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per i soggetti ivi previsti, ha previsto il differimento della deducibilità, dai periodi d’imposta ivi indicati ai successivi periodi di imposta individuati, delle quote di taluni componenti negativi di reddito.
Inoltre, il legislatore ha previsto l’impatto di tale differimento sulla determinazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta interessati.
Inoltre, l’articolo 1, comma 20, della citata legge n. 207 del 2024 prevede che “Sull’importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni dei commi da 14 a 19 del presente articolo, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si applicano le disposizioni dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, né quelle dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154”.
Versamento maggiori acconti Ires e Irap: codici tributo per F24
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, degli importi relativi ai citati maggiori acconti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “2007” denominato “Maggior acconto I rata IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
- “2008” denominato “Maggior acconto II rata IRES o maggior acconto in unica soluzione IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30
dicembre 2024, n. 207” - “3881” denominato “Maggior acconto I rata IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
- “3882” denominato “Maggior acconto II rata IRAP o maggior acconto in unica soluzione IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30
dicembre 2024, n. 207”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “2007” e “2008” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
I codici tributo “3881” e “3882” devono essere indicati nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo
“Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”
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730/2025: quadro RU dal redditi PF per agricoltori sotto soglia
Il modello 730/2025 ordinario dei pensionati e dipendenti va presentato entro il 30 settembre.
A tal fine sono state pubblicate tutte le regole con il Provvedimento n 114763/2025, scarica qui Modello e istruzioni.
Dall'anno scorso vi è la novità del Quadro RU aggiuntivo dal Modello Redditi PF 2025 per gli agricoltori sotto soglia.
Vediamo di cosa si tratta.
730/2025: quadro RU redditi PF per gli agricoltori sotto soglia
Le istruzioni al Modello 730/2025 specificano che, i contribuenti che presentano il Modello 730/2025 devono, inoltre, presentare:
- il quadro RM del Mod. REDDITI Persone fisiche 2025 se hanno percepito nel 2024 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
- il quadro RU e, ove necessario in relazione alla tipologia del credito d’imposta utilizzato, anche il quadro RS del Modello REDDITI Persone fisiche 2025 da parte degli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972), se nel corso del 2024 hanno usufruito di crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24.
I quadri RM, RU e RS devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. REDDITI Persone fisiche 2025, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso Mod. REDDITI 2025.
I contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il Mod. REDDITI Persone fisiche 2025.
In dettaglio, gli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972) normalmente non tenuti alla presentazione del modello Redditi Persone fisiche, ma comunque tenuti alla compilazione del prospetto “Aiuti di stato” contenuto nel quadro RS del predetto modello, possono adempiere a tale obbligo presentando il quadro RS unitamente al frontespizio.
Analogamente, per alcuni crediti d’imposta, è possibile adempiere l’obbligo dichiarativo presentando, quale quadro aggiuntivo, il Quadro RU.
La sezione I è riservata all’indicazione di tutti i crediti d’imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi.
Essa è una sezione “multi modulo” e va compilata tante volte quanti sono i crediti di cui il contribuente ha beneficiato nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.
In particolare, per ciascuna agevolazione fruita devono essere indicati nella sezione I il codice identificativo del credito (desumibile dalla tabella riportata in calce alle istruzioni del presente modello) ed i relativi dati.
Inoltre, nella casella “Mod. N.” posta in alto a destra del quadro, va indicato il numero del modulo compilato.
Si evidenzia che la sezione contiene le informazioni relative a tutti i crediti d’imposta da indicare nella medesima, con la conseguenza che alcuni righi e/o colonne possono essere compilati solamente con riferimento a taluni crediti d’imposta. Per ciascun credito d’imposta, le relative istruzioni contengono indicazioni sui campi da compilare.